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Decisione

72.2009.141

Appropriazione indebita (per CHF 215'000.00); pena aggiuntiva

12 maggio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 138/2009 del 24 novembre 2009, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore

pubblico __________.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

§ L'avv. __________ rappresentante di fiducia della Parte civile __________.

§ L’interprete __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

ricorda che l’accusato ha ammesso i fatti e ha agito per scopo di lucro, non

facendosi alcun scrupolo nei confronti di PC 1. Il suo comportamento è quindi

da considerare grave, benché gli importi non siano elevatissimi. Il PP rievoca,

a favore dell’accusato, la sua incensuratezza e propone di non comminare una

pena da quantificare in aliquote, vista la situazione finanziaria precaria del AC

1. Il PP conclude chiedendo una pena di 14 mesi sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni. Chiede inoltre di mantenere il sequestro come mezzo

di prova utile per l’accertamento dei fatti.

§ L’avv. __________, rappresentante della PC 1, il quale

ripercorre i fatti: i rapporti contrattuali tra AC 1 e Trovesi, la modalità di

vendita, l’appropriazione indebita commessa, il duplicato della copia della

carta grigia, ecc. Pone l’accento sul “Vermittlungsvertrag” tra PC 1 e AC 1:

quest’ultimo non era autorizzato a vendere l’auto alla somma inferiore di fr.

300'000.- concordata. Sostiene inoltre che l’accusato non ha mai avuto la

minima intenzione di risarcire la Parte civile. Egli non ha collaborato con la

giustizia e non ha mai mostrato un sincero pentimento.

Tutto ciò considerato postula una condanna per

appropriazione indebita, senza attenuazione e rimanda all’istanza scritta (cfr.

doc. dib. 1) per il risarcimento del danno.

§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale non

nasconde che l’appropriazione indebita è evidente. Ripercorre i fatti

ammettendo che il suo assistito si è comportato molto male. Sottolinea tuttavia

di tener conto della non più giovane età dell’accusato e del fatto che, dopo i

fatti come all’ A.A., è incensurato. Il difensore sostiene che la proposta di

pena del Procuratore Pubblico non sembra eccessiva, ma va comunque ridotta. Per

quanto concerne invece i sequestri, non vi è alcun problema in merito.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

appropriazione indebita

per essersi, nel 2004, indebitamente appropriato

del veicolo __________ affidatogli da PC 1?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

Deve un

risarcimento alla Parte civile e se sì in quale misura?

4.

Deve

essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in

sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti,

visti gli art. 12, 34,

40, 42, 44, 46, 47, 49, 69, 71, 138 cifra 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

appropriazione indebita

per essersi, nel 2004, indebitamente appropriato

del veicolo __________ affidatogli da PC 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

AC 1

trattandosi di pena aggiuntiva a quella di 15

aliquote giornaliere da fr. 70.– inflittagli il 17 settembre 2009 dal

Amtsstatthalteramt di __________,

è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi;

2.2

a versare alla PC 1 l’importo di fr. 215'000.-oltre a fr. 8'500.-

per spese legali, considerato che a tal titolo la Parte civile ha già ricevuto

fr. 1'500.-;

2.3

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

Per il

rimanente della propria pretesa la Parte civile è rinviata al competente foro

civile.

5.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’atto d’accusa.

L’importo di denaro (fr. 33.95.-) è computato sulle tasse e spese di giustizia.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

-

-

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perito fr. 3'228.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'978.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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