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Decisione

72.2009.22

Pornografia. Condanna assortita da norma di condotta

11 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

197 cifra 3 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2009 del 27.02.2009, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:31.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

ricorda che l’accusato è incensurato, ha un

lavoro che lo soddisfa e sua moglie gli è stata vicina malgrado abbia commesso

un reato infamante.

In merito alla commisurazione della pena, pone in

evidenza il fatto che l’accusato ha agito in modo reiterato per 6 anni e ha

scaricato un imponente numero di filmati illegali, nonché l’opinione del dr.

med. Ante Bielic, espressa nel suo scritto del 28.11.2008, secondo la quale i

rischi di recidiva sarebbero minimi.

Conclude chiedendo la conferma integrale

dell’atto d’accusa e la condanna dell’accusato ad una pena pecuniaria di 300

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 5 anni. Chiede inoltre, quale norma di condotta, che

all’accusato venga imposto di continuare il trattamento psicoterapeutico già

avviato. Chiede infine la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, la quale non contesta i fatti.

In merito alla commisurazione della pena, invoca

come attenuanti generiche il fatto che il suo difeso abbia una vita nella

norma, non abbia debiti, abbia ammesso e collaborato immediatamente con gli

inquirenti, si sia sottoposto ad una terapia per due anni e sia incensurato.

Sottolinea che il suo assistito non si oppone alla pronuncia di una norma di

condotta e sostiene che abbia dimostrato con i fatti che non vi sia rischio di

recidiva.

Chiede inoltre l’applicazione delle attenuanti

specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso ex articoli 48

lett. d ed e.

Conclude chiedendo una massiccia riduzione del

numero di aliquote giornaliere proposte dalla pubblica accusa. Si associa

invece alla richiesta del Procuratore pubblico di fissare l’aliquota

giornaliere a fr. 100.-- e alla sua richiesta che la condanna sia sospesa con

la condizionale, chiedendo però che il periodo di prova venga ridotto.

Non si oppone alla pronuncia di una norma di

condotta.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1,

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta pornografia

a __________, nel periodo

5.2.2000 / 24.1.2006, ripetutamente scaricato da internet per mezzo

dell’applicativo peer-to-peer eMule, almeno 13 immagini e 1111 filmati vertenti

su atti sessuali con fanciulli, 228 filmati vertenti su atti sessuali con

animali e 124 filmati raffiguranti atti sessuali con escrementi umani,

salvandone di volta in volta i files e detenendoli l’1.2.2006 su quattro

hard-disk;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata una norma di condotta e se sì quale?

4.

Può

beneficiare delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo

tempo trascorso?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di:

5.1

HD Maxtor da

300.0

GB, no. di serie B60C4Y0H;

5.2

HDD Iomega

da 60.0 GB, no. di serie 0YBE37000A;

5.3

HD Maxtor da

40.0

GB, no. di serie L4077Y8C;

5.4

HD Maxtor da

20.0

GB, no. di serie L2RBTT0C.

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che al quesito 4;

visti gli art. 12, 34,

42, 43, 44, 47, 48 lett. d ed e, 69, 94, 95 e 197 cfr. 3 CP;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

ripetuta pornografia

a __________, nel periodo

5.2.2000

/ 24.1.2006, ripetutamente scaricato da internet per mezzo

dell’applicativo peer-to-peer eMule, almeno 13 immagini e 1111 filmati vertenti

su atti sessuali con fanciulli, 228 filmati vertenti su atti sessuali con

animali e 124 filmati raffiguranti atti sessuali con escrementi umani,

salvandone di volta in volta i files e detenendoli l’1.2.2006 su quattro

hard-disk;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 21’000.- (ventunomila),

corrispondente a 210 (duecentodieci) aliquote giornaliere da fr. 100. – (cento)

cadauna;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di anni 3 (tre).

4.

A AC 1 viene impartita la norma di condotta di continuare il

trattamento psicoterapeutico presso il Dr. Med. Ante Bielic, Mendrisio.

5.

E’

ordinata la confisca e la distruzione di:

5.1

HD Maxtor da

300.0

GB, no. di serie B60C4Y0H;

5.2

HDD Iomega

da 60.0 GB, no. di serie 0YBE37000A;

5.3

HD Maxtor da

40.0

GB, no. di serie L4077Y8C;

5.4

HD Maxtor da 20.0 GB, no. di serie L2RBTT0C.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 399.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 649.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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