72.2009.4
Falsità in documenti. Proscioglimento dal reato di truffa in danno di una cassa pensione
23 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2009.4
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, PENAL
Titolo:
Falsità in documenti. Proscioglimento dal reato di truffa in danno di una cassa pensione
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2009.4
Lugano,
23 aprile 2009/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretario:
Saverio Pedraglio,
dott. iur.
Sedente nell’aula penale di questo , senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con
l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
1. truffa
per avere,
a __________, __________, __________ ed __________,
nel periodo 6.12.2007 – 24.12.2007,
per procacciare a sé un indebito profitto,
ingannato con astuzia dipendenti della PC 1 CASSA
PENSIONE,
affermando cose false, o dissimulando cose vere,
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per un
importo pari a fr. 113'743.25,
di cui la metà, di spettanza della moglie,
e meglio per avere,
inoltrato alla PC 1 CASSA PENSIONE la richiesta
di prestazione di libero passaggio, falsificando sul modulo la firma della
moglie, al fine di attestare, contrariamente al vero, il necessario consenso
del coniuge,
ottenendo in tal modo il versamento da parte
della PC 1 CASSA PENSIONE della somma di fr. 113'743.25, corrispondente alla
prestazione d’uscita al 20.12.2007,
somma incassata sul conto a lui intestato presso
Banca __________ ed interamente utilizzata a fini personali;
2. falsità
in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate
sub. 1,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
formato un documento falso, nonché attestato in
un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e
fatto uso, a scopo di inganno di tale documento,
e meglio per avere,
apposto sulla domanda di prestazione di libero
passaggio la firma della moglie falsificandola, attestando in tal modo,
contrariamente al vero, l’accordo necessario del coniuge al ritiro della
prestazione di libero passaggio, nonché trasmesso tale documento alla PC 1
CASSA PENSIONE al fine di ottenere la prestazione di libero passaggio,
come meglio descritto sub. 1.
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2009 del 19.1.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio DUF 1
§ La PC 1 Cassa
Pensione rappresentata RC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11.47.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la requisitoria nella quale
ripercorre i fatti, ricorda la non contestazione della falsificazione della
firma, la sussistenza dell’inganno astuto nel richiedere l’autentica e quindi
l’esistenza della truffa. Chiede la conferma dei capi d’accusa, ritiene la
colpa dell’accusato grave perché ha sottratto un importante sostegno per la
vecchiaia alla moglie e alla famiglia e perché non è stata provata la
circostanza dell’impiego della somma per la copertura dei debiti dell’attività.
In considerazione anche dell’incensuratezza dell’accusato conclude chiedendo una
condanna a 240 aliquote lasciando al prudente apprezzamento del giudice la
quantificazione dell’aliquota e alla multa di 1'000.- chf ai sensi dell’art. 42
cpv 4 e al risarcimento del danno cagionato a PC 1 Cassa pensione.
§ RC 1, rappresentante della PC 1 Cassa Pensione, il quale ritiene
provati i fatti, considera trascurabile la destinazione della prestazione di
libero passaggio, si allinea alle posizioni del PP e chiede il risarcimento in
favore della PC 1 Cassa pensione di chf 119'152.90 come da odierna richiesta.
§ Il Difensore, per la sua arringa con la quale conferma la
sussistenza della falsificazione ma contesta quella della truffa. Sottolinea la
carenza di controlli da parte di PC 1, una negligenza grave che configura un
grave errore che non merita di essere tutelata penalmente. Oltre alla carenza
di un elemento oggettivo sottolinea la carenza anche dell’elemento soggettivo
in capo all’accusato. Sostiene che l’accusato non aveva nessuna intenzione di
truffare la moglie perché era convinto, nel richiedere la prestazione di libero
passaggio, di disporre di propri beni e che la sua posizione si è aggravata per
una serie di coincidenze sfortunate. Conclude chiedendo il proscioglimento dal
capo d’accusa di truffa e una condanna attenuata per il reato di falsificazione
di documenti.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, conferma le proprie
posizioni e respinge l’affermazione inerente la negligenza in cui sarebbe
incappata PC 1.
§ Il rappresentante di Parte civile contesta la
ricostruzione adoperata dalla difesa e contesta che nel diritto penale sussista
l’istituto della concolpa di matrice civilistica.
§ Il difensore, in duplica, ribadisce le proprie
conclusioni, meglio argomentando la sussistenza di un grave errore in capo a PC
1.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC
1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. truffa
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo 6/24.12.2007, a danno della PC 1 Pensionskasse, per un importo di
fr. 113'743,25
1.2. falsità
in documenti
a __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007,
abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di prestazione di
libero passaggio, facendone uso
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve un
risarcimento alle PC e se sì in che misura?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1 e 3;
visti gli art. 12, 34,
42, 43, 44, 47, 49, 146 cpv. 1 e 251 cfr. 1 CP;
9.
e segg., 260, 264 CPP
39.
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
falsità in
documenti
per avere a __________ e __________, nel periodo
6/24.12.2007, abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di
prestazione di libero passaggio facendone uso
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
AC 1 è prosciolto dal reato di truffa di cui al punto 1.
dell’atto di accusa.
3.
Di
conseguenza AC 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento),
corrispondenti a 60 (sessanta) . aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci)
cadauna.
4.
L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
Le PC sono
rinviate al competente foro civile
6.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono
poste a carico del condannato in ragione di 1/2, la rimanenza è a carico dello
Stato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese (1/2):
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Testi fr. 29.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 254.60
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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