72.2009.63
Traffico di 1 kg di cocaina da parte di cittadini stranieri
4 settembre 2009Italiano217 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
72.2009.63
Data decisione, Autorità:
04.09.2009, PENAL
Titolo:
Traffico di 1 kg di cocaina da parte di cittadini stranieri
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
FALSITÀ IN CERTIFICATI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 252 CPS
art. 253 CPS
art. 305bis CPS
art. 115 LFSTR
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2009.63
Lugano,
4 settembre 2009
/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 6
con la segretaria:
Silvia Jurissevich, vicecancelliera
Conviene nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia
per giudicare
1. AC 1 sedicente,
detenuta
dal 6 agosto 2008;
2. AC 2 sedicente,
detenuto
dal 3 agosto 2008;
3. AC 3 ”detto __________”,
Alias: __________,
detenuto
dal 27 novembre 2008;
prevenuti colpevoli di:
AC 1, AC 2 e AC 3,
congiuntamente,
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
aggravata siccome riferita ad un quantitativo
stupefacente che sapevano o dovevano presumere poter mettere in pericolo la
salute di parecchie persone,
siccome hanno agito come membri di una banda,
costituitasi per esercitare il traffico di stupefacenti,
e siccome, trafficando per mestiere, hanno
realizzato una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,
per avere, senza esserne autorizzati,
a __________, __________, __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località svizzere,
nel periodo maggio/agosto 2008,
organizzandosi e dividendosi i compiti come
descritto in seguito,
trafficato almeno 2 kg di cocaina:
- sostanza che AC 3 ha procurato per la vendita a AC 2, consegnandogliela in due occasioni, un chilo circa ogni volta,
a __________, nella primavera 2008, e, nella misura di 50 grammi, consegnandola a AC 1, a __________, nel maggio 2008;
- sostanza che in minima parte AC 2 ha ridato ad AC 3, a __________, nella primavera 2008, su richiesta di quest’ultimo;
- sostanza che AC 2 ha quindi detenuto dapprima presso la sua camera del centro asilanti di __________, e che poi,
dedotta quella già venduta, ha trasportato presso un appartamento di __________
e infine presso un appartamento di __________, procurato e messo a disposizione
da AC 1;
- sostanza che AC 2 e AC 1 hanno venduto in
misura di almeno 1,5 kg a ignoti spacciatori e/o consumatori, ricavandone
un’imprecisata ma ingente quantità di denaro, in parte consegnata ad AC 3 da AC
2, in parte inviata all’estero da AC 1 (fr. 38'716.00), in parte spesa da AC 1
e AC 2 e in parte sequestrata dalla Polizia cantonale (fr. 65'019.00);
- sostanza che, in misura di 411,03 grammi netti (con grado di purezza medio del 37%), AC 1 e AC 2 detenevano, pronta per la
vendita, presso un appartamento di __________ da loro occupato, e che è stata
sequestrata dalla Polizia cantonale il 3 agosto 2008;
reato previsto:
dall’art. 19 cifra 2 LStup;
AC 1 singolarmente,
2. soggiorno
illegale
per avere,
dal 7 aprile 2008 al 3 agosto 2008,
in varie località dei cantoni __________ e __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera, in quanto
priva della necessaria autorizzazione;
reato previsto:
dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;
3. falsità
in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria
situazione, abusato a scopo di inganno della carta di identità francese
rilasciata a J__________,
documento da lei acquistato in data imprecisata a
__________, da una persona rimasta ignota, e da lei utilizzato per ingannare
delle persone circa la sua vera identità, stipulando così un contratto di
telefonia mobile nel giugno 2008, inviando all’estero ingenti somme di denaro,
provento del traffico di stupefacenti imputatole, nel periodo giugno/luglio
2008, e legittimandosi con le Guardie di confine in occasione del controllo di
identità del 3 agosto 2008, a __________;
reato previsto:
dall’art. 252 CP;
4. riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________, __________, __________, __________
e in altre imprecisate località,
nel periodo maggio/luglio 2008,
in almeno 16 occasioni, compiuto atti
suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la
confisca di complessivi fr. 38'716.00, somma che sapeva provenire da un crimine, e segnatamente dall'infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 del presente atto
d’accusa, denaro che ha trasferito all’estero utilizzando i servizi di apposite
società (Western Union e RIA Money Transfer), a beneficio di suoi parenti e di
altre persone non identificate;
reato previsto:
dall’art. 305bis cifra 1 CP;
AC 2, singolarmente,
5. soggiorno
illegale
per avere,
dal dicembre 2007 al 3 agosto 2008,
a __________, __________ e __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera, in quanto
privo della necessaria autorizzazione;
reato previsto:
dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;
6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza esserne autorizzato,
dal settembre 2007 al 3 agosto 2008,
in varie località dei cantoni __________ e __________,
consumato un’imprecisata quantità di marijuana;
reato previsto:
dall’art. 19 a LStup.
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 61/2009 del 19 maggio 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§
Il procuratore pubblico.
§ L’accusata AC 1 assistita dal difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF
2.
§ L’accusato AC 2 assistito dal difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF
1.
§
L'accusato AC 3 assistito dal difensore
d'ufficio (GP) avv. DF 1.
§
L'interprete di lingua francese IE 2
§ L’interprete di lingua inglese IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 31 agosto 2009 dalle ore 9:30 alle ore 17:26
- martedì 1 settembre 2009 dalle ore 9:40 alle ore 18:15
- mercoledì 2 settembre 2009 dalle ore 9:38
alle ore 18:40
- giovedì 3 settembre 2009 dalle ore 9:40 alle ore 18:22
- venerdì 4
settembre 2009 dalle ore 9:30 alle ore 19:55.
È presente anche
l’interprete di lingua inglese IE 3, le cui generalità sono note alla
Corte, la quale promette di adempiere fedelmente al proprio mandato.
La signora IE 3 tradurrà per AC 2, mentre la signora IE 1 per AC 3.
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 3 il reato
di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253
CP per avere, a __________, il 29.1.2002, usando inganno, indotto i competenti
funzionari pubblici ad attestare in un permesso di richiedente l’asilo,
contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, nato il
9.4.1977 a __________, fu __________ e fu __________ nata __________, cittadino
__________. Le Parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Incidente processuale
La pubblica
accusa chiede che venga sentito in aula il dr. B__________, rispettivamente
che egli proceda ad una visita di AC 2 al fine di stabilire se lo stesso può
seguire il pubblico dibattimento, in quanto da una decina di minuti fissa il
vuoto.
Il Presidente
chiede ai difensori di prendere posizione su questa istanza e gli stessi
dichiarano di non opporsi a questa richiesta.
Il Presidente
pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito:
quesito 1. Dev’essere
accolta l’istanza presentata dalla pubblica accusa?
Il Presidente
dichiara i pubblici dibattimenti sospesi alle ore 15.20 e ne annuncia la
riapertura per la lettura del dispositivo su questo quesito fra quindici
minuti.
La Corte si
ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo
giudizio.
Il Presidente
dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle ore 15.45 e comunica alle parti,
Previo esame
del fatto e del diritto,
La Corte
rispondendo
positivamente al quesito posto,
visti gli art. 227
e 228 CPP
decide: L’istanza della pubblica accusa è accolta.
Le parti concordano di modificare la data di partenza del punto 2
dell’AA dal 8 aprile 2008 e questo previo richiamo della sentenza UFM
11.2.2008, rispettivamente della lettera 26.3.2008 del UFM.
Il
Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, precisa rispettivamente prospetta a AC 1
il reato di cui al punto 3 dell’AA come avvenuto perlomeno nelle città di __________,
__________, __________, __________ e __________ rispettivamente, per l’invio
dei soldi, a partire dal mese di maggio 2008 in almeno 13 occasioni e per l’ottenimento di un contratto di telefonia in 2 occasioni. Le parti dichiarano di non
opporsi a questa precisazione / prospettazione.
Il
Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, precisa rispettivamente prospetta a AC 1
il reato di cui al punto 4 dell’AA aggiungendo alle società di invio l’Union
Financial Corner, invii avvenuti in 16 occasioni per un importo minore di fr.
37'729,37. Le parti dichiarano di non opporsi a questa precisazione /
prospettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
dopo aver esposto lo svolgimento dell’istruzione del presente procedimento e
quanto emerso dall’inchiesta, evidenzia le versioni fornite dai tre accusati.
Spiega nel dettaglio come si è arrivati al
quantitativo di almeno 2 chili di cocaina indicato al punto 1 dell’atto d’accusa,
sottolineando in particolare la credibilità dell’ammissione resa da AC 2 nel
verbale del 31.3.2009 e asserendo che la sua successiva ritrattazione in aula
sia priva di valore.
In merito al ruolo di AC 3, analizza le chiamate
in correità -precise, concordi, lineari, disinteressate e quindi credibili - di
AC 1 e AC 2. Ripercorre le dichiarazioni
contraddittorie rese da AC 3 che ne minano la credibilità.
Spiega perché è dato il reato di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti per tutte e tre le aggravanti indicate
nell’AA e chiede quindi la conferma integrale del punto 1 dell’AA.
Analizza poi le altre imputazioni a carico degli
accusati indicate nell’atto d’accusa e il reato di conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione prospettato ad AC 3 e ne chiede la conferma con le modifiche
sopraindicate.
Il PP passa quindi alla commisurazione della
pena.
Riguardo all’imputabilità di AC 1, spiega i
motivi per i quali ritiene che la Corte debba distanziarsi dalla perizia del
dr. med. PE 1. Sostiene che l’accusata avrebbe ingannato il perito fornendogli
dati anamnestici e una storia falsi, che lo avrebbero portato a conclusioni non
corrette. Asserisce in particolare che, contrariamente a quanto AC 1 ha dichiarato al perito, non è vero che quando è arrivata in svizzera è stata ricoverata in
ospedale per motivi mentali e osserva che l’accusata non ha mai detto di avere
problemi di salute né alle autorità d’asilo, né a quelle del carcere.
Conclude chiedendo una condanna:
- per AC 1 una pena detentiva di quattro anni e
sei mesi;
- per AC 2 una pena detentiva di quattro anni e
sei mesi;
- per AC 3 una pena detentiva di cinque anni e
tre mesi.
Infine, chiede la confisca di tutto quanto
indicato nell’atto d’accusa, tranne quanto messo a verbale.
§ L’avv. DUF 2, difensore di AC 1, il quale ripercorre la
vita della sua assistita, sottolineandone le difficoltà.
Chiede alla Corte di considerare unicamente i
quantitativi di cocaina da lei ammessi.
Menziona la perizia del dr. med. PE 1 e ricorda
come questi abbia riconosciuto all’accusata una scemata imputabilità di grado medio,
ciò che di fatto comporta una riduzione della metà della pena base che andrebbe
inflitta alla sua patrocinata.
A beneficio della sua assistita invoca
l’incensuratezza, il comportamento in detenzione preventiva e l’atteggiamento
processuale.
Ritiene la pena proposta dal PP esorbitante e
conclude chiedendo che la sua assistita venga condannata ad una pena detentiva
massima di due anni di detenzione non sospesa e che possa continuare le cure in
carcere.
§ L’avv. DUF 1, difensore di AC 2, il
quale ricorda che il suo assistito, più giovane dei tre
imputati, è stato costretto a fuggire dal suo paese per motivi politici.
Sottolinea che il suo patrocinato in dieci
verbali ha sempre ribadito di avere avuto un ruolo marginale nella vicenda e di
non saper quale fosse il contenuto del sacchetto. Sostiene che durante l’interrogatorio
del 31.3.2009 dinanzi al PP, il suo assistito, nonostante non fosse vero,
avrebbe ammesso un quantitativo maggiorare di cocaina soltanto per disperazione
e per dare una svolta all’inchiesta.
Ritiene che al suo assistito possa essere
imputato unicamente il fatto di aver trasportato e tenuto in deposito 411 grammi di cocaina e che non vi sarebbe alcuna prova concreta di un suo coinvolgimento nella
vendita della droga.
Contesta l’aggravante della banda.
A beneficio del suo difeso ricorda
l’incensuratezza ed il lungo periodo di carcere preventivo.
Conclude chiedendo che il suo assistito venga
condannato ad una pena massima di 30 mesi.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 3, il quale sottolinea che il
suo assistito vive in Svizzera dal 2002, ha due figli con una donna svizzera e ha unicamente condanne legate alla circolazione stradale.
Sostiene che il suo patrocinato non ha nulla a
che fare con la droga ed evidenzia che l’inchiesta nel Canton __________ lo ha
escluso da qualsiasi coinvolgimento.
Asserisce che le chiamate in correità di AC 1 e AC
2 non bastano a provare che il suo difeso sia legato ad un traffico di cocaina,
sostenendo che i due non avrebbero nessuna credibilità.
Afferma che non vi sarebbero prove contro il suo
assistito, ma solo indizi. Osserva inoltre che il denaro non è riconducibile al
suo assistito.
Conclude chiedendo l’assoluzione completa del suo
assistito per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e
invoca l’attenuante del lungo tempo trascorso limitatamente al reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC
1, sedicente
1. è autrice
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, in correità con il
sedicente AC 2 e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________
ed altre imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008:
1.1.1. ripetutamente venduto a terzi ignoti almeno 1500 grammi di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di un
quantitativo inferiore;
1.1.2. detenuto ai
fini di vendita 411,03 grammi netti di cocaina;
1.1.3. trattasi di
reato aggravato:
1.1.3.1. a motivo del
quantitativo;
1.1.3.2. poiché
commesso in banda;
1.1.3.3. poiché
commesso per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
1.2. soggiorno
illegale
in varie località non meglio precisate dei
Cantoni __________ e __________, nel periodo 7.4.2008 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione;
1.2.1. trattasi di
un periodo diverso;
1.3. falsità
in certificati
a __________, __________, __________, __________
e __________, nel periodo giugno 2008 / 3.8.3008, abusato a scopo di inganno
della carta d’identità francese intestata a M__________ per:
1.3.1. stipulare un
contratto di telefonia mobile;
1.3.1.1. trattasi di
due contratti di telefonia mobile;
1.3.2. inviare, in 13
occasioni, somme di denaro all’estero;
1.3.3. legittimarsi
in una occasione alle Guardie di Confine;
1.3.4. trattasi di
un diverso periodo;
1.4. riciclaggio
di denaro
a __________, __________, __________, __________
ed in altre imprecisate località, nel periodo maggio / luglio 2008, in almeno 16 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 38'716.-, somma che sapeva o
doveva presumere essere provento della vendita di cocaina;
1.4.1. trattasi di
un importo minore;
1.4.3. trattasi di
un numero di occasioni minore;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve essere ordinata una misura e se sì quale?
B. AC 2,
sedicente
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, in correità con la sedicente AC 1 e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre
imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008:
1.1.1. ripetutamente venduto a terzi ignoti almeno 1500 grammi di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di un
quantitativo inferiore;
1.1.2. detenuto ai
fini di vendita 411,03 grammi netti di cocaina;
1.1.3. trattasi di
reato aggravato:
1.1.3.1. a motivo del
quantitativo;
1.1.3.2. poiché
commesso in banda;
1.1.3.3. poiché
commesso per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari o un guadagno
considerevole;
1.2. soggiorno
illegale
a __________, __________ e __________, nel
periodo dicembre 2007 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione;
1.2.1. trattasi di
un periodo diverso;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, in varie località non
meglio precisate dei Cantoni __________ e __________, nel periodo settembre
2007 / 3.8.2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
C. AC 3
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, in correità con i
sedicenti AC 1 e AC 2, a __________, __________, __________, __________, __________
ed altre imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008:
1.1.1. ripetutamente venduto a terzi ignoti almeno 1500 grammi di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di un
quantitativo inferiore;
1.1.2. detenuto ai
fini di vendita 411,03 grammi netti di cocaina;
1.1.3. trattasi di reato aggravato:
1.1.3.1. a motivo del
quantitativo;
1.1.3.2. poiché
commesso in banda;
1.1.3.3. poiché
commesso per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari o un guadagno
considerevole;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. AC 3 è
inoltre autore colpevole di:
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
a __________, il 29.1.2002, usando inganno,
indotto i competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di
richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________,
nato il __________ a __________, fu __________ e fu __________ nata __________,
cittadino __________?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Può
beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso limitatamente al reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione?
D. CONFISCHE
1. Deve
essere ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di:
1.1. 411,03 grammi netti di cocaina;
1.2. fr.
15'419,10;
1.3. 1 carta
d’identità francese intestata a M__________;
1.4. 1 tessera
bancaria Raiffeisen intestata a M__________;
1.5. 1 tessera
bancaria Raiffeisen intestata a M__________;
1.6. 1 tessera
d’assicurazione malattia intestata a M__________;
1.7. 1 tessera
Douglas intestata a M__________;
1.8. 1 tessera
Renault intestata a M__________;
1.9. 1 cellulare Nokia
2310 con carta SIM Lebara;
1.10. 1 cellulare Samsung
SGH-C260 con carta SIM Sunrise;
1.11. 1 cellulare Samsung
SGH-F700 con astuccio;
1.12. 1 cellulare Samsung
SGH-F700 con carta SIM Lebara;
1.13. 1 cellulare Nokia
2610 con carta SIM Lebara;
1.14. 1 cellulare Samsung
SGH-D900 con carta SIM Sunrise;
1.15. 1 scheda
Sunrise prepagata con carta SIM 1.16. 1 scheda Sunrise prepagata
con carta SIM;
1.17. 1 scheda
Sunrise prepagata con carta SIM;
1.18. 1 scheda
Sunrise prepagata con carta SIM;
1.19. 1 scheda
Sunrise prepagata senza carta SIM;
1.20. 1 scheda
Sunrise prepagata senza carta SIM;
1.21. 1 scheda
Sunrise prepagata senza carta SIM;
1.22. 1 scheda
Lebara prepagata senza carta SIM;
1.23. 1 carta SIM Sunrise;
1.24. 1 carta SIM Sunrise;
1.25. 1 carta SIM Sunrise;
1.26. 1 carta SIM Swisscom no.;
1.27. 2 ritagli di
schede Sunrise con Pin e Puk;
1.28. 5 confezioni di
carte Sunrise;
1.29. 1 ricevuta di
invio denaro Western Union 3.6.2008;
1.30. 1 ricevuta di
invio denaro Western Union 8.7.2008;
1.31. 1 ricevuta di
invio denaro Western Union 25.7.2008;
1.32. ricevute di
invio denaro Ria Money Transfert 19.5.2008;
1.33. ricevute di
invio denaro Ria Money Transfert 2.6.2008;
1.34. ricevute di
invio denaro Ria Money Transfert 10.6.2008;
1.35. 1 permesso
richiedente l’asilo di AC 1;
1.36. 1 fotocopia
permesso richiedente l’asilo di AC 1;
1.37. 1 certificato di vaccinazione svizzero di AC 1;
1.38. 1 agenda
telefonica Afri Kana di colore marrone;
1.39. 1 orologio da
donna in metallo giallo Just Cavalli;
1.40. 2 orecchini
da donna in metallo giallo con pendente;
1.41. 1
braccialetto in metallo giallo con cuoricini;
1.42. 1 anello in
metallo bianco con brillantini;
1.43. 1 anello in
metallo bianco;
1.44. 1 busta di
carta oreficeria Christ;
1.45. 1 ricevuta oreficeria
Christ 15.7.2008 per fr. 1'094.-;
1.46. 1 garanzia oreficeria
Christ 15.7.2008;
1.47. 1 apparecchio
fotografico digitale Sony DSC-W90 con carica batterie;
1.48. 2 parrucche
da donna;
1.49. 1 rotolo di
pellicola alimentare trasparente;
1.50. 9 carica
batterie per cellulari di marche diverse;
1.51. 2 auricolari
per cellulare;
1.52. 1 presa cavo
USB;
1.53. 1 bilancia elettronica;
1.54. 1 Ipod;
1.55. 1 beauty
case.
1.56. 1 borsa in
plastica bianco/viola con scritta in colore nero;
1.57. 1 biglietto
ferroviario a metà prezzo di __________;
1.58. varia
documentazione cartacea?
2. Deve
essere ordinata la confisca a AC 2, sedicente, di:
2.1. fr.
49'600.-;
2.2. 1 cellulare
Nokia 1200;
2.3. 1 cellulare Nokia
1200 con carta SIM Sunrise;
2.4. 1 tessera ferroviaria;
2.5. 1 portamonete in pelle con catenina;
2.6. 1 portachiavi
a moschettone con 11 chiavi;
2.7. 1 portachiavi
in alluminio con 3 chiavi;
2.8. 1 chiave Kaba?
3. Deve
essere ordinata la confisca a AC 3 di:
3.1. 1 telefono
cellulare Motorola V3x con carta SIM MTN;
3.2. 1 telefono
cellulare Nokia 6610I con carta SIM Sunrise;
3.3. 1 telefono
cellulare Nokia 6680 con carta SIM Sunrise;
3.4. 1 telefono
cellulare Nokia 6500s-1 con carta SIM Orange;
3.5. 1 carta Western Union Gold;
3.6. 1 portachiavi in plastica con 5 chiavi;
3.7. 1
portachiavi in metallo con 8 chiavi;
3.8. 1 libretto
di colore grigio/blu con diverse annotazioni;
3.9. 1 libretto
di colore azzurro con diverse annotazioni;
3.10. 1 libretto di
colore rosso con nomi e numeri telefonici;
3.11. diverso
materiale cartaceo?
Considerato, in fatto ed in
diritto
I) Vita e
precedenti penali di AC 1
1. Quo alla vita anteriore e alla situazione personale della sedicente AC
1, asseritamene nata a __________ il ________ si richiamano i seguenti passaggi
dell’anamnesi riassuntiva della sua perizia psichiatrica del 25.8.2009 (doc.
TPC 38) a firma del Dr. PE 1:
“
La peritanda è….quartogenita di una fratria di
un numero imprecisato di fratelli di cui due maschi e una femmina sono tuttora
viventi mentre i restanti sono deceduti in tenera età.
La peritanda riferisce di aver avuto uno sviluppo
normale e di essere cresciuta in una famiglia di umile estrazione e in una
situazione economica piuttosto precaria.
Il padre della peritanda ha poco più di cinquanta anni e si occupa di lavori
agricoli…Dopo essere fuggita dal __________ la peritanda ha mantenuto contatti
telefonici con il padre. Presso il genitore vivono i due figli della peritanda
di sei e cinque anni.
Rispetto alla madre la peritanda non sa dire molto. Era come suo padre una
contadina…La peritanda riferisce di averla vista per l’ultima volta quando lei
aveva undici anni, poi sarebbe scomparsa nel nulla…
La peritanda ha dei ricordi molto vaghi della sua infanzia…Fino ad una certa
età sarebbe stata serena, poi a causa di un sortilegio procuratole da uno
sciamano del villaggio sarebbe stata stregata….
A livello scolastico la peritanda ha frequentato le scuole elementari fino alla
quarta classe. Dichiara di non aver ottenuto la licenza elementare in quanto
era troppo malata. Afferma comunque di aver appreso a leggere e a scrivere. La
peritanda sarebbe quindi rimasta senza alcun tipo di istruzione fino all’età di
venti anni quando avrebbe incontrato un insegnate di liceo trentacinquenne il
quale le avrebbe impartito delle lezioni di francese e di inglese fornendole
anche alcuni rudimenti di cultura generale.
Nel periodo che va tra l’età di dieci anni e l’età di venti anni…avrebbe
passato il tempo a bordo delle strade vendendo arance ai passanti. L’incontro
con il suo benefattore (ndr: certo R__________, attualmente in Canada) le avrebbe cambiato la vita. Ella lo considera più di un amico e di un mentore. Dalla relazione con lui ebbe infatti
un figlio di cinque anni. In precedenza la peritanda riferisce di essere stata
abusata da diversi uomini. Da queste relazioni sono nati un figlio di sei anni
e una figlia deceduta nel mese di febbraio di quest’anno all’età di otto anni (si veda l’AI 165
Inc. MP 2008.6964 attestante la morte per una grave forma di anemia, il
2.1.2009, della piccola __________, nata il 14.7.2001 ritenuto altresì che nel
prosieguo della presente decisione se non ci saranno differenti indicazioni si
farà sempre riferimento agli AI dell’Inc. MP 2008.6964).
Rispetto alla relazione affettiva la peritanda si rammarica del fatto che il
suo amico non ha voluto essere l’uomo della sua vita come lei invece avrebbe
desiderato…
Grazie all’aiuto dell’amico la peritanda ha seguito una formazione empirica
come segretaria d’ufficio e in seguito è stata attiva presso un ufficio postale
occupandosi di piccoli lavori di ufficio. Riferisce che scriveva a macchina, si
occupava della spedizione di pacchi e lettere, faceva fotocopie, eccetera.
Purtroppo a causa della sua malattia non sarebbe stata in grado di continuare a
lavorare e dopo pochi mesi di lavoro avrebbe interrotto l’attività. Da allora
la peritanda non avrebbe più fatto nulla. L’amico l’avrebbe però aiutata dal
lato finanziario provvedendo al suo sostentamento e a quello dei figli.
La peritanda riferisce di aver lasciato il __________ nel 2007 per motivi
politici. Nel suo paese di origine infatti avrebbe fatto parte di un movimento
politico non autorizzato dal governo motivo per cui la sua sopravvivenza
sarebbe stata in pericolo. Grazie all’aiuto di amici avrebbe quindi conosciuto
una signora la quale avrebbe organizzato per lei e per altre ragazze il viaggio
per giungere in Svizzera. La condizione che era stata posta prima del loro
arrivo in Svizzera era che ci sarebbero stati degli uomini svizzeri pronti a
sposarle”
(doc. TPC 38)
Ritenuto che effettivamente l’accusata ha
raggiunto Zurigo con volo Swiss partito da __________ il 2.10.2007 (AI 163 PS AC
1 30.9.2008), su quelli che sono stati i suoi passi successivi si rinvia ai
seguenti passaggi del suo verbale d’interrogatorio del 26.8.2008 dinanzi al
Procuratore Pubblico (di seguito solo PP):
“
L’uomo che mi accompagnava, giunti a Zurigo, mi ha fatto andare
da un mio conoscente, di cui avevo il numero di telefono. Si tratta di un uomo
che conosco con il nome di Guillaume…Anche questo Guillaume era membro del mio
movimento politico in __________. Lui era in attesa di ricevere asilo in
Svizzera e risiedeva ancora presso un centro asilanti a Zurigo…
Il piano…prevedeva che il mio viaggio sarebbe continuato nei giorni
seguenti sino a Milano. Jacques (ndr: l’uomo
che con lei partì dal __________) mi ha detto che mi avrebbe recuperata
dopo pochi giorni. Ma Guillaume mi ha spiegato che, in realtà, a Milano mi
avrebbero obbligata a prostituirmi e mi ha consigliato di chiedere subito asilo
in Svizzera. E’ ciò che ho fatto. Quando Jacques mi ha cercata presso Guillaume,
telefonando sul telefono di quest’ultimo, Guillaume gli ha detto che io non
sarei andata a Milano ma che sarei rimasta in Svizzera e che avrei comunque
pagato il debito contratto (secondo l’accusata
nell’AI 82 PP AC 1 26.8.2008 Euro 45'000.-), ciò che era l’unica cosa
che doveva importare loro…
Su consiglio di Guillaume ho dunque chiesto asilo a __________ il
03.10.2007”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
Presentando la sua domanda d’asilo a __________
(AI 1 PS AC 1 3.8.2008, AI 82 PP AC 1 26.8.2008 nonché AI 62 e 163), CRS dove
incontrò per la prima volta AC 2 e con il quale dall’aprile 2008 iniziò una
relazione sentimentale (AI 82 PP AC 1 26.8.2008) conclusasi al momento del loro
comune arresto del 3.8.2008 (AI 1), non ha prodotto alcun valido documento di
legittimazione alfine di comprovare le sue dichiarate generalità tant’è che in
aula compare come sedicente.
Assegnata al Canton __________ ha alloggiato
prima a __________, poi dal 24.10.2007 al CRS di __________ ed infine, dal
21.11.2007 al 22.5.2008, in quello di __________ (doc. dib. 1). In quei mesi,
però, non ha frequentato solo il Canton __________ ma pure il Ticino e questo,
a suo dire, per motivi sentimentali, malgrado la sua relazione con AC 2:
“
io mi recavo spesso in Ticino, per incontrare un uomo con il
quale speravo di sposarmi. Avevo incontrato questa persona sul treno, tra _______
e ______, in gennaio. Io gli avevo dato il mio numero di telefono…A partire da
gennaio sono venuta circa 4 volte al mese in Ticino. Arrivavo alla stazione di ______…Assieme
andavamo a pranzo e poi io dovevo rientrare al centro asilanti…
Di quest’uomo conosco solo il nome, Juan Carlos. Credo abbia circa 45 anni e mi
ha detto di abitare a __________. Lui mi diceva che voleva sposarmi e per
questo motivo, considerata la mia situazione precaria, io ero disposta a venire
fino a ______ per incontrarlo. In sostanza volevo accelerare i tempi della
nostra frequentazione per eventualmente giungere al matrimonio di cui lui
parlava…
In gennaio/febbraio sono scesa in Ticino circa una volta alla settimana e
rientravo a __________ in giornata. Poi ho cambiato atteggiamento. Ho capito
che in realtà Juan Carlos difficilmente mi avrebbe sposata…
che quando partivo da ______ Juan Carlos mi dava sempre dei soldi, tra i 200 e
Fatti
i 300 franchi…
Come detto a partire da marzo ho cambiato atteggiamento nei suoi confronti…Di
fatto, da marzo, sono venuta a trovarlo solo una volta al mese. L’ultima volta
l’ho visto nel mese di giugno”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
senza altresì dimenticare come dagli atti risultino
due ulteriori suoi soggiorni a _______ e _______ per le notti del 10.5.2008 e
del 3.6.2008 presso due diversi hotel (AI 163).
Premesso come la storia raccontata ai funzionari
dell’asilo in sede di verbale d’audizione del 22.10.2007 (AI 62), cioè quella
di essere fuggita dal suo paese d’origine poiché perseguitata politicamente in
quanto membro di un movimento di indipendenza fosse solo una bugia così come
del resto riconosciuto anche in sede di verbale d’interrogatorio del 12.2.2009
dinanzi al PP (AI 169 PP AC 1 12.2.2009), la sua richiesta d’asilo è stata
respinta l’11.2.2008 con un termine di partenza entro al più tardi il 7.4.2008.
Al successivo ricorso ha fatto seguito la decisione negativa del Tribunale
amministrativo federale (di seguito TAF) del 20.3.2008 con susseguente lettera
del 26.3.2008 dell’Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM) che le
riconfermava:
“
Demnach haben Sie die Schweiz bis 7. April 2008 zu verlassen”
(AI 62 e 163)
Ciò non è però avvenuto laddove per alcuni giorni
durante i mesi di giugno / luglio 2008 ha pernottato assieme ad AC 2 in un appartamento a __________ in __________ 11 (AI 195) per poi trasferirsi
perlomeno da metà luglio 2008 (il 7.7.2008 è stata pagata la quota parte di
affitto di quel mese e la relativa cauzione per complessivi fr. 4'000.-, soldi
a lei consegnati a tale scopo da AC 2 e da AC 3, AI 163 PS S__________
19.8.2008) in un appartamento di __________, in Via __________ 12, ente da lei
stessa procurato grazie all’intermediazione di una terza persona (AI 1 PS A__________
3.8.2008 nonché AI 163 PS AC 1 12.8.2008, 21.8.2008 e 19.11.2008, PS M__________
14.10.2008, PS D__________ 22.8.2008 e 8.1.2009 nonché PS S__________
19.8.2008). Sarà poi a poche centinaia di metri da questo stabile che la mattina
del 3.8.2008 verrà arrestata (AI 1).
Incensurata sia in Svizzera (doc. TPC 5 e AI 2)
che in __________ (AI 165), risultata negativa il 3.8.2008 (AI 1) all’esame
tossicologico (AI 163) e riservato quanto verrà indicato nei considerandi 3, 4
e 5 della presente decisione in merito alla sua salute psichica, quo al suo
status fisico notasi come durante la carcerazione sia stata curata
ambulatoriamente il 9.9.2008 presso l’ospedale Civico di Lugano per una
galactorrea bilaterale di provocazione rispettivamente il 19.1.2009
all’ospedale Italiano di Lugano per una vaginite con dolori addominali di
origine non chiara (doc. TPC 33), affezioni che non hanno lasciato strascico
alcuno visto lo scritto del 10.8.2009 del responsabile del servizio di medicina
del PCT:
“
L’abbiamo visitata più volte tra il gennaio 2008
e l’aprile 2009 per problemi di modesto rilievo clinico. Lo stato internistico
è sempre rimasto buono e non abbiamo mai obiettivato affezioni di particolare
evidenza”
(doc. TPC 30)
I suoi progetti futuri si riconducono, così come
esplicitati in aula, al desiderio di ritrovare la salute, di concludere la
formazione di sarta (attività iniziata presso il carcere femminile di __________
dove è stata trasferita il 20.4.2009) e di ritornare in patria per rivedere i suoi
due figli e commemorare, davanti alla tomba, il ricordo della piccola L__________
(AI 165).
Per finire nulla è stato segnalato dalle autorità
carcerarie in merito al suo comportamento durante i quasi 13 mesi di detenzione
preventiva (AI 151, 162, 181 e 190), la maggior parte trascorsi, prima del
20.4.2009, al Farera, in regime non ordinario, con tutte le limitazioni che ciò
comporta.
2. In merito a quelle che sono state, durante il suo soggiorno in
Svizzera, le sue entrate finanziarie non riconducibili ai punti 1 e 4 dell’AA, AC
1, in sede dibattimentale, ha dichiarato quanto segue:
“
dal momento dell’arrivo in Svizzera ha ricevuto,
finché è rimasta nei centri CRS, a titolo di spillatico fr. 250/266.- al mese,
e solo da quando ha risieduto nel centro di __________, per dei lavori di
pulizia e alla caffetteria da lei eseguiti circa fr. 400.-…
non si è mai prostituita da quando è in Svizzera…
da Juan Carlos, nelle circostanze descritte nei verbali, durante le sue
trasferte in Ticino, per circa a suo modo di vedere 4 o 5 mesi, ha ricevuto un
importo complessivo in regalo indicativamente stimabile di fr. 2’000.-,
mediamente fr. 600.- al mese…
vi sarebbe stato una seconda persona, di nome Serge cittadino di colore, di cui
però altro nulla sa, che quando già si trovava in Svizzera e poco prima che
conoscesse AC 2 le avrebbe dato in due occasioni fr. 1000.- e fr. 60.- e questo
per aiutare la sua famiglia…
inoltre ha svolto lavori da coiffeuse a delle
asilanti nei centri da lei frequentati percependo fr. 80.- a seduta. Non
sa…quanto ha guadagnato in totale, anche se ha svolto questa attività per
svariati mesi. A parte quanto sopra dichiarato, durante in suo soggiorno in
Svizzera, non ha avuto altre entrate di natura economica”
(verbale dibattimentale pag. 4)
II) Perizia
psichiatrica di AC 1
3. Il 4.8.2008, giorno successivo all’arresto (AI 1), AC 1, in forza al relativo certificato medico della Dr.ssa Z__________, è stata trasferita alla Clinica
Psichiatrica Cantonale (di seguito CPC):
“
in regime di ricovero coatto a causa di uno
stato confusionale-delirante grave tale da non permettere la permanenza al
Farera poiché, tra l’altro, la prevenuta appariva spaventata ed angosciata
dalla presenza delle guardie che risentiva come possibili aggressori.
A causa delle suddette condizioni psichiche al momento
del trasferimento la prevenuta non era interrogabile”
(AI 9 e 10)
L’accusata è rimasta degente presso la CPC sino
al 6.8.2008 (AI 31) e dal relativo rapporto di uscita del 7.8.2008 si evince
quanto segue:
“
Diagnosi:
Sindrome psicotica acuta e transitoria non specificata,
con fattore stressante acuto associativo (ICD 10, F 23.91)
Motivi e modalità del ricovero, decorso e proposte:
Ricovero coatto con certificato della Dr.ssa Z__________
…
Qualche ora dopo il ricovero, la paziente si svegliava
ed appariva tesa, agitata, preoccupata per il suo baby. Ripete questa frase
numerose volte: presente una forte componente di angoscia psicotica e,
verosimilmente, un delirio di persecuzione. Dichiara infatti di essere
ricercata dal Presidente del __________ che vuole ucciderla…
In relazione alla somministrazione i.m di una terapia neurolettica, la paziente
dopo una forte sedazione inizialmente ha in seguito recuperato una discreta
adesione alla realtà…Abbiamo assistito alla remissione della sintomatologia
delirante e all’angoscia psicotica con un buon recupero delle funzioni
psichiche. A tal punto abbiamo valutato che non sussisteva più la necessità di
prolungare la degenza in Clinica”
(doc. TPC 17)
A questo primo ricovero ne è poi seguito un
secondo, sempre alla CPC, dal 12 al 17.2.2009 (AI 176), quindi dopo la sua
venuta a conoscenza della morte della figlia (AI 165), il cui rapporto d’uscita
del 20.2.2009 certifica quanto segue:
“
Diagnosi:
Sindrome psicotica acuta e transitoria non specificata,
con fattore stressante acuto associativo (ICD 10, F 23.91) - DD sindrome dissociativa.
Motivi e modalità del ricovero, decorso e proposte:
Ricovero coatto con certificato della Dr.ssa F__________
…
Come emergeva dal rapporto di ricovero e dal colloquio di ammissione, la
paziente ha goduto di benessere psicofisico fino a qualche giorno prima quando,
a suo dire in seguito alla notizia appresa dalla televisione del decesso di suo
figlio in __________, ha progressivamente sviluppato una deflessione del tono
dell’umore, abulia e insonnia e sono ricomparse dispercezioni uditive e visive…
All’ammissione la paziente appariva trascurata nell’igiene e nell’aspetto.
Disinibita nei comportamenti, si spogliava appena arrivata e rifiutava di
indossare un pigiama. L’attenzione e la concentrazione erano scemate, l’eloquio
da stimolare era stentato, ripetitivo e incentrato sulla dinamica della morte
del figlio. Il tono dell’umore era orientato al polo negativo, la mimica triste
e lo sguardo fatuo. Appariva in atteggiamento di ascolto e disturbata da
dispercezioni visive (si guarda continuamente intorno nella stanza) che
peraltro negava. Era presente una forte componente d’angoscia”
(doc. TPC 17)
Malgrado questi due chiari segnali la pubblica accusa,
in sede d’istruttoria, non ha ritenuto necessario sottoporre AC 1 a perizia psichiatrica (art. 20 CP), né tanto meno, prima dell’emanazione dell’atto d’accusa (di
seguito solo AA), è stato richiesto dal difensore anche perché confrontato allo
scritto del 3.4.2009 di tutt’altro tenore del Dr. Med. B__________,
responsabile del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie:
“
trattasi di una paziente che sin dall’inizio
della carcerazione ha mostrato notevoli difficoltà di adattamento, presentando
comportamenti inconsueti (denudarsi, rifiuto del cibo per brevi periodi,
dormire al suolo, allucinazioni visive decisamente atipiche e per nulla
indicanti uno stato psicotico, con una risposta atipica ai farmaci
somministrati, nonché rifiuto delle terapie medicamentose proposte) e
difficoltà nel contatto verbale, mostrandosi provocatoria e oppositiva in modo
passivo. Numerosi tentativi psicofarmacologici, a fianco di una psicoterapia di
sostegno, non hanno dato risultati degni di rilievo.
Il suo comportamento è notevolmente peggiorato quando
ha ricevuto la notizia del decesso del figlio e il suo lutto si è presentato in
una maniera intensa e in una forma molto particolare e inconsueta per i nostri
parametri. Il suo comportamento è apparso simile a uno scompenso psicotico, la sintomatologia
presentata è apparsa eccessivamente impressionistica ma senza distacco della
realtà e in un soggetto perfettamente vigile e sempre orientato in tutti i
domini.
Il 12.02.2009 la paziente ha presentato un’agitazione psicomotoria di tipo
isteriforme ed è stata trasferita all’Ospedale Italiano di Lugano e in seguito,
dopo una valutazione dello psichiatra consulente del nosocomio, è stata
ricoverata alla Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio. La paziente è stata
dimessa il 17.02.2009…
Immediatamente dopo la dimissione, la paziente era orientata, scarsamente
collaborante, ma non oppositiva. Le condizioni generali sono apparse molto
buone, non si è osservato alcun disturbo della vigilanza. Certamente non sono
stati osservati autentici contenuti deliranti e non vi è stato alcun indizio di
un disturbo di percezione (allucinazioni) e la trasferta in Svizzera interna (ndr: il giorno
19.2.2009, AI 195) si è svolta
senza problemi. Al rientro il suo comportamento è stato di nuovo caratterizzato
da momenti di agitazione psicomotoria e, a tratti, di opposizione senza una
risposta terapeutica tipica come si riscontra nella prassi clinica.
Credo che ci troviamo o di fronte a una produzione volontaria di sintomi
psicotici o/e di fronte a un quadro nevrotico con manifestazioni inconsuete (un
equivalente del disturbo d’ansia) come reazione mal adattativa alla
carcerazione in un soggetto senza precedenti psichiatrici e con un buon
funzionamento globale”
(doc. TPC 19)
Di simile se non identico contenuto è l’ulteriore
rapporto di questo medico al Presidente della Corte, datato 13.8.2009, che così
conclude:
“
I parametri rilevati durante l’osservazione mi
permettono di concludere per un disturbo depressivo grave con sintomi psicotici
insorto durante la carcerazione (agosto 2008) e in seguito al lutto complicato
con fattori culturali”
(doc. TPC 33)
4. Ricordato come dal 20.4.2009 AC 1 è stata trasferita presso il
carcere femminile di __________ e che presso questo istituto di pena il
servizio di psichiatria è assicurato dal Forensisch-Psychiatrischer Dienst
dell’università di Berna, con lettera 10.8.2009, quindi esattamente a tre
settimane dall’inizio del processo, il difensore di AC 1 ha formalmente chiesto l’assunzione di una perizia psichiatrica della sua cliente (doc. TPC 18)
allegando, a sua giustificazione, il rapporto 16.7.2009 della Dr. K__________,
al cui contenuto espressamente si rinvia, indicante come l’accusata presentasse
“eine paranoide Schizophrenie mit unvollständiger Remission, ICD-10: F20.04”.
Giusta l’art. 20 CP qualora vi sia serio motivo
di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice
ordina una perizia.
Predetta norma richiama l’art. 13 vCP e la
giurisprudenza resa sotto il suo imperio conserva tutta la sua validità (sentenza del Tribunale federale [di seguito solo TF] non pubblicata
6B.445/2007 del 5.10.2007). In questo senso vale allora rammentare come il
giudice è tenuto ad ordinare una perizia non solo quando egli nutre
effettivamente dei dubbi sulla responsabilità dell’autore, ma anche quando, in
base alle circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto nutrirne, vale a dire
quando si trova in presenza di seri indizi atti a far dubitare
dell’imputabilità dell’autore (BOMMER, Basler
Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 20 no. 7
segg., TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008,
art. 20 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 20 no. 1, STRÄULI, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea,
art. 20 no. 8 segg., DUPUIS/GELLER /MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal
I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 20 no. 4 segg.
nonchè DTF 133 IV 145 e 132 IV 29). Secondo la giurisprudenza del TF
configurano tali indizi una contraddizione manifesta tra l’atto e la
personalità dell’autore, un suo comportamento aberrante, un precedente
soggiorno in un ospedale psichiatrico, un’interdizione pronunciata in virtù del
codice civile, l’alcolismo cronico, la tossicodipendenza, la possibilità che la
colpevolezza sia stata influenzata da uno stato affettivo particolare o,
ancora, l’esistenza di segni di debolezza mentale o di un ritardo mentale (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 20 no. 9 e DTF 116 IV 273 e 102 IV 74).
In specie la presenza di due ricoveri alla CPC
(di cui soprattutto il primo immediatamente dopo l’arresto [AI 1] e quindi
senza alcuna possibile influenza dovuta dalla morte della figlia o dalla
prolungata carcerazione in regime non ordinario, doc. TPC 17 e 165)
rispettivamente la presenza di certificati medici tra loro discordanti così
come sopra richiamati (doc. TPC 17, 18, 19 e 33 nonché AI 9 e 10) hanno
comportato il dover ordinare, d’ufficio, una perizia psichiatrica
dell’accusata, della cui esecuzione è stato incaricato il Dott. PE 1 (doc. TPC
21, 22, 23) a cui sono stati rimessi tutti gli atti e certificati medici sopra
citati (doc. TPC 17, 18 e 19 nonché AI 9, 10, 31 e 176), oltre che i doc. TPC
30, 32 e 33 assieme all’incarto d’asilo (AI 62) e a tutti i verbali di AC 1 sia
in Polizia (AI 163) che dinanzi al PP (AI 82, 127, 140, 169 e 203).
5. Il Dr. PE 1 ha rilasciato il sua perizia il 25.8.2009 (doc. TPC 38).
Nel suo referto, dopo aver esposto l’anamnesi della peritanda (doc. TPC 38 da
pag. 2 a 5), gli esiti del suo esame psichico (doc. TPC 38 pag. 6) e dei due
test psicometrici a cui è stata sottoposta (doc. TPC 38 da pag. 7 a pag. 9), il contenuto del suo colloquio telefonico con il Dr. Med. B__________ (doc. TPC 38 pag.
9 e 10) e la sua valutazione peritale (doc. TPC 38 pag. 11 e 12), alla quale
espressamente si rinvia, ha così risposto ai proposti quesiti peritali (doc.
TPC 22):
“
1. Esistenza di una turba psichica…
ad 1 La peritanda presenta uno stile di funzionamento psicologico
caratterizzato dall’affastellarsi di elementi di dipendenza psicologica e
labilità emotiva ad altri di iperreattività isterica con comportamenti
irrazionali che sono risultati particolarmente evidenti durante le fasi di
scivolamento psicotico. Tenendo conto delle categorie diagnostiche prese in
esame dall’ICD10 (Decima revisione della classificazione internazionale delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali) pongo la diagnosi di
disturbo dipendente di personalità (ICD10-F60. 7) e di episodi di sindrome
psicotica acuta e transitoria non specificata con fattori stressanti acuti
associati (ICD10-F23.91).
Considerandi
2.
Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e
2.
CP)…
ad 2.1 I reati imputati alla peritanda sono da mettere in relazione con
l’affezione psicopatologica messa in evidenza.
ad 2.2 La peritanda a mio avviso, all’infuori delle fasi in cui è risultata
manifestamente morbosa ovverosia durante gli stati transitori di scivolamento
psicotico, non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito degli
atti o di agire secondo tale valutazione.
ad 2.3 La capacità della peritanda di valutare il carattere illecito della sua
azione, eccezion fatta per le fasi manifestamente psicotiche della patologia di
cui è affetta, non era a mio avviso scemata.
ad 2.4 La capacità della peritanda di agire risultava in parte scemata.
ad 2.5 La peritanda a mio avviso ha agito in uno stato di incapacità di agire
di media gravità.
3.
Rischio di recidiva…
ad 3.1 Considerando il carattere pervasivo e persistente della psicopatologia
evidenziata ritengo che la peritanda presenta un fondato pericolo di commettere
nuovi reati.
ad 3.2 Ritengo che i reati che la peritanda potrebbe ancora commettere
consistano in situazioni nelle quali potrebbe emergere il lato dipendente e
impoverito della sua personalità esponendola al rischio di far parte di gruppi
delinquenziali, per esempio nel campo dello spaccio degli stupefacenti o nel
giro della prostituzione o nell’ambito della sovversione politica, nei quali
potrebbe rivestire dei ruoli di gregaria. La probabilità che ciò avvenga è
elevata in assenza di misure terapeutiche adeguate.
ad 3.3.1 A mio parere il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è
da mettere in relazione sia con le particolari caratteristiche della
personalità della peritanda sia con le circostanze in cui sarebbero stati
commessi i reati.
ad 3.3.2 La turba psichica e comportamentale della peritanda a mio avviso è da
considerarsi di rilevante gravità e di lunga durata”
(doc. TPC 38)
Il perito, quo a possibili misure terapeutiche ai
sensi dell’art. 63 CP, ha caldeggiato, in quanto sicuramente necessaria, la
continuazione del trattamento di sostegno psicologico e psicofarmacologico in
corso presso il carcere femminile di __________, accolto favorevolmente dalla
stessa accusata e per il quale non vi sarebbero state controindicazioni per
un’effettuazione in contemporanea all’espiazione di un’eventuale pena (doc. TPC
38).
In sede dibattimentale il Dr. PE 1, confermato il
contenuto e gli esiti della sua perizia del 25.8.2009 (doc. TPC 38), vi ha poi
apportato alcune precisazioni che vengono qui richiamate:
“
in relazione alla risposta 2.2…i momenti da lui
indicati di stati transitori di scivolamento psicotico si riferivano solo al
momento dei due ricoveri della peritanda alla CPC, a quel momento, ma
limitatamente a quelli ci poteva essere una riduzione anche della capacità di
valutare. Il perito dichiara che a parte quanto risulta dagli atti, lui non può
dire se vi siano stati altri stati simili…
anche nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che
i fatti delle presunte violenze sessuali che il perito conferma la peritanda
gli ha raccontato, non dovessero essere ritenute per vere, la conclusione
peritale, rispettivamente il grado di imputabilità non si modificherebbe perché
il tema di fondo rimarrebbe lo stesso e questo fatto così come raccontato
serviva solo a corroborare altri eventi che hanno giustificato le conclusioni
peritali…
è vero che l’accusata ha avuto episodi psicotici durante la carcerazione e con
ciò si riferisce ai suoi soggiorni alla CPC, ma in base alle sue constatazioni
conferma come il disturbo della personalità grave era già preesistente
all’incarcerazione e questi due soggiorni sono stati solo un’ulteriore
aggravazione…
una persona portatrice del disturbo da lui riscontrato sull’accusata può anche
dilatare al massimo gli aspetti della realtà, enfatizzando alcuni fatti o
alcuni aspetti, ripresentandoli anche in maniera non verosimile come farebbe
una persona normale. Una persona con siffatta diagnosi non può comunque
inventarsi i fatti o dissociarsi da essi facendo astrazione, salvo nel periodo
del reale suo scompenso psicotico, che per quanto a lui noto si riconduce ai
suoi due soggiorni alla CPC.
Il perito dichiara che non è a conoscenza che prima dell’incarcerazione
l’accusata possa avere avuto degli scompensi psicotici, è possibile che ci
siano stati e che non siano stati resi noti…
Il perito dichiara che anche qualora venisse accertato che la peritanda abbia
mentito sui suoi dati anamnestici le sue conclusioni non si modificherebbero”
(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)
III) Vita e
precedenti penali di AC 2
6.
Quo alla sua vita anteriore, alla sua situazione personale e
finanziaria nonché ai suoi precedenti penali il sedicente cittadino __________ AC
2, asseritamene nato a __________ il 2.12.1987, non ha confermato in aula
quanto da lui dichiarato in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del
31.3.2009
(AI 198 PP AC 2 31.3.2009) sostenendo come entrambi i genitori
sarebbero commercianti (il padre di legname, la madre in alimentari, cosmetici
e oggetti d’uso comune), che in __________ avrebbe 3 fratelli (un quarto
sarebbe morto prima del suo arrivo in Svizzera) rispettivamente 2 sorelle e che
sarebbe andato a scuola per 12 anni conseguendo il diploma secondario. Nei due
anni successivi prima della sua partenza per la Svizzera avvenuta nel settembre
2007, non avrebbe frequentato l’università, anche se progettava di farlo, ed
avrebbe aiutato il padre nel suo lavoro oltre ad essere impiegato in un
industria non meglio specificata di proprietà di suoi parenti.
Presentando la sua domanda d’asilo a __________
il 9.9.2007 (AI 122b) non ha prodotto alcun valido documento di legittimazione atto
a comprovare le sue dichiarate generalità tant’è che in aula compare come
sedicente.
In merito agli asseriti suoi motivi d’espatrio e
alle circostanze del viaggio si richiamano le seguenti risultanze del suo
incarto d’asilo, fatti che, in aula, ha confermato essere realmente avvenuti:
“
Selon ses déclarations, le requérant, d’ethnie __________,
a vécu a __________. Son frère jumeau James exerçait des activités pour le
mouvement __________. Ce mouvement ayant été interdit par le gouvernement, les
membres ont organisé une manifestation et ont détruit une prison située à __________.
La police a alors procédé à plusieurs arrestations dont un ami de James. Suite
à la destruction de la prison, les policiers ont décidé d’arrêter tous les
membres du MASSOB et se sont rendus au siège de ce mouvement à __________ pour
le saccager. Par la suite, le requérant a appris que l’ami de James avait
informé les policiers qu’il était membre du MASSOB. Alors qu’il se trouvait à
son domicile, deux personnes sont entrées et ont arrêté son frère James, tout
en tirant des coups de feu. Le requérant a riposté et a
touché l’une des personnes.
Par la suite, le requérant a appris par une
connaissance qu’il s’agissait de policiers en civil. Le lendemain de ces
événements, les policiers sont revenus à son domicile, ont arrêté son père et
ont confisqué son certificat scolaire. Le soir, la
police a relaxé son père. Le requérant a été averti qu’il devait se présenter
au poste car le policier qu’il avait touché par balle était décédé. Il s’est
enfui à __________ où un ami de son père l’a aidé à organiser son voyage. Le 7
septembre 2007, il a quitté le __________ pour se rendre a __________ où il a
pris un avion pour l’Europe”
(AI 122b)
“
Avez-vous déjà possédé un passeport? Non
Raison avant mon voyage on m’a fait établir
un passeport dans lequel était inscrit mon nom et j’avais également ma photo à
l’intérieur.
Q. qui a fait établir ce passeport?
R. un ami de mon père…
Q. où se trouve ce document?
R. c’est avec une persone avec
laquelle j’ai effectué le voyage…
Q. c’est juste la personne avec la
quelle vous avez voyagé qui montrait ce document, c’est cela?
R. oui.
Q. quand avez-vous reçu de document
par rapport à votre dèpart?
R. c’est le jour de notre voyage le
7.
septembre 2007…
Date du départ du pays d’origine 07.09.2007
Circonstances du départ du pays d’origine
Q. avez-vous été contrôlé ou
rencontré des problemes particulier du pays d’origine pour aller à Cotonou?
R. non.
Q. où a atterri l’avion que vous
avez pris à __________?
R. je ne sais pas.
Q. vous avez changé d’avion?
R. non...
Q. à quelle date êtes-vous arrivé
dans ce pays inconnu?
R. je suis arrivé le 9 de ce mois.
Q. c’est le même jour que vous êtes arrivé
jusqu’ici?
R. oui…
(AI 122b)
Assegnato al Canton __________ ha alloggiato
prima a __________ e successivamente presso il CRS di __________ dove sarebbe
rimasto, in base al dire di uno dei sorveglianti, sino alla fine del mese di
giugno del 2008:
“
Sauf erreur, il est venu au centre à __________
vers le début de l’année 2008. Je pense qu’il est resté à cet endroit durant 5
ou 6 mois.
Durant la période estivale, j’ai du lui expliquer qu’il
devait quitter le centre suite à une décision de l’Office des migrations à
Berne. Je précise qu’il avait déjà une décision de non entrée en matière (NEM)”
(AI 195)
La sua richiesta d’asilo è stata respinta il
23.10.2007
dall’UFM ed identica sorte ha avuto il suo ricorso del 30.10.2007 a
seguito di decisione del 7.11.2007 del TAF (AI 122b). Lasciato il CRS di __________
ha abitato per un certo periodo nel già sopraccitato appartamento di __________
(AI 195) per poi trasferirsi il 2.8.2008, dopo due precedenti brevi visite nei
giorni 20/22.7.2008 e 25/29.7.2008 (AI 192), nell’appartamento di Via __________,
luogo dove è stato arrestato la mattina del 3.8.2008 (AI 1).
Incensurato sia in Svizzera (doc. TPC 6 e AI 3)
che in Austria (doc. TPC 41 e AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009), il
3.8.2008
è risultato positivo alla cannabis (AI 1 e 163).
Quo alla sua situazione finanziaria già in sede
d’istruttoria aveva affermato:
“
di non avere alcun risparmio; al centro asilanti
non ricevevo soldi ma vitto e alloggio. Sono arrivato in Svizzera con circa fr.
600.
- che ho usato per fare piccoli commerci (quando vedevo merce interessante
ribassata nei negozi la acquistavo e poi la rivendevo conseguendo un piccolo
guadagno; ogni tanto tagliavo i capelli ad amici o aiutavo in ristoranti
africani). Attualmente non ricevo alcuna rendita e posseggo solo i soldi che
sono stati trovati nel mio portafogli”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
e meglio fr. 225,45 (AI 163). Queste sue
dichiarazioni sono state sostanzialmente ribadite e precisate anche in sede di
pubblico dibattimento:
“
Dichiara che dal novembre 2007 le sue uniche
entrate sono state un commercio di compravendita con AC 3 di pezzi di ricambio
di automobili per il quale avrebbe conseguito un importo di fr. 250.- (che AC 3,
interrogato in merito nega), ulteriori fr. 400.- per i lavori indicati nell’AI
71, oltre una somma non precisabile ma ogni volta di fr. 20/50.- come barbiere
ad altri asilanti”
(verbale dibattimentale pag. 7)
Per quel che concerne i suoi progetti futuri ha
dichiarato di voler lavorare, possibilmente in Svizzera, anche se sarebbe
disposto a ritornare in __________ solo se gli fosse garantita l’incolumità.
7.
Oltre a non aver avuto un comportamento irreprensibile in
istruttoria (AI 73) in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del
19.8.2008
ha minacciato di morte AC 3, da lui chiamato col sopranome di __________:
“
Quando tornerò in __________ qualcuno pagherà
per quello che io ho sofferto ingiustamente. Voglio che venga scritto a verbale
che semmai incontrerò __________ lo ucciderò per la situazione in cui mi ha
messo. Io non ho armi da fuoco ma lo posso pugnalare a morte”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
Come se ciò non bastasse anche in carcere ha
spesso avuto degli atteggiamenti sopra le righe così come ben si evince dalla
sua punizione a tre giorni di isolamento a seguito della rottura, l’8.7.2009,
di un vetro di una finestra della cella (doc. TPC 12) o dal contenuto degli
scritti del 29.6.2009 e del 31.72009 della direzione del Farera:
“
Sin dall’inizio il comportamento di AC 2 nei
confronti del personale e in generale è stato del tipo arrogante e a volte
minaccioso…
Ad un certo punto si era anche pensato ad un suo
trasferimento a Stans, sempre rinviato per la sua situazione personale e per
esigenze d’inchiesta.
Nel frattempo veniva trasferito a due riprese in cella di contenimento per un
totale di 17 giorni per poi essere collocato presso il carcere giudiziario
della Farera, dove si trova tuttora”
(doc. TPC 9)
“
Siamo dell’avviso, condiviso dal dottor B__________
che segue da vicino il prevenuto e organizza un adeguato supporto, che un
trasferimento del signore AC 2 in un’altra struttura carceraria non
modificherebbe sostanzialmente il suo comportamento attuale e non sarebbe
attualmente opportuno”
(doc. TPC 16)
La sostenuta inopportunità di un suo
trasferimento in un istituto di pena della Svizzera Interna (doc. TPC 9 e 16)
così come l’impossibilità, a causa delle sue pregresse minacce di morte (AI 71
PP AC 2 19.8.2008) di un suo passaggio al PCT visto la presenza di AC 3, ha avuto come conseguenza l’aver dovuto trascorrere i quasi 13 mesi di detenzione preventiva (AI
150, 161, 180 e 189) al Farera, in regime non ordinario, con tutte le
limitazioni che ciò comporta.
IV) Accertamenti
medico psichiatrici di AC 2
8.
A fronte di alcuni suoi atteggiamenti durante la carcerazione AC 2 è stato visitato in più occasioni dal Dr. Med. B__________, il quale nei
suoi rapporti del 1.4.2009 e del 13.7.2009, ha concluso per l’assenza di
sintomi d’ordine psicotico o patologie psichiatriche che potessero avere una
qualsivoglia rilevanza sulla sua imputabilità rispettivamente carcerabilità:
“
la persona succitata è stata esaminata in
diverse riprese da parte mia. Le sue lamentele sono state prevalentemente di
ordine somatico (prurito sine materia, disturbi dispeptici inconsueti) e
psichiatrico (insonnia e malumore) ma sempre poco corrispondenti ai noti quadri
clinici o alle sindromi conosciute. Le farmacoterapie proposte non gli
avrebbero mai giovato e il paziente stesso si rifiutava ad assumere le terapie
richieste, affermando che a suo parere si tratti di farmaci sbagliati.
Oggettivamente il quadro psichico è apparso privo di
sintomi d’ordine psicotico e ben lontano da una qualsiasi diagnosi che possa
avere rilevanza sull’imputabilità o sulla carcerabilità. Nel periodo dall’11
marzo al 26 marzo il paziente ha fatto capire che non sopporta il regime carcerario,
ritenendo di essere rinchiuso troppo a lungo. In seguito si è dimostrato
minaccioso, ha inscenato un comportamento apparentemente bizzarro, ma ben
organizzato, chiedendo il ricovero in ospedale. Successivamente ha dato
un’immagine di un delirio di onnipotenza, sostenendo di essere medico e
offrendo l’aiuto al sottoscritto. Visto il suo comportamento poco collaborante
e minaccioso nei confronti degli agenti egli è stato collocato nella sala di
contenimento e ben presto il suo delirio si è risolto. In particolare, in
occasione della valutazione del 26 marzo egli ha ammesso che lo scopo era
quello di attirare l’attenzione sulla sua condizione e la sofferenza per la
barriera linguistica poiché il personale non parla la lingua inglese.
Le valutazioni successive hanno permesso di escludere una qualsiasi patologia
psichiatrica di rilevanza e di conseguenza non è stata è proposta alcuna
terapia.
Precisamente, secondo il codice ICD-10, non sono stati osservati criteri
diagnostici per F68.1 (Disturbo fittizio) poiché la produzione di sintomi è
stata fatta in seguito a un’evidente motivazione legata alla lunga
carcerazione. La conclusione diagnostica si riduce alla Z76.5 Simulazione di
malattia (Fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con servizi sanitari)”
(AI 202)
“
dal mio ultimo rapporto ho esaminato la persona
succitata in diverse riprese. Il suo comportamento è rimasto scontroso,
oppositivo e provocatorio, teatrale; un comportamento comunque inconsueto per
le patologie note (tenendo conto anche del contesto culturale). E’ stato
possibile osservare il rifiuto del cibo, perdita ponderale, idratazione
insufficiente, una psicomotricità inconsueta simile alla catatonia, una
trascuratezza dell’igiene personale e della cella, defecazione in cella e, di
recente, la rottura di un vetro. Recentemente è stato valutato dal medico
internista e non è stata rilevata alcuna menomazione della salute fisica.
Dal punto di vista psichiatrico rimane l’opinione che
si tratti di un comportamento insistentemente dimostrativo in un soggetto che
sin dall’inizio (anche quando non era solo in cella) ha dimostrato un
comportamento presuntuoso e pretenzioso, manipolativo e minaccioso, chiaramente
allo scopo di ottenere un guadagno secondario. L’aiuto offertogli sin dall’inizio,
sebbene richiesto con insistenza, è stato sempre rifiutato senza alcuna
giustificazione (inclusa le terapie medicamentose proposte per ridurre la
tensione e per alleviare le sofferenze dichiarate: insonnia, inappetenza,
sensazioni di gonfiore, prurito ecc.).
L’opinione psichiatrica rimane quella espressa nel mio
ultimo rapporto”
(doc. TPC 9)
Dello stesso tenore è un ulteriore rapporto
medico sullo stato di salute dell’accusato richiesto dalla Corte al Dr. Med. B__________
all’inizio del secondo giorno di dibattimento (verbale dibattimentale pag. 9),
che data 1.9.2009 e dalla cui lettura di evince quanto segue:
“
la persona succitata, con l’avvicinarsi del
processo, ha sviluppato una serie di sintomi depressivi che si sono aggiunti al
quadro descritto nei miei rapporti precedenti. Il rifiuto del cibo ha portato a
una notevole debolezza fisica e inoltre, l’igiene personale ha raggiunto un
livello preoccupante e pericoloso per la salute propria e quella degli altri
detenuti e del personale di custodia. Di fronte a questa condizione,
inaccettabile per un ambiente controllato anche dal punto di vista
epidemiologico, ho insistito con il detenuto illustrandogli l’importanza delle
misure igieniche e verso la fine del mese di luglio sono riuscito finalmente a
instaurare un rapporto terapeutico.
Nello stesso periodo sono state effettuate anche le
valutazioni mediche internistiche. Sebbene non sia stata riscontrata alcuna
patologia fisica derivante dalla ridotta nutrizione, ho proposto al paziente un
trattamento medicamentoso con ansiolitici per via venosa mediante le infusioni
contenenti il glucosio 5% (non si tratta di un nutrimento forzato) e un
trattamento con gli antidepressivi e neurolettici atipici.
Questo trattamento è stato applicato nell’infermeria del PCT ed ha avuto
immediatamente un buon effetto. Il contatto è migliorato, il paziente ha
fornito un anamnesi, ha raccontato alcune peculiarità culturali, il tono
dell’umore è migliorato notevolmente, ha ripreso ad alimentarsi correttamente e
l’igiene personale è rientrata nei parametri accettabili. Il decorso è stato
abbastanza favorevole e dalla somministrazione parenterale della
psicofarmacoterapia dal 21 luglio 2009 siamo passati a quella per os.
La collaborazione da parte del paziente è stata molto buona e addirittura con
una certa dose di cordialità nei confronti dei curanti e questo fino a pochi
giorni addietro. Purtroppo, nell’ambito di una verifica effettuata a sorpresa
il sabato scorso abbiamo scoperto che il paziente non ha assunto il trattamento
antidepressivo prescritto per almeno una settimana”
(doc. dib. 5)
9.
Durante il processo è capitato che AC 2 sembrasse assente ed anche
le sue risposte, spesso, non sono andate al di là di semplici monosillabi. E’
forse per questo suo apparire che il pomeriggio del secondo giorno
dibattimentale la pubblica accusa, con formale incidente processuale, ha
postulato che venisse:
“
sentito in aula il dr. B__________,
rispettivamente che egli proceda ad una visita di AC 2 al fine di stabilire se
lo stesso può seguire il pubblico dibattimento, in quanto da una decina di
minuti fissa il vuoto.
Il Presidente chiede ai difensori di prendere posizione
su questa istanza e gli stessi dichiarano di non opporsi a questa richiesta”
(verbale dibattimentale pag. 12)
La Corte, evadendo positivamente questa richiesta
(verbale dibattimentale pag. 12 e 13) e dopo che l’evocato medico ha proceduto
a visitare AC 2 per circa mezz’ora alla sola presenza del suo difensore, ha
assunto a verbale il Dr. Med. B__________ per sapere se l’accusato fosse o meno
in possesso della sua capacità processuale (su questa nozione si veda SCHMID,
Strafprozessrecht, Schulthess, Zurigo, 2004, § 29 no.
467.
segg., HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2005, § 39 no 27 segg. e PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo, 2000, § 65 no. 1182 segg.).
Queste sono state le sue risposte da cui, per la
Corte, il dover concludere per una piena capacità processuale di AC 2:
“
Il dottor B__________, come premessa al quesito
del Presidente a sapere se AC 2 ha in questo istante la capacità processuale
oppure no, richiama e conferma il contenuto dei suoi rapporti versati agli
atti, giungendo alla conclusione che AC 2 attualmente è in una fase depressiva
costruita durante la carcerazione in un soggetto di cultura differente a quella
occidentale parallelamente legato a sue proprie abitudini.
Il dottor B__________ precisa che AC 2 non presenta
alcun problema di ordine psicotico e questo suo atteggiamento è da ricondurre a
un suo comportamento di difesa.
Dopo questa premessa il dott. B__________ riconferma alla Corte di aver
visitato l’imputato per mezz’ora questo pomeriggio alla presenza del suo
difensore e dichiara che a suo parere AC 2 abbia piena capacità processuale, nel
senso della capacità di stare in giudizio, di comprendere le varie fasi del
processo e di parteciparvi.
Il dottor B__________ dichiara di non ritenere necessario procedere ad un
ulteriore esame di AC 2 sia questa sera che domani e riconferma come a suo modo
di vedere lo stesso abbia la capacità processuale.
A domanda del difensore di AC 2, il dottor B__________ precisa che la sua
visita si è basata su un’intervista del paziente e questo per valutare le
risposte rispettivamente per riscontrare o escludere blocchi intrapsichici o
fattori esterni. Dichiara che la visita è durata mezz’ora, un breve periodo, ma
è anche vero che conosce AC 2, avendolo visitato in carcere a più riprese e più
a lungo. Ribadisce che dalle risposte ricevute in questa intervista non ha
verificato la presenza di strutture paranoiche, precisando che le risposte
hanno sempre avuto un contenuto legato alla realtà anche se dette con voce
flebile. Ribadisce come a suo modo di vedere AC 2 a seguito di questa intervista, è ben conscio e sa di trovarsi in aula e sa che cosa gli sta
capitando.
A domanda del difensore di AC 2, il dottor B__________
dichiara che attualmente AC 2 ha come posologia medica una pastiglia alla sera
di Remeron (30 mg) che è un antidepressivo di nuova generazione. Dichiara che
da circa dieci giorni l’accusato ha interrotto volontariamente l’assunzione di
questo medicamento. Dichiara altresì che la non assunzione non influisce sulla
sua capacità processuale”
(verbale dibattimentale pag. 14 audizione Dr.
Med. B__________)
V) Vita e
precedenti penali di AC 3
10.
In aula, quo alla sua vita anteriore, alla sua situazione personale
e ai suoi precedenti penali AC 3, cittadino __________, nato a __________ il
10.4
, ha dichiarato che suo padre, ora pensionato, lavorava come autista e
che sua madre, deceduta, era contadina. A parte il fratello AA che abita a __________, tutti gli altri
fratelli, di fatto cinque essendo il maggiore già deceduto, risiedono in __________.
Terminati i 13 anni di scuola dell’obbligo,
comprensivi di elementari, medie e superiori, voleva proseguire gli studi al
politecnico, progetto che però non si è concretizzato per i motivi indicati da AA
nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 13.12.2008, che in sede di
pubblico dibattimento anche l’accusato ha fatto proprio:
“
Nel 1998 ho lasciato la mia attività di
orologiaio per aprire una mia attività privata di import-export di compressori
e oggetti di occasione in generale, che poi venivano spediti in Africa a mio
fratello AC 3. Voglio precisare che nella nostra società lavorano, oltre ad AC
3.
- che è il responsabile - un fratello e una sorella.
Sono io che ho chiesto ad AC 3 di venire in Svizzera
visto che era lui a gestire il lavoro in Africa. Ho scritto all’ambasciata di
richiedere i visti e permessi necessari per mio fratello alfine di giungere in
Svizzera. Volevo mostrargli la gestione del commercio in Svizzera così da
rendersi conto come funziona…
La prima volta che AC 3 è arrivato in Svizzera risale al 2001, se non erro,
come partner di affari e responsabile della succursale che gestiamo in __________.
In quell’occasione AC 3 era rimasto tre mesi e dopodiché è rientrato in Africa.
AC 3 è poi rivenuto in Svizzera verso fine 2002 con lo stesso titolo di prima…
Era rimasto da me per circa un mese e mezzo dopodiché doveva partire. Premetto
che io non l’ho accompagnato all’aeroporto e non so se effettivamente sia
rientrato in Africa.
Poco dopo mi ha chiamato dicendomi di aver trovato una compagna in Svizzera e
d’avermi informato che si trovava a __________ dove aveva chiesto asilo
politico poiché non voleva più ripartire per l’Africa visto che gli affari
laggiù non andavano bene e…che la ditta era nel frattempo fallita”
(AI 163 PS AA 13.12.2008)
Effettivamente l’accusato, che dei tre è l’unico
la cui identità è certa in virtù di un passaporto __________ valido sino al
25.1.2010
(doc. dib. 4 e verbale dibattimentale pag. 9), ha presentato il
29.1.2002
una domanda d’asilo a __________ ma non con il suo vero nome ma sotto
le mentite spoglie di __________, 9.4.1977, cittadino __________, sostenendo di
aver dovuto lasciare il __________, con un camion sino in Kenya, con la nave
sino in Italia ed in macchina sino in Svizzera, in quanto fuggito da un centro
di addestramento per guerriglieri dove era stato arruolato con la forza (AI 41
Inc. MP 2008.8891). Da ciò la prospettazione in sede dibattimentale del nuovo
reato (art. 250 CPP) di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
(art. 253 CP) per avere, a __________, il 29.1.2002, usando inganno, indotto i
competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di richiedente
l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, nato
il 9.4.1977 a __________, fu __________ e fu __________ nata __________,
cittadino __________ (AI 41 Inc. MP 2008.8891 nonché verbale dibattimentale
pag. 7 e 8), reato che AC 3, già in sede di istruttoria, non aveva contestato:
“
nel 2002 se non sbaglio, ho richiesto l’asilo.
Confermo di avere fornito dei dati personali falsi e una storia di fantasia per
giustificare la mia richiesta. ADR: che ho inventato la storia in
questione perché volevo rimanere in Svizzera”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
Assegnato al Canton __________ presso il centro
di __________, già il 10.6.2002 l’Ufficio federale dei rifugiati (di seguito
UFR) aveva respinto la sua richiesta d’asilo intimandogli un termine di
partenza per il 5.8.2002. Al successivo suo ricorso ha fatto seguito la
decisione negativa del 24.7.2002 della Commissione Svizzera di ricorso in
materia d’asilo, con susseguente lettera del 30.7.2002 dell’UFR che gli
intimava quale ultimo termine per lasciare la Svizzera il 24.9.2002, scadenza
però inefficace visto come già dal 10.9.2002 risultasse scomparso dal CRS di __________
(AI 41 Inc. MP 2008.8891).
Sui motivi di questa sua scomparsa e su come sia
riuscito a rimanere in Svizzera si rinvia alle seguenti sue dichiarazioni in
sede d’istruttoria:
“
Durante il mio soggiorno quale richiedente
l’asilo avevo avuto modo di conoscere la mia attuale moglie che nel frattempo
era rimasta incinta. Per tale motivo sono riuscito ad ottenere dapprima il
permesso L e successivamente il permesso B.
Con il permesso L sono riuscito a ritornare in __________
e recuperare il mio passaporto”
(AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008)
“
Durante il mio soggiorno ho conosciuto quella
che sarebbe diventata mia moglie. Quando è rimasta incinta ho ottenuto il
permesso L. In seguito sono rientrato in __________ e sono rientrato in
Svizzera con i miei documenti originali”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
“
Ho conosciuto mia moglie a __________ nel 2002.
Ci siamo sposati nel 2004. Abbiamo convissuto fino a circa il 2005/2006. Da
allora viviamo separati. Io a __________ e lei a __________. Abbiamo due figli
comuni, nati nel 2003 e nel 2004, che vivono con la madre a __________. I
nostri rapporti sono buoni. Vedo regolarmente i bambini. Non pago loro un
contributo regolare, ma quando posso contribuisco al loro mantenimento,
acquistando loro dei vestiti.
Io vivo da solo in un monolocale a __________. Pago fr.
500.00
di affitto al mese”
(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)
Malgrado l’avvenuta separazione e l’inizio di una
sua nuova relazione con una cittadina __________ di nome Lu di cui null’altro
si sa (AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008) al momento dell’arresto del
25.11.2008
(verbale dibattimentale pag. 8) era titolare di un permesso B, ora
scaduto, avendo validità solo sino al 13.1.2009 e di cui AC 3 nulla ha saputo
dire in merito ad un eventuale rinnovo.
Risultato negativo all’esame tossicologico (AI
163) non è incensurato avendo subito due condanne, la prima il 4.7.2003
dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland per i reati di cui agli art.
96.
cfr. 1 e 97 cfr. 1 LCStr con una multa di fr. 300.- sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 1 anno, la seconda l’11.7.2005
dall’Untersuchungsrichterammt II Emmental-Oberaargau per il reato di cui
all’art. 90 cfr. 2 LCStr. con una multa di fr. 1'000.- sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni (doc. TPC 4 e 9 nonché AI 54 Inc. MP
2008.
).
Ricordato come il suo nome, rispettivamente il
suo numero telefonico, figurasse in un’inchiesta di stupefacenti (AI 8 Inc. MP
2008.
) attivata nel Canton __________ durante i mesi di settembre /
novembre 2008 (AI da 1 a 6 Inc. MP 2008.8891) da cui il voluto ritardo
nell’emanazione di un ordine di arresto nei suoi confronti sino al 20.11.2008
(AI 7 e 8 Inc. MP 2008.8891), è comunque risultato estraneo a questo traffico
visto come le sue telefonate con il principale attore dell’inchiesta si
riferissero solo ad un possibile commercio di autovetture (AI 39 Inc. MP
2008.
) tanto che, con scritto del 19.12.2008, il competente giudice
istruttore ha confermato alla pubblica accusa come:
“
AC 3 werden im Kanton __________ keine
strafbaren Handlungen vorgeworfen, weshalb gegen ihn kein Strafverfahren
eröffnet worden ist”
(AI 39 Inc. MP 2008.8891)
Senza problemi di salute, in merito ai suoi
progetti futuri è sua intenzione restare in Svizzera già solo perché qui abitano
i suoi due bambini, che vuole continuare a frequentare e che del resto gli
hanno reso visita anche in carcere, lavorando e conducendo una vita normale
nella più totale legalità.
Per finire nulla vi è da segnalare in relazione
al suo comportamento durante l’istruttoria ed in carcere, ritenuta una sua
detenzione preventiva, al giorno del processo, di più di 9 mesi, di cui al PCT
solo dopo l’emanazione dell’AA (doc. TPC 9).
11.
Se la sua esposizione ai sensi della ai sensi della LF
sull’esecuzione e sul fallimento non appare particolarmente preoccupante (4
esecuzioni per complessivi fr. 1'461,40 nel periodo 1.1.2007 / 17.8.2009 con 1
attestato di carenza di beni per fr. 1'309,55, doc. TPC 37), lo stesso non può
essere detto per la sua situazione finanziaria.
Fino a che, nel 2005 / 2006 (AI 20 Inc. MP
2008.8891
PP AC 3 5.12.2008) non si è separato dalla moglie ha lavorato sotto
terzi, svolgendo dei lavori non qualificati che però gli garantivano perlomeno
delle minime entrate:
“
ho iniziato come operaio delle pulizie, eseguivo questo lavoro
presso delle ditte. Ero pagato da una ditta privata che si chiama __________
con sede a __________.
Per questa occupazione ricevevo in media CHF 1'000.- / 1'100.- mensili a
dipendenza delle ore che lavoravo.
Come seconda occupazione mi sono occupato della pulizia delle carrozze
ferroviarie presso la stazione di __________.
Per questa occupazione ricevevo uno stipendio mensile di CHF 800.- / 1'200.-
a dipendenza delle ore di lavoro che eseguivo.
Come terza occupazione lavoravo a __________ per una specie di robivecchi.
In pratica mi occupavo di raccogliere materiale diverso che la popolazione
gettava e dopo avere riparato questi oggetti li spedivo in Africa.
Per questa mia occupazione non percepivo uno stipendio fisso, dipendeva
da quale oggetto mi capitava di riparare e in seguito da quanto riuscivo a
ricavarne dopo averlo venduto”
(AI 163 PS AC 3 4.12.2008)
Dalla data della sua separazione si è messo in
proprio occupandosi sia “di piccoli lavori…quali traslochi” (AI 10 Inc.
MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008 nonché AI 163 PS AA 13.12.2008) che
dell’intermediazione nel commercio di autovetture e di pezzi di ricambio, il
tutto però senza “entrate finanziarie fisse” (AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS
AC 3 27.11.2008).
Benché non benefici di rendite pubbliche per
sopravvivere (AI 10 Inc. MP 20008.8891 PS AC 3 27.11.2008) l’assoluta
precarietà ed inconsistenza delle sue entrate trova conferma nella sua
dichiarazione di stato civile e patrimoniale agli atti indicante delle entrate
mensili per fr. 300.- a fronte di uscite per fr. 500.- (Inc. MP 2008.8891),
nella sua notifica d’imposta per il 2008 (doc. TPC 37) ma anche nelle sue
affermazioni in aula (secondo cui la sua cifra d’affari per le sopraindicate
sue attività commerciali nel periodo 1.1.2008 / novembre 2008 sia stata
complessivamente di circa fr. 6'000.- / 7'000.- da cui la scontata ammissione
di come alla fine del mese di soldi non ce ne sono) oltre che dalla confermata
sua dichiarazione di come suo fratello AA gli abbia dovuto pagare l’affitto
mensile dell’appartamento di __________ in almeno quattro o cinque circostanze
(AI 163 PS AA 13.12.2008).
Significativa in questo senso anche la seguente
dichiarazione di questo suo parente nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia
del 13.12.2008:
“
AC 3, la maggior parte del tempo, mi chiede del
denaro per vivere. Capita che gli paghi l’affitto o in alcune circostanze gli
do contanti per i suoi due bambini”
(AI 163 PS AA 13.12.2008)
VI) Circostanze
dell’arresto di AC 1 ed AC 2
12.
In merito alle circostanze dell’arresto di questi due accusati si
richiamano espressamente il rapporto di intervento del 4.8.2008 della Polizia
Comunale di __________ e il rapporto d’arresto del 3.8.2008 della Polizia
Cantonale:
“
In data e ora di cui sopra (ndr: il 3.8.2008
dalle ore 8.45 alle ore 15.30) telefona
il sig. R__________ dom. a __________ in via __________ 12, custode dello
stabile in questione, comunicando che un inquilino del 4° piano da segni di
squilibrio, urlando e scaraventando dal terrazzo delle bottiglie.
Giunti sul posto e preso contatto con il custode ci
recavamo al 4° piano, giunti sulla porta sentivamo all’interno
dell’appartamento in questione n° 43 una persona gridare.
Bussando svariate volte e insistendo lo stesso ci apriva la porta violentemente,
inveendo e minacciando di aggredirci. Il cpl C__________ decideva di fare uso
dello spray in dotazione in quanto la persona era di corporatura massiccia.
Il personaggio a questo punto arretrava verso la cucina tenendosi le mani sulla
faccia.
Entrati nell’appartamento e controllando la situazione venivano applicate le
manette, per la sicurezza della persona la si faceva sedere al centro della
cucina, più volte gli è stato pulito il viso con dell’acqua…Si fa notare che il
tutto si è svolto con la collaborazione della persona senza fare uso della
forza.
Si dava comunicazione a RM2…indi si contattava il 144 e si attendeva sul posto…
Mentre si attendeva l’ambulanza, si cercava il documento dello stesso
trovandolo appoggiato sul tavolino in sala, AC 2 nato il 02.12.1987, cittadino __________.
Chiesto verifica presso il CGCF…segnalavano che pure loro erano impegnati con
una donna della stessa nazionalità con svariati soldi con sé (Fr. 15000.-)…
Giunta sul posto l’ambulanza, il medico…visto l’irrequietezza ed aggressività
decideva di sedare l’uomo e di portarlo all’OBV.
Nel mentre si caricava il paziente sull’ambulanza, venivamo contattati dal
custode il quale faceva notare che diverse persone avevano visto nella
mattinata l’uomo rincorrere una ragazza per picchiarla, la stessa sembrava
l’inquilina dell’appartamento in questione.
Prendevamo contatto con le CGCF per chiedere informazioni sulla ragazza che era
stata fermata da loro in precedenza…
Noi ci portavamo con il veicolo e ambulanza presso OBV.
Prima di partire chiudevamo l’appartamento a chiave…
Giunti all’OBV, si prendeva contatto con il medico del PS, e si lasciava il
paziente da loro…
Ci si recava di nuovo presso l’appartamento di via __________ 12 per chiudere
finestre e spegnere apparecchi elettrici nello stesso.
L’appartamento si presentava in uno stato pietoso, maleodorante, con abiti e
suppellettili di vario genere sparsi per la casa.
Nel corridoio si aveva modo di notare che il pavimento di legno (parket) era
assai rovinato e diversi pezzi sparsi in giro.
Controllando i locali si notava uno di esso chiuso a chiave, pertanto si
dubitava che all’interno ci fosse magari una persona nascosta.
Trattasi della camera ubicata sulla sinistra, in fondo al corridoio.
Aperta la porta si notava il locale totalmente vuoto, solamente a terra una
borsa plastificata colore bianca con strisce color violetto con la scritta in
nero ZEBRA.
La stessa risultava parzialmente aperta e per tanto si è potuto sbirciare che
all’interno vi erano degli ovuli avvolti in carte trasparenti…
A questo punto, null’altro veniva toccato, immediatamente si dava comunicazione
a RM2...il quale inviava sul posto una pattuglia per il controllo
dell’appartamento.
Giunta la pattuglia, rilevava la nostra posizione, e…ci portavamo all’OBV di __________
per piantonare il paziente AC 2, in quanto era in stato di fermo.
I medici dell’OBV al nostro giungere hanno provveduto ad eseguire delle lastre
allo stomaco di AC 2, onde verificare se nello stesso fossero presenti
ulteriori ovuli o sostanze ingerite. Nulla emergeva, il paziente dormiva
profondamente, ulteriori analisi hanno confermato che AC 2 era sotto l’influsso
di alcool 1,5gr/kg, inoltre sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti
(canapa)”
(AI 163)
“
Verso le 0830 ca in via __________ a __________,
una pattuglia delle GFC incrociava un tassi con all’interno una cittadina __________.
Da lì un controllo. Oltre ad avere la donna documenti non suoi, era in possesso
di fr. 15'000 circa.
Notasi
1.
che via __________ fa angolo con via __________
2.
che dal sopralluogo fatto nell’appartamento emergeva che nelle prime ore del
mattino era stata osservata una cittadina africana che si allontanava di corsa
seguita da un connazionale…
Nell’appartamento veniva trovato un apparecchio fotografico digitale con
all’interno 400 foto ca tra queste, il nero che aveva dato in escandescenza e
la cittadina __________ che però aveva ampia chioma (nell’appartamento sono
state trovate diverse parrucche).
Si confrontava le foto con la donna ed emergeva che erano la medesima persona.
Conforto ulteriore ci è stato dato dal portinaio di via __________ che ha
riconosciuto senza ombra di dubbio nella donna, la persona che occupava
l’appartamento…
Un secondo controllo dell’appartamento eseguito con un cane antidroga delle GFC
ci permetteva di rinvenire in un armadio a muro una sciarpa bianca con
all’interno 49000 franchi ca”
(AI 1)
AC 2, a cui all’Ospedale __________ è stata
diagnosticata una “agitazione psicomotoria aggressiva reattiva: - abuso
etilico con 1,5% - sedazione con Dormicum 15 mg in ambulanza - tossicologia
nelle urine positiva per THC” (AI 1), una volta risvegliatosi, è stato
arrestato (AI 1) e condotto al Farera. Il giorno successivo è stato deferito al
GIAR (AI 4) per i presupposti reati di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 2 LStup) e soggiorno illegale
(art. 115 cpv. 1 della LF sugli stranieri, di seguito solo LStr) che ne ha
confermato l’arresto (AI 12). L’ulteriore imputazione di contravvenzione alla
LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) di cui al punto 6 dell’AA gli è stata promossa in
sede di verbale d’interrogatorio del 13.2.2009 dinanzi al PP (AI 172 PP AC 2
13.2
).
A seguito del suo trasferimento alla CPC il
4.8
, dove è rimasta piantonata sino al 6.8.2008 (AI 7, 9, 10, 11 e 31
nonché considerando 3 della presente decisione) l’arresto di AC 1 e il suo
deferimento al GIAR (AI 5, 6 e 10) è stato posticipato sino a quest’ultima
data, quando è stata nuovamente arrestata (AI 32 e 33) per comparire il
7.8.2008
dinanzi al GIAR (AI 37), che ne ha confermato l’arresto (AI 45), per i
presupposti reati di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup) e
soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 LStr). Le ulteriori imputazioni di falsità
in certificati (art. 252 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP)
di cui ai punti 3 e 4 dell’AA le sono state promosse in sede di verbale
d’interrogatorio dinanzi al PP del 26.8.2008 e del 12.2.2009 (AI 82 PP AC 1
26.8.2008
e AI 169 PP AC 1 12.2.2009).
13.
Così come anticipato nel considerando precedente, nelle prime ore
della mattina del 3.8.2008, all’interno dell’appartamento di Via __________,
tra AC 1 e AC 2, che era giunto la sera prima da __________ ed aveva trascorso
la nottata in una discoteca di __________ (AI 71 PP AC 2 19.8.2008) è scoppiata
una violenta discussione. Indipendentemente dalla causale (per AC 2 la gelosia
della compagna, AI 71 PP AC 2 19.8.2008 ed AI 111 PP AC 2 30.9.2008, per AC 1
il suo mancato pagamento per l’attività di spaccio, AI 82 PP AC 1 26.8.2008),
l’accusata decide di scappare e lasciando:
“
l’appartamento ho preso una mazzetta di soldi
che avevo scoperto in un armadio del corridoio poche ore prima. La mazzetta era
chiusa con un fascetta trasparente con un pezzettino di carta con scritto la
cifra 15'000…
AC 2 mi ha inseguito ma non mi ha preso. Io mi sono nascosta per strada; l’ho
visto passare senza maglietta di corsa, mi stava cercando. Ho chiamato un taxi
con il telefono. La Polizia mi ha fermato quando mi cingevo a salire sul taxi”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
AC 1, che era intenzionata a raggiungere __________
(AI 1 PS AC 1 3.8.2008 e PS T 3.8.2008), fermata da una pattuglia delle guardie
di confine (di seguito solo GCF), si è legittimata con una carta d’identità
francese a nome di M__________.
In merito a questo documento di legittimazione e
ad altre carte trovate in suo possesso sempre a nome di questa cittadina
francese, AC 1 nei suoi verbali di Polizia e dinanzi al PP ha dichiarato quanto
segue:
“
A __________ ho conosciuto qualcuno, il quale mi
ha detto che sua sorella era partita in Canada, con l'aiuto di un signore di
cittadinanza jugoslava, da parte mia ho chiamato questo signore, ci siamo dati
appuntamento alla stazione ferroviaria di __________, dove mi ha consegnato la
carta d'identità. Mi ha detto che mi avrebbe consegnato pure il passaporto,
sarebbe stato circa 4-5 giorni orsono…Visto che il mio permesso scadeva il
29.07.2008
non ho voluto aspettare oltre…
Lui mi aveva chiesto circa CHF 2'000.- per le carte, la
carta d'identità ed il passaporto. lo gli risposi che avevo unicamente CHF
300.
- e che se mi prendeva tale denaro, non avevo più nulla”
(AI 1 PS AC 1 3.8.2008)
“D: Come mai era in possesso dei
documenti personali di M__________?
R: Mi sono stati venduti a __________ da uno Yugoslavo
che non conosco il quale mi ha venduto questo documento per CHF 300.-.
D: Come mai avete accettato di acquistare il documento
d'identità intestato a __________ M__________ se la foto raffigurante il viso
si poteva notare benissimo che non era la vostra foto?
R: Perché il tipo che me l'ha venduta ha detto che l'uomo
bianco non riesce a riconoscere bene i tratti somatici delle persone di colore.
D: Come mai eravate anche in possesso di alcune tessere
bancarie intestate a M__________?
R: Anche queste tessere mi sono
state consegnate assieme al documento d'identità. Il tutto al prezzo di CHF 300.-.
L'uomo che me le ha vendute ha detto che
non erano più valevoli ma che avrebbero potuto confermate le mie generalità in
caso di dubbi sul documento da me esibito in caso di controllo”
(AI 163 PS AC 1 12.8.2008)
“
è stata una ragazza che conosco bene e che so
farsi chiamare J__________ (ragazza che avevo conosciuto al centro richiedenti
l’asilo di ______) che mi ha indirizzato da questo cittadino yugoslavo e che mi
ha venduto i documenti intestati a M__________. E’ giusto dire che questi
documenti li ho acquistati a __________ forse nel mese di maggio 2008”
(AI 163 PS AC 1 21.8.2008)
“D. Come ha ottenuto i documenti
intestati a M, cittadina francese? In che circostanze li ha usati?
R. Confermo quanto dichiarato in
Polizia: mi sono stati venduti da una persona slava che mi è stata indicata da
una conoscente. Li ho ricevuti a fine maggio. Me li sono procurata per
eventualmente lasciare la Svizzera”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
anche se poi in sede di pubblico dibattimento ha
cambiato versione affermando che:
“
gli stessi le sono stati consegnati da AC 2 a __________ salvo errore, anche se non è sicura a maggio 2008. Dichiara di aver chiesto questi
documenti perché gli servivano per inviare dei soldi all’estero e anche per
legittimarsi.
Interrogato in merito AC 2 contesta questa circostanza”
(verbale dibattimentale pag. 10)
Comunque sia l’inchiesta ha permesso di appurare
come M__________ esista realmente e che i documenti trovati in possesso
all’accusata al momento del suo arresto (AI 1) fossero autentici in quanto
rubati alla legittima detentrice il 26.4.2008 in un esercizio pubblico di __________
(AI 1, 1a, 2, 5, 6, 7 e 8 Inc. MP 2008.8885 nonché AI 163).
14.
Al momento dell’intervento di Polizia del 3.8.2008 (AI 1) a AC 1 ed AC
2.
sono stati sequestrati della cocaina, dei soldi e numerosi altri oggetti
(doc. TPC 37 nonché AI 1, 33 e 163), per cui il cui esito confiscatorio (art.
69.
e 70 CP), in quanto integralmente ripresi nei corpi di reato dell’AA, si
rinvia al considerandi 65 e 66 della presente decisione, ricordandone non di
meno in questa sede i seguenti:
-- 411,03 grammi netti di cocaina con un grado di purezza variante tra il 31% e il 44% da cui la media
ponderata del 37% indicata nell’AA, suddivisi in 38 ovuli e 28 bolas (AI 163),
ritrovati, per la quasi totalità, in un beauty case ed in un sacchetto celeste
contenuti in una borsa di plastica bianco viola con scritta Zebra in una stanza
dell’appartamento di Via __________ (doc. TPC 37 foto 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14
nonché AI 1 e 163) oltre che, per un ovulo nascosto in un preservativo dove è
stato riscontrato il Dna di AC 1 (AI 163), su una scansia di un armadio a muro
in corridoio (doc. TPC 37 foto 4 e 15 nonché AI 33 e 163);
-- fr.
65'019,10 di cui fr. 49'600.- su una scansia di un armadio a muro in corridoio
dell’appartamento di Via __________, avvolti in un foulard bianco (doc. TPC 37
foto 4, 16 e 17 nonché AI 1 e 163) dove è stato riscontrato il Dna di AC 1 (AI
185) mentre fr. 15'419,10 erano in possesso di questa accusata al momento del
suo fermo da parte di una pattuglia delle GCF (AI 33 e 163), ricordato altresì
come predette banconote, analizzate a campione nella misura del 10-15%, sono
risultante positive alla cocaina per contatto diretto (AI 163);
-- una
bilancia elettronica (doc. TPC 37 foto 9, 10 e 18 nonché AI 1 e 163);
-- una
macchina fotografia digitale Sony (AI 1 e 163) dalla cui scheda di memoria sono
state stampate numerose fotografie raffiguranti una festa avvenuta il 22.4.2008
(doc. dib. 6) al CRS di __________ dove risiedeva AC 1 (doc. dib. 1 e
considerando 1 della presente decisione), che oltre a questi due primi
arrestati riproducevano, a festeggiare assieme a loro in atteggiamenti più che
amichevoli, anche AC 3 (AI 163);
-- due
bigliettini con scritto, nel primo due numeri di telefono di AC 3 e nel
secondo altri numeri a lui riconducibili (AI 1 e 163);
-- una carta
d’identità francese, due tessere bancarie Raiffeisen, una tessera di una
assicurazione malattia, una carta Douglas ed una carta Renault, tutte intestate
a M__________ (AI 1 e 163)
senza altresì dimenticare i numerosi natel e
schede telefoniche (AI 1 e 163) di cui si dirà meglio nel considerando 23 della
presente decisione, e alcune ricevute di invio di denaro con mittente M__________
(AI 163), il cui esame sarà affrontato nel considerando 30 della presente
decisione.
15.
Nel suo secondo verbale d’interrogatorio del 3.8.2008 AC 1, seppur
dichiarandosi, così come del resto fatto anche dinanzi al GIAR (AI 45 GIAR AC 1
7.8
), assolutamente estranea alla cocaina ed ai soldi rinvenuti
(considerando 14 della presente decisione), ha comunque tirato subito in ballo AC
3.
(da lei chiamato __________ o __________), indicandolo come quello che,
assieme ad AC 2 (da lei chiamato __________), aveva pagato l’affitto e la
cauzione dell’appartamento di Via __________ rispettivamente come quello che,
secondo lei, avrebbe portato la droga a __________, circostanza che, ma solo
nel seguito, l’inchiesta ha permesso di smentire (e questo anche per voce della
stessa AC 1, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008) già solo perché dai
tabulati telefonici di AC 3 sui suoi numeri 076__________ e 078__________ è
risultato come lo stesso non sia mai sceso in Ticino nei mesi di maggio /
agosto 2008 (AI 22, 29 e 33 Inc. MP 2008.8891, AI 192 e considerando 23 della
presente decisione):
“D: chi le ha dato il denaro per
pagare l’affitto e la cauzione?
R: uno si chiama AC 2 ed è quello
che ho riconosciuto nell’allegato A e l’altro si chiama AC 3. AC 3 è da 6 giorni che non lo vedo. In tutto il tempo che sono stata nell’appartamento lui è
arrivato un paio di volte a dormire…
D: AC 2 viveva con lei?
R: Ho conosciuto AC 2 a __________. Posso dire che era il mio ragazzo…
D: i soldi per pagare la cauzione
dell’appartamento e l’affitto glieli ha dati AC 2 o AC 3?
R: metà a testa AC 2 e AC 3…
D: chi ha portato gli ovuli
contenenti la cocaina?
R: …vedevo che quando arrivava AC 3
andava in bagno e stava molto tempo. AC 3 a mia domanda mi diceva che stava in bagno per tanto tempo perché si fumava la sua canna. Andava in bagno perché a
me dava fastidio. Io non ho mai visto la droga, questo perché io dormivo nel
salotto e quando uscivo chiudevo a chiave la porta del salotto. I ragazzi
avevano a disposizione altre due camere”
(AI 1 PS AC 1 3.8.2008)
Più chiara e diretta è stata invece la chiamata
di correo di AC 2 nel suo verbale di Polizia del 3.8.2008:
“R: I soldi sono miei ma la droga
no, quella è di un mio amico.
D: Chi è questo amico?
R: AC 3, io ho tutte le
informazioni di questo amico ho anche una sua fotografia nella mia macchina
fotografica”
(AI 1 PS AC 2 3.8.2008)
dichiarazione nella sua essenza ribadita anche
dinanzi al GIAR (“Sapevo che c’era della cocaina nell’appartamento: era di AC
3, cittadino del __________. So che lui la vende”, AI 12 GIAR AC 2
4.8
), nonché precisata con qualche informazione supplementare nei
successivi suoi verbali di Polizia del 4.8.2008 e dell’11.8.2008:
“
nell’appartamento della mia ragazza a __________
ho segnato da qualche parte il nome corretto, come da Passaporto, di questo AC
3…
Sempre a __________ ho segnato due numeri di telefono
del AC 3 e ricordo che uno di essi termina con 491”
(AI 163 PS AC 2 4.8.2008)
“
la persona che ha fatto tutto questo casino è
fuori e si gode la vita, ha due automobili…
Di AC 3 ricordo che ha due telefoni e che entrambi i suoi numeri finiscono con
le cifre 419. Mi chiedo solo perché io mi trovo qui mentre AC 3 sta fuori”
(AI 163 PS AC 2 11.8.2008)
per essere confermata anche in sede
dibattimentale:
“
AC 2, dopo che il Presidente gliene ha dato lettura, conferma le sue dichiarazioni nell’AI 1 PS
3.8.2008
e cioè che la droga era del AC 3”
(verbale dibattimentale pag. 10)
VII) Circostanze
dell’arresto di AC 3
16.
Sulla scorta degli elementi sopra richiamati, segnatamente le
stringate e sotto certi aspetti inesatte chiamate di correo di AC 1 ed AC 2, il
ritrovato biglietto coi due numeri telefonici di AC 3 terminanti con 419
rispettivamente le foto della loro comune festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________
(considerandi 14 e 15 della presente decisione), la pubblica accusa, dopo
formale riconoscimento fotografico di questo terzo accusato da parte di AC 1 ed
AC 2 nei loro verbali di interrogatorio di Polizia del 21.8.2008 e
dell’11.8.2008, ha ordinato l’arresto di AC 3 per il presupposto reato di
infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, AI 1 e 2 Inc. MP
2008.
). A tale scopo la Polizia Cantonale si è recata a __________ il 9.9.2008, trasferta rivelatasi inutile visto come AC 3 si trovasse in __________
per commemorare l’anniversario della morte della madre (doc. dib. 4 e AI 6 Inc.
MP 2008.8891).
Richiamati i motivi del successivo giustificato
ritardo nell’esecuzione del suo arresto (considerando 10 della presente
decisione), solo il 20.11.2008 il PP ha potuto emettere un nuovo ordine con
contemporanea sua iscrizione a Ripol (AI 7 Inc. MP 2008.8891).
17.
AC 3 è stato arrestato a __________ nel tardo pomeriggio del 25.11.2008
(verbale dibattimentale pag. 8):
“
A la date et à l’heure précitées, les agents…de
la police mobile de __________ ont appréhendé le nommé AC 3, 10.04.1977, alors
qu’il circulait au volant de son fourgon de livraison, Ford Transit. Cet
individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt dans le RIPOL…Dans nos locaux,
l’identification au moyen du système AFIS a permis d’établir que ce dernier
était également connu comme ancien requérant d’asile sous le nome de __________,
09.04.1977
La fouille de ses effets personnels a permis de mettre
en évidence que AC 3 était porteur des natels suivants:
1.
Nokia Gris, 076 __________
2.
Nokia Slide, 078 __________
3.
Nokia noir, 076 __________”
(AI 9 Inc. MP 2008.8891)
per poi, una volta effettuata la perquisizione
dei suoi due veicoli e del domicilio, essere incarcerato presso la prigione
regionale di __________, trasferito in Ticino il 27.11.2008 (AI 10 Inc. MP
2008.
) e deferito lo stesso giorno al GIAR (AI 11 Inc. MP 2008.8891) che ne
ha confermato l’arresto (AI 12 Inc. MP 2008.8891) per il presupposto reato di
infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup).
Nei suoi primi verbali d’interrogatorio e così
come ha sempre continuato a fare anche nel prosieguo dell’istruttoria AC 3 si è
sempre dichiarato estraneo ad ogni e qualsiasi accusa:
“
Mi viene chiesto se ho qualche deposizione
spontanea da fare in relazione al suo fermo e successivo arresto, avvenuto
martedì 25 novembre 2008 a __________.
Rispondo che da parte mia non ho fatto nulla e non ho
niente a che fare con le accuse che mi vengono assegnate. Con la droga non ho
mai avuto nulla a che fare ne nemmeno ne faccio uso”
(AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008)
“
Stamattina ho preso atto delle chiamate in
correità formulate nei miei confronti da AC 2 e AC 1.
Loro raccontano delle grandi bugie.
Lui ha dei problemi mentali.
Io non ho mai avuto nulla a che fare con la cocaina,
non l’ho mai toccata, quindi neppure venduta. Io non ho mai visto cocaina”
(AI 12 Inc. MP 2008.8891 GIAR AC 3 27.11.2008)
VIII) Conoscenza
degli accusati e loro frequentazioni
18.
AC 1 ed AC 2 si sono incontrati la prima volta al CRS di __________ dopo
il loro arrivo in Svizzera (considerandi 1 e 6 della presente decisione), per
poi perdersi di vista e rincontrarsi nei mesi successivi ed iniziare,
indicativamente nell’aprile 2008, una relazione sentimentale durata sino al
giorno del loro comune arresto del 3.8.2008 (considerando 12 della presente
decisione), rapporto affettivo che AC 1, in aula, contrariamente ad AC 2, ha dichiarato di considerare come definitivamente chiuso:
“
Ho incontrato AC 2 la prima volta presso il
centro di registrazione di __________ …Ci siamo solo visti. Circa 6 mesi più
tardi ci siamo incontrati per caso in un negozio africano a __________...ci
siamo scambiati i numeri di telefono…AC 2 mi chiamava molto spesso”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
I nostri rapporti (ndr: con Guillame, cioè la persona che le
aveva consigliato di richiedere l’asilo, considerando 1 della presente
decisione) si sono interrotti
bruscamente, in aprile, quando io ho iniziato la frequentazione con AC 2”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
L’ho conosciuta l’anno scorso a __________.
Entrambi presentavamo la domanda d’asilo…
Lei è la mia fidanzata, la mia morosa”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
“
confermo che ho conosciuto AC 1 nel cantone __________
e abbiamo iniziato una relazione”
(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
19.
Sia AC 3 che AC 1 (le cui rispettive schede telefoniche nel periodo
12.6.2008
/ 3.8.2008, unicamente in uscita dall’apparecchio dell’accusata,
hanno avuto 16 connessioni, AI 115, 116, 118 e 193, AI 22, 29 e 33 Inc. MP
2008.8891
nonché considerando 23 della presente decisione) riconoscono un loro
primo sporadico contatto ad inizio 2008, la partecipazione di AC 3 (anche se
ammessa unicamente in aula e solo dopo svariate bugie e reticenze, verbale
dibattimentale pag. 15 e 16) ad una festa organizzata da AC 1 il 22.4.2008
presso il CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163 e considerandi 14 e 22 della
presente decisione) rispettivamente un ulteriore trasporto di mobili, in
presenza di AC 2, nell’appartamento di __________ nella primavera del 2008 (AI
195, considerando 21 della presente decisione):
“
Riconosco AC 3. Si tratta della persona di cui
ho parlato nei miei precedenti verbali di interrogatorio, indicata come __________
o __________. L’ho conosciuto attraverso AC 2, che me lo ha presentato…
L’ho visto al centro asilanti dove stava AC 2, centro
che AC 3 frequentava…
L’ho conosciuto in maggio 2008, mi sembra. Lo vedevo spesso in compagnia di AC 2…
mi ricordo che la primissima volta che ho incontrato AC
3.
è stato a inizio 2008, probabilmente in gennaio, allorquando mi sono messa a
disposizione di una conoscente che stava traslocando in un appartamento di __________.
AC 3 ha effettuato il trasporto di alcuni mobili di questa ragazza, da __________
a __________. Io ero a bordo del furgoncino di AC 3 con la ragazza e AC 3 alla
guida”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
“
Riconosco la donna qui presente. È la compagna
di AC 2...L’ho conosciuta nelle circostanze descritte nel verbale del
5.12
, ossia quando, nella primavera 2008, AC 2 mi ha chiamato per il trasporto di un letto, dal negozio Otto’s di __________
all’appartamento di __________. Sentite le dichiarazioni circa il nostro primo
incontro di AC 1, confermo che a inizio 2008 ho effettuato un trasporto da __________
a __________ per una donna. Durante il trasporto era presente una seconda
donna, che effettivamente ora ricordo essere la qui presente AC 1…
Dopo i due incontri per trasporto di mobili di cui ho
parlato ricordo di avere incontrato AC 1 in occasione di una festa...Ricordo poi di averla vista, assieme a AC 2, a __________, in giro, per strada o in
negozi africani…Ricordo che una volta ho trasportato AC 2 e AC 1 da un negozio
africano ad un altro, a __________”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
Malgrado queste sue prime dichiarazioni e quanto
verrà indicato nel considerando successivo quo ai suoi rapporti con AC 2, AC 3, in linea generale, ha però sempre sostenuto di non essere mai stato amico né di AC 1 né di AC
2.
e questo anche in urto alle risultanze degli ordinati controlli telefonici
sulle rispettive loro utenze (considerando 23 della presente decisione):
“
Il PP mi chiede ancora una volta di descrivere
come fossero i miei rapporti con AC 1 e AC 2…
Non ho mai avuto alcuna relazione con loro. Li ho
conosciuti in occasione del trasporto del loro letto. In seguito mi è capitato
di vederli in giro. Li ho incontrati in occasione della già menzionata festa…confermo
di non essere mai stato amico né di AC 2 né di AC 1”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
20.
Quo alla loro frequentazione AC 3, nei suoi verbali d’interrogatorio,
prenderà ancor più le distanze da AC 2 riconoscendo solo il trasporto di mobili
nell’appartamento di __________ (AI 195 e considerando 21 della presente
decisione) nonché, ma solo in sede di pubblico dibattimento (verbale
dibattimentale pag. 15 e 16), la sua partecipazione alla festa di AC 1 del
22.4.2008
al CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163 e considerandi 14 e 22
della presente decisione), dove l’accompagnò. Ben diversa è la posizione di AC
2.
che, oltre a questi episodi, racconta anche di loro “business”, sia
conclusi che solo prospettati:
“
lo conosco con il soprannome di __________...Confermo
di averlo conosciuto nella primavera 2008, quando mi ha chiamato per effettuare
un trasporto. Dopo quella prima occasione, l’ho rivisto in occasione di una
festa…e alcune volte a __________, in negozi africani o in giro per strada. In
almeno un’occasione ho fatto da taxi per lui e la sua compagna AC 1, assieme.
In un’altra occasione sono intervenuto dopo che lui si era battuto con altre
persone in strada”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
“
Nego di aver mai fatto degli affari o
prospettato degli affari a AC 2. In effetti io commercio anche nelle auto
d’occasione e in altri oggetti di seconda mano, ma non ho mai prospettato
affari a AC 2. Non gli ho mai pagato alcuna commissione per clienti che lui mi
avrebbe trovato. Non gli ho mai parlato né tanto meno promesso della
possibilità, per il mio tramite, di fargli ottenere un passaporto del __________”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
“
Ho conosciuto AC 3 a __________; frequentava la comunità africana che frequentavo anch’io. Era circa dicembre 2007.
Lui mi si è presentato come __________ …
Lui arrivava comunque abbastanza spesso al centro asilanti
o nei luoghi gli africani si ritrovano. In quelle occasioni ci vedevamo. In una
occasione ha mostrato a me e ad altri delle foto riguardanti il suo business di
esportazioni di veicoli”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
“
Ho poi conosciuto AC 3, che era attivo nel
commercio di veicoli, generatori e altri apparecchi elettrici tra l’Africa e
l’Europa. Io ho cercato di farmi coinvolgere da lui in questo suo commercio per
guadagnare dei soldi. Lui inizialmente non mi voleva coinvolgere, credendo che
io non potessi aiutarlo in nessun modo, poi mi ha chiesto di aiutarlo a trovare
possibili compratori per merce che lui voleva vendere in __________”
(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
“
Confermo di avere conosciuto AC 3 in un ristorante africano. In seguito l’ho rivisto presso il centro asilanti di __________. In
questa occasione abbiamo parlato e ho appreso che lui aveva un business di
compravendita di vari oggetti. Inoltre effettuava trasporti di merce e di
persone. Visto che ero interessato nel commercio di macchine, gli ho chiesto se
poteva coinvolgermi in quest’attività. Inizialmente lui rise di me, ma poi mi
ha in qualche modo coinvolto; in particolare mi ha mostrato in alcune occasioni
delle auto che doveva vendere…In un’occasione sono riuscito a trovargli un
acquirente per pezzi di ricambio di auto e un generatore. Il business è andato
a buon fine e AC 3 mi ha dato una commissione di Fr. 250.00.
La nostra collaborazione è continuata; ci sentivamo
spesso e posso dire che eravamo diventati amici. Abbiamo parlato di fare affari
in modo più intensivo, in particolare esportando merce in Africa. Lui aveva un
progetto di riempire un container con pezzi di ricambio di automobili,
generatori e altre parti meccaniche. Vista la prospettiva di collaborare nel
business, mi ha chiesto se ero in regola con i documenti. Gli ho spiegato che
la mia situazione era in realtà precaria, in quanto la mia richiesta d’asilo
era stata definitivamente respinta. Lui mi ha detto che allora era un problema
lavorare dalla Svizzera, ma mi ha promesso che se la nostra collaborazione in
affari fosse andata bene, attraverso suo fratello mi avrebbe fatto ottenere un
passaporto del __________. Dal __________ avrei dunque potuto continuare a fare
business con lui. Questa prospettiva per me era estremamente allettante…In
seguito la nostra collaborazione per la vendita di automobili si è
intensificata. Mi mostrava continuamente fotografie di automobili da vendere,
chiedendomi di trovare eventuali acquirenti”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
21.
AC 3, nei propri verbali d’interrogatorio dinanzi al PP ed in sede
dibattimentale, ha sempre negato di aver frequentato il CRS di __________ dove
risiedeva AC 2, di avere, perlomeno in un’occasione, trasportato da solo AC 1
con la sua autovettura al CRS di __________, di averli frequentati in altri
luoghi oltre a quelli da lui ammessi nonché di essere mai salito nell’appartamento
di __________ (AI 195) una volta che AC 2 rispettivamente AC 1, anche se in
misura minore, ne avevano preso possesso:
“
nel corso del 2008 non sono mai stato al centro
asilanti di __________. In passato ci ero andato per vendere del cibo”
(AI 42 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 30.12.2008)
“
Dichiara di non aver mai frequentato il CRS di __________
quando c’era AC 2. Ha sì frequentato questo centro nel 2006/2007 andandovi a
vendere cibo, ma ha smesso quando agli asilanti non sono stati più dati soldi”
(verbale dibattimentale pag. 17)
“
Non ho però mai trasportato AC 1 da sola”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
“
non l’ho mai accompagnata presso il centro
asilanti dove lei risiedeva e non mi sono mai recato, da solo o in compagnia di
AC 2, a renderle visita presso un centro asilanti”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
“
ho trasportato loro e il letto presso una
palazzina di appartamenti a __________. AC 2 aveva la chiavi del portone di
entrata. Io ho scaricato il letto fuori dall’entrata del palazzo e me ne sono
andato”
(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)
“
il giorno che ho accompagnato AC 1 e AC 2 presso
l’appartamento di __________, non sono entrato. Mi sono limitato ad aiutare AC 2 a portare il letto all’interno del palazzo, nell’atrio dell’entrata principale, che si trova al
pian terreno. Poi me ne sono andato”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
“
Il PP mi chiede nuovamente se io non mi sono mai
recato all’interno dell’appartamento di __________ per incontrare AC 2 e/o AC 1.
Confermo di non essere mai entrato nell’appartamento in
questione”
(AI 57 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 1.4.2009)
Queste sue dichiarazioni sono state però
sconfessate in più occasioni dalle tavole processuali e dibattimentali.
-- In merito
alla sua frequentazione, anche nel corso del 2008, del CRS di __________ dove
alloggiava AC 2 si richiamano i seguenti passaggi nei verbali d’interrogatorio
di AC 1, di AC 2 e di uno dei sorveglianti del centro oltre che quanto
sostenuto da AC 2 in sede dibattimentale:
“
L’ho visto al centro asilanti dove stava AC 2,
centro che AC 3 frequentava”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
“
E’ capitato più volte che ero io a recarmi al
centro richiedenti di __________ a trovare AC 2.
In quelle occasioni nella camera di AC 2 era presente AC
3”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
Una sera, dopo il compleanno di AC 1 (ndr: a dire il
vero AC 2 si riferisce alla festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________), AC 3 mi ha chiamato al telefono e mi ha chiesto se poteva passare da me al centro. Gli ho detto di sì. Lui è arrivato con
il suo furgoncino. Ha parcheggiato lungo la strada e mi ha chiesto di
scendere…mi ha consegnato una borsa e mi ha chiesto di tenergliela. Gli ho
detto che l’avrei riposta in camera mia dopo aver bevuto qualcosa insieme, ma
lui ha insistito perché io la portassi subito in camera mia”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
“
Nous vous présentons une troisième photographie
en noir et blanc (doc. 3), représentant une persone de sexe masculin.
Connaissez-vous cet homme ou l’avez-vous déjà vu auparavant?
Là, je ne suis pas sûr, mais c’était un type qui
rendait souvent visite à AC 2 au centre à __________, plus précisément durant
la pause de midi. Il se déplaçait avec une camionette et ils parlaient soivent
ensemble, soit sous un arbre à proximité du centre.
Je dois préciser avoir déjà vu ce type avec sa camionnette
à la station-essence sise sur la rue __________ à __________. Par la suite, je l’ai vu à une seule reprise rentrer dans un
immeuble, où la porte d’entrée donnait peu après ladite station-essence (ndr: trattasi della via dove dimora AC 3)…
Je dois ajouter qu’il restait toujours dans l’enceinte
du centre, mais pas à l’intérieur…Sur question, je peux vous dire avoir vu ce
type uniquement avec AC 2 au centre…
Sur question, je n’ai jamais vu ces deux personnes (ndr: AC 3 e AC 1) ensemble au centre lorsqu’ils rendaient
visite à AC 2. Ils venaient séparément, elle très souvent et lui sur une
période d’environ deux mois.
Sur question, il arrivait que AC 2 et le type avec la
camionnette s’échangent quelques mots sur un court laps de temps et parfois
très longuement”
(AI 195 PS Ku 18.3.2009)
“
AC 2 dichiara che durante il suo soggiorno al
CRS di __________, AC 3 è venuto a visitarlo molte volte. In una di queste circostanze,
ha portato un primo sacchetto che è quello poi ritrovato a __________ …
Dichiara che in due o tre occasioni AC 3 è venuto al
centro e ha preso qualcosa da questi sacchetti”
(verbale dibattimentale pag. 17)
-- Quo alla
circostanza di aver trasportato, perlomeno in un’occasione, da solo, AC 1 con
la sua autovettura al CRS di lei, evento sempre negato da AC 3 (verbale
dibattimentale pag. 17) vedasi le seguenti dichiarazioni di questa accusata al
terzo giorno di processo:
“
AC 1 dichiara che in un'altra circostanza AC 3
l’ha accompagnata al suo CRS. Era andata a far la spesa in un negozio africano
a __________ e ha chiamato AC 2 per un aiuto ed è arrivato AC 3 che in macchina
l’ha accompagnata ad __________; durante il tragitto AC 3 le ha detto di aver
lasciato della cocaina a AC 2 presso il CRS di lui e le ha proposto se voleva
partecipare alle vendite per accelerare le stesse. Durante il tragitto le ha
pure consegnato una calza contenente quelle che AC 1 ha poi capito esser ovuli di cocaina. AC 1 ha pure assistito ad una telefonata tra AC 3 e AC 2 dove
il primo diceva al secondo di aver consegnato a lei 50 grammi”
(verbale dibattimentale pag. 16 e 17)
-- In merito
alle loro frequentazioni anche in altri luoghi oltre a quelli ammessi da AC 3,
si richiamo già solo i seguenti passaggi del verbale dibattimentale (tutte
circostanze riconosciute da AC 1 e da AC 2 ma, evidentemente, negate da AC 3),
così come quanto dichiarato da AC 1 in sede di verbale d’interrogatorio di
Polizia del 16.12.2008:
“
AC 1 dichiara ricordando una circostanza del suo
rientro serale dal Ticino dove non avendo più treni è stata raggiunta alla
stazione di __________ da AC 2 e AC 3, che fu in quella circostanza in macchina
che disse ad entrambi della sua idea di trovare un appartamento a __________
per evitare i viaggi.
AC 1 dichiara che anche AC 3 ha sentito ciò e che i due le hanno detto di essere d’accordo e di iniziare a cercare un qualche
appartamento.
AC 1 precisa che quanto descritto è avvenuto a __________
e non ad __________.
AC 2, a domanda del Presidente se conferma le ultime dichiarazioni di AC 1,
risponde di sì.
(verbale dibattimentale pag. 10)
“
Un giorno mentre rientravo dal Ticino…il treno
si è fermato a __________.
Essendo a tarda ora e non essendoci coincidenze con altri treni con
destinazione __________, ho chiamato AC 2…
Sono poi arrivati AC 2 e AC 3 a __________ a recuperarmi”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
AC 1 ricorda un incontro con gli altri due
accusati avvenuto in un bar africano a __________ dove ad AC 3 ha chiesto di ricevere qualcosa per le sue vendite e AC 3 gli ha detto che le avrebbe telefonato il
giorno dopo…
AC 2 conferma le dichiarazioni di AC 1”
(verbale dibattimentale pag. 12)
“
Quando io chiedevo la mia parte di soldi a AC 2,
questi non mi dava nulla. In un’occasione ci siamo incontrati io, AC 3 e AC 2 in un Bar a __________ ed è in questa occasione che io ho detto loro che era mia intenzione gettare
la droga nel gabinetto.
Intendevo unicamente minacciarli per poter ottenere la
mia parte di soldi.
E’ a questo punto che AC 3 mi ha promesso che mi avrebbe chiamato il giorno dopo”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
Dal momento in cui ho conosciuto AC 2 a __________ posso confermare che era sempre in compagnia di AC 3.
Per sempre intendo che i due giravano assieme ed è
capitato in più occasioni che entrambi giungevano al centro richiedenti l’asilo
a cercarmi”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
-- Per invece sconfessare le reiterate dichiarazioni di AC 3 di
non essere mai salito nell’appartamento di __________ (le cui chiavi d’accesso
sono state trovare nell’appartamento di Via __________, AI 195) vedasi i
seguenti passaggi del verbale dibattimentale:
“
Dopo che il Presidente ha mostrato ai tre
accusati le fotografie di cui all’AI 195 allegato 5 che si riferiscono all’appartamento
di __________...AC 1 dichiara che in questo appartamento ha visto almeno 3
volte AC 3. AC 1 dichiara che le è anche capitato di vederlo all’esterno in
compagnia di una persona di colore con una macchina targata Polonia mentre lo
vedeva telefonare e che questo è capitato quando lei ha dormito
nell’appartamento.
AC 2 dichiara che è vero che c’è stato un appartamento
dove è stato assieme ad AC 3 anche se non può dire, perché non si ricorda, se è
quello delle foto mostrategli (ndr.: anche se nel prosieguo del dibattimento
dichiarerà di “riconoscere
l’appartamento di __________, di cui gli vengono nuovamente mostrate le
fotografie, come quello da lui frequentato assieme ad AC 3 e AC 1”)
(verbale dibattimentale pag. 15 e 16)
oltre che le seguenti affermazioni di AC 1 e di AC
2.
nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio dinanzi al PP:
“
Io lo avevo visto direttamente trafficare con la
droga in più occasioni, presso l'appartamento di __________”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
“
Io mi recavo presso l’appartamento di __________
principalmente per ritirare la cocaina. Era AC 2 a darmela ma AC 3 era spesso presente”
(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)
“
AC 3 era al corrente dell’esistenza di questo
appartamento ed è anche venuto nell’appartamento di __________”
(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)
22.
Anche l’attitudine di AC 3 in sede d’istruttoria in merito alla festa del 22.4.2008 organizzata da AC 1 presso il CRS di __________ (doc. dib.
6.
e AI 163) è stata tutt’altro che cristallina.
Se è pur vero che non ha mai negato di aver partecipato
ad una festa con AC 1 ed AC 2, sino al pubblico dibattimento, malgrado la
chiarezza delle fotografie (doc. dib. 6, AI 163) e le puntuali contestazioni
del PP, ha sempre sostenuto, con sorprendente caparbietà, di non essere mai
andato al CRS di AC 1, di non avervi accompagnato AC 2 e che predetta festa
sarebbe avvenuta da tutt’altra parte in un ristorante africano aperto al
pubblico che avrebbe però avuto lo stesso tipo di sedie di quelle nelle
fotografie:
“AC 2: domanda a AC 3 se nega di essere andato
a prendere lui ed i suoi amici con la sua Nissan Primera il giorno della festa organizzata da AC 1, e di avergli accompagnati dal
centro asilanti di __________ alla festa e ritorno.
AC 3: nego questa circostanza. Ricordo
di una festa africana presso un ristorante africano. Ricordo di avere visto in
quell’occasione AC 2 e AC 1. Ma sono certo di non averceli accompagnati io.
Tanto meno di aver accompagnato AC 2 con dei suoi amici”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
“
Li ho incontrati in occasione della già
menzionata festa presso un ristorante africano….
che questo party ha avuto luogo in un ristorante
africano di __________. Io lo chiamo comunemente african shop o african
restaurant…
si tratta di un vero ristorante, grande, dove vengono
spesso organizzate feste o altri tipi di cerimonie. Si tratta comunque di un
normale ristorante, aperto al pubblico, dotato di tavoli, camerieri e cuochi.
E’ anche possibile prendere cibo da asporto. Frequento questo posto spesso…
il locale si trova vicino alla sede della società che
gestisce le affissioni pubblicitarie sui cartelloni delle strade…
durante la festa in questione non ho avuto contatti
particolari con AC 1 o AC 2. Io ho salutato tutti, sicuramente anche loro. Non
ero però al party assieme a loro, nel senso che non mi trovavo lì in quanto vi
erano anche loro…
a parte un saluto di cortesia, non ho avuto
conversazioni con loro.
Il PP mi mostra una serie di fotografie, allegate al
presente verbale, che mi ritraggono ad una festa assieme a AC 1 e AC 2. Mi fa osservare che in alcune foto sembra che io sia in confidenza con AC 1 e AC 2. Mi dice che dalle foto non sembra che la festa si sia svolta in un ristorante. Le fotografie in
questione sono estratte dall’apparecchio fotografico di AC 1 e AC 2. Il PP mi
chiede di prendere posizione.
Confermo innanzitutto che queste fotografie si
riferiscono alla festa da me menzionata. Confermo che questa festa si è svolta
nel ristorante da me menzionato…Per quanto riguarda le mie foto in compagnia di
AC 2 e AC 1, dico che in occasione di una festa è normale fare tante foto con i
presenti…Il fatto che ci abbracciamo e sorridiamo non vuol dire che siamo
amici, ma solo che in quella circostanza eravamo allegri e si faceva festa”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
“
Voglio prendere la parola per dire che io non ho
mentito. Il ristorante dove dico che ha avuto luogo il compleanno, con la
precedente gestione, aveva delle sedie identiche a quella in cui si è svolta la
festa di compleanno. Io non ricordo assolutamente di essere stato in questo
centro asilanti”
(AI 57 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 1.4.2009)
Ed è solo in aula, resosi conto della mal parata
delle sue precedenti risposte, che AC 3 ha cambiato versione riconoscendo finalmente quanto sempre sostenuto da AC 1 e da AC 2, anche se per giustificarsi
del suo pregresso errore ha dato una quanto mai poco convincente scusa:
“
AC 3 dichiara che è vero che ha partecipato alla
festa organizzata da AC 1 presso il CRS di __________ ed è lui che ha
accompagnato AC 2. Precisa in merito alla sua risposta nel verbale PP 1.4.2009
a pag. 2 che si era confuso nel senso che ci sarebbero state due feste e che in
questa risposta lui si riferiva ad un’altra festa avvenuta in un ristorante a __________,
feste che sarebbero avvenute nello stesso mese”
(verbale dibattimentale pag. 15 e 16)
23.
Ulteriore riprova di una prolungata e solida frequentazione tra i
tre accusati la si ha dalle risultanze dell’esame dei tabulati retroattivi dei
numeri in uso a AC 1 ed a AC 2 (AI 115, 116 e 118) per il periodo 1.6.2008 /
3.8.2008
rispettivamente delle due utenze riconducibili ad AC 3 (AI 22, 29 e
33.
Inc. MP 2008.8891), che altro non sono che quelle figuranti nel bigliettino
sequestrato in Via __________ (considerando 14 della presente decisione), limitatamente
al periodo 12.6.2008 / 3.8.2008 (AI 192) nonché dall’esame delle memorie dei
cellulari in loro possesso.
Se non può sorprendere, visto la natura del loro
legame, che nella rubrica del natel di AC 1 vi fosse l’indicazione “sweethart”
al numero di AC 2 e che lo stesso nomignolo figuri per un altro numero in uso
a AC 1 nella rubrica del natel di lui, così come sempre nella rubrica di
questo natel si sia trovato, seppur senza indicazione, il numero in uso ad AC
3, appare invece come più singolare, se come a dire di quest’ultimo non erano
nemmeno amici (AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009 e considerando 19
della presente decisione), che nella rubrica del natel di AC 3 con inserita
un’ulteriore scheda figuri il numero di AC 2 sotto la voce “fat” e che
nella rubrica di un altro suo natel sia stato iscritto il numero di AC 1 con
la dicitura “badwoman”.
E quello che sorprende non è tanto il fatto che i
tre accusati possano essersi scambiati i loro numeri telefonici, anche se ciò
cozza con la loro minima frequentazione così come asserita da AC 3 (considerandi
19.
e 20 della presente decisione) o che quest’ultimo sia solito usare dei “nick
name” perlomeno coloriti senza pensarci più di quel tanto (AI 20 Inc. MP
2008.8891
PP AC 3 5.12.2008).
Quello che, perlomeno prima del pubblico
dibattimento, lasciava oltremodo perplessi era l’assoluta impossibilità della
giustificazione data da AC 3 su come fosse entrato in possesso del numero di AC
1, laddove lo stesso l’avrebbe memorizzato sul suo natel subito dopo aver
parlato con AC 2 e senza che quet’ultimo gli avesse detto che stava usando un
collegamento della sua compagna:
“
Un po’ di tempo dopo che avevo trasportato il
letto per AC 1 e AC 2, AC 2 aveva litigato e si era picchiato con delle
persone, per strada a __________. Io sono arrivato sul posto quando si erano
già separati e avevo cercato di calmare le acque. In seguito a quel episodio AC
2.
mi ha chiamato più volte sul mio telefono per dirmi che non mi dovevo
immischiare nei suoi affari. In sostanza mi diceva che non avrei dovuto
intervenire in quel occasione. AC 2 mi chiamava con un numero di telefono che
io ho deciso, senza alcuna ragione, di salvare con il nickname BADWOMAN, anche
se ignoravo a chi appartenesse quel numero di telefono”
(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)
tanto che alla Corte non è allora apparso per
nulla strano che in sede dibattimentale AC 3, per cercare di giustificarsi,
abbia dovuto nuovamente dare una nuova versione dei fatti negando così quella
sopra riportata:
“
AC 3 dichiara di aver scritto nei suoi due
cellulari i numeri corrispondenti a Fat e Badwoman nelle seguenti circostanza:
per Fat al momento del trasloco di __________, per Batwoman dopo questo
trasloco durante lo stesso mese, quando AC 2 gli ha telefonato dicendo che
usava il numero della sua compagna…
L’accusato dichiara che la sua dichiarazione nel
verbale PP 5.12.2008 a pag. 5 è sbagliata”
(verbale dibattimentale pag. 11)
Altresì, per AC 3, è stato parimenti difficile
giustificare l’elevato numero di ben 145 connessioni, sia in entrata che in
uscita, tra le sue due utenze e quella di AC 2 in poco più di 2 mesi (dal
1.6.2008
al 3.8.2008, AI 192) se, sempre in base al suo dire, non si erano mai
frequentati se non nelle limitate circostanze da lui riconosciute (considerando
20.
della presente decisione) tanto da arrivare ad affermare nel suo verbale di
confronto con AC 2 dell’11.12.2008:
“
non è vero che ci sentivamo spesso e che eravamo
diventati amici. La nostra conoscenza e frequentazione è limitata a quanto da me
descritto”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
Per cercare in qualche modo di giustificarsi nei
suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.12.2008 e del 16.2.2009 ha
allora sostenuto che:
“
E’ possibile che altre persone abbiano utilizzato
il telefono di AC 2 per chiamarmi e che io li ho ricontattati su quello stesso
numero. Di certo io non ho chiamato AC 2 con l’intenzione di parlare con lui”
(AI 42 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 30.12.2008)
“
Rispondo che secondo me non era AC 2 a contattarmi con quel numero. Penso che delle persone che avevano bisogno di telefonare gli
chiedevano in prestito il telefono e mi chiamavano. E’ dunque possibile che io
abbia ricevuto telefonate da quel telefono, ma da altre persone. E’ altresì
possibile che io abbia telefonato a quel numero, ma non per parlare con AC 2,
ma con la persona che mi aveva contattato con quel numero”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2008)
argomentazioni che però in aula AC 2 ha sostanzialmente annullato negli effetti laddove, pur sostenendo come gli sia capitato “pur
non potendo indicare l’esatto numero di volte” di aver consegnato “il
suo telefono…a terze persone”, ha pure affermato che “AC 3 lo chiamasse
frequentemente” anche se non ha potuto essere più “preciso sul numero
delle chiamate” (verbale dibattimentale pag. 21 e 22).
Comunque sia per la Corte questo elevato numero
di contatti telefonici altro non è che la manifesta riprova, perché altra
conclusione non può esserci, di una ripetuta e continua frequentazione tra
questi due accusati nei mesi oggetto del punto 1 dell’AA, frequentazione che
non può trovare la sua unica giustificazione così come invece sostenuto da AC 3 in sede dibattimentale nel fatto che:
“
AC 2 gli chiedeva delle carte telefoniche, di
trasportare lui e un suo amico, di fare la spesa o comprargli qualcosa”
(verbale dibattimentale pag. 12)
24.
La Corte in forza a quanto sopra riportato così come risultante
dalle tavole processuali ha quindi ritenuto per assodato che i tre accusati si
conoscessero bene, fossero amici e si frequentassero, sia di persona che
telefonicamente, in modo assiduo o perlomeno regolare, anche se poi questa loro
amicizia, nei giorni e nelle settimane precedenti il 3.8.2008 (AI 1), si è
progressivamente incrinata e questo anche solo per i motivi indicati da AC 1
nei suoi verbali d’interrogatorio in Polizia. dinanzi al PP ed in sede
dibattimentale:
“
“Domenica mattina ho
avuto un’animata discussione con AC 2 poiché io pretendevo di essere pagata
sulle consegne di cocaina che avevo in precedenza effettuate.
Pure lui mi diceva che a sua volta doveva essere pagato
da AC 3”
(AI 163 PS AC 1 12.9.2008)
“
E’ rientrato (ndr: AC 2) verso le 03:00 (ndr: nell’appartamento di Via __________, il 3.8.2008) e lì sono subito nati i problemi: lui era
ubriaco e arrabbiato. Diceva che voleva lasciare l’appartamento e non più
ritornarvi. Diceva che era stufo di assumersi tutti quei rischi (evidentemente
si riferiva al traffico di droga), senza venire nemmeno pagato. Diceva che era
stufo di sentire le mie lamentele (riferendosi alle mie continue richieste di
venire pagata per la mia attività svolta sino a quel momento). Diceva che
dovevo rientrare in __________ e che lui voleva rientrare in __________. Era
molto agitato e rovesciava gli oggetti nella stanza”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
Voglio precisare che negli ultimi giorni prima
del nostro arresto i rapporti tra me e AC 2 e quelli tra AC 2 e AC 3 erano
totalmente deteriorati. La tensione era al massimo. Io sollecitavo AC 2 per
essere pagata e nel contempo non vendevo più cocaina. AC 2 e AC 3 litigavano al
telefono per questioni di soldi. AC 2 mi ha detto che AC 3 lo ha minacciato di farlo rimpatriare”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
AC 3 mi aveva detto, nell’unica occasione in cui
ho chiesto, al telefono…di essere pagata, di non stressarlo con queste
richieste, che non ero nella posizione di poter pretendere pagamenti o dettare
condizioni e che se gli creavo dei problemi mi avrebbe fatta espellere dalla
Svizzera in quanto ero senza documenti”
(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
“
Quando io chiedevo la mia parte di soldi a AC 2,
questi non mi dava nulla. In un’occasione ci siamo incontrati io, AC 3 e AC 2 in un Bar a __________ ed è in questa occasione che io ho detto loro che era mia intenzione gettare
la droga nel gabinetto.
Intendevo unicamente minacciarli per poter ottenere la
mia parte di soldi.
E’ a questo punto che AC 3 mi ha promesso che mi avrebbe chiamato il giorno
dopo”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
AC 1 dichiara che il motivo della sue telefonate
ad AC 3 era perché voleva chiedergli di essere pagata per le vendite da lei
effettuate visto che AC 2 di soldi non gliene dava.
AC 1 ricorda un incontro con gli altri due accusati
avvenuto in un bar africano a __________ dove ad AC 3 ha chiesto di ricevere qualcosa per le sue vendite e AC 3 le ha detto che le avrebbe telefonato il
giorno dopo. Questa telefonata non c’è più stata anche se AC 1 ricorda una
telefonata fatta da AC 3 a AC 2 sul telefono di AC 2, dove AC 3 aveva detto
loro che avrebbe potuto farli rimpatriare…
AC 2 conferma le dichiarazioni di AC 1”
(verbale dibattimentale pag. 11 e 12)
Agli occhi della Corte la linearità e la
concordante ripetizione delle comuni affermazioni di AC 1 e AC 2 quo alla
natura e genere di queste loro frequentazioni rendono, su questo punto, le loro
dichiarazioni molto più credibili rispetto a quelle di AC 3 che sono invece
farcite da continue negazioni (considerando 21 della presente decisione), in
parte addirittura ritrattate (per la festa al CRS di AC 1 del 22.4.2008, considerando
22.
della presente decisione) o da insufficienti (per il numero di contatti
telefonici con AC 2, considerando 23 della presente decisione) rispettivamente
riviste (per il nomignolo di “badwoman”, considerando 23 della presente
decisione) giustificazioni e questo al solo scopo difensivo di cercare di
distanziare dalla sua persona AC 1 ed AC 2 sperando così di far credere come
neppure o poco si conoscessero e quindi riuscire in tal modo a destituire di
qualsiasi fondamento le loro chiamate di correo per il reato di cui al punto 1
dell’AA.
IX) Risultanze
predibattimentali
25.
Seppur con la riserva per il quantitativo (AI 198 PP AC 2 31.3.2009
e considerando 26 della presente decisione) il punto 1 dell’AA si fonda
essenzialmente sulle dichiarazioni di AC 1 che, nella sostanza ed al di là di
un qualche distinguo, ha sempre ripetuto per l’intera l’istruttoria ed in sede
dibattimentale.
Seguendo un ordine cronologico si ha allora che:
-- nel maggio 2008 è stato AC 3 a consegnare ad AC 2 un sacchetto di cocaina affinché iniziasse a venderla:
“
In maggio 2008 AC 2 mi ha detto che AC 3 gli avrebbe consegnato della cocaina, che lui avrebbe dovuto vendere.
Mi ha detto che la cocaina l'avrebbe tenuta presso la sua stanza del centro
asilanti di __________, in quanto AC 3, sposato con una svizzera, non poteva
tenerla a casa sua. In quella prima occasione AC 2 non mi ha chiesto di
partecipare alla vendita della cocaina”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
“
AC 2 mi ha chiamato per informarmi che AC 3…gli
aveva consegnato un pacchetto perché lui non poteva tenerlo al suo domicilio
con il pretesto che era presente sua moglie”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
AC 2 mi ha detto che AC 3 gli aveva chiesto,
oltre che di tenere la droga in deposito, anche di venderla se riusciva”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
-- sempre nel
maggio 2008 AC 3, accompagnandola con la sua macchina al suo CRS, le propone di
aiutare AC 2 nella vendita di cocaina, consegnandole in quella occasione 50 grammi da dare a AC 2:
“
mi sono recata a __________ in un negozio africano,
ho telefonato a AC 2, e lui mi ha detto che la spesa era troppo pesante avrebbe
chiamato AC 3 per aiutarmi.
Ho aspettato per un po’ fintanto che è giunto AC 3 da
solo con il furgone.
Mi ha accompagnato fino davanti al centro richiedenti l’asilo ed è a questo
punto che mi ha informata che il famoso pacchetto che ha consegnato a AC 2
conteneva droga e che se io ero interessata avrei potuto prelevarne una parte e
venderla…
AC 3 ha parlato di cocaina…
che in base a quello che riuscivo a vendere avrei ricevuto un compenso in
denaro…
Ritornando al momento in cui Kelly mi ha accompagnato fino davanti al centro,
quel giorno mi ha consegnato un pacchetto che teneva nel furgone, ma essendo
imballato non ho visto il contenuto.
Parimenti ha chiamato AC 2 al cellulare dicendogli che il resto (riferito al
carico che mi ha consegnato) l’aveva dato a me. Ho sentito che AC 3 diceva a AC
2.
che erano grammi 50.
La medesima sera AC 2 è giunto presso il centro in cui risiedevo dove ha
recuperato il pacchetto”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
“
AC 3 mi ha accompagnata in auto da __________ al
mio centro asilanti di __________. In auto mi ha detto di avere consegnato
della cocaina a AC 2. Io gli ho detto che lo sapevo. Lui mi ha chiesto se ne
volevo vendere anch'io, per guadagnare dei soldi. Considerata la mia situazione
disperata (la mia domanda d'asilo era già stata respinta) ho accettato. AC 3 mi ha dunque consegnato una calza con all'interno delle palline, che ho appreso contenere della
cocaina. Contestualmente AC 3 ha telefonato a AC 2, e in mia presenza gli ha
detto che mi aveva consegnato il resto, gli ultimi 50 grammi…La sera stessa AC
2.
è venuto al mio centro asilanti per recuperare questi 50 grammi”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
“
ho incontrato AC 3, che mi ha parlato dell’affare
di droga che stava combinando con AC 2 e mi ha detto che si avessi venduto
anch’io della droga avrei guadagnato la mia parte. Lui mi avrebbe pagata dopo
le vendite da me effettuate a dipendenza di quanto avrei venduto”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
-- che,
accettata la proposta fattale da AC 3 avendo bisogno di soldi e senza più
permesso per restare in Svizzera (considerando 1 della presente decisione),
vende, sia da sola che tramite un cittadino di colore non meglio identificato
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008), in 7/8 occasioni, unicamente in Ticino, un
quantitativo complessivo di circa 80 grammi di cocaina a fr. 80.- la bolas da 0,7 / 0,8 grammi, stupefacente da lei preso sia presso il CRS di __________ che
presso l’appartamento di __________ (AI 195):
“
ho iniziato a spacciare droga dalla fine del
mese di maggio 2008 sino al momento del mio arresto.
Aggiungo che in questo periodo sono scesa in Ticino 6/7 volte portando con me
13.
bolas di cocaina per ogni viaggio.
In totale di 91 bolas di cocaina per un totale di circa
80.
grammi di stupefacente”
(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)
“
come concordato con AC 3, io mi recavo presso il centro asilanti
di __________ dove risiedeva AC 2 e lui mi consegnava una confezione di 10 grammi di cocaina. AC 3 mi aveva detto che io avrei dovuto confezionarla in bolas e venderla al
dettaglio, dove volevo. Io mi sono informata da cittadini africani e ho deciso
di confezionare 13 bolas con i 10 grammi che mi venivano consegnati e di venderli a circa 80 franchi l’una. Ho deciso che l’avrei venduta in Ticino…
non ricordo esattamente la data in cui ho iniziato a ricevere droga da AC
2, ma credo a fine maggio…
Dopo aver confezionato delle bolas prendevo il treno da __________ e mi
recavo a __________. Con me avevo sempre 13 bolas, che contenevano in totale 10 grammi di cocaina. L’ho sempre venduta presso il night club __________ di __________. Mi sono
recata alla __________ 7 o 8 volte. Normalmente mi fermavo solo per la notte e
poi rientravo a __________. E’ capitato che non vendessi tutte le bolas in una
sera e dunque mi fermavo anche per il giorno successivo...
la droga che vendevo era della cocaina. Io mi limitavo a dividere in 13
dosi quella che ricevevo da AC 2. Non vi ho mai aggiunto nessun altra sostanza…
vendevo alle persone che frequentavano la __________, principalmente
persone bianche. Capitava che cittadini africani mi aiutassero a finire a
vendere le mie bolas. Il prezzo di vendita era fondamentalmente di 80 franchi la bolas. A volte, per finirle, le ho vendute a 60 franchi…
scendevo in Ticino una volta alla settimana.
Rientrata a __________ riportavo i soldi a AC 2. Si trattava sempre di
circa 1’000 franchi. Io però deducevo i soldi per pagare il biglietto del
treno, e dunque spesso consegnavo a AC 2 meno di 1’000 franchi”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
Confermo che io ho preso 13 bolas, dal peso
netto e complessivo di 10 grammi di cocaina, alla settimana. E ciò dalla metà
del mese di maggio 2008 circa. Senza ricordarmi con precisione il numero di
volte che AC 2 mi ha dato la droga, posso solo constatare che da metà maggio al
giorno in cui mi sono trasferita definitivamente in Ticino, cioè nella prima
metà di luglio 2008, ci sono circa 8 settimane”
(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)
“
la droga mi veniva consegnata da AC 2, presso il
centro asilanti di __________. La droga veniva dal sacchetto che gli era stato
consegnato da AC 3”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
“
Io ho iniziato a vendere cocaina. La ricevevo da
AC 2, presso la sua stanza del centro asilanti. AC 2 prendeva una confezione da
10.
grammi e confezionava 13 bolas che mi dava da vendere; utilizzava una
bilancia, la stessa che è poi stata ritrovata nell'appartamento di __________.
Io le mettevo nel reggiseno e mi recavo in Ticino, dove le vendevo presso un
locale notturno”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
“
dopo alcuni viaggi effettuati in Ticino la droga
è stata spostata dalla stanza di __________ di AC 2 ad un appartamento nel
comune di __________ …Io mi sono recata più volte in questo appartamento, il pi
delle volte in presenza sia di AC 3 che di AC 2, per ritirare le nuove bolas e
per dare a AC 2 il provento della vendita delle bolas precedenti”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
“
Io mi recavo presso l’appartamento di __________
principalmente per ritirare la cocaina. Era AC 2 a darmela ma AC 3 era spesso presente. Non sono in grado di indicare con precisione quante volte ci sono
stata. Ci andavo comunque indicativamente una volta alla settimana, per
ritirare la cocaina. Poteva capitare che ritornavo dal Ticino per consegnare i
soldi”
(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)
-- che,
seppur di regola, AC 1 consegnasse il ricavo delle sue vendite a AC 2,
perlomeno in un’occasione il destinatario finale dei soldi fu AC 3:
“
Un giorno mentre rientravo dal Ticino…il treno
si è fermato a __________.
Essendo a tarda ora e non essendoci coincidenze con altri treni con
destinazione __________, ho chiamato AC 2…
Sono poi arrivati AC 2 e AC 3 a __________ a recuperarmi.
E’ stato quella volta che dopo avere consegnato il denaro a AC 2, ho visto che AC
2.
lo ha consegnato a AC 3”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
-- che AC 3
ed AC 2 sono stati d’accordo a che cercasse un appartamento a __________ perché
continuasse a vendere e per il quale pagarono la quota parte del canone per il
mese di luglio 2008 e la relativa cauzione (considerando 1 della presente
decisione):
“
Dopo avere effettuato i viaggi menzionati ho
detto a AC 2 che era troppo duro lavorare in queste condizioni, per la
lunghezza del viaggio e per l’assenza di una camera dove riposarsi/lavarsi.
Dopo essersi consultato con AC 3, AC 2 mi ha detto che potevo affittare un appartamento in Ticino. Loro avrebbero pagato…
Io mi sono recata presso l’amministratore, a __________,
per versare i soldi della caparra, mi sembra fr. 4'000. Questi soldi mi sono
stati consegnati da AC 2 per questo scopo; lui mi ha detto che glieli aveva
dati AC 3”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
Dopo aver effettuato alcuni viaggi in Ticino,
per vendere la droga, ho chiesto a AC 2 se non fosse stato possibile affittare
un appartamento in Ticino, per facilitare la vendita di cocaina…Lui deve averne
parlato con AC 3 e quindi mi ha autorizzata a cercare un appartamento…AC 2 mi ha consegnato i soldi che poi io ho versato all'amministrazione del palazzo”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
-- che
trasferendosi, a circa metà luglio 2008 in Ticino, ha con sé un ovulo da 10 grammi di cocaina e 29 bolas da 0,7 / 0,8 grammi, di cui, prima del suo arresto del 3.8.2008 (AI 1), ne ha vendute solo 3 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008, AI 169 PP AC 1
12.2.2009
e AI 203 PP AC 1 1.4.2009);
-- che la
cocaina sequestrata nell’appartamento di Via __________ proviene
dall’appartamento di __________ e quindi, precedentemente, dal CRS di __________:
“
La mattina successiva (ndr: il 3.8.2008), verso le 03.00, AC 2 è arrivato nell'appartamento (ndr: di Via __________), ubriaco. Era molto aggressivo nei miei
confronti...Mi ha fatto vedere la droga che c'era nella borsa all'interno della
stanza chiusa a chiave. Mi ha detto che lui correva tutti i rischi mentre AC 3
non gli dava neanche i soldi che gli spettavano. Io ho dunque interpretato, dai
suoi discorsi, che AC 2 si era impossessato della droga di AC 3, prendendola
dall'appartamento di __________, e l'aveva portata a __________, verosimilmente
senza dire niente a AC 3”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
-- che solo
la mattina del 3.8.2008 (AI 1), al momento del suo litigio con AC 2, scopre che
nell’appartamento di Via __________ vi è della cocaina (AI 82 PP AC 1 26.8.2008
e AI 169 PP AC 1 12.2.2009) che è poi quella sequestrata dalla Polizia (considerando
14.
della presente decisione);
-- che dopo
aver detto in due occasioni di non sapere chi ha portato la cocaina a __________
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008 e AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008), nel
verbale di interrogatorio dinanzi al PP del 12.2.2009 ammette che è stato AC 2 a farlo anche se non sa se nel corso della prima o della seconda sua visita (AI 163 PS AC 1
13.1.2009
e AI 169 PP AC 1 12.2.2009);
-- che, a suo
modo di vedere, l’entità del traffico di cocaina oggetto di inchiesta è da
fissare in un quantitativo di 1 chilo anche perché:
“
sapere che AC 2 ha dichiarato di aver ricevuto 2 kg di cocaina da AC 3 mi ha stupito, in quanto sia AC 2 che AC 3 mi hanno sempre parlato solo di 1 kg di cocaina”
(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)
-- che non
sapeva che nell’appartamento di Via __________ vi erano fr. 49'600.- mentre fr.
15'419,10 rinvenuti su di lei (considerando 14 della presente decisione) li ha
scoperti poco prima il suo litigio del 3.8.2008 con AC 2 (AI 1, AI 82 PP AC 1
26.8
, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008, AI 163 PS AC 1 30.9.2008
e 13.1.2009 nonché AI 169 PP AC 1 12.2.2009);
-- che i soldi a __________ li
avrebbe portati AC 2 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3
11.12
, AI 163 PS AC 1 30.9.2008 e 13.1.2009 nonché AI 169 PP AC 1
12.2
).
Riassumendo all’osso la sua chiamata di correo
nei confronti di AC 3, AC 1 nel suo ultimo verbale d’interrogatorio dinanzi al
PP del 1.4.2009 si è così espressa:
“
Confermo senza alcuna esitazione che AC 3 è
coinvolto nel traffico di cocaina che mi viene imputato e che viene imputato a AC
2.
Confermo che è lui che ha dato la cocaina a AC 2 e che è AC 3 che mi ha
chiesto direttamente di partecipare io stessa alla vendita della cocaina. In
un’occasione, come ho già dichiarato, mi ha consegnato 50 grammi di cocaina da consegnare a AC 2. Non potrei mai accusare una persona di fatti tanto gravi
se non fossi certa di ciò che dico”
(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)
26.
In merito al punto 1 dell’AA e prima del suo ultimo verbale del
31.3.2009
davanti al PP dove manifestò, perlomeno a voce, la sua volontà di “collaborare
pienamente” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009) le dichiarazioni di AC 2, oltre ad
essere più confuse, sono state meno complete (già solo perché nulla ha detto in
merito all’appartamento di __________ [AI 195], al fatto di aver anticipato
assieme a AC 3 il canone di locazione e la cauzione dell’appartamento di __________
o l’effettivo ruolo avuto nell’intera vicenda da AC 1) e trasparenti rispetto a
quelle rese dalla sua ex compagna.
Non di meno, riassumendole per i punti
essenziali, AC 2 ha perlomeno confermato:
-- che è
stato AC 3 a consegnagli un sacchetto presso il CRS di __________, di cui
sostiene però, comunque quanto mai temerariamente viste le risultanze
dibattimentali, di non averne mai saputo il contenuto se non dopo essere
arrestato (AI 71 PP AC 2 19.8.2008, AI 111 PP AC 2 30.9.2008, AI127 PP
confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008 e AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008),
sacchetto dal quale lo stesso AC 3, in quattro differenti occasioni, ha
successivamente prelevato, così come indicato nell’AA, dei quantitativi di
stupefacente non meglio quantificati:
“D: Che mi sa dire dello stupefacente rinvenuto nell'appartamento di
Via __________ 12 a __________ e successivamente sequestrato dalla Polizia?
R: E’
stato il mio amico AC 3 che me l'ha dato in affidamento. Mi aveva consegnato
una borsa da tenere nell'appartamento, questo circa un mese fa. Questo AC 3 mi chiamava su uno dei miei cellulari per sapere se ero in casa. In caso affermativo lui saliva
nell'appartamento, controllava il contenuto della borsa e in quattro occasioni
prelevava parte di esso”
(AI 163 PS AC 2 8.8.2008)
“
che un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto se
potevo uscire dal centro. All’esterno mi ha consegnato una borsa di nylon
chiedendomi di tenergliela. Io l’ho tenuta. Non sapevo cosa contenesse…
AC 3 mi ha consegnato la borsa circa 1 mese prima che io mi trasferissi a __________
…
nel mese in cui ho tenuto la borsa di AC 3 presso la mia camera del centro
asilanti, AC 3 è venuto 4 volte a prelevare qualche cosa dalla borsa”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
“
Rispondo che ho fatto il nome di AC 3 poiché è
lui che mi aveva consegnato la droga ritrovata nelll’appartamento di __________”
(AI 163 PS AC 2 2.12.2008)
“
Una sera, dopo il compleanno di AC 1 (ndr: a dire il
vero AC 2 si riferisce alla festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________), AC 3 mi ha chiamato al telefono e mi ha chiesto se poteva passare da me al centro. Gli ho detto di sì. Lui è arrivato con
il suo furgoncino. Ha parcheggiato lungo la strada e mi ha chiesto di
scendere…mi ha consegnato una borsa e mi ha chiesto di tenergliela. Gli ho
detto che l’avrei riposta in camera mia dopo aver bevuto qualcosa insieme, ma
lui ha insistito perché io la portassi subito in camera mia…Nei giorni
successivi è venuto più volte presso il centro asilanti di __________ per
prelevare parte del contenuto della borsa”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
-- che la
cocaina sequestrata nell’appartamento di Via __________ (considerando 14 della
presente decisione) altro non è che il residuo del contenuto del sacchetto
precedentemente consegnatogli da AC 3 e che lui stesso portò a __________:
“
Confermo difatti di avere portato la borsa
contenente la droga a __________ in occasione della mia prima visita
all’appartamento di AC 1, avvenuto circa la settimana prima del mio arresto”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
“
il sacchetto trovato nell’appartamento
contenente mezzo chilo di cocaina è quello consegnatomi da AC 3. E’ lo stesso
dal quale lui ha attinto quando è venuto a riprendere parte di quanto
consegnatomi in deposito”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)
“
Io ho portato a __________ la borsa che mi era
stata consegnata da AC 3, in occasione della mia prima visita a __________.
Dunque nel luglio 2008. In quell’occasione ho mostrato la borsa a AC 1 e le ho
detto che era quella consegnatami da AC 3”
(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)
-- che in
merito ai soldi trovati nell’appartamento di _______, dopo aver sostenuto che
erano suoi (AI 163 PS AC 2 3.8.2008 e PS AC 2 4.8.2008 nonché AI 12 GIAR AC 2
4.8
), ha poi dichiarato che non gli appartenevano né sapeva di chi
fossero:
“
Tutto il denaro rinvenuto nell’appartamento di
Via __________ 12 a __________ e che gli interroganti mi fanno presente essere
CHF 49'600, non sono miei”
(AI 163 PS AC 2 8.8.2008)
“
Io non sapevo neppure che nell’appartamento vi
erano dei soldi. Gli unici soldi che mi appartengono sono quelli che erano nel
mio portafogli”
(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)
“
Mi viene nuovamente chiesto a chi appartengono i
soldi…rinvenuti nell’appartamento di __________.
Rispondo che i soldi…non mi appartengono”
(AI 163 PS AC 2 2.12.2008)
“
Per quanto attiene ai soldi ribadisco che io non
ne so nulla”
(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)
Come sopra ricordato al momento del suo ultimo
verbale dinanzi al PP del 31.3.2009 AC 2 inzia a raccontare qualcosa di più e
precisa, in aggiunta a quanto sopra, quanto segue:
-- che la
prima volta che AC 3 gli propose “un affare di droga” fu il 22.4.2008, cioè
il giorno della festa di AC 1 presso il CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163
e considerando 22 della presente decisione) da cui, ottenuto il suo assenso a
parteciparvi, la successiva consegna di un sacchetto al CRS di __________ (AI
198.
PP AC 2 31.3.2009);
-- che
effettivamente i tre accusati hanno avuto in uso l’appartamento di __________
(AI 195), di cui lui ha beneficiato per circa tre mesi prima del suo arresto
del 3.8.2008 (AI 1), anche se, sempre in base al suo dire, non è stato preso e
utilizzato per motivi di droga ma solo per avere “un posto dove stare, un
posto migliore e più tranquillo rispetto al centro asilanti” (AI 198 PP AC
2.
31.3.2009);
-- che è vero
che è stata AC 1 a chiedere a lui e ad AC 3 di poter affittare un appartamento
a __________ e ricevuto il loro consenso, le ha dato l’importo di fr. 4'000.-
per il pagamento della locazione e della garanzia (AI 198 PP AC 2 31.3.2009);
-- che
effettivamente a __________ AC 3 prelevò dal sacchetto consegnatogli dello
stupefacente, non in 4 ma solo in 2 occasioni (AI 198 PP AC 2 31.3.2009);
-- che la
droga sequestrata a __________ è il residuo di quanto consegnatogli da AC 3 (AI
198.
PP AC 2 31.3.2009);
-- che i
soldi ritrovati in Via __________ sono il provento della vendita di droga messa
in atto dai tre accusati anche se gli è impossibile dire quale è la parte di
spettanza di AC 3 (AI 198 PP AC 2 31.3.2009).
Altresì AC 2 ha dichiarato, senza però entrare nei dettagli anche e soprattutto in merito a cosa avrebbe fatto AC 1, che AC 3 gli
ha dato in due occasioni 2 chili di cocaina, di cui 1500 grammi sarebbero stati da lui venduti assieme alla sua ex compagna:
“
Come ho già descritto AC 3 è venuto presso il
mio centro asilanti di __________ e mi ha consegnato la droga. ADR: che la prima volta mi ha consegnato 1 kg di cocaina. ADR: che quando me l’ha consegnata non abbiamo parlato del prezzo. Mi ha detto che si sarebbe
fatto vivo lui. Era evidente che io avrei venduto la droga…
In totale AC 3 mi ha consegnato 2 kg di cocaina, in due occasioni distinte…
Confermo che la droga mi è stata consegnata da AC 3. Io ho iniziato a venderla.
Mi è molto difficile spiegare le modalità in cui l’ho venduta. Confermo
tuttavia l’esattezza delle dichiarazioni rilasciate da AC 1: io le consegnavo
la droga confezionata in bolas e lei la vendeva e poi mi riportava i soldi…
in sostanza ho venduto tutta la droga in questo modo, con la collaborazione di AC
1…
io ho dato dei soldi a AC 3, per ripagarlo della droga che mi aveva consegnato.
Non sono in grado di indicare quanto gli ho consegnato in totale…
Ritenuto che dei 2 kg di cocaina che ho ricevuto da AC 3 è avanzata solo quella
ritrovata nell’appartamento di __________ e ritenuto che né io né AC 1 abbiamo
consumato cocaina, risulta che con AC 1 ho venduto in totale poco più di 1,5
kg…
ribadisco di non potere indicare quanti soldi ho dato ad AC 3. Dopo avermi
consegnato la droga lui mi chiamava spesso, mi stressava, per farsi consegnare
i soldi provento delle vendite. Io non tenevo una contabilità precisa al
riguardo…
Il PP mi chiede di spiegare nel dettaglio il ruolo di AC 1 nella vendita di
stupefacenti…
AC 1 ha già detto qual’è stato il suo ruolo. Io confermo quanto già dichiarato.
Non voglio aggiungere altro a questo riguardo”
(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)
27.
Così come del resto farà in aula, in merito all’imputazione di cui
al punto 1 dell’AA AC 3 ha sempre contestato, dal primo al suo ultimo verbale
d’interrogatorio, qualsivoglia sua responsabilità penale rigettando
sistematicamente la chiamata di correo di AC 1 e di AC 2:
“
Contesto tutte le accuse che mi vengono mosse da
AC 1 e da AC 2…
Confermo che non ho mai avuto nessuna relazione riguardo traffici di droga con AC
1.
e AC 2. Non ho mai avuto nulla a che fare con la droga. AC 1 e AC 2 mi stanno tirando in mezzo per motivi che ignoro. Mi accusano
ingiustamente.
Non riesco neppure a immaginarmi per quale motivo mi
coinvolgono in questa storia”
(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)
“
Rispondo che tutte le dichiarazioni che mi
riguardano di AC 1 sono false. Io non ho mai ricevuto soldi né da AC 2 né da AC
1.
Non ho mai avuto a che fare con affari di droga…
prima di venire arrestato non sospettavo che AC 1 e AC
2.
fossero coinvolti con affari di droga…
non so perché AC 1 mi coinvolge in questa maniera, ma sospetto che sia per
proteggere qualcuno”
(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3)
“
che non so esattamente perché AC 2 mi accusi di essere complice di questo traffico di droga. Penso che stia proteggendo qualcuno.
Forse ce l’ha con me perché nell’occasione descritta sono intervenuto per
sedare una lite in cui egli partecipava”
(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3)
“
Confermo che non c’entro nulla nel traffico di
droga che mi viene imputato da AC 1 e AC 2…
Dichiaro che mai mi sarei aspettato di trovarmi in una situazione come questa e
non so come difendermi da queste ingiuste accuse”
(AI 42 PP AC 3 30.12.2008)
“
Ribadisco che io non centro nulla con il
traffico di droga. Ancora una volta non capisco perché motivo AC 1 e AC 2 mi coinvolgono in questo traffico...
voglio ribadire la mia totale estraneità al traffico di
droga in questione. Io non mi capacito delle accuse di AC 1 e AC 2. Per qualche
motivo si devono essere messi d’accordo di incolpare me. Se fossi coinvolto nel
traffico di droga non avrei bisogno per vivere di fare il lavoro che faccio,
cioè raccogliere oggetti usati e trasportare le persone. Mi occupo anche di
raccogliere vestiti usati e spedirli in Africa”
(AI 49 PP AC 3 16.2.2009)
“
Confermo che io con la droga non centro nulla”
(AI 57 PP AC 3 1.4.2009)
28.
In forza alle risultanze predibattimentali così come sopra descritte
(considerandi 14, 25 e 26 della presente decisione) il PP ha ritenuto per
comprovato, a carico dei tre accusati, l’accusa di aver “trafficato”,
benché termine non previsto dall’art. 19 cfr. 1 LStup, “almeno 2 kg di cocaina”.
A tale conclusione lo stesso è giunto partendo
dall’asserita quantità lorda di cocaina sequestrata a __________ (500 grammi, AI 1 e considerando 14 della presente decisione), dalla somma di denaro rinvenuta in Via __________
il 3.8.2008 (AI 1) oltre a quanto spedito all’estero da AC 1 in base al punto 4 dell’AA (complessivamente fr. 103'735,10 e meglio fr. 65'019,10 [considerando 14
della presente decisione] + fr. 38'716.- [considerando 31 della presente
decisione] che potrebbero corripondere ad almeno 1 chilo di cocaina al prezzo
di vendita medio di fr. 100.- il grammo [pari a 13 bolas da 0,7 / 0,8 grammi a fr. 80.- l’una in forza alle dichiarazioni di AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio in
Polizia e dinanzi al PP, considerando 25 della presente decisione]), mentre che
i restanti 500 grammi troverebbero la loro giustificazione sia nella
dichiarazione di AC 2 che “in totale AC 3 mi ha consegnato 2 kg di cocaina, in due occasioni distinte” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009, considerando 26 della
presente decisione) oltre che dal fatto che:
-- dalla sua
affermazione di non sapere “quanti soldi ho dato a AC 3” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009,
considerando 26 della presente decisione) non si potrebbe che concludere che la
somma sequestrata a __________ il 3.8.2008 era solo una parte e non la totalità
dei ricavi delle vendite di cocaina da loro messe in atto;
-- che
perlomeno dal luglio 2008 tutti e tre gli accusati, di fatto senza concrete
entrate finanziarie (considerandi 2, 6 e 11 della presente decisione), hanno
dovuto far fronte a quelli che sono i normali e non minimi costi del vivere in
Svizzera senza altresì dimenticare come sempre in questo lasso di tempo siano
stati pagati fr. 4'000.- all’amministrazione dello stabile di Via __________
(AI 163 PS S 19.8.2008) e che, indipendentemente da quelle che sono state le
sue giustificazioni nei verbali d’interrogatorio in Polizia, davanti al PP e
durante il pubblico dibattimento (AI 163 PS AC 1 30.9.2008 e AI 169 PS AC 1
12.2.2009
nonché verbale dibattimentale pag. 23, 25 e 26), AC 1, il 15.7.2008,
ha speso fr. 1'289.- (fr. 1'094 + fr. 195.-) per acquistare dei gioielli
rispettivamente riservarsi l’acquisto di un orologio (AI 163 PS AC 1 30.9.2008
e Das 22.1.2009) oltre ad aver comperato, il 19.7.2008, un televisore con
lettore DVD al prezzo di fr. 288,80 (AI 163).
Al di là dell’effettivo fondamento probatorio e
quindi giuridico di quanto così ritenuto dal PP, per il cui esame si rinvia al
considerando 46 della presente decisione, debbasi comunque già da subito
sottolineare, anche perché fatto di non secondaria importanza per il giudizio,
che agli atti, delle così asserite vendite per “almeno 1,5 kg” (punto 1 dell’AA) non vi è la benché minima traccia e questo vuoi perché alcun
accertamento è stato ordinato rispettivamente esperito in Svizzera Interna
rispettivamente perché, per quel che concerne il Ticino, la Polizia si è vista
confrontata ad un’oggettiva difficoltà probatoria (doc. TPC 37 e AI 163):
“
Dai tabulati di AC 1 e AC 2 si è cercato di
individuare eventuali possibili acquirenti residenti nel nostro Cantone.
Era sin dall’inizio chiaro per gli inquirenti che questo accertamento avrebbe
potuto non dare risultati, visto l’assenza di numeri significativi e
riconducibili a potenziali acquirenti. Si è tuttavia fatto il tentativo.
In pratica sono stati identificati alcune persone
domiciliate in Ticino…
Interrogati in merito hanno ammesso di non aver nulla a che fare con questa
vicenda ma di essere state unicamente dei presta nome. Esse avevano acquistato
delle carte SIM e rivendute a terze persone, rimaste sconosciute…
L’assenza di numeri di telefono di acquirenti locali nelle rubriche e contatti
di AC 1 e AC 2 non stupisce. Dalle stesse loro dichiarazioni le vendite erano
effettuate a clienti occasionali, senza che vi fosse scambio di numeri
telefonici (principalmente presso l’EP __________).
Si ritiene inoltre, come in parte ammesso dalla stessa AC 1, che la droga
venisse consegnata e/o venduta, ad altri cittadini di colore, che poi la rivendevano. In questo modo AC 1 e AC 2 non avevano rapporti diretti con i consumatori”
(doc. TPC 37)
29.
Quo al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1
lett. b LStr) di cui al punto 2 dell’AA, dall’assenza di specifiche
dichiarazione in merito da parte di AC 1 in sede d’istruttoria, si può nondimeno concludere come l’indicazione temporale del 7.4.2008 indicata nell’AA sia da
ricondurre, anche se con un giorno d’anticipo (verbale dibattimentale pag. 22),
a quanto intimatole dall’UFM con la sua lettera del 26.3.2008 (considerando 1
della presente decisione):
“
Demnach haben Sie die Schweiz bis 7. April 2008 zu verlassen”
(AI 62 e 163)
30.
In merito al punto 3 dell’AA ed al prospettato reato nei confronti
di AC 1 di falsità in certificati (art. 252 CP) si richiama, in primo luogo, il
considerando 13 della presente decisione quo alle modalità con cui la stessa è
entrata in possesso dei vari documenti intestati a M__________ (considerando 14
della presente decisione).
Visto come tra gli oggetti sequestrati nell’appartamento
di Via __________ vi fossero delle ricevute di invio di denaro con mittente
questa cittadina francese (considerando 14 della presente decisione) la pubblica
accusa, in sede d’istruttoria, ha richiesto ad alcune delle società operanti in
questo servizio di voler:
“
verificare tutti i trasferimenti ordinati nel
periodo dal 1 gennaio 2008 ad oggi da:
1.
AC 1, 10.06.1982
2.
AC 2, 02.12.1987
3.
M__________, 26.07.1981
Vi chiedo inoltre di trasmettermi copia dei relativi
formulari dai quali si possa evincere il nominativo dei destinatari e le spese
addebitate”
(AI da 22 a 30 e da 84 a 87)
Questa ricerca, sorprendentemente non esperita
anche per AC 3 malgrado che tra gli oggetti sequestratigli al momento
dell’arresto del 25.11.2008 (considerando 17 della presente decisione nonché AI
9.
e 10 Inc. MP 2008.8891) vi fosse una carta Western Union Gold a lui intestata
figurante del resto anche tra gli asseriti corpi di reato dell’AA, ha dato
esito positivo per le società Union of Financial Corners e Western Union con i
nominativi di AC 2 e M__________ (AI 81, 110 e 173).
In base alle risposte così ottenute e alle copie
delle ricevute di invio di denaro sequestrate all’interno dell’appartamento di
Via __________ (considerando 14 della presente decisione), la Polizia Cantonale ha stilato una dettagliata tabella (AI 163 PS AC 1 30.9.2008), a cui si
rinvia per i relativi giustificativi, da cui risulta che nel periodo 19.5.2008
/ 28.7.2008, per il tramite delle società Union of Financial Corners, Western
Union e Ria Money Transfer, siano stati effettuati 13 invii di denaro con
mittente M__________.
In merito a questi invii AC 1 non ha mai
contestato di esserne stata l’autrice materiale e di essersi legittimata con la
carta d’identità di M__________:
“
Gli interroganti mi mostrano le copie (doc. 2)
di più versamenti eseguiti, per la maggior parte, a nome M__________, e mi si
chiede se sono la mittente di queste spedizioni di denaro.
Confermo che tutti gli invii di denaro a nome M__________
li ho eseguiti io”
(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)
“
che ho effettuato tutti questi invii utilizzando
i documenti intestati a M__________”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
così come del resto comprovato, per quanto di
loro pertinenza, anche dalle due impiegate della __________ Sagl di __________
(AI 163 PS Ca 27.8.2008 nonché PS Q 6.8.2008 e 2.10.2008).
Oltre che per legittimarsi alla pattuglia delle
GCF negli attimi precedenti il suo arresto del 3.8.2008 (considerando 13 della
presente decisione ed AI 1 PS AC 1 3.8.2008), nei propri verbali d’interrogatorio
di Polizia l’accusata ha parimenti ammesso l’utilizzo della carta d’identità
intestata a M__________ anche in due altre circostanze e meglio al momento
della sua conclusione di due contratti di telefonia mobile:
“
Gli interroganti mi chiedono se ricordo quando e
dove ho fatto l’abbonamento LEBARA no__________ a nome M__________
Rispondo che non mi ricordo la data esatta, presumo a
inizio estate 2008 a __________”
(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)
“
Prendo atto che l’utenza 076/__________ risulta
essere intestata a M__________ Via __________ 69, __________ ed attivo dal
09.06.2008
Pertanto è nostra convinzione che è stata lei a
chiedere la SIM-Card usufruendo della Carta d’identità intestata a M, ma in
realtà in suo uso.
Prenda posizione in merito.
Rispondo che ricordo di essermi recata a __________ presso un negozio di
telefonia ed ottenuto questo numero dopo avere esibito la Carta d’identità
intestata a M__________ ma che in realtà avevo in mio uso”
(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)
31.
Quo al punto 4 dell’AA e quindi al prospettato reato di riciclaggio
di denaro (art. 305bis cfr. 1) nei confronti di AC 1 la pubblica accusa ha
ritenuto come tutti gli invii di denaro a lei riconducibili, sia direttamente
che indirettamente, in forza alla tabella della Polizia Cantonale allegata al
suo verbale d’interrogatorio del 30.9.2008 (AI 163 PS AC 1 30.9.2008) non
potessero che provenire dalla sua infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr.
2.
LStup, punto 1 dell’AA) non potendo d’altronde esserci altra valida causale
vista e considerata la minima entità delle sue effettive lecite entrate durante
il suo soggiorno in Svizzera (considerando 2 della presente decisione).
Da qui l’imputazione di cui al punto 4 dell’AA
per fr. 38'176.-, corrispondente alla somma, comprensiva delle spese, di 16
invii di denaro eseguiti nel periodo 19.5.2008 / 28.7.2008, in __________, __________
e __________, effettuati sia personalmente previa utilizzo della carta
d’indentità di M__________ (considerando 30 della presente decisione), che su
richiesta di AC 2 o ricorrendo alla disponibilità di terze persone (AI 163 PS AC
1.
30.9.2008).
In merito alla causale di tutti questi invii AC 1,
nel suo verbale d’interrogatorio del 30.9.2008, ha dato le seguenti
spiegazioni:
“
Unicamente in tre bollettini dove non figura il nome di M__________
spiegherò in seguito il perché sono stati trovati e sequestrati presso il mio
appartamento.
Dichiaro che gli invii a nome __________ - __________ - __________ e __________
sono soldi miei, mentre gli altri invii sono soldi appartenenti a un ragazzo e
una ragazza di __________ dai quali ricevevo una percentuale per la spedizione.
Il nome di questi due ragazzi sono:
__________ e __________, sono entrambe __________ e probabilmente richiedenti
l'asilo, abitano a __________.
Anche AC 2 in una occasione mi ha consegnato del denaro da spedire a sua
sorella.
Nella perquisizione domiciliare di __________, Via __________ 12, al momento
del suo arresto sono state sequestrate delle ricevute di invii di denaro, della
RIA Money Transfert, a nome __________, __________ e __________ e mi si chiede
chiarimenti sul perché erano in mio possesso.
Rispondo che l'invio del 03.06.2008 per un ammontare di CHF 163.- corrisponde a
del denaro che ho dato a __________, cittadino __________, richiedente l'asilo
a __________, da inviare a mia sorella minore.
L'invio del 01.06.2008 per un ammontare di CHF 4'999,58 corrisponde a una parte
di CHF 13'000.- che mio zio mi aveva consegnato al momento di venire in
Svizzera a chiedere asilo politico per l'acquisto di un macchinario da
falegname (ndr: versione successivamente
ritrattata nel suo verbale di Polizia del 16.12.2008, AI 163 PS AC 1 16.12.2008).
Visto che questo macchinario costava troppo l'affare non si è concluso ho
ritornato questi soldi a mio zio suddivisi in diversi invii.
Dei CHF 13'000.- ne ho tenuti CHF 400.- per me e i rimanenti li ho inviati a
mio zio.
Visto che non mi era possibile inviare tutti i CHF13'000.- in una volta sola ho
lasciato in deposito il denaro all'impiegata dicendogli di trovarmi qualcuno
che lo avesse inviato a posto mio.
Per questo motivo risulta che in data 10.06.2008 c'è un versamento di CHF 4'999,58 a nome di __________, persona che io non conosco e non ho mai visto.
In merito al versamento di CHF2'586,87 effettuato il 10.06.2008 da __________
devo dire non ne so nulla…
Visto e considerato che da fine marzo 2008, lei non poteva più rimanere in
Svizzera, per tanto non beneficiava di nessuna entrata finanziaria, ci spieghi
da dove vengono questi soldi, come se li è procurati e chi sono le persone
destinatarie.
Come già risposto in precedenza mi sono stati consegnati a __________ dai due
cittadini __________ di cui ho già fatto i nomi e in una occasione da AC 2.”
(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)
che il successivo verbale di Polizia del
19.11.2008
non ha permesso di meglio chiarire (AI 163 PS AC 1 19.11.2008) e che
nella sostanza sono state ribadite anche nel suo verbale di confronto con AC 3
dell’11.12.2008 rispettivamente nel suo verbale d’interrogatorio del 12.2.2009:
“
Confermo che i soldi che ho spedito all’estero
erano in parte miei (quelli che ho spedito al mio paese) e in parte di terze
persone che mi hanno chiesto questo favore (quelli andati a paesi terzi)”
(AI 140 confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)
“
Come ho già dichiarato in polizia, i soldi di
mia pertinenza sono solo quelli inviati a __________, __________, __________ e __________.
Gli altri soldi li ho inviati per conto di altre persone, percependo peraltro
una piccola commissione su ogni invio”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
Partendo da queste sue dichiarazioni, che
l’inchiesta comunque non ha permesso di validamente confutare, richiamata la
tabella allegata al suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 30.9.2008 (AI
163.
PS AC 1 30.9.2008) si ha che:
-- grazie a
10.
differenti invii, 7 eseguiti personalmente con la carta d’identità intestata
a M__________ (il 19.5.2008 per fr. 162,55, il 19.5.2008 per fr. 316,11, il
19.5.2008
per fr. 60,18, il 2.6.2008 per fr. 441,74, il 10.6.2008 per fr.
3'999,99, il 25.7.2008 per fr. 4'995.- e il 18.6.2008 per fr. 351.-) e 3
tramite i non meglio identificati __________, __________ e __________ (il
3.6.3008
per fr. 163.-, il 10.6.2008 per fr. 4'999,58 e il 10.6.2008 per fr.
2'586,87) AC 1 avrebbe asseritamene spedito a suoi parenti in __________ fr.
18'076.- (10'326,57 + fr. 7'749,45);
-- in due
occasioni (l’8.7.2008 per fr. 5'000.- e il 6.6.2008 per fr. 640.-), su
richiesta di AC 2, AC 1 avrebbe asseritamene spedito in __________ ed in __________
fr. 5'640.- di spettanza di quest’ultimo, circostanza riconosciuta da entrambi
non solo in sede d’istruttoria ma anche in sede dibattimentale:
“
che effettivamente in un’altra occasione ho
spedito dei soldi a un amico di AC 2 in __________. Circa 300 Euro. E’ AC 2 che
mi ha dato i soldi”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)
“
Confermo quanto già dichiarato in precedenti
verbali, ossia che AC 2 mi ha consegnato fr. 600.- da spedire in __________, ad
un suo amico. Oggi voglio aggiungere che in un’altra occasione mi ha consegnato
fr. 5'000.-, da spedire a una signora __________, che penso essere sua sorella”
(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
“
AC 2: mi sono in effetti dimenticato di questi
due episodi. I fr. 600.- mi sono stati dati da un mio amico del centro asilanti
per essere spediti al fratello che vive in __________. I fr. 5'000.- mi sono
stati consegnati da una persona che non conosco e ho dovuto spedirgli in __________;
l’ho incontrata presso un negozio africano in __________. In entrambi i casi ho
chiesto a AC 1 di effettuare questi invii. Il nome dei destinatari mi è sempre
stato dato da chi mi ha consegnato i soldi. La Sig.ra __________ non è mia
sorella”
(AI 127 confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
“
AC 2 dopo aver confermato gli invii di denaro
tramite AC 1 di cui all’8.7.2008 e 6.6.2008 agli atti dichiara che in entrambi
i casi l’importo spedito gli era stato dato da due diversi amici non meglio
identificati in un negozio africano non meglio identificato e per questo invio
lui ha ricevuto come compenso fr. 50.- per l’invio di fr. 5'000.- e la seconda
volta nulla in quanto amico.
AC 2 dichiara e AC 1 conferma, che a dire il vero per
l’invio di fr. 5'000.- il vero mittente gli aveva dato in più a fr. 50.- anche
fr. 400.- a titolo di commissione che AC 2, visto che l’invio è stato fatto da AC
1, ha dato a lei”
(verbale dibattimentale pag. 24)
-- in quattro
occasioni (il 28.7.2008 per fr. 2'200.-, il 23.7.2008 per fr. 2'800.-, il
18.7.2008
per fr. 5'000.- ed il 12.6.2008 per fr. 5'000.-), agendo su richiesta
dei non meglio identificati __________ e __________, AC 1 avrebbe spedito in __________
fr. 15'000.-.
In relazione all’origine di tutti questi soldi
l’accusata ha sostanzialmente escluso che provenissero dal reato di infrazione
aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup) di cui al punto 1 dell’AA:
“
Non mi sono posta nessuna domanda in merito alla provenienza del
denaro in questione e non ho mai dubitato che provenissero dallo spaccio di
cocaina”
(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)
“
Il PP mi dice di non credere a quanto da me
asserito, circa l’origine dei soldi. Egli crede che i soldi in questione sino
il frutto della vendita di stupefacenti, e ciò anche in considerazione del
fatto che io non avevo alcun reddito nei periodi in questione. Mi chiede di
prendere posizione.
Confermo le mie dichiarazioni”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
Lo stesso dicasi anche per l’importo di fr.
5'640.- ricevuto da AC 2:
“
Il Magistrato mi chiede se so da dove proviene
questo denaro che mi ha consegnato AC 2.
AC 1: non so da dove provenissero questi soldi. Quando
ho conosciuto AC 2 a __________ egli mi ha detto che commerciava nelle
automobili. Non so se questi soldi fossero frutto di quella attività.
ADR: che non ho pensato che questi soldi fossero il
provento della vendita di droga…
Il Magistrato mi dice che, comunque, io sapevo
benissimo che AC 2 era partecipe del traffico di droga a cui partecipavo
anch’io, vendendo al dettaglio la droga...
Il Magistrato mi chiede dunque se non ho pensato che forse i soldi di cui
disponeva AC 2 erano parte del compenso, destinato a lui e forse anche a me, per
la nostra attività.
AC 1: confermo che non ho pensato che questi soldi potessero essere parte del
compenso dato da AC 3 a AC 2 per quanto da lui (o da noi) fatto nel quadro del
traffico di droga”
(AI 127 confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)
per poi aprire un minimo spiraglio nel suo
verbale d’interrogatorio del 12.2.2009:
“
I soldi di mia pertinenza li ho risparmiati da
quanto datomi dalle Autorità dell'asilo e dalle commissioni sugli invii fatti
per conto di terzi. Ho inoltre tenuto un po' dei soldi guadagnati con la
vendita della cocaina. Ho inoltre raccolto dei soldi per la cura dei miei
figli. Sono delle persone alle quali spiegavo la situazione dei miei figli che
mi davano dei soldi. Ad esempio Juan Carlos e lo stesso AC 2”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)
Ma malgrado questa sua apertura con la frase “Ho
inoltre tenuto un po’ dei soldi guadagnati con la vendita della cocaina”
(AI 169 PP AC 1 12.2.2009) la pubblica accusa non ha ritenuto opportuno
procedere con ulteriori domande, concludendo, così come indicato all’inizio di
questo considerando, che l’intero importo di fr. 38'716.- provenisse dal reato
di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA) e
questo benché, a ben vedere, partendo dalle stesse affermazioni dell’accusata
non differentemente smentite dagli atti, l’ammontare dei soldi di sua spettanza
spediti in __________ fosse solo di fr. 18'076.-.
32.
In merito al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv.
1.
lett. b LStr) di cui al punto 5 dell’AA AC 2 non è mai stato verbalizzato in
istruttoria e si può quindi solo presumere che la data di partenza di dicembre
2007.
indicata nell’AA sia unicamente la logica conseguenza del fatto che la
decisione negativa del TAF sulla sua richiesta d’asilo dati 7.11.2007 (considerando
6.
della presente sentenza e AI 122b).
Dall’altra parte ed indipendentemente da questa
scadenza, dagli atti risulta come AC 2 abbia continuato a soggiornare presso il
CRS di __________ durante i primi cinque / sei mesi del 2008 (considerando 6
della presente decisione, AI 195 PS Ku 18.3.2009) e che il contratto di
locazione dell’appartamento di __________ (AI 195) che, per finire, anche
l’accusato ha ammesso di aver frequentato (verbale dibattimentale pag. 16), sia
stato sottoscritto dal formale conduttore __________ il 1.4.2008 con una
entrata in possesso dei locali dal 1.5.2008 (AI 195).
33.
In relazione al prospettato reato di contravvenzione alla LStup
(art. 19a cfr. 1 LStup) di cui al punto 6 dell’AA AC 2 ha rilasciato in istruttoria le seguenti dichiarazioni:
“R: E’ giusto che sia risultato positivo in quanto
saltuariamente fumo della Marijuana.
D: Da chi e dove acquistate la
sostanza stupefacente che consumate?
R: La Marijuana che ho consumato me
la procuravo quando abitavo a __________, mi veniva offerta da miei amici e
qualche volta gliela pagavo.
Non sono in grado di quantificare quella che ho pagato e quella che mi
è stata offerta.
D: Quanta marijuana potete dire di
avere consumato da quando vi trovate in Svizzera?
R: Non sono in grado di
quantificare quanta ne ho consumata fino ad oggi”
(AI 163 PS AC 2 17.9.2008)
“
confermo che saltuariamente fumavo della ganja
(marijuana). Non ho mai usato altre droghe”
(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)
senza altresì dimenticare come il 3.8.2008, al
momento del suo arresto (AI 1), sia risultato positivo alla cannabis
(considerandi 6 e 12 della presente decisione nonché AI 163).
34.
Benché non promosso in istruttoria ma solo in sede processuale
(verbale dibattimentale pag. 7 e 8 nonché considerando 10 della presente
decisione), il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
(art. 253 CPS) trova la propria chiara causale nella seguente dichiarazione di AC
3.
nel suo verbale d’interrogatorio del 16.2.2009 dinanzi al PP:
“
nel 2002 se non sbaglio, ho richiesto l’asilo.
Confermo di avere fornito dei dati personali falsi e una storia di fantasia per
giustificare la mia richiesta. ADR: che ho inventato la storia in
questione perché volevo rimanere in Svizzera”
(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)
X) Risultanze
dibattimentali
35.
Al pubblico dibattimento AC 1 ed AC 2 hanno comunemente confermato
la loro chiamata di correo nei confronti di AC 3 (considerandi 25 e 26 della
presente decisione) e questo segnatamente per quel che concerne:
-- la consegna di un primo sacchetto di cocaina da AC 3 a AC 2 che quest’ultimo depositò in un “armadietto chiuso a chiave” (verbale dibattimentale
pag. 17) del CRS di __________:
“
AC 2 dichiara che durante il suo soggiorno al
CRS di __________, AC 3 è venuto a visitarlo molte volte. In una di queste
circostanze, ha portato un primo sacchetto che è quello poi ritrovato a __________
…
AC 1 dichiara che in una circostanza, avvenuta molto
dopo la festa a __________, AC 2 ebbe a dirgli, non si ricorda se per telefono o
di persona, che lui aveva ricevuto un sacchetto da AC 3, che conteneva della
droga di cui però AC 2 non le ha specificato il quantitativo e il genere, droga
che AC 2 doveva vendere”
(verbale dibattimentale pag. 17 e 18)
-- la
decisione a tre di prendere in affitto un appartamento in Ticino, in merito
alla quale AC 1 ha ricordato un:
“
suo rientro serale dal Ticino dove non avendo
più treni è stata raggiunta alla stazione di __________ da AC 2 e AC 3, che fu
in quella circostanza in macchina che disse ad entrambi della sua idea di
trovare un appartamento a __________ per evitare i viaggi.
AC 1 dichiara che anche AC 3 ha sentito ciò e che i due le hanno detto di essere d’accordo e di iniziare a cercare un qualche
appartamento.
AC 1 precisa che quanto descritto è avvenuto a __________ e non ad __________.
AC 2, a domanda del Presidente se conferma le ultime dichiarazioni di AC 1,
risponde di sì”
(verbale dibattimentale pag. 10)
-- il
pagamento della locazione e della garanzia dell’appartamento di Via __________
(verbale dibattimentale pag. 9 e 10)
-- il fatto
che la cocaina trovata a __________ (considerando 14 della presente decisione)
altro non era che il residuo dello stupefacente precedentemente consegnato a AC
2.
da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 9 e 17)
aggiungendo poi la circostanza di una vendita di
bolas fatta da AC 2 ad un non meglio identificato __________ del cui incasso si
era dovuto occupare AC 3, in quanto suo contatto:
“
AC 1 dichiara, dopo che le viene contestata la
sua dichiarazione nell’AI 203 verbale PP 1.4.2009 pag. 5 penultimo ADR, che con questa frase intendeva dire che non era la
sola che vendeva. Le viene chiesto se e in quale circostanza abbia visto
concretamente il passaggio di denaro/cocaina da AC 2 o AC 3 con terze persone e
dichiara di aver visto AC 2 consegnare un ovulo ad un certo __________ ed di
aver visto AC 2 consegnare bolas anche a qualcun altro e che in un’occasione AC
2.
ha detto ad AC 3 di andare a prendere i soldi visto che era stato AC 3 che
aveva avuto il contatto con quell’acquirente...
AC 2…dichiara di aver sì venduto, ma solo in due
occasioni a __________ due bolas e ad un certo __________ 4 bolas, dove però
non ha preso i soldi ma li ha presi AC 3”
(verbale dibattimentale pag. 20 e 21)
Evidentemente, ma va da sé, tutte queste loro
dichiarazioni sono state contestate da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 10 e
21).
36.
In aula AC 1 ha confermato quanto già sostenuto in sede
d’istruttoria (considerando 25 della presente decisione) relativamente:
-- alla proposta di vendere della cocaina fattale da AC 3 quando
le consegnò una calza destinata ad AC 2 con all’interno 50 grammi (verbale dibattimentale pag. 17), circostanza durante la quale:
“
ha sentito AC 3, mentre erano in macchina, dire
al telefono ad AC 2 che con questo quantitativo si è arrivati ad un chilo”
(verbale dibattimentale pag. 19)
-- all’utilizzo,
benché negato da AC 2 (verbale dibattimentale pag. 16), dell’appartamento di __________
(AI 195) quale luogo di deposito e di preparazione delle bolas di cocaina
(verbale dibattimentale pag. 16 e 26);
-- al fatto
di essersi rifornita da AC 2, prima di scendere in Ticino per vendere le sue 13
bolas a fr. 70.- / 80.- l’una, sia presso il CRS di __________ che presso
l’appartamento di __________ (AI 195) precisando altresì, benché nessuno le
avesse mai detto da dove provenissero queste bolas, che avendole prese da AC 2
aveva pensato fossero:
“
parte del chilo di cui alla telefonata
raccontata questa mattina”
(verbale dibattimentale pag. 19);
-- alle sue
vendite in Ticino, a __________ e __________, di circa 80 grammi di cocaina (13 bolas di cocaina da 0,7 / 0,8 grammi l’una per 8 viaggi) precisando che, ad
aiutarla, vi era un altro cittadino di colore e che, sui ricavi, all’insaputa
di AC 2, si sarebbe trattenuta circa fr. 2'000.- (verbale dibattimentale pag.
20).
AC 1 ha inoltre ribadito le sue presunzioni che i
soldi trovati in Via __________ provenissero dalla vendita della cocaina anche
perché i suoi ricavi dalle vendite “li dava a AC 2” e che sia stato sempre AC 2 a portare soldi e cocaina a __________ (verbale dibattimentale pag. 9).
37.
In sede dibattimentale AC 2, contrariamente a quanto precedentemente
affermato nei suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 19.8.2008 e del
13.2.2009
(AI 71 PP AC 2 19.8 2008 e AI 172 PP AC 2 13.2.2009), ha cambiato
versione su chi avrebbe portato la cocaina in Via __________ (non più lui, così
come sostenuto anche da AC 1, ma AC 3, verbale dibattimentale pag. 10 e 11),
ribadendo invece il suo non sapere chi avrebbe “portato i soldi a __________”
o dove si trovavano “prima di arrivare a __________” (verbale
dibattimentale pag. 21).
Riconfermato il fatto che AC 3 sia andato da lui,
al CRS di __________, in 2 o 3 occasioni, onde prelevare “qualcosa” dal
sacchetto precedentemente consegnato (verbale dibattimentale pag. 17) ed
ammesse, seppur a denti stretti, delle minime vendite (verbale dibattimentale
pag. 21), in ordine alla seguente sua affermazione nel suo verbale
d’interrogatorio dinanzi al PP del 31.3.2009:
“
in totale AC 3 mi ha consegnato 2kg di cocaina, in due circostanze distinte”
(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)
ha dichiarato che “non si ricorda più”
(verbale dibattimentale pag. 18) così come, sempre in relazione a questo
verbale, non è riuscito a meglio specificare e dettagliare la sua
precedentemente “dichiarata vendita di 1,5 kg con AC 1” (verbale dibattimentale pag. 21).
38.
Ritenute le continue e, da un punto di vista difensivo, legittime
negazioni da parte di AC 3 per una qualsivoglia sua responsabilità penale
(verbale dibattimentale pag. 10 e 21) la Corte ha voluto interrogarsi sui
motivi, se mai vi fossero stati, che avrebbero spinto AC 1 e AC 2 a sostenere e ribadire, a suo danno, delle chiamate di correo non vere visto come la stessa AC 1 aveva dichiarato, in un verbale d’interrogatorio dinanzi al PP, di non aver “mai
avuto dei problemi con lui” (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008).
Nel merito di questa questione AC 3 ha dato, in sede processuale, varie risposte e per quella che ne è stata la relativa valenza agli
occhi della Corte si rinvia al considerando 45 della presente decisione:
“
AC 3 ricorda la vicenda di una lite per strada
di AC 2 in cui ha parlato nei verbali dinnazi al PP...
precisa che non ci sono motivi diretti da parte di AC 1 e che secondo lui AC 1
è stata tirata dentro in queste accuse poiché abitavano assieme ed è stata da
lui influenzata. Specifica che i due fanno così per coprire qualcun altro…”
(verbale dibattimentale pag. 10)
Successivamente ha sostenuto sia una loro comune
invidia “perché lui vive in Svizzera”, con un fratello e una famiglia
felice (verbale dibattimentale pag. 17) che delle ragioni di natura
socioculturale in quanto “in Africa è usuale che gli amici ingannino e
accusino ingiustamente” (verbale dibattimentale pag. 21) per poi ritornare,
alla fine, alla figura del terzo ignoto, che di fatto, sempre secondo AC 3,
dovrebbe essere un fratello di AC 2 al quale, per il possibile inizio di “un
business di autoveicoli” tra la Svizzera e l’Africa aveva dato, senza
ricevere altrettanto, le sue complete generalità, da cui la sua personale
deduzione che:
“
visto che è stato chiesto il suo nome…la persona
che gli ha telefonato è la persona che AC 2 vuole coprire”
(verbale dibattimentale pag. 22)
Notasi poi come per rafforzare la propria
onorabilità a confronto di quella di AC 1 e di AC 2, AC 3 ha dichiarato di essere un collaboratote di Polizia, da lui aiutata “in un’inchiesta su
una tratta di essere umani e questo nel 2008 nella regione di __________
indicativamente nel mese di luglio/agosto” seppur subito precisando di “non
ricordarsi quale polizia è intervenuta e con quale agente ha collaborato”
(verbale dibattimentale pag. 21).
Accertamenti immediatamente esperiti presso la Polizia Cantonale vodese nonché con quella federale a seguito di correzione del tiro dello
stesso accusato il giorno successivo (verbale dibattimentale pag. 24) hanno
però dato esito negativo (doc. dib. 8 e 9 nonché verbale dibattimentale pag. 26
e 27).
39.
Oltre a quanto indicato al considerando 29 della presente decisione,
in relazione al punto 2 dell’AA e quindi al prospettato reato di soggiorno
illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.) l’istruttoria dibattimentale ha
permesso di accertare come soggettivamente AC 1 “sapeva dell’esito negativo
della sua richiesta d’asilo” (verbale dibattimentale pag. 22) anche se poi,
nei fatti, il suo soggiorno al CRS di __________ sia stato tollerato sino al
22.5.2008
(doc. dib. 1).
40.
In merito al punto 3 dell’AA e all’indicato reato di falsità in
certificati (art. 252 CP) AC 1 ha nuovamente ammesso in aula tutte le
risultanze sopra richiamate al considerando 30 della presente decisione. Da ciò
la seguente precisazione rispettivamente prospettazione (art. 250 CPP)
all’accusata di un nuovo testo di reato non contestato dalle parti:
“
avvenuto perlomeno nelle città di __________, __________,
__________, __________ e __________ rispettivamente, per l’invio dei soldi, a
partire dal mese di maggio 2008 in almeno 13 occasioni e per l’ottenimento di
un contratto di telefonia in 2 occasioni”
(verbale dibattimentale pag. 23)
41.
Richiamate le risultanze di cui al considerando 31 della presente
decisione, relativamente al punto 4 dell’AA e quindi al presunto reato di
riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) nei confronti di AC 1, la Corte,
nell’ipotesi in cui la tesi accusatoria e cioè che tutti gli invii di denaro da
lei effettuati provenissero dalla sua infrazione aggravata alla LStup (art. 19
cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA) venisse integralmente accolta, ha innanzitutto
proceduto, con il consenso delle parti, a precisare rispettivamente
prospettarle (art. 250 CPP) un nuovo testo di reato inglobandovi sia una
dimenticata società di invio che, poiché giuridicamente più corretto, un
importo totale al netto delle spese:
“
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP,
precisa rispettivamente prospetta a AC 1 il reato di cui al punto 4 dell’AA
aggiungendo alle società di invio l’Union of Financial Corners, invii avvenuti
in 16 occasioni per un importo minore di fr. 37'729,37”
(verbale dibattimentale pag. 23)
Successivamente è stato chiesto al PP di voler
indicare se, a suo modo di vedere, l’intero importo lordo di fr. 38'716.- fosse
stato spedito dall’accusata “a titolo personale e non su incarico degli
altri coaccusati a parte quanto risultante dagli atti” (verbale
dibattimentale pag. 24 e considerando 31 della presente decisione per la
riserva dei due invii per Fr. 5'640.- su richiesta di AC 2).
La risposta del rappresentante della pubblica
accusa non ha potuto che essere affermativa anche perché, altrimenti, sarebbe
stato difficile capire come mai predetto reato, nell’AA, non fosse stato
congiuntamente imputato anche ad AC 2 e ad AC 3.
Per il resto AC 1, seppur confermandosi nelle sue
precedenti dichiarazioni nei verbali dell’11.12.2008 e del 12.2.2009 (AI 140 PP
confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008 e AI 169 PP AC 1 12.2.2009), ha comunque
ammesso che perlomeno fr. 2'000.- provenissero dal reato di infrazione
aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA):
“
In merito all’origine di questi soldi, AC 1
conferma i suoi verbali di cui agli AI 140 e 169 per quel che concerne la
causale, precisando che a titolo di commissione di invio per ogni fr. 5'000.-
inviati ha ricevuto fr. 400.- pure spediti e che, in relazione agli stupefacenti,
in un invio di fr. 4000.-, fr. 2000.- provenivano dalla vendita dello
stupefacente. Ritiene che possa essere l’invio del 10.6.2008 per fr. 3'999.99”
(verbale dibattimentale pag. 23)
“
AC 1 in merito al punto 4 dell’AA ribadisce che
solo fr. 2'000.- provengo dal reato di cui al punto 1 dell’AA”
(verbale dibattimentale pag. 25)
XI) Diritto
42.
Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 4 e 5 LStup chi, tra le varie ipotesi
elencate, senza essere autorizzato, procura, detiene e vende stupefacenti è
punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena
detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria.
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.
2.
lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si
riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è
oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF
114.
IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht,
Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg. e DTF 109 IV 143)
mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come
le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di
comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF
106.
IV 232 e 104 IV 211).
L’art. 19 cfr. 2 lett. b) LStup prevede come
seconda aggravante il fatto di aver agito come membro di una banda costituitasi
per esercitare il traffico illecito di stupefacenti. L’interpretazione da dare
alla nozione di banda è la stessa di quella sviluppata dalla giurisprudenza per
i reati di furto (art. 139 cfr. 3 cpv. 1 CP) rispettivamente di rapina (art.
140.
cfr. 3 cpv. 1 CP, ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 183 segg. e DTF
106.
IV 227) e quindi la presenza di almeno due o più persone messesi assieme
con la volontà, espressa o tacita, di commettere il reato di cui all’art. 19
cfr. 1 LStup nel quadro di una loro unione sufficientemente stabile, dotata di
un minimo di organizzazione e di intensità (DTF 124 IV 286 e 86, 122 IV
265, 120 IV 317, 102 IV 166 e 100 IV 220). Quo all’aspetto soggettivo del reato
è sufficiente aver agito anche solo per dolo eventuale (ALBRECHT, op.
cit., art. 19 no. 186).
La terza circostanza aggravante indicata
dall’art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup si concretizza quando, trafficando per mestiere,
è realizzata una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Il mestiere
implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del
reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione,
anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale
attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e
dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (ALBRECHT,
op. cit., art. 19 no. 188 segg., DTF 123 IV 113, 119 IV 129, 117 IV 63 e
116.
IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra d’affari e di guadagno
considerevole sono state precisate dal TF in DTF 117 IV 63 (fr.
110'000.- per la grossa cifra d’affari) ed in DTF 129 IV 253 (fr.
10'000.- per il guadagno considerevole).
Notasi come sia sufficiente che una sola
circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF
122.
IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi
dell’art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della
pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della
commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 47 CP (DTF
120.
IV 330 e 112 IV 109).
43.
Prima di elencare le ragioni per le quali la Corte non ha avuto
dubbi nel riconoscere la correità di AC 3, assieme a AC 1 e ad AC 2, nel reato
di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup e punto 1 dell’AA)
trovasi opportuno ricordare quale sia la portata, nel diritto penale svizzero,
del principio del in dubio pro reo, quale corollario della presunzione
d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 cfr. 2 CEDU e 14 cpv. 2
Patti Onu II.
Predetto principio trova applicazione sia
nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione
dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva
del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel
modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,
tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza
assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze del TF
non pubblicate 6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF
s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il
giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle
risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86).
Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del
divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice non incorre
nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I
217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro
il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare,
mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi
atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza del TF non pubblicata
1P.20/2002 del 19.4.2002).
44.
Nel pieno rispetto del sopra evocato principio la Corte non ha avuto
dubbio alcuno quo alla correità di AC 3 in questo traffico di cocaina ritenendo la chiamata di correo di AC 1 e di AC 2 come univoca, immediata, documentata
per quanto poteva esserlo al momento dell’arresto (AI 1), ribadita e reiterata,
oltre che circostanziata e totalmente disinteressata.
E’ univoca poiché quello di AC 3 è sempre stato
l’unico nome da loro fatto per tutta l’inchiesta, è immediata perché resa da
entrambi, ma soprattutto da AC 2 con la frase “la droga…quella è di un mio
amico…AC 3 del __________” nel primo verbale di Polizia del 3.8.2008 (AI PS
AC 2 3.8.2008), è documentata con il biglietto con il nome e i due numeri
telefonici di AC 3 oltre che con le fotografie della festa di AC 1 del
22.4.2008
presso il CRS di __________ (considerandi 14, 15 e 16 della presente
decisione).
Seppur con qualche distinguo, che però non
modifica la sostanza delle cose, è sempre stata ribadita e reiterata da
entrambi sia in sede d’istruttoria (considerandi 25 e 26 della presente
decisione) che dibattimentale (considerandi 35, 36 e 37 della presente
decisione) perlomeno per quello che sono i punti essenziali e cioè che è stato AC
3.
a dare il via a questo traffico di cocaina portando a AC 2, presso il CRS di
__________, un primo sacchetto di cocaina per poi proporre a AC 1 di
parteciparvi attivamente al momento di consegnarle ulteriori 50 grammi (considerandi 25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione), senza dimenticare l’incontro
alla stazione di __________, il suo incasso di almeno una vendita di AC 2 o la
comune decisione di far prendere a AC 1 un appartamento in Ticino (considerandi
25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione).
Ma soprattutto ed a rafforzamento della sua
credibilità la chiamata di correo è apparsa alla Corte per totalmente
disinteressata e quindi a fortiori vera visto che da queste loro affermazioni AC
1.
ed AC 2 non hanno tratto alcun vantaggio ma, anzi, solo il danno di vedersi
prolungare la durata del carcere preventivo (AI 180, 181, 189 e 190) anche solo
per il tempo necessario per gli ulteriori accertamenti in Svizzera Interna in
relazione all’appartamento di __________ (AI 195).
E allora non c’è chi non veda che se,
inversamente, entrambi all’inizio dell’istruttoria avessero inventato, per
indicare quale loro proponente di questo traffico di cocaina e fornitore, un
nome di fantasia impossibile da verificare dalle autorità inquirenti, così come
spesso è la regola in procedimenti di questo genere, la loro inchiesta sarebbe
stata molto più celere con tutti i vantaggi che ciò avrebbe comportato anche
solo per l’anticipato avvio della loro detenzione in regime ordinario. Ma se
così non è stato e se quindi è stato fatto il nome di AC 3 è perché, almeno su
questo punto, già da subito, entrambi hanno voluto dire la verità indicandolo
non solo come l’ideatore ed il fornitore dello stupefacente ma anche come chi,
dietro le quinte, siccome non vendeva in prima persona, li
“
stressava, per farsi consegnare i soldi provento
delle vendite”
(AI 198 PP AC 2 31.3.200)
Inoltre la Corte ha ritenuto come vera, credibile
e fondata la chiamata in correità di AC 1 ed AC 2 anche perché là dove possibile
è stata oggettivamente comprovata anche da terze testimonianze, come ad esempio
in merito alla di lui negata frequentazione del CRS di AC 2 (AI 195).
In contrapposizione a tutte queste considerazioni
si ha invece AC 3 che ha sempre mantenuto un atteggiamento dettato non solo,
ciò che era suo diritto fare, dal negare ripetutamente un qualsivoglia suo
coinvolgimento nello spaccio di stupefacente ma soprattutto dal continuo suo
tentativo, comunque fallito (in questo senso vedasi già solo la sua partecipazione
alla festa di AC 1 del 22.4.2008 presso il CRS di __________, la sua asserita
non frequentazione dell’appartamento di __________ o del CRS di __________
senza dimenticare l’elevato numero di contatti telefonici con AC 2 malgrado che
non lo considerasse nemmeno un amico, considerandi 21, 22 e 23 della presente
decisione), di dimostrare che i suoi rapporti con AC 1 ed AC 2 si limitassero a
poche circostanze, sporadiche ed occasionali (considerandi 19, 20 e 21 della
presente decisione). Ma se ha agito così non ci può essere per la Corte altra
ragione che quella di aver tentato, non riuscendovi, di allontanarsi il più
possibile dagli altri due accusati poiché, altrimenti, gli sarebbe stato ben
difficile giustificare, se non ammettendo la sua partecipazione in questo
traffico di cocaina, il perché ed i motivi delle loro reiterate frequentazioni.
E’ vero e la Corte non lo misconosce che
l’inchiesta è carente in merito ai guadagni così ottenuti dai tre accusati ed
in questo senso una ricerca presso la Western Union sulla persona di AC 3 avrebbe forse potuto essere utile. Ciò però non è ancora sufficiente a minare la
chiamata in correità di AC 1 ed AC 2, fermo restando comunque come entrambi
abbiano ricordato i vari e diretti contatti, sia con la droga che con i soldi
provento della vendita di cocaina, che pure AC 3 ebbe ad avere (considerandi
25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione).
45.
Di nessuna inutilità sono poi risultate alla Corte le
giustificazioni rese da AC 3 quo ai motivi che avrebbero spinto AC 1 ed AC 2 a dichiarare il falso al solo scopo di ingiustamente accusarlo (considerando 38 della presente
decisione).
Ricordato come AC 1 nel suo verbale
d’interrogatorio dell’11.12.2008 davanti al PP abbia affermato di non aver “mai
avuto dei problemi con lui” (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008) e
che AC 2, in merito all’asserito suo diverbio in cui AC 3 sarebbe intervenuto
come pacere, ha sostenuto di non “aver mai partecipato ad alcuna lite nella
quale AC 3 è intervenuto per separare le parti” (AI 141 PP confronto AC 2 /
AC 3 11.12.2008), alla Corte è apparsa di primo acchito di nessuna valenza,
tanto da non meritare alcun ulteriore commento, il possibile richiamo a dei
motivi socioculturali con riferimento al loro comune continente d’origine (verbale
dibattimentale pag. 21).
Lo stesso discorso vale anche per l’asserita
invidia (verbale dibattimentale pag. 17) laddove la così riconosciuta loro
chiamata di correo (considerando 44 della presente decisione) non ha evitato a AC
1.
ed AC 2 di rimanere in carcere, ma anzi ha prolungato il loro periodo di
detenzione preventiva.
Assolutamente inconsistente, oltre che non serio,
è stato il richiamo ad un possibile terzo ignoto per giustificare il biglietto
con le sue generalità ritrovato nell’appartamento di __________ (AI 1, verbale
dibattimentale a pag. 10 e 22 nonché considerando 14 della presente decisione)
se poi, contrariamente a qualsiasi minima logica commerciale, questo terzo è
una persona a cui, al telefono, AC 3 non ha neppure chiesto il nome prima di
dare il suo (considerando 38 della presente decisione).
46.
Quo al punto 1 dell’AA, in base alle risultanze istruttorie e
dibattimentali la Corte ha ritenuto come unicamente accertato, dopo
arrotondamento in difetto, un quantitativo complessivo di almeno 1 chilo di
cocaina, pari alla quantità di stupefacente destinata alla vendita sequestrata
a __________ il 3.8.2008 (411,03 grammi puri, considerando 14 della presente
decisione) mentre che le vendite sono state fissate in circa 650 grammi, pari al controvalore della somma di denaro in mano a AC 1 ed AC 2 al momento del loro
arresto del 3.8.2008 (fr. 65'019,10, considerando 14 della presente decisione)
ritenuto un prezzo medio di vendita, anche perché agli atti altri elementi di
giudizio anche solo in relazione al costo d’acquisto della sostanza non ve ne
sono (verbale dibattimentale pag. 19), di fr. 100.- il grammo (pari a 13 bolas
da 0,7 / 0,8 grammi a fr. 80.- l’una) sulla scorta della seguente dichiarazione
di AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del 26.8.2008 (considerando 25 della
presente decisione):
“
ho deciso di confezionare 13 bolas con i 10 grammi che mi venivano consegnati e di venderli a circa 80 franchi l’una”
(AI 82 PP AC 1 26.8.2008).
Per la Corte solo questa conclusione,
oggettivamente data grazie alla droga e ai soldi sequestrati (considerando 14
della presente decisione) può entrare in considerazione anche perché è l’unica
ad avere un ulteriore serio riscontro agli atti (la telefonata tra AC 3 ed AC 2
ascoltata in macchina da AC 1 al momento di ricevere una calza con all’interno 50 grammi di cocaina, dove il primo comunicava al secondo che “con questo quantitativo si è
arrivati ad un chilo” [considerandi 25 e 36 della presente decisione])
visto poi come l’altro riscontro documentale di 2 consegne per un totale di 2
chili così come dichiarato da AC 2 in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi
al PP del 31.3.2009 (AI 198 PP AC 2 31.3.2009, considerando 26 della presente
decisione), non solo già in quella sede non era stato cementato dal benché
minimo dettaglio sulle modalità, tempi e modi (AI 198 PP AC 2 31.3.2009 e
considerando 26 della presente decisione) ma, in aula, tale affermazione è
stata irrimediabilmente cancellata da un laconico non ricordo (verbale
dibattimentale pag. 18 e considerando 37).
Il castello accusatorio del PP per il rimanente
chilo di vendita (considerando 28 della presente decisione) non è stato fatto
proprio dalla Corte perché oggettivamente non provato e perché fondato solo su
sue congetture che, seppur nella sua logica difendibili, rimangono sempre e
solo delle semplici congetture.
In relazione alla somma di fr. 38'716.- (punto 4
dell’AA) quale provento del reato di cui al punto 1 dell’AA, per il cui esame
ai sensi dell’art. 305bis cfr. 1 CP si rinvia al considerando 53 della presente
decisione, trattasi esclusivamente di una sua opinione, fors’anche vera, ma non
avallata, né direttamente né indirettamente, dalle tavole processuali se non
per la minima somma di fr. 2'000.- e solo perché ammessa da AC 1 (considerando
41.
della presente decisione) mentre che per la differenza di fr. 36’716.-
(punto 4 dell’AA), pari all’asserita vendita di circa ulteriori 360 grammi di sostanza, non può essere guiridicamente comprovata solo dagli intervenuti invii di
denaro, la cui causale, al di lei dire estranea al reato di cui al punto 1
dell’AA, è stata non inverosimilmente spiegata dall’accusata (considerando 31
della presente decisione) e questo anche tenuto conto delle sue minime entrate
da quando risiede in Svizzera (considerando 2 della presente decisione).
Ed anche per coprire l’ulteriore residuo di
asserite vendite (del resto non documentate) non è sufficiente richiamare i
costi del comune vivere giornaliero anche perché giustificazione, nei calcoli,
non comprovata dal benché minimo atto probatorio e quindi, oltre che empirica,
non documentata.
Anche se ridotto, eufemisticamente parlando, ad 1
solo chilo, l’aggravante per il quantitativo di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a)
LStup trovasi ampiamente realizzata (in specie, senza arrotondamento in
difetto, 217,08 grammi puri di cocaina pari a 152,08 grammi [411,03 x 37%] + 65 grammi [650 x 10%]), da cui l’inutilità di un ulteriore esame delle
aggravanti proprie alle lett. b) e c) dell’art. 19 cfr 2 LStup.
Parallelamente la manifesta attiva partecipazione
di AC 1 in questo traffico e ciò non solo per le vendite da lei effettuate ma
anche per la scelta logistica di un appartamento in Ticino, oltre che per la
sua soggettiva conoscenza della quantità di 1 chilo di stupefacente consegnato,
in minima parte anche per il suo tramite, da AC 3 ad AC 2 (considerandi 25, 35
e 36 della presente decisione) assolutamente esclude una limitazione della sua
correità al solo quantitativo di circa 80 grammi di cocaina venduta (considerandi 25 e 35 della presente decisione) così come da lei
sperato.
47.
In forza all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr è punito con una pena
detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna illegalmente
in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non
sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.
48.
La Corte, accertato l’adempimento dei presupposti oggettivi e
soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e
dibattimentali (considerandi 1, 29 e 39 della presente decisione) non ha avuto
dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autrice colpevole del reato di cui
all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr (punto 2 dell’AA), limitandone comunque la
durata dal giorno successivo la sua scomparsa dal CRS di __________ e quindi
dal 23.5.2008 (doc. dib. 1) visto come, soggettivamente parlando, per il
periodo dall’8.4.2008 al 22.5.2008 le autorità preposte le avevano comunque
permesso di rimanere in quella struttura, autorizzando quindi, perlomeno ai
suoi occhi, un suo lecito soggiornare in Svizzera.
49.
Lo stesso discorso di cui al considerando precedente vale anche per
il reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e punto 5 dell’AA)
commesso da AC 2 con la precisazione, nel suo caso, che l’inizio deve essere
fissato dal luglio 2008 visto la dichiarazione resa nel suo verbale
d’interrogatorio del 18.3.2009 da uno dei sorveglianti del CRS di __________
(AI 195 PS Ku 18.3.2009, considerandi 6 e 32 della presente decisione).
50.
Conformemente all’art. 252 CP chi, per migliorare la situazione
propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati od
attestati, fa uso a scopo di inganno di un atto di questa natura contraffatto
od alterato da un terzo rispettivamente abusa a scopo di inganno di un tale scritto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Tenuto conto della fattispecie il riconoscimento
di questa norma presuppone la presenza di un documento di legittimazione (BOOG,
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 252
no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 2, DONATSCH/WOHLERS,
Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 37, pag. 156 e CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 252 no. 1
segg.), poco importa se straniero (art. 255 CP), rispettivamente il suo abuso a
scopo di inganno con cui si intende l’uso di un siffatto valido documento però
intestato a terzi (BOOG, op. cit., art. 252 no. 12 segg., TRECHSEL,
op. cit., art. 252 no. 4, STRATENWERTH/
WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op.
cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op. cit., art. 252 no. 13), il tutto onde
migliorare la propria posizione o quella altrui (BOOG, op. cit., art.
252.
no. 14 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
252.
no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op.
cit., art. 252 no. 15 segg.). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
252.
no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op.
cit., art. 252 no. 14) anche se il dolo eventuale è sufficiente (TRECHSEL,
op. cit., art. 252 no. 6).
51.
La Corte, accertate le risultanze di cui ai considerandi 13, 30 e 40
della presente decisione, ha pacificamente riconosciuto il reato di falsità in
certificati (art. 252 CP, punto 3 dell’AA) commesso da AC 1, seppur limitandolo
solo alla stipula dei due contratti di telefonia mobile e all’invio di danaro
in 13 occasioni.
Inversamemente ciò non è stato ritenuto per il
suo utilizzo della carta d’identità di M__________ onde legittimarsi il
3.8.2008
(AI 1) a __________ alle GCF visto e considerato come il TF, seppur
sotto l’egida della vecchia LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (di
seguito solo LDDS), legge giustappunto abrogata dall’attuale LStr, abbia deciso
come chi, per motivi concernenti esclusivamente la polizia degli stranieri,
contraffa o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali
documenti contraffatti o alterati, è punibile solo ai sensi dell’art. 23 cfr. 1
cpv. 1 LDDS e non anche ai sensi dell’art. 252 CP (DTF 117 IV 170). E’
vero che questa sentenza si riferisce solo alle ipotesi di contraffazione e di
alterazione di certificati e non anche a quella di abuso, ma francamente mal si
veda perché, anche solo per analogia, non possa applicarsi anche a questa terza
eventualità e quindi alla presente fattispecie.
52.
In virtù dell’art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di
valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Predetta norma postula per il suo riconoscimento
oggettivo la presenza di valori patrimoniali, segnatamente ma non solo del denaro
(PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea,
2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 396, CORBOZ,
op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, Code pénal
annoté, Bis & Ter, Losanna, 2007, art. 305bis no. 1.2), di cui l’autore sa
o doveva presumere la loro provenienza da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv.
2.
CP (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 7 segg., TRECHSEL, op.
cit., art. 305bis no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99,
pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei
quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no.
16.
segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL,
op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399
segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Con riferimento al
caso in specie, dottrina e giurisprudenza hanno già sancito come il
trasferimento all’estero di fondi suscettibili di confisca sia atto di
riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CPS laddove anche le altre condizioni di
legge risultino adempiute (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL,
op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25,
FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127
IV 20). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma
il dolo eventuale è comunque sufficiente (PIETH, op. cit., art. 305bis
no. 46 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402, CORBOZ,
op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,
art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).
53.
Proprio il richiamato principio del in dubio pro reo (considerando
43.
della presente decisione) ha comportato per la Corte il doversi rimettere
alle riduttive dichiarazioni di AC 1 in ordine al reato di riciclaggio di
denaro (art. 305bis cfr. 1 CP, punto 5 dell’AA) ritenendolo come oggettivamente
e soggettivamente adempiuto solo per l’invio dell’importo di fr. 2'000.- a __________,
il 19.6.2008 (considerando 41 della presente decisione) anche perché, per la
differenza di fr. 36’716.-, per nulla sconfessate dalle risultanze processuali
(considerandi 31 e 41 della presente decisione).
E’ sicuramente lecito domandarsi e la Corte l’ha
fatto come l’accusata, a fronte delle sue minime entrate (considerando 2 della
presente decisione), abbia potuto spedire all’estero ben fr. 38’716.- (punto 5
dell’AA) o perlomeno la più corretta cifra di 18’076.- in neppure due mesi
(considerando 31 della presente decisione). Ciò però non è ancora sufficiente
per automaticamente concludere, come fatto dalla pubblica accusa, alla
realizzazione del reato qui in esame anche solo per l’importo di fr. 18’076.-
anche perché le giustificazioni rese dall’accusata, seppur piene di ignoti
personaggi e di situazioni per nulla chiare, non sono apparse, trattandosi di
richiedenti d’asilo fors’anche clandestini, per assolutamente inverosimili, da
cui un chiaro dubbio in suo favore, del quale la stessa non può che totalmente
beneficiare.
54.
Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta
l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.
55.
Anche per questa imputazione commessa da AC 2 la Corte, in base agli
accertati elementi di cui al considerando 33 della presente decisione, altro
non ha potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art.
19a cfr. 1 LStup) così come prospettatagli al punto 6 dell’AA.
56.
Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art.
110.
cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico
(art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme
all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo
per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, op. cit., art.
253.
no. 3 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
253.
no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162 segg., CORBOZ,
op. cit., art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art.
253.
no. 1.1 segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2
CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua applicazione né la
volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi, rispettivamente
di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo eventuale è non di meno
sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit.,
art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ,
op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17).
57.
Incontestato, anche da AC 3, che il suo permesso d’asilante del gennaio
2002.
sia stato ottenuto con l’inganno, dando ai preposti funzionari delle false
generalità (considerandi 10 e 34 della presente decisione). Da ciò il chiaro
adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri
all’art. 253 CP.
XII) Colpa,
prognosi e pena
58.
Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita.
L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità
della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che
hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il
comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la
volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV
288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la
citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV
44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli
obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF
102.
IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007,
6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha
più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il
principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,
nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.
47.
CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a
un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere
infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV
292).
59.
Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni
prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei
mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote
giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato,
secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis
partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi
previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come
previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in
assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,
come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP
richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro
del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la
previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,
ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della
pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore
non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione
della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).
60.
In
forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto
della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della
pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della
pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno
sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86
CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
61.
Nella sua requisitoria il PP si è particolarmente soffermato sulla
non vincolatività per la Corte della perizia del Dr. PE 1 (doc. TPC 38)
contestandone non la metodologia ma le conclusioni in quanto falsate da alcune
inveritiere informazioni anamnestiche che la peritanda gli avrebbe
volontariamente dato (“Il perito dichiara che i fatti oggettivi sulla base
dei quali è giunto alla conclusione peritale sono da ricondurre ai dati
biografici dell’accusata rispettivamente alla sua storia, così come esposta
nella sua anamnesi”, verbale dibattimentale pag. 5) proprio allo scopo di
vedersi riconoscere una scemata imputabilità, a modo di vedere dell’accusa
inesistente anche a fronte del differente parere del Dr. Med. B__________ nei
suoi scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33 nonché considerando
3.
della presente decisione).
Tra gli esempi più eclatanti la pubblica accusa
ha ricordato il fatto che AC 1 abbia dichiarato di esser stata ricoverata in un
istituto psichiatrico del Canton __________ (doc. TPC 38 pag. 4)
rispettivamente di essere stata ripetutamente vittima di minacce e di sevizie
fisiche e sessuali da parte di AC 2 e dei suoi amici (doc. TPC 38 pag. 4), circostanze
di fatto disattese sia dai doc. dib. 1, 2 e 3 che dallo stesso confronto in
aula tra i due accusati (dove AC 1 ha ribadito quanto da lei detto al perito
mentre AC 2 l’ha recisamente contestato) oltre al fatto, sempre a mente
dell’accusa, di non aver mai detto di aver problemi di natura psichiatrica sia
all’autorità di asilo che al momento della sua ammissione al Farera.
Seppur ricordato come secondo dottrina e
giurisprudenza il giudice non sia vincolato alle conclusioni peritali, nel
senso che può apprezzarle liberamente come avviene per qualsiasi altro mezzo di
prova, nella pratica se ne può discostare solo se fatti, circostanze o indizi
controvertibili ne pongano seriamente in dubbio la credibilità (BOMMER,
op. cit., art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit., art. 20 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ, op. cit., § 101 no. 2236 segg., STRÄULI,
op. cit., art. 20 no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET,
op. cit., art. 20 no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ
2001.
I 573). Ciò significa che, di fatto, il potere di apprezzamento del
giudice è limitato ai casi di evidenti errori nelle impostazioni o nelle
premesse poste a base della perizia (DTF 102 IV 225).
In concreto la Corte ha ritenuto di non aver
alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali e questo già solo a
seguito della chiara risposta data in merito dal Dr. PE 1 in sede dibattimentale a sapere se le sue conclusioni si sarebbero o meno modificate se fosse stato
incontrovertibilmente comprovato come alcune delle informazioni della propria
vita così come fornitogli dalla peritanda fossero risultate false:
“
Il perito dichiara che anche nell’ipotesi in cui
la Corte dovesse ritenere che i fatti delle presunte violenze sessuali che il
perito conferma la peritanda gli ha raccontato, non dovessero essere ritenute
per vere, la conclusione peritale, rispettivamente il grado di imputabilità non
si modificherebbe perché il tema di fondo rimarrebbe lo stesso e questo fatto
così come raccontato serviva solo a corroborare altri
eventi che hanno giustificato le conclusioni peritali…
Il perito dichiara che anche qualora venisse accertato
che la peritanda abbia mentito sui suoi dati anamnestici le sue conclusioni non
si modificherebbero”
(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)
La chiarezza di queste risposte appare allora
come più che sufficiente per risolvere definitivamente la questione. In altre parole ed è il perito a dirlo anche se la Corte, in forza agli atti
acquisiti, fosse giunta all’assoluta certezza che alcune o più delle
dichiarazioni dell’accusata sul suo precedente vissuto fossero state false (ciò
che comunque è ancora da dimostrare perché se è vero che in base ai doc. dib. 2
e 3 risulta comprovato come l’accusata non sia mai stata curata né ricoverata
in un istituto psichiatrico è pure vero che in forza al doc. dib. 1 ha soggiornato per circa 1 mese in un “centro per richiedenti l’asilo con handicap risp. per
persone con fragilità sociale, fisica o mentale”, struttura sicuramente
munita di un valido servizio medico che agli occhi di una persona appena giunta
dall’Africa poteva benissimo esser confusa con una forma di ospedale, mentre
invece per quel che concerne la sua accusa di subite violenze da parte di AC 2
e dei suoi amici seri dubbi possono più che legittimamente sussistere) le sue
conclusioni peritali non si sarebbero per nulla modificate visto come
quest’ultime si sono essenzialmente basate sul precedente vissuto di AC 1 in __________, fatti che la Corte, né tantomeno il perito, in assenza di differenti e contrarie
prove agli atti, non ha motivo per ritenere come non avvenuti.
Per la Corte non vi è quindi spazio per sostenere
che la perizia rilasciata il 25.8.2009 dal Dr. PE 1 (doc. TPC 38) sia da
invalidare in quanto fondata da manifesti errori nella sua impostazione o nelle
premesse poste alla sua base, da cui il suo accoglimento anche per quel che
concerne le sue conclusioni quo ad una scemata imputabilità di grado medio per
questa accusata (doc. TPC 38 pag. 12 segg.).
Tacito altresì come tale conclusione non viene
per nulla inficiata dal diverso parere reso in merito dal Dr. Med. B__________
e questo già solo perché lo stesso non è mai stato incaricato, e nessuno lo
sostiene, di peritare giudizialmente AC 1. Agli occhi della Corte quanto da lui
sostenuto nei suoi due scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33
nonché considerando 3 della presente decisione) è e resta solo una differente
opinione, sicuramente resa con piena coscienza professionale ma come tale non
vincolante per il giudizio, scritti che in ogni caso sono stati messi a
disposizione del perito (doc. TPC 21 e 33), il quale, prima di redigere il suo
referto, li ha certamente esaminati oltre ad intrattenersi telefonicamente con
il Dr. Med. B__________ (doc. TPC 38 pag. 9).
Circa l’influenza della scemata imputabilità
sulla commisurazione della pena si ricorda come nella prassi si è sviluppata la
tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggiratesi attorno al 25% in caso
di imputabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di imputabilità
mediamente scemata ed attorno al 75% in caso di imputabilità gravemente scemata
(DTF 129 IV 22 e 118 IV 1). Benché il TF non imponga di operare delle
riduzioni lineari (DTF 127 IV 101) le ha sinora riconosciute come
corrette e non arbitrarie (DTF 123 IV 150). In altre parole e seppur
ricordato come sempre secondo il TF da ogni singola situazione si deve trarre
delle conseguenze ragionevoli, resta il fatto che, come riferimento, in caso di
grave scemata imputabilità il giudice non può ridurre la pena del solo 50% così
come che in caso di media scemata imputabilità non può limitarsi a ridurre la
pena del 40% senza motivazione particolare (DTF 129 IV 22).
62.
La colpa di AC 1 anche solo limitatamente al reato di cui al punto 1
dell’AA è da ritenersi come significativamente grave.
Benché già oggetto di un ordine di partenza dal
nostro territorio con effetto dal 7.4.2008, con la sua procedura d’asilo
definitivamente chiusa (considerando 1 della presente decisione), non ci ha
pensato due volte ad accettare la scellerata proposta di AC 3 e quindi,
iniziando a vendere la cocaina, si è impegnata concretamente ed in modo
sistematico in questa sua illecita attività, è discesa con frequenza
settimanale per alcuni mesi in Ticino ed ha poi convinto i suoi due correi ad
affittare un appartamento a __________ per poter così implementare, con meno
fatica e minor rischi, il suo spaccio locale (considerandi 25, 35 e 36 della
presente decisione). E malgrado quanto da lei sostenuto in sede d’istruttoria
non vi è nessuna prova che volesse effettivamente smettere ed anzi la presenza
di svariati etti di cocaina presso il suo appartamento di Via __________ è
invece indice del contrario e quindi della sua reale volontà di continuare a
vendere se non fosse stata arrestata, il tutto, evidentemente, al solo scopo di
lucro, cercando di guadagnare, il prima possibile, il più possibile.
Valendo ciò anche per gli altri due accusati la
Corte, sempre nel contesto della qualifica della sua colpa, non ha altresì
ritenuto che il suo ruolo fosse secondario rispetto a quello di AC 2 e AC 3
concludendo, perché questo attestano gli atti, come tutti e tre abbiano agito
sullo stesso piano seppur con compiti ed incarichi diversi: AC 3 fornitore e
supervisore del tutto ma in particolare degli incassi, AC 2 depositario e
venditore, AC 1 venditrice e promotrice di una nuova sede operativa in Ticino.
Ciò detto sulla sua grave colpa e sul suo
paritetico grado di responsabilità all’interno del gruppo, la Corte,
limitatamente e solo al reato di cui al punto 1 dell’AA, tenuto conto di tutte
le circostanze proprie a questa fattispecie, ha quindi fissato in 36 mesi
quella che avrebbe potuto essere l’adeguata e corretta pena teorica.
Successivamente la Corte ha proporzionalmente
aumentato questa pena di 4 mesi, per tenere conto delle altre imputazioni di
cui ai punti 2, 3 e 4 dell’AA e del relativo concorso di reati (art. 49 cpv. 1
CP), anche se a ben vedere, e da qui il limitato aggravio anche a fronte della
consistente riduzione a soli fr. 2'000.- della somma oggetto del reato di cui
all’art. 305bis CP (punto 4 dell’AA), trattasi di reati qualificabili come
ambientali, cioè strettamente legati all’ambiente e alla situazione personale
dell’accusata (punto 2 e 3 dell’AA) nonché conseguenti (punto 3 e 4 dell’AA) a
quello ben più grave di cui al punto 1 dell’AA.
La pena è stata poi proporzionalmente ridotta a
32.
mesi per tenere conto dei vari fattori attenuanti e meglio la sua importante
collaborazione all’inchiesta e questo già al momento del suo primo verbale
dinanzi al PP del 26.8.2008 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008), dichiarazioni confermate
e ribadite sia in sede d’istruttoria che dibattimentale (considerandi 25, 35 e
36.
della presente decisione) e su cui il PP si è poi fondato per stilare il punto
1.
dell’AA, la sua incensuratezza, il suo precedente difficile vissuto, la sua
scarsa scolarizzazione, la sua provenienza da un paese del terzo mondo
(considerando 1 della presente decisione) nonché la non irrilevante durata del
suo carcere preventivo, segnato d’altronde da un grave lutto (AI 165), per la
maggior parte trascorso in regime non ordinario (considerando 1 della presente
decisione).
La pena, preso atto delle conclusioni peritali
per una sua scemata imputabilità di grado medio e quanto sancito in merito dal
TF (considerando 61 della presente decisione), è stata quindi ridotta nella
misura del 50% e quindi definitivamente stabilita in 16 mesi con computo del
carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), pena evidentemente da espiare visto
una prognosi assolutamente negativa già solo perché si è giudicato una persona
sedicente e di cui non si ha mai avuto il piacere di sapere le vere generalità,
senza permessi né leciti legami con il nostro territorio, dove vi soggiornava
illegalmente e che, una volta conclusa la sua procedura d’asilo (considerando 1
della presente decisione), ha unicamente usato per dedicarsi, in pochi mesi e
solo per mero scopo di lucro, ad un importante traffico di cocaina.
Conformemente alle indicazioni peritali (doc. TPC
38) è stato contestualmente ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP
da eseguirsi già in esecuzione di pena.
63.
Quo alla colpa quanto esposto nel considerando precedente vale anche
per AC 2.
Anche lui deve rispondere della medesima gravità,
anche lui con alle spalle una procedura d’asilo conclusasi negativamente e
senza alcun valido permesso per rimanere in Svizzera (considerando 6 della
presente decisione), anche lui convinto da AC 3 ad iniziare questo traffico di
cocaina dove, partecipandovi attivamente in prima persona, ha agito come
depositario e venditore rispettivamente come trait d’union tra AC 1 e AC 3
(considerandi 26, 35 e 37 della presente decisione).
Sempre partendo da una pena teorica di 36 mesi,
la Corte ha quindi definitivamente fissato la sua pena in 30 mesi con computo
del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), e ciò tenendo conto da una parte
sia delle ulteriori due imputazioni a suo carico (art. 49 CP, punti 5 e 6
dell’AA, il cui peso comunque, trattandosi anche in questo caso di reati
ambientali, è da considerarsi come irrisorio se non nullo) che delle sue
attenuanti generiche e meglio la sua collaborazione (anche se, certamente, di
minore valenza rispetto a quella resa da AC 1 e quindi premiata in modo meno
significativo), la sua giovane età poiché ancora giovane adulto, la sua
incensuratezza, il suo precedente vissuto, la sua provenienza da un paese del
terzo mondo e soprattutto la una sua carcerazione preventiva di quasi 13 mesi
totalmente trascorsa al Farera (considerando 6 della presente decisione).
Evidentemente anche per AC 2 la prognosi non può
che essere assolutamente negativa trattandosi di persona sedicente, la cui vera
identità resta ignota, senza legami o validi permessi di soggiorno in Svizzera,
paese dove pochi mesi dopo la conclusione della sua procedura d’asilo
(considerando 6 della presente decisione), ha trafficato in un breve lasso di
tempo almeno 1 chilo di cocaina in correità con gli altri due accusati e questo
a solo scopo di lucro.
64.
Innegabile come anche la colpa di AC 3 sia da qualificarsi come
grave.
In chiare difficoltà finanziarie (considerando 11
della presente decisione), invece di rimboccarsi le maniche cercando dei lavori
seri ed economicamente più redditizi per finalmente essere di buon esempio per
i suoi due figli, ha deciso di dare avvio a questo importante traffico di
stupefacenti di cui è sicuramente stato l’ideatore, ingaggiando gli altri due
accusati e controllandone dietro le quinte l’operato.
Non incensurato (considerando 10 della presente
decisione), con un atteggiamento preprocessuale non limpido né collaborativo
poiché dettato a sistematicamente negare anche circostanze non direttamente
collegate allo spaccio (considerandi da 19 a 23 della presente decisione), non può essere posto a beneficio di alcuna attenuante generica (anche la durata del
suo carcere preventivo è stata ritenuta dalla Corte come ancora proporzionale
alla gravità dell’accusa e alla complessità dell’inchiesta) né tantomeno
specifica, segnatamente quella, così come richiesta dal suo difensore, del
lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP) limitatamente al reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).
Giusta l’art. 48 lett. e) CP, in vigore dal 1.1.2007 e applicabile alla fattispecie in quanto lex mitior rispetto all’art. 64 vCP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente
perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha
tenuto buona condotta.
L’attenuante in questione presuppone in
particolare la buona condotta dell'accusato durante il periodo che va dal
momento del reato a quello della condanna (DTF 130 IV 54). La
norma in essere mette esplicitamente in relazione il tempo
trascorso con la perdita di senso della sanzione e secondo la recente
giurisprudenza, la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento
del giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione
penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della
natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler
Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL,
op. cit., art. 48 no. 24, STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 48 no.
9, PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 48 no. 42, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 48 no. 31 e DTF 132 IV 1).
In concreto tale attenuante non può essergli
riconosciuta laddove dai fatti, che datano gennaio 2002 (considerando 10 della
presente decisione), non sono trascorsi ancora 10 anni e soprattutto perché in
questo lasso di tempo non ha tenuto buona condotta visto le esistenti sue due
condanne del 4.7.2003 e dell’11.7.2005 nel casellario giudiziale (considerando 10 della presente decisione).
Comunque sia la Corte, nel contesto di una
commisurazione generale della pena, non ha di fatto tenuto conto di un
possibile suo aggravio (art. 49 cpv. 1 CP) a seguito della realizzazione del
reato di cui all’art. 253 CP, nella misura in cui ha comunque fissato la sua
pena, ritenendola, tutto ben ponderato, come giusta ed adeguata in 36 mesi,
così come già fatto, limitatamente a AC 1 ed AC 2, per il solo reato di cui al
punto 1 dell’AA.
La Corte si è poi posta la domanda a sapere se
l’accusato poteva esser posto a beneficio di una pena parzialmente sospesa
(art. 43 CP) se, nel suo caso, fosse stato ancora possibile parlare di una mancanza
di prognosi sfavorevole.
A tale quesito la Corte ha risposto
affermativamente sia perché le sue precedenti condanne (considerando
10.
della presente decisione) non adempiono le
condizioni di legge di cui all’art. 42 cpv. 2 CP né lo rendono recidivo
specifico, ma anche perché, perlomeno al momento dei fatti, era ancora titolare
di un permesso B, con due figli in giovane età e con un’attività lavorativa di
certo non particolarmente redditizia e sicura (considerando 11 della presente
decisione) ma comunque esistente, tanto da non avere, almeno sino ad oggi,
personalmente beneficiato di interventi di pubblica assistenza, e da lui
eseguita sino al giorno dell’arresto.
Da ciò, tutto ben pesato, la sua condanna ad una
pena detentiva di 36 mesi con deduzione del carcere preventivo sofferto (art.
51.
CP), a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e dell’11.7.2005
dell’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, da espiare per 18 mesi
mentre la sua esecuzione per i restanti 18 mesi viene condizionalmente sospesa
(art. 43 cpv. 2 CP) con un periodo di prova di 4 anni, quindi con un aumento di
2.
anni rispetto al minimo legale (art. 44 cpv. 1 CP) proprio per marcare quella
che è stata l’oggettiva gravità della sua colpa.
XIII) Confische
e dissequestri
65.
In relazione ai corpi di reato indicati nell’AA i tre accusati, per
il tramite dei loro difensori, si sono così espressi:
“
Il PP, in merito ai corpi di reato, dichiara di
non chiedere la confisca dei seguenti oggetti:
per AC 1
- 2 orecchini da donna in metallo giallo con pendente;
- 1 braccialetto in metallo giallo con cuoricini;
- 1 anello in metallo bianco con brillantini;
- 1 anello in metallo bianco;
- 2 parrucche da donna.
per AC 2
- 1 portamonete in pelle di colore nero con catenina in
metallo
per AC 3
- 1 portachiavi in plastica con 5 chiavi;
- 1 portachiavi in metallo con 8 chiavi;
- 1 libretto di colore grigio/blu con diverse
annotazioni;
- 1 libretto di colore azzurro con diverse annotazioni;
- 1 libretto di colore rosso con nomi e numeri
telefonici;
- diverso materiale cartaceo.
Il difensore di AC 3, a nome per conto del suo difeso, chiede la restituzione di tutti gli oggetti indicati nel corpo di reato di
spettanza del suo assistito.
Il difensore di AC 2, dopo averne parlato con il suo
difeso, si associa alla posizione del PP ed è d’accordo che al suo difeso venga
restituito solo il portamonete.
L’avv. DUF 2, a nome e per conto della sua protetta,
dichiara di associarsi alla posizione del PP e quindi non contesta l’eventuale
confisca di tutto quanto indicato a parte quanto precisato dal PP come
dissequestrabile, oltre a chiedere perlomeno la consegna delle fotografie
dell’apparecchio fotografico e non il dissequestro della macchina fotografica”
(verbale dibattimentale, pag. 25 e 26)
66.
La Corte, richiamati gli art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP, non avendo
motivi né di fatto né di diritto per dissociarsi da quanto proposto dalle
parti, ha quindi ordinato:
-- per AC 1:
la confisca di tutti gli oggetti a lei riconducibili così come indicati nell’AA
quali possibili corpi di reato, con la specifica della distruzione dei 411,03 grammi netti di cocaina e per l’importo di fr. 15'419,10 della preventiva deduzione della
tassa di giustizia e delle spese processuali, e contestuale dissequestro in suo
favore di quanto indicato dalla pubblica accusa con l’aggiunta del suo
certificato di vaccinazione svizzero e della scheda di memoria dell’apparecchio
fotografico digitale Sony;
-- per AC 2:
la confisca di tutti gli oggetti a lui riconducibili così come indicati nell’AA
quali possibili corpi di reato, con la specifica per l’importo di fr. 49'600.-
della preventiva deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali,
e contestuale dissequestro in suo favore di un portamonete in pelle con
catenina;
-- per AC 3:
il dissequestro in suo favore di tutti gli oggetti a lui riconducibili nell’AA
quali possibili corpi di reato.
XIV) Tassa di
giustizia e spese processuali
67.
Visto la riduzione del quantitativo di cocaina di cui al punto 1
dell’AA, rispettivamente delle somme inviate all’estero da AC 1 di cui al punto
4.
dell’AA la tassa di giustizia di fr. 9’000.- e le spese processuali sono
poste a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1, di 5/20 a
carico di AC 2 e di 4/20 a carico di AC 3, con la rimanenza a carico dello
Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).
Rispondendo A. affermativamente a
tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.3.3 e 3.
nonché parzialmente ai quesiti 1.2. e 1.4;
B. affermativamente
a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3. e 2
nonché parzialmente al quesito 1.2;
C. affermativamente
a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 4.
nonché parzialmente al quesito 3;
D. affermativamente
a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.48.,
1.37
, 2.5., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. e parzialmente al quesito 1.47.;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 70, 252, 253 e 305bis cfr. 1 CP;
19.
cfr. 2 e 19a cfr. 1 LStup;
115.
cpv. 1 lett. b LStr;
9.
e segg CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1,
sedicente, è autrice colpevole:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, senza essere autorizzata, in correità con il sedicente AC 2
e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre
imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente
venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di
cocaina:
1.2
soggiorno
illegale
in varie località non meglio precisate dei
Cantoni __________ e Ticino, nel periodo 23.5.2008 / 3.8.2008, senza la
necessaria autorizzazione;
1.3
falsità
in certificati
a __________, __________, __________, __________
e __________, nel periodo maggio 2008 / 3.8.3008, abusato a scopo di
inganno della carta d’identità francese intestata a M__________ per stipulare due
contratti di telefonia mobile ed inviare, in 13 occasioni, somme di
denaro all’estero;
1.4
riciclaggio
di denaro
a __________, il 10.6.2008, un una occasione, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2’000.-, somma che sapeva o
doveva presumere essere provento della vendita di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché
precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.
2.
AC 2,
sedicente, è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con la sedicente AC 1 e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre
imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente
venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di
cocaina:
2.2
soggiorno
illegale
a __________, __________ e __________, nel
periodo luglio 2008 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione;
2.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzato, in varie località non
meglio precisate dei Cantoni __________ e Ticino, nel periodo settembre 2007 /
3.8
, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché
precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.
3.
AC 3 è
autore colpevole di:
3.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con i sedicenti AC 1 e
AC 2, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre
imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008 , ripetutamente
venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di
cocaina:
3.2
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
in relazione al rilascio di un permesso di
richiedente d’asilo con le false generalità di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché
precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.
4.
Di
conseguenza:
4.1
AC 1, sedicente,
avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è
condannata alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.2
AC 2,
sedicente, è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.3
AC 3,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e del 11.7.2005 dell’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, è condannato alla pena detentiva di 36
(trentasei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 3 è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi
e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il
resto è da espiare.
6.
E’
ordinato a AC 1, sedicente, un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da
eseguirsi già in esecuzione di pena.
7.
E’
ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di:
7.1
411,03 grammi netti di cocaina da distruggere;
7.2
fr. 15'419,10
previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;
7.3
1 agenda
telefonica Afri Kana di colore marrone;
7.4
1 carta
d’identità francese intestata a M__________;
7.5
1 tessera
bancaria Raiffeisen intestata a M__________;
7.6
1 tessera
bancaria Raiffeisen intestata a M__________;
7.7
tessera
d’assicurazione malattia intestata a M__________;
7.8
1 tessera
Douglas intestata a M__________;
7.9
1 tessera
Renault intestata a M__________;
7.10
1 cellulare Nokia 2310 con carta SIM Lebara;
7.11
1 cellulare Samsung SGH-C260 con carta SIM Sunrise;
7.12
1 permesso
richiedente l’asilo di AC 1;
7.13
1 fotocopia permesso richiedente l’asilo di AC 1.
7.14
1 orologio da donna in metallo giallo Just
Cavalli;
7.15
1 busta di carta oreficeria Christ;
7.16
1 ricevuta oreficeria Christ 15.7.2008 per fr. 1'094.-;
7.17
1 garanzia oreficeria Christ 15.7.2008;
7.18
1 apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90 con carica batterie senza scheda di memoria;
7.19
1 cellulare Samsung SGH-F700 con astuccio;
7.20
1 cellulare Samsung SGH-F700 con carta SIM Lebara;
7.21
1 cellulare Nokia 2610 con carta SIM Lebara;
7.22
1 cellulare Samsung SGH-D900 con carta SIM Sunrise;
7.23
1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;
7.24
1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;
7.25
1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;
7.26
1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;
7.27
1 scheda
Sunrise prepagata senza carta SIM;
7.28
1 scheda Sunrise prepagata senza carta SIM;
7.29
1 scheda
Sunrise prepagata senza carta SIM;
7.30
1 scheda
Lebara prepagata senza carta SIM;
7.31
1 carta SIM Sunrise;
7.32
1 carta SIM Sunrise;
7.33
1 carta SIM Sunrise;
7.34
1 carta SIM Swisscom no.
P51007/082332/10937;
7.35
2 ritagli di schede Sunrise con Pin e Puk;
7.36
5 confezioni di carte Sunrise;
7.37
1 borsa in plastica bianco/viola con scritta in colore nero;
7.38
1 ricevuta di invio denaro Western Union 3.6.2008;
7.39
1 ricevuta di invio denaro Western Union 8.7.2008;
7.40
16.11. 1
ricevuta di invio denaro Western Union 25.7.2008;
7.41
ricevute di invio denaro Ria Money
Transfert 19.5.2008;
7.42
ricevute di invio denaro Ria Money
Transfert 2.6.2008;
7.43
ricevute di invio denaro Ria Money Transfert 10.6.2008;
7.44
1 biglietto ferroviario a metà prezzo di __________;
7.45
varia documentazione cartacea;
7.46
1 rotolo di pellicola alimentare trasparente;
7.47
9 carica batterie per cellulari di marche diverse;
7.48
2 auricolari per cellulare;
7.49
1 presa cavo USB;
7.50
1 bilancia elettronica;
7.51
1 Ipod;
7.52
1 beauty case.
8.
E’
ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1, sedicente, di:
8.1
2 orecchini
da donna in metallo giallo con pendente;
8.2
1 braccialetto
in metallo giallo con cuoricini;
8.3
1 anello in
metallo bianco con brillantini;
8.4
1 anello in
metallo bianco;
8.5
la scheda di
memoria dell’apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90;
8.6
2 parrucche
da donna;
8.7
1
certificato di vaccinazione svizzero di AC 1.
9.
E’
ordinata la confisca a AC 2, sedicente, di:
9.1
fr. 49'600.-
previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;
9.2
1 tessera
ferroviaria;
9.3
1 cellulare
Nokia 1200;
9.4
1 cellulare Nokia
1200.
con carta SIM Sunrise;
9.5
1 portachiavi a moschettone con 11 chiavi;
9.6
1
portachiavi in alluminio con 3 chiavi;
9.7
1 chiave Kaba.
10.
E’ ordinato
il dissequestro e la restituzione a AC 2, sedicente, di 1 portamonete in pelle
con catenina.
11.
E’ ordinato
il dissequestro e la restituzione a AC 3 di:
11.1
1 carta Western Union Gold;
11.2
1 cellulare Motorola V3x con carta SIM MTN;
11.3
1 cellulare Nokia
6610I con carta SIM Sunrise;
11.4
1 cellulare
Nokia 6680 con carta SIM Sunrise;
11.5
1 cellulare Nokia
6500s-1 con carta SIM Orange;
11.6
1 portachiavi
in plastica con 5 chiavi;
11.7
1 portachiavi
in metallo con 8 chiavi;
11.8
1 libretto di
colore grigio/blu con diverse annotazioni;
11.9
1 libretto di
colore azzurro con diverse annotazioni;
11.10
1 libretto di colore rosso con nomi e numeri telefonici;
11.11
diverso materiale cartaceo.
12.
La tassa di giustizia di fr. 9’000.- e le spese processuali sono poste
a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1, sedicente, in
ragione di 5/20 a carico di AC 2, sedicente e in ragione di 4/20 a carico di AC
3, la rimanenza a carico dello Stato.
13.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 9'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 12'989.--
Perizia fr. 6'640.--
Perito in aula fr. 300.--
Spese diverse fr. 220.55
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 29'249.55
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (6/20)
Tassa di
giustizia fr. 2'700.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'896.70
Perizia fr. 6'640.--
Perito in aula fr. 300.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--
fr. 13'566.70
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (5/20)
Tassa di
giustizia fr. 2'250.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'247.25
Spese diverse fr. 220.55
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 5'747.80
============
Distinta
spese a carico di AC 3 (4/20)
Tassa di
giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'597.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 4'417.80
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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