72.2009.37
Truffe dei falsi nipoti, aggravate siccome commesse per mestiere
16 luglio 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2009.37
Data decisione, Autorità:
16.07.2009, PENAL
Titolo:
Truffe dei falsi nipoti, aggravate siccome commesse per mestiere
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
TRUFFA
art. 308 CPP-TI
art. 146 CPS
Incarto n.
72.2009.37
Lugano,
16 luglio 2009/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati,
per giudicare
1. AC 1
detenuta dal
19 giugno 2008 (in Ticino dal 3 luglio 2008) al 3 ottobre 2008;
2. AC 2
detenuta dal 19 giugno 2008 (in Ticino
dal 4 luglio 2008) al 3 ottobre 2008;
prevenute colpevoli di:
1. ripetuta
truffa, consumata e tentata,
qualificata, siccome commessa “per mestiere”,
per avere, nel periodo compreso tra il 1.
febbraio 2008 e il 19 giugno 2008,
a __________ e in varie altre località della
Svizzera e del Cantone Ticino,
agendo in correità di __________, e singolarmente
con KO__________, KW__________, W__________,
nonché con altre persone non ancora identificate,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia,
rispettivamente tentato di ingannare con astuzia, un numero imprecisato di
persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurle,
rispettivamente tentato di indurle, ad atti pregiudizievoli del loro
patrimonio,
consistendo l’inganno astuto nello sfruttare la
particolare situazione di vulnerabilità in cui versavano le vittime (persone
prevalentemente anziane e sole), le quali venivano contattate da altri membri appartenenti all’organizzazione che si spacciavano per loro “nipoti” con la
pressante necessità di disporre di denaro per concludere in genere degli affari
immobiliari nella regione;
affari immobiliari che secondo quanto affermavano sarebbero sfumati con la mancata sottoscrizione del rogito, e dunque la perdita
del denaro da loro già versato quale acconto, qualora non fossero riusciti a
consegnare ai venditori delle importanti somme di denaro;
il tutto facendo inoltre credere alle vittime che
l’importo ricevuto in quella particolare circostanza sarebbe stato loro
restituito ancora nel corso della medesima giornata non appena si fosse
concretizzato l’accredito bancario da loro già ordinato in precedenza ma non
ancora eseguito dalla banca;
perfezionandosi in seguito le truffe con la presa
in consegna delle somme di denaro richieste dai correi, approfittando del fatto
che il loro specifico ruolo consisteva appunto nello stazionare nelle vicinanze
dei diversi “anziani” presi di mira e dunque intervenire entro un breve lasso
di tempo, simulavando - a dipendenza delle circostanze - di essere i venditori
e/o gli emissari dei venditori degli immobili oggetto della pressante richiesta
di denaro ad opera del/la “falso/a nipote”, rispettivamente gli emissari
del/la “falso/a nipote”;
truffe e tentativi di truffe messe in atto
nell’ambito di una vera e propria organizzazione costituitasi a tale scopo,
organizzazione nella quale AC 1 e AC 2 operavano sia in coppia sia in correità
di terzi,
ottenendo con questo agire che, in almeno 4
circostanze, venisse loro effettivamente consegnato denaro per un ammontare
complessivo di almeno CHF 146'000.00,
più specificatamene per aver compiuto le seguenti
truffe e tentativi di truffa avendo agito sia in correità tra di loro, sia
singolarmente che in correità di terzi componenti dell’organizzazione,
e meglio (in ordine di data):
1.1. __________,
il 01.02.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 20, 03.01.1929;
1.2. a __________,
il 29.02.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro,
ingannato con astuzia PC 3, 04.12.1918, inducendolo a consegnar loro l’importo
di CHF 83'000.00;
1.3. a __________,
l‘11.03.2008,
AC 2 e W__________, in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 3, 11.04.1932;
1.4. a __________, l‘11.03.2008,
AC 2 e W__________, in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 9, 06.06.1924;
1.5. a __________,
il 12.03.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 23, 29.03.1923, mediante una richiesta
di denaro di CHF 80'000.00;
1.6. a __________,
il 12.03.2008,
AC 2 e W__________ in correità tra di loro,
ingannato con astuzia persona rimasta sconosciuta, inducendola a consegnar loro
l’importo di CHF 25'000.00;
1.7. a __________,
il 19.03.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 21, 17.01.1930;
1.8. a __________,
il 19.03.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro,
ingannato con astuzia PC 1, 18.08.1935, inducendolo a consegnar loro l’importo
di CHF 10'000.00;
1.9. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 1, 09.07.1937,
mediante una richiesta di denaro di CHF 39'000.00;
1.10. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 4, 17.07.1938;
1.11. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 8,
23.06.1940, mediante una richiesta di denaro di CHF 30/35'000.00;
1.12. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 11,
10.04.1963, mediante una richiesta di denaro di CHF 160'000.00;
1.13. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 13,
01.11.1935, mediante una richiesta di denaro di CHF 86'000.00;
1.14. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 14, 11.11.1934;
1.15. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 16, 15.09.1924;
1.16. a __________,
il 22.04.2008,
AC 2, singolarmente,
tentato senza successo di ingannare PL 7, 30.07.1950;
1.17. a __________,
il 14.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 26, 22.01.1925, mediante una richiesta
di denaro di CHF 100'000.00;
1.18. a __________,
il 14.05.2008,
AC 1 e KO__________ in correità tra di loro, tentato
senza successo di ingannare PL 10, 05.09.1922, mediante una richiesta di denaro
di CHF 90'000.00;
1.19. a __________,
il 19.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 22, 26.01.1935, mediante una richiesta
di denaro di CHF 25'000.00;
1.20. a __________,
il 19.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 17, 04.02.1923, mediante una richiesta
di denaro di CHF 25'000.00;
1.21. a __________,
il 20.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 12, 30.06.1923, mediante una richiesta
di denaro di CHF 27'000.00;
1.22. a __________,
il 20.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 15, 20.03.1924, mediante una richiesta
di denaro di CHF 45'000.00;
1.23. a __________,
il 20.05.2008,
AC 1 e KW__________ in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 6, 29.07.1924, mediante una richiesta di
denaro di CHF 200'000.00;
1.24. a __________,
l’11.06.2008,
AC 1 e AC 2, in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 24, 15.01.1932;
1.25. a __________,
l’11.06.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare PL 18, 08.08.1957, mediante una richiesta di denaro di
CHF 92'000.00;
1.26. a __________,
l’11.06.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 5, 25.11.1930;
1.27. a __________,
il 13.06.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare PL 2, 24.09.1915, mediante una richiesta di denaro di
CHF 25'000.00;
1.28. a __________,
il 17.06.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro,
tentato senza successo di ingannare PL 25, 26.06.1928;
1.29. a __________,
il 19.06.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare PL 19, 17.05.1944, mediante una richiesta di denaro di
CHF 24'000.00;
1.30. a __________,
il 19.03.2008,
AC 1 e AC 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia PC 2, 14.10.1928, inducendola a consegnar loro l’importo di CHF
28'000.00;
importo quest’ultimo recuperato e restituito alla
vittima a seguito dell’intervento della Polizia
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dall’art. 146 cpv. 2 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2009 del 2.4.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ La lic.iur. DUF
1, difensore d’ufficio (GP) dell’accusata AC 1, assente.
§ Il lic.iur. DUF
2, difensore d’ufficio (GP) dell’accusata AC 2, assente.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:10.
Il Presidente, constatato che le
accusate AC 1 e AC 2, regolarmente citate presso i propri domicili, non sono
presenti e non hanno fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,
respinge la domanda di rinvio e
decide
di procedere nei loro confronti al
giudizio nelle forme contumaciali, a’ sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
rileva come i fatti siano particolarmente odiosi poiché commessi nei confronti
di persone anziane, sfruttandone la vulnerabilità. Ripercorre l’inchiesta,
dalla sua nascita all’arresto delle accusate, di cui pone in evidenza la
reticenza. Sussume i fatti sotto il reato di truffa, commessa nell’ambito di
un’organizzazione criminale. Considera il reato aggravato siccome commesso per
mestiere. Illustra il ruolo delle accusate. Quanto alla commisurazione della
pena osserva l’assenza di attenuanti, ma la presenza di aggravanti quali il
carattere particolarmente odioso del reato, l’assenza di scrupoli, i precedenti
penali, l’assenza di segni di ravvedimento, la reticenza e la mancata
collaborazione. Conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva:
- per AC 1, di 24 mesi;
- per AC 2, di 20 mesi.
Nonostante l’assenza di prognosi, si rimette al
giudizio della Corte per la sospensione condizionale delle pene. Postula
inoltre l’erogazione di una multa di fr. 3'000.- per AC 1 e di fr. 2'000.- per AC
2. Chiede infine la confisca degli oggetti in sequestro e la decadenza della
cauzione (tramite la CRP).
§ Il lic. iur. DUF
2, difensore di AC 2, il quale non contesta la
qualifica giuridica del reato e della partecipazione imputata. Contesta i
tentativi avvenuti a __________. Illustra il ruolo a dir poco secondario della
sua patrocinata quale membro di una squadra di recupero che entrava in azione
dopo che l’inganno astuto era avvenuto. Ripercorre infine la vita anteriore di AC
2 e spiega le sue intenzioni future. Chiede un’importante riduzione della pena,
da sospendere condizionalmente, anche per il periodo di prova massimo.
§ La lic. iur. DUF
1, difensore di AC 1, la quale non contesta né la
qualifica di truffa, né la partecipazione imputata. Rileva come la sua
patrocinata abbia ammesso tutti gli atti contemplati nell’AA. Considera del
tutto secondario il suo ruolo, osservando come il suo agire fosse determinato
dall’organizzazione. Pone quindi in evidenza la sua vita anteriore. In
considerazione dell’incensuratezza, del contesto ambientale e familiare, degli
ordini precisi impartiti dall’organizzazione, del ridotto beneficio economico tratto
(rispetto al rischio di operare sul terreno), chiede che la pena detentiva e la
multa proposte dal PP siano ridotte massicciamente. Si rimette al giudizio
della Corte per la sospensione condizionale della pena. Non si oppone alla
confisca del denaro in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è
autrice colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa, consumata e tentata
commessa
in 19 occasioni (di cui 3 consumate), nel periodo 1. febbraio 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 121'000.-,
di cui:
1.1.1. 3 tentate e 2
consumate, agendo in correità con Ko__________, nel periodo 1. febbraio 2008 –
19 marzo 2008, a __________;
1.1.2. 7 tentate,
agendo in correità con Kw__________, nel periodo 14 maggio 2008 – 20 maggio 2008, a __________;
1.1.3. 6 tentate e 1
consumata, agendo in correità con AC 2, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;
1.1.4. trattasi di
reato aggravato siccome commesso per mestiere,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
B. AC 2
1.è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa, consumata e tentata
commessa
in 18 occasioni (di cui 2 consumate), nel periodo 11 marzo 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 53'000.-,
di cui:
1.1.1. 2 tentate e 1
consumata, agendo in correità con W__________, nel periodo 11 marzo 2008 – 12
marzo 2008, a __________;
1.1.2. 8 tentate,
agendo singolarmente, il 22 aprile 2008, a __________;
1.1.3. 6 tentate e 1
consumata, agendo in correità con AC 1, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;
1.1.4. trattasi di
reato aggravato siccome commesso per mestiere,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
C. Deve essere
ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
I. In
ordine
Le imputate non si sono presentate in aula,
nonostante regolare citazione (verb. dib. p. 2) e senza fornire giustificazione
alcuna.
Tornano quindi applicabili le norme sulla
contumacia (procedura contro gli assenti), come previsto all'art. 312 CPP.
Invero la difesa di AC 1 ha prodotto in aula (doc. dib. 1) uno scritto, interamente in lingua polacca, nel quale sarebbero
descritti non meglio precisati problemi di salute. Si tratta di un documento
che, di tutta evidenza, non può giustificare l’assenza dell’accusata. In primo
luogo è del tutto incomprensibile già solo per ragioni linguistiche.
Secondariamente nulla si sa del suo redattore, se si tratta di un vero medico o
altro. Per finire è stato presentato in dispregio del termine di cui all’art.
227 CPP, senza che possa esserne verificata la fondatezza formale e materiale,
di guisa che lo stesso non può venir considerato ai fini del giudizio (art. 228
CPP).
Considerandi
II. Nel
merito
1.
I
curricula delle accusate sono esposti nei relativi verbali d'interrogatorio.
Sono cugine di primo grado, cresciute in Italia in una comunità nomade di origini
polacche. Sono sostanzialmente di lingua madre italiana, avendo frequentato le
uniche scuole della loro vita (5 anni AC 1 e 2 AC 2) nella vicina penisola. Di scarsa scolarità, non hanno alcuna formazione professionale
dignitosa. Pare piuttosto che siano cresciute in famiglie non solo dai principi
primitivi, quasi tribali, secondo i quali le persone di sesso femminile non
devono ricevere istruzione, ma sostanzialmente di delinquenti, avendo le stesse
accusate raccontato che un po' tutti i membri dei rispettivi nuclei famigliari
hanno avuto guai con la giustizia di vari Paesi, sempre per le stesse ragioni e
meglio per aver imbrogliato gli anziani.
Formalmente incensurate, nei loro confronti in
Germania sono pendenti procedimenti penali per gli stessi reati all'origine del
presente giudizio. AC 2 ha pure raccontato di essere già stata in prigione, per
un giorno, a __________.
Di fatto, l'unica professione che hanno imparato
è quella di raccogliere il denaro da persone anziane che, dall’organizzazione di
stanza in Polonia, con un castello di bugie, vengono convinte a versare loro
per fantomatici affari immobiliari. Ci torneremo. In sostanza, lavori onesti
non ne hanno imparati e non ne sanno fare.
2.
Sono
state arrestate assieme, il 19 giugno 2008, a __________ presso l'albergo __________, in possesso di CHF 28'000.-, provento di una truffa appena andata in
porto ai danni di una ottantenne del posto (AA 1.30). Sono poi state messe in
libertà provvisoria, su proposta del PP, previo versamento di una cauzione di
CHF 20'000.- a testa, il 3 ottobre 2008. Contestualmente si sono formalmente
impegnate a presentarsi ad eventuali convocazioni da parte della magistratura.
Impegno, come visto, del tutto disatteso. Ma tant'è. La decisione in merito
alla messa in libertà provvisoria andava comunque ponderata non solo avuto
riguardo al rischio di fuga, bensì anche sotto il profilo del concreto rischio
di recidiva.
3.
Le
accusate sono sostanzialmente ree confesse. Il modus operandi è ben descritto
nel rapporto di polizia:
" Una
persona, esprimendosi perfettamente in tedesco o in italiano, prende contatto
con la persona anziana per telefono, tentando di farsi passare per un nipote.
Questo approccio è sempre identico: l’autore lascia indovinare alla vittima chi
egli è: “Ciao! sai chi chiama?” o “Ciao! Sai chi sono?”, ecc.
In seguito l’autore si fa passare per la persona
che la vittima ha creduto di conoscere. L’interlocutore è molto bravo in
retorica e la disponibilità finanziaria delle sue vittime è sondato.
Successivamente, con il pretesto di un urgente bisogno di denaro per acquistare
un bene immobile, promettendo un rimborso rapido, riesce a convincere le sue
vittime di mettergli a disposizione la totalità dei loro risparmi. Egli
esercita una pressione psichica sulle vittime. L’autore o l’autrice delle
telefonate fatte alle vittime opera direttamente dalla Polonia con cellulari
muniti di schede telefoniche polacche, che cambiano sistematicamente. La
ricerca delle potenziali vittime viene effettuata con l’ausilio di cd-rom
svizzeri. Gli autori scelgono persone con nomi di battesimo fuori moda (in
italiano quali __________, ecc.), per regione che in seguito tempestano di
telefonate (anche alcune centinaia di telefonate al giorno).
Da notare che se intuiscono che la potenziale
vittima non ha disponibilità finanziarie interrompono immediatamente la
telefonata. Sono molto “malfidenti” e in alcune occasioni quando richiamano la
potenziale vittima le chiedono di passargli la polizia e questo allo scopo di
verificare se la stessa vittima nel frattempo ha informato i nostri servizi o
meno.
Nel caso delle truffe consumate, la consegna del
denaro si concretizza poi in seguito con l’invio di terze persone (squadre di
recupero “stand-by” in attesa di ricevere le istruzioni telefoniche dalla
Polonia o via SMS in caso di nomi di anziani o indirizzi difficili) che hanno
il compito di incontrare le vittime e farsi consegnare il denaro in
considerazione dell’impossibilità del “falso nipote” di recarsi
all’appuntamento. In alcuni casi passano il telefono cellulare con in linea il
o la “falsa nipote” alla persona anziana per rassicurarla che si tratta proprio
del falso nipote.
Dopo il ritiro di denaro, le squadre d’incasso
confermano l’avvenuto versamento e i messaggi SMS vengono sistematicamente
cancellati dalla memoria dei telefoni cellulari. Le squadre di recupero sono
generalmente composte da due elementi. Le donne (che non hanno la patente) si
spostano in Svizzera da una regione all’altra in treno e raggiungono
l’indirizzo delle vittime in taxi. Gli uomini invece circolano con auto recanti
targhe italiane di Novara, oppure polacche e germaniche.
In alcune occasioni raggiungono la Svizzera anche
a mezzo aereo. In Svizzera comunicano tra di loro a mezzo schede telefoniche
svizzere, acquistate a loro nome fornendo un falso indirizzo in Svizzera oppure
comperate sotto falso nome. Soggiornano negli alberghi (due in una camera) e un
solo elemento riempie la notifica sovente modificando il proprio nominativo (__________).
Le persone che eseguono le telefonate alle
vittime dalla Polonia, utilizzano utenze polacche differenti da quelle che
utilizzano per gestire i contatti con le squadre di recupero all’estero. Per quanto noto agli inquirenti gli autori delle telefonate non sono famgliari dei membri delle
squadre d’incasso. Questi ultimi vengono retribuiti con l’anticipo delle spese
di trasferta al momento in cui lasciano la Polonia, nonché con il 10%
dell’importo incassato per componenete, allorché consegnano i soldi incassati
in Polonia".
L'inchiesta è stata estremamente complessa ed ha
richiesto un importante impegno da parte degli inquirenti, ai quali va
principalmente riconosciuto il merito di aver arginato il fenomeno. In effetti
l'accertamento dei fatti ha comportato un vasto lavoro di intercettazione delle
telefonate, di verifica delle notifiche d'albergo e di raccolta delle
necessarie informazioni dalle vittime, sovente restie -per vergogna- a
raccontare di essere state ingannate. In altri termini se, come detto dal PP,
il fenomeno noto con il nome di "truffe del falso nipote" è oggi meno
frequente di qualche mese fa, è senz'altro merito dell'encomiabile opera dei
nostri inquirenti.
4.
Il
compito delle due imputate era proprio quello di raccogliere il denaro che gli
anziani avevano prelevato dai loro conti. Senza di loro l'operazione non
sarebbe mai andata in porto. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, i reati
sono rimasti allo stadio del tentativo, l'anziano non avendo "bevuto"
la storiella del falso nipote con bisogno impellente di denaro. In quattro
casi, invece, le accusate hanno fatto bingo. In particolare da tale PC 3 un
anziano novantenne di __________, AC 1 (con Ko__________) è riuscita a farsi
consegnare ben CHF 83'000.-, cifra che, a mente del PP, corrisponderebbe ai
risparmi di una vita.
5.
AC 2 ha contestato i reati commessi a __________. A suo dire non ci sarebbero prove sufficienti per
poter affermare che in quelle date lei si trovasse a __________.
In applicazione del principio in dubio pro reo è
stata assolta dalle imputazioni di cui ai n. da 1.10 a 1.16 dell'AA. In effetti dall'esame dei tabulati telefonici è emerso che quel giorno la donna
era a __________, località che dista comunque ca. un'ora e mezza da __________.
Risulta che lo stesso giorno si è, per contro, spostata verso la __________
dove ha pernottato quella notte e la notte successiva, come dimostrato dalle
notifiche d'albergo raccolte dagli inquirenti. E' stato inoltre accertato che
le squadre incaricate di raccogliere il denaro delle truffe erano diverse. Ad
ognuna veniva destinata una zona che l'organizzazione comunicava prevalentemente
via sms. Le accusate non sapevano quando, dove e nei confronti di chi le truffe
venivano commesse: sapevano di venire in Svizzera a raccogliere il denaro
illecitamente sottratto agli anziani, ma il luogo ed i tempi venivano loro
indicati sul posto. Non si può pertanto ragionevolmente escludere che
l'incarico di raccogliere denaro proveniente dall'attività criminosa commessa
ai danni di anziani a __________ sia, invero, stato affidato,
dall'organizzazione ad altre squadre di raccolta. Con il che l'accusata è stata
assolta.
6.
I
reati come tali non suscitano particolari discussioni. Nemmeno le difese hanno
sollevato contestazioni al riguardo. Come detto le accusate non sono le autrici
materiali degli inganni ai danni delle vittime, ma il loro compito era di
raccogliere il denaro una volta che l'inganno aveva dato i suoi frutti. Il loro
era certo un ruolo subordinato nella scala dell'organizzazione, tuttavia
indispensabile al perfezionarsi delle truffe. Ciò basta per ritenere la
correità.
Anche l'aggravante del mestiere appare pacifica,
le accusate avendo ammesso di trarre, almeno in parte, il loro sostentamento
proprio da questa attività di "recupero" del denaro provento delle
truffe.
7.
Quanto ai criteri di commisurazione delle pene, determinante è la colpa (art. 67 CP). Essa va
ritenuta grave. Innanzi tutto per la debolezza delle vittime colpite. AC 1 e AC
2.
sapevano che l'organizzazione commetteva truffe ai danni di persone anziane,
ossia di gente debole, sola, molto facile da abbindolare. Ciononostante non si
sono mai fatte alcuno scrupolo. La loro attività non dipendeva né dall'età
delle vittime, né dalla loro situazione personale né, per finire, dall'importo
che riuscivano a racimolare. Se c'era da prendere CHF 10'000.- ne prendevano
10'000.- se il colpo aveva fruttato CHF 80'000.- ne prendevano 80'000.-. Ciò
sta a significare che hanno agito con particolare egoismo e totale disprezzo
per le vittime, della cui dignità si sono bellamente infischiate. Prendersela
con degli anziani (fin dell'età di 90 anni) è tanto riprovevole quanto abietto perché significa non avere rispetto di chi, per il trascorrere degli anni, più non
dispone di quei meccanismi di difesa propri delle persone più giovani.
Nemmeno la loro retribuzione può dirsi trascurabile.
Venivano in Svizzera completamente spesate e, in caso di buon fine, ricevevano
a testa ben il 10% dell'importo "recuperato".
E' vero che le imputate non conoscevano i
dettagli dell'inganno e che la loro attività era subordinata ai caporioni che
tirano le fila dalla Polonia, ma è altrettanto vero che il loro ruolo era del
tutto indispensabile al realizzarsi degli illeciti: è stato, quindi, un ruolo
sì subalterno, ma essenziale e determinante e non, come sostenuto dai
difensori, secondario.
La Corte ha cercato attenuanti, ma non ne ha
trovate. In particolare il comportamento processuale non ha denotato né
pentimento, né significativa assunzione di responsabilità. Le imputate hanno sì
ammesso le loro responsabilità, ma solo di fronte a precise contestazioni degli
inquirenti ed allorquando non potevano più negarle. Di loro ci hanno messo ben
poco, salvo AC 2 che ha ammesso la truffa di cui al n. 1.6.
Ne discende che tutto ben ponderato si giustifica
la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 21 mesi e ad una multa di CHF
3'000.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà convertita in 30
giorni di detenzione e di AC 2 ad una pena detentiva di 17 mesi e ad una multa
di CHF 2'000.- (la sua responsabilità è leggermente minore tenuto conto del numero
di truffe tentate e consumate) da convertirsi in una pena detentiva in caso di
mancato pagamento.
8.
Resta
la questione della sospensione condizionale.
Per entrambe ha da essere ritenuta una prognosi
negativa. Già si è detto che non hanno alcuna formazione professionale e, di
fatto, hanno quasi sempre vissuto se non di espedienti, grazie ai proventi di
attività illecite. La mancata comparsa in aula non è che uno dei motivi che
dimostrano una totale mancanza di assunzione di responsabilità. Dalla scarcerazione,
in realtà, di loro poco o nulla si sa. Di cosa vivano, dove abitino e cosa
facciano per vivere nulla si conosce. Nonostante la cauzione prestata e
l'impegno a tenersi a disposizione della magistratura ticinese, si sono di
fatto rese latitanti. Certo è, poi, che fanno parte di un'organizzazione
malavitosa che ha messo a segno truffe sia in Germania, sia in Italia, sia in
Svizzera. Altrettanto certo è che in questa organizzazione è coinvolta gran
parte dei loro famigliari.
Il tutto dimostra come l'ambiente stesso in cui
sono cresciute e, per finire, vivono sia criminogeno, malavitoso e come non
conosca alternative al crimine. Ciò basta per considerare la prognosi negativa
per entrambe.
9.
Non
essendone stata dimostrata la provenienza da attività lecita (le accusate non
avendone alcuna), il denaro in sequestro è stato confiscato.
Rispondendo negativamente ai quesiti n. A.2. e B.2.,
in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. B.1.1. e B.1.1.2. e
affermativamente a tutti gli altri quesiti,
visti gli art. 12, 22,
40, 42, 43, 47, 49, 51, 70, 106, 146 CP;
308.
e segg. CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese,
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 è autrice colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa aggravata, consumata e tentata
siccome
commessa per mestiere, in 19 occasioni (di cui 3 consumate), nel periodo 1.
febbraio 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un
valore complessivo denunciato di almeno fr. 121'000.-, di cui:
1.1.1
3 tentate e 2
consumate, agendo in correità con Ko__________, nel periodo 1. febbraio 2008 –
19.
marzo 2008, a __________;
1.1.2
7 tentate,
agendo in correità con Kw__________, nel periodo 14 maggio 2008 – 20 maggio 2008, a __________;
1.1.3
6 tentate e 1
consumata, agendo in correità con AC 2, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
2.
AC 2 è
autrice colpevole di:
2.1
ripetuta
truffa aggravata, consumata e tentata
siccome
commessa per mestiere, in 11 occasioni (di cui 2 consumate), nel periodo 11
marzo 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore
complessivo denunciato di almeno fr. 53'000.-, di cui:
2.1.1
2 tentate e 1
consumata, agendo in correità con W__________, nel periodo 11 marzo 2008 – 12
marzo 2008, a __________;
2.1.2
1 tentata,
agendo singolarmente, il 22 aprile 2008, a __________;
2.1.3
6 tentate e 1
consumata, agendo in correità con AC 1, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 2 è
prosciolta dalle altre imputazioni.
3.
Di
conseguenza,
3.1
AC 1 è
condannata:
3.1.1
alla pena
detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.1.2
alla multa di
fr. 3'000.- (tremila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta);
3.2
AC 2 è condannata:
3.2.1
alla pena detentiva
di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2
alla multa di
fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
4.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
5.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono a carico delle
condannate in solido, in ragione di ½ ciascuna.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo
per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso
deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 34'390.--
Multe fr. 5'000.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 39'740.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 150.--
Inchiesta
preliminare fr. 17'195.--
Multa fr. 3'000.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 20'370.--
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 150.--
Inchiesta
preliminare fr. 17'195.--
Multa fr. 2'000.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 19'370.--
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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