72.2009.11
Trasportato in 5 occasioni complessivi 330 g, venduto 70 g e consumato 70 g di eroina. Contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico. Scemata imputabilità
14 dicembre 2009Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2009.11
Mendrisio,
14 dicembre 2009/rb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
attualmente è al beneficio della pubblica assistenza
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
1.1. per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo febbraio/maggio 2008,
tra __________,
agendo in correità con _______,
trasportato da __________ a __________, in 5 occasioni un
quantitativo complessivo di ca. 400 grammi di eroina con l’autovettura Ford Escort targata __________ di proprietà di _______ condotta dal figlio __________,
sostanza che sapeva essere destinata in parte alla vendita al dettaglio
sulla piazza ed in parte al consumo di _______ nonché al proprio consumo
personale (sostanza con grado di purezza conosciuto unicamente per la sostanza
trasportata il 10.05.2008 e pari al 12%);
1.2. per avere,
senza essere autorizzato,
da gennaio al 13 maggio 2008,
a __________,
fatto da tramite rispettivamente venduto per conto di _______ a
diversi consumatori frequentatori del zona __________, ca. 70 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto), al prezzo di fr. 40.--la dose da 0,3 grammi, sostanza preventivamente confezionata da _______ previo l’acquisto della stessa a __________;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo dal novembre 2007 al maggio 2008,
personalmente consumato ca. 70 grammi di eroina, sostanza ricevuta da _______
quale compenso sia per averlo accompagnato a _______ e sia per aver venduto per
suo conto l’eroina di cui al punto 1.2 del presente Atto d’accusa;
3. contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico
per avere,
il 12 ottobre 2007, sulla tratta __________, in una circostanza,
viaggiato sul treno FFS sprovvisto di regolare titolo di trasporto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 19
cifra 1 e 2 e 19a LS e art. 51 LTP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 12/2009 del 10 febbraio 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio Lic. iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:00 alle ore 10:05.
D’accordo le parti, il quantitativo di cui al capo di
accusa n. 1.1. viene corretto in 330 grammi, gli ulteriori 70 grammi essendo
contemplati nella contravvenzione di cui al punto n. 2 dell’AA.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, conferma le imputazioni
contemplate nell’atto di accusa, limitando il trasporto di eroina a 330 grammi.
Conferma la qualifica di infrazione aggravata alla LStup. Esclude il fine di
lucro. Sottolinea la collaborazione prestata dall’accusato, il quale ha fornito
immediate, complete e chiare ammissioni. Ammette una lieve scemata
imputabilità. Condanna il coinvolgimento del figlio. In considerazione del non
grave precedente penale, chiede la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, a
valersi quale pena unica, sospesa condizionalmente per 3 anni;
§ La lic. iur. DUF 1, difensore di AC 1, per la sua
arringa, il quale non contesta i fatti imputati al suo assistito. Precisa che
Fatti
il quantitativo di cui al punto n. 1.1. dell’AA è di 41,6 grammi di eroina pura. Osserva che il quantitativo di 7 grammi di eroina pura di cui al punto n. 1.2. è già compreso nei 41,6 grammi di cui al punto n. 1.1.. Considerata l’assenza
di scopo di lucro, il precedenti penale (non specifico), la vita anteriore, la
tossicodipendenza al momento dei fatti (attualmente sotto controllo, l’accusato
essendo in cura metadonica), la collaborazione fornita agli inquirenti, ritiene
che una pena detentiva non sarebbe adeguata. Alla luce della scemata
imputabilità, chiede la condanna ad una pena non superiore a 12 mesi sospesi
condizionalmente, data l’assenza di prognosi sfavorevole. Subordinatamente
chiede la sospensione condizionale parziale. Chiede infine il prolungamento di
1 anno del periodo di prova della pena precedente.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. nel periodo febbraio/maggio
2008, tra __________, agendo in correità con _______, trasportato da __________
a __________, in 5 occasioni, un quantitativo complessivo di ca. 400 grammi di eroina;
1.1.2. da gennaio al 13 maggio 2008, a __________, fatto da tramite rispettivamente venduto per conto di _______ ca. 70 grammi di eroina;
1.1.3. trattasi di infrazione aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
1.2. contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo dal
novembre 2007 al maggio 2008, personalmente consumato ca. 70 grammi di eroina;
1.3. contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico
per avere, il 12 ottobre 2007, sulla tratta __________, in una
circostanza, viaggiato sul treno FFS sprovvisto di regolare titolo di
trasporto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito in stato di
scemata imputabilità?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?
4.
Deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 300.- cadauna di cui al DA 27.8.2007 del Ministero pubblico?
5.
Deve essere condannato al
pagamento di un’indennità alla PC ____ e, se sì, in quale misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4
CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo in modo parzialmente affermativo al
quesito n. 1.1.1., negativamente al quesito n. 4. ed affermativamente a tutti
gli altri quesiti;
visti gli art. 12, 19, 30, 31, 40, 43, 43, 44,
46, 47, 49;
19.
e 19a LStup;
51.
LTP;
260, 264, 266 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese,
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1
nel periodo febbraio/maggio
2008, tra __________, agendo in correità con _______, trasportato da __________
a __________, in 5 occasioni, un quantitativo complessivo di ca. 330 grammi di eroina;
1.1.2
da gennaio al 13 maggio 2008, a __________, fatto da tramite rispettivamente venduto per conto di _______ ca. 70 grammi di eroina;
1.2
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo dal
novembre 2007 al maggio 2008, personalmente consumato ca. 70 grammi di eroina;
1.3
contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico
per avere, il 12 ottobre 2007, sulla tratta __________, in una
circostanza, viaggiato sul treno FFS sprovvisto di regolare titolo di
trasporto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1,
richiamato il DA 27.8.2007 del Ministero pubblico, avendo agito in stato di
scemata imputabilità, è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 13 (tredici)
mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP;
2.2
al pagamento di un’indennità
di fr. 190.- alla PC _____;
2.3
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di
prova di anni 3 (tre).
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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