72.2009.125
Spaccio di eroina, cocaina e pastiglie di Dormicum. Scemata imputabilità e risarcimento equivalente in favore dello Stato
14 dicembre 2009Italiano64 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2009.125
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, PENAL
Titolo:
Spaccio di eroina, cocaina e pastiglie di Dormicum. Scemata imputabilità e risarcimento equivalente in favore dello Stato
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
SCEMATA IMPUTABILITÀ
art. 19 cpv. 2 CPS
art. 71 cpv. 1 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2009.125
Lugano,
14 dicembre 2009
/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 5
AS 6
con la segretaria:
Silvia Jurissevic, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia
per giudicare
AC 1
detenuta dal 24 aprile 2009;
prevenuta colpevole di:
1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________ presso il proprio domicilio, al
Parco __________ ed altre imprecisate località,
nel periodo agosto 2008 e fino al 28.04.2009,
1.1. venduto,
a diversi consumatori locali, un imprecisato quantitativo
ma almeno 1,399 grammi di eroina, sotto forma di b.d. da 0,2/0,3 grammi al
prezzo di fr. 40.--/50.-- ciascuna ed in b.d. da 1 grammo al prezzo di fr. 100.-- ciascuna,
sostanza previamente acquistata da B.__________, S.__________ e P.__________
nonché personalmente da fornitori non meglio identificati della Svizzera
interna dove l’accusata si recava accompagnata da M.__________ rispettivamente
da sola in treno e trasportata in Ticino ai fini della vendita a terzi,
stupefacente acquistato al prezzo variante da fr. 250.-- a fr. 300.-- la busta
da 5 grammi di eroina;
1.2. ceduto
gratuitamente,
a M.__________, R.__________ e F.__________ in
diverse occasioni un quantitativo complessivo di almeno 68,2 grammi di eroina;
1.3. venduto,
a diversi consumatori locali nel periodo
settembre 2008 e fino al momento dell’arresto, a ________, un imprecisato quantitativo
ma almeno 80 pastiglie di Dormicum al prezzo di fr. 3.-- ciascuna pastiglia;
1.4. detenuto,
presso il proprio domicilio,
40,99 grammi netti di
eroina, sostanza avente un grado di purezza media del 25% e destinata alla
vendita a terzi;
1.5 venduto,
a C.__________, 10 grammi di cocaina;
2. contravvenzione
alla LF sugli Stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
nel periodo agosto 2008 e fino al 28.04.2009,
tra __________, __________ ed altre imprecisate
località,
consumato circa 900 grammi di cocaina ed un imprecisato quantitativo
di eroina nonché detenuto al proprio domicilio 8,03 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza media del 41% e destinata al proprio consumo
personale;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
Fatti
19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2009 del 27 ottobre 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore
pubblico.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 14 dicembre 2009 dalle ore 09:30 alle ore 19:40
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP
prospetta all’accusata un quantitativo di vendita maggiore di pastiglie di
Dormicum rispettivamente di cocaina nell’ordine di 22 grammi almeno. Le parti dichiarano di non contestare questa prospettazione.
Il Presidente richiamato l’art. 250 CPP
e il punto 2 AA prospetta all’accusata un maggior consumo di cocaina
quantificabile in 936,50 grammi. Le parti dichiarano di non opporsi a questa
prospettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato interamente in fatto e in diritto l’atto d’accusa, con le
precisazioni apportate in aula, conclude chiedendo la condanna dell’accusata ad
una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto posto
sotto sequestro e postula, qualora l’importo di fr. 8'000.- non fosse
confiscato perché non ritenuto provento di reato, che per tale importo l’accusata
sia condannata a pagare un risarcimento equivalente in favore dello Stato.
§ Il Difensore, il quale sottolinea l’incensuratezza della
sua assistita, il fatto che abbia subito confessato e abbia pienamente
collaborato con gli inquirenti.
A favore della sua patrocinata chiede
l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento ed invoca una
scemata imputabilità di grado medio.
Conclude chiedendo che la sua assistita sia
condannata ad una pena detentiva di massimo 30 mesi, di cui 15 mesi da espiare
e 15 mesi sospesi con la condizionale.
Lascia alla Corte il compito di valutare se
accompagnare il periodo di prova con delle norme di condotta. Chiede infine il
dissequestro dell’importo di fr. 8'000.-.
§ Il Procuratore pubblico, in
replica, si oppone all’applicazione dell’attenuante specifica del sincero
pentimento e al riconoscimento a favore dell’accusata di una scemata
imputabilità.
§ Il Difensore, in duplica, si
riconferma nelle proprie conclusioni.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1,
1. è autrice
colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, a _________ nel periodo
agosto 2008 / 28.4.2009, previo acquisto:
1.1.1. venduto
almeno 1399 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30
rispettivamente da 1 grammo;
1.1.1.1. trattasi di un
quantitativo diverso;
1.1.2. ceduto
gratuitamente almeno 68,20 grammi lordi di eroina;
1.1.3. venduto
almeno 80 pastiglie di Dormicum;
1.1.3.1. trattasi di un
quantitativo diverso;
1.1.4. detenuto ai
fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;
1.1.5. venduto 10 grammi lordi di cocaina;
1.1.5.1. trattasi di un
quantitativo diverso;
1.1.6. trattasi di reato parzialmente aggravato per l’eroina a
motivo del quantitativo;
1.2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
senza essere
autorizzata, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel
periodo agosto 2008 / 28.4.2009:
1.2.1. consumato
almeno 900 grammi lordi di cocaina;
1.2.1.1. trattasi di un
quantitativo diverso;
1.2.2. consumato un
imprecisato quantitativo di eroina;
1.2.3. detenuto 11.50 grammi lordi di cocaina pari a 8,03 grammi netti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può
beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
5.
Deve
essere condannata ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?
6.
Deve
essere ordinata una misura terapeutica e se sì quale?
7.
Deve
essere ordinata una norma di condotta?
8.
Deve
essere ordinata la confisca di:
8.1
8,03 grammi netti di cocaina;
8.2
40,99 grammi netti di eroina;
8.3
fr. 27'030.-;
8.4
1
autovettura Smart;
8.5
1 natel
Nokia;
8.6
1 natel LG;
8.7
1 natel
iPhone con custodia;
8.8
1 carta SIM
Lebara;
8.9
1 carta SIM
Orange;
8.10
1 Mastercard Postfinance
8.11
2 bilancini elettronici;
8.12
1 cassetta in metallo con 1 chiave
8.13
1 marsupio;
8.14
2 astucci;
8.15
1 coltellino multifunzionale;
8.16
varia
documentazione cartacea?
Considerato in
fatto ed in diritto
I) Vita e
precedenti penali
1.
Quo alla sua vita anteriore e alla sua situazione personale AC 1,
cittadina __________, ha confermato in aula quanto già dichiarato in sede di
istruttoria:
“
Sono nata in __________ nei pressi di __________
da una famiglia di classe media. Mio padre era autista di un bus nel paese dove
vivevo e mia madre lavorava in campagna. Ho frequentato le scuole elementari
per 8 anni e le seguenti scuole della durata di 3 anni (medie) sempre nel mio
paese. Quindi ho frequentato una scuola commerciale privata che mia madre
pagava di tasca sua. Gli studi li ho fatti tutti in __________”
(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)
Il padre è morto 18 anni fa all’età di 52 anni
per un cancro allo stomaco mentre la madre, oggi settantenne, è casalinga. Ha
una sorella che vive a __________ con la quale non ha molti rapporti mentre un
fratello è morto nell’agosto 2003 all’età di 30 anni a seguito di un incidente
in moto.
Nel 1982, all’età di 19 anni, giunge in Ticino
dove con permesso stagionale lavora per cinque anni come cameriera ai piani in
un hotel. Nel 1986 si sposa con un ragazzo del suo paese, pure lui impiegato in
Ticino come lavapiatti ed aiuto cucina, dal quale divorzia nel 1996 a causa della sua infedeltà. Dalla loro unione nascono J.__________, classe 1987, di professione
cameriera che dall’età di 16 anni è andata a vivere dal padre per incompatibilità
di convivenza con l’accusata e K.__________, nato nel 1993, apprendista
panettiere, che abitava con lei nell’appartamento di __________.
Già a far stato dal 1989 AC 1 ha dato segni di un’evidente fragilità psichica, manifestatasi all’inizio con dei problemi
di irritabilità, di nervosismo ed allergie, per poi concretizzarsi in una prima
depressione durante il quarto mese di gravidanza di K.__________ a fronte della
sua scoperta dell’infedeltà del marito (AI 43). Il suo stato psichico non è di
certo migliorato con il divorzio tanto che il 12.5.1998 ha messo in atto un
tentativo di suicidio farmacologico, con susseguente suo soggiorno di 9 giorni
presso la clinica psichiatrica cantonale dove le è stata diagnosticata una
sindrome depressiva ricorrente di media gravità in conflittualità di coppia (AI
43). Questo stato depressivo non si è alleggerito nel corso degli anni e dopo
due infruttuosi soggiorni in due cliniche, dal 2001 è in un cura psichiatrica
presso la Dott.ssa Med. __________ che le ha diagnosticato una sindrome da
disadattamento con reazione misto ansioso depressiva iniziata nel 1997 (AI 43).
Il deficitario stato psichiatrico dell’accusata
trova, negli atti, ulteriore conferma in due successive perizie del 2004 e del
2007.
dell’ufficio AI che evidenziano quanto segue:
“
Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale
di media gravità F33.1 dell’ICD10.
Disturbo della personalità misto: dipendente, con
importante fragilità narcisistica.
F61.0 dell’ICD10
Assistiamo al fallimento di tutti i tentativi di
ripresa di contatto col mondo del lavoro, per la problematica psichiatrica in
corso. La stessa influenza ed influenzerebbe in futuro ogni nuovo tentativo di
ripresa della capacità lavorativa, in maniera determinante”
(AI 43 rapporto Dr. __________ 7.2.2004)
“
4.
Diagnosi…
1) Episodio depressivo di media gravità con
sintomi biologici in sindrome ricorrente (F3.11 ICD-10).
2) Disturbo di personalità di tipo misto (F61.0
ICD-10).
Esistenti da quando?
1) Dal 1992 e peggiorati dal 1998
2) Dall’età di 18 anni circa…
Tono dell’umore depresso, intolleranza allo
stress, facile affaticabilità, conflittualità familiare, ideazione suicidiale
(a tratti tardiva)…
No, non sono previsti provvedimenti di
integrazione per la gravità della patologia. Sarebbe utile motivare
l’assicurata in un programma di inserimento in un laboratorio protetto per dare
struttura alla giornata ed evitare l’isolamento sociale”
(AI 43 rapporto Dr. __________ 10.1.2007)
L’accusata non svolge da tempo più alcuna
attività professionale essendo a beneficio di una mezza rendita AI dal 2001 poi
tramutata in rendita intera dal 2005 (AI 43). Prima di allora e dopo la nascita
del figlio ha lavorato sporadicamente e per brevi periodi quale cameriera, come
ausiliaria di spedizione di giornali e nel 2002 in un programma occupazionale come assistente di cura, tentativo lavorativo presto interrotto,
così come i precedenti, per i suoi problemi d’ordine psichiatrico (AI 43).
Da un punto di vista sentimentale non ha
attualmente alcuna relazione. Dopo il divorzio ha avuto un serio legame durato
alcuni anni con una persona estranea al procedimento e nel periodo 2005 /
primavera 2008 una relazione con P.__________, il cui nome figura al punto 1.1
dell’AA. Questo legame, conclusosi anche perché mal sopportato dal figlio, e la
frequentazione di amici comuni come B.__________ (altro nome indicato al punto
1.1
dell’AA), la porterà a provare la cocaina e, a far stato dall’agosto 2008, a consumarla, sia per via nasale che per fumo, per dei quantitativi sempre maggiori in quanto
la faceva stare bene e si sentiva viva:
“
Ho trafficato e venduto eroina per poter
mantenere il consumo di cocaina. La prima volta che ho fatto uso di cocaina è
stato presso l’abitazione del mio amico P.__________. In quell’occasione è
stato un uomo di nome __________ ad offrirmi una fumata. In quel periodo
soffrivo pesantemente di depressione. La cocaina mi aveva fatto sentire bene e
così ho voluto riprovarla fino ad arrivare a tutt’oggi ad un consumo
giornaliero di 7 / 8 grammi. Le medicine che il mio medico curante…mi
prescriveva non mi davano sufficiente effetto”
(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)
Prima del suo arresto del 28.4.2009 (AI 5)
l’accusata beneficiava di una situazione economica oltremodo tranquilla. Senza
debiti o attestati di carenza di beni (doc. TPC 4), grazie alla sua rendita AI
percepiva un importo mensile, stato al mese di giugno 2009, di fr. 2'163.- (AI
20) a cui vi è da aggiungere fr. 1'346.- versati dall’ex marito a titolo di
alimenti per il figlio (AI 20). A queste due entrate si contrapponevano solo le
spese mensili d’affitto (fr. 1'071.-, AI 5) e per la CM complementare (fr.
134.
-), con quindi una sua disponibilità corrente per far fronte a tutte le
altre spese di più di fr. 2'300.- al mese ricordato come K.__________, con il
suo apprendistato, percepiva un salario mensile di circa fr. 700.- a lui
presumibilmente più che sufficiente per i suoi bisogni personali (AI 37 PS
4.5.2009
AC 1).
Incensurata sia in Svizzera che in __________, al
momento dell’arresto (AI 5) è risultata positiva agli oppiacei e alla cocaina
(AI 37 allegato 39).
Una volta scarcerata è intenzionata a ritornare
in __________ per un certo periodo sia per trascorrere del tempo con l’anziana
madre che per staccarsi definitivamente dal mondo della droga e da tutte le
persone da lei frequentate dall’agosto 2008. In seguito è sua volontà rientrare a __________ già solo perché è qui che abitano i suoi due figli.
2.
Durante la sua carcerazione AC 1 è stata visitata in più
occasioni dal responsabile del servizio di psichiatria delle strutture
carcerarie ticinesi Dr. __________ il quale in data 9.12.2009 (doc. TPC 9) ha
consegnato un breve rapporto dal seguente contenuto:
“
Il quadro diagnostico può essere definito
secondo la ICD-10 F 33 Depressione ricorrente con gli episodi depressivi di
varia intensità, talvolta complicati con sintomi psicotici di eziologia mista,
endogena e esogena (sostanze psicoattive). L’abuso di sostanze psicoattive
sarebbe stato un tentativo di autocura poiché le proposte terapeutiche
sarebbero state insufficienti. Questa scelta sarebbe stata dettata anche dal
legane affettivo con un tossicodipendente e dalle amicizie instaurate
nell’ambito di questa particolare costellazione.
Grazie alle possibilità di trattamento
nell’ambiente controllato, è stato instaurato un trattamento medicamentoso
particolare, richiedente nelle prime diciotto settimane controlli ematici
settimanali e successivamente mensili, difficilmente attuabile all’aria aperta
poiché non privo di rischi nel caso di assunzione irregolare. Questa scelta ha
dato ottimi risultati. Dall’inizio della presa a carico e a tutt’oggi la
paziente ha mostrato una perfetta compliance al trattamento e un decorso molto
favorevole (nonostante la particolarità della condizione carceraria).
Attualmente le sue condizioni sono molto buone; soltanto l’imminenza del
processo le crea un incremento del tenore d’ansia.
La prognosi futura dipende molto dall’assunzione
regolare della terapia medicamentosa e dall’astensione dalle droghe. Inoltre,
in questo caso l’assicuratore dovrebbe piuttosto proporre un programma
reintegrativo come contemplato nell’ultima revisione anziché limitarsi
all’erogazione di una rendita. A queste condizioni la sua prognosi sarebbe
molto favorevole”
(doc. TPC 12 rapporto Dr. __________ 9.12.2009)
II) Circostanze
dell’arresto
3.
L’inchiesta nei confronti di AC 1 trae origine da un rapporto
informativo del 24.4.2009 della Polizia cantonale con la quale la si
sospettava, in forza a sette differenti dichiarazioni di suoi acquirenti, di
avere, senza essere autorizzata:
“
a __________, in Via B.__________, nel periodo
settembre 2008/febbraio 2009, venduto a diverse persone un quantitativo
imprecisato di eroina e cocaina in buste dosi.
Transazioni che nella fattispecie e nella maggior
parte dei casi si sono concretizzate presso l’appartamento occupato dalla
rubricata, sito al primo piano del civico summenzionato”
(AI 1)
A seguito dell’emanazione il 27.4.2009 di un
ordine di traduzione forzata (AI 2) e di perquisizione e sequestro della sua
abitazione (AI 3) per titolo di infrazione alla LF sugli stupefacenti (di
seguito solo LStup), la Polizia cantonale è intervenuta in Via B.__________ il
28.4.2009
procedendo al suo arresto (AI 4 e 5), anche perché al suo domicilio
l’accusata, indipendentemente dal fatto che in una delle stanze stesse ancora
dormendo K.__________, stava concludendo delle vendite di buste dosi di eroina
a tre suoi clienti mentre altri due, pure verbalizzati quel giorno, avevano
appena concluso il loro acquisto lasciando l’immobile.
AC 1 già nel suo verbale d’arresto del 28.4.2009
ha concretamente manifestato la sua volontà di collaborare con gli inquirenti
raccontando in grandi linee quella che poi, ma solo come struttura in quanto
parzialmente in difetto per i quantitativi, risulterà essere l’impianto
accusatorio dell’AA, dichiarazioni che possono essere così brevemente
riassunte:
-- che ha
iniziato a consumare cocaina nell’agosto 2008 continuando sino al giorno
dell’arresto, per un quantitativo di almeno 900 grammi;
-- che ha
venduto almeno 900 grammi di eroina a fr. 40.- / fr. 50.- ogni busta dose da
0,2 / 0,3 grammi rispettivamente a fr. 100.- il grammo ed un imprecisato anche
se minimo quantitativo di cocaina;
-- che gli
acquisti di eroina (a fr. 280.- / fr. 300.- il sacchetto di 5 grammi) e di cocaina (a fr. 100.- / fr. 120 il grammo) sono avvenuti a __________, __________ e
Berna da vari fornitori tra cui P.__________ (10 / 20 grammi di eroina), certi __________ (300 grammi di eroina e 300 grammi di cocaina) e __________ (600 grammi di cocaina) a quel momento non ancora identificati ma
poi rivelatisi essere B.__________ e M.__________ nonché, per l’eroina, da
ignoti spacciatori in un bar della capitale federale;
-- che il suo
giro di clienti era di circa 15 unità;
-- che ha iniziato
a consumare cocaina dopo che gli era stata offerta presso l’appartamento di P.__________
da B.__________, sostanza che gli è subito piaciuta poiché grazie ad essa non
si sentiva più depressa e stava bene;
-- che già da
settembre 2008 ha cominciato a spacciare eroina in quanto solo così poteva
permettersi gli acquisti di cocaina destinati al suo consumo;
-- che
dell’importo di fr. 27'030.- sequestrato al suo domicilio solo fr. 19'030 erano
provento dello spaccio di eroina mentre fr. 8'000.- sarebbero stati una sua
vincita al Casinò avvenuta la sera del 27.4.2009.
Deferita al Giar il giorno successivo per i
presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (AI 6,
art. 19 cfr. 2 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup), il suo arresto è stato
mantenuto per bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di
recidiva (AI 7) ed anche in quella sede l’accusata ha ribadito quanto da lei
già dichiarato in Polizia il giorno precedente:
“
ho iniziato a consumare cocaina l’agosto dell’anno
scorso…
mi ricordo il mio verbale di ieri in Polizia, lo
confermo integralmente…
ho iniziato a consumare cocaina l’agosto scorso,
l’assumo fumandola. Questa sostanza mi fa stare meglio, mi dà la forza di stare
in mezzo alla gente e di fare le faccende per i miei figli. Con la cocaina mi
sento normale, mi sento viva. Prima stavo tutto il giorno seduta in cucina…
sono arrivata a consumare circa 7 o 8 grammi al giorno…
per permettermi il consumo di cocaina ho iniziato
a vendere eroina. Ho iniziato a vendere eroina già a fine agosto, anche perché
ho iniziato a consumare da subito tanta cocaina e non me la potevo permettere
finanziariamente…
non ho mai calcolato quanta eroina ho venduto, ma
ne vendevo quasi tutti i giorni…
il calcolo di 900 grammi di eroina venduti lo ha fatto la polizia in base alle mie indicazioni sul ritmo delle
vendite, ma come detto io non so in totale quanto ho venduto…
l’eroina, in un primo tempo la comperavo da certo
B.__________. Non voglio dare ulteriori informazioni perché io ho paura di
quest’uomo che mi ha minacciata, me e la mia famiglia. Da novembre / dicembre
ho iniziato a rifornirmi da M.__________ di cui non conosco il cognome, l’avevo
incontrato al parco …
ho comperato eroina da rivendere e cocaina per me
prima da B.__________ e poi da M.__________. Credo che loro si rifornissero
dagli albanesi…
CHF 19'030 trovati al mio domicilio sono frutto
della vendita di eroina…
ho circa una decina di clienti fissi, che
venivano sempre a casa mia a rifornirsi”
(AI 7 Giar AC 1 28.4.2009)
4.
Al momento del suo arresto (AI 5) a AC 1 sono state sequestrate
delle somme di denaro, dello stupefacente ed altri oggetti, tra cui si
ricordano, nella misura in cui sono elencati nei corpi di reato dell’AA:
-- 55 grammi lordi di eroina in 19 buste dosi e 4 minigrip, pari a
40,99 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 25%
(AI 5 allegati 2 e 3 nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);
-- 11,50 grammi lordi di cocaina in 1 ovulo e 2 buste dosi, pari a 8,03 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 41% (AI 5 allegati 2 e 3
nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);
-- fr.
27'030.- (AI 5 allegati 2 e 4 nonché AI 37 allegati 23, 24, 25, 28 e 30)
contenuti per fr. 16'000.- in un astuccio di colore blu e per fr. 10'550.- in
uno di colore verde e viola con la scritta Euro 26 (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) mentre i restanti fr. 480.- erano depositati in
un marsupio di colore blu con la scritta Hu Meishao Sport (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34). Queste somme di denaro sono state sottoposte
ad esame Ioscan che ha rilevato su tutte le banconote analizzate una
contaminazione diretta da cocaina (AI 37 allegato 41). Come già indicato
l’accusata ha sempre dichiarato come solo fr. 19'030.- provenissero dal suo
spaccio di eroina e di cocaina mentre la rimanenza di fr. 8'000.- fosse una sua
vincita al Casinò, ricordato altresì come il doc. TPC 6 e un biglietto di
entrata per tale data agli atti confermino, ma solo per la sua frequentazione
a tale data di questa casa da gioco, predetto suo asserito;
-- 1 cassetta
in metallo di colore grigio con una chiave che conteneva 30,40 grammi lordi di eroina (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);
-- 3 natel di
differenti marche (Nokia 2310, LG ed IPhone con custodia in gomma, AI 5
allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) con carte SIM Lebara nel
telefono LG e Orange nell’Iphone (AI 37 allegato 34) in merito ai quali AC 1 si
è così espressa:
“
Il telefono LG contiene una scheda SIM che me la
ha data B.__________ nel mese di agosto 2008 e si tratta del telefono che
adoperavo quale contatto con i miei clienti. L’IPHONE invece l’utilizzavo
solamente per chiamare i miei figli”
(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)
-- 1
Mastercard Postfinance (AI 5 allegati 2 e 6 nonché AI 37 allegati 28, 32 e 34);
-- 2
bilancini elettronici con la scritta Item nr. DM300 e Diamond (AI 5 allegati 2
e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);
-- 1
coltellino multifunzionale rosa con la scritta Casa del ciclosport due (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34),
-- della
documentazione cartacea varia (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31
e 34) da cui in forza al doc. TPC 2 è stata estrapolata, prima del pubblico
dibattimento, una copia del contratto di compravendita relativa all’autovettura
Micro Compact Car Smart di colore nero. In merito a questa macchina (AI 37
allegati 26 e 33) si ricorda come l’accusata abbia dichiarato di averla
acquistata grazie ai proventi della vendita di eroina:
“
Ho una SMART di mia proprietà che avevo
acquistato con i soldi provento della vendita dell’eroina, soprattutto per mia
figlia che stava seguendo al momento dell’arresto, il corso teorico per
l’ottenimento della patente di guida”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009).
III) Risultanze
istruttorie
5.
L’inchiesta in essere si fonda sulle seguenti risultanze:
-- vari
interrogatori dell’accusata sia in Polizia (AI 5 allegato 1, AI 37 allegati da 2 a 9 nonché AI 40), davanti al Giar (AI 7) e dinanzi al PP, sia singolarmente che in confronto con
B.__________ e M.__________, ai cui contenuti espressamente si rinvia;
-- la
verbalizzazione (AI 1 allegati da 1 a 8, AI 5 allegati da 14 a 21 ed AI 37 allegati da 44 a 75) di alcuni degli acquirenti identificati grazie alle rubriche
telefoniche dei sequestrati natel LG e Iphone e agli acquisiti tabulati
telefonici sulle due utenze in uso all’accusata limitatamente al periodo
7.11.2008
/ 28.4.2009. Trattasi in totale di 25 persone di cui 22, relativamente
al periodo settembre 2008 / aprile 2009, hanno dichiarato di aver acquistato
complessivamente circa 191,50 / 201,50 grammi di eroina al prezzo minimo di fr. 40.- la busta dose da 0,2 / 0,3 grammi sino a fr. 150.- il grammo, di aver
ricevuto in offerta 8,2 grammi di predetta sostanza nonché di aver acquistato
nel periodo novembre 2008 / aprile 2009 circa 22 grammi di cocaina a fr. 150.- il grammo oltre che svariate pastiglie di Dormicum a fr. 4.- l’una;
-- l’ottenimento
dei tabulati telefonici per le due utenze in uso all’accusata per il periodo
7.11.2008
/ 28.4.2009, ciò che, oltre a permettere l’identificazione dei suoi
principali acquirenti, ha parimenti permesso di fissare i suoi 14 viaggi a
Berna allo scopo di acquistare dell’eroina e della cocaina nelle date del
29.11
, 7.12.2008, 9.12.2008, 20.12.2008, 27.12.2008. 31.12.2008, 3.1.2009,
12.1
, 6.3.2009, 22.3.2009, 23.3.2009, 4.4.2009, 11.4.2009 e 18.4.2009, sia
con la macchina ed in compagnia di M.__________ per 10 volte che per le
restanti volte da sola in treno;
-- un ordine
di perquisizione dei due CCP a lei intestati (AI 19 e 20) dove non sono
confluiti delle somme di denaro provento del suo spaccio di stupefacenti, la
cui relativa tessera Postfinance è stata dissequestrata il 2.7.2009 (AI 5
allegato 6, AI 23 nonché AI 37 allegato 40);
-- una trasferta dell’accusata a Berna, il 28.9.2009, in compagnia
della Polizia cantonale (AI 40) dove avrebbe formalmente riconosciuto il bar
dove, sia da sola che assieme a M.__________, sarebbe andata ad acquistare
dell’eroina e della cocaina, esercizio pubblico che la stessa, nei suoi verbali
di interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, ha sempre indicato come Bar __________
mentre che in realtà chiamasi Bar __________, luogo conosciuto dalla Polizia
cantonale bernese come ritrovo frequentato da tossicodipendenti (AI 40).
6.
Così come già indicato nel considerando 1 della presente
decisione fu B.__________ ad offrire all’accusata, nell’agosto 2008, a casa del comune amico P.__________, la prima fumata di cocaina. Per gli effetti benefici ed
antidepressivi che tale consumo a suo dire le dava, ha iniziato a vendere
dell’eroina (punto 1.1. dell’AA) e questo alfine di procacciarsi i soldi
necessari per l’acquisto della cocaina destinata al suo consumo (punto 2
dell’AA). Si tratta allora di richiamare le risultanze predibattimentali in
relazione a queste due sostanze (punti 1.1, 1.2, 1.4. 1.5 e 2 dell’AA) senza
dimenticare l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA relativa alla sua vendita
di pastiglie di Dormicum.
7.
In merito all’eroina
a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e
dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:
-- B.__________,
nel periodo settembre 2008 / novembre 2008, per un totale di 300 grammi, in 3 differenti consegne, di cui la prima alla presenza di un non meglio identificato
cittadino albanese, da 100 grammi l’una, avvenute, la prima presso
l’appartamento di P.__________ e le altre due al proprio domicilio al prezzo di
fr. 250.- la busta di 5 grammi. B.__________, nel suo verbale di confronto con
l’accusata ha riconosciuto tali transazioni seppur limitandole a due per un
quantitativo complessivo di 200 grammi. La Corte non ha però avuto alcun motivo
per non credere alla differente dichiarazione dell’accusata per l’ulteriore
quantitativo di 100 grammi anche perché da lei sempre ribadita in tutti i suoi
verbali d’interrogatorio;
-- non meglio
identificati __________ e __________ presso il Bar __________ di Berna (AI 40)
nel periodo 29.11.2008 / 18.4.2009, per un quantitativo stimato, comunque in
difetto, di 840 grammi, contatto ottenuto grazie a M.__________,
tossicodipendente della piazza di __________ a cui l’accusata nell’ottobre 2008
aveva venduto una busta dose di eroina e al quale aveva confidato la sua
necessità di trovare un nuovo fornitore visto, come a suo dire, B.__________
l’avesse minacciata, tanto che ne aveva paura, perché voleva essere pagato
subito dopo ogni consegna oltre ad aver cercato, non riuscendovi, di aumentare
il prezzo a fr. 300.- la busta da 5 grammi. Grazie a questo nuovo contatto l’accusata, in 10 occasioni assieme a M.__________ e 4 volte da sola (per la
sequenza e le date di questi viaggi si rinvia al considerando 5 della presente
decisione), si recherà a Berna per acquistare dell’eroina a fr. 250 / fr. 280.-
la busta da 5 grammi. Sull’originariamente stimato, anche se in difetto,
quantitativo di 840 grammi (pari a 60 grammi x 14 viaggi) si richiama il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio in Polizia del 18.5.2009 di AC 1:
“
D Quanta eroina acquistava ad ogni singolo
viaggio?
R Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi di eroina a viaggio e dipendeva dalla disponibilità finanziaria. Era più facile che
acquistassi partite da 50/60 grammi di eroina a volta. Di regola mi recavo ad
acquistare la droga con intervalli di circa 10 giorni”
Notasi che in sede di confronto con l’accusata M.__________
ha negato qualsiasi suo coinvolgimento, ciò che però nulla toglie all’assoluta
credibilità del racconto di AC 1, anche perché sempre così data in tutti i suoi
verbali d’interrogatorio;
-- S.__________,
personaggio presentatole da P.__________ ed indicatole come fidato, nel periodo
febbraio / marzo 2009, per un’unica consegna da 100 grammi a fr. 300.- la busta da 5 grammi;
-- P.__________,
in una data non meglio precisabile del periodo settembre 2008 / aprile 2009,
per 20 grammi a fr. 250.- / fr. 280.- la busta da 5 grammi.
Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un
totale di 1260 grammi che è inferiore alla quantità di eroina complessiva
indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.1, 1.2 e 1.4 per un totale di almeno 1522,20 grammi). La così constatata differenza di 262,20 grammi può trovare comunque facile copertura in un minimo aumento del singolo quantitativo acquistato a Berna portandolo
da 60 a 80 grammi alla volta, ciò che del resto ancora ben s’inscrive nelle
stesse dichiarazioni dell’accusata nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia
del 18.5.2009:
“
Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi a viaggio”
b) In merito
alle vendite di cui al punto 1.1. dell’AA, le risultanze predibattimentali
sostengono il calcolato quantitativo di 1399 grammi, del resto parimenti ammesso dall’accusata, ricordato come a questo risultato sia
possibile giungere partendo dal costo dei suoi consumi di cocaina sull’intero
periodo dell’AA (900 grammi a fr. 100.- il grammo), dalle somme di denaro e dal
valore dello stupefacente sequestrato al suo domicilio il 28.4.2009
(considerando 4 della presente decisione) oltre che dal valore di acquisto di
fr. 4'500.- dell’autovettura Micro Compact Car Smart in quanto comperata con il
provento del suo spaccio di eroina (considerando 4 della presente decisione).
In quest’ottica vedasi il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio del
8.6.2009
dinanzi al magistrato inquirente di AC 1:
“
che è giusto il calcolo fatto e quindi la spesa
di fr. 90'000.- per l’acquisto dei 900 grammi di cocaina.
Inoltre avendo io disposto della somma di fr.
4'500.- a marzo 2009, per l’acquisto della SMART (fr. 4'500.- derivanti dalle
vendite di stupefacenti),
della somma di fr. 27'030.- sequestrati presso la
mia abitazione (denaro derivante dalla vendita di stupefacenti)
e tenuto altresì conto dell’eroina e della
cocaina sequestrata nella mia abitazione (55 grammi lordi di cocaina - 11,5 grammi di cocaina) per un valore all’acquisto di fr. 4'450.- (55
gr. x fr. 60.- più 11,5 gr. a fr. 100.-), per una cifra complessiva di fr.
35'980.-, io ho concretamente disposto nel periodo agosto 2008 e fino al
28.4
, della somma di fr. 90'000.- più fr. 35'980.- = fr. 125'980.-
La PP mi chiede di prendere posizione in merito.
Rispondo che è giusto il calcolo se si base sui
soldi che ho speso, su quelli che ho avuto in mano e su quelli che avevo a casa
e che sono stati sequestrati.
Considerato che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 25 buste dosi da 0,2 al prezzo di fr. 40.-, il ricavo delle vendite era
di fr. 1'000.- (25 buste dosi x fr. 40.-), da cui vanno dedotti fr. 300.-
corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,
io ho avuto un guadagno di fr. 700.-.
Considerato poi che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 5 buste dosi da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna, il ricavo
delle vendite era di fr. 500.- (5 buste dosi x fr. 100.-) da cui vanno dedotti
fr. 300.- corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,
io ho avuto un guadagno di fr. 200.- (fr. 500.-
meno fr. 300.-).
Facendo un calcolo a me favorevole e cioè metà
del quantitativo di eroina, sia stato venduto in buste dosi da 0,2 grammi e metà in buste dosi da 1 grammo, ne consegue che io, per avere a disposizione la suddetta
cifra di fr. 125'980.- (fr. 125'980.- diviso per fr. 900.- [fr. 700.- + fr.
200.
- utile netto per la vendita di 10 grammi di eroina])
ho venduto un quantitativo totale di 1399 grammi di eroina.
La PP mi invita di prendere posizione in merito.
Rispondo che il calcolo che mi è stato esposto, è
corretto. Ritengo possibile di aver venduto circa 1'400 grammi netti di eroina”
E’ vero che la sommatoria delle dichiarazioni
d’acquisto dei 22 clienti verbalizzati in Polizia arriva a solo 191,50 / 201,50 grammi (considerando 5 della presente decisione) così come le rispettive affermazioni
dell’accusata in merito a quanto da lei venduto a questi stessi acquirenti si
situa tra 281 / 292 grammi. Ciò non di meno la Corte, perlomeno nel principio,
non ha avuto alcun dubbio nel riconoscere il quantitativo venduto di 1399 grammi (punto 1.1 dell’AA) sia per la linearità del ragionamento assolutamente logico e provato
che ne sta alla base oltre che per le reiterate ammissioni in tal senso di AC 1
non solo in sede predibattimentale ma anche in aula:
“
Riassumendo confermo di avere, nel periodo agosto
2008.
e fino al 28.04.2008, acquistato, detenuto e venduto un quantitativo
complessivo di 1’399 grammi di eroina venduta sotto forma di buste dosi da 0,2
/ 0,3 al prezzo di fr. 40.- / 50.-, rispettivamente in b.d. da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)
“
L’accusata, riconfermato le sue vendite per 1,399 kg, dichiara che non ha avuto un cliente grosso e che il numero dei suoi clienti così come
risultante dai verbali è corretto. Dichiara che a questi clienti ha venduto
sicuramente di più rispetto a quanto indicato nei verbali anche se non può
specificare di preciso quanto per ciascuno. Dichiara altresì che vi erano altri
clienti a lei ignoti, nel senso che erano clienti occasionali incontrati al
Parco, di cui non può quantificare il numero e il quantitativo di eroina
venduta”
(verbale dibattimentale pag. 4)
Se per finire la Corte è poi giunta alla
conclusione di addebitarle delle vendite ridotte a soli 1300 grammi è solo perché, dandole credito, si è proceduto alla decurtazione dal sopraindicato
importo di fr. 125'980.- della somma di fr. 8'000.- da lei asserita per vinta
al Casinò la sera prima dell’arresto (considerandi 3 e 4 della presente
decisione).
c) Per quel
che concerne il punto 1.2 dell’AA (cessione gratuita di 68,2 grammi lordi di eroina) basti richiamare il seguente passaggio nel verbale d’interrogatorio di
Polizia del 27.5.2009 dell’accusata:
“
D Chi pagava la droga acquistata a Berna?
R Ho sempre pagato l’eroina e la cocaina di
tasca mia. M.__________ non acquistava mai nulla. Ripeto che mi accompagnava
con l’intento di provare la qualità della cocaina. Quale compenso per il
viaggio e per la consulenza io gli regalavo ogni volta 5 grammi di eroina suddivisi in buste dosi…
Ritengo che in totale a M.__________ nel periodo
novembre 2008 / aprile 2009 gli ho regalato 60 grammi di eroina”
(AI 37 PS AC 1 27.5.2009)
oltre che le sotto indicate dichiarazioni nei
loro verbali d’interrogatorio in Polizia di R.__________ e di F.__________:
“
D AC 1 ha dichiarato di averle venduto un quantitativo di circa 20 grammi di eroina?
R Di questi 20 grammi circa 7/8 grammi di eroina li ho ricevuti gratuitamente in cambio dei favori. Di fatto
l’aiutavo nella manutenzione del suo appartamento. Questo quantitativo di
eroina l’ho consumato su un periodo compreso fra la fine dell’estate 2008 e il
28.
aprile 2009”
(AI 37 PS F.__________ 22.5.2009)
“
nelle ultime tre settimane…in un occasione AC 1 mi ha offerto un po’ di eroina.
ADR: che…quella offerta la quantifico in al
massimo 0,2 grammi”
(AI 5 PS R.__________ 28.4.2009)
d) Quo al
punto 1.4 dell’AA, dopo richiamo di quanto indicato al considerando 4 della
presente decisione in merito al quantitativo lordo rispettivamente netto di
eroina trovato nell’appartamento dell’accusata al momento del suo arresto e
ricordato come è solo attraverso la vendita di questa sostanza che AC 1 poteva
assicurarsi il suo consumo di cocaina, non può che derivare la correttezza di
questa ulteriore imputazione.
e) Quo
all’imprecisato ma comunque minimo suo consumo (punto 2 dell’AA) per via
nasale valga la seguente sua dichiarazione nel verbale d’interrogatorio dinanzi
al PP del 8.6.2009:
“
che mi è capitato di far uso anche di eroina,
per provarla. Siccome mi faceva dormire, non andava bene per il mio stato
psicofisico. Ho consumato l’eroina sniffandola e ciò è avvenuto l’ultima volta,
alcuni giorni prima del mio arresto. L’avevo presa per abbassare l’effetto
della cocaina…Non sono in grado di dire quante volte ho consumato eroina ma si
tratta di episodi del tutto sporadici”
la cui incertezza sul quantitativo assunto non ha
potuto essere risolta neppure in sede dibattimentale:
“
L’accusata dichiara in merito ai suoi consumi di
eroina, che le è impossibile precisare l’esatto quantitativo anche se era poca
ed era il residuo tra quanto acquistato, quanto venduto, quanto ceduto
gratuitamente, quanto detenuto ai fini di vendita così come indicato ai punti
1.
, 1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa”
(verbale dibattimentale pag. 4)
8.
In merito alla cocaina
a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e
dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:
-- B.__________,
nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al considerando 7a) della
presente decisione, per un quantitativo di 300 grammi in tre diverse forniture da 100 grammi l’una a fr. 100.- il grammo. E’ vero che anche su
questo punto B.__________, così come già fatto per l’eroina, ha ammesso solo
due forniture per complessivi 200 grammi, ma anche in questo caso la Corte non ha avuto alcun motivo per non credere alla differente dichiarazione
dell’accusata anche perché, per l’ulteriore quantitativo di 100 grammi, da lei sempre ribadita in tutti i suoi verbali d’interrogatorio;
-- M.__________,
dopo l’avvenuto distacco tra l’accusata e B.__________ per le da lei asserite
ricevute minacce (considerando 7a della presente decisione), nel periodo novembre
2008.
/ aprile 2009, per un quantitativo di 600 grammi, in ripetute forniture nel suo appartamento da 20, 50 o 100 grammi alla volta, a fr. 110.- / fr. 120.- il grammo. Poco importa se anche in questo caso M.__________
in sede di confronto abbia negato tali vendite visto le reiterate e quindi più
che credibili contrarie dichiarazioni da parte dell’accusata;
-- una non
meglio identificata donna presso il Bar __________ di Berna, nelle medesime
circostanze di tempo di cui al considerando 7a) della presente decisione, per
ulteriori 50 grammi e ciò in forza ai seguenti due verbali d’interrogatorio
dell’accusata:
“
Per la cocaina facevo capo ad una donna che
parlava sia l’italiano che il tedesco e non aveva nome”
(AI 37 PS AC 1 11.5.2009)
“
In merito alla cocaina preciso che acquistavo
mediamente 5 grammi non tutte le volte che andavo a Berna e quindi posso dire
che in 14 viaggi ho acquistato complessivamente 50 grammi di cocaina che ho trasportato in Ticino”
(AI 32 PP confronto AC 1 / M.__________ 11.8.2009)
-- un non
meglio identificato cittadino mulatto, a __________, nell’aprile 2009, per 20 grammi.
Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un
totale di 970 grammi che è superiore alla quantità di cocaina complessiva
indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.5 e 2 per un totale di 921,50 grammi). Da ciò la necessità, richiamato l’art. 250 CPP, di due nuove prospettazioni quo al
consumo e alla vendita a terzi di tale sostanza (pagina 5 del verbale
dibattimentale e considerandi 8b e 8c della presente decisione) anche a fronte
di quanto ammesso da AC 1 in sede di pubblico dibattimento:
“
L’accusata riconosce degli acquisti di cocaina
per 970 grammi a franchi 100 il grammo e conferma che tolto quanto da lei
riconosciuto come venduto, tutto il resto è stato da lei consumato”
(verbale dibattimentale pag. 3)
b) Quo alle
vendite basti richiamare i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio di AC
1:
“
D Cosa dice in merito alle vendite di cocaina?
R Ho
venduto pochissima cocaina; nel periodo agosto 2008 al giorno del mio arresto
ho distribuito al massimo 10 grammi di cocaina. Ho venduto cocaina solo ad un
certo ragazzo di nome __________ e ad un certo __________ un ventello di
cocaina”
(AI 37 PS AC 1 4.5.2009)
“
Ho anche venduto cocaina in modo saltuario. Non
sono in grado di quantificare le vendite di cocaina. Ne ho venduta poco tra i
12.
e i 15 grammi al prezzo di fr. 150.- la bolas da 0,8/0,9 grammi, tra agosto
2008.
ed il mio arresto”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)
anche se in realtà tenuto conto sia di quanto
dichiarato da due suoi clienti che dalla stessa accusata in merito ad
ulteriori sue vendite a N.__________ (per 2 grammi) e a O.__________ (per un ventello) si arriva, in maggiorazione di quanto indicato al punto
1.5
dell’AA, ad un totale complessivo di vendita di almeno 22 grammi, da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a pagina 5 del verbale
dibattimentale.
c) In
relazione al punto 2 dell’AA a più riprese l’accusata ha ammesso il suo
consumo, sia per via nasale che per fumo di 900 grammi di cocaina nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009 considerando 3 della presente decisione). A
dire il vero ed in forza alle risultanze d’istruttoria e dibattimentali così
come esposte alle lettere a) e b) del presente considerando ne deriva come il
suo consumo, tenuto altresì conto di quanta cocaina al lordo è stata trovata al
suo domicilio il giorno dell’arresto (considerando 4 della presente decisione),
ha ad essere aumentato, dopo arrotondamento al ribasso, in almeno 930 grammi [970 grammi (totale acquisti) ./. 22 grammi (totale vendite) ./. 11,50 grammi (in deposito)], da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a
pagina 5 del verbale dibattimentale.
9.
In merito al Dormicum
L’AA riprende di fatto la seguente dichiarazione
dell’accusata nel suo verbale di interrogatorio di Polizia del 29.7.2009:
“
il mio medico …mi prescriveva una scatola di
Dormicum al mese. Ogni singolo imballaggio conteneva 100 pastiglie di colore
blu. Era da settembre 2008 che la dottoressa mi aveva prescritto le Dormicum
visto che non riuscivo più a dormire a causa del mio consumo di cocaina
D Lei ha venduto a terze persone dette pastiglie?
R Sì, ne ho vendute diverse ma esattamente non
sono in grado di quantificare il numero esatto. Io personalmente asserisco che
mi capitava anche di consumarne 3 o 4 al giorno.
D A quanto vendeva ogni singola pastiglia?
R Ogni singola pastiglia la vendevo a CHF 3.-”
(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)
poi ripresa e precisata nel suo verbale
d’interrogatorio dinanzi al Magistrato inquirente del 30.7.2009:
“
confermo di aver venduto anche pastiglie di
Dormicum….
Io assumevo pastiglie di Dormicum non
regolarmente ma mi capitava ogni tanto di assumerle. Non so indicare a chi le
ho vendute.
Per quantificare il numero di pastiglie posso
stimare di averne vendute un’ottantina circa, in ragione di una decina al mese
nel periodo da settembre 2008 ad aprile 2009”
(AI 30 PP AC 1 30.7.2009).
A dire il vero tre suoi acquirenti nei rispettivi
loro verbali d’interrogatorio hanno evidenziato sia un quantitativo di vendita
maggiore che un prezzo unitario maggiorato di 1 franco rispetto a quanto
asserito dall’accusata, la quale in aula ha comunque voluto mantenere la sua
posizione predibattimentale:
“
L’accusata dichiara di non aver mai venduto una
scatola di pastiglie di Dormicum e contesta quindi la dichiarazione di __________
per confermare il quantitativo di 80 pastiglie a fr. 3 e non a fr. 4 l’una”
(verbale dibattimentale pag. 4)
precisando altresì che:
“
non credeva di commettere un reato vendendo le
pastiglie di Dormicum. Dichiara che non sapeva che il Dormicum è una sostanza
stupefacente”
(verbale dibattimentale pag. 4)
IV) Risultanze
dibattimentali e nuove prospettazioni
10.
In sede dibattimentale AC 1 ha integralmente confermato le precedenti sue dichiarazioni in sede d’istruttoria (considerandi 7, 8 e 9 della
presente decisione) tanto da:
“
non contestare i fatti rispettivamente i
quantitativi indicati nell’atto d’accusa”
(verbale dibattimentale pag. 3)
così come il suo maggior acquisto di cocaina (970 grammi) e quindi il suo maggior consumo e le maggior vendite rispetto a quanto indicato nell’AA
ai punti 1.5 e 2 (considerando 8 della presente decisione nonché verbale
dibattimentale pag. 3 e 5). L’unica sostanziale novità è l’asserita sua inconsapevolezza
soggettiva del reato di cui al punto 1.3 dell’AA (considerando 9 della presente
decisione e verbale dibattimentale pag. 4).
V) Diritto
11.
Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 4 e 5 LStup
chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, vende, cede
gratuitamente e detiene stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente,
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come
nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può
essere cumulata una pena pecuniaria.
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.
2.
lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si
riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è
oggettivamente adempiuto per l’eroina per dei quantitativi complessivi di
almeno 12 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna,
1995, art. 19 no. 150 segg., DTF 119 IV 180, 111 IV 100 e 109 IV 143)
mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come
le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di
comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF
106.
IV 227 e 104 IV 211).
12.
Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali la
Corte non ha avuto alcuna difficoltà a confermare, anche se ne ha ridotto di
poco il quantitativo a circa 1300 grammi di eroina, il punto 1.1 dell’AA.
Questa correzione si giustifica solo per il fatto
che la Corte, in applicazione del principio del in dubio pro reo, ha dato
credito alla versione dell’accusata secondo cui l’importo di fr. 8'000.-
proveniva da una sua vincita al Casinò la sera del 27.4.2009 (considerando 4
della presente decisione). Ragion per cui la somma di fr. 125'980.-
(considerando 7b della presente decisione) è stata ridotta a fr. 117'980.- che
tenuto conto del ponderato guadagno medio netto a grammo venduto di fr. 90.-
comporta delle vendite complessive di 1'320 grammi di eroina.
Tacito che per un quantitativo così ingente
l’aggravata di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup sia manifestamente data
anche solo applicando, in assenza di altri riscontri per il grado di purezza
quo al quantitativo di eroina spacciato, la percentuale giurisprudenziale del
10%, da cui una vendita arrotondata di 130 grammi puri e quindi un superamento di più di 10 volte il limite di 12 grammi puri fissato dal Tribunale Federale (di seguito solo TF). Anche il presupposto oggettivo
del numero di persone la cui salute è stata messa in pericolo trovasi
manifestamente dato anche solo a fronte della quantità di clienti verbalizzati
(considerando 5 della presente decisione) mentre che per l’adempimento
dell’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come l’accusata, al momento
dei fatti, era una tossicodipendente, persona a cui non potevano non essere ben
note le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante (considerando 3 della
presente decisione).
Nessun dubbio, sia nell’ottica oggettiva che in
quella soggettiva del reato, ha avuto la Corte per il riconoscimento dei punti
1.2
e 1.4 dell’AA (considerandi 4, 7c e 7d della presente decisione), così come
per il punto 1.5 dell’AA comunque aumentato per il quantitativo a 22 grammi di cocaina tenuto conto di quelle che sono state le risultanze processuali (considerando 8b
della presente decisione).
La Corte ha parimenti confermato anche il punto
1.3
dell’AA accertando oggettivamente, in base alle dichiarazioni
dell’accusata, una sua vendita di 80 pastiglie di Dormicum a fr. 3.- ciascuna.
Alle ulteriori chiamate in correità di __________, __________ ed __________ non
è stato dato seguito alcuno già solo perché non è stato esperito tra di loro
alcun confronto (considerando 9 della presente decisione). La Corte non ha
invece creduto alla dichiarazione di AC 1 di non aver avuto la consapevolezza
soggettiva del reato (considerandi 9 e 10 della presente decisione) in quanto
non è minimamente credibile che una persona come lei, assidua frequentatrice e
parte attiva del mondo della tossicodipendenza e del Parco, non abbia mai
saputo che le pastiglie di Dormicum sono sostanze stupefacenti anche perché è
oggettivamente di comune conoscenza, a maggior ragione per chi frequenta questi
ambienti, che queste pastiglie sono sovente oggetto di scambio tra
tossicodipendenti per uso singolo rispettivamente combinato con altre sostanze
psicotrope.
13.
Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’articolo
19.
per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.
14.
La Corte ha parimenti ammesso questa seconda ipotesi di reato sia
per l’importante consumo (per circa 930 grammi lordi) e detenzione (per 11,50 grammi lordi) di cocaina rispettivamente per il suo minimo quantitativo di consumo
di eroina in forza alle mai contestate risultanze agli atti così come esposte
nei considerandi 4), 7e) e 8c) della presente decisione.
VI) Colpa,
prognosi e pena
15.
Il principio della commisurazione della
pena è sancito dall’art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena
alla colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue
condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 47
no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in
considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto
ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza,
il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione
del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la
reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le
difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato
quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF
129.
IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la
citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV
44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità
personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva
(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del
17.4
,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha
più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il
principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,
nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.
47.
CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a
un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere
infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV
292).
16.
Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice
sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o
a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è
possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art.
42.
cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere
rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a
quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre
alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena
pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art.
42.
cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi
sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le
sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,
riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto
dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare
previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del
condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi
favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi
si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42
cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul
comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della
pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione
della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà
l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente
attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente
dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op
cit., art. 42 no. 9).
17.
In
forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto
della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della
pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della
pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno
sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
18.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’infrazione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà
della pena massima comminata . A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la
pena edittale più elevata (STOLL, Commentare Romande, Code pénal I,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 49 no. 78).
19.
Secondo l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il
giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena
e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua
decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in
considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti
sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante
che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata,
permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia
tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce
ad ognuno degli elementi che menziona (STRATENWERTH/WOHLERS, op cit.,
art. 50 no. 2 e DTF 127 IV 101).
20.
In forza all’art. 48 lett. d) CP il giudice attenua la pena nei
limiti indicati dall’art. 48a CP se l’autore ha dimostrato con fatti sincero
pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse
ragionevolmente pretendere da lui.
Il riconoscimento di questa attenuante specifica
richiede una “tätige Reue, eine aktive Anstrengung” (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, art. 48 no. 19 segg. e STRATENWERTH/
WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 8) qui però non data riferendosi anche solo
all’insufficiente elencazione di tutti i suoi acquirenti (considerandi 5 e 7b
della presente decisione) o al mancato sviluppo dell’inchiesta nei confronti
dei non meglio identificati F______ (considerando 7a della presente decisione)
e dei tre fornitori del Bar CM (considerandi 7a e 8a della presente decisione)
per l’insufficienza di altre valide informazioni da parte della stessa
accusata.
Certo AC 1 ha collaborato attivamente alla sua inchiesta, ciò che comunque le viene solo a suo vantaggio, ed è sostanzialmente
rea confessa. Questo però non è ancora giuridicamente sufficiente per porla a
beneficio di una tale attenuante fermo restando che di queste sue attitudini la
Corte ha ampiamente tenuto conto, come attenuante generica, nella
commisurazione della pena.
21.
Contrariamente all’opinione della Pubblica Accusa la Corte ha
ritenuto come l’accusata abbia agito in stato di scemata imputabilità (art. 19
cpv. 2 CP) di grado perlomeno lieve. Malgrado l’assenza di una specifica
perizia giudiziaria (art. 20 CP), tale conclusione si è imposta, e non poteva
essere altrimenti, già solo a fronte dell’importante suo consumo di circa 930 grammi di cocaina nel relativamente breve lasso di tempo di 9 mesi dell’AA, pari ad una media
ponderata di più di 3 grammi di cocaina al giorno, il tutto in una persona
psichicamente già debole e che proprio in questa sostanza stupefacente aveva
cercato di erroneamente trovare una fallace panacea alle sue difficoltà di vita
(considerandi 1, 8c e 10 della presente decisione). E’ vero e la Corte non l’ha
disconosciuto che con il suo agire l’accusata ha manifestamente dimostrato una
chiara e ripetuta sua capacità organizzativa, testimoniata del resto dal suo
importante e diversificato spaccio di eroina (considerandi 7b e 10 della
presente decisione) anche solo dalla personale sua ricerca di differenti fornitori
prima in Ticino e poi a Berna (considerandi 7a, 8a e 10 della presente
decisione), ma ciò non è ancora sufficiente per sostenere una sua piena
capacità di intendere e di volere ai sensi di legge. Contrapponendo non di meno
questo suo lucido modus operandi con l’importanza del suo consumo di cocaina e
la sua situazione personale (considerandi 1, 8c e 10 della presente decisione)
la Corte è quindi giunta a serenamente riconoscerle uno stato di scemata
imputabilità di grado perlomeno lieve e non invece medio come richiesto dalla
difesa. Quo agli effetti di una tale attenuante sulla commisurazione della pena
(art. 19 cpv. 2 CP ed art. 48a CP) si ricorda come nella prassi si è sviluppata
la tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggiratasi attorno al 25% in
caso di imputabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di imputabilità
mediamente scemata ed attorno al 75% in caso di imputabilità gravemente scemata
(DTF 129 IV 22 e 118 IV 1), riduzioni lineari che il TF, seppur non
imponendole matematicamente (DTF 127 IV 101), ha sinora riconosciuto
come corrette e non arbitrarie (DTF 123 IV 150).
Nel suo esame della fattispecie ex art. art. 47
CP la Corte ha poi preso in considerazione l’ampia collaborazione resa da AC 1,
la sua ripetutamente data confessione sia in sede predibattimentale che in aula
quale sua effettiva presa di coscienza della gravità del suo pregresso
comportamento, la sua incensuratezza (considerando 1 della presente decisione),
il suo deficitario stato psichico al momento dei fatti (considerando 1 della
presente decisione) quale primaria o comunque inizialmente principale causa del
suo illecito agire oltre che la durata del carcere preventivo sofferto, in una
persona non più giovanissima e con un passato famigliare di certo non felice.
A tutti questi elementi sicuramente favorevoli, a
cui si aggiungasi la presenza in aula della figlia a comprova di legami
famigliari comunque ancora forti che potranno di certo esserle di aiuto nel suo
processo di risocializzazione, la Corte ha contrapposto la durata, l’importanza
quantitativa dello spaccio ed il numero di clienti (considerandi 5, 7a, 7b e 10
della presente decisione), il fatto che vendesse una sostanza per
procacciarsene un’altra (considerando 3 della presente decisione), la
constatazione di come tale suo illecito agire sia stato interrotto solo
dall’intervento delle forze dell’ordine (considerando 3 della presente
decisione) oltre che la parziale e non secondaria, per l’importo confiscato,
sua tesaurizzazione essendo comprovato che perlomeno dal dicembre 2008 AC 1 ha proseguito nel proprio spaccio non più o meglio non solo per garantirsi il suo consumo
di cocaina ma anche, parzialmente, per meri scopi di lucro (considerando 22
della presente decisione).
La Corte, esaminando attentamente tutti questi
fattori ed in particolare il così riconosciuto suo stato di scemata
imputabilità di grado perlomeno lieve, partendo da una pena base, anche a
fronte dalla richiesta della Pubblica Accusa, di 4 anni, ha quindi equamente
fissato la pena di AC 1 in 36 mesi di pena detentiva, da cui l’ulteriore esame
della fattispecie nell’ottica degli art. 43 e 44 CP con successiva
determinazione, in favore dell’accusata, di una prognosi non ancora
completamente sfavorevole.
In quest’ottica alla manifesta e francamente non
differentemente qualificabile sua colpa oggettivamente grave si oppongono
infatti, a sostegno di una chiaramente non data sua prognosi negativa, la sua
incensuratezza (considerando 1 della presente decisione), la conclusione, fatta
propria dalla Corte, di come si sia trattato di un comportamento sì grave ed
esecrabile ma di cui l’accusata si è sinceramente pentita e che non è più
intenzionata a ripetere, da cui la conclusione dell’assenza di sicuri elementi
recidivanti a suo carico con anzi, in base al rapporto del 9.12.2009 del Dr.
_______, l’indicazione contraria di una prognosi futura perlomeno favorevole se
sorretta da un efficace supporto medico e farmacologico (considerando 2 della
presente decisione), da cui l’ordine di una misura ex art. 63 CP già in corso
di esecuzione di pena (considerando 23 della presente decisione).
Tutto ciò ponderato la Corte ha quindi deciso di
equamente suddividere la durata della pena espiativa con quella
condizionalmente sospesa (art. 43 cpv. 2 e 3 CP), la quale, proprio per
sottolineare la gravità della colpa dell’accusata oltre che a servirle quale
ulteriore monito e richiamo per il futuro, è stata fissata per la durata
massima possibile di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP).
22.
La Pubblica Accusa, nell’ipotesi in cui la Corte così
come concretamente avvenuto non avesse ritenuto come provento di reato tutto il
sequestrato importo di fr. 27'030.- (considerandi 4, 7b e 12 della presente
decisione), ha postulato che l’accusata, per la contestata cifra di fr.
8'000.-, fosse condannata ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato
di pari ammontare (art. 71 cpv. 1 CP).
La Corte ha in primo luogo accertato come
oggettivamente a partire dal mese di dicembre 2008 le vendite di eroina messe
in atto dall’accusata non servivano più esclusivamente a garantirle l’acquisto
della cocaina per il suo consumo personale ma le hanno pure permesso una certa
tesaurizzazione, da cui una sua attività delittuosa svolta, perlomeno
parzialmente, anche per meri scopi di lucro:
“
ultimamente, vale a dire da dicembre 2008 in avanti avevo più clienti per cui ero riuscita a mettere via questi soldi che la Polizia ha
sequestrato. Ripeto che fr. 8'000.- dei soldi trovati presso la mia abitazione,
li avevo vinti al Casinò dove ero andata il giorno prima dell’arresto”
(AI 30 PP AC 1 30.7.2009)
Ora tenuto conto dei quantitativi totali di
eroina e cocaina acquistati in base all’AA e alle risultanze dibattimentali (1522,20 grammi per l’eroina e 970 grammi per la cocaina, considerandi 7a e 8a della presente
decisione) ad un prezzo medio, tra fr. 300.- e fr. 250.-, di fr. 275.- la busta
da 5 grammi di eroina (considerando 7a della presente decisione),
rispettivamente a fr. 100.- il grammo di cocaina (considerando 8a della
presente decisione), si arriva a dei costi complessi di acquisto di fr
180'721.- (fr. 83'721.- + fr. 97'000.-) a fronte di calcolati ricavi dalle
vendite di eroina di fr. 188'500.- (1300 grammi x [fr. 55.- + fr. 90.-], considerandi 7b e 12 della presente decisione) e per la cocaina di fr. 3'300.- (22 grammi x fr. 150.-, considerandi 8b e 12 della presente decisione), con quindi un utile netto di
fr. 11'079.- (fr. 188'500.- + fr. 3'300.- ./. fr. 180'721.-) che, in equità,
ben giustifica di fissare in poco meno della metà e quindi in fr. 5'000.- il
dovuto risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP).
Ma alla medesima conclusione si arriva partendo
anche dall’affermazione dibattimentale dell’accusata secondo cui, in ogni caso,
per il residuo importo sequestrato di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./. fr.
8'000.-, considerando 4 della presente decisione) non ci sarebbe stata alcuna
tesaurizzazione visto come tale cifra doveva servire a concretizzare, da lì a
pochi giorni, una nuova fornitura di eroina e cocaina. Così ragionando l’accusata
ignora però che se avesse continuato nel suo illecito agire avrebbe fatto nuove
vendite di eroina, con nuovi guadagni e quindi un ulteriore nuovo utile netto
qui calcolato in fr. 14'430.-, somma che ben attualizza una sua condanna ex
art. 71 cpv. 1 CP sempre per l’importo di fr. 5'000.-. Difatti partendo dal
quantitativo standard di acquisto di eroina e di cocaina dell’accusata anche
nell’ipotesi a lei più favorevole (60 grammi di eroina da Berna e 100 grammi di cocaina da M.__________, considerandi 7a e 8a della presente decisione), a
fronte di costi di acquisto complessivi per fr. 13'360.- (60 grammi di eroina x fr. 56.- + 100 grammi di cocaina x fr. 100.-, considerandi 7a e 8a della
presente decisione) restano ipotizzabili dei guadagni a seguito della vendita
dell’eroina di fr. 8'760.- (60 grammi x [fr. 56.- + fr. 90.-], considerando 7a
e 7b della presente decisione) e quindi una sua ulteriore tesaurizzazione, al
netto, di fr. 14'430. (fr. 19'030.- ./. fr. 13'360 + fr. 8’760.-).
Al così ordinato risarcimento equivalente in
favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP) neppure s’oppone l’art. 71 cpv. 2 CP
ricordato come i due conti postali dell’accusata (considerando 5 della presente
decisione) presentassero al 9.6.2009 un saldo attivo di fr. 15'070,40 rispettivamente
di fr. 7'089,58 (AI 20).
23.
Alla Corte AC 1 è apparsa come una persona psichicamente fragile e,
in base agli atti medici agli atti, cronicamente depressa, che ha cercato di
trovare nell’effimero mondo degli stupefacenti, tanto da cadere in pochi mesi
in un ingente consumo di cocaina, un’irrisoria via d’uscita a questo suo stato
(considerando 1 della presente decisione).
Da ciò e nella speranza che si possa così
eliminare o comunque ridurre sensibilmente un possibile rischio di sua futura
recidiva, la Corte ha deciso di ordinare un trattamento ambulatoriale ai sensi
dell’art. 63 CP, da iniziare già in corso di esecuzione di pena (considerando
21.
della presente decisione). Tale misura, in sede dibattimentale, è stata
riconosciuta come necessaria anche dalla stessa accusata ed è stata
indirettamente evocata, per una possibile sua futura prognosi positiva, anche
dal Dr. _______ nel suo rapporto del 9.12.2009 (considerando 2 della presente
decisione).
24.
Giusta l’art. 94 CP il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione
delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova delle norme di
condotta tra cui, in particolare, l’esercizio di una professione, la dimora, la
guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e
psicologica.
Vista la fattispecie e il già avvenuto ordine di
un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP (considerandi 21 e 23
della presente decisione) che, per l’accusata, può essere oggettivamente
parificato ad una sorte di norme di condotta, la Corte, preso altresì atto come
AC 1 sia intenzionata, a pena scontata, di ritornare temporaneamente in __________
(considerando 1 della presente decisione), ha deciso di non ordinare, oggi,
alcuna specifica norma ex art. 94 CP, delegando tale compito, se sarà
necessario al momento della sua scarcerazione, all’autorità preposta
all’esecuzione della pena, le cui eventuale misure, a quel momento, saranno
sicuramente più mirate ed individualizzate rispetto a quelle che, se del caso,
avrebbero potuto essere prese in data odierna.
VII) Confische
e dissequestri
25.
Quo ai corpi di reato indicati nell’AA (considerando 4 della
presente decisione) l’accusata, per il tramite del suo difensore, ha richiesto
in sede dibattimentale la restituzione dell’importo di fr. 8'000.-, del natel
IPhone con relativa carta SIM Orange e della tessera Mastercard Postfinance non
opponendosi alla confisca di tutto il resto (verbale dibattimentale pag. 5).
Tale richiesta è stata accolta dalla Corte solo
per il natel Iphone, la carta SIM Orange e la tessera Mastercard Postfinance in quanto né mezzi di prova né provento di reato ai sensi
dell’art. 69 cpv. 1 CP. A ciò, e per il medesimo motivo, è stata aggiunta la
varia documentazione cartacea così come richiamata nell’AA (considerando 4
della presente decisione).
Sull’importo di fr. 8'000.- ritenuto dalla Corte
come non provento di reato (art. 70 cpv. 1 CP, considerandi 4, 7b e 12) è stato
ordinato il sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3 CP) a garanzia del pagamento
del risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP e
considerando 22 della presente decisione) nonché della tassa di giustizia e
delle spese processuali (art. 9 cpv. 1 CPP e considerando 26 della presente
decisione).
Per l’importo di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./.
fr. 8'000.-) e tutti gli altri oggetti elencati nell’AA è stata ordinata la
confisca (art. 69 cpv. 1 CP) con distruzione dello stupefacente sequestrato
(art. 69 cpv. 2 CP e considerando 4 della presente decisione).
VIII) Tassa di
giustizia e spese processuali
26.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono
poste a carico della condannata (art. 9 cpv. 1 CPP).
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.3.1, 3, 7, 8.7, 8.9, 8.10 e 8.16 nonché parzialmente ai quesiti 1.1.1, 1.1.5, 4, 8.3;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 48a, 49, 51, 63, 69, 70, 71, 94 CP;
19.
cfr. 1 e 2 nonché 19a cfr. 1 LStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di:
1.1
ripetuta
infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo agosto
2008.
/ 28.4.2009, previo acquisto:
1.1.1
venduto circa 1300 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30 rispettivamente 1 grammo;
1.1.2
ceduto
gratuitamente circa 68,20 grammi lordi di eroina;
1.1.3
venduto circa
80.
pastiglie di Dormicum;
1.1.4
detenuto ai
fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;
1.1.5
venduto 22 grammi lordi di cocaina;
1.2
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, a __________, __________
ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009, consumato circa 930 grammi lordi di cocaina ed un imprecisato quantitativo di eroina nonché
detenuto 11,50 grammi lordi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato
nei considerandi.
2.
Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannata:
2.1
alla pena
detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 3’000.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18
(diciotto) mesi per un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da
espiare.
4.
E’ ordinato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da
eseguirsi già in sede di esecuzione della pena.
5.
E’
ordinata la confisca di:
5.1
8,03 grammi netti di cocaina, da distruggere;
5.2
40,99 grammi netti di eroina, da distruggere;
5.3
fr. 19'030.-;
5.4
1
autovettura Smart;
5.5
1 natel
Nokia;
5.6
1 natel LG;
5.7
1 carta SIM
Lebara;
5.8
2 bilancini
elettronici;
5.9
1 cassetta
in metallo con 1 chiave;
5.10
1 marsupio;
5.11
2 astucci;
5.12
1 coltellino multifunzionale.
6.
E’
ordinato il dissequestro e la restituzione alla condannata di:
6.1
1 natel
iPhone con custodia;
6.2
1 carta SIM
Orange;
6.3
1 Mastercard
Postfinance;
6.4
varia
documentazione cartacea.
7.
E’
ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 8'000.- a garanzia del
pagamento del risarcimento equivalente in favore dello Stato di cui al punto
2.
, rispettivamente della tassa di giustizia e delle spese processuali di cui
al punto 2.3.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
-
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'030.30
Devoluzione fr. 5'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 11'130.30
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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