Lexipedia

Decisione

72.2009.27

Venduto 90/95 g di cocaina e consumato cocaina e canapa

14 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 1 LS

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel corso degli ultimi tre anni sino al 24

settembre 2008,

a Lugano e altre imprecisate località

personalmente consumato grammi 5 di cocaina e circa 100 grammi di canapa;

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 19a cifra 1 LS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 27/2009 del 11 marzo 2009, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 11:40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

sottolinea l’immediata collaborazione fornita dall’accusato. Osserva che si

tratta di un pesce piccolo nel mare del traffico della cocaina. Pone in

evidenza la leggerezza con la quale ha agito. Ritiene che, con le sue

ammissioni, ha dimostrato di aver capito. Lo considera pentito e ritiene che

abbia troncato con il passato. Conclude chiedendo la condanna ad una pena

detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per 3 anni. A fronte della

disponibilità della cauzione, chiede che venga inflitta anche una multa di fr.

2'000.-, il saldo della cauzione -dopo deduzione della multa nonché delle tasse

e spese di giustizia- dovendo essere liberato a favore dell’accusato. Chiede

infine la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale non contesta i reati imputati.

Rileva l’immedita collaborazione prestata dal suo assistito, il quale ha

fornito un quadro completo dei fatti. Ripercorre la sua vita anteriore,

illustrando anche la sua situazione attuale. Osserva come sia stato introdotto

nel giro dal collega __________, il quale ha approfittato del suo buon carattere.

Osserva come fosse all’oscuro delle dimensioni del traffico posto in atto dagli

albanesi. Sottolinea il suo ruolo marginale nella vicenda. In considerazione

del suo comportamento esemplare durante l’inchiesta, che ha permesso anche di

chiarire il ruolo di altri partecipanti, della presa di coscienza di quanto

commesso, del pentimento dimostrato riprendendo in mano e cambiando

completamente la sua vita, della sua incensuratezza, dell’assenza di un attimo

di esitazione nel presentarsi davanti alla Corte, chiede che all’accusato venga

data fiducia. Alla luce anche della carcerazione preventiva sofferta, nonché

della prognosi favorevole, chiede che la pena proposta dal PP venga ridotta e

che venga inflitta una pena detentiva non superiore a 6 mesi, sospesa per 2

anni. Non si oppone alla condanna al pagamento della multa per la

contravvenzione alla LStup, ma chiede che la Corte tenga conto dell’attuale

condizione economica di studente dell’accusato. Chiede la liberazione della

cauzione, nonché il dissequestro del telefonino Nokia N95. Non si oppone alla

confisca degli altri beni in sequestro.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

fine agosto 2008 – 24 settembre 2008, a __________ ed in altre imprecisate

località, agendo in correità con __________, venduto un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno 90/95 grammi;

1.2. contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso

degli ultimi tre anni sino al 24 settembre 2008, a __________ ed in altre imprecisate località, personalmente consumato 5 grammi di cocaina e circa 100 grammi di canapa,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

3.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 4,4 grammi di cocaina?

4.

Deve

essere ordinata la confisca:

4.1

del denaro

in sequestro;

4.2

di un

telefono cellulare marca Nokia N95 di colore grigio/viola numero IMEI __________

con inserita la scheda SIM __________ numero __________;

4.3

di un

telefono cellulare marca Sony Ericsson di colore nero numero IMEI __________

con inserita la scheda SIM __________ numero __________ con caricato e

batteria;

4.4

di una

bilancia elettronica di precisione marca Technocraft Industrie di colore nero;

4.5

di una SIM

card __________ numero __________;

4.6

di una

custodia della scheda telefonica __________ corrispondente al numero di

chiamata __________;

4.7

di un

foglietto Chicco d’oro con iscritte cifre;

4.8

di

documentazione cartacea varia?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo in modo parzialmente

affermativo al quesito n. 1.2., negativamente al quesito n. 4.2. ed

affermativamente a tutti gli altri quesiti;

visti gli art. 12, 40, 42,

43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 109 CP;

19.

e 19a LStup;

111, 260 e 264 CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

fine agosto 2008 – 24 settembre 2008, a __________ ed in altre imprecisate

località, agendo in correità con __________, venduto un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno 90/95 grammi;

1.2

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra il mese

di dicembre 2006 e il 24 settembre 2008, a __________ ed in altre imprecisate località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma

comunque inferiore a 5 grammi) e di canapa (ma comunque inferiore a 100 grammi),

e meglio come descritto nell’atto di accusa (e

precisato nei considerandi).

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

di una multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento la multa verrà commutata in una pena detentiva di 10 giorni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese

processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

È ordinata

la confisca e la distruzione di 4,4 grammi di cocaina.

5.

È ordinato

il dissequestro, previa cancellazione di dati in memoria:

5.1

di un

telefono cellulare marca Nokia N95 di colore grigio/viola numero IMEI __________.

6.

È ordinata

la confisca:

6.1

del denaro

in sequestro;

6.2

un telefono

cellulare marca Sony Ericsson di colore nero numero IMEI __________ con

caricato e batteria;

6.3

della scheda

SIM __________ numero __________;

6.4

della scheda

SIM __________ numero __________

6.5

di una

bilancia elettronica di precisione marca Technocraft Industrie di colore nero;

6.6

di una SIM

card __________ numero __________;

6.7

di una

custodia della scheda telefonica __________ corrispondente al numero di

chiamata __________;

6.8

di un

foglietto Chicco d’oro con iscritte cifre;

6.9

di

documentazione cartacea varia.

Intimazione a:

§

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 316.--

multa fr. 1'500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'166.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster