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Decisione

72.2009.37

Truffe dei falsi nipoti, aggravate siccome commesse per mestiere

16 luglio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. è

autrice colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa, consumata e tentata

commessa

in 19 occasioni (di cui 3 consumate), nel periodo 1. febbraio 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 121'000.-,

di cui:

1.1.1. 3 tentate e 2

consumate, agendo in correità con Ko__________, nel periodo 1. febbraio 2008 –

19 marzo 2008, a __________;

1.1.2. 7 tentate,

agendo in correità con Kw__________, nel periodo 14 maggio 2008 – 20 maggio 2008, a __________;

1.1.3. 6 tentate e 1

consumata, agendo in correità con AC 2, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;

1.1.4. trattasi di

reato aggravato siccome commesso per mestiere,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

B. AC 2

1.è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa, consumata e tentata

commessa

in 18 occasioni (di cui 2 consumate), nel periodo 11 marzo 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 53'000.-,

di cui:

1.1.1. 2 tentate e 1

consumata, agendo in correità con W__________, nel periodo 11 marzo 2008 – 12

marzo 2008, a __________;

1.1.2. 8 tentate,

agendo singolarmente, il 22 aprile 2008, a __________;

1.1.3. 6 tentate e 1

consumata, agendo in correità con AC 1, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;

1.1.4. trattasi di

reato aggravato siccome commesso per mestiere,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

C. Deve essere

ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto

ed in diritto

I. In

ordine

Le imputate non si sono presentate in aula,

nonostante regolare citazione (verb. dib. p. 2) e senza fornire giustificazione

alcuna.

Tornano quindi applicabili le norme sulla

contumacia (procedura contro gli assenti), come previsto all'art. 312 CPP.

Invero la difesa di AC 1 ha prodotto in aula (doc. dib. 1) uno scritto, interamente in lingua polacca, nel quale sarebbero

descritti non meglio precisati problemi di salute. Si tratta di un documento

che, di tutta evidenza, non può giustificare l’assenza dell’accusata. In primo

luogo è del tutto incomprensibile già solo per ragioni linguistiche.

Secondariamente nulla si sa del suo redattore, se si tratta di un vero medico o

altro. Per finire è stato presentato in dispregio del termine di cui all’art.

227 CPP, senza che possa esserne verificata la fondatezza formale e materiale,

di guisa che lo stesso non può venir considerato ai fini del giudizio (art. 228

CPP).

Considerandi

II. Nel

merito

1.

I

curricula delle accusate sono esposti nei relativi verbali d'interrogatorio.

Sono cugine di primo grado, cresciute in Italia in una comunità nomade di origini

polacche. Sono sostanzialmente di lingua madre italiana, avendo frequentato le

uniche scuole della loro vita (5 anni AC 1 e 2 AC 2) nella vicina penisola. Di scarsa scolarità, non hanno alcuna formazione professionale

dignitosa. Pare piuttosto che siano cresciute in famiglie non solo dai principi

primitivi, quasi tribali, secondo i quali le persone di sesso femminile non

devono ricevere istruzione, ma sostanzialmente di delinquenti, avendo le stesse

accusate raccontato che un po' tutti i membri dei rispettivi nuclei famigliari

hanno avuto guai con la giustizia di vari Paesi, sempre per le stesse ragioni e

meglio per aver imbrogliato gli anziani.

Formalmente incensurate, nei loro confronti in

Germania sono pendenti procedimenti penali per gli stessi reati all'origine del

presente giudizio. AC 2 ha pure raccontato di essere già stata in prigione, per

un giorno, a __________.

Di fatto, l'unica professione che hanno imparato

è quella di raccogliere il denaro da persone anziane che, dall’organizzazione di

stanza in Polonia, con un castello di bugie, vengono convinte a versare loro

per fantomatici affari immobiliari. Ci torneremo. In sostanza, lavori onesti

non ne hanno imparati e non ne sanno fare.

2.

Sono

state arrestate assieme, il 19 giugno 2008, a __________ presso l'albergo __________, in possesso di CHF 28'000.-, provento di una truffa appena andata in

porto ai danni di una ottantenne del posto (AA 1.30). Sono poi state messe in

libertà provvisoria, su proposta del PP, previo versamento di una cauzione di

CHF 20'000.- a testa, il 3 ottobre 2008. Contestualmente si sono formalmente

impegnate a presentarsi ad eventuali convocazioni da parte della magistratura.

Impegno, come visto, del tutto disatteso. Ma tant'è. La decisione in merito

alla messa in libertà provvisoria andava comunque ponderata non solo avuto

riguardo al rischio di fuga, bensì anche sotto il profilo del concreto rischio

di recidiva.

3.

Le

accusate sono sostanzialmente ree confesse. Il modus operandi è ben descritto

nel rapporto di polizia:

" Una

persona, esprimendosi perfettamente in tedesco o in italiano, prende contatto

con la persona anziana per telefono, tentando di farsi passare per un nipote.

Questo approccio è sempre identico: l’autore lascia indovinare alla vittima chi

egli è: “Ciao! sai chi chiama?” o “Ciao! Sai chi sono?”, ecc.

In seguito l’autore si fa passare per la persona

che la vittima ha creduto di conoscere. L’interlocutore è molto bravo in

retorica e la disponibilità finanziaria delle sue vittime è sondato.

Successivamente, con il pretesto di un urgente bisogno di denaro per acquistare

un bene immobile, promettendo un rimborso rapido, riesce a convincere le sue

vittime di mettergli a disposizione la totalità dei loro risparmi. Egli

esercita una pressione psichica sulle vittime. L’autore o l’autrice delle

telefonate fatte alle vittime opera direttamente dalla Polonia con cellulari

muniti di schede telefoniche polacche, che cambiano sistematicamente. La

ricerca delle potenziali vittime viene effettuata con l’ausilio di cd-rom

svizzeri. Gli autori scelgono persone con nomi di battesimo fuori moda (in

italiano quali __________, ecc.), per regione che in seguito tempestano di

telefonate (anche alcune centinaia di telefonate al giorno).

Da notare che se intuiscono che la potenziale

vittima non ha disponibilità finanziarie interrompono immediatamente la

telefonata. Sono molto “malfidenti” e in alcune occasioni quando richiamano la

potenziale vittima le chiedono di passargli la polizia e questo allo scopo di

verificare se la stessa vittima nel frattempo ha informato i nostri servizi o

meno.

Nel caso delle truffe consumate, la consegna del

denaro si concretizza poi in seguito con l’invio di terze persone (squadre di

recupero “stand-by” in attesa di ricevere le istruzioni telefoniche dalla

Polonia o via SMS in caso di nomi di anziani o indirizzi difficili) che hanno

il compito di incontrare le vittime e farsi consegnare il denaro in

considerazione dell’impossibilità del “falso nipote” di recarsi

all’appuntamento. In alcuni casi passano il telefono cellulare con in linea il

o la “falsa nipote” alla persona anziana per rassicurarla che si tratta proprio

del falso nipote.

Dopo il ritiro di denaro, le squadre d’incasso

confermano l’avvenuto versamento e i messaggi SMS vengono sistematicamente

cancellati dalla memoria dei telefoni cellulari. Le squadre di recupero sono

generalmente composte da due elementi. Le donne (che non hanno la patente) si

spostano in Svizzera da una regione all’altra in treno e raggiungono

l’indirizzo delle vittime in taxi. Gli uomini invece circolano con auto recanti

targhe italiane di Novara, oppure polacche e germaniche.

In alcune occasioni raggiungono la Svizzera anche

a mezzo aereo. In Svizzera comunicano tra di loro a mezzo schede telefoniche

svizzere, acquistate a loro nome fornendo un falso indirizzo in Svizzera oppure

comperate sotto falso nome. Soggiornano negli alberghi (due in una camera) e un

solo elemento riempie la notifica sovente modificando il proprio nominativo (__________).

Le persone che eseguono le telefonate alle

vittime dalla Polonia, utilizzano utenze polacche differenti da quelle che

utilizzano per gestire i contatti con le squadre di recupero all’estero. Per quanto noto agli inquirenti gli autori delle telefonate non sono famgliari dei membri delle

squadre d’incasso. Questi ultimi vengono retribuiti con l’anticipo delle spese

di trasferta al momento in cui lasciano la Polonia, nonché con il 10%

dell’importo incassato per componenete, allorché consegnano i soldi incassati

in Polonia".

L'inchiesta è stata estremamente complessa ed ha

richiesto un importante impegno da parte degli inquirenti, ai quali va

principalmente riconosciuto il merito di aver arginato il fenomeno. In effetti

l'accertamento dei fatti ha comportato un vasto lavoro di intercettazione delle

telefonate, di verifica delle notifiche d'albergo e di raccolta delle

necessarie informazioni dalle vittime, sovente restie -per vergogna- a

raccontare di essere state ingannate. In altri termini se, come detto dal PP,

il fenomeno noto con il nome di "truffe del falso nipote" è oggi meno

frequente di qualche mese fa, è senz'altro merito dell'encomiabile opera dei

nostri inquirenti.

4.

Il

compito delle due imputate era proprio quello di raccogliere il denaro che gli

anziani avevano prelevato dai loro conti. Senza di loro l'operazione non

sarebbe mai andata in porto. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, i reati

sono rimasti allo stadio del tentativo, l'anziano non avendo "bevuto"

la storiella del falso nipote con bisogno impellente di denaro. In quattro

casi, invece, le accusate hanno fatto bingo. In particolare da tale PC 3 un

anziano novantenne di __________, AC 1 (con Ko__________) è riuscita a farsi

consegnare ben CHF 83'000.-, cifra che, a mente del PP, corrisponderebbe ai

risparmi di una vita.

5.

AC 2 ha contestato i reati commessi a __________. A suo dire non ci sarebbero prove sufficienti per

poter affermare che in quelle date lei si trovasse a __________.

In applicazione del principio in dubio pro reo è

stata assolta dalle imputazioni di cui ai n. da 1.10 a 1.16 dell'AA. In effetti dall'esame dei tabulati telefonici è emerso che quel giorno la donna

era a __________, località che dista comunque ca. un'ora e mezza da __________.

Risulta che lo stesso giorno si è, per contro, spostata verso la __________

dove ha pernottato quella notte e la notte successiva, come dimostrato dalle

notifiche d'albergo raccolte dagli inquirenti. E' stato inoltre accertato che

le squadre incaricate di raccogliere il denaro delle truffe erano diverse. Ad

ognuna veniva destinata una zona che l'organizzazione comunicava prevalentemente

via sms. Le accusate non sapevano quando, dove e nei confronti di chi le truffe

venivano commesse: sapevano di venire in Svizzera a raccogliere il denaro

illecitamente sottratto agli anziani, ma il luogo ed i tempi venivano loro

indicati sul posto. Non si può pertanto ragionevolmente escludere che

l'incarico di raccogliere denaro proveniente dall'attività criminosa commessa

ai danni di anziani a __________ sia, invero, stato affidato,

dall'organizzazione ad altre squadre di raccolta. Con il che l'accusata è stata

assolta.

6.

I

reati come tali non suscitano particolari discussioni. Nemmeno le difese hanno

sollevato contestazioni al riguardo. Come detto le accusate non sono le autrici

materiali degli inganni ai danni delle vittime, ma il loro compito era di

raccogliere il denaro una volta che l'inganno aveva dato i suoi frutti. Il loro

era certo un ruolo subordinato nella scala dell'organizzazione, tuttavia

indispensabile al perfezionarsi delle truffe. Ciò basta per ritenere la

correità.

Anche l'aggravante del mestiere appare pacifica,

le accusate avendo ammesso di trarre, almeno in parte, il loro sostentamento

proprio da questa attività di "recupero" del denaro provento delle

truffe.

7.

Quanto ai criteri di commisurazione delle pene, determinante è la colpa (art. 67 CP). Essa va

ritenuta grave. Innanzi tutto per la debolezza delle vittime colpite. AC 1 e AC

2.

sapevano che l'organizzazione commetteva truffe ai danni di persone anziane,

ossia di gente debole, sola, molto facile da abbindolare. Ciononostante non si

sono mai fatte alcuno scrupolo. La loro attività non dipendeva né dall'età

delle vittime, né dalla loro situazione personale né, per finire, dall'importo

che riuscivano a racimolare. Se c'era da prendere CHF 10'000.- ne prendevano

10'000.- se il colpo aveva fruttato CHF 80'000.- ne prendevano 80'000.-. Ciò

sta a significare che hanno agito con particolare egoismo e totale disprezzo

per le vittime, della cui dignità si sono bellamente infischiate. Prendersela

con degli anziani (fin dell'età di 90 anni) è tanto riprovevole quanto abietto perché significa non avere rispetto di chi, per il trascorrere degli anni, più non

dispone di quei meccanismi di difesa propri delle persone più giovani.

Nemmeno la loro retribuzione può dirsi trascurabile.

Venivano in Svizzera completamente spesate e, in caso di buon fine, ricevevano

a testa ben il 10% dell'importo "recuperato".

E' vero che le imputate non conoscevano i

dettagli dell'inganno e che la loro attività era subordinata ai caporioni che

tirano le fila dalla Polonia, ma è altrettanto vero che il loro ruolo era del

tutto indispensabile al realizzarsi degli illeciti: è stato, quindi, un ruolo

sì subalterno, ma essenziale e determinante e non, come sostenuto dai

difensori, secondario.

La Corte ha cercato attenuanti, ma non ne ha

trovate. In particolare il comportamento processuale non ha denotato né

pentimento, né significativa assunzione di responsabilità. Le imputate hanno sì

ammesso le loro responsabilità, ma solo di fronte a precise contestazioni degli

inquirenti ed allorquando non potevano più negarle. Di loro ci hanno messo ben

poco, salvo AC 2 che ha ammesso la truffa di cui al n. 1.6.

Ne discende che tutto ben ponderato si giustifica

la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 21 mesi e ad una multa di CHF

3'000.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà convertita in 30

giorni di detenzione e di AC 2 ad una pena detentiva di 17 mesi e ad una multa

di CHF 2'000.- (la sua responsabilità è leggermente minore tenuto conto del numero

di truffe tentate e consumate) da convertirsi in una pena detentiva in caso di

mancato pagamento.

8.

Resta

la questione della sospensione condizionale.

Per entrambe ha da essere ritenuta una prognosi

negativa. Già si è detto che non hanno alcuna formazione professionale e, di

fatto, hanno quasi sempre vissuto se non di espedienti, grazie ai proventi di

attività illecite. La mancata comparsa in aula non è che uno dei motivi che

dimostrano una totale mancanza di assunzione di responsabilità. Dalla scarcerazione,

in realtà, di loro poco o nulla si sa. Di cosa vivano, dove abitino e cosa

facciano per vivere nulla si conosce. Nonostante la cauzione prestata e

l'impegno a tenersi a disposizione della magistratura ticinese, si sono di

fatto rese latitanti. Certo è, poi, che fanno parte di un'organizzazione

malavitosa che ha messo a segno truffe sia in Germania, sia in Italia, sia in

Svizzera. Altrettanto certo è che in questa organizzazione è coinvolta gran

parte dei loro famigliari.

Il tutto dimostra come l'ambiente stesso in cui

sono cresciute e, per finire, vivono sia criminogeno, malavitoso e come non

conosca alternative al crimine. Ciò basta per considerare la prognosi negativa

per entrambe.

9.

Non

essendone stata dimostrata la provenienza da attività lecita (le accusate non

avendone alcuna), il denaro in sequestro è stato confiscato.

Rispondendo negativamente ai quesiti n. A.2. e B.2.,

in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. B.1.1. e B.1.1.2. e

affermativamente a tutti gli altri quesiti,

visti gli art. 12, 22,

40, 42, 43, 47, 49, 51, 70, 106, 146 CP;

308.

e segg. CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese,

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa aggravata, consumata e tentata

siccome

commessa per mestiere, in 19 occasioni (di cui 3 consumate), nel periodo 1.

febbraio 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un

valore complessivo denunciato di almeno fr. 121'000.-, di cui:

1.1.1

3 tentate e 2

consumate, agendo in correità con Ko__________, nel periodo 1. febbraio 2008 –

19.

marzo 2008, a __________;

1.1.2

7 tentate,

agendo in correità con Kw__________, nel periodo 14 maggio 2008 – 20 maggio 2008, a __________;

1.1.3

6 tentate e 1

consumata, agendo in correità con AC 2, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei

considerandi.

2.

AC 2 è

autrice colpevole di:

2.1

ripetuta

truffa aggravata, consumata e tentata

siccome

commessa per mestiere, in 11 occasioni (di cui 2 consumate), nel periodo 11

marzo 2008 – 19 giugno 2008, in diverse località della Svizzera, per un valore

complessivo denunciato di almeno fr. 53'000.-, di cui:

2.1.1

2 tentate e 1

consumata, agendo in correità con W__________, nel periodo 11 marzo 2008 – 12

marzo 2008, a __________;

2.1.2

1 tentata,

agendo singolarmente, il 22 aprile 2008, a __________;

2.1.3

6 tentate e 1

consumata, agendo in correità con AC 1, nel periodo 11 giugno 2008 – 19 giugno 2008, a __________;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 2 è

prosciolta dalle altre imputazioni.

3.

Di

conseguenza,

3.1

AC 1 è

condannata:

3.1.1

alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

alla multa di

fr. 3'000.- (tremila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta);

3.2

AC 2 è condannata:

3.2.1

alla pena detentiva

di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

alla multa di

fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono a carico delle

condannate in solido, in ragione di ½ ciascuna.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo

per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso

deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da

oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 34'390.--

Multe fr. 5'000.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 39'740.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 150.--

Inchiesta

preliminare fr. 17'195.--

Multa fr. 3'000.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 20'370.--

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 150.--

Inchiesta

preliminare fr. 17'195.--

Multa fr. 2'000.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 19'370.--

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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