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Decisione

72.2009.21

Tentativo di truffare l'assicurazione denunciando alla polizia il furto di un furgone e della merce trasportata

31 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. AC 1 e __________,

congiuntamente

1.sviamento

della giustizia

per avere,

in correità tra loro,

il 21 aprile 2006,

a _________,

fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che

essi sapevano non commesso, e meglio

per avere __________ falsamente denunciato alla Polizia Cantonale

di aver subito in data 19.04.2006, tra le 13:15 e le 14:45, a ____________ del

furgone Fiat Ducato, targato __________ __________, di proprietà della PC 1 e

da lui noleggiato il 18.04.2006 presso il __________ di _______ e del preteso

carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto in realtà

non avvenuto;

2. truffa, mancata

per avere

in correità tra loro,

nell’aprile 2006,

a _________, _________, nonché in altre località,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare

con astuzia i funzionari della PC 2,

chiedendo __________ ed ottenendo, ad inizio aprile, di aumentare

la copertura assicurativa della polizza “Assicurazioni trasporti” della __________,

società di cui AC 1 era azionista e __________ amministratore unico, da fr. 100'000 a fr. 304'150, in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore dichiarato

di EUR 192'500 da __________ a __________,

annunciando poi contrariamente al vero, il 20/24.04.2006, di aver

subito il furto nelle circostanze descritte sub 1, compilando l’apposita

dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita

vendita di 350 PC portatili,

tentando in tal modo di ottenere indebitamente un risarcimento da

parte della PC 2 pari al valore dichiarato della merce asseritamente

trasportata,

ritenuto che a seguito dell’avvio delle indagini la compagnia PC 2

non ha risarcito il danno annunciato;

Considerandi

II. …omissis…

III. AC 1, singolarmente

4.

appropriazione semplice

per essersi

in correità con __________.,

il 18/19.04.2006,

a _________ nonché in altre località all’estero,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di

proprietà della PC 1 e noleggiato da __________ il 18.04.2006 presso il __________

di _________, del valore di fr. 22’300.- (valore a nuovo: 45'000),

ritenuto che il furgone, di cui è stato denunciato contrariamente

al vero il furto nelle circostanze descritte sub 1, non è più stato ritrovato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: art. 137 cifra 1 CP, art. 138 cifra 1 CP,

art. 146 cpv. 1 CP, art. 304 cifra 1 CP.

Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’avv. DUF 1 difensore

d’ufficio, dell’imputato AC 1

Espleti i pubblici

dibattimenti mercoledì 31 agosto 2011,

dalle ore 14:15 alle ore 14:30.

Evase le seguenti Il Difensore di AC 1 dà atto

della corretta citazione del suo

questioni patrocinato all’odierno

dibattimento. Comunica che la non comparsa è frutto di una libera scelta del

suo assistito. D’accordo le parti, la Corte dichiara di procedere nei

suoi

confronti nelle forme contumaciali.

Sentiti Dopo discussione le

parti convengono che a carico di AC 1 permane e ha fondamento la sola

imputazione di truffa mancata e convengono altresì che l’equa sanzione a suo

carico può essere determinata in mesi 12 di detenzione. AC 1, alla luce dei

suoi numerosi precedenti in Italia non può essere posto al beneficio della

sospensione condizionale della pena, facendo difetto il requisito della

prognosi particolarmente positiva esatto dall’art. 42 cpv. 2 CP.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

sviamento della giustizia

per avere, in correità con __________., il 21 aprile 2006, a _________,

fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che

egli sapeva non commesso?

1.2

truffa mancata

per avere in correità con __________., nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare

con astuzia i funzionari della PC 2?

1.2.1

Trattasi di complicità in

truffa, mancata?

1.3

appropriazione semplice

per essersi in correità con __________., il 18/19 aprile 2006, a _________ nonché in altre località all’estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di

proprietà della PC 1?

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

3.

Deve un risarcimento agli

accusatori privati, e se si in quale misura?

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

rispondendo: affermativamente ai quesiti

posti, meno che 1.1, 1.3, 2, 3;

visti gli art.: 12, 22, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 137, 146, 304 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in

contumacia:

AC 1

1.

è autore colpevole di:

complicità in truffa,

mancata

per avere,nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, aiutato

__________. a compiere senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare

con astuzia i funzionari della PC 2

2.

AC 1 è prosciolto dalle

imputazioni di sviamento della giustizia e di appropriazione semplice,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato in contumacia:

3.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con

decisione separata.

5.

Il condannato è reso

attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

6.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 110.25

fr. 810.25

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