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Decisione

72.2009.147

Truffa, falsità in documenti, confisca degli averi patrimoniali malversati

28 ottobre 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti ai Carabinieri, nella speranza che la relazione si sarebbe

normalizzata.

Il rapporto ha iniziato a incrinarsi irrimediabilmente nel corso

del 2007, pochi mesi dopo il matrimonio, allorquando l’accusata, confrontata

con un grave problema di salute per un tumore alla tiroide che l’ha costretta a

sottoporsi a intervento chirurgico (frangente in cui l’accusata si è sentita

abbandonata dal marito, che si sarebbe limitato a qualche visita durante la

degenza ospedaliera e che non l’avrebbe di fatto mai sostenuta), ha iniziato a

sospettare che il marito avesse una relazione sentimentale. A dire

dell’accusata, il marito avrebbe inizialmente negato l’addebito, salvo poi

ammettere (più di un anno dopo e a fronte dell’evidenza di un SMS dai contenuti

inequivocabili), tentando di minimizzarne l’importanza, di avere una relazione

con una ragazza più giovane. L’accusata ha comunque continuato a lavorare

normalmente e a convivere con il marito (con il quale comunque da tempo non

condivideva il letto) finché, alcuni giorni dopo la loro discussione, ha

scoperto che egli aveva ricevuto vari SMS dalla medesima ragazza che

dimostravano il perdurare della loro relazione. Messo davanti all’evidenza,

egli le avrebbe dapprima sferrato un pugno in pieno volto (fattispecie

compatibile con quanto descritto dal certificato medico agli atti (sub. AI 1,

all. A), rilasciato il medesimo giorno dal pronto soccorso __________) e in

seguito l’avrebbe inseguita minacciandola di morte, per poi ricomporsi non

appena accortosi della presenza di terzi. Essa ha quindi deciso di lasciare

temporaneamente il domicilio coniugale, facendosi ospitare dai testimoni di

nozze presso l’Hotel __________ di ___________. La prevenuta, che già nel corso

del 2007 aveva scritto al marito per chiedergli la separazione, ha poi

contattato ___________, legale dell’azienda del marito (e loro legale di

fiducia), pregandola di intercedere presso di lui affinché si potesse trovare

una soluzione che regolamentasse la separazione anche dal profilo

economico-patrimoniale. Dopo discussione con PC, l’avvocato le avrebbe riferito

la di lui indisponibilità a discutere l’argomento, spiegandole altresì che la

breve durata dell’unione coniugale (nella quale non erano computati gli anni di

convivenza) non le dava diritto a un assegno di mantenimento. Oltretutto,

vivendo in un regime di comunione dei beni e non essendovi stato alcun visibile

aumento della sostanza coniugale (a dire dell’accusata le aziende del marito

avrebbero fatto utili in nero mentre che il reddito dichiarato sarebbe stato

basso), al momento della liquidazione del regime matrimoniale essa non avrebbe

avuto diritto ad alcunché. Compresa questa situazione, l’accusata ha maturato

l’idea di appropriarsi di parte del patrimonio del marito al fine di potere negoziare

le condizioni della separazione in una posizione di maggior forza.

3. La prevenuta ha così

pensato al conto del marito presso il ___________ di _____________, di cui era

procuratrice con firma individuale e sul quale confluiva parte dei proventi delle

vendite all’estero. Questo conto, come ha spiegato l’accusata dinnanzi al

magistrato inquirente (ribadendolo anche in aula), ancorché intestato al

marito, costituiva a mente dei coniugi una sorta di sicurezza comune per il

loro futuro. Il marito, in effetti, le avrebbe ripetutamente detto che si

trattava della loro “pensione”. Approfittando del fatto che il marito si

trovava in ________ per un viaggio d’affari, il 12 settembre 2008 l’accusata si

è recata a _____________ per incontrare il consulente del ___________ _________,

al quale ha manifestato la volontà di aprire un nuovo conto a suo nome sul

quale trasferire l’intero saldo attivo del conto del marito, giustificandosi

con il motivo che essi temevano un’ispezione della _______________. Quello

stesso 12 settembre 2008 la prevenuta ha sottoscritto la documentazione di

apertura del nuovo conto e ________ ha allestito un documento volto a

estinguere la relazione bancaria intestata a PC, scritto che l’accusata si è

impegnata a sottoporre al marito per firma e a far pervenire al consulente di

modo che questi potesse procedere con l’operazione concordata.

Al rientro dal _________, il 15 settembre 2008 l’accusata ha

sottoposto al marito per firma la predetta lettera con cui disponeva

l’estinzione del conto unitamente ad altri documenti, sapendo che egli era

solito firmare senza leggere (e spesso senza neppure mettere gli occhiali) la

documentazione che ella gli sottoponeva, confidando inoltre nel fatto (come ha

poi spiegato in aula) che egli in quel periodo non voleva vederla e che, per

affrancarsi rapidamente dalla sua presenza, avrebbe firmato lo scritto in

questione senza prestarvi la dovuta attenzione (verbale dibattimentale, pag.

3), ciò che è infatti accaduto. L’accusata ha quindi inviato la lettera firmata

(sulla quale essa aveva anche stampato il luogo e la data della sottoscrizione,

così come il nome del marito; verbale dibattimentale, pag. 3) al consulente

finanziario, il quale, ricevuto il documento incriminato il 22 settembre 2008, ha proceduto come da accordi.

4. PC ha sporto querela penale

nei confronti della moglie con scritto del 29 novembre 2008, atto confermato e

precisato in occasione del suo verbale d’interrogatorio dinnanzi al Procuratore

pubblico del 15 gennaio 2009. Egli ha così spiegato come, su consiglio

dell’avv. __________ e vista la situazione conflittuale con la moglie, avesse

deciso di recarsi a _____________ per verificare se essa disponesse di una

procura sul di lui conto presso il ___________. Il 3 novembre 2008, unitamente

al suo legale, egli si è dunque recato presso il predetto istituto, scoprendo

così, dopo discussione con il suo consulente finanziario, che la relazione

bancaria era stata estinta e i suoi averi trasferiti su un conto intestato alla

moglie.

Il Procuratore pubblico, dopo avere sentito a verbale il

querelante e il funzionario di banca, il 18 marzo 2009 ha interrogato la prevenuta, che ha fornito una dettagliata descrizione degli eventi -quella

testé evocata- con cui ha sostanza ammesso le proprie responsabilità.

5. Con atto d’accusa del 30

novembre 2009, l’accusata è stata rinviata a giudizio per il titolo di truffa

per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, ingannato con astuzia il consulente del ___________ _________, al quale ha fatto allestire una

lettera volta a estinguere la relazione bancaria di PC, documento che essa ha

poi sottoposto al marito – carpendone la firma in modo fraudolento – e

rispedito al consulente, inducendo quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio di PC per circa 658'000.– Euro (punto 1 AA). Avendo abusato della

firma autentica del di lei marito, il Procuratore pubblico l’ha anche prevenuta

colpevole del reato di falsità in documenti (punto 2 AA).

6. Al dibattimento l’accusata

ha in sostanza riconfermato le pregresse dichiarazioni, sottolineando in specie

(come già aveva fatto dinnanzi al Procuratore pubblico) di non aver agito allo

scopo di appropriarsi dei fondi del marito ma esclusivamente per cautelarsi,

ritenuto che PC, a dispetto della loro lunga relazione e nonostante gli sforzi

da lei investiti nella di lui attività, non era disposto a darle alcunché a

titolo di liquidazione del regime matrimoniale, e posto che questi le avrebbe

comunque sempre detto che tutto era suo al 50%. La prevenuta ha inoltre precisato

in aula che la procedura di divorzio è tutt’ora in corso (doc. dib. 2).

Interrogata dal Presidente in merito alla sua situazione attuale,

essa ha spiegato che, lasciata la ditta del marito, ha allacciato una relazione

sentimentale con un’altra persona e ha trovato un nuovo lavoro a _________, in

un settore complementare a quello precedente, attività che la soddisfa (verbale

dibattimentale, pag. 5).

7. Visto quanto precede, i

fatti posti a giudizio possono senz’altro essere dati per accertati ed essi

configurano inoltre gli ascritti reati, per il che l’atto d’accusa va

confermato integralmente.

E’ in effetti pacifico che l’agire della convenuta adempie i

requisiti del reato di truffa ex art. 146 CP, avendosi inganno astuto da una

parte per come essa ha sfruttato il rapporto di fiducia con il coniuge,

confidando che egli, come di consueto, fidandosi di lei (ma anche debole di

vista e in quei giorni di litigio poco desideroso di contatti professionali con

la moglie, circostanze anche queste sfruttate dalla prevenuta), non avrebbe

letto la corrispondenza da lei sottopostagli per firma, d’altro canto per avere

ingannato il funzionario di banca con un documento falso giusta l’art. 251 CP,

ovvero provvisto di una firma autentica ottenuta con l’inganno, e quindi

attestante di un contenuto in realtà non conforme alla volontà del disponente.

La disposizione patrimoniale risulta essere la diretta conseguenza

dell’inganno dell’autrice ed è incontestabile che al marito sia derivato un

danno economico, dovendosi considerare tale anche solo la temporanea perdita

della disponibilità del proprio avere in conto in favore della relazione

bancaria aperta dall’accusata.

8. L’art. 47 CP stabilisce che

il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della

vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma

menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico

offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,

avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che

l’autore aveva di evitare la lesione.

Giusta l’art. 49 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata ma oltre la metà del massimo della pena

comminata, fermo restando il massimo legale del genere di pena.

9. Chiamata a determinarsi

sull’entità della pena da infliggere all’accusata, la Corte ha innanzitutto

rimarcato la gravità oggettiva della fattispecie in narrativa, data

essenzialmente dall’ingente importo – circa 658'000.– Euro – malversato dalla

prevenuta, che con il suo agire si è resa colpevole di un grave reato, quello

di truffa, la cui comminatoria edittale massima, per effetto del concorso con

il reato di falsità in documenti, è di 7 anni e sei mesi di pena detentiva.

L’autrice ha dato prova di una certa iniziativa delinquenziale, non facendosi

scrupolo di andare a commettere i propri reati in un paese estero, del quale

non aveva particolare conoscenza, e di ingannare, oltre al marito, anche

funzionari di banca a mano di un documento falso, munito della firma autentica

del marito, che ella aveva avuto la scaltrezza e la freddezza di procurarsi.

A favore dell’accusata, incensurata, vanno però considerate le

particolari circostanze in cui essa ha delinquito. La Corte ha pertanto tenuto

conto del contesto famigliare teso e difficile, come pure dei suoi recenti

problemi di salute, ammettendo anche, ad almeno parziale giustificazione, che

l’accusata non intendesse veramente incamerare per sé il denaro in questione e

farlo sparire, ipotesi in cui difficilmente l’avrebbe lasciato nel medesimo

istituto bancario, ma solamente appropriarsene temporaneamente per aumentare il

proprio potere negoziale nella procedura di separazione ovvero, dal suo

(errato) punto di vista, per meglio fare valere le proprie ragioni, ed in

specie il proprio convincimento di potere vantare legittimi diritti su di una

parte di quel denaro.

Quale ulteriore argomento in favore dell’accusata, si è tenuto

conto del corretto comportamento preprocessuale e processuale, volto

all’ammissione delle proprie responsabilità, correttezza dimostrata in

particolare dal fatto – apprezzato dalla Corte – che essa si sia regolarmente

costituita in giudizio, ciò che non era scontato dati il domicilio estero e

l’assenza di una cauzione.

Tutto ciò considerato, ammessa la natura episodica dell’agire

illecito della prevenuta, la Corte ha ritenuto di contenere la sanzione a suo

carico in una pena detentiva di 12 mesi, posti al beneficio della sospensione

condizionale con un periodo di prova di due anni.

10. Con scritto del 27 ottobre

2010 (doc. TPC1) PC ha instato per il risarcimento del danno subito, postulando

la condanna dell’accusata al pagamento di 690'456.- Euro, oltre interessi al 5%

dal 6 ottobre 2008, associandosi (anticipatamente) alla richiesta di confisca

degli averi malversati, con attribuzione alla parte civile del Procuratore

pubblico.

Al dibattimento la parte civile ha precisato la propria richiesta,

chiedendo la restituzione degli averi patrimoniali di cui era originariamente

titolare, ivi compresi i frutti nel frattempo maturati (verbale dibattimentale,

pag. 5).

La difesa, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’istanza,

chiedendo il rinvio della pretesa al competente foro civile, asserendo, in

sostanza, che l’avente diritto economico degli averi in questione sarebbe la

banca e non PC, ragione per cui questi, danneggiato solo indirettamente

dall’illecito commesso dalla prevenuta, nemmeno sarebbe legittimato ad agire in

questa sede.

11. L’argomento è ai limiti del

pretestuoso.

11.1 Dall’esame degli atti (plico

AI 7) risulta come PC il 13 gennaio 1997 abbia aperto presso la filiale di _____________

del ___________ un conto cifrato denominato “_________” conferendo procura ad AC

1.

11.2 Nel luglio del 2006 PC ha

utilizzato gli averi disponibili su quel conto per stipulare con la ___________

_____________ un contratto di assicurazione (“polizza ________________”) con

pagamento da parte dello stipulante PC di un premio unico dell’ammontare

equivalente all’avere del precedente conto _________.

Secondo gli accordi “La ___________ è l’avente diritto

economico dei valori patrimoniali. Il contraente cede questi beni alla ___________

e riceve una polizza assicurativa per il relativo controvalore”.

Nonostante ciò, era altresì pattuito -cosa inusuale per un normale

contratto di assicurazione- che “la ___________ investe il premio

assicurativo in base al tipo d’investimento convenuto con il contraente. Il

contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento che la ___________

modifichi il tipo di investimento”.

Nuovamente, all’accusata è stata conferita ampia procura sui beni

di PC così investiti (“…affinché esegua riscatti parziali e totali

dell’assicurazione sulla vita. (…) Il procuratore può utilizzare la totalità

dei valori patrimoniali che si rendono disponibili in seguito al loro riscatto

anche a proprio favore o a favore di terzi”) mentre che la polizza

assicurativa è stata affidata per custodia alla stessa assicuratrice ___________.

La prevenuta era inoltre la beneficiaria della prestazione assicurata nel caso

di morte del titolare.

11.3 L’accusata, dopo avere

riscattato con l’inganno la polizza del marito, ha creato per sé la medesima

struttura giuridica, stipulando perciò analoga polizza assicurativa a premio

unico con ___________, senza tuttavia conferire procure e indicando la figlia __________

quale beneficiaria nel caso di sua morte.

11.4 Dal profilo giuridico si ha

che con la predetta modifica del luglio 2006 PC ha cessato di essere titolare

del conto _________, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi

accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente

sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla

banca), divenendo invece titolare di una polizza assicurativa, e quindi dei

diritti ivi incorporati e previsti in suo favore dal contratto di

assicurazione.

All’atto pratico poco o nulla è cambiato: in entrambi i casi il

significato economico dell’operazione era quello di affidare denaro al ___________

(o a una società estera controllata dalla banca) affinché esso fosse investito,

rimanendo titolare del diritto alla restituzione del denaro conferito e degli

eventuali frutti, sia (prima del 2006) potendo attingere al conto in qualità di

titolare dello stesso, sia (dopo luglio 2006) chiedendo come stipulante il

riscatto totale o parziale del valore della polizza assicurativa.

La differenza (oltre al profilo d’investitore, un po’ meno

conservativo dal 2006) era più che altro formale e manifestamente dettata da

motivi di discrezione nei confronti dei terzi: dal luglio 2006, infatti, il ___________

avrebbe potuto legittimamente rispondere negativamente alla domanda a sapere se

PC fosse o meno titolare di un conto presso quell’istituto, mentre che in

precedenza la risposta avrebbe dovuto essere affermativa. Detto altrimenti, nel

luglio del 2006 PC ha semplicemente nascosto meglio i suoi soldi.

11.5 Data questa situazione, è del

tutto pacifico che quanto conferito dall’accusata alla compagnia assicuratrice

è provento del suo reato -ciò che essa del resto non contesta- ragione per cui

è altrettanto pacifico che la Corte era autorizzata a pronunciare la confisca

di questi averi sulla scorta del disposto di cui all’art. 70 cpv. 1 CP, e

questo indipendentemente dall’esistenza di una richiesta in tal senso della

parte civile.

In altre parole, la Corte aveva la facoltà di togliere alla AC 1

il provento del suo reato, e l’accusata non poteva invece pretendere (ci

mancherebbe altro) di rimanere nella disponibilità del frutto della truffa commessa.

Assodato che la AC 1 non può vantare diritti sulla refurtiva e

visto che con la restituzione del maltolto si esauriscono i suoi doveri

risarcitori, è per lei del tutto irrilevante sapere a quale soggetto giuridico

- PC oppure ___________ - i beni confiscati vengono attribuiti o chi abbia

formulato la corrispondente richiesta.

Pertanto, nemmeno si capisce a quale scopo l’accusata

pretenderebbe di sindacare sulla questione (è semmai lei ad essere sprovvista

di legittimazione per esprimersi sul tema), né quale dovrebbe essere a mente

sua la conseguenza dell’accoglimento della sua speciosa tesi.

Vero è perciò, in definitiva, che la questione (in realtà non

contenziosa, visto che ___________ e ___________ nemmeno si sognano di avanzare

pretese sugli averi di PC) va risolta nell’unico modo possibile, ovvero

restituendo a PC la disponibilità degli averi di cui alle note polizze.

12. La falsa lettera di

estinzione del conto (in atti sub AI 12) e degli averi di cui alla relazione n.

________ intestata a ________ è anch’essa confiscata siccome oggetto di reato

(art. 69 CP).

13. La tassa di giustizia di fr.

500.– e delle spese processuali sono poste a carico dell’accusata.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47,

48, 49, 69, 73, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autrice colpevole

di:

1.1 truffa

per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, per procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente del ___________

_________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa Euro

658'000.–;

1.2 falsità in documenti

per avere, tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008, a ___________ e _____________, a scopo di indebito profitto, fatto allestire un documento volto

a estinguere la relazione bancaria n. ___________ intestata a ___________ di

cui era avente diritto economico PC, abusando della di lui firma autentica,

nonché fatto uso, a scopo di inganno, di siffatto documento;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannata:

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi;

2.2

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È ordinata la confisca della

falsa lettera 15 settembre 2008, in atti sub AI 12.

Gli averi di cui alla relazione n. ________ intestata a ________

sono confiscati e attribuiti alla PC.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Teste fr. 64.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 814.--

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