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Decisione

72.2008.89

Truffa e falsità in documenti

12 maggio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35

alle ore 11:25.

Il presidente in merito al punto 2

dell'atto di accusa prospetta alle parti un periodo più lungo e meglio

gennaio/giugno 2004 in forza all'AI 1 doc. 14b.

Richiamato l'art. 250 CPP le parti

dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale, preso atto delle ammissioni dell'accusato, conclude chiedendo che il

medesimo sia condannato ad una pena detentiva di 20 mesi, per cui non si oppone

ad un'eventuale sospensione condizionale. Chiede, infine, la confisca di tutto

quanto in sequestro, perlomeno a (parziale) copertura delle spese del

procedimento penale.

RA 1, in

rappresentanza della PC 1, il quale, si associa alla pubblica accusa per quanto

attiene alla colpevolezza dell'accusato e, come da istanza scritta, chiede che

egli sia condannato a risarcire alla PC l'importo di USD 263'260 oltre

interessi del 5% dal 19.5.2004 e di pagare l'importo di fr. 12'000.- a titolo

di spese legali.

§Il

Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza la

figura e la

personalità del suo assistito ed il fatto ch'egli

si è finalmente assunto le proprie responsabilità fornendo oggi ampia

collaborazione, senza formale contestazione, solleva il dubbio che in casu si

sia realizzato l'inganno astuto in ragione della leggerezza con cui

l'assicurazione ha trattato il caso e il disinteresse dimostrato dalla PC

(l'ammanco è stato scoperto 2 anni dopo i fatti). Conclude, quindi, chiedendo

che l'accusato sia condannato ad una pena massima di 8 mesi e, nel caso di pena

pecuniaria, con aliquota giornaliera minima. Non si oppone alle richieste di

PC.

Posti dal Presidente con l’accordo delle

Parti i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. truffa

a Lugano,

Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel periodo maggio/giugno 2004, ingannato con

astuzia i funzionari di PL 1, inducendoli a disinvestire i fondi relativi al

contratto di PC 1 e a bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso

Banca __________ a lui riconducibile con un suo indebito profitto di USD

263'252,09 rispettivamente un danno per PC 1 di USD 263'260.-;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

a

Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo gennaio/maggio 2004:

1.2.1. abusato della

firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi

relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;

1.2.2. abusato della

firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone

uso;

1.2.3. attestato il

26.1.2004, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto cifrato __________

presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa

relazione;

1.2.4. trattasi di

un periodo più lungo e meglio gennaio/giugno 2004;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve un

risarcimento alla PC 1 e, se sì, in che misura?

4.

Deve essere ordinata la confisca degli averi depositati sul conto

cifrato __________ presso __________?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti posti,

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 70, 110 cpv. 4, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

a Lugano, Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel

periodo maggio/giugno 2004, ingannato con astuzia i funzionari di PL 1,

inducendoli a disinvestire i fondi relativi al contratto di PC 1 e a

bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso Banca __________ a lui

riconducibile con un suo indebito profitto di USD 263'252,09 rispettivamente un

danno per PC 1 di USD 263'260.-;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

a Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo

gennaio/giugno 2004:

1.2.1

abusato della

firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi

relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;

1.2.2

abusato della

firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone

uso;

1.2.3

attestato il

26.1

, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto __________

presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa

relazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 16 (sedici) mesi;

2.2

a versare

alla PC 1 l’importo di USD 263'260.- (pari a fr. 337'869.- al tasso di cambio

del 24.5.2004) oltre interessi al 5% dal 24.5.2004 e l'importo di fr. 3'000.- a

titolo di spese legali.

§ Per il resto la PC è rinviata al competente foro civile;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2

(due) anni.

4.

E’

ordinata la confisca del saldo attivo del conto cifrato __________ presso __________,

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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