72.2009.103
Ripetuti vilenza carnale, coazione, abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e ingiuria nei confronti della ex compagna. Trattamento abulatoriale. Contumacia
4 dicembre 2009Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2009.103
Data decisione, Autorità:
04.12.2009, PENAL
Titolo:
Ripetuti vilenza carnale, coazione, abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e ingiuria nei confronti della ex compagna. Trattamento abulatoriale. Contumacia
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
COAZIONE
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
INGIURIA
MINACCIA
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
VIOLENZA CARNALE
art. 308 CPP-TI
art. 63 CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
art. 181 CPS
art. 190 CPS
Incarto n.
72.2009.103
Lugano,
4 dicembre 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Mauro Ermani
(Presidente)
GI 1GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2AS 3
AS 4
AS 6
AS 7
con la segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Conviene nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia
per giudicare
AC 1
dimorante a
detenuto dal 3 maggio 2007 al 24 maggio 2007;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta
violenza carnale,
per avere,
a __________, presso il proprio appartamento,
il 1° maggio 2007 e in data imprecisata nel
periodo marzo/aprile 2007,
usando violenza, minaccia e pressioni
psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale,
in particolare
1.1. per avere,
il 1° maggio 2007 presso il proprio appartamento
di __________, al mattino presto, dopo averla costretta a seguirlo all’interno
del proprio appartamento (come descritto al punto 2.1 del presente AA), la
spingeva a faccia in giù sul letto della camera urlandole “puttana, sei una
troia, cosa mi hai combinato, sei stata con un altro”,
e sedutosi a sua volta sul letto dopo essersi
svestito, vincendo la resistenza della vittima che cercava di allontanarlo
spingendolo via con le gambe, la spogliava fino a toglierle gli slip mentre PC
1 continuava a piangere ed a dargli del bastardo, chiedendogli come poteva
comportarsi così con lei,
dopodichè riponendosi in ginocchio in mezzo alle
gambe della vittima, gliele divaricava impedendole di chiuderle per cui
avvicinatosi maggiormente e tenendole le gambe rialzate, la penetrava
costringendo PC 1 che lo pregava di lasciarla stare e di non farle del male, a
subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale (con penetrazione
completa), dicendole “puttana ti meriti questo ed altro per quello che mi
hai fatto”, senza giungere ad eiaculazione;
1.2. per avere,
dopo la violenza carnale di cui al punto 1.1, una
volta risvegliatosi verso le ore 11.15/11.30 ricominciava ad insultare PC 1 e a
chiederle di nuovo se era stata o meno con un altro e a fronte della risposta
della vittima che gli diceva di si, la colpiva con un pugno/schiaffo al collo,
l’afferrava e la strattonava di qua e di là, le tirava i capelli tacciandola di
“troia e puttana”, la spingeva sul letto per poi rialzarla tirandola per
le braccia e per i capelli, incurante della vittima che piangendo lo pregava di
fermarsi e di lasciarla stare,
fino a che, dopo averla risbattuta sul letto,
sfruttando anche la superiorità di forza fisica, continuando ad insultarla, le
divaricava le gambe con la forza e la penetrava costringendo la stessa a subire
contro la sua volontà, la congiunzione carnale (con penetrazione completa),
senza giungere ad eiaculazione;
1.3. per avere,
a __________, presso il proprio domicilio,
nel periodo marzo/aprile 2007, in data non meglio precisata, nel corso della serata, dopo averla costretta a seguirlo
all’interno del proprio appartamento (come descritto al punto 2.2 del presente
AA), nel salotto la spogliava a viva forza mentre la vittima cercava di opporsi
dimenandosi e dicendogli di no, di smetterla, e sfruttando anche la superiorità
di forza fisica, le divaricava le gambe e la penetrava costringendo PC 1 che
cercava di spingerlo via e di allontanarlo, a subire, contro la sua volontà la
congiunzione carnale con penetrazione completa;
2. ripetuta
coazione,
per avere,
tra __________,
usando violenza ed intralciando la sua libertà di
agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto,
in particolare,
2.1. per avere,
il 1° maggio 2007, tra le ore 05.00/05.30 circa
del mattino,
tra __________,
dopo aver ottenuto che PC 1 prima di rientrare a
casa, lo attendesse a __________ e con la scusa di volerle parlare, che la
stessa salisse sulla sua auto, dicendole che sarebbero andati a bere un caffè
al __________ di __________ ma imboccando invece a __________, l’autostrada per
__________,
a fronte delle proteste di PC 1 che avvedutasi
della direzione presa gli chiedeva a più riprese di riportarla a casa, colpito
la stessa con uno schiaffo al viso dandole della puttana,
indi raggiunto __________ e sceso dall’auto
afferrava con violenza la vittima per le braccia, la faceva uscire dall’auto e
trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire, costretto PC
1 a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;
2.2. per avere,
tra __________,
in data non meglio precisata tra marzo e aprile
2007, nel corso della serata, mentre era in auto con PC 1 nei dintorni di __________,
fingendo di parlare al telefono con un amico al quale diceva che da lì a poco
sarebbe arrivato a prenderlo a casa sua a __________, condotto la stessa fin
davanti alla propria abitazione dove le diceva di scendere dall’auto e di
entrare in casa,
e a fronte dell’opposizione della vittima che
accortasi dell’assenza del presunto amico ed avvedutasi dell’inganno si
rifiutava di scendere dall’auto urlandogli che non voleva, che voleva andarsene
a casa,
l’accusato raggiunto la portiera lato passeggero,
la faceva uscire con la forza dall’auto e trascinandola per un braccio,
costretto la stessa a seguirlo all’interno del proprio appartamento;
3. ripetuto
abuso di un impianto di telecomunicazioni,
per avere,
tra __________ ed altre località del Ticino,
nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto,
ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto
di telecomunica-zione sia con telefonate sia con invii di SMS allo scopo di
inquietare ed importunare PC 1;
4. ripetuta
minaccia,
per avere,
tra __________ ed altre imprecisate località,
nel corso del 2007 e fino all’arresto,
minacciando ripetutamente PC 1 di ammazzare i
suoi familiari, le sue amiche oltre che lei stessa sparandole 7 colpi in testa,
dicendole che l’avrebbe fatta fuori, che gliel’avrebbe fatta pagare, che
avrebbe fatto del male alla sua famiglia,
incusso spavento e timore alla vittima;
5. ripetuta
ingiuria,
per avere,
nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto,
tra __________ ed altre imprecisate località,
ripetutamente offeso l’onore di PC 1 tacciandola
ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto
ingiurioso;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli artt. 190 cpv. 1 CP, art. 181 CP, art. 179septies
CP, art. 180 CP, art. 177 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 101/2009 del 8 settembre 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore
pubblico.
§ L'avv. DF 1
difensore di fiducia (GP) di AC 1, assente.
§ L'avv. RC 1 rappresentante
della parte civile PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 3 dicembre 2009 dalle ore 09:50 alle ore 14:05
- venerdì 4 dicembre 2009 dalle ore 09:30 alle ore 15:15
Fatti
Il Presidente, constatato nuovamente che
l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio, non è
presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,
decide
di procedere nei suoi confronti al
giudizio nelle forme contumaciali, a’ sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti siano per finire stati ammessi.
Osserva tuttavia come l’accusato li abbia inizialmente negati, sostenendo
addirittura che la vittima volesse vendicarsi di lui che aveva altre donne.
Rileva come egli fosse ossessionato dall’idea che PC 1 avesse avuto dei
rapporti sessuali con un altro uomo ed incapace di farsi una ragione della fine
della loro relazione. Ritiene credibile la versione della vittima, confermata
anche dai segni presenti sul suo corpo. Contestualizza il comportamento
apparentemente non esemplare della ragazza, spiegandolo con il clima di paura
creato dall’accusato. Ripercorre l’iter che ha portato alla confessione,
inizialmente solo parziale. Rileva come AC 1, mosso dalla rabbia, abbia
stuprato la vittima per punirla di essere stata con un altro uomo e come per
lei, intimorita, fosse impossibile sottrarsi alla violenza. Ritiene gli SMS da
lui inviati la “cronaca di una violenza annunciata”. Osserva come l’accusato
abbia fatto pressioni sulla vittima affinché ritirasse la denuncia, ciò che
dimostra che sapeva perfettamente cosa le aveva fatto. Evidenzia come la
violenza si sposi bene con il carattere aggressivo e persecutorio
dell’accusato, ponendo in evidenza i fatti __________ ed i precedenti penali,
inizialmente negati. Ritiene adempiute tutte le condizioni oggettive e
soggettive dei reati contemplati nell’AA. Per quanto attiene al reato di violenza
carnale, ritiene che con il suo comportamento l’accusato abbia annullato la
resistenza della vittima e che anche la differenza di forza fisica abbia
giocato un ruolo importante. In merito ai fatti di __________, ritiene che
l’accusa della vittima è disinteressata, rilevando che l’accusato li ha per
finire ammessi, almeno davanti al suo difensore. Quanto alla commisurazione
della pena, osserva come la violenza carnale sia uno dei reati più gravi del CP
poiché dimostra assoluto disprezzo per la vittima, alla quale viene negata la
dignità di persona. Sottolinea la reiterazione nell’agire dell’accusato e lo
smisurato egoismo dimostrato nel piegare la vittima al proprio volere allo
scopo di punirla. Considera che AC 1 si è recato all’appuntamento del 1.5.2007
ben sapendo cosa avrebbe fatto alla vittima. Evidenzia il comportamento, che
definisce animale, dell’accusato nei confronti della persona che fino a poco
tempo prima diceva di amare. Ritiene grave la colpa, sottolineando come durante
il procedimento penale abbia fatto sperimentare lo stesso atteggiamento
violento anche alla __________. Osserva come ciò dimostri che l’accusato non ha
compreso la possibilità offertagli con la messa in libertà provvisoria. Pone in
evidenza l’assenza di presa di coscienza, dimostrata anche dalla mancata
comparsa al dibattimento. Rileva che, se è vero che ha ammesso i fatti, vero è
anche che li ha negati fino a quando non è stato posto davanti ai riscontri
raccolti contro di lui fino a quel momento. Evidenzia la situazione personale
dell’accusato. Ritiene che non vi siano attenuanti da prendere in
considerazione. Alla luce, da un lato, della collaborazione e, dall’altro,
della gravità oggettiva dei fatti, chiede la conferma dell’AA e la condanna
dell’accusato a 5 anni e mezzo di pena detentiva.
§ L’avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 1, il
quale pone in evidenza le sofferenze patite dalla vittima a seguito dei fatti
oggetto del procedimento penale, che le causano tuttora difficoltà nei rapporti
interpersonali. Sottolinea il coraggio da lei dimostrato nel denunciare i
fatti, nonostante fosse conscia delle conseguenze, a dimostrazione della sua
volontà di porre termine alla malsana relazione con l’accusato, il quale
minacciando lei e la sua famiglia la teneva saldamente in pugno. Rileva come PC
1 sia stata lineare e quindi credibile. Ritiene che i fatti si siano svolti
come illustrato nell’AA. Pone in evidenza il profilo psicologico allarmante,
poiché socialmente pericoloso, dell’accusato. Osserva come questi non abbia
dimostrato nessun rimorso, prova ne è che la vittima non ha ricevuto alcuna
scusa da parte sua. Considera strumentali le ammissioni e ritiene che AC 1 non
sia effettivamente pentito.
Si associa al PP per la colpevolezza
dell’accusato per tutti i reati e chiede che sia condannato al pagamento di un’indennità
di fr. 15'000.- a titolo di torto morale, oltre che alla rifusione delle spese
legali di fr. 13'508.65.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il
quale elogia il lavoro svolto dalle autorità inquirenti. Sottolinea come sia
stato difficile ottenere la confessione, ma ne esalta l’aspetto positivo.
Definisce l’accusato, che non si è presentato al dibattimento, un “narciso
pauroso”. Spiega che egli deve fare sforzi enormi per rispettare le donne,
essendo comunque per lui impossibile arrivare a capirle. Auspica la condanna al
trattamento ambulatoriale prospettato dal perito. Pone in evidenza lo stretto
rapporto tra autore e vittima, definendolo sado-masochistico, almeno a livello
psicologico. Rileva come la vittima avrebbe dovuto troncare prima la relazione,
considerando ciò una forma di partecipazione al reato. Non nega lo sdegno
relativo ai fatti, ma chiede che si consideri il ruolo sado-masochistica della
vittima che definisce “inconsciamente provocatrice” o “favorente”. Chiarisce
che il suo comportamento ambiguo (fatto di tira e molla) nei confronti
dell’accusato e che ha ceduto all’ossessività dello stesso non la rende
responsabile, ma l’ha portata ad essere una vittima almeno inconsciamente
favorente. Spiega anche che il comportamento sado-masochista della vittima non
toglie né la responsabilità né il sadismo di AC 1, ma ritiene che li attenui.
Chiede l’applicazione dell’attenuante specifica della tentazione della vittima.
Contesta il reato di coazione, ritenendolo assorbito dalla violenza carnale.
Quanto alla commisurazione della pena, in considerazione dell’ammissione di
reati gravi, del rapporto sado-masochistico, del ruolo di vittima favorente,
chiede la condanna ad una pena di 2 anni, sospesa condizionalmente, assortita
da un trattamento ambulatoriale.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, contesta attenuante
dell’art. 48 CP e contesta l’assorbimento del reato di coazione poiché non
commesso contemporaneamente alla violenza canale, ma precedentemente.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1 ripetuta
violenza carnale
per avere, usando violenza, minaccia e pressioni
psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:
1.1.1. a __________,
presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo
marzo/aprile 2007;
1.1.2. a __________,
presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;
1.2. ripetuta
coazione
per avere, usando violenza ed intralciando la sua
libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:
1.2.1. tra __________,
in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la
forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo
all’interno del proprio appartamento;
1.2.2. tra __________,
il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire
dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire,
costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;
1.3. ripetuto
abuso di un impianto di telecomunicazioni
per avere, tra __________ ed altre località del
Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato
abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii
di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;
1.4. ripetuta
minaccia
per avere, tra __________ ed altre imprecisate
località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la
vittima, incusso spavento e timore a PC 1;
1.5. ripetuta
ingiuria
per avere, tra __________ ed altre imprecisate
località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola
ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto
ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
4.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
5.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile e, se sì, in
quale misura?
6.
Deve
essere ordinata la confisca di:
6.1
1 telefono
cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;
6.2
1 scheda SIM card __________, nr. __________;
6.3
1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI __________;
6.4
1 scheda SIM card __________;
6.5
2 involucri vuoti di preservativi;
6.6
1 lenzuolo coprimaterasso?
7.
Devono
essere restituiti alla PC:
7.1
1 string;
7.2
1 reggiseno;
7.3
1 pantalone
nero;
7.4
1 gilet?
Considerato in fatto ed in
diritto
1.
Agli atti
vi è uno scarno curriculum vitae dell’imputato. Dalla perizia psichiatrica (AI
54) si apprende che è cittadino __________, di etnia __________, giunto in
Svizzera nel 1986 a seguito del ricongiungimento famigliare con i suoi
genitori.
Nel 1994 ha ottenuto il permesso di dimora. Non ha alcuna formazione professionale. Ha lavorato qua e là quale autista e
operaio tuttofare, ma in realtà non ha fatto nulla per trovarsi un lavoro fisso
che gli garantisse un’esistenza economicamente indipendente. In vista della sua
scarcerazione ha pure detto di essere interessato ad intraprendere una
formazione di parrucchiere, senza concretizzare alcunché. Per certi periodi ha
percepito la disoccupazione, poi si è rimesso a lavorare un po’, così da percepire
di nuovo le indennità di disoccupazione ecc. Richiesto di dire cosa ha fatto
una volta scarcerato per trovarsi un lavoro, ha detto bellamente:
“
nulla”
(MP 19.11.07).
Fatto sta che agli atti vi sono ben 128 ACB per
un totale di CHF 155'378.95: non paga le tasse, non paga la casa malati, fa
debiti a destra e a manca, senza assumersi alcuna responsabilità.
2.
L’imputato
non è incensurato. Si segnalano precedenti per furti di benzina (giunto in
varie stazioni di servizio, si approvvigionava e poi partiva senza pagare) e
per lesioni semplici ai danni di una sua ex-compagna. A dire il vero in
quell’occasione il MP propose una pena di 15 giorni di detenzione da espiare ma
il Pretore, adito dall’opposizione del prevenuto, gli ha concesso il beneficio
della sospensione condizionale per tre anni (sentenza 21.01.02). Già allora era
difeso dall’avv. DF 1. In sostanza, come riferito dalla ex-compagna, egli la
picchiava e, una volta che lei lo ha lasciato, ha seguitato ad importunarla.
3.
AC 1 è
stato arrestato il 3 maggio 2005 presso l’allora sua abitazione di __________.
E’ stato scarcerato a seguito della decisione 24 maggio 2007 mediante la quale
il GIAR ha accolto un’istanza di libertà provvisoria del difensore, alla condizione
che l’accusato si tenesse costantemente a disposizione degli inquirenti e non
avesse contatti con la vittima.
In aula, nonostante regolare citazione e la norma
di condotta impostagli dal GIAR, non si è presentato. Il Presidente della
Corte, constatato il mancato rispetto della norma impostagli dal GIAR, ha
ordinato l’arresto. Nel frattempo però AC 1 si è reso irreperibile, è
scomparso. Nei suoi confronti si è, quindi, proceduto nelle forme contumaciali,
le forze dell’ordine non avendolo (ancora) potuto rintracciare. A dire il vero
pare che abbia risposto ad una telefonata di un agente al quale avrebbe detto che
il suo avvocato, con il quale si era consultato, gli aveva assicurato che
bastava la presenza del difensore. A parte il fatto che tale circostanza è
smentita dagli atti laddove emerge che l’avv. DF 1 lo ha formalmente avvertito
dell’obbligo di presentarsi in aula, AC 1 è stato avvertito dall’inquirente del
suo dovere di comparire. La Corte ha atteso fino al secondo giorno di
dibattimento prima di dichiararlo, per forza di cose, contumace. Stante
l’ordine di arresto e la relativa condanna, oggi AC 1 è un latitante.
4.
Sui fatti l’accusato è reo confesso. Non lo è però spontaneamente,
nella misura in cui ha ammesso gli stupri del 1° maggio 2007 solo una volta che
gli inquirenti gli avevano contestato i gravi indizi a suo carico e grazie
all’ottimo lavoro del difensore, peraltro riconosciuto pure dalla CRP che,
adita poiché il GIAR aveva negato il gratuito patrocinio, ha dato atto che, se
l’inchiesta è stata celere, lo si deve anche al lavoro del difensore. Per quel
che riguarda invece lo stupro precedente, le ammissioni sono giunte soltanto
nell’imminenza del processo e solo mediante uno scritto del difensore
controfirmato dall’accusato stesso (doc. TPC 4 e doc. dib. 3).
In buona sostanza ed in estrema sintesi AC 1 ha conosciuto PC 1 nell’ottobre 2004. Circa un mese dopo è nata una relazione sentimentale con
regolari rapporti sessuali. I due si sono lasciati attorno a novembre 2005, pur
mantenendo saltuari contatti durante i quali hanno pure avuto rapporti
sessuali. L’imputato aveva diverse altre donne sia in Ticino, che a __________
ed in __________. A dire della parte civile, in quel periodo ella aveva
rapporti sessuali solo con il AC 1. Tali rapporti non erano voluti, ma non venivano
rifiutati a causa delle insistenze dell’uomo.
A novembre 2006 PC 1 ha avuto una breve relazione di due mesi con tale __________, con il quale ha avuto dei rapporti
sessuali. Questo fatto ha letteralmente ossessionato il AC 1 il quale, pur
avendo a sua volta relazioni con altre donne, non sopportava che la sua ex
potesse essere andata a letto con un altro. Al riguardo si rinvia
all’impressionante quantità di sms che l’accusato ha inviato a PC 1. Con tali
messaggi egli voleva sapere, allorquando la ragazza gli diceva che
effettivamente aveva avuto rapporti sessuali con il suo nuovo compagno, se era
vero; a volte le diceva di non crederle; altre volte la insultava e la
minacciava. Una volta maturato il convincimento che PC 1 era effettivamente
stata a letto con __________, ha voluto vendicarsi a suo modo: l’ha stuprata.
La lettura attenta dei tabulati telefonici e degli sms precedenti quel 1°
maggio, dimostra come l’imputato abbia programmato la sua vendetta. La notte
del 1° maggio 2007 PC 1 gli ha per finire concesso di incontrarsi perché, a
dire dell’uomo, doveva restituirle degli oggetti. Questi l’ha fatta salire in
auto e, promettendole che l’avrebbe condotta a bere un caffè, l’ha di fatto “rapita”,
portata a casa e, una volta nell’appartamento, stuprata due volte: la prima
appena giunti a casa, la seconda 5-6 ore dopo.
5.
AC 1,
nell’imminenza del dibattimento, dopo averlo sempre negato, ha per finire
ammesso di avere violentato PC 1 una terza volta, la prima in ordine di tempo,
a __________
Con il che tutte le accuse contenute nell’atto di
rinvio a giudizio vanno confermate.
6.
Resta la
commisurazione della pena.
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la
pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce
esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto
la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla
vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il
giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le
conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni
marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non
potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,
Handkommentar, n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la
citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005
del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1
con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 60 segg. ad § 7). Esigenze
di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.
Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione
generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118
IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da
parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa
portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza;
il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.
47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per
sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate
in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva
disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di
determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze
oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò
che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una specificità
propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al
riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere
un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che
coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
La colpa di AC 1 è stata ritenuta di una gravità
inaudita. Già solo per la gravità oggettiva dei fatti, AC 1 merita una pena da
espiare interamente, non potendosi certo contenere in tre anni. Si tratta
infatti di tre stupri, commessi per punire la sua ex ragazza che voleva
semplicemente vivere la propria vita sociale e sessuale in modo autonomo. Lo
stupro è un reato ignobile, perché riduce la persona ad oggetto.
Soggettivamente il comportamento di AC 1 denota
un egoismo bestiale, che non ha da essere ulteriormente motivato. A ciò aggiungasi
che già in precedenza, pur non giungendo fino ad uno stupro punitivo, aveva più
volte intralciato la libertà di una sua ex-compagna perché lo aveva lasciato.
A suo favore è stata considerata la
collaborazione con gli inquirenti ai quali ha confessato -ma solo dopo aver
capito, grazie anche al diligente lavoro del difensore, di non avere altre
possibilità- sia gli stupri del 1° maggio 2007 sia quello precedente sul quale,
in base unicamente alle dichiarazioni della vittima, la Corte avrebbe anche
potuto esprimere un diverso convincimento.
Tuttavia i benefici derivanti da questa
collaborazione sono stati annullati dal suo stesso comportamento processuale.
In effetti, riavuta la libertà, non si è tenuto a disposizione degli inquirenti
e della giustizia, come invece gli era stato imposto. Una volta preso atto del
risultato della perizia psichiatrica, dalla quale è emersa la necessità di un
trattamento ambulatoriale, vi si è sottoposto con scarsa collaborazione. Ancora
recentemente, in attesa di giudizio, al termine di una relazione con un’altra
ragazza, l’ha più volte importunata, pedinandola, picchiandola ed abusando del
telefono. Dalla lettura degli sms emerge la medesima logica di colui che non
accetta la fine di una relazione e, nel caso in cui la donna vada a letto con
un nuovo compagno, le preannuncia che se ne dovrà pentire. Fortunatamente
questa nuova compagna non ha indugiato più di tanto prima di rivolgersi agli
inquirenti, diversamente non è difficile ipotizzare come sarebbero potute
andare le cose.
Insomma, AC 1 non ha tratto alcun insegnamento dalle
sue vicende giudiziali. Ha in realtà approfittato della compiacenza del GIAR che
lo ha posto in libertà provvisoria nonostante avesse confessato solo due degli
stupri commessi, non avesse una situazione professionale solida, avesse
condotto fin lì un’esistenza irregolare fatta di debiti e di precedenti (anche
se un po’ lontani nel tempo) ed avesse in passato palesato comportamenti che,
in simili circostanze, avrebbero dovuto far insorgere quanto meno un dubbio
fondato che l’accusato rappresenti un serio problema per l’ordine pubblico. Infischiandosi
completamente delle regole civili, lavorando solo saltuariamente, accumulando
debiti, sottoponendosi solo parzialmente al trattamento psichiatrico e, soprattutto,
persistendo a risolvere a suo modo i conflitti con le donne che non vogliono
più stare con lui, AC 1 ha dimostrato con i fatti di essere una persona
asociale.
In sostanza i precedenti nei confronti della sua
ex, simili nei modi, i fatti per cui è oggi giudicato ed il suo comportamento,
analogo a quelli precedenti, in libertà provvisoria nei confronti di un’altra
ragazza, non denotano soltanto una totale assenza di assunzione di
responsabilità, ma fanno di AC 1 un individuo pericoloso. In questo senso la
Corte ha stigmatizzato il fatto che la polizia, a prescindere dal successivo
recesso di querela, non abbia effettuato le opportune verifiche (bastava un
rapido controllo a computer) sulla situazione dell’imputato già al momento di
registrare la segnalazione della nuova compagna e non abbia, di conseguenza,
immediatamente avvertito la PP titolare dell’inchiesta per i fatti di cui in
rassegna. Il suo nuovo arresto, che la PP avrebbe senz’altro ordinato -come la
stessa ha chiaramente riferito al AC 1 in occasione di un successivo interrogatorio- avrebbe perlomeno assicurato la presenza dell’imputato in aula.
In esito a quanto suesposto, la Corte ha ritenuto
giustificata una pena detentiva di cinque anni e tre mesi.
7.
In merito alle pretese di parte civile la Corte ha preso atto
dell’adesione della difesa e le ha pertanto ammesse così come postulate.
Quanto ai sequestri, vengono confiscati gli
oggetti provento o mezzo per commettere reato, mentre gli effetti personali
della vittima le vengono retrocessi.
Per quel che riguarda i cellulari e le carte
telefoniche, si procede conformemente alla giurisprudenza della CCRP.
Le spese, per finire, sono a carico del
condannato (art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, salvo ai quesiti n. 2., 3., 6.1., 6.3. e 6.5.,
visti gli art. 12, 19, 30,
31, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 56, 63, 69, 177, 179septies, 180, 181 e 190 CP;
308.
e segg. CPP;
61.
LOG;
94, 266, 270 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuta
violenza carnale
per avere, usando violenza, minaccia e pressioni
psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:
1.1.1
a __________,
presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo
marzo/aprile 2007;
1.1.2
a __________,
presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;
1.2
ripetuta
coazione
per avere, usando violenza ed intralciando la sua
libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:
1.2.1
tra __________,
in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la
forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo
all’interno del proprio appartamento;
1.2.2
tra __________,
il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire
dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire,
costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;
1.3
ripetuto
abuso di un impianto di telecomunicazioni
per avere, tra __________ ed altre località del
Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato
abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii
di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;
1.4
ripetuta
minaccia
per avere, tra __________ ed altre imprecisate
località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la
vittima, incusso spavento e timore a PC 1;
1.5
ripetuta
ingiuria
per avere, tra __________ ed altre imprecisate
località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola
ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto
ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
a versare
alla parte civile un’indennità di fr. 15'000.- a titolo di riparazione morale e
di fr. 13'508.65 a titolo di spese legali;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e delle spese processuali.
3.
È ordinato
un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi già durante
l’espiazione della pena.
4.
È ordinato
il dissequestro, previa cancellazione dei dati in memoria, di:
4.1
1 telefono
cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;
4.2
1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI
__________;
4.3
2 involucri vuoti di preservativi.
5.
È ordinata
la confisca:
5.1
1 scheda SIM card __________, nr. __________
5.2
1 scheda SIM card __________, nr. __________
5.3
1 lenzuolo coprimaterasso.
6.
Sono
restituiti alla PC:
6.1
1 string;
6.2
1 reggiseno;
6.3
1 pantalone
nero;
6.4
1 gilet.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP
(limitatamente alla declaratoria di contumacia); la dichiarazione di ricorso
deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'720.--
Perizia fr. 9'263.90
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 15'083.90
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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