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Decisione

72.2009.150

Truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita commesse in attesa di giudizio. Provento del reato speso al casinò. Scemata imputabilità, trattamento. Pena unica

19 gennaio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. allestito almeno 74 (settantaquattro) ordini di bonifico falsi,

ottenuti scansionando le firme autentiche degli aventi diritto e facendo un

copia/incolla delle stesse, creando così documenti falsi, da lui trasmessi via

fax ai funzionari della __________ Bank di __________, ed utilizzati quindi a

scopo d’inganno, segnatamente per perfezionare la truffa di cui al punto 1. del

presente atto d’accusa;

2.2. creato nel sistema informatico della PC 1 delle registrazioni

contabili fasulle,

entrando nel programma informatico del datore di

lavoro, come amministratore del sistema, escludendo l’opzione “registrare sui

centri di costo” e poi registrando in contabilità l’addebito in uscita dalla

banca di Amburgo ed indicando quale contropartita il conto “acquisti materie

prime e prodotti”, ponendo quindi in essere accorgimenti informatici, il tutto

al fine di occultare le malversazioni da lui commesse;

2.3. allestito degli ordini di bonifico falsi, ottenuti scansionando le

firme autentiche degli aventi diritto e facendo un copia/incolla delle stesse,

con indicazione quali beneficiari __________ (in almeno 10 occasioni), __________

(in almeno una occasione) __________ (in almeno una occasione), __________ (in

almeno una occasione), tutti già reali fornitori del datore di lavoro,

falsi documenti da lui inseriti in contabilità a

valere quali giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni

in ditta, le malversazioni da lui commesse;

3. appropriazione

indebita, ripetuta

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine

di appropriarsene,

nel periodo dal novembre 2008 al 5 giugno 2009,

ripetutamente impiegato a profitto proprio valori

patrimoniali affidatigli,

e meglio,

per avere,

indebitamente prelevato in almeno 14

(quattordici) occasioni dai conti bancari nr. __________ (conto corrente) e nr __________

(conto risparmio) in __________ intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2,

sui quali aveva diritto di firma individuale nella sua qualità di contabile a

titolo accessorio, complessivamente almeno CHF 38’686.50 utilizzandoli a

profitto proprio, asseritamente per giocare al Casinò,

cagionando un danno netto di almeno CHF

23'361.50, in quanto utilizzando il provento del reato di cui sub 1, ha riversato CHF 8'000.00 nel dicembre 2008 sulla relazione bancaria in UBS intestata al PC 2 e ha

pagato fatture di pertinenza del PC 2 per CHF 7'325.00,

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli

art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 147/2009 del 1 dicembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§

Il Procuratore Pubblico.

§ L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP)

avv. DUF 1.

§ L'avv. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti

- mercoledì 19 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 17:55.

Sentiti § Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale paragona l’accusato alla figura fumettistica di Diabolik, nella misura in

cui entrambi fanno del crimine il loro mestiere.

Ripercorre l’agire astuto di AC 1 ed evidenzia la

destinazione data al denaro malversato. Si indigna per il fatto che egli ha

fatto fronte al risarcimento compensatorio ordinato nell’ambito del precedente

procedimento con il provento del reato. Pone in evidenza la pronta e piena

collaborazione da lui fornita sugli illeciti e sulle loro modalità. Sottolinea

però come egli abbia cercato di far risalire le prime malversazioni ad un

momento successivo alla prima condanna. Osserva anche come la prima condanna

non lo abbia frenato nel suo delinquere. Rileva anche che i prelevamenti a

danno del PC 2, effettuati subito dopo aver perso (a seguito del licenziamento)

la possibilità di malversare ai danni della PC 1, sono stati ammessi solo in un

secondo tempo. Pone in evidenza come la maggior parte del denaro sia stato

speso per finanziare il gioco d’azzardo. Ritiene che il modo di agire di AC 1

ai danni della PC 1 costituisca oggettivamente e soggettivamente una truffa,

commessa per mestiere, essendosi prodigato in maniera intensa per delinquere,

conseguedo dei lauti guadagni che gli hanno permesso di far fronte ai suoi

bisogni. Ritiene invece l’agire ai danni del PC 2 costitutivo di appropriazione

indebita. Pone in risalto il precedente penale dell’accusato. Illustra il

parere del perito giudiziario, che ha quantificato la scemata imputabilità in

un grado del 25%. Pone in evidenza la gravità dei reati, la ripetitività

dell’agire, il fine egoistico perseguito, la situazione personale nella quale AC

1 ha delinquito e che permetteva di pretendere il rispetto delle regole,

l’importante precedente penale, il fatto che ha delinquito in attesa di

giudizio e che non ha imparato la lezione del precedente procedimento.

Definisce l’accusato un delinquente incallito che ha delinquito per 13 anni

consecutivi. Osserva che l’attitudine al crimine di AC 1 lascia esterrefatti.

Rileva che solo l’arresto lo ha fermato. Conclude chiedendo la conferma

integrale dell’AA e la condanna dell’accusato ad una pena unica di 5 anni da

espiare, alla luce dell’importante precedente penale, del fatto che ha

delinquito per 13 anni e che non ha imparato la lezione del 2004, dei motivi

futili alla base del suo agire, del fatto che non ha riparato minimamente il

danno ingente causato, della collaborazione, dell’esito della perizia, della

prognosi decisamente sfavorevole, del comportamento sprezzante nei confronti

delle istituzioni che gli hanno dato fiducia, in quanto ha delinquito in

attesta di giudizio e nel periodo di prova. Chiede la condanna ad una misura,

da effettuare già in carcere. Postula che la documentazione in sequestro resti

agli atti come confisca. Chiede infine la condanna dell’accusato al pagamento

dell’importo di fr. 23’361.50 quale risarcimento del danno causato alla PC 3.

§ L’avv. RC

1, rappresentante della PC 1, per la sua arringa,

il quale osserva come rimanga il dubbio in merito all’eventuale tesaurizzazione

del provento del reato. Dà atto della collaborazione prestata dall’accusato, ma

osserva come egli non abbia ancora risarcito nulla del maltolto. Per la

sussunzione in diritto dei fatti, si associa a quanto esposto dal PP. Chiede la

condanna di AC 1 ad un risarcimento di fr. 1’405'541.51 oltre interessi, nonché

la rifusione delle spese legali e delle ripetibili. Chiede infine la confisca e

la realizzazione in favore della PC di quanto in sequestro.

§ L’avv. DUF

1, difensore di AC 1, per la sua arringa, il quale

sottolinea come i fatti siano ammessi. Non ne contesta neppure la qualifica

giuridica. Osserva tuttavia come ciò che conti sia la personalità

dell’accusato. Lo definisce un poveraccio. Contesta il paragone con la figura

di Diabolik. Osserva come AC 1 sia stato mosso dal bisogno patologico di

giocare. Ritiene che la sua personalità spieghi anche perché ha continuato a delinquere

sull’arco di 13 anni e anche dopo il precedente processo. Osserva come egli

agisca così a causa di conflitti interni che il trattamento, cui dà il suo

assenso, dovrà sviscerare. Evidenzia come il concetto sociale sia contenuto

nella Legge sui casinò e come ciò risalga a pochi anni fa, rilevando che, se

fosse stato introdotto prima, forse AC 1 non si troverebbe qui oggi. Contesta,

poiché non dimostrato dall’accusa, che l’accusato abbia pagato il risarcimento

compensatorio ordinato nel precedente procedimento mediante il provento di

reato, osservando che egli aveva i mezzi per pagare fr. 1'000.- al mese al TPC.

Contesta anche la teoria del tesoretto, poiché in totale contraddizione con la

personalità dell’accusato, osservando che, se una persona ha necessità di

giocare, gioca la totalità di quanto ha a disposizione. Conclude che, se avesse

messo da parte del denaro, lo avrebbe giocato. Concorda con il Presidente della

Corte nel dire che la giustizia interviene solo a posteriori. Auspica che il

processo sia utile all’accusato, oltre che alla società intera, ed auspica pure

l’inizio di un trattamento, così come illustrato dal perito. Ritiene che AC 1

non sia soddisfatto della sua esistenza, indipendentemente dal fatto che sia

stato scoperto. Chiede che la pena sia compressa sufficientemente per

permettere la sospensione di almeno una piccola parte della stessa. Ritiene che

tutta la situazione di AC 1 derivi da un’unica volontà ed un’unica incapacità

di resistere agli stimoli. Tenuto conto anche della scemata imputabilità,

reputa che si possa comprimere la pena entro 3 anni, di cui 2 anni e mezzo da

espiare, a condizione che segua un trattamento. Chiede il rinvio al foro civile

delle PC, poiché la capacità di discernimento a livello civile non è necessariamente

la stessa che a livello penale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: 1. AC 1

è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14

ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, trasmettendo via fax alla __________ Bank __________, in

almeno 74 occasioni ordini di bonifico falsificati a debito delle relazioni

intestate a società riconducibili al suo datore di lavoro, ripetutamente ingannato

con astuzia i funzionari dell’istituto bancario inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio della __________ per un importo complessivo di

fr. 1'405'541.51;

trattasi di reato aggravato siccome

commesso per mestiere;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14

ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui

firma autentica, rispettivamente dell’altrui segno a mano autentico per formare

dei documenti suppositizi ed ancora attestato in documenti fatti di importanza

giuridica contrari alla verità, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali

documenti, e meglio per avere:

1.2.1. allestito

almeno 74 ordini di bonifico falsi;

1.2.2. creato nel

sistema informatico della PC 1 delle registrazioni contabili fasulle;

1.2.3. allestito

degli ordini di bonifico falsi poi inseriti in contabilità a valere quali

giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni in ditta, le

malversazioni commesse;

1.3. ripetuta

appropriazione indebita

per avere, nel periodo dal novembre 2008 al 5

giugno 2009, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di

appropriarsene, prelevando indebitamente in almeno 14 occasioni dai conti

bancari intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2, sui quali aveva

diritto di firma individuale, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori

patrimoniali affidatigli per un importo complessivo di fr. 38'686.50,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena di 18 mesi inflitta con

sentenza 5.5.2004 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

5.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

6.

Deve essere

condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili e, se sì, in quale

misura?

7.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato in fatto ed in

diritto

1.

Il

curriculum vitae dell’imputato è ben illustrato nella perizia psichiatrica in

atti:

Il periziato è nato a __________, in una

famiglia originaria di __________ in __________. Il padre è nato nel 1923 ed è

deceduto nel 2000 in seguito a infarto cardiaco; ha lavorato nella Cartiera di __________.

La madre è nata nel 1925 ed è deceduta nel mese di gennaio del 2008 in seguito a una polmonite.

Il periziato è il terzo di tre figli, tutti nati

da parto cesareo. La prima è una sorella, casalinga, nata nel 1964; ha tre

figli da due matrimoni, di cui uno, il primogenito, è collocato all’OTAF. Un

altro fratello, nato nel 1965, lavora a __________ come postino ed è single.

Prima della nascita del periziato la madre ha perso un figlio. Il periziato

definisce entrambi i genitori molto bravi: in famiglia i rapporti erano ottimi.

Dichiara d’aver trascorso una bella infanzia, priva di un qualsiasi problema,

dapprima nell’appartamento in città vecchia a __________ e poi a __________

nell’appartamento della Cartiera.

Ha frequentato le prime quattro classi delle

elementari a __________ e poi la quinta a __________, mentre le medie a __________.

A scuola il profitto era buono, a differenza dei suoi fratelli. Nella stessa

località ha fatto l’apprendistato di commercio, tra il 1984 al 1987, lavorando

poi nella stessa ditta per altri cinque anni come responsabile di contabilità.

La successiva attività professionale l’ha svolta presso la __________, dal 1992

al 1997, in qualità di assicuratore e, in seguito e fino al 2000 come

responsabile di informatica per tutto il Cantone. Il guadagno era molto buono,

ma c’era troppo lavoro.

Nel 2000 era stato assunto come contabile alla PC

1.

di __________ fino il mese di dicembre del 2008. Dopo quattro mesi di

disoccupazione aveva ripreso a lavorare come contabile alla __________ fino

all’arresto avvenuto nel mese di giugno del 2009.

Da diversi anni gestisce una propria ditta e in

questa attività l’aiuta un impiegata a tempo parziale che conosce da molti anni

e con cui in passato aveva avuto una relazione. Aveva sottratto del denaro

anche a lei: ora le versa una paga maggiore rispetto al suo rendimento poiché

si sente in colpa.

L’esaminando presenta una anamnesi praticamente

muta: nessuna malattia, operazione o infortunio degni di rilievo e, in

particolare, nessun problema di natura psichica. Egli nega una qualsiasi

abitudine nociva. Soltanto verso la fine degli anni novanta, per circa due-tre

anni aveva preso l’abitudine di bere del vino bianco: da due tre litri al

giorno e poi aveva smesso. Pratica dello sport: calcio, tennis e corsa.

La stagione 1987/88 era impiegato nella squadra

di calcio del __________ e la stagione successiva anche nella selezione B.

Aveva smesso di giocare perché più interessato a donne e alcol, e perché non

andava d’accordo con il signor __________ (recte: __________)

(l’allenatore della squadra). Il suo hobbies sono l’informatica, il disegno e i

fumetti – Diabolik e Dylan Dog – e ne possiede due armadi pieni. Avrebbe anche

molte cose di valore ma non precisa di quale entità esse siano.

Ha assolto l’obbligo militare, la scuola reclute

nel 1987 e tutti i corsi di ripetizione fino i trentadue anni, terminando come

appuntato nello Stato maggiore.

Sul piano relazionale, si segnala una prima

esperienza avuta a 15 anni con una ragazza diciottenne svizzero-tedesca, nel

camping dove vendeva i gelati. Una seconda esperienza l’ha avuta lungo un

periodo di tempo piuttosto lungo tra il 1985 e il 1997, con una signora sposata

e maggiore di 12 anni. Le altre relazioni riguardano una trentenne brasiliana

dal 2003 al 2005 e l’attuale: una quarantenne ucraina che vive in Italia e che

è venuta a trovarlo in carcere dopo una lunga pausa.

Con questa donna avrebbe condiviso il desiderio

di avere figli, ma nonostante avessero tentato non vi sono stati risultati. Ora

è preoccupato poiché la sua compagna ha problemi in Italia con il permesso di

soggiorno e lui essendo in carcere non può aiutarla.

Il primo approccio con il gioco d’azzardo

risalirebbe al 1993 con le slots-machines: talvolta solo, talvolta in

compagnia, giocava da sei a trentamila franchi in una sola giornata. La sua

vincita massima era stata di venticinquemila franchi. In caso di vincita,

smetteva immediatamente e se ne andava via. Giocava soprattutto al casinò e con

un massimo di cinquantamila franchi. Sperava di guadagnare, di coprire così le

perdite e colmare i buchi finanziari. Ai suoi ha sempre celato la verità più

volte a settimana giocava al lotto e si dedicava a scommesse sportive.

Il primo problema con la legge lo ebbe nel

1994/95: in qualità di assicuratore, aveva conosciuto una signora sessantenne e

benestante appena diventata vedova. Si fece consegnare, promettendo un

investimento mai fatto i suoi soldi. Per questo reato venne processato nel mese

di maggio 2005, subendo una condanna di diciotto mesi con il beneficio della

condizionale. La condanna, le perdite finanziarie, il fallimento e la vendita all’asta

della casa non bastarono a fermarlo: egli non rinunciò mai al gioco d’azzardo”

(AI 154).

Dal profilo finanziario si segnala che l’imputato

ha già subito un fallimento con l’emissione di ACB per complessivi CHF

452'335,70 il 17 agosto 2000. Dalla più recente dichiarazione delle imposte in

atti emerge un reddito netto dichiarato di poco più di CHF 52'000.-.

2.

AC 1 non è

incensurato. Con sentenza 5 maggio 2004 è stato condannato alla pena di 18 mesi

di detenzione con la condizionale per 3 anni dal Presidente delle Assise

Correzionali di Locarno per titolo di truffa e falsità in documenti. I fatti

oggetto di quel procedimento si svolsero dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre

2000.

Venne, come detto, processato il 5 maggio 2004. In realtà solo da fine 2000 al 16 marzo 2001 non ha commesso reati. Infatti, da questa data in

poi, ha ricominciato, pur avendo riferito in sede d’interrogatorio al PP,

nell’ambito del precedente procedimento, di aver capito la lezione e di essere

dispiaciuto (MP 05.09.02). Fatto sta che, al momento di andare in aula, il 5

maggio 2004, aveva già sottratto al suo datore di lavoro CHF 272'474,87, che

non erano, evidentemente, stati scoperti. Ma vi è di più. Dopo essere stato

licenziato in via ordinaria dalla PC 1, di fatto a far data dal 17 ottobre

2008, nell’ambito della gestione del PC 2 di __________, non ha perso occasione

per sottrarre del denaro anche alla comunità dei condomini. Insomma, è stato

fermato solo grazie all’arresto, avvenuto qualche settimana dopo la sua

assunzione presso la commissione paritetica dell’edilizia. Aggiungasi che, nel

periodo successivo alla sentenza di condanna, ha regolarmente pagato, finché è

stato alle dipendenze della PC 1, le rate mensili di CHF 1'000.- per far fronte

al risarcimento compensatorio cui era stato condannato in quella sede. Di tutta

evidenza le malversazioni operate ai danni del datore di lavoro gli hanno di

molto facilitato il compito, tanto che, una volta perso il lavoro, ha chiesto

ed ottenuto di poter abbassare le rate mensili a CHF 400.-.

3.

AC 1 è

stato arrestato il 16 giugno 2009 a casa sua. Già nel rapporto di arresto sono

ben descritte le modalità del suo agire:

Come si potrà rilevare dal suo verbale di

interrogatorio ha dichiarato di aver commesso degli illeciti nell’ambito della

sua attività quale contabile per la PC 1 di __________ nel periodo 2004/2008

per complessivamente circa 700/800'000.-- CHF.

Per quanto concerne le modalità possiamo dire

quanto segue.

AC 1 preparava degli ordini di pagamento su carta

intestata della PC 1 sui quali indicava di far accreditare una determinata

somma di denaro su un conto presso la __________ a favore della __________ Sagl

(società della quale AC 1 è socio e gerente).

Per le firme da apporre sull’ordine di pagamento

utilizzava un documento originale firmato da __________ e __________ (aventi

diritto di firma per la società denunciante), lo scannerizzava ed in seguito

effettuava un “copia e incolla” delle firme sull’ordine di pagamento.

Successivamente inviava l’ordine via fax alla __________

Bank di __________ dove la PC 1 è titolare di un conto.

Il falso ordine di pagamento spedito alla banca

in seguito lo eliminava inserendolo nel tritacarte dell’ufficio.

La __________ Bank, ad ordine ricevuto, procedeva

al trasferimento del denaro sul conto della __________ Sagl senza ulteriori verifiche

e dopo circa 3/4 giorni perveniva negli uffici della PC 1 il documento di

addebito.

Sapendo che dopo circa tre o quattro giorni

l’avviso di addebito sarebbe arrivato, AC 1 controllava la corrispondenza e

dopo aver identificato la busta della banca, se ne appropriava. Visto che sul

documento inviato dalla banca non era indicato il beneficiario del denaro

trasferito ma unicamente un codice, AC 1 poteva inserire tranquillamente questo

documento in contabilità.

Per camuffare questi illeciti preparava un falso

ordine di bonifico bancario, sempre su carta intestata della PC 1 e sempre con

un “copia incolla” delle firme, nel quale faceva figurare che l’importo era

stato pagato a favore della società __________ precedente fornitore della PC 1.

Per quanto concerne questi ordini di pagamento

falsi con l’indicazione della società __________, a suo dire, sono stati

inseriti in contabilità unicamente per l’anno 2007.

Successivamente, visto che doveva effettuare le

registrazioni nel programma contabilità, agiva in questo modo.

Accedeva al programma come amministratore del

sistema e toglieva l’opzione che prevedeva di andare a registrare nei centri di

costo.

La registrazione andava pertanto da “Costi

acquisto materie prime” a “Banca” senza toccare il centro di costo. Una volta

effettuata la registrazione rimetteva in vigore l’opzione.

Se non avesse utilizzato questo sistema la

registrazione poteva essere terminata, ma il controllo di gestione che

analizzava i centri di costo, si sarebbe reso conto che c’era qualcosa che non

quadrava.

Per i dettagli relativi alle modalità utilizzate

nella commissione degli illeciti facciamo capo alla denuncia penale presentata

dalla PC 1 nonché ai complementi, che alleghiamo in fotocopia al presente

rapporto.

Dalla denuncia penale si rileva che AC 1

nell’ambito della sua attività di contabile presso la PC 1 di Manno aveva

commesso negli anni 2007 e 2008 per un ammontare al momento accertato di Euro

243'105.95.

Come già indicato AC 1 ha però ammesso di aver operato illecitamente già a partire dal 2004 con le medesime modalità e per

un importo complessivo di circa 700/800'000.-- CHF.

Per quanto concerne la destinazione data al

denaro indebitamente sottratto ha dichiarato di averlo per la maggior parte

perso giocando al casinò di __________.

Parte del denaro, circa 130'000.--, lo avrebbe

prestato a due suoi amici.

Inoltre 12'000.-- CHF li avrebbe utilizzati per

l’acquisto di un autovettura.”

(AI 6).

4.

AC 1 è

stato dipendente della PC 1 dal 24 luglio 2000 al 31 dicembre 2008. Dal 17

ottobre 2008 è stato liberato da ogni impegno di presenza sul lavoro. Il 14

ottobre precedente aveva commesso l’ultima malversazione. Successivamente, dopo

qualche mese di disoccupazione, è stato assunto dalla commissione paritetica

dell’edilizia. Nel frattempo, già da quando lavorava per la PC 1, aveva assunto

la carica di amministratore del PC 2 di __________. Fatto sta che, licenziato

dalla PC 1, ha poi malversato anche a danno del PC 2.

5.

Sui fatti AC

1.

è interamente reo confesso. Così AC 1 al PP:

Dico subito che io ho cominciato a lavorare

nell’anno 2000 per la __________.

La __________ gestiva diverse società,

segnatamente: quella che ho appena nominato, la __________. Io ho concretamente

malversato in danno della __________ PC 1 (quest’ultima ha assorbito la __________).

Aggiungo che i conti delle società malversate si

trovavano tutti ad __________ presso la __________ Bank. Le varie società

avevano differenti relazioni bancarie presso medesimo istituto.

Io, a __________ in ditta, prendevo un ordine di

bonifico vero destinato alla __________ Bank e scannerizzavo le firme degli

aventi diritto di firma per PC 1 (o per le società del gruppo, per semplicità

nel presente verbale menzionerò PC 1, per sé e per le altre società del

gruppo).

In ditta c’era un format già preparato per gli

ordini di bonifico alla banca __________. Nel format era già indicato il

contenuto dell’ordine, non era indicato l’ammontare, il beneficiario la valuta

ed i riferimenti di pagamento.

Io dopo aver scannerizzato le firme, facevo un copia

incolla delle firme che inserivo nel format dell’ordine di bonifico, che

completavo con i dati che mi interessavano.

L’ammontare lo mettevo a discrezione ma in ogni

caso dell’ordine di CHF 20'000.-- (rispettivamente controvalore di CHF

20'000.--).

In effetti se rimanevo nell’ordine di CHF

20'000.-- le banche beneficiarie, segnatamente la Banca __________ e la Banca__________,

avrebbero potuto chiedere la provenienza di questi fondi.

Potevo anche superare di qualche centinaia di

franchi i CHF 20'000.-- ed anche in quel caso la banca destinataria

verosimilmente non mi avrebbe chiesto nulla. L’importante era non superare in

maniera importante i CHF 20'000.--.

A domanda del magistrato dico che beneficiaria è

sempre stata indicata la società __________ Sagl che aveva relazioni bancarie

in Banca__________ e Banca__________.

A domanda del magistrato dico che dopo aver

preparato l’ordine di bonifico falso lo stampavo e lo inviavo via fax alla

banca __________ di __________ addebitando relazioni riconducibili a PC 1. Come

ho già avuto modo di chiarire in precedenti verbali, io ho scelto

volontariamente la banca __________ perché questa banca eseguiva ordini di

bonifico trasmessile via fax.

A domanda del magistrato dico che la modalità di

preparazione e di trasmissione degli ordini di bonifico è sempre stata la

stessa ed è quella che ho appena descritto.

A domanda del mio avvocato dico che io ho

scannerizzato una prima volta le firme e poi per tutti i successivi bonifici ho

utilizzato sempre quella scannerizzazione. Per cui la banca ha sempre ricevuto

firme identiche.

Dopo qualche giorno la banca __________ mandava a

__________ in PC 1 l’avviso di addebito. Io riconoscevo la busta ed ovviamente

sapevo di aver trasmesso l’ordine di bonifico falso qualche giorno prima.

Pertanto attendevo il postino oppure ritiravo la posta dalla bucalettere,

prendendo la busta delle __________ Bank. Io estraevo l’addebito dalla busta,

entravo nel programma informatico di PC 1 come amministratore del sistema e

toglievo l’opzione “registrare sui centri di costo” e poi registravo in

contabilità l’addebito in uscita dalla banca __________ e quale contropartita

indicavo il conto “acquisti materie prime e prodotti” sul quale non si apriva

la finestra “centri di costo” poiché io l’avevo precedentemente modificata con

l’opzione. Io modificavo l’opzione per non venire scoperto, altrimenti

nell’ambito di controllo di gestione che veniva fatto ogni settimana mi

avrebbero scoperto. A fine registrazione tornavo nella schermata e rimettevo

l’opzione per registrare nei “centri di costo”.

A domanda del magistrato dico che ho sempre agito

così, almeno dal 2001.

A domanda del mio avvocato dico che io ero

autorizzato ad entrare come amministratore del sistema informatico poiché

all’interno di PC 1 ero un supporter per il gruppo PC 1 in materia informatica. Io ero autorizzato ad entrare come amministratore e non ero l’unico.

A domanda del magistrato riconfermo che io ho

sempre agito da solo e tutti gli altri erano ignari di tutto quello che

commettevo”

(AI 40).

Per quanto concerne il PC 2 posso riassumere le

mie dichiarazioni nel modo seguente. Le relazioni in __________ intestate al PC

2.

erano il conto risparmio nr. __________ e conto corrente nr. __________. Io

disponevo di diritto di firma individuale a far tempo circa dal luglio 2008. Io

in sostanza dal momento che ero amico del signor __________, mi sono detto

disponibile a fare l’amministrazione dello stabile PC 2 di __________.

Lamministrazione non la favevo a titolo gratuito ma ricevevo CHF 3'600.00 all’anno

quale compenso. A tale scopo quindi ho ricevuto il diritto di firma individuale

poiché dovevo procedere ai vari pagamenti. Io posso dire di avere prelevato dal

conto risparmio ed anche dal conto corrente. Ho prelevato dal 13 novembre 2008

al 5 giugno 2009 CHF 38'686.50, ho pagato solo in parte fatture indirizzate al PC

2, segnatamente: CHF 5'200.00 a __________, CHF 130.00 a __________, CHF 195.00 a __________ e CHF 1'800.00 mi era dovuto quale compenso semestrale per l’amministrazione. Ho altresì prelevato CHF 8'000.00 che al 29 dicembre

2008.

ho riversato sul conto. Dei CHF 8'000.00 prelevati il 13 novembre 2008 li

ho tutti giocati al casinò. Dal momento che a fine anno potevano esserci dei

controlli io, nel dicembre 2008 li ho riversati. Gli importi li ho prelevati

agli sportelli __________ di __________. In concreto io ho cagionato un danno

al PC 2 di CHF 23'361.50. Si tratta evidentemente di malversazione poiché io

questi denari li ho usati per scopi personali. Si tratta di prelevamenti

illeciti, evidentemente io questi prelevamenti li ho fatti perché sapevo che mi

serviva del denaro da spendere al casinò e per campare”

(AI 110).

Per quel che concerne gli importi delle

malversazioni è stato accertato:

Il PP mi comunica che è stato rassegnato il Rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria che attesta di malversazioni in danno di PC

1.

per l’importo complessivo di un controvalore di CHF 1'405'541.51 (un

milionequattrocentocinquemilacinquecentoquarantuno e cinquantuno).

Do atto che gli ordini di bonifico falsi

indicavano importi in Euro e che sulle relazioni riconducibili a __________

Sagl sono pervenuti CHF.

Riconosco quindi le malversazioni commesse in

danno di PC 1 e società a lei riconducibili per l’importo di cui sopra e come

alla tabella qui allegata. Ribadisco che l’importo di CFH 19'950.00 (verbale di

Polizia 12.08.2009) corrisponde ad una prestazione da me effettivamente fornita

in favore di PC 1. Pertanto dall’importo riconosciuto nel verbale PP 10.09.2009

a pagina 4 in alto è stata dedotta la cifra di CHF 19'950.00.

Do atto che ho trasmesso all’istituto bancario __________

Bank di __________ 74 ordini di bonifico falsi.

Per quanto attiene le malversazioni in danno del PC

2.

dico che ho prelevato illecitamente CHF 38'686.50, ed ho restituito CHF 15'325.00

con provento di reato. E meglio come alla tabella allegata”

(AI 168).

La Corte ha inoltre accertato che gran parte del

maltolto è stata bruciata al casinò di __________ dove spesso perdeva e a

volte, ma raramente (per forza!), vinceva. Per quel che riguarda i fatti non

occorre ripercorrerli in questa sede, bastando la constatazione che l’imputato

è reo confesso e, di conseguenza, il rinvio al testo stesso dell’atto di

accusa.

6.

L’imputato

è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Il perito dott. PE 1 ha accertato un grado di scemata imputabilità lieve e suggerito un trattamento ambulatoriale da eseguirsi

già in esecuzione di pena:

dico che AC 1 sa distinguere il lecito

dall’illecito, era quindi in grado di valutare correttamente che ciò che lui

faceva, in danno del datore di lavoro, e del PC 2, era una cosa illecita.

Il punto è che quando AC 1 esegue, nell’ambito

della sua sfera cognitiva, nel portare a termine la sua azione, non è più in

grado di modificare il proprio comportamento.

A domanda dell’avv. DUF 1 dico che si può

affermare che AC 1 non è in grado di frenarsi di fronte allo stimolo, il freno

funziona ma AC 1 questo freno non lo usa.

Ho avuto modo di vedere anche la cella del signor

AC 1, che ho visto essere ordinata, ritengo che sia una persona intelligente,

un uomo capace, come anche i test lo confermano.

Ritengo inoltre che AC 1 sia una persona abile e

si può quindi credere, come il Magistrato mi domanda, che egli non si sia fatto

particolarmente notare al Casinò, come sembra emergere dai verbali delle

persone interrogate.

A domanda del Magistrato dico che AC 1 faceva

attenzione a non farsi notare, ad avere una sorta di basso profilo al Casinò.

Egli infatti sapeva di avere già avuto una condanna con il beneficio della

sospensione condizionale e quindi se avesse dato nell’occhio poteva creare dei

sospetti e magari potevano scattare delle verifiche sulla sua persona, ed in

particolare sulle sue disponibilità di denaro. Se fossero scattate le verifiche

poteva venire smascherato, ed è proprio per questo che lui ha fatto attenzione

a non farsi notare.

Il PP mi chiede, visto che io ho parlato di grado

lieve di scemata capacità, se posso quantificare questo “lieve” e rispondo che

se dovessi quantificare percentualmente questo grado, parlerei du una

percentuale del 25%.

A domanda del magistrato dico che il signor AC 1 ha una capacità cognitiva impeccabile, una capacità organizzativa perfetta, una capacità

decisionale completa ed una capacità revisionale abbastanza buona. Il problema,

come già detto sopra, sta nella capacità esecutiva, di fronte allo stimolo, pur

sapendo che è profondamente nell’illecito, agisce lo stesso”

(AI 169).

7.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile

2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4

pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale

permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere

sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena

il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,

la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità

della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la

citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005

del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.

Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione

generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118

IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo

solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di

per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63

CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti

suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in

base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292;

v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha

costantemente affermato e ribadito che, per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63.

(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio

della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo

all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

8.

La Corte

ha ritenuto a carico dell’imputato una colpa estremamente grave. Grave per la

ripetitività delle malversazioni commesse a danno di persone che avevano in lui

riposto estrema fiducia. Grave per il lungo periodo in cui ha operato: insomma,

compreso il periodo della precedente condanna, sono ben tredici anni che AC 1

sottrae soldi a persone che si fidano di lui. Grave per il fatto che non ne

aveva affatto bisogno: ha una buona formazione, è dotato di buona intelligenza

ed aveva un lavoro ed uno stipendio dignitosi. Grave per aver malversato prima,

durante e dopo essere stato condannato per gli stessi reati. Grave per non aver

saputo cogliere il monito della precedente condanna. Grave, infine, per aver

agito nell’ambito di un’azione criminosa ben congeniata, che gli ha permesso di

passare inosservato per diversi anni. A tutto ciò aggiungasi una prognosi del

tutto sfavorevole, così come accertato dal dott. PE 1 che ha evidenziato un

elevato rischio di recidiva.

9.

A suo

favore è stata ritenuta una buona collaborazione con gli inquirenti, anche se

nel primo verbale, pur avendo ammesso di sapere perfettamente i motivi

dell’intervento della polizia, ha indicato un periodo ed un importo delle

malversazioni ben inferiore alla realtà. Non è stato per contro ritenuto il

fatto che abbia risarcito il denaro relativo alla precedente condanna, anche

perché i pagamenti rateali da lui rispettati sono avvenuti anche grazie alle

malversazioni che già aveva fatto e che continuava a fare, tant’è che, come ha

perso il lavoro, non potendo continuare a malversare, si è peritato di chiedere

una riduzione delle rate mensili. Per il resto non ha risarcito alcunché.

10.

Sempre a

favore di AC 1 è stata ritenuta una scemata imputabilità del 25%, come

stabilito dal perito, dovuta al suo vizio del gioco d’azzardo. La Corte non ha

ragioni per ritenere che l’accusato si sia messo da parte un tesoretto che non

vuole rivelare. Gli atti all’incarto portano a ritenere che, purtroppo, il

maltolto è stato tutto (o quasi) “investito” al casinò. AC 1 non è certamente il

primo né, ahinoi, l’ultimo a rovinarsi al gioco. La Corte si è detta

amareggiata che già nel 2000 (nell’ambito del precedente procedimento) la casa

da gioco lo ha definito “un assiduo frequentatore”, ma che questa informazione

non sia passata alla nuova società che gestisce il casinò, così da consentire

l’adozione di quelle misure volte proprio ad arginare gli effetti nefasti

dell’azzardo. Ma tant’è.

11.

Tutto ben

ponderato, astrazion fatta per la scemata imputabilità, si giustificherebbe una

pena detentiva attorno ai sei anni. La Corte ha così deciso di condannare AC 1 a una pena unica, ossia comprensiva di quella di 18 mesi già inflittagli con la condizionale, pari

a quattro anni e quattro mesi. Già durante l’espiazione della pena egli dovrà

essere sottoposto ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP,

così come proposto dal perito e, peraltro, da lui stesso accettato, onde

ridurre, per quanto possibile, i rischi di commettere nuovamente dei reati una

volta scarcerato.

12.

Le spese sono

poste a carico del condannato (art. 9 CPP). Quanto alle pretese di PC la Corte

non ha condiviso le obiezioni del difensore, la scemata imputabilità non avendo

alcuna influenza sulla capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC che,

in casu, è manifestamente data. Con il che tutte le pretese, peraltro

riconosciute come conseguenza diretta dei reati commessi, sono state accolte.

Alle PC che ne hanno fatto richiesta è stata assegnata la vettura, previa

realizzazione, nonché il denaro contante sequestrato, il tutto dedotti i costi

processuali. Per il resto gli oggetti in sequestro sono stati confiscati,

provvedimento cui le parti non si sono opposte.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti posti, tranne che al quesito n. 4;

visti gli art. 12, 19, 40,

42, 43, 46, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 73, 138, 146 e 251 CP;

94, 266 e 267 CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

aggravata

per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14

ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, trasmettendo via fax alla __________ Bank __________, in

almeno 74 occasioni ordini di bonifico falsificati a debito delle relazioni

intestate a società riconducibili al suo datore di lavoro, ripetutamente

ingannato con astuzia i funzionari dell’istituto bancario inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio della __________ per un importo complessivo di

fr. 1'405'541.51;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14

ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui

firma autentica, rispettivamente dell’altrui segno a mano autentico per formare

dei documenti suppositizi ed ancora attestato in documenti fatti di importanza

giuridica contrari alla verità, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali

documenti, e meglio per avere:

1.2.1

allestito

almeno 74 ordini di bonifico falsi;

1.2.2

creato nel

sistema informatico della PC 1 delle registrazioni contabili fasulle;

1.2.3

allestito

degli ordini di bonifico falsi poi inseriti in contabilità a valere quali

giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni in ditta, le

malversazioni commesse;

1.3

ripetuta

appropriazione indebita

per avere, nel periodo dal novembre 2008 al 5

giugno 2009, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di

appropriarsene, prelevando indebitamente in almeno 14 occasioni dai conti

bancari intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2, sui quali aveva

diritto di firma individuale, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori

patrimoniali affidatigli per un importo complessivo di fr. 38'686.50,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza,

AC 1, richiamata la sentenza 5.5.2004 della Corte delle assise correzionali di

Locarno, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 4 (quattro) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, a valersi quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1

seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) e delle spese processuali.

3.

AC 1 è

inoltre condannato al pagamento di un’indennità:

3.1

alla PC 1 di

fr. 1'405'541.51, oltre interessi al 5% dal 19.1.2010, quale risarcimento del

danno e fr. 24'000.- quale rifusione delle spese legali comprensive di quelle

relative all’odierno dibattimento;

3.2

alla PC 3 di

fr. 23’361.50 quale risarcimento del danno.

4.

Per il

resto la PC 1 è rinviata al competente foro civile.

5.

È ordinato

un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP da eseguirsi già durante

l’espiazione della pena.

6.

È ordinata

la confisca, con assegnazione alla PC 1, dopo deduzione della tassa di

giustizia e delle spese, di:

6.1

1 auto Audi

A6 Avant Quattro, caravan di colore blu;

6.2

Euro 614.11

depositati sul conto nr. __________ EUR intestato al MP c/o Banca __________;

6.3

fr. 1'862.91

depositati sul c.c.p. del Ministero pubblico.

7.

È ordinata

la confisca di tutti gli altri oggetti in sequestro.

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 5'012.--

Perito in aula fr. 153.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 6'565.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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