Lexipedia

Decisione

72.2009.157

Coppia di africani in correità venduto 200 grammi circa e detenuto 52 ovuli di cocaina. Infrazione alla LF sugli stranieri

10 febbraio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i due accusati che si sono insieme, ma ognuno su un marciapiede diverso

dall’altro, diretti verso la parte bassa della città.

Dopo che ebbero

percorso alcuni metri, la polizia è intervenuta e li ha fermati.

Entrambi hanno subito

parlato agli agenti della loro relazione intima, in atto ormai da diversi mesi

(ovvero dal novembre-dicembre 2008). A dire di AC 1 la compagna era incinta di

lui da due mesi, circostanza che si è rivelata essere non vera.

Entrambi hanno

dichiarato di convivere nell’appartamento loro lasciato dal connazionale __________,

partito qualche settimana prima per la __________, in zona di __________.

Controlli eseguiti

dalla polizia hanno portato ad accertare che la AC 2 e il __________ erano

stati controllati il giorno 10.09.2009, presso la stazione di __________.

__________ s’era

legittimato con un passaporto recante le generalità di __________.

Dopo il loro fermo,

gli accusati sono stati perquisiti. Sulla persona della AC 2 venivano rinvenuti

due cellulari (muniti di schede rispondenti ai numeri __________ e __________),

delle chiavi (tra le quali quelle dell’appartamento di __________ e quelle

dell’appartamento di __________, queste ultime possono essere restituite), fr.

1'500.- occultati nel reggiseno, fr. 950.- nel portamonete, 52 ovuli risultati

contenere cocaina per un peso netto di complessivi gr. 512.1 (puri per valori

ricompresi tra il 20 e il 22 per cento). Le analisi eseguite su detta cocaina

hanno evidenziato la presenza (per valori aggirantisi intorno al 2,3/2,4 per

cento) di eroina. Il miscuglio, come si legge nel rapporto 25 novembre 2009 del

Laboratorio di Chimica di Olivine, provoca il cosiddetto effetto “speed-ball”.

I 52 ovuli erano

nascosti in tre calzini, nascosti -come cennato- nelle mutande. Su uno degli

ovuli è stato trovato il DNA della AC 2.

Sulla persona del AC 1

gli inquirenti hanno ritrovato un cellulare. A suo dire, poco prima del fermo, l‘accusato

avrebbe distrutto la scheda telefonica (in suo uso da un paio di giorni)

rispondente al numero __________.

La perquisizione

dell’appartamento ha portato gli inquirenti a scoprire che esso era attrezzato

come una vera e propria centrale di spaccio. In bella vista v’erano ben sette

cellulari, quattro tra schede telefoniche e custodie di schede telefoniche, due

rotoli di cellophane trasparente per la confezione delle bolas, un rotolo di

sacchetti di plastica, un ovetto Kinder vuoto, materiale cartaceo vario. Tutti

i citati oggetti erano sparsi in bella vista nell’appartamento.

Poiché

dall’interrogatorio del __________ emergeva che egli, da tempo acquirente di

bolas da AC 1, aveva nella memoria del proprio natel quattro numeri per

contattarlo, gli inquirenti richiedevano l’autorizzazione di disporre dei tabulati

relativi ai due numeri rinvenuti nei natel sequestrati sulla persona della AC 2

e di due ulteriori numeri, ai quali risulta aver risposto il AC 1, ovvero i

numeri __________ e __________.

Studiando tali

tabulati gli inquirenti sono riusciti a rintracciare i numeri di 39 persone i

cui telefoni erano entrati in contatto con i numeri in uso alla coppia AC 1/AC

2.

Dette 39 persone sono

state tutte interrogate. Ben 18 hanno ammesso di aver acquistato cocaina dal AC

1 e/o dalla AC 2, in genere nel corso dei mesi estivi, ovvero dal luglio al 23

settembre 2009, ma alcuni anche in precedenza, ovvero a partire dall’ottobre

2008.

Complessivamente gli

acquirenti hanno dichiarato di aver comprato in totale all’incirca gr. 250 di

cocaina, al dettaglio, ovvero in genere a bolas da gr. 0,7 e al prezzo di fr.

100.- l’una.

AC 1 nel primo

interrogatorio e davanti al GIAR ha ammesso di avere consegnato bolas per conto

del __________ in una quindicina di occasioni. In un ulteriore verbale di

polizia, contestatigli le deposizioni degli acquirenti una per una, è arrivato

a cifrare in gr. 50 circa le bolas vendute. Nel seguito ha ritrattato e al PP e

in aula è tornato a dire di aver consegnato solo una quindicina di bolas.

Di tutta evidenza, a

fronte delle molteplici, chiare ed esaustive chiamate in correità delle persone

interrogate egli non può essere creduto, col che si accerta -pur facendo la “tara”

a suo favore sui quantitativi- che egli (personalmente o attraverso la

compagna) ha spacciato nel periodo che va quantomeno dal dicembre 2008 al 23

settembre 2009 all’incirca gr. 200 di cocaina.

Degli acquirenti, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

hanno dichiarato che le bolas vennero loro consegnate, a seconda dei casi, da AC

1 o dalla AC 2. Gli acquirenti __________ e __________ hanno dichiarato di averle

ricevute solo dalla AC 2 (in ragione di gr. 20 il primo e di gr. 0,6 il

secondo).

La diligente Difesa di

AC 2 ha in aula ammesso vendite fatte direttamente dall’accusata per un ordine

di una cinquantina di grammi.

In realtà la Corte ha

ritenuto gli accusati correi nella vendita di circa gr. 200 di cocaina, stante

che essi -come hanno univocamente dichiarato- da ben dieci mesi costituivano

una “coppia”, avevano un legame sentimentale e convivevano in pratica

nell’appartamento di via __________, ove hanno condiviso ogni momento della

vita quotidiana e quindi -per forza di cose- anche il commercio di cocaina.

Trattandosi di attività che sapevano illecita e suscettibile -ove fossero stati

scoperti- di pesanti conseguenze, essi mai si sono distanziati l’uno

dall’attività dell’altro. Anzi, parecchi acquirenti li hanno descritti come

“interscambiabili” nel rispondere al telefono, risp. nell’effettuare le

consegne. Le circostanze del loro arresto

-quando insieme,

ancorché su opposti marciapiedi tentavano di scappare (con la droga) da via __________-

provano una volta di più (se ancora fosse necessario) il loro legame nel

commercio della droga e la loro comune volontà di sottrarsi, con essa,

all’arresto.

Avuto riguardo ai gr.

512.1 di cocaina sequestrati sulla persona della AC 2, si ha che -come ha

narrato in particolare il AC 1- la mattina del 23.09.2009 è giunta, da __________,

nell’appartamento di via __________ una donna africana, mandata da __________.

Era la terza volta che arrivavano partite di cocaina in via __________. La

donna ha lasciato i 52 ovuli ed è tosto ripartita. La sera, verso le 20:00, ha

telefonato loro (dalla __________) __________ avvertendoli che la polizia era

nelle vicinanze e invitandoli a scappare portando seco la cocaina.

La AC 2 l’ha nascosta

nelle mutande, ha preso con sé fr. 1'500.-che -dice- aveva lasciato __________

per il loro sostentamento. Ulteriori fr. 950.- li aveva nel portamonete.

Dopodiché entrambi

hanno lasciato il luogo, venendo di lì a breve fermati.

Gli inquirenti non

hanno potuto accertare dove i due fossero diretti. Ad ogni buon conto i dischi

agli atti sui quali sono stati registrati i tabulati provano che tra le 20:02 e

le 23:30 circa qualcuno residente in __________ (prefisso __________) ha in numerosissime

occasioni telefonato dal numero __________ a tutti e quattro i numeri in

possesso di AC 2 e di AC 1, nel tentativo di raggiungerli. Non è difficile

immaginare che l’africano che -dopo aver venduto una bolas al __________- è riuscito

a fuggire da via __________, ha avvisato __________ in __________ della

presenza della polizia, dopodiché __________ -come hanno ammesso gli accusati-

li ha chiamati dalla __________ allertandoli e invitandoli a fuggire. Indi __________

ha continuato a chiamarli, anche dopo il loro arresto per conoscere la loro

sorte.

4. Dati

i surriferiti fatti si ha, pacificamente, che gli accusati hanno commesso

violazione aggravata alla LStup (aggravata a motivo del quantitativo che

sapevano o dovevano presumere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone) avendo, senza essere autorizzati, venduto, in correità tra

loro, al dettaglio, all’incirca gr. 200 di cocaina, nel periodo ricompreso tra

il dicembre 2008 circa e la data del loro arresto, nonché concorso nel detenere

gr. 512 di cocaina (sottoforma di 52 ovuli), pura per valori intorno al 20/22

per cento.

AC 1 ha inoltre

violato ripetutamente la LF sugli stranieri nella misura in cui è, in più

occasioni, entrato in Svizzera , dopo che la sua domanda d’asilo è stata

respinta, privo di documenti di identità.

Avendo gli accusati

commesso il reato di infrazione aggravata alla LStup in “coppia”, condividendo

giorno per giorno la comune attività di spaccio (rispondendo alle chiamate

degli acquirenti, eseguendo le consegne delle sostanze richieste ed incassandone

il prezzo), considerate le loro simili situazioni personali di giovani africani,

in giro senza arte né parte per l’Europa, il carcere preventivo sofferto, la

pena può essere contenuta -nonostante la poca collaborazione- per entrambi in

anni due, la loro colpa essendo similmente grave. Ufficialmente AC 1 ha delinquito

parte prima e parte dopo il compimento del 18.esimo anno di età, d’altro canto

egli deve rispondere anche dell’infrazione alla LF stranieri.

Benché incensurati,

essi non possono beneficiare della sospensione condizionale della pena, la prognosi

essendo per entrambi del tutto sfavorevole. Essi infatti sono privi di

documenti. La loro identità non è nota. Come “nem”, AC 1 non ha alcun legame

con il nostro paese, che avrebbe già da mesi dovuto lasciare. La domanda

d’asilo della AC 2, fondata su motivi inconferenti rispetto alla legislazione

sull’asilo, non sarà accolta per cui anch’essa non avrà nessun titolo per

restare in Svizzera.

In tali condizioni,

privi di mezzi finanziari che non siano quelli provenienti dal traffico di

droga e nell’impossibilità giuridica di ottenere permessi di soggiorno e/o di

lavoro nel nostro paese, essi sono, ove tornassero in libertà, in serio e

concreto rischio di ricadere negli stessi riprovevoli comportamenti di spaccio.

Senza dimenticare che AC 1 e la AC 2 hanno dimostrato di essere collegati a

loro connazionali particolarmente abili e organizzati, in __________ e in

Svizzera, sia nel rifornire localmente i loro punti di spaccio, sia nel gestire

una vasta cerchia di clienti, sia nell’avvisare (dalla __________) gli

spacciatori della presenza della polizia.

Siffatti legami, nelle

condizioni personali degli accusati, sono tali da rendere ancora più difficile

il loro distanziarsi da tali ambienti, con il che il ritorno allo spaccio costituisce

pressoché la loro unica possibilità di restare in Europa.

Quanto in sequestro

deve essere confiscato, ad eccezione delle chiavi dell’appartamento di __________.

Rispondendo A. per AC 1, sedicente, affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.1.2.1., 2.;

B. per AC 2,

sedicente, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 2.;

C. affermativamente

al quesito posto;

visti gli art. 12,

25, 40, 47, 49, 51 CP;

art. 19 cifre 1 e 2 lett. a LStup;

art. 3 LF sul diritto penale minorile;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1,

sedicente, e AC 2, sedicente, sono coautori colpevoli di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

sapendo o dovendo presumere che quelli trattati

erano quantitativi tali di cocaina da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

senza essere autorizzati,

concorso nella vendita di 200 grammi circa di cocaina nonché concorso nella

detenzione di 52 ovuli contenenti 512,1 grammi di cocaina,

a __________, nel periodo ricompresso tra il dicembre 2008 circa e il

23.9.2009,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1,

sedicente, è altresì autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri

per essere ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera,

sapendo della decisione di non entrata in materia sulla sua domanda d’asilo,

cresciuta in giudicato il 17.4.2008,

nonché per avervi soggiornato abusivamente fra ottobre 2008 e il

23.9

,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

3.

Di

conseguenza,

avendo AC 1, sedicente,

delinquito in parte prima e in parte dopo il compimento del diciottesimo anno

di età,

3.1

AC 1,

sedicente, è condannato alla pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il

carcere preventivo sofferto;

3.2

AC 2,

sedicente, è condannata alla pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

4.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in

ragione di 1/2 ciascuno.

5.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la

confisca delle sostanze stupefacenti in sequestro nonché di fr. 2'610.- e degli

ulteriori oggetti in sequestro ed elencati nell’atto di accusa, ad eccezione

delle chiavi dell’appartamento di __________.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'312.50

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'862.50

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'656.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 3'931.25

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'656.25

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 3'931.25

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster