72.2009.15
Infrazione alla LSTUP, contravvenzione alla LSTUP, pena unica giusta l'art. 89 CP
8 aprile 2009Italiano33 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2009.15
Data decisione, Autorità:
08.04.2009, PENAL
Titolo:
Infrazione alla LSTUP, contravvenzione alla LSTUP, pena unica giusta l'art. 89 CP
ATTI PREPARATORI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
PENA UNICA
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2009.15
Lugano,
8 aprile 2009/sd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
detenuto
dal 23 ottobre 2008;
2. AC 2
detenuto
dal 23 ottobre 2008;
3. AC 3
detenuto
dal 19 novembre 2008 al 16 dicembre 2008;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC
2 congiuntamente
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzati,
dal mese di luglio 2008 al 22 settembre 2008,
nel __________, segnatamente a __________, __________
e __________, a __________, a __________, a __________ e in altre località del
Canton Ticino,
negoziato la
vendita di almeno 100 grammi di cocaina fra AC 3 (venditore) e __________ * (acquirente), in particolare:
§
AC 1, perlomeno dal 12 settembre 2008, interpellando
ripetutamente al telefono AC 3 dopo che AC 2 gli aveva riferito che __________,
con il quale era in contatto sin dal luglio 2008, era alla ricerca di fornitori
di cocaina;
§
AC 2, in data imprecisata della prima metà di
settembre 2008, presentando __________ a AC 1;
§
entrambi i correi, il 17 settembre 2008,
trasportando a bordo di una vettura condotta da AC 2 l’acquirente __________ da
__________ a __________, affinché questi si incontrasse col venditore AC 3
(incontro effettivamente sfociato nella cessione di 96 grammi di cocaina di cui al punto C-1.1 del
presente atto d’accusa);
§
entrambi i correi, il 19 settembre 2008,
incontrandosi a __________ con __________ per discutere su un eventuale
ulteriore acquisto di cocaina di quest’ultimo da AC 3;
§
entrambi i correi, il 22 settembre 2008,
trasportando a bordo di una vettura condotta da AC 2 l’acquirente __________ da
__________ a __________, affinché questi si incontrasse col venditore AC 3
(incontro che avvenne fra quest’ultimo e AC 1 e che sfociò esclusivamente nelle
cessioni di 1 grammo di cocaina di cui ai punti C-1.3 rispettivamente B-2 del
presente atto d’accusa);
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art.
19 cifra 1 LS;
B) AC 1
singolarmente
infrazione alla LF sugli stupefacenti
1. per
avere, senza essere autorizzato, perlomeno il 20, il 21 e il 22 settembre 2008 a __________, nel __________ e in altre imprecisate località, scambiando numerosi messaggi sms
con AC 3, fatto preparativi per negoziare rispettivamente negoziato
con quest’ultimo il prezzo unitario (fr. 62/64.- al grammo) di un imprecisato
quantitativo di cocaina che il suo interlocutore avrebbe dovuto
(nuovamente) vendere a __________, trattativa sfociata esclusivamente nelle
cessioni di stupefacente menzionate ai punti C-1.3
e B-2 del presente atto d’accusa;
2. per avere, senza essere
autorizzato, a __________ in data 22 settembre 2008, ceduto gratuitamente
a __________ 1 grammo di cocaina, sostanza consegnatagli la sera
stessa da AC 3 come riportato al punto C-1.3 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art.
19 cifra 1 LS;
C) AC 3
singolarmente
1. infrazione alla LF
sugli stupefacenti
1.1 per
avere, senza essere autorizzato, a __________ in data 17 settembre 2008, venduto
a __________ 96 grammi di cocaina al prezzo di almeno Euro
4'600.-, sostanza previamente acquistata da un non meglio identificato __________,
guadagnando dalla transazione la somma di Euro 150.-;
1.2 per
avere, senza essere autorizzato, perlomeno il 20, il 21 e il 22 settembre 2008 a __________, nel __________ e in altre imprecisate località, scambiando numerosi messaggi sms
con l’intermediario AC 1, fatto preparativi per vendere a __________ un imprecisato
quantitativo di cocaina ad un prezzo unitario compreso tra fr. 62.- e fr.
64.- al grammo, trattativa sfociata esclusivamente nelle cessioni di
stupefacente menzionate ai punti C-1.3 e B-2 del presente atto d’accusa;
1.3 per avere, senza essere
autorizzato, a __________ in data 22 settembre 2008, ceduto gratuitamente
a AC 1 1 grammo di cocaina;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art.
19 cifra 1 LS;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza
essere autorizzato, a ________ nel periodo 28.11.2006 / 19.11.2008, consumato
un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 12 grammi;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art.
19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 14/2009 del 16.02.2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia
avv.
__________.
§ L'accusato AC 2 assistito dal difensore di
fiducia (GP)
avv. __________.
§ L’accusato AC 3 assistito
dal difensore di
fiducia
avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Il PP, opportunamente, fa
presente alle parti che per il solo AC 3, a mente sua, potrà essere pronunciata una pena unica giusta l’art. 89 CP, tenente conto cioè del tema della revoca
del terzo della precedente sanzione. Per AC 1 e AC 2 la questione è differente
avendo essi delinquito ancora prima dell’inizio del periodo di prova di cui
alla loro liberazione condizionale. Per questi 2 prevenuti (nell’ipotesi della
loro colpevolezza) il tema del ripristino totale o parziale dell’esecuzione
dell’ultimo terzo della pena precedente parrebbe essere di competenza del GIAP.
Il difensore di AC 3 dà atto che
per il suo assistito il problema non si pone. Richiama comunque l’attenzione
del presidente sull’art. 89 cpv. 2 CP.
La difesa di AC 2 si associa al
disposto del PP, ritenendo che il proprio patrocinato sia ancora in fase di
espiazione di pena precedente.
La difesa di AC 1 auspicherebbe
invece una pena unica pronunciata in questa sede. Fa rilevare che la decisione
del GIAP è cresciuta in giudicato. Non contesta il fatto che i fatti sono
anteriori alla sua entrata in esecuzione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
inizia ponendo l’accento sul fatto che gli
accusato hanno dei precedenti specifici; addirittura AC 2 e AC 1 hanno
delinquito durante la semilibertà. Gli imputati sembrano non saper fare altro
che delinquere. Il PP dà atto che i fatti sono sostanzialmente ammessi dagli
stessi. Per AC 2 e AC 1 ricorda che il GIAP dovrà decidere sulla rimanenza
della pena precedente, pena che a suo dire verrà verosimilmente ripristinata.
Dichiara che la sua richiesta di pena odierna tiene conto del fatto che su
questi due imputati grava ancora questa sanzione. A suo dire il ruolo di AC 1 è
stato superiore e più attivo a quello di AC 2.
Il PP conclude chiedendo, confermato
integralmente l’AA:
- per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di
10 mesi,
pena che dovrà essere espiata. Non solo non
sussistono
elementi particolarmente favorevoli come
richiesto dall’art 42
cpv. 2 CP ma per lui la prognosi è chiaramente
negativa;
- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di
12 mesi,
pena che dovrà essere espiata. Anche nel suo
caso non
sussistono elementi particolarmente favorevoli
come richiesto
dall’art. 42 cpv. 2, anzi la prognosi é
negativa;
- per AC 3 la condanna ad una pena detentiva di
16 mesi, da
espiare; pena unica comprensiva anche del
residuo di pena del
10 gennaio 2006. Anche per lui la prognosi è
negativa. Egli ha
dimostrato di non sapersi trattenere dal
delinquere malgrado
abbia una famiglia unita che gli sta vicino e
un buon lavoro.
Il PP postula altresì la confisca di tutto
quanto in sequestro.
§ L’avv. __________, difensore di AC 3,
il quale riconosce la debolezza di carattere del suo assistito. Egli ha
ricominciato a delinquere spinto da persone che avevano conosciuto in carcere e
con cui aveva mantenuto alcuni contatti. Pone l’accento sul ravvedimento del
suo patrocinato. Ricorda che questi ha ad un certo punto interrotto le
forniture a __________; in fase predibattimentale egli ha pienamente collaborato
con gli inquirenti.
Dichiara che AC 3 è più utile fuori dal cercare
che in prigione. Egli è un lavoratore ed è in grado di mantenere la sua
famiglia.
A suo dire AC 3 ha capito la lezione e non delinquerà più; una condanna sospesa basterà come deterrente. Chiede si
applichi l’art. 89 cpv. 2 CP e che si riconosca allo spesso una prognosi
favorevole. Postula per Guzman la concessione della sospensione condizionale.
§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale
descrive brevemente la figura e la vita anteriore
del suo assistito. Ridimensiona poi il ruolo del suo patrocinato che definisce
secondario. Egli è stato trascinato in questo traffico da __________. Pone
l’accento sul fatto che AC 1 si stava già preparando per rientrare in patria.
Ricorda che una volta scarcerato il suo assistito lascerà la Svizzera, egli non
è pertanto più un pericolo per il nostro Paese. Esclude che AC 1 delinquerà
ancora. Ricorda che anche se non subito egli ha ammesso le proprie colpe. A
dire del difensore nel caso di AC 1 sussistono circostanze particolarmente
favorevoli ragion per cui vanno applicati gli art. 42 cpv. 2 e 89 cpv. 2 CP e
inflitta una pena sospesa. A dire del difensore ciò permetterebbe di infliggere
al suo assistito una pena più giusta di quella proposta dal PP. Il difensore
chiede quindi che in applicazione del principio della lex mitior e delle norme
succitate venga inflitta una pena sospesa condizionalmente. Non si oppone alla
confisca degli oggetti in sequestro.
§ L’avv. __________, difensore di AC 2, la quale
dà atto che i fatti sono ammessi. Descrive la
personalità, la vita e la figura del suo assistito. Spiega come si è arrivati
ai fatti oggi a giudizio. Nega che AC 2 volesse rientrare nel giro del traffico
di droga. Sia lui che AC 1 sono stati trascinati in questa storia da __________.
Il ruolo di AC 2 è stato secondario. Bisogna dare atto allo stesso che anche se
alla fine egli ha ammesso i fatti.
A dire del patrocinato anche per lui la prognosi
è favorevole in quanto egli è partente dalla Svizzera. Conclude chiedendo che
venga inflitta al suo assistito una pena sospesa, sensibilmente inferiore a
quella proposta dal PP. Non si oppone alla confisca.
Posti
dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
Fatti
A. AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio
2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________
e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità
con AC 2,
1.1.1. negoziato la
vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?
1.1.2. fatto
preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________?
1.1.3. ceduto
gratuitamente 1 grammo di cocaina?
E meglio come
descritto nell'atto d'accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio
2008.
al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________
e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato
la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di
quanto in sequestro?
C. AC 3
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel __________ e in altre imprecisate località,
1.1.1
il 17
settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________?
1.1.2
il 20, 21 e
22.
settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di
cocaina?
1.1.3
ceduto
gratuitamente 1 grammo di cocaina?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra il 20
novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve
essere ripristinata l’esecuzione del residuo di pena di cui alla sentenza del
10.
gennaio 2006?
4.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto e in
diritto
1.
Nel
presente procedimento, concernente AC 1, AC 2 e AC 3, il solo AC 1 ha presentato dichiarazione di ricorso (mentre che i coimputati hanno accettato il
giudizio), motivo per cui la seguente motivazione è incentrata sulla sola sua
posizione processuale.
2.
AC
1, cittadino serbo, è nato a __________ il __________. Ha due fratelli,
entrambi sposati e domiciliati in Ticino da diversi anni, i quali hanno nel
frattempo ottenuto la cittadinanza svizzera. In Ticino risiede pure la madre,
ora pensionata mentre che il padre è morto circa tre anni fa. Sino all’età di 4
anni il prevenuto è stato allevato dalla nonna, dato che i genitori si
trovavano in Svizzera. In seguito la madre ha fatto rientro in patria ed egli
ha vissuto con lei. Dopo le scuole dell’obbligo l’accusato ha lavorato per
circa 2 anni come manovale, e nel 1992 è giunto in Ticino per ricongiungersi
con i familiari. Nel marzo del 1996 si è sposato con __________, da cui ha
avuto due figlie. In Ticino l’accusato ha lavorato per circa 8 mesi come
operaio per l’azienda agricola __________ e in seguito ha trovato lavoro come
vetraio, prima presso la ditta __________, dove è rimasto dal 1993 al 2001, poi
per la ditta __________ e da ultimo per la ditta di __________, sino al
febbraio 2004, percependo uno stipendio di fr. 25.- all’ora. Nel periodo
2003/2004 il prevenuto è rimasto lungamente inabile al lavoro a seguito di un
asserito infortunio. Nel dicembre 2004 l’accusato ha deciso di mettersi in
proprio costituendo la __________ sagl con sede a __________. La società, di
fatto, non è però mai divenuta operativa e il 1° giugno 2005 AC 1 è stato arrestato e quindi processato, nell’ambito dell’inchiesta “__________” (che ha
interessato anche il qui coimputato AC 2) con l’accusa di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti e guida in stato di inattitudine. Con sentenza del 2
febbraio 2006 egli è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione (condanna
ridotta a 3 anni e 9 mesi di reclusione dalla CCRP il 20 settembre 2006) e
all’espulsione, sospesa condizionalmente, per 10 anni dal territorio svizzero.
All’epoca dei fatti posti all’odierno giudizio
l’accusato stava ancora scontando questa pena, trasferito alla sezione aperta
nel cui ambito ha lavorato presso __________ e poi come aiuto cucina presso il __________
(vedi AI 49).
Era inoltre già prevista la sua partenza dalla
Svizzera allorché egli avesse terminato di espiare la pena, dato che l’Ufficio
federale della migrazione, nonostante che l’espulsione penale fosse stata
condizionalmente sospesa, il 5 ottobre 2007 ha emesso a suo carico un divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata (allegato ad AI 49). In aula
l’accusato ha dichiarato di non essere intenzionato ad impugnare ulteriormente
il provvedimento, e di essere pertanto disponibile a lasciare la Svizzera.
A carico di AC 1, oltre alla predetta condanna,
risulta una precedente sentenza, emessa il 20 marzo 2003 dalle Assise
correzionali di __________, sempre per infrazione aggravata alla LFStup, che
l’ha condannato alla pena di 14 mesi di detenzione. La sospensione condizionale
della sanzione concessagli in quell’occasione era poi stata revocata con il
giudizio del 2006.
Inoltre il 28 maggio 2008 AC 1 è stato condannato con decreto d’accusa alla pena detentiva di 80 giorni per appropriazione
indebita, ricettazione e guida in stato di inattitudine, pena aggiuntiva a
quella del 2006 (cfr. AI 15).
3.
I
fatti oggi a giudizio risultano commessi tra il mese di luglio e il 22
settembre 2008, epoca in cui, come detto, AC 1 stava ancora scontando, in
regime di semilibertà, la condanna inflittagli il 20 settembre 2006,
circostanza questa non controversa (verbale dibattimentale, pag. 2).
Dalla documentazione trasmessa dalla __________
(AI 49) si evince in effetti che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 20
settembre 2006, dopo 482 giorni in detenzione preventiva.
La pena avrebbe dovuto prendere termine il 14
settembre 2010 mentre che il termine dei 2/3 di pena, a partire dal quale è
possibile concedere la liberazione condizionale, giungeva a scadenza il 27
ottobre 2008, ed infatti con decisione del 22 settembre 2008 il GIAP ha
concesso al qui accusato la liberazione condizionale a far tempo dal 27 ottobre
2008.
4.
L’art.
89.
cpv. 1 CP prevede che se, durante il periodo di prova, il liberato
condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per
giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione.
L’art. 89 cpv. 6 CP impone inoltre al giudice di
merito di pronunciare una pena unica in applicazione dell’art. 49 CP nel caso
in cui, oltre a impartire una condanna a una pena detentiva non sospesa
condizionalmente, ordina il ripristino dell’esecuzione della pena.
5.
Nel
caso in rassegna, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico al
dibattimento, si ha che AC 1 è ricaduto nei nuovi reati prima che la decisione di
liberazione condizionale resa il 22 settembre 2008 dal GIAP potesse esplicare
il proprio effetto (previsto a far tempo dal 27 ottobre 2008), ergo, prima di
essere liberato condizionalmente.
Ne consegue che l’art. 89 CP non trova
applicazione alla presente fattispecie e che il Presidente di questa Corte non
può pronunciare una pena unica ai sensi dell’art. 49 CP ma deve limitarsi a
sanzionare i nuovi reati.
E’ opinione di questa Corte che le modalità di
espiazione e l’eventuale ripristino del residuo della pena inflitta a Milosevic
il 20 settembre 2006 siano perciò di competenza del GIAP.
6.
Nell’agosto
2008.
gli inquirenti hanno dato avvio dell’inchiesta denominata “__________”
concernente un importante traffico di stupefacente gestito da cittadini
albanesi, inchiesta che in pochi mesi ha portato all’arresto di una ventina di
persone, al sequestro di circa 2 chili di cocaina e alla ricostruzione di un
traffico di almeno 11 chili di cocaina. L’inchiesta si è avvalsa di controlli
telefonici, e nel corso del mese di settembre 2008 gli inquirenti hanno
intercettato delle conversazioni tra __________, uno dei principali indiziati
del traffico, e due uomini (a quel momento) sconosciuti, con cui è stato
fissato, e poi ripetutamente rinviato, un non meglio precisato incontro. Nel
contempo gli inquirenti hanno appreso che i trafficanti stavano esaurendo le
proprie disponibilità di cocaina, per il che hanno dedotto che essi si fossero
attivati per trovare un altro canale di rifornimento e che il programmato
incontro avesse per fine proprio la fornitura di cocaina. E’ quindi stata richiesta
la sorveglianza delle utenze usate dai due sconosciuti, poi identificati nei
qui accusati AC 2 e AC 1. Nel prosieguo dell’inchiesta sono emersi vari
elementi comprovanti il loro coinvolgimento in almeno due vendite di cocaina,
effettuate il 17 e il 22 settembre 2008 e nel cui contesto essi avrebbero funto
da intermediari tra l’acquirente __________ e il venditore, un non meglio
identificato soggetto di origine ispanica.
7.
AC
1.
e AC 2 sono pertanto stati tratti in arresto il 23 ottobre 2008.
Dopo avere fermamente negato ogni suo
coinvolgimento in questa faccenda, AC 1 ha confessato le proprie colpe e ha rivelato l’identità del fornitore di cocaina, indicando il cittadino domenicano AC
3, che è quindi stato arresto il 19 novembre 2008.
Per sua parte AC 2 ha mantenuto per tutta l’istruttoria un atteggiamento poco collaborativo, volto al sistematico
ridimensionamento delle proprie responsabilità. Solo alla vigilia del
dibattimento egli ha inviato uno scritto al presidente della Corte nel quale ha
ammesso le proprie responsabilità e manifestato il suo pentimento (doc. TPC 5).
Già dopo pochi verbali AC 3 ha confessato il suo coinvolgimento nella vicenda e ha dichiarato d’aver venduto a __________ 96 grammi di cocaina, come pure di aver ceduto un ulteriore grammo a AC 1. Egli ha pure riconosciuto
d’aver condotto delle trattative al riguardo di un’ulteriore vendita di
stupefacente, poi non concretizzatasi.
AC 3 è stato scarcerato il 16 dicembre 2008
mentre che AC 1 e AC 2 sono rimasti in detenzione preventiva sino al
dibattimento.
8.
Con
atto d’accusa del 16 febbraio 2009, il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1
e AC 2 in correità il reato di infrazione alla LFstup per avere negoziato la
vendita di almeno 100 grammi di cocaina. A AC 1 è stata addebitata un’ulteriore
infrazione alla LFStup per avere fatto preparativi per negoziare un imprecisato
quantitativo di cocaina e per avere ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina. AC 3 è a sua volta stato chiamato a rispondere di infrazione alla LFStup per
avere venduto 96 grammi di cocaina, fatto preparativi per vendere un
imprecisato quantitativo di cocaina e ceduto 1 grammo di cocaina.
Come accennato sopra, gli accusati hanno
riconosciuto gli addebiti imputati loro nell’AA (verbale dibattimentale, pag. 3).
9.
Quo
alla fattispecie posta a giudizio, AC 2 ha raccontato di essere entrato in contatto con __________ verso la metà del 2008, asseritamente per questioni
legate alla ristorazione. Il fratello del __________, __________, era infatti
intenzionato ad aprire un ristorante a __________ dove AC 2 sperava di poter
essere assunto. Ad un certo punto __________, bene informato dei trascorsi del
qui accusato, avrebbe iniziato, con insistenza, a chiedergli di fornirgli
cocaina. Inizialmente AC 2 si sarebbe rifiutato, dicendo che non voleva più
avere a che fare con lo stupefacente, ma data l’insistenza del __________ egli
ne avrebbe parlato con l’amico AC 1, che avrebbe accettato di adoperarsi per trovare
una soluzione, ciò che AC 1 ha confermato (cfr. il verbale 5 dicembre 2008 di AC
1, AI 85, pag. 1 e 2).
AC 1 ha in particolare dichiarato di aver
incontrato casualmente a __________, nella prima metà del settembre 2008, AC 3, conosciuto in carcere, e di avergli confidato di essere in contatto con una persona che
cercava stupefacente. Dopo un’iniziale reticenza, AC 3 si è detto disposto ad
acquistare droga per poi rivenderla al conoscente di AC 1, e i due sono perciò rimasti
in contatto telefonico. Nel contempo AC 1 ha informato AC 2 del possibile canale di rifornimento, e a sua volta questi ha informato il __________. Dopo
qualche giorno AC 3 ha confermato a AC 1 di aver trovato lo stupefacente, ed è quindi
stato concordato un incontro per il 17 settembre a __________ presso il
domicilio di AC 3.
AC 1 e AC 2 hanno di conseguenza fissato un
appuntamento con __________ la sera del 17 settembre a __________, dove egli è
giunto con __________ e __________. __________ è salito sul veicolo dei qui
imputati che lo hanno accompagnato a __________. Giunti nella zona della
rotonda di piazza __________, AC 1 e __________ sono scesi dalla vettura e si
sono recati presso l’appartamento di AC 3, sito al numero __________ di via __________,
mentre AC 2 li ha attesi in auto poco distante. Saliti nell’appartamento, __________
ha acquistato da AC 3 96 grammi di cocaina al prezzo di Euro 4500.-/4600.-
secondo AC 3 (suo verbale 2 dicembre 2008, AI 78, pag. 11) o di Euro 4800.-
secondo __________ (suo verbale 3 dicembre 2008, AI 80, pag. 2), sostanza
proveniente da una partita di 100 grammi da lui ricevuta a credito da un non meglio identificato “__________” (verbale AC 3 citato, AI 78, pag. 11).
Perfezionata la vendita, AC 1 è ritornato da AC 2 e i due hanno fatto rientro allo
__________ di __________. __________ è invece salito in macchina con __________
e __________ che lo avevano seguito col proprio veicolo sino a __________.
Quale compenso per questa transazione AC 3 ha dichiarato di aver ricevuto da “__________” Euro 150.-.
10.
Dopo
questo primo acquisto __________ ha manifestato l’intenzione di comperare altra
cocaina (verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4), e proprio per discutere
di ciò AC 1 e AC 2 si sono incontrati con lui a __________ il 19 settembre
2008.
Il 20 e il 22 settembre 2008 AC 1 per sms ha negoziato con AC 3 il prezzo unitario di un imprecisato ulteriore quantitativo
di cocaina, ma la trattativa non ha condotto ad ulteriori forniture, eccezion
fatta per la cessione a titolo gratuito di un grammo, di cui si dirà di
seguito.
Interrogati al riguardo, gli accusati hanno
risposto in modo evasivo. A mente della Corte la ragione va ricercata nella
potenziale pericolosità (per la loro posizione processuale) dell’ammissione
dell’esistenza di concrete trattative per un importante quantitativo di
cocaina. In ogni caso, già solo il fatto che si discuteva ora di un prezzo di
acquisto inferiore (fr. 62.- al grammo offerti da AC 1 e fr. 64.- al grammo
richiesti da AC 3 per conto di “__________” rispetto ai 45.-/48.- Euro al
grammo pagati per i primi 100 grammi), rende lecito il sospetto che avrebbe
potuto trattarsi di un quantitativo superiore al precedente. Inoltre, nella
stessa direzione depone la caratura dell’acquirente __________, che acquistava
e rivendeva cocaina a chili, e nella cui ottica la prima fornitura di 100 grammi poteva non essere stato altro che un campione, in vista di più consistenti acquisti
qualora la qualità fosse stata soddisfacente.
Come che sia, rimane il fatto che l’accordo sul
prezzo non è stato raggiunto, ed è altrettanto certo che AC 3 non disponeva,
non essendosela procurata da “__________”, di ulteriore cocaina, a parte i 4 grammi da lui trattenuti dai 100 ricevuti da __________, 2 dei quali oltretutto nel frattempo
consumati.
La sera del 22 settembre AC 2 e AC 1 si sono di
nuovo incontrati a __________ con __________, che vi è giunto accompagnato da __________
e da __________. Nuovamente, __________ è salito sul veicolo dei qui imputati e
con loro si è recato a __________. Giunti nei pressi dell’appartamento di AC 3, AC 1 e __________ sono scesi dal veicolo e il solo AC 1 si è recato nell’appartamento del
dominicano, che gli ha ceduto gratuitamente una pallina di cocaina dal peso di
circa un grammo (punto C 1.3 AA), residuo della precitata partita da 100 grammi. AC 1 ha poi consegnato la droga a __________ che era rimasto in attesa in zona (punto B 2
AA; anche verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4).
AC 1 e AC 2 sono quindi rientrati allo _______
mentre che __________ ha raggiunto __________ e __________ e i tre assieme
hanno lasciato il luogo.
11.
La
portata di questo episodio non è chiara. Già si sono espressi i sospetti che la
trattativa vertesse su di un elevato quantitativo di cocaina, mentre che del
tutto inverosimile è la tesi, che gli accusati hanno tentato di fare accettare
in aula, che tutto quel movimento (accanite pregresse contrattazioni del prezzo
e coinvolgimento di 7 persone, trasferta di due auto sino a __________) fosse
finalizzato all’acquisto di un misero grammetto di cocaina.
In ogni caso, lo stesso Procuratore pubblico,
richiesto di precisare la portata dell’imputazione ascritta di atti preparatori
alla vendita di cocaina, ha dato atto che non si sarebbe trattato di un
traffico ingente, precisando che l’intera attività ascritta a AC 1 e AC 2
(ovvero l’intermediazione dei primi 96 grammi di cocaina e questo secondo, indeterminato episodio) rientra in ogni caso nell’ambito dell’infrazione semplice
alla LFStup -confermando con ciò quanto si deduce dall’atto di accusa-, ovvero,
non eccede nel complesso la soglia dei 180 grammi di sostanza non pura.
Con questa precisazione, l’atto d’accusa trova
integrale conferma negli accertamenti della Corte. Gli accusati vanno pertanto
ritenuti autori colpevoli dei reati loro ascritti.
12.
Secondo
l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto
della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di
reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata
13.
AC 1
deve rispondere (in parte in correità con AC 2 e AC 3) di avere negoziato la
vendita di 100 grammi di cocaina, di avere fatto atti preparatori per negoziare
la vendita di un ulteriore (ma non elevato) quantitativo di cocaina e della
cessione gratuita di un grammo di cocaina.
Dal punto di vista oggettivo la gravità dei reati
si situa ad un livello medio, visto che, come detto, l’insieme di questa
attività non configura ancora un caso di infrazione aggravata alla LFStup, e
che perciò la pena edittale massima è di tre anni di pena detentiva.
Ciò che nel caso concreto è sconfortante è semmai
l’aspetto soggettivo del reato, che appare nel contempo drammatico e di sicura
gravità. AC 1, al terzo processo in Corte d’assise, è infatti ricaduto nel medesimo
reato di infrazione alla LFStup addirittura mentre ancora stava espiando la precedente
condanna a 3 anni e 9 mesi di carcere, a sua volta intervenuta a neppure due
anni dalla sua prima sanzione (sempre per stupefacenti) a 14 mesi di carcere. Senza
dimenticare l’ulteriore condanna a 80 giorni detenzione inflittagli con decreto
d’accusa e anch’essa concernente fatti in parte commessi durante l’espiazione
della pena.
Il meno che si possa dire è che AC 1 nulla
apprende dalle proprie esperienze giudiziarie, e che nemmeno la privazione
della libertà ha per lui valenza educativa, visto che neppure attende di avere
scontato la propria pena per rimettersi a delinquere. L’incentivo alla
risocializzazione costituito dal progressivo allentarsi del regime di prigionia
costituisce invece per lui l’occasione di rimettersi a delinquere. Se poi si
deve credere alle sue parole, quando afferma che non ha delinquito per soldi ma
solo per permettere all’amico AC 2 di fare contento il __________, e liberarsi
così dalle sue insistenti richieste di cocaina, si ha che la pronta ricaduta è
aggravata dalla futilità del movente, ciò che donota ulteriormente (se ve ne
fosse stato ancora bisogno) il totale sprezzo delle leggi e l’assoluta mancanza
di scrupoli, oltre che di ritegno, dell’imputato.
Già la Corte delle Assise criminali che aveva
giudicato il AC 1 il 2 febbraio 2006 aveva ravvisato in lui indizi di
irriducibilità (vedi sentenza cit. pag. 38 e segg., in AI 15), valutazione che trova
oggi integrale conferma: AC 1 è un irriducibile.
Questa valutazione negativa non è mitigata da
alcuna particolare circostanza attenuante. Nulla giustifica o rende meno
esecrabile il suo agire. Malgrado la sua confessione - per altro rilasciata a
fatica - e la parziale collaborazione con gli inquirenti (apprezzabile quanto
meno che egli abbia fatto il nome di AC 3), la Corte non può credere
all’esistenza di un reale ravvedimento. Il dispiacere manifestato dal AC 1 più
che da una vera presa di coscienza pare dettato dal rammarico per essere stato
scoperto, di aver così visto sfumare l’imminente liberazione condizionale, e di
dovere prendere in considerazione l’eventualità di dovere espiare, oltre
all’odierna pena, almeno parte del terzo della precedente sanzione dalla quale
stava per essere liberato.
Tenuto conto di tutte le circostanze la Corte ha
ritenuto adeguata una pena detentiva di 10 mesi, con computo del carcere
preventivo sofferto.
Si tratta invero di un giudizio mite, in linea
con le richieste di pena formulate dal Procuratore pubblico, emesso in
considerazione del fatto che per l’accusato rimane ancora aperta la predetta questione
del ripristino del residuo di pena di cui alla sentenza del 20 settembre 2006,
su cui dovrà decidere il GIAP, e del fatto che la pena odierna andrà espiata,
stante una prognosi chiaramente negativa.
14.
Quanto
alla prognosi, infatti, alla luce di quanto poc’anzi esposto la Corte non
ritiene di dover spendere molte parole per giustificare la propria valutazione
negativa. Se già la prognosi per AC 1 appariva funesta nel febbraio 2006 (cfr.
AI 15, sentenza citata, consid. 26, pag. 37 e segg.), essa non è certo
migliorata dopo i fatti giudicati oggi.
Inoltre, è opportuno rammentare che a AC 1, per
beneficiare della sospensione condizionale richiesta dal suo legale (si presume
per dovere di patrocinio), non basta l’assenza di prognosi negativa, ma
dovrebbero invece ricorrere per lui delle circostanze particolarmente
favorevoli, come richiesto dall’art. 42 cpv. 2 CP, a lui applicabile.
Questo non è però con ogni evidenza il caso.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la prevista definitiva
partenza di AC 1 dalla Svizzera conseguente alla decisione di divieto di
entrata emessa a suo carico, e il fatto di avere un posto di lavoro che lo
attende in patria (doc. dib. 2), non costituiscono sufficienti circostanze
particolarmente favorevoli ai sensi della norma.
Al momento dei fatti oggi a giudizio l’accusato,
prossimo all’ottenimento della liberazione condizionale, già sapeva di dovere
lasciare la Svizzera e aveva già mosso passi concreti per preparare il suo
rientro in patria (cfr. gli allegati ad AI 49 e la sentenza del GIAP del 22
settembre 2008, consid. M, pag. 2, in cui si riferisce che AC 1 affermava di “aver
organizzato un’attività nel proprio Paese d’origine”), ciò che però non
l’ha trattenuto dal delinquere nuovamente. Non si può pertanto ammettere che
questa circostanza abbia su di lui degli effetti particolarmente positivi,
mentre che più pertinente appare il ragionamento contrario: AC 1, oramai
rassegnato a lasciare il nostro Paese, si comporta come se non avesse più nulla
da perdere e pertanto delinque senza preoccuparsi delle conseguenze del suo
agire.
Stante l’irriducibilità dell’accusato, e vista
l’assenza di circostanze particolarmente favorevoli, non vi può essere spazio
per la sospensione condizionale che, nella convinzione della Corte, non
sortirebbe alcun effetto benefico, ma creerebbe semmai in lui sentimenti di
impunità, e gli darebbe giustificato motivo di ritenere di avere preso in giro
le istituzioni.
15.
Per AC
2.
la Corte ha ritenuto adeguata e per nulla severa una pena detentiva di 9
mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. A fronte di una
prognosi negativa questa pena non può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale.
16.
A AC
3.
la Corte ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi, nella quale è computato
il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica comprensiva del
ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006, pari a 8 mesi e
20.
giorni, giusta l’art. 89 CP. Questo mite pronunciamento è motivato da un
canto dal fatto che si tratta di una pena non sospesa - stante anche per lui
una prognosi negativa - e dall’altro dalla volontà della Corte di dare
all’accusato la possibilità di espiarla in regime di semi libertà di modo da
poter conservare il suo attuale (buon) impiego, dal quale dipendono in modo
significativo le possibilità di un reinserimento sociale al quale il condannato
ha dichiarato di aspirare.
17.
La
Corte ha inoltre ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato
nell’AA, ad eccezione di 2 taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore di AC
1, di una moneta commemorativa francese, da dissequestrare in favore di AC 2, e
del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo favore.
18.
La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei
condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
Rispondendo A per AC 1 affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
B per AC
2.
affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
C per AC
3.
affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
visti gli art. 12, 40, 42,
44, 46, 47, 49, 51, 69, 89 CP;
19a, 19 cifra 1 LFStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio
2008.
al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________
e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità
con AC 2,
1.1.1
negoziato la
vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;
1.1.2
fatto
preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________;
1.1.3
ceduto
gratuitamente 1 grammo di cocaina;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
AC 2 è autore colpevole di:
2.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio
2008.
al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________
e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato
la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
3.
AC 3 è
autore colpevole di:
3.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a __________, nel __________ e in altre imprecisate
località,
3.1.1
il 17
settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________;
3.1.2
il 20, 21 e
22.
settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di
cocaina;
3.1.3
ceduto
gratuitamente 1 grammo di cocaina;
3.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra il 20
novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
4.
Di
conseguenza,
4.1
AC 1 è
condannato:
alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, nella
quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2
AC 2 è
condannato:
alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, nella quale
è computato il carcere preventivo sofferto;
4.3
AC 3 é
condannato:
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale
è computato il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica
comprensiva del ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006,
giusta l’art. 89 CP;
5.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA, ad eccezione di:
-
2.
taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore
di AC 1;
-
di una moneta commemorativa francese, da
dissequestrare in favore di AC 2;
-
del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo
favore.
6.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati
in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 9'830.--
Traduzioni fr. 90.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 10'270.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'276.65
Traduzioni fr. 30.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 3'423.30
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'276.65
Traduzioni fr. 30.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 3'423.30
============
Distinta
spese a carico di AC 3 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'276.70
Traduzioni fr. 30.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70
fr. 3'423.40
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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