Lexipedia

Decisione

72.2009.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 luglio 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. istigazione

a truffa

per avere, a __________, tra il 17 luglio1997 ed

il 2 ottobre 1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto,

intenzionalmente determinato G__________ a ripetutamente ingannare con astuzia

funzionari di __________ falsificando, su almeno 4 richieste di pagamento a

contanti, la firma dei titolari delle relazioni bancarie, e meglio:

1.1.1. il 17 luglio

1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________

del controvalore dell’importo CHF 50'371.00;

1.1.2. il 14 maggio

1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________

del controvalore dell’importo CHF 29'539.20;

1.1.3. il 14 maggio

1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________

del controvalore dell’importo CHF 8'688.00;

1.1.4. il 2 ottobre

1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________

del controvalore dell’importo CHF 42'200.00,

così da

indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell’istituto

bancario medesimo, per un ammontare complessivo di almeno fr. 133'798.20,

importo consegnato in 4 tranches ad AC 1;

1.2. ripetuta

istigazione in amministrazione infedele

per avere

intenzionalmente determinato G__________ a violare le disposizioni della __________

(in seguito PC 1) che vietano la concessioni di prestiti e linee di credito in

difetto di garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 22 prelevamenti a

contanti da lui effettuati nel periodo 25 maggio 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate proprio ad AC 1, per un importo

complessivo di fr. 802'153.45;

1.2.1. trattasi di

reato qualificato siccome commesso:

1.2.1.1. da G__________

nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto

tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti;

1.2.1.2. per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto;

1.3. ripetuta

istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

per

avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29

gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente

determinato G__________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema

informatico della __________ (in seguito PC 1), così da ripetutamente influire

su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di

attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.-;

1.3.1. trattasi di

reato qualificato siccome commesso da G__________ per mestiere;

1.4. istigazione

in falsità in documenti

per

avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e di nascondere ai

clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei

punti precedenti, intenzionalmente determinato G__________ a falsificare:

1.4.1. la firma dei

titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti da 1.1. a 1.4.

dell’atto di accusa;

1.4.2. dal 17

ottobre 1994 al 10 maggio 2000, nell’intento di apportare le richieste garanzie

a copertura della crescente esposizione della propria relazione __________,

ripetutamente fatto uso della garanzia apportata indebitamente dalla relazione __________

ottenuta mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della

medesima relazione ad opera di G__________ medesimo;

1.5. istigazione

in soppressione di documenti

per

avere, a __________, tra il maggio 1994 ed il marzo 2001, al fine di

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al

patrimonio altrui, ripetutamente e intenzionalmente determinato G__________ a

sottrarre ed occultare ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari

documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. dell’atto di accusa;

1.6. ripetuta

estorsione

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dietro la

minaccia di rivolgersi alla Direzione dell’Istituto bancario nel caso in cui

non avesse più ricevuto ulteriore denaro, ripetutamente costretto G__________ a

compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di __________ (in seguito PC 1) e

di loro clienti;

1.6.1. trattasi di

reato aggravato siccome commesso:

1.6.1.1. per mestiere;

1.6.1.2. ripetutamente

in danno della medesima persona,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2. Deve

essere accertata la violazione del principio di celerità?

3. Può

beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso?

4. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

5. Deve essere

condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1 e, se sì, in

quale misura?

Considerato, in fatto

ed in diritto

I. Della

declaratoria di contumacia

1. AC

1 è stato arrestato, presso il __________ di __________, il primo di ottobre 2001 a seguito d’ordine d’arresto emanato il 5 settembre 2001. L’arresto, con contestuale promozione

d’accusa per titoli di reato di cui agli artt. 146, 138, 158, 251,

subordinatamente 157 e 181 CPS, è stato confermato il 2 ottobre 2001, ritenuta

la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie.

I fatti oggetto dell’indagine, e delle accuse

mosse nei confronti di AC 1, consistono sostanzialmente nel fatto che egli ha

ottenuto, a più riprese tra il 1991 ed il 1997, somme di denaro, a volte in

contanti ed altre volte tramite bonifico, provenienti dalla (allora) __________,

__________, nonostante la sua relazione bancaria non presentasse (più) attivi.

Egli ha ottenuto le somme in questione, che globalmente ammontano a poco meno

di 1,4 milioni di franchi svizzeri, con la collaborazione del funzionario di banca

G__________. Le somme in uscita erano scritturalmente addebitate alla sua

relazione e provenivano, in parte, grazie anche alla presenza di false

garanzie, dagli averi della banca e, per altra parte (quando le false garanzie

non lo permettevano), dalle relazioni di alcuni clienti (cfr. per i dettagli,

rapporto d’arresto 1.10.2001 e tabelle di ricostruzione annesse). Il

funzionario di banca è stato, a sua volta, arrestato il 30 marzo 2001 e

rilasciato il 18 maggio successivo.

2. Con

decisione 26 ottobre 2001 il GIAR ha accolto l'istanza di libertà provvisoria

presentata dalla difesa, subordinando la messa in libertà al versamento di una

cauzione di CHF 200'000.

Il 31 ottobre successivo l'allora PP __________,

titolare dell'inchiesta, constatato il versamento della cauzione richiesta, ha

ordinato la scarcerazione del prevenuto (AI 87).

3. Da

allora l'accusato si è, di fatto, reso latitante. In particolare, nonostante

regolare citazione, spiccata il 26 giugno 2007, da parte del PP __________, nel

frattempo subentrato nell'incarto al precedente collega, non si è presentato

all'audizione prevista per il 17 settembre 2007 (AI 124). In realtà, già il 2

agosto precedente, il suo difensore comunicava al PP di non essere ormai più in

grado di rintracciare il suo cliente anche perché i recapiti a lui noti non

sarebbero più stati in funzione (AI 129). AC 1 non ha di fatto più reagito ad

un solo atto intimatogli successivamente dal MP, ivi compresi il deposito atti

e la chiusura dell'istruzione formale.

4. Ancora

il 17 febbraio 2009 il difensore comunicava al GIAR, con copia al PP, di non

avere da anni più avuto alcun contatto con il suo assistito, dubitando persino

che fosse ancora in vita (AI 155).

Il 21 aprile 2009 è stato emesso l'AA all'origine

di questo giudizio. Il 27 aprile 2009 il difensore ha nuovamente ribadito di

non aver più contatto con il cliente al quale non ha, quindi, potuto far

sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia agli assessori giurati (doc.TPC 2).

Il 25 maggio 2009, previo contatto telefonico con

le parti, come è prassi invalsa presso questo tribunale, è stata spiccata la

citazione a comparire al dibattimento previsto per il 15 luglio 2009.

AC 1 non è comparso (verb. dib. p. 2).

5. Con

scritto 10 luglio 2009, anticipato via fax, il difensore ha riferito di aver

avuto, il giorno prima, un contatto telefonico con la moglie dell'accusato

(verosimilmente contattata dal patrocinatore italiano che nel frattempo l'avv. DUF

1 era riuscito a rintracciare – doc. TPC 5) e di aver appreso che AC 1 sarebbe

malato di cuore. A sostegno di ciò ha prodotto un manoscritto, con apposto in

calce il timbro dello studio medico, di tale __________, medico chirurgo, da

cui risulterebbe che il paziente necessiterebbe di un intervento di

cardiochirurgia e che la relativa chiamata in clinica sarebbe imminente, con il

che "risulta impossibilitato a trasferirsi per la causa in oggetto"

(doc. TPC 6).

Da tale certificato, il cui originale è stato

peraltro esibito dal difensore in aula, non risulta con precisione di quale

cardiopatia AC 1 soffrirebbe, da quando ne sarebbe affetto e quando sarebbe

previsto l'intervento. L'apodittica affermazione secondo la quale l’operazione

al cuore sarebbe imminente, nulla dice in realtà sui tempi d'intervento e,

anzi, sembra piuttosto indicare che non si tratterebbe di un caso urgente,

diversamente l’accusato non si troverebbe in attesa. A prescindere, poi, dal

fatto che non si hanno notizie sulle competenze dell'estensore di tale

certificato e sull'effettiva autenticità dello stesso (essendo redatto su carta

bianca munita di un timbro e di una firma illeggibile in calce), esso nulla

dice sulla supposta malattia dell'imputato e in cosa consisterebbe

l'impossibilità di spostarsi, peraltro per mezza giornata, di soli 70 km ca. per venire a Lugano a rispondere degli atti che gli sono rimproverati. Si tratta,

manifestamente, di un certificato troppo generico per fondare un reale, oggettivo

e documentato impedimento a comparire.

6. Con

scritto 14 luglio 2009 (doc. TPC 9), anticipato anch'esso via fax il medesimo

giorno, il difensore ha postulato una "sospensione del dibattimento"

ex art. 237 CPP. A sostegno di tale domanda ha trasmesso nuova documentazione.

Ha innanzitutto spiegato che il citato certificato è stato allestito dal dott. __________

in assenza del collega Dott. __________, assente all'estero. Ha, quindi,

prodotto un nuovo certificato, questa volta del dott. __________, nel quale

viene indicato che AC 1 "per grave cardiopatia coronarica, in attesa di

intervento di angioplastica e stent, non può per nessuna ragione venire in

tribunale". Ancora una volta si tratta di affermazioni troppo

generiche che non hanno potuto essere verificate e che non possono essere

accettate così come esposte. In particolare si dice che il paziente sarebbe in

attesa di un intervento, ma non si dice se è già ricoverato, se ha difficoltà

di muoversi e, se sì, per quali motivi; a dispetto della pretesa urgenza, l'intervento

non sarebbe in realtà ancora stato eseguito e, per finire, nemmeno è spiegato

in cosa consisterebbe la "grave" cardiopatia e se la prognosi

post-intervento è o meno favorevole.

Sempre nel contesto della citata domanda di sospensione

il difensore ha allegato due ulteriori certificati. Il primo, del Centro

cardiologico __________, da cui emerge che l'imputato sarebbe stato visitato il

19 maggio 2006 e gli sarebbe stata diagnosticata una "malattia

coronarica periferica". Non è noto se sia stato anche trattenuto

presso tale istituto, tanto che la data di dimissione nemmeno è indicata. Dallo

stesso emergerebbe che al paziente è stata diagnosticata, all'atto della

dimissione, una cardiopatia coronarica ed un'ulcera gastrica emorragica. Sia che

sia, si tratta di un certificato che, semmai, fa stato di una situazione

accertata nel maggio del 2006, ossia ben oltre tre anni fa, di cui non è nota

l'evoluzione e soprattutto non risulta che l'accusato abbia, poi, dovuto subire

interventi o ricoveri ospedalieri, di guisa che è del tutto inatto a

sostanziare un impedimento attuale a comparire in aula.

Miglior sorte la domanda di sospensione non ha

nemmeno tenuto conto di un ultimo certificato, sulla cui fedefacenza non è, neanche

in questo caso, stato possibile operare verifiche di alcun genere, di una non

meglio precisata Casa di Cura __________, Servizio di cardiologia (di dove?),

in cui è detto che, a seguito di un "ECOCARDIOGRAMMA ESAME MONO E

BIDIMENSIONALE" sarebbe emerso un ispessimento parietale dell'aorta

ascendente lievemente dilatata, dei lembi aortici e di quelli mitralici. In

effetti tali esami risalgono, sempre stando al citato certificato, al 18

settembre 2008, ossia a quasi un anno fa. Ora, se davvero la situazione fosse

così grave da impedirgli di presentarsi in aula, mal si comprende per quale

motivo l'intervento chirurgico non sarebbe ancora stato eseguito. Viceversa -ed

è quanto oggettivamente va ritenuto- le condizioni di salute dell'imputato non

sono tali da impedirgli di presentarsi in aula.

7. L'art.

237 CPP disciplina i casi in cui la Corte può ordinare un rinvio o la

sospensione del dibattimento. La norma stabilisce che essi possono essere

concessi in particolare in caso di malattia o grave impedimento dell'accusato,

precisando che nei casi di impedimenti duraturi sono applicabili le norme

previste per la procedura contro gli assenti.

a) Già

si è detto come, a mente di questo giudice, l'assenza dell'accusato non possa

essere ritenuta siccome giustificata.

Nella fattispecie non è sostenibile che

l'accusato soffra, effettivamente, di una malattia che gli impedisca di

comparire in aula.

b) Quand'anche

si volesse seguire il ragionamento della difesa, tornerebbero in ogni caso

applicabili le norme sulla procedura contro gli assenti. Da un lato, in

effetti, la difesa non ha postulato che l'accusato fosse autorizzato a non

presenziare, come previsto all'art. 229 CPP. Ha, per contro, postulato la

sospensione del dibattimento (doc. TPC 9). Si seguisse il ragionamento della

difesa, secondo la quale i documenti prodotti proverebbero un effettivo

impedimento dell'accusato a comparire in aula, si dovrebbe concludere che, sia

che sia, tale impedimento è duraturo e, di conseguenza, si dovrebbe comunque

procedere nelle forme della contumacia. In effetti, stando alla documentazione

prodotta, forza è constatare come l'accusato soffrirebbe della medesima

malattia già dal maggio 2006, senza che la situazione sia apparentemente

migliorata, di guisa che un rinvio del processo non avrebbe, verosimilmente,

che riproposto il medesimo problema al momento di celebrare il nuovo

dibattimento. Si tratta quindi, semmai, di un impedimento duraturo ai sensi

dell'art. 237 cpv. 3 CPP.

c) Un

rinvio del processo non si giustifica, poi, nemmeno dal profilo della tutela

dell'ordine pubblico. A prescindere dall'atteggiamento per anni del tutto

silente dell'accusato, che si è per così dire "svegliato" solo pochi giorni

prima del processo, va detto che parte delle malversazioni per le quali il MP

aveva promosso l'accusa si sono già prescritte nel corso dell'istruttoria

predibattimentale. Due di quelle indicate nell'atto di accusa sono cadute in

prescrizione pure in questa sede, nonostante il dibattimento sia stato fissato

a meno di tre mesi dal rinvio a giudizio. Un ulteriore rinvio, senza peraltro

alcuna garanzia che, per finire, AC 1 comparirà in aula, comporterebbe la

prescrizione di ulteriori operazioni, di guisa che è del tutto giustificato applicare

la procedura contro gli assenti, i diritti dell'accusato non essendo peraltro

affatto pregiudicati, nella misura in cui potrà, entro i termini di legge,

chiedere la revoca della sentenza contumaciale.

Considerandi

II. Nel

merito

1.

Agli

atti non è consegnato alcun curriculum vitae dell'accusato. Di lui si sa che è

un commerciante del settore tessile. Di origine ebrea, è cittadino francese ma

ha vissuto prevalentemente in Italia. In passato è stato, a suo dire, uno dei

più importanti contribuenti della nazione. Commerciava prevalentemente con la

Libia il cui governo, improvvisamente, negli anni '80 avrebbe bloccato i

pagamenti all'estero, provocandogli alla lunga serie di problemi finanziari che

lo hanno condotto al tracollo economico.

2.

Negli

anni, per così dire, d'oro era un ottimo cliente di __________, ora PC 1. Il

suo consulente era G__________, già condannato ad una pena detentiva di 24 mesi

per una serie di malversazioni ai danni della banca per oltre 4 milioni di

franchi.

Fatto sta che, in estrema sintesi, la situazione

finanziaria di AC 1 si è fatta sempre più difficile anche per quel che concerne

i suoi conti in __________, poi PC 1. Pretendeva dal consulente di avere soldi

senza le dovute coperture. In un primo tempo G__________, forte del fatto che

in passato AC 1 aveva sempre dimostrato una reale solidità finanziaria, ha

acconsentito a che il cliente ricevesse del denaro senza copertura. Nel giugno

1992.

però, a fronte di uno scoperto che superava i CHF 100'000.-, G__________

gli ha riferito che non poteva più concedergli denaro, spiegandogli che se i

suoi superiori avessero scoperto che gli aveva accordato delle dazioni senza

copertura, avrebbe avuto seri problemi con la Direzione. È stato allora che AC

1.

si è fatto furbo. Sapendo delle difficoltà oggettive in cui si trovava il

consulente, ha chiesto di poter parlare con la Direzione, sapendo bene che G__________

temeva proprio che questa scoprisse le sue responsabilità. Ecco che, a partire

da quel momento, AC 1 ha avuto gioco facile a farsi dare da G__________ tutto

il denaro che voleva, conscio che il consulente non aveva alternativa, se non

voleva avere dei guai seri con la Direzione.

Poco importa che G__________ in realtà, a quel

momento, avesse già iniziato a malversare ai danni dei clienti della banca a

suo favore: AC 1 sapeva che il consulente, per non far sapere alla Direzione

che gli aveva concesso del denaro senza copertura, non avrebbe mai posto

particolari resistenze alle sue richieste, il tutto senza che fosse necessario

esplicitare minacce dirette. Sapeva che poteva contare sul disagio del G__________.

Come, poi, egli si procurasse il denaro, non era importante. Evidentemente la

cifra complessiva delle dazioni, oltre un milione di franchi, senza copertura,

non poteva che far pensare che il consulente, quel denaro, se lo procurasse

illecitamente.

3.

Le

dichiarazioni di G__________ sono state valutate con prudenza, tenuto conto

delle sue gravi responsabilità. Sono state ritenute sostanzialmente credibili

poiché egli, presentandosi spontaneamente al MP per riferire delle sue

malefatte, ha sin da subito collaborato con gli inquirenti, aiutandoli

fattivamente nell'accertamento delle sue responsabilità, poi verificate a mano

della documentazione bancaria che ha permesso di stabilire la fondatezza delle

sue dichiarazioni. Viceversa AC 1 non ha collaborato e si è per finire reso

latitante nonostante l'entità della cauzione versata.

4.

Quanto

alle singole imputazioni la Corte non ha trovato riscontro cartaceo che provi

che gli importi relativi alle truffe di cui al n. 1 dell'AA sono stati

effettivamente versati ad AC 1. L'accusato è, quindi, stato assolto per

insufficienza di prove, non potendosi escludere che si tratti di malversazioni

che G__________ ha commesso, come altre, a proprio profitto.

Per quel che è delle accuse di cui ai n. 4 e 5

dell'AA, sono state accolte le obiezioni della difesa nella misura in cui non è

provato che l'accusato abbia istigato G__________ a falsificare o a sopprimere

dei documenti, di guisa che AC 1 è stato prosciolto anche da queste imputazioni.

Per finire la Corte nemmeno ha ritenuto dati i

presupposti dell'estorsione (AA n. 6), non potendosi affermare con certezza che

AC 1 abbia esercitato violenza o minaccia di grave danno nei confronti del G__________.

5.

L'accusato

è per contro stato condannato per aver istigato G__________ a commettere i

reati di amministrazione infedele (fatte salve le prime due operazioni nel

frattempo prescrittesi), aggravata siccome commessa a scopo d'indebito profitto,

e di abuso di un impianto per l'elaborazione dati, semplice in quanto il

mestiere è una circostanza aggravante personale applicabile al solo G__________.

Innanzitutto AC 1 ha ricevuto, lui personalmente o tramite la moglie, il denaro indicato ai punti 2 e 3 dell'AA.

Secondariamente egli sapeva che quel denaro non gli poteva essere dato in modo

lecito, perché sapeva di non avere coperture. Egli sapeva infatti che per

ottenere denaro da una banca occorrono delle garanzie, che peraltro già gli era

capitato di prestare in passato. Inoltre egli era al corrente della sua

situazione finanziaria ormai disperata, con mutui ormai scaduti sui suoi

immobili e con una mancanza di liquidità ormai cronica. Non poteva offrire

nulla in garanzia, se non vaghe promesse senza substrato concreto. Conosceva

inoltre la situazione di disagio personale in cui si trovava G__________ vis-à-vis

della Direzione. Certo, non poteva sapere che il consulente temeva soprattutto

per le sue malefatte ma, dal suo punto di vista, il fatto che G__________, se fosse

andato a chiedere alla Direzione una linea di credito per lui, avrebbe

rischiato il licenziamento proprio per l'eccessivo buonismo palesato nei suoi

confronti, bastava per usare lo stesso consulente quale mezzo per ottenere sempre

quanto richiedeva, senza alcuna garanzia. Come, poi, il consulente si sarebbe

procurato i soldi che gli consegnava, non era affar suo: a lui bastava ottenere

quello che voleva! E G__________ non aveva, beninteso, quel denaro, che doveva quindi

per forza procurarsi malversando. AC 1 sapeva benissimo che G__________, per

poter soddisfare i suoi desideri, a fronte del pericolo reale di essere

licenziato, malversava ai danni della banca. Ne discende che, nella misura in

cui sapeva che chiedendo soldi al consulente, che sapeva non avere altra

scelta, questi se li sarebbe procurati malversando ai danni della banca, AC 1 lo

ha istigato a commettere gli atti indicati nell'AA.

Ciò basta a confermare la condanna, a prescindere

dalla questione dell'utilizzabilità del verbale MP 11 ottobre 2007 di G__________,

a cui la difesa si è opposta e che, almeno nel presente giudizio contumaciale,

non è stato, sia che sia, preso in considerazione. La questione si porrà,

semmai, qualora l'imputato intendesse chiedere lo spurgo. In quella sede anche

la questione di merito, esperite le necessarie formalità, dovrà essere posta,

non foss'altro che a titolo alternativo e sussidiario, pure alla luce del reato

di ricettazione.

6.

La

pena va commisurata ai sensi dell'art. 63 vCP. La colpa di AC 1 è assai grave,

tanto che, a prescindere dalle attenuanti, per tutti i reati contemplati

nell'AA si sarebbe potuto giustificare un rinvio ad una Corte delle assise criminali.

Le responsabilità di AC 1 sono pesanti sia oggettivamente, per l'ingente somma

di denaro ripetutamente ottenuta illecitamente, sia soggettivamente, per aver

agito per solo fine di lucro, conscio della situazione di disagio in cui

versava G__________. Egli va, sia che sia, condannato con pena attenuata in

punto al reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 26 CP (DTF

6S.321/2005). Per il resto il comportamento processualmente scorretto

dell'accusato che, una volta posto in libertà provvisoria, si è bellamente

infischiato del procedimento fino a pochi giorni prima del dibattimento (ma

solo perché "svegliato" dal diligente difensore che è riuscito a

contattarlo tramite un precedente legale italiano e solo per ulteriormente

procrastinare l'esito del procedimento), non giustifica riduzioni di pena.

A favore dell'accusato sono state ritenute le attenuanti

specifiche del lungo tempo trascorso (almeno i due terzi del termine di

prescrizione sono trascorsi dai fatti) e della violazione del principio di

celerità (dalla scarcerazione all'autunno 2007 non sono stati compiuti atti

giudiziari significativi), nonché dell’assenza di precedenti.

Tutto ciò considerato si giustifica la pronuncia

di una pena detentiva di 12 mesi, a cui va aggiunta una multa di CHF 1'500.- ai

sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP. Mancando informazioni precise sulla prognosi,

essa non può dirsi del tutto negativa (riservato un più ampio ed approfondito giudizio

in sede di spurgo), di guisa che la pena detentiva viene sospesa con un periodo

di prova di due anni.

7.

Le

spese sono poste a carico del condannato, in maniera ridotta (la TG di CHF

300.

- corrisponde al 30% dell'intera TG che sarebbe stata caricata ad AC 1 in caso di totale soccombenza), tenuto conto del proscioglimento da diverse imputazioni, come

esposto più sopra.

Per quel che è delle pretese della PC, la Corte

non ha elementi sufficienti per valutare l'incidenza delle corresponsabilità

della banca sia per quel che è degli atti del suo consulente sia, per finire, dell'assenza

di serie verifiche sull'attività dello stesso che hanno, di certo, favorito

l'insorgere del danno. E' quindi stato disposto il rinvio al foro civile.

Rispondendo affermativamente ai quesiti n. 1.2.1.,

1.2.1.2

, 1.3., 2., 3., 4., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.2.

e negativamente a tutti gli altri quesiti;

visti gli art. 18, 24, 26, 66, 68, 70, 71, 72,

106, 146, 158, 147, 172bis, 251, 254 e 156 vCP;

26,

40, 42, 43, 44, 47, 50 nCP;

229,

237.

e 308 segg. CPP;

94,

266, 267 e 272 CPP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

istigazione in amministrazione infedele aggravata

siccome

commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per avere

intenzionalmente determinato G__________ a violare le disposizioni della __________

(in seguito PC 1) che vietano la concessioni di prestiti e linee di credito in

difetto di garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 20 prelevamenti a

contanti da lui effettuati nel periodo 27 ottobre 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate proprio ad AC 1, per un importo

complessivo di fr. 743'519.85;

1.2

ripetuta

istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

per

avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29

gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente

determinato G__________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema

informatico della __________ (in seguito PC 1), così da ripetutamente influire

su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di

attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.-,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto da tutte le altre imputazioni.

3.

Di conseguenza,

AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio

di celerità, è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

alla multa

di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15

(quindici).

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di anni 2 (due).

5.

La parte

civile PC 1 è rinviata al competente foro civile.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico

del condannato.

7.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo per quanto

attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve

essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la

motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'050.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster