72.2009.165
Spaccio di cocaina, riciclaggio di denaro e esercizio illecito della prostituzione
28 gennaio 2010Italiano94 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2009.165
Data decisione, Autorità:
28.01.2010, PENAL
Titolo:
Spaccio di cocaina, riciclaggio di denaro e esercizio illecito della prostituzione
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 199 CPS
art. 253 CPS
art. 305bis CPS
art. 115 LFSTR
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2009.165
Lugano,
28 gennaio 2010/rb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 sedicente
detenuto dall’8 luglio 2009;
2. AC 2
detenuta dall’8 luglio 2009;
prevenuti colpevoli di:
1. Infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte per complicità
siccome sapevano o dovevano presumere che
l'infrazione si riferiva ad una quantità di stupefacente che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, nel periodo aprile – 8 luglio 2009, a __________, senza essere autorizzati, AC 2 agendo in parte quale complice, in diverse
occasioni, venduto, trasportato, detenuto in vista della vendita cocaina e
meglio per avere,
1.1. AC 1:
acquistato a credito da individuo non meglio
identificato un quantitativo complessivo di almeno grammi 648 di cocaina
(confezionati in 55 + 17 ovuli da grammi 9 cadauno) di cui grammi 167,92
venduti ed il resto, ovvero grammi 478 confezionati in 53 ovuli e grammi 2,08
suddiviso in 3 bolas per un totale di gr. 480,08 con grado di purezza compreso
tra il 28,6 ed il 37,7%, destinato alla vendita (e oggetto di sequestro),
1.2. AC 2 (agendo quale complice):
- nelle
circostanze di cui sopra sub. 1.1. messo a disposizione di AC 1 il proprio
appartamento sapendo che sarebbe servito per ricevere i venditori e gli acquirenti
nonché per nascondere e preparare lo stupefacente in vista della vendita e
inoltre,
- su
richiesta di AC 1 andata a prendere e accompagnato al proprio domicilio dove
c'era ad attenderlo lo stesso AC 1, il venditore di cocaina con lo stupefacente
(poi consegnato a AC 1), dandogli ospitalità per la notte e riaccompagnandolo
il giorno successivo alla stazione ferroviaria di __________;
inoltre, agendo quale autrice principale:
- detenuto
nella propria borsetta in vista della vendita 3 bolas di cocaina dal peso netto
di grammi 2,08;
2. riciclaggio
di denaro
per avere, nel periodo aprile – luglio 2009, a __________,
2.1. AC 2:
in almeno due occasioni inviando denaro
all'estero per conto di AC 1 ossia fr. 200.- il 29 giugno 2009 e fr. 859.60 il
2 luglio e inoltre per conto di altre persone fr. 1799.90 il 23 aprile 2009,
fr. 1'100.- il 5 giugno 2009 e fr. 521.11 l'11 maggio 2009,
2.2. AC 1:
nelle due occasioni in cui ha dato incarico a AC
2 (cfr. sopra sub. 2.1.) di provvedere all'invio di denaro all'estero,
compiuto entrambi atti suscettibili di
vanificare l'accertamento, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali
sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine (traffico di
stupefacenti);
solo AC 2:
3. infrazione
alla Legge federale sugli stranieri
per avere, dal mese di marzo al mese di luglio 2009, a __________, svolgendo un'attività lavorativa (prostituzione) senza autorizzazione, esercitato
senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;
4. esercizio
illecito della prostituzione
per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 3,
omettendo di annunciarsi alla Polizia come prescritto dalla legge (art. 5 Legge
sull'esercizio della prostituzione), infranto le prescrizioni cantonali su il
luogo, il tempo o le modalità di esercizio della prostituzione;
solo AC 1:
5. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, nel periodo novembre 2008- 8 luglio 2009, a __________ e __________, senza essere autorizzato, fumato un quantitativo imprecisato di
marijuana ed inoltre detenuto in vista del successivo consumo personale grammi
0,7 della medesima sostanza;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
19 cifra 2 e art. 19 a LS, art. 199 e 305bis CP, 115
LFStr.;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 161/2009 del 21 dicembre 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§
Il Procuratore Pubblico.
§
AC 2, assistita dal difensore d'ufficio
(GP),
MLaw DUF 2.
§
L'accusato AC 1, assistito dal difensore
d’ufficio
(GP),
Lic. iur. DUF 1.
§
L’interprete signora IE 1.
§
L’interprete signora IE 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 16:30.
Il Presidente, d'accordo le Parti e
richiamato l'art. 250 CPP, prospetta ad AC 1 il reato di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione per avere, a __________ nel mese di
novembre 2008, usando inganno, indotto un funzionario o un pubblico ufficiale
ad attestare in un documento pubblico, segnatamente il suo permesso di
asilante, contrariamente alla verità, che la sua data di nascita era l'______.
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 1 il reato
di esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP per avere a __________,
nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali sul
luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione. Le parti
dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CP, prospetta a AC 1 il reato
di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, senza autorizzazione, a __________,
nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività
lucrativa. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
In relazione al punto 2 dell’AA il Presidente, richiamato l’art. 250
CPP, prospetta a AC 1 il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cfr. 1
CP per avere a __________, nel periodo 29.6.2009 / 2.7.2009, per il tramite di AC
2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 994,60, somma che sapeva o doveva presumere essere provento dalla vendita di cocaina. Le parti dichiarano di non
opporsi a questa prospettazione.
In relazione al punto 3 dell’AA il Presidente, richiamato l’art. 250
CPP, prospetta rispettivamente precisa a AC 2 il reato di infrazione alla LF
sugli stranieri aggiungendo, per il luogo, __________ e __________. Le parti
dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
In relazione al punto 4 dell’AA il Il
Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 2 il reato di esercizio
illecito della prostituzione ex art. 199 CP per avere, a __________, __________
e __________, nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni
cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della
prostituzione. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, il quale, in esito alla sua
requisitoria, con la conferma dell'atto di accusa precisato e completato con le
prospettazioni fatte in aula, chiede che AC 1 sia condannato alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi, da espiare, e che AC 2, ritenuto in particolare
il suo ruolo secondario nell'ambito del traffico condotto dall'accusato, sia
condannata alla pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere da fr. 50.- l’una,
senza opporsi all'eventuale concessione di una sospensione condizionale, e al
pagamento di una multa di fr. 500.- per il reato di cui all’art. 199 CP. Chiede
inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione del portaocchiali
richiesto da AC 2.
§ La MLaw DUF 2,
difensore di AC 2, la quale, posto in evidenza che la sua assistita era solo uno
strumento inconsapevole nelle mani di AC 1, chiede il proscioglimento della sua
assistita dalle imputazioni di infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di
denaro e, pertanto, una importante riduzione della pena pecuniaria, da porsi al
beneficio della sospensione condizionale, e della multa proposte dal PP.
§ La Lic. iur. DUF
1, difensore di AC 1, la quale, dopo aver rilevato
che per l'infrazione alla LStup al suo assistito possono essere imputati
unicamente i quantitativi dallo stesso dichiarati (in particolare vendite di al
massimo 50 grammi di cocaina) e dopo aver contestato il reato di riciclaggio
per cui ne chiede proscioglimento, conclude chiedendo che AC 1 sia condannato
alla pena massima di 18 mesi, da porsi al beneficio della sospensione condizionale,
eventualmente parziale.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC
1, sedicente,
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo aprile 2009 / 8.7.2009,
con la complicità di AC 2, previo acquisto:
1.1.1. venduto 167,92 grammi netti di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di un
quantitativo diverso;
1.1.2. detenuto ai
fini di vendita 480,08 grammi netti di cocaina;
1.1.3. trattasi di
un periodo diverso;
1.1.4. trattasi di
reato aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. riciclaggio
di denaro
per avere, a __________, nel periodo 29.6.2009 /
2.7.2009, per il tramite di AC 2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr.
1'059,60, somma che sapeva o doveva presumere essere provento della vendita di
cocaina;
1.2.1. trattasi di
un importo inferiore;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e __________, nel periodo novembre 2008 / 8.7.2009,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto 0,7 grammi della medesima sostanza;
1.3.1. trattasi di
un periodo diverso;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. AC 1, sedicente,
è inoltre autore colpevole di:
2.1. infrazione
alla LF sugli stranieri
per avere, senza autorizzazione, a __________, nel periodo gennaio
2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività lucrativa;
2.2. esercizio
illecito della prostituzione
per avere, a __________, nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009,
infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità
dell’esercizio della prostituzione;
2.3. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a __________ nel mese di novembre
2008, usando inganno, indotto un funzionario o un pubblico ufficiale ad
attestare in un documento pubblico, segnatamente il suo permesso di asilante,
contrariamente alla verità, che la sua data di nascita era l’_______;
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 aliquote
giornaliere da fr. 30.- l’una inflittagli con decreto di accusa 16.2.2009 del
Ministero Pubblico del Cantone Ticino?
B. AC 2,
1. è autrice
colpevole di:
1.1. complicità
in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a __________, nel periodo aprile 2009 / 8.7.2009, intenzionalmente
aiutato AC 1 a commettere un’infrazione alla LF sugli stupefacenti, in
particolare:
1.1.1. mettendogli a
disposizione il suo appartamento sapendo che sarebbe servito per ricevere i
fornitori e gli acquirenti nonché per nascondere e preparare la cocaina
destinata alla vendita;
1.1.2. su sua
richiesta, andando a prendere e accompagnando nel suo appartamento un fornitore
di cocaina, che consegnò lo stupefacente a AC 1 che l’attendeva, dandogli
ospitalità per la notte e riaccompagnandolo il giorno dopo alla stazione di __________;
1.1.3. trattasi di
un periodo diverso;
1.1.4. trattasi di
complicità in reato aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, a __________, l’8.7.2009, detenuto ai fini di vendita
3 bolas di cocaina dal peso netto di 2,08 grammi;
1.3. riciclaggio
di denaro
a __________, nel periodo 23.4.2009 / 2.7.2009, in 5 occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di fr. 4'480,61, somma che sapeva o doveva presumere
essere provento della vendita di cocaina;
1.3.1. trattasi di
un importo inferiore;
1.4. infrazione
alla LF sugli stranieri
per avere, senza autorizzazione, a __________, __________ e __________
nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività
lucrativa;
1.5. esercizio
illecito della prostituzione
a __________, __________ e __________, nel periodo marzo 2009 /
8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità
dell’esercizio della prostituzione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
C. CONFISCHE
1. Deve
essere ordinata la confisca di:
1.1. telefono
cellulare Nokia 1200;
1.2. 1 carta SIM Lebara;
1.3. 1 telefono cellulare Nokia;
1.4. 1 telefono
cellulare Nokia 7390;
1.5. 1 carta SIM
Lycammobile;
1.6. 1 telefono
cellulare Nokia N95-2;
1.7. 1 carta SIM;
1.8. 1 telefono
cellulare Samsung;
1.9. 1 carta SIM Lycatel;
1.10. 1 carta SIM Swisscom;
1.11. 1 carta SIM Lycatel;
1.12. 4 porta
schede SIM;
1.13. 1 telefono
cellulare Samsung SGH-U700V;
1.14. 1 telefono
cellulare Nokia 1200;
1.15. 1 telefono
cellulare Nokia 1209;
1.16. 1 telefono
cellulare Nokia 6101;
1.17. 1 telefono
cellulare Nokia 82;
1.18. 1 carta SIM
Lebara;
1.19. 1 telefono
cellulare Nokia 6288;
1.20. 2 fotografie
formato passaporto;
1.21. 1 chiave KABA
con portachiavi Jesus;
1.22. 1 ricevuta
Western Union di fr. 859.60;
1.23. documentazione
cartacea;
1.24. 574.30 grammi lordi di cocaina;
1.25. 0.7 grammi di marijuana;
1.26. 1 scatola di
preservativi
2. Deve
essere ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di:
2.1. fr. 4'010.-
2.2. € 100.-
2.3. 1 borsetta
nera da uomo;
2.4. documentazione
cartacea varia;
2.5. 1 carta SIM
Lebara;
2.6. documentazione
cartacea varia;
2.7. 1
porta-scheda SIM Lycamobile;
2.8. 1
porta-scheda SIM Lebara;
2.9. 1 pantalone color nero marca
Guess Jeans;
2.10. 3
attaccapanni in plastica;
3. Deve
essere ordinata la confisca a AC 2 di:
3.1. fr. 870.-;
3.2. 1 telefono
cellulare LG di colore rosa;
3.3. 1 carta SIM
Movistar;
3.4. 1 telefono
cellulare Nokia 1650;
3.5. 1 carta SIM Swisscom;
3.6. 1 telefono
cellulare Samsung SGH-M610;
3.7. 1 carta SIM
Lebara;
3.8. 1
abbonamento Lebara già firmato;
3.9. 1 portaocchiali
marrone con bigliettini manoscritti;
3.10. materiale
cartaceo?
Considerato, in fatto ed in
diritto
I) Vita e
precedenti penali di AC 1
1.In merito alla vita anteriore del
sedicente AC 1 si richiamano le seguenti sue dichiarazioni nel verbale
d’interrogatorio dinanzi al Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) del
17.8.2009:
" Sono
nato nello __________ in __________ e sono cresciuto con i miei genitori. Mio
padre è morto nel 1995. Oltre a me vi erano altri due fratelli e cinque
sorelle. Mio padre era un contadino. Mia madre era casalinga. Ho frequentato le
scuole elementari durante 6 anni
(in sede dibattimentale preciserà di aver interrotto gli
studi non perché non gli piacesse studiare ma perché la sua famiglia non aveva
sufficiente denaro per farlo continuare)
e poi ho cercato un lavoro, rispettivamente
qualcosa da fare. All’età di 15 - 16 anni ho lasciato la famiglia recandomi in __________.
Cercavo di campare svolgendo piccoli lavoretti per conto terzi (ad
esempio, così come da lui indicato in aula, come uomo di fatica all’esterno di
un supermercato dove caricava la spesa sulle macchine dei clienti). Ho poi lasciato la __________ nel 2000 o 2001”
(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).
Sia durante i quasi 7 mesi di carcerazione
preventiva che in aula, AC 1 non ha mai prodotto un qualsivoglia valido
documento di legittimazione. Da ciò la constatata sua sedicenza oltre che
l’impossibilità di poter verificare la veridicità o meno delle sue
dichiarazioni, oltre che sul nome, anche sull’asserito suo precedente vissuto.
Comunque sia, sempre in base al suo dire, nel
2000/2001 avrebbe raggiunto il __________, abitando in una località chiamata __________
e sbarcando il lunario chiedendo l’elemosina (AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009) sino ad
un non meglio indicato mese del 2005 quando avrebbe raggiunto la __________
assieme a dei suoi connazionali, per essere fermato a __________ il 29.4.2005
sotto le mentite spoglie di __________, nato il 14.3.1980 (AI 1.6 allegato 2) e
quindi rimpatriato. Sempre a suo dire, nel 2007, lo si ritroverebbe in __________,
ma come ci si sia arrivato nulla si sa, dove, per amore e non per convenienza,
si sarebbe unito in matrimonio con una, per la Corte, assolutamente ignota
cittadina, acquisendo così un valido permesso di soggiorno, che però non è mai
stato prodotto agli atti. Per un certo periodo avrebbe lavorato come contadino,
ma dove e con quale salario non è stato dato di sapere, sino al giorno in cui
un suo fantomatico amico lo avrebbe chiamato a __________ con la promessa di
avergli trovato un posto di lavoro, speranza poi non concretizzatasi visto che,
dopo qualche mese, e meglio il 13.11.2008, deposita a __________ una domanda
d’asilo con successiva sua audizione il 26.11.2008. La sua richiesta di
asilante è stata respinta con decisione 15.5.2009 dell’Ufficio Federale della
Migrazione (di seguito solo UFM) con un primo ordine di partenza per il
15.6.2009. Il suo ricorso del 26.6.2009 è stato respinto dal Tribunale
Amministrativo Federale in data 14.7.2009, tanto che con successiva lettera del
17.7.2009 l’UFM, con l’accusato già in carcere, gli ha fissato un ultimo giorno
di partenza dalla Svizzera per il 29.7.2009 (AI 1.5 allegato 40 nonché AI 9.1).
In Ticino ha soggiornato presso il CRS di __________
poi, sempre sotto l’egida dell’UFM, in un albergo di __________, dal mese di
aprile / maggio 2009 presso il CRS di __________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI
3.1 PP AC 1 17.8.2009 e verbale dibattimentale pag. 2) e quindi, anche se in
modo discontinuo, presso l’appartamento di __________, in Via __________ 7A
della coaccusata ed in quel periodo amante AC 2 (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 e AI
3.1 PP AC 1 17.8.2009).
Dal momento della sua entrata in Svizzera non
avrebbe svolto alcuna lecita attività ed il suo unico, legittimo introito
sarebbe stato lo spillatico settimanale di fr. 83.- quale asilante (AI 1.2
allegato 6 e AI 1.5 allegato 45).
L’accusato, l’8.7.2009, è risultato positivo alla
marijuana (AI 1.5 allegato 23).
Incensurato in __________ perlomeno sotto le
sedicenti spoglie di AC 1 (AI 1.5 allegato 41), è stato oggetto di un decreto
d’accusa emesso il 16.2.2009 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (AI 7.2
e doc. TPC 2) per infrazione semplice e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 1 e art. 19a cpv. 1 LStup) ed
è stato condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP), di 30 aliquote giornaliere da
fr. 30.- l’una (art. 34 cpv. 1 e 2 CP) per complessivi fr. 900.- oltre che al
pagamento di una multa di fr. 400.- (art. 42 cpv. 4 CP) con pena detentiva
sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento (art. 106 cpv. 2 CP). Tale
decreto, non essendo stato possibile farlo precedentemente, gli è stato
intimato in carcere il 9.7.2009 (AI 1.3 allegato 5).
Regolate le sue pendenze con la giustizia
svizzera vorrebbe ritornare in __________, grazie al mai visto, per la Corte,
suo permesso di soggiorno e trovarvi lavoro. Se ciò non fosse possibile
tornerebbe in __________. Significativo come in aula, parlando di questi suoi
progetti, non abbia fatto il benché minimo riferimento all’asserita sua moglie
ed anzi ha dichiarato di voler riprendere la sua relazione amorosa con AC 2
(che però gli ha ribadito la sua decisione di considerarla come definitivamente
chiusa), ciò che agli occhi della Corte la dice lunga su quanto vera possa
essere la storia del suo matrimonio.
2. In sede dibattimentale AC 1 ha pure fornito una differente data di nascita indicando quella del 1.1.1970 al posto di quella del 1.1.1980
(verbale dibattimentale pag. 2). Sino al giorno del processo la data del
1.1.980 è sempre stata quella da lui proclamata all’autorità inquirente (AI 1.2
allegato 6) ma soprattutto è stata quella da lui indicata nella sua procedura
d’asilo (AI 9.1). Da ciò la concretizzazione a suo carico del nuovo reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) così come
prospettatogli a pag. 2 del verbale dibattimentale.
II) Vita e
precedenti penali di AC 2
3. Quo alla sua vita anteriore AC 2, cittadina brasiliana, nata il
25.9.1967, ha parzialmente confermato in aula quanto già dichiarato in sede
d’istruttoria:
" Sono
nata e cresciuta in __________ a __________. Sono cresciuta con i miei genitori
Fatti
i quali però si sono separati quando io avevo 10 anni. Ho due fratelli e due
sorelle, io sono in mezzo per età. Ho frequentato le scuole elementari e poi le
medie fino al liceo. Non sono stata all’Università. Ho smesso di andare a
scuola quando avevo 17 anni. Ho poi lavorato per 4-5 anni come sarta in una
fabbrica. All’età di 20 anni mi sono sposata ed il matrimonio è durato 4 anni.
Dal matrimonio non sono nati figli. Mi ero sposata con un cittadino __________.
Poi mi sono divorziata”
(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).
In __________ si sarebbe diplomata in manicure e
avrebbe svolto questa attività sino all’età di 31 anni quando sarebbe sbarcata
in Italia intenzionata a ricongiungersi con un suo conoscente italiano con il
quale aveva in corso una relazione amorosa che è però naufragata nello spazio
di pochi mesi. Trasferitasi in __________ nel 1998, paese dove risiederebbero
anche un fratello, la cognata ed una nipote, avrebbe lavorato sia come manicure
che in una ditta di trasporti, oltre ad aver seguito un corso di parrucchiera.
Nella penisola __________ non si sarebbe mai prostituita. Il 16.12.2001, a __________,
ha avuto una figlia da V__________ , cittadino italo-svizzero, all’epoca
coniugato. La piccola avrebbe abitato con lei nel capoluogo __________ sino al
23.12.2007 quando, con l’inganno, sarebbe stata oggetto di ratto da parte di un
suo fratellastro di 28 anni che l’avrebbe portata a __________ (in quel periodo
luogo di residenza del comune padre) ed in seguito, a partire dal mese di
novembre 2008 (AI 5.15), a __________ dove V__________ si era trasferito (AI
3.2 PP AC 2 17.8.2009). Diversamente a quanto ci si poteva aspettare AC 2 non
si è però messa immediatamente sulle tracce della figlia poiché, perlomeno così
si è giustificata in aula, non voleva perdere il suo posto di lavoro. Quello
che però valeva nel 2007 non vale più nel 2009 visto che il 25.3.2009 passa la
frontiera (AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) ed arriva a __________
dove:
" ho
dapprima alloggiato per 2 notti presso l’abitazione del papà di C__________,
successivamente mi sono trasferita in un albergo vicino alla discoteca __________.
Non sono però andata d’accordo sul prezzo e sul lavoro. Ci sono rimasta solo un
paio di notti, anche perché non era comodo per i collegamenti con l’autobus.
Sono poi stata in un altro albergo. Ci sono rimasta forse per 3 notti. In
seguito sono andata a dormire a casa di amiche, ma non avevo un posto fisso.
Qualcuno mi ha poi dato il numero di telefono di M__________ attraverso cui ho
poi ricevuto l’appartamento di via B__________, dove sono entrata un mese dopo
il mio arrivo in Svizzera”
(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).
E’ quindi sulle rive del __________, per AC 1
presso un bar di __________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), per l’accusata in una
discoteca (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009), che AC 2 ha conosciuto il coaccusato con il quale, a partire dal mese di aprile / maggio 2009, ha iniziato una ora conclusa relazione amorosa, tanto da ospitarlo, anche se non con
continuità, presso il suo appartamento, da lei locato a partire dal 10.4.2009
(AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) e per il quale:
" ho
sempre pagato i fr. 600.- settimanali a M__________. Era M__________ stessa che
passava a ritirare i soldi. In totale sono rimasta in questo appartamento per
circa 2 mesi - 2 mesi e mezzo”
(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).
Già solo per questo canone usuraio, per la
grandezza dell’appartamento (monolocale, AI 1.5 allegato 30 e doc. TPC 6), per
la via in cui è ubicato, per la quantità industriale di preservativi, circa 300
sciolti ed una confezione chiusa, ritrovati in un cassetto dell’armadio (AI 1.2
PS AC 2 8.7.2009, AI 1.7 e doc. TPC 6) oltre che per il fatto che l’accusata
non aveva in Svizzera alcuna lecita entrata finanziaria (AI 1.2 allegato 12) è
subito apparso evidente come AC 2, dal giorno del suo arrivo in Svizzera sino
al 8.7.2009, ha esercitato la prostituzione, fatto da lei formalmente
riconosciuto solo in sede dibattimentale:
" L'accusata
dichiara di essersi prostituita a __________ dal mese di marzo 2009 fino al
giorno dell'arresto con un guadagno settimanale di ca. 1000 franchi”
(verbale dibattimentale pag. 2)
ammissione che le ha comportato, anche perché non
avvenuto precedentemente, una nuova e più completa prospettazione del reato di
esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP e punto 4 dell’atto
d’accusa, di seguito solo AA) e di quello, poiché ad esso correlato, di
infrazione alla LF sugli stranieri (di seguito solo LStr, art. 115 cpv. 1 lett.
c, punto 3 AA e verbale dibattimentale pag. 4).
Tenuto conto che, in base al suo dire, grazie al
meretricio, ha conseguito un guadagno settimanale di circa fr. 1'000.- e preso
altresì atto del costo di locazione di fr. 600.- a settimana (AI 3.2 PP AC 2
17.8.2009), l’accusata ed il suo difensore non si sono opposti alla fissazione,
arrotondata per difetto, di un aliquota giornaliera di fr. 50.- (fr. 1'000.-
./. fr. 600.- : 7 giorni e verbale dibattimentale pag. 2).
Quo ai suoi rapporti con la figlia e con V__________
(AI 5.15, 5.16, 5.20 e 5.21 nonché doc. TPC 6), la situazione, al giorno del
processo, è ancora quella di cui alla decisione 12.11.2009 della Commissione
tutoria regionale 8:
" 1. C__________
è autorizzata a vivere provvisoriamente con il padre; in tal senso la custodia
parentale di diritto viene trasferita provvisoriamente al padre. L’autorità
parentale continuerà ad essere esercitata dalla madre.
2. La madre, signora AC 2, è provvisoriamente
privata della custodia parentale sulla figlia.
3. Una decisione relativamente alle relazioni
personali tra madre e figlia verrà adottata una volta ricevuto il rapporto
d’ascolto di cui alla ris. no. 8576 del 12/17 novembre 2009”
(AI 5.21).
Persona sconosciuta all’Ufficio esecuzioni e
fallimenti (doc. TPC 4), risultata negativa all’esame tossicologico delle urine
il giorno dell’arresto (AI 1.5 allegato 24), è incensurata in Svizzera (AI 7.1
e doc. TPC 3), in Italia (AI 7.4) ed in Spagna (AI 1.5 allegato 41).
Quo ai suoi progetti sembrerebbe intenzionata,
nell’immediato futuro, a regolarizzare con V__________ quelli che sono i loro
rapporti con C__________ e dopo di ciò rientrare in __________ sia con la
piccola che, eventualmente, da sola.
III) Circostanze
dell’arresto
4.L’inchiesta trae origine dal rapporto
di segnalazione 8.7.2009 della Polizia cantonale (AI 1.1) dal cui cappello così
come dal verbale d’interrogatorio di medesima data di R__________ si evince
quanto segue:
" Concerne: Ignoto/i, risiedenti in via B__________, sesto piano appartamento
43
Motivo: Richiesta
ordine di perquisizione e sequestro
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
Ritrovamento di complessivi 570 grammi lordi di cocaina contenuti in 53 ovuli in un paio di pantaloni presso la lavanderia della
palazzina sita in via B__________, reperto SAD 3249
Le dichiarazioni della signora R__________, che
ha ritrovato lo stupefacente hanno permesso di stabilire come verosimilmente i
proprietari dello stupefacente risiedano presso l’appartamento numero 43 della
palazzina sopra indicata”
(AI 1.1).
" Sono
custode dell’immobile denominato condominio B__________ sito in Via B__________
…
In data odierna ho richiesto l’intervento del
servizio antidroga, in quanto presso la lavanderia del palazzo in cui abito e
del quale sono anche custode, ho notato la presenza di un paio di pantaloni da
donna, di colore nero contenenti degli oggetti di colore bianco. Nel dubbio, ho
ritenuto sensato richiedere un sopralluogo da parte degli specialisti.
Faccio presente che i pantaloni si trovavano nel
medesimo posto già da sabato scorso. Da una verifica ho notato che gli stessi
contenevano qualcosa di solido nelle tasche.
Alle ore 0920, alla presenza dei poliziotti, ho
appreso che quanto contenuto nei jeans (neri) non era altro che cocaina sotto
forma di ovuli. Prendo atto che il peso complessivo dello stupefacente è di
grammi 570 lordi.
ADR: che i pantaloni in questione erano appesi a
lato della biancheria appena lavata dall’inquilina che occupa l’appartamento 43
sito al sesto piano dello stabile. Cosa curiosa è che l’unico capo asciutto era
appunto il paio di jeans. Non sono in grado di dire come si chiama l’inquilina
che occupa l’appartamento 43Posso dire che nell’appartamento in questione
dovrebbero soggiornare due cittadini di etnia africana, anche in questo caso
non conosco i loro nomi.
Tuttavia in una circostanza, ho notato
l’inquilina dell’appartamento 43 procedere al ritiro della biancheria, in
questo caso era in compagnia di un giovane di colore.
Salvo errore è circa un mese che vedo questi due
cittadini di colore andare e venire dall’appartamento 43, in qualche occasione li ho visti anche in compagnia della donna”
(AI 1.1 PS R__________ 8.7.2009).
Da ciò l’emanazione del richiesto ordine di
perquisizione e sequestro per l’indicato appartamento (AI 2.1), intervento
avvenuto lo stesso giorno alle ore 13.45 circa con contestuale arresto dei due
accusati (AI 1.2, 2.2 e 2.3).
AC 1 è stato deferito al Giudice dell’Istruzione
e dell’arresto (di seguito solo GIAR) il 9.7.2009 (AI 2.4) per i presupposti
reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
(art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup) che ne ha confermato l’arresto per
pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (AI 4.1).
Anche AC 2 è stata deferita al GIAR il 9.7.2009 (AI 2.5) per i presupposti
reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
(art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup), di infrazione alla LStr (art. 115
cpv. 1 lett. c LStr) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) che ne
ha confermato l’arresto per pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI
4.2).
Nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio in
Polizia del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 e PS AC 2 8.7.2009) ed il giorno
successivo dinanzi al GIAR (AI 4.1 e 4.2) gli accusati si sono dichiarati
estranei al ritrovamento della cocaina. Se AC 1 ha comunque ammesso un suo minimo consumo di marijuana:
" che
faccio uso unicamente di marijuana che fumo regolarmente…
La marijuana la ottengo da cittadini di origine
marocchina che frequentano il Bar __________...
Io non faccio uso di altre sostanze stupefacenti”
(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).
AC 2 ha contestato qualsiasi suo addebito penale
malgrado che il suo coaccusato, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del
8.7.2009, avesse pacificamente dichiarato che:
" ho
conosciuto quindi AC 2, e…ci siamo scambiati il numero. Da allora abbiamo
cominciato a sentirci regolarmente, ho avuti alcuni rapporti sessuali a
pagamento e di seguito è nata un’amicizia…
AC 2 per vivere si prostituisce”
(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).
In quest’ottica si richiama anche il cappello
iniziale del loro rapporto d’arresto del 8.7.2009 (AI 1.2):
" I
due hanno preso le distanze dal sequestro di cocaina di 570 grammi lordi, come pure da vari telefonini e tessere telefoniche.
Hanno negato di trafficare cocaina. AC 2 ha negato di svolgere illecitamente l’attività di prostituta e ciò nonostante le dichiarazioni di AC
1 stesso e il materiale sequestrato…
Facciamo notare come AC 2 ha in un primo momento ammesso la proprietà dei pantaloni contenenti la cocaina per poi subito
negare e ritrattare le proprie dichiarazioni. La stessa alla fine ammette
unicamente la proprietà dell’attaccapanni e riconosce il metodo con cui detto
indumento era appeso….
AC 1 ha dichiarato che è solito fumare marijuana,
a volte anche in compagnia di AC 2. La donna ha negato questi consumi”
(AI 1.2).
IV) Risultanze
istruttorie e corpi di reato
5.La cocaina, suddivisa in 53 ovuli,
ritrovata all’interno delle tasche del sopraccitato paio di jeans di taglia 46
(calzanti per AC 2, AI 1.5 PS AC 2 28.8.2009 e non per AC 1, AI 1.5 PS AC 1
28.8.2009) su uno stenditoio del locale lavanderia di Via B__________ (AI 1.2
PS AC 1 8.7.2009 doc. B e PS AC 2 8.7.2009 doc. B nonché AI 1.5 allegato 54 ed
annesso 1) aveva un peso lordo di 570 grammi, al netto 478 grammi ed un grado di purezza del 28,6% - 29,6% (AI 1.1 allegato 2, AI 1.2 allegati 1 e 18, AI 1.5
allegati 16, 28 ed annesso 1 nonché doc. TPC 6). Inoltre, non nel contesto del
suo fermo (AI 1.2), ma durante un’ulteriore perquisizione al momento della sua
ammissione al Farera, in un portatessera nella borsetta di AC 2 sono state
ritrovate 3 bolas di cocaina dal peso lordo di 4,3 grammi, al netto 2,08 grammi ed un grado di purezza del 37,7% (AI 1.3 allegato 2, AI 1.5 allegati
17, 29 e 33 nonché doc. TPC 6). A dire di AC 1 tutta questa cocaina proverrebbe
dall’Italia e gli:
" è
stata portata da S__________. Mi è stata consegnata 3 o 4 giorni prima del mio
arresto presso l’appartamento di AC 2”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)
fermo restando come AC 2 nulla sapesse di questa
consegna:
" ADR il
giorno in cui S__________ è venuto a __________ a portarmi la cocaina (gr. 500)
ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________, AC 2 non era
presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo stupefacente”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)
né delle sopraccitate 3 bolas che lui stesso le
avrebbe messo in borsetta:
" sono
stato io ad infilare le bolas di cocaina nella borsetta di AC 2. Ero stato
chiamato al telefono da Z__________ (ndr.: asserito suo
partner mai identificato per l’acquisto della cocaina fornitagli da S__________
il 3/4.7.2009) il quale mi aveva detto che stava per
arrivare la polizia e quindi ho pensato di nascondere lì qualche bolas”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
Nell’appartamento di Via B__________, oltre ai
preservativi di cui si è già detto al considerando 3 della presente decisione,
sul tavolino dell’unica sala sono state riscontrate delle tracce di cocaina
mentre nel locale bagno ed in cucina, in un cassetto e nella spazzatura, sono
stati sequestrati 1 minigrip vuoto con all’interno un pezzetto di cellophane, 2
rotoli di sacchetti di plastica, 2 rotoli di cellophane, dei resti di sacchetti
di plastica ed 1 ovetto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc.
D nonché AI 1.5 allegati 18 e 30). Se per le tracce di cocaina i due accusati,
nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio, non hanno saputo o voluto dare
alcuna spiegazione (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 e PS AC 2 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009 e AI 4.2), in merito all’uso degli altri oggetti sopra indicati AC 1, dopo
alcune reticenze (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), ha ammesso che:
" è
vero che io a volte solevo preparare le confezioni di cocaina, cioè le bolas, a
casa di AC 2”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
Sempre nell’appartamento, vicino al divano, è
stato trovato un sacchetto minigrip con 0,7 grammi lordi di marijuana (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché AI 1.5
allegato 18), di proprietà di AC 1 e destinato al suo consumo (AI 1.2 PS AC 2
8.7.2009).
6. In relazione agli accertamenti d’ordine tecnico l’istruttoria ha
potuto evidenziare quanto segue:
-- per AC 1:
la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie e sul palmo della mano
sinistra (AI 1.5 allegato 25), l’impronta del dito mignolo della mano sinistra
su 1 dei 53 ovuli di cocaina ritrovati all’interno delle tasche dei pantaloni
(AI 1.5 allegato 27 nonché considerandi 4 e 5 della presente decisione) nonché
sue tracce biologiche all’interno di questi pantaloni, all’altezza della
cintura ed in zona inguinale (AI 1.6 allegato 1 e AI 8.5);
-- per AC 2:
la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie della mano destra e sul palmo
della mano sinistra (AI 1.5 allegato 26) nonché sue tracce biologiche
all’interno dei pantaloni, all’altezza della cintura ed in zona inguinale (AI
1.6 allegato 1 e AI 8.5);
-- tutte le
banconote tratte a campione dai soldi sequestrati nell’appartamento di Via B__________
per un totale di fr. 4'880.- ed € 100.- (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC
Considerandi
2.
8.7.2009 doc. D nonché allegato 10 e AI 1.5 allegati 18 e 21) sono risultate
positive alla contaminazione diretta, ambientale ed indiretta alla cocaina (AI
1.5
allegato 31 ed annesso 3 nonché AI 8.3).
7.
In merito agli importi di fr. 4'010.- e € 100.- ritrovati
nell’appartamento (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D
nonché AI 1.5 allegato 18) e che AC 1 ha dichiarato essere di sua spettanza, dopo aver ripetutamente affermato come fossero il guadagno della sua attività
di prostituto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1
17.8.2009
e AI 4.1) solo nel verbale d’interrogatorio
del 30.11.2009 dinanzi al PP ha precisato come:
" è
giusto dire che una parte è provento della mia attività di prostituzione e
l’altra parte della vendita di cocaina”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
AC 2, quo alla somma di fr. 870.- (AI 1.2
allegato 10 e AI 1.5 allegato 21) dichiarati di sua proprietà, in tutti i suoi
verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP ha sempre sostenuto essere
del denaro che le era stato inviato da un suo conoscente (AI 3.4 PP AC 2
14.12
) e solo in aula ha finalmente riconosciuto come predetta cifra altro
non fosse che parte del ricavo della sua attività di prostituta (verbale
dibattimentale pag. 4 e considerando 3 della presente decisione).
8.
Alfine di possibilmente identificare
l’asserito S__________ che trasportò e consegnò la cocaina il 3/4.7.2009
(considerando 5 della presente decisione e punto 1 AA), la Polizia ha proceduto
al sequestro dei filmati di una video sorveglianza, periodo 3/11.7.2009, posta
sulla porta d’entrata dello stabile di Via B__________ (AI 1.5 allegati 32, 46
e 52 nonché annessi 2 e 4). Dal loro esame è scaturito quanto segue:
" i) Presso
lo stabile di via B__________, su richiesta dell’amministrazione dello stabile,
la ditta __________ nel corso del 2008 ha installato una video sorveglianza, composta da due telecamere, che riprendono sia l’atrio d’ingresso che la scala
che porta al garage. Da parte nostra abbiamo proceduto a recuperare le
registrazioni, le stesse riguardano il periodo compreso dalle 11.42 del 03
luglio 2009 alle 07.40 dell’11 luglio 2009…
j) Dalla visione del filmato si può notare come
persone di origine africana vadano e vengano dalla palazzina di via B__________
unicamente se AC 1 o AC 2 sono in casa, durante la loro assenza nessun africano
è mai stato notato arrivare. La presenza di queste persone presso il palazzo di
via B__________ durava anche solo qualche minuto…
k) Dalla visione del filmato, in data 03 luglio
2009.
ore 15.43, spicca l’arrivo in via B__________ di un soggetto sconosciuto
di etnia africana (ndr: trattasi del non meglio
identificato S__________)
con valigia trolley. Persona accompagnata da AC 2.
La donna accompagnerà questa persona all’esterno del palazzo solo l’indomani,
04.
luglio 2009 alle ore 12.52. Questo individuo non sarà più notato fare
ritorno. Al momento dell’arrivo dello sconosciuto africano, in base alla
visione dei filmati, AC 1 è in casa. AC 2 ha fornito una versione alquanto improbabile circa l’arrivo di questo soggetto, dichiarando di averlo incontrato
casualmente e di avergli offerto ospitalità. La donna afferma di aver scoperto
solo in un secondo tempo che questi conosceva AC 1 …AC 1 per contro dichiara di
aver egli stesso incaricato AC 2 di accompagnare a casa loro il suo amico…che
di passaggio in Ticino gli ha chiesto ospitalità per una notte…
l) Alle ore 18.50 del 03 luglio 2009, AC 1 esce dal palazzo portando con se in sacco dell’immondizia. Alle ore 12.52 del 04 luglio
2009, al momento in cui AC 2 accompagna all’esterno del palazzo lo sconosciuto
africano giunto il giorno prima di cui al pto k, la stessa ha con se un sacco
dell’immondizia. Durante la visione del filmato mai è stata notata una così
alta frequenza in un ristretto lasso di tempo nel gettare sacchi
dell’immondizia”
(AI 1.5).
In merito a questo personaggio asseritamene
indicato da AC 1 come S__________, le dichiarazioni dei due accusati sono
sempre state contrapposte:
" DF: In
merito al filmato della video sorveglianza presente all’entrata della palazzina
di via B__________, in particolare all’uomo africano che è arrivato
accompagnato da lei il 03.07.2009 e che se ne è andato il giorno seguente, riconferma
quanto dichiarato nel suo verbale del 28.08.2009? Ossia di aver incontrato
casualmente questa persona a lei sconosciuta e dietro sua richiesta di averlo
ospitato al suo domicilio?
RF: Sì, confermo integralmente le mie
dichiarazioni precedenti.
DA: Nel suo verbale del 28.08.2008, in merito
alla persona di cui sopra, lei ha dichiarato trattarsi di un richiedente
all’asilo …che vive nel canton __________ e che di passaggio in Ticino per
ritirare dei suoi effetti personali ha chiesto a lei ospitalità.
Per questo motivo ha incaricato AC 2 di andare a
prenderlo alla fermata dell’autobus e di accompagnarlo a casa sua Alla luce di
quanto dichiarato da AC 2, riconferma queste sue dichiarazioni?
RA: Sì, è la verità.
DF: Preso atto delle dichiarazioni di AC 1, cosa
dice in merito?
RF: AC 1 ha detto in parte la verità, anche io però l’ho detta.
Ribadisco di aver incontrato casualmente quella
persona mentre andavo a fare una ricarica del telefono. Non sapevo che questa
persona conoscesse AC 1. Io non capisco bene l’inglese e può darsi che non mi
ero intesa bene con AC 1.
Apprendo solo ora che AC 1 conosceva già questa
persona della quale non conosco il nome,
DA: Preso atto delle dichiarazioni di AC 2, cosa
dice in merito?
RA: Io avevo avvisato AC 2 per telefono che
questo mio amico sarebbe arrivato a farci visita e di andare a prenderlo alla
fermata del bus vicino alla COOP. Ho chiesto a AC 2 di andare a prenderlo visto
che era già in giro.
E’ vero che lei non conosceva questa persona”
(AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2 10.9.2009).
Sempre in merito a questa video sorveglianza si
ricorda non di meno come la mattina del 4.7.2009, quindi un giorno dopo
l’arrivo dell’asserito S__________, mentre quest’ultimo e AC 1 sono rimasti
all’interno dello stabile, AC 2 è uscita alle ore 9.57 ed è rientrata dopo 23
minuti, quindi alle ore 10.19, per poi alle 12.52 ricomparire assieme a S__________
ed in base al suo dire essere:
" andati
insieme alla stazione del bus dove abbiamo preso insieme il mezzo di trasporto.
Io ho accompagnato questo cittadino africano alla stazione del treno”
(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009).
Inoltre e sempre partendo dai filmati di questa
video sorveglianza rispettivamente dalle dichiarazioni espressamente rilasciate
in merito dai due accusati nei loro verbali di Polizia del 28.8.2009 (AI 1.5 PS
AC 1 28.8.2009 e PS AC 2 28.8.2009) è risultato come nel periodo 3/7.7.2009,
singolarmente o assieme, AC 1 e AC 2 siano stati visitati all’interno del loro
appartamento da almeno 5 differenti cittadini di etnia africana che, però, a
dire di AC 1, vi si recavano solo:
" per
visite di cortesia. Venivano a mangiare o a bere qualche cosa, talvolta io
cucinavo per loro”
(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).
9.
Tra gli oggetti ritrovati nell’appartamento, segnatamente nella
parte dell’armadio in uso ad AC 1 (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009 e 28.7.2009) la
Polizia ha sequestrato un biglietto scritto a mano (AI 1.5 allegato 42 per una
sua fotocopia) datato “3-07-09”, con indicati vari nomi, alcuni leggibili altri
meno, con affiancati dei numeri (tra cui anche “__________- I”) e,
per quanto qui utile, l’addizione di 55 + 17 = 72. Già solo perché documento
trovato all’intermo del monolocale di Via B__________ rispettivamente perché
scritto con una calligrafia che AC 2 ha dichiarato essere di AC 1 (AI 1.5 PS AC
2.
15.7.2009, ciò che AC 1 ha però sempre contestato, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009,
28.7.2009
e 28.8.2009) la Pubblica Accusa ha concluso come questo pezzo di
carta altro non fosse che il conteggio delle forniture ricevute da AC 1
dall’asserito S__________, da cui, partendo da un comune denominatore di 9 grammi di cocaina netti per ovulo così come mediamente è stato il caso per la fornitura del
3/4.7.2009 (470 grammi netti : 53 ovuli = 8,86 grammi netti), il quantitativo complessivo d’acquisto di 648 grammi netti (55 ovuli + 17 ovuli x 9 grammi netti, punto 1.1 AA) di cui 480,08 grammi netti destinati alla vendita ma sequestrati l’8.7.2009 dalla Polizia (considerandi 4 e
5.
della presente decisione nonché punto 1.1 AA) ed il resto di 167,92 grammi netti (648 grammi netti ./. 480,08 grammi netti) precedentemente venduti dallo stesso AC
1.
(punto 1.1 AA).
L’accusato, che come si vedrà al considerando 11
della presente decisione, ha unicamente riconosciuto delle vendite per un
massimo di 50 grammi (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato di
essere stato l’estensore e il proprietario di questo biglietto (AI 1.5 PS AC 1
15.7
, 28.7.2009 e 28.8.2009) dichiarando che era di S__________ e non suo
e questo anche solo perché il suo nome vi figurava espressamente (AI 3.3 PP AC
1.
30.11.2009). Notasi inoltre come nell’appartamento di Via B__________ assieme
a questo biglietto ne sia stato ritrovato un altro (AI 1.5 allegato 43) che
seppur simile non può, per stessa ammissione della Polizia, essere ricondotto
ad AC 1, che d’altronde non lo riconosce (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009) in quanto
datato 28.5.2008:
" Facciamo
notare come sia pure stato sequestrato un altro biglietto manoscritto
riportante nomi e cifre simile a quello appena descritto…ma datato 28.05.2008.
A quel tempo AC 1 non era ancora registrato come richiedente all’asilo in
Svizzera”
(AI 1.5).
Indipendentemente dal quantitativo di cocaina
venduto da AC 1 e dal numero di visite nell’appartamento di Via B__________ da
parte di personaggi di colore nel periodo 3/7.7.2009 (considerando 8 della
presente decisione), si rammenta come l’inchiesta non ha permesso di
individuare alcun suo cliente e che:
" Il
controllo delle rubriche e dei dati presenti nei vari telefonini e SIM
sequestrate non ha permesso l’identificazione di abituali consumatori locali di
cocaina, bensì vi erano vari numeri prepagati non attribuibili a persone già
identificate”
(AI 1.5)
tanto da dover supporre, ma solo per la Polizia e
per la Pubblica Accusa, che:
" la
cocaina venisse venduta all’ingrosso sottoforma di ovuli ad altri spacciatori.
E’ ragionevole presumere come unicamente una parte della cocaina venisse
venduta al dettaglio sottoforma di bolas”
(AI 1.5).
10.
Visto il ritrovamento di una ricevuta di invio datata 2.7.2009 per
fr 859,60 lordi, effettuata da AC 2, in favore di certo CC__________, residente
in __________ (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 doc. C, AI 1.4, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009
nonché allegati 44 e 55), l’autorità inquirente ha proceduto a verificare se i
due accusati, previo utilizzo delle società del settore operative in Svizzera,
avessero eseguito spedizioni di denaro all’estero nel periodo 1.1.2008 /
8.7.2009
(AI 1.4, da 2.6 a 2.14, da 2.22 a 2.29, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.24, 5.28, 5.30 e 5.31 nonché doc. TPC 7). Se, limitatamente al periodo
23.4.2009
/ 8.7.2009 AC 1 non ne ha eseguito alcuno (AI 5.1, 5.11, 5.25 e
5.
), AC 2 ne ha effettuati 5, di cui 2 su incarico di AC 1 e 3 su richiesta
di terzi non meglio iidentificati per un importo complessivo lordo di circa fr
4'400.- (AI 5.1, 5.11, 5.25 e 5.27 nonché AA 2.1).
V) Dichiarazioni
predibattimentali di AC 1
11.
In merito al punto 1.1 AA
AC 1, prima del suo verbale d’interrogatorio
dinanzi al PP del 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato
qualsivoglia sua responsabilità penale per i fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2
PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009 e AI 4.1). Solo al momento del suo ultimo
verbale del 30.11.2009 dinanzi al PP ha ammesso, oltre alla sua paternità per
la fornitura di cocaina del 3/4.7.2009, delle vendite di cocaina:
" la
cocaina rinvenuta dalla polizia all’inizio del mese di luglio 2009 presso il
domicilio di AC 2 e più in particolare nei pantaloni appesi nel locale
lavanderia appartiene al sottoscritto. Questa cocaina mi è stata portata
dall’Italia. Questa cocaina mi è stata portata da S__________. Mi è stata
consegnata 3 o 4 giorni prima del mio arresto presso l’appartamento di AC 2.
Per questo stupefacente non ho dovuto pagare o, meglio, avrei pagato una volta
vendutolo. Avrei dovuto pagare fr. 500 per confezione da 10 grammi. In precedenza ho acquistato altre 3 o 4 volte cocaina da S__________. Normalmente
acquistavo 10 o 20 grammi per volta. In questi casi il prezzo era più elevato:
in questi casi dovevo pagare fr. 550 per confezione da 10 grammi. In tutto da S__________ ho quindi acquistato nelle 3 o 4 volte precedenti un quantitativo
complessivo di grammi 50, che sommati ai grammi 495 netti che mi sono stati
sequestrati danno un quantitativo di grammi 545…Le confezioni che mi consegnava
S________ io le suddividevo in 10 bolas da 1 grammo cadauna, rivendendo poi la sostanza al prezzo di fr. 70/80 per unità. Normalmente vendevo
questa cocaina a __________ presso l’Albergo __________ …
Il quantitativo di circa 500 grammi che mi aveva portato S__________ nel mese di luglio 2009 intendevo dividerlo con un mio
amico, tale Z__________ …
Siamo stati io e S__________ a mettere la cocaina
nei pantaloni…Preciso che non avevo lavato i pantaloni, ma li ho appesi
solamente nella lavanderia. In realtà volevo unicamente nascondere la cocaina
fintanto non fosse arrivato Z__________ per poi suddividerla…
S__________ trasportava la cocaina nel retto”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
12.
In merito al punto 2.2 AA
AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia
ha ammesso solo due invii di denaro dopo il mese di aprile del 2009
(considerando 10 della presente decisione) e questo per motivi che nulla hanno
a che vedere con la cocaina, rispettivamente con soldi che non ne erano il
provento:
" In
effetti CnC__________ è un mio amico al quale ho fatto inviare soldi da AC 2,
si tratta di 500 Euro. Lui voleva venire in Svizzera in quanto in __________
non aveva di cui lavorare. Lui è poi arrivato in treno nella Svizzera Romanda,
credo poco meno di una settimana dopo l’invio di denaro e ha chiesto asilo …
D: Ha già inviato denaro a questa persona in
precedenza?
R: No, mi è capitato solo di mandare un po’ di
soldi a mia madre…
D: Dove ha preso i soldi che ha inviato a CC__________?
R: Si tratta dei soldi che ho guadagnato
prostituendomi”
(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).
13.
In merito al punto 5 AA
Oltre a richiamare il considerando 4 della
presente decisione ed il ricordato passaggio del suo verbale d’interrogatorio
del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), in merito ai suoi consumi di marijuana AC
1.
si é così ulteriormente espresso:
" D:
Lei ha ammesso di aver consumato marijuana. Da quando è in Svizzera quanta
ritiene di averne consumata?
R: Non molta, magari acquistavo 20.- o 50.- CHF
di marijuana. Non sono in grado di quantificare, ma comunque non è molta. Ho
iniziato a fumare dopo che sono arrivato in Svizzera. In __________ fumavo solo
sigarette”
(AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009).
14.
Nei
propri verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi al GIAR AC 1 ha in più occasioni ammesso di essersi prostituito:
" mi
sono prostituito con 3 uomini di origine italiana che ho conosciuto presso il
Bar __________. Preciso di non sapere i nomi veri ma ho i loro numeri salvati
nel mio telefonino. Le prestazioni mi venivano enumerate in 200/300 CHF. Le
stesse avvenivano in un hotel di Via __________ od a casa di un uomo che abita
a __________”
(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).
" il
denaro trovato vicino al letto, ieri, è mio. Si tratta di oltre CHF 4'000.-. Li
ho guadagnati prostituendomi con uomini. Che incontro queste persone al bar __________.
Che poi faccio sesso con questi uomini in albergo, con un uomo ci incontriamo
nel suo appartamento. Sono già stato a __________ tre volte. Siamo sempre arrivati
in macchina. Se la vedo la riconosco ma non conosco la strada per arrivarci.
L’albergo dove incontro i clienti è quello in faccia alla fermata del bus di
via __________”
(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).
" Questo
denaro l’ho ricevuto da un uomo, un cittadino italiano, che io incontravo
quando risiedevo a __________. In altre parole mi prostituivo con lui. Preciso
anzi che in totale si è trattato di 3 uomini con i quali ho avuto rapporti
sessuali. Non vi era un prezzo preciso per le mie prestazioni, poteva dipendere
dalla situazione. Alle volte si andava in un supermercato e mi si faceva la
spesa, altre volte invece mi si dava del denaro”
(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).
15.
Con riferimento al suo spaccio di cocaina AC 1 non ha mai chiamato
in causa AC 2:
" Siamo
stati io e S__________ a mettere la cocaina nei pantaloni. Questo perché non
volevo che AC 2 vedesse…
ADR il giorno in cui S__________ è venuto a
portarmi la cocaina (gr. 500) ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________,
AC 2 non era presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo
stupefacente…
Io non ho mai fornito cocaina a AC 2. Lei
sospettava che io trafficassi questo stupefacente, ma non lo sapeva con
certezza”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
VI) Dichiarazioni
predibattimentali di AC 2
16.
In merito al punto 1.2 AA
AC 2 ha sempre dichiarato la sua più totale
estraneità ai fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC
2.
15.7.2009, 28.7.2009 e 28.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2
14.12.2009
nonché AI 4.2) e questo anche in relazione al reato imputatole come
autrice principale:
" non
ne so niente di queste tre palline di cocaina…Io sono venuta a conoscenza delle
tre palline unicamente in questo momento. Preciso che le tre palline di cocaina
non sono mie…
Ripeto che non faccio uso di cocaina…
Rispondo che non offro e non vendo alcun genere
di sostanza stupefacente.
L’interrogante mi fa prendere atto che la droga è
stata trovata nei miei effetti personali. Mi viene chiesto come mai è stata
trovata nel borsello porta tessere dal momento che non è mia.
Rispondo che non ho una spiegazione in merito”
(AI 1.5 PS AC 2 9.7.2009).
" Io
ribadisco che qualcuno ha messo queste palline nella mia borsa, io non ne
sapevo nulla. Non ho mai consumato stupefacente e non ne ho mai venduto”
(AI 1.5 PS AC 2 28.7.2009).
17.
In merito al punto 2.1 AA
L’accusata nei propri verbali d’interrogatorio in
Polizia e dinanzi al PP ha ammesso di aver effettuato 3 invii di denaro
all’estero, uno su incarico di certo O__________ e due per AC 1:
" In
merito alla ricevuta Western Union di CHF 859,60 che mi viene mostrata in copia
(allegato C) posso dire che si tratta di un favore che ho fatto a AC 1 il 2
luglio 2009 alle ore 1340.
Preciso che AC 1 si trovava a casa mia e stava
guardando la televisione. Non aveva voglia di andare a spedire i soldi e mi ha
chiesto di farlo al suo posto.
Mi sono quindi recata allo sportello della
Western Union del chiosco __________ ed ho versato la somma citata verso certo
CC__________. Preciso che io non conosco questa persona. AC 1 mi aveva detto che si trattava di un invio di denaro per un biglietto aereo. Non sono in grado di
dire di più. AC 1 parla inglese e io spagnolo e portoghese. Non ci capiamo
molto bene…
Mi viene chiesto se tramite Western Union ho
effettuato altri pagamenti.
Rispondo che ho effettuato altri pagamenti per
conto di un ragazzo che ho conosciuto alla Chiesa __________ ho versato la
somma di CHF 1'800.-. Questo ragazzo è un nigeriano di cui non ricordo il nome,
lui diceva di chiamarsi O__________. Questo versamento è avvenuto verso fine
marzo 2009/inizio aprile 2009. Un altro pagamento l’ho fatto per AC 1 e lui mi
ha detto che erano per sua madre so che erano CHF 200.- io ho solo firmato il
pagamento”
(AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).
Dopo che le è stato contestato come in base alle
risultanze agli atti (considerando 10 della presente decisione) nel periodo
23.
/2.7.2009 avrebbe fatto non 3 ma 5 invii per un totale lordo di circa fr.
4'400.- l’accusata ha risposto:
" che
io mi ricordavo solo di tre versamenti. Non mi viene in mente per chi avrei
potuto eseguire gli altri versamenti”
(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)
fermo restando come durante tutta l’istruttoria
nessuno le ha mai chiesto se sapeva qualcosa dell’origine degli importi di
denaro da lei così inviati all’estero.
18.
In merito ai punti 3 e 4 AA
Inizialmente AC 2 ha cocciutamente contestato di essersi prostituita (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC 2
15.7.2009
e 28.7.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009
nonché AI 4.2) sostenendo di aver fatto sesso con AC 1 ed altri suoi amici solo
per il piacere di farlo e non a pagamento (AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2
10.9.2009
e PS AC 2 28.8.2009). Tali sue dichiarazioni apparivano però in
chiaro contrasto con le seguenti risultanze agli atti:
" Conosco
AC 2 da circa 2 mesi…L’ho conosciuta in un bar, come detto circa 2 mesi or
sono…Ci sono molte ragazze che lavorano al bar ed il loro scopo è accogliere la clientela. Con detta modalità ho conosciuto quindi AC 2 …Da allora abbiamo cominciato a
sentirci regolarmente, ho avuto alcuni rapporti sessuali a pagamento e di
seguito è nata un’amicizia…
AC 2 ha più clienti che la raggiungono nel suo
appartamento…A mio modo di vedere AC 2 per vivere si prostituisce”
(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).
" AC 2
di professione fa la prostituta”
(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).
" Ho
conosciuto AC 2 presso il bar __________ Lei era lì perché si prostituiva e in
questo bar entrava in contatto con i suoi clienti come del resto altre
ragazze…All’inizio mi è capitato di pagarla alcune volte per avere dei rapporti
sessuali con lei…Successivamente abbiamo stretto amicizia e lei ogni tanto mi
invitava a casa sua, rispettivamente io la chiamavo per vedere se era libera,
ossia per verificare se non era in compagnia di clienti”
(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).
" Rispondo
che conosco questa donna come AC 2. Preciso che si tratta di una prostituta che
ho conosciuto al Bar __________ nel corso del mese di marzo o aprile 2009.
Preciso che è già stata anche a casa mia e le ho pagato le prestazioni sessuali
che mi ha offerto…
ADR che per una prestazione sessuale completa di
una notte mi chiedeva la somma compresa tra i CHF 50.- ed un massimo di CHF
470.
-. Preciso che mi sono accompagnato a lei più o meno una volta alla
settimana fino a circa tre settimane fa in quanto le sue pretese hanno
cominciato ad essere troppo elevate per le mie disponibilità economiche.
Preciso che tutte le volte che abbiamo fatto sesso a pagamento è stata lei a
venire a casa mia a parte una notte che l’ho raggiunta nell’appartamento di una
sua amica …
ADR che sono a conoscenza che lei aveva anche
altri clienti. Dico questo perché lei aveva due telefoni cellulari ed era
sempre al telefono. Io la sentivo che si accordava con gli altri. In più lei me
lo aveva detto apertamente che viveva di questa attività…
ADR che stimo di averle dato, nel periodo dal
mese di aprile 2009 ad oggi, la somma complessiva superiore ai CHF 1'000.- in
cambio delle sue prestazioni sessuali”
(AI 1.5 PS E__________ 9.7.2009).
" Mi
viene chiesto se sono al corrente di come facesse AC 2 a vivere e guadagnare i soldi dell’affitto.
Rispondo che mi ha espressamente detto di
lavorare fuori nel senso che aveva clienti suoi e che andava direttamente a
prostituirsi al loro domicilio. Ogni tanto mi capitava di vedere degli uomini
salire nel suo appartamento al 6° piano. Preciso pure che una ragazza
brasiliana che è regolarmente registrata mi ha detto di aver praticato del
sesso a pagamento con AC 2 ed un suo cliente”
(AI 1.5 PS M__________ 13.7.2009).
tanto che nel suo ultimo verbale d’interrogatorio
dinanzi al PP del 14.12.2009 l’accusata ha iniziato ad ammettere qualcosa:
" è
vero che c’erano due signori che mi pagavano per fare sesso. Malgrado mi sforzi
di ricordare non sono in grado di dire quanto io abbia guadagnato con questi
due signori dal 10 aprile fino all’8 luglio 2009; non sono neppure in grado di
dare un ordine di grandezza ma era un importo piccolo”
(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)
fermo restando come ha pure ammesso di sapere che
per svolgere l’attività di prostituta doveva essere in possesso di un permesso
della Polizia degli stranieri (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).
VII) Risultanze
dibattimentali e nuove prospettazioni
19.
In sede dibattimentale AC 1 non si è sostanzialmente dissociato
dalle sue dichiarazioni nel verbale PP 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009 e
considerando 11 della presente decisione) anche se vi ha apportato alcune
precisazioni sia in merito al prezzo di rivendita della cocaina da lui
acquistata dall’asserito S__________, alla provenienza di parte dei soldi da
lui inviati all’estero per il tramite di AC 2 (considerandi 10 e 12 della
presente decisione) e alla sua attività di prostituto (considerando 14 della
presente decisione)
a) In
merito al punto 1.1 AA
" AC 1
conferma le sue dichiarazioni del verbale PP 30.11.2009, segnatamente per quel
che concerne la storia di S__________ e le sue vendite di soli 50 grammi. Ribadisce che AC 2 non c'entra niente in questa storia e non sapeva nulla. Dice che è vero
che S__________ ha espulso parte degli ovuli la sera, in presenza della donna,
ma senza far rumore. La rimanenza l'ha espulsa quando AC 2 è uscita dalla
camera…
AC 1 dichiara che dell'importo sequestratogli
solo fr. 2'000.- provenivano dalla vendita di stupefacenti; il resto, oltre che
dalla sua attività di prostituzione, erano risparmi dello spillatico del CRS.
Lo stesso dicasi per i soldi inviati. Dichiara che anche nelle precedenti
forniture di S__________, ogni confezione consegnatagli conteneva 10 grammi di cocaina.
Ribadisce che il conteggio scritto a mano di cui
al suo PS 28.8.2009 non è suo ma di S__________. Non sa spiegarsi come mai era
nell'appartamento di AC 2. Ricorda che vi è scritto il nome __________.
Dichiara che i suoi acquirenti non erano
cittadini di colore.
Dichiara che la cocaina venduta la teneva in
deposito presso il CRS nei suoi pantaloni"
(verbale dibattimentale pag. 3).
Inoltre l’accusato, oltre a confermare che il
prezzo di acquisto della cocaina da lui venduta era di fr. 55.- il grammo (AI
3.3
PP AC 1 30.11.2009) ha precisato, in merito al suo prezzo di vendita, come
gli sia capito di spacciare il singolo grammo non solo a fr. 70.- / fr. 80.-
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009) ma anche a fr. 100.-.
b) In
merito al punto 2.2 AA
AC 1, in sede dibattimentale, ha precisato che:
" i
soldi inviati provenivano quota parte dai suoi risparmi, dall'attività di
prostituzione e dalle vendite di cocaina. Stima in franchi 500.- la quota parte
derivante dalle vendita di cocaina. Dichiara che AC 2 nulla sapeva in merito all'origine di questi soldi”
(verbale dibattimentale pag. 4).
c) nuove
prospettazioni ex art. 199 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr
Dalle seguenti dichiarazioni dell’accusato a pag.
3.
del verbale dibattimentale:
" AC 1
dichiara che dal mese di gennaio 2009 all'arresto si è prostituito con due
uomini, di cui non può dare le generalità, conosciuti alla stazione di __________.
Con loro si è prostituito in 5 o 6 occasioni conseguendo fr. 200.- / 300.- per
prestazione. Riconosce di aver guadagnato da questa sua attività fr. 1'000.-.
Si prostituiva a casa di questi uomini”
(verbale dibattimentale pag. 3)
oltre che da quanto riportato al considerando 14
della presente decisione, la Corte non ha potuto fare altro che prospettargli
le due nuove imputazioni ai sensi dell’art. 119 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c)
LStr (verbale dibattimentale pag. 3).
20.
Anche AC 2 quo ai punti 1.2 e 2.1 AA non ha modificato la sua
posizione predibattimentale (considerandi 16 e 17 della presente decisione)
ribadendo la sua totale estraneità ed inconsapevolezza al traffico di cocaina
messo in atto da AC 1, così come la sua non conoscenza, anche solo per dolo
eventuale, che i soldi da lei spediti all’estero nel periodo 23.4.2009 /
2.7.2009
fossero provento di un crimine (considerandi 10 e 17 della presente
decisione):
" L'accusata
ribadisce di non aver nulla a che fare con la cocaina, di non saper spiegare
l'origine delle tracce di cocaina sulle sue mani né di quelle trovate nel suo
appartamento…
L'accusata dichiara di non essersi mai poste
domande né di aver mai chiesto da dove provenissero i soldi. Prima di venire in
Svizzera non conosceva bene la posizione degli asilanti e quindi ricevendo i
soldi, per esempio da AC 1 non si è fatta particolari problemi”
(verbale dibattimentale pag. 3 e 4).
Così come già indicato ai considerandi 3 e 18
della presente decisione ha, per finire, formalmente ammesso la sua attività di
prostituta:
" L'accusata
dichiara di essersi prostituita in Ticino nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009 con
al massimo 3 o 4 clienti adescati in locali pubblici”
(verbale dibattimentale pag. 4)
ciò che ha comportato una maggior precisazione
del testo dei reati indicati ai punti 3 e 4 AA (verbale dibattimentale pag. 4 e
considerando 3 della presente decisione).
VIII) Diritto
21.
L’odierno processo è indiziario per e limitatamente al quantitativo
di cocaina venduto da AC 1 (punto 1.1 AA), sull’effettiva complicità, oggettiva
e soggettiva, di AC 2 in predetto suo traffico e sulla sua detenzione ai fini
di vendita di 3 bolas di cocaina (punto 1.2 AA) così come sulla sua
consapevolezza soggettiva del reato di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP (punto
2.1
AA). E’ allora opportuno ricordare i principi giurisprudenziali che reggono
un processo indiziario oltre che il principio in dubio pro reo.
Per il processo indiziario, l’indizio è una
circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una
conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi, se la circostanza
indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova.
Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che
permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico
e preciso. La condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione
di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da
provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non
isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati
logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o no di un fatto è
provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente
certo.
Il principio in dubio pro reo è un corollario
della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione Federale,
6.
no. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il
giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel
modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,
tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza
assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non
pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF,6B.203/2008 del
13.5.2008
e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo
riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato,
nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse
la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il
principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF
133.
I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF
133.
I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione
unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un
giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali
inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il
convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del
19.4
).
22.
Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup chi, tra le varie
ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, detiene e
vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi
gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere
cumulata una pena pecuniaria.
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.
2.
lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si
riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è
oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF
114.
IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht,
Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg., CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, art. 19 LStup
no. 78 segg. e DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto
soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una
droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op.
cit., art. 19 no. 175 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 94 e DTF
106.
IV 232 e 104 IV 211).
23.
Conformemente all’art. 25 CP chi aiuta intenzionalmente altri a
commettere un crimine o un delitto è punito con una pena attenuata.
La volontà del complice non è direttamente
proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la
volontà dell’autore principale. Il complice è quindi un partecipante
secondario, subordinato all’autore principale. La complicità presuppone quindi
l’attività criminosa di un autore principale e l’aiuto prestato dal complice
può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio tangibile, concreto,
di carattere tecnico o materiale, che psichica o intellettuale e quindi
consistere in consigli, informazioni, istruzioni come pure costituire un
sostegno di natura affettiva od emozionale (FORSTER, Basler Kommentar,
Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 25 no. 20 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo, 2008, art. 25 no. 3 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna,
2007, art. 25 no. 3 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal
I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 25 no. 6 e 8
nonché FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter,
Losanna, 2007, art. 25 no. 1.11). Fra l’azione, fisica o intellettuale, del
complice e il crimine o il delitto commesso dall’autore principale deve
intercorrere un nesso di causalità anche se non occorre che l’aiuto prestato
dal complice sia adeguato a produrre un risultato. Secondo dottrina e
giurisprudenza la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento
dell’attività criminale è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre
il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo.
La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata a
tenore dell’art. 25 CP riguardo alla pena applicabile all’autore (FORSTER,
op. cit., art. 25 no. 66, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 25 no.
11, STRATENWERTH/WOHLERS, op.
cit., art. 25 no. 6, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit.,
art. 25 no. 13 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 25 no.
1.
).
24.
Richiamate le risultanze d’istruttoria e dibattimentali non è
contestata né contestabile per AC 1 la realizzazione del reato di cui all’art.
19.
LStup per il quantitativo di 480,08 grammi netti di cocaina destinati alla vendita così come a lui consegnati il 3/4.7.2009 dall’asserito S__________
(considerandi 4, 5, 11 e 19 della presente decisione).
Da decidere è invece l’esatto quantitativo delle
sue pregresse vendite, stimate dalla pubblica accusa in 167,92 grammi netti (punto 1.1 AA e considerando 9 della presente decisione), e che invece l’accusato
ha fissato in soli 50 grammi lordi (considerandi 11 e 19 della presente
decisione).
Orbene la Corte non ha potuto fare propria la
tesi accusatoria non essendo giunta all’assoluta certezza che il biglietto
datato 3.7.2009 ritrovato nel monolocale di Via B__________ fosse sicuramente e
solo riconducibile ad AC 1 (considerando 9 della presente decisione) e questo
non tanto per le sue negazioni (considerandi 9 e 19 della presente decisione)
ma perché se così fosse stato non si capirebbe il perché della presenza, sullo
stesso, di un nome identico al suo. Visto ciò e non potendo altresì dare
nessuna vincolante valenza all’opinione calligrafica di AC 2 (considerando 9
della presente decisione) appare allora come possibile se non maggiormente
probabile che questo biglietto, così come quello datato 28.5.2008 (considerando
9.
della presente decisione), sia stato dimenticato dall’asserito S__________ e
quindi contenga quanto da lui venduto a vari trafficanti di colore, tra cui
anche l’accusato. Tale conclusione, che del resto s’impone in favore di AC 1
anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 21
della presente decisione), trova indiretta conferma nelle seguenti sue
dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.11.2009:
" Devo
precisare che S__________ viene tutte le settimane, Egli infatti non rifornisce
solo me ma diverse altre persone. Lui non vende solo ai __________, ma anche ad
altri cittadini africani”
(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).
Dall’altra parte la Corte non ha però
pedissequamente creduto alla dichiarazione dell’accusato di aver venduto solo 50 grammi di cocaina (considerando 11 e 19 della presente decisione). Difatti partendo dalle sue
stesse affermazioni si ha, sempre nell’ipotesi a lui più favorevole, che dalle
sue vendite di cocaina ha guadagnato perlomeno fr. 2'500.- (di cui fr. 2'000.-
sequestrati e fr. 500.- inviati all’estero, considerandi 7 e 19 della presente
decisione). Il suo guadagno netto per ogni grammo di cocaina venduto,
acquistato a fr. 55.- il grammo, è variato, a dipendenza del prezzo di
rivendita, tra fr. 15.- (fr. 70.- ./. fr. 55.-), fr. 25.- (fr. 80.- ./. fr. 55)
e fr. 45.- (fr. 100.- ./. fr. 55.-), da cui una media ponderata di fr. 30.- il
grammo (considerandi 11 e 19 della presente decisione) ed il susseguente
calcolo di almeno 83,33 grammi di cocaina venduti (fr. 2'500.- : fr. 30.-),
arrotondati per difetto a 80 grammi.
Già solo per il quantitativo di cocaina ritrovato
nei pantaloni e pronto ad essere venduto (considerandi 4, 5, 11 e 19 della
presente decisione), appare tacita la realizzazione dell’aggravante di cui
all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup ([478 grammi netti x 29,1%] + [2,08 grammi
netti x 37,7%] = 139,87 grammi puri, pari ad almeno 7 volte la soglia di 18 grammi puri fissata dal TF, considerando 22 della presente decisione), ritenuto come la Corte non
abbia assolutamente creduto all’esistenza del fantomatico Z__________ quale
destinatario di metà della fornitura del 3/4.7.2009 (considerando 11 della presente
decisione), anche perché di questo personaggio AC 1 non ha dato alcuna
indicazione atta a permetterne l’identificazione.
25.
Inversamente la Corte ha prosciolto AC 2, che d’altronde si è sempre
dichiarata innocente (considerandi 16 e 20 della presente decisione),
dall’accusa di complicità in infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2
lett. a LStup in relazione con l’art. 25 CP) constatato, in prima battuta, come
AC 1 abbia sempre sostenuto la sua totale estraneità in questo traffico di
cocaina così come la sua inconsapevole detenzione ai fini di vendita di 3 bolas
di predetta sostanza (considerandi 15 e 19 della presente decisione).
E’ vero che queste dichiarazioni degli accusati
si scontrano, per AC 2, con oggettivi e forti dubbi che però, presi sia
singolarmente che nel loro complesso, non permettono a questo Giudice di
giungere all’intimo e certo convincimento di come la stessa abbia concretamente
aiuto AC 1 nelle modalità e termini indicati al punto 1.2 AA.
Ad esempio, accertato per la Corte che i
pantaloni trovati in lavanderia erano dell’accusata (considerandi 4 e 5 della
presente decisione), è allora normale che, al loro interno, si siano trovate le
sue tracce biologiche (considerando 6 della presente decisione) e da ciò
nient’altro si può concludere.
Altresì le circostanze e la causale che la
portarono ad offrire ospitalità all’asserito S__________ (considerando 8 della
presente decisione) sono apparse alla Corte per assolutamente poco credibili se
non addirittura irriverenti ma ciò, però, ancora non vuol dire, tenuto
parimenti conto di quanto sostenuto in merito da AC 1 (considerando 19 della
presente decisione), che l’accusata sapesse di certo come questo ignoto
cittadino di colore stesse trasportando quasi mezzo chilo di cocaina.
Lo stesso discorso vale anche per l’evacuazione
dei 53 ovuli. Ora, se nella logica delle cose, è verosimilmente poco credibile
che AC 2, trattandosi di un monolocale, non si sia accorta di nulla, è altresì
possibile o perlomeno non può essere escluso che l’operazione di scarico sia
avvenuta, così come del resto sostenuto da AC 1, senza rumori che la potessero
far insospettire rispettivamente, in parte, la mattina del 4.7.2009 quando
l’accusata lasciò l’immobile per 23 minuti (considerandi 8 e 19 della presente
decisione). Ed in quest’ottica a nessuna certa conclusione si può altresì
giungere dal fatto che in quei 2 giorni, per 2 volte, dei sacchi di rifiuti
furono portati nella pattumiera.
Al possibile riconoscimento delle ulteriori
rimproverate forme di complicità dell’accusata così come indicate al punto 1.2
AA, si oppongono le dichiarazioni di AC 1 in merito al luogo di deposito delle bolas da lui precedentemente vendute (considerando 19 della presente
decisione), all’inesistenza di acquirenti verbalizzati che abbiano in qualche
modo riconosciuto un qualsivoglia ruolo attivo di AC 2 in questo traffico di cocaina (considerando 9 della presente decisione), rispettivamente, per la
preparazione delle bolas, la circostanza che AC 1 se ne sia sempre presa
l’esclusiva responsabilità (considerando 5 della presente decisione), oltre il
fatto che vi sono stati momenti in cui, in quanto rimasto da solo nel
monolocale di Via B__________ (considerando 8 della presente decisione), abbia
potuto lui stesso procedere alla loro confezione all’insaputa di AC 2.
Per finire solo indizi positivi di
colpevolezza e non invece inconfutabili prove per una condanna dell’accusata si
possono trarre dalla presenza di tracce di cocaina sul tavolo, sotto le unghie
della sua mano destra e sul palmo della mano sinistra così come dalla
positività a questa sostanze di alcune delle banconote sequestrate
(considerandi 5 e 6 della presente decisione) fermo restando, in
contrapposizione, come su nessuno dei 53 ovuli portati dall’asserito S__________
sia stata trovata una sua impronta, come invece è stato il caso per AC 1
(considerando 6 della presente decisione).
Presenza di forti dubbi, questo sì, già solo
perché rafforzati dal poco collaborativo atteggiamento nel rispondere di AC 2
(vedasi ad esempio il fatto di nemmeno conoscere il nome di S__________) che
spesso e volentieri ha anche negato l’evidenza (ad esempio in merito alla sua
attività di prostituta, considerandi 3 e 18 della presente decisione) che però,
per i motivi sopra esposti, non sono stati ritenuti come numericamente
sufficienti o singolarmente così granitici per pacificamente condurre al
riconoscimento a suo carico dell’imputazione di cui al punto 1.2 AA.
26.
In virtù dell’art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di
valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Trattasi di un reato di messa in pericolo
astratta dell’amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20) che
richiede per il suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali,
segnatamente ma non solo di denaro (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht
II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo, 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen
die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela /
Ginevra, 2004, § 99, pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 305bis no. 1.2), di cui l’autore sa o doveva presumere la provenienza
da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (PIETH, op. cit., art.
305bis no. 7 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no.
10.
segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99,
pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei
quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no.
16.
segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399
segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Non è necessario
sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le circostanze nel dettaglio
mentre é sufficiente che l’autore sappia che i valori patrimoniali provengano
da un reato severamente punito (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 42 e DTF
120.
IV 323). La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio
può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli
effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare
volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame
tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV
211). E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine dei valori patrimoniali e non che l’atto l’abbia effettivamente
vanificato (DTF 124 IV 274). Con riferimento al caso in specie e laddove
anche le altre condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e
giurisprudenza hanno già sancito come il trasferimento all’estero di fondi
suscettibili di confisca sia atto di riciclaggio poiché così facendo la confisca
è resa più difficile (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25,
FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127
IV 20) così come il reato possa avere per oggetto il risultato di un traffico
di stupefacenti, ossia il beneficio derivante dall’infrazione (DTF 122
IV 211). Soggettivamente trattasi di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP),
subordinatamente nei casi gravi (art. 305bis cfr. 2 CP) di un crimine (art. 10
cpv. 2 CP), intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma il dolo eventuale è sufficiente
(PIETH, op. cit., art. 305bis no. 46 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402,
CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).
27.
Tenuto conto delle dichiarazioni di AC 1 in sede di pubblico dibattimento questa imputazione è stata riconosciuta, seppur ridotta, a soli
fr. 500.- (considerando 19 della presente decisione).
La difesa ne ha contestato l’adempimento
argomentando come la somma spedita, riportata in grammi di cocaina venduta, non
configura un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 LStup e quindi
un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Tale argomentazione non è stata condivisa dalla
Corte laddove per ammettere l’art. 305bis cfr. 1 CP trovasi sufficiente
constatare l’esistenza di un crimine a monte (qui sicuramente dato in forza ai
fatti di cui al punto 1 AA e considerando 24 della presente decisione), in
altre parole di un traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett.
a) LStup da cui, nel complesso generale di questa attività e non per ogni
singola vendita di cocaina presa singolarmente, siano scaturite delle somme di
denaro successivamente oggetto di riciclaggio. Preso però atto del minimo
importo così riciclato e che senza il reato a monte di cui al punto 1 AA non ci
sarebbe stato quello qui in esame, il riconoscimento, nel caso in specie, del
concorso tra l’art. 305bis cfr. 1 CP e quello qui ben più grave dell’art. 19
cfr. 2 lett. a) LStup (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 57, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
305bis no. 9, ALBRECHT, op. cit., art. 27 no. 13, CORBOZ, op.
cit., art. 305bis no. 59 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis
no. 1.13 nonché DTF 122 IV 211) non ha avuto, in quanto concorso
sostanzialmente di natura tecnica portante su fatti tra loro connessi, la
benché minima portata sulla commisurazione della pena di AC 1 (CORBOZ,
op. cit., art. 305bis no. 58).
28.
AC 2 è stata prosciolta dall’imputazione di cui all’art. 305bis cfr. 1
CP non essendoci agli atti alcun serio indizio, e quindi gioco forza la benché
minima prova, della sua consapevolezza soggettiva che le somme da lei spedite
all’estero provenissero da un crimine. Anzi sia lei che AC 1 in sede dibattimentale hanno recisamente contestato predetta circostanza (considerandi 19 e 20
della presente decisione). Orbene la Corte non disconosce il fatto che per
l’adempimento soggettivo di questo reato sia sufficiente il dolo eventuale,
come del resto, con l’indicazione di sa o di doveva sapere, ben indica il testo
di legge. D’altro canto però, nel caso in specie, la semplice constatazione,
sorretta comunque e solo dalla logica dei fatti che avrebbe presumibilmente
dovuto condurre l’accusata a porsi una qualche domanda sull’origine dei soldi a
lei dati, in due occasioni, da un asilante nullafacente (mentre che degli altri
tre invii nient’altro si sa, considerandi 10, 12 e 17 della presente
decisione), non supera ancora la soglia del possibile dubbio, della cui
esistenza la stessa è l’unica a doverne beneficiare.
29.
Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr è punito con una pena detentiva
sino a un anno o con una pena pecuniaria chi esercita senza permesso
un’attività lucrativa in Svizzera.
In forza all’art. 199 CP chi infrange le
prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della
prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la
multa (MENG/SCHWAIBOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, art. 199 no. 2 segg., TRECHSEL/BERTOSSA, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008,
art. 199 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 199 no. 1 e CORBOZ,
op. cit., art. 199 no. 1 segg.).
Questa norma richiama espressamente la legge
cantonale sull’esercizio della prostituzione (di seguito solo LProst)
rispettivamente l’art. 1 cpv. 2 LProst (secondo cui è considerata prostituzione
ai sensi di legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di
libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei
parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure
in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli
esercizi pubblici), l’art. 2 cpv. 2 LProst (in forza al quale esercita la
prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali
o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero
indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o
materiale), l’art. 5 cpv. 1 LProst (giusta il quale ogni persona che esercita
la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio
alla Polizia cantonale) nonché l’art. 8 LProst (secondo cui le contravvenzioni
a questa legge sono punite con la multa giusta l’art. 199 CP).
30.
In base alle stesse dichiarazioni di AC 1 così come espresse in
istruttoria ed in sede dibattimentale (considerandi 14 e 19 della presente
decisione) non vi é dubbio alcuno del suo adempimento oggettivo dei reati di
cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr - avendo esercitato senza permesso
un’attività lucrativa - ed all’art. 199 CP - essendosi prostituito, previo
adescamento in luogo pubblico, senza essersi previamente registrato presso la
Polizia cantonale. Il suo statuto in Svizzera e il suo offrirsi all’altrui
piacere concretizza parimenti i presupposti soggettivi di legge di queste due
norme non potendogli essere non noto, proprio perché asilante e frequentatore
dei luoghi, segnatamente le stazioni ferroviarie, in cui si pratica la
prostituzione maschile che gli era fatto divieto di svolgere qualsivoglia
attività lucrativa rispettivamente che per prostituirsi doveva annunciarsi alla
Polizia cantonale, ciò che evidentemente non avrebbe mai potuto fare proprio
perché asilante.
31.
Similari considerazioni valgono anche per AC 2. Benché priva di un
qualsiasi permesso ai sensi di legge e di cui sapeva aver bisogno (considerando
18.
della presente decisione), ha praticato attivamente la prostituzione durante
l’intero periodo del suo soggiorno in Svizzera previo adescamento in luoghi
pubblici (considerandi 3, 18 e 20 della presente decisione). E che la stessa
sapesse perfettamente districarsi in questo ambiente ben lo dimostra il fatto
di aver affittato poche settimane dopo il suo arrivo un appartamento in uno
stabile noto per appuntamenti ad ore, accettando di pagare, proprio perché
illegale e non in regola con i permessi di soggiorno e di Polizia, un canone
locativo usuraio (considerando 3 della presente decisione). Ed anche a lei,
proprio perché prostituta, non poteva non essere noto - anche perché notizia di
pubblico dominio visto i vari e periodici articoli di stampa su questo tema -
il suo obbligo di annunciarsi alla Polizia cantonale (considerando 3, 18 e 20
della presente decisione).
32.
Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta
l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (ALBRECHT,
op. cit., art. 19a no. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no.
112.
segg.).
33.
Richiamato quanto esposto al considerando 13 della presente
decisione la Corte non ha avuto dubbi nel riconoscere AC 1 colpevole del reato
di cui all’art. 19a cfr. 1 LStup. Rispetto al mese di novembre 2008 indicato al
punto 5 AA, la data di inizio di questa contravvenzione è stata posticipata al
6.12.2008
per evitare la sovrapposizione col periodo di commissione del reato
per il quale era già stato condannato con decreto d’accusa del 16.2.2009 (“prima
del 5 dicembre 2008” e considerando 1 della presente decisione).
34.
Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art.
110.
cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico
(art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme
all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo
per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 253
no. 3 segg., TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 253 no. 1
segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162
segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 253 no. 1.1 segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente
(art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua
applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo
eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL/ERNI,
op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ,
op. cit., art. 253 no. 17).
35.
Previo
richiamo di quanto esposto nel considerando 2 della presente decisione appare
pacifica la realizzazione di questo reato per AC 1 essendone adempiuti i
presupposti oggettivi e soggettivi di legge.
IX) Colpa,
prognosi e pena
36.
Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità
della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che
hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente,
la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda,
la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto
dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di
emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la
citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV
44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità
personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva
(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del
17.4
,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha
più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il
principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,
nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.
47.
CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a
un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere
infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV
292).
37.
Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni
prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei
mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote
giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi
sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le
sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,
riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto
dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare
previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del
condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi
favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi
si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42
cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul
comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della
pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione
della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà
l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente
attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente
dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op
cit., art. 42 no. 9).
38.
In
forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43
cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena
detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP)
non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura
condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
39.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’infrazione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà
della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la
pena edittale più elevata (STOLL, Commentare Romande, Code pénal I,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2009, art. 49 no. 78).
40.
In base all’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il
giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della
pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella
sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che
prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti
pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso
attenuante che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena
pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è
tuttavia tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli
attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (STRATENWERTH/WOHLERS,
op cit., art. 50 no. 2 e DTF 127 IV 101).
41.
Conformemente all’art. 51 CP il giudice computa nella pena il
carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro
procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di
pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
42.
La Corte ha qualificato la colpa di AC 1 per grave e questo anche
solo partendo dall’ingente quantitativo di cocaina che era pronto a spacciare
se non fosse stato arrestato, senza altresì dimenticare le sue pregresse
vendite per almeno 80 grammi della stessa sostanza. Anzi questo importante
complessivo quantitativo di 560,08 grammi di cocaina in pochi mesi di attività evidenzia la gravità della sua colpa in quanto solo chi è ben inserito nello
spaccio e può quindi dare sufficienti garanzie di pagamento ai propri
fornitori, può ottenere a credito un così importante quantitativo come quello
consegnatogli il 3/4.7.2009.
La colpa di AC 1 è parimenti grave perché era già
stato inchiestato e condannato per identici reati solo pochi mesi prima, senza
che ciò gli fosse servito quale sufficiente monito per non più infrangere la
legge.
Ne consegue la conclusione, estremamente
negativa, che la Corte ha fatto propria, che l’accusato sia venuto in Svizzera
solo ed esclusivamente per delinquere e conscio che la sua domanda d’asilo non
sarebbe mai stata accolta ha cercato di monetizzare al massimo il suo soggiorno
a __________ con l’ormai tristemente classico, illecito mezzo degli asilanti di
origine africana: lo spaccio di cocaina.
La sua colpa non si riduce neppure a fronte di
una difensivamente proclamata sua collaborazione all’inchiesta che l’ha visto
protagonista. A ben vedere, infatti, l’accusato ha unicamente ammesso quello
che, oggettivamente, non poteva più negare mentre che per le sue vendite è
stato, come visto, riduttivo. Parallelamente non ha detto assolutamente nulla
in merito agli asseriti S__________ e Z__________ alfine di permettere la loro
identificazione ed il successivo loro arresto.
Tacito altresì come la sua prognosi sia oltremodo
negativa e questo non solo a fronte del suo specifico precedente ma anche e
soprattutto perché si è giudicata una persona sedicente, che non ha
volontariamente prodotto alcun documento di legittimazione, con una procedura
d’asilo conclusa negativamente con relativo ordine di partenza e che, a
dipendenza delle situazioni, cambia generalità o data di nascita come meglio
gli aggrada.
Tutto ciò ponderato e tenuto altresì conto dei
reati minori di cui agli art. 199 e 253 CP, art. 19a cfr. 1 LStup ed art. 115
cpv. 1 lett. c) LStr mentre che, come già indicato, visto la fattispecie si può
ritenersi di nulla portata quello di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP, appare
sicuramente giustificata una sua condanna, richiamato il decreto d’accusa del
16.2.2009
del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, ad una pena detentiva di
26.
mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase
CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). Inoltre essendo
l’art. 199 CP una contravvenzione, AC 1 é condannato ad una multa di fr. 300.-
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita
con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
43.
Anche se limitata solo ai reati di cui agli art. 199 CP e art. 115
cpv. 1 lett. c) LStr. la colpa di AC 2 non è da banalizzare. Arrivata a __________
per un motivo familiare serio ed importante, in altre parole la
regolamentazione dei suoi rapporti con la figlia ed il di lei padre, da subito
si è totalmente disinteressata di questa priorità, cominciando immediatamente
la sua attività di prostituta, oltre a frequentare ambienti altamente
pericolosi e criminogeni come quelli dei richiedenti l’asilo. E non solo li ha
frequentati ma addirittura ha iniziato una relazione amorosa con uno di loro,
ospitandolo nel suo appartamento che, in poco tempo, è pure diventato luogo di
incontro con non meglio identificati personaggi di colore. Francamente questo
genere di vita è tutto quello che una madre mai dovrebbe fare se vuole essere
di buon esempio e guida alla propria figlia.
In contrapposizione a ciò, senza altresì
dimenticare la sua naturale attitudine negatoria più volte espressa in sede
d’istruttoria anche per quei reati che poi, in aula, ha per finire ammesso, si
ha solo, quale unico elemento positivo di giudizio, la sua incensuratezza, da
cui la ancora data possibilità di una prognosi non completamente negativa e
quindi l’erogazione di una pena sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP.
Tutto ciò ponderato e tenuto altresì conto della
durata e reiterazione del suo illecito agire, si giustifica una sua condanna ad
una pena pecuniaria (art. 34 cpv. 1 e 2 CP) di fr. 10'500.-. pari a 210
aliquote giornaliere di fr. 50.- l’una, da dedursi il carcere preventivo
sofferto (art. 51 CP), sospesa condizionalmente per il minimo di legge di 2
anni (art. 44 cpv. 1 CP). Con riferimento al reato di cui all’art. 199 CP,
l’accusata è condannata ad una multa di fr. 500.- con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
X) Confische
e dissequestri
44.
In relazione a quanto sequestrato nell’AA, in sede di dibattimento i
due accusati si sono così espressi:
" L’accusata
dichiara che per svolgere la prostituzione ha utilizzato tutti i tre telefoni
indicati nei corpi di sequestro sotto il suo nome. L’accusata dichiara che fr.
870.
- sono provento della sua prostituzione.
La difesa di AC 2 in relazione ai sequestri chiede solo la restituzione del portaocchiali marrone con bigliettini
manoscritti.
La difesa di AC 1 non si oppone alla confisca di
tutto quanto in sequestro”
(verbale dibattimentale pag. 4 e 5).
A fronte di ciò, visto la loro acquiescenza, è
stata ordinata la confisca (art. 69 e 70 CP) di tutto quanto in sequestro - con
lo stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP e doc. TPC 6) e per le somme
di denaro previa deduzione del pagamento delle tasse di giustizia e delle spese
processuali a carico di ciascun condannato - ad eccezione del portaocchiali
marrone con bigliettini manoscritti di spettanza di AC 2 che le viene
restituito.
XI) Tassa di
giustizia e spese processuali
45.
Visto la riduzione, rispetto all’AA, del quantitativo di cocaina
venduta da AC 1 (considerando 24 della presente decisione) e dell’importo di
denaro spedito all’estero (considerando 27 della presente decisione),
rispettivamente il proscioglimento di AC 2 (considerandi 25 e 28 della presente
decisone) dalle accuse di complicità in infrazione aggravata alla LStup (art.
19.
cfr. 2 lett. a LStup in relazione con l’art. 25 CP), di infrazione semplice
alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr.
1.
CP), la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono poste a
carico di AC 1 in ragione di 4/10, a carico di AC 2 in ragione di 1/10 e la rimanenza di 1/2 a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).
Rispondendo A. affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 3 nonché parzialmente ai quesiti 1.1.1, 1.2
e 1.3;
B. affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3
e 1.3.1;
C. affermativamente
ai quesiti posti, meno che al quesito 3.9;
visti gli art. 12,
25, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 69, 70, 106, 199, 253 e 305bis
cfr. 1 CP;
19.
n. 1 e 2, 19a LStup;
115.
cpv. 1 LStr.;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1, sedicente,
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel
periodo maggio 2009 / 8.7.2009, previo acquisto, venduto almeno 80 grammi lordi di cocaina nonché detenuto ai fini di vendita 478 grammi netti di cocaina;
1.2
riciclaggio
di denaro
a __________, nel periodo 29.6.2009 / 2.7.2009,
per il tramite di AC 2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr.
500.
- somma che sapeva o doveva presumere essere provento dalla vendita di
cocaina;
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, nel periodo 6.12.2008 / 8.7.2009,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto 0,7 grammi della medesima sostanza;
1.4
infrazione
alla LF sugli stranieri
per avere, senza autorizzazione, a __________,
nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività
lucrativa;
1.5
esercizio
illecito della prostituzione
per avere, a __________, nel periodo gennaio 2009
/ 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le
modalità dell’esercizio della prostituzione;
1.6
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
commesso nel novembre 2008 a __________;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei
considerandi.
2.
AC 2 è
autrice colpevole di:
2.1
infrazione
alla LF sugli stranieri
per avere, senza autorizzazione, a __________, __________
e __________, nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso,
un’attività lucrativa;
2.2
esercizio
illecito della prostituzione
per avere, a __________, __________ e __________,
nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali su il
luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché
precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.
3.
AC 2 è
prosciolta dalle imputazioni di complicità in infrazione aggravata alla
LStup, di infrazione alla LStup e di riciclaggio di denaro.
4.
Di
conseguenza:
4.1
AC 1, sedicente,
è condannato:
4.1.1
alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi,
richiamato il decreto d’accusa del 16.2.2009 del Ministero Pubblico del Cantone
Ticino, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46
cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.1.2
al pagamento
di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni;
4.2
AC 2 è
condannata:
4.2.1
alla pena
pecuniaria di fr. 10'500.- (diecimilacinquecento), corrispondenti a 210 (duecentodieci)
aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
4.2.2
al pagamento
di una multa di fr. 500.- (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)
giorni;
5.
L’esecuzione
della pena pecuniaria inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa per un periodo
di prova di anni 2 (due).
6.
E’
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da
distruggere, fr. 4010.- e Euro 100.- previa deduzione delle tassa di giustizia
e delle spese processuali a carico di AC 1, sedicente, rispettivamente fr.
870.
- previa deduzione delle tassa di giustizia e delle spese processuali a
carico di AC 2, ad eccezione di un portaocchiali marrone con bigliettini
manoscritti da restituire a AC 2.
7.
La tassa
di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono poste a carico di AC 1, sedicente,
in ragione di 4/10 a carico di AC 2 in ragione di 1/10 e la rimanenza di 1/2 a
carico dello Stato.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 8'083.60
Multe fr. 800.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 9'333.60
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (4/10):
Tassa di
giustizia fr. 160.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'355.60
Multa fr. 300.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 1'835.60
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/10)
Tassa di
giustizia fr. 40.--
Inchiesta
preliminare fr. 469.45
Multa fr. 500.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 5.--
fr. 1'014.45
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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