72.2009.12
Importazione in Svizzera di LSD
26 maggio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2009.12
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, PENAL
Titolo:
Importazione in Svizzera di LSD
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2009.12
Lugano,
26 maggio 2009/sd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale minore di questo palazza di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
in carcere
preventivo dal 25 agosto 2008 al 17 settembre
2008
2. AC 2
in carcere
preventivo dal 25 agosto 2008 al 18 settembre
2008
prevenuti colpevoli di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di LSD che sapevano
o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzati, in data 25 agosto 2008,
a Chiasso,
agendo in correità tra loro,
detenuto, trasportato e importato in Svizzera,
319 blotters (cartoncini colorati) di LSD (valore medio di 63.7 microgrammi di
LSD per dose), 3.83 grammi netti di cocaina (avente un grado di purezza del
72%) e 10,63 grammi netti di hascisc,
sostanze previamente acquistate in Portogallo,
occultate sotto il sedile posteriore destro sotto/nei pressi del tappo del
galleggiante del serbatoio del carburante della vettura SEAT Ibiza
rispettivamente sulla persona e destinate alla vendita o all’offerta in Olanda,
sequestrate dalla Polizia al momento del fermo;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di luogo e di tempo
reato previsto: art
19 cifra 1 e 2 LS
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 11/2009 del 10.02.2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ La DUF 1, difensore d’ufficio
(GP) degli accusati AC 1 e AC 2, assenti.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:10.
Il presidente,
constatato che gli accusati AC 1 e AC 1, regolarmente citati presso il proprio
domicilio legale, non sono presenti e non hanno fatto pervenire alla Corte
alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei loro
confronti al giudizio nelle forme contumaciali a' sensi degli art. 308 e segg.
CPP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiesta la
conferma integrale dell'atto di accusa, conclude chiedendo che entrambi gli
accusati siano condannati alla pena detentiva di 14 mesi, sospesi
condizionalmente.
§ Il Difensore, il quale chiede per entrambi i suoi
assistiti la riduzione della pena al minimo legale ritenute, in particolare,
per AC 1 la scemata imputabilità e l'attenuante specifica del sincero
pentimento e per AC 2 le attenuanti specifiche del sincero pentimento e
dell'aver agito ad incitamento di una persona da cui
dipendeva.
Posti dal Presidente con l’accordo delle
Parti
i seguenti
quesiti: A. AC
1
1. è autrice
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a Chiasso, il 25.8.2008, agendo
in correità con AC 2, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 319
blotters di LSD, 3,83 grammi netti di cocaina e 10,63 grammi netti di hashish;
1.1.1. trattasi di
un quantitativo inferiore;
1.1.2. trattasi di
reato aggravato a motivo del quantitativo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3. Può
beneficiare dell'attenuante specifica del sincero pentimento?
4. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
Fatti
B. AC 2
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a Chiasso, il 25.8.2008, agendo in correità con AC 1,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 319 blotters di LSD, 3,83 grammi netti di cocaina e 10,63 grammi netti di hashish;
1.1.1. trattasi di
un quantitativo inferiore;
1.1.2. trattasi di
reato aggravato a motivo del quantitativo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell'attenuante specifica del sincero pentimento?
3.
Ha agito
ad incitamento di una persona da cui dipendeva?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
C. Confische
1.
Deve
essere ordinata la confisca di:
1.1
3,83 grammi netti di cocaina;
1.2
10,63 grammi netti di hashish;
1.3
319 blotters
di LSD;
1.4
1 cilom.
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo A. affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 2 e 3;
B. affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 2 e 3;
C. affermativamente
a tutti i quesiti;
visti
gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. a
cfr. 4 e lett. d, 48a, 51 e 69 CP;
19.
n. 1 e 2 LStup,
9.
e segg., 260, 264, 308 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC 1, in contumacia, è autrice colpevole di:
infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di LSD che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata, a Chiasso, il 25.8.2008, agendo
in correità con AC 2, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 319
blotters di LSD,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC 2, in contumacia, è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di LSD che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, il 25.8.2008, agendo
in correità con AC 1, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 319
blotters di LSD,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza:
2.1
AC 1 è
condannata in contumacia alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto;
2.2
AC 2 è
condannato in contumacia alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di anni 2 (due).
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di anni 2 (due).
5.
E’
ordinata la confisca e la distruzione di:
5.1
3,83 grammi netti di cocaina;
5.2
10,63 grammi netti di hashish;
5.3
319 blotters
di LSD;
5.4
1 cilom.
6.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono
poste, in solido, a carico dei condannati in ragione di 1/2 ciascuno.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP
limitatamente alla dichiarazione di contumacia; la dichiarazione di ricorso
deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 260.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 710.80
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 130.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 355.40
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 130.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 355.40
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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