72.2009.21
Tentativo di truffare l'assicurazione denunciando alla polizia il furto di un furgone e della merce trasportata
31 agosto 2011Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2009.21
Lugano,
31 agosto 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da: giudice Claudio Zali, Presidente
Marco Masoni,
vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore
pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
PC 1
PC 2
contro AC 1,
patrocinato dall’ DUF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 20/2009 del 23
febbraio 2009, di
Fatti
I. AC 1 e __________,
congiuntamente
1.sviamento
della giustizia
per avere,
in correità tra loro,
il 21 aprile 2006,
a _________,
fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che
essi sapevano non commesso, e meglio
per avere __________ falsamente denunciato alla Polizia Cantonale
di aver subito in data 19.04.2006, tra le 13:15 e le 14:45, a ____________ del
furgone Fiat Ducato, targato __________ __________, di proprietà della PC 1 e
da lui noleggiato il 18.04.2006 presso il __________ di _______ e del preteso
carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto in realtà
non avvenuto;
2. truffa, mancata
per avere
in correità tra loro,
nell’aprile 2006,
a _________, _________, nonché in altre località,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare
con astuzia i funzionari della PC 2,
chiedendo __________ ed ottenendo, ad inizio aprile, di aumentare
la copertura assicurativa della polizza “Assicurazioni trasporti” della __________,
società di cui AC 1 era azionista e __________ amministratore unico, da fr. 100'000 a fr. 304'150, in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore dichiarato
di EUR 192'500 da __________ a __________,
annunciando poi contrariamente al vero, il 20/24.04.2006, di aver
subito il furto nelle circostanze descritte sub 1, compilando l’apposita
dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita
vendita di 350 PC portatili,
tentando in tal modo di ottenere indebitamente un risarcimento da
parte della PC 2 pari al valore dichiarato della merce asseritamente
trasportata,
ritenuto che a seguito dell’avvio delle indagini la compagnia PC 2
non ha risarcito il danno annunciato;
Considerandi
II. …omissis…
III. AC 1, singolarmente
4.
appropriazione semplice
per essersi
in correità con __________.,
il 18/19.04.2006,
a _________ nonché in altre località all’estero,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di
proprietà della PC 1 e noleggiato da __________ il 18.04.2006 presso il __________
di _________, del valore di fr. 22’300.- (valore a nuovo: 45'000),
ritenuto che il furgone, di cui è stato denunciato contrariamente
al vero il furto nelle circostanze descritte sub 1, non è più stato ritrovato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 137 cifra 1 CP, art. 138 cifra 1 CP,
art. 146 cpv. 1 CP, art. 304 cifra 1 CP.
Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF 1 difensore
d’ufficio, dell’imputato AC 1
Espleti i pubblici
dibattimenti mercoledì 31 agosto 2011,
dalle ore 14:15 alle ore 14:30.
Evase le seguenti Il Difensore di AC 1 dà atto
della corretta citazione del suo
questioni patrocinato all’odierno
dibattimento. Comunica che la non comparsa è frutto di una libera scelta del
suo assistito. D’accordo le parti, la Corte dichiara di procedere nei
suoi
confronti nelle forme contumaciali.
Sentiti Dopo discussione le
parti convengono che a carico di AC 1 permane e ha fondamento la sola
imputazione di truffa mancata e convengono altresì che l’equa sanzione a suo
carico può essere determinata in mesi 12 di detenzione. AC 1, alla luce dei
suoi numerosi precedenti in Italia non può essere posto al beneficio della
sospensione condizionale della pena, facendo difetto il requisito della
prognosi particolarmente positiva esatto dall’art. 42 cpv. 2 CP.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
sviamento della giustizia
per avere, in correità con __________., il 21 aprile 2006, a _________,
fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che
egli sapeva non commesso?
1.2
truffa mancata
per avere in correità con __________., nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare
con astuzia i funzionari della PC 2?
1.2.1
Trattasi di complicità in
truffa, mancata?
1.3
appropriazione semplice
per essersi in correità con __________., il 18/19 aprile 2006, a _________ nonché in altre località all’estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di
proprietà della PC 1?
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
3.
Deve un risarcimento agli
accusatori privati, e se si in quale misura?
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
rispondendo: affermativamente ai quesiti
posti, meno che 1.1, 1.3, 2, 3;
visti gli art.: 12, 22, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 137, 146, 304 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in
contumacia:
AC 1
1.
è autore colpevole di:
complicità in truffa,
mancata
per avere,nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, aiutato
__________. a compiere senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare
con astuzia i funzionari della PC 2
2.
AC 1 è prosciolto dalle
imputazioni di sviamento della giustizia e di appropriazione semplice,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
AC 1 è condannato in contumacia:
3.1
alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato
l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con
decisione separata.
5.
Il condannato è reso
attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
6.
Parallelamente all’istanza
di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello
contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In
tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 110.25
fr. 810.25
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