Lexipedia

Decisione

72.2009.103

Ripetuti vilenza carnale, coazione, abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e ingiuria nei confronti della ex compagna. Trattamento abulatoriale. Contumacia

4 dicembre 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, constatato nuovamente che

l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio, non è

presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,

decide

di procedere nei suoi confronti al

giudizio nelle forme contumaciali, a’ sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti siano per finire stati ammessi.

Osserva tuttavia come l’accusato li abbia inizialmente negati, sostenendo

addirittura che la vittima volesse vendicarsi di lui che aveva altre donne.

Rileva come egli fosse ossessionato dall’idea che PC 1 avesse avuto dei

rapporti sessuali con un altro uomo ed incapace di farsi una ragione della fine

della loro relazione. Ritiene credibile la versione della vittima, confermata

anche dai segni presenti sul suo corpo. Contestualizza il comportamento

apparentemente non esemplare della ragazza, spiegandolo con il clima di paura

creato dall’accusato. Ripercorre l’iter che ha portato alla confessione,

inizialmente solo parziale. Rileva come AC 1, mosso dalla rabbia, abbia

stuprato la vittima per punirla di essere stata con un altro uomo e come per

lei, intimorita, fosse impossibile sottrarsi alla violenza. Ritiene gli SMS da

lui inviati la “cronaca di una violenza annunciata”. Osserva come l’accusato

abbia fatto pressioni sulla vittima affinché ritirasse la denuncia, ciò che

dimostra che sapeva perfettamente cosa le aveva fatto. Evidenzia come la

violenza si sposi bene con il carattere aggressivo e persecutorio

dell’accusato, ponendo in evidenza i fatti __________ ed i precedenti penali,

inizialmente negati. Ritiene adempiute tutte le condizioni oggettive e

soggettive dei reati contemplati nell’AA. Per quanto attiene al reato di violenza

carnale, ritiene che con il suo comportamento l’accusato abbia annullato la

resistenza della vittima e che anche la differenza di forza fisica abbia

giocato un ruolo importante. In merito ai fatti di __________, ritiene che

l’accusa della vittima è disinteressata, rilevando che l’accusato li ha per

finire ammessi, almeno davanti al suo difensore. Quanto alla commisurazione

della pena, osserva come la violenza carnale sia uno dei reati più gravi del CP

poiché dimostra assoluto disprezzo per la vittima, alla quale viene negata la

dignità di persona. Sottolinea la reiterazione nell’agire dell’accusato e lo

smisurato egoismo dimostrato nel piegare la vittima al proprio volere allo

scopo di punirla. Considera che AC 1 si è recato all’appuntamento del 1.5.2007

ben sapendo cosa avrebbe fatto alla vittima. Evidenzia il comportamento, che

definisce animale, dell’accusato nei confronti della persona che fino a poco

tempo prima diceva di amare. Ritiene grave la colpa, sottolineando come durante

il procedimento penale abbia fatto sperimentare lo stesso atteggiamento

violento anche alla __________. Osserva come ciò dimostri che l’accusato non ha

compreso la possibilità offertagli con la messa in libertà provvisoria. Pone in

evidenza l’assenza di presa di coscienza, dimostrata anche dalla mancata

comparsa al dibattimento. Rileva che, se è vero che ha ammesso i fatti, vero è

anche che li ha negati fino a quando non è stato posto davanti ai riscontri

raccolti contro di lui fino a quel momento. Evidenzia la situazione personale

dell’accusato. Ritiene che non vi siano attenuanti da prendere in

considerazione. Alla luce, da un lato, della collaborazione e, dall’altro,

della gravità oggettiva dei fatti, chiede la conferma dell’AA e la condanna

dell’accusato a 5 anni e mezzo di pena detentiva.

§ L’avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 1, il

quale pone in evidenza le sofferenze patite dalla vittima a seguito dei fatti

oggetto del procedimento penale, che le causano tuttora difficoltà nei rapporti

interpersonali. Sottolinea il coraggio da lei dimostrato nel denunciare i

fatti, nonostante fosse conscia delle conseguenze, a dimostrazione della sua

volontà di porre termine alla malsana relazione con l’accusato, il quale

minacciando lei e la sua famiglia la teneva saldamente in pugno. Rileva come PC

1 sia stata lineare e quindi credibile. Ritiene che i fatti si siano svolti

come illustrato nell’AA. Pone in evidenza il profilo psicologico allarmante,

poiché socialmente pericoloso, dell’accusato. Osserva come questi non abbia

dimostrato nessun rimorso, prova ne è che la vittima non ha ricevuto alcuna

scusa da parte sua. Considera strumentali le ammissioni e ritiene che AC 1 non

sia effettivamente pentito.

Si associa al PP per la colpevolezza

dell’accusato per tutti i reati e chiede che sia condannato al pagamento di un’indennità

di fr. 15'000.- a titolo di torto morale, oltre che alla rifusione delle spese

legali di fr. 13'508.65.

§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il

quale elogia il lavoro svolto dalle autorità inquirenti. Sottolinea come sia

stato difficile ottenere la confessione, ma ne esalta l’aspetto positivo.

Definisce l’accusato, che non si è presentato al dibattimento, un “narciso

pauroso”. Spiega che egli deve fare sforzi enormi per rispettare le donne,

essendo comunque per lui impossibile arrivare a capirle. Auspica la condanna al

trattamento ambulatoriale prospettato dal perito. Pone in evidenza lo stretto

rapporto tra autore e vittima, definendolo sado-masochistico, almeno a livello

psicologico. Rileva come la vittima avrebbe dovuto troncare prima la relazione,

considerando ciò una forma di partecipazione al reato. Non nega lo sdegno

relativo ai fatti, ma chiede che si consideri il ruolo sado-masochistica della

vittima che definisce “inconsciamente provocatrice” o “favorente”. Chiarisce

che il suo comportamento ambiguo (fatto di tira e molla) nei confronti

dell’accusato e che ha ceduto all’ossessività dello stesso non la rende

responsabile, ma l’ha portata ad essere una vittima almeno inconsciamente

favorente. Spiega anche che il comportamento sado-masochista della vittima non

toglie né la responsabilità né il sadismo di AC 1, ma ritiene che li attenui.

Chiede l’applicazione dell’attenuante specifica della tentazione della vittima.

Contesta il reato di coazione, ritenendolo assorbito dalla violenza carnale.

Quanto alla commisurazione della pena, in considerazione dell’ammissione di

reati gravi, del rapporto sado-masochistico, del ruolo di vittima favorente,

chiede la condanna ad una pena di 2 anni, sospesa condizionalmente, assortita

da un trattamento ambulatoriale.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, contesta attenuante

dell’art. 48 CP e contesta l’assorbimento del reato di coazione poiché non

commesso contemporaneamente alla violenza canale, ma precedentemente.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1 ripetuta

violenza carnale

per avere, usando violenza, minaccia e pressioni

psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:

1.1.1. a __________,

presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo

marzo/aprile 2007;

1.1.2. a __________,

presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;

1.2. ripetuta

coazione

per avere, usando violenza ed intralciando la sua

libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:

1.2.1. tra __________,

in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la

forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo

all’interno del proprio appartamento;

1.2.2. tra __________,

il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire

dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire,

costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;

1.3. ripetuto

abuso di un impianto di telecomunicazioni

per avere, tra __________ ed altre località del

Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato

abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii

di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;

1.4. ripetuta

minaccia

per avere, tra __________ ed altre imprecisate

località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la

vittima, incusso spavento e timore a PC 1;

1.5. ripetuta

ingiuria

per avere, tra __________ ed altre imprecisate

località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola

ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto

ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

4.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

5.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile e, se sì, in

quale misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di:

6.1

1 telefono

cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;

6.2

1 scheda SIM card __________, nr. __________;

6.3

1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI __________;

6.4

1 scheda SIM card __________;

6.5

2 involucri vuoti di preservativi;

6.6

1 lenzuolo coprimaterasso?

7.

Devono

essere restituiti alla PC:

7.1

1 string;

7.2

1 reggiseno;

7.3

1 pantalone

nero;

7.4

1 gilet?

Considerato in fatto ed in

diritto

1.

Agli atti

vi è uno scarno curriculum vitae dell’imputato. Dalla perizia psichiatrica (AI

54) si apprende che è cittadino __________, di etnia __________, giunto in

Svizzera nel 1986 a seguito del ricongiungimento famigliare con i suoi

genitori.

Nel 1994 ha ottenuto il permesso di dimora. Non ha alcuna formazione professionale. Ha lavorato qua e là quale autista e

operaio tuttofare, ma in realtà non ha fatto nulla per trovarsi un lavoro fisso

che gli garantisse un’esistenza economicamente indipendente. In vista della sua

scarcerazione ha pure detto di essere interessato ad intraprendere una

formazione di parrucchiere, senza concretizzare alcunché. Per certi periodi ha

percepito la disoccupazione, poi si è rimesso a lavorare un po’, così da percepire

di nuovo le indennità di disoccupazione ecc. Richiesto di dire cosa ha fatto

una volta scarcerato per trovarsi un lavoro, ha detto bellamente:

nulla”

(MP 19.11.07).

Fatto sta che agli atti vi sono ben 128 ACB per

un totale di CHF 155'378.95: non paga le tasse, non paga la casa malati, fa

debiti a destra e a manca, senza assumersi alcuna responsabilità.

2.

L’imputato

non è incensurato. Si segnalano precedenti per furti di benzina (giunto in

varie stazioni di servizio, si approvvigionava e poi partiva senza pagare) e

per lesioni semplici ai danni di una sua ex-compagna. A dire il vero in

quell’occasione il MP propose una pena di 15 giorni di detenzione da espiare ma

il Pretore, adito dall’opposizione del prevenuto, gli ha concesso il beneficio

della sospensione condizionale per tre anni (sentenza 21.01.02). Già allora era

difeso dall’avv. DF 1. In sostanza, come riferito dalla ex-compagna, egli la

picchiava e, una volta che lei lo ha lasciato, ha seguitato ad importunarla.

3.

AC 1 è

stato arrestato il 3 maggio 2005 presso l’allora sua abitazione di __________.

E’ stato scarcerato a seguito della decisione 24 maggio 2007 mediante la quale

il GIAR ha accolto un’istanza di libertà provvisoria del difensore, alla condizione

che l’accusato si tenesse costantemente a disposizione degli inquirenti e non

avesse contatti con la vittima.

In aula, nonostante regolare citazione e la norma

di condotta impostagli dal GIAR, non si è presentato. Il Presidente della

Corte, constatato il mancato rispetto della norma impostagli dal GIAR, ha

ordinato l’arresto. Nel frattempo però AC 1 si è reso irreperibile, è

scomparso. Nei suoi confronti si è, quindi, proceduto nelle forme contumaciali,

le forze dell’ordine non avendolo (ancora) potuto rintracciare. A dire il vero

pare che abbia risposto ad una telefonata di un agente al quale avrebbe detto che

il suo avvocato, con il quale si era consultato, gli aveva assicurato che

bastava la presenza del difensore. A parte il fatto che tale circostanza è

smentita dagli atti laddove emerge che l’avv. DF 1 lo ha formalmente avvertito

dell’obbligo di presentarsi in aula, AC 1 è stato avvertito dall’inquirente del

suo dovere di comparire. La Corte ha atteso fino al secondo giorno di

dibattimento prima di dichiararlo, per forza di cose, contumace. Stante

l’ordine di arresto e la relativa condanna, oggi AC 1 è un latitante.

4.

Sui fatti l’accusato è reo confesso. Non lo è però spontaneamente,

nella misura in cui ha ammesso gli stupri del 1° maggio 2007 solo una volta che

gli inquirenti gli avevano contestato i gravi indizi a suo carico e grazie

all’ottimo lavoro del difensore, peraltro riconosciuto pure dalla CRP che,

adita poiché il GIAR aveva negato il gratuito patrocinio, ha dato atto che, se

l’inchiesta è stata celere, lo si deve anche al lavoro del difensore. Per quel

che riguarda invece lo stupro precedente, le ammissioni sono giunte soltanto

nell’imminenza del processo e solo mediante uno scritto del difensore

controfirmato dall’accusato stesso (doc. TPC 4 e doc. dib. 3).

In buona sostanza ed in estrema sintesi AC 1 ha conosciuto PC 1 nell’ottobre 2004. Circa un mese dopo è nata una relazione sentimentale con

regolari rapporti sessuali. I due si sono lasciati attorno a novembre 2005, pur

mantenendo saltuari contatti durante i quali hanno pure avuto rapporti

sessuali. L’imputato aveva diverse altre donne sia in Ticino, che a __________

ed in __________. A dire della parte civile, in quel periodo ella aveva

rapporti sessuali solo con il AC 1. Tali rapporti non erano voluti, ma non venivano

rifiutati a causa delle insistenze dell’uomo.

A novembre 2006 PC 1 ha avuto una breve relazione di due mesi con tale __________, con il quale ha avuto dei rapporti

sessuali. Questo fatto ha letteralmente ossessionato il AC 1 il quale, pur

avendo a sua volta relazioni con altre donne, non sopportava che la sua ex

potesse essere andata a letto con un altro. Al riguardo si rinvia

all’impressionante quantità di sms che l’accusato ha inviato a PC 1. Con tali

messaggi egli voleva sapere, allorquando la ragazza gli diceva che

effettivamente aveva avuto rapporti sessuali con il suo nuovo compagno, se era

vero; a volte le diceva di non crederle; altre volte la insultava e la

minacciava. Una volta maturato il convincimento che PC 1 era effettivamente

stata a letto con __________, ha voluto vendicarsi a suo modo: l’ha stuprata.

La lettura attenta dei tabulati telefonici e degli sms precedenti quel 1°

maggio, dimostra come l’imputato abbia programmato la sua vendetta. La notte

del 1° maggio 2007 PC 1 gli ha per finire concesso di incontrarsi perché, a

dire dell’uomo, doveva restituirle degli oggetti. Questi l’ha fatta salire in

auto e, promettendole che l’avrebbe condotta a bere un caffè, l’ha di fatto “rapita”,

portata a casa e, una volta nell’appartamento, stuprata due volte: la prima

appena giunti a casa, la seconda 5-6 ore dopo.

5.

AC 1,

nell’imminenza del dibattimento, dopo averlo sempre negato, ha per finire

ammesso di avere violentato PC 1 una terza volta, la prima in ordine di tempo,

a __________

Con il che tutte le accuse contenute nell’atto di

rinvio a giudizio vanno confermate.

6.

Resta la

commisurazione della pena.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la

pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce

esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto

la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla

vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il

giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le

conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

Handkommentar, n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la

citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005

del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 60 segg. ad § 7). Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.

Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione

generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118

IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da

parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa

portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza;

il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.

47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per

sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate

in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva

disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di

determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze

oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò

che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una specificità

propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al

riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere

un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che

coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

La colpa di AC 1 è stata ritenuta di una gravità

inaudita. Già solo per la gravità oggettiva dei fatti, AC 1 merita una pena da

espiare interamente, non potendosi certo contenere in tre anni. Si tratta

infatti di tre stupri, commessi per punire la sua ex ragazza che voleva

semplicemente vivere la propria vita sociale e sessuale in modo autonomo. Lo

stupro è un reato ignobile, perché riduce la persona ad oggetto.

Soggettivamente il comportamento di AC 1 denota

un egoismo bestiale, che non ha da essere ulteriormente motivato. A ciò aggiungasi

che già in precedenza, pur non giungendo fino ad uno stupro punitivo, aveva più

volte intralciato la libertà di una sua ex-compagna perché lo aveva lasciato.

A suo favore è stata considerata la

collaborazione con gli inquirenti ai quali ha confessato -ma solo dopo aver

capito, grazie anche al diligente lavoro del difensore, di non avere altre

possibilità- sia gli stupri del 1° maggio 2007 sia quello precedente sul quale,

in base unicamente alle dichiarazioni della vittima, la Corte avrebbe anche

potuto esprimere un diverso convincimento.

Tuttavia i benefici derivanti da questa

collaborazione sono stati annullati dal suo stesso comportamento processuale.

In effetti, riavuta la libertà, non si è tenuto a disposizione degli inquirenti

e della giustizia, come invece gli era stato imposto. Una volta preso atto del

risultato della perizia psichiatrica, dalla quale è emersa la necessità di un

trattamento ambulatoriale, vi si è sottoposto con scarsa collaborazione. Ancora

recentemente, in attesa di giudizio, al termine di una relazione con un’altra

ragazza, l’ha più volte importunata, pedinandola, picchiandola ed abusando del

telefono. Dalla lettura degli sms emerge la medesima logica di colui che non

accetta la fine di una relazione e, nel caso in cui la donna vada a letto con

un nuovo compagno, le preannuncia che se ne dovrà pentire. Fortunatamente

questa nuova compagna non ha indugiato più di tanto prima di rivolgersi agli

inquirenti, diversamente non è difficile ipotizzare come sarebbero potute

andare le cose.

Insomma, AC 1 non ha tratto alcun insegnamento dalle

sue vicende giudiziali. Ha in realtà approfittato della compiacenza del GIAR che

lo ha posto in libertà provvisoria nonostante avesse confessato solo due degli

stupri commessi, non avesse una situazione professionale solida, avesse

condotto fin lì un’esistenza irregolare fatta di debiti e di precedenti (anche

se un po’ lontani nel tempo) ed avesse in passato palesato comportamenti che,

in simili circostanze, avrebbero dovuto far insorgere quanto meno un dubbio

fondato che l’accusato rappresenti un serio problema per l’ordine pubblico. Infischiandosi

completamente delle regole civili, lavorando solo saltuariamente, accumulando

debiti, sottoponendosi solo parzialmente al trattamento psichiatrico e, soprattutto,

persistendo a risolvere a suo modo i conflitti con le donne che non vogliono

più stare con lui, AC 1 ha dimostrato con i fatti di essere una persona

asociale.

In sostanza i precedenti nei confronti della sua

ex, simili nei modi, i fatti per cui è oggi giudicato ed il suo comportamento,

analogo a quelli precedenti, in libertà provvisoria nei confronti di un’altra

ragazza, non denotano soltanto una totale assenza di assunzione di

responsabilità, ma fanno di AC 1 un individuo pericoloso. In questo senso la

Corte ha stigmatizzato il fatto che la polizia, a prescindere dal successivo

recesso di querela, non abbia effettuato le opportune verifiche (bastava un

rapido controllo a computer) sulla situazione dell’imputato già al momento di

registrare la segnalazione della nuova compagna e non abbia, di conseguenza,

immediatamente avvertito la PP titolare dell’inchiesta per i fatti di cui in

rassegna. Il suo nuovo arresto, che la PP avrebbe senz’altro ordinato -come la

stessa ha chiaramente riferito al AC 1 in occasione di un successivo interrogatorio- avrebbe perlomeno assicurato la presenza dell’imputato in aula.

In esito a quanto suesposto, la Corte ha ritenuto

giustificata una pena detentiva di cinque anni e tre mesi.

7.

In merito alle pretese di parte civile la Corte ha preso atto

dell’adesione della difesa e le ha pertanto ammesse così come postulate.

Quanto ai sequestri, vengono confiscati gli

oggetti provento o mezzo per commettere reato, mentre gli effetti personali

della vittima le vengono retrocessi.

Per quel che riguarda i cellulari e le carte

telefoniche, si procede conformemente alla giurisprudenza della CCRP.

Le spese, per finire, sono a carico del

condannato (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, salvo ai quesiti n. 2., 3., 6.1., 6.3. e 6.5.,

visti gli art. 12, 19, 30,

31, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 56, 63, 69, 177, 179septies, 180, 181 e 190 CP;

308.

e segg. CPP;

61.

LOG;

94, 266, 270 CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

violenza carnale

per avere, usando violenza, minaccia e pressioni

psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:

1.1.1

a __________,

presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo

marzo/aprile 2007;

1.1.2

a __________,

presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;

1.2

ripetuta

coazione

per avere, usando violenza ed intralciando la sua

libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:

1.2.1

tra __________,

in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la

forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo

all’interno del proprio appartamento;

1.2.2

tra __________,

il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire

dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire,

costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;

1.3

ripetuto

abuso di un impianto di telecomunicazioni

per avere, tra __________ ed altre località del

Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato

abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii

di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;

1.4

ripetuta

minaccia

per avere, tra __________ ed altre imprecisate

località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la

vittima, incusso spavento e timore a PC 1;

1.5

ripetuta

ingiuria

per avere, tra __________ ed altre imprecisate

località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola

ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto

ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare

alla parte civile un’indennità di fr. 15'000.- a titolo di riparazione morale e

di fr. 13'508.65 a titolo di spese legali;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e delle spese processuali.

3.

È ordinato

un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi già durante

l’espiazione della pena.

4.

È ordinato

il dissequestro, previa cancellazione dei dati in memoria, di:

4.1

1 telefono

cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;

4.2

1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI

__________;

4.3

2 involucri vuoti di preservativi.

5.

È ordinata

la confisca:

5.1

1 scheda SIM card __________, nr. __________

5.2

1 scheda SIM card __________, nr. __________

5.3

1 lenzuolo coprimaterasso.

6.

Sono

restituiti alla PC:

6.1

1 string;

6.2

1 reggiseno;

6.3

1 pantalone

nero;

6.4

1 gilet.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP

(limitatamente alla declaratoria di contumacia); la dichiarazione di ricorso

deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da

oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza

integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'720.--

Perizia fr. 9'263.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 15'083.90

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster