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Decisione

72.2009.165

Spaccio di cocaina, riciclaggio di denaro e esercizio illecito della prostituzione

28 gennaio 2010Italiano94 min

Source ti.ch

Fatti

i quali però si sono separati quando io avevo 10 anni. Ho due fratelli e due

sorelle, io sono in mezzo per età. Ho frequentato le scuole elementari e poi le

medie fino al liceo. Non sono stata all’Università. Ho smesso di andare a

scuola quando avevo 17 anni. Ho poi lavorato per 4-5 anni come sarta in una

fabbrica. All’età di 20 anni mi sono sposata ed il matrimonio è durato 4 anni.

Dal matrimonio non sono nati figli. Mi ero sposata con un cittadino __________.

Poi mi sono divorziata”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

In __________ si sarebbe diplomata in manicure e

avrebbe svolto questa attività sino all’età di 31 anni quando sarebbe sbarcata

in Italia intenzionata a ricongiungersi con un suo conoscente italiano con il

quale aveva in corso una relazione amorosa che è però naufragata nello spazio

di pochi mesi. Trasferitasi in __________ nel 1998, paese dove risiederebbero

anche un fratello, la cognata ed una nipote, avrebbe lavorato sia come manicure

che in una ditta di trasporti, oltre ad aver seguito un corso di parrucchiera.

Nella penisola __________ non si sarebbe mai prostituita. Il 16.12.2001, a __________,

ha avuto una figlia da V__________ , cittadino italo-svizzero, all’epoca

coniugato. La piccola avrebbe abitato con lei nel capoluogo __________ sino al

23.12.2007 quando, con l’inganno, sarebbe stata oggetto di ratto da parte di un

suo fratellastro di 28 anni che l’avrebbe portata a __________ (in quel periodo

luogo di residenza del comune padre) ed in seguito, a partire dal mese di

novembre 2008 (AI 5.15), a __________ dove V__________ si era trasferito (AI

3.2 PP AC 2 17.8.2009). Diversamente a quanto ci si poteva aspettare AC 2 non

si è però messa immediatamente sulle tracce della figlia poiché, perlomeno così

si è giustificata in aula, non voleva perdere il suo posto di lavoro. Quello

che però valeva nel 2007 non vale più nel 2009 visto che il 25.3.2009 passa la

frontiera (AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) ed arriva a __________

dove:

" ho

dapprima alloggiato per 2 notti presso l’abitazione del papà di C__________,

successivamente mi sono trasferita in un albergo vicino alla discoteca __________.

Non sono però andata d’accordo sul prezzo e sul lavoro. Ci sono rimasta solo un

paio di notti, anche perché non era comodo per i collegamenti con l’autobus.

Sono poi stata in un altro albergo. Ci sono rimasta forse per 3 notti. In

seguito sono andata a dormire a casa di amiche, ma non avevo un posto fisso.

Qualcuno mi ha poi dato il numero di telefono di M__________ attraverso cui ho

poi ricevuto l’appartamento di via B__________, dove sono entrata un mese dopo

il mio arrivo in Svizzera”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

E’ quindi sulle rive del __________, per AC 1

presso un bar di __________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), per l’accusata in una

discoteca (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009), che AC 2 ha conosciuto il coaccusato con il quale, a partire dal mese di aprile / maggio 2009, ha iniziato una ora conclusa relazione amorosa, tanto da ospitarlo, anche se non con

continuità, presso il suo appartamento, da lei locato a partire dal 10.4.2009

(AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) e per il quale:

" ho

sempre pagato i fr. 600.- settimanali a M__________. Era M__________ stessa che

passava a ritirare i soldi. In totale sono rimasta in questo appartamento per

circa 2 mesi - 2 mesi e mezzo”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

Già solo per questo canone usuraio, per la

grandezza dell’appartamento (monolocale, AI 1.5 allegato 30 e doc. TPC 6), per

la via in cui è ubicato, per la quantità industriale di preservativi, circa 300

sciolti ed una confezione chiusa, ritrovati in un cassetto dell’armadio (AI 1.2

PS AC 2 8.7.2009, AI 1.7 e doc. TPC 6) oltre che per il fatto che l’accusata

non aveva in Svizzera alcuna lecita entrata finanziaria (AI 1.2 allegato 12) è

subito apparso evidente come AC 2, dal giorno del suo arrivo in Svizzera sino

al 8.7.2009, ha esercitato la prostituzione, fatto da lei formalmente

riconosciuto solo in sede dibattimentale:

" L'accusata

dichiara di essersi prostituita a __________ dal mese di marzo 2009 fino al

giorno dell'arresto con un guadagno settimanale di ca. 1000 franchi”

(verbale dibattimentale pag. 2)

ammissione che le ha comportato, anche perché non

avvenuto precedentemente, una nuova e più completa prospettazione del reato di

esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP e punto 4 dell’atto

d’accusa, di seguito solo AA) e di quello, poiché ad esso correlato, di

infrazione alla LF sugli stranieri (di seguito solo LStr, art. 115 cpv. 1 lett.

c, punto 3 AA e verbale dibattimentale pag. 4).

Tenuto conto che, in base al suo dire, grazie al

meretricio, ha conseguito un guadagno settimanale di circa fr. 1'000.- e preso

altresì atto del costo di locazione di fr. 600.- a settimana (AI 3.2 PP AC 2

17.8.2009), l’accusata ed il suo difensore non si sono opposti alla fissazione,

arrotondata per difetto, di un aliquota giornaliera di fr. 50.- (fr. 1'000.-

./. fr. 600.- : 7 giorni e verbale dibattimentale pag. 2).

Quo ai suoi rapporti con la figlia e con V__________

(AI 5.15, 5.16, 5.20 e 5.21 nonché doc. TPC 6), la situazione, al giorno del

processo, è ancora quella di cui alla decisione 12.11.2009 della Commissione

tutoria regionale 8:

" 1. C__________

è autorizzata a vivere provvisoriamente con il padre; in tal senso la custodia

parentale di diritto viene trasferita provvisoriamente al padre. L’autorità

parentale continuerà ad essere esercitata dalla madre.

2. La madre, signora AC 2, è provvisoriamente

privata della custodia parentale sulla figlia.

3. Una decisione relativamente alle relazioni

personali tra madre e figlia verrà adottata una volta ricevuto il rapporto

d’ascolto di cui alla ris. no. 8576 del 12/17 novembre 2009”

(AI 5.21).

Persona sconosciuta all’Ufficio esecuzioni e

fallimenti (doc. TPC 4), risultata negativa all’esame tossicologico delle urine

il giorno dell’arresto (AI 1.5 allegato 24), è incensurata in Svizzera (AI 7.1

e doc. TPC 3), in Italia (AI 7.4) ed in Spagna (AI 1.5 allegato 41).

Quo ai suoi progetti sembrerebbe intenzionata,

nell’immediato futuro, a regolarizzare con V__________ quelli che sono i loro

rapporti con C__________ e dopo di ciò rientrare in __________ sia con la

piccola che, eventualmente, da sola.

III) Circostanze

dell’arresto

4.L’inchiesta trae origine dal rapporto

di segnalazione 8.7.2009 della Polizia cantonale (AI 1.1) dal cui cappello così

come dal verbale d’interrogatorio di medesima data di R__________ si evince

quanto segue:

" Concerne: Ignoto/i, risiedenti in via B__________, sesto piano appartamento

43

Motivo: Richiesta

ordine di perquisizione e sequestro

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

Ritrovamento di complessivi 570 grammi lordi di cocaina contenuti in 53 ovuli in un paio di pantaloni presso la lavanderia della

palazzina sita in via B__________, reperto SAD 3249

Le dichiarazioni della signora R__________, che

ha ritrovato lo stupefacente hanno permesso di stabilire come verosimilmente i

proprietari dello stupefacente risiedano presso l’appartamento numero 43 della

palazzina sopra indicata”

(AI 1.1).

" Sono

custode dell’immobile denominato condominio B__________ sito in Via B__________

In data odierna ho richiesto l’intervento del

servizio antidroga, in quanto presso la lavanderia del palazzo in cui abito e

del quale sono anche custode, ho notato la presenza di un paio di pantaloni da

donna, di colore nero contenenti degli oggetti di colore bianco. Nel dubbio, ho

ritenuto sensato richiedere un sopralluogo da parte degli specialisti.

Faccio presente che i pantaloni si trovavano nel

medesimo posto già da sabato scorso. Da una verifica ho notato che gli stessi

contenevano qualcosa di solido nelle tasche.

Alle ore 0920, alla presenza dei poliziotti, ho

appreso che quanto contenuto nei jeans (neri) non era altro che cocaina sotto

forma di ovuli. Prendo atto che il peso complessivo dello stupefacente è di

grammi 570 lordi.

ADR: che i pantaloni in questione erano appesi a

lato della biancheria appena lavata dall’inquilina che occupa l’appartamento 43

sito al sesto piano dello stabile. Cosa curiosa è che l’unico capo asciutto era

appunto il paio di jeans. Non sono in grado di dire come si chiama l’inquilina

che occupa l’appartamento 43Posso dire che nell’appartamento in questione

dovrebbero soggiornare due cittadini di etnia africana, anche in questo caso

non conosco i loro nomi.

Tuttavia in una circostanza, ho notato

l’inquilina dell’appartamento 43 procedere al ritiro della biancheria, in

questo caso era in compagnia di un giovane di colore.

Salvo errore è circa un mese che vedo questi due

cittadini di colore andare e venire dall’appartamento 43, in qualche occasione li ho visti anche in compagnia della donna”

(AI 1.1 PS R__________ 8.7.2009).

Da ciò l’emanazione del richiesto ordine di

perquisizione e sequestro per l’indicato appartamento (AI 2.1), intervento

avvenuto lo stesso giorno alle ore 13.45 circa con contestuale arresto dei due

accusati (AI 1.2, 2.2 e 2.3).

AC 1 è stato deferito al Giudice dell’Istruzione

e dell’arresto (di seguito solo GIAR) il 9.7.2009 (AI 2.4) per i presupposti

reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

(art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup) che ne ha confermato l’arresto per

pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (AI 4.1).

Anche AC 2 è stata deferita al GIAR il 9.7.2009 (AI 2.5) per i presupposti

reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

(art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup), di infrazione alla LStr (art. 115

cpv. 1 lett. c LStr) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) che ne

ha confermato l’arresto per pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI

4.2).

Nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio in

Polizia del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 e PS AC 2 8.7.2009) ed il giorno

successivo dinanzi al GIAR (AI 4.1 e 4.2) gli accusati si sono dichiarati

estranei al ritrovamento della cocaina. Se AC 1 ha comunque ammesso un suo minimo consumo di marijuana:

" che

faccio uso unicamente di marijuana che fumo regolarmente…

La marijuana la ottengo da cittadini di origine

marocchina che frequentano il Bar __________...

Io non faccio uso di altre sostanze stupefacenti”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

AC 2 ha contestato qualsiasi suo addebito penale

malgrado che il suo coaccusato, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del

8.7.2009, avesse pacificamente dichiarato che:

" ho

conosciuto quindi AC 2, e…ci siamo scambiati il numero. Da allora abbiamo

cominciato a sentirci regolarmente, ho avuti alcuni rapporti sessuali a

pagamento e di seguito è nata un’amicizia…

AC 2 per vivere si prostituisce”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

In quest’ottica si richiama anche il cappello

iniziale del loro rapporto d’arresto del 8.7.2009 (AI 1.2):

" I

due hanno preso le distanze dal sequestro di cocaina di 570 grammi lordi, come pure da vari telefonini e tessere telefoniche.

Hanno negato di trafficare cocaina. AC 2 ha negato di svolgere illecitamente l’attività di prostituta e ciò nonostante le dichiarazioni di AC

1 stesso e il materiale sequestrato…

Facciamo notare come AC 2 ha in un primo momento ammesso la proprietà dei pantaloni contenenti la cocaina per poi subito

negare e ritrattare le proprie dichiarazioni. La stessa alla fine ammette

unicamente la proprietà dell’attaccapanni e riconosce il metodo con cui detto

indumento era appeso….

AC 1 ha dichiarato che è solito fumare marijuana,

a volte anche in compagnia di AC 2. La donna ha negato questi consumi”

(AI 1.2).

IV) Risultanze

istruttorie e corpi di reato

5.La cocaina, suddivisa in 53 ovuli,

ritrovata all’interno delle tasche del sopraccitato paio di jeans di taglia 46

(calzanti per AC 2, AI 1.5 PS AC 2 28.8.2009 e non per AC 1, AI 1.5 PS AC 1

28.8.2009) su uno stenditoio del locale lavanderia di Via B__________ (AI 1.2

PS AC 1 8.7.2009 doc. B e PS AC 2 8.7.2009 doc. B nonché AI 1.5 allegato 54 ed

annesso 1) aveva un peso lordo di 570 grammi, al netto 478 grammi ed un grado di purezza del 28,6% - 29,6% (AI 1.1 allegato 2, AI 1.2 allegati 1 e 18, AI 1.5

allegati 16, 28 ed annesso 1 nonché doc. TPC 6). Inoltre, non nel contesto del

suo fermo (AI 1.2), ma durante un’ulteriore perquisizione al momento della sua

ammissione al Farera, in un portatessera nella borsetta di AC 2 sono state

ritrovate 3 bolas di cocaina dal peso lordo di 4,3 grammi, al netto 2,08 grammi ed un grado di purezza del 37,7% (AI 1.3 allegato 2, AI 1.5 allegati

17, 29 e 33 nonché doc. TPC 6). A dire di AC 1 tutta questa cocaina proverrebbe

dall’Italia e gli:

" è

stata portata da S__________. Mi è stata consegnata 3 o 4 giorni prima del mio

arresto presso l’appartamento di AC 2”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)

fermo restando come AC 2 nulla sapesse di questa

consegna:

" ADR il

giorno in cui S__________ è venuto a __________ a portarmi la cocaina (gr. 500)

ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________, AC 2 non era

presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo stupefacente”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)

né delle sopraccitate 3 bolas che lui stesso le

avrebbe messo in borsetta:

" sono

stato io ad infilare le bolas di cocaina nella borsetta di AC 2. Ero stato

chiamato al telefono da Z__________ (ndr.: asserito suo

partner mai identificato per l’acquisto della cocaina fornitagli da S__________

il 3/4.7.2009) il quale mi aveva detto che stava per

arrivare la polizia e quindi ho pensato di nascondere lì qualche bolas”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Nell’appartamento di Via B__________, oltre ai

preservativi di cui si è già detto al considerando 3 della presente decisione,

sul tavolino dell’unica sala sono state riscontrate delle tracce di cocaina

mentre nel locale bagno ed in cucina, in un cassetto e nella spazzatura, sono

stati sequestrati 1 minigrip vuoto con all’interno un pezzetto di cellophane, 2

rotoli di sacchetti di plastica, 2 rotoli di cellophane, dei resti di sacchetti

di plastica ed 1 ovetto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc.

D nonché AI 1.5 allegati 18 e 30). Se per le tracce di cocaina i due accusati,

nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio, non hanno saputo o voluto dare

alcuna spiegazione (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 e PS AC 2 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009 e AI 4.2), in merito all’uso degli altri oggetti sopra indicati AC 1, dopo

alcune reticenze (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), ha ammesso che:

" è

vero che io a volte solevo preparare le confezioni di cocaina, cioè le bolas, a

casa di AC 2”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Sempre nell’appartamento, vicino al divano, è

stato trovato un sacchetto minigrip con 0,7 grammi lordi di marijuana (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché AI 1.5

allegato 18), di proprietà di AC 1 e destinato al suo consumo (AI 1.2 PS AC 2

8.7.2009).

6. In relazione agli accertamenti d’ordine tecnico l’istruttoria ha

potuto evidenziare quanto segue:

-- per AC 1:

la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie e sul palmo della mano

sinistra (AI 1.5 allegato 25), l’impronta del dito mignolo della mano sinistra

su 1 dei 53 ovuli di cocaina ritrovati all’interno delle tasche dei pantaloni

(AI 1.5 allegato 27 nonché considerandi 4 e 5 della presente decisione) nonché

sue tracce biologiche all’interno di questi pantaloni, all’altezza della

cintura ed in zona inguinale (AI 1.6 allegato 1 e AI 8.5);

-- per AC 2:

la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie della mano destra e sul palmo

della mano sinistra (AI 1.5 allegato 26) nonché sue tracce biologiche

all’interno dei pantaloni, all’altezza della cintura ed in zona inguinale (AI

1.6 allegato 1 e AI 8.5);

-- tutte le

banconote tratte a campione dai soldi sequestrati nell’appartamento di Via B__________

per un totale di fr. 4'880.- ed € 100.- (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC

Considerandi

2.

8.7.2009 doc. D nonché allegato 10 e AI 1.5 allegati 18 e 21) sono risultate

positive alla contaminazione diretta, ambientale ed indiretta alla cocaina (AI

1.5

allegato 31 ed annesso 3 nonché AI 8.3).

7.

In merito agli importi di fr. 4'010.- e € 100.- ritrovati

nell’appartamento (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D

nonché AI 1.5 allegato 18) e che AC 1 ha dichiarato essere di sua spettanza, dopo aver ripetutamente affermato come fossero il guadagno della sua attività

di prostituto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1

17.8.2009

e AI 4.1) solo nel verbale d’interrogatorio

del 30.11.2009 dinanzi al PP ha precisato come:

" è

giusto dire che una parte è provento della mia attività di prostituzione e

l’altra parte della vendita di cocaina”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

AC 2, quo alla somma di fr. 870.- (AI 1.2

allegato 10 e AI 1.5 allegato 21) dichiarati di sua proprietà, in tutti i suoi

verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP ha sempre sostenuto essere

del denaro che le era stato inviato da un suo conoscente (AI 3.4 PP AC 2

14.12

) e solo in aula ha finalmente riconosciuto come predetta cifra altro

non fosse che parte del ricavo della sua attività di prostituta (verbale

dibattimentale pag. 4 e considerando 3 della presente decisione).

8.

Alfine di possibilmente identificare

l’asserito S__________ che trasportò e consegnò la cocaina il 3/4.7.2009

(considerando 5 della presente decisione e punto 1 AA), la Polizia ha proceduto

al sequestro dei filmati di una video sorveglianza, periodo 3/11.7.2009, posta

sulla porta d’entrata dello stabile di Via B__________ (AI 1.5 allegati 32, 46

e 52 nonché annessi 2 e 4). Dal loro esame è scaturito quanto segue:

" i) Presso

lo stabile di via B__________, su richiesta dell’amministrazione dello stabile,

la ditta __________ nel corso del 2008 ha installato una video sorveglianza, composta da due telecamere, che riprendono sia l’atrio d’ingresso che la scala

che porta al garage. Da parte nostra abbiamo proceduto a recuperare le

registrazioni, le stesse riguardano il periodo compreso dalle 11.42 del 03

luglio 2009 alle 07.40 dell’11 luglio 2009…

j) Dalla visione del filmato si può notare come

persone di origine africana vadano e vengano dalla palazzina di via B__________

unicamente se AC 1 o AC 2 sono in casa, durante la loro assenza nessun africano

è mai stato notato arrivare. La presenza di queste persone presso il palazzo di

via B__________ durava anche solo qualche minuto…

k) Dalla visione del filmato, in data 03 luglio

2009.

ore 15.43, spicca l’arrivo in via B__________ di un soggetto sconosciuto

di etnia africana (ndr: trattasi del non meglio

identificato S__________)

con valigia trolley. Persona accompagnata da AC 2.

La donna accompagnerà questa persona all’esterno del palazzo solo l’indomani,

04.

luglio 2009 alle ore 12.52. Questo individuo non sarà più notato fare

ritorno. Al momento dell’arrivo dello sconosciuto africano, in base alla

visione dei filmati, AC 1 è in casa. AC 2 ha fornito una versione alquanto improbabile circa l’arrivo di questo soggetto, dichiarando di averlo incontrato

casualmente e di avergli offerto ospitalità. La donna afferma di aver scoperto

solo in un secondo tempo che questi conosceva AC 1 …AC 1 per contro dichiara di

aver egli stesso incaricato AC 2 di accompagnare a casa loro il suo amico…che

di passaggio in Ticino gli ha chiesto ospitalità per una notte…

l) Alle ore 18.50 del 03 luglio 2009, AC 1 esce dal palazzo portando con se in sacco dell’immondizia. Alle ore 12.52 del 04 luglio

2009, al momento in cui AC 2 accompagna all’esterno del palazzo lo sconosciuto

africano giunto il giorno prima di cui al pto k, la stessa ha con se un sacco

dell’immondizia. Durante la visione del filmato mai è stata notata una così

alta frequenza in un ristretto lasso di tempo nel gettare sacchi

dell’immondizia”

(AI 1.5).

In merito a questo personaggio asseritamene

indicato da AC 1 come S__________, le dichiarazioni dei due accusati sono

sempre state contrapposte:

" DF: In

merito al filmato della video sorveglianza presente all’entrata della palazzina

di via B__________, in particolare all’uomo africano che è arrivato

accompagnato da lei il 03.07.2009 e che se ne è andato il giorno seguente, riconferma

quanto dichiarato nel suo verbale del 28.08.2009? Ossia di aver incontrato

casualmente questa persona a lei sconosciuta e dietro sua richiesta di averlo

ospitato al suo domicilio?

RF: Sì, confermo integralmente le mie

dichiarazioni precedenti.

DA: Nel suo verbale del 28.08.2008, in merito

alla persona di cui sopra, lei ha dichiarato trattarsi di un richiedente

all’asilo …che vive nel canton __________ e che di passaggio in Ticino per

ritirare dei suoi effetti personali ha chiesto a lei ospitalità.

Per questo motivo ha incaricato AC 2 di andare a

prenderlo alla fermata dell’autobus e di accompagnarlo a casa sua Alla luce di

quanto dichiarato da AC 2, riconferma queste sue dichiarazioni?

RA: Sì, è la verità.

DF: Preso atto delle dichiarazioni di AC 1, cosa

dice in merito?

RF: AC 1 ha detto in parte la verità, anche io però l’ho detta.

Ribadisco di aver incontrato casualmente quella

persona mentre andavo a fare una ricarica del telefono. Non sapevo che questa

persona conoscesse AC 1. Io non capisco bene l’inglese e può darsi che non mi

ero intesa bene con AC 1.

Apprendo solo ora che AC 1 conosceva già questa

persona della quale non conosco il nome,

DA: Preso atto delle dichiarazioni di AC 2, cosa

dice in merito?

RA: Io avevo avvisato AC 2 per telefono che

questo mio amico sarebbe arrivato a farci visita e di andare a prenderlo alla

fermata del bus vicino alla COOP. Ho chiesto a AC 2 di andare a prenderlo visto

che era già in giro.

E’ vero che lei non conosceva questa persona”

(AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2 10.9.2009).

Sempre in merito a questa video sorveglianza si

ricorda non di meno come la mattina del 4.7.2009, quindi un giorno dopo

l’arrivo dell’asserito S__________, mentre quest’ultimo e AC 1 sono rimasti

all’interno dello stabile, AC 2 è uscita alle ore 9.57 ed è rientrata dopo 23

minuti, quindi alle ore 10.19, per poi alle 12.52 ricomparire assieme a S__________

ed in base al suo dire essere:

" andati

insieme alla stazione del bus dove abbiamo preso insieme il mezzo di trasporto.

Io ho accompagnato questo cittadino africano alla stazione del treno”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009).

Inoltre e sempre partendo dai filmati di questa

video sorveglianza rispettivamente dalle dichiarazioni espressamente rilasciate

in merito dai due accusati nei loro verbali di Polizia del 28.8.2009 (AI 1.5 PS

AC 1 28.8.2009 e PS AC 2 28.8.2009) è risultato come nel periodo 3/7.7.2009,

singolarmente o assieme, AC 1 e AC 2 siano stati visitati all’interno del loro

appartamento da almeno 5 differenti cittadini di etnia africana che, però, a

dire di AC 1, vi si recavano solo:

" per

visite di cortesia. Venivano a mangiare o a bere qualche cosa, talvolta io

cucinavo per loro”

(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).

9.

Tra gli oggetti ritrovati nell’appartamento, segnatamente nella

parte dell’armadio in uso ad AC 1 (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009 e 28.7.2009) la

Polizia ha sequestrato un biglietto scritto a mano (AI 1.5 allegato 42 per una

sua fotocopia) datato “3-07-09”, con indicati vari nomi, alcuni leggibili altri

meno, con affiancati dei numeri (tra cui anche “__________- I”) e,

per quanto qui utile, l’addizione di 55 + 17 = 72. Già solo perché documento

trovato all’intermo del monolocale di Via B__________ rispettivamente perché

scritto con una calligrafia che AC 2 ha dichiarato essere di AC 1 (AI 1.5 PS AC

2.

15.7.2009, ciò che AC 1 ha però sempre contestato, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009,

28.7.2009

e 28.8.2009) la Pubblica Accusa ha concluso come questo pezzo di

carta altro non fosse che il conteggio delle forniture ricevute da AC 1

dall’asserito S__________, da cui, partendo da un comune denominatore di 9 grammi di cocaina netti per ovulo così come mediamente è stato il caso per la fornitura del

3/4.7.2009 (470 grammi netti : 53 ovuli = 8,86 grammi netti), il quantitativo complessivo d’acquisto di 648 grammi netti (55 ovuli + 17 ovuli x 9 grammi netti, punto 1.1 AA) di cui 480,08 grammi netti destinati alla vendita ma sequestrati l’8.7.2009 dalla Polizia (considerandi 4 e

5.

della presente decisione nonché punto 1.1 AA) ed il resto di 167,92 grammi netti (648 grammi netti ./. 480,08 grammi netti) precedentemente venduti dallo stesso AC

1.

(punto 1.1 AA).

L’accusato, che come si vedrà al considerando 11

della presente decisione, ha unicamente riconosciuto delle vendite per un

massimo di 50 grammi (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato di

essere stato l’estensore e il proprietario di questo biglietto (AI 1.5 PS AC 1

15.7

, 28.7.2009 e 28.8.2009) dichiarando che era di S__________ e non suo

e questo anche solo perché il suo nome vi figurava espressamente (AI 3.3 PP AC

1.

30.11.2009). Notasi inoltre come nell’appartamento di Via B__________ assieme

a questo biglietto ne sia stato ritrovato un altro (AI 1.5 allegato 43) che

seppur simile non può, per stessa ammissione della Polizia, essere ricondotto

ad AC 1, che d’altronde non lo riconosce (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009) in quanto

datato 28.5.2008:

" Facciamo

notare come sia pure stato sequestrato un altro biglietto manoscritto

riportante nomi e cifre simile a quello appena descritto…ma datato 28.05.2008.

A quel tempo AC 1 non era ancora registrato come richiedente all’asilo in

Svizzera”

(AI 1.5).

Indipendentemente dal quantitativo di cocaina

venduto da AC 1 e dal numero di visite nell’appartamento di Via B__________ da

parte di personaggi di colore nel periodo 3/7.7.2009 (considerando 8 della

presente decisione), si rammenta come l’inchiesta non ha permesso di

individuare alcun suo cliente e che:

" Il

controllo delle rubriche e dei dati presenti nei vari telefonini e SIM

sequestrate non ha permesso l’identificazione di abituali consumatori locali di

cocaina, bensì vi erano vari numeri prepagati non attribuibili a persone già

identificate”

(AI 1.5)

tanto da dover supporre, ma solo per la Polizia e

per la Pubblica Accusa, che:

" la

cocaina venisse venduta all’ingrosso sottoforma di ovuli ad altri spacciatori.

E’ ragionevole presumere come unicamente una parte della cocaina venisse

venduta al dettaglio sottoforma di bolas”

(AI 1.5).

10.

Visto il ritrovamento di una ricevuta di invio datata 2.7.2009 per

fr 859,60 lordi, effettuata da AC 2, in favore di certo CC__________, residente

in __________ (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 doc. C, AI 1.4, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009

nonché allegati 44 e 55), l’autorità inquirente ha proceduto a verificare se i

due accusati, previo utilizzo delle società del settore operative in Svizzera,

avessero eseguito spedizioni di denaro all’estero nel periodo 1.1.2008 /

8.7.2009

(AI 1.4, da 2.6 a 2.14, da 2.22 a 2.29, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.24, 5.28, 5.30 e 5.31 nonché doc. TPC 7). Se, limitatamente al periodo

23.4.2009

/ 8.7.2009 AC 1 non ne ha eseguito alcuno (AI 5.1, 5.11, 5.25 e

5.

), AC 2 ne ha effettuati 5, di cui 2 su incarico di AC 1 e 3 su richiesta

di terzi non meglio iidentificati per un importo complessivo lordo di circa fr

4'400.- (AI 5.1, 5.11, 5.25 e 5.27 nonché AA 2.1).

V) Dichiarazioni

predibattimentali di AC 1

11.

In merito al punto 1.1 AA

AC 1, prima del suo verbale d’interrogatorio

dinanzi al PP del 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato

qualsivoglia sua responsabilità penale per i fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2

PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009 e AI 4.1). Solo al momento del suo ultimo

verbale del 30.11.2009 dinanzi al PP ha ammesso, oltre alla sua paternità per

la fornitura di cocaina del 3/4.7.2009, delle vendite di cocaina:

" la

cocaina rinvenuta dalla polizia all’inizio del mese di luglio 2009 presso il

domicilio di AC 2 e più in particolare nei pantaloni appesi nel locale

lavanderia appartiene al sottoscritto. Questa cocaina mi è stata portata

dall’Italia. Questa cocaina mi è stata portata da S__________. Mi è stata

consegnata 3 o 4 giorni prima del mio arresto presso l’appartamento di AC 2.

Per questo stupefacente non ho dovuto pagare o, meglio, avrei pagato una volta

vendutolo. Avrei dovuto pagare fr. 500 per confezione da 10 grammi. In precedenza ho acquistato altre 3 o 4 volte cocaina da S__________. Normalmente

acquistavo 10 o 20 grammi per volta. In questi casi il prezzo era più elevato:

in questi casi dovevo pagare fr. 550 per confezione da 10 grammi. In tutto da S__________ ho quindi acquistato nelle 3 o 4 volte precedenti un quantitativo

complessivo di grammi 50, che sommati ai grammi 495 netti che mi sono stati

sequestrati danno un quantitativo di grammi 545…Le confezioni che mi consegnava

S________ io le suddividevo in 10 bolas da 1 grammo cadauna, rivendendo poi la sostanza al prezzo di fr. 70/80 per unità. Normalmente vendevo

questa cocaina a __________ presso l’Albergo __________ …

Il quantitativo di circa 500 grammi che mi aveva portato S__________ nel mese di luglio 2009 intendevo dividerlo con un mio

amico, tale Z__________ …

Siamo stati io e S__________ a mettere la cocaina

nei pantaloni…Preciso che non avevo lavato i pantaloni, ma li ho appesi

solamente nella lavanderia. In realtà volevo unicamente nascondere la cocaina

fintanto non fosse arrivato Z__________ per poi suddividerla…

S__________ trasportava la cocaina nel retto”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

12.

In merito al punto 2.2 AA

AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia

ha ammesso solo due invii di denaro dopo il mese di aprile del 2009

(considerando 10 della presente decisione) e questo per motivi che nulla hanno

a che vedere con la cocaina, rispettivamente con soldi che non ne erano il

provento:

" In

effetti CnC__________ è un mio amico al quale ho fatto inviare soldi da AC 2,

si tratta di 500 Euro. Lui voleva venire in Svizzera in quanto in __________

non aveva di cui lavorare. Lui è poi arrivato in treno nella Svizzera Romanda,

credo poco meno di una settimana dopo l’invio di denaro e ha chiesto asilo …

D: Ha già inviato denaro a questa persona in

precedenza?

R: No, mi è capitato solo di mandare un po’ di

soldi a mia madre…

D: Dove ha preso i soldi che ha inviato a CC__________?

R: Si tratta dei soldi che ho guadagnato

prostituendomi”

(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).

13.

In merito al punto 5 AA

Oltre a richiamare il considerando 4 della

presente decisione ed il ricordato passaggio del suo verbale d’interrogatorio

del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), in merito ai suoi consumi di marijuana AC

1.

si é così ulteriormente espresso:

" D:

Lei ha ammesso di aver consumato marijuana. Da quando è in Svizzera quanta

ritiene di averne consumata?

R: Non molta, magari acquistavo 20.- o 50.- CHF

di marijuana. Non sono in grado di quantificare, ma comunque non è molta. Ho

iniziato a fumare dopo che sono arrivato in Svizzera. In __________ fumavo solo

sigarette”

(AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009).

14.

Nei

propri verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi al GIAR AC 1 ha in più occasioni ammesso di essersi prostituito:

" mi

sono prostituito con 3 uomini di origine italiana che ho conosciuto presso il

Bar __________. Preciso di non sapere i nomi veri ma ho i loro numeri salvati

nel mio telefonino. Le prestazioni mi venivano enumerate in 200/300 CHF. Le

stesse avvenivano in un hotel di Via __________ od a casa di un uomo che abita

a __________”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

" il

denaro trovato vicino al letto, ieri, è mio. Si tratta di oltre CHF 4'000.-. Li

ho guadagnati prostituendomi con uomini. Che incontro queste persone al bar __________.

Che poi faccio sesso con questi uomini in albergo, con un uomo ci incontriamo

nel suo appartamento. Sono già stato a __________ tre volte. Siamo sempre arrivati

in macchina. Se la vedo la riconosco ma non conosco la strada per arrivarci.

L’albergo dove incontro i clienti è quello in faccia alla fermata del bus di

via __________”

(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).

" Questo

denaro l’ho ricevuto da un uomo, un cittadino italiano, che io incontravo

quando risiedevo a __________. In altre parole mi prostituivo con lui. Preciso

anzi che in totale si è trattato di 3 uomini con i quali ho avuto rapporti

sessuali. Non vi era un prezzo preciso per le mie prestazioni, poteva dipendere

dalla situazione. Alle volte si andava in un supermercato e mi si faceva la

spesa, altre volte invece mi si dava del denaro”

(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

15.

Con riferimento al suo spaccio di cocaina AC 1 non ha mai chiamato

in causa AC 2:

" Siamo

stati io e S__________ a mettere la cocaina nei pantaloni. Questo perché non

volevo che AC 2 vedesse…

ADR il giorno in cui S__________ è venuto a

portarmi la cocaina (gr. 500) ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________,

AC 2 non era presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo

stupefacente…

Io non ho mai fornito cocaina a AC 2. Lei

sospettava che io trafficassi questo stupefacente, ma non lo sapeva con

certezza”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

VI) Dichiarazioni

predibattimentali di AC 2

16.

In merito al punto 1.2 AA

AC 2 ha sempre dichiarato la sua più totale

estraneità ai fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC

2.

15.7.2009, 28.7.2009 e 28.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2

14.12.2009

nonché AI 4.2) e questo anche in relazione al reato imputatole come

autrice principale:

" non

ne so niente di queste tre palline di cocaina…Io sono venuta a conoscenza delle

tre palline unicamente in questo momento. Preciso che le tre palline di cocaina

non sono mie…

Ripeto che non faccio uso di cocaina…

Rispondo che non offro e non vendo alcun genere

di sostanza stupefacente.

L’interrogante mi fa prendere atto che la droga è

stata trovata nei miei effetti personali. Mi viene chiesto come mai è stata

trovata nel borsello porta tessere dal momento che non è mia.

Rispondo che non ho una spiegazione in merito”

(AI 1.5 PS AC 2 9.7.2009).

" Io

ribadisco che qualcuno ha messo queste palline nella mia borsa, io non ne

sapevo nulla. Non ho mai consumato stupefacente e non ne ho mai venduto”

(AI 1.5 PS AC 2 28.7.2009).

17.

In merito al punto 2.1 AA

L’accusata nei propri verbali d’interrogatorio in

Polizia e dinanzi al PP ha ammesso di aver effettuato 3 invii di denaro

all’estero, uno su incarico di certo O__________ e due per AC 1:

" In

merito alla ricevuta Western Union di CHF 859,60 che mi viene mostrata in copia

(allegato C) posso dire che si tratta di un favore che ho fatto a AC 1 il 2

luglio 2009 alle ore 1340.

Preciso che AC 1 si trovava a casa mia e stava

guardando la televisione. Non aveva voglia di andare a spedire i soldi e mi ha

chiesto di farlo al suo posto.

Mi sono quindi recata allo sportello della

Western Union del chiosco __________ ed ho versato la somma citata verso certo

CC__________. Preciso che io non conosco questa persona. AC 1 mi aveva detto che si trattava di un invio di denaro per un biglietto aereo. Non sono in grado di

dire di più. AC 1 parla inglese e io spagnolo e portoghese. Non ci capiamo

molto bene…

Mi viene chiesto se tramite Western Union ho

effettuato altri pagamenti.

Rispondo che ho effettuato altri pagamenti per

conto di un ragazzo che ho conosciuto alla Chiesa __________ ho versato la

somma di CHF 1'800.-. Questo ragazzo è un nigeriano di cui non ricordo il nome,

lui diceva di chiamarsi O__________. Questo versamento è avvenuto verso fine

marzo 2009/inizio aprile 2009. Un altro pagamento l’ho fatto per AC 1 e lui mi

ha detto che erano per sua madre so che erano CHF 200.- io ho solo firmato il

pagamento”

(AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).

Dopo che le è stato contestato come in base alle

risultanze agli atti (considerando 10 della presente decisione) nel periodo

23.

/2.7.2009 avrebbe fatto non 3 ma 5 invii per un totale lordo di circa fr.

4'400.- l’accusata ha risposto:

" che

io mi ricordavo solo di tre versamenti. Non mi viene in mente per chi avrei

potuto eseguire gli altri versamenti”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)

fermo restando come durante tutta l’istruttoria

nessuno le ha mai chiesto se sapeva qualcosa dell’origine degli importi di

denaro da lei così inviati all’estero.

18.

In merito ai punti 3 e 4 AA

Inizialmente AC 2 ha cocciutamente contestato di essersi prostituita (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC 2

15.7.2009

e 28.7.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009

nonché AI 4.2) sostenendo di aver fatto sesso con AC 1 ed altri suoi amici solo

per il piacere di farlo e non a pagamento (AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2

10.9.2009

e PS AC 2 28.8.2009). Tali sue dichiarazioni apparivano però in

chiaro contrasto con le seguenti risultanze agli atti:

" Conosco

AC 2 da circa 2 mesi…L’ho conosciuta in un bar, come detto circa 2 mesi or

sono…Ci sono molte ragazze che lavorano al bar ed il loro scopo è accogliere la clientela. Con detta modalità ho conosciuto quindi AC 2 …Da allora abbiamo cominciato a

sentirci regolarmente, ho avuto alcuni rapporti sessuali a pagamento e di

seguito è nata un’amicizia…

AC 2 ha più clienti che la raggiungono nel suo

appartamento…A mio modo di vedere AC 2 per vivere si prostituisce”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

" AC 2

di professione fa la prostituta”

(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).

" Ho

conosciuto AC 2 presso il bar __________ Lei era lì perché si prostituiva e in

questo bar entrava in contatto con i suoi clienti come del resto altre

ragazze…All’inizio mi è capitato di pagarla alcune volte per avere dei rapporti

sessuali con lei…Successivamente abbiamo stretto amicizia e lei ogni tanto mi

invitava a casa sua, rispettivamente io la chiamavo per vedere se era libera,

ossia per verificare se non era in compagnia di clienti”

(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

" Rispondo

che conosco questa donna come AC 2. Preciso che si tratta di una prostituta che

ho conosciuto al Bar __________ nel corso del mese di marzo o aprile 2009.

Preciso che è già stata anche a casa mia e le ho pagato le prestazioni sessuali

che mi ha offerto…

ADR che per una prestazione sessuale completa di

una notte mi chiedeva la somma compresa tra i CHF 50.- ed un massimo di CHF

470.

-. Preciso che mi sono accompagnato a lei più o meno una volta alla

settimana fino a circa tre settimane fa in quanto le sue pretese hanno

cominciato ad essere troppo elevate per le mie disponibilità economiche.

Preciso che tutte le volte che abbiamo fatto sesso a pagamento è stata lei a

venire a casa mia a parte una notte che l’ho raggiunta nell’appartamento di una

sua amica …

ADR che sono a conoscenza che lei aveva anche

altri clienti. Dico questo perché lei aveva due telefoni cellulari ed era

sempre al telefono. Io la sentivo che si accordava con gli altri. In più lei me

lo aveva detto apertamente che viveva di questa attività…

ADR che stimo di averle dato, nel periodo dal

mese di aprile 2009 ad oggi, la somma complessiva superiore ai CHF 1'000.- in

cambio delle sue prestazioni sessuali”

(AI 1.5 PS E__________ 9.7.2009).

" Mi

viene chiesto se sono al corrente di come facesse AC 2 a vivere e guadagnare i soldi dell’affitto.

Rispondo che mi ha espressamente detto di

lavorare fuori nel senso che aveva clienti suoi e che andava direttamente a

prostituirsi al loro domicilio. Ogni tanto mi capitava di vedere degli uomini

salire nel suo appartamento al 6° piano. Preciso pure che una ragazza

brasiliana che è regolarmente registrata mi ha detto di aver praticato del

sesso a pagamento con AC 2 ed un suo cliente”

(AI 1.5 PS M__________ 13.7.2009).

tanto che nel suo ultimo verbale d’interrogatorio

dinanzi al PP del 14.12.2009 l’accusata ha iniziato ad ammettere qualcosa:

" è

vero che c’erano due signori che mi pagavano per fare sesso. Malgrado mi sforzi

di ricordare non sono in grado di dire quanto io abbia guadagnato con questi

due signori dal 10 aprile fino all’8 luglio 2009; non sono neppure in grado di

dare un ordine di grandezza ma era un importo piccolo”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)

fermo restando come ha pure ammesso di sapere che

per svolgere l’attività di prostituta doveva essere in possesso di un permesso

della Polizia degli stranieri (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).

VII) Risultanze

dibattimentali e nuove prospettazioni

19.

In sede dibattimentale AC 1 non si è sostanzialmente dissociato

dalle sue dichiarazioni nel verbale PP 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009 e

considerando 11 della presente decisione) anche se vi ha apportato alcune

precisazioni sia in merito al prezzo di rivendita della cocaina da lui

acquistata dall’asserito S__________, alla provenienza di parte dei soldi da

lui inviati all’estero per il tramite di AC 2 (considerandi 10 e 12 della

presente decisione) e alla sua attività di prostituto (considerando 14 della

presente decisione)

a) In

merito al punto 1.1 AA

" AC 1

conferma le sue dichiarazioni del verbale PP 30.11.2009, segnatamente per quel

che concerne la storia di S__________ e le sue vendite di soli 50 grammi. Ribadisce che AC 2 non c'entra niente in questa storia e non sapeva nulla. Dice che è vero

che S__________ ha espulso parte degli ovuli la sera, in presenza della donna,

ma senza far rumore. La rimanenza l'ha espulsa quando AC 2 è uscita dalla

camera…

AC 1 dichiara che dell'importo sequestratogli

solo fr. 2'000.- provenivano dalla vendita di stupefacenti; il resto, oltre che

dalla sua attività di prostituzione, erano risparmi dello spillatico del CRS.

Lo stesso dicasi per i soldi inviati. Dichiara che anche nelle precedenti

forniture di S__________, ogni confezione consegnatagli conteneva 10 grammi di cocaina.

Ribadisce che il conteggio scritto a mano di cui

al suo PS 28.8.2009 non è suo ma di S__________. Non sa spiegarsi come mai era

nell'appartamento di AC 2. Ricorda che vi è scritto il nome __________.

Dichiara che i suoi acquirenti non erano

cittadini di colore.

Dichiara che la cocaina venduta la teneva in

deposito presso il CRS nei suoi pantaloni"

(verbale dibattimentale pag. 3).

Inoltre l’accusato, oltre a confermare che il

prezzo di acquisto della cocaina da lui venduta era di fr. 55.- il grammo (AI

3.3

PP AC 1 30.11.2009) ha precisato, in merito al suo prezzo di vendita, come

gli sia capito di spacciare il singolo grammo non solo a fr. 70.- / fr. 80.-

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009) ma anche a fr. 100.-.

b) In

merito al punto 2.2 AA

AC 1, in sede dibattimentale, ha precisato che:

" i

soldi inviati provenivano quota parte dai suoi risparmi, dall'attività di

prostituzione e dalle vendite di cocaina. Stima in franchi 500.- la quota parte

derivante dalle vendita di cocaina. Dichiara che AC 2 nulla sapeva in merito all'origine di questi soldi”

(verbale dibattimentale pag. 4).

c) nuove

prospettazioni ex art. 199 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr

Dalle seguenti dichiarazioni dell’accusato a pag.

3.

del verbale dibattimentale:

" AC 1

dichiara che dal mese di gennaio 2009 all'arresto si è prostituito con due

uomini, di cui non può dare le generalità, conosciuti alla stazione di __________.

Con loro si è prostituito in 5 o 6 occasioni conseguendo fr. 200.- / 300.- per

prestazione. Riconosce di aver guadagnato da questa sua attività fr. 1'000.-.

Si prostituiva a casa di questi uomini”

(verbale dibattimentale pag. 3)

oltre che da quanto riportato al considerando 14

della presente decisione, la Corte non ha potuto fare altro che prospettargli

le due nuove imputazioni ai sensi dell’art. 119 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c)

LStr (verbale dibattimentale pag. 3).

20.

Anche AC 2 quo ai punti 1.2 e 2.1 AA non ha modificato la sua

posizione predibattimentale (considerandi 16 e 17 della presente decisione)

ribadendo la sua totale estraneità ed inconsapevolezza al traffico di cocaina

messo in atto da AC 1, così come la sua non conoscenza, anche solo per dolo

eventuale, che i soldi da lei spediti all’estero nel periodo 23.4.2009 /

2.7.2009

fossero provento di un crimine (considerandi 10 e 17 della presente

decisione):

" L'accusata

ribadisce di non aver nulla a che fare con la cocaina, di non saper spiegare

l'origine delle tracce di cocaina sulle sue mani né di quelle trovate nel suo

appartamento…

L'accusata dichiara di non essersi mai poste

domande né di aver mai chiesto da dove provenissero i soldi. Prima di venire in

Svizzera non conosceva bene la posizione degli asilanti e quindi ricevendo i

soldi, per esempio da AC 1 non si è fatta particolari problemi”

(verbale dibattimentale pag. 3 e 4).

Così come già indicato ai considerandi 3 e 18

della presente decisione ha, per finire, formalmente ammesso la sua attività di

prostituta:

" L'accusata

dichiara di essersi prostituita in Ticino nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009 con

al massimo 3 o 4 clienti adescati in locali pubblici”

(verbale dibattimentale pag. 4)

ciò che ha comportato una maggior precisazione

del testo dei reati indicati ai punti 3 e 4 AA (verbale dibattimentale pag. 4 e

considerando 3 della presente decisione).

VIII) Diritto

21.

L’odierno processo è indiziario per e limitatamente al quantitativo

di cocaina venduto da AC 1 (punto 1.1 AA), sull’effettiva complicità, oggettiva

e soggettiva, di AC 2 in predetto suo traffico e sulla sua detenzione ai fini

di vendita di 3 bolas di cocaina (punto 1.2 AA) così come sulla sua

consapevolezza soggettiva del reato di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP (punto

2.1

AA). E’ allora opportuno ricordare i principi giurisprudenziali che reggono

un processo indiziario oltre che il principio in dubio pro reo.

Per il processo indiziario, l’indizio è una

circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una

conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi, se la circostanza

indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova.

Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che

permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico

e preciso. La condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione

di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da

provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non

isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati

logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o no di un fatto è

provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente

certo.

Il principio in dubio pro reo è un corollario

della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione Federale,

6.

no. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il

giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie

più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del

materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel

modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad

una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,

tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza

assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale,

che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non

pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF,6B.203/2008 del

13.5.2008

e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo

riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato,

nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse

la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua

colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il

principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF

133.

I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF

133.

I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione

unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un

giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali

inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il

convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del

19.4

).

22.

Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup chi, tra le varie

ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, detiene e

vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi

gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere

cumulata una pena pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.

2.

lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è

oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF

114.

IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht,

Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg., CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, art. 19 LStup

no. 78 segg. e DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto

soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una

droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op.

cit., art. 19 no. 175 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 94 e DTF

106.

IV 232 e 104 IV 211).

23.

Conformemente all’art. 25 CP chi aiuta intenzionalmente altri a

commettere un crimine o un delitto è punito con una pena attenuata.

La volontà del complice non è direttamente

proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la

volontà dell’autore principale. Il complice è quindi un partecipante

secondario, subordinato all’autore principale. La complicità presuppone quindi

l’attività criminosa di un autore principale e l’aiuto prestato dal complice

può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio tangibile, concreto,

di carattere tecnico o materiale, che psichica o intellettuale e quindi

consistere in consigli, informazioni, istruzioni come pure costituire un

sostegno di natura affettiva od emozionale (FORSTER, Basler Kommentar,

Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 25 no. 20 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo, 2008, art. 25 no. 3 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna,

2007, art. 25 no. 3 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal

I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 25 no. 6 e 8

nonché FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter,

Losanna, 2007, art. 25 no. 1.11). Fra l’azione, fisica o intellettuale, del

complice e il crimine o il delitto commesso dall’autore principale deve

intercorrere un nesso di causalità anche se non occorre che l’aiuto prestato

dal complice sia adeguato a produrre un risultato. Secondo dottrina e

giurisprudenza la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento

dell’attività criminale è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre

il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo.

La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata a

tenore dell’art. 25 CP riguardo alla pena applicabile all’autore (FORSTER,

op. cit., art. 25 no. 66, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 25 no.

11, STRATENWERTH/WOHLERS, op.

cit., art. 25 no. 6, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit.,

art. 25 no. 13 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 25 no.

1.

).

24.

Richiamate le risultanze d’istruttoria e dibattimentali non è

contestata né contestabile per AC 1 la realizzazione del reato di cui all’art.

19.

LStup per il quantitativo di 480,08 grammi netti di cocaina destinati alla vendita così come a lui consegnati il 3/4.7.2009 dall’asserito S__________

(considerandi 4, 5, 11 e 19 della presente decisione).

Da decidere è invece l’esatto quantitativo delle

sue pregresse vendite, stimate dalla pubblica accusa in 167,92 grammi netti (punto 1.1 AA e considerando 9 della presente decisione), e che invece l’accusato

ha fissato in soli 50 grammi lordi (considerandi 11 e 19 della presente

decisione).

Orbene la Corte non ha potuto fare propria la

tesi accusatoria non essendo giunta all’assoluta certezza che il biglietto

datato 3.7.2009 ritrovato nel monolocale di Via B__________ fosse sicuramente e

solo riconducibile ad AC 1 (considerando 9 della presente decisione) e questo

non tanto per le sue negazioni (considerandi 9 e 19 della presente decisione)

ma perché se così fosse stato non si capirebbe il perché della presenza, sullo

stesso, di un nome identico al suo. Visto ciò e non potendo altresì dare

nessuna vincolante valenza all’opinione calligrafica di AC 2 (considerando 9

della presente decisione) appare allora come possibile se non maggiormente

probabile che questo biglietto, così come quello datato 28.5.2008 (considerando

9.

della presente decisione), sia stato dimenticato dall’asserito S__________ e

quindi contenga quanto da lui venduto a vari trafficanti di colore, tra cui

anche l’accusato. Tale conclusione, che del resto s’impone in favore di AC 1

anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 21

della presente decisione), trova indiretta conferma nelle seguenti sue

dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.11.2009:

" Devo

precisare che S__________ viene tutte le settimane, Egli infatti non rifornisce

solo me ma diverse altre persone. Lui non vende solo ai __________, ma anche ad

altri cittadini africani”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Dall’altra parte la Corte non ha però

pedissequamente creduto alla dichiarazione dell’accusato di aver venduto solo 50 grammi di cocaina (considerando 11 e 19 della presente decisione). Difatti partendo dalle sue

stesse affermazioni si ha, sempre nell’ipotesi a lui più favorevole, che dalle

sue vendite di cocaina ha guadagnato perlomeno fr. 2'500.- (di cui fr. 2'000.-

sequestrati e fr. 500.- inviati all’estero, considerandi 7 e 19 della presente

decisione). Il suo guadagno netto per ogni grammo di cocaina venduto,

acquistato a fr. 55.- il grammo, è variato, a dipendenza del prezzo di

rivendita, tra fr. 15.- (fr. 70.- ./. fr. 55.-), fr. 25.- (fr. 80.- ./. fr. 55)

e fr. 45.- (fr. 100.- ./. fr. 55.-), da cui una media ponderata di fr. 30.- il

grammo (considerandi 11 e 19 della presente decisione) ed il susseguente

calcolo di almeno 83,33 grammi di cocaina venduti (fr. 2'500.- : fr. 30.-),

arrotondati per difetto a 80 grammi.

Già solo per il quantitativo di cocaina ritrovato

nei pantaloni e pronto ad essere venduto (considerandi 4, 5, 11 e 19 della

presente decisione), appare tacita la realizzazione dell’aggravante di cui

all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup ([478 grammi netti x 29,1%] + [2,08 grammi

netti x 37,7%] = 139,87 grammi puri, pari ad almeno 7 volte la soglia di 18 grammi puri fissata dal TF, considerando 22 della presente decisione), ritenuto come la Corte non

abbia assolutamente creduto all’esistenza del fantomatico Z__________ quale

destinatario di metà della fornitura del 3/4.7.2009 (considerando 11 della presente

decisione), anche perché di questo personaggio AC 1 non ha dato alcuna

indicazione atta a permetterne l’identificazione.

25.

Inversamente la Corte ha prosciolto AC 2, che d’altronde si è sempre

dichiarata innocente (considerandi 16 e 20 della presente decisione),

dall’accusa di complicità in infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2

lett. a LStup in relazione con l’art. 25 CP) constatato, in prima battuta, come

AC 1 abbia sempre sostenuto la sua totale estraneità in questo traffico di

cocaina così come la sua inconsapevole detenzione ai fini di vendita di 3 bolas

di predetta sostanza (considerandi 15 e 19 della presente decisione).

E’ vero che queste dichiarazioni degli accusati

si scontrano, per AC 2, con oggettivi e forti dubbi che però, presi sia

singolarmente che nel loro complesso, non permettono a questo Giudice di

giungere all’intimo e certo convincimento di come la stessa abbia concretamente

aiuto AC 1 nelle modalità e termini indicati al punto 1.2 AA.

Ad esempio, accertato per la Corte che i

pantaloni trovati in lavanderia erano dell’accusata (considerandi 4 e 5 della

presente decisione), è allora normale che, al loro interno, si siano trovate le

sue tracce biologiche (considerando 6 della presente decisione) e da ciò

nient’altro si può concludere.

Altresì le circostanze e la causale che la

portarono ad offrire ospitalità all’asserito S__________ (considerando 8 della

presente decisione) sono apparse alla Corte per assolutamente poco credibili se

non addirittura irriverenti ma ciò, però, ancora non vuol dire, tenuto

parimenti conto di quanto sostenuto in merito da AC 1 (considerando 19 della

presente decisione), che l’accusata sapesse di certo come questo ignoto

cittadino di colore stesse trasportando quasi mezzo chilo di cocaina.

Lo stesso discorso vale anche per l’evacuazione

dei 53 ovuli. Ora, se nella logica delle cose, è verosimilmente poco credibile

che AC 2, trattandosi di un monolocale, non si sia accorta di nulla, è altresì

possibile o perlomeno non può essere escluso che l’operazione di scarico sia

avvenuta, così come del resto sostenuto da AC 1, senza rumori che la potessero

far insospettire rispettivamente, in parte, la mattina del 4.7.2009 quando

l’accusata lasciò l’immobile per 23 minuti (considerandi 8 e 19 della presente

decisione). Ed in quest’ottica a nessuna certa conclusione si può altresì

giungere dal fatto che in quei 2 giorni, per 2 volte, dei sacchi di rifiuti

furono portati nella pattumiera.

Al possibile riconoscimento delle ulteriori

rimproverate forme di complicità dell’accusata così come indicate al punto 1.2

AA, si oppongono le dichiarazioni di AC 1 in merito al luogo di deposito delle bolas da lui precedentemente vendute (considerando 19 della presente

decisione), all’inesistenza di acquirenti verbalizzati che abbiano in qualche

modo riconosciuto un qualsivoglia ruolo attivo di AC 2 in questo traffico di cocaina (considerando 9 della presente decisione), rispettivamente, per la

preparazione delle bolas, la circostanza che AC 1 se ne sia sempre presa

l’esclusiva responsabilità (considerando 5 della presente decisione), oltre il

fatto che vi sono stati momenti in cui, in quanto rimasto da solo nel

monolocale di Via B__________ (considerando 8 della presente decisione), abbia

potuto lui stesso procedere alla loro confezione all’insaputa di AC 2.

Per finire solo indizi positivi di

colpevolezza e non invece inconfutabili prove per una condanna dell’accusata si

possono trarre dalla presenza di tracce di cocaina sul tavolo, sotto le unghie

della sua mano destra e sul palmo della mano sinistra così come dalla

positività a questa sostanze di alcune delle banconote sequestrate

(considerandi 5 e 6 della presente decisione) fermo restando, in

contrapposizione, come su nessuno dei 53 ovuli portati dall’asserito S__________

sia stata trovata una sua impronta, come invece è stato il caso per AC 1

(considerando 6 della presente decisione).

Presenza di forti dubbi, questo sì, già solo

perché rafforzati dal poco collaborativo atteggiamento nel rispondere di AC 2

(vedasi ad esempio il fatto di nemmeno conoscere il nome di S__________) che

spesso e volentieri ha anche negato l’evidenza (ad esempio in merito alla sua

attività di prostituta, considerandi 3 e 18 della presente decisione) che però,

per i motivi sopra esposti, non sono stati ritenuti come numericamente

sufficienti o singolarmente così granitici per pacificamente condurre al

riconoscimento a suo carico dell’imputazione di cui al punto 1.2 AA.

26.

In virtù dell’art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile

di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di

valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Trattasi di un reato di messa in pericolo

astratta dell’amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20) che

richiede per il suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali,

segnatamente ma non solo di denaro (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht

II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo, 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen

die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela /

Ginevra, 2004, § 99, pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 305bis no. 1.2), di cui l’autore sa o doveva presumere la provenienza

da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (PIETH, op. cit., art.

305bis no. 7 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no.

10.

segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99,

pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei

quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no.

16.

segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399

segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Non è necessario

sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le circostanze nel dettaglio

mentre é sufficiente che l’autore sappia che i valori patrimoniali provengano

da un reato severamente punito (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 42 e DTF

120.

IV 323). La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio

può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli

effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare

volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame

tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV

211). E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine dei valori patrimoniali e non che l’atto l’abbia effettivamente

vanificato (DTF 124 IV 274). Con riferimento al caso in specie e laddove

anche le altre condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e

giurisprudenza hanno già sancito come il trasferimento all’estero di fondi

suscettibili di confisca sia atto di riciclaggio poiché così facendo la confisca

è resa più difficile (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25,

FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127

IV 20) così come il reato possa avere per oggetto il risultato di un traffico

di stupefacenti, ossia il beneficio derivante dall’infrazione (DTF 122

IV 211). Soggettivamente trattasi di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP),

subordinatamente nei casi gravi (art. 305bis cfr. 2 CP) di un crimine (art. 10

cpv. 2 CP), intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma il dolo eventuale è sufficiente

(PIETH, op. cit., art. 305bis no. 46 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402,

CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).

27.

Tenuto conto delle dichiarazioni di AC 1 in sede di pubblico dibattimento questa imputazione è stata riconosciuta, seppur ridotta, a soli

fr. 500.- (considerando 19 della presente decisione).

La difesa ne ha contestato l’adempimento

argomentando come la somma spedita, riportata in grammi di cocaina venduta, non

configura un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 LStup e quindi

un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Tale argomentazione non è stata condivisa dalla

Corte laddove per ammettere l’art. 305bis cfr. 1 CP trovasi sufficiente

constatare l’esistenza di un crimine a monte (qui sicuramente dato in forza ai

fatti di cui al punto 1 AA e considerando 24 della presente decisione), in

altre parole di un traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett.

a) LStup da cui, nel complesso generale di questa attività e non per ogni

singola vendita di cocaina presa singolarmente, siano scaturite delle somme di

denaro successivamente oggetto di riciclaggio. Preso però atto del minimo

importo così riciclato e che senza il reato a monte di cui al punto 1 AA non ci

sarebbe stato quello qui in esame, il riconoscimento, nel caso in specie, del

concorso tra l’art. 305bis cfr. 1 CP e quello qui ben più grave dell’art. 19

cfr. 2 lett. a) LStup (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 57, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

305bis no. 9, ALBRECHT, op. cit., art. 27 no. 13, CORBOZ, op.

cit., art. 305bis no. 59 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis

no. 1.13 nonché DTF 122 IV 211) non ha avuto, in quanto concorso

sostanzialmente di natura tecnica portante su fatti tra loro connessi, la

benché minima portata sulla commisurazione della pena di AC 1 (CORBOZ,

op. cit., art. 305bis no. 58).

28.

AC 2 è stata prosciolta dall’imputazione di cui all’art. 305bis cfr. 1

CP non essendoci agli atti alcun serio indizio, e quindi gioco forza la benché

minima prova, della sua consapevolezza soggettiva che le somme da lei spedite

all’estero provenissero da un crimine. Anzi sia lei che AC 1 in sede dibattimentale hanno recisamente contestato predetta circostanza (considerandi 19 e 20

della presente decisione). Orbene la Corte non disconosce il fatto che per

l’adempimento soggettivo di questo reato sia sufficiente il dolo eventuale,

come del resto, con l’indicazione di sa o di doveva sapere, ben indica il testo

di legge. D’altro canto però, nel caso in specie, la semplice constatazione,

sorretta comunque e solo dalla logica dei fatti che avrebbe presumibilmente

dovuto condurre l’accusata a porsi una qualche domanda sull’origine dei soldi a

lei dati, in due occasioni, da un asilante nullafacente (mentre che degli altri

tre invii nient’altro si sa, considerandi 10, 12 e 17 della presente

decisione), non supera ancora la soglia del possibile dubbio, della cui

esistenza la stessa è l’unica a doverne beneficiare.

29.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr è punito con una pena detentiva

sino a un anno o con una pena pecuniaria chi esercita senza permesso

un’attività lucrativa in Svizzera.

In forza all’art. 199 CP chi infrange le

prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della

prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la

multa (MENG/SCHWAIBOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, art. 199 no. 2 segg., TRECHSEL/BERTOSSA, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008,

art. 199 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 199 no. 1 e CORBOZ,

op. cit., art. 199 no. 1 segg.).

Questa norma richiama espressamente la legge

cantonale sull’esercizio della prostituzione (di seguito solo LProst)

rispettivamente l’art. 1 cpv. 2 LProst (secondo cui è considerata prostituzione

ai sensi di legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di

libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei

parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure

in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli

esercizi pubblici), l’art. 2 cpv. 2 LProst (in forza al quale esercita la

prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali

o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero

indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o

materiale), l’art. 5 cpv. 1 LProst (giusta il quale ogni persona che esercita

la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio

alla Polizia cantonale) nonché l’art. 8 LProst (secondo cui le contravvenzioni

a questa legge sono punite con la multa giusta l’art. 199 CP).

30.

In base alle stesse dichiarazioni di AC 1 così come espresse in

istruttoria ed in sede dibattimentale (considerandi 14 e 19 della presente

decisione) non vi é dubbio alcuno del suo adempimento oggettivo dei reati di

cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr - avendo esercitato senza permesso

un’attività lucrativa - ed all’art. 199 CP - essendosi prostituito, previo

adescamento in luogo pubblico, senza essersi previamente registrato presso la

Polizia cantonale. Il suo statuto in Svizzera e il suo offrirsi all’altrui

piacere concretizza parimenti i presupposti soggettivi di legge di queste due

norme non potendogli essere non noto, proprio perché asilante e frequentatore

dei luoghi, segnatamente le stazioni ferroviarie, in cui si pratica la

prostituzione maschile che gli era fatto divieto di svolgere qualsivoglia

attività lucrativa rispettivamente che per prostituirsi doveva annunciarsi alla

Polizia cantonale, ciò che evidentemente non avrebbe mai potuto fare proprio

perché asilante.

31.

Similari considerazioni valgono anche per AC 2. Benché priva di un

qualsiasi permesso ai sensi di legge e di cui sapeva aver bisogno (considerando

18.

della presente decisione), ha praticato attivamente la prostituzione durante

l’intero periodo del suo soggiorno in Svizzera previo adescamento in luoghi

pubblici (considerandi 3, 18 e 20 della presente decisione). E che la stessa

sapesse perfettamente districarsi in questo ambiente ben lo dimostra il fatto

di aver affittato poche settimane dopo il suo arrivo un appartamento in uno

stabile noto per appuntamenti ad ore, accettando di pagare, proprio perché

illegale e non in regola con i permessi di soggiorno e di Polizia, un canone

locativo usuraio (considerando 3 della presente decisione). Ed anche a lei,

proprio perché prostituta, non poteva non essere noto - anche perché notizia di

pubblico dominio visto i vari e periodici articoli di stampa su questo tema -

il suo obbligo di annunciarsi alla Polizia cantonale (considerando 3, 18 e 20

della presente decisione).

32.

Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta

l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (ALBRECHT,

op. cit., art. 19a no. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no.

112.

segg.).

33.

Richiamato quanto esposto al considerando 13 della presente

decisione la Corte non ha avuto dubbi nel riconoscere AC 1 colpevole del reato

di cui all’art. 19a cfr. 1 LStup. Rispetto al mese di novembre 2008 indicato al

punto 5 AA, la data di inizio di questa contravvenzione è stata posticipata al

6.12.2008

per evitare la sovrapposizione col periodo di commissione del reato

per il quale era già stato condannato con decreto d’accusa del 16.2.2009 (“prima

del 5 dicembre 2008” e considerando 1 della presente decisione).

34.

Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art.

110.

cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico

(art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme

all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo

per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 253

no. 3 segg., TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 253 no. 1

segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162

segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 253 no. 1.1 segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente

(art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua

applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di

terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo

eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL/ERNI,

op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ,

op. cit., art. 253 no. 17).

35.

Previo

richiamo di quanto esposto nel considerando 2 della presente decisione appare

pacifica la realizzazione di questo reato per AC 1 essendone adempiuti i

presupposti oggettivi e soggettivi di legge.

IX) Colpa,

prognosi e pena

36.

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità

della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente,

la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda,

la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto

dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di

emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).

Vanno inoltre considerati, sempre secondo la

citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV

44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità

personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva

(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del

17.4

,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha

più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di

secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il

principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,

nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.

47.

CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a

un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere

infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV

292).

37.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni

prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei

mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote

giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi

sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le

sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,

riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto

dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare

previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del

condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi

favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi

si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42

cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul

comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della

pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione

della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà

l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente

attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente

dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op

cit., art. 42 no. 9).

38.

In

forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43

cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena

detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei

mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP)

non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura

condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

39.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’infrazione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà

della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la

pena edittale più elevata (STOLL, Commentare Romande, Code pénal I,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2009, art. 49 no. 78).

40.

In base all’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il

giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della

pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella

sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che

prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti

pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso

attenuante che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena

pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è

tuttavia tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli

attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (STRATENWERTH/WOHLERS,

op cit., art. 50 no. 2 e DTF 127 IV 101).

41.

Conformemente all’art. 51 CP il giudice computa nella pena il

carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro

procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di

pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

42.

La Corte ha qualificato la colpa di AC 1 per grave e questo anche

solo partendo dall’ingente quantitativo di cocaina che era pronto a spacciare

se non fosse stato arrestato, senza altresì dimenticare le sue pregresse

vendite per almeno 80 grammi della stessa sostanza. Anzi questo importante

complessivo quantitativo di 560,08 grammi di cocaina in pochi mesi di attività evidenzia la gravità della sua colpa in quanto solo chi è ben inserito nello

spaccio e può quindi dare sufficienti garanzie di pagamento ai propri

fornitori, può ottenere a credito un così importante quantitativo come quello

consegnatogli il 3/4.7.2009.

La colpa di AC 1 è parimenti grave perché era già

stato inchiestato e condannato per identici reati solo pochi mesi prima, senza

che ciò gli fosse servito quale sufficiente monito per non più infrangere la

legge.

Ne consegue la conclusione, estremamente

negativa, che la Corte ha fatto propria, che l’accusato sia venuto in Svizzera

solo ed esclusivamente per delinquere e conscio che la sua domanda d’asilo non

sarebbe mai stata accolta ha cercato di monetizzare al massimo il suo soggiorno

a __________ con l’ormai tristemente classico, illecito mezzo degli asilanti di

origine africana: lo spaccio di cocaina.

La sua colpa non si riduce neppure a fronte di

una difensivamente proclamata sua collaborazione all’inchiesta che l’ha visto

protagonista. A ben vedere, infatti, l’accusato ha unicamente ammesso quello

che, oggettivamente, non poteva più negare mentre che per le sue vendite è

stato, come visto, riduttivo. Parallelamente non ha detto assolutamente nulla

in merito agli asseriti S__________ e Z__________ alfine di permettere la loro

identificazione ed il successivo loro arresto.

Tacito altresì come la sua prognosi sia oltremodo

negativa e questo non solo a fronte del suo specifico precedente ma anche e

soprattutto perché si è giudicata una persona sedicente, che non ha

volontariamente prodotto alcun documento di legittimazione, con una procedura

d’asilo conclusa negativamente con relativo ordine di partenza e che, a

dipendenza delle situazioni, cambia generalità o data di nascita come meglio

gli aggrada.

Tutto ciò ponderato e tenuto altresì conto dei

reati minori di cui agli art. 199 e 253 CP, art. 19a cfr. 1 LStup ed art. 115

cpv. 1 lett. c) LStr mentre che, come già indicato, visto la fattispecie si può

ritenersi di nulla portata quello di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP, appare

sicuramente giustificata una sua condanna, richiamato il decreto d’accusa del

16.2.2009

del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, ad una pena detentiva di

26.

mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase

CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). Inoltre essendo

l’art. 199 CP una contravvenzione, AC 1 é condannato ad una multa di fr. 300.-

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita

con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

43.

Anche se limitata solo ai reati di cui agli art. 199 CP e art. 115

cpv. 1 lett. c) LStr. la colpa di AC 2 non è da banalizzare. Arrivata a __________

per un motivo familiare serio ed importante, in altre parole la

regolamentazione dei suoi rapporti con la figlia ed il di lei padre, da subito

si è totalmente disinteressata di questa priorità, cominciando immediatamente

la sua attività di prostituta, oltre a frequentare ambienti altamente

pericolosi e criminogeni come quelli dei richiedenti l’asilo. E non solo li ha

frequentati ma addirittura ha iniziato una relazione amorosa con uno di loro,

ospitandolo nel suo appartamento che, in poco tempo, è pure diventato luogo di

incontro con non meglio identificati personaggi di colore. Francamente questo

genere di vita è tutto quello che una madre mai dovrebbe fare se vuole essere

di buon esempio e guida alla propria figlia.

In contrapposizione a ciò, senza altresì

dimenticare la sua naturale attitudine negatoria più volte espressa in sede

d’istruttoria anche per quei reati che poi, in aula, ha per finire ammesso, si

ha solo, quale unico elemento positivo di giudizio, la sua incensuratezza, da

cui la ancora data possibilità di una prognosi non completamente negativa e

quindi l’erogazione di una pena sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP.

Tutto ciò ponderato e tenuto altresì conto della

durata e reiterazione del suo illecito agire, si giustifica una sua condanna ad

una pena pecuniaria (art. 34 cpv. 1 e 2 CP) di fr. 10'500.-. pari a 210

aliquote giornaliere di fr. 50.- l’una, da dedursi il carcere preventivo

sofferto (art. 51 CP), sospesa condizionalmente per il minimo di legge di 2

anni (art. 44 cpv. 1 CP). Con riferimento al reato di cui all’art. 199 CP,

l’accusata è condannata ad una multa di fr. 500.- con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

X) Confische

e dissequestri

44.

In relazione a quanto sequestrato nell’AA, in sede di dibattimento i

due accusati si sono così espressi:

" L’accusata

dichiara che per svolgere la prostituzione ha utilizzato tutti i tre telefoni

indicati nei corpi di sequestro sotto il suo nome. L’accusata dichiara che fr.

870.

- sono provento della sua prostituzione.

La difesa di AC 2 in relazione ai sequestri chiede solo la restituzione del portaocchiali marrone con bigliettini

manoscritti.

La difesa di AC 1 non si oppone alla confisca di

tutto quanto in sequestro”

(verbale dibattimentale pag. 4 e 5).

A fronte di ciò, visto la loro acquiescenza, è

stata ordinata la confisca (art. 69 e 70 CP) di tutto quanto in sequestro - con

lo stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP e doc. TPC 6) e per le somme

di denaro previa deduzione del pagamento delle tasse di giustizia e delle spese

processuali a carico di ciascun condannato - ad eccezione del portaocchiali

marrone con bigliettini manoscritti di spettanza di AC 2 che le viene

restituito.

XI) Tassa di

giustizia e spese processuali

45.

Visto la riduzione, rispetto all’AA, del quantitativo di cocaina

venduta da AC 1 (considerando 24 della presente decisione) e dell’importo di

denaro spedito all’estero (considerando 27 della presente decisione),

rispettivamente il proscioglimento di AC 2 (considerandi 25 e 28 della presente

decisone) dalle accuse di complicità in infrazione aggravata alla LStup (art.

19.

cfr. 2 lett. a LStup in relazione con l’art. 25 CP), di infrazione semplice

alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr.

1.

CP), la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono poste a

carico di AC 1 in ragione di 4/10, a carico di AC 2 in ragione di 1/10 e la rimanenza di 1/2 a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo A. affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 3 nonché parzialmente ai quesiti 1.1.1, 1.2

e 1.3;

B. affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3

e 1.3.1;

C. affermativamente

ai quesiti posti, meno che al quesito 3.9;

visti gli art. 12,

25, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 69, 70, 106, 199, 253 e 305bis

cfr. 1 CP;

19.

n. 1 e 2, 19a LStup;

115.

cpv. 1 LStr.;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, sedicente,

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel

periodo maggio 2009 / 8.7.2009, previo acquisto, venduto almeno 80 grammi lordi di cocaina nonché detenuto ai fini di vendita 478 grammi netti di cocaina;

1.2

riciclaggio

di denaro

a __________, nel periodo 29.6.2009 / 2.7.2009,

per il tramite di AC 2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di

vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr.

500.

- somma che sapeva o doveva presumere essere provento dalla vendita di

cocaina;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, nel periodo 6.12.2008 / 8.7.2009,

consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto 0,7 grammi della medesima sostanza;

1.4

infrazione

alla LF sugli stranieri

per avere, senza autorizzazione, a __________,

nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività

lucrativa;

1.5

esercizio

illecito della prostituzione

per avere, a __________, nel periodo gennaio 2009

/ 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le

modalità dell’esercizio della prostituzione;

1.6

conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

commesso nel novembre 2008 a __________;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei

considerandi.

2.

AC 2 è

autrice colpevole di:

2.1

infrazione

alla LF sugli stranieri

per avere, senza autorizzazione, a __________, __________

e __________, nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso,

un’attività lucrativa;

2.2

esercizio

illecito della prostituzione

per avere, a __________, __________ e __________,

nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali su il

luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

3.

AC 2 è

prosciolta dalle imputazioni di complicità in infrazione aggravata alla

LStup, di infrazione alla LStup e di riciclaggio di denaro.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC 1, sedicente,

è condannato:

4.1.1

alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi,

richiamato il decreto d’accusa del 16.2.2009 del Ministero Pubblico del Cantone

Ticino, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46

cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.1.2

al pagamento

di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni;

4.2

AC 2 è

condannata:

4.2.1

alla pena

pecuniaria di fr. 10'500.- (diecimilacinquecento), corrispondenti a 210 (duecentodieci)

aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

4.2.2

al pagamento

di una multa di fr. 500.- (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni;

5.

L’esecuzione

della pena pecuniaria inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa per un periodo

di prova di anni 2 (due).

6.

E’

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da

distruggere, fr. 4010.- e Euro 100.- previa deduzione delle tassa di giustizia

e delle spese processuali a carico di AC 1, sedicente, rispettivamente fr.

870.

- previa deduzione delle tassa di giustizia e delle spese processuali a

carico di AC 2, ad eccezione di un portaocchiali marrone con bigliettini

manoscritti da restituire a AC 2.

7.

La tassa

di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono poste a carico di AC 1, sedicente,

in ragione di 4/10 a carico di AC 2 in ragione di 1/10 e la rimanenza di 1/2 a

carico dello Stato.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 8'083.60

Multe fr. 800.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 9'333.60

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (4/10):

Tassa di

giustizia fr. 160.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'355.60

Multa fr. 300.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 1'835.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/10)

Tassa di

giustizia fr. 40.--

Inchiesta

preliminare fr. 469.45

Multa fr. 500.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 5.--

fr. 1'014.45

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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