72.2009.53
Spaccio di 4,335 kg di cocaina da parte di cittadino straniero clandestino
28 luglio 2009Italiano92 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2009.53
Data decisione, Autorità:
28.07.2009, PENAL
Titolo:
Spaccio di 4,335 kg di cocaina da parte di cittadino straniero clandestino
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DEPOSITO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 253 CPS
art. 115 LFSTR
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2009.53
Lugano,
28 luglio 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
AS 3
AS 5
AS 6
AS 7
con la segretaria:
Silvia Jurissevich, vicecancelliera
Conviene nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia
per giudicare
AC 1
alias
__________
detenuto dal 28 ottobre 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute
di parecchie persone e inoltre commessa per mestiere, realizzando un guadagno
considerevole,
per avere, senza essere autorizzato,
a partire dalla metà del 2004 fino all’ottobre
2008,
nel __________, a __________ ed in altre
imprecisate località svizzere,
trafficato, segnatamente acquistato, detenuto, trasportato,
depositato e venduto, un quantitativo complessivo di almeno 4’335 grammi di cocaina, e meglio:
1.1. a partire
dalla metà del 2004 fino all’ottobre 2008, nel __________, venduto a
vari tossicodipendenti locali, 2'835 grammi di cocaina (di cui 920 grammi al solo M__________, nel periodo 2006/2007), sostanza da lui
acquistata:
- nel __________, nel 2004/2005, da sconosciuti
cittadini africani, in ragione di 365 grammi;
- a __________, nel 2006, da tale “S__________”,
persona non meglio identificata, in ragione di 500 grammi;
- a __________ e dintorni, dal novembre
2006 agli inizi del 2008, da tale “J__________”, persona non meglio
identificata, in ragione di 1’970 grammi;
1.2. verso la
fine del 2006,
acquistato a __________,
da cittadini domenicani non identificati, 500 grammi di cocaina,
sostanza stupefacente destinata alla vendita, ma
poi restituita ai venditori, in quanto di scarsa qualità;
1.3. nel
settembre 2008,
acquistato a __________
e dintorni, da tale “J__________”, persona non meglio identificata, ulteriori 1’000 grammi di cocaina,
sostanza stupefacente che ha depositato
presso l’appartamento di __________ di M__________, offrendogli contestualmente
di venderla a terzi (sostanza sequestrata dalla Polizia cantonale il 7.10.2008 in
ragione di 910.81 grammi netti, risultati avere un grado di purezza medio del
44%);
reato previsto:
dall’art. 19 cifra 2 LStup;
2. furto
per avere,
in data imprecisata tra la fine del 2004 e gli
inizi del 2005,
a __________,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine
di appropriarsene,
sottratto a PL 1 due tappeti e una valigia, per
un valore complessivo dichiarato dalla parte lesa di alcune migliaia di
franchi;
reato previsto:
dall’art. 139 cifra 1 CP;
3. soggiorno
illegale
per avere,
nel periodo febbraio/ottobre 2008,
nel __________, a __________ ed in altre
imprecisate località,
soggiornato illegalmente in Svizzera, in quanto
privo della necessaria autorizzazione;
reato previsto:
dall’art. 115 cpv. 1 lett. b. LStr;
4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo giugno 2006/ottobre 2008,
nel __________ ed in altre imprecisate località
svizzere,
consumato saltuariamente cocaina e canapa;
reato previsto:
dall’art. 19a cifra 1 LStup.
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2009 del 5 maggio 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore
pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) M Law DUF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 27 luglio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 18:10
- martedì 28 luglio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 17:55
Il Presidente, richiamato l’art.
250 CPP, prospetta all’accusato il reato di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione ai sensi dell’art. 253 CP per avere, a __________,
il 29.7.2003, usando inganno, indotto i competenti funzionari pubblici ad
attestare in un permesso di richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le
sue generalità erano __________, 10.7.1977, di __________ e di __________, nato
a __________, cittadino del __________. Le Parti dichiarano di non opporsi a
questa prospettazione.
Il Presidente, richiamato
l’art. 250 CPP, prospetta rispettivamente precisa all’accusato l’imputazione di
cui al punto 1 dell’AA che preso atto delle sue dichiarazioni nei verbali di
Polizia e dinanzi al PP nel periodo 29.10.2008 / 23.1.2009 quindi prima della
sua ritrattazione nel verbale PP 19.2.2009 ha da essere quantificata in 3543 grammi di cocaina venduti (AA 1.1), 500 grammi di cocaina acquistati ai fini di vendita (AA 1.2)
e 1000 grammi lordi di cocaina depositatati ai fini di vendita (AA 1.3) per un
totale complessivo di 5043 grammi di cocaina al posto di 4335 grammi. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Il Presidente, richiamato l’art. 250
CPP, prospetta all’accusato il reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19
cifra 1 LStup), per avere nel periodo 2004/2005 ripetutamente venduto a terze
persone non meglio identificate un quantitativo di 11 chili di marijuana,
agendo in correità con PL 1 e G__________ e conseguendo un illecito profitto di
almeno fr. 6'000.-. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Il Presidente, richiamato l’art. 250
CPP, prospetta all’accusato l’ipotesi di reato di denuncia mendace ai sensi 303
cifra 1 CP per avere a __________ il 27.7.2008, denunciato all’autorità come
colpevoli di un crimine o di un delitto PL 1 e G__________ seppur sapendoli
innocenti, per provocare contro di loro un procedimento penale. Le parti
dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
in merito all’imputabilità dell’accusato osserva preliminarmente che per lo
psichiatra che lo aveva in cura, AC 1 non avrebbe nessun problema mentale e
adotterebbe comportamenti inspiegabili unicamente per ottenere compassione e una
riduzione della pena. La sua imputabilità sarebbe pertanto totale.
Ripercorre la vita dell’accusato, osservando in
particolare che egli è arrivato in Svizzera nel 2000 e nel 2003 ha deciso di presentare domanda d’asilo fornendo delle false generalità. Illustra quindi il
traffico di cocaina effettuato dall’accusato, affermando che sulla base delle
dichiarazioni da lui rese in aula riguardanti il suo guadagno dalla vendita
della droga, si possa provare che abbia venduto più dei 2'835 grammi di cocaina indicati nell’AA. Tenendo conto dei 120'000.- franchi provento della vendita
di cocaina, dei 56'000.- franchi spesi per l’acquisto dell’ultimo chilo di
cocaina, di almeno 60'000.- franchi per sopravvivere in Ticino e stimando il
ricavo netto in 62.-- franchi al grammo si arriverebbe infatti a più di 3,5
chili di cocaina.
Spiega perché è dato il reato di infrazione alla
LF sugli stupefacenti per entrambe le aggravanti dell’AA.
Analizza poi le altre imputazioni a carico
dell’accusato.
Chiede infine la conferma integrale dell’atto
d’accusa, furto compreso, del reato di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione e di denuncia mendace, esclude poiché non credibilie quello di
infrazione semplice alla LStup e precisa che come data di inizio della
contravvenzione di cui al punto 4 dell’AA si debba considerare il 29.7.2006.
Vista la grande quantità di cocaina smerciata, la
sua purezza e la durata del suo comportamento, ritiene la colpa dell’accusato
particolarmente grave anche se non è da dimenticare a suo favore la
collaborazione inizialmente fornita agli inquirenti.
Conclude chiedendo che l’accusato sia condannato ad
una pena detentiva di 5 anni a valersi quale pena unica ai due DA del 2005 e
del 2008. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, tranne l’Ipod,
la custodia per l’orologio cardiofrequenzimetro e il materiale cartaceo.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea
l’attiva collaborazione fornita dal suo patrocinato agli inquirenti senza la
quale fatti importanti non avrebbero potuto essere scoperti.
Invoca il principio dell’in dubio pro reo sostenendo
che tra le numerose autoaccuse del suo cliente vi sarebbero pochissimi fatti
concreti e tutti da provare. Afferma che il suo assistito soffrirebbe di
megalomania e sarebbe in uno stato confusionale; le sue dichiarazioni non potrebbero
pertanto essere considerate totalmente attendibili. Osserva che non vi sarebbe
alcuna valida ragione per non credere agli acquirenti, sottolineando che ben 15
di essi hanno negato i quantitativi ammessi dall’accusato.
Chiede quindi alla Corte di considerare
unicamente i quantitativi di cocaina ammessi dagli acquirenti (437.50 g) e quelli ammessi da M__________ (900 g), più il chilo lasciato in deposito
nell’appartamento di quest’ultimo, per un totale di 2’357,50 grammi di cocaina.
Non si esprime in merito alle confische ed agli
altri reati e conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta
dal PP.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, nel __________, a __________
ed in altre imprecisate località, nel periodo metà 2004 / 28.10.2008, previo
acquisto di circa 4'335 grammi di cocaina:
1.1.1. venduto a
varie persone 2'835 grammi di cocaina;
1.1.2. acquistato da
terzi ai fini di vendita 500 grammi di cocaina, restituiti ai venditori;
1.1.3. acquistato ai
fini di vendita e depositato presso l’appartamento di M__________ 1'000 grammi di cocaina;
1.1.4. trattasi di
quantitativi superiori;
1.1.5. trattasi di
quantitativi inferiori;
1.1.6. trattasi di
reato aggravato:
1.1.6.1. a motivo del
quantitativo;
1.1.6.2. poiché
commesso per mestiere realizzando un guadagno considerevole;
1.2. furto
a __________, nel periodo fine 2004 / inizio
2005, sottratto a PL 1 due tappeti ed una valigia del valore complessivo di
alcune migliaia di franchi;
1.3. soggiorno
illegale
nel __________, a __________ ed in altre
imprecisate località, nel periodo febbraio 2008 / 28.10.2008, senza la
necessaria autorizzazione;
1.4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, nel __________ ed in
altre imprecisate località, nel periodo giugno 2006 / 28.10.2008, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina e di canapa;
1.4.1. trattasi di
un periodo inferiore;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. AC 1 è
inoltre autore colpevole di:
2.1. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
a __________, il 29.7.2003, usando inganno,
indotto i competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di
richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________,
10.7.1977, di __________ e di __________, nato a __________;
2.2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, nel __________, nel
periodo 2004 / 2005, agendo in correità con PL 1 e G__________, ripetutamente
venduto a terze persone non meglio identificate, 11 chili di marijuana;
2.3. denuncia
mendace
a __________, il 27.7.2009, sapendoli innocenti,
denunciato all’autorità PL 1 e G__________ come colpevoli di infrazione alla LF
sugli stupefacenti per provocare contro di loro un procedimento penale.
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve
essere revocata la sospensione condizionale:
4.1. della pena
di detenzione di 5 giorni inflittagli con decreto d’accusa 7.7.2005 del
Ministero Pubblico del Cantone Ticino;
4.2. della pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a fr. 30 cadauna inflittagli con decreto
d’accusa 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?
5. Deve
essere ordinata la confisca di:
5.1. fr. 500.-;
5.2. 1 telefono
cellulare Nokia 6280 con scheda Sim;
5.3. 1 telefono
cellulare Nokia 1110i con caricatore;
5.4. 1 computer
portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione;
5.5. 1 scheda Sim
Sunrise;
5.6. 1 zaino;
5.7. 1 bilancina
elettronica;
5.8. 1 Ipod con
custodia e altoparlanti;
5.9. vario
materiale cartaceo e fotografie;
5.10. 1 custodia
per orologio cardiofrequenzimetro?
Considerato, in fatto ed in
diritto
I) Vita e
precedenti penali
1. Quo alla sua vita anteriore e alla sua situazione personale, ,
cittadino __________, ha confermato in aula quanto già dichiarato in sede di
istruttoria:
“
Sono cresciuto in __________, nella capitale __________. Vivevo
con mia madre e il suo secondo marito e 2 figli di secondo letto di mia madre,
dunque miei fratellastri. Mio padre si è a sua volta risposato e ha una nuova
famiglia. Avevo comunque con lui dei rapporti normali. Ho frequentato le scuole
dell'obbligo fino a 16 anni circa. In seguito ho svolto vari lavoretti, quali
ad esempio carrozziere, venditore, ecc…
Nel 2000 circa mi sono recato in Francia, presso dei connazionali.
Ho usato il mio passaporto per entrare in Francia. Dopo alcuni mesi mi sono
trasferito da altri connazionali a Ginevra. Ho svolto vari lavori in nero,
quali ad esempio il cameriere. Nel 2003 ho fatto domanda di asilo, per ottenere
uno statuto ufficiale…
La mia domanda è stata respinta. lo ho fatto ricorso ma la
decisione è stata confermata nel giugno 2004…avevo comunque capito che la mia
domanda di asilo era stata respinta e dunque non potevo rimanere in Svizzera
come asilante. lo però non ho più lasciato la Svizzera…
Consapevole di non potere ottenere la regolarizzazione della mia
situazione in Svizzera…speravo di trovare una sposa svizzera…
ho lasciato la mia patria per venire in Europa per migliorare la
mia qualità di vita e per vivere delle esperienze nuove e allargare i miei
orizzonti”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).
Arrivato in Francia e poi in Svizzera con un
valido documento di legittimazione, che evidentemente non presentò al momento
della sua richiesta di asilo (AI 21), nulla è dato a sapere, visto anche il suo
silenzio, in merito alla sua vita ginevrina nel periodo 2000/2003.
E’ invece certo che il 13.7.2003, a Vallorbe,
onde regolarizzare la propria posizione, presentò una domanda d’asilo sotto le
mentite spoglie di __________, ciò che gli è valso, in sede dibattimentale, la
prospettazione del nuovo reato (art. 250 CPP) di conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione (art. 253 CP) per avere,
perlomeno a Chiasso, il 29.7.2003, al momento della sua prima audizione,
ingannevolmente indotto i competenti funzionari ad attestare in un permesso di
richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________,
10.7.1977, di __________ e di __________, nato a __________ (AI 21 e verbale
dibattimentale pag. 3).
Così come già fatto in sede di istruttoria (AI 37
PP AC 1 19.2.2009), anche in aula l’accusato ha ribadito come nella procedura
d’asilo avesse fornito false generalità e che i motivi alla base della sua
domanda, cioè essere un perseguitato politico in quanto attivo militante del
governo uscito sconfitto dalle elezioni, fossero solo delle menzogne allo scopo
di ottenere lo statuto di asilante:
“
Io ero membro di un club di Karaté di __________
…Eravamo 8 giovani…Questo club era sovvenzionato interamente dal vecchio
regime...In effetti lavoravamo per il precedente governo. Ci occupavamo di
propaganda, organizzavamo delle manifestazioni sportive. Dopo che il nuovo
regime si è istallato sono cominciati i problemi. La popolazione della nostra
provincia aveva opposto resistenza al nuovo governo. Insieme ai militari del
precedente regime abbiamo organizzato una resistenza bloccando le strade ed i
ponti per impedire il passaggio dei convogli…Sono arrivati i militari
accompagnati da una parte della popolazione. La resistenza non è stata in grado
di tenere le posizioni e loro sono entrati a __________. Questo è successo il 6
luglio 2002. Ci sono stati degli scontri con dei morti. La popolazione si è scagliata
su di noi…e due dei nostri compagni sono stati linciati. Io sono riuscito a
fuggire il 12 luglio 2002…Quel giorno è stato appiccato il fuoco alla mia casa
come pure al mio negozio. Io sono andato a __________ a rifugiarmi in una
chiesa per una notte. Il giorno seguente con tre dirigenti del precedente
regime…sono fuggito a __________. Siamo stati nascosti da un gruppo di cinesi.
Qui sono rimasto nascosto fino al 23.02.2003 data alla quale sono fuggito a __________
…nascondendomi in una chiesa. Qui sono rimasto nascosto fino al 11.07.2003
quando ho preso l’aereo da __________ fino a Parigi.
Voglio aggiungere che già in precedenza avevo
subito minacce e che era stato saccheggiato il mio negozio in data 31.12.2001”,
(AI 21);
statuto rifiutatogli con decisione 26.3.2004
nella quale gli era stato impartito un termine sino al 21.5.2004 per lasciare
la Svizzera (AI 21). Il ricorso da lui presentato il 28.4.2004 fu dichiarato
irricevibile il 16.6.2004 per mancato pagamento di un anticipo spese di fr.
600.-, con assegnazione il 17.6.2004 di un ultimo termine per abbandonare il
nostro territorio, ciò che comunque non è mai avvenuto, entro al più tardi
l’11.8.2004 (AI 21).
Come asilante AC 1 ha alloggiato presso i CRS di __________, __________, __________ e __________, per poi,
nell’imminenza della fine della procedura d’asilo, quindi nel 2004, darsi alla
clandestinità e continuare a vivere a __________ e nel __________ grazie
all’ospitalità di alcuni suoi conoscenti [(ma almeno PL 1, AI 1 PS PL 1
28.10.2008), B__________, AI 32 PS AC 1 29.10.2008, PS B 29.10.2008 e verbale
di sequestro 29.10.2008 allegato 13), M__________ (AI 32 PS AC 1 28.10.2008), M
G__________ (AI 32 PS MG 2.1.2009) e D__________ (AI 32 D 29.10.2008)],
prendendo camere in affitto [segnatamente a __________ (AI 32 PS A 18.1.2009)
ed in centro __________ (AI 32 PS AC 1 29.10.2008)] o pernottando in un albergo
di __________ (Hotel __________, AI 32 PS AC 1 13.11.2008), senza altresì
dimenticare i suoi soggiorni in Svizzera Interna [segnatamente a __________ (AI
32 PS AC 1 29.10.2008 e 13.11.2008) e presumibilmente a __________ (AI 32 pag.
21 e PS B 29.10.2008)] quando vi si recava per l’acquisto della cocaina.
Anche se sulla sua clandestinità non è stato
particolarmente ciarliero, la Corte ha potuto comunque assodare come l’inizio
della sua attività di spaccio sia cominciata già nel corso del 2004:
“
Mi viene ripetuto che ho disposto di un permesso per stranieri
dal 15.07.2003 al 17.06.2004. Nel corso di quell'anno, quando quindi avevo il
permesso "N", praticamente ho fatto il bravo. Solo alla fine, quando
mi trovavo a __________, ho iniziato a prendere cocaina dagli africani che si
trovavano al centro ed ho iniziato, piano piano, a vendere cocaina”,
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);
“
che io ho iniziato a vendere cocaina proprio
quando sono arrivato al centro asilanti di Via __________”,
(AI 32 PS AC 1 29.10.2008);
e che solo grazie a queste vendite, essendogli
chiaramente esclusa qualsiasi altra fonte di reddito legale (AI 1, sua
dichiarazione di stato civile e patrimoniale) ha potuto mantenersi in Svizzera
sino 28.10.2008, giorno del suo arresto (AI 1):
“
da quando è terminato il periodo di assistenza, penso tra la fine
dell'anno 2004 e l'inizio del 2005 quando sono stato allontanato dal centro
asilanti di __________, ho sempre vissuto con la vendita della cocaina”,
(AI 32 PS AC 1 29.10.2008).
Senza alcun problema di salute (AI 32 PS AC 1
29.10.2008 e AI 37 PP AC 1 19.2.2009), il 28.10.2008 è risultato negativo
all’esame tossicologico delle urine (AI 32 allegato 19).
Privo di qualsiasi sintomo di ordine psicotico o
di qualsivoglia altra turba di rilevanza psichiatrica durante la detenzione
preventiva ha manifestato dei comportamenti manipolatori, la cui causale ha
trovato ampia spiegazione nello scritto 9.4.2009 del Dr. TE 1 (AI 52) così come
nella sua audizione dibattimentale del 27.7.2009:
“
la persona succitata è stata regolarmente
seguita sin dall’inizio della carcerazione attuale.
Il quadro clinico è apparso immediatamente
inconsueto e morfologicamente - ma soltanto a tratti - simile alla cosiddetta
Sindrome di Ganser, un disturbo dissociativo caratterizzato dalle risposte di
traverso. I giudizi valutativi sono stati molto difficili poiché a momenti il
paziente lasciava l’impressione di una persona autenticamente dissociata e a
momenti egli appariva un abile manipolatore - soprattutto dopo una lunga
osservazione - capace di produrre una sintomatologia “similpsicotica” ma sempre
poco o per nulla corrispondente ai noti quadri clinici o alle sindromi conosciute.
Le farmacoterapie proposte o non hanno dato alcun risultato o sono state
rifiutate…
Oggettivamente il quadro psichico è apparso privo
di sintomi d’ordine psicotico. Il suo comportamento è stato soprattutto molto
disturbante, con le chiamate inesistenti e con le frequenze esagerate, talvolta
una trentina l’ora, senza formulare nulla di particolare, rispondendo al
personale di custodia con espressioni sciocche, con i sorrisi inappropriati o
con le richieste insensate e fuori ogni logica. Sorprende però la sua calma,
stabilità, orientamento impeccabile in tutti i domini, capacità di
concentrazione, memoria ed espressione verbale priva di un qualsiasi disturbo
sintattico o semantico.
Non ci resta che concludere che siamo di fronte
al soggetto che ricorre in modo insistente e consapevole alla produzione di
sintomi con un’evidente motivazione: la riduzione della pena”,
(AI 52);
“
L’ho visitato a più riprese sino a che è stato
detenuto al Farera. Mi è impossibile dire l’esatta frequenza di queste mie
visite che stimo nondimeno dell’ordine di una o forse anche più ogni settimana.
Io venivo chiamato dalle guardie carcerarie che erano in difficoltà a gestire
l’accusato a fronte di suoi comportamenti inconsueti che avevano portato il
personale all’esasperazione. Ricordo ad esempio il fatto che ridesse a
sproposito, non mostrasse un comportamento consono alla situazione o che si
contraddicesse dopo poco tempo dalle sue dichiarazioni.
Al momento della mia prima visita all’accusato,
ho potuto indicare dei disturbi mentali non meglio definiti come la sindrome di
Ganser che è un disturbo dissociativo ma con l’osservazione del soggetto questa
prima ipotesi è stata esclusa. Lo stesso dicasi anche a fronte di alcuni indizi
di comportamento schizofreniforme o disturbi affettivi maggiori anche tenuto
conto delle differenze culturali. Ricordo che anche in una giornata vi erano
più di 30 chiamate. Rammento che per queste mie verifiche ho dato avvio ad una
terapia farmacologia che ha confermato l’assenza di disturbi mentali maggiori nel
soggetto così come riconosciuto dalla psichiatria forense. Ho quindi concluso
che il suo è un atteggiamento al fine di arrivare ad un guadagno “secondario”,
cioè che adottasse un determinato comportamento, che ribadisco non costituisce
alcun disturbo mentale al fine di tentare di ottenere qualcosa…
Ribadisco che l’accusato presenta un orientamento
impeccabile in tutti i domini, capacità di concentrazione, memoria di
espressione verbale priva di qualsiasi disturbo psichiatrico.
Ricordo che l’accusato mi aveva chiesto un
rapporto e io gli avevo indicato che avrei dovuto essere svincolato…lo stesso
mi ha detto che non mi avrebbe svincolato se non dopo aver saputo quello che
avrei scritto.
ADR dell’accusato direttamente al teste a sapere
se questi crede se è ammalato psichiatrico, il testimone risponde di no”,
(Dr. TE 1 verbale dibattimentale pag. 6).
In merito al suo futuro ha affermato in aula di
non avere particolari progetti fermo restando comunque come in istruttoria
avesse dichiarato che:
“
dopo aver scontato la pena vorrei lavorare a __________
come giardiniere o pittore in quanto sono dei lavori che mi piacciono”,
(AI 32 PS AC 1 23.1.2009).
2. La Corte ha parimenti accertato che l’accusato, malgrado la sopra
descritta sua clandestinità, fosse in possesso di un valido passaporto (doc.
TPC 8 e 9):
“
che il passaporto di cui dispongo attualmente, che il PP mi dice
essere stato rilasciato il 30.11.2006, me lo sono procurato tramite dei parenti
in __________. In pratica li ho chiamati e ho chiesto loro di far emettere un
passaporto a mio nome e in seguito me lo sono fatto inviare in Svizzera. La mia
intenzione era regolarizzare la mia situazione in Svizzera”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009);
oltre che di una fotocopia di un suo certificato
di nascita e di una sua vecchia carta d’identità (doc. TPC 8), le cui
generalità corrispondono a quelle indicate nell’AA e non a quelle con le quali AC
1 si era presentato al CRS di Vallorbe (AI 21).
3. Quo ai suoi precedenti penali l’accusato, dopo aver affermato in
istruttoria di non aver mai avuto problemi con la giustizia del suo paese (AI
37 PP AC 1 19.2.2009), ha cambiato versione in sede dibattimentale dichiarando
di essere stato condannato, in una data non meglio precisata, a due settimane
di detenzione, da lui espiate, a seguito di una rissa.
Comunque sia nel suo casellario giudiziale
svizzero (AI 36 e doc. TPC 7) trovasi iscritte due condanne del Ministero
Pubblico del Canton Ticino, a lui validamente intimate il giorno della loro
emissione (AI 36) per violazione alla vLF sulla dimora e domicilio degli
stranieri (di seguito vLFDDS) e alla LF sugli stranieri (di seguito LStr),
datate 7.7.2005 (per violazione dell’art. 23 cpv. 1 vLFDDS, fatti avvenuti nel
periodo 11.8.2004 / 2.7.2005 con una pena di 5 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni) e 30.1.2008 (per violazione
degli art. 23 cpv. 1 vLFDDS e 115 cpv. 1 lett. c) LStr, fatti avvenuti nel
periodo 1.8.2005 / 24.1.2008 con una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere
da fr. 30.- l’una sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e
una multa di fr. 200.-).
A seguito di queste due condanne il 28.10.2008
l’Ufficio federale della migrazione ha emanato nei suoi confronti un divieto
d’entrata valido sino al 27.5.2011 che gli è stato notificato in carcere il
21.1.2009 e contro il quale non risulta esser stato presentato ricorso (AI 1
allegato 5 nonché AI 32 PS AC 1 21.1.2009 ed allegato 17).
II) Inchiesta
R e arresto di M__________
4. Nell’ambito dell’inchiesta R, inchiesta che ha permesso di debellare
un ingente spaccio di cocaina tra l’Italia ed il Canton Ticino, il 7.10.2008 la Polizia Cantonale ha verbalizzato M__________ quale possibile acquirente dei cittadini
albanesi organizzatori di questo traffico (doc. TPC 9 rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria M__________ 24.2.2009 e rapporto d’arresto M__________
7.10.2008). Alla fine del suo primo verbale d’interrogatorio delle ore 15.20 la Polizia Cantonale ha proceduto alla perquisizione dell’appartamento dell’indagato, il quale:
“
consegnava vario stupefacente. Si trattava di
marijuana, cocaina, hashish in piccole quantità.
Ad un certo punto visto che vi era un vano di un
mobile chiuso a chiave gli si chiedeva di aprirlo. M__________ diceva di non
avere la chiave.
Dopo avergli detto che si sarebbe provveduto ad
aprirlo con la forza tramite l’intervento di un professionista, si decideva
infine di procedere con un cacciavite.
Apertolo, arraffava, quanto all’interno e cercava
di scappare al controllo degli agenti. Questi prontamente reagivano riuscendo
ad immobilizzarlo quando comunque era già giunto in cucina…
Si precisa che dall’interno del vano mobile M__________
aveva preso un sacchetto che conteneva grammi 970 di cocaina e 4000.-- frs. M__________
aveva cercato di scappare onde raggiungere il balcone e gettare il tutto
all’esterno”,
(rapporto d’arresto M__________ 7.10.2008).
In merito alla cocaina così rinvenuta (doc. TPC 9
documentazione fotografica della Polizia Scientifica da 14 a 17 e da 20 a 26 nonché AI 32 allegato 16), suddivisa in 36 panetti, dal peso complessivo lordo
di circa 970 grammi (doc. TPC 9 rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria M__________
24.2.2009), al netto 910,81 grammi con un grado di purezza variante tra il 43%
e il 45% (AI 32 allegato 15), M__________, nel successivo suo verbale
d’interrogatorio dello stesso giorno, ore 20.20, ha dichiarato quanto segue:
“
D: Da dove provengono i 970 grammi lordi di cocaina?
R: Da un certo
P__________, che ho conosciuto questa estate alla rassegna "Bluse to
Bop". Da quel momento ho iniziato a frequentarlo. Mi è stato presentato da
amici.
D: Esattamente
quando è stata portata da "P__________ " la cocaina rinvenuta nel
vano che si trova all'interno della sua camera da letto?
R: Circa 1
mese fa, non riesco ad essere maggiormente preciso.
D: Mi fornisca
maggiori dettagli su questo P__________?
R: È più
giovane di me ha circa 32/33 anni. Altezza circa 170/175, carnagione mulatta
(tipo sudamericano), capelli corti neri, corporatura normale, si esprime in italiano…
D: Cosa le ha
dato o promesso in cambio "P__________ " per aver tenuto la cocaina?
R: Subito mi
ha dato una "placchetta" da 25 grammi e 300.-- CHF , quale compenso.
Inoltre
mi ha detto che al suo ritorno per prendere la merce mi avrebbe fatto un altro
regalo, ma non è stato più preciso…
D: Tutta la
cocaina sequestrata oggi, proviene dal grosso quantitativo che era custodito
all'interno del vano della libreria della sua camera da letto?
R: Sì, è
esattamente la stessa cocaina. Sono stato io personalmente a togliere davanti
alla persona che mi ha dato la cocaina, 25 grammi…
D: Mi dica di
nuovo la data di quando "P__________ " le ha portato la cocaina?
R: Tra il 7 e
il 10 di settembre 2008”,
(doc. TPC 9 PS M 7.10.2008).
L’avviata inchiesta a carico di M__________ (doc.
TPC 9 PS M 7.10.2008), ha comportato, per la Polizia Cantonale, la dovuta ricerca di questo P__________ tra i possibili suoi contatti
telefonici, tra cui anche l’utilizzatore dell’utenza telefonica 076/__________
che fu convocato per essere verbalizzato il 28.10.2008.
Si ricorda che limitatamente alla cocaina, a
conclusione della sua inchiesta, M__________ ha ammesso degli acquisti
complessivi, nel periodo febbraio 2006 / 7.10.2008, di 1420 grammi, di cui 920 grammi dall’accusato e 500 grammi da I__________, cittadino albanese indagato
nell’inchiesta R, sostanza consumata nella misura di circa 893 grammi rispettivamente venduta a terzi per circa 527 grammi (doc. TPC 9 PP M 10.6.2009).
In particolare e per quanto concerne i suoi
acquisti di cocaina dall’accusato, sempre a fr. 110.- il grammo (AI 32 PS M
13.11.2008), M__________, dopo averlo formalmente riconosciuto in fotografia
(AI 32 PS M 28.10.2008 e 13.11.2008) e precisato che i loro affari di droga
sarebbero cominciati già nel febbraio 2006 (doc. TPC 9 PP M 10.6.2009), ha
dichiarato quanto segue:
“
Effettivamente é possibile che io abbia, nel periodo menzionato
da AC 1, acquistato dallo stesso la cifra da lui indicata. Infatti alcune volte
io ho acquistato anche partite da 25 grammi settimanalmente. Le altre volte invece da 10 grammi. Posto come vi sono state delle settimane in cui non ho
acquistato da lui, accetto e confermo la cifra di 920 grammi menzionata da AC 1 come l'effettivo quantitativo da me acquistato”,
(AI 32 PP M 19.12.2008);
“
Ho conosciuto P__________ (ossia AC 1) nel 2006. Mi è stato presentato da un amico. mi aveva detto che AC 1 aveva sempre a disposizione cocaina
di buona qualità. Ho iniziato ad acquistare da AC 1 cocaina nel 2006. Ne
acquistavo circa 10 grammi alla settimana, a volte più. A volte meno”,
(AI 22 PP M 30.12.2008);
“
La verbalizzante riassumendo mi chiede quindi se
è corretto ritenere che io nel periodo febbraio 2006 sino al giorno del mio
arresto ho acquistato AC 1 (febbraio 2006 sino al gennaio 2008) grammi 920…di
cocaina…
R. Lo confermo”,
(doc. TPC 9 PP M 10.6.2009);
mentre che per quel che concerne il deposito di 1
chilo di cocaina sequestrata dalla Polizia il 7.10.2008 (punto 1.3 dell’AA) si
richiamano le seguenti sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi
al PP del 30.12.2008:
“
Agli inizi di settembre 2008, e meglio 3 settimane prima del mio
arresto, ho ricevuto l'inaspettata visita di AC 1. Non lo vedevo e non lo
sentivo da dicembre 2007. Mi ha detto che rientrava da __________ e mi ha chiesto
ospitalità. lo gli ho detto che non lo avrei ospitato. Lui mi ha quindi chiesto
di tenergli in deposito, per qualche giorno, fino a quando lui avrebbe trovato
una sistemazione, il chilo di cocaina che aveva con sé. Inizialmente mi sono
rifiutato, ma poi lui mi ha offerto una placchetta da 25 grammi di cocaina e Fr. 600.00 (Fr. 300.00 subito e il resto promessi per il futuro) per il mio
disturbo. Ho dunque accettato.
Ho riposto la droga di AC 1 nella scrivania, nello stesso
sacchetto (della Chicco d'Oro) nel quale lui me l'ha consegnata. Non ho più
toccato questa droga. Ho invece consumato personalmente circa 20 grammi dei 25 datimi da AC 1. Ne ho venduti circa 5 grammi.
ADR: che non era mia intenzione vendere la droga affidatami da AC
1. lo volevo solo tenergliela in custodia per qualche giorno. Lui mi aveva
detto che se fosse mancata della droga da quella consegnatami io avrei dovuto
pagargliela Fr. 110.00 al grammo. Convengo con il PP che si trattava in
sostanza della proposta di vendere la droga. lo non avevo tuttavia intenzione
di vendere questa droga...
ADR: che ho tenuto la droga di AC 1 in casa per 3 settimane. Poi sono stato arrestato.
ADR: che in quelle 3 settimane non ho più né visto né sentito AC 1.
Egli non mi aveva lasciato un recapito telefonico. lo non vedevo l'ora che
venisse a riprendersi la sua droga.
Il PP mi dice che è strano che AC 1 mi abbia lasciato in custodia 1 kg di cocaina e poi si sia disinteressato ad esso per 3 settimane,
specialmente in considerazione del fatto che sapeva che io ero un forte
consumatore.
Concordo con il PP, ma di me la gente si è sempre fidata in quanto
sono una persona affidabile. Ritengo che anche AC 1 si fidasse di me e sperasse
che lasciandomela per un po' di tempo io avrei cominciato a vendergliela”,
(AI 22 PP M 30.12.2008).
III) Circostanze
dell’arresto
5. AC 1, a quel momento solo
ignoto beneficiario dell’utenza 076/__________ intestata del resto a terza
persona, è stato citato telefonicamente in Polizia Cantonale il 28.10.2008 per
essere sentito nell’ambito dell’inchiesta M__________. In questo senso vedasi
pag. 4 del suo rapporto d’arresto del 28.10.2008:
“
Il giorno 07.10.2008, nell’ambito dell’inchiesta
R, veniva arrestato M__________, e al suo domicilio veniva sequestrato, tra le
altre cose, circa 1 KG di cocaina sottoforma di placche da 25 grammi l’una.
Egli dichiarava che questa cocaina non gli
apparteneva, ma che lo stupefacente gli era stato dato in custodia da una
persona da lui conosciuta unicamente come “P__________”. M__________ descriveva
“P__________” come un ragazzo mulatto, senza fornire ulteriori dettagli utili
alla sua identificazione.
Questo pomeriggio veniva citato in ufficio
l’utilizzatore del numero 076__________, utenza intestata a D______…ma poi
risultata in uso a AC 1.
Una volta che AC 1 si presentava in ufficio, si
poteva notare come questi corrispondesse ai connotati forniti da M__________ e
riguardanti lo sconosciuto “P__________” che veniva indicato come la persona
che gli aveva dato in custodia il KG di cocaina”,
(AI 1).
E’ quindi solo per il buon intuito degli
ispettori verbalizzanti che AC 1 ha potuto essere individuato, fermo restando
comunque come dopo alcune iniziali reticenze, già a partire da pagina 4 di
questo suo primo verbale, ha ammesso un traffico di cocaina, in correità con M__________,
di circa 2500 grammi nel periodo inizio 2005 / ottobre 2008:
“
Ora sono disposto a collaborare e dichiaro di aver dato in
custodia a M__________ 1 kg di cocaina. La stessa era confezionata in placche
da 25 gr l’una. Non so quantificare quante placche erano ma si può calcolare in
base al peso di ognuna e sul totale dello stupefacente acquistato.
Queste placche, prima di consegnarle a M__________, si trovavano
nel mio zaino. AI momento della consegna le avevo riposte all'interno di un
sacchetto di plastica.
D: Si
ricorda se sul sacchetto di plastica c'era qualche scritta?
R: Era un
sacchetto in plastica di colore bianco, non mi ricordo se vi erano scritte
particolari.
D: Dove ha
preso questa cocaina?
R: Ho preso
il kg di cocaina da una persona che conosco con il nome di J__________ 076__________.
Questo nome è anche salvato sulla rubrica del mio telefono cellulare. Preciso
che il kg è stato pagato a J__________ per la cifra di CHF 56000.- in contanti.
A
domanda rispondo che lo stesso giorno dell'acquisto della cocaina ho consegnato
la cocaina a M__________ …
D: Come era
confezionato lo stupefacente?
R: La
cocaina era imballata con della plastica trasparente.
D: Cosa ha
detto a M__________ al momento di consegnargli la cocaina?
R: Ho consegnato
la cocaina a M__________ dicendogli di venderla.
Una
volta venduta mi avrebbe consegnato il provento della vendita.
D: Ha detto
a M__________ a quanto doveva vendere la cocaina?
R: Non ho
dato alcun prezzo, so unicamente che ogni 10 grammi venduti lui mi consegnava CHF 1100.-.
D: È la
prima volta che consegna/vende cocaina a M__________?
R: Premetto
che ho conosciuto M__________ circa 2 anni fa; da quel momento in poi abbiamo
cominciato a “lavorare” insieme. Inizialmente il nostro traffico era di 10 grammi alla volta. Le prime 3-4 volte ho venduto quantità di 10 grammi per volta. Preciso che acquistavo la cocaina da J__________.
In
seguito il quantitativo è aumentato a 25 grammi per volta; dopodichè a dipendenza dei soldi in mio possesso acquistavo anche 100 grammi alla volta. Questo fino a quando ho acquistato 1 kg che poi ho dato in custodia a M__________.
In
totale posso dire che ho acquistato circa 2.5 kg di cocaina, il tutto sempre dal J__________.
A domanda rispondo che la cocaina acquistata da J__________ veniva
venduta in maggior parte da M__________ ma anche da me. Gli acquirenti a cui io
vendevo la cocaina sono tutte persone presenti anche nel mio cellulare
(recapiti telefonici) Inoltre gli acquirenti non erano le medesime persone a cui
M__________ vendeva.
D: Potrebbe
essere più preciso in merito alle sue vendite ed a quelle di M__________?
R: Il primo
anno che ho conosciuto M__________ quando lui mi chiedeva un determinato
quantitativo io gli portavo quello che mi avevo chiesto e lo lasciavo da lui. A
me comunque rimaneva sempre qualcosa che poi vendevo personalmente.
D: Come ha
fatto a racimolare la cifra necessaria per l'acquisto del Kg di cocaina?
R: Negli
ultimi 3 anni, grazie all'attività di spaccio, ho racimolato circa CHF 200.000.-
però quando mi trovavo al centro di __________ li avevo nascosti nel mio zaino
il quale era riposto nell’armadio della mia camera al CRS.
Un
giorno mi hanno rubato questi soldi e mi sono rimasti unicamente CHF 20.000.- e
un po’ di cocaina. Dalla vendita di questa cocaina ho raccolto circa CHF
60000.-. Con questi soldi ho poi acquistato il Kg di cocaina.
Confermo
che i CHF 200.000.- erano tutti provento della vendita di cocaina.
D: Saprebbe
descrivere J__________?
R: È alto
circa 175-180 cm, carnagione bianca, capelli di media lunghezza di colore nero,
non so definire il colore degli occhi, non porta la barba, corporatura robusta,
non porta gli occhiali. Non ha cicatrici, tatuaggi od orecchini.
Di
origine penso sia slavo, più precisamente serbo. Con lui mi sono espresso in
inglese, inoltre parlava pure tedesco e anche un po' italiano.
D: Dove
andava a prendere la cocaina?
R: Mi
incontravo con J__________ a __________ e quando arrivavo lì ci sentivamo per
telefono. Lui veniva a prendermi con l'auto, preciso che quest'ultima portava
le scritte "Sunrise" sulla carrozzeria. J__________ mi ha pure detto
che lavorava come tecnico presso la ditta Sunrise a __________.
D: Come
trasportava la cocaina?
R: Per
recarmi a __________ prendevo il treno ed al ritorno nascondevo la cocaina
nello zaino facendo rientro sempre col treno. Ho sempre effettuato i viaggi da
solo…
R: lo non
tagliavo la cocaina di J__________, non so dire se M__________ lo faceva o no…
D: Quanti
viaggi ha fatto fino a __________?
R: Non so
quantificare quanti viaggi, penso almeno 5 viaggi.
D: Al
momento di incontrare J__________ a __________, lei era sempre solo?
R: Sì, ero
sempre solo.
D: Prima di
conoscere M__________ lei spacciava già?
R: Premetto
che prima di iniziare ad acquistare cocaina da J__________ mi rifornivo presso
delle persone di __________. Non mi ricordo il nome di queste persone e non so
quantificare quanta cocaina ho acquistato da loro. In ogni caso questi acquisti
erano sempre di poca entità, circa 5 grammi alla volta. Questi acquisti si riferisco a circa 3 anni fa fino a 2 anni quando ho poi iniziato con M__________.
Difatti in precedenza "lavoravo" da solo…
D: M__________
sa chi è J__________?
R: Solo io
lo conosco e non ne ho mai parlato con M__________. Pertanto non sono mai andato
a __________ con M__________”,
(AI 1 PS AC 1 28.10.2008).
Deferito al GIAR il giorno successivo (AI 4) non
solo per il titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 2
lett. a) e 19a cfr. 1 LStup) ma anche per furto (art. 139 cfr. 1 CP) nonché
entrata e soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) - reati che saranno
analizzati ai considerandi 11, 12, 14, 15, 19, 21, 26 e 33 della presente
decisione - ha ribadito nella sostanza queste sue prime dichiarazioni
precisando come dalla conclusione della procedura d’asilo si sia sempre e solo
mantenuto:
“
con il denaro proveniente dal commercio di
cocaina”,
(AI 5, GIAR AC 1 29.10.2008).
L’accusato è giunto in aula in stato detentivo
malgrado una pregressa sua personale istanza di libertà provvisoria datata
25.1.2009 (AI 30), respinta dal GIAR con decisione 5.2.2009 (AI 33) e fermo
restando come precedentemente al gennaio 2009 già avesse dato le prime avvisaglie
di un cambiamento di versione in ordine all’imputazione principale di cui al
punto 1 dell’AA:
“
Je ne connais pas le M__________ et je ne
vendais pas de la drogue”,
(AI 23);
“
Le responsabile de toutes les choses il s’appel __________.
Moi je suis __________”,
(AI 24);
cambiamento di rotta definitivamente
concretizzatosi nel verbale PP 19.2.2009:
“
Voglio dire che io non ho mai venduto droga a
nessuno. Non so cosa è stato scritto sui verbali che mi sono stati fatti. Nella
misura in cui contengono mie ammissioni circa mie vendite di cocaina sono
sbagliati. Io non ho mai ammesso di vendere cocaina”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).
In data 29.10.2009 la Polizia Cantonale ha parimenti proceduto alla perquisizione del domicilio di __________ di B__________,
cittadina __________ presso il cui appartamento l’accusato ha temporaneamente
soggiornato durante il mese di settembre 2008 (AI 2 nonché AI 32 PS B
29.10.2008 e verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13). Sulle relative
risultanze e destinazione giudiziaria data agli oggetti sequestrati si rinvia
al considerando 38 della presente decisione.
IV) Risultanze
istruttorie prima del verbale PP AC 1 19.2.2009
6. Prima di predetto verbale (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) l’inchiesta nei
confronti dell’accusato, di fatto reo confesso per tutte le prospettate
imputazioni nella richiesta di conferma d’arresto al GIAR del 29.10.2008 (AI 4)
si è basata sulle sue dichiarazioni sia in Polizia che dinanzi al PP (AI 18 PP AC
1 10.12.2008), sul contenuto dei tabulati telefonici relativamente al numero in
suo uso (AI 9, 10, 11, 13 e 35) nonché sulle parziali conferme d’acquisto di
alcuni suoi clienti (AI 32).
7. In
merito al punto 1 dell’AA
Quo ai suoi fornitori l’accusato ha distinto
quattro diversi periodi per degli acquisti totali complessivi di almeno 4335 grammi di cocaina così come indicato nell’AA:
a) giugno
2004 / giugno 2006
“
quando mi trovavo a __________, ho iniziato a prendere cocaina
dagli africani che si trovavano al centro ed ho iniziato, piano piano, a
vendere cocaina. Inizialmente solo al week end poi in crescendo anche durante
la settimana e per passa parola ho aumentato il mio giro di clienti sino a
vendere diverse palline ogni settimana.
Posso dire che nel corso dei primi mesi ho venduto unicamente al
venerdì e sabato sera, al week end quindi. Vendevo una pallina a sera, ero agli
inizi.
Per circa 6 mesi ho mantenuto questo ritmo.
In totale, nei primi sei mesi circa, quindi da giugno a dicembre
2004, ritengo di aver venduto due palline a settimana e pertanto un totale di
52 palline.
Nei successivi sei mesi ho leggermente aumentato le mie vendite
arrivando a vendere più o meno 5 palline ogni settimana.
In totale nel periodo compreso tra inizio 2005 e giugno 2005 ho
venduto 130 palline di cocaina.
Successivamente, nel periodo compreso tra luglio 2005 e dicembre
2005 ho aumentato ancora, ho raddoppiato, cominciavano ad aumentare le vendite
e cominciavo ad avere un guadagno evidente.
Posso dire di aver venduto, all'incirca, 10 palline ogni settimana
per un totale, in questi sei mesi, seconda metà del 2005, di 260 palline
contenenti cocaina.
Ho continuato con lo spaccio "da strada" ancora per i
primi sei mesi del 2006, la prima metà dell'anno all’incirca. In questo periodo
ho ancora aumentato il mio traffico sino ad arrivare a vendere circa 15 palline
ogni settimana, più o meno.
Confermo di aver venduto, nella prima metà del 2006, ulteriori 390
palline contenenti cocaina.
ADR che sia all'inizio, quindi nel 2004, che alla fine, quindi nel
2006, le palline, o meglio le confezioni di cocaina che vendevano erano sempre
identiche, le vendevo al prezzo di 100 Fr e contenevano circa 0.8 grammi di cocaina. Ero io a confezionare le palline, i sacchettini, ed a venderli.
Prendo atto del seguente calcolo:
06.2004/12.2004
2
Confezioni
52
confezioni
41.6 grammi di cocaina
ogni
settimana
totali
01.2005/06.2005
5
Confezioni
130
confezioni
104 grammi di cocaina
ogni
settimana
totali
07.2005/12.2005
10
Confezioni
260
confezioni
208 grammi di cocaina
ogni
settimana
totali
01.2006/06.2006
15
Confezioni
390
confezioni
312 grammi di cocaina
ogni
settimana
totali
06.2004/06.2006
832
confezioni totali
665.6 grammi totali
ADR che ho seguito con l'agente interrogante il calcolo e quanto
riportato corrisponde alle mie dichiarazioni. Leggendo mi rendo conto di quanta
cocaina mi sia girata inizialmente per le mani e di quanta quindi ne abbia
venduta. Non pensavo, nella mia testa, di aver spacciato 660 grammi di cocaina ma questo è il calcolo e corrisponde al ritmo di vendita che io ho avuto. È
stato un crescendo, ho iniziato con poco, con poche confezioni ogni settimana e
poi via via la cosa è aumentata.
Non contesto il calcolo fatto e lo confermo come veritiero ed
attendibile.”,
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);
fermo restando come nel prosieguo di questo suo
verbale il quantitativo, così come correttamente indicato al punto 1.1 dell’AA,
è stato ridotto a 365 grammi tenuto conto come:
“
Ritengo che la cocaina che ho riferito di aver venduto nel corso
dei primi 6 mesi del 2006 in gran parte venisse da questo africano di __________
(ndr.: di cui meglio si dirà al punto 7b) della
presente decisione) e pertanto al quantitativo totale di cocaina
acquistata e spacciata vanno, a mio modo di vedere, aggiunti unicamente circa 200 grammi”,
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);
b) metà
2006 / fine 2006
“
dopo aver racimolato del denaro ho pensato di andare a __________
direttamente ad acquistare cocaina.
Questo è successo già nel corso del 2006, a metà anno circa.
A __________ ho trovato un mio ex conoscente (ndr.: poi indicato nell’AA come il non meglio
identificato S__________), un cittadino africano che era già stato in
Ticino quale asilante e da questi, nella seconda metà del 2006, ho acquistato
un totale di 500 grammi.
Nel dettaglio ho acquistato prima 100 grammi, poi ancora 100 grammi e per finire 300 grammi di cocaina. È successo sia che io andassi
da lui a prendere cocaina quanto che fosse lui a portarmela.
Parte di questa cocaina è già compresa nel quantitativo sopra
indicato come spacciato nella prima metà del 2006, parte invece è stata da me
spacciata nel corso della seconda metà del 2006…
So che nel corso del 2006, prima metà, mi sono recato a __________
ed ho preso cocaina dal mio conoscente africano. Ho preso da questo ragazzo per
tre volte e confermo il totale acquistato pari a 500 grammi”,
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);
c) metà
2006 / fine 2006
“
Per tornare alle mie forniture, dopo aver
conosciuto S__________, ho anche acquistato della cocaina da alcuni dominicani
di __________. Da loro, nel periodo metà 2006, ho acquistato 500 grammi di cocaina. Cocaina che ho poi riportato a __________ perché non era buona”,
(AI 18 PP AC 1 10.12.2008);
d) fine
2006 / settembre 2008
“
quando ho conosciuto J__________ era più o meno freddo e pertanto
ritengo potesse trattarsi dell'ultimo trimestre del 2006...
Da questa persona ho acquistato cocaina al prezzo di 53 fr al
grammo. la prima volta, il primo acquisto, è stato di 100 Gr di cocaina.
Ho pagato 5300 Fr.
Rientrato in Ticino ho poi venduto questa cocaina al prezzo di Fr
110 al grammo. lo vendevo ai miei acquirenti anche confezioni da 5 o 10 grammi. Indicativamente ci ho messo circa 1 mese e mezzo, forse di più, per vendere questa cocaina...
Sono poi tornato a __________ da J__________ ed ho acquistato 200 grammi di cocaina pagando 10600 fr, quindi sempre 53 fr al grammo.
La procedura di vendita era poi sempre la stessa.
Doveva essere fine anno 2006.
La terza volta che sono andato da J__________ era già il 2007 ed
in questa occasione ho acquistato 500 grammi di cocaina.
Era freddo e pertanto mi sento di affermare che era nel periodo
iniziale del 2007, l'inverno, tra gennaio e marzo.
Nel 2007 sono tornato a __________ ancora una volta…
A __________ ho acquistato da J__________, nel corso di questo
secondo viaggio, effettuato nella seconda metà dell'anno e meglio tra giugno e
settembre 2007, il quantitativo di 800 grammi di cocaina.
Ad inizio anno 2008, presso la mia camera dell'Hotel __________
qualcuno mi ha poi rubato quanto io avevo guadagnato sino a quel momento e
meglio circa 160'000 Fr. lo avevo ancora, da vendere, circa 100 grammi di cocaina o poco di meno, erano 4 placche da 25 grammi cadauna.
Avevo con me ancora 10'000 Fr.
Con il denaro guadagnato dalla vendita di questi 100 grammi circa e quello che avevo ancora con me sono riuscito ad andare da J__________ ed ad
acquistare ancora 370 grammi di cocaina.
Era l'inizio del 2008, primo trimestre, verosimilmente ancora
gennaio.
Nel corso del 2008 sono andato a __________ una volta ancora e
meglio a settembre 2008, metà mese, ed ho acquistato 1000 grammi di cocaina. Questa cocaina l'ho data a M__________ in deposito…
Prendo atto che nel computer di M__________ sono state rinvenute
fotografie di placche di cocaina, identiche a quelle sequestrate in data 07.10.2008,
fotografie scattate con una macchina fotografica digitale e datate inizio 2007.
Da parte mia affermo che si tratta sicuramente di cocaina di mia
proprietà, di cocaina che ho acquistato da J__________ a __________ e
verosimilmente, ma di questo non posso esserne certo al 100%, provenienti dal
quantitativo di 200 grammi acquistati a fine 2006. AI massimo, non dovessero
più far parte del quantitativo di 200 grammi sicuramente allora sono da considerare come facenti parte del quantitativo di 500 grammi acquistato ad inizio 2007.
È pertanto corretto dire che da J__________ ho acquistato:
1
° viaggio
Ultimo
trimestre del 2006
100 grammi
2°
viaggio
Fine
2006
200 grammi
3°
viaggio
Inizio
2007
500 grammi
4°
viaggio
Estate
2007
800 grammi
5°
viaggio
Inizio
2008
370 grammi
6°
viaggio
Settembre
2008
1000 grammi
TOTALE
2970 grammi di cocaina
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008).
Sommando tutti questi suoi acquisti di cocaina (365 grammi + 500 grammi + 500 grammi + 2970 grammi) si arriva al complessivo quantitativo di 4335 grammi nel periodo metà 2004 / settembre 2008 così come indicato al punto 1 dell’AA e come del
resto ribadito dall’accusato dinanzi al PP in data 10.12.2008 (AI 18 PP AC 1
10.12.2008).
In merito a costi di queste forniture AC 1, in sede di pubblico dibattimento, ha precisato come:
“
solo da J__________ pagava 56.-- fr. il grammo, mentre che da S__________
e dagli sconosciuti cittadini africani il costo era di 60.-- fr. il grammo. Con
Fatti
i suoi fornitori non ha debiti”,
(verbale dibattimentale pag. 5);
“
a J__________ ha sempre pagato alla consegna e non dopo la
rivendita dello stupefacente. Dichiaro di non aver debiti con J__________”,
(verbale dibattimentale pag. 4);
da cui un costo complessivo d’acquisto
indicativamente quantificabile in fr. 218'220.- [(365 grammi x fr. 60.-) + (500 grammi x fr. 60.-) + (2970 grammi x fr. 56.-)] ritenuto come l’accusato non abbia avuto alcuna perdita economica per il restituito quantitativo di 500 grammi agli ignoti cittadini domenicani di cui al punto 1.2 dell’AA visto come:
“
Quando ho ridato la cocaina i fornitori
domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi ricordo di preciso quanto ho pagato
i domenicani”,
(verbale dibattimentale pag. 4).
L’istruttoria, anche a fronte delle insufficienti
sue indicazioni, non ha permesso di concretamente identificare tutti questi
suoi fornitori onde procedere al loro arresto e quindi contrapporre le loro
dichiarazioni a quelle di AC 1 e pure una specifica segnalazione dalla Polizia
Cantonale a quelle dei Cantoni __________ ed __________ in ordine al non meglio
identificato J__________ non ha dato, ad oggi, alcun risultato (AI 32 pag. 21).
8. In
merito al punto 1.1 dell’AA
La Pubblica Accusa, perlomeno
prima della sua requisitoria, ha imputato all’accusato una vendita di 2835 grammi di cocaina partendo dal quantitativo complessivo da lui dichiarato come acquistato così
come sopra specificato nel considerando 7 della presente decisione previa deduzione
dei quantitativi di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo anche perché i suoi
minimi consumi di cocaina (punto 4 dell’AA) non sono risultati riconducibili a
questi acquisti ma solo e sempre ad offerte da parte di terzi:
“il suo consumo di
cocaina è stato minimo e lo stupefacente gli veniva offerto. Conferma che il
quantitativo acquistato di cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che
assieme ad altre persone che da lui acquistavano come ad esempio M__________”,
(verbale dibattimentale pag. 4).
A dire il vero, e così come constatato dalla
Corte in sede dibattimentale, nei propri verbali d’interrogatorio sia in
Polizia che dinanzi al PP del 10.12.2008 (AI 18 PP AC 1 10.12.2008) l’accusato
aveva riconosciuto delle vendite ad almeno 33 clienti, di cui 24 verbalizzati,
a __________ e nel __________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008 e 9.1.2009), nel
periodo giugno 2004 / 28.10.2008, al prezzo variante tra fr. 110.- e fr. 150.-
il grammo (verbale dibattimentale pag. 5) per un quantitativo totale
complessivo maggiore rispetto a quello indicato nell’AA e meglio 3543 grammi.
In quest’ottica si richiamano, con il nome del
singolo acquirente, le rispettive dichiarazioni dell’accusato nei diversi suoi verbali
d’interrogatorio: M__________ (AI 18 PP AC 1 10.12.2008 e AI 32 PS M
17.12.2008, periodo febbraio 2006 / gennaio 2008, pari a 23 mesi x 4 settimane
x 10 grammi di media a settimana = 920 grammi), AA__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 12 grammi), SA__________ (AI 32 PS AC 1 23.1.2009, 120 grammi), A__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 80 grammi), AB__________ (AI 18 PP AC 1
10.12.2008, 400 grammi), FC__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), SD__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FF__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 500 grammi), G__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), SG__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32 PS AC 1
30.12.2008, 50 grammi), NL__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), F__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 130 grammi), AM__________ (AI 32 PS AC 1
11.12.2008, 100 grammi), O__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), AX__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 60 grammi), DP__________ (AI 32 PS AC 1
11.12.2008, 100 grammi), R__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), Q__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MS__________ (AI 32 PS AC 1
11.12.2008, 100 grammi), AS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), V__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FL__________ (AI 32 PS AC 1
11.12.2008, 50 grammi), PL 1 (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), K__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MA__________ (AI 32 PS AC 1
11.12.2008, 300 grammi), PS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, alcuni
grammi), SP__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), RA__________ (AI 32, PS AC 1 11.12.2008, 50 grammi), X__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), CT__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 6 grammi), N__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 5 grammi) e RO__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008,
20 grammi).
Sulla scorta di queste dichiarazioni predibattimetali la Corte ha
quindi prospettato all’accusato, previo richiamo dell’art. 250 CPP, delle sue
maggior vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina, ciò che ha comportato, in relazione al punto 1 dell’AA, un possibile aumento dell’intero traffico da
lui messo in atto per complessivi 5043 grammi al posto di 4335 grammi indicati nell’AA (verbale dibattimentale pag. 5).
In sede d’inchiesta la Polizia ha proceduto alla verbalizzazione
di 24 presunti clienti dell’accusato. Alcuni hanno negato di aver acquistato
della cocaina, altri hanno sensibilmente ridotto il quantitativo comperato,
solo in due casi è stato indicato lo stesso quantitativo (M__________ e SG__________)
mentre in un altro l’acquirente ha affermato un suo maggior acquisto (AX__________).
Comunque sia, partendo dalle dichiarazioni degli acquirenti
verbalizzati in Polizia, la Corte ha constatato come complessivamente il
quantitativo di cocaina da loro dichiarato per comperato arrivi a 1333 grammi: M__________
(AI 22 PP M 30.12.2008, 920 grammi), FC__________ (AI 32 PS FC 22.12.2008, 7 grammi), FF__________ (AI 32 PS FF 14.1.2009, 200 grammi), SG__________ (AI 32 PS SG 30.10.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32, PS MG 16.1.2009, almeno 1 grammo), F__________ (AI 32 PS F 15.12.2008, 15 grammi), AX__________ (AI 32 PS AX 15.1.2009, 80 grammi), DP__________ (AI 32 PS DP 14.1.2009, 2 grammi), Q__________ (AI 32 PS Q, 3 grammi), MS__________ (AI 32 PS MS 30.12.2008, 3 grammi), AS__________ (AI 32 AS 18.12.2008, 70 grammi) e V__________ (AI 32 PS V 12.12.2008, 2 grammi).
Partendo dalle dichiarazioni dell’accusato in merito al prezzo di
vendita da lui applicato (verbale dibattimentale pag. 5) ed applicando,
nell’ipotesi a lui più favorevole, l’importo più basso di fr. 110.- al grammo,
tenendo anche solo conto del quantitativo totale di cocaina venduta così come
indicato nell’AA (2835 grammi), si arriva, perlomeno, ad un importo di almeno
fr. 311'850.-.
9. In
merito al punto 1.2 dell’AA
Si richiama quanto già indicato nel considerando
7 della presente decisione con l’ulteriore precisione, resa in aula
dall’accusato, secondo cui:
“
Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era
buona”,
(verbale dibattimentale pag. 4).
10. In merito
al punto 1.3 dell’AA
Oltre a quanto già esposto nei considerandi 4 e 5
della presente decisione si richiama il seguente passaggio del verbale
d’interrogatorio di AC 1 dinanzi al PP:
“
visto che mi fidavo di M__________, avevo deciso di chiedergli se
era disposto a tenere a casa la cocaina per aiutarmi a rivenderla. Questo é
successo nel corso del mese di settembre quando poi sono salito a __________
dove ho acquistato il 1 kg di cocaina che ho poi portato a M__________.
L'accordo era che M__________ vendeva la cocaina e che poi mi telefonasse per
andare a ritirare i soldi nella ragione di Fr. 1'100.00 per 10 grammi.
ADR: che preciso che anche da parte mia avrei venduto parte di
questa cocaina e mi sarei recato da lui a prendere di volta in volta i
quantitativi. Non avendo io a disposizione un appartamento mio e non volendo
coinvolgere la mia amica B__________ avevo detto a M__________ di tenere la
cocaina”,
(AI 18 PP AC 1 10.12.2008).
11. In merito
al punto 2 dell’AA
Prima del pubblico dibattimento dove ha
contestato d’aver commesso questo furto indicando come nella valigia non vi
fossero due tappeti ma 10 chili di marijuana da lui venduti a terzo ignoto in
correità con PL 1 e G__________ (verbale dibattimentale pag. 9), l’accusato
aveva esplicitamente riconosciuto di aver commesso questo reato (art. 139 cfr.
1 CP) a danno di PL 1:
“
Per quanto riguarda PL 1 mi viene contestato il fatto che io ho rubato due tappeti dal suo laboratorio di __________.
Da parte mia confermo il fatto, e quindi che alcuni anni fa, penso
nel 2004, quando lavoravo presso di lui gli ho rubato questi due tappeti.
I due tappeti in questione li avevo poi riposti all'interno di due
valigie; le valigie le avevo riposte all'interno del garage di proprietà di B__________
…
Circa nel 2005 mi sono poi accorto del fatto che questi tappeti
erano scomparsi e non erano più presenti nel garage dove li avevo riposti in
precedenza”,
(AI 32 PS AC 1 30.12.2008);
“
Ammetto di avere preso da PL 1 due tappeti, verso la fine del
2004…Nel 2004 ho lavorato per lui e ho alloggiato preso il laboratorio, che si
trova a __________ …Per la precisione ho collaborato con lui in varie
occasioni, nel periodo 2004-2005, ma in modo non continuativo. Per vari periodi
ho dormito presso il suo laboratorio…
Per quanto riguarda il furto dei due tappeti di cui vengo
accusato, devo dire che si tratta di due tappeti vecchi, che a mio modo di
vedere non erano più vendibili. lo mi ero occupato di lavarli. Avevo chiesto a PL
1 di darmeli. Non avevamo ancora trovato un accordo in questo senso. Ad un
certo momento abbiamo anche avuto delle discussioni circa la mia retribuzione.
Sta di fatto che un giorno mi sono portato via i tappeti senza dirglielo…
E' solo quando me ne sono andato dal suo magazzino che egli mi ha
chiesto di restituire i tappeti. lo volevo restituirglieli ma purtroppo mi
erano stati rubati dalla cantina presso la quale li tenevo”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009);
così come del resto denunciato, con maggior
dettagli, dalla stessa parte lesa nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia
del 28.10.2008, il cui contenuto è stato successivamente ribadito il 5.3.2009
dinanzi al PP”, (AI 41 PP PL 1 5.3.2009):
“
L'ho conosciuto nel 2003 - 2004…
Ammetto subito che…saltuariamente ha lavorato nel mio laboratorio
di tappeti e sempre nel 2004 non avendo lui dove dormire lo ho ospitato nel
laboratorio per un paio di mesi... Poi però vedendo che non se ne andava, in un
certo senso lo ho invitato ad andarsene in modo chiaro. In effetti se ne è
andato e mi ha lasciato la chiave in buca lettere. Mi accorgo, sempre nel 2004
che è sparita dal laboratorio una valigia con due tappeti in seta che valevano
globalmente sul mercato 12mila franchi. Ho sospettato di lui e nel 2005…lo ho
incontrato per strada a __________. Gli dico dei tappeti e gli chiedo che fine
hanno fatto. Lui mi risponde che li aveva presi per una amica da utilizzare per
una cena e fare bella figura. Gli dico che è opportuno che andiamo a prenderli
e lui mi ha portato a __________ dietro la via __________. Mi disse che erano
in cantina ma nel frattempo aveva chiamato un’altra persona, tale Pi__________
che aveva le chiavi della cantina. Con questo Pi__________ e con AC 1 siamo
andati in questa cantina dove vi era un sacco di roba, la mia valigia vuota ma
dei tappeti nulla. Resta il fatto che AC 1 mi prendeva anche in giro dicendomi che io i tappeti non li avrei più visti…
C'è un seguito che risale ad un anno fa quando ebbi l'opportunità
di essere chiamato in Polizia e essere interrogato dalla Polizia cantonale in
quanto AC 1 aveva asserito di aver lavorato per un lungo periodo presso il mio
laboratorio.
Ovviamente negai il fatto raccontando quello che dico adesso.
Spiegai anche la storia dei tappeti ma in effetti poi non venni a
firmare la denuncia perché la vedevo come una perdita di tempo.
Arriviamo ai tempi nostri. Tramite Se__________ circa due
settimane ebbi modo di chiederli il numero di AC 1 e Se__________ mi disse che AC
1 aveva sempre il medesimo numero …Lo contatto e scatta la segreteria
telefonica. Lui mi ricontatta qualche giorno dopo e gli chiedo quando è
possibile vederci per mettere a posto la storia dei tappeti.
Lui mi disse che gli spiaceva il torto fatto e che ci saremmo
visti. Il 22 ottobre 2008 mi contatta con messaggio SMS io gli rispondo sempre
tramite SMS e ci siamo trovati vicino ad un bar all'angolo della Caritas.
AC 1 mi disse che avrebbe cercato un posto di lavoro e che poi ci
saremmo visti. Sta di fatto che non l'ho più visto...
A precisa domanda rispondo che intendo in queste sede denunciare
il furto dei due tappeti di cui darò documentazione della tipologia e confermo
che il loro valore globale è di circa 10mila franchi.
Confermo che questo furto di tappeti è avvenuto a __________ …nel
mio laboratorio nell'anno 2004 - 2005”,
(AI 1 PS PL 1 28.10.2008).
12. In merito
al punto 3 dell’AA
Visti i suoi due precedenti decreti penali del
7.7.2005 e 30.1.2008 (considerando 3 della presente decisione) nell’AA è stato
correttamente preso in considerazione solo il periodo decorrente dal febbraio
2008, ritenuto inoltre come l’accusato, nei suoi verbali d’interrogatorio in
Polizia e dinanzi al PP, non abbia mai contestato di aver commesso il reato di
cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr:
“
ADR: che mi rendo conto che formalmente io non avevo il permesso
per rimanere in Svizzera, ma ormai vi risiedo da così tanto tempo che a me
sembra che la mia presenza sia accettata...
Confermo che avevo capito che non potevo rimanere in Svizzera, ma
preferivo rimanerci e dunque così ho fatto.
Sono consapevole di avere violato la legge rimanendo in Svizzera
senza alcun valido permesso. Capisco quindi l'accusa di soggiorno illegale a
mio carico”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).
13. In merito
al punto 4 dell’AA
Anche questa imputazione non è stata contestata
da AC 1, che è risultato negativo all’esame tossicologico delle urine il giorno
dell’arresto (considerando 1 della presente decisione), fermo restando come i
suoi consumi di cocaina e canapa siano sempre stati, in forza alle sue stesse
dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, come
minimi, occasionali e sporadici:
“
Ho fatto uso di cocaina fino a 2-3 mesi fa. Adesso ho smesso di
fare uso di queste sostanze”,
(AI 1 PS AC 1 28.10.2008);
“
non sono un drogato, non sono un consumatore di cocaina. In
passato ho fumato della marijuana e dell’hashish. Successivamente ho fatto uso
molto saltuario di cocaina e meglio mi facevo una qualche sniffata ogni tanto,
in compagnia. Oserei dire che mi facevo di media un tiro al mese…
Il mio consumo è assolutamente irrisorio”,
(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);
“
In passato ho fatto uso di stupefacenti, in particolare cocaina e
canapa. Per quanto riguarda la canapa ho consumato sia erba (marijuana) che
hashish. Negli ultimi tre anni non so dire quanto stupefacente ho consumato
complessivamente. In ogni caso non avevo un consumo regolare ma mi capitava
ogni tanto di fare uso di queste sostanze”,
(AI 32 PS AC 1 21.1.2009);
“
Confermo di non essere un consumatore abituale. Mi capitava
comunque di fumare marijuana e hashish ed occasionalmente di tirare un po’ di
cocaina in compagnia. Questo è capitato anche negli ultimi tre anni”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).
V) Verbale
PP AC 1 19.2.2009
14. Come già anticipato nel considerando 5 della presente decisione, in
questo suo verbale d’interrogatorio (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) l’accusato si è
sorprendentemente dichiarato estraneo al reato di cui al punto 1 dell’AA
precisando inoltre che:
“
Nego di avere mai detto di avere venduto della cocaina. La
cocaina che mi viene detto essere stata trovata presso l'abitazione di M__________
non esiste. M__________ era un mio amico, che frequentavo normalmente. In sua
compagnia mi è capitato di sniffare della cocaina che mi ha offerto lui. Non
gli ho mai dato della cocaina…
Confermo che io non ho mai ammesso nulla. Le firme che mi sono
state mostrate non sono mie. Ribadisco ciò nonostante il mio patrocinatore mi
invita a ripensare alle mie dichiarazioni e mi ricorda che anche lei era
presente al verbale del 10.12.2008 e conferma che esso riporta quanto da me
dichiarato e sottoscritto.
Il PP mi chiede se mi sono mai recato a __________ ad acquistare
della cocaina.
Rispondo di no…
Chiedo al Procuratore su cosa basa le sue accuse nei miei
confronti. lo sono…innocente e ritengo che contro di me non vi siano prove”,
(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).
Inversamente i reati di furto (art. 139 cfr. 1
CP, punto 2 dell’AA e considerando 11 della presente decisione), di soggiorno
illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr, punto 3 dell’AA e considerando 12
della presente decisione) e di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1
LStup, punto 4 dell’AA e considerando 13 della presente decisione) sono stati
nuovamente ammessi.
VI) Risultanze
dibattimentali e nuove imputazioni
15. In sede dibattimentale l’accusato ha parzialmente modificato le sue
dichiarazioni dinanzi al PP del 19.2.2009 (AI 37 PP AC 1 19.2.2009)
riconoscendo espressamente i reati di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e 4
dell’AA, mentre ha contestato il reato di cui al punto 2, ciò che gli ha
comportato, per i motivi che saranno evidenziati nel considerando 21 della
presente decisione, due nuove imputazioni (art. 250 CPP) per il titolo di
infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) e denuncia mendace (art.
303 cfr. 1 CP).
16. In merito
al punto 1 e 1.1 dell’AA
“
L’accusato dichiara che negli ultimi 5 anni ha
venduto della cocaina nel __________. Gli è impossibile dire l’esatto
quantitativo di cocaina venduto. Conferma nondimeno la quantità di cocaina da
lui acquistata, così come indicata in relazione ai fornitori al punto 1.1.
dell’atto d’accusa…
Conferma quindi che il quantitativo acquistato di
cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che assieme ad altre persone che
da lui acquistavano come ad esempio M__________.
Dichiara di confermare le dichiarazioni da lui
rese nei verbali di polizia, in tutti i verbali e questo da quello dell’arresto
fino all’ultimo verbale del 23.1.2009.
Dichiara di riconoscere così come indicato nel
punto 1.1 dell’atto d’accusa delle vendite per un quantitativo di 2 Kg e 835 g di cocaina”
(verbale dibattimentale pag. 4)
“L’accusato ribadisce di aver venduto 2 chili e 835 grammi così come indicato nell’atto d’accusa”,
(verbale dibattimentale pag. 7).
17. In merito
al punto 1.2 dell’AA
“
Dichiaro di confermare anche il punto 1.2
dell’atto d’accusa. Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era buona. Quando
ho ridato la cocaina i fornitori domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi
ricordo di preciso quanto ho pagato i domenicani”,
(verbale dibattimentale pag. 4).
18. In merito
al punto 1.3 dell’AA
“
L’accusato conferma l’imputazione di cui al
punto 1. 3 e precisa che qualora M__________ avesse venduto lo stupefacente lui
si aspettava fr. 110.-- al grammo”,
(verbale dibattimentale pag. 5).
19. In merito
al punto 3 dell’AA
“
L’accusato dichiara che era a conoscenza del fatto
che non poteva rimanere in Svizzera dopo la notifica del divieto di entrata”,
(verbale dibattimentale pag. 3).
20. In merito
al punto 4 dell’AA
“
L’accusato dichiara che gli è impossibile
quantificare il suo consumo di cocaina e canapa dei ultimi 3 anni a partire da
oggi. Conferma comunque che si è trattato di un consumo occasionale”,
(verbale dibattimentale pag. 8).
“
il suo consumo di cocaina è stato minimo e lo
stupefacente gli veniva offerto”,
(verbale dibattimentale pag. 4).
21. In sede dibattimentale AC 1 ha contestato di aver commesso il furto (art. 139 cfr. 1 CP) di cui al punto 2 dell’AA dando una differente versione
dei fatti che ha avuto come diretta conseguenza il vedersi prospettare (art.
250 CPP) il nuovo reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1
LStup) per avere, agendo con PL 1 e G__________, nel
periodo 2004/2005, ripetutamente venduto a terze persone non meglio
identificate un quantitativo di 11 chili di marijuana, conseguendo un illecito
profitto di almeno fr. 6'000.- (verbale dibattimentale pag. 9):
“
L’accusato, dopo che il Presidente ha richiamato
il reato di denuncia mendace e cosa ciò significhi dichiara che nel periodo
2004/2005 per conto di PL 1 ha venduto in più occasioni per un prezzo alla
vendita che non riesce a ricordare un quantitativo complessivo di 1 chilo di
marijuana di proprietà di PL 1 e che lo stesso gli aveva detto di andare a
prendere e vendere per conto suo. Dichiara altresì di non ricordarsi il
quantitativo di ogni singola vendita anche se il complessivo era di 1 chilo. In
merito alla valigia indicata al punto 2 dell’AA, l’accusato dichiara che la
stessa conteneva 10 chili di marijuana sempre di proprietà di PL 1 e che
quest’ultimo gli aveva detto di vendere ad un terzo, così come è avvenuto, non
meglio identificato e che fu a loro presentato da G__________. Per questa
vendita il prezzo era stato fissato in 11'000 fr. per lo meno per quello che
era la parte di PL 1 che l’accusato ha invece tenuto per sé…Le vendite ai
clienti occasionali sono avvenute nel __________ e così come i 10 chili nel
periodo fine 2004/2005... L’accusato precisa ora che degli 11'000.- fr.,
5'000.- gli ha ridati a G__________ e 6'000.- se li è tenuti per sè. A suo modo
di vedere PL 1 lo ha denunciato falsamente per il furto per fargli pagare
questa storia”,
(verbale dibattimentale pag. 9);
fermo restando come dopo aver saputo che la Corte
avrebbe proceduto all’audizione di PL 1 e G__________ ha parzialmente corretto
il tiro affermando di:
“
non ricordarsi con precisione quanta marijuana
vi era nella valigia rispettivamente quale fosse il prezzo di vendita”,
(verbale dibattimentale pag. 9).
Comunque sia la Corte ha proceduto all’audizione
degli asseriti suoi due correi che, in modo categorico e con argomentazioni
diverse, hanno recisamente contestato le accuse avanzate a loro danno da AC 1,
fermo restando come PL 1 abbia riaffermato come i due tappeti siano stati
realmente rubati nelle modalità di tempo e di luogo da lui già specificate nei
suoi verbali di Polizia e dinanzi al PP (PL 1 verbale dibattimentale pag. 12, G__________
verbale dibattimentale pag. 10 e considerando 11 della presente decisione).
La Corte, preso atto delle differenti versioni
rese in merito dai tre protagonisti, così come del mantenimento della propria
(art. 308 cpv. 1 CP) da parte di AC 1:
“
L’accusato dichiara di riconfermare le sue
dichiarazioni in merito alla marijuana e questo indipendentemente da quanto
affermato da PL 1 e G__________”,
(verbale dibattimentale pag. 13);
alla fine del primo giorno di processo gli ha
quindi prospettato (art. 250 CPP), in alternativa ed esclusione a quello di cui
all’art. 19 cfr. 1 LStup, il possibile reato di denuncia mendace (art. 303 cfr.
1 CP) per avere a __________, il 27.7.2008, benché li sapesse innocenti, denunciato
all’autorità PL 1 e G__________ come colpevoli di un crimine o di un delitto alfine
di provocare contro di loro un procedimento penale (verbale dibattimentale pag.
13).
VII) Diritto
22. Nella propria arringa la difesa ha posto più volte l’accento sul
principio in dubio pro reo affinché la Corte, limitatamente al punto 1.1
dell’AA, rigettasse, proprio in forza a questo istituto, il quantitativo di
vendita indicato nell’AA (2835 grammi) rispettivamente aumentato dalla Pubblica
Accusa nella sua requisitoria (3543 grammi) per riportarlo alle sole dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 (considerando 8 della presente decisione).
Il principio in dubio pro reo è un corollario
della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU
e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della
valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio.
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La
massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una
certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia,
non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta
può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che
dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato (DTF non pubblicate 13 maggio 2008
6B.230/2008 e 19 aprile 2002 1P.20/2002 nonché DTF 127 I 38). Il
Tribunale Federale s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene
unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una
valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di
manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127
I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la
stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il
giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132
III 209, 131 I 57, 129 I 217, 129 I 8 e 173). Una valutazione unilaterale dei
mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di
colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o
riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del
giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 1P.20/2002).
23. Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup
chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista,
detiene, trasporta, deposita e vende stupefacenti è punito, se ha agito
intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena detentiva non
inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.
Considerandi
2.
lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si
riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è
oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi, presi nel loro
complesso (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109), di almeno 18 grammi puri (DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato
si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano
ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 106 IV 232 e 104 IV 211).
L’art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup prevede un
ulteriore caso grave che si concretizza quando, trafficando per mestiere, viene
realizzata una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Il mestiere implica
un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a
reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche
accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,
dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di
garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV
113, 119 IV 129, 117 IV 63 e 116 IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra
d’affari e di guadagno considerevole sono state precisate dal Tribunale
Federale in DTF 117 IV 63 (fr. 110'000.- per la grossa cifra d’affari)
ed in DTF 129 IV 253 (fr. 10'000.- per il guadagno considerevole).
Notasi come sia sufficiente che una sola
circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF
122.
IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi
dell’art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della
pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della
commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 vCP, ora
art. 47 CP (DTF 120 IV 330 e 112 IV 109).
24.
In merito
al punto 1 dell’AA
Tra le tre possibili varianti scaturite dal
pubblico dibattimento (2357,50 grammi per la difesa [pari a 1'337,50 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA], rispettivamente 4335 grammi come indicato nell’AA [pari a 2835 grammi di cui al punto 1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA] o 5043 grammi come sostenuto in requisitoria dalla Pubblica Accusa [pari a 3543 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA]) la Corte ha deciso, senza il benché minimo dubbio in
merito, per la soluzione mediana, confermando quindi integralmente il punto 1
dell’AA.
Più specificatamente in relazione al punto 1.1.
dell’AA tale conclusione si è fondata sulla ripetuta confessione resa in aula
dall’accusato (considerandi 15 e 16 della presente decisione), la stessa
vestita sia dalle precedenti sue dichiarazioni in tutti i verbali di Polizia,
al GIAR e dinanzi al PP prima del 19.2.2009 (considerandi da 5 a 8 della presente decisione), dalla circostanziata sua descrizione di chi sono stati i suoi
fornitori con specifiche indicazioni - segnatamente di tempo, di luogo e del
prezzo unitario della cocaina (considerandi 6 e 7 della presente decisione) -
che AC 1 non può essersi così liberamente inventato se non fossero state vere a
causa di una del resto non psichiatricamente appurata sua malattia
(considerando 1 della presente decisione) rispettivamente per suoi, ma allora
incomprensibili, eccessi megalomani.
Altresì oltre che da una comunque importante
copertura da parte dei suoi verbalizzati acquirenti (1333 grammi è quasi il 50% di 2835 grammi, considerando 8 della presente decisione), il convincimento
della Corte si è fatto certezza in forza alle stesse dichiarazioni
dibattimentali dell’accusato in merito al furto da lui subito a fine dicembre
2007.
presso l’Hotel __________ di __________:
“
è vero che alla fine del dicembre 2007 ha subito un furto di denaro all’Hotel __________ dove alloggiava. Conferma che erano soldi
provenienti dalle vendite di cocaina. Dichiara che a suo modo di vedere erano
100/120'000.-- fr. a cui bisogna aggiungere i 20'000.-- fr. che non gli sono
stati rubati”,
(verbale dibattimentale pag. 5).
Ora anche solo basandosi sulla somma di fr.
120'000.- (fr. 100'000.- + fr. 20'000.-) e tenuto conto che era un importo al
netto d’acquisto (considerando 7 della presente decisione) e che, anche
nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il suo guadagno al grammo era di
almeno fr. 54.- (fr. 110.- come prezzo di vendita minimo applicato del resto al
solo M__________ mentre per altri acquirenti il prezzo variava tra fr. 120.- e
fr. 150.- il grammo [considerando 8 della presente decisione] ./. fr. 56 quale
prezzo di acquisto da J__________ [considerando 7 della presente decisione]) si
arriva, calcoli alla mano, a più di 2200 grammi di cocaina venduta, ciò che ad ulteriore supporto di quanto indicato all’inizio di questo considerando, ha
permesso alla Corte di concludere, senza il benché minimo dubbio in merito, per
il sicuro riconoscimento del quantitativo di cui al punto 1.1 dell’AA dopo aver
ricordato come l’accusato, per più di quattro anni, ha vissuto solo grazie ai
proventi del suo spaccio (considerando 1 della presente decisione), che gioco
forza non può che essere maggiore alle sue così calcolate vendite di perlomeno 2200 grammi a fine dicembre 2007 corrispondendo quindi perlomeno a quelli che sono stati i suoi
ammessi acquisti per complessivi 2835 grammi, tutti d’altronde destinati alla vendita visto che il suo consumo è stato foraggiato solo da offerte da parte di
terzi (considerando 20 della presente decisione).
Conseguentemente a ciò la Corte non ha potuto che
rigettare le differenti conclusioni avanzate dal PP e dalla difesa in sede di
discussione.
Per la tesi della Pubblica Accusa già solo poiché
basata su calcoli troppo empirici ed in nessun modo provati, segnatamente per
quello che possono essere stati i costi complessivi per vitto e alloggio di AC 1 a partire dal 2004 (fr. 60'000.-). E’ vero che nei suoi verbali in Polizia l’accusato aveva ammesso
delle vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina (considerando 8 della presente decisione), ma è altresì vero che la Corte ha ritenuto come sicuramente
più attendibile e certa la sua ricostruzione sugli acquisti piuttosto che
quella sulle vendite essendo stati i primi più sporadici e quindi più
ricordabili e giocoforza, nelle sue ammissioni, più credibili rispetto ai
secondi che sono avvenuti, invece, nel quadro di una attività di spaccio
assolutamente ripetitiva, esperita per un periodo di più di quattro anni e
sulla quale, segnatamente sugli specifici quantitativi di ogni singolo
acquirente, è ben possibile che AC 1 abbia potuto comprensibilmente confondersi
per eccesso.
Per la tesi della difesa, proprio tenendo conto
del principio in dubio pro reo, in quanto in crasso urto con le altre
risultanze dibattimentali e di istruttoria così come sopra evidenziate -
segnatamente ma anche se non esclusivamente già solo per la vestita confessione
in aula di 2835 grammi di vendita (considerando 16 della presente decisione) -
fermo restando poi come la copertura di quasi la metà delle forniture con le
dichiarazioni di acquisto degli stessi acquirenti non può che validamente
rinviare, rispettivamente comprovare, delle vendite ben maggiori e questo anche
solo perché non tutti i clienti di oltre quattro anni di spaccio hanno potuto
essere identificati e verbalizzati, così come rientra nel corso ordinario delle
cose e della comune esperienza che chi lo è stato abbia voluto negare o
perlomeno ridurre sensibilmente i propri consumi onde cercare di evitare
conseguenze personali sia sul piano penale (art. 19a cfr. 1 LStup) che
amministrativo (art. 16 segg. della LCStr).
La Corte non ha altresì avuto dubbi sul
riconoscimento delle imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo
dopo aver richiamato, rispettivamente accertato, le risultanze istruttorie e
dibattimentali così come indicate nei considerandi da 4 a 7, 9, 10, 17 e 18 della presente decisione.
Pacifica, già solo per il quantitativo
complessivamente ritenuto di 4335 grammi di cui 910,81 grammi con un grado di purezza medio del 44% (considerando 4 della presente decisione), la chiara
realizzazione dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi di cui all’art.
19.
cfr. 2 lett. a) LStup, unica aggravante, bastandone una, formalmente
ritenuta.
25.
In forza all’art. 115 cpv. 1 lett. b) della LStr è punito con una
pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna
illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del
soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.
26.
La Corte, accertato l’adempimento dei presupposti oggettivi e
soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e
dibattimentali (considerandi 1, 3, 12, 14, 15 e 19 della presente decisione),
non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autore colpevole del
reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr relativamente al periodo
febbraio 2008 / 28.10.2008.
27.
Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta
l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.
28.
Anche per questa imputazione, in base agli accertati elementi di cui
ai considerandi da 13 a 15 e 20 della presente decisione, la Corte altro non ha
potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a
cfr. 1 LStup), limitandone comunque il periodo, ai sensi dell’art. 109 CP, dal
28.7.2006
al 28.10.2009.
29.
Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni
o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art. 110
cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico (art.
110.
cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme
all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per
ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
art. 253 no. 3 segg., TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS,
Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 38, pag. 162 segg., CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 253 no. 1
segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter,
Losanna, 2007, art. 253 no. 1.1. segg.). L’autore deve
aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma
non richieda per la sua applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito
profitto. Il dolo eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit.,
art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38,
pag. 164 e CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17).
30.
Incontestato, nemmeno da AC 1, che il suo permesso d’asilante sia
stato ottenuto con l’inganno, presentando false generalità e dopo aver fatto
sparire il passaporto originale (considerando 1 della presente decisione). Da
ciò il chiaro adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di
legge propri all’art. 253 CP.
31.
Conformemente all’art. 139 cfr. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile
altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Dal profilo oggettivo il reato presuppone una cosa
mobile altrui, che non sia senza padrone o in proprietà dell’autore, il cui comportamento
deve consistere nel sottrarre la cosa, vale a dire nel privare il precedente
possessore, contro la sua volontà, della facoltà di disporne allo scopo di
costituire sulla stessa un nuovo possesso nella sua persona o di un terzo (NIGGLI/RIEDO,
Basler Kommentar, op. cit., art. 139 no. 10 segg., TRECHSEL, op. cit.,
art. 139 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 139 no. 2 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess,
Zurigo, 2008, § 8, pag. 134 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 139
no. 1 segg., FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., art. 139 no. 1.2. segg.
e HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, Schlthess, Zurigo, 1997,
art. 139 no. 784 segg.). Trattasi soggettivamente di un reato intenzionale
(art. 12 cpv. 2 CP) anche se il dolo eventuale è comunque sufficiente (NIGGLI/RIEDO,
op. cit., art. 139 no. 63 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 139 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 8, pag. 142 segg., CORBOZ,
op. cit., Vol. I, art. 139 no. 8 segg. e HURTADO POZO, op. cit., art.
139.
no. 794 segg.).
32.
Conformemente all’art. 303 cfr. 1 cpv. 1 CP è punito con una
pena detentiva o pecuniaria chi denuncia all’autorità come colpevole di un
crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente per provocare contro di
essa un procedimento penale.
Scopo della norma è di proteggere sia l’onore della persona
denunciata sia una corretta amministrazione della giustizia. Colui che è
denunciato all’autorità come autore di un reato penale è leso nel suo onore,
motivo per cui una denuncia mendace comprende pure i reati contro l’onore
previsti dagli art. 173 e segg. CP ed implica quindi la calunnia ai sensi
dell’art. 174 CP (DTF 115 IV 1). La denuncia deve essere fatta ad un’autorità
allo scopo di provocare l’apertura di un procedimento penale nei confronti del
denunciato (DELNON/RÜDY,Basler Kommentar, op. cit.,
art. 303 no. 13 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 303 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
303.
no. 2 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96, pag. 366 segg., CORBOZ,
op. cit., Vol. II, art. 303 no. 2 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 303 no. 1.1. segg.). Trattasi di
un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) che non ammette il dolo eventuale nel
senso che l’autore deve denunciare una persona sapendola assolutamente innocente
(DELNON/RÜDY, op. cit., art. 303 no. 26 segg., TRECHSEL, op.
cit., art. 303 no 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 303 no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96,
pag. 370 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art.
303.
no. 17 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 303 no. 1.5.).
33.
La Corte, malgrado la breve
istruttoria dibattimentale esperita con l’audizione di PL 1 e G__________
(considerando 21 della presente decisione), non è riuscita a determinare, con
la dovuta e necessaria certezza, quale fosse il contenuto della valigia di cui
al punto 2 dell’AA. Due tappetti o 10 chili di marijuana?
Per la Corte è stato impossibile stabilirlo anche
a fronte, per l’asserito furto (art. 139 cfr. 1 CP), di un’istruttoria non
sufficientemente sostenuta da altre prove se non, al di là delle dichiarazioni
di PL 1 nei suoi verbali d’interrogatorio (considerando 11 della presente
decisione), dalla ritrattata prima confessione dell’accusato poi seguita da sue
nuove e completamente differenti dichiarazioni di colpevolezza, recisamente
contestate dagli asseriti suoi due correi e questo, per il solo PL 1, anche in
relazione ad un comune spaccio di 1 chilo di marijuana (considerando 21 della
presente decisione).
Nell’impossibilità, già solo come esempio, di
accertare quanto fossero grandi i due tappeti rispettivamente la valigia anche
solo per verificare se era sufficientemente capiente per contenere questi
ultimi o, inversamente, 10 chili di marijuana, l’assenza agli atti per
negligenza dello stesso PL 1 - il cui ritardo nel presentare la propria
denuncia, visto anche il dichiarato valore economico dei due tappeti dopo la
sostenuta ma non comprovata loro riparazione, lascia perlomeno perplessi - di
un giustificativo di acquisto o perlomeno di una loro valida descrizione, così
come la mancata audizione del teste che, asseritamene a __________, avrebbe
assistito alla lite tra l’accusato e la parte lesa, non ha permesso alla Corte
di poter arrivare a qualsivoglia fondata conclusione. Di certo, in merito al
contenuto di questa valigia, tra AC 1 e PL 1 qualcosa è sicuramente successo ma
cosa non si sa né forse mai lo si saprà.
Ragion per cui, richiamato l’art. 120 CPP (norma
che per l’accusato vale sia per la sua prima confessione per il reato di furto,
art. 139 cfr. 1 CP, considerandi 11 e 14 della presente decisione) che per la
prospettata nuova imputazione (art. 250 CP) di infrazione semplice alla LStup
per l’asserita vendita di 11 chili di marijuana (art. 19 cfr. 1 LStup,
considerando 21 della presente decisione), preso atto delle carenze istruttorie
sopra citate, da ritenersi comunque come non esaustive, con l’invito al
Ministero Pubblico, se e qualora ancora possibile, di porvi rimedio accertando
una volta per tutte la realtà dei fatti ed eventuali responsabilità penali a
carico di ciascun protagonista, ricordato altresì come in sede testimoniale sia
PL 1 che G__________ abbiano espressamente contestato la chiamata in correità
di AC 1 (considerando 21 della presente decisione), la Corte, sia per
insufficienza di prove che in applicazione del principio in dubio pro reo
(considerando 22 della presente decisione), ha prosciolto AC 1 dalle
imputazioni di furto (art. 139 cfr. 1 CP, punto 2 dell’AA) e di infrazione
semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup, considerando 21 della presente
decisione).
L’impossibilità per la Corte di effettivamente
stabilire il contenuto di questa valigia comporta, parallelamente, la decadenza
dell’ulteriore prospettata imputazione (art. 250 CPP) di denuncia mendace (art.
303.
cfr. 1, considerando 21 della presente decisione) e questo sia
oggettivamente che soggettivamente visto l’impossibilità, almeno oggi, di
ricostruire esattamente i fatti e quindi sapere chi tra l’accusato, PL 1 e G__________
ha espressamente mentito, sapendo di mentire.
VIII) Colpa,
prognosi e pena
34.
Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni
personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità
della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che
hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno
a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il
comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la
volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV
288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la
citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV
44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità
personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva
(DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del
17.4
,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha
più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il
principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,
nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.
47.
CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a
un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere
infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV
292).
35.
Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni
prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei
mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote
giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi
sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le
sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,
riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto
dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare
previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del
condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi
favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi
si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42
cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul
comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della
pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione
della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà
l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente
attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente
dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/
WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).
In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica
utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può
eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena
da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
36.
Qualificare la colpa dell’accusato come grave è semplicemente
eufemistico. Per più di quattro anni, dopo aver ottenuto fraudolosamente lo
statuto d’asilante, a dispregio del rifiuto di questa sua domanda con un ultimo
termine di partenza per l’11.8.2004, AC 1 si è dato alla clandestinità
continuando a restarvi sino al 28.10.2008 malgrado i due decreti d’accusa per
violazione alla vLFDDS e alla LStr a lui intimati il 7.7.2005 ed il 31.1.2008,
a testimonianza di chi, caratterialmente, ha sempre pensato di potersi fare
beffe dell’autorità, come del resto da lui stesso ammesso in sede
dibattimentale quando ha affermato di aver risposto alla citazione della
Polizia Cantonale solo poiché certo che, come le altre volte, non sarebbe stato
arrestato (verbale dibattimentale pag. 7).
La Corte, malgrado i suoi atteggiamenti dimessi
nel corso delle due giornate di dibattimento che mal collimano con l’immagine
molto più sicura di sé data nelle sue fotografie del giorno del fermo, è giunta
all’insindacabile conclusione, non solo partendo dalla gravità dei fatti così
come sopra ritenuti ma anche e soprattutto dagli accertamenti messi in atto dal
Dr. TE 1, come l’accusato sia personaggio intelligente, manipolatore solo per
suo vantaggio, certamente scaltro ed affidabile in quanto se così non fosse non
avrebbe potuto vivere per così tanto tempo nella clandestinità, trovandosi
degli alloggi privati e soprattutto muovendosi con estrema facilità, oltre che
con successo, in un ambiente altamente pericoloso e criminogeno come quello
dello spaccio degli stupefacenti.
Grave, sempre eufemisticamente parlando, il
quantitativo di cocaina trafficato (4335 grammi) rispettivamente venduto (2835 grammi), passando per forniture di pochi grammi a quantitativi sempre maggiori
sino ad arrivare ad un intero chilo, con un importante numero di acquirenti a
dimostrazione di uno spaccio ben strutturato e diversificato, riuscendo ad
ottenere costanti, ingenti e cospicui guadagni che solo un’attività svolta come
una vera professione può permettere di conseguire.
Altresì, nel contesto della commisurazione della
pena, la Corte ha tenuto conto della durata del suo illecito agire, del fatto
che se non fosse stato arrestato avrebbe continuato a vendere e trafficare
cocaina poiché unica sua fonte di reddito, così come il fatto che AC 1, visto i
suoi irrisori consumi, ha sempre e solo agito per mero scopo di lucro.
In questo quadro a tinte scure, con una prognosi
altamente infausta poiché cittadino straniero senza legami con il nostro
territorio, pregiudicato e clandestino, il solo elemento a suo vantaggio è
stata la sua concreta collaborazione sino al verbale dinanzi al PP del
19.2
, attitudine per sua fortuna ripresa in sede di pubblico dibattimento
tanto da riconfessare, anche se a fatica e non spontaneamente, quanto già
ammesso in relazione al reato di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup. Benché
non si possa parlare di un suo concreto emendamento né tanto meno di una forma
di sincero pentimento ex art. 48 lett. d) CP, di questa sua confessione e
collaborazione, inizialmente in sede d’istruttoria e poi in aula malgrado il
poco comprensibile inciampo del 19.2.2009, la Corte ne ha ampiamente tenuto
conto al momento della commisurazione della pena, così come del resto già fatto
dal PP con la relativa sua richiesta.
Richiamato l’art. 49 cpv. 1 CP e tenuto conto
anche degli altri reati per cui AC 1 è stato condannato (art. 115 cpv. 1 lett.
b) LStr, art. 19a cfr. 1 LStup ed art. 253 CP), benché secondari e di poco peso
a confronto di quello di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 lett.
a) LStup), la Corte, tutto ben ponderato, ha ritenuto come giusta ed adeguata alla
fattispecie ed alla colpa oggettivamente e soggettivamente grave dell’accusato
una sua condanna ad una pena detentiva da espiare di 4 anni e 6 mesi con
computazione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena
unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa
7.7.2005
e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.
IX) Confische
e dissequestri
37.
In
relazione ai corpi di reato indicati nell’AA l’accusato in sede di verbale dibattimentale si è così espresso:
“
entrambi i telefoni indicati nell’atto d’accusa e le carte SIM
contenute sono stati da lui utilizzati per tenere i contatti con M__________ e
le altre persone coinvolte nell’inchiesta.
Dichiara che il computer in sequestro l’ha comperato grazie ai
ricavi della vendita della cocaina, mentre l’Ipod e i relativi accessori gli è
stato regalato da una persona di cui non ricorda il nome.
Dichiara che nello zaino nascondeva la cocaina quando scendeva da __________.
La bilancina la utilizzava per pesare la cocaina”,
(verbale dibattimentale pag. 12).
Conseguentemente la Corte ha ordinato:
-- richiamato
il reato di cui al punto 1 dell’AA, sia perché serviti alla sua commissione che
perché ne sono stati il prodotto, la confisca (art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP)
di fr. 500.- previa deduzione, almeno parziale, della tassa di giustizia e
delle spese processuali, di 1 telefono cellulare Nokia 6280 con scheda Sim (AI
1.
PS AC 1 28.10.2008 nonché AI 9, 10, 11, 13 e 35), di 1 telefono cellulare
Nokia 1110i con caricatore (AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 computer portatile
con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione, di una scheda Sim Sunrise
(AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 zaino e di 1 bilancina elettronica (AI 32
verbali di sequestro 28/29.10.2008 allegati 11, 12 e 13);
-- il
dissequestro con susseguente restituzione al condannato non essendo adempiute
le condizioni di cui agli art. 69 segg. CP di vario materiale cartaceo e
fotografie, di 1 custodia per orologio cardiofrequenzimetro e di 1 Ipod con
custodia e altoparlanti (AI 32 verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13).
X) Tassa di
giustizia e spese processuali
38.
Visto il proscioglimento (considerandi 28 e 33 della presente
decisione) di AC 1 dalle accuse di furto (art. 139 cfr. 1 CP), di infrazione
semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup), di denuncia mendace (art. 303 cfr.
1.
CP) e parzialmente di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) la
tassa di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a suo carico in ragione
di 9/10, la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).
Rispondendo affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.4, 1.1.5, 1.2., 2.2., 2.3., 3, 5.8,
5.
, 5.10 e parzialmente 1.4;
visti gli art. 12,
40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cfr. 1, 253 e 303 cfr. 1 CP;
19.
cfr. 1 e 2 e 19a cfr. 1 LStup.;
115.
cpv. 1 lett. b) LStr.;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1 è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, senza essere autorizzato, nel __________, a __________ ed in
altre imprecisate località, nel periodo metà 2004 / 28.10.2008, previo acquisto
di circa 4'335 grammi di cocaina:
1.1.1
venduto a
varie persone 2'835 grammi di cocaina;
1.1.2
acquistato da
terzi ai fini di vendita 500 grammi di cocaina, restituiti ai venditori;
1.1.3
acquistato ai
fini di vendita e depositato presso l’appartamento di M__________ 1'000 grammi di cocaina;
1.2
soggiorno
illegale
nel __________, a __________ ed in altre
imprecisate località, nel periodo febbraio 2008 / 28.10.2008, senza la
necessaria autorizzazione;
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, nel __________ ed in
altre imprecisate località, nel periodo 28.7.2006 / 28.10.2008, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina e di canapa;
1.4
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
in relazione al rilascio di un permesso di
richiedente d'asilo con le false generalità di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché
precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.
2.
AC 1 è prosciolto dai reati di:
2.1
furto
limitatamente al punto 2 dell’atto d’accusa
2.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo giugno 2006 / 27.7.2006;
2.3
infrazione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti di cui al punto 2.2 dei quesiti;
2.4
denuncia
mendace per i fatti di cui al punto 2.3 dei quesiti.
3.
Di
conseguenza AC 1, è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6
(sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa 7.7.2005 e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.
4.
La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste in ragione di
9/10 a carico del condannato e in ragione di 1/10 a carico dello Stato.
5.
E’ ordinata
la confisca di:
5.1
fr. 500.-
previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;
5.2
1 telefono
cellulare Nokia 6280 con scheda Sim;
5.3
1 telefono
cellulare Nokia 1110i con caricatore;
5.4
1 computer
portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione;
5.5
1 scheda Sim
Sunrise;
5.6
1 zaino;
5.7
1 bilancina
elettronica;
6.
E’
ordinato il dissequestro in favore del condannato di:
6.1
vario
materiale cartaceo e fotografie;
6.2
1 custodia
per orologio cardiofrequenzimetro;
6.3
1 Ipod con
custodia e altoparlanti.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese (9/10):
Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 1'674.--
Testi fr. 150.85
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 90.--
fr. 3'714.85
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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