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Decisione

72.2009.15

Infrazione alla LSTUP, contravvenzione alla LSTUP, pena unica giusta l'art. 89 CP

8 aprile 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, dal luglio

2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________

e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità

con AC 2,

1.1.1. negoziato la

vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?

1.1.2. fatto

preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________?

1.1.3. ceduto

gratuitamente 1 grammo di cocaina?

E meglio come

descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, dal luglio

2008.

al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________

e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato

la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di

quanto in sequestro?

C. AC 3

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel __________ e in altre imprecisate località,

1.1.1

il 17

settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________?

1.1.2

il 20, 21 e

22.

settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di

cocaina?

1.1.3

ceduto

gratuitamente 1 grammo di cocaina?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra il 20

novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere ripristinata l’esecuzione del residuo di pena di cui alla sentenza del

10.

gennaio 2006?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto e in

diritto

1.

Nel

presente procedimento, concernente AC 1, AC 2 e AC 3, il solo AC 1 ha presentato dichiarazione di ricorso (mentre che i coimputati hanno accettato il

giudizio), motivo per cui la seguente motivazione è incentrata sulla sola sua

posizione processuale.

2.

AC

1, cittadino serbo, è nato a __________ il __________. Ha due fratelli,

entrambi sposati e domiciliati in Ticino da diversi anni, i quali hanno nel

frattempo ottenuto la cittadinanza svizzera. In Ticino risiede pure la madre,

ora pensionata mentre che il padre è morto circa tre anni fa. Sino all’età di 4

anni il prevenuto è stato allevato dalla nonna, dato che i genitori si

trovavano in Svizzera. In seguito la madre ha fatto rientro in patria ed egli

ha vissuto con lei. Dopo le scuole dell’obbligo l’accusato ha lavorato per

circa 2 anni come manovale, e nel 1992 è giunto in Ticino per ricongiungersi

con i familiari. Nel marzo del 1996 si è sposato con __________, da cui ha

avuto due figlie. In Ticino l’accusato ha lavorato per circa 8 mesi come

operaio per l’azienda agricola __________ e in seguito ha trovato lavoro come

vetraio, prima presso la ditta __________, dove è rimasto dal 1993 al 2001, poi

per la ditta __________ e da ultimo per la ditta di __________, sino al

febbraio 2004, percependo uno stipendio di fr. 25.- all’ora. Nel periodo

2003/2004 il prevenuto è rimasto lungamente inabile al lavoro a seguito di un

asserito infortunio. Nel dicembre 2004 l’accusato ha deciso di mettersi in

proprio costituendo la __________ sagl con sede a __________. La società, di

fatto, non è però mai divenuta operativa e il 1° giugno 2005 AC 1 è stato arrestato e quindi processato, nell’ambito dell’inchiesta “__________” (che ha

interessato anche il qui coimputato AC 2) con l’accusa di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti e guida in stato di inattitudine. Con sentenza del 2

febbraio 2006 egli è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione (condanna

ridotta a 3 anni e 9 mesi di reclusione dalla CCRP il 20 settembre 2006) e

all’espulsione, sospesa condizionalmente, per 10 anni dal territorio svizzero.

All’epoca dei fatti posti all’odierno giudizio

l’accusato stava ancora scontando questa pena, trasferito alla sezione aperta

nel cui ambito ha lavorato presso __________ e poi come aiuto cucina presso il __________

(vedi AI 49).

Era inoltre già prevista la sua partenza dalla

Svizzera allorché egli avesse terminato di espiare la pena, dato che l’Ufficio

federale della migrazione, nonostante che l’espulsione penale fosse stata

condizionalmente sospesa, il 5 ottobre 2007 ha emesso a suo carico un divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata (allegato ad AI 49). In aula

l’accusato ha dichiarato di non essere intenzionato ad impugnare ulteriormente

il provvedimento, e di essere pertanto disponibile a lasciare la Svizzera.

A carico di AC 1, oltre alla predetta condanna,

risulta una precedente sentenza, emessa il 20 marzo 2003 dalle Assise

correzionali di __________, sempre per infrazione aggravata alla LFStup, che

l’ha condannato alla pena di 14 mesi di detenzione. La sospensione condizionale

della sanzione concessagli in quell’occasione era poi stata revocata con il

giudizio del 2006.

Inoltre il 28 maggio 2008 AC 1 è stato condannato con decreto d’accusa alla pena detentiva di 80 giorni per appropriazione

indebita, ricettazione e guida in stato di inattitudine, pena aggiuntiva a

quella del 2006 (cfr. AI 15).

3.

I

fatti oggi a giudizio risultano commessi tra il mese di luglio e il 22

settembre 2008, epoca in cui, come detto, AC 1 stava ancora scontando, in

regime di semilibertà, la condanna inflittagli il 20 settembre 2006,

circostanza questa non controversa (verbale dibattimentale, pag. 2).

Dalla documentazione trasmessa dalla __________

(AI 49) si evince in effetti che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 20

settembre 2006, dopo 482 giorni in detenzione preventiva.

La pena avrebbe dovuto prendere termine il 14

settembre 2010 mentre che il termine dei 2/3 di pena, a partire dal quale è

possibile concedere la liberazione condizionale, giungeva a scadenza il 27

ottobre 2008, ed infatti con decisione del 22 settembre 2008 il GIAP ha

concesso al qui accusato la liberazione condizionale a far tempo dal 27 ottobre

2008.

4.

L’art.

89.

cpv. 1 CP prevede che se, durante il periodo di prova, il liberato

condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per

giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione.

L’art. 89 cpv. 6 CP impone inoltre al giudice di

merito di pronunciare una pena unica in applicazione dell’art. 49 CP nel caso

in cui, oltre a impartire una condanna a una pena detentiva non sospesa

condizionalmente, ordina il ripristino dell’esecuzione della pena.

5.

Nel

caso in rassegna, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico al

dibattimento, si ha che AC 1 è ricaduto nei nuovi reati prima che la decisione di

liberazione condizionale resa il 22 settembre 2008 dal GIAP potesse esplicare

il proprio effetto (previsto a far tempo dal 27 ottobre 2008), ergo, prima di

essere liberato condizionalmente.

Ne consegue che l’art. 89 CP non trova

applicazione alla presente fattispecie e che il Presidente di questa Corte non

può pronunciare una pena unica ai sensi dell’art. 49 CP ma deve limitarsi a

sanzionare i nuovi reati.

E’ opinione di questa Corte che le modalità di

espiazione e l’eventuale ripristino del residuo della pena inflitta a Milosevic

il 20 settembre 2006 siano perciò di competenza del GIAP.

6.

Nell’agosto

2008.

gli inquirenti hanno dato avvio dell’inchiesta denominata “__________”

concernente un importante traffico di stupefacente gestito da cittadini

albanesi, inchiesta che in pochi mesi ha portato all’arresto di una ventina di

persone, al sequestro di circa 2 chili di cocaina e alla ricostruzione di un

traffico di almeno 11 chili di cocaina. L’inchiesta si è avvalsa di controlli

telefonici, e nel corso del mese di settembre 2008 gli inquirenti hanno

intercettato delle conversazioni tra __________, uno dei principali indiziati

del traffico, e due uomini (a quel momento) sconosciuti, con cui è stato

fissato, e poi ripetutamente rinviato, un non meglio precisato incontro. Nel

contempo gli inquirenti hanno appreso che i trafficanti stavano esaurendo le

proprie disponibilità di cocaina, per il che hanno dedotto che essi si fossero

attivati per trovare un altro canale di rifornimento e che il programmato

incontro avesse per fine proprio la fornitura di cocaina. E’ quindi stata richiesta

la sorveglianza delle utenze usate dai due sconosciuti, poi identificati nei

qui accusati AC 2 e AC 1. Nel prosieguo dell’inchiesta sono emersi vari

elementi comprovanti il loro coinvolgimento in almeno due vendite di cocaina,

effettuate il 17 e il 22 settembre 2008 e nel cui contesto essi avrebbero funto

da intermediari tra l’acquirente __________ e il venditore, un non meglio

identificato soggetto di origine ispanica.

7.

AC

1.

e AC 2 sono pertanto stati tratti in arresto il 23 ottobre 2008.

Dopo avere fermamente negato ogni suo

coinvolgimento in questa faccenda, AC 1 ha confessato le proprie colpe e ha rivelato l’identità del fornitore di cocaina, indicando il cittadino domenicano AC

3, che è quindi stato arresto il 19 novembre 2008.

Per sua parte AC 2 ha mantenuto per tutta l’istruttoria un atteggiamento poco collaborativo, volto al sistematico

ridimensionamento delle proprie responsabilità. Solo alla vigilia del

dibattimento egli ha inviato uno scritto al presidente della Corte nel quale ha

ammesso le proprie responsabilità e manifestato il suo pentimento (doc. TPC 5).

Già dopo pochi verbali AC 3 ha confessato il suo coinvolgimento nella vicenda e ha dichiarato d’aver venduto a __________ 96 grammi di cocaina, come pure di aver ceduto un ulteriore grammo a AC 1. Egli ha pure riconosciuto

d’aver condotto delle trattative al riguardo di un’ulteriore vendita di

stupefacente, poi non concretizzatasi.

AC 3 è stato scarcerato il 16 dicembre 2008

mentre che AC 1 e AC 2 sono rimasti in detenzione preventiva sino al

dibattimento.

8.

Con

atto d’accusa del 16 febbraio 2009, il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1

e AC 2 in correità il reato di infrazione alla LFstup per avere negoziato la

vendita di almeno 100 grammi di cocaina. A AC 1 è stata addebitata un’ulteriore

infrazione alla LFStup per avere fatto preparativi per negoziare un imprecisato

quantitativo di cocaina e per avere ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina. AC 3 è a sua volta stato chiamato a rispondere di infrazione alla LFStup per

avere venduto 96 grammi di cocaina, fatto preparativi per vendere un

imprecisato quantitativo di cocaina e ceduto 1 grammo di cocaina.

Come accennato sopra, gli accusati hanno

riconosciuto gli addebiti imputati loro nell’AA (verbale dibattimentale, pag. 3).

9.

Quo

alla fattispecie posta a giudizio, AC 2 ha raccontato di essere entrato in contatto con __________ verso la metà del 2008, asseritamente per questioni

legate alla ristorazione. Il fratello del __________, __________, era infatti

intenzionato ad aprire un ristorante a __________ dove AC 2 sperava di poter

essere assunto. Ad un certo punto __________, bene informato dei trascorsi del

qui accusato, avrebbe iniziato, con insistenza, a chiedergli di fornirgli

cocaina. Inizialmente AC 2 si sarebbe rifiutato, dicendo che non voleva più

avere a che fare con lo stupefacente, ma data l’insistenza del __________ egli

ne avrebbe parlato con l’amico AC 1, che avrebbe accettato di adoperarsi per trovare

una soluzione, ciò che AC 1 ha confermato (cfr. il verbale 5 dicembre 2008 di AC

1, AI 85, pag. 1 e 2).

AC 1 ha in particolare dichiarato di aver

incontrato casualmente a __________, nella prima metà del settembre 2008, AC 3, conosciuto in carcere, e di avergli confidato di essere in contatto con una persona che

cercava stupefacente. Dopo un’iniziale reticenza, AC 3 si è detto disposto ad

acquistare droga per poi rivenderla al conoscente di AC 1, e i due sono perciò rimasti

in contatto telefonico. Nel contempo AC 1 ha informato AC 2 del possibile canale di rifornimento, e a sua volta questi ha informato il __________. Dopo

qualche giorno AC 3 ha confermato a AC 1 di aver trovato lo stupefacente, ed è quindi

stato concordato un incontro per il 17 settembre a __________ presso il

domicilio di AC 3.

AC 1 e AC 2 hanno di conseguenza fissato un

appuntamento con __________ la sera del 17 settembre a __________, dove egli è

giunto con __________ e __________. __________ è salito sul veicolo dei qui

imputati che lo hanno accompagnato a __________. Giunti nella zona della

rotonda di piazza __________, AC 1 e __________ sono scesi dalla vettura e si

sono recati presso l’appartamento di AC 3, sito al numero __________ di via __________,

mentre AC 2 li ha attesi in auto poco distante. Saliti nell’appartamento, __________

ha acquistato da AC 3 96 grammi di cocaina al prezzo di Euro 4500.-/4600.-

secondo AC 3 (suo verbale 2 dicembre 2008, AI 78, pag. 11) o di Euro 4800.-

secondo __________ (suo verbale 3 dicembre 2008, AI 80, pag. 2), sostanza

proveniente da una partita di 100 grammi da lui ricevuta a credito da un non meglio identificato “__________” (verbale AC 3 citato, AI 78, pag. 11).

Perfezionata la vendita, AC 1 è ritornato da AC 2 e i due hanno fatto rientro allo

__________ di __________. __________ è invece salito in macchina con __________

e __________ che lo avevano seguito col proprio veicolo sino a __________.

Quale compenso per questa transazione AC 3 ha dichiarato di aver ricevuto da “__________” Euro 150.-.

10.

Dopo

questo primo acquisto __________ ha manifestato l’intenzione di comperare altra

cocaina (verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4), e proprio per discutere

di ciò AC 1 e AC 2 si sono incontrati con lui a __________ il 19 settembre

2008.

Il 20 e il 22 settembre 2008 AC 1 per sms ha negoziato con AC 3 il prezzo unitario di un imprecisato ulteriore quantitativo

di cocaina, ma la trattativa non ha condotto ad ulteriori forniture, eccezion

fatta per la cessione a titolo gratuito di un grammo, di cui si dirà di

seguito.

Interrogati al riguardo, gli accusati hanno

risposto in modo evasivo. A mente della Corte la ragione va ricercata nella

potenziale pericolosità (per la loro posizione processuale) dell’ammissione

dell’esistenza di concrete trattative per un importante quantitativo di

cocaina. In ogni caso, già solo il fatto che si discuteva ora di un prezzo di

acquisto inferiore (fr. 62.- al grammo offerti da AC 1 e fr. 64.- al grammo

richiesti da AC 3 per conto di “__________” rispetto ai 45.-/48.- Euro al

grammo pagati per i primi 100 grammi), rende lecito il sospetto che avrebbe

potuto trattarsi di un quantitativo superiore al precedente. Inoltre, nella

stessa direzione depone la caratura dell’acquirente __________, che acquistava

e rivendeva cocaina a chili, e nella cui ottica la prima fornitura di 100 grammi poteva non essere stato altro che un campione, in vista di più consistenti acquisti

qualora la qualità fosse stata soddisfacente.

Come che sia, rimane il fatto che l’accordo sul

prezzo non è stato raggiunto, ed è altrettanto certo che AC 3 non disponeva,

non essendosela procurata da “__________”, di ulteriore cocaina, a parte i 4 grammi da lui trattenuti dai 100 ricevuti da __________, 2 dei quali oltretutto nel frattempo

consumati.

La sera del 22 settembre AC 2 e AC 1 si sono di

nuovo incontrati a __________ con __________, che vi è giunto accompagnato da __________

e da __________. Nuovamente, __________ è salito sul veicolo dei qui imputati e

con loro si è recato a __________. Giunti nei pressi dell’appartamento di AC 3, AC 1 e __________ sono scesi dal veicolo e il solo AC 1 si è recato nell’appartamento del

dominicano, che gli ha ceduto gratuitamente una pallina di cocaina dal peso di

circa un grammo (punto C 1.3 AA), residuo della precitata partita da 100 grammi. AC 1 ha poi consegnato la droga a __________ che era rimasto in attesa in zona (punto B 2

AA; anche verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4).

AC 1 e AC 2 sono quindi rientrati allo _______

mentre che __________ ha raggiunto __________ e __________ e i tre assieme

hanno lasciato il luogo.

11.

La

portata di questo episodio non è chiara. Già si sono espressi i sospetti che la

trattativa vertesse su di un elevato quantitativo di cocaina, mentre che del

tutto inverosimile è la tesi, che gli accusati hanno tentato di fare accettare

in aula, che tutto quel movimento (accanite pregresse contrattazioni del prezzo

e coinvolgimento di 7 persone, trasferta di due auto sino a __________) fosse

finalizzato all’acquisto di un misero grammetto di cocaina.

In ogni caso, lo stesso Procuratore pubblico,

richiesto di precisare la portata dell’imputazione ascritta di atti preparatori

alla vendita di cocaina, ha dato atto che non si sarebbe trattato di un

traffico ingente, precisando che l’intera attività ascritta a AC 1 e AC 2

(ovvero l’intermediazione dei primi 96 grammi di cocaina e questo secondo, indeterminato episodio) rientra in ogni caso nell’ambito dell’infrazione semplice

alla LFStup -confermando con ciò quanto si deduce dall’atto di accusa-, ovvero,

non eccede nel complesso la soglia dei 180 grammi di sostanza non pura.

Con questa precisazione, l’atto d’accusa trova

integrale conferma negli accertamenti della Corte. Gli accusati vanno pertanto

ritenuti autori colpevoli dei reati loro ascritti.

12.

Secondo

l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto

della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di

reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata

13.

AC 1

deve rispondere (in parte in correità con AC 2 e AC 3) di avere negoziato la

vendita di 100 grammi di cocaina, di avere fatto atti preparatori per negoziare

la vendita di un ulteriore (ma non elevato) quantitativo di cocaina e della

cessione gratuita di un grammo di cocaina.

Dal punto di vista oggettivo la gravità dei reati

si situa ad un livello medio, visto che, come detto, l’insieme di questa

attività non configura ancora un caso di infrazione aggravata alla LFStup, e

che perciò la pena edittale massima è di tre anni di pena detentiva.

Ciò che nel caso concreto è sconfortante è semmai

l’aspetto soggettivo del reato, che appare nel contempo drammatico e di sicura

gravità. AC 1, al terzo processo in Corte d’assise, è infatti ricaduto nel medesimo

reato di infrazione alla LFStup addirittura mentre ancora stava espiando la precedente

condanna a 3 anni e 9 mesi di carcere, a sua volta intervenuta a neppure due

anni dalla sua prima sanzione (sempre per stupefacenti) a 14 mesi di carcere. Senza

dimenticare l’ulteriore condanna a 80 giorni detenzione inflittagli con decreto

d’accusa e anch’essa concernente fatti in parte commessi durante l’espiazione

della pena.

Il meno che si possa dire è che AC 1 nulla

apprende dalle proprie esperienze giudiziarie, e che nemmeno la privazione

della libertà ha per lui valenza educativa, visto che neppure attende di avere

scontato la propria pena per rimettersi a delinquere. L’incentivo alla

risocializzazione costituito dal progressivo allentarsi del regime di prigionia

costituisce invece per lui l’occasione di rimettersi a delinquere. Se poi si

deve credere alle sue parole, quando afferma che non ha delinquito per soldi ma

solo per permettere all’amico AC 2 di fare contento il __________, e liberarsi

così dalle sue insistenti richieste di cocaina, si ha che la pronta ricaduta è

aggravata dalla futilità del movente, ciò che donota ulteriormente (se ve ne

fosse stato ancora bisogno) il totale sprezzo delle leggi e l’assoluta mancanza

di scrupoli, oltre che di ritegno, dell’imputato.

Già la Corte delle Assise criminali che aveva

giudicato il AC 1 il 2 febbraio 2006 aveva ravvisato in lui indizi di

irriducibilità (vedi sentenza cit. pag. 38 e segg., in AI 15), valutazione che trova

oggi integrale conferma: AC 1 è un irriducibile.

Questa valutazione negativa non è mitigata da

alcuna particolare circostanza attenuante. Nulla giustifica o rende meno

esecrabile il suo agire. Malgrado la sua confessione - per altro rilasciata a

fatica - e la parziale collaborazione con gli inquirenti (apprezzabile quanto

meno che egli abbia fatto il nome di AC 3), la Corte non può credere

all’esistenza di un reale ravvedimento. Il dispiacere manifestato dal AC 1 più

che da una vera presa di coscienza pare dettato dal rammarico per essere stato

scoperto, di aver così visto sfumare l’imminente liberazione condizionale, e di

dovere prendere in considerazione l’eventualità di dovere espiare, oltre

all’odierna pena, almeno parte del terzo della precedente sanzione dalla quale

stava per essere liberato.

Tenuto conto di tutte le circostanze la Corte ha

ritenuto adeguata una pena detentiva di 10 mesi, con computo del carcere

preventivo sofferto.

Si tratta invero di un giudizio mite, in linea

con le richieste di pena formulate dal Procuratore pubblico, emesso in

considerazione del fatto che per l’accusato rimane ancora aperta la predetta questione

del ripristino del residuo di pena di cui alla sentenza del 20 settembre 2006,

su cui dovrà decidere il GIAP, e del fatto che la pena odierna andrà espiata,

stante una prognosi chiaramente negativa.

14.

Quanto

alla prognosi, infatti, alla luce di quanto poc’anzi esposto la Corte non

ritiene di dover spendere molte parole per giustificare la propria valutazione

negativa. Se già la prognosi per AC 1 appariva funesta nel febbraio 2006 (cfr.

AI 15, sentenza citata, consid. 26, pag. 37 e segg.), essa non è certo

migliorata dopo i fatti giudicati oggi.

Inoltre, è opportuno rammentare che a AC 1, per

beneficiare della sospensione condizionale richiesta dal suo legale (si presume

per dovere di patrocinio), non basta l’assenza di prognosi negativa, ma

dovrebbero invece ricorrere per lui delle circostanze particolarmente

favorevoli, come richiesto dall’art. 42 cpv. 2 CP, a lui applicabile.

Questo non è però con ogni evidenza il caso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la prevista definitiva

partenza di AC 1 dalla Svizzera conseguente alla decisione di divieto di

entrata emessa a suo carico, e il fatto di avere un posto di lavoro che lo

attende in patria (doc. dib. 2), non costituiscono sufficienti circostanze

particolarmente favorevoli ai sensi della norma.

Al momento dei fatti oggi a giudizio l’accusato,

prossimo all’ottenimento della liberazione condizionale, già sapeva di dovere

lasciare la Svizzera e aveva già mosso passi concreti per preparare il suo

rientro in patria (cfr. gli allegati ad AI 49 e la sentenza del GIAP del 22

settembre 2008, consid. M, pag. 2, in cui si riferisce che AC 1 affermava di “aver

organizzato un’attività nel proprio Paese d’origine”), ciò che però non

l’ha trattenuto dal delinquere nuovamente. Non si può pertanto ammettere che

questa circostanza abbia su di lui degli effetti particolarmente positivi,

mentre che più pertinente appare il ragionamento contrario: AC 1, oramai

rassegnato a lasciare il nostro Paese, si comporta come se non avesse più nulla

da perdere e pertanto delinque senza preoccuparsi delle conseguenze del suo

agire.

Stante l’irriducibilità dell’accusato, e vista

l’assenza di circostanze particolarmente favorevoli, non vi può essere spazio

per la sospensione condizionale che, nella convinzione della Corte, non

sortirebbe alcun effetto benefico, ma creerebbe semmai in lui sentimenti di

impunità, e gli darebbe giustificato motivo di ritenere di avere preso in giro

le istituzioni.

15.

Per AC

2.

la Corte ha ritenuto adeguata e per nulla severa una pena detentiva di 9

mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. A fronte di una

prognosi negativa questa pena non può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale.

16.

A AC

3.

la Corte ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi, nella quale è computato

il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica comprensiva del

ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006, pari a 8 mesi e

20.

giorni, giusta l’art. 89 CP. Questo mite pronunciamento è motivato da un

canto dal fatto che si tratta di una pena non sospesa - stante anche per lui

una prognosi negativa - e dall’altro dalla volontà della Corte di dare

all’accusato la possibilità di espiarla in regime di semi libertà di modo da

poter conservare il suo attuale (buon) impiego, dal quale dipendono in modo

significativo le possibilità di un reinserimento sociale al quale il condannato

ha dichiarato di aspirare.

17.

La

Corte ha inoltre ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato

nell’AA, ad eccezione di 2 taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore di AC

1, di una moneta commemorativa francese, da dissequestrare in favore di AC 2, e

del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo favore.

18.

La

tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei

condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.

Rispondendo A per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 2,

B per AC

2.

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,

C per AC

3.

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,

visti gli art. 12, 40, 42,

44, 46, 47, 49, 51, 69, 89 CP;

19a, 19 cifra 1 LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, dal luglio

2008.

al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________

e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità

con AC 2,

1.1.1

negoziato la

vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;

1.1.2

fatto

preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________;

1.1.3

ceduto

gratuitamente 1 grammo di cocaina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, dal luglio

2008.

al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________

e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato

la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

3.

AC 3 è

autore colpevole di:

3.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, nel __________ e in altre imprecisate

località,

3.1.1

il 17

settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________;

3.1.2

il 20, 21 e

22.

settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di

cocaina;

3.1.3

ceduto

gratuitamente 1 grammo di cocaina;

3.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra il 20

novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC 1 è

condannato:

alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, nella

quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC 2 è

condannato:

alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, nella quale

è computato il carcere preventivo sofferto;

4.3

AC 3 é

condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale

è computato il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica

comprensiva del ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006,

giusta l’art. 89 CP;

5.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA, ad eccezione di:

-

2.

taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore

di AC 1;

-

di una moneta commemorativa francese, da

dissequestrare in favore di AC 2;

-

del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo

favore.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 9'830.--

Traduzioni fr. 90.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 10'270.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'276.65

Traduzioni fr. 30.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 3'423.30

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'276.65

Traduzioni fr. 30.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 3'423.30

============

Distinta

spese a carico di AC 3 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'276.70

Traduzioni fr. 30.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70

fr. 3'423.40

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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