72.2009.147
Truffa, falsità in documenti, confisca degli averi patrimoniali malversati
28 ottobre 2010Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2009.147
Lugano,
28 ottobre 2010/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Valentina Tognetti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuta colpevole di:
1. Truffa
per avere,
a _____________, nel periodo tra il 12 e fine settembre 2008,
per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia
terze persone affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
segnatamente, il 12 settembre 2008, incontrato il consulente del ___________.
_________ della relazione cifrata _________, di cui era avente diritto
economico il marito PC e di cui lei era procuratrice con firma individuale,
riferendogli, contrariamente al vero, che il marito, impossibilitato a
presenziare all'incontro, aveva deciso di donarle gli averi sottostanti alla
polizza n. ________, mentre il marito non aveva alcuna volontà di donarle
alcunché,
inducendo il consulente ad allestire la lettera di estinzione,
trasmesso indi all'istituto bancario, per corriere, la falsa lettera di
estinzione di cui al punto n. 2, inducendo in tal modo, con inganno astuto, il
consulente _________ e i funzionari operativi della banca preposti
all'esecuzione degli ordini di pagamento, a trasferire indebitamente gli averi
sottostanti alla polizza n. ________ a favore della relazione dell'accusata n. ________
intestata a ________, appositamente accesa, danneggiando in tal modo il
patrimonio del marito per Eur 657'965.13 (Eur 639'104.- oltre Eur 18'861.13),
USD 64.49, GBP 7.- CHF 15.02 e Yen 5'842.-;
2. Falsità in documenti
per avere,
a ___________ e _____________,
tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008,
a scopo di indebito profitto,
formato un documento falso abusando dell'altrui firma autentica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di un siffatto documento,
segnatamente,
fatto allestire il 12 settembre 2008 dal consulente _________ di ___________
la lettera d'estinzione, relativa alla polizza n. ________ di cui alla
relazione n. ___________ intestata a ___________, di cui risultava contraente
il marito PC,
rispettivamente il giorno 15 settembre 2008, presso l'azienda del
marito a ___________, sottoposto lo scritto per la firma al marito unitamente
ad altra corrispondenza, carpendone la firma, sapendo che il marito era solito
firmare quanto gli veniva sottoposto da lei e dagli altri collaboratori
dell'azienda sulla fiducia, senza previa lettura, firmando senza neppure
utilizzare gli occhiali correttivi per presbiopia,
apponendo l'accusata successivamente alla firma ottenuta
fraudolentemente "___________ il 15 settembre 2008, PC ",
trasmesso per corriere a _____________ la suddetta lettera di
estinzione, che pervenuta in banca il 22.9.2008, è stata eseguita nei termini
descritti sub 1, danneggiando il patrimonio di PC nei termini ivi indicati;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 146/2009 del 30 novembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusata AC 1 assistita dal difensore di
fiducia
avv. __________.
§ L'avv. __________ rappresentante della
parte civile.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ripercorre le tappe fondamentali della vita
dell’accusata dal momento in cui essa ha iniziato la sua relazione con PC sino
al periodo in cui il loro rapporto si è irrimediabilmente deteriorato. Espone
le ragioni per cui l’accusata, delusa e mossa da sentimenti vendicativi nei
confronti del marito, ha deciso di farsi giustizia da sé al fine di cautelare
la propria situazione patrimoniale. Descrive quindi i fatti oggi a giudizio.
Pone l’accento sulle bugie dell’accusata, lamentando in specie il fatto che
essa ha ammesso le sue responsabilità solo quando è stata messa alle strette.
Rammenta che l’accusata non ha acconsentito alla restituzione volontaria di
tutti i titoli sottratti, circostanza in cui il marito avrebbe ritirato la
querela contestuale alla truffa. Spiega perché sono dati gli estremi dei due
reati oggi in discussione. Ritiene che non vi sia spazio per un’eventuale
applicazione degli art. 17 o 18 CP. Né è possibile invocare delle attenuanti
specifiche. Nell’ottica della commisurazione della pena, la Pubblica accusa
sottolinea la gravità oggettiva dei fatti a giudizio, data dalle modalità
operative dell’accusata, dall’ammontare del danno, dal fatto che essa ha avuto
la possibilità di trovare una soluzione bonale e che ha agito con piena
consapevolezza e lucidità.
Tutto ciò considerato, il PP postula, confermato integralmente
l’AA, la condanna dell’accusata a una pena detentiva di 16 mesi. Chiede la
confisca del documento falso, così come la confisca della relazione intestata a
________, da attribuire alla PC.
§ L’avv. __________,
rappresentante della parte civile PC, il quale si associa a quanto esposto dal
PP e postula la restituzione di tutti gli averi inerenti la relazione intestata
a ________.
§ L’avv. __________,
difensore di AC 1, il quale dichiara di non contestare i fatti dibattuti
quest’oggi. Ammessi sono dunque gli ascritti reati di truffa e falsità in
documenti. Rammentato che la sua assistita ha sostanzialmente riconosciuto le
sue responsabilità, il legale chiede che venga comunque considerata la sua
difficile situazione, che descrive. Informa che le sue prospettive future sono
ottime, avendo essa trovato una nuova attività lavorativa e un nuovo compagno.
L’episodio a giudizio è quindi da ritenersi un atto occasionale, da
interpretare alla luce della difficile situazione venutasi a creare fra i
coniugi. Spiega che la sua patrocinata aveva proposto di restituire parte dei
titoli, conservando per sé una parte al fine di soddisfare le sue pretese, ma
che il marito non vi ha acconsentito. Essa ha infatti sempre considerato che
parte dei soldi erano suoi, benché giuridicamente non lo fossero.
Il legale conclude quindi il suo interveto difensivo postulando
una riduzione della pena, per la fissazione della quale si rimette al giudizio
della Corte. Chiede inoltre che la pena che sarà inflitta alla sua assistita
sia posta al beneficio della sospensione condizionale.
Espone le ragioni per cui si oppone alle pretese della PC,
postulandone il rinvio al foro civile. Non si oppone invece alle confische.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. è autrice colpevole di:
1.1 truffa
per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, per procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente del ___________
_________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa Euro
658'000.–?
1.2 falsità in documenti
per avere, tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008, a ___________ e _____________, a scopo di indebito profitto, fatto allestire un documento volto
a estinguere la relazione bancaria n. ___________ intestata a ___________ di
cui era avente diritto economico PC, abusando della di lui firma autentica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di siffatto documento?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
3. Deve un risarcimento alla
PC, e se sì in quale misura?
4. Deve essere ordinata la
confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
Considerato in fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadina _______
incensurata, è nata a __________ il ___________. Ultimate le scuole superiori,
si è iscritta alla facoltà di economia e commercio presso l’Università di __________,
formazione che non è però riuscita a completare a causa del decesso di suo
padre, avvenuto nel corso del 1983. Dopo aver vissuto due anni in _________,
essa ha aperto un’azienda di produzione di accessori d’abbigliamento, poi chiusa
nel 1994 a seguito della crisi del settore tessile.
Nel 1995 la prevenuta ha iniziato a collaborare con la __________ di
___________, ditta attiva nella progettazione e fabbricazione di macchinari, venendo
assunta a tempo pieno l’anno seguente. Quale responsabile dei rapporti
commerciali con l’estero, l’accusata si occupava dello sviluppo dell’azienda
sia a livello organizzativo che in materia di esportazioni. Nel 1996 essa ha
anche iniziato una relazione sentimentale con PC, il titolare della ditta, con
il quale avrebbe convissuto durante dieci anni, per poi contrarre matrimonio il
21 dicembre 2006.
In merito alla sua attività lavorativa, l’accusata ha inoltre
spiegato che dal 2001 lo stipendio mensile netto ammontava a 1'500.- Euro (più
tredicesima), salario che considerava inadeguato per rapporto alle sue reali
competenze e al ruolo assunto in ditta. Essa avrebbe nondimeno accettato di
essere sottopagata poiché, come ha spiegato in aula, il marito l’avrebbe
persuasa dei vantaggi che questa situazione presentava dal punto di vista fiscale
e perché egli le avrebbe più volte detto di essere comunque intenzionato a
spartire con lei i proventi della loro attività.
2. A dispetto del grande
affiatamento sul piano lavorativo, la relazione sentimentale tra l’accusata e PC
si è rivelata piuttosto difficile e problematica. La prevenuta ha infatti
riferito, oltre che di difficoltà a livello della sfera intima che hanno
compromesso il loro rapporto di coppia sin dall’inizio della convivenza, di
ripetuti episodi di violenza domestica in cui il marito l’avrebbe picchiata,
rompendole anche il setto nasale in due occasioni, e addirittura in un caso
avrebbe tentato di strangolarla con una catena. L’accusata avrebbe tuttavia
rinunciato a formalizzare delle denunce, limitandosi in qualche occasione a segnalare
Fatti
i fatti ai Carabinieri, nella speranza che la relazione si sarebbe
normalizzata.
Il rapporto ha iniziato a incrinarsi irrimediabilmente nel corso
del 2007, pochi mesi dopo il matrimonio, allorquando l’accusata, confrontata
con un grave problema di salute per un tumore alla tiroide che l’ha costretta a
sottoporsi a intervento chirurgico (frangente in cui l’accusata si è sentita
abbandonata dal marito, che si sarebbe limitato a qualche visita durante la
degenza ospedaliera e che non l’avrebbe di fatto mai sostenuta), ha iniziato a
sospettare che il marito avesse una relazione sentimentale. A dire
dell’accusata, il marito avrebbe inizialmente negato l’addebito, salvo poi
ammettere (più di un anno dopo e a fronte dell’evidenza di un SMS dai contenuti
inequivocabili), tentando di minimizzarne l’importanza, di avere una relazione
con una ragazza più giovane. L’accusata ha comunque continuato a lavorare
normalmente e a convivere con il marito (con il quale comunque da tempo non
condivideva il letto) finché, alcuni giorni dopo la loro discussione, ha
scoperto che egli aveva ricevuto vari SMS dalla medesima ragazza che
dimostravano il perdurare della loro relazione. Messo davanti all’evidenza,
egli le avrebbe dapprima sferrato un pugno in pieno volto (fattispecie
compatibile con quanto descritto dal certificato medico agli atti (sub. AI 1,
all. A), rilasciato il medesimo giorno dal pronto soccorso __________) e in
seguito l’avrebbe inseguita minacciandola di morte, per poi ricomporsi non
appena accortosi della presenza di terzi. Essa ha quindi deciso di lasciare
temporaneamente il domicilio coniugale, facendosi ospitare dai testimoni di
nozze presso l’Hotel __________ di ___________. La prevenuta, che già nel corso
del 2007 aveva scritto al marito per chiedergli la separazione, ha poi
contattato ___________, legale dell’azienda del marito (e loro legale di
fiducia), pregandola di intercedere presso di lui affinché si potesse trovare
una soluzione che regolamentasse la separazione anche dal profilo
economico-patrimoniale. Dopo discussione con PC, l’avvocato le avrebbe riferito
la di lui indisponibilità a discutere l’argomento, spiegandole altresì che la
breve durata dell’unione coniugale (nella quale non erano computati gli anni di
convivenza) non le dava diritto a un assegno di mantenimento. Oltretutto,
vivendo in un regime di comunione dei beni e non essendovi stato alcun visibile
aumento della sostanza coniugale (a dire dell’accusata le aziende del marito
avrebbero fatto utili in nero mentre che il reddito dichiarato sarebbe stato
basso), al momento della liquidazione del regime matrimoniale essa non avrebbe
avuto diritto ad alcunché. Compresa questa situazione, l’accusata ha maturato
l’idea di appropriarsi di parte del patrimonio del marito al fine di potere negoziare
le condizioni della separazione in una posizione di maggior forza.
3. La prevenuta ha così
pensato al conto del marito presso il ___________ di _____________, di cui era
procuratrice con firma individuale e sul quale confluiva parte dei proventi delle
vendite all’estero. Questo conto, come ha spiegato l’accusata dinnanzi al
magistrato inquirente (ribadendolo anche in aula), ancorché intestato al
marito, costituiva a mente dei coniugi una sorta di sicurezza comune per il
loro futuro. Il marito, in effetti, le avrebbe ripetutamente detto che si
trattava della loro “pensione”. Approfittando del fatto che il marito si
trovava in ________ per un viaggio d’affari, il 12 settembre 2008 l’accusata si
è recata a _____________ per incontrare il consulente del ___________ _________,
al quale ha manifestato la volontà di aprire un nuovo conto a suo nome sul
quale trasferire l’intero saldo attivo del conto del marito, giustificandosi
con il motivo che essi temevano un’ispezione della _______________. Quello
stesso 12 settembre 2008 la prevenuta ha sottoscritto la documentazione di
apertura del nuovo conto e ________ ha allestito un documento volto a
estinguere la relazione bancaria intestata a PC, scritto che l’accusata si è
impegnata a sottoporre al marito per firma e a far pervenire al consulente di
modo che questi potesse procedere con l’operazione concordata.
Al rientro dal _________, il 15 settembre 2008 l’accusata ha
sottoposto al marito per firma la predetta lettera con cui disponeva
l’estinzione del conto unitamente ad altri documenti, sapendo che egli era
solito firmare senza leggere (e spesso senza neppure mettere gli occhiali) la
documentazione che ella gli sottoponeva, confidando inoltre nel fatto (come ha
poi spiegato in aula) che egli in quel periodo non voleva vederla e che, per
affrancarsi rapidamente dalla sua presenza, avrebbe firmato lo scritto in
questione senza prestarvi la dovuta attenzione (verbale dibattimentale, pag.
3), ciò che è infatti accaduto. L’accusata ha quindi inviato la lettera firmata
(sulla quale essa aveva anche stampato il luogo e la data della sottoscrizione,
così come il nome del marito; verbale dibattimentale, pag. 3) al consulente
finanziario, il quale, ricevuto il documento incriminato il 22 settembre 2008, ha proceduto come da accordi.
4. PC ha sporto querela penale
nei confronti della moglie con scritto del 29 novembre 2008, atto confermato e
precisato in occasione del suo verbale d’interrogatorio dinnanzi al Procuratore
pubblico del 15 gennaio 2009. Egli ha così spiegato come, su consiglio
dell’avv. __________ e vista la situazione conflittuale con la moglie, avesse
deciso di recarsi a _____________ per verificare se essa disponesse di una
procura sul di lui conto presso il ___________. Il 3 novembre 2008, unitamente
al suo legale, egli si è dunque recato presso il predetto istituto, scoprendo
così, dopo discussione con il suo consulente finanziario, che la relazione
bancaria era stata estinta e i suoi averi trasferiti su un conto intestato alla
moglie.
Il Procuratore pubblico, dopo avere sentito a verbale il
querelante e il funzionario di banca, il 18 marzo 2009 ha interrogato la prevenuta, che ha fornito una dettagliata descrizione degli eventi -quella
testé evocata- con cui ha sostanza ammesso le proprie responsabilità.
5. Con atto d’accusa del 30
novembre 2009, l’accusata è stata rinviata a giudizio per il titolo di truffa
per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, ingannato con astuzia il consulente del ___________ _________, al quale ha fatto allestire una
lettera volta a estinguere la relazione bancaria di PC, documento che essa ha
poi sottoposto al marito – carpendone la firma in modo fraudolento – e
rispedito al consulente, inducendo quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio di PC per circa 658'000.– Euro (punto 1 AA). Avendo abusato della
firma autentica del di lei marito, il Procuratore pubblico l’ha anche prevenuta
colpevole del reato di falsità in documenti (punto 2 AA).
6. Al dibattimento l’accusata
ha in sostanza riconfermato le pregresse dichiarazioni, sottolineando in specie
(come già aveva fatto dinnanzi al Procuratore pubblico) di non aver agito allo
scopo di appropriarsi dei fondi del marito ma esclusivamente per cautelarsi,
ritenuto che PC, a dispetto della loro lunga relazione e nonostante gli sforzi
da lei investiti nella di lui attività, non era disposto a darle alcunché a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale, e posto che questi le avrebbe
comunque sempre detto che tutto era suo al 50%. La prevenuta ha inoltre precisato
in aula che la procedura di divorzio è tutt’ora in corso (doc. dib. 2).
Interrogata dal Presidente in merito alla sua situazione attuale,
essa ha spiegato che, lasciata la ditta del marito, ha allacciato una relazione
sentimentale con un’altra persona e ha trovato un nuovo lavoro a _________, in
un settore complementare a quello precedente, attività che la soddisfa (verbale
dibattimentale, pag. 5).
7. Visto quanto precede, i
fatti posti a giudizio possono senz’altro essere dati per accertati ed essi
configurano inoltre gli ascritti reati, per il che l’atto d’accusa va
confermato integralmente.
E’ in effetti pacifico che l’agire della convenuta adempie i
requisiti del reato di truffa ex art. 146 CP, avendosi inganno astuto da una
parte per come essa ha sfruttato il rapporto di fiducia con il coniuge,
confidando che egli, come di consueto, fidandosi di lei (ma anche debole di
vista e in quei giorni di litigio poco desideroso di contatti professionali con
la moglie, circostanze anche queste sfruttate dalla prevenuta), non avrebbe
letto la corrispondenza da lei sottopostagli per firma, d’altro canto per avere
ingannato il funzionario di banca con un documento falso giusta l’art. 251 CP,
ovvero provvisto di una firma autentica ottenuta con l’inganno, e quindi
attestante di un contenuto in realtà non conforme alla volontà del disponente.
La disposizione patrimoniale risulta essere la diretta conseguenza
dell’inganno dell’autrice ed è incontestabile che al marito sia derivato un
danno economico, dovendosi considerare tale anche solo la temporanea perdita
della disponibilità del proprio avere in conto in favore della relazione
bancaria aperta dall’accusata.
8. L’art. 47 CP stabilisce che
il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della
vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma
menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico
offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,
avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che
l’autore aveva di evitare la lesione.
Giusta l’art. 49 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata ma oltre la metà del massimo della pena
comminata, fermo restando il massimo legale del genere di pena.
9. Chiamata a determinarsi
sull’entità della pena da infliggere all’accusata, la Corte ha innanzitutto
rimarcato la gravità oggettiva della fattispecie in narrativa, data
essenzialmente dall’ingente importo – circa 658'000.– Euro – malversato dalla
prevenuta, che con il suo agire si è resa colpevole di un grave reato, quello
di truffa, la cui comminatoria edittale massima, per effetto del concorso con
il reato di falsità in documenti, è di 7 anni e sei mesi di pena detentiva.
L’autrice ha dato prova di una certa iniziativa delinquenziale, non facendosi
scrupolo di andare a commettere i propri reati in un paese estero, del quale
non aveva particolare conoscenza, e di ingannare, oltre al marito, anche
funzionari di banca a mano di un documento falso, munito della firma autentica
del marito, che ella aveva avuto la scaltrezza e la freddezza di procurarsi.
A favore dell’accusata, incensurata, vanno però considerate le
particolari circostanze in cui essa ha delinquito. La Corte ha pertanto tenuto
conto del contesto famigliare teso e difficile, come pure dei suoi recenti
problemi di salute, ammettendo anche, ad almeno parziale giustificazione, che
l’accusata non intendesse veramente incamerare per sé il denaro in questione e
farlo sparire, ipotesi in cui difficilmente l’avrebbe lasciato nel medesimo
istituto bancario, ma solamente appropriarsene temporaneamente per aumentare il
proprio potere negoziale nella procedura di separazione ovvero, dal suo
(errato) punto di vista, per meglio fare valere le proprie ragioni, ed in
specie il proprio convincimento di potere vantare legittimi diritti su di una
parte di quel denaro.
Quale ulteriore argomento in favore dell’accusata, si è tenuto
conto del corretto comportamento preprocessuale e processuale, volto
all’ammissione delle proprie responsabilità, correttezza dimostrata in
particolare dal fatto – apprezzato dalla Corte – che essa si sia regolarmente
costituita in giudizio, ciò che non era scontato dati il domicilio estero e
l’assenza di una cauzione.
Tutto ciò considerato, ammessa la natura episodica dell’agire
illecito della prevenuta, la Corte ha ritenuto di contenere la sanzione a suo
carico in una pena detentiva di 12 mesi, posti al beneficio della sospensione
condizionale con un periodo di prova di due anni.
10. Con scritto del 27 ottobre
2010 (doc. TPC1) PC ha instato per il risarcimento del danno subito, postulando
la condanna dell’accusata al pagamento di 690'456.- Euro, oltre interessi al 5%
dal 6 ottobre 2008, associandosi (anticipatamente) alla richiesta di confisca
degli averi malversati, con attribuzione alla parte civile del Procuratore
pubblico.
Al dibattimento la parte civile ha precisato la propria richiesta,
chiedendo la restituzione degli averi patrimoniali di cui era originariamente
titolare, ivi compresi i frutti nel frattempo maturati (verbale dibattimentale,
pag. 5).
La difesa, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’istanza,
chiedendo il rinvio della pretesa al competente foro civile, asserendo, in
sostanza, che l’avente diritto economico degli averi in questione sarebbe la
banca e non PC, ragione per cui questi, danneggiato solo indirettamente
dall’illecito commesso dalla prevenuta, nemmeno sarebbe legittimato ad agire in
questa sede.
11. L’argomento è ai limiti del
pretestuoso.
11.1 Dall’esame degli atti (plico
AI 7) risulta come PC il 13 gennaio 1997 abbia aperto presso la filiale di _____________
del ___________ un conto cifrato denominato “_________” conferendo procura ad AC
1.
11.2 Nel luglio del 2006 PC ha
utilizzato gli averi disponibili su quel conto per stipulare con la ___________
_____________ un contratto di assicurazione (“polizza ________________”) con
pagamento da parte dello stipulante PC di un premio unico dell’ammontare
equivalente all’avere del precedente conto _________.
Secondo gli accordi “La ___________ è l’avente diritto
economico dei valori patrimoniali. Il contraente cede questi beni alla ___________
e riceve una polizza assicurativa per il relativo controvalore”.
Nonostante ciò, era altresì pattuito -cosa inusuale per un normale
contratto di assicurazione- che “la ___________ investe il premio
assicurativo in base al tipo d’investimento convenuto con il contraente. Il
contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento che la ___________
modifichi il tipo di investimento”.
Nuovamente, all’accusata è stata conferita ampia procura sui beni
di PC così investiti (“…affinché esegua riscatti parziali e totali
dell’assicurazione sulla vita. (…) Il procuratore può utilizzare la totalità
dei valori patrimoniali che si rendono disponibili in seguito al loro riscatto
anche a proprio favore o a favore di terzi”) mentre che la polizza
assicurativa è stata affidata per custodia alla stessa assicuratrice ___________.
La prevenuta era inoltre la beneficiaria della prestazione assicurata nel caso
di morte del titolare.
11.3 L’accusata, dopo avere
riscattato con l’inganno la polizza del marito, ha creato per sé la medesima
struttura giuridica, stipulando perciò analoga polizza assicurativa a premio
unico con ___________, senza tuttavia conferire procure e indicando la figlia __________
quale beneficiaria nel caso di sua morte.
11.4 Dal profilo giuridico si ha
che con la predetta modifica del luglio 2006 PC ha cessato di essere titolare
del conto _________, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi
accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente
sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla
banca), divenendo invece titolare di una polizza assicurativa, e quindi dei
diritti ivi incorporati e previsti in suo favore dal contratto di
assicurazione.
All’atto pratico poco o nulla è cambiato: in entrambi i casi il
significato economico dell’operazione era quello di affidare denaro al ___________
(o a una società estera controllata dalla banca) affinché esso fosse investito,
rimanendo titolare del diritto alla restituzione del denaro conferito e degli
eventuali frutti, sia (prima del 2006) potendo attingere al conto in qualità di
titolare dello stesso, sia (dopo luglio 2006) chiedendo come stipulante il
riscatto totale o parziale del valore della polizza assicurativa.
La differenza (oltre al profilo d’investitore, un po’ meno
conservativo dal 2006) era più che altro formale e manifestamente dettata da
motivi di discrezione nei confronti dei terzi: dal luglio 2006, infatti, il ___________
avrebbe potuto legittimamente rispondere negativamente alla domanda a sapere se
PC fosse o meno titolare di un conto presso quell’istituto, mentre che in
precedenza la risposta avrebbe dovuto essere affermativa. Detto altrimenti, nel
luglio del 2006 PC ha semplicemente nascosto meglio i suoi soldi.
11.5 Data questa situazione, è del
tutto pacifico che quanto conferito dall’accusata alla compagnia assicuratrice
è provento del suo reato -ciò che essa del resto non contesta- ragione per cui
è altrettanto pacifico che la Corte era autorizzata a pronunciare la confisca
di questi averi sulla scorta del disposto di cui all’art. 70 cpv. 1 CP, e
questo indipendentemente dall’esistenza di una richiesta in tal senso della
parte civile.
In altre parole, la Corte aveva la facoltà di togliere alla AC 1
il provento del suo reato, e l’accusata non poteva invece pretendere (ci
mancherebbe altro) di rimanere nella disponibilità del frutto della truffa commessa.
Assodato che la AC 1 non può vantare diritti sulla refurtiva e
visto che con la restituzione del maltolto si esauriscono i suoi doveri
risarcitori, è per lei del tutto irrilevante sapere a quale soggetto giuridico
- PC oppure ___________ - i beni confiscati vengono attribuiti o chi abbia
formulato la corrispondente richiesta.
Pertanto, nemmeno si capisce a quale scopo l’accusata
pretenderebbe di sindacare sulla questione (è semmai lei ad essere sprovvista
di legittimazione per esprimersi sul tema), né quale dovrebbe essere a mente
sua la conseguenza dell’accoglimento della sua speciosa tesi.
Vero è perciò, in definitiva, che la questione (in realtà non
contenziosa, visto che ___________ e ___________ nemmeno si sognano di avanzare
pretese sugli averi di PC) va risolta nell’unico modo possibile, ovvero
restituendo a PC la disponibilità degli averi di cui alle note polizze.
12. La falsa lettera di
estinzione del conto (in atti sub AI 12) e degli averi di cui alla relazione n.
________ intestata a ________ è anch’essa confiscata siccome oggetto di reato
(art. 69 CP).
13. La tassa di giustizia di fr.
500.– e delle spese processuali sono poste a carico dell’accusata.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47,
48, 49, 69, 73, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole
di:
1.1 truffa
per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, per procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente del ___________
_________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa Euro
658'000.–;
1.2 falsità in documenti
per avere, tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008, a ___________ e _____________, a scopo di indebito profitto, fatto allestire un documento volto
a estinguere la relazione bancaria n. ___________ intestata a ___________ di
cui era avente diritto economico PC, abusando della di lui firma autentica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di siffatto documento;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
AC 1 è condannata:
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi;
2.2
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
È ordinata la confisca della
falsa lettera 15 settembre 2008, in atti sub AI 12.
Gli averi di cui alla relazione n. ________ intestata a ________
sono confiscati e attribuiti alla PC.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Teste fr. 64.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 814.--
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