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Decisione

72.2009.109

Rapina

18 maggio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne

ed esterne, e della possibilità che l’autore aveva di evitare la lesione.

11. Dovendosi

determinare sulla gravità del reato commesso e sull’entità della colpa di AC 1,

l’odierna Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva della

fattispecie in narrativa, stante un reato, come quello di rapina, la cui

gravità risulta già solo dalla comminatoria di una pena minima di 180 aliquote

giornaliere anche per il caso meno grave, quello di cui all'art. 140 cifra 1

CP. Incide inoltre, negativamente, il fatto che il reato sia stato commesso

collettivamente da tre autori, ciò che ne aumenta la pericolosità, sia per

l'esistenza di note dinamiche negative date dall'agire in gruppo, sia perché in

tal caso il singolo autore non può avere controllo del comportamento degli

altri. Non a caso, del resto, l'agire in forma collettiva (e ripetuta) è in

vari reati sanzionato dal codice con l'aggravante della banda (cfr. per la

rapina l'art. 140 cifra 3 CP).

Dal profilo soggettivo appare biasimevole come

l'accusato abbia facilmente accettato di delinquere gravemente per conseguire

un modesto compenso, potendo egli sperare (nella migliore delle ipotesi) di

ottenere al massimo un paio di migliaia di franchi, da dividere in tre, dalla

rapina dell'incasso giornaliero di un bar di periferia. Siffatto modo di

delinquere era evitabilissimo, sia nell'improbabile versione dell'accusato in

cui egli avrebbe accettato a cuor leggero la proposta di due semi-sconosciuti,

sia in quella, più realistica, in cui AC 1 con due sodali di cui ha voluto

tacere le generalità, ha sommariamente pianificato di appropriarsi con la forza

dell'incasso di un bar che conosceva per esserci già stato. Grave, sempre dal

profilo soggettivo, come egli abbia delinquito in modo così deliberato a poco

tempo (poco più di un anno) dalla condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi

(sospesi) inflittagli in Italia e questo nonostante in quell'occasione avesse

sofferto di circa ben 8 mesi di privazione della libertà, sia in carcere che

agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di una ricaduta molto pesante che

avviene a pochissima distanza dalla precedente incarcerazione e dalla relativa

condanna, il che aggrava la colpa dell'autore e getta pesanti ombre sulla

prognosi futura.

In favore dell’accusato la Corte ha ritenuto che egli

al momento della commissione del reato aveva poco più di 24 anni e che egli è

reo confesso. Egli non ha però particolarmente collaborato con gli inquirenti,

non tanto per avere sottaciuto il suo precedente penale, ma per avere fornito

una versione evanescente ed inverosimile dei fatti a giudizio all'evidente

scopo di non favorire l'identificazione e la cattura dei suoi correi.

Tutto ciò considerato, la Corte ritiene di non

dovere fornire particolare ulteriore motivazione a sostegno di una pena

detentiva che essa ha contenuto in 12 mesi, con computo del carcere preventivo

sofferto, comprimendo una sanzione che si sarebbe giustificato di commisurare

con maggiore severità, per il motivo che la pena (come si vedrà qui di seguito)

deve essere espiata, e pertanto -visto che l'accusato ha trovato un lavoro- per

consentirne l'espiazione in un regime facilitato, che gli consenta di mantenere

la propria occupazione.

12. L'accusato,

come detto, è stato condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione il

31 gennaio 2008, il che significa che per lui la questione della sospensione

condizionale della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi

negativa, ma in quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze

particolarmente favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP, che la Corte in concreto

non ha ravvisato.

Già si è detto che le circostanze della ricaduta

-grave reato commesso con inquietante leggerezza a solo un anno dalla prima

condanna e nonostante l'esperienza carceraria- sono preoccupanti ai fini della

formulazione di una prognosi non negativa, ragione per cui, a maggior ragione,

sono lungi dall'avere carattere di circostanza favorevole.

Anche i dettagli dell'odierna vicenda processuale

non hanno connotazione favorevole laddove si pone mente al fatto che egli ha

sottaciuto importanti aspetti del proprio reato, a partire dall'identità dei

correi, ciò che permette di ritenere che egli in realtà non si è distanziato

appieno dalle proprie azioni e non ha quindi manifestato una reale volontà di

cambiare registro.

Il movente della ricaduta è stato,

manifestamente, di natura economica.

La Corte constata che la situazione economica

dell'accusato permane critica il che, nuovamente, non costituisce circostanza

particolarmente favorevole ma alimenta semmai dubbi sulla sua condotta futura.

Dalla dichiarazione di fallimento pronunciata nei

suoi confronti in Italia si può dedurre che egli è indebitato ed anche

formalmente insolvente. Anche ammettendo che nulla gli venga più chiesto per

questi vecchi debiti, anche la situazione attuale appare critica. Egli infatti

ha attualmente una potenzialità di reddito di fr. 2'800/2'900.- mensili netti

(verbale dibattimentale, pag. 2), e a ben vedere il fatto che egli abbia ora un

lavoro è l'unica circostanza realmente favorevole nella valutazione della sua

situazione. Occorre però anche rilevare che egli si trova ancora nel periodo di

prova, e che il lavoro è stato trovato solo dopo un lungo periodo di

disoccupazione e nell'imminenza del dibattimento. Anche dal passato

dell'accusato si vede come egli non abbia mai trovato stabilità professionale,

non riuscendo a tenere nel tempo un medesimo posto di lavoro.

Ad ogni modo, il reddito del lavoro attuale è

manifestamente insufficiente a far fronte alle sue necessità. L'accusato,

infatti, si fa incomprensibilmente carico di un doppio affitto, pagando fr.

900.- per l'appartamento di __________ oltre ad altri 530.- Euro per

l'appartamento in Italia (verbale dibattimentale, pag. 2) per un totale di

quasi fr. 1'650.- mensili di costi per il solo alloggio (oltre, con ogni

probabilità, alle spese accessorie). L'accusato deve inoltre fare fronte alle

spese per i propri spostamenti, e anche in questo caso la situazione risulta

anomala, per rapporto al suo reddito modesto, risultando uno strano (e costoso)

esubero di veicoli. Già dai verbali di interrogatorio si evinceva come egli nel

febbraio del 2009 avesse commesso la rapina conducendo la propria Fiat Punto

con targhe italiane (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 2), mentre che a

giugno 2009 egli dichiarava di possedere una BMW serie 1 targata __________

(verbale citato, pag. 1), acquistata a suo dire al prezzo di Euro 15'000.-

(cfr. dichiarazione di stato civile a patrimoniale in AI 12). Il cambio di

veicolo e soprattutto del paese di immatricolazione è sembrato strano. Un

rapido controllo informatico ha permesso di stabilire che l'accusato, a

dispetto della precaria situazione professionale e delle presumibili difficoltà

economiche, possiede effettivamente intestata a proprio nome una BMW 116i del

dicembre 2005 che reca ora la targa di controllo __________ (in luogo della

precedente __________) e la cui licenza di circolazione reca la menzione 178,

ovvero una restrizione della facoltà di disporre per assicurare i diritti

dell'istituto che ha finanziato l'acquisto, dal che si deduce che vi è tuttora

un debito legato all'acquisto della vettura. Non solo, è risultato anche che il

AC 1 è titolare di una seconda targa di controllo, __________, con cui

circolano una vecchia Fiat Punto GT (per il che parrebbe che egli abbia mentito

agli inquirenti dichiarando di avere (anche?) una Fiat Punto targata Italia) e

una Opel Corsa D 16T OPC nuova fiammante, un modello sportivo del costo di

circa fr. 34'000.- immatricolata nel novembre 2009, e la cui licenza di

circolazione reca la menzione 178, segno evidente che vi è un (secondo)

finanziamento in corso.

Tutto ciò per accertare come l'accusato,

manifestamente, ha un dispendio mensile inutilmente superiore alle sue entrate

(tre auto, due appartamenti), il che mostra come egli non abbia alcuna

intenzione di adeguarsi al fatto che percepisce un reddito modesto, preferendo

spendere più di quanto guadagna, ciò che crea evidentemente impellenti

necessità di entrate supplementari, pena la perdita di questi beni.

Anche questo, a mente della Corte, non

costituisce circostanza particolarmente favorevole ai sensi dell'art. 42 cpv. 2

CP.

E' ben vero che l'accusato in istruttoria, e

anche al processo, ha fatto menzione di un progetto professionale che potrebbe

permettergli maggiori introiti, ovvero l'apertura con il fratello di una

pizzeria a __________. La Corte rileva tuttavia che tale progetto non si è

ancora concretizzato e che non se ne vede la realizzazione a breve (prova ne è

che egli ha accettato un nuovo posto come dipendente), e ciò a dispetto delle

dichiarazioni dell’accusato che lasciavano presumere che il tutto avrebbe

dovuto realizzarsi in tempi brevissimi. Nemmeno questa è pertanto una

circostanza particolarmente favorevole.

Né si ravvisa la presenza di una reale stabilità

affettiva, considerato che la sola relazione sentimentale che poteva dirsi

stabile, in quanto durata 7 anni, era quella con la ex compagna __________,

relazione che si è però conclusa alla fine del 2008. Di contro, l’attuale

rapporto con __________, nata nel ____ (cfr. AI 12), non permette certo di

desumere l’esistenza di un’effettiva stabilità relazionale, ciò pur tenendo

conto del fatto che ella non avrebbe abbandonato AC 1 nonostante le sue

vicissitudini giudiziarie.

È vero che il prevenuto ha sostenuto in aula di

non frequentare più cattive compagnie (verbale dibattimentale, pag. 2), ma

siffatta dichiarazione, non comprovabile, ancora non basta per concludere che

nella fattispecie in narrativa si ravvisano circostanze favorevoli tali da

giustificare una sospensione condizionale. L'accusato ha comunque ammesso di

non avere interessi particolari a cui dedicarsi nel suo tempo libero (verbale

dibattimentale, pag. 2), il che, a mente di questa Corte, non consente di affermare

che egli stia investendo le proprie energie in attività più costruttive

rispetto a quella di gironzolare nel __________ senza meta o alla frequentazione

di personaggi poco raccomandabili. Non risulta comunque in forma tangibile che

il prevenuto dopo la scarcerazione abbia mutato abitudini di vita o si sia

distanziato dagli ambienti frequentati in precedenza.

Infine, ma non è un dettaglio da poco, la Corte

ha valutato negativamente il fatto che l'accusato, contrariamente a quanto si

poteva ragionevolmente pretendere da lui vista l'esiguità della refurtiva e del

danno (nell'ordine dei fr. 2'000.-) non ha effettuato alcun risarcimento del danno

da lui cagionato, mentre che si è comperato una nuova auto sportiva. Questo

fatto (il mancato risarcimento, non l'acquisto della vettura), giustificherebbe

da solo, in applicazione dell’art. 42 cpv. 3 CP, di rifiutare la

concessione della sospensione condizionale.

A questo risultato, comunque, la Corte giunge non

solo in applicazione dell'art. 42 cpv. 3 CP, ma dei combinati art. 42 cpv. 2 e

3 CP, ritenendo che nella specie si debba formulare una prognosi che se non

sfavorevole è quanto meno assai fosca, e che in ogni caso non vi sia nemmeno

l'ombra delle circostanze particolarmente favorevoli che consentirebbero la

sospensione della pena, che va rifiutata anche perché l'accusato nemmeno ha

saputo compiere il gesto di risarcire il danno arrecato.

13. La Corte, senza opposizione della difesa, ha disposto la confisca

della pistola soft air marca Beretta, menzionata nell’atto d’accusa, in quanto

oggetto correlato al reato posto a giudizio.

14. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese processuali sono poste

a carico del condannato.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai n. 1.1 e 2

visti gli art. 12, 34,

40, 42, 44, 47, 51, 69, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

rapina

per avere, a __________, il 9 febbraio 2009, in correità con tali D__________ e B__________, nell’intento di commettere un furto, usato

violenza contro la cameriera dell’esercizio pubblico “__________” di __________,

sottraendole la borsetta contenente l’incasso della giornata e alcuni effetti

personali per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.–;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca di una pistola soft air marca Beretta, menzionata nell’atto

d’accusa.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

-

-

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'821.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'371.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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