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Decisione

72.2009.28

Furto e truffa per mestiere nonché falsità in documenti commessi sottraendo 34 assegni, falsificando la firma sugli stessi e incassandoli

16 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22 mesi da espiare, a valere quale pena unica giusta l’art. 46 CP e quale

pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 28.2.2011;

- confisca degli assegni in sequestro;

§ l’avv. RC

1, rappresentante dell’accusatore privato PC 1, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni:

- conferma dell’atto d’accusa;

- accoglimento dell’istanza di risarcimento (doc.

dib. 1);

§ l’avv. DF

1, Difensore dell’imputato AC 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

- contesta l’aggravante del mestiere;

- chiede che si tenga conto delle attenuanti

generiche dello stato di rave angustia, del sincero pentimento e della

piena collaborazione;

- chiede la condanna del suo assistito a una

pena equa, da porre al beneficio della sospensione condizionale;

- non si oppone alla revoca della sospensione

condizionale della pena di cui al decreto di accusa del 16.4.2007.

Preso

atto che le parti hanno rinunciato con nota a verbale alla motivazione scritta

della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12,

40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51,

139, 146, 251 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. furto

e truffa

reati entrambi commessi per mestiere,

per avere, agendo a scopo d’indebito profitto,

indebitamente sottratto a PC 1 34 assegni che, dopo aver riempito firmandoli

con la falsa firma del derubato, ha posto all’incasso ingannando con astuzia i

funzionari del __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di

PC 1, danneggiandolo per un importo complessivo di fr. 228'000.-,

a __________, __________ e __________,

nel periodo novembre 2007 - novembre 2008;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere, nelle surriferite circostanze di tempo

e di luogo, per commettere il surritenuto reato di truffa per mestiere, abusato

in 34 occasioni della firma di PC 1, che appose, falsificandola, sui nominati

assegni prima di consegnarli per l’incasso ai funzionari del __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a

quella inflittagli con decreto d’accusa del 28.2.2011,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 20 (venti) mesi;

2.2

a versare

all’accusatore privato PC 1, fr. 228'000.- a titolo di risarcimento danni

più interessi del 5% dall’11.3.2009 nonché fr. 6’629.20 per spese legali;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi, ad eccezione delle spese

per la difesa d’ufficio.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 5 (cinque).

4.

Si fa

luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta

al condannato con decreto d’accusa del Ministero Pubblico del 16.4.2007.

5.

È ordinata

la confisca di 33 assegni falsificati in sequestro.

Il classeur grigio contenente documenti di

pertinenza del condannato deve essergli restituito.

6.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione del

difensore sarà stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP.

Intimazione a:

Per la Corte

delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri disborsi

(postali, tel., ecc.) fr. 88.--

fr. 788.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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