72.2008.88
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6 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2008.88
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, PENAL
Titolo:
Impiegato ca. US$ 184'000.- e fr. 254'000.- a lui affidati da un terzo (riciclatore di denaro) per scopi personali, e meglio trasferiti su conti propri e spesi o investiti per sé. Attenuante lungo tempo trascorso e violazione principio di celerità. Procedura abbreviata
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ATTENUAZIONE DELLA PENA
PENA PECUNIARIA
SENTENZA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 6 7 CEDU
art. 8 COST
art. 29 COST
art. 30 COST
art. 34 CPS
art. 42 CPS
art. 48 let. e CPS
art. 48a CPS
art. 48e CPS
Incarto n.
72.2008.88
Lugano,
6 agosto 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 2 febbraio 1999 al 15 febbraio 1999;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta
appropriazione indebita
per
avere,
a __________,
in più
occasioni nel periodo novembre / dicembre 1998,
al fine
di conseguire per sé e per altri un indebito profitto,
impiegato
valori patrimoniali, in ragione di US$ 184'000.- (pari a fr. 257'600.- al
cambio dell’epoca) e ca. CHF 254'000.-, a lui affidati da __________ affinché
provvedesse al deposito su conti di sua pertinenza ed al contestuale
trasferimento all'estero,
utilizzando
dette somme per spese personali e per operazioni di investimento;
e meglio
per avere
in data
25.11.1998, indebitamente utilizzato la somma di US$ 184'000.-a lui affidata da
__________ per essere trasferita all'estero, versandola sul conto cifrato __________
di sua pertinenza ed aperto il medesimo giorno presso __________,
facendo
credere a __________, a mezzo di ordini di bonifico non eseguiti, di avere dato
seguito alle istruzioni di trasferimento ricevute;
nel
periodo 20.11.1998 / dicembre 1998 indebitamente utilizzato la somma di ca. fr.
254’000.-
in parte
a copertura del saldo passivo del conto privato n. a lui intestato presso __________,
in parte
per la costituzione della società __________,
in parte
per operazioni di investimento effettuate per proprio conto
ed in
parte per spese personali,
facendo
credere a __________, a mezzo di ordini di bonifico con falso timbro "bezahlt",
di avere dato seguito alle istruzioni di trasferimento ricevute;
ritenuto
come la somma di fr. 486'000.- sia stata recuperata in corso di inchiesta e già
confiscata nell’ambito del procedimento penale in re __________ – Sentenza
72.2000.00268 della Corte delle Assise Criminali di Lugano di data 15.02.2001);
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art.
138 cifra 1 CP;
considerato l'art.
48 lett. e CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
84/2008 del 25.6.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannat alla pena
pecuniaria di fr. 24'000.-, corrispondente a 240 aliquote da fr. 100.00 (art.
34 e seg. CP).
3. L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art.
44 CP).
4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti
▪ Il
procuratore pubblico.
▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di
fiducia avv.dott. DF 1.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15
alle ore 14:30.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente;
richiamati gli art.: 12, 34, 42, 44, 47,
48 lett. e, 48a, 49, 51, 138 cifra 1 CP;
8, 29, 30 Cost, 6 CEDU per la violazione del
principio di celerità;
9 e segg., 316a e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa 84/2008 del 25.6.2008 contro AC 1 con le relative proposte è
approvato.
Considerandi
2.
La tassa
di giustizia di fr. 350.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 350.--
Inchiesta preliminare fr. 408.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 808.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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