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Decisione

72.2009.6

Violazioni alla LF sulla circolazione stradale

27 febbraio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. frode

dello scotto

a __________, il 2 maggio 2006, a danno dei PC 1 per un importo di fr. 39.90.-;

1.2. ripetuto

furto

1.2.1. a __________,

nel periodo gennaio 2005 / 14 marzo 2005, a danno del PC 3, per un importo denunciato di fr. 31'353.-;

1.2.2. a __________,

il 29 maggio 2008, a danno di un distributore della PC 2, per un importo di fr.

99.13;

1.3. danneggiamento

a __________, il 23 ottobre 2008, ad un furgone

di servizio della Polizia comunale, con un danno di fr. 598.-;

1.4. ripetuto

furto d’uso

per avere, a __________ e __________, il 29

maggio, il 16 e il 23 ottobre 2008 ripetutamente sottratto l’autovettura Fiat

per farne uso;

1.5. guida in

stato di inattitudine

per avere, a __________, il 16 ottobre 2008,

condotto l’autovettura Fiat essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.

1.34 - max. 1.88 grammi per mille);

1.6. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto, a __________,

il 29 maggio 2008, all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la

determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità malgrado l’avvertimento

sulle possibili conseguenze penali in caso di rifiuto;

1.7. ripetuta

guida malgrado la revoca

per avere, a __________ e __________, nel periodo

marzo-aprile 2005, il 29 maggio 2008, il 16 e il 23 ottobre 2008, condotto

veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in

data 9 giugno 2005 e 29 settembre 2005 per un periodo indeterminato;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve essere

ordinata una misura e, se sì, quale?

4.

Deve un

risarcimento alle PC e, se sì, in che misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di:

5.1

autoveicolo

Fiat Tempra;

5.2

un

telefonino Nokia 6233 con tessera SIM;

5.3

un paio di

jeans Overseas;

5.4

un maglione

di colore celeste in lana;

5.5

un paio di

scarpe tipo scarpone di colore blu;

5.6

una giacca

di colore marrone;

5.7

un paio di

scarponcini neri e arancioni;

5.8

una giacca

marrone e grigia?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, tranne ai quesiti no. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4,

5.

, 5.6, 5.7, 5.8;

visti gli art. 12, 30

segg., 33 cpv. 1, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 139 cfr. 1, 144 cpv. 1 e

149.

CP,

91.

cpv. 1, 91a cpv. 1, 94

cfr. 1 e 95 cfr. 2 LCStr,

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

danneggiamento

a __________, il 23 ottobre 2008, ad un furgone

di servizio della Polizia comunale, con un danno di fr. 598.-;

1.2

ripetuto

furto d’uso

per avere, in tre occasioni, a __________ e __________,

nel periodo 29 maggio 2008 / 23 ottobre 2008, ripetutamente sottratto

l’autovettura Fiat per farne uso;

1.3

guida in

stato di inattitudine

per avere, a __________, il 16 ottobre 2008,

condotto l’autovettura Fiat essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.

1.34

- max. 1.88 grammi per mille);

1.4

elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto, a __________,

il 29 maggio 2008, all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la

determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità malgrado l’avvertimento

sulle possibili conseguenze penali in caso di rifiuto;

1.5

ripetuta

guida malgrado la revoca

per avere condotto, in almeno quattro occasioni,

a __________ e __________, nel periodo marzo 2005 / 23 ottobre 2008 dei veicoli

a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 9

giugno 2005 e 29 settembre 2005 per un periodo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di:

2.1

frode

dello scotto di cui al punto 1 dell’atto di accusa;

2.2

ripetuto

furto di cui ai punti 2.1. e 2.2 dell’atto di accusa.

3.

Di

conseguenza AC 1, è condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di fr. 2’100.- (duemilacento),

corrispondenti a 210 (duecentodieci) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci)

cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

parzialmente aggiuntiva alla pena di detenzione di 75 giorni e alla multa di

fr. 500.- inflittagli il 17.5.2005 dal Ministero Pubblico, Bellinzona nonché

alla pena di detenzione di 90 giorni e alla multa di fr. 1'000.- inflittagli

l’11.7.2005 dal Ministero Pubblico, Bellinzona;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali, 2/3 a suo

carico e 1/3 a carico dello Stato.

4.

Le

parti civili sono rinviate al competente foro civile.

5.

E’

ordinata la confisca del autoveicolo Fiat Tempra.

6.

E’

ordinato il dissequestro di:

6.1

un telefonino

Nokia 6233 con tessera SIM;

6.2

un paio di

jeans Overseas;

6.3

un maglione

di colore celeste di lana;

6.4

un paio di

scarpe tipo scarpone di colore blu;

6.5

una giacca

di colore marrone;

6.6

un paio di

scarponcini neri ed arancioni;

6.7

una giacca

marrone e grigia.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (2/3):

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 532.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 765.60

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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