72.2009.150
Truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita commesse in attesa di giudizio. Provento del reato speso al casinò. Scemata imputabilità, trattamento. Pena unica
19 gennaio 2010Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2009.150
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, PENAL
Titolo:
Truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita commesse in attesa di giudizio. Provento del reato speso al casinò. Scemata imputabilità, trattamento. Pena unica
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ASSEGNAZIONI ALLA PARTE LESA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
PENA UNICA
SCEMATA IMPUTABILITÀ
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
TRUFFA
art. 19 CPS
art. 46 cpv. 1 CPS
art. 49 cpv. 2 CPS
art. 63 CPS
art. 73 CPS
art. 138 cf. 1 CPS
art. 146 cpv. 2 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2009.150
Mendrisio,
19 gennaio 2010/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Mauro Ermani (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 7
con la segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo
pretorio
per giudicare
AC 1
detenuto dal 16 giugno 2009;
prevenuto colpevole di:
1. truffa,
aggravata
siccome commessa per mestiere data la
disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare
fonte di reddito,
per avere,
nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14 ottobre 2008,
a __________ ed in altre località,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
nella sua qualità di contabile presso la PC 1
(nonché società ad essa collegate quali __________)
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari
della __________ Bank __________, preposti all’esecuzione degli ordini,
inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di PC 1 nonché __________,
trasmettendo via fax all’istituto in almeno 74
(settantaquattro) occasioni ordini di bonifico falsificati per importi diversi
a debito delle relazioni
nr. __________ (PC 1 - conto EUR),
nr. __________ (__________- conto EUR),
nr. __________ (__________- conto USD)
nr. __________ (__________- conto USD) in __________
Bank, __________, tutte intestate a società riconducibili al datore di lavoro,
facendo credere ai funzionari dell’istituto
bancario, contrariamente al vero, che gli aventi diritto di firma avevano
autorizzato gli addebiti,
funzionari che accreditavano la relazione nr. __________
presso la Banca __________ e la relazione nr. __________ presso la Banca __________ entrambe intestate alla __________ Sagl, società di pertinenza
dell’accusato,
per un importo complessivo di almeno CHF
1'405'541.51 (controvalore),
denaro successivamente prelevato a contanti
dall’accusato ed interamente utilizzato per scopi personali,
asseritamente in gran parte per giocare al
Casinò.
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere,
nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14 ottobre 2008,
a __________ ed in altre località,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi,
abusando dell’altrui firma autentica
rispettivamente dell’altrui segno a mano per formare dei documenti suppostizi,
ed ancora attestato in documenti fatti di importanza giuridica, contrari alla
verità,
nonché fatto uso a scopo d’inganno di tali
documenti,
e meglio per avere,
Fatti
2.1. allestito almeno 74 (settantaquattro) ordini di bonifico falsi,
ottenuti scansionando le firme autentiche degli aventi diritto e facendo un
copia/incolla delle stesse, creando così documenti falsi, da lui trasmessi via
fax ai funzionari della __________ Bank di __________, ed utilizzati quindi a
scopo d’inganno, segnatamente per perfezionare la truffa di cui al punto 1. del
presente atto d’accusa;
2.2. creato nel sistema informatico della PC 1 delle registrazioni
contabili fasulle,
entrando nel programma informatico del datore di
lavoro, come amministratore del sistema, escludendo l’opzione “registrare sui
centri di costo” e poi registrando in contabilità l’addebito in uscita dalla
banca di Amburgo ed indicando quale contropartita il conto “acquisti materie
prime e prodotti”, ponendo quindi in essere accorgimenti informatici, il tutto
al fine di occultare le malversazioni da lui commesse;
2.3. allestito degli ordini di bonifico falsi, ottenuti scansionando le
firme autentiche degli aventi diritto e facendo un copia/incolla delle stesse,
con indicazione quali beneficiari __________ (in almeno 10 occasioni), __________
(in almeno una occasione) __________ (in almeno una occasione), __________ (in
almeno una occasione), tutti già reali fornitori del datore di lavoro,
falsi documenti da lui inseriti in contabilità a
valere quali giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni
in ditta, le malversazioni da lui commesse;
3. appropriazione
indebita, ripetuta
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine
di appropriarsene,
nel periodo dal novembre 2008 al 5 giugno 2009,
ripetutamente impiegato a profitto proprio valori
patrimoniali affidatigli,
e meglio,
per avere,
indebitamente prelevato in almeno 14
(quattordici) occasioni dai conti bancari nr. __________ (conto corrente) e nr __________
(conto risparmio) in __________ intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2,
sui quali aveva diritto di firma individuale nella sua qualità di contabile a
titolo accessorio, complessivamente almeno CHF 38’686.50 utilizzandoli a
profitto proprio, asseritamente per giocare al Casinò,
cagionando un danno netto di almeno CHF
23'361.50, in quanto utilizzando il provento del reato di cui sub 1, ha riversato CHF 8'000.00 nel dicembre 2008 sulla relazione bancaria in UBS intestata al PC 2 e ha
pagato fatture di pertinenza del PC 2 per CHF 7'325.00,
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 138 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 147/2009 del 1 dicembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§
Il Procuratore Pubblico.
§ L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP)
avv. DUF 1.
§ L'avv. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 19 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 17:55.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale paragona l’accusato alla figura fumettistica di Diabolik, nella misura in
cui entrambi fanno del crimine il loro mestiere.
Ripercorre l’agire astuto di AC 1 ed evidenzia la
destinazione data al denaro malversato. Si indigna per il fatto che egli ha
fatto fronte al risarcimento compensatorio ordinato nell’ambito del precedente
procedimento con il provento del reato. Pone in evidenza la pronta e piena
collaborazione da lui fornita sugli illeciti e sulle loro modalità. Sottolinea
però come egli abbia cercato di far risalire le prime malversazioni ad un
momento successivo alla prima condanna. Osserva anche come la prima condanna
non lo abbia frenato nel suo delinquere. Rileva anche che i prelevamenti a
danno del PC 2, effettuati subito dopo aver perso (a seguito del licenziamento)
la possibilità di malversare ai danni della PC 1, sono stati ammessi solo in un
secondo tempo. Pone in evidenza come la maggior parte del denaro sia stato
speso per finanziare il gioco d’azzardo. Ritiene che il modo di agire di AC 1
ai danni della PC 1 costituisca oggettivamente e soggettivamente una truffa,
commessa per mestiere, essendosi prodigato in maniera intensa per delinquere,
conseguedo dei lauti guadagni che gli hanno permesso di far fronte ai suoi
bisogni. Ritiene invece l’agire ai danni del PC 2 costitutivo di appropriazione
indebita. Pone in risalto il precedente penale dell’accusato. Illustra il
parere del perito giudiziario, che ha quantificato la scemata imputabilità in
un grado del 25%. Pone in evidenza la gravità dei reati, la ripetitività
dell’agire, il fine egoistico perseguito, la situazione personale nella quale AC
1 ha delinquito e che permetteva di pretendere il rispetto delle regole,
l’importante precedente penale, il fatto che ha delinquito in attesa di
giudizio e che non ha imparato la lezione del precedente procedimento.
Definisce l’accusato un delinquente incallito che ha delinquito per 13 anni
consecutivi. Osserva che l’attitudine al crimine di AC 1 lascia esterrefatti.
Rileva che solo l’arresto lo ha fermato. Conclude chiedendo la conferma
integrale dell’AA e la condanna dell’accusato ad una pena unica di 5 anni da
espiare, alla luce dell’importante precedente penale, del fatto che ha
delinquito per 13 anni e che non ha imparato la lezione del 2004, dei motivi
futili alla base del suo agire, del fatto che non ha riparato minimamente il
danno ingente causato, della collaborazione, dell’esito della perizia, della
prognosi decisamente sfavorevole, del comportamento sprezzante nei confronti
delle istituzioni che gli hanno dato fiducia, in quanto ha delinquito in
attesta di giudizio e nel periodo di prova. Chiede la condanna ad una misura,
da effettuare già in carcere. Postula che la documentazione in sequestro resti
agli atti come confisca. Chiede infine la condanna dell’accusato al pagamento
dell’importo di fr. 23’361.50 quale risarcimento del danno causato alla PC 3.
§ L’avv. RC
1, rappresentante della PC 1, per la sua arringa,
il quale osserva come rimanga il dubbio in merito all’eventuale tesaurizzazione
del provento del reato. Dà atto della collaborazione prestata dall’accusato, ma
osserva come egli non abbia ancora risarcito nulla del maltolto. Per la
sussunzione in diritto dei fatti, si associa a quanto esposto dal PP. Chiede la
condanna di AC 1 ad un risarcimento di fr. 1’405'541.51 oltre interessi, nonché
la rifusione delle spese legali e delle ripetibili. Chiede infine la confisca e
la realizzazione in favore della PC di quanto in sequestro.
§ L’avv. DUF
1, difensore di AC 1, per la sua arringa, il quale
sottolinea come i fatti siano ammessi. Non ne contesta neppure la qualifica
giuridica. Osserva tuttavia come ciò che conti sia la personalità
dell’accusato. Lo definisce un poveraccio. Contesta il paragone con la figura
di Diabolik. Osserva come AC 1 sia stato mosso dal bisogno patologico di
giocare. Ritiene che la sua personalità spieghi anche perché ha continuato a delinquere
sull’arco di 13 anni e anche dopo il precedente processo. Osserva come egli
agisca così a causa di conflitti interni che il trattamento, cui dà il suo
assenso, dovrà sviscerare. Evidenzia come il concetto sociale sia contenuto
nella Legge sui casinò e come ciò risalga a pochi anni fa, rilevando che, se
fosse stato introdotto prima, forse AC 1 non si troverebbe qui oggi. Contesta,
poiché non dimostrato dall’accusa, che l’accusato abbia pagato il risarcimento
compensatorio ordinato nel precedente procedimento mediante il provento di
reato, osservando che egli aveva i mezzi per pagare fr. 1'000.- al mese al TPC.
Contesta anche la teoria del tesoretto, poiché in totale contraddizione con la
personalità dell’accusato, osservando che, se una persona ha necessità di
giocare, gioca la totalità di quanto ha a disposizione. Conclude che, se avesse
messo da parte del denaro, lo avrebbe giocato. Concorda con il Presidente della
Corte nel dire che la giustizia interviene solo a posteriori. Auspica che il
processo sia utile all’accusato, oltre che alla società intera, ed auspica pure
l’inizio di un trattamento, così come illustrato dal perito. Ritiene che AC 1
non sia soddisfatto della sua esistenza, indipendentemente dal fatto che sia
stato scoperto. Chiede che la pena sia compressa sufficientemente per
permettere la sospensione di almeno una piccola parte della stessa. Ritiene che
tutta la situazione di AC 1 derivi da un’unica volontà ed un’unica incapacità
di resistere agli stimoli. Tenuto conto anche della scemata imputabilità,
reputa che si possa comprimere la pena entro 3 anni, di cui 2 anni e mezzo da
espiare, a condizione che segua un trattamento. Chiede il rinvio al foro civile
delle PC, poiché la capacità di discernimento a livello civile non è necessariamente
la stessa che a livello penale.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: 1. AC 1
è autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14
ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, trasmettendo via fax alla __________ Bank __________, in
almeno 74 occasioni ordini di bonifico falsificati a debito delle relazioni
intestate a società riconducibili al suo datore di lavoro, ripetutamente ingannato
con astuzia i funzionari dell’istituto bancario inducendoli ad atti
pregiudizievoli al patrimonio della __________ per un importo complessivo di
fr. 1'405'541.51;
trattasi di reato aggravato siccome
commesso per mestiere;
1.2. ripetuta
falsità in documenti
per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14
ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui
firma autentica, rispettivamente dell’altrui segno a mano autentico per formare
dei documenti suppositizi ed ancora attestato in documenti fatti di importanza
giuridica contrari alla verità, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali
documenti, e meglio per avere:
1.2.1. allestito
almeno 74 ordini di bonifico falsi;
1.2.2. creato nel
sistema informatico della PC 1 delle registrazioni contabili fasulle;
1.2.3. allestito
degli ordini di bonifico falsi poi inseriti in contabilità a valere quali
giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni in ditta, le
malversazioni commesse;
1.3. ripetuta
appropriazione indebita
per avere, nel periodo dal novembre 2008 al 5
giugno 2009, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, prelevando indebitamente in almeno 14 occasioni dai conti
bancari intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2, sui quali aveva
diritto di firma individuale, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori
patrimoniali affidatigli per un importo complessivo di fr. 38'686.50,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 18 mesi inflitta con
sentenza 5.5.2004 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
5.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
6.
Deve essere
condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili e, se sì, in quale
misura?
7.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato in fatto ed in
diritto
1.
Il
curriculum vitae dell’imputato è ben illustrato nella perizia psichiatrica in
atti:
“
Il periziato è nato a __________, in una
famiglia originaria di __________ in __________. Il padre è nato nel 1923 ed è
deceduto nel 2000 in seguito a infarto cardiaco; ha lavorato nella Cartiera di __________.
La madre è nata nel 1925 ed è deceduta nel mese di gennaio del 2008 in seguito a una polmonite.
Il periziato è il terzo di tre figli, tutti nati
da parto cesareo. La prima è una sorella, casalinga, nata nel 1964; ha tre
figli da due matrimoni, di cui uno, il primogenito, è collocato all’OTAF. Un
altro fratello, nato nel 1965, lavora a __________ come postino ed è single.
Prima della nascita del periziato la madre ha perso un figlio. Il periziato
definisce entrambi i genitori molto bravi: in famiglia i rapporti erano ottimi.
Dichiara d’aver trascorso una bella infanzia, priva di un qualsiasi problema,
dapprima nell’appartamento in città vecchia a __________ e poi a __________
nell’appartamento della Cartiera.
Ha frequentato le prime quattro classi delle
elementari a __________ e poi la quinta a __________, mentre le medie a __________.
A scuola il profitto era buono, a differenza dei suoi fratelli. Nella stessa
località ha fatto l’apprendistato di commercio, tra il 1984 al 1987, lavorando
poi nella stessa ditta per altri cinque anni come responsabile di contabilità.
La successiva attività professionale l’ha svolta presso la __________, dal 1992
al 1997, in qualità di assicuratore e, in seguito e fino al 2000 come
responsabile di informatica per tutto il Cantone. Il guadagno era molto buono,
ma c’era troppo lavoro.
Nel 2000 era stato assunto come contabile alla PC
1.
di __________ fino il mese di dicembre del 2008. Dopo quattro mesi di
disoccupazione aveva ripreso a lavorare come contabile alla __________ fino
all’arresto avvenuto nel mese di giugno del 2009.
Da diversi anni gestisce una propria ditta e in
questa attività l’aiuta un impiegata a tempo parziale che conosce da molti anni
e con cui in passato aveva avuto una relazione. Aveva sottratto del denaro
anche a lei: ora le versa una paga maggiore rispetto al suo rendimento poiché
si sente in colpa.
L’esaminando presenta una anamnesi praticamente
muta: nessuna malattia, operazione o infortunio degni di rilievo e, in
particolare, nessun problema di natura psichica. Egli nega una qualsiasi
abitudine nociva. Soltanto verso la fine degli anni novanta, per circa due-tre
anni aveva preso l’abitudine di bere del vino bianco: da due tre litri al
giorno e poi aveva smesso. Pratica dello sport: calcio, tennis e corsa.
La stagione 1987/88 era impiegato nella squadra
di calcio del __________ e la stagione successiva anche nella selezione B.
Aveva smesso di giocare perché più interessato a donne e alcol, e perché non
andava d’accordo con il signor __________ (recte: __________)
(l’allenatore della squadra). Il suo hobbies sono l’informatica, il disegno e i
fumetti – Diabolik e Dylan Dog – e ne possiede due armadi pieni. Avrebbe anche
molte cose di valore ma non precisa di quale entità esse siano.
Ha assolto l’obbligo militare, la scuola reclute
nel 1987 e tutti i corsi di ripetizione fino i trentadue anni, terminando come
appuntato nello Stato maggiore.
Sul piano relazionale, si segnala una prima
esperienza avuta a 15 anni con una ragazza diciottenne svizzero-tedesca, nel
camping dove vendeva i gelati. Una seconda esperienza l’ha avuta lungo un
periodo di tempo piuttosto lungo tra il 1985 e il 1997, con una signora sposata
e maggiore di 12 anni. Le altre relazioni riguardano una trentenne brasiliana
dal 2003 al 2005 e l’attuale: una quarantenne ucraina che vive in Italia e che
è venuta a trovarlo in carcere dopo una lunga pausa.
Con questa donna avrebbe condiviso il desiderio
di avere figli, ma nonostante avessero tentato non vi sono stati risultati. Ora
è preoccupato poiché la sua compagna ha problemi in Italia con il permesso di
soggiorno e lui essendo in carcere non può aiutarla.
Il primo approccio con il gioco d’azzardo
risalirebbe al 1993 con le slots-machines: talvolta solo, talvolta in
compagnia, giocava da sei a trentamila franchi in una sola giornata. La sua
vincita massima era stata di venticinquemila franchi. In caso di vincita,
smetteva immediatamente e se ne andava via. Giocava soprattutto al casinò e con
un massimo di cinquantamila franchi. Sperava di guadagnare, di coprire così le
perdite e colmare i buchi finanziari. Ai suoi ha sempre celato la verità più
volte a settimana giocava al lotto e si dedicava a scommesse sportive.
Il primo problema con la legge lo ebbe nel
1994/95: in qualità di assicuratore, aveva conosciuto una signora sessantenne e
benestante appena diventata vedova. Si fece consegnare, promettendo un
investimento mai fatto i suoi soldi. Per questo reato venne processato nel mese
di maggio 2005, subendo una condanna di diciotto mesi con il beneficio della
condizionale. La condanna, le perdite finanziarie, il fallimento e la vendita all’asta
della casa non bastarono a fermarlo: egli non rinunciò mai al gioco d’azzardo”
(AI 154).
Dal profilo finanziario si segnala che l’imputato
ha già subito un fallimento con l’emissione di ACB per complessivi CHF
452'335,70 il 17 agosto 2000. Dalla più recente dichiarazione delle imposte in
atti emerge un reddito netto dichiarato di poco più di CHF 52'000.-.
2.
AC 1 non è
incensurato. Con sentenza 5 maggio 2004 è stato condannato alla pena di 18 mesi
di detenzione con la condizionale per 3 anni dal Presidente delle Assise
Correzionali di Locarno per titolo di truffa e falsità in documenti. I fatti
oggetto di quel procedimento si svolsero dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre
2000.
Venne, come detto, processato il 5 maggio 2004. In realtà solo da fine 2000 al 16 marzo 2001 non ha commesso reati. Infatti, da questa data in
poi, ha ricominciato, pur avendo riferito in sede d’interrogatorio al PP,
nell’ambito del precedente procedimento, di aver capito la lezione e di essere
dispiaciuto (MP 05.09.02). Fatto sta che, al momento di andare in aula, il 5
maggio 2004, aveva già sottratto al suo datore di lavoro CHF 272'474,87, che
non erano, evidentemente, stati scoperti. Ma vi è di più. Dopo essere stato
licenziato in via ordinaria dalla PC 1, di fatto a far data dal 17 ottobre
2008, nell’ambito della gestione del PC 2 di __________, non ha perso occasione
per sottrarre del denaro anche alla comunità dei condomini. Insomma, è stato
fermato solo grazie all’arresto, avvenuto qualche settimana dopo la sua
assunzione presso la commissione paritetica dell’edilizia. Aggiungasi che, nel
periodo successivo alla sentenza di condanna, ha regolarmente pagato, finché è
stato alle dipendenze della PC 1, le rate mensili di CHF 1'000.- per far fronte
al risarcimento compensatorio cui era stato condannato in quella sede. Di tutta
evidenza le malversazioni operate ai danni del datore di lavoro gli hanno di
molto facilitato il compito, tanto che, una volta perso il lavoro, ha chiesto
ed ottenuto di poter abbassare le rate mensili a CHF 400.-.
3.
AC 1 è
stato arrestato il 16 giugno 2009 a casa sua. Già nel rapporto di arresto sono
ben descritte le modalità del suo agire:
“
Come si potrà rilevare dal suo verbale di
interrogatorio ha dichiarato di aver commesso degli illeciti nell’ambito della
sua attività quale contabile per la PC 1 di __________ nel periodo 2004/2008
per complessivamente circa 700/800'000.-- CHF.
Per quanto concerne le modalità possiamo dire
quanto segue.
AC 1 preparava degli ordini di pagamento su carta
intestata della PC 1 sui quali indicava di far accreditare una determinata
somma di denaro su un conto presso la __________ a favore della __________ Sagl
(società della quale AC 1 è socio e gerente).
Per le firme da apporre sull’ordine di pagamento
utilizzava un documento originale firmato da __________ e __________ (aventi
diritto di firma per la società denunciante), lo scannerizzava ed in seguito
effettuava un “copia e incolla” delle firme sull’ordine di pagamento.
Successivamente inviava l’ordine via fax alla __________
Bank di __________ dove la PC 1 è titolare di un conto.
Il falso ordine di pagamento spedito alla banca
in seguito lo eliminava inserendolo nel tritacarte dell’ufficio.
La __________ Bank, ad ordine ricevuto, procedeva
al trasferimento del denaro sul conto della __________ Sagl senza ulteriori verifiche
e dopo circa 3/4 giorni perveniva negli uffici della PC 1 il documento di
addebito.
Sapendo che dopo circa tre o quattro giorni
l’avviso di addebito sarebbe arrivato, AC 1 controllava la corrispondenza e
dopo aver identificato la busta della banca, se ne appropriava. Visto che sul
documento inviato dalla banca non era indicato il beneficiario del denaro
trasferito ma unicamente un codice, AC 1 poteva inserire tranquillamente questo
documento in contabilità.
Per camuffare questi illeciti preparava un falso
ordine di bonifico bancario, sempre su carta intestata della PC 1 e sempre con
un “copia incolla” delle firme, nel quale faceva figurare che l’importo era
stato pagato a favore della società __________ precedente fornitore della PC 1.
Per quanto concerne questi ordini di pagamento
falsi con l’indicazione della società __________, a suo dire, sono stati
inseriti in contabilità unicamente per l’anno 2007.
Successivamente, visto che doveva effettuare le
registrazioni nel programma contabilità, agiva in questo modo.
Accedeva al programma come amministratore del
sistema e toglieva l’opzione che prevedeva di andare a registrare nei centri di
costo.
La registrazione andava pertanto da “Costi
acquisto materie prime” a “Banca” senza toccare il centro di costo. Una volta
effettuata la registrazione rimetteva in vigore l’opzione.
Se non avesse utilizzato questo sistema la
registrazione poteva essere terminata, ma il controllo di gestione che
analizzava i centri di costo, si sarebbe reso conto che c’era qualcosa che non
quadrava.
Per i dettagli relativi alle modalità utilizzate
nella commissione degli illeciti facciamo capo alla denuncia penale presentata
dalla PC 1 nonché ai complementi, che alleghiamo in fotocopia al presente
rapporto.
Dalla denuncia penale si rileva che AC 1
nell’ambito della sua attività di contabile presso la PC 1 di Manno aveva
commesso negli anni 2007 e 2008 per un ammontare al momento accertato di Euro
243'105.95.
Come già indicato AC 1 ha però ammesso di aver operato illecitamente già a partire dal 2004 con le medesime modalità e per
un importo complessivo di circa 700/800'000.-- CHF.
Per quanto concerne la destinazione data al
denaro indebitamente sottratto ha dichiarato di averlo per la maggior parte
perso giocando al casinò di __________.
Parte del denaro, circa 130'000.--, lo avrebbe
prestato a due suoi amici.
Inoltre 12'000.-- CHF li avrebbe utilizzati per
l’acquisto di un autovettura.”
(AI 6).
4.
AC 1 è
stato dipendente della PC 1 dal 24 luglio 2000 al 31 dicembre 2008. Dal 17
ottobre 2008 è stato liberato da ogni impegno di presenza sul lavoro. Il 14
ottobre precedente aveva commesso l’ultima malversazione. Successivamente, dopo
qualche mese di disoccupazione, è stato assunto dalla commissione paritetica
dell’edilizia. Nel frattempo, già da quando lavorava per la PC 1, aveva assunto
la carica di amministratore del PC 2 di __________. Fatto sta che, licenziato
dalla PC 1, ha poi malversato anche a danno del PC 2.
5.
Sui fatti AC
1.
è interamente reo confesso. Così AC 1 al PP:
“
Dico subito che io ho cominciato a lavorare
nell’anno 2000 per la __________.
La __________ gestiva diverse società,
segnatamente: quella che ho appena nominato, la __________. Io ho concretamente
malversato in danno della __________ PC 1 (quest’ultima ha assorbito la __________).
Aggiungo che i conti delle società malversate si
trovavano tutti ad __________ presso la __________ Bank. Le varie società
avevano differenti relazioni bancarie presso medesimo istituto.
Io, a __________ in ditta, prendevo un ordine di
bonifico vero destinato alla __________ Bank e scannerizzavo le firme degli
aventi diritto di firma per PC 1 (o per le società del gruppo, per semplicità
nel presente verbale menzionerò PC 1, per sé e per le altre società del
gruppo).
In ditta c’era un format già preparato per gli
ordini di bonifico alla banca __________. Nel format era già indicato il
contenuto dell’ordine, non era indicato l’ammontare, il beneficiario la valuta
ed i riferimenti di pagamento.
Io dopo aver scannerizzato le firme, facevo un copia
incolla delle firme che inserivo nel format dell’ordine di bonifico, che
completavo con i dati che mi interessavano.
L’ammontare lo mettevo a discrezione ma in ogni
caso dell’ordine di CHF 20'000.-- (rispettivamente controvalore di CHF
20'000.--).
In effetti se rimanevo nell’ordine di CHF
20'000.-- le banche beneficiarie, segnatamente la Banca __________ e la Banca__________,
avrebbero potuto chiedere la provenienza di questi fondi.
Potevo anche superare di qualche centinaia di
franchi i CHF 20'000.-- ed anche in quel caso la banca destinataria
verosimilmente non mi avrebbe chiesto nulla. L’importante era non superare in
maniera importante i CHF 20'000.--.
A domanda del magistrato dico che beneficiaria è
sempre stata indicata la società __________ Sagl che aveva relazioni bancarie
in Banca__________ e Banca__________.
A domanda del magistrato dico che dopo aver
preparato l’ordine di bonifico falso lo stampavo e lo inviavo via fax alla
banca __________ di __________ addebitando relazioni riconducibili a PC 1. Come
ho già avuto modo di chiarire in precedenti verbali, io ho scelto
volontariamente la banca __________ perché questa banca eseguiva ordini di
bonifico trasmessile via fax.
A domanda del magistrato dico che la modalità di
preparazione e di trasmissione degli ordini di bonifico è sempre stata la
stessa ed è quella che ho appena descritto.
A domanda del mio avvocato dico che io ho
scannerizzato una prima volta le firme e poi per tutti i successivi bonifici ho
utilizzato sempre quella scannerizzazione. Per cui la banca ha sempre ricevuto
firme identiche.
Dopo qualche giorno la banca __________ mandava a
__________ in PC 1 l’avviso di addebito. Io riconoscevo la busta ed ovviamente
sapevo di aver trasmesso l’ordine di bonifico falso qualche giorno prima.
Pertanto attendevo il postino oppure ritiravo la posta dalla bucalettere,
prendendo la busta delle __________ Bank. Io estraevo l’addebito dalla busta,
entravo nel programma informatico di PC 1 come amministratore del sistema e
toglievo l’opzione “registrare sui centri di costo” e poi registravo in
contabilità l’addebito in uscita dalla banca __________ e quale contropartita
indicavo il conto “acquisti materie prime e prodotti” sul quale non si apriva
la finestra “centri di costo” poiché io l’avevo precedentemente modificata con
l’opzione. Io modificavo l’opzione per non venire scoperto, altrimenti
nell’ambito di controllo di gestione che veniva fatto ogni settimana mi
avrebbero scoperto. A fine registrazione tornavo nella schermata e rimettevo
l’opzione per registrare nei “centri di costo”.
A domanda del magistrato dico che ho sempre agito
così, almeno dal 2001.
A domanda del mio avvocato dico che io ero
autorizzato ad entrare come amministratore del sistema informatico poiché
all’interno di PC 1 ero un supporter per il gruppo PC 1 in materia informatica. Io ero autorizzato ad entrare come amministratore e non ero l’unico.
A domanda del magistrato riconfermo che io ho
sempre agito da solo e tutti gli altri erano ignari di tutto quello che
commettevo”
(AI 40).
“
Per quanto concerne il PC 2 posso riassumere le
mie dichiarazioni nel modo seguente. Le relazioni in __________ intestate al PC
2.
erano il conto risparmio nr. __________ e conto corrente nr. __________. Io
disponevo di diritto di firma individuale a far tempo circa dal luglio 2008. Io
in sostanza dal momento che ero amico del signor __________, mi sono detto
disponibile a fare l’amministrazione dello stabile PC 2 di __________.
Lamministrazione non la favevo a titolo gratuito ma ricevevo CHF 3'600.00 all’anno
quale compenso. A tale scopo quindi ho ricevuto il diritto di firma individuale
poiché dovevo procedere ai vari pagamenti. Io posso dire di avere prelevato dal
conto risparmio ed anche dal conto corrente. Ho prelevato dal 13 novembre 2008
al 5 giugno 2009 CHF 38'686.50, ho pagato solo in parte fatture indirizzate al PC
2, segnatamente: CHF 5'200.00 a __________, CHF 130.00 a __________, CHF 195.00 a __________ e CHF 1'800.00 mi era dovuto quale compenso semestrale per l’amministrazione. Ho altresì prelevato CHF 8'000.00 che al 29 dicembre
2008.
ho riversato sul conto. Dei CHF 8'000.00 prelevati il 13 novembre 2008 li
ho tutti giocati al casinò. Dal momento che a fine anno potevano esserci dei
controlli io, nel dicembre 2008 li ho riversati. Gli importi li ho prelevati
agli sportelli __________ di __________. In concreto io ho cagionato un danno
al PC 2 di CHF 23'361.50. Si tratta evidentemente di malversazione poiché io
questi denari li ho usati per scopi personali. Si tratta di prelevamenti
illeciti, evidentemente io questi prelevamenti li ho fatti perché sapevo che mi
serviva del denaro da spendere al casinò e per campare”
(AI 110).
Per quel che concerne gli importi delle
malversazioni è stato accertato:
“
Il PP mi comunica che è stato rassegnato il Rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria che attesta di malversazioni in danno di PC
1.
per l’importo complessivo di un controvalore di CHF 1'405'541.51 (un
milionequattrocentocinquemilacinquecentoquarantuno e cinquantuno).
Do atto che gli ordini di bonifico falsi
indicavano importi in Euro e che sulle relazioni riconducibili a __________
Sagl sono pervenuti CHF.
Riconosco quindi le malversazioni commesse in
danno di PC 1 e società a lei riconducibili per l’importo di cui sopra e come
alla tabella qui allegata. Ribadisco che l’importo di CFH 19'950.00 (verbale di
Polizia 12.08.2009) corrisponde ad una prestazione da me effettivamente fornita
in favore di PC 1. Pertanto dall’importo riconosciuto nel verbale PP 10.09.2009
a pagina 4 in alto è stata dedotta la cifra di CHF 19'950.00.
Do atto che ho trasmesso all’istituto bancario __________
Bank di __________ 74 ordini di bonifico falsi.
Per quanto attiene le malversazioni in danno del PC
2.
dico che ho prelevato illecitamente CHF 38'686.50, ed ho restituito CHF 15'325.00
con provento di reato. E meglio come alla tabella allegata”
(AI 168).
La Corte ha inoltre accertato che gran parte del
maltolto è stata bruciata al casinò di __________ dove spesso perdeva e a
volte, ma raramente (per forza!), vinceva. Per quel che riguarda i fatti non
occorre ripercorrerli in questa sede, bastando la constatazione che l’imputato
è reo confesso e, di conseguenza, il rinvio al testo stesso dell’atto di
accusa.
6.
L’imputato
è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Il perito dott. PE 1 ha accertato un grado di scemata imputabilità lieve e suggerito un trattamento ambulatoriale da eseguirsi
già in esecuzione di pena:
“
dico che AC 1 sa distinguere il lecito
dall’illecito, era quindi in grado di valutare correttamente che ciò che lui
faceva, in danno del datore di lavoro, e del PC 2, era una cosa illecita.
Il punto è che quando AC 1 esegue, nell’ambito
della sua sfera cognitiva, nel portare a termine la sua azione, non è più in
grado di modificare il proprio comportamento.
A domanda dell’avv. DUF 1 dico che si può
affermare che AC 1 non è in grado di frenarsi di fronte allo stimolo, il freno
funziona ma AC 1 questo freno non lo usa.
Ho avuto modo di vedere anche la cella del signor
AC 1, che ho visto essere ordinata, ritengo che sia una persona intelligente,
un uomo capace, come anche i test lo confermano.
Ritengo inoltre che AC 1 sia una persona abile e
si può quindi credere, come il Magistrato mi domanda, che egli non si sia fatto
particolarmente notare al Casinò, come sembra emergere dai verbali delle
persone interrogate.
A domanda del Magistrato dico che AC 1 faceva
attenzione a non farsi notare, ad avere una sorta di basso profilo al Casinò.
Egli infatti sapeva di avere già avuto una condanna con il beneficio della
sospensione condizionale e quindi se avesse dato nell’occhio poteva creare dei
sospetti e magari potevano scattare delle verifiche sulla sua persona, ed in
particolare sulle sue disponibilità di denaro. Se fossero scattate le verifiche
poteva venire smascherato, ed è proprio per questo che lui ha fatto attenzione
a non farsi notare.
Il PP mi chiede, visto che io ho parlato di grado
lieve di scemata capacità, se posso quantificare questo “lieve” e rispondo che
se dovessi quantificare percentualmente questo grado, parlerei du una
percentuale del 25%.
A domanda del magistrato dico che il signor AC 1 ha una capacità cognitiva impeccabile, una capacità organizzativa perfetta, una capacità
decisionale completa ed una capacità revisionale abbastanza buona. Il problema,
come già detto sopra, sta nella capacità esecutiva, di fronte allo stimolo, pur
sapendo che è profondamente nell’illecito, agisce lo stesso”
(AI 169).
7.
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.
L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il
legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione
l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata
alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono
eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile
2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4
pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale
permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere
sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena
il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,
la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità
della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che
hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la
citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005
del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1
con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze
di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.
Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione
generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118
IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo
solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di
per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63
CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti
suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in
base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292;
v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha
costantemente affermato e ribadito che, per sostenere che una sanzione rientri
fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.
63.
(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta
confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma
occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,
che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai
arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le
radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio
della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo
all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5
settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
8.
La Corte
ha ritenuto a carico dell’imputato una colpa estremamente grave. Grave per la
ripetitività delle malversazioni commesse a danno di persone che avevano in lui
riposto estrema fiducia. Grave per il lungo periodo in cui ha operato: insomma,
compreso il periodo della precedente condanna, sono ben tredici anni che AC 1
sottrae soldi a persone che si fidano di lui. Grave per il fatto che non ne
aveva affatto bisogno: ha una buona formazione, è dotato di buona intelligenza
ed aveva un lavoro ed uno stipendio dignitosi. Grave per aver malversato prima,
durante e dopo essere stato condannato per gli stessi reati. Grave per non aver
saputo cogliere il monito della precedente condanna. Grave, infine, per aver
agito nell’ambito di un’azione criminosa ben congeniata, che gli ha permesso di
passare inosservato per diversi anni. A tutto ciò aggiungasi una prognosi del
tutto sfavorevole, così come accertato dal dott. PE 1 che ha evidenziato un
elevato rischio di recidiva.
9.
A suo
favore è stata ritenuta una buona collaborazione con gli inquirenti, anche se
nel primo verbale, pur avendo ammesso di sapere perfettamente i motivi
dell’intervento della polizia, ha indicato un periodo ed un importo delle
malversazioni ben inferiore alla realtà. Non è stato per contro ritenuto il
fatto che abbia risarcito il denaro relativo alla precedente condanna, anche
perché i pagamenti rateali da lui rispettati sono avvenuti anche grazie alle
malversazioni che già aveva fatto e che continuava a fare, tant’è che, come ha
perso il lavoro, non potendo continuare a malversare, si è peritato di chiedere
una riduzione delle rate mensili. Per il resto non ha risarcito alcunché.
10.
Sempre a
favore di AC 1 è stata ritenuta una scemata imputabilità del 25%, come
stabilito dal perito, dovuta al suo vizio del gioco d’azzardo. La Corte non ha
ragioni per ritenere che l’accusato si sia messo da parte un tesoretto che non
vuole rivelare. Gli atti all’incarto portano a ritenere che, purtroppo, il
maltolto è stato tutto (o quasi) “investito” al casinò. AC 1 non è certamente il
primo né, ahinoi, l’ultimo a rovinarsi al gioco. La Corte si è detta
amareggiata che già nel 2000 (nell’ambito del precedente procedimento) la casa
da gioco lo ha definito “un assiduo frequentatore”, ma che questa informazione
non sia passata alla nuova società che gestisce il casinò, così da consentire
l’adozione di quelle misure volte proprio ad arginare gli effetti nefasti
dell’azzardo. Ma tant’è.
11.
Tutto ben
ponderato, astrazion fatta per la scemata imputabilità, si giustificherebbe una
pena detentiva attorno ai sei anni. La Corte ha così deciso di condannare AC 1 a una pena unica, ossia comprensiva di quella di 18 mesi già inflittagli con la condizionale, pari
a quattro anni e quattro mesi. Già durante l’espiazione della pena egli dovrà
essere sottoposto ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP,
così come proposto dal perito e, peraltro, da lui stesso accettato, onde
ridurre, per quanto possibile, i rischi di commettere nuovamente dei reati una
volta scarcerato.
12.
Le spese sono
poste a carico del condannato (art. 9 CPP). Quanto alle pretese di PC la Corte
non ha condiviso le obiezioni del difensore, la scemata imputabilità non avendo
alcuna influenza sulla capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC che,
in casu, è manifestamente data. Con il che tutte le pretese, peraltro
riconosciute come conseguenza diretta dei reati commessi, sono state accolte.
Alle PC che ne hanno fatto richiesta è stata assegnata la vettura, previa
realizzazione, nonché il denaro contante sequestrato, il tutto dedotti i costi
processuali. Per il resto gli oggetti in sequestro sono stati confiscati,
provvedimento cui le parti non si sono opposte.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti posti, tranne che al quesito n. 4;
visti gli art. 12, 19, 40,
42, 43, 46, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 73, 138, 146 e 251 CP;
94, 266 e 267 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
truffa
aggravata
per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14
ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, trasmettendo via fax alla __________ Bank __________, in
almeno 74 occasioni ordini di bonifico falsificati a debito delle relazioni
intestate a società riconducibili al suo datore di lavoro, ripetutamente
ingannato con astuzia i funzionari dell’istituto bancario inducendoli ad atti
pregiudizievoli al patrimonio della __________ per un importo complessivo di
fr. 1'405'541.51;
1.2
ripetuta
falsità in documenti
per avere, nel periodo dal 16 marzo 2001 al 14
ottobre 2008, a __________ ed in altre località, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui
firma autentica, rispettivamente dell’altrui segno a mano autentico per formare
dei documenti suppositizi ed ancora attestato in documenti fatti di importanza
giuridica contrari alla verità, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali
documenti, e meglio per avere:
1.2.1
allestito
almeno 74 ordini di bonifico falsi;
1.2.2
creato nel
sistema informatico della PC 1 delle registrazioni contabili fasulle;
1.2.3
allestito
degli ordini di bonifico falsi poi inseriti in contabilità a valere quali
giustificativi, allo scopo di celare, in caso di controlli interni in ditta, le
malversazioni commesse;
1.3
ripetuta
appropriazione indebita
per avere, nel periodo dal novembre 2008 al 5
giugno 2009, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, prelevando indebitamente in almeno 14 occasioni dai conti
bancari intestati alla Comunione dei Condomini del PC 2, sui quali aveva
diritto di firma individuale, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori
patrimoniali affidatigli per un importo complessivo di fr. 38'686.50,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza,
AC 1, richiamata la sentenza 5.5.2004 della Corte delle assise correzionali di
Locarno, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 4 (quattro) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valersi quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1
seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) e delle spese processuali.
3.
AC 1 è
inoltre condannato al pagamento di un’indennità:
3.1
alla PC 1 di
fr. 1'405'541.51, oltre interessi al 5% dal 19.1.2010, quale risarcimento del
danno e fr. 24'000.- quale rifusione delle spese legali comprensive di quelle
relative all’odierno dibattimento;
3.2
alla PC 3 di
fr. 23’361.50 quale risarcimento del danno.
4.
Per il
resto la PC 1 è rinviata al competente foro civile.
5.
È ordinato
un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP da eseguirsi già durante
l’espiazione della pena.
6.
È ordinata
la confisca, con assegnazione alla PC 1, dopo deduzione della tassa di
giustizia e delle spese, di:
6.1
1 auto Audi
A6 Avant Quattro, caravan di colore blu;
6.2
Euro 614.11
depositati sul conto nr. __________ EUR intestato al MP c/o Banca __________;
6.3
fr. 1'862.91
depositati sul c.c.p. del Ministero pubblico.
7.
È ordinata
la confisca di tutti gli altri oggetti in sequestro.
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizia fr. 5'012.--
Perito in aula fr. 153.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 6'565.20
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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