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Decisione

72.2009.125

Spaccio di eroina, cocaina e pastiglie di Dormicum. Scemata imputabilità e risarcimento equivalente in favore dello Stato

14 dicembre 2009Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2009 del 27 ottobre 2009, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore

pubblico.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

- lunedì 14 dicembre 2009 dalle ore 09:30 alle ore 19:40

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP

prospetta all’accusata un quantitativo di vendita maggiore di pastiglie di

Dormicum rispettivamente di cocaina nell’ordine di 22 grammi almeno. Le parti dichiarano di non contestare questa prospettazione.

Il Presidente richiamato l’art. 250 CPP

e il punto 2 AA prospetta all’accusata un maggior consumo di cocaina

quantificabile in 936,50 grammi. Le parti dichiarano di non opporsi a questa

prospettazione.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato interamente in fatto e in diritto l’atto d’accusa, con le

precisazioni apportate in aula, conclude chiedendo la condanna dell’accusata ad

una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.

Chiede inoltre la confisca di tutto quanto posto

sotto sequestro e postula, qualora l’importo di fr. 8'000.- non fosse

confiscato perché non ritenuto provento di reato, che per tale importo l’accusata

sia condannata a pagare un risarcimento equivalente in favore dello Stato.

§ Il Difensore, il quale sottolinea l’incensuratezza della

sua assistita, il fatto che abbia subito confessato e abbia pienamente

collaborato con gli inquirenti.

A favore della sua patrocinata chiede

l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento ed invoca una

scemata imputabilità di grado medio.

Conclude chiedendo che la sua assistita sia

condannata ad una pena detentiva di massimo 30 mesi, di cui 15 mesi da espiare

e 15 mesi sospesi con la condizionale.

Lascia alla Corte il compito di valutare se

accompagnare il periodo di prova con delle norme di condotta. Chiede infine il

dissequestro dell’importo di fr. 8'000.-.

§ Il Procuratore pubblico, in

replica, si oppone all’applicazione dell’attenuante specifica del sincero

pentimento e al riconoscimento a favore dell’accusata di una scemata

imputabilità.

§ Il Difensore, in duplica, si

riconferma nelle proprie conclusioni.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1,

1. è autrice

colpevole di:

1.1. ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzata, a _________ nel periodo

agosto 2008 / 28.4.2009, previo acquisto:

1.1.1. venduto

almeno 1399 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30

rispettivamente da 1 grammo;

1.1.1.1. trattasi di un

quantitativo diverso;

1.1.2. ceduto

gratuitamente almeno 68,20 grammi lordi di eroina;

1.1.3. venduto

almeno 80 pastiglie di Dormicum;

1.1.3.1. trattasi di un

quantitativo diverso;

1.1.4. detenuto ai

fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;

1.1.5. venduto 10 grammi lordi di cocaina;

1.1.5.1. trattasi di un

quantitativo diverso;

1.1.6. trattasi di reato parzialmente aggravato per l’eroina a

motivo del quantitativo;

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

senza essere

autorizzata, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel

periodo agosto 2008 / 28.4.2009:

1.2.1. consumato

almeno 900 grammi lordi di cocaina;

1.2.1.1. trattasi di un

quantitativo diverso;

1.2.2. consumato un

imprecisato quantitativo di eroina;

1.2.3. detenuto 11.50 grammi lordi di cocaina pari a 8,03 grammi netti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve

essere condannata ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?

6.

Deve

essere ordinata una misura terapeutica e se sì quale?

7.

Deve

essere ordinata una norma di condotta?

8.

Deve

essere ordinata la confisca di:

8.1

8,03 grammi netti di cocaina;

8.2

40,99 grammi netti di eroina;

8.3

fr. 27'030.-;

8.4

1

autovettura Smart;

8.5

1 natel

Nokia;

8.6

1 natel LG;

8.7

1 natel

iPhone con custodia;

8.8

1 carta SIM

Lebara;

8.9

1 carta SIM

Orange;

8.10

1 Mastercard Postfinance

8.11

2 bilancini elettronici;

8.12

1 cassetta in metallo con 1 chiave

8.13

1 marsupio;

8.14

2 astucci;

8.15

1 coltellino multifunzionale;

8.16

varia

documentazione cartacea?

Considerato in

fatto ed in diritto

I) Vita e

precedenti penali

1.

Quo alla sua vita anteriore e alla sua situazione personale AC 1,

cittadina __________, ha confermato in aula quanto già dichiarato in sede di

istruttoria:

Sono nata in __________ nei pressi di __________

da una famiglia di classe media. Mio padre era autista di un bus nel paese dove

vivevo e mia madre lavorava in campagna. Ho frequentato le scuole elementari

per 8 anni e le seguenti scuole della durata di 3 anni (medie) sempre nel mio

paese. Quindi ho frequentato una scuola commerciale privata che mia madre

pagava di tasca sua. Gli studi li ho fatti tutti in __________”

(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)

Il padre è morto 18 anni fa all’età di 52 anni

per un cancro allo stomaco mentre la madre, oggi settantenne, è casalinga. Ha

una sorella che vive a __________ con la quale non ha molti rapporti mentre un

fratello è morto nell’agosto 2003 all’età di 30 anni a seguito di un incidente

in moto.

Nel 1982, all’età di 19 anni, giunge in Ticino

dove con permesso stagionale lavora per cinque anni come cameriera ai piani in

un hotel. Nel 1986 si sposa con un ragazzo del suo paese, pure lui impiegato in

Ticino come lavapiatti ed aiuto cucina, dal quale divorzia nel 1996 a causa della sua infedeltà. Dalla loro unione nascono J.__________, classe 1987, di professione

cameriera che dall’età di 16 anni è andata a vivere dal padre per incompatibilità

di convivenza con l’accusata e K.__________, nato nel 1993, apprendista

panettiere, che abitava con lei nell’appartamento di __________.

Già a far stato dal 1989 AC 1 ha dato segni di un’evidente fragilità psichica, manifestatasi all’inizio con dei problemi

di irritabilità, di nervosismo ed allergie, per poi concretizzarsi in una prima

depressione durante il quarto mese di gravidanza di K.__________ a fronte della

sua scoperta dell’infedeltà del marito (AI 43). Il suo stato psichico non è di

certo migliorato con il divorzio tanto che il 12.5.1998 ha messo in atto un

tentativo di suicidio farmacologico, con susseguente suo soggiorno di 9 giorni

presso la clinica psichiatrica cantonale dove le è stata diagnosticata una

sindrome depressiva ricorrente di media gravità in conflittualità di coppia (AI

43). Questo stato depressivo non si è alleggerito nel corso degli anni e dopo

due infruttuosi soggiorni in due cliniche, dal 2001 è in un cura psichiatrica

presso la Dott.ssa Med. __________ che le ha diagnosticato una sindrome da

disadattamento con reazione misto ansioso depressiva iniziata nel 1997 (AI 43).

Il deficitario stato psichiatrico dell’accusata

trova, negli atti, ulteriore conferma in due successive perizie del 2004 e del

2007.

dell’ufficio AI che evidenziano quanto segue:

Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale

di media gravità F33.1 dell’ICD10.

Disturbo della personalità misto: dipendente, con

importante fragilità narcisistica.

F61.0 dell’ICD10

Assistiamo al fallimento di tutti i tentativi di

ripresa di contatto col mondo del lavoro, per la problematica psichiatrica in

corso. La stessa influenza ed influenzerebbe in futuro ogni nuovo tentativo di

ripresa della capacità lavorativa, in maniera determinante”

(AI 43 rapporto Dr. __________ 7.2.2004)

4.

Diagnosi…

1) Episodio depressivo di media gravità con

sintomi biologici in sindrome ricorrente (F3.11 ICD-10).

2) Disturbo di personalità di tipo misto (F61.0

ICD-10).

Esistenti da quando?

1) Dal 1992 e peggiorati dal 1998

2) Dall’età di 18 anni circa…

Tono dell’umore depresso, intolleranza allo

stress, facile affaticabilità, conflittualità familiare, ideazione suicidiale

(a tratti tardiva)…

No, non sono previsti provvedimenti di

integrazione per la gravità della patologia. Sarebbe utile motivare

l’assicurata in un programma di inserimento in un laboratorio protetto per dare

struttura alla giornata ed evitare l’isolamento sociale”

(AI 43 rapporto Dr. __________ 10.1.2007)

L’accusata non svolge da tempo più alcuna

attività professionale essendo a beneficio di una mezza rendita AI dal 2001 poi

tramutata in rendita intera dal 2005 (AI 43). Prima di allora e dopo la nascita

del figlio ha lavorato sporadicamente e per brevi periodi quale cameriera, come

ausiliaria di spedizione di giornali e nel 2002 in un programma occupazionale come assistente di cura, tentativo lavorativo presto interrotto,

così come i precedenti, per i suoi problemi d’ordine psichiatrico (AI 43).

Da un punto di vista sentimentale non ha

attualmente alcuna relazione. Dopo il divorzio ha avuto un serio legame durato

alcuni anni con una persona estranea al procedimento e nel periodo 2005 /

primavera 2008 una relazione con P.__________, il cui nome figura al punto 1.1

dell’AA. Questo legame, conclusosi anche perché mal sopportato dal figlio, e la

frequentazione di amici comuni come B.__________ (altro nome indicato al punto

1.1

dell’AA), la porterà a provare la cocaina e, a far stato dall’agosto 2008, a consumarla, sia per via nasale che per fumo, per dei quantitativi sempre maggiori in quanto

la faceva stare bene e si sentiva viva:

Ho trafficato e venduto eroina per poter

mantenere il consumo di cocaina. La prima volta che ho fatto uso di cocaina è

stato presso l’abitazione del mio amico P.__________. In quell’occasione è

stato un uomo di nome __________ ad offrirmi una fumata. In quel periodo

soffrivo pesantemente di depressione. La cocaina mi aveva fatto sentire bene e

così ho voluto riprovarla fino ad arrivare a tutt’oggi ad un consumo

giornaliero di 7 / 8 grammi. Le medicine che il mio medico curante…mi

prescriveva non mi davano sufficiente effetto”

(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)

Prima del suo arresto del 28.4.2009 (AI 5)

l’accusata beneficiava di una situazione economica oltremodo tranquilla. Senza

debiti o attestati di carenza di beni (doc. TPC 4), grazie alla sua rendita AI

percepiva un importo mensile, stato al mese di giugno 2009, di fr. 2'163.- (AI

20) a cui vi è da aggiungere fr. 1'346.- versati dall’ex marito a titolo di

alimenti per il figlio (AI 20). A queste due entrate si contrapponevano solo le

spese mensili d’affitto (fr. 1'071.-, AI 5) e per la CM complementare (fr.

134.

-), con quindi una sua disponibilità corrente per far fronte a tutte le

altre spese di più di fr. 2'300.- al mese ricordato come K.__________, con il

suo apprendistato, percepiva un salario mensile di circa fr. 700.- a lui

presumibilmente più che sufficiente per i suoi bisogni personali (AI 37 PS

4.5.2009

AC 1).

Incensurata sia in Svizzera che in __________, al

momento dell’arresto (AI 5) è risultata positiva agli oppiacei e alla cocaina

(AI 37 allegato 39).

Una volta scarcerata è intenzionata a ritornare

in __________ per un certo periodo sia per trascorrere del tempo con l’anziana

madre che per staccarsi definitivamente dal mondo della droga e da tutte le

persone da lei frequentate dall’agosto 2008. In seguito è sua volontà rientrare a __________ già solo perché è qui che abitano i suoi due figli.

2.

Durante la sua carcerazione AC 1 è stata visitata in più

occasioni dal responsabile del servizio di psichiatria delle strutture

carcerarie ticinesi Dr. __________ il quale in data 9.12.2009 (doc. TPC 9) ha

consegnato un breve rapporto dal seguente contenuto:

Il quadro diagnostico può essere definito

secondo la ICD-10 F 33 Depressione ricorrente con gli episodi depressivi di

varia intensità, talvolta complicati con sintomi psicotici di eziologia mista,

endogena e esogena (sostanze psicoattive). L’abuso di sostanze psicoattive

sarebbe stato un tentativo di autocura poiché le proposte terapeutiche

sarebbero state insufficienti. Questa scelta sarebbe stata dettata anche dal

legane affettivo con un tossicodipendente e dalle amicizie instaurate

nell’ambito di questa particolare costellazione.

Grazie alle possibilità di trattamento

nell’ambiente controllato, è stato instaurato un trattamento medicamentoso

particolare, richiedente nelle prime diciotto settimane controlli ematici

settimanali e successivamente mensili, difficilmente attuabile all’aria aperta

poiché non privo di rischi nel caso di assunzione irregolare. Questa scelta ha

dato ottimi risultati. Dall’inizio della presa a carico e a tutt’oggi la

paziente ha mostrato una perfetta compliance al trattamento e un decorso molto

favorevole (nonostante la particolarità della condizione carceraria).

Attualmente le sue condizioni sono molto buone; soltanto l’imminenza del

processo le crea un incremento del tenore d’ansia.

La prognosi futura dipende molto dall’assunzione

regolare della terapia medicamentosa e dall’astensione dalle droghe. Inoltre,

in questo caso l’assicuratore dovrebbe piuttosto proporre un programma

reintegrativo come contemplato nell’ultima revisione anziché limitarsi

all’erogazione di una rendita. A queste condizioni la sua prognosi sarebbe

molto favorevole”

(doc. TPC 12 rapporto Dr. __________ 9.12.2009)

II) Circostanze

dell’arresto

3.

L’inchiesta nei confronti di AC 1 trae origine da un rapporto

informativo del 24.4.2009 della Polizia cantonale con la quale la si

sospettava, in forza a sette differenti dichiarazioni di suoi acquirenti, di

avere, senza essere autorizzata:

a __________, in Via B.__________, nel periodo

settembre 2008/febbraio 2009, venduto a diverse persone un quantitativo

imprecisato di eroina e cocaina in buste dosi.

Transazioni che nella fattispecie e nella maggior

parte dei casi si sono concretizzate presso l’appartamento occupato dalla

rubricata, sito al primo piano del civico summenzionato”

(AI 1)

A seguito dell’emanazione il 27.4.2009 di un

ordine di traduzione forzata (AI 2) e di perquisizione e sequestro della sua

abitazione (AI 3) per titolo di infrazione alla LF sugli stupefacenti (di

seguito solo LStup), la Polizia cantonale è intervenuta in Via B.__________ il

28.4.2009

procedendo al suo arresto (AI 4 e 5), anche perché al suo domicilio

l’accusata, indipendentemente dal fatto che in una delle stanze stesse ancora

dormendo K.__________, stava concludendo delle vendite di buste dosi di eroina

a tre suoi clienti mentre altri due, pure verbalizzati quel giorno, avevano

appena concluso il loro acquisto lasciando l’immobile.

AC 1 già nel suo verbale d’arresto del 28.4.2009

ha concretamente manifestato la sua volontà di collaborare con gli inquirenti

raccontando in grandi linee quella che poi, ma solo come struttura in quanto

parzialmente in difetto per i quantitativi, risulterà essere l’impianto

accusatorio dell’AA, dichiarazioni che possono essere così brevemente

riassunte:

-- che ha

iniziato a consumare cocaina nell’agosto 2008 continuando sino al giorno

dell’arresto, per un quantitativo di almeno 900 grammi;

-- che ha

venduto almeno 900 grammi di eroina a fr. 40.- / fr. 50.- ogni busta dose da

0,2 / 0,3 grammi rispettivamente a fr. 100.- il grammo ed un imprecisato anche

se minimo quantitativo di cocaina;

-- che gli

acquisti di eroina (a fr. 280.- / fr. 300.- il sacchetto di 5 grammi) e di cocaina (a fr. 100.- / fr. 120 il grammo) sono avvenuti a __________, __________ e

Berna da vari fornitori tra cui P.__________ (10 / 20 grammi di eroina), certi __________ (300 grammi di eroina e 300 grammi di cocaina) e __________ (600 grammi di cocaina) a quel momento non ancora identificati ma

poi rivelatisi essere B.__________ e M.__________ nonché, per l’eroina, da

ignoti spacciatori in un bar della capitale federale;

-- che il suo

giro di clienti era di circa 15 unità;

-- che ha iniziato

a consumare cocaina dopo che gli era stata offerta presso l’appartamento di P.__________

da B.__________, sostanza che gli è subito piaciuta poiché grazie ad essa non

si sentiva più depressa e stava bene;

-- che già da

settembre 2008 ha cominciato a spacciare eroina in quanto solo così poteva

permettersi gli acquisti di cocaina destinati al suo consumo;

-- che

dell’importo di fr. 27'030.- sequestrato al suo domicilio solo fr. 19'030 erano

provento dello spaccio di eroina mentre fr. 8'000.- sarebbero stati una sua

vincita al Casinò avvenuta la sera del 27.4.2009.

Deferita al Giar il giorno successivo per i

presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (AI 6,

art. 19 cfr. 2 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup), il suo arresto è stato

mantenuto per bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di

recidiva (AI 7) ed anche in quella sede l’accusata ha ribadito quanto da lei

già dichiarato in Polizia il giorno precedente:

ho iniziato a consumare cocaina l’agosto dell’anno

scorso…

mi ricordo il mio verbale di ieri in Polizia, lo

confermo integralmente…

ho iniziato a consumare cocaina l’agosto scorso,

l’assumo fumandola. Questa sostanza mi fa stare meglio, mi dà la forza di stare

in mezzo alla gente e di fare le faccende per i miei figli. Con la cocaina mi

sento normale, mi sento viva. Prima stavo tutto il giorno seduta in cucina…

sono arrivata a consumare circa 7 o 8 grammi al giorno…

per permettermi il consumo di cocaina ho iniziato

a vendere eroina. Ho iniziato a vendere eroina già a fine agosto, anche perché

ho iniziato a consumare da subito tanta cocaina e non me la potevo permettere

finanziariamente…

non ho mai calcolato quanta eroina ho venduto, ma

ne vendevo quasi tutti i giorni…

il calcolo di 900 grammi di eroina venduti lo ha fatto la polizia in base alle mie indicazioni sul ritmo delle

vendite, ma come detto io non so in totale quanto ho venduto…

l’eroina, in un primo tempo la comperavo da certo

B.__________. Non voglio dare ulteriori informazioni perché io ho paura di

quest’uomo che mi ha minacciata, me e la mia famiglia. Da novembre / dicembre

ho iniziato a rifornirmi da M.__________ di cui non conosco il cognome, l’avevo

incontrato al parco …

ho comperato eroina da rivendere e cocaina per me

prima da B.__________ e poi da M.__________. Credo che loro si rifornissero

dagli albanesi…

CHF 19'030 trovati al mio domicilio sono frutto

della vendita di eroina…

ho circa una decina di clienti fissi, che

venivano sempre a casa mia a rifornirsi”

(AI 7 Giar AC 1 28.4.2009)

4.

Al momento del suo arresto (AI 5) a AC 1 sono state sequestrate

delle somme di denaro, dello stupefacente ed altri oggetti, tra cui si

ricordano, nella misura in cui sono elencati nei corpi di reato dell’AA:

-- 55 grammi lordi di eroina in 19 buste dosi e 4 minigrip, pari a

40,99 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 25%

(AI 5 allegati 2 e 3 nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);

-- 11,50 grammi lordi di cocaina in 1 ovulo e 2 buste dosi, pari a 8,03 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 41% (AI 5 allegati 2 e 3

nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);

-- fr.

27'030.- (AI 5 allegati 2 e 4 nonché AI 37 allegati 23, 24, 25, 28 e 30)

contenuti per fr. 16'000.- in un astuccio di colore blu e per fr. 10'550.- in

uno di colore verde e viola con la scritta Euro 26 (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) mentre i restanti fr. 480.- erano depositati in

un marsupio di colore blu con la scritta Hu Meishao Sport (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34). Queste somme di denaro sono state sottoposte

ad esame Ioscan che ha rilevato su tutte le banconote analizzate una

contaminazione diretta da cocaina (AI 37 allegato 41). Come già indicato

l’accusata ha sempre dichiarato come solo fr. 19'030.- provenissero dal suo

spaccio di eroina e di cocaina mentre la rimanenza di fr. 8'000.- fosse una sua

vincita al Casinò, ricordato altresì come il doc. TPC 6 e un biglietto di

entrata per tale data agli atti confermino, ma solo per la sua frequentazione

a tale data di questa casa da gioco, predetto suo asserito;

-- 1 cassetta

in metallo di colore grigio con una chiave che conteneva 30,40 grammi lordi di eroina (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);

-- 3 natel di

differenti marche (Nokia 2310, LG ed IPhone con custodia in gomma, AI 5

allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) con carte SIM Lebara nel

telefono LG e Orange nell’Iphone (AI 37 allegato 34) in merito ai quali AC 1 si

è così espressa:

Il telefono LG contiene una scheda SIM che me la

ha data B.__________ nel mese di agosto 2008 e si tratta del telefono che

adoperavo quale contatto con i miei clienti. L’IPHONE invece l’utilizzavo

solamente per chiamare i miei figli”

(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)

-- 1

Mastercard Postfinance (AI 5 allegati 2 e 6 nonché AI 37 allegati 28, 32 e 34);

-- 2

bilancini elettronici con la scritta Item nr. DM300 e Diamond (AI 5 allegati 2

e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);

-- 1

coltellino multifunzionale rosa con la scritta Casa del ciclosport due (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34),

-- della

documentazione cartacea varia (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31

e 34) da cui in forza al doc. TPC 2 è stata estrapolata, prima del pubblico

dibattimento, una copia del contratto di compravendita relativa all’autovettura

Micro Compact Car Smart di colore nero. In merito a questa macchina (AI 37

allegati 26 e 33) si ricorda come l’accusata abbia dichiarato di averla

acquistata grazie ai proventi della vendita di eroina:

Ho una SMART di mia proprietà che avevo

acquistato con i soldi provento della vendita dell’eroina, soprattutto per mia

figlia che stava seguendo al momento dell’arresto, il corso teorico per

l’ottenimento della patente di guida”

(AI 18 PP AC 1 8.6.2009).

III) Risultanze

istruttorie

5.

L’inchiesta in essere si fonda sulle seguenti risultanze:

-- vari

interrogatori dell’accusata sia in Polizia (AI 5 allegato 1, AI 37 allegati da 2 a 9 nonché AI 40), davanti al Giar (AI 7) e dinanzi al PP, sia singolarmente che in confronto con

B.__________ e M.__________, ai cui contenuti espressamente si rinvia;

-- la

verbalizzazione (AI 1 allegati da 1 a 8, AI 5 allegati da 14 a 21 ed AI 37 allegati da 44 a 75) di alcuni degli acquirenti identificati grazie alle rubriche

telefoniche dei sequestrati natel LG e Iphone e agli acquisiti tabulati

telefonici sulle due utenze in uso all’accusata limitatamente al periodo

7.11.2008

/ 28.4.2009. Trattasi in totale di 25 persone di cui 22, relativamente

al periodo settembre 2008 / aprile 2009, hanno dichiarato di aver acquistato

complessivamente circa 191,50 / 201,50 grammi di eroina al prezzo minimo di fr. 40.- la busta dose da 0,2 / 0,3 grammi sino a fr. 150.- il grammo, di aver

ricevuto in offerta 8,2 grammi di predetta sostanza nonché di aver acquistato

nel periodo novembre 2008 / aprile 2009 circa 22 grammi di cocaina a fr. 150.- il grammo oltre che svariate pastiglie di Dormicum a fr. 4.- l’una;

-- l’ottenimento

dei tabulati telefonici per le due utenze in uso all’accusata per il periodo

7.11.2008

/ 28.4.2009, ciò che, oltre a permettere l’identificazione dei suoi

principali acquirenti, ha parimenti permesso di fissare i suoi 14 viaggi a

Berna allo scopo di acquistare dell’eroina e della cocaina nelle date del

29.11

, 7.12.2008, 9.12.2008, 20.12.2008, 27.12.2008. 31.12.2008, 3.1.2009,

12.1

, 6.3.2009, 22.3.2009, 23.3.2009, 4.4.2009, 11.4.2009 e 18.4.2009, sia

con la macchina ed in compagnia di M.__________ per 10 volte che per le

restanti volte da sola in treno;

-- un ordine

di perquisizione dei due CCP a lei intestati (AI 19 e 20) dove non sono

confluiti delle somme di denaro provento del suo spaccio di stupefacenti, la

cui relativa tessera Postfinance è stata dissequestrata il 2.7.2009 (AI 5

allegato 6, AI 23 nonché AI 37 allegato 40);

-- una trasferta dell’accusata a Berna, il 28.9.2009, in compagnia

della Polizia cantonale (AI 40) dove avrebbe formalmente riconosciuto il bar

dove, sia da sola che assieme a M.__________, sarebbe andata ad acquistare

dell’eroina e della cocaina, esercizio pubblico che la stessa, nei suoi verbali

di interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, ha sempre indicato come Bar __________

mentre che in realtà chiamasi Bar __________, luogo conosciuto dalla Polizia

cantonale bernese come ritrovo frequentato da tossicodipendenti (AI 40).

6.

Così come già indicato nel considerando 1 della presente

decisione fu B.__________ ad offrire all’accusata, nell’agosto 2008, a casa del comune amico P.__________, la prima fumata di cocaina. Per gli effetti benefici ed

antidepressivi che tale consumo a suo dire le dava, ha iniziato a vendere

dell’eroina (punto 1.1. dell’AA) e questo alfine di procacciarsi i soldi

necessari per l’acquisto della cocaina destinata al suo consumo (punto 2

dell’AA). Si tratta allora di richiamare le risultanze predibattimentali in

relazione a queste due sostanze (punti 1.1, 1.2, 1.4. 1.5 e 2 dell’AA) senza

dimenticare l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA relativa alla sua vendita

di pastiglie di Dormicum.

7.

In merito all’eroina

a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e

dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:

-- B.__________,

nel periodo settembre 2008 / novembre 2008, per un totale di 300 grammi, in 3 differenti consegne, di cui la prima alla presenza di un non meglio identificato

cittadino albanese, da 100 grammi l’una, avvenute, la prima presso

l’appartamento di P.__________ e le altre due al proprio domicilio al prezzo di

fr. 250.- la busta di 5 grammi. B.__________, nel suo verbale di confronto con

l’accusata ha riconosciuto tali transazioni seppur limitandole a due per un

quantitativo complessivo di 200 grammi. La Corte non ha però avuto alcun motivo

per non credere alla differente dichiarazione dell’accusata per l’ulteriore

quantitativo di 100 grammi anche perché da lei sempre ribadita in tutti i suoi

verbali d’interrogatorio;

-- non meglio

identificati __________ e __________ presso il Bar __________ di Berna (AI 40)

nel periodo 29.11.2008 / 18.4.2009, per un quantitativo stimato, comunque in

difetto, di 840 grammi, contatto ottenuto grazie a M.__________,

tossicodipendente della piazza di __________ a cui l’accusata nell’ottobre 2008

aveva venduto una busta dose di eroina e al quale aveva confidato la sua

necessità di trovare un nuovo fornitore visto, come a suo dire, B.__________

l’avesse minacciata, tanto che ne aveva paura, perché voleva essere pagato

subito dopo ogni consegna oltre ad aver cercato, non riuscendovi, di aumentare

il prezzo a fr. 300.- la busta da 5 grammi. Grazie a questo nuovo contatto l’accusata, in 10 occasioni assieme a M.__________ e 4 volte da sola (per la

sequenza e le date di questi viaggi si rinvia al considerando 5 della presente

decisione), si recherà a Berna per acquistare dell’eroina a fr. 250 / fr. 280.-

la busta da 5 grammi. Sull’originariamente stimato, anche se in difetto,

quantitativo di 840 grammi (pari a 60 grammi x 14 viaggi) si richiama il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio in Polizia del 18.5.2009 di AC 1:

D Quanta eroina acquistava ad ogni singolo

viaggio?

R Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi di eroina a viaggio e dipendeva dalla disponibilità finanziaria. Era più facile che

acquistassi partite da 50/60 grammi di eroina a volta. Di regola mi recavo ad

acquistare la droga con intervalli di circa 10 giorni”

Notasi che in sede di confronto con l’accusata M.__________

ha negato qualsiasi suo coinvolgimento, ciò che però nulla toglie all’assoluta

credibilità del racconto di AC 1, anche perché sempre così data in tutti i suoi

verbali d’interrogatorio;

-- S.__________,

personaggio presentatole da P.__________ ed indicatole come fidato, nel periodo

febbraio / marzo 2009, per un’unica consegna da 100 grammi a fr. 300.- la busta da 5 grammi;

-- P.__________,

in una data non meglio precisabile del periodo settembre 2008 / aprile 2009,

per 20 grammi a fr. 250.- / fr. 280.- la busta da 5 grammi.

Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un

totale di 1260 grammi che è inferiore alla quantità di eroina complessiva

indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.1, 1.2 e 1.4 per un totale di almeno 1522,20 grammi). La così constatata differenza di 262,20 grammi può trovare comunque facile copertura in un minimo aumento del singolo quantitativo acquistato a Berna portandolo

da 60 a 80 grammi alla volta, ciò che del resto ancora ben s’inscrive nelle

stesse dichiarazioni dell’accusata nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia

del 18.5.2009:

Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi a viaggio”

b) In merito

alle vendite di cui al punto 1.1. dell’AA, le risultanze predibattimentali

sostengono il calcolato quantitativo di 1399 grammi, del resto parimenti ammesso dall’accusata, ricordato come a questo risultato sia

possibile giungere partendo dal costo dei suoi consumi di cocaina sull’intero

periodo dell’AA (900 grammi a fr. 100.- il grammo), dalle somme di denaro e dal

valore dello stupefacente sequestrato al suo domicilio il 28.4.2009

(considerando 4 della presente decisione) oltre che dal valore di acquisto di

fr. 4'500.- dell’autovettura Micro Compact Car Smart in quanto comperata con il

provento del suo spaccio di eroina (considerando 4 della presente decisione).

In quest’ottica vedasi il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio del

8.6.2009

dinanzi al magistrato inquirente di AC 1:

che è giusto il calcolo fatto e quindi la spesa

di fr. 90'000.- per l’acquisto dei 900 grammi di cocaina.

Inoltre avendo io disposto della somma di fr.

4'500.- a marzo 2009, per l’acquisto della SMART (fr. 4'500.- derivanti dalle

vendite di stupefacenti),

della somma di fr. 27'030.- sequestrati presso la

mia abitazione (denaro derivante dalla vendita di stupefacenti)

e tenuto altresì conto dell’eroina e della

cocaina sequestrata nella mia abitazione (55 grammi lordi di cocaina - 11,5 grammi di cocaina) per un valore all’acquisto di fr. 4'450.- (55

gr. x fr. 60.- più 11,5 gr. a fr. 100.-), per una cifra complessiva di fr.

35'980.-, io ho concretamente disposto nel periodo agosto 2008 e fino al

28.4

, della somma di fr. 90'000.- più fr. 35'980.- = fr. 125'980.-

La PP mi chiede di prendere posizione in merito.

Rispondo che è giusto il calcolo se si base sui

soldi che ho speso, su quelli che ho avuto in mano e su quelli che avevo a casa

e che sono stati sequestrati.

Considerato che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 25 buste dosi da 0,2 al prezzo di fr. 40.-, il ricavo delle vendite era

di fr. 1'000.- (25 buste dosi x fr. 40.-), da cui vanno dedotti fr. 300.-

corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,

io ho avuto un guadagno di fr. 700.-.

Considerato poi che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 5 buste dosi da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna, il ricavo

delle vendite era di fr. 500.- (5 buste dosi x fr. 100.-) da cui vanno dedotti

fr. 300.- corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,

io ho avuto un guadagno di fr. 200.- (fr. 500.-

meno fr. 300.-).

Facendo un calcolo a me favorevole e cioè metà

del quantitativo di eroina, sia stato venduto in buste dosi da 0,2 grammi e metà in buste dosi da 1 grammo, ne consegue che io, per avere a disposizione la suddetta

cifra di fr. 125'980.- (fr. 125'980.- diviso per fr. 900.- [fr. 700.- + fr.

200.

- utile netto per la vendita di 10 grammi di eroina])

ho venduto un quantitativo totale di 1399 grammi di eroina.

La PP mi invita di prendere posizione in merito.

Rispondo che il calcolo che mi è stato esposto, è

corretto. Ritengo possibile di aver venduto circa 1'400 grammi netti di eroina”

E’ vero che la sommatoria delle dichiarazioni

d’acquisto dei 22 clienti verbalizzati in Polizia arriva a solo 191,50 / 201,50 grammi (considerando 5 della presente decisione) così come le rispettive affermazioni

dell’accusata in merito a quanto da lei venduto a questi stessi acquirenti si

situa tra 281 / 292 grammi. Ciò non di meno la Corte, perlomeno nel principio,

non ha avuto alcun dubbio nel riconoscere il quantitativo venduto di 1399 grammi (punto 1.1 dell’AA) sia per la linearità del ragionamento assolutamente logico e provato

che ne sta alla base oltre che per le reiterate ammissioni in tal senso di AC 1

non solo in sede predibattimentale ma anche in aula:

Riassumendo confermo di avere, nel periodo agosto

2008.

e fino al 28.04.2008, acquistato, detenuto e venduto un quantitativo

complessivo di 1’399 grammi di eroina venduta sotto forma di buste dosi da 0,2

/ 0,3 al prezzo di fr. 40.- / 50.-, rispettivamente in b.d. da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna”

(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)

L’accusata, riconfermato le sue vendite per 1,399 kg, dichiara che non ha avuto un cliente grosso e che il numero dei suoi clienti così come

risultante dai verbali è corretto. Dichiara che a questi clienti ha venduto

sicuramente di più rispetto a quanto indicato nei verbali anche se non può

specificare di preciso quanto per ciascuno. Dichiara altresì che vi erano altri

clienti a lei ignoti, nel senso che erano clienti occasionali incontrati al

Parco, di cui non può quantificare il numero e il quantitativo di eroina

venduta”

(verbale dibattimentale pag. 4)

Se per finire la Corte è poi giunta alla

conclusione di addebitarle delle vendite ridotte a soli 1300 grammi è solo perché, dandole credito, si è proceduto alla decurtazione dal sopraindicato

importo di fr. 125'980.- della somma di fr. 8'000.- da lei asserita per vinta

al Casinò la sera prima dell’arresto (considerandi 3 e 4 della presente

decisione).

c) Per quel

che concerne il punto 1.2 dell’AA (cessione gratuita di 68,2 grammi lordi di eroina) basti richiamare il seguente passaggio nel verbale d’interrogatorio di

Polizia del 27.5.2009 dell’accusata:

D Chi pagava la droga acquistata a Berna?

R Ho sempre pagato l’eroina e la cocaina di

tasca mia. M.__________ non acquistava mai nulla. Ripeto che mi accompagnava

con l’intento di provare la qualità della cocaina. Quale compenso per il

viaggio e per la consulenza io gli regalavo ogni volta 5 grammi di eroina suddivisi in buste dosi…

Ritengo che in totale a M.__________ nel periodo

novembre 2008 / aprile 2009 gli ho regalato 60 grammi di eroina”

(AI 37 PS AC 1 27.5.2009)

oltre che le sotto indicate dichiarazioni nei

loro verbali d’interrogatorio in Polizia di R.__________ e di F.__________:

D AC 1 ha dichiarato di averle venduto un quantitativo di circa 20 grammi di eroina?

R Di questi 20 grammi circa 7/8 grammi di eroina li ho ricevuti gratuitamente in cambio dei favori. Di fatto

l’aiutavo nella manutenzione del suo appartamento. Questo quantitativo di

eroina l’ho consumato su un periodo compreso fra la fine dell’estate 2008 e il

28.

aprile 2009”

(AI 37 PS F.__________ 22.5.2009)

nelle ultime tre settimane…in un occasione AC 1 mi ha offerto un po’ di eroina.

ADR: che…quella offerta la quantifico in al

massimo 0,2 grammi”

(AI 5 PS R.__________ 28.4.2009)

d) Quo al

punto 1.4 dell’AA, dopo richiamo di quanto indicato al considerando 4 della

presente decisione in merito al quantitativo lordo rispettivamente netto di

eroina trovato nell’appartamento dell’accusata al momento del suo arresto e

ricordato come è solo attraverso la vendita di questa sostanza che AC 1 poteva

assicurarsi il suo consumo di cocaina, non può che derivare la correttezza di

questa ulteriore imputazione.

e) Quo

all’imprecisato ma comunque minimo suo consumo (punto 2 dell’AA) per via

nasale valga la seguente sua dichiarazione nel verbale d’interrogatorio dinanzi

al PP del 8.6.2009:

che mi è capitato di far uso anche di eroina,

per provarla. Siccome mi faceva dormire, non andava bene per il mio stato

psicofisico. Ho consumato l’eroina sniffandola e ciò è avvenuto l’ultima volta,

alcuni giorni prima del mio arresto. L’avevo presa per abbassare l’effetto

della cocaina…Non sono in grado di dire quante volte ho consumato eroina ma si

tratta di episodi del tutto sporadici”

la cui incertezza sul quantitativo assunto non ha

potuto essere risolta neppure in sede dibattimentale:

L’accusata dichiara in merito ai suoi consumi di

eroina, che le è impossibile precisare l’esatto quantitativo anche se era poca

ed era il residuo tra quanto acquistato, quanto venduto, quanto ceduto

gratuitamente, quanto detenuto ai fini di vendita così come indicato ai punti

1.

, 1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa”

(verbale dibattimentale pag. 4)

8.

In merito alla cocaina

a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e

dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:

-- B.__________,

nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al considerando 7a) della

presente decisione, per un quantitativo di 300 grammi in tre diverse forniture da 100 grammi l’una a fr. 100.- il grammo. E’ vero che anche su

questo punto B.__________, così come già fatto per l’eroina, ha ammesso solo

due forniture per complessivi 200 grammi, ma anche in questo caso la Corte non ha avuto alcun motivo per non credere alla differente dichiarazione

dell’accusata anche perché, per l’ulteriore quantitativo di 100 grammi, da lei sempre ribadita in tutti i suoi verbali d’interrogatorio;

-- M.__________,

dopo l’avvenuto distacco tra l’accusata e B.__________ per le da lei asserite

ricevute minacce (considerando 7a della presente decisione), nel periodo novembre

2008.

/ aprile 2009, per un quantitativo di 600 grammi, in ripetute forniture nel suo appartamento da 20, 50 o 100 grammi alla volta, a fr. 110.- / fr. 120.- il grammo. Poco importa se anche in questo caso M.__________

in sede di confronto abbia negato tali vendite visto le reiterate e quindi più

che credibili contrarie dichiarazioni da parte dell’accusata;

-- una non

meglio identificata donna presso il Bar __________ di Berna, nelle medesime

circostanze di tempo di cui al considerando 7a) della presente decisione, per

ulteriori 50 grammi e ciò in forza ai seguenti due verbali d’interrogatorio

dell’accusata:

Per la cocaina facevo capo ad una donna che

parlava sia l’italiano che il tedesco e non aveva nome”

(AI 37 PS AC 1 11.5.2009)

In merito alla cocaina preciso che acquistavo

mediamente 5 grammi non tutte le volte che andavo a Berna e quindi posso dire

che in 14 viaggi ho acquistato complessivamente 50 grammi di cocaina che ho trasportato in Ticino”

(AI 32 PP confronto AC 1 / M.__________ 11.8.2009)

-- un non

meglio identificato cittadino mulatto, a __________, nell’aprile 2009, per 20 grammi.

Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un

totale di 970 grammi che è superiore alla quantità di cocaina complessiva

indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.5 e 2 per un totale di 921,50 grammi). Da ciò la necessità, richiamato l’art. 250 CPP, di due nuove prospettazioni quo al

consumo e alla vendita a terzi di tale sostanza (pagina 5 del verbale

dibattimentale e considerandi 8b e 8c della presente decisione) anche a fronte

di quanto ammesso da AC 1 in sede di pubblico dibattimento:

L’accusata riconosce degli acquisti di cocaina

per 970 grammi a franchi 100 il grammo e conferma che tolto quanto da lei

riconosciuto come venduto, tutto il resto è stato da lei consumato”

(verbale dibattimentale pag. 3)

b) Quo alle

vendite basti richiamare i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio di AC

1:

D Cosa dice in merito alle vendite di cocaina?

R Ho

venduto pochissima cocaina; nel periodo agosto 2008 al giorno del mio arresto

ho distribuito al massimo 10 grammi di cocaina. Ho venduto cocaina solo ad un

certo ragazzo di nome __________ e ad un certo __________ un ventello di

cocaina”

(AI 37 PS AC 1 4.5.2009)

Ho anche venduto cocaina in modo saltuario. Non

sono in grado di quantificare le vendite di cocaina. Ne ho venduta poco tra i

12.

e i 15 grammi al prezzo di fr. 150.- la bolas da 0,8/0,9 grammi, tra agosto

2008.

ed il mio arresto”

(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)

anche se in realtà tenuto conto sia di quanto

dichiarato da due suoi clienti che dalla stessa accusata in merito ad

ulteriori sue vendite a N.__________ (per 2 grammi) e a O.__________ (per un ventello) si arriva, in maggiorazione di quanto indicato al punto

1.5

dell’AA, ad un totale complessivo di vendita di almeno 22 grammi, da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a pagina 5 del verbale

dibattimentale.

c) In

relazione al punto 2 dell’AA a più riprese l’accusata ha ammesso il suo

consumo, sia per via nasale che per fumo di 900 grammi di cocaina nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009 considerando 3 della presente decisione). A

dire il vero ed in forza alle risultanze d’istruttoria e dibattimentali così

come esposte alle lettere a) e b) del presente considerando ne deriva come il

suo consumo, tenuto altresì conto di quanta cocaina al lordo è stata trovata al

suo domicilio il giorno dell’arresto (considerando 4 della presente decisione),

ha ad essere aumentato, dopo arrotondamento al ribasso, in almeno 930 grammi [970 grammi (totale acquisti) ./. 22 grammi (totale vendite) ./. 11,50 grammi (in deposito)], da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a

pagina 5 del verbale dibattimentale.

9.

In merito al Dormicum

L’AA riprende di fatto la seguente dichiarazione

dell’accusata nel suo verbale di interrogatorio di Polizia del 29.7.2009:

il mio medico …mi prescriveva una scatola di

Dormicum al mese. Ogni singolo imballaggio conteneva 100 pastiglie di colore

blu. Era da settembre 2008 che la dottoressa mi aveva prescritto le Dormicum

visto che non riuscivo più a dormire a causa del mio consumo di cocaina

D Lei ha venduto a terze persone dette pastiglie?

R Sì, ne ho vendute diverse ma esattamente non

sono in grado di quantificare il numero esatto. Io personalmente asserisco che

mi capitava anche di consumarne 3 o 4 al giorno.

D A quanto vendeva ogni singola pastiglia?

R Ogni singola pastiglia la vendevo a CHF 3.-”

(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)

poi ripresa e precisata nel suo verbale

d’interrogatorio dinanzi al Magistrato inquirente del 30.7.2009:

confermo di aver venduto anche pastiglie di

Dormicum….

Io assumevo pastiglie di Dormicum non

regolarmente ma mi capitava ogni tanto di assumerle. Non so indicare a chi le

ho vendute.

Per quantificare il numero di pastiglie posso

stimare di averne vendute un’ottantina circa, in ragione di una decina al mese

nel periodo da settembre 2008 ad aprile 2009”

(AI 30 PP AC 1 30.7.2009).

A dire il vero tre suoi acquirenti nei rispettivi

loro verbali d’interrogatorio hanno evidenziato sia un quantitativo di vendita

maggiore che un prezzo unitario maggiorato di 1 franco rispetto a quanto

asserito dall’accusata, la quale in aula ha comunque voluto mantenere la sua

posizione predibattimentale:

L’accusata dichiara di non aver mai venduto una

scatola di pastiglie di Dormicum e contesta quindi la dichiarazione di __________

per confermare il quantitativo di 80 pastiglie a fr. 3 e non a fr. 4 l’una”

(verbale dibattimentale pag. 4)

precisando altresì che:

non credeva di commettere un reato vendendo le

pastiglie di Dormicum. Dichiara che non sapeva che il Dormicum è una sostanza

stupefacente”

(verbale dibattimentale pag. 4)

IV) Risultanze

dibattimentali e nuove prospettazioni

10.

In sede dibattimentale AC 1 ha integralmente confermato le precedenti sue dichiarazioni in sede d’istruttoria (considerandi 7, 8 e 9 della

presente decisione) tanto da:

non contestare i fatti rispettivamente i

quantitativi indicati nell’atto d’accusa”

(verbale dibattimentale pag. 3)

così come il suo maggior acquisto di cocaina (970 grammi) e quindi il suo maggior consumo e le maggior vendite rispetto a quanto indicato nell’AA

ai punti 1.5 e 2 (considerando 8 della presente decisione nonché verbale

dibattimentale pag. 3 e 5). L’unica sostanziale novità è l’asserita sua inconsapevolezza

soggettiva del reato di cui al punto 1.3 dell’AA (considerando 9 della presente

decisione e verbale dibattimentale pag. 4).

V) Diritto

11.

Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 4 e 5 LStup

chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, vende, cede

gratuitamente e detiene stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente,

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come

nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può

essere cumulata una pena pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.

2.

lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è

oggettivamente adempiuto per l’eroina per dei quantitativi complessivi di

almeno 12 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna,

1995, art. 19 no. 150 segg., DTF 119 IV 180, 111 IV 100 e 109 IV 143)

mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come

le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di

comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF

106.

IV 227 e 104 IV 211).

12.

Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali la

Corte non ha avuto alcuna difficoltà a confermare, anche se ne ha ridotto di

poco il quantitativo a circa 1300 grammi di eroina, il punto 1.1 dell’AA.

Questa correzione si giustifica solo per il fatto

che la Corte, in applicazione del principio del in dubio pro reo, ha dato

credito alla versione dell’accusata secondo cui l’importo di fr. 8'000.-

proveniva da una sua vincita al Casinò la sera del 27.4.2009 (considerando 4

della presente decisione). Ragion per cui la somma di fr. 125'980.-

(considerando 7b della presente decisione) è stata ridotta a fr. 117'980.- che

tenuto conto del ponderato guadagno medio netto a grammo venduto di fr. 90.-

comporta delle vendite complessive di 1'320 grammi di eroina.

Tacito che per un quantitativo così ingente

l’aggravata di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup sia manifestamente data

anche solo applicando, in assenza di altri riscontri per il grado di purezza

quo al quantitativo di eroina spacciato, la percentuale giurisprudenziale del

10%, da cui una vendita arrotondata di 130 grammi puri e quindi un superamento di più di 10 volte il limite di 12 grammi puri fissato dal Tribunale Federale (di seguito solo TF). Anche il presupposto oggettivo

del numero di persone la cui salute è stata messa in pericolo trovasi

manifestamente dato anche solo a fronte della quantità di clienti verbalizzati

(considerando 5 della presente decisione) mentre che per l’adempimento

dell’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come l’accusata, al momento

dei fatti, era una tossicodipendente, persona a cui non potevano non essere ben

note le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante (considerando 3 della

presente decisione).

Nessun dubbio, sia nell’ottica oggettiva che in

quella soggettiva del reato, ha avuto la Corte per il riconoscimento dei punti

1.2

e 1.4 dell’AA (considerandi 4, 7c e 7d della presente decisione), così come

per il punto 1.5 dell’AA comunque aumentato per il quantitativo a 22 grammi di cocaina tenuto conto di quelle che sono state le risultanze processuali (considerando 8b

della presente decisione).

La Corte ha parimenti confermato anche il punto

1.3

dell’AA accertando oggettivamente, in base alle dichiarazioni

dell’accusata, una sua vendita di 80 pastiglie di Dormicum a fr. 3.- ciascuna.

Alle ulteriori chiamate in correità di __________, __________ ed __________ non

è stato dato seguito alcuno già solo perché non è stato esperito tra di loro

alcun confronto (considerando 9 della presente decisione). La Corte non ha

invece creduto alla dichiarazione di AC 1 di non aver avuto la consapevolezza

soggettiva del reato (considerandi 9 e 10 della presente decisione) in quanto

non è minimamente credibile che una persona come lei, assidua frequentatrice e

parte attiva del mondo della tossicodipendenza e del Parco, non abbia mai

saputo che le pastiglie di Dormicum sono sostanze stupefacenti anche perché è

oggettivamente di comune conoscenza, a maggior ragione per chi frequenta questi

ambienti, che queste pastiglie sono sovente oggetto di scambio tra

tossicodipendenti per uso singolo rispettivamente combinato con altre sostanze

psicotrope.

13.

Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma

intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’articolo

19.

per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.

14.

La Corte ha parimenti ammesso questa seconda ipotesi di reato sia

per l’importante consumo (per circa 930 grammi lordi) e detenzione (per 11,50 grammi lordi) di cocaina rispettivamente per il suo minimo quantitativo di consumo

di eroina in forza alle mai contestate risultanze agli atti così come esposte

nei considerandi 4), 7e) e 8c) della presente decisione.

VI) Colpa,

prognosi e pena

15.

Il principio della commisurazione della

pena è sancito dall’art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena

alla colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue

condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 47

no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in

considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto

ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza,

il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione

del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la

reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le

difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato

quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF

129.

IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).

Vanno inoltre considerati, sempre secondo la

citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV

44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità

personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva

(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del

17.4

,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha

più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di

secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il

principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,

nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.

47.

CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a

un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere

infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV

292).

16.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice

sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o

a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è

possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art.

42.

cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere

rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a

quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre

alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena

pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art.

42.

cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi

sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le

sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,

riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto

dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare

previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del

condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi

favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi

si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42

cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul

comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della

pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione

della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà

l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente

attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente

dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op

cit., art. 42 no. 9).

17.

In

forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto

della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della

pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della

pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno

sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86

CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

18.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’infrazione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà

della pena massima comminata . A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la

pena edittale più elevata (STOLL, Commentare Romande, Code pénal I,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 49 no. 78).

19.

Secondo l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il

giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena

e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua

decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in

considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti

sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante

che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata,

permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia

tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce

ad ognuno degli elementi che menziona (STRATENWERTH/WOHLERS, op cit.,

art. 50 no. 2 e DTF 127 IV 101).

20.

In forza all’art. 48 lett. d) CP il giudice attenua la pena nei

limiti indicati dall’art. 48a CP se l’autore ha dimostrato con fatti sincero

pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse

ragionevolmente pretendere da lui.

Il riconoscimento di questa attenuante specifica

richiede una “tätige Reue, eine aktive Anstrengung” (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, art. 48 no. 19 segg. e STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 8) qui però non data riferendosi anche solo

all’insufficiente elencazione di tutti i suoi acquirenti (considerandi 5 e 7b

della presente decisione) o al mancato sviluppo dell’inchiesta nei confronti

dei non meglio identificati F______ (considerando 7a della presente decisione)

e dei tre fornitori del Bar CM (considerandi 7a e 8a della presente decisione)

per l’insufficienza di altre valide informazioni da parte della stessa

accusata.

Certo AC 1 ha collaborato attivamente alla sua inchiesta, ciò che comunque le viene solo a suo vantaggio, ed è sostanzialmente

rea confessa. Questo però non è ancora giuridicamente sufficiente per porla a

beneficio di una tale attenuante fermo restando che di queste sue attitudini la

Corte ha ampiamente tenuto conto, come attenuante generica, nella

commisurazione della pena.

21.

Contrariamente all’opinione della Pubblica Accusa la Corte ha

ritenuto come l’accusata abbia agito in stato di scemata imputabilità (art. 19

cpv. 2 CP) di grado perlomeno lieve. Malgrado l’assenza di una specifica

perizia giudiziaria (art. 20 CP), tale conclusione si è imposta, e non poteva

essere altrimenti, già solo a fronte dell’importante suo consumo di circa 930 grammi di cocaina nel relativamente breve lasso di tempo di 9 mesi dell’AA, pari ad una media

ponderata di più di 3 grammi di cocaina al giorno, il tutto in una persona

psichicamente già debole e che proprio in questa sostanza stupefacente aveva

cercato di erroneamente trovare una fallace panacea alle sue difficoltà di vita

(considerandi 1, 8c e 10 della presente decisione). E’ vero e la Corte non l’ha

disconosciuto che con il suo agire l’accusata ha manifestamente dimostrato una

chiara e ripetuta sua capacità organizzativa, testimoniata del resto dal suo

importante e diversificato spaccio di eroina (considerandi 7b e 10 della

presente decisione) anche solo dalla personale sua ricerca di differenti fornitori

prima in Ticino e poi a Berna (considerandi 7a, 8a e 10 della presente

decisione), ma ciò non è ancora sufficiente per sostenere una sua piena

capacità di intendere e di volere ai sensi di legge. Contrapponendo non di meno

questo suo lucido modus operandi con l’importanza del suo consumo di cocaina e

la sua situazione personale (considerandi 1, 8c e 10 della presente decisione)

la Corte è quindi giunta a serenamente riconoscerle uno stato di scemata

imputabilità di grado perlomeno lieve e non invece medio come richiesto dalla

difesa. Quo agli effetti di una tale attenuante sulla commisurazione della pena

(art. 19 cpv. 2 CP ed art. 48a CP) si ricorda come nella prassi si è sviluppata

la tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggiratasi attorno al 25% in

caso di imputabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di imputabilità

mediamente scemata ed attorno al 75% in caso di imputabilità gravemente scemata

(DTF 129 IV 22 e 118 IV 1), riduzioni lineari che il TF, seppur non

imponendole matematicamente (DTF 127 IV 101), ha sinora riconosciuto

come corrette e non arbitrarie (DTF 123 IV 150).

Nel suo esame della fattispecie ex art. art. 47

CP la Corte ha poi preso in considerazione l’ampia collaborazione resa da AC 1,

la sua ripetutamente data confessione sia in sede predibattimentale che in aula

quale sua effettiva presa di coscienza della gravità del suo pregresso

comportamento, la sua incensuratezza (considerando 1 della presente decisione),

il suo deficitario stato psichico al momento dei fatti (considerando 1 della

presente decisione) quale primaria o comunque inizialmente principale causa del

suo illecito agire oltre che la durata del carcere preventivo sofferto, in una

persona non più giovanissima e con un passato famigliare di certo non felice.

A tutti questi elementi sicuramente favorevoli, a

cui si aggiungasi la presenza in aula della figlia a comprova di legami

famigliari comunque ancora forti che potranno di certo esserle di aiuto nel suo

processo di risocializzazione, la Corte ha contrapposto la durata, l’importanza

quantitativa dello spaccio ed il numero di clienti (considerandi 5, 7a, 7b e 10

della presente decisione), il fatto che vendesse una sostanza per

procacciarsene un’altra (considerando 3 della presente decisione), la

constatazione di come tale suo illecito agire sia stato interrotto solo

dall’intervento delle forze dell’ordine (considerando 3 della presente

decisione) oltre che la parziale e non secondaria, per l’importo confiscato,

sua tesaurizzazione essendo comprovato che perlomeno dal dicembre 2008 AC 1 ha proseguito nel proprio spaccio non più o meglio non solo per garantirsi il suo consumo

di cocaina ma anche, parzialmente, per meri scopi di lucro (considerando 22

della presente decisione).

La Corte, esaminando attentamente tutti questi

fattori ed in particolare il così riconosciuto suo stato di scemata

imputabilità di grado perlomeno lieve, partendo da una pena base, anche a

fronte dalla richiesta della Pubblica Accusa, di 4 anni, ha quindi equamente

fissato la pena di AC 1 in 36 mesi di pena detentiva, da cui l’ulteriore esame

della fattispecie nell’ottica degli art. 43 e 44 CP con successiva

determinazione, in favore dell’accusata, di una prognosi non ancora

completamente sfavorevole.

In quest’ottica alla manifesta e francamente non

differentemente qualificabile sua colpa oggettivamente grave si oppongono

infatti, a sostegno di una chiaramente non data sua prognosi negativa, la sua

incensuratezza (considerando 1 della presente decisione), la conclusione, fatta

propria dalla Corte, di come si sia trattato di un comportamento sì grave ed

esecrabile ma di cui l’accusata si è sinceramente pentita e che non è più

intenzionata a ripetere, da cui la conclusione dell’assenza di sicuri elementi

recidivanti a suo carico con anzi, in base al rapporto del 9.12.2009 del Dr.

_______, l’indicazione contraria di una prognosi futura perlomeno favorevole se

sorretta da un efficace supporto medico e farmacologico (considerando 2 della

presente decisione), da cui l’ordine di una misura ex art. 63 CP già in corso

di esecuzione di pena (considerando 23 della presente decisione).

Tutto ciò ponderato la Corte ha quindi deciso di

equamente suddividere la durata della pena espiativa con quella

condizionalmente sospesa (art. 43 cpv. 2 e 3 CP), la quale, proprio per

sottolineare la gravità della colpa dell’accusata oltre che a servirle quale

ulteriore monito e richiamo per il futuro, è stata fissata per la durata

massima possibile di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP).

22.

La Pubblica Accusa, nell’ipotesi in cui la Corte così

come concretamente avvenuto non avesse ritenuto come provento di reato tutto il

sequestrato importo di fr. 27'030.- (considerandi 4, 7b e 12 della presente

decisione), ha postulato che l’accusata, per la contestata cifra di fr.

8'000.-, fosse condannata ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato

di pari ammontare (art. 71 cpv. 1 CP).

La Corte ha in primo luogo accertato come

oggettivamente a partire dal mese di dicembre 2008 le vendite di eroina messe

in atto dall’accusata non servivano più esclusivamente a garantirle l’acquisto

della cocaina per il suo consumo personale ma le hanno pure permesso una certa

tesaurizzazione, da cui una sua attività delittuosa svolta, perlomeno

parzialmente, anche per meri scopi di lucro:

ultimamente, vale a dire da dicembre 2008 in avanti avevo più clienti per cui ero riuscita a mettere via questi soldi che la Polizia ha

sequestrato. Ripeto che fr. 8'000.- dei soldi trovati presso la mia abitazione,

li avevo vinti al Casinò dove ero andata il giorno prima dell’arresto”

(AI 30 PP AC 1 30.7.2009)

Ora tenuto conto dei quantitativi totali di

eroina e cocaina acquistati in base all’AA e alle risultanze dibattimentali (1522,20 grammi per l’eroina e 970 grammi per la cocaina, considerandi 7a e 8a della presente

decisione) ad un prezzo medio, tra fr. 300.- e fr. 250.-, di fr. 275.- la busta

da 5 grammi di eroina (considerando 7a della presente decisione),

rispettivamente a fr. 100.- il grammo di cocaina (considerando 8a della

presente decisione), si arriva a dei costi complessi di acquisto di fr

180'721.- (fr. 83'721.- + fr. 97'000.-) a fronte di calcolati ricavi dalle

vendite di eroina di fr. 188'500.- (1300 grammi x [fr. 55.- + fr. 90.-], considerandi 7b e 12 della presente decisione) e per la cocaina di fr. 3'300.- (22 grammi x fr. 150.-, considerandi 8b e 12 della presente decisione), con quindi un utile netto di

fr. 11'079.- (fr. 188'500.- + fr. 3'300.- ./. fr. 180'721.-) che, in equità,

ben giustifica di fissare in poco meno della metà e quindi in fr. 5'000.- il

dovuto risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP).

Ma alla medesima conclusione si arriva partendo

anche dall’affermazione dibattimentale dell’accusata secondo cui, in ogni caso,

per il residuo importo sequestrato di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./. fr.

8'000.-, considerando 4 della presente decisione) non ci sarebbe stata alcuna

tesaurizzazione visto come tale cifra doveva servire a concretizzare, da lì a

pochi giorni, una nuova fornitura di eroina e cocaina. Così ragionando l’accusata

ignora però che se avesse continuato nel suo illecito agire avrebbe fatto nuove

vendite di eroina, con nuovi guadagni e quindi un ulteriore nuovo utile netto

qui calcolato in fr. 14'430.-, somma che ben attualizza una sua condanna ex

art. 71 cpv. 1 CP sempre per l’importo di fr. 5'000.-. Difatti partendo dal

quantitativo standard di acquisto di eroina e di cocaina dell’accusata anche

nell’ipotesi a lei più favorevole (60 grammi di eroina da Berna e 100 grammi di cocaina da M.__________, considerandi 7a e 8a della presente decisione), a

fronte di costi di acquisto complessivi per fr. 13'360.- (60 grammi di eroina x fr. 56.- + 100 grammi di cocaina x fr. 100.-, considerandi 7a e 8a della

presente decisione) restano ipotizzabili dei guadagni a seguito della vendita

dell’eroina di fr. 8'760.- (60 grammi x [fr. 56.- + fr. 90.-], considerando 7a

e 7b della presente decisione) e quindi una sua ulteriore tesaurizzazione, al

netto, di fr. 14'430. (fr. 19'030.- ./. fr. 13'360 + fr. 8’760.-).

Al così ordinato risarcimento equivalente in

favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP) neppure s’oppone l’art. 71 cpv. 2 CP

ricordato come i due conti postali dell’accusata (considerando 5 della presente

decisione) presentassero al 9.6.2009 un saldo attivo di fr. 15'070,40 rispettivamente

di fr. 7'089,58 (AI 20).

23.

Alla Corte AC 1 è apparsa come una persona psichicamente fragile e,

in base agli atti medici agli atti, cronicamente depressa, che ha cercato di

trovare nell’effimero mondo degli stupefacenti, tanto da cadere in pochi mesi

in un ingente consumo di cocaina, un’irrisoria via d’uscita a questo suo stato

(considerando 1 della presente decisione).

Da ciò e nella speranza che si possa così

eliminare o comunque ridurre sensibilmente un possibile rischio di sua futura

recidiva, la Corte ha deciso di ordinare un trattamento ambulatoriale ai sensi

dell’art. 63 CP, da iniziare già in corso di esecuzione di pena (considerando

21.

della presente decisione). Tale misura, in sede dibattimentale, è stata

riconosciuta come necessaria anche dalla stessa accusata ed è stata

indirettamente evocata, per una possibile sua futura prognosi positiva, anche

dal Dr. _______ nel suo rapporto del 9.12.2009 (considerando 2 della presente

decisione).

24.

Giusta l’art. 94 CP il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione

delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova delle norme di

condotta tra cui, in particolare, l’esercizio di una professione, la dimora, la

guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e

psicologica.

Vista la fattispecie e il già avvenuto ordine di

un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP (considerandi 21 e 23

della presente decisione) che, per l’accusata, può essere oggettivamente

parificato ad una sorte di norme di condotta, la Corte, preso altresì atto come

AC 1 sia intenzionata, a pena scontata, di ritornare temporaneamente in __________

(considerando 1 della presente decisione), ha deciso di non ordinare, oggi,

alcuna specifica norma ex art. 94 CP, delegando tale compito, se sarà

necessario al momento della sua scarcerazione, all’autorità preposta

all’esecuzione della pena, le cui eventuale misure, a quel momento, saranno

sicuramente più mirate ed individualizzate rispetto a quelle che, se del caso,

avrebbero potuto essere prese in data odierna.

VII) Confische

e dissequestri

25.

Quo ai corpi di reato indicati nell’AA (considerando 4 della

presente decisione) l’accusata, per il tramite del suo difensore, ha richiesto

in sede dibattimentale la restituzione dell’importo di fr. 8'000.-, del natel

IPhone con relativa carta SIM Orange e della tessera Mastercard Postfinance non

opponendosi alla confisca di tutto il resto (verbale dibattimentale pag. 5).

Tale richiesta è stata accolta dalla Corte solo

per il natel Iphone, la carta SIM Orange e la tessera Mastercard Postfinance in quanto né mezzi di prova né provento di reato ai sensi

dell’art. 69 cpv. 1 CP. A ciò, e per il medesimo motivo, è stata aggiunta la

varia documentazione cartacea così come richiamata nell’AA (considerando 4

della presente decisione).

Sull’importo di fr. 8'000.- ritenuto dalla Corte

come non provento di reato (art. 70 cpv. 1 CP, considerandi 4, 7b e 12) è stato

ordinato il sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3 CP) a garanzia del pagamento

del risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP e

considerando 22 della presente decisione) nonché della tassa di giustizia e

delle spese processuali (art. 9 cpv. 1 CPP e considerando 26 della presente

decisione).

Per l’importo di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./.

fr. 8'000.-) e tutti gli altri oggetti elencati nell’AA è stata ordinata la

confisca (art. 69 cpv. 1 CP) con distruzione dello stupefacente sequestrato

(art. 69 cpv. 2 CP e considerando 4 della presente decisione).

VIII) Tassa di

giustizia e spese processuali

26.

La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono

poste a carico della condannata (art. 9 cpv. 1 CPP).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.3.1, 3, 7, 8.7, 8.9, 8.10 e 8.16 nonché parzialmente ai quesiti 1.1.1, 1.1.5, 4, 8.3;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 48a, 49, 51, 63, 69, 70, 71, 94 CP;

19.

cfr. 1 e 2 nonché 19a cfr. 1 LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo agosto

2008.

/ 28.4.2009, previo acquisto:

1.1.1

venduto circa 1300 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30 rispettivamente 1 grammo;

1.1.2

ceduto

gratuitamente circa 68,20 grammi lordi di eroina;

1.1.3

venduto circa

80.

pastiglie di Dormicum;

1.1.4

detenuto ai

fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;

1.1.5

venduto 22 grammi lordi di cocaina;

1.2

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzata, a __________, __________

ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009, consumato circa 930 grammi lordi di cocaina ed un imprecisato quantitativo di eroina nonché

detenuto 11,50 grammi lordi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannata:

2.1

alla pena

detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 3’000.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18

(diciotto) mesi per un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da

espiare.

4.

E’ ordinato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da

eseguirsi già in sede di esecuzione della pena.

5.

E’

ordinata la confisca di:

5.1

8,03 grammi netti di cocaina, da distruggere;

5.2

40,99 grammi netti di eroina, da distruggere;

5.3

fr. 19'030.-;

5.4

1

autovettura Smart;

5.5

1 natel

Nokia;

5.6

1 natel LG;

5.7

1 carta SIM

Lebara;

5.8

2 bilancini

elettronici;

5.9

1 cassetta

in metallo con 1 chiave;

5.10

1 marsupio;

5.11

2 astucci;

5.12

1 coltellino multifunzionale.

6.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione alla condannata di:

6.1

1 natel

iPhone con custodia;

6.2

1 carta SIM

Orange;

6.3

1 Mastercard

Postfinance;

6.4

varia

documentazione cartacea.

7.

E’

ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 8'000.- a garanzia del

pagamento del risarcimento equivalente in favore dello Stato di cui al punto

2.

, rispettivamente della tassa di giustizia e delle spese processuali di cui

al punto 2.3.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

-

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'030.30

Devoluzione fr. 5'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 11'130.30

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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