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Decisione

72.2009.53

Spaccio di 4,335 kg di cocaina da parte di cittadino straniero clandestino

28 luglio 2009Italiano92 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi fornitori non ha debiti”,

(verbale dibattimentale pag. 5);

a J__________ ha sempre pagato alla consegna e non dopo la

rivendita dello stupefacente. Dichiaro di non aver debiti con J__________”,

(verbale dibattimentale pag. 4);

da cui un costo complessivo d’acquisto

indicativamente quantificabile in fr. 218'220.- [(365 grammi x fr. 60.-) + (500 grammi x fr. 60.-) + (2970 grammi x fr. 56.-)] ritenuto come l’accusato non abbia avuto alcuna perdita economica per il restituito quantitativo di 500 grammi agli ignoti cittadini domenicani di cui al punto 1.2 dell’AA visto come:

Quando ho ridato la cocaina i fornitori

domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi ricordo di preciso quanto ho pagato

i domenicani”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

L’istruttoria, anche a fronte delle insufficienti

sue indicazioni, non ha permesso di concretamente identificare tutti questi

suoi fornitori onde procedere al loro arresto e quindi contrapporre le loro

dichiarazioni a quelle di AC 1 e pure una specifica segnalazione dalla Polizia

Cantonale a quelle dei Cantoni __________ ed __________ in ordine al non meglio

identificato J__________ non ha dato, ad oggi, alcun risultato (AI 32 pag. 21).

8. In

merito al punto 1.1 dell’AA

La Pubblica Accusa, perlomeno

prima della sua requisitoria, ha imputato all’accusato una vendita di 2835 grammi di cocaina partendo dal quantitativo complessivo da lui dichiarato come acquistato così

come sopra specificato nel considerando 7 della presente decisione previa deduzione

dei quantitativi di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo anche perché i suoi

minimi consumi di cocaina (punto 4 dell’AA) non sono risultati riconducibili a

questi acquisti ma solo e sempre ad offerte da parte di terzi:

“il suo consumo di

cocaina è stato minimo e lo stupefacente gli veniva offerto. Conferma che il

quantitativo acquistato di cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che

assieme ad altre persone che da lui acquistavano come ad esempio M__________”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

A dire il vero, e così come constatato dalla

Corte in sede dibattimentale, nei propri verbali d’interrogatorio sia in

Polizia che dinanzi al PP del 10.12.2008 (AI 18 PP AC 1 10.12.2008) l’accusato

aveva riconosciuto delle vendite ad almeno 33 clienti, di cui 24 verbalizzati,

a __________ e nel __________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008 e 9.1.2009), nel

periodo giugno 2004 / 28.10.2008, al prezzo variante tra fr. 110.- e fr. 150.-

il grammo (verbale dibattimentale pag. 5) per un quantitativo totale

complessivo maggiore rispetto a quello indicato nell’AA e meglio 3543 grammi.

In quest’ottica si richiamano, con il nome del

singolo acquirente, le rispettive dichiarazioni dell’accusato nei diversi suoi verbali

d’interrogatorio: M__________ (AI 18 PP AC 1 10.12.2008 e AI 32 PS M

17.12.2008, periodo febbraio 2006 / gennaio 2008, pari a 23 mesi x 4 settimane

x 10 grammi di media a settimana = 920 grammi), AA__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 12 grammi), SA__________ (AI 32 PS AC 1 23.1.2009, 120 grammi), A__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 80 grammi), AB__________ (AI 18 PP AC 1

10.12.2008, 400 grammi), FC__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), SD__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FF__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 500 grammi), G__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), SG__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32 PS AC 1

30.12.2008, 50 grammi), NL__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), F__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 130 grammi), AM__________ (AI 32 PS AC 1

11.12.2008, 100 grammi), O__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), AX__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 60 grammi), DP__________ (AI 32 PS AC 1

11.12.2008, 100 grammi), R__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), Q__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MS__________ (AI 32 PS AC 1

11.12.2008, 100 grammi), AS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), V__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FL__________ (AI 32 PS AC 1

11.12.2008, 50 grammi), PL 1 (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), K__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MA__________ (AI 32 PS AC 1

11.12.2008, 300 grammi), PS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, alcuni

grammi), SP__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), RA__________ (AI 32, PS AC 1 11.12.2008, 50 grammi), X__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), CT__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 6 grammi), N__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 5 grammi) e RO__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008,

20 grammi).

Sulla scorta di queste dichiarazioni predibattimetali la Corte ha

quindi prospettato all’accusato, previo richiamo dell’art. 250 CPP, delle sue

maggior vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina, ciò che ha comportato, in relazione al punto 1 dell’AA, un possibile aumento dell’intero traffico da

lui messo in atto per complessivi 5043 grammi al posto di 4335 grammi indicati nell’AA (verbale dibattimentale pag. 5).

In sede d’inchiesta la Polizia ha proceduto alla verbalizzazione

di 24 presunti clienti dell’accusato. Alcuni hanno negato di aver acquistato

della cocaina, altri hanno sensibilmente ridotto il quantitativo comperato,

solo in due casi è stato indicato lo stesso quantitativo (M__________ e SG__________)

mentre in un altro l’acquirente ha affermato un suo maggior acquisto (AX__________).

Comunque sia, partendo dalle dichiarazioni degli acquirenti

verbalizzati in Polizia, la Corte ha constatato come complessivamente il

quantitativo di cocaina da loro dichiarato per comperato arrivi a 1333 grammi: M__________

(AI 22 PP M 30.12.2008, 920 grammi), FC__________ (AI 32 PS FC 22.12.2008, 7 grammi), FF__________ (AI 32 PS FF 14.1.2009, 200 grammi), SG__________ (AI 32 PS SG 30.10.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32, PS MG 16.1.2009, almeno 1 grammo), F__________ (AI 32 PS F 15.12.2008, 15 grammi), AX__________ (AI 32 PS AX 15.1.2009, 80 grammi), DP__________ (AI 32 PS DP 14.1.2009, 2 grammi), Q__________ (AI 32 PS Q, 3 grammi), MS__________ (AI 32 PS MS 30.12.2008, 3 grammi), AS__________ (AI 32 AS 18.12.2008, 70 grammi) e V__________ (AI 32 PS V 12.12.2008, 2 grammi).

Partendo dalle dichiarazioni dell’accusato in merito al prezzo di

vendita da lui applicato (verbale dibattimentale pag. 5) ed applicando,

nell’ipotesi a lui più favorevole, l’importo più basso di fr. 110.- al grammo,

tenendo anche solo conto del quantitativo totale di cocaina venduta così come

indicato nell’AA (2835 grammi), si arriva, perlomeno, ad un importo di almeno

fr. 311'850.-.

9. In

merito al punto 1.2 dell’AA

Si richiama quanto già indicato nel considerando

7 della presente decisione con l’ulteriore precisione, resa in aula

dall’accusato, secondo cui:

Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era

buona”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

10. In merito

al punto 1.3 dell’AA

Oltre a quanto già esposto nei considerandi 4 e 5

della presente decisione si richiama il seguente passaggio del verbale

d’interrogatorio di AC 1 dinanzi al PP:

visto che mi fidavo di M__________, avevo deciso di chiedergli se

era disposto a tenere a casa la cocaina per aiutarmi a rivenderla. Questo é

successo nel corso del mese di settembre quando poi sono salito a __________

dove ho acquistato il 1 kg di cocaina che ho poi portato a M__________.

L'accordo era che M__________ vendeva la cocaina e che poi mi telefonasse per

andare a ritirare i soldi nella ragione di Fr. 1'100.00 per 10 grammi.

ADR: che preciso che anche da parte mia avrei venduto parte di

questa cocaina e mi sarei recato da lui a prendere di volta in volta i

quantitativi. Non avendo io a disposizione un appartamento mio e non volendo

coinvolgere la mia amica B__________ avevo detto a M__________ di tenere la

cocaina”,

(AI 18 PP AC 1 10.12.2008).

11. In merito

al punto 2 dell’AA

Prima del pubblico dibattimento dove ha

contestato d’aver commesso questo furto indicando come nella valigia non vi

fossero due tappeti ma 10 chili di marijuana da lui venduti a terzo ignoto in

correità con PL 1 e G__________ (verbale dibattimentale pag. 9), l’accusato

aveva esplicitamente riconosciuto di aver commesso questo reato (art. 139 cfr.

1 CP) a danno di PL 1:

Per quanto riguarda PL 1 mi viene contestato il fatto che io ho rubato due tappeti dal suo laboratorio di __________.

Da parte mia confermo il fatto, e quindi che alcuni anni fa, penso

nel 2004, quando lavoravo presso di lui gli ho rubato questi due tappeti.

I due tappeti in questione li avevo poi riposti all'interno di due

valigie; le valigie le avevo riposte all'interno del garage di proprietà di B__________

Circa nel 2005 mi sono poi accorto del fatto che questi tappeti

erano scomparsi e non erano più presenti nel garage dove li avevo riposti in

precedenza”,

(AI 32 PS AC 1 30.12.2008);

Ammetto di avere preso da PL 1 due tappeti, verso la fine del

2004…Nel 2004 ho lavorato per lui e ho alloggiato preso il laboratorio, che si

trova a __________ …Per la precisione ho collaborato con lui in varie

occasioni, nel periodo 2004-2005, ma in modo non continuativo. Per vari periodi

ho dormito presso il suo laboratorio…

Per quanto riguarda il furto dei due tappeti di cui vengo

accusato, devo dire che si tratta di due tappeti vecchi, che a mio modo di

vedere non erano più vendibili. lo mi ero occupato di lavarli. Avevo chiesto a PL

1 di darmeli. Non avevamo ancora trovato un accordo in questo senso. Ad un

certo momento abbiamo anche avuto delle discussioni circa la mia retribuzione.

Sta di fatto che un giorno mi sono portato via i tappeti senza dirglielo…

E' solo quando me ne sono andato dal suo magazzino che egli mi ha

chiesto di restituire i tappeti. lo volevo restituirglieli ma purtroppo mi

erano stati rubati dalla cantina presso la quale li tenevo”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009);

così come del resto denunciato, con maggior

dettagli, dalla stessa parte lesa nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia

del 28.10.2008, il cui contenuto è stato successivamente ribadito il 5.3.2009

dinanzi al PP”, (AI 41 PP PL 1 5.3.2009):

L'ho conosciuto nel 2003 - 2004…

Ammetto subito che…saltuariamente ha lavorato nel mio laboratorio

di tappeti e sempre nel 2004 non avendo lui dove dormire lo ho ospitato nel

laboratorio per un paio di mesi... Poi però vedendo che non se ne andava, in un

certo senso lo ho invitato ad andarsene in modo chiaro. In effetti se ne è

andato e mi ha lasciato la chiave in buca lettere. Mi accorgo, sempre nel 2004

che è sparita dal laboratorio una valigia con due tappeti in seta che valevano

globalmente sul mercato 12mila franchi. Ho sospettato di lui e nel 2005…lo ho

incontrato per strada a __________. Gli dico dei tappeti e gli chiedo che fine

hanno fatto. Lui mi risponde che li aveva presi per una amica da utilizzare per

una cena e fare bella figura. Gli dico che è opportuno che andiamo a prenderli

e lui mi ha portato a __________ dietro la via __________. Mi disse che erano

in cantina ma nel frattempo aveva chiamato un’altra persona, tale Pi__________

che aveva le chiavi della cantina. Con questo Pi__________ e con AC 1 siamo

andati in questa cantina dove vi era un sacco di roba, la mia valigia vuota ma

dei tappeti nulla. Resta il fatto che AC 1 mi prendeva anche in giro dicendomi che io i tappeti non li avrei più visti…

C'è un seguito che risale ad un anno fa quando ebbi l'opportunità

di essere chiamato in Polizia e essere interrogato dalla Polizia cantonale in

quanto AC 1 aveva asserito di aver lavorato per un lungo periodo presso il mio

laboratorio.

Ovviamente negai il fatto raccontando quello che dico adesso.

Spiegai anche la storia dei tappeti ma in effetti poi non venni a

firmare la denuncia perché la vedevo come una perdita di tempo.

Arriviamo ai tempi nostri. Tramite Se__________ circa due

settimane ebbi modo di chiederli il numero di AC 1 e Se__________ mi disse che AC

1 aveva sempre il medesimo numero …Lo contatto e scatta la segreteria

telefonica. Lui mi ricontatta qualche giorno dopo e gli chiedo quando è

possibile vederci per mettere a posto la storia dei tappeti.

Lui mi disse che gli spiaceva il torto fatto e che ci saremmo

visti. Il 22 ottobre 2008 mi contatta con messaggio SMS io gli rispondo sempre

tramite SMS e ci siamo trovati vicino ad un bar all'angolo della Caritas.

AC 1 mi disse che avrebbe cercato un posto di lavoro e che poi ci

saremmo visti. Sta di fatto che non l'ho più visto...

A precisa domanda rispondo che intendo in queste sede denunciare

il furto dei due tappeti di cui darò documentazione della tipologia e confermo

che il loro valore globale è di circa 10mila franchi.

Confermo che questo furto di tappeti è avvenuto a __________ …nel

mio laboratorio nell'anno 2004 - 2005”,

(AI 1 PS PL 1 28.10.2008).

12. In merito

al punto 3 dell’AA

Visti i suoi due precedenti decreti penali del

7.7.2005 e 30.1.2008 (considerando 3 della presente decisione) nell’AA è stato

correttamente preso in considerazione solo il periodo decorrente dal febbraio

2008, ritenuto inoltre come l’accusato, nei suoi verbali d’interrogatorio in

Polizia e dinanzi al PP, non abbia mai contestato di aver commesso il reato di

cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr:

ADR: che mi rendo conto che formalmente io non avevo il permesso

per rimanere in Svizzera, ma ormai vi risiedo da così tanto tempo che a me

sembra che la mia presenza sia accettata...

Confermo che avevo capito che non potevo rimanere in Svizzera, ma

preferivo rimanerci e dunque così ho fatto.

Sono consapevole di avere violato la legge rimanendo in Svizzera

senza alcun valido permesso. Capisco quindi l'accusa di soggiorno illegale a

mio carico”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

13. In merito

al punto 4 dell’AA

Anche questa imputazione non è stata contestata

da AC 1, che è risultato negativo all’esame tossicologico delle urine il giorno

dell’arresto (considerando 1 della presente decisione), fermo restando come i

suoi consumi di cocaina e canapa siano sempre stati, in forza alle sue stesse

dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, come

minimi, occasionali e sporadici:

Ho fatto uso di cocaina fino a 2-3 mesi fa. Adesso ho smesso di

fare uso di queste sostanze”,

(AI 1 PS AC 1 28.10.2008);

non sono un drogato, non sono un consumatore di cocaina. In

passato ho fumato della marijuana e dell’hashish. Successivamente ho fatto uso

molto saltuario di cocaina e meglio mi facevo una qualche sniffata ogni tanto,

in compagnia. Oserei dire che mi facevo di media un tiro al mese…

Il mio consumo è assolutamente irrisorio”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

In passato ho fatto uso di stupefacenti, in particolare cocaina e

canapa. Per quanto riguarda la canapa ho consumato sia erba (marijuana) che

hashish. Negli ultimi tre anni non so dire quanto stupefacente ho consumato

complessivamente. In ogni caso non avevo un consumo regolare ma mi capitava

ogni tanto di fare uso di queste sostanze”,

(AI 32 PS AC 1 21.1.2009);

Confermo di non essere un consumatore abituale. Mi capitava

comunque di fumare marijuana e hashish ed occasionalmente di tirare un po’ di

cocaina in compagnia. Questo è capitato anche negli ultimi tre anni”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

V) Verbale

PP AC 1 19.2.2009

14. Come già anticipato nel considerando 5 della presente decisione, in

questo suo verbale d’interrogatorio (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) l’accusato si è

sorprendentemente dichiarato estraneo al reato di cui al punto 1 dell’AA

precisando inoltre che:

Nego di avere mai detto di avere venduto della cocaina. La

cocaina che mi viene detto essere stata trovata presso l'abitazione di M__________

non esiste. M__________ era un mio amico, che frequentavo normalmente. In sua

compagnia mi è capitato di sniffare della cocaina che mi ha offerto lui. Non

gli ho mai dato della cocaina…

Confermo che io non ho mai ammesso nulla. Le firme che mi sono

state mostrate non sono mie. Ribadisco ciò nonostante il mio patrocinatore mi

invita a ripensare alle mie dichiarazioni e mi ricorda che anche lei era

presente al verbale del 10.12.2008 e conferma che esso riporta quanto da me

dichiarato e sottoscritto.

Il PP mi chiede se mi sono mai recato a __________ ad acquistare

della cocaina.

Rispondo di no…

Chiedo al Procuratore su cosa basa le sue accuse nei miei

confronti. lo sono…innocente e ritengo che contro di me non vi siano prove”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

Inversamente i reati di furto (art. 139 cfr. 1

CP, punto 2 dell’AA e considerando 11 della presente decisione), di soggiorno

illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr, punto 3 dell’AA e considerando 12

della presente decisione) e di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1

LStup, punto 4 dell’AA e considerando 13 della presente decisione) sono stati

nuovamente ammessi.

VI) Risultanze

dibattimentali e nuove imputazioni

15. In sede dibattimentale l’accusato ha parzialmente modificato le sue

dichiarazioni dinanzi al PP del 19.2.2009 (AI 37 PP AC 1 19.2.2009)

riconoscendo espressamente i reati di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e 4

dell’AA, mentre ha contestato il reato di cui al punto 2, ciò che gli ha

comportato, per i motivi che saranno evidenziati nel considerando 21 della

presente decisione, due nuove imputazioni (art. 250 CPP) per il titolo di

infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) e denuncia mendace (art.

303 cfr. 1 CP).

16. In merito

al punto 1 e 1.1 dell’AA

L’accusato dichiara che negli ultimi 5 anni ha

venduto della cocaina nel __________. Gli è impossibile dire l’esatto

quantitativo di cocaina venduto. Conferma nondimeno la quantità di cocaina da

lui acquistata, così come indicata in relazione ai fornitori al punto 1.1.

dell’atto d’accusa…

Conferma quindi che il quantitativo acquistato di

cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che assieme ad altre persone che

da lui acquistavano come ad esempio M__________.

Dichiara di confermare le dichiarazioni da lui

rese nei verbali di polizia, in tutti i verbali e questo da quello dell’arresto

fino all’ultimo verbale del 23.1.2009.

Dichiara di riconoscere così come indicato nel

punto 1.1 dell’atto d’accusa delle vendite per un quantitativo di 2 Kg e 835 g di cocaina”

(verbale dibattimentale pag. 4)

“L’accusato ribadisce di aver venduto 2 chili e 835 grammi così come indicato nell’atto d’accusa”,

(verbale dibattimentale pag. 7).

17. In merito

al punto 1.2 dell’AA

Dichiaro di confermare anche il punto 1.2

dell’atto d’accusa. Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era buona. Quando

ho ridato la cocaina i fornitori domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi

ricordo di preciso quanto ho pagato i domenicani”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

18. In merito

al punto 1.3 dell’AA

L’accusato conferma l’imputazione di cui al

punto 1. 3 e precisa che qualora M__________ avesse venduto lo stupefacente lui

si aspettava fr. 110.-- al grammo”,

(verbale dibattimentale pag. 5).

19. In merito

al punto 3 dell’AA

L’accusato dichiara che era a conoscenza del fatto

che non poteva rimanere in Svizzera dopo la notifica del divieto di entrata”,

(verbale dibattimentale pag. 3).

20. In merito

al punto 4 dell’AA

L’accusato dichiara che gli è impossibile

quantificare il suo consumo di cocaina e canapa dei ultimi 3 anni a partire da

oggi. Conferma comunque che si è trattato di un consumo occasionale”,

(verbale dibattimentale pag. 8).

il suo consumo di cocaina è stato minimo e lo

stupefacente gli veniva offerto”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

21. In sede dibattimentale AC 1 ha contestato di aver commesso il furto (art. 139 cfr. 1 CP) di cui al punto 2 dell’AA dando una differente versione

dei fatti che ha avuto come diretta conseguenza il vedersi prospettare (art.

250 CPP) il nuovo reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1

LStup) per avere, agendo con PL 1 e G__________, nel

periodo 2004/2005, ripetutamente venduto a terze persone non meglio

identificate un quantitativo di 11 chili di marijuana, conseguendo un illecito

profitto di almeno fr. 6'000.- (verbale dibattimentale pag. 9):

L’accusato, dopo che il Presidente ha richiamato

il reato di denuncia mendace e cosa ciò significhi dichiara che nel periodo

2004/2005 per conto di PL 1 ha venduto in più occasioni per un prezzo alla

vendita che non riesce a ricordare un quantitativo complessivo di 1 chilo di

marijuana di proprietà di PL 1 e che lo stesso gli aveva detto di andare a

prendere e vendere per conto suo. Dichiara altresì di non ricordarsi il

quantitativo di ogni singola vendita anche se il complessivo era di 1 chilo. In

merito alla valigia indicata al punto 2 dell’AA, l’accusato dichiara che la

stessa conteneva 10 chili di marijuana sempre di proprietà di PL 1 e che

quest’ultimo gli aveva detto di vendere ad un terzo, così come è avvenuto, non

meglio identificato e che fu a loro presentato da G__________. Per questa

vendita il prezzo era stato fissato in 11'000 fr. per lo meno per quello che

era la parte di PL 1 che l’accusato ha invece tenuto per sé…Le vendite ai

clienti occasionali sono avvenute nel __________ e così come i 10 chili nel

periodo fine 2004/2005... L’accusato precisa ora che degli 11'000.- fr.,

5'000.- gli ha ridati a G__________ e 6'000.- se li è tenuti per sè. A suo modo

di vedere PL 1 lo ha denunciato falsamente per il furto per fargli pagare

questa storia”,

(verbale dibattimentale pag. 9);

fermo restando come dopo aver saputo che la Corte

avrebbe proceduto all’audizione di PL 1 e G__________ ha parzialmente corretto

il tiro affermando di:

non ricordarsi con precisione quanta marijuana

vi era nella valigia rispettivamente quale fosse il prezzo di vendita”,

(verbale dibattimentale pag. 9).

Comunque sia la Corte ha proceduto all’audizione

degli asseriti suoi due correi che, in modo categorico e con argomentazioni

diverse, hanno recisamente contestato le accuse avanzate a loro danno da AC 1,

fermo restando come PL 1 abbia riaffermato come i due tappeti siano stati

realmente rubati nelle modalità di tempo e di luogo da lui già specificate nei

suoi verbali di Polizia e dinanzi al PP (PL 1 verbale dibattimentale pag. 12, G__________

verbale dibattimentale pag. 10 e considerando 11 della presente decisione).

La Corte, preso atto delle differenti versioni

rese in merito dai tre protagonisti, così come del mantenimento della propria

(art. 308 cpv. 1 CP) da parte di AC 1:

L’accusato dichiara di riconfermare le sue

dichiarazioni in merito alla marijuana e questo indipendentemente da quanto

affermato da PL 1 e G__________”,

(verbale dibattimentale pag. 13);

alla fine del primo giorno di processo gli ha

quindi prospettato (art. 250 CPP), in alternativa ed esclusione a quello di cui

all’art. 19 cfr. 1 LStup, il possibile reato di denuncia mendace (art. 303 cfr.

1 CP) per avere a __________, il 27.7.2008, benché li sapesse innocenti, denunciato

all’autorità PL 1 e G__________ come colpevoli di un crimine o di un delitto alfine

di provocare contro di loro un procedimento penale (verbale dibattimentale pag.

13).

VII) Diritto

22. Nella propria arringa la difesa ha posto più volte l’accento sul

principio in dubio pro reo affinché la Corte, limitatamente al punto 1.1

dell’AA, rigettasse, proprio in forza a questo istituto, il quantitativo di

vendita indicato nell’AA (2835 grammi) rispettivamente aumentato dalla Pubblica

Accusa nella sua requisitoria (3543 grammi) per riportarlo alle sole dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 (considerando 8 della presente decisione).

Il principio in dubio pro reo è un corollario

della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della

valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio.

Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non

può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La

massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una

certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia,

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta

può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che

dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell’imputato (DTF non pubblicate 13 maggio 2008

6B.230/2008 e 19 aprile 2002 1P.20/2002 nonché DTF 127 I 38). Il

Tribunale Federale s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene

unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una

valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di

manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127

I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la

stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il

giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132

III 209, 131 I 57, 129 I 217, 129 I 8 e 173). Una valutazione unilaterale dei

mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di

colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o

riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del

giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 1P.20/2002).

23. Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup

chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista,

detiene, trasporta, deposita e vende stupefacenti è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena detentiva non

inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.

Considerandi

2.

lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è

oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi, presi nel loro

complesso (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109), di almeno 18 grammi puri (DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato

si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano

ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 106 IV 232 e 104 IV 211).

L’art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup prevede un

ulteriore caso grave che si concretizza quando, trafficando per mestiere, viene

realizzata una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Il mestiere implica

un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a

reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche

accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,

dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di

garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV

113, 119 IV 129, 117 IV 63 e 116 IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra

d’affari e di guadagno considerevole sono state precisate dal Tribunale

Federale in DTF 117 IV 63 (fr. 110'000.- per la grossa cifra d’affari)

ed in DTF 129 IV 253 (fr. 10'000.- per il guadagno considerevole).

Notasi come sia sufficiente che una sola

circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF

122.

IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi

dell’art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della

pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della

commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 vCP, ora

art. 47 CP (DTF 120 IV 330 e 112 IV 109).

24.

In merito

al punto 1 dell’AA

Tra le tre possibili varianti scaturite dal

pubblico dibattimento (2357,50 grammi per la difesa [pari a 1'337,50 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA], rispettivamente 4335 grammi come indicato nell’AA [pari a 2835 grammi di cui al punto 1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA] o 5043 grammi come sostenuto in requisitoria dalla Pubblica Accusa [pari a 3543 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA]) la Corte ha deciso, senza il benché minimo dubbio in

merito, per la soluzione mediana, confermando quindi integralmente il punto 1

dell’AA.

Più specificatamente in relazione al punto 1.1.

dell’AA tale conclusione si è fondata sulla ripetuta confessione resa in aula

dall’accusato (considerandi 15 e 16 della presente decisione), la stessa

vestita sia dalle precedenti sue dichiarazioni in tutti i verbali di Polizia,

al GIAR e dinanzi al PP prima del 19.2.2009 (considerandi da 5 a 8 della presente decisione), dalla circostanziata sua descrizione di chi sono stati i suoi

fornitori con specifiche indicazioni - segnatamente di tempo, di luogo e del

prezzo unitario della cocaina (considerandi 6 e 7 della presente decisione) -

che AC 1 non può essersi così liberamente inventato se non fossero state vere a

causa di una del resto non psichiatricamente appurata sua malattia

(considerando 1 della presente decisione) rispettivamente per suoi, ma allora

incomprensibili, eccessi megalomani.

Altresì oltre che da una comunque importante

copertura da parte dei suoi verbalizzati acquirenti (1333 grammi è quasi il 50% di 2835 grammi, considerando 8 della presente decisione), il convincimento

della Corte si è fatto certezza in forza alle stesse dichiarazioni

dibattimentali dell’accusato in merito al furto da lui subito a fine dicembre

2007.

presso l’Hotel __________ di __________:

è vero che alla fine del dicembre 2007 ha subito un furto di denaro all’Hotel __________ dove alloggiava. Conferma che erano soldi

provenienti dalle vendite di cocaina. Dichiara che a suo modo di vedere erano

100/120'000.-- fr. a cui bisogna aggiungere i 20'000.-- fr. che non gli sono

stati rubati”,

(verbale dibattimentale pag. 5).

Ora anche solo basandosi sulla somma di fr.

120'000.- (fr. 100'000.- + fr. 20'000.-) e tenuto conto che era un importo al

netto d’acquisto (considerando 7 della presente decisione) e che, anche

nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il suo guadagno al grammo era di

almeno fr. 54.- (fr. 110.- come prezzo di vendita minimo applicato del resto al

solo M__________ mentre per altri acquirenti il prezzo variava tra fr. 120.- e

fr. 150.- il grammo [considerando 8 della presente decisione] ./. fr. 56 quale

prezzo di acquisto da J__________ [considerando 7 della presente decisione]) si

arriva, calcoli alla mano, a più di 2200 grammi di cocaina venduta, ciò che ad ulteriore supporto di quanto indicato all’inizio di questo considerando, ha

permesso alla Corte di concludere, senza il benché minimo dubbio in merito, per

il sicuro riconoscimento del quantitativo di cui al punto 1.1 dell’AA dopo aver

ricordato come l’accusato, per più di quattro anni, ha vissuto solo grazie ai

proventi del suo spaccio (considerando 1 della presente decisione), che gioco

forza non può che essere maggiore alle sue così calcolate vendite di perlomeno 2200 grammi a fine dicembre 2007 corrispondendo quindi perlomeno a quelli che sono stati i suoi

ammessi acquisti per complessivi 2835 grammi, tutti d’altronde destinati alla vendita visto che il suo consumo è stato foraggiato solo da offerte da parte di

terzi (considerando 20 della presente decisione).

Conseguentemente a ciò la Corte non ha potuto che

rigettare le differenti conclusioni avanzate dal PP e dalla difesa in sede di

discussione.

Per la tesi della Pubblica Accusa già solo poiché

basata su calcoli troppo empirici ed in nessun modo provati, segnatamente per

quello che possono essere stati i costi complessivi per vitto e alloggio di AC 1 a partire dal 2004 (fr. 60'000.-). E’ vero che nei suoi verbali in Polizia l’accusato aveva ammesso

delle vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina (considerando 8 della presente decisione), ma è altresì vero che la Corte ha ritenuto come sicuramente

più attendibile e certa la sua ricostruzione sugli acquisti piuttosto che

quella sulle vendite essendo stati i primi più sporadici e quindi più

ricordabili e giocoforza, nelle sue ammissioni, più credibili rispetto ai

secondi che sono avvenuti, invece, nel quadro di una attività di spaccio

assolutamente ripetitiva, esperita per un periodo di più di quattro anni e

sulla quale, segnatamente sugli specifici quantitativi di ogni singolo

acquirente, è ben possibile che AC 1 abbia potuto comprensibilmente confondersi

per eccesso.

Per la tesi della difesa, proprio tenendo conto

del principio in dubio pro reo, in quanto in crasso urto con le altre

risultanze dibattimentali e di istruttoria così come sopra evidenziate -

segnatamente ma anche se non esclusivamente già solo per la vestita confessione

in aula di 2835 grammi di vendita (considerando 16 della presente decisione) -

fermo restando poi come la copertura di quasi la metà delle forniture con le

dichiarazioni di acquisto degli stessi acquirenti non può che validamente

rinviare, rispettivamente comprovare, delle vendite ben maggiori e questo anche

solo perché non tutti i clienti di oltre quattro anni di spaccio hanno potuto

essere identificati e verbalizzati, così come rientra nel corso ordinario delle

cose e della comune esperienza che chi lo è stato abbia voluto negare o

perlomeno ridurre sensibilmente i propri consumi onde cercare di evitare

conseguenze personali sia sul piano penale (art. 19a cfr. 1 LStup) che

amministrativo (art. 16 segg. della LCStr).

La Corte non ha altresì avuto dubbi sul

riconoscimento delle imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo

dopo aver richiamato, rispettivamente accertato, le risultanze istruttorie e

dibattimentali così come indicate nei considerandi da 4 a 7, 9, 10, 17 e 18 della presente decisione.

Pacifica, già solo per il quantitativo

complessivamente ritenuto di 4335 grammi di cui 910,81 grammi con un grado di purezza medio del 44% (considerando 4 della presente decisione), la chiara

realizzazione dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi di cui all’art.

19.

cfr. 2 lett. a) LStup, unica aggravante, bastandone una, formalmente

ritenuta.

25.

In forza all’art. 115 cpv. 1 lett. b) della LStr è punito con una

pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna

illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del

soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.

26.

La Corte, accertato l’adempimento dei presupposti oggettivi e

soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e

dibattimentali (considerandi 1, 3, 12, 14, 15 e 19 della presente decisione),

non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autore colpevole del

reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr relativamente al periodo

febbraio 2008 / 28.10.2008.

27.

Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta

l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.

28.

Anche per questa imputazione, in base agli accertati elementi di cui

ai considerandi da 13 a 15 e 20 della presente decisione, la Corte altro non ha

potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a

cfr. 1 LStup), limitandone comunque il periodo, ai sensi dell’art. 109 CP, dal

28.7.2006

al 28.10.2009.

29.

Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni

o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art. 110

cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico (art.

110.

cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme

all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per

ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

art. 253 no. 3 segg., TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS,

Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 38, pag. 162 segg., CORBOZ,

Les infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 253 no. 1

segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter,

Losanna, 2007, art. 253 no. 1.1. segg.). L’autore deve

aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma

non richieda per la sua applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito

profitto. Il dolo eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit.,

art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38,

pag. 164 e CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17).

30.

Incontestato, nemmeno da AC 1, che il suo permesso d’asilante sia

stato ottenuto con l’inganno, presentando false generalità e dopo aver fatto

sparire il passaporto originale (considerando 1 della presente decisione). Da

ciò il chiaro adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di

legge propri all’art. 253 CP.

31.

Conformemente all’art. 139 cfr. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile

altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Dal profilo oggettivo il reato presuppone una cosa

mobile altrui, che non sia senza padrone o in proprietà dell’autore, il cui comportamento

deve consistere nel sottrarre la cosa, vale a dire nel privare il precedente

possessore, contro la sua volontà, della facoltà di disporne allo scopo di

costituire sulla stessa un nuovo possesso nella sua persona o di un terzo (NIGGLI/RIEDO,

Basler Kommentar, op. cit., art. 139 no. 10 segg., TRECHSEL, op. cit.,

art. 139 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 139 no. 2 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo, 2008, § 8, pag. 134 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 139

no. 1 segg., FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., art. 139 no. 1.2. segg.

e HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, Schlthess, Zurigo, 1997,

art. 139 no. 784 segg.). Trattasi soggettivamente di un reato intenzionale

(art. 12 cpv. 2 CP) anche se il dolo eventuale è comunque sufficiente (NIGGLI/RIEDO,

op. cit., art. 139 no. 63 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 139 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 8, pag. 142 segg., CORBOZ,

op. cit., Vol. I, art. 139 no. 8 segg. e HURTADO POZO, op. cit., art.

139.

no. 794 segg.).

32.

Conformemente all’art. 303 cfr. 1 cpv. 1 CP è punito con una

pena detentiva o pecuniaria chi denuncia all’autorità come colpevole di un

crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente per provocare contro di

essa un procedimento penale.

Scopo della norma è di proteggere sia l’onore della persona

denunciata sia una corretta amministrazione della giustizia. Colui che è

denunciato all’autorità come autore di un reato penale è leso nel suo onore,

motivo per cui una denuncia mendace comprende pure i reati contro l’onore

previsti dagli art. 173 e segg. CP ed implica quindi la calunnia ai sensi

dell’art. 174 CP (DTF 115 IV 1). La denuncia deve essere fatta ad un’autorità

allo scopo di provocare l’apertura di un procedimento penale nei confronti del

denunciato (DELNON/RÜDY,Basler Kommentar, op. cit.,

art. 303 no. 13 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 303 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

303.

no. 2 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96, pag. 366 segg., CORBOZ,

op. cit., Vol. II, art. 303 no. 2 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 303 no. 1.1. segg.). Trattasi di

un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) che non ammette il dolo eventuale nel

senso che l’autore deve denunciare una persona sapendola assolutamente innocente

(DELNON/RÜDY, op. cit., art. 303 no. 26 segg., TRECHSEL, op.

cit., art. 303 no 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 303 no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96,

pag. 370 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art.

303.

no. 17 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 303 no. 1.5.).

33.

La Corte, malgrado la breve

istruttoria dibattimentale esperita con l’audizione di PL 1 e G__________

(considerando 21 della presente decisione), non è riuscita a determinare, con

la dovuta e necessaria certezza, quale fosse il contenuto della valigia di cui

al punto 2 dell’AA. Due tappetti o 10 chili di marijuana?

Per la Corte è stato impossibile stabilirlo anche

a fronte, per l’asserito furto (art. 139 cfr. 1 CP), di un’istruttoria non

sufficientemente sostenuta da altre prove se non, al di là delle dichiarazioni

di PL 1 nei suoi verbali d’interrogatorio (considerando 11 della presente

decisione), dalla ritrattata prima confessione dell’accusato poi seguita da sue

nuove e completamente differenti dichiarazioni di colpevolezza, recisamente

contestate dagli asseriti suoi due correi e questo, per il solo PL 1, anche in

relazione ad un comune spaccio di 1 chilo di marijuana (considerando 21 della

presente decisione).

Nell’impossibilità, già solo come esempio, di

accertare quanto fossero grandi i due tappeti rispettivamente la valigia anche

solo per verificare se era sufficientemente capiente per contenere questi

ultimi o, inversamente, 10 chili di marijuana, l’assenza agli atti per

negligenza dello stesso PL 1 - il cui ritardo nel presentare la propria

denuncia, visto anche il dichiarato valore economico dei due tappeti dopo la

sostenuta ma non comprovata loro riparazione, lascia perlomeno perplessi - di

un giustificativo di acquisto o perlomeno di una loro valida descrizione, così

come la mancata audizione del teste che, asseritamene a __________, avrebbe

assistito alla lite tra l’accusato e la parte lesa, non ha permesso alla Corte

di poter arrivare a qualsivoglia fondata conclusione. Di certo, in merito al

contenuto di questa valigia, tra AC 1 e PL 1 qualcosa è sicuramente successo ma

cosa non si sa né forse mai lo si saprà.

Ragion per cui, richiamato l’art. 120 CPP (norma

che per l’accusato vale sia per la sua prima confessione per il reato di furto,

art. 139 cfr. 1 CP, considerandi 11 e 14 della presente decisione) che per la

prospettata nuova imputazione (art. 250 CP) di infrazione semplice alla LStup

per l’asserita vendita di 11 chili di marijuana (art. 19 cfr. 1 LStup,

considerando 21 della presente decisione), preso atto delle carenze istruttorie

sopra citate, da ritenersi comunque come non esaustive, con l’invito al

Ministero Pubblico, se e qualora ancora possibile, di porvi rimedio accertando

una volta per tutte la realtà dei fatti ed eventuali responsabilità penali a

carico di ciascun protagonista, ricordato altresì come in sede testimoniale sia

PL 1 che G__________ abbiano espressamente contestato la chiamata in correità

di AC 1 (considerando 21 della presente decisione), la Corte, sia per

insufficienza di prove che in applicazione del principio in dubio pro reo

(considerando 22 della presente decisione), ha prosciolto AC 1 dalle

imputazioni di furto (art. 139 cfr. 1 CP, punto 2 dell’AA) e di infrazione

semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup, considerando 21 della presente

decisione).

L’impossibilità per la Corte di effettivamente

stabilire il contenuto di questa valigia comporta, parallelamente, la decadenza

dell’ulteriore prospettata imputazione (art. 250 CPP) di denuncia mendace (art.

303.

cfr. 1, considerando 21 della presente decisione) e questo sia

oggettivamente che soggettivamente visto l’impossibilità, almeno oggi, di

ricostruire esattamente i fatti e quindi sapere chi tra l’accusato, PL 1 e G__________

ha espressamente mentito, sapendo di mentire.

VIII) Colpa,

prognosi e pena

34.

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni

personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità

della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno

a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il

comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la

volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV

288).

Vanno inoltre considerati, sempre secondo la

citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV

44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità

personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva

(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del

17.4

,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha

più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di

secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il

principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,

nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.

47.

CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a

un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere

infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV

292).

35.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni

prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei

mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote

giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi

sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le

sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,

riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto

dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare

previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del

condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi

favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi

si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42

cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul

comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della

pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione

della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà

l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente

attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente

dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/

WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere

parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica

utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può

eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena

da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

36.

Qualificare la colpa dell’accusato come grave è semplicemente

eufemistico. Per più di quattro anni, dopo aver ottenuto fraudolosamente lo

statuto d’asilante, a dispregio del rifiuto di questa sua domanda con un ultimo

termine di partenza per l’11.8.2004, AC 1 si è dato alla clandestinità

continuando a restarvi sino al 28.10.2008 malgrado i due decreti d’accusa per

violazione alla vLFDDS e alla LStr a lui intimati il 7.7.2005 ed il 31.1.2008,

a testimonianza di chi, caratterialmente, ha sempre pensato di potersi fare

beffe dell’autorità, come del resto da lui stesso ammesso in sede

dibattimentale quando ha affermato di aver risposto alla citazione della

Polizia Cantonale solo poiché certo che, come le altre volte, non sarebbe stato

arrestato (verbale dibattimentale pag. 7).

La Corte, malgrado i suoi atteggiamenti dimessi

nel corso delle due giornate di dibattimento che mal collimano con l’immagine

molto più sicura di sé data nelle sue fotografie del giorno del fermo, è giunta

all’insindacabile conclusione, non solo partendo dalla gravità dei fatti così

come sopra ritenuti ma anche e soprattutto dagli accertamenti messi in atto dal

Dr. TE 1, come l’accusato sia personaggio intelligente, manipolatore solo per

suo vantaggio, certamente scaltro ed affidabile in quanto se così non fosse non

avrebbe potuto vivere per così tanto tempo nella clandestinità, trovandosi

degli alloggi privati e soprattutto muovendosi con estrema facilità, oltre che

con successo, in un ambiente altamente pericoloso e criminogeno come quello

dello spaccio degli stupefacenti.

Grave, sempre eufemisticamente parlando, il

quantitativo di cocaina trafficato (4335 grammi) rispettivamente venduto (2835 grammi), passando per forniture di pochi grammi a quantitativi sempre maggiori

sino ad arrivare ad un intero chilo, con un importante numero di acquirenti a

dimostrazione di uno spaccio ben strutturato e diversificato, riuscendo ad

ottenere costanti, ingenti e cospicui guadagni che solo un’attività svolta come

una vera professione può permettere di conseguire.

Altresì, nel contesto della commisurazione della

pena, la Corte ha tenuto conto della durata del suo illecito agire, del fatto

che se non fosse stato arrestato avrebbe continuato a vendere e trafficare

cocaina poiché unica sua fonte di reddito, così come il fatto che AC 1, visto i

suoi irrisori consumi, ha sempre e solo agito per mero scopo di lucro.

In questo quadro a tinte scure, con una prognosi

altamente infausta poiché cittadino straniero senza legami con il nostro

territorio, pregiudicato e clandestino, il solo elemento a suo vantaggio è

stata la sua concreta collaborazione sino al verbale dinanzi al PP del

19.2

, attitudine per sua fortuna ripresa in sede di pubblico dibattimento

tanto da riconfessare, anche se a fatica e non spontaneamente, quanto già

ammesso in relazione al reato di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup. Benché

non si possa parlare di un suo concreto emendamento né tanto meno di una forma

di sincero pentimento ex art. 48 lett. d) CP, di questa sua confessione e

collaborazione, inizialmente in sede d’istruttoria e poi in aula malgrado il

poco comprensibile inciampo del 19.2.2009, la Corte ne ha ampiamente tenuto

conto al momento della commisurazione della pena, così come del resto già fatto

dal PP con la relativa sua richiesta.

Richiamato l’art. 49 cpv. 1 CP e tenuto conto

anche degli altri reati per cui AC 1 è stato condannato (art. 115 cpv. 1 lett.

b) LStr, art. 19a cfr. 1 LStup ed art. 253 CP), benché secondari e di poco peso

a confronto di quello di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 lett.

a) LStup), la Corte, tutto ben ponderato, ha ritenuto come giusta ed adeguata alla

fattispecie ed alla colpa oggettivamente e soggettivamente grave dell’accusato

una sua condanna ad una pena detentiva da espiare di 4 anni e 6 mesi con

computazione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa

7.7.2005

e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.

IX) Confische

e dissequestri

37.

In

relazione ai corpi di reato indicati nell’AA l’accusato in sede di verbale dibattimentale si è così espresso:

entrambi i telefoni indicati nell’atto d’accusa e le carte SIM

contenute sono stati da lui utilizzati per tenere i contatti con M__________ e

le altre persone coinvolte nell’inchiesta.

Dichiara che il computer in sequestro l’ha comperato grazie ai

ricavi della vendita della cocaina, mentre l’Ipod e i relativi accessori gli è

stato regalato da una persona di cui non ricorda il nome.

Dichiara che nello zaino nascondeva la cocaina quando scendeva da __________.

La bilancina la utilizzava per pesare la cocaina”,

(verbale dibattimentale pag. 12).

Conseguentemente la Corte ha ordinato:

-- richiamato

il reato di cui al punto 1 dell’AA, sia perché serviti alla sua commissione che

perché ne sono stati il prodotto, la confisca (art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP)

di fr. 500.- previa deduzione, almeno parziale, della tassa di giustizia e

delle spese processuali, di 1 telefono cellulare Nokia 6280 con scheda Sim (AI

1.

PS AC 1 28.10.2008 nonché AI 9, 10, 11, 13 e 35), di 1 telefono cellulare

Nokia 1110i con caricatore (AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 computer portatile

con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione, di una scheda Sim Sunrise

(AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 zaino e di 1 bilancina elettronica (AI 32

verbali di sequestro 28/29.10.2008 allegati 11, 12 e 13);

-- il

dissequestro con susseguente restituzione al condannato non essendo adempiute

le condizioni di cui agli art. 69 segg. CP di vario materiale cartaceo e

fotografie, di 1 custodia per orologio cardiofrequenzimetro e di 1 Ipod con

custodia e altoparlanti (AI 32 verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13).

X) Tassa di

giustizia e spese processuali

38.

Visto il proscioglimento (considerandi 28 e 33 della presente

decisione) di AC 1 dalle accuse di furto (art. 139 cfr. 1 CP), di infrazione

semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup), di denuncia mendace (art. 303 cfr.

1.

CP) e parzialmente di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) la

tassa di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a suo carico in ragione

di 9/10, la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.4, 1.1.5, 1.2., 2.2., 2.3., 3, 5.8,

5.

, 5.10 e parzialmente 1.4;

visti gli art. 12,

40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cfr. 1, 253 e 303 cfr. 1 CP;

19.

cfr. 1 e 2 e 19a cfr. 1 LStup.;

115.

cpv. 1 lett. b) LStr.;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1 è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzato, nel __________, a __________ ed in

altre imprecisate località, nel periodo metà 2004 / 28.10.2008, previo acquisto

di circa 4'335 grammi di cocaina:

1.1.1

venduto a

varie persone 2'835 grammi di cocaina;

1.1.2

acquistato da

terzi ai fini di vendita 500 grammi di cocaina, restituiti ai venditori;

1.1.3

acquistato ai

fini di vendita e depositato presso l’appartamento di M__________ 1'000 grammi di cocaina;

1.2

soggiorno

illegale

nel __________, a __________ ed in altre

imprecisate località, nel periodo febbraio 2008 / 28.10.2008, senza la

necessaria autorizzazione;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, nel __________ ed in

altre imprecisate località, nel periodo 28.7.2006 / 28.10.2008, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina e di canapa;

1.4

conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

in relazione al rilascio di un permesso di

richiedente d'asilo con le false generalità di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

2.

AC 1 è prosciolto dai reati di:

2.1

furto

limitatamente al punto 2 dell’atto d’accusa

2.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo giugno 2006 / 27.7.2006;

2.3

infrazione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti di cui al punto 2.2 dei quesiti;

2.4

denuncia

mendace per i fatti di cui al punto 2.3 dei quesiti.

3.

Di

conseguenza AC 1, è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6

(sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa 7.7.2005 e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.

4.

La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste in ragione di

9/10 a carico del condannato e in ragione di 1/10 a carico dello Stato.

5.

E’ ordinata

la confisca di:

5.1

fr. 500.-

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

5.2

1 telefono

cellulare Nokia 6280 con scheda Sim;

5.3

1 telefono

cellulare Nokia 1110i con caricatore;

5.4

1 computer

portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione;

5.5

1 scheda Sim

Sunrise;

5.6

1 zaino;

5.7

1 bilancina

elettronica;

6.

E’

ordinato il dissequestro in favore del condannato di:

6.1

vario

materiale cartaceo e fotografie;

6.2

1 custodia

per orologio cardiofrequenzimetro;

6.3

1 Ipod con

custodia e altoparlanti.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (9/10):

Tassa di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta preliminare fr. 1'674.--

Testi fr. 150.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 90.--

fr. 3'714.85

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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