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Decisione

72.2009.63

Traffico di 1 kg di cocaina da parte di cittadini stranieri

4 settembre 2009Italiano217 min

Source ti.ch

Fatti

i 300 franchi…

Come detto a partire da marzo ho cambiato atteggiamento nei suoi confronti…Di

fatto, da marzo, sono venuta a trovarlo solo una volta al mese. L’ultima volta

l’ho visto nel mese di giugno”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

senza altresì dimenticare come dagli atti risultino

due ulteriori suoi soggiorni a _______ e _______ per le notti del 10.5.2008 e

del 3.6.2008 presso due diversi hotel (AI 163).

Premesso come la storia raccontata ai funzionari

dell’asilo in sede di verbale d’audizione del 22.10.2007 (AI 62), cioè quella

di essere fuggita dal suo paese d’origine poiché perseguitata politicamente in

quanto membro di un movimento di indipendenza fosse solo una bugia così come

del resto riconosciuto anche in sede di verbale d’interrogatorio del 12.2.2009

dinanzi al PP (AI 169 PP AC 1 12.2.2009), la sua richiesta d’asilo è stata

respinta l’11.2.2008 con un termine di partenza entro al più tardi il 7.4.2008.

Al successivo ricorso ha fatto seguito la decisione negativa del Tribunale

amministrativo federale (di seguito TAF) del 20.3.2008 con susseguente lettera

del 26.3.2008 dell’Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM) che le

riconfermava:

Demnach haben Sie die Schweiz bis 7. April 2008 zu verlassen”

(AI 62 e 163)

Ciò non è però avvenuto laddove per alcuni giorni

durante i mesi di giugno / luglio 2008 ha pernottato assieme ad AC 2 in un appartamento a __________ in __________ 11 (AI 195) per poi trasferirsi

perlomeno da metà luglio 2008 (il 7.7.2008 è stata pagata la quota parte di

affitto di quel mese e la relativa cauzione per complessivi fr. 4'000.-, soldi

a lei consegnati a tale scopo da AC 2 e da AC 3, AI 163 PS S__________

19.8.2008) in un appartamento di __________, in Via __________ 12, ente da lei

stessa procurato grazie all’intermediazione di una terza persona (AI 1 PS A__________

3.8.2008 nonché AI 163 PS AC 1 12.8.2008, 21.8.2008 e 19.11.2008, PS M__________

14.10.2008, PS D__________ 22.8.2008 e 8.1.2009 nonché PS S__________

19.8.2008). Sarà poi a poche centinaia di metri da questo stabile che la mattina

del 3.8.2008 verrà arrestata (AI 1).

Incensurata sia in Svizzera (doc. TPC 5 e AI 2)

che in __________ (AI 165), risultata negativa il 3.8.2008 (AI 1) all’esame

tossicologico (AI 163) e riservato quanto verrà indicato nei considerandi 3, 4

e 5 della presente decisione in merito alla sua salute psichica, quo al suo

status fisico notasi come durante la carcerazione sia stata curata

ambulatoriamente il 9.9.2008 presso l’ospedale Civico di Lugano per una

galactorrea bilaterale di provocazione rispettivamente il 19.1.2009

all’ospedale Italiano di Lugano per una vaginite con dolori addominali di

origine non chiara (doc. TPC 33), affezioni che non hanno lasciato strascico

alcuno visto lo scritto del 10.8.2009 del responsabile del servizio di medicina

del PCT:

L’abbiamo visitata più volte tra il gennaio 2008

e l’aprile 2009 per problemi di modesto rilievo clinico. Lo stato internistico

è sempre rimasto buono e non abbiamo mai obiettivato affezioni di particolare

evidenza”

(doc. TPC 30)

I suoi progetti futuri si riconducono, così come

esplicitati in aula, al desiderio di ritrovare la salute, di concludere la

formazione di sarta (attività iniziata presso il carcere femminile di __________

dove è stata trasferita il 20.4.2009) e di ritornare in patria per rivedere i suoi

due figli e commemorare, davanti alla tomba, il ricordo della piccola L__________

(AI 165).

Per finire nulla è stato segnalato dalle autorità

carcerarie in merito al suo comportamento durante i quasi 13 mesi di detenzione

preventiva (AI 151, 162, 181 e 190), la maggior parte trascorsi, prima del

20.4.2009, al Farera, in regime non ordinario, con tutte le limitazioni che ciò

comporta.

2. In merito a quelle che sono state, durante il suo soggiorno in

Svizzera, le sue entrate finanziarie non riconducibili ai punti 1 e 4 dell’AA, AC

1, in sede dibattimentale, ha dichiarato quanto segue:

dal momento dell’arrivo in Svizzera ha ricevuto,

finché è rimasta nei centri CRS, a titolo di spillatico fr. 250/266.- al mese,

e solo da quando ha risieduto nel centro di __________, per dei lavori di

pulizia e alla caffetteria da lei eseguiti circa fr. 400.-…

non si è mai prostituita da quando è in Svizzera…

da Juan Carlos, nelle circostanze descritte nei verbali, durante le sue

trasferte in Ticino, per circa a suo modo di vedere 4 o 5 mesi, ha ricevuto un

importo complessivo in regalo indicativamente stimabile di fr. 2’000.-,

mediamente fr. 600.- al mese…

vi sarebbe stato una seconda persona, di nome Serge cittadino di colore, di cui

però altro nulla sa, che quando già si trovava in Svizzera e poco prima che

conoscesse AC 2 le avrebbe dato in due occasioni fr. 1000.- e fr. 60.- e questo

per aiutare la sua famiglia…

inoltre ha svolto lavori da coiffeuse a delle

asilanti nei centri da lei frequentati percependo fr. 80.- a seduta. Non

sa…quanto ha guadagnato in totale, anche se ha svolto questa attività per

svariati mesi. A parte quanto sopra dichiarato, durante in suo soggiorno in

Svizzera, non ha avuto altre entrate di natura economica”

(verbale dibattimentale pag. 4)

II) Perizia

psichiatrica di AC 1

3. Il 4.8.2008, giorno successivo all’arresto (AI 1), AC 1, in forza al relativo certificato medico della Dr.ssa Z__________, è stata trasferita alla Clinica

Psichiatrica Cantonale (di seguito CPC):

in regime di ricovero coatto a causa di uno

stato confusionale-delirante grave tale da non permettere la permanenza al

Farera poiché, tra l’altro, la prevenuta appariva spaventata ed angosciata

dalla presenza delle guardie che risentiva come possibili aggressori.

A causa delle suddette condizioni psichiche al momento

del trasferimento la prevenuta non era interrogabile”

(AI 9 e 10)

L’accusata è rimasta degente presso la CPC sino

al 6.8.2008 (AI 31) e dal relativo rapporto di uscita del 7.8.2008 si evince

quanto segue:

Diagnosi:

Sindrome psicotica acuta e transitoria non specificata,

con fattore stressante acuto associativo (ICD 10, F 23.91)

Motivi e modalità del ricovero, decorso e proposte:

Ricovero coatto con certificato della Dr.ssa Z__________

Qualche ora dopo il ricovero, la paziente si svegliava

ed appariva tesa, agitata, preoccupata per il suo baby. Ripete questa frase

numerose volte: presente una forte componente di angoscia psicotica e,

verosimilmente, un delirio di persecuzione. Dichiara infatti di essere

ricercata dal Presidente del __________ che vuole ucciderla…

In relazione alla somministrazione i.m di una terapia neurolettica, la paziente

dopo una forte sedazione inizialmente ha in seguito recuperato una discreta

adesione alla realtà…Abbiamo assistito alla remissione della sintomatologia

delirante e all’angoscia psicotica con un buon recupero delle funzioni

psichiche. A tal punto abbiamo valutato che non sussisteva più la necessità di

prolungare la degenza in Clinica”

(doc. TPC 17)

A questo primo ricovero ne è poi seguito un

secondo, sempre alla CPC, dal 12 al 17.2.2009 (AI 176), quindi dopo la sua

venuta a conoscenza della morte della figlia (AI 165), il cui rapporto d’uscita

del 20.2.2009 certifica quanto segue:

Diagnosi:

Sindrome psicotica acuta e transitoria non specificata,

con fattore stressante acuto associativo (ICD 10, F 23.91) - DD sindrome dissociativa.

Motivi e modalità del ricovero, decorso e proposte:

Ricovero coatto con certificato della Dr.ssa F__________

Come emergeva dal rapporto di ricovero e dal colloquio di ammissione, la

paziente ha goduto di benessere psicofisico fino a qualche giorno prima quando,

a suo dire in seguito alla notizia appresa dalla televisione del decesso di suo

figlio in __________, ha progressivamente sviluppato una deflessione del tono

dell’umore, abulia e insonnia e sono ricomparse dispercezioni uditive e visive…

All’ammissione la paziente appariva trascurata nell’igiene e nell’aspetto.

Disinibita nei comportamenti, si spogliava appena arrivata e rifiutava di

indossare un pigiama. L’attenzione e la concentrazione erano scemate, l’eloquio

da stimolare era stentato, ripetitivo e incentrato sulla dinamica della morte

del figlio. Il tono dell’umore era orientato al polo negativo, la mimica triste

e lo sguardo fatuo. Appariva in atteggiamento di ascolto e disturbata da

dispercezioni visive (si guarda continuamente intorno nella stanza) che

peraltro negava. Era presente una forte componente d’angoscia”

(doc. TPC 17)

Malgrado questi due chiari segnali la pubblica accusa,

in sede d’istruttoria, non ha ritenuto necessario sottoporre AC 1 a perizia psichiatrica (art. 20 CP), né tanto meno, prima dell’emanazione dell’atto d’accusa (di

seguito solo AA), è stato richiesto dal difensore anche perché confrontato allo

scritto del 3.4.2009 di tutt’altro tenore del Dr. Med. B__________,

responsabile del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie:

trattasi di una paziente che sin dall’inizio

della carcerazione ha mostrato notevoli difficoltà di adattamento, presentando

comportamenti inconsueti (denudarsi, rifiuto del cibo per brevi periodi,

dormire al suolo, allucinazioni visive decisamente atipiche e per nulla

indicanti uno stato psicotico, con una risposta atipica ai farmaci

somministrati, nonché rifiuto delle terapie medicamentose proposte) e

difficoltà nel contatto verbale, mostrandosi provocatoria e oppositiva in modo

passivo. Numerosi tentativi psicofarmacologici, a fianco di una psicoterapia di

sostegno, non hanno dato risultati degni di rilievo.

Il suo comportamento è notevolmente peggiorato quando

ha ricevuto la notizia del decesso del figlio e il suo lutto si è presentato in

una maniera intensa e in una forma molto particolare e inconsueta per i nostri

parametri. Il suo comportamento è apparso simile a uno scompenso psicotico, la sintomatologia

presentata è apparsa eccessivamente impressionistica ma senza distacco della

realtà e in un soggetto perfettamente vigile e sempre orientato in tutti i

domini.

Il 12.02.2009 la paziente ha presentato un’agitazione psicomotoria di tipo

isteriforme ed è stata trasferita all’Ospedale Italiano di Lugano e in seguito,

dopo una valutazione dello psichiatra consulente del nosocomio, è stata

ricoverata alla Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio. La paziente è stata

dimessa il 17.02.2009…

Immediatamente dopo la dimissione, la paziente era orientata, scarsamente

collaborante, ma non oppositiva. Le condizioni generali sono apparse molto

buone, non si è osservato alcun disturbo della vigilanza. Certamente non sono

stati osservati autentici contenuti deliranti e non vi è stato alcun indizio di

un disturbo di percezione (allucinazioni) e la trasferta in Svizzera interna (ndr: il giorno

19.2.2009, AI 195) si è svolta

senza problemi. Al rientro il suo comportamento è stato di nuovo caratterizzato

da momenti di agitazione psicomotoria e, a tratti, di opposizione senza una

risposta terapeutica tipica come si riscontra nella prassi clinica.

Credo che ci troviamo o di fronte a una produzione volontaria di sintomi

psicotici o/e di fronte a un quadro nevrotico con manifestazioni inconsuete (un

equivalente del disturbo d’ansia) come reazione mal adattativa alla

carcerazione in un soggetto senza precedenti psichiatrici e con un buon

funzionamento globale”

(doc. TPC 19)

Di simile se non identico contenuto è l’ulteriore

rapporto di questo medico al Presidente della Corte, datato 13.8.2009, che così

conclude:

I parametri rilevati durante l’osservazione mi

permettono di concludere per un disturbo depressivo grave con sintomi psicotici

insorto durante la carcerazione (agosto 2008) e in seguito al lutto complicato

con fattori culturali”

(doc. TPC 33)

4. Ricordato come dal 20.4.2009 AC 1 è stata trasferita presso il

carcere femminile di __________ e che presso questo istituto di pena il

servizio di psichiatria è assicurato dal Forensisch-Psychiatrischer Dienst

dell’università di Berna, con lettera 10.8.2009, quindi esattamente a tre

settimane dall’inizio del processo, il difensore di AC 1 ha formalmente chiesto l’assunzione di una perizia psichiatrica della sua cliente (doc. TPC 18)

allegando, a sua giustificazione, il rapporto 16.7.2009 della Dr. K__________,

al cui contenuto espressamente si rinvia, indicante come l’accusata presentasse

“eine paranoide Schizophrenie mit unvollständiger Remission, ICD-10: F20.04”.

Giusta l’art. 20 CP qualora vi sia serio motivo

di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice

ordina una perizia.

Predetta norma richiama l’art. 13 vCP e la

giurisprudenza resa sotto il suo imperio conserva tutta la sua validità (sentenza del Tribunale federale [di seguito solo TF] non pubblicata

6B.445/2007 del 5.10.2007). In questo senso vale allora rammentare come il

giudice è tenuto ad ordinare una perizia non solo quando egli nutre

effettivamente dei dubbi sulla responsabilità dell’autore, ma anche quando, in

base alle circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto nutrirne, vale a dire

quando si trova in presenza di seri indizi atti a far dubitare

dell’imputabilità dell’autore (BOMMER, Basler

Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 20 no. 7

segg., TRECHSEL, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008,

art. 20 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 20 no. 1, STRÄULI, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea,

art. 20 no. 8 segg., DUPUIS/GELLER /MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal

I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 20 no. 4 segg.

nonchè DTF 133 IV 145 e 132 IV 29). Secondo la giurisprudenza del TF

configurano tali indizi una contraddizione manifesta tra l’atto e la

personalità dell’autore, un suo comportamento aberrante, un precedente

soggiorno in un ospedale psichiatrico, un’interdizione pronunciata in virtù del

codice civile, l’alcolismo cronico, la tossicodipendenza, la possibilità che la

colpevolezza sia stata influenzata da uno stato affettivo particolare o,

ancora, l’esistenza di segni di debolezza mentale o di un ritardo mentale (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 20 no. 9 e DTF 116 IV 273 e 102 IV 74).

In specie la presenza di due ricoveri alla CPC

(di cui soprattutto il primo immediatamente dopo l’arresto [AI 1] e quindi

senza alcuna possibile influenza dovuta dalla morte della figlia o dalla

prolungata carcerazione in regime non ordinario, doc. TPC 17 e 165)

rispettivamente la presenza di certificati medici tra loro discordanti così

come sopra richiamati (doc. TPC 17, 18, 19 e 33 nonché AI 9 e 10) hanno

comportato il dover ordinare, d’ufficio, una perizia psichiatrica

dell’accusata, della cui esecuzione è stato incaricato il Dott. PE 1 (doc. TPC

21, 22, 23) a cui sono stati rimessi tutti gli atti e certificati medici sopra

citati (doc. TPC 17, 18 e 19 nonché AI 9, 10, 31 e 176), oltre che i doc. TPC

30, 32 e 33 assieme all’incarto d’asilo (AI 62) e a tutti i verbali di AC 1 sia

in Polizia (AI 163) che dinanzi al PP (AI 82, 127, 140, 169 e 203).

5. Il Dr. PE 1 ha rilasciato il sua perizia il 25.8.2009 (doc. TPC 38).

Nel suo referto, dopo aver esposto l’anamnesi della peritanda (doc. TPC 38 da

pag. 2 a 5), gli esiti del suo esame psichico (doc. TPC 38 pag. 6) e dei due

test psicometrici a cui è stata sottoposta (doc. TPC 38 da pag. 7 a pag. 9), il contenuto del suo colloquio telefonico con il Dr. Med. B__________ (doc. TPC 38 pag.

9 e 10) e la sua valutazione peritale (doc. TPC 38 pag. 11 e 12), alla quale

espressamente si rinvia, ha così risposto ai proposti quesiti peritali (doc.

TPC 22):

1. Esistenza di una turba psichica…

ad 1 La peritanda presenta uno stile di funzionamento psicologico

caratterizzato dall’affastellarsi di elementi di dipendenza psicologica e

labilità emotiva ad altri di iperreattività isterica con comportamenti

irrazionali che sono risultati particolarmente evidenti durante le fasi di

scivolamento psicotico. Tenendo conto delle categorie diagnostiche prese in

esame dall’ICD10 (Decima revisione della classificazione internazionale delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali) pongo la diagnosi di

disturbo dipendente di personalità (ICD10-F60. 7) e di episodi di sindrome

psicotica acuta e transitoria non specificata con fattori stressanti acuti

associati (ICD10-F23.91).

Considerandi

2.

Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e

2.

CP)…

ad 2.1 I reati imputati alla peritanda sono da mettere in relazione con

l’affezione psicopatologica messa in evidenza.

ad 2.2 La peritanda a mio avviso, all’infuori delle fasi in cui è risultata

manifestamente morbosa ovverosia durante gli stati transitori di scivolamento

psicotico, non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito degli

atti o di agire secondo tale valutazione.

ad 2.3 La capacità della peritanda di valutare il carattere illecito della sua

azione, eccezion fatta per le fasi manifestamente psicotiche della patologia di

cui è affetta, non era a mio avviso scemata.

ad 2.4 La capacità della peritanda di agire risultava in parte scemata.

ad 2.5 La peritanda a mio avviso ha agito in uno stato di incapacità di agire

di media gravità.

3.

Rischio di recidiva…

ad 3.1 Considerando il carattere pervasivo e persistente della psicopatologia

evidenziata ritengo che la peritanda presenta un fondato pericolo di commettere

nuovi reati.

ad 3.2 Ritengo che i reati che la peritanda potrebbe ancora commettere

consistano in situazioni nelle quali potrebbe emergere il lato dipendente e

impoverito della sua personalità esponendola al rischio di far parte di gruppi

delinquenziali, per esempio nel campo dello spaccio degli stupefacenti o nel

giro della prostituzione o nell’ambito della sovversione politica, nei quali

potrebbe rivestire dei ruoli di gregaria. La probabilità che ciò avvenga è

elevata in assenza di misure terapeutiche adeguate.

ad 3.3.1 A mio parere il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è

da mettere in relazione sia con le particolari caratteristiche della

personalità della peritanda sia con le circostanze in cui sarebbero stati

commessi i reati.

ad 3.3.2 La turba psichica e comportamentale della peritanda a mio avviso è da

considerarsi di rilevante gravità e di lunga durata”

(doc. TPC 38)

Il perito, quo a possibili misure terapeutiche ai

sensi dell’art. 63 CP, ha caldeggiato, in quanto sicuramente necessaria, la

continuazione del trattamento di sostegno psicologico e psicofarmacologico in

corso presso il carcere femminile di __________, accolto favorevolmente dalla

stessa accusata e per il quale non vi sarebbero state controindicazioni per

un’effettuazione in contemporanea all’espiazione di un’eventuale pena (doc. TPC

38).

In sede dibattimentale il Dr. PE 1, confermato il

contenuto e gli esiti della sua perizia del 25.8.2009 (doc. TPC 38), vi ha poi

apportato alcune precisazioni che vengono qui richiamate:

in relazione alla risposta 2.2…i momenti da lui

indicati di stati transitori di scivolamento psicotico si riferivano solo al

momento dei due ricoveri della peritanda alla CPC, a quel momento, ma

limitatamente a quelli ci poteva essere una riduzione anche della capacità di

valutare. Il perito dichiara che a parte quanto risulta dagli atti, lui non può

dire se vi siano stati altri stati simili…

anche nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che

i fatti delle presunte violenze sessuali che il perito conferma la peritanda

gli ha raccontato, non dovessero essere ritenute per vere, la conclusione

peritale, rispettivamente il grado di imputabilità non si modificherebbe perché

il tema di fondo rimarrebbe lo stesso e questo fatto così come raccontato

serviva solo a corroborare altri eventi che hanno giustificato le conclusioni

peritali…

è vero che l’accusata ha avuto episodi psicotici durante la carcerazione e con

ciò si riferisce ai suoi soggiorni alla CPC, ma in base alle sue constatazioni

conferma come il disturbo della personalità grave era già preesistente

all’incarcerazione e questi due soggiorni sono stati solo un’ulteriore

aggravazione…

una persona portatrice del disturbo da lui riscontrato sull’accusata può anche

dilatare al massimo gli aspetti della realtà, enfatizzando alcuni fatti o

alcuni aspetti, ripresentandoli anche in maniera non verosimile come farebbe

una persona normale. Una persona con siffatta diagnosi non può comunque

inventarsi i fatti o dissociarsi da essi facendo astrazione, salvo nel periodo

del reale suo scompenso psicotico, che per quanto a lui noto si riconduce ai

suoi due soggiorni alla CPC.

Il perito dichiara che non è a conoscenza che prima dell’incarcerazione

l’accusata possa avere avuto degli scompensi psicotici, è possibile che ci

siano stati e che non siano stati resi noti…

Il perito dichiara che anche qualora venisse accertato che la peritanda abbia

mentito sui suoi dati anamnestici le sue conclusioni non si modificherebbero”

(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)

III) Vita e

precedenti penali di AC 2

6.

Quo alla sua vita anteriore, alla sua situazione personale e

finanziaria nonché ai suoi precedenti penali il sedicente cittadino __________ AC

2, asseritamene nato a __________ il 2.12.1987, non ha confermato in aula

quanto da lui dichiarato in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del

31.3.2009

(AI 198 PP AC 2 31.3.2009) sostenendo come entrambi i genitori

sarebbero commercianti (il padre di legname, la madre in alimentari, cosmetici

e oggetti d’uso comune), che in __________ avrebbe 3 fratelli (un quarto

sarebbe morto prima del suo arrivo in Svizzera) rispettivamente 2 sorelle e che

sarebbe andato a scuola per 12 anni conseguendo il diploma secondario. Nei due

anni successivi prima della sua partenza per la Svizzera avvenuta nel settembre

2007, non avrebbe frequentato l’università, anche se progettava di farlo, ed

avrebbe aiutato il padre nel suo lavoro oltre ad essere impiegato in un

industria non meglio specificata di proprietà di suoi parenti.

Presentando la sua domanda d’asilo a __________

il 9.9.2007 (AI 122b) non ha prodotto alcun valido documento di legittimazione atto

a comprovare le sue dichiarate generalità tant’è che in aula compare come

sedicente.

In merito agli asseriti suoi motivi d’espatrio e

alle circostanze del viaggio si richiamano le seguenti risultanze del suo

incarto d’asilo, fatti che, in aula, ha confermato essere realmente avvenuti:

Selon ses déclarations, le requérant, d’ethnie __________,

a vécu a __________. Son frère jumeau James exerçait des activités pour le

mouvement __________. Ce mouvement ayant été interdit par le gouvernement, les

membres ont organisé une manifestation et ont détruit une prison située à __________.

La police a alors procédé à plusieurs arrestations dont un ami de James. Suite

à la destruction de la prison, les policiers ont décidé d’arrêter tous les

membres du MASSOB et se sont rendus au siège de ce mouvement à __________ pour

le saccager. Par la suite, le requérant a appris que l’ami de James avait

informé les policiers qu’il était membre du MASSOB. Alors qu’il se trouvait à

son domicile, deux personnes sont entrées et ont arrêté son frère James, tout

en tirant des coups de feu. Le requérant a riposté et a

touché l’une des personnes.

Par la suite, le requérant a appris par une

connaissance qu’il s’agissait de policiers en civil. Le lendemain de ces

événements, les policiers sont revenus à son domicile, ont arrêté son père et

ont confisqué son certificat scolaire. Le soir, la

police a relaxé son père. Le requérant a été averti qu’il devait se présenter

au poste car le policier qu’il avait touché par balle était décédé. Il s’est

enfui à __________ où un ami de son père l’a aidé à organiser son voyage. Le 7

septembre 2007, il a quitté le __________ pour se rendre a __________ où il a

pris un avion pour l’Europe”

(AI 122b)

Avez-vous déjà possédé un passeport? Non

Raison avant mon voyage on m’a fait établir

un passeport dans lequel était inscrit mon nom et j’avais également ma photo à

l’intérieur.

Q. qui a fait établir ce passeport?

R. un ami de mon père…

Q. où se trouve ce document?

R. c’est avec une persone avec

laquelle j’ai effectué le voyage…

Q. c’est juste la personne avec la

quelle vous avez voyagé qui montrait ce document, c’est cela?

R. oui.

Q. quand avez-vous reçu de document

par rapport à votre dèpart?

R. c’est le jour de notre voyage le

7.

septembre 2007…

Date du départ du pays d’origine 07.09.2007

Circonstances du départ du pays d’origine

Q. avez-vous été contrôlé ou

rencontré des problemes particulier du pays d’origine pour aller à Cotonou?

R. non.

Q. où a atterri l’avion que vous

avez pris à __________?

R. je ne sais pas.

Q. vous avez changé d’avion?

R. non...

Q. à quelle date êtes-vous arrivé

dans ce pays inconnu?

R. je suis arrivé le 9 de ce mois.

Q. c’est le même jour que vous êtes arrivé

jusqu’ici?

R. oui…

(AI 122b)

Assegnato al Canton __________ ha alloggiato

prima a __________ e successivamente presso il CRS di __________ dove sarebbe

rimasto, in base al dire di uno dei sorveglianti, sino alla fine del mese di

giugno del 2008:

Sauf erreur, il est venu au centre à __________

vers le début de l’année 2008. Je pense qu’il est resté à cet endroit durant 5

ou 6 mois.

Durant la période estivale, j’ai du lui expliquer qu’il

devait quitter le centre suite à une décision de l’Office des migrations à

Berne. Je précise qu’il avait déjà une décision de non entrée en matière (NEM)”

(AI 195)

La sua richiesta d’asilo è stata respinta il

23.10.2007

dall’UFM ed identica sorte ha avuto il suo ricorso del 30.10.2007 a

seguito di decisione del 7.11.2007 del TAF (AI 122b). Lasciato il CRS di __________

ha abitato per un certo periodo nel già sopraccitato appartamento di __________

(AI 195) per poi trasferirsi il 2.8.2008, dopo due precedenti brevi visite nei

giorni 20/22.7.2008 e 25/29.7.2008 (AI 192), nell’appartamento di Via __________,

luogo dove è stato arrestato la mattina del 3.8.2008 (AI 1).

Incensurato sia in Svizzera (doc. TPC 6 e AI 3)

che in Austria (doc. TPC 41 e AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009), il

3.8.2008

è risultato positivo alla cannabis (AI 1 e 163).

Quo alla sua situazione finanziaria già in sede

d’istruttoria aveva affermato:

di non avere alcun risparmio; al centro asilanti

non ricevevo soldi ma vitto e alloggio. Sono arrivato in Svizzera con circa fr.

600.

- che ho usato per fare piccoli commerci (quando vedevo merce interessante

ribassata nei negozi la acquistavo e poi la rivendevo conseguendo un piccolo

guadagno; ogni tanto tagliavo i capelli ad amici o aiutavo in ristoranti

africani). Attualmente non ricevo alcuna rendita e posseggo solo i soldi che

sono stati trovati nel mio portafogli”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

e meglio fr. 225,45 (AI 163). Queste sue

dichiarazioni sono state sostanzialmente ribadite e precisate anche in sede di

pubblico dibattimento:

Dichiara che dal novembre 2007 le sue uniche

entrate sono state un commercio di compravendita con AC 3 di pezzi di ricambio

di automobili per il quale avrebbe conseguito un importo di fr. 250.- (che AC 3,

interrogato in merito nega), ulteriori fr. 400.- per i lavori indicati nell’AI

71, oltre una somma non precisabile ma ogni volta di fr. 20/50.- come barbiere

ad altri asilanti”

(verbale dibattimentale pag. 7)

Per quel che concerne i suoi progetti futuri ha

dichiarato di voler lavorare, possibilmente in Svizzera, anche se sarebbe

disposto a ritornare in __________ solo se gli fosse garantita l’incolumità.

7.

Oltre a non aver avuto un comportamento irreprensibile in

istruttoria (AI 73) in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del

19.8.2008

ha minacciato di morte AC 3, da lui chiamato col sopranome di __________:

Quando tornerò in __________ qualcuno pagherà

per quello che io ho sofferto ingiustamente. Voglio che venga scritto a verbale

che semmai incontrerò __________ lo ucciderò per la situazione in cui mi ha

messo. Io non ho armi da fuoco ma lo posso pugnalare a morte”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

Come se ciò non bastasse anche in carcere ha

spesso avuto degli atteggiamenti sopra le righe così come ben si evince dalla

sua punizione a tre giorni di isolamento a seguito della rottura, l’8.7.2009,

di un vetro di una finestra della cella (doc. TPC 12) o dal contenuto degli

scritti del 29.6.2009 e del 31.72009 della direzione del Farera:

Sin dall’inizio il comportamento di AC 2 nei

confronti del personale e in generale è stato del tipo arrogante e a volte

minaccioso…

Ad un certo punto si era anche pensato ad un suo

trasferimento a Stans, sempre rinviato per la sua situazione personale e per

esigenze d’inchiesta.

Nel frattempo veniva trasferito a due riprese in cella di contenimento per un

totale di 17 giorni per poi essere collocato presso il carcere giudiziario

della Farera, dove si trova tuttora”

(doc. TPC 9)

Siamo dell’avviso, condiviso dal dottor B__________

che segue da vicino il prevenuto e organizza un adeguato supporto, che un

trasferimento del signore AC 2 in un’altra struttura carceraria non

modificherebbe sostanzialmente il suo comportamento attuale e non sarebbe

attualmente opportuno”

(doc. TPC 16)

La sostenuta inopportunità di un suo

trasferimento in un istituto di pena della Svizzera Interna (doc. TPC 9 e 16)

così come l’impossibilità, a causa delle sue pregresse minacce di morte (AI 71

PP AC 2 19.8.2008) di un suo passaggio al PCT visto la presenza di AC 3, ha avuto come conseguenza l’aver dovuto trascorrere i quasi 13 mesi di detenzione preventiva (AI

150, 161, 180 e 189) al Farera, in regime non ordinario, con tutte le

limitazioni che ciò comporta.

IV) Accertamenti

medico psichiatrici di AC 2

8.

A fronte di alcuni suoi atteggiamenti durante la carcerazione AC 2 è stato visitato in più occasioni dal Dr. Med. B__________, il quale nei

suoi rapporti del 1.4.2009 e del 13.7.2009, ha concluso per l’assenza di

sintomi d’ordine psicotico o patologie psichiatriche che potessero avere una

qualsivoglia rilevanza sulla sua imputabilità rispettivamente carcerabilità:

la persona succitata è stata esaminata in

diverse riprese da parte mia. Le sue lamentele sono state prevalentemente di

ordine somatico (prurito sine materia, disturbi dispeptici inconsueti) e

psichiatrico (insonnia e malumore) ma sempre poco corrispondenti ai noti quadri

clinici o alle sindromi conosciute. Le farmacoterapie proposte non gli

avrebbero mai giovato e il paziente stesso si rifiutava ad assumere le terapie

richieste, affermando che a suo parere si tratti di farmaci sbagliati.

Oggettivamente il quadro psichico è apparso privo di

sintomi d’ordine psicotico e ben lontano da una qualsiasi diagnosi che possa

avere rilevanza sull’imputabilità o sulla carcerabilità. Nel periodo dall’11

marzo al 26 marzo il paziente ha fatto capire che non sopporta il regime carcerario,

ritenendo di essere rinchiuso troppo a lungo. In seguito si è dimostrato

minaccioso, ha inscenato un comportamento apparentemente bizzarro, ma ben

organizzato, chiedendo il ricovero in ospedale. Successivamente ha dato

un’immagine di un delirio di onnipotenza, sostenendo di essere medico e

offrendo l’aiuto al sottoscritto. Visto il suo comportamento poco collaborante

e minaccioso nei confronti degli agenti egli è stato collocato nella sala di

contenimento e ben presto il suo delirio si è risolto. In particolare, in

occasione della valutazione del 26 marzo egli ha ammesso che lo scopo era

quello di attirare l’attenzione sulla sua condizione e la sofferenza per la

barriera linguistica poiché il personale non parla la lingua inglese.

Le valutazioni successive hanno permesso di escludere una qualsiasi patologia

psichiatrica di rilevanza e di conseguenza non è stata è proposta alcuna

terapia.

Precisamente, secondo il codice ICD-10, non sono stati osservati criteri

diagnostici per F68.1 (Disturbo fittizio) poiché la produzione di sintomi è

stata fatta in seguito a un’evidente motivazione legata alla lunga

carcerazione. La conclusione diagnostica si riduce alla Z76.5 Simulazione di

malattia (Fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con servizi sanitari)”

(AI 202)

dal mio ultimo rapporto ho esaminato la persona

succitata in diverse riprese. Il suo comportamento è rimasto scontroso,

oppositivo e provocatorio, teatrale; un comportamento comunque inconsueto per

le patologie note (tenendo conto anche del contesto culturale). E’ stato

possibile osservare il rifiuto del cibo, perdita ponderale, idratazione

insufficiente, una psicomotricità inconsueta simile alla catatonia, una

trascuratezza dell’igiene personale e della cella, defecazione in cella e, di

recente, la rottura di un vetro. Recentemente è stato valutato dal medico

internista e non è stata rilevata alcuna menomazione della salute fisica.

Dal punto di vista psichiatrico rimane l’opinione che

si tratti di un comportamento insistentemente dimostrativo in un soggetto che

sin dall’inizio (anche quando non era solo in cella) ha dimostrato un

comportamento presuntuoso e pretenzioso, manipolativo e minaccioso, chiaramente

allo scopo di ottenere un guadagno secondario. L’aiuto offertogli sin dall’inizio,

sebbene richiesto con insistenza, è stato sempre rifiutato senza alcuna

giustificazione (inclusa le terapie medicamentose proposte per ridurre la

tensione e per alleviare le sofferenze dichiarate: insonnia, inappetenza,

sensazioni di gonfiore, prurito ecc.).

L’opinione psichiatrica rimane quella espressa nel mio

ultimo rapporto”

(doc. TPC 9)

Dello stesso tenore è un ulteriore rapporto

medico sullo stato di salute dell’accusato richiesto dalla Corte al Dr. Med. B__________

all’inizio del secondo giorno di dibattimento (verbale dibattimentale pag. 9),

che data 1.9.2009 e dalla cui lettura di evince quanto segue:

la persona succitata, con l’avvicinarsi del

processo, ha sviluppato una serie di sintomi depressivi che si sono aggiunti al

quadro descritto nei miei rapporti precedenti. Il rifiuto del cibo ha portato a

una notevole debolezza fisica e inoltre, l’igiene personale ha raggiunto un

livello preoccupante e pericoloso per la salute propria e quella degli altri

detenuti e del personale di custodia. Di fronte a questa condizione,

inaccettabile per un ambiente controllato anche dal punto di vista

epidemiologico, ho insistito con il detenuto illustrandogli l’importanza delle

misure igieniche e verso la fine del mese di luglio sono riuscito finalmente a

instaurare un rapporto terapeutico.

Nello stesso periodo sono state effettuate anche le

valutazioni mediche internistiche. Sebbene non sia stata riscontrata alcuna

patologia fisica derivante dalla ridotta nutrizione, ho proposto al paziente un

trattamento medicamentoso con ansiolitici per via venosa mediante le infusioni

contenenti il glucosio 5% (non si tratta di un nutrimento forzato) e un

trattamento con gli antidepressivi e neurolettici atipici.

Questo trattamento è stato applicato nell’infermeria del PCT ed ha avuto

immediatamente un buon effetto. Il contatto è migliorato, il paziente ha

fornito un anamnesi, ha raccontato alcune peculiarità culturali, il tono

dell’umore è migliorato notevolmente, ha ripreso ad alimentarsi correttamente e

l’igiene personale è rientrata nei parametri accettabili. Il decorso è stato

abbastanza favorevole e dalla somministrazione parenterale della

psicofarmacoterapia dal 21 luglio 2009 siamo passati a quella per os.

La collaborazione da parte del paziente è stata molto buona e addirittura con

una certa dose di cordialità nei confronti dei curanti e questo fino a pochi

giorni addietro. Purtroppo, nell’ambito di una verifica effettuata a sorpresa

il sabato scorso abbiamo scoperto che il paziente non ha assunto il trattamento

antidepressivo prescritto per almeno una settimana”

(doc. dib. 5)

9.

Durante il processo è capitato che AC 2 sembrasse assente ed anche

le sue risposte, spesso, non sono andate al di là di semplici monosillabi. E’

forse per questo suo apparire che il pomeriggio del secondo giorno

dibattimentale la pubblica accusa, con formale incidente processuale, ha

postulato che venisse:

sentito in aula il dr. B__________,

rispettivamente che egli proceda ad una visita di AC 2 al fine di stabilire se

lo stesso può seguire il pubblico dibattimento, in quanto da una decina di

minuti fissa il vuoto.

Il Presidente chiede ai difensori di prendere posizione

su questa istanza e gli stessi dichiarano di non opporsi a questa richiesta”

(verbale dibattimentale pag. 12)

La Corte, evadendo positivamente questa richiesta

(verbale dibattimentale pag. 12 e 13) e dopo che l’evocato medico ha proceduto

a visitare AC 2 per circa mezz’ora alla sola presenza del suo difensore, ha

assunto a verbale il Dr. Med. B__________ per sapere se l’accusato fosse o meno

in possesso della sua capacità processuale (su questa nozione si veda SCHMID,

Strafprozessrecht, Schulthess, Zurigo, 2004, § 29 no.

467.

segg., HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2005, § 39 no 27 segg. e PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo, 2000, § 65 no. 1182 segg.).

Queste sono state le sue risposte da cui, per la

Corte, il dover concludere per una piena capacità processuale di AC 2:

Il dottor B__________, come premessa al quesito

del Presidente a sapere se AC 2 ha in questo istante la capacità processuale

oppure no, richiama e conferma il contenuto dei suoi rapporti versati agli

atti, giungendo alla conclusione che AC 2 attualmente è in una fase depressiva

costruita durante la carcerazione in un soggetto di cultura differente a quella

occidentale parallelamente legato a sue proprie abitudini.

Il dottor B__________ precisa che AC 2 non presenta

alcun problema di ordine psicotico e questo suo atteggiamento è da ricondurre a

un suo comportamento di difesa.

Dopo questa premessa il dott. B__________ riconferma alla Corte di aver

visitato l’imputato per mezz’ora questo pomeriggio alla presenza del suo

difensore e dichiara che a suo parere AC 2 abbia piena capacità processuale, nel

senso della capacità di stare in giudizio, di comprendere le varie fasi del

processo e di parteciparvi.

Il dottor B__________ dichiara di non ritenere necessario procedere ad un

ulteriore esame di AC 2 sia questa sera che domani e riconferma come a suo modo

di vedere lo stesso abbia la capacità processuale.

A domanda del difensore di AC 2, il dottor B__________ precisa che la sua

visita si è basata su un’intervista del paziente e questo per valutare le

risposte rispettivamente per riscontrare o escludere blocchi intrapsichici o

fattori esterni. Dichiara che la visita è durata mezz’ora, un breve periodo, ma

è anche vero che conosce AC 2, avendolo visitato in carcere a più riprese e più

a lungo. Ribadisce che dalle risposte ricevute in questa intervista non ha

verificato la presenza di strutture paranoiche, precisando che le risposte

hanno sempre avuto un contenuto legato alla realtà anche se dette con voce

flebile. Ribadisce come a suo modo di vedere AC 2 a seguito di questa intervista, è ben conscio e sa di trovarsi in aula e sa che cosa gli sta

capitando.

A domanda del difensore di AC 2, il dottor B__________

dichiara che attualmente AC 2 ha come posologia medica una pastiglia alla sera

di Remeron (30 mg) che è un antidepressivo di nuova generazione. Dichiara che

da circa dieci giorni l’accusato ha interrotto volontariamente l’assunzione di

questo medicamento. Dichiara altresì che la non assunzione non influisce sulla

sua capacità processuale”

(verbale dibattimentale pag. 14 audizione Dr.

Med. B__________)

V) Vita e

precedenti penali di AC 3

10.

In aula, quo alla sua vita anteriore, alla sua situazione personale

e ai suoi precedenti penali AC 3, cittadino __________, nato a __________ il

10.4

, ha dichiarato che suo padre, ora pensionato, lavorava come autista e

che sua madre, deceduta, era contadina. A parte il fratello AA che abita a __________, tutti gli altri

fratelli, di fatto cinque essendo il maggiore già deceduto, risiedono in __________.

Terminati i 13 anni di scuola dell’obbligo,

comprensivi di elementari, medie e superiori, voleva proseguire gli studi al

politecnico, progetto che però non si è concretizzato per i motivi indicati da AA

nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 13.12.2008, che in sede di

pubblico dibattimento anche l’accusato ha fatto proprio:

Nel 1998 ho lasciato la mia attività di

orologiaio per aprire una mia attività privata di import-export di compressori

e oggetti di occasione in generale, che poi venivano spediti in Africa a mio

fratello AC 3. Voglio precisare che nella nostra società lavorano, oltre ad AC

3.

- che è il responsabile - un fratello e una sorella.

Sono io che ho chiesto ad AC 3 di venire in Svizzera

visto che era lui a gestire il lavoro in Africa. Ho scritto all’ambasciata di

richiedere i visti e permessi necessari per mio fratello alfine di giungere in

Svizzera. Volevo mostrargli la gestione del commercio in Svizzera così da

rendersi conto come funziona…

La prima volta che AC 3 è arrivato in Svizzera risale al 2001, se non erro,

come partner di affari e responsabile della succursale che gestiamo in __________.

In quell’occasione AC 3 era rimasto tre mesi e dopodiché è rientrato in Africa.

AC 3 è poi rivenuto in Svizzera verso fine 2002 con lo stesso titolo di prima…

Era rimasto da me per circa un mese e mezzo dopodiché doveva partire. Premetto

che io non l’ho accompagnato all’aeroporto e non so se effettivamente sia

rientrato in Africa.

Poco dopo mi ha chiamato dicendomi di aver trovato una compagna in Svizzera e

d’avermi informato che si trovava a __________ dove aveva chiesto asilo

politico poiché non voleva più ripartire per l’Africa visto che gli affari

laggiù non andavano bene e…che la ditta era nel frattempo fallita”

(AI 163 PS AA 13.12.2008)

Effettivamente l’accusato, che dei tre è l’unico

la cui identità è certa in virtù di un passaporto __________ valido sino al

25.1.2010

(doc. dib. 4 e verbale dibattimentale pag. 9), ha presentato il

29.1.2002

una domanda d’asilo a __________ ma non con il suo vero nome ma sotto

le mentite spoglie di __________, 9.4.1977, cittadino __________, sostenendo di

aver dovuto lasciare il __________, con un camion sino in Kenya, con la nave

sino in Italia ed in macchina sino in Svizzera, in quanto fuggito da un centro

di addestramento per guerriglieri dove era stato arruolato con la forza (AI 41

Inc. MP 2008.8891). Da ciò la prospettazione in sede dibattimentale del nuovo

reato (art. 250 CPP) di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

(art. 253 CP) per avere, a __________, il 29.1.2002, usando inganno, indotto i

competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di richiedente

l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, nato

il 9.4.1977 a __________, fu __________ e fu __________ nata __________,

cittadino __________ (AI 41 Inc. MP 2008.8891 nonché verbale dibattimentale

pag. 7 e 8), reato che AC 3, già in sede di istruttoria, non aveva contestato:

nel 2002 se non sbaglio, ho richiesto l’asilo.

Confermo di avere fornito dei dati personali falsi e una storia di fantasia per

giustificare la mia richiesta. ADR: che ho inventato la storia in

questione perché volevo rimanere in Svizzera”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

Assegnato al Canton __________ presso il centro

di __________, già il 10.6.2002 l’Ufficio federale dei rifugiati (di seguito

UFR) aveva respinto la sua richiesta d’asilo intimandogli un termine di

partenza per il 5.8.2002. Al successivo suo ricorso ha fatto seguito la

decisione negativa del 24.7.2002 della Commissione Svizzera di ricorso in

materia d’asilo, con susseguente lettera del 30.7.2002 dell’UFR che gli

intimava quale ultimo termine per lasciare la Svizzera il 24.9.2002, scadenza

però inefficace visto come già dal 10.9.2002 risultasse scomparso dal CRS di __________

(AI 41 Inc. MP 2008.8891).

Sui motivi di questa sua scomparsa e su come sia

riuscito a rimanere in Svizzera si rinvia alle seguenti sue dichiarazioni in

sede d’istruttoria:

Durante il mio soggiorno quale richiedente

l’asilo avevo avuto modo di conoscere la mia attuale moglie che nel frattempo

era rimasta incinta. Per tale motivo sono riuscito ad ottenere dapprima il

permesso L e successivamente il permesso B.

Con il permesso L sono riuscito a ritornare in __________

e recuperare il mio passaporto”

(AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008)

Durante il mio soggiorno ho conosciuto quella

che sarebbe diventata mia moglie. Quando è rimasta incinta ho ottenuto il

permesso L. In seguito sono rientrato in __________ e sono rientrato in

Svizzera con i miei documenti originali”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

Ho conosciuto mia moglie a __________ nel 2002.

Ci siamo sposati nel 2004. Abbiamo convissuto fino a circa il 2005/2006. Da

allora viviamo separati. Io a __________ e lei a __________. Abbiamo due figli

comuni, nati nel 2003 e nel 2004, che vivono con la madre a __________. I

nostri rapporti sono buoni. Vedo regolarmente i bambini. Non pago loro un

contributo regolare, ma quando posso contribuisco al loro mantenimento,

acquistando loro dei vestiti.

Io vivo da solo in un monolocale a __________. Pago fr.

500.00

di affitto al mese”

(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)

Malgrado l’avvenuta separazione e l’inizio di una

sua nuova relazione con una cittadina __________ di nome Lu di cui null’altro

si sa (AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008) al momento dell’arresto del

25.11.2008

(verbale dibattimentale pag. 8) era titolare di un permesso B, ora

scaduto, avendo validità solo sino al 13.1.2009 e di cui AC 3 nulla ha saputo

dire in merito ad un eventuale rinnovo.

Risultato negativo all’esame tossicologico (AI

163) non è incensurato avendo subito due condanne, la prima il 4.7.2003

dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland per i reati di cui agli art.

96.

cfr. 1 e 97 cfr. 1 LCStr con una multa di fr. 300.- sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 1 anno, la seconda l’11.7.2005

dall’Untersuchungsrichterammt II Emmental-Oberaargau per il reato di cui

all’art. 90 cfr. 2 LCStr. con una multa di fr. 1'000.- sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 2 anni (doc. TPC 4 e 9 nonché AI 54 Inc. MP

2008.

).

Ricordato come il suo nome, rispettivamente il

suo numero telefonico, figurasse in un’inchiesta di stupefacenti (AI 8 Inc. MP

2008.

) attivata nel Canton __________ durante i mesi di settembre /

novembre 2008 (AI da 1 a 6 Inc. MP 2008.8891) da cui il voluto ritardo

nell’emanazione di un ordine di arresto nei suoi confronti sino al 20.11.2008

(AI 7 e 8 Inc. MP 2008.8891), è comunque risultato estraneo a questo traffico

visto come le sue telefonate con il principale attore dell’inchiesta si

riferissero solo ad un possibile commercio di autovetture (AI 39 Inc. MP

2008.

) tanto che, con scritto del 19.12.2008, il competente giudice

istruttore ha confermato alla pubblica accusa come:

AC 3 werden im Kanton __________ keine

strafbaren Handlungen vorgeworfen, weshalb gegen ihn kein Strafverfahren

eröffnet worden ist”

(AI 39 Inc. MP 2008.8891)

Senza problemi di salute, in merito ai suoi

progetti futuri è sua intenzione restare in Svizzera già solo perché qui abitano

i suoi due bambini, che vuole continuare a frequentare e che del resto gli

hanno reso visita anche in carcere, lavorando e conducendo una vita normale

nella più totale legalità.

Per finire nulla vi è da segnalare in relazione

al suo comportamento durante l’istruttoria ed in carcere, ritenuta una sua

detenzione preventiva, al giorno del processo, di più di 9 mesi, di cui al PCT

solo dopo l’emanazione dell’AA (doc. TPC 9).

11.

Se la sua esposizione ai sensi della ai sensi della LF

sull’esecuzione e sul fallimento non appare particolarmente preoccupante (4

esecuzioni per complessivi fr. 1'461,40 nel periodo 1.1.2007 / 17.8.2009 con 1

attestato di carenza di beni per fr. 1'309,55, doc. TPC 37), lo stesso non può

essere detto per la sua situazione finanziaria.

Fino a che, nel 2005 / 2006 (AI 20 Inc. MP

2008.8891

PP AC 3 5.12.2008) non si è separato dalla moglie ha lavorato sotto

terzi, svolgendo dei lavori non qualificati che però gli garantivano perlomeno

delle minime entrate:

ho iniziato come operaio delle pulizie, eseguivo questo lavoro

presso delle ditte. Ero pagato da una ditta privata che si chiama __________

con sede a __________.

Per questa occupazione ricevevo in media CHF 1'000.- / 1'100.- mensili a

dipendenza delle ore che lavoravo.

Come seconda occupazione mi sono occupato della pulizia delle carrozze

ferroviarie presso la stazione di __________.

Per questa occupazione ricevevo uno stipendio mensile di CHF 800.- / 1'200.-

a dipendenza delle ore di lavoro che eseguivo.

Come terza occupazione lavoravo a __________ per una specie di robivecchi.

In pratica mi occupavo di raccogliere materiale diverso che la popolazione

gettava e dopo avere riparato questi oggetti li spedivo in Africa.

Per questa mia occupazione non percepivo uno stipendio fisso, dipendeva

da quale oggetto mi capitava di riparare e in seguito da quanto riuscivo a

ricavarne dopo averlo venduto”

(AI 163 PS AC 3 4.12.2008)

Dalla data della sua separazione si è messo in

proprio occupandosi sia “di piccoli lavori…quali traslochi” (AI 10 Inc.

MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008 nonché AI 163 PS AA 13.12.2008) che

dell’intermediazione nel commercio di autovetture e di pezzi di ricambio, il

tutto però senza “entrate finanziarie fisse” (AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS

AC 3 27.11.2008).

Benché non benefici di rendite pubbliche per

sopravvivere (AI 10 Inc. MP 20008.8891 PS AC 3 27.11.2008) l’assoluta

precarietà ed inconsistenza delle sue entrate trova conferma nella sua

dichiarazione di stato civile e patrimoniale agli atti indicante delle entrate

mensili per fr. 300.- a fronte di uscite per fr. 500.- (Inc. MP 2008.8891),

nella sua notifica d’imposta per il 2008 (doc. TPC 37) ma anche nelle sue

affermazioni in aula (secondo cui la sua cifra d’affari per le sopraindicate

sue attività commerciali nel periodo 1.1.2008 / novembre 2008 sia stata

complessivamente di circa fr. 6'000.- / 7'000.- da cui la scontata ammissione

di come alla fine del mese di soldi non ce ne sono) oltre che dalla confermata

sua dichiarazione di come suo fratello AA gli abbia dovuto pagare l’affitto

mensile dell’appartamento di __________ in almeno quattro o cinque circostanze

(AI 163 PS AA 13.12.2008).

Significativa in questo senso anche la seguente

dichiarazione di questo suo parente nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia

del 13.12.2008:

AC 3, la maggior parte del tempo, mi chiede del

denaro per vivere. Capita che gli paghi l’affitto o in alcune circostanze gli

do contanti per i suoi due bambini”

(AI 163 PS AA 13.12.2008)

VI) Circostanze

dell’arresto di AC 1 ed AC 2

12.

In merito alle circostanze dell’arresto di questi due accusati si

richiamano espressamente il rapporto di intervento del 4.8.2008 della Polizia

Comunale di __________ e il rapporto d’arresto del 3.8.2008 della Polizia

Cantonale:

In data e ora di cui sopra (ndr: il 3.8.2008

dalle ore 8.45 alle ore 15.30) telefona

il sig. R__________ dom. a __________ in via __________ 12, custode dello

stabile in questione, comunicando che un inquilino del 4° piano da segni di

squilibrio, urlando e scaraventando dal terrazzo delle bottiglie.

Giunti sul posto e preso contatto con il custode ci

recavamo al 4° piano, giunti sulla porta sentivamo all’interno

dell’appartamento in questione n° 43 una persona gridare.

Bussando svariate volte e insistendo lo stesso ci apriva la porta violentemente,

inveendo e minacciando di aggredirci. Il cpl C__________ decideva di fare uso

dello spray in dotazione in quanto la persona era di corporatura massiccia.

Il personaggio a questo punto arretrava verso la cucina tenendosi le mani sulla

faccia.

Entrati nell’appartamento e controllando la situazione venivano applicate le

manette, per la sicurezza della persona la si faceva sedere al centro della

cucina, più volte gli è stato pulito il viso con dell’acqua…Si fa notare che il

tutto si è svolto con la collaborazione della persona senza fare uso della

forza.

Si dava comunicazione a RM2…indi si contattava il 144 e si attendeva sul posto…

Mentre si attendeva l’ambulanza, si cercava il documento dello stesso

trovandolo appoggiato sul tavolino in sala, AC 2 nato il 02.12.1987, cittadino __________.

Chiesto verifica presso il CGCF…segnalavano che pure loro erano impegnati con

una donna della stessa nazionalità con svariati soldi con sé (Fr. 15000.-)…

Giunta sul posto l’ambulanza, il medico…visto l’irrequietezza ed aggressività

decideva di sedare l’uomo e di portarlo all’OBV.

Nel mentre si caricava il paziente sull’ambulanza, venivamo contattati dal

custode il quale faceva notare che diverse persone avevano visto nella

mattinata l’uomo rincorrere una ragazza per picchiarla, la stessa sembrava

l’inquilina dell’appartamento in questione.

Prendevamo contatto con le CGCF per chiedere informazioni sulla ragazza che era

stata fermata da loro in precedenza…

Noi ci portavamo con il veicolo e ambulanza presso OBV.

Prima di partire chiudevamo l’appartamento a chiave…

Giunti all’OBV, si prendeva contatto con il medico del PS, e si lasciava il

paziente da loro…

Ci si recava di nuovo presso l’appartamento di via __________ 12 per chiudere

finestre e spegnere apparecchi elettrici nello stesso.

L’appartamento si presentava in uno stato pietoso, maleodorante, con abiti e

suppellettili di vario genere sparsi per la casa.

Nel corridoio si aveva modo di notare che il pavimento di legno (parket) era

assai rovinato e diversi pezzi sparsi in giro.

Controllando i locali si notava uno di esso chiuso a chiave, pertanto si

dubitava che all’interno ci fosse magari una persona nascosta.

Trattasi della camera ubicata sulla sinistra, in fondo al corridoio.

Aperta la porta si notava il locale totalmente vuoto, solamente a terra una

borsa plastificata colore bianca con strisce color violetto con la scritta in

nero ZEBRA.

La stessa risultava parzialmente aperta e per tanto si è potuto sbirciare che

all’interno vi erano degli ovuli avvolti in carte trasparenti…

A questo punto, null’altro veniva toccato, immediatamente si dava comunicazione

a RM2...il quale inviava sul posto una pattuglia per il controllo

dell’appartamento.

Giunta la pattuglia, rilevava la nostra posizione, e…ci portavamo all’OBV di __________

per piantonare il paziente AC 2, in quanto era in stato di fermo.

I medici dell’OBV al nostro giungere hanno provveduto ad eseguire delle lastre

allo stomaco di AC 2, onde verificare se nello stesso fossero presenti

ulteriori ovuli o sostanze ingerite. Nulla emergeva, il paziente dormiva

profondamente, ulteriori analisi hanno confermato che AC 2 era sotto l’influsso

di alcool 1,5gr/kg, inoltre sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti

(canapa)”

(AI 163)

Verso le 0830 ca in via __________ a __________,

una pattuglia delle GFC incrociava un tassi con all’interno una cittadina __________.

Da lì un controllo. Oltre ad avere la donna documenti non suoi, era in possesso

di fr. 15'000 circa.

Notasi

1.

che via __________ fa angolo con via __________

2.

che dal sopralluogo fatto nell’appartamento emergeva che nelle prime ore del

mattino era stata osservata una cittadina africana che si allontanava di corsa

seguita da un connazionale…

Nell’appartamento veniva trovato un apparecchio fotografico digitale con

all’interno 400 foto ca tra queste, il nero che aveva dato in escandescenza e

la cittadina __________ che però aveva ampia chioma (nell’appartamento sono

state trovate diverse parrucche).

Si confrontava le foto con la donna ed emergeva che erano la medesima persona.

Conforto ulteriore ci è stato dato dal portinaio di via __________ che ha

riconosciuto senza ombra di dubbio nella donna, la persona che occupava

l’appartamento…

Un secondo controllo dell’appartamento eseguito con un cane antidroga delle GFC

ci permetteva di rinvenire in un armadio a muro una sciarpa bianca con

all’interno 49000 franchi ca”

(AI 1)

AC 2, a cui all’Ospedale __________ è stata

diagnosticata una “agitazione psicomotoria aggressiva reattiva: - abuso

etilico con 1,5% - sedazione con Dormicum 15 mg in ambulanza - tossicologia

nelle urine positiva per THC” (AI 1), una volta risvegliatosi, è stato

arrestato (AI 1) e condotto al Farera. Il giorno successivo è stato deferito al

GIAR (AI 4) per i presupposti reati di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 2 LStup) e soggiorno illegale

(art. 115 cpv. 1 della LF sugli stranieri, di seguito solo LStr) che ne ha

confermato l’arresto (AI 12). L’ulteriore imputazione di contravvenzione alla

LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) di cui al punto 6 dell’AA gli è stata promossa in

sede di verbale d’interrogatorio del 13.2.2009 dinanzi al PP (AI 172 PP AC 2

13.2

).

A seguito del suo trasferimento alla CPC il

4.8

, dove è rimasta piantonata sino al 6.8.2008 (AI 7, 9, 10, 11 e 31

nonché considerando 3 della presente decisione) l’arresto di AC 1 e il suo

deferimento al GIAR (AI 5, 6 e 10) è stato posticipato sino a quest’ultima

data, quando è stata nuovamente arrestata (AI 32 e 33) per comparire il

7.8.2008

dinanzi al GIAR (AI 37), che ne ha confermato l’arresto (AI 45), per i

presupposti reati di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup) e

soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 LStr). Le ulteriori imputazioni di falsità

in certificati (art. 252 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP)

di cui ai punti 3 e 4 dell’AA le sono state promosse in sede di verbale

d’interrogatorio dinanzi al PP del 26.8.2008 e del 12.2.2009 (AI 82 PP AC 1

26.8.2008

e AI 169 PP AC 1 12.2.2009).

13.

Così come anticipato nel considerando precedente, nelle prime ore

della mattina del 3.8.2008, all’interno dell’appartamento di Via __________,

tra AC 1 e AC 2, che era giunto la sera prima da __________ ed aveva trascorso

la nottata in una discoteca di __________ (AI 71 PP AC 2 19.8.2008) è scoppiata

una violenta discussione. Indipendentemente dalla causale (per AC 2 la gelosia

della compagna, AI 71 PP AC 2 19.8.2008 ed AI 111 PP AC 2 30.9.2008, per AC 1

il suo mancato pagamento per l’attività di spaccio, AI 82 PP AC 1 26.8.2008),

l’accusata decide di scappare e lasciando:

l’appartamento ho preso una mazzetta di soldi

che avevo scoperto in un armadio del corridoio poche ore prima. La mazzetta era

chiusa con un fascetta trasparente con un pezzettino di carta con scritto la

cifra 15'000…

AC 2 mi ha inseguito ma non mi ha preso. Io mi sono nascosta per strada; l’ho

visto passare senza maglietta di corsa, mi stava cercando. Ho chiamato un taxi

con il telefono. La Polizia mi ha fermato quando mi cingevo a salire sul taxi”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

AC 1, che era intenzionata a raggiungere __________

(AI 1 PS AC 1 3.8.2008 e PS T 3.8.2008), fermata da una pattuglia delle guardie

di confine (di seguito solo GCF), si è legittimata con una carta d’identità

francese a nome di M__________.

In merito a questo documento di legittimazione e

ad altre carte trovate in suo possesso sempre a nome di questa cittadina

francese, AC 1 nei suoi verbali di Polizia e dinanzi al PP ha dichiarato quanto

segue:

A __________ ho conosciuto qualcuno, il quale mi

ha detto che sua sorella era partita in Canada, con l'aiuto di un signore di

cittadinanza jugoslava, da parte mia ho chiamato questo signore, ci siamo dati

appuntamento alla stazione ferroviaria di __________, dove mi ha consegnato la

carta d'identità. Mi ha detto che mi avrebbe consegnato pure il passaporto,

sarebbe stato circa 4-5 giorni orsono…Visto che il mio permesso scadeva il

29.07.2008

non ho voluto aspettare oltre…

Lui mi aveva chiesto circa CHF 2'000.- per le carte, la

carta d'identità ed il passaporto. lo gli risposi che avevo unicamente CHF

300.

- e che se mi prendeva tale denaro, non avevo più nulla”

(AI 1 PS AC 1 3.8.2008)

“D: Come mai era in possesso dei

documenti personali di M__________?

R: Mi sono stati venduti a __________ da uno Yugoslavo

che non conosco il quale mi ha venduto questo documento per CHF 300.-.

D: Come mai avete accettato di acquistare il documento

d'identità intestato a __________ M__________ se la foto raffigurante il viso

si poteva notare benissimo che non era la vostra foto?

R: Perché il tipo che me l'ha venduta ha detto che l'uomo

bianco non riesce a riconoscere bene i tratti somatici delle persone di colore.

D: Come mai eravate anche in possesso di alcune tessere

bancarie intestate a M__________?

R: Anche queste tessere mi sono

state consegnate assieme al documento d'identità. Il tutto al prezzo di CHF 300.-.

L'uomo che me le ha vendute ha detto che

non erano più valevoli ma che avrebbero potuto confermate le mie generalità in

caso di dubbi sul documento da me esibito in caso di controllo”

(AI 163 PS AC 1 12.8.2008)

è stata una ragazza che conosco bene e che so

farsi chiamare J__________ (ragazza che avevo conosciuto al centro richiedenti

l’asilo di ______) che mi ha indirizzato da questo cittadino yugoslavo e che mi

ha venduto i documenti intestati a M__________. E’ giusto dire che questi

documenti li ho acquistati a __________ forse nel mese di maggio 2008”

(AI 163 PS AC 1 21.8.2008)

“D. Come ha ottenuto i documenti

intestati a M, cittadina francese? In che circostanze li ha usati?

R. Confermo quanto dichiarato in

Polizia: mi sono stati venduti da una persona slava che mi è stata indicata da

una conoscente. Li ho ricevuti a fine maggio. Me li sono procurata per

eventualmente lasciare la Svizzera”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

anche se poi in sede di pubblico dibattimento ha

cambiato versione affermando che:

gli stessi le sono stati consegnati da AC 2 a __________ salvo errore, anche se non è sicura a maggio 2008. Dichiara di aver chiesto questi

documenti perché gli servivano per inviare dei soldi all’estero e anche per

legittimarsi.

Interrogato in merito AC 2 contesta questa circostanza”

(verbale dibattimentale pag. 10)

Comunque sia l’inchiesta ha permesso di appurare

come M__________ esista realmente e che i documenti trovati in possesso

all’accusata al momento del suo arresto (AI 1) fossero autentici in quanto

rubati alla legittima detentrice il 26.4.2008 in un esercizio pubblico di __________

(AI 1, 1a, 2, 5, 6, 7 e 8 Inc. MP 2008.8885 nonché AI 163).

14.

Al momento dell’intervento di Polizia del 3.8.2008 (AI 1) a AC 1 ed AC

2.

sono stati sequestrati della cocaina, dei soldi e numerosi altri oggetti

(doc. TPC 37 nonché AI 1, 33 e 163), per cui il cui esito confiscatorio (art.

69.

e 70 CP), in quanto integralmente ripresi nei corpi di reato dell’AA, si

rinvia al considerandi 65 e 66 della presente decisione, ricordandone non di

meno in questa sede i seguenti:

-- 411,03 grammi netti di cocaina con un grado di purezza variante tra il 31% e il 44% da cui la media

ponderata del 37% indicata nell’AA, suddivisi in 38 ovuli e 28 bolas (AI 163),

ritrovati, per la quasi totalità, in un beauty case ed in un sacchetto celeste

contenuti in una borsa di plastica bianco viola con scritta Zebra in una stanza

dell’appartamento di Via __________ (doc. TPC 37 foto 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14

nonché AI 1 e 163) oltre che, per un ovulo nascosto in un preservativo dove è

stato riscontrato il Dna di AC 1 (AI 163), su una scansia di un armadio a muro

in corridoio (doc. TPC 37 foto 4 e 15 nonché AI 33 e 163);

-- fr.

65'019,10 di cui fr. 49'600.- su una scansia di un armadio a muro in corridoio

dell’appartamento di Via __________, avvolti in un foulard bianco (doc. TPC 37

foto 4, 16 e 17 nonché AI 1 e 163) dove è stato riscontrato il Dna di AC 1 (AI

185) mentre fr. 15'419,10 erano in possesso di questa accusata al momento del

suo fermo da parte di una pattuglia delle GCF (AI 33 e 163), ricordato altresì

come predette banconote, analizzate a campione nella misura del 10-15%, sono

risultante positive alla cocaina per contatto diretto (AI 163);

-- una

bilancia elettronica (doc. TPC 37 foto 9, 10 e 18 nonché AI 1 e 163);

-- una

macchina fotografia digitale Sony (AI 1 e 163) dalla cui scheda di memoria sono

state stampate numerose fotografie raffiguranti una festa avvenuta il 22.4.2008

(doc. dib. 6) al CRS di __________ dove risiedeva AC 1 (doc. dib. 1 e

considerando 1 della presente decisione), che oltre a questi due primi

arrestati riproducevano, a festeggiare assieme a loro in atteggiamenti più che

amichevoli, anche AC 3 (AI 163);

-- due

bigliettini con scritto, nel primo due numeri di telefono di AC 3 e nel

secondo altri numeri a lui riconducibili (AI 1 e 163);

-- una carta

d’identità francese, due tessere bancarie Raiffeisen, una tessera di una

assicurazione malattia, una carta Douglas ed una carta Renault, tutte intestate

a M__________ (AI 1 e 163)

senza altresì dimenticare i numerosi natel e

schede telefoniche (AI 1 e 163) di cui si dirà meglio nel considerando 23 della

presente decisione, e alcune ricevute di invio di denaro con mittente M__________

(AI 163), il cui esame sarà affrontato nel considerando 30 della presente

decisione.

15.

Nel suo secondo verbale d’interrogatorio del 3.8.2008 AC 1, seppur

dichiarandosi, così come del resto fatto anche dinanzi al GIAR (AI 45 GIAR AC 1

7.8

), assolutamente estranea alla cocaina ed ai soldi rinvenuti

(considerando 14 della presente decisione), ha comunque tirato subito in ballo AC

3.

(da lei chiamato __________ o __________), indicandolo come quello che,

assieme ad AC 2 (da lei chiamato __________), aveva pagato l’affitto e la

cauzione dell’appartamento di Via __________ rispettivamente come quello che,

secondo lei, avrebbe portato la droga a __________, circostanza che, ma solo

nel seguito, l’inchiesta ha permesso di smentire (e questo anche per voce della

stessa AC 1, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008) già solo perché dai

tabulati telefonici di AC 3 sui suoi numeri 076__________ e 078__________ è

risultato come lo stesso non sia mai sceso in Ticino nei mesi di maggio /

agosto 2008 (AI 22, 29 e 33 Inc. MP 2008.8891, AI 192 e considerando 23 della

presente decisione):

“D: chi le ha dato il denaro per

pagare l’affitto e la cauzione?

R: uno si chiama AC 2 ed è quello

che ho riconosciuto nell’allegato A e l’altro si chiama AC 3. AC 3 è da 6 giorni che non lo vedo. In tutto il tempo che sono stata nell’appartamento lui è

arrivato un paio di volte a dormire…

D: AC 2 viveva con lei?

R: Ho conosciuto AC 2 a __________. Posso dire che era il mio ragazzo…

D: i soldi per pagare la cauzione

dell’appartamento e l’affitto glieli ha dati AC 2 o AC 3?

R: metà a testa AC 2 e AC 3…

D: chi ha portato gli ovuli

contenenti la cocaina?

R: …vedevo che quando arrivava AC 3

andava in bagno e stava molto tempo. AC 3 a mia domanda mi diceva che stava in bagno per tanto tempo perché si fumava la sua canna. Andava in bagno perché a

me dava fastidio. Io non ho mai visto la droga, questo perché io dormivo nel

salotto e quando uscivo chiudevo a chiave la porta del salotto. I ragazzi

avevano a disposizione altre due camere”

(AI 1 PS AC 1 3.8.2008)

Più chiara e diretta è stata invece la chiamata

di correo di AC 2 nel suo verbale di Polizia del 3.8.2008:

“R: I soldi sono miei ma la droga

no, quella è di un mio amico.

D: Chi è questo amico?

R: AC 3, io ho tutte le

informazioni di questo amico ho anche una sua fotografia nella mia macchina

fotografica”

(AI 1 PS AC 2 3.8.2008)

dichiarazione nella sua essenza ribadita anche

dinanzi al GIAR (“Sapevo che c’era della cocaina nell’appartamento: era di AC

3, cittadino del __________. So che lui la vende”, AI 12 GIAR AC 2

4.8

), nonché precisata con qualche informazione supplementare nei

successivi suoi verbali di Polizia del 4.8.2008 e dell’11.8.2008:

nell’appartamento della mia ragazza a __________

ho segnato da qualche parte il nome corretto, come da Passaporto, di questo AC

3…

Sempre a __________ ho segnato due numeri di telefono

del AC 3 e ricordo che uno di essi termina con 491”

(AI 163 PS AC 2 4.8.2008)

la persona che ha fatto tutto questo casino è

fuori e si gode la vita, ha due automobili…

Di AC 3 ricordo che ha due telefoni e che entrambi i suoi numeri finiscono con

le cifre 419. Mi chiedo solo perché io mi trovo qui mentre AC 3 sta fuori”

(AI 163 PS AC 2 11.8.2008)

per essere confermata anche in sede

dibattimentale:

AC 2, dopo che il Presidente gliene ha dato lettura, conferma le sue dichiarazioni nell’AI 1 PS

3.8.2008

e cioè che la droga era del AC 3”

(verbale dibattimentale pag. 10)

VII) Circostanze

dell’arresto di AC 3

16.

Sulla scorta degli elementi sopra richiamati, segnatamente le

stringate e sotto certi aspetti inesatte chiamate di correo di AC 1 ed AC 2, il

ritrovato biglietto coi due numeri telefonici di AC 3 terminanti con 419

rispettivamente le foto della loro comune festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________

(considerandi 14 e 15 della presente decisione), la pubblica accusa, dopo

formale riconoscimento fotografico di questo terzo accusato da parte di AC 1 ed

AC 2 nei loro verbali di interrogatorio di Polizia del 21.8.2008 e

dell’11.8.2008, ha ordinato l’arresto di AC 3 per il presupposto reato di

infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, AI 1 e 2 Inc. MP

2008.

). A tale scopo la Polizia Cantonale si è recata a __________ il 9.9.2008, trasferta rivelatasi inutile visto come AC 3 si trovasse in __________

per commemorare l’anniversario della morte della madre (doc. dib. 4 e AI 6 Inc.

MP 2008.8891).

Richiamati i motivi del successivo giustificato

ritardo nell’esecuzione del suo arresto (considerando 10 della presente

decisione), solo il 20.11.2008 il PP ha potuto emettere un nuovo ordine con

contemporanea sua iscrizione a Ripol (AI 7 Inc. MP 2008.8891).

17.

AC 3 è stato arrestato a __________ nel tardo pomeriggio del 25.11.2008

(verbale dibattimentale pag. 8):

A la date et à l’heure précitées, les agents…de

la police mobile de __________ ont appréhendé le nommé AC 3, 10.04.1977, alors

qu’il circulait au volant de son fourgon de livraison, Ford Transit. Cet

individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt dans le RIPOL…Dans nos locaux,

l’identification au moyen du système AFIS a permis d’établir que ce dernier

était également connu comme ancien requérant d’asile sous le nome de __________,

09.04.1977

La fouille de ses effets personnels a permis de mettre

en évidence que AC 3 était porteur des natels suivants:

1.

Nokia Gris, 076 __________

2.

Nokia Slide, 078 __________

3.

Nokia noir, 076 __________”

(AI 9 Inc. MP 2008.8891)

per poi, una volta effettuata la perquisizione

dei suoi due veicoli e del domicilio, essere incarcerato presso la prigione

regionale di __________, trasferito in Ticino il 27.11.2008 (AI 10 Inc. MP

2008.

) e deferito lo stesso giorno al GIAR (AI 11 Inc. MP 2008.8891) che ne

ha confermato l’arresto (AI 12 Inc. MP 2008.8891) per il presupposto reato di

infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup).

Nei suoi primi verbali d’interrogatorio e così

come ha sempre continuato a fare anche nel prosieguo dell’istruttoria AC 3 si è

sempre dichiarato estraneo ad ogni e qualsiasi accusa:

Mi viene chiesto se ho qualche deposizione

spontanea da fare in relazione al suo fermo e successivo arresto, avvenuto

martedì 25 novembre 2008 a __________.

Rispondo che da parte mia non ho fatto nulla e non ho

niente a che fare con le accuse che mi vengono assegnate. Con la droga non ho

mai avuto nulla a che fare ne nemmeno ne faccio uso”

(AI 10 Inc. MP 2008.8891 PS AC 3 27.11.2008)

Stamattina ho preso atto delle chiamate in

correità formulate nei miei confronti da AC 2 e AC 1.

Loro raccontano delle grandi bugie.

Lui ha dei problemi mentali.

Io non ho mai avuto nulla a che fare con la cocaina,

non l’ho mai toccata, quindi neppure venduta. Io non ho mai visto cocaina”

(AI 12 Inc. MP 2008.8891 GIAR AC 3 27.11.2008)

VIII) Conoscenza

degli accusati e loro frequentazioni

18.

AC 1 ed AC 2 si sono incontrati la prima volta al CRS di __________ dopo

il loro arrivo in Svizzera (considerandi 1 e 6 della presente decisione), per

poi perdersi di vista e rincontrarsi nei mesi successivi ed iniziare,

indicativamente nell’aprile 2008, una relazione sentimentale durata sino al

giorno del loro comune arresto del 3.8.2008 (considerando 12 della presente

decisione), rapporto affettivo che AC 1, in aula, contrariamente ad AC 2, ha dichiarato di considerare come definitivamente chiuso:

Ho incontrato AC 2 la prima volta presso il

centro di registrazione di __________ …Ci siamo solo visti. Circa 6 mesi più

tardi ci siamo incontrati per caso in un negozio africano a __________...ci

siamo scambiati i numeri di telefono…AC 2 mi chiamava molto spesso”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

I nostri rapporti (ndr: con Guillame, cioè la persona che le

aveva consigliato di richiedere l’asilo, considerando 1 della presente

decisione) si sono interrotti

bruscamente, in aprile, quando io ho iniziato la frequentazione con AC 2”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

L’ho conosciuta l’anno scorso a __________.

Entrambi presentavamo la domanda d’asilo…

Lei è la mia fidanzata, la mia morosa”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

confermo che ho conosciuto AC 1 nel cantone __________

e abbiamo iniziato una relazione”

(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

19.

Sia AC 3 che AC 1 (le cui rispettive schede telefoniche nel periodo

12.6.2008

/ 3.8.2008, unicamente in uscita dall’apparecchio dell’accusata,

hanno avuto 16 connessioni, AI 115, 116, 118 e 193, AI 22, 29 e 33 Inc. MP

2008.8891

nonché considerando 23 della presente decisione) riconoscono un loro

primo sporadico contatto ad inizio 2008, la partecipazione di AC 3 (anche se

ammessa unicamente in aula e solo dopo svariate bugie e reticenze, verbale

dibattimentale pag. 15 e 16) ad una festa organizzata da AC 1 il 22.4.2008

presso il CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163 e considerandi 14 e 22 della

presente decisione) rispettivamente un ulteriore trasporto di mobili, in

presenza di AC 2, nell’appartamento di __________ nella primavera del 2008 (AI

195, considerando 21 della presente decisione):

Riconosco AC 3. Si tratta della persona di cui

ho parlato nei miei precedenti verbali di interrogatorio, indicata come __________

o __________. L’ho conosciuto attraverso AC 2, che me lo ha presentato…

L’ho visto al centro asilanti dove stava AC 2, centro

che AC 3 frequentava…

L’ho conosciuto in maggio 2008, mi sembra. Lo vedevo spesso in compagnia di AC 2…

mi ricordo che la primissima volta che ho incontrato AC

3.

è stato a inizio 2008, probabilmente in gennaio, allorquando mi sono messa a

disposizione di una conoscente che stava traslocando in un appartamento di __________.

AC 3 ha effettuato il trasporto di alcuni mobili di questa ragazza, da __________

a __________. Io ero a bordo del furgoncino di AC 3 con la ragazza e AC 3 alla

guida”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

Riconosco la donna qui presente. È la compagna

di AC 2...L’ho conosciuta nelle circostanze descritte nel verbale del

5.12

, ossia quando, nella primavera 2008, AC 2 mi ha chiamato per il trasporto di un letto, dal negozio Otto’s di __________

all’appartamento di __________. Sentite le dichiarazioni circa il nostro primo

incontro di AC 1, confermo che a inizio 2008 ho effettuato un trasporto da __________

a __________ per una donna. Durante il trasporto era presente una seconda

donna, che effettivamente ora ricordo essere la qui presente AC 1…

Dopo i due incontri per trasporto di mobili di cui ho

parlato ricordo di avere incontrato AC 1 in occasione di una festa...Ricordo poi di averla vista, assieme a AC 2, a __________, in giro, per strada o in

negozi africani…Ricordo che una volta ho trasportato AC 2 e AC 1 da un negozio

africano ad un altro, a __________”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

Malgrado queste sue prime dichiarazioni e quanto

verrà indicato nel considerando successivo quo ai suoi rapporti con AC 2, AC 3, in linea generale, ha però sempre sostenuto di non essere mai stato amico né di AC 1 né di AC

2.

e questo anche in urto alle risultanze degli ordinati controlli telefonici

sulle rispettive loro utenze (considerando 23 della presente decisione):

Il PP mi chiede ancora una volta di descrivere

come fossero i miei rapporti con AC 1 e AC 2…

Non ho mai avuto alcuna relazione con loro. Li ho

conosciuti in occasione del trasporto del loro letto. In seguito mi è capitato

di vederli in giro. Li ho incontrati in occasione della già menzionata festa…confermo

di non essere mai stato amico né di AC 2 né di AC 1”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

20.

Quo alla loro frequentazione AC 3, nei suoi verbali d’interrogatorio,

prenderà ancor più le distanze da AC 2 riconoscendo solo il trasporto di mobili

nell’appartamento di __________ (AI 195 e considerando 21 della presente

decisione) nonché, ma solo in sede di pubblico dibattimento (verbale

dibattimentale pag. 15 e 16), la sua partecipazione alla festa di AC 1 del

22.4.2008

al CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163 e considerandi 14 e 22

della presente decisione), dove l’accompagnò. Ben diversa è la posizione di AC

2.

che, oltre a questi episodi, racconta anche di loro “business”, sia

conclusi che solo prospettati:

lo conosco con il soprannome di __________...Confermo

di averlo conosciuto nella primavera 2008, quando mi ha chiamato per effettuare

un trasporto. Dopo quella prima occasione, l’ho rivisto in occasione di una

festa…e alcune volte a __________, in negozi africani o in giro per strada. In

almeno un’occasione ho fatto da taxi per lui e la sua compagna AC 1, assieme.

In un’altra occasione sono intervenuto dopo che lui si era battuto con altre

persone in strada”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Nego di aver mai fatto degli affari o

prospettato degli affari a AC 2. In effetti io commercio anche nelle auto

d’occasione e in altri oggetti di seconda mano, ma non ho mai prospettato

affari a AC 2. Non gli ho mai pagato alcuna commissione per clienti che lui mi

avrebbe trovato. Non gli ho mai parlato né tanto meno promesso della

possibilità, per il mio tramite, di fargli ottenere un passaporto del __________”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Ho conosciuto AC 3 a __________; frequentava la comunità africana che frequentavo anch’io. Era circa dicembre 2007.

Lui mi si è presentato come __________ …

Lui arrivava comunque abbastanza spesso al centro asilanti

o nei luoghi gli africani si ritrovano. In quelle occasioni ci vedevamo. In una

occasione ha mostrato a me e ad altri delle foto riguardanti il suo business di

esportazioni di veicoli”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

Ho poi conosciuto AC 3, che era attivo nel

commercio di veicoli, generatori e altri apparecchi elettrici tra l’Africa e

l’Europa. Io ho cercato di farmi coinvolgere da lui in questo suo commercio per

guadagnare dei soldi. Lui inizialmente non mi voleva coinvolgere, credendo che

io non potessi aiutarlo in nessun modo, poi mi ha chiesto di aiutarlo a trovare

possibili compratori per merce che lui voleva vendere in __________”

(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

Confermo di avere conosciuto AC 3 in un ristorante africano. In seguito l’ho rivisto presso il centro asilanti di __________. In

questa occasione abbiamo parlato e ho appreso che lui aveva un business di

compravendita di vari oggetti. Inoltre effettuava trasporti di merce e di

persone. Visto che ero interessato nel commercio di macchine, gli ho chiesto se

poteva coinvolgermi in quest’attività. Inizialmente lui rise di me, ma poi mi

ha in qualche modo coinvolto; in particolare mi ha mostrato in alcune occasioni

delle auto che doveva vendere…In un’occasione sono riuscito a trovargli un

acquirente per pezzi di ricambio di auto e un generatore. Il business è andato

a buon fine e AC 3 mi ha dato una commissione di Fr. 250.00.

La nostra collaborazione è continuata; ci sentivamo

spesso e posso dire che eravamo diventati amici. Abbiamo parlato di fare affari

in modo più intensivo, in particolare esportando merce in Africa. Lui aveva un

progetto di riempire un container con pezzi di ricambio di automobili,

generatori e altre parti meccaniche. Vista la prospettiva di collaborare nel

business, mi ha chiesto se ero in regola con i documenti. Gli ho spiegato che

la mia situazione era in realtà precaria, in quanto la mia richiesta d’asilo

era stata definitivamente respinta. Lui mi ha detto che allora era un problema

lavorare dalla Svizzera, ma mi ha promesso che se la nostra collaborazione in

affari fosse andata bene, attraverso suo fratello mi avrebbe fatto ottenere un

passaporto del __________. Dal __________ avrei dunque potuto continuare a fare

business con lui. Questa prospettiva per me era estremamente allettante…In

seguito la nostra collaborazione per la vendita di automobili si è

intensificata. Mi mostrava continuamente fotografie di automobili da vendere,

chiedendomi di trovare eventuali acquirenti”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

21.

AC 3, nei propri verbali d’interrogatorio dinanzi al PP ed in sede

dibattimentale, ha sempre negato di aver frequentato il CRS di __________ dove

risiedeva AC 2, di avere, perlomeno in un’occasione, trasportato da solo AC 1

con la sua autovettura al CRS di __________, di averli frequentati in altri

luoghi oltre a quelli da lui ammessi nonché di essere mai salito nell’appartamento

di __________ (AI 195) una volta che AC 2 rispettivamente AC 1, anche se in

misura minore, ne avevano preso possesso:

nel corso del 2008 non sono mai stato al centro

asilanti di __________. In passato ci ero andato per vendere del cibo”

(AI 42 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 30.12.2008)

Dichiara di non aver mai frequentato il CRS di __________

quando c’era AC 2. Ha sì frequentato questo centro nel 2006/2007 andandovi a

vendere cibo, ma ha smesso quando agli asilanti non sono stati più dati soldi”

(verbale dibattimentale pag. 17)

Non ho però mai trasportato AC 1 da sola”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

non l’ho mai accompagnata presso il centro

asilanti dove lei risiedeva e non mi sono mai recato, da solo o in compagnia di

AC 2, a renderle visita presso un centro asilanti”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

ho trasportato loro e il letto presso una

palazzina di appartamenti a __________. AC 2 aveva la chiavi del portone di

entrata. Io ho scaricato il letto fuori dall’entrata del palazzo e me ne sono

andato”

(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)

il giorno che ho accompagnato AC 1 e AC 2 presso

l’appartamento di __________, non sono entrato. Mi sono limitato ad aiutare AC 2 a portare il letto all’interno del palazzo, nell’atrio dell’entrata principale, che si trova al

pian terreno. Poi me ne sono andato”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

Il PP mi chiede nuovamente se io non mi sono mai

recato all’interno dell’appartamento di __________ per incontrare AC 2 e/o AC 1.

Confermo di non essere mai entrato nell’appartamento in

questione”

(AI 57 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 1.4.2009)

Queste sue dichiarazioni sono state però

sconfessate in più occasioni dalle tavole processuali e dibattimentali.

-- In merito

alla sua frequentazione, anche nel corso del 2008, del CRS di __________ dove

alloggiava AC 2 si richiamano i seguenti passaggi nei verbali d’interrogatorio

di AC 1, di AC 2 e di uno dei sorveglianti del centro oltre che quanto

sostenuto da AC 2 in sede dibattimentale:

L’ho visto al centro asilanti dove stava AC 2,

centro che AC 3 frequentava”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

E’ capitato più volte che ero io a recarmi al

centro richiedenti di __________ a trovare AC 2.

In quelle occasioni nella camera di AC 2 era presente AC

3”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

Una sera, dopo il compleanno di AC 1 (ndr: a dire il

vero AC 2 si riferisce alla festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________), AC 3 mi ha chiamato al telefono e mi ha chiesto se poteva passare da me al centro. Gli ho detto di sì. Lui è arrivato con

il suo furgoncino. Ha parcheggiato lungo la strada e mi ha chiesto di

scendere…mi ha consegnato una borsa e mi ha chiesto di tenergliela. Gli ho

detto che l’avrei riposta in camera mia dopo aver bevuto qualcosa insieme, ma

lui ha insistito perché io la portassi subito in camera mia”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Nous vous présentons une troisième photographie

en noir et blanc (doc. 3), représentant une persone de sexe masculin.

Connaissez-vous cet homme ou l’avez-vous déjà vu auparavant?

Là, je ne suis pas sûr, mais c’était un type qui

rendait souvent visite à AC 2 au centre à __________, plus précisément durant

la pause de midi. Il se déplaçait avec une camionette et ils parlaient soivent

ensemble, soit sous un arbre à proximité du centre.

Je dois préciser avoir déjà vu ce type avec sa camionnette

à la station-essence sise sur la rue __________ à __________. Par la suite, je l’ai vu à une seule reprise rentrer dans un

immeuble, où la porte d’entrée donnait peu après ladite station-essence (ndr: trattasi della via dove dimora AC 3)…

Je dois ajouter qu’il restait toujours dans l’enceinte

du centre, mais pas à l’intérieur…Sur question, je peux vous dire avoir vu ce

type uniquement avec AC 2 au centre…

Sur question, je n’ai jamais vu ces deux personnes (ndr: AC 3 e AC 1) ensemble au centre lorsqu’ils rendaient

visite à AC 2. Ils venaient séparément, elle très souvent et lui sur une

période d’environ deux mois.

Sur question, il arrivait que AC 2 et le type avec la

camionnette s’échangent quelques mots sur un court laps de temps et parfois

très longuement”

(AI 195 PS Ku 18.3.2009)

AC 2 dichiara che durante il suo soggiorno al

CRS di __________, AC 3 è venuto a visitarlo molte volte. In una di queste circostanze,

ha portato un primo sacchetto che è quello poi ritrovato a __________ …

Dichiara che in due o tre occasioni AC 3 è venuto al

centro e ha preso qualcosa da questi sacchetti”

(verbale dibattimentale pag. 17)

-- Quo alla

circostanza di aver trasportato, perlomeno in un’occasione, da solo, AC 1 con

la sua autovettura al CRS di lei, evento sempre negato da AC 3 (verbale

dibattimentale pag. 17) vedasi le seguenti dichiarazioni di questa accusata al

terzo giorno di processo:

AC 1 dichiara che in un'altra circostanza AC 3

l’ha accompagnata al suo CRS. Era andata a far la spesa in un negozio africano

a __________ e ha chiamato AC 2 per un aiuto ed è arrivato AC 3 che in macchina

l’ha accompagnata ad __________; durante il tragitto AC 3 le ha detto di aver

lasciato della cocaina a AC 2 presso il CRS di lui e le ha proposto se voleva

partecipare alle vendite per accelerare le stesse. Durante il tragitto le ha

pure consegnato una calza contenente quelle che AC 1 ha poi capito esser ovuli di cocaina. AC 1 ha pure assistito ad una telefonata tra AC 3 e AC 2 dove

il primo diceva al secondo di aver consegnato a lei 50 grammi”

(verbale dibattimentale pag. 16 e 17)

-- In merito

alle loro frequentazioni anche in altri luoghi oltre a quelli ammessi da AC 3,

si richiamo già solo i seguenti passaggi del verbale dibattimentale (tutte

circostanze riconosciute da AC 1 e da AC 2 ma, evidentemente, negate da AC 3),

così come quanto dichiarato da AC 1 in sede di verbale d’interrogatorio di

Polizia del 16.12.2008:

AC 1 dichiara ricordando una circostanza del suo

rientro serale dal Ticino dove non avendo più treni è stata raggiunta alla

stazione di __________ da AC 2 e AC 3, che fu in quella circostanza in macchina

che disse ad entrambi della sua idea di trovare un appartamento a __________

per evitare i viaggi.

AC 1 dichiara che anche AC 3 ha sentito ciò e che i due le hanno detto di essere d’accordo e di iniziare a cercare un qualche

appartamento.

AC 1 precisa che quanto descritto è avvenuto a __________

e non ad __________.

AC 2, a domanda del Presidente se conferma le ultime dichiarazioni di AC 1,

risponde di sì.

(verbale dibattimentale pag. 10)

Un giorno mentre rientravo dal Ticino…il treno

si è fermato a __________.

Essendo a tarda ora e non essendoci coincidenze con altri treni con

destinazione __________, ho chiamato AC 2…

Sono poi arrivati AC 2 e AC 3 a __________ a recuperarmi”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

AC 1 ricorda un incontro con gli altri due

accusati avvenuto in un bar africano a __________ dove ad AC 3 ha chiesto di ricevere qualcosa per le sue vendite e AC 3 gli ha detto che le avrebbe telefonato il

giorno dopo…

AC 2 conferma le dichiarazioni di AC 1”

(verbale dibattimentale pag. 12)

Quando io chiedevo la mia parte di soldi a AC 2,

questi non mi dava nulla. In un’occasione ci siamo incontrati io, AC 3 e AC 2 in un Bar a __________ ed è in questa occasione che io ho detto loro che era mia intenzione gettare

la droga nel gabinetto.

Intendevo unicamente minacciarli per poter ottenere la

mia parte di soldi.

E’ a questo punto che AC 3 mi ha promesso che mi avrebbe chiamato il giorno dopo”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

Dal momento in cui ho conosciuto AC 2 a __________ posso confermare che era sempre in compagnia di AC 3.

Per sempre intendo che i due giravano assieme ed è

capitato in più occasioni che entrambi giungevano al centro richiedenti l’asilo

a cercarmi”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

-- Per invece sconfessare le reiterate dichiarazioni di AC 3 di

non essere mai salito nell’appartamento di __________ (le cui chiavi d’accesso

sono state trovare nell’appartamento di Via __________, AI 195) vedasi i

seguenti passaggi del verbale dibattimentale:

Dopo che il Presidente ha mostrato ai tre

accusati le fotografie di cui all’AI 195 allegato 5 che si riferiscono all’appartamento

di __________...AC 1 dichiara che in questo appartamento ha visto almeno 3

volte AC 3. AC 1 dichiara che le è anche capitato di vederlo all’esterno in

compagnia di una persona di colore con una macchina targata Polonia mentre lo

vedeva telefonare e che questo è capitato quando lei ha dormito

nell’appartamento.

AC 2 dichiara che è vero che c’è stato un appartamento

dove è stato assieme ad AC 3 anche se non può dire, perché non si ricorda, se è

quello delle foto mostrategli (ndr.: anche se nel prosieguo del dibattimento

dichiarerà di “riconoscere

l’appartamento di __________, di cui gli vengono nuovamente mostrate le

fotografie, come quello da lui frequentato assieme ad AC 3 e AC 1”)

(verbale dibattimentale pag. 15 e 16)

oltre che le seguenti affermazioni di AC 1 e di AC

2.

nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio dinanzi al PP:

Io lo avevo visto direttamente trafficare con la

droga in più occasioni, presso l'appartamento di __________”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

Io mi recavo presso l’appartamento di __________

principalmente per ritirare la cocaina. Era AC 2 a darmela ma AC 3 era spesso presente”

(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)

AC 3 era al corrente dell’esistenza di questo

appartamento ed è anche venuto nell’appartamento di __________”

(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)

22.

Anche l’attitudine di AC 3 in sede d’istruttoria in merito alla festa del 22.4.2008 organizzata da AC 1 presso il CRS di __________ (doc. dib.

6.

e AI 163) è stata tutt’altro che cristallina.

Se è pur vero che non ha mai negato di aver partecipato

ad una festa con AC 1 ed AC 2, sino al pubblico dibattimento, malgrado la

chiarezza delle fotografie (doc. dib. 6, AI 163) e le puntuali contestazioni

del PP, ha sempre sostenuto, con sorprendente caparbietà, di non essere mai

andato al CRS di AC 1, di non avervi accompagnato AC 2 e che predetta festa

sarebbe avvenuta da tutt’altra parte in un ristorante africano aperto al

pubblico che avrebbe però avuto lo stesso tipo di sedie di quelle nelle

fotografie:

“AC 2: domanda a AC 3 se nega di essere andato

a prendere lui ed i suoi amici con la sua Nissan Primera il giorno della festa organizzata da AC 1, e di avergli accompagnati dal

centro asilanti di __________ alla festa e ritorno.

AC 3: nego questa circostanza. Ricordo

di una festa africana presso un ristorante africano. Ricordo di avere visto in

quell’occasione AC 2 e AC 1. Ma sono certo di non averceli accompagnati io.

Tanto meno di aver accompagnato AC 2 con dei suoi amici”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Li ho incontrati in occasione della già

menzionata festa presso un ristorante africano….

che questo party ha avuto luogo in un ristorante

africano di __________. Io lo chiamo comunemente african shop o african

restaurant…

si tratta di un vero ristorante, grande, dove vengono

spesso organizzate feste o altri tipi di cerimonie. Si tratta comunque di un

normale ristorante, aperto al pubblico, dotato di tavoli, camerieri e cuochi.

E’ anche possibile prendere cibo da asporto. Frequento questo posto spesso…

il locale si trova vicino alla sede della società che

gestisce le affissioni pubblicitarie sui cartelloni delle strade…

durante la festa in questione non ho avuto contatti

particolari con AC 1 o AC 2. Io ho salutato tutti, sicuramente anche loro. Non

ero però al party assieme a loro, nel senso che non mi trovavo lì in quanto vi

erano anche loro…

a parte un saluto di cortesia, non ho avuto

conversazioni con loro.

Il PP mi mostra una serie di fotografie, allegate al

presente verbale, che mi ritraggono ad una festa assieme a AC 1 e AC 2. Mi fa osservare che in alcune foto sembra che io sia in confidenza con AC 1 e AC 2. Mi dice che dalle foto non sembra che la festa si sia svolta in un ristorante. Le fotografie in

questione sono estratte dall’apparecchio fotografico di AC 1 e AC 2. Il PP mi

chiede di prendere posizione.

Confermo innanzitutto che queste fotografie si

riferiscono alla festa da me menzionata. Confermo che questa festa si è svolta

nel ristorante da me menzionato…Per quanto riguarda le mie foto in compagnia di

AC 2 e AC 1, dico che in occasione di una festa è normale fare tante foto con i

presenti…Il fatto che ci abbracciamo e sorridiamo non vuol dire che siamo

amici, ma solo che in quella circostanza eravamo allegri e si faceva festa”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

Voglio prendere la parola per dire che io non ho

mentito. Il ristorante dove dico che ha avuto luogo il compleanno, con la

precedente gestione, aveva delle sedie identiche a quella in cui si è svolta la

festa di compleanno. Io non ricordo assolutamente di essere stato in questo

centro asilanti”

(AI 57 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 1.4.2009)

Ed è solo in aula, resosi conto della mal parata

delle sue precedenti risposte, che AC 3 ha cambiato versione riconoscendo finalmente quanto sempre sostenuto da AC 1 e da AC 2, anche se per giustificarsi

del suo pregresso errore ha dato una quanto mai poco convincente scusa:

AC 3 dichiara che è vero che ha partecipato alla

festa organizzata da AC 1 presso il CRS di __________ ed è lui che ha

accompagnato AC 2. Precisa in merito alla sua risposta nel verbale PP 1.4.2009

a pag. 2 che si era confuso nel senso che ci sarebbero state due feste e che in

questa risposta lui si riferiva ad un’altra festa avvenuta in un ristorante a __________,

feste che sarebbero avvenute nello stesso mese”

(verbale dibattimentale pag. 15 e 16)

23.

Ulteriore riprova di una prolungata e solida frequentazione tra i

tre accusati la si ha dalle risultanze dell’esame dei tabulati retroattivi dei

numeri in uso a AC 1 ed a AC 2 (AI 115, 116 e 118) per il periodo 1.6.2008 /

3.8.2008

rispettivamente delle due utenze riconducibili ad AC 3 (AI 22, 29 e

33.

Inc. MP 2008.8891), che altro non sono che quelle figuranti nel bigliettino

sequestrato in Via __________ (considerando 14 della presente decisione), limitatamente

al periodo 12.6.2008 / 3.8.2008 (AI 192) nonché dall’esame delle memorie dei

cellulari in loro possesso.

Se non può sorprendere, visto la natura del loro

legame, che nella rubrica del natel di AC 1 vi fosse l’indicazione “sweethart”

al numero di AC 2 e che lo stesso nomignolo figuri per un altro numero in uso

a AC 1 nella rubrica del natel di lui, così come sempre nella rubrica di

questo natel si sia trovato, seppur senza indicazione, il numero in uso ad AC

3, appare invece come più singolare, se come a dire di quest’ultimo non erano

nemmeno amici (AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009 e considerando 19

della presente decisione), che nella rubrica del natel di AC 3 con inserita

un’ulteriore scheda figuri il numero di AC 2 sotto la voce “fat” e che

nella rubrica di un altro suo natel sia stato iscritto il numero di AC 1 con

la dicitura “badwoman”.

E quello che sorprende non è tanto il fatto che i

tre accusati possano essersi scambiati i loro numeri telefonici, anche se ciò

cozza con la loro minima frequentazione così come asserita da AC 3 (considerandi

19.

e 20 della presente decisione) o che quest’ultimo sia solito usare dei “nick

name” perlomeno coloriti senza pensarci più di quel tanto (AI 20 Inc. MP

2008.8891

PP AC 3 5.12.2008).

Quello che, perlomeno prima del pubblico

dibattimento, lasciava oltremodo perplessi era l’assoluta impossibilità della

giustificazione data da AC 3 su come fosse entrato in possesso del numero di AC

1, laddove lo stesso l’avrebbe memorizzato sul suo natel subito dopo aver

parlato con AC 2 e senza che quet’ultimo gli avesse detto che stava usando un

collegamento della sua compagna:

Un po’ di tempo dopo che avevo trasportato il

letto per AC 1 e AC 2, AC 2 aveva litigato e si era picchiato con delle

persone, per strada a __________. Io sono arrivato sul posto quando si erano

già separati e avevo cercato di calmare le acque. In seguito a quel episodio AC

2.

mi ha chiamato più volte sul mio telefono per dirmi che non mi dovevo

immischiare nei suoi affari. In sostanza mi diceva che non avrei dovuto

intervenire in quel occasione. AC 2 mi chiamava con un numero di telefono che

io ho deciso, senza alcuna ragione, di salvare con il nickname BADWOMAN, anche

se ignoravo a chi appartenesse quel numero di telefono”

(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)

tanto che alla Corte non è allora apparso per

nulla strano che in sede dibattimentale AC 3, per cercare di giustificarsi,

abbia dovuto nuovamente dare una nuova versione dei fatti negando così quella

sopra riportata:

AC 3 dichiara di aver scritto nei suoi due

cellulari i numeri corrispondenti a Fat e Badwoman nelle seguenti circostanza:

per Fat al momento del trasloco di __________, per Batwoman dopo questo

trasloco durante lo stesso mese, quando AC 2 gli ha telefonato dicendo che

usava il numero della sua compagna…

L’accusato dichiara che la sua dichiarazione nel

verbale PP 5.12.2008 a pag. 5 è sbagliata”

(verbale dibattimentale pag. 11)

Altresì, per AC 3, è stato parimenti difficile

giustificare l’elevato numero di ben 145 connessioni, sia in entrata che in

uscita, tra le sue due utenze e quella di AC 2 in poco più di 2 mesi (dal

1.6.2008

al 3.8.2008, AI 192) se, sempre in base al suo dire, non si erano mai

frequentati se non nelle limitate circostanze da lui riconosciute (considerando

20.

della presente decisione) tanto da arrivare ad affermare nel suo verbale di

confronto con AC 2 dell’11.12.2008:

non è vero che ci sentivamo spesso e che eravamo

diventati amici. La nostra conoscenza e frequentazione è limitata a quanto da me

descritto”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Per cercare in qualche modo di giustificarsi nei

suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.12.2008 e del 16.2.2009 ha

allora sostenuto che:

E’ possibile che altre persone abbiano utilizzato

il telefono di AC 2 per chiamarmi e che io li ho ricontattati su quello stesso

numero. Di certo io non ho chiamato AC 2 con l’intenzione di parlare con lui”

(AI 42 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 30.12.2008)

Rispondo che secondo me non era AC 2 a contattarmi con quel numero. Penso che delle persone che avevano bisogno di telefonare gli

chiedevano in prestito il telefono e mi chiamavano. E’ dunque possibile che io

abbia ricevuto telefonate da quel telefono, ma da altre persone. E’ altresì

possibile che io abbia telefonato a quel numero, ma non per parlare con AC 2,

ma con la persona che mi aveva contattato con quel numero”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2008)

argomentazioni che però in aula AC 2 ha sostanzialmente annullato negli effetti laddove, pur sostenendo come gli sia capitato “pur

non potendo indicare l’esatto numero di volte” di aver consegnato “il

suo telefono…a terze persone”, ha pure affermato che “AC 3 lo chiamasse

frequentemente” anche se non ha potuto essere più “preciso sul numero

delle chiamate” (verbale dibattimentale pag. 21 e 22).

Comunque sia per la Corte questo elevato numero

di contatti telefonici altro non è che la manifesta riprova, perché altra

conclusione non può esserci, di una ripetuta e continua frequentazione tra

questi due accusati nei mesi oggetto del punto 1 dell’AA, frequentazione che

non può trovare la sua unica giustificazione così come invece sostenuto da AC 3 in sede dibattimentale nel fatto che:

AC 2 gli chiedeva delle carte telefoniche, di

trasportare lui e un suo amico, di fare la spesa o comprargli qualcosa”

(verbale dibattimentale pag. 12)

24.

La Corte in forza a quanto sopra riportato così come risultante

dalle tavole processuali ha quindi ritenuto per assodato che i tre accusati si

conoscessero bene, fossero amici e si frequentassero, sia di persona che

telefonicamente, in modo assiduo o perlomeno regolare, anche se poi questa loro

amicizia, nei giorni e nelle settimane precedenti il 3.8.2008 (AI 1), si è

progressivamente incrinata e questo anche solo per i motivi indicati da AC 1

nei suoi verbali d’interrogatorio in Polizia. dinanzi al PP ed in sede

dibattimentale:

“Domenica mattina ho

avuto un’animata discussione con AC 2 poiché io pretendevo di essere pagata

sulle consegne di cocaina che avevo in precedenza effettuate.

Pure lui mi diceva che a sua volta doveva essere pagato

da AC 3”

(AI 163 PS AC 1 12.9.2008)

E’ rientrato (ndr: AC 2) verso le 03:00 (ndr: nell’appartamento di Via __________, il 3.8.2008) e lì sono subito nati i problemi: lui era

ubriaco e arrabbiato. Diceva che voleva lasciare l’appartamento e non più

ritornarvi. Diceva che era stufo di assumersi tutti quei rischi (evidentemente

si riferiva al traffico di droga), senza venire nemmeno pagato. Diceva che era

stufo di sentire le mie lamentele (riferendosi alle mie continue richieste di

venire pagata per la mia attività svolta sino a quel momento). Diceva che

dovevo rientrare in __________ e che lui voleva rientrare in __________. Era

molto agitato e rovesciava gli oggetti nella stanza”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

Voglio precisare che negli ultimi giorni prima

del nostro arresto i rapporti tra me e AC 2 e quelli tra AC 2 e AC 3 erano

totalmente deteriorati. La tensione era al massimo. Io sollecitavo AC 2 per

essere pagata e nel contempo non vendevo più cocaina. AC 2 e AC 3 litigavano al

telefono per questioni di soldi. AC 2 mi ha detto che AC 3 lo ha minacciato di farlo rimpatriare”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

AC 3 mi aveva detto, nell’unica occasione in cui

ho chiesto, al telefono…di essere pagata, di non stressarlo con queste

richieste, che non ero nella posizione di poter pretendere pagamenti o dettare

condizioni e che se gli creavo dei problemi mi avrebbe fatta espellere dalla

Svizzera in quanto ero senza documenti”

(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

Quando io chiedevo la mia parte di soldi a AC 2,

questi non mi dava nulla. In un’occasione ci siamo incontrati io, AC 3 e AC 2 in un Bar a __________ ed è in questa occasione che io ho detto loro che era mia intenzione gettare

la droga nel gabinetto.

Intendevo unicamente minacciarli per poter ottenere la

mia parte di soldi.

E’ a questo punto che AC 3 mi ha promesso che mi avrebbe chiamato il giorno

dopo”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

AC 1 dichiara che il motivo della sue telefonate

ad AC 3 era perché voleva chiedergli di essere pagata per le vendite da lei

effettuate visto che AC 2 di soldi non gliene dava.

AC 1 ricorda un incontro con gli altri due accusati

avvenuto in un bar africano a __________ dove ad AC 3 ha chiesto di ricevere qualcosa per le sue vendite e AC 3 le ha detto che le avrebbe telefonato il

giorno dopo. Questa telefonata non c’è più stata anche se AC 1 ricorda una

telefonata fatta da AC 3 a AC 2 sul telefono di AC 2, dove AC 3 aveva detto

loro che avrebbe potuto farli rimpatriare…

AC 2 conferma le dichiarazioni di AC 1”

(verbale dibattimentale pag. 11 e 12)

Agli occhi della Corte la linearità e la

concordante ripetizione delle comuni affermazioni di AC 1 e AC 2 quo alla

natura e genere di queste loro frequentazioni rendono, su questo punto, le loro

dichiarazioni molto più credibili rispetto a quelle di AC 3 che sono invece

farcite da continue negazioni (considerando 21 della presente decisione), in

parte addirittura ritrattate (per la festa al CRS di AC 1 del 22.4.2008, considerando

22.

della presente decisione) o da insufficienti (per il numero di contatti

telefonici con AC 2, considerando 23 della presente decisione) rispettivamente

riviste (per il nomignolo di “badwoman”, considerando 23 della presente

decisione) giustificazioni e questo al solo scopo difensivo di cercare di

distanziare dalla sua persona AC 1 ed AC 2 sperando così di far credere come

neppure o poco si conoscessero e quindi riuscire in tal modo a destituire di

qualsiasi fondamento le loro chiamate di correo per il reato di cui al punto 1

dell’AA.

IX) Risultanze

predibattimentali

25.

Seppur con la riserva per il quantitativo (AI 198 PP AC 2 31.3.2009

e considerando 26 della presente decisione) il punto 1 dell’AA si fonda

essenzialmente sulle dichiarazioni di AC 1 che, nella sostanza ed al di là di

un qualche distinguo, ha sempre ripetuto per l’intera l’istruttoria ed in sede

dibattimentale.

Seguendo un ordine cronologico si ha allora che:

-- nel maggio 2008 è stato AC 3 a consegnare ad AC 2 un sacchetto di cocaina affinché iniziasse a venderla:

In maggio 2008 AC 2 mi ha detto che AC 3 gli avrebbe consegnato della cocaina, che lui avrebbe dovuto vendere.

Mi ha detto che la cocaina l'avrebbe tenuta presso la sua stanza del centro

asilanti di __________, in quanto AC 3, sposato con una svizzera, non poteva

tenerla a casa sua. In quella prima occasione AC 2 non mi ha chiesto di

partecipare alla vendita della cocaina”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

AC 2 mi ha chiamato per informarmi che AC 3…gli

aveva consegnato un pacchetto perché lui non poteva tenerlo al suo domicilio

con il pretesto che era presente sua moglie”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

AC 2 mi ha detto che AC 3 gli aveva chiesto,

oltre che di tenere la droga in deposito, anche di venderla se riusciva”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

-- sempre nel

maggio 2008 AC 3, accompagnandola con la sua macchina al suo CRS, le propone di

aiutare AC 2 nella vendita di cocaina, consegnandole in quella occasione 50 grammi da dare a AC 2:

mi sono recata a __________ in un negozio africano,

ho telefonato a AC 2, e lui mi ha detto che la spesa era troppo pesante avrebbe

chiamato AC 3 per aiutarmi.

Ho aspettato per un po’ fintanto che è giunto AC 3 da

solo con il furgone.

Mi ha accompagnato fino davanti al centro richiedenti l’asilo ed è a questo

punto che mi ha informata che il famoso pacchetto che ha consegnato a AC 2

conteneva droga e che se io ero interessata avrei potuto prelevarne una parte e

venderla…

AC 3 ha parlato di cocaina…

che in base a quello che riuscivo a vendere avrei ricevuto un compenso in

denaro…

Ritornando al momento in cui Kelly mi ha accompagnato fino davanti al centro,

quel giorno mi ha consegnato un pacchetto che teneva nel furgone, ma essendo

imballato non ho visto il contenuto.

Parimenti ha chiamato AC 2 al cellulare dicendogli che il resto (riferito al

carico che mi ha consegnato) l’aveva dato a me. Ho sentito che AC 3 diceva a AC

2.

che erano grammi 50.

La medesima sera AC 2 è giunto presso il centro in cui risiedevo dove ha

recuperato il pacchetto”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

AC 3 mi ha accompagnata in auto da __________ al

mio centro asilanti di __________. In auto mi ha detto di avere consegnato

della cocaina a AC 2. Io gli ho detto che lo sapevo. Lui mi ha chiesto se ne

volevo vendere anch'io, per guadagnare dei soldi. Considerata la mia situazione

disperata (la mia domanda d'asilo era già stata respinta) ho accettato. AC 3 mi ha dunque consegnato una calza con all'interno delle palline, che ho appreso contenere della

cocaina. Contestualmente AC 3 ha telefonato a AC 2, e in mia presenza gli ha

detto che mi aveva consegnato il resto, gli ultimi 50 grammi…La sera stessa AC

2.

è venuto al mio centro asilanti per recuperare questi 50 grammi”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

ho incontrato AC 3, che mi ha parlato dell’affare

di droga che stava combinando con AC 2 e mi ha detto che si avessi venduto

anch’io della droga avrei guadagnato la mia parte. Lui mi avrebbe pagata dopo

le vendite da me effettuate a dipendenza di quanto avrei venduto”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

-- che,

accettata la proposta fattale da AC 3 avendo bisogno di soldi e senza più

permesso per restare in Svizzera (considerando 1 della presente decisione),

vende, sia da sola che tramite un cittadino di colore non meglio identificato

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008), in 7/8 occasioni, unicamente in Ticino, un

quantitativo complessivo di circa 80 grammi di cocaina a fr. 80.- la bolas da 0,7 / 0,8 grammi, stupefacente da lei preso sia presso il CRS di __________ che

presso l’appartamento di __________ (AI 195):

ho iniziato a spacciare droga dalla fine del

mese di maggio 2008 sino al momento del mio arresto.

Aggiungo che in questo periodo sono scesa in Ticino 6/7 volte portando con me

13.

bolas di cocaina per ogni viaggio.

In totale di 91 bolas di cocaina per un totale di circa

80.

grammi di stupefacente”

(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)

come concordato con AC 3, io mi recavo presso il centro asilanti

di __________ dove risiedeva AC 2 e lui mi consegnava una confezione di 10 grammi di cocaina. AC 3 mi aveva detto che io avrei dovuto confezionarla in bolas e venderla al

dettaglio, dove volevo. Io mi sono informata da cittadini africani e ho deciso

di confezionare 13 bolas con i 10 grammi che mi venivano consegnati e di venderli a circa 80 franchi l’una. Ho deciso che l’avrei venduta in Ticino…

non ricordo esattamente la data in cui ho iniziato a ricevere droga da AC

2, ma credo a fine maggio…

Dopo aver confezionato delle bolas prendevo il treno da __________ e mi

recavo a __________. Con me avevo sempre 13 bolas, che contenevano in totale 10 grammi di cocaina. L’ho sempre venduta presso il night club __________ di __________. Mi sono

recata alla __________ 7 o 8 volte. Normalmente mi fermavo solo per la notte e

poi rientravo a __________. E’ capitato che non vendessi tutte le bolas in una

sera e dunque mi fermavo anche per il giorno successivo...

la droga che vendevo era della cocaina. Io mi limitavo a dividere in 13

dosi quella che ricevevo da AC 2. Non vi ho mai aggiunto nessun altra sostanza…

vendevo alle persone che frequentavano la __________, principalmente

persone bianche. Capitava che cittadini africani mi aiutassero a finire a

vendere le mie bolas. Il prezzo di vendita era fondamentalmente di 80 franchi la bolas. A volte, per finirle, le ho vendute a 60 franchi…

scendevo in Ticino una volta alla settimana.

Rientrata a __________ riportavo i soldi a AC 2. Si trattava sempre di

circa 1’000 franchi. Io però deducevo i soldi per pagare il biglietto del

treno, e dunque spesso consegnavo a AC 2 meno di 1’000 franchi”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

Confermo che io ho preso 13 bolas, dal peso

netto e complessivo di 10 grammi di cocaina, alla settimana. E ciò dalla metà

del mese di maggio 2008 circa. Senza ricordarmi con precisione il numero di

volte che AC 2 mi ha dato la droga, posso solo constatare che da metà maggio al

giorno in cui mi sono trasferita definitivamente in Ticino, cioè nella prima

metà di luglio 2008, ci sono circa 8 settimane”

(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)

la droga mi veniva consegnata da AC 2, presso il

centro asilanti di __________. La droga veniva dal sacchetto che gli era stato

consegnato da AC 3”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

Io ho iniziato a vendere cocaina. La ricevevo da

AC 2, presso la sua stanza del centro asilanti. AC 2 prendeva una confezione da

10.

grammi e confezionava 13 bolas che mi dava da vendere; utilizzava una

bilancia, la stessa che è poi stata ritrovata nell'appartamento di __________.

Io le mettevo nel reggiseno e mi recavo in Ticino, dove le vendevo presso un

locale notturno”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

dopo alcuni viaggi effettuati in Ticino la droga

è stata spostata dalla stanza di __________ di AC 2 ad un appartamento nel

comune di __________ …Io mi sono recata più volte in questo appartamento, il pi

delle volte in presenza sia di AC 3 che di AC 2, per ritirare le nuove bolas e

per dare a AC 2 il provento della vendita delle bolas precedenti”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

Io mi recavo presso l’appartamento di __________

principalmente per ritirare la cocaina. Era AC 2 a darmela ma AC 3 era spesso presente. Non sono in grado di indicare con precisione quante volte ci sono

stata. Ci andavo comunque indicativamente una volta alla settimana, per

ritirare la cocaina. Poteva capitare che ritornavo dal Ticino per consegnare i

soldi”

(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)

-- che,

seppur di regola, AC 1 consegnasse il ricavo delle sue vendite a AC 2,

perlomeno in un’occasione il destinatario finale dei soldi fu AC 3:

Un giorno mentre rientravo dal Ticino…il treno

si è fermato a __________.

Essendo a tarda ora e non essendoci coincidenze con altri treni con

destinazione __________, ho chiamato AC 2…

Sono poi arrivati AC 2 e AC 3 a __________ a recuperarmi.

E’ stato quella volta che dopo avere consegnato il denaro a AC 2, ho visto che AC

2.

lo ha consegnato a AC 3”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

-- che AC 3

ed AC 2 sono stati d’accordo a che cercasse un appartamento a __________ perché

continuasse a vendere e per il quale pagarono la quota parte del canone per il

mese di luglio 2008 e la relativa cauzione (considerando 1 della presente

decisione):

Dopo avere effettuato i viaggi menzionati ho

detto a AC 2 che era troppo duro lavorare in queste condizioni, per la

lunghezza del viaggio e per l’assenza di una camera dove riposarsi/lavarsi.

Dopo essersi consultato con AC 3, AC 2 mi ha detto che potevo affittare un appartamento in Ticino. Loro avrebbero pagato…

Io mi sono recata presso l’amministratore, a __________,

per versare i soldi della caparra, mi sembra fr. 4'000. Questi soldi mi sono

stati consegnati da AC 2 per questo scopo; lui mi ha detto che glieli aveva

dati AC 3”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

Dopo aver effettuato alcuni viaggi in Ticino,

per vendere la droga, ho chiesto a AC 2 se non fosse stato possibile affittare

un appartamento in Ticino, per facilitare la vendita di cocaina…Lui deve averne

parlato con AC 3 e quindi mi ha autorizzata a cercare un appartamento…AC 2 mi ha consegnato i soldi che poi io ho versato all'amministrazione del palazzo”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

-- che

trasferendosi, a circa metà luglio 2008 in Ticino, ha con sé un ovulo da 10 grammi di cocaina e 29 bolas da 0,7 / 0,8 grammi, di cui, prima del suo arresto del 3.8.2008 (AI 1), ne ha vendute solo 3 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008, AI 169 PP AC 1

12.2.2009

e AI 203 PP AC 1 1.4.2009);

-- che la

cocaina sequestrata nell’appartamento di Via __________ proviene

dall’appartamento di __________ e quindi, precedentemente, dal CRS di __________:

La mattina successiva (ndr: il 3.8.2008), verso le 03.00, AC 2 è arrivato nell'appartamento (ndr: di Via __________), ubriaco. Era molto aggressivo nei miei

confronti...Mi ha fatto vedere la droga che c'era nella borsa all'interno della

stanza chiusa a chiave. Mi ha detto che lui correva tutti i rischi mentre AC 3

non gli dava neanche i soldi che gli spettavano. Io ho dunque interpretato, dai

suoi discorsi, che AC 2 si era impossessato della droga di AC 3, prendendola

dall'appartamento di __________, e l'aveva portata a __________, verosimilmente

senza dire niente a AC 3”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

-- che solo

la mattina del 3.8.2008 (AI 1), al momento del suo litigio con AC 2, scopre che

nell’appartamento di Via __________ vi è della cocaina (AI 82 PP AC 1 26.8.2008

e AI 169 PP AC 1 12.2.2009) che è poi quella sequestrata dalla Polizia (considerando

14.

della presente decisione);

-- che dopo

aver detto in due occasioni di non sapere chi ha portato la cocaina a __________

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008 e AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008), nel

verbale di interrogatorio dinanzi al PP del 12.2.2009 ammette che è stato AC 2 a farlo anche se non sa se nel corso della prima o della seconda sua visita (AI 163 PS AC 1

13.1.2009

e AI 169 PP AC 1 12.2.2009);

-- che, a suo

modo di vedere, l’entità del traffico di cocaina oggetto di inchiesta è da

fissare in un quantitativo di 1 chilo anche perché:

sapere che AC 2 ha dichiarato di aver ricevuto 2 kg di cocaina da AC 3 mi ha stupito, in quanto sia AC 2 che AC 3 mi hanno sempre parlato solo di 1 kg di cocaina”

(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)

-- che non

sapeva che nell’appartamento di Via __________ vi erano fr. 49'600.- mentre fr.

15'419,10 rinvenuti su di lei (considerando 14 della presente decisione) li ha

scoperti poco prima il suo litigio del 3.8.2008 con AC 2 (AI 1, AI 82 PP AC 1

26.8

, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008, AI 163 PS AC 1 30.9.2008

e 13.1.2009 nonché AI 169 PP AC 1 12.2.2009);

-- che i soldi a __________ li

avrebbe portati AC 2 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008, AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3

11.12

, AI 163 PS AC 1 30.9.2008 e 13.1.2009 nonché AI 169 PP AC 1

12.2

).

Riassumendo all’osso la sua chiamata di correo

nei confronti di AC 3, AC 1 nel suo ultimo verbale d’interrogatorio dinanzi al

PP del 1.4.2009 si è così espressa:

Confermo senza alcuna esitazione che AC 3 è

coinvolto nel traffico di cocaina che mi viene imputato e che viene imputato a AC

2.

Confermo che è lui che ha dato la cocaina a AC 2 e che è AC 3 che mi ha

chiesto direttamente di partecipare io stessa alla vendita della cocaina. In

un’occasione, come ho già dichiarato, mi ha consegnato 50 grammi di cocaina da consegnare a AC 2. Non potrei mai accusare una persona di fatti tanto gravi

se non fossi certa di ciò che dico”

(AI 203 PP AC 1 1.4.2009)

26.

In merito al punto 1 dell’AA e prima del suo ultimo verbale del

31.3.2009

davanti al PP dove manifestò, perlomeno a voce, la sua volontà di “collaborare

pienamente” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009) le dichiarazioni di AC 2, oltre ad

essere più confuse, sono state meno complete (già solo perché nulla ha detto in

merito all’appartamento di __________ [AI 195], al fatto di aver anticipato

assieme a AC 3 il canone di locazione e la cauzione dell’appartamento di __________

o l’effettivo ruolo avuto nell’intera vicenda da AC 1) e trasparenti rispetto a

quelle rese dalla sua ex compagna.

Non di meno, riassumendole per i punti

essenziali, AC 2 ha perlomeno confermato:

-- che è

stato AC 3 a consegnagli un sacchetto presso il CRS di __________, di cui

sostiene però, comunque quanto mai temerariamente viste le risultanze

dibattimentali, di non averne mai saputo il contenuto se non dopo essere

arrestato (AI 71 PP AC 2 19.8.2008, AI 111 PP AC 2 30.9.2008, AI127 PP

confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008 e AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008),

sacchetto dal quale lo stesso AC 3, in quattro differenti occasioni, ha

successivamente prelevato, così come indicato nell’AA, dei quantitativi di

stupefacente non meglio quantificati:

“D: Che mi sa dire dello stupefacente rinvenuto nell'appartamento di

Via __________ 12 a __________ e successivamente sequestrato dalla Polizia?

R: E’

stato il mio amico AC 3 che me l'ha dato in affidamento. Mi aveva consegnato

una borsa da tenere nell'appartamento, questo circa un mese fa. Questo AC 3 mi chiamava su uno dei miei cellulari per sapere se ero in casa. In caso affermativo lui saliva

nell'appartamento, controllava il contenuto della borsa e in quattro occasioni

prelevava parte di esso”

(AI 163 PS AC 2 8.8.2008)

che un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto se

potevo uscire dal centro. All’esterno mi ha consegnato una borsa di nylon

chiedendomi di tenergliela. Io l’ho tenuta. Non sapevo cosa contenesse…

AC 3 mi ha consegnato la borsa circa 1 mese prima che io mi trasferissi a __________

nel mese in cui ho tenuto la borsa di AC 3 presso la mia camera del centro

asilanti, AC 3 è venuto 4 volte a prelevare qualche cosa dalla borsa”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

Rispondo che ho fatto il nome di AC 3 poiché è

lui che mi aveva consegnato la droga ritrovata nelll’appartamento di __________”

(AI 163 PS AC 2 2.12.2008)

Una sera, dopo il compleanno di AC 1 (ndr: a dire il

vero AC 2 si riferisce alla festa del 22.4.2008 presso il CRS di __________), AC 3 mi ha chiamato al telefono e mi ha chiesto se poteva passare da me al centro. Gli ho detto di sì. Lui è arrivato con

il suo furgoncino. Ha parcheggiato lungo la strada e mi ha chiesto di

scendere…mi ha consegnato una borsa e mi ha chiesto di tenergliela. Gli ho

detto che l’avrei riposta in camera mia dopo aver bevuto qualcosa insieme, ma

lui ha insistito perché io la portassi subito in camera mia…Nei giorni

successivi è venuto più volte presso il centro asilanti di __________ per

prelevare parte del contenuto della borsa”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

-- che la

cocaina sequestrata nell’appartamento di Via __________ (considerando 14 della

presente decisione) altro non è che il residuo del contenuto del sacchetto

precedentemente consegnatogli da AC 3 e che lui stesso portò a __________:

Confermo difatti di avere portato la borsa

contenente la droga a __________ in occasione della mia prima visita

all’appartamento di AC 1, avvenuto circa la settimana prima del mio arresto”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

il sacchetto trovato nell’appartamento

contenente mezzo chilo di cocaina è quello consegnatomi da AC 3. E’ lo stesso

dal quale lui ha attinto quando è venuto a riprendere parte di quanto

consegnatomi in deposito”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008)

Io ho portato a __________ la borsa che mi era

stata consegnata da AC 3, in occasione della mia prima visita a __________.

Dunque nel luglio 2008. In quell’occasione ho mostrato la borsa a AC 1 e le ho

detto che era quella consegnatami da AC 3”

(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)

-- che in

merito ai soldi trovati nell’appartamento di _______, dopo aver sostenuto che

erano suoi (AI 163 PS AC 2 3.8.2008 e PS AC 2 4.8.2008 nonché AI 12 GIAR AC 2

4.8

), ha poi dichiarato che non gli appartenevano né sapeva di chi

fossero:

Tutto il denaro rinvenuto nell’appartamento di

Via __________ 12 a __________ e che gli interroganti mi fanno presente essere

CHF 49'600, non sono miei”

(AI 163 PS AC 2 8.8.2008)

Io non sapevo neppure che nell’appartamento vi

erano dei soldi. Gli unici soldi che mi appartengono sono quelli che erano nel

mio portafogli”

(AI 71 PP AC 2 19.8.2008)

Mi viene nuovamente chiesto a chi appartengono i

soldi…rinvenuti nell’appartamento di __________.

Rispondo che i soldi…non mi appartengono”

(AI 163 PS AC 2 2.12.2008)

Per quanto attiene ai soldi ribadisco che io non

ne so nulla”

(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)

Come sopra ricordato al momento del suo ultimo

verbale dinanzi al PP del 31.3.2009 AC 2 inzia a raccontare qualcosa di più e

precisa, in aggiunta a quanto sopra, quanto segue:

-- che la

prima volta che AC 3 gli propose “un affare di droga” fu il 22.4.2008, cioè

il giorno della festa di AC 1 presso il CRS di __________ (doc. dib. 6, AI 163

e considerando 22 della presente decisione) da cui, ottenuto il suo assenso a

parteciparvi, la successiva consegna di un sacchetto al CRS di __________ (AI

198.

PP AC 2 31.3.2009);

-- che

effettivamente i tre accusati hanno avuto in uso l’appartamento di __________

(AI 195), di cui lui ha beneficiato per circa tre mesi prima del suo arresto

del 3.8.2008 (AI 1), anche se, sempre in base al suo dire, non è stato preso e

utilizzato per motivi di droga ma solo per avere “un posto dove stare, un

posto migliore e più tranquillo rispetto al centro asilanti” (AI 198 PP AC

2.

31.3.2009);

-- che è vero

che è stata AC 1 a chiedere a lui e ad AC 3 di poter affittare un appartamento

a __________ e ricevuto il loro consenso, le ha dato l’importo di fr. 4'000.-

per il pagamento della locazione e della garanzia (AI 198 PP AC 2 31.3.2009);

-- che

effettivamente a __________ AC 3 prelevò dal sacchetto consegnatogli dello

stupefacente, non in 4 ma solo in 2 occasioni (AI 198 PP AC 2 31.3.2009);

-- che la

droga sequestrata a __________ è il residuo di quanto consegnatogli da AC 3 (AI

198.

PP AC 2 31.3.2009);

-- che i

soldi ritrovati in Via __________ sono il provento della vendita di droga messa

in atto dai tre accusati anche se gli è impossibile dire quale è la parte di

spettanza di AC 3 (AI 198 PP AC 2 31.3.2009).

Altresì AC 2 ha dichiarato, senza però entrare nei dettagli anche e soprattutto in merito a cosa avrebbe fatto AC 1, che AC 3 gli

ha dato in due occasioni 2 chili di cocaina, di cui 1500 grammi sarebbero stati da lui venduti assieme alla sua ex compagna:

Come ho già descritto AC 3 è venuto presso il

mio centro asilanti di __________ e mi ha consegnato la droga. ADR: che la prima volta mi ha consegnato 1 kg di cocaina. ADR: che quando me l’ha consegnata non abbiamo parlato del prezzo. Mi ha detto che si sarebbe

fatto vivo lui. Era evidente che io avrei venduto la droga…

In totale AC 3 mi ha consegnato 2 kg di cocaina, in due occasioni distinte…

Confermo che la droga mi è stata consegnata da AC 3. Io ho iniziato a venderla.

Mi è molto difficile spiegare le modalità in cui l’ho venduta. Confermo

tuttavia l’esattezza delle dichiarazioni rilasciate da AC 1: io le consegnavo

la droga confezionata in bolas e lei la vendeva e poi mi riportava i soldi…

in sostanza ho venduto tutta la droga in questo modo, con la collaborazione di AC

1…

io ho dato dei soldi a AC 3, per ripagarlo della droga che mi aveva consegnato.

Non sono in grado di indicare quanto gli ho consegnato in totale…

Ritenuto che dei 2 kg di cocaina che ho ricevuto da AC 3 è avanzata solo quella

ritrovata nell’appartamento di __________ e ritenuto che né io né AC 1 abbiamo

consumato cocaina, risulta che con AC 1 ho venduto in totale poco più di 1,5

kg…

ribadisco di non potere indicare quanti soldi ho dato ad AC 3. Dopo avermi

consegnato la droga lui mi chiamava spesso, mi stressava, per farsi consegnare

i soldi provento delle vendite. Io non tenevo una contabilità precisa al

riguardo…

Il PP mi chiede di spiegare nel dettaglio il ruolo di AC 1 nella vendita di

stupefacenti…

AC 1 ha già detto qual’è stato il suo ruolo. Io confermo quanto già dichiarato.

Non voglio aggiungere altro a questo riguardo”

(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)

27.

Così come del resto farà in aula, in merito all’imputazione di cui

al punto 1 dell’AA AC 3 ha sempre contestato, dal primo al suo ultimo verbale

d’interrogatorio, qualsivoglia sua responsabilità penale rigettando

sistematicamente la chiamata di correo di AC 1 e di AC 2:

Contesto tutte le accuse che mi vengono mosse da

AC 1 e da AC 2…

Confermo che non ho mai avuto nessuna relazione riguardo traffici di droga con AC

1.

e AC 2. Non ho mai avuto nulla a che fare con la droga. AC 1 e AC 2 mi stanno tirando in mezzo per motivi che ignoro. Mi accusano

ingiustamente.

Non riesco neppure a immaginarmi per quale motivo mi

coinvolgono in questa storia”

(AI 20 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 5.12.2008)

Rispondo che tutte le dichiarazioni che mi

riguardano di AC 1 sono false. Io non ho mai ricevuto soldi né da AC 2 né da AC

1.

Non ho mai avuto a che fare con affari di droga…

prima di venire arrestato non sospettavo che AC 1 e AC

2.

fossero coinvolti con affari di droga…

non so perché AC 1 mi coinvolge in questa maniera, ma sospetto che sia per

proteggere qualcuno”

(AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3)

che non so esattamente perché AC 2 mi accusi di essere complice di questo traffico di droga. Penso che stia proteggendo qualcuno.

Forse ce l’ha con me perché nell’occasione descritta sono intervenuto per

sedare una lite in cui egli partecipava”

(AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3)

Confermo che non c’entro nulla nel traffico di

droga che mi viene imputato da AC 1 e AC 2…

Dichiaro che mai mi sarei aspettato di trovarmi in una situazione come questa e

non so come difendermi da queste ingiuste accuse”

(AI 42 PP AC 3 30.12.2008)

Ribadisco che io non centro nulla con il

traffico di droga. Ancora una volta non capisco perché motivo AC 1 e AC 2 mi coinvolgono in questo traffico...

voglio ribadire la mia totale estraneità al traffico di

droga in questione. Io non mi capacito delle accuse di AC 1 e AC 2. Per qualche

motivo si devono essere messi d’accordo di incolpare me. Se fossi coinvolto nel

traffico di droga non avrei bisogno per vivere di fare il lavoro che faccio,

cioè raccogliere oggetti usati e trasportare le persone. Mi occupo anche di

raccogliere vestiti usati e spedirli in Africa”

(AI 49 PP AC 3 16.2.2009)

Confermo che io con la droga non centro nulla”

(AI 57 PP AC 3 1.4.2009)

28.

In forza alle risultanze predibattimentali così come sopra descritte

(considerandi 14, 25 e 26 della presente decisione) il PP ha ritenuto per

comprovato, a carico dei tre accusati, l’accusa di aver “trafficato”,

benché termine non previsto dall’art. 19 cfr. 1 LStup, “almeno 2 kg di cocaina”.

A tale conclusione lo stesso è giunto partendo

dall’asserita quantità lorda di cocaina sequestrata a __________ (500 grammi, AI 1 e considerando 14 della presente decisione), dalla somma di denaro rinvenuta in Via __________

il 3.8.2008 (AI 1) oltre a quanto spedito all’estero da AC 1 in base al punto 4 dell’AA (complessivamente fr. 103'735,10 e meglio fr. 65'019,10 [considerando 14

della presente decisione] + fr. 38'716.- [considerando 31 della presente

decisione] che potrebbero corripondere ad almeno 1 chilo di cocaina al prezzo

di vendita medio di fr. 100.- il grammo [pari a 13 bolas da 0,7 / 0,8 grammi a fr. 80.- l’una in forza alle dichiarazioni di AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio in

Polizia e dinanzi al PP, considerando 25 della presente decisione]), mentre che

i restanti 500 grammi troverebbero la loro giustificazione sia nella

dichiarazione di AC 2 che “in totale AC 3 mi ha consegnato 2 kg di cocaina, in due occasioni distinte” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009, considerando 26 della

presente decisione) oltre che dal fatto che:

-- dalla sua

affermazione di non sapere “quanti soldi ho dato a AC 3” (AI 198 PP AC 2 31.3.2009,

considerando 26 della presente decisione) non si potrebbe che concludere che la

somma sequestrata a __________ il 3.8.2008 era solo una parte e non la totalità

dei ricavi delle vendite di cocaina da loro messe in atto;

-- che

perlomeno dal luglio 2008 tutti e tre gli accusati, di fatto senza concrete

entrate finanziarie (considerandi 2, 6 e 11 della presente decisione), hanno

dovuto far fronte a quelli che sono i normali e non minimi costi del vivere in

Svizzera senza altresì dimenticare come sempre in questo lasso di tempo siano

stati pagati fr. 4'000.- all’amministrazione dello stabile di Via __________

(AI 163 PS S 19.8.2008) e che, indipendentemente da quelle che sono state le

sue giustificazioni nei verbali d’interrogatorio in Polizia, davanti al PP e

durante il pubblico dibattimento (AI 163 PS AC 1 30.9.2008 e AI 169 PS AC 1

12.2.2009

nonché verbale dibattimentale pag. 23, 25 e 26), AC 1, il 15.7.2008,

ha speso fr. 1'289.- (fr. 1'094 + fr. 195.-) per acquistare dei gioielli

rispettivamente riservarsi l’acquisto di un orologio (AI 163 PS AC 1 30.9.2008

e Das 22.1.2009) oltre ad aver comperato, il 19.7.2008, un televisore con

lettore DVD al prezzo di fr. 288,80 (AI 163).

Al di là dell’effettivo fondamento probatorio e

quindi giuridico di quanto così ritenuto dal PP, per il cui esame si rinvia al

considerando 46 della presente decisione, debbasi comunque già da subito

sottolineare, anche perché fatto di non secondaria importanza per il giudizio,

che agli atti, delle così asserite vendite per “almeno 1,5 kg” (punto 1 dell’AA) non vi è la benché minima traccia e questo vuoi perché alcun

accertamento è stato ordinato rispettivamente esperito in Svizzera Interna

rispettivamente perché, per quel che concerne il Ticino, la Polizia si è vista

confrontata ad un’oggettiva difficoltà probatoria (doc. TPC 37 e AI 163):

Dai tabulati di AC 1 e AC 2 si è cercato di

individuare eventuali possibili acquirenti residenti nel nostro Cantone.

Era sin dall’inizio chiaro per gli inquirenti che questo accertamento avrebbe

potuto non dare risultati, visto l’assenza di numeri significativi e

riconducibili a potenziali acquirenti. Si è tuttavia fatto il tentativo.

In pratica sono stati identificati alcune persone

domiciliate in Ticino…

Interrogati in merito hanno ammesso di non aver nulla a che fare con questa

vicenda ma di essere state unicamente dei presta nome. Esse avevano acquistato

delle carte SIM e rivendute a terze persone, rimaste sconosciute…

L’assenza di numeri di telefono di acquirenti locali nelle rubriche e contatti

di AC 1 e AC 2 non stupisce. Dalle stesse loro dichiarazioni le vendite erano

effettuate a clienti occasionali, senza che vi fosse scambio di numeri

telefonici (principalmente presso l’EP __________).

Si ritiene inoltre, come in parte ammesso dalla stessa AC 1, che la droga

venisse consegnata e/o venduta, ad altri cittadini di colore, che poi la rivendevano. In questo modo AC 1 e AC 2 non avevano rapporti diretti con i consumatori”

(doc. TPC 37)

29.

Quo al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1

lett. b LStr) di cui al punto 2 dell’AA, dall’assenza di specifiche

dichiarazione in merito da parte di AC 1 in sede d’istruttoria, si può nondimeno concludere come l’indicazione temporale del 7.4.2008 indicata nell’AA sia da

ricondurre, anche se con un giorno d’anticipo (verbale dibattimentale pag. 22),

a quanto intimatole dall’UFM con la sua lettera del 26.3.2008 (considerando 1

della presente decisione):

Demnach haben Sie die Schweiz bis 7. April 2008 zu verlassen”

(AI 62 e 163)

30.

In merito al punto 3 dell’AA ed al prospettato reato nei confronti

di AC 1 di falsità in certificati (art. 252 CP) si richiama, in primo luogo, il

considerando 13 della presente decisione quo alle modalità con cui la stessa è

entrata in possesso dei vari documenti intestati a M__________ (considerando 14

della presente decisione).

Visto come tra gli oggetti sequestrati nell’appartamento

di Via __________ vi fossero delle ricevute di invio di denaro con mittente

questa cittadina francese (considerando 14 della presente decisione) la pubblica

accusa, in sede d’istruttoria, ha richiesto ad alcune delle società operanti in

questo servizio di voler:

verificare tutti i trasferimenti ordinati nel

periodo dal 1 gennaio 2008 ad oggi da:

1.

AC 1, 10.06.1982

2.

AC 2, 02.12.1987

3.

M__________, 26.07.1981

Vi chiedo inoltre di trasmettermi copia dei relativi

formulari dai quali si possa evincere il nominativo dei destinatari e le spese

addebitate”

(AI da 22 a 30 e da 84 a 87)

Questa ricerca, sorprendentemente non esperita

anche per AC 3 malgrado che tra gli oggetti sequestratigli al momento

dell’arresto del 25.11.2008 (considerando 17 della presente decisione nonché AI

9.

e 10 Inc. MP 2008.8891) vi fosse una carta Western Union Gold a lui intestata

figurante del resto anche tra gli asseriti corpi di reato dell’AA, ha dato

esito positivo per le società Union of Financial Corners e Western Union con i

nominativi di AC 2 e M__________ (AI 81, 110 e 173).

In base alle risposte così ottenute e alle copie

delle ricevute di invio di denaro sequestrate all’interno dell’appartamento di

Via __________ (considerando 14 della presente decisione), la Polizia Cantonale ha stilato una dettagliata tabella (AI 163 PS AC 1 30.9.2008), a cui si

rinvia per i relativi giustificativi, da cui risulta che nel periodo 19.5.2008

/ 28.7.2008, per il tramite delle società Union of Financial Corners, Western

Union e Ria Money Transfer, siano stati effettuati 13 invii di denaro con

mittente M__________.

In merito a questi invii AC 1 non ha mai

contestato di esserne stata l’autrice materiale e di essersi legittimata con la

carta d’identità di M__________:

Gli interroganti mi mostrano le copie (doc. 2)

di più versamenti eseguiti, per la maggior parte, a nome M__________, e mi si

chiede se sono la mittente di queste spedizioni di denaro.

Confermo che tutti gli invii di denaro a nome M__________

li ho eseguiti io”

(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)

che ho effettuato tutti questi invii utilizzando

i documenti intestati a M__________”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

così come del resto comprovato, per quanto di

loro pertinenza, anche dalle due impiegate della __________ Sagl di __________

(AI 163 PS Ca 27.8.2008 nonché PS Q 6.8.2008 e 2.10.2008).

Oltre che per legittimarsi alla pattuglia delle

GCF negli attimi precedenti il suo arresto del 3.8.2008 (considerando 13 della

presente decisione ed AI 1 PS AC 1 3.8.2008), nei propri verbali d’interrogatorio

di Polizia l’accusata ha parimenti ammesso l’utilizzo della carta d’identità

intestata a M__________ anche in due altre circostanze e meglio al momento

della sua conclusione di due contratti di telefonia mobile:

Gli interroganti mi chiedono se ricordo quando e

dove ho fatto l’abbonamento LEBARA no__________ a nome M__________

Rispondo che non mi ricordo la data esatta, presumo a

inizio estate 2008 a __________”

(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)

Prendo atto che l’utenza 076/__________ risulta

essere intestata a M__________ Via __________ 69, __________ ed attivo dal

09.06.2008

Pertanto è nostra convinzione che è stata lei a

chiedere la SIM-Card usufruendo della Carta d’identità intestata a M, ma in

realtà in suo uso.

Prenda posizione in merito.

Rispondo che ricordo di essermi recata a __________ presso un negozio di

telefonia ed ottenuto questo numero dopo avere esibito la Carta d’identità

intestata a M__________ ma che in realtà avevo in mio uso”

(AI 163 PS AC 1 16.12.2008)

31.

Quo al punto 4 dell’AA e quindi al prospettato reato di riciclaggio

di denaro (art. 305bis cfr. 1) nei confronti di AC 1 la pubblica accusa ha

ritenuto come tutti gli invii di denaro a lei riconducibili, sia direttamente

che indirettamente, in forza alla tabella della Polizia Cantonale allegata al

suo verbale d’interrogatorio del 30.9.2008 (AI 163 PS AC 1 30.9.2008) non

potessero che provenire dalla sua infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr.

2.

LStup, punto 1 dell’AA) non potendo d’altronde esserci altra valida causale

vista e considerata la minima entità delle sue effettive lecite entrate durante

il suo soggiorno in Svizzera (considerando 2 della presente decisione).

Da qui l’imputazione di cui al punto 4 dell’AA

per fr. 38'176.-, corrispondente alla somma, comprensiva delle spese, di 16

invii di denaro eseguiti nel periodo 19.5.2008 / 28.7.2008, in __________, __________

e __________, effettuati sia personalmente previa utilizzo della carta

d’indentità di M__________ (considerando 30 della presente decisione), che su

richiesta di AC 2 o ricorrendo alla disponibilità di terze persone (AI 163 PS AC

1.

30.9.2008).

In merito alla causale di tutti questi invii AC 1,

nel suo verbale d’interrogatorio del 30.9.2008, ha dato le seguenti

spiegazioni:

Unicamente in tre bollettini dove non figura il nome di M__________

spiegherò in seguito il perché sono stati trovati e sequestrati presso il mio

appartamento.

Dichiaro che gli invii a nome __________ - __________ - __________ e __________

sono soldi miei, mentre gli altri invii sono soldi appartenenti a un ragazzo e

una ragazza di __________ dai quali ricevevo una percentuale per la spedizione.

Il nome di questi due ragazzi sono:

__________ e __________, sono entrambe __________ e probabilmente richiedenti

l'asilo, abitano a __________.

Anche AC 2 in una occasione mi ha consegnato del denaro da spedire a sua

sorella.

Nella perquisizione domiciliare di __________, Via __________ 12, al momento

del suo arresto sono state sequestrate delle ricevute di invii di denaro, della

RIA Money Transfert, a nome __________, __________ e __________ e mi si chiede

chiarimenti sul perché erano in mio possesso.

Rispondo che l'invio del 03.06.2008 per un ammontare di CHF 163.- corrisponde a

del denaro che ho dato a __________, cittadino __________, richiedente l'asilo

a __________, da inviare a mia sorella minore.

L'invio del 01.06.2008 per un ammontare di CHF 4'999,58 corrisponde a una parte

di CHF 13'000.- che mio zio mi aveva consegnato al momento di venire in

Svizzera a chiedere asilo politico per l'acquisto di un macchinario da

falegname (ndr: versione successivamente

ritrattata nel suo verbale di Polizia del 16.12.2008, AI 163 PS AC 1 16.12.2008).

Visto che questo macchinario costava troppo l'affare non si è concluso ho

ritornato questi soldi a mio zio suddivisi in diversi invii.

Dei CHF 13'000.- ne ho tenuti CHF 400.- per me e i rimanenti li ho inviati a

mio zio.

Visto che non mi era possibile inviare tutti i CHF13'000.- in una volta sola ho

lasciato in deposito il denaro all'impiegata dicendogli di trovarmi qualcuno

che lo avesse inviato a posto mio.

Per questo motivo risulta che in data 10.06.2008 c'è un versamento di CHF 4'999,58 a nome di __________, persona che io non conosco e non ho mai visto.

In merito al versamento di CHF2'586,87 effettuato il 10.06.2008 da __________

devo dire non ne so nulla…

Visto e considerato che da fine marzo 2008, lei non poteva più rimanere in

Svizzera, per tanto non beneficiava di nessuna entrata finanziaria, ci spieghi

da dove vengono questi soldi, come se li è procurati e chi sono le persone

destinatarie.

Come già risposto in precedenza mi sono stati consegnati a __________ dai due

cittadini __________ di cui ho già fatto i nomi e in una occasione da AC 2.”

(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)

che il successivo verbale di Polizia del

19.11.2008

non ha permesso di meglio chiarire (AI 163 PS AC 1 19.11.2008) e che

nella sostanza sono state ribadite anche nel suo verbale di confronto con AC 3

dell’11.12.2008 rispettivamente nel suo verbale d’interrogatorio del 12.2.2009:

Confermo che i soldi che ho spedito all’estero

erano in parte miei (quelli che ho spedito al mio paese) e in parte di terze

persone che mi hanno chiesto questo favore (quelli andati a paesi terzi)”

(AI 140 confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008)

Come ho già dichiarato in polizia, i soldi di

mia pertinenza sono solo quelli inviati a __________, __________, __________ e __________.

Gli altri soldi li ho inviati per conto di altre persone, percependo peraltro

una piccola commissione su ogni invio”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

Partendo da queste sue dichiarazioni, che

l’inchiesta comunque non ha permesso di validamente confutare, richiamata la

tabella allegata al suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 30.9.2008 (AI

163.

PS AC 1 30.9.2008) si ha che:

-- grazie a

10.

differenti invii, 7 eseguiti personalmente con la carta d’identità intestata

a M__________ (il 19.5.2008 per fr. 162,55, il 19.5.2008 per fr. 316,11, il

19.5.2008

per fr. 60,18, il 2.6.2008 per fr. 441,74, il 10.6.2008 per fr.

3'999,99, il 25.7.2008 per fr. 4'995.- e il 18.6.2008 per fr. 351.-) e 3

tramite i non meglio identificati __________, __________ e __________ (il

3.6.3008

per fr. 163.-, il 10.6.2008 per fr. 4'999,58 e il 10.6.2008 per fr.

2'586,87) AC 1 avrebbe asseritamene spedito a suoi parenti in __________ fr.

18'076.- (10'326,57 + fr. 7'749,45);

-- in due

occasioni (l’8.7.2008 per fr. 5'000.- e il 6.6.2008 per fr. 640.-), su

richiesta di AC 2, AC 1 avrebbe asseritamene spedito in __________ ed in __________

fr. 5'640.- di spettanza di quest’ultimo, circostanza riconosciuta da entrambi

non solo in sede d’istruttoria ma anche in sede dibattimentale:

che effettivamente in un’altra occasione ho

spedito dei soldi a un amico di AC 2 in __________. Circa 300 Euro. E’ AC 2 che

mi ha dato i soldi”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008)

Confermo quanto già dichiarato in precedenti

verbali, ossia che AC 2 mi ha consegnato fr. 600.- da spedire in __________, ad

un suo amico. Oggi voglio aggiungere che in un’altra occasione mi ha consegnato

fr. 5'000.-, da spedire a una signora __________, che penso essere sua sorella”

(AI 127 PP confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

AC 2: mi sono in effetti dimenticato di questi

due episodi. I fr. 600.- mi sono stati dati da un mio amico del centro asilanti

per essere spediti al fratello che vive in __________. I fr. 5'000.- mi sono

stati consegnati da una persona che non conosco e ho dovuto spedirgli in __________;

l’ho incontrata presso un negozio africano in __________. In entrambi i casi ho

chiesto a AC 1 di effettuare questi invii. Il nome dei destinatari mi è sempre

stato dato da chi mi ha consegnato i soldi. La Sig.ra __________ non è mia

sorella”

(AI 127 confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

AC 2 dopo aver confermato gli invii di denaro

tramite AC 1 di cui all’8.7.2008 e 6.6.2008 agli atti dichiara che in entrambi

i casi l’importo spedito gli era stato dato da due diversi amici non meglio

identificati in un negozio africano non meglio identificato e per questo invio

lui ha ricevuto come compenso fr. 50.- per l’invio di fr. 5'000.- e la seconda

volta nulla in quanto amico.

AC 2 dichiara e AC 1 conferma, che a dire il vero per

l’invio di fr. 5'000.- il vero mittente gli aveva dato in più a fr. 50.- anche

fr. 400.- a titolo di commissione che AC 2, visto che l’invio è stato fatto da AC

1, ha dato a lei”

(verbale dibattimentale pag. 24)

-- in quattro

occasioni (il 28.7.2008 per fr. 2'200.-, il 23.7.2008 per fr. 2'800.-, il

18.7.2008

per fr. 5'000.- ed il 12.6.2008 per fr. 5'000.-), agendo su richiesta

dei non meglio identificati __________ e __________, AC 1 avrebbe spedito in __________

fr. 15'000.-.

In relazione all’origine di tutti questi soldi

l’accusata ha sostanzialmente escluso che provenissero dal reato di infrazione

aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup) di cui al punto 1 dell’AA:

Non mi sono posta nessuna domanda in merito alla provenienza del

denaro in questione e non ho mai dubitato che provenissero dallo spaccio di

cocaina”

(AI 163 PS AC 1 30.9.2008)

Il PP mi dice di non credere a quanto da me

asserito, circa l’origine dei soldi. Egli crede che i soldi in questione sino

il frutto della vendita di stupefacenti, e ciò anche in considerazione del

fatto che io non avevo alcun reddito nei periodi in questione. Mi chiede di

prendere posizione.

Confermo le mie dichiarazioni”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

Lo stesso dicasi anche per l’importo di fr.

5'640.- ricevuto da AC 2:

Il Magistrato mi chiede se so da dove proviene

questo denaro che mi ha consegnato AC 2.

AC 1: non so da dove provenissero questi soldi. Quando

ho conosciuto AC 2 a __________ egli mi ha detto che commerciava nelle

automobili. Non so se questi soldi fossero frutto di quella attività.

ADR: che non ho pensato che questi soldi fossero il

provento della vendita di droga…

Il Magistrato mi dice che, comunque, io sapevo

benissimo che AC 2 era partecipe del traffico di droga a cui partecipavo

anch’io, vendendo al dettaglio la droga...

Il Magistrato mi chiede dunque se non ho pensato che forse i soldi di cui

disponeva AC 2 erano parte del compenso, destinato a lui e forse anche a me, per

la nostra attività.

AC 1: confermo che non ho pensato che questi soldi potessero essere parte del

compenso dato da AC 3 a AC 2 per quanto da lui (o da noi) fatto nel quadro del

traffico di droga”

(AI 127 confronto AC 1 / AC 2 24.10.2008)

per poi aprire un minimo spiraglio nel suo

verbale d’interrogatorio del 12.2.2009:

I soldi di mia pertinenza li ho risparmiati da

quanto datomi dalle Autorità dell'asilo e dalle commissioni sugli invii fatti

per conto di terzi. Ho inoltre tenuto un po' dei soldi guadagnati con la

vendita della cocaina. Ho inoltre raccolto dei soldi per la cura dei miei

figli. Sono delle persone alle quali spiegavo la situazione dei miei figli che

mi davano dei soldi. Ad esempio Juan Carlos e lo stesso AC 2”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009)

Ma malgrado questa sua apertura con la frase “Ho

inoltre tenuto un po’ dei soldi guadagnati con la vendita della cocaina”

(AI 169 PP AC 1 12.2.2009) la pubblica accusa non ha ritenuto opportuno

procedere con ulteriori domande, concludendo, così come indicato all’inizio di

questo considerando, che l’intero importo di fr. 38'716.- provenisse dal reato

di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA) e

questo benché, a ben vedere, partendo dalle stesse affermazioni dell’accusata

non differentemente smentite dagli atti, l’ammontare dei soldi di sua spettanza

spediti in __________ fosse solo di fr. 18'076.-.

32.

In merito al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv.

1.

lett. b LStr) di cui al punto 5 dell’AA AC 2 non è mai stato verbalizzato in

istruttoria e si può quindi solo presumere che la data di partenza di dicembre

2007.

indicata nell’AA sia unicamente la logica conseguenza del fatto che la

decisione negativa del TAF sulla sua richiesta d’asilo dati 7.11.2007 (considerando

6.

della presente sentenza e AI 122b).

Dall’altra parte ed indipendentemente da questa

scadenza, dagli atti risulta come AC 2 abbia continuato a soggiornare presso il

CRS di __________ durante i primi cinque / sei mesi del 2008 (considerando 6

della presente decisione, AI 195 PS Ku 18.3.2009) e che il contratto di

locazione dell’appartamento di __________ (AI 195) che, per finire, anche

l’accusato ha ammesso di aver frequentato (verbale dibattimentale pag. 16), sia

stato sottoscritto dal formale conduttore __________ il 1.4.2008 con una

entrata in possesso dei locali dal 1.5.2008 (AI 195).

33.

In relazione al prospettato reato di contravvenzione alla LStup

(art. 19a cfr. 1 LStup) di cui al punto 6 dell’AA AC 2 ha rilasciato in istruttoria le seguenti dichiarazioni:

“R: E’ giusto che sia risultato positivo in quanto

saltuariamente fumo della Marijuana.

D: Da chi e dove acquistate la

sostanza stupefacente che consumate?

R: La Marijuana che ho consumato me

la procuravo quando abitavo a __________, mi veniva offerta da miei amici e

qualche volta gliela pagavo.

Non sono in grado di quantificare quella che ho pagato e quella che mi

è stata offerta.

D: Quanta marijuana potete dire di

avere consumato da quando vi trovate in Svizzera?

R: Non sono in grado di

quantificare quanta ne ho consumata fino ad oggi”

(AI 163 PS AC 2 17.9.2008)

confermo che saltuariamente fumavo della ganja

(marijuana). Non ho mai usato altre droghe”

(AI 172 PP AC 2 13.2.2009)

senza altresì dimenticare come il 3.8.2008, al

momento del suo arresto (AI 1), sia risultato positivo alla cannabis

(considerandi 6 e 12 della presente decisione nonché AI 163).

34.

Benché non promosso in istruttoria ma solo in sede processuale

(verbale dibattimentale pag. 7 e 8 nonché considerando 10 della presente

decisione), il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

(art. 253 CPS) trova la propria chiara causale nella seguente dichiarazione di AC

3.

nel suo verbale d’interrogatorio del 16.2.2009 dinanzi al PP:

nel 2002 se non sbaglio, ho richiesto l’asilo.

Confermo di avere fornito dei dati personali falsi e una storia di fantasia per

giustificare la mia richiesta. ADR: che ho inventato la storia in

questione perché volevo rimanere in Svizzera”

(AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009)

X) Risultanze

dibattimentali

35.

Al pubblico dibattimento AC 1 ed AC 2 hanno comunemente confermato

la loro chiamata di correo nei confronti di AC 3 (considerandi 25 e 26 della

presente decisione) e questo segnatamente per quel che concerne:

-- la consegna di un primo sacchetto di cocaina da AC 3 a AC 2 che quest’ultimo depositò in un “armadietto chiuso a chiave” (verbale dibattimentale

pag. 17) del CRS di __________:

AC 2 dichiara che durante il suo soggiorno al

CRS di __________, AC 3 è venuto a visitarlo molte volte. In una di queste

circostanze, ha portato un primo sacchetto che è quello poi ritrovato a __________

AC 1 dichiara che in una circostanza, avvenuta molto

dopo la festa a __________, AC 2 ebbe a dirgli, non si ricorda se per telefono o

di persona, che lui aveva ricevuto un sacchetto da AC 3, che conteneva della

droga di cui però AC 2 non le ha specificato il quantitativo e il genere, droga

che AC 2 doveva vendere”

(verbale dibattimentale pag. 17 e 18)

-- la

decisione a tre di prendere in affitto un appartamento in Ticino, in merito

alla quale AC 1 ha ricordato un:

suo rientro serale dal Ticino dove non avendo

più treni è stata raggiunta alla stazione di __________ da AC 2 e AC 3, che fu

in quella circostanza in macchina che disse ad entrambi della sua idea di

trovare un appartamento a __________ per evitare i viaggi.

AC 1 dichiara che anche AC 3 ha sentito ciò e che i due le hanno detto di essere d’accordo e di iniziare a cercare un qualche

appartamento.

AC 1 precisa che quanto descritto è avvenuto a __________ e non ad __________.

AC 2, a domanda del Presidente se conferma le ultime dichiarazioni di AC 1,

risponde di sì”

(verbale dibattimentale pag. 10)

-- il

pagamento della locazione e della garanzia dell’appartamento di Via __________

(verbale dibattimentale pag. 9 e 10)

-- il fatto

che la cocaina trovata a __________ (considerando 14 della presente decisione)

altro non era che il residuo dello stupefacente precedentemente consegnato a AC

2.

da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 9 e 17)

aggiungendo poi la circostanza di una vendita di

bolas fatta da AC 2 ad un non meglio identificato __________ del cui incasso si

era dovuto occupare AC 3, in quanto suo contatto:

AC 1 dichiara, dopo che le viene contestata la

sua dichiarazione nell’AI 203 verbale PP 1.4.2009 pag. 5 penultimo ADR, che con questa frase intendeva dire che non era la

sola che vendeva. Le viene chiesto se e in quale circostanza abbia visto

concretamente il passaggio di denaro/cocaina da AC 2 o AC 3 con terze persone e

dichiara di aver visto AC 2 consegnare un ovulo ad un certo __________ ed di

aver visto AC 2 consegnare bolas anche a qualcun altro e che in un’occasione AC

2.

ha detto ad AC 3 di andare a prendere i soldi visto che era stato AC 3 che

aveva avuto il contatto con quell’acquirente...

AC 2…dichiara di aver sì venduto, ma solo in due

occasioni a __________ due bolas e ad un certo __________ 4 bolas, dove però

non ha preso i soldi ma li ha presi AC 3”

(verbale dibattimentale pag. 20 e 21)

Evidentemente, ma va da sé, tutte queste loro

dichiarazioni sono state contestate da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 10 e

21).

36.

In aula AC 1 ha confermato quanto già sostenuto in sede

d’istruttoria (considerando 25 della presente decisione) relativamente:

-- alla proposta di vendere della cocaina fattale da AC 3 quando

le consegnò una calza destinata ad AC 2 con all’interno 50 grammi (verbale dibattimentale pag. 17), circostanza durante la quale:

ha sentito AC 3, mentre erano in macchina, dire

al telefono ad AC 2 che con questo quantitativo si è arrivati ad un chilo”

(verbale dibattimentale pag. 19)

-- all’utilizzo,

benché negato da AC 2 (verbale dibattimentale pag. 16), dell’appartamento di __________

(AI 195) quale luogo di deposito e di preparazione delle bolas di cocaina

(verbale dibattimentale pag. 16 e 26);

-- al fatto

di essersi rifornita da AC 2, prima di scendere in Ticino per vendere le sue 13

bolas a fr. 70.- / 80.- l’una, sia presso il CRS di __________ che presso

l’appartamento di __________ (AI 195) precisando altresì, benché nessuno le

avesse mai detto da dove provenissero queste bolas, che avendole prese da AC 2

aveva pensato fossero:

parte del chilo di cui alla telefonata

raccontata questa mattina”

(verbale dibattimentale pag. 19);

-- alle sue

vendite in Ticino, a __________ e __________, di circa 80 grammi di cocaina (13 bolas di cocaina da 0,7 / 0,8 grammi l’una per 8 viaggi) precisando che, ad

aiutarla, vi era un altro cittadino di colore e che, sui ricavi, all’insaputa

di AC 2, si sarebbe trattenuta circa fr. 2'000.- (verbale dibattimentale pag.

20).

AC 1 ha inoltre ribadito le sue presunzioni che i

soldi trovati in Via __________ provenissero dalla vendita della cocaina anche

perché i suoi ricavi dalle vendite “li dava a AC 2” e che sia stato sempre AC 2 a portare soldi e cocaina a __________ (verbale dibattimentale pag. 9).

37.

In sede dibattimentale AC 2, contrariamente a quanto precedentemente

affermato nei suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 19.8.2008 e del

13.2.2009

(AI 71 PP AC 2 19.8 2008 e AI 172 PP AC 2 13.2.2009), ha cambiato

versione su chi avrebbe portato la cocaina in Via __________ (non più lui, così

come sostenuto anche da AC 1, ma AC 3, verbale dibattimentale pag. 10 e 11),

ribadendo invece il suo non sapere chi avrebbe “portato i soldi a __________”

o dove si trovavano “prima di arrivare a __________” (verbale

dibattimentale pag. 21).

Riconfermato il fatto che AC 3 sia andato da lui,

al CRS di __________, in 2 o 3 occasioni, onde prelevare “qualcosa” dal

sacchetto precedentemente consegnato (verbale dibattimentale pag. 17) ed

ammesse, seppur a denti stretti, delle minime vendite (verbale dibattimentale

pag. 21), in ordine alla seguente sua affermazione nel suo verbale

d’interrogatorio dinanzi al PP del 31.3.2009:

in totale AC 3 mi ha consegnato 2kg di cocaina, in due circostanze distinte”

(AI 198 PP AC 2 31.3.2009)

ha dichiarato che “non si ricorda più”

(verbale dibattimentale pag. 18) così come, sempre in relazione a questo

verbale, non è riuscito a meglio specificare e dettagliare la sua

precedentemente “dichiarata vendita di 1,5 kg con AC 1” (verbale dibattimentale pag. 21).

38.

Ritenute le continue e, da un punto di vista difensivo, legittime

negazioni da parte di AC 3 per una qualsivoglia sua responsabilità penale

(verbale dibattimentale pag. 10 e 21) la Corte ha voluto interrogarsi sui

motivi, se mai vi fossero stati, che avrebbero spinto AC 1 e AC 2 a sostenere e ribadire, a suo danno, delle chiamate di correo non vere visto come la stessa AC 1 aveva dichiarato, in un verbale d’interrogatorio dinanzi al PP, di non aver “mai

avuto dei problemi con lui” (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008).

Nel merito di questa questione AC 3 ha dato, in sede processuale, varie risposte e per quella che ne è stata la relativa valenza agli

occhi della Corte si rinvia al considerando 45 della presente decisione:

AC 3 ricorda la vicenda di una lite per strada

di AC 2 in cui ha parlato nei verbali dinnazi al PP...

precisa che non ci sono motivi diretti da parte di AC 1 e che secondo lui AC 1

è stata tirata dentro in queste accuse poiché abitavano assieme ed è stata da

lui influenzata. Specifica che i due fanno così per coprire qualcun altro…”

(verbale dibattimentale pag. 10)

Successivamente ha sostenuto sia una loro comune

invidia “perché lui vive in Svizzera”, con un fratello e una famiglia

felice (verbale dibattimentale pag. 17) che delle ragioni di natura

socioculturale in quanto “in Africa è usuale che gli amici ingannino e

accusino ingiustamente” (verbale dibattimentale pag. 21) per poi ritornare,

alla fine, alla figura del terzo ignoto, che di fatto, sempre secondo AC 3,

dovrebbe essere un fratello di AC 2 al quale, per il possibile inizio di “un

business di autoveicoli” tra la Svizzera e l’Africa aveva dato, senza

ricevere altrettanto, le sue complete generalità, da cui la sua personale

deduzione che:

visto che è stato chiesto il suo nome…la persona

che gli ha telefonato è la persona che AC 2 vuole coprire”

(verbale dibattimentale pag. 22)

Notasi poi come per rafforzare la propria

onorabilità a confronto di quella di AC 1 e di AC 2, AC 3 ha dichiarato di essere un collaboratote di Polizia, da lui aiutata “in un’inchiesta su

una tratta di essere umani e questo nel 2008 nella regione di __________

indicativamente nel mese di luglio/agosto” seppur subito precisando di “non

ricordarsi quale polizia è intervenuta e con quale agente ha collaborato”

(verbale dibattimentale pag. 21).

Accertamenti immediatamente esperiti presso la Polizia Cantonale vodese nonché con quella federale a seguito di correzione del tiro dello

stesso accusato il giorno successivo (verbale dibattimentale pag. 24) hanno

però dato esito negativo (doc. dib. 8 e 9 nonché verbale dibattimentale pag. 26

e 27).

39.

Oltre a quanto indicato al considerando 29 della presente decisione,

in relazione al punto 2 dell’AA e quindi al prospettato reato di soggiorno

illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.) l’istruttoria dibattimentale ha

permesso di accertare come soggettivamente AC 1 “sapeva dell’esito negativo

della sua richiesta d’asilo” (verbale dibattimentale pag. 22) anche se poi,

nei fatti, il suo soggiorno al CRS di __________ sia stato tollerato sino al

22.5.2008

(doc. dib. 1).

40.

In merito al punto 3 dell’AA e all’indicato reato di falsità in

certificati (art. 252 CP) AC 1 ha nuovamente ammesso in aula tutte le

risultanze sopra richiamate al considerando 30 della presente decisione. Da ciò

la seguente precisazione rispettivamente prospettazione (art. 250 CPP)

all’accusata di un nuovo testo di reato non contestato dalle parti:

avvenuto perlomeno nelle città di __________, __________,

__________, __________ e __________ rispettivamente, per l’invio dei soldi, a

partire dal mese di maggio 2008 in almeno 13 occasioni e per l’ottenimento di

un contratto di telefonia in 2 occasioni”

(verbale dibattimentale pag. 23)

41.

Richiamate le risultanze di cui al considerando 31 della presente

decisione, relativamente al punto 4 dell’AA e quindi al presunto reato di

riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) nei confronti di AC 1, la Corte,

nell’ipotesi in cui la tesi accusatoria e cioè che tutti gli invii di denaro da

lei effettuati provenissero dalla sua infrazione aggravata alla LStup (art. 19

cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA) venisse integralmente accolta, ha innanzitutto

proceduto, con il consenso delle parti, a precisare rispettivamente

prospettarle (art. 250 CPP) un nuovo testo di reato inglobandovi sia una

dimenticata società di invio che, poiché giuridicamente più corretto, un

importo totale al netto delle spese:

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP,

precisa rispettivamente prospetta a AC 1 il reato di cui al punto 4 dell’AA

aggiungendo alle società di invio l’Union of Financial Corners, invii avvenuti

in 16 occasioni per un importo minore di fr. 37'729,37”

(verbale dibattimentale pag. 23)

Successivamente è stato chiesto al PP di voler

indicare se, a suo modo di vedere, l’intero importo lordo di fr. 38'716.- fosse

stato spedito dall’accusata “a titolo personale e non su incarico degli

altri coaccusati a parte quanto risultante dagli atti” (verbale

dibattimentale pag. 24 e considerando 31 della presente decisione per la

riserva dei due invii per Fr. 5'640.- su richiesta di AC 2).

La risposta del rappresentante della pubblica

accusa non ha potuto che essere affermativa anche perché, altrimenti, sarebbe

stato difficile capire come mai predetto reato, nell’AA, non fosse stato

congiuntamente imputato anche ad AC 2 e ad AC 3.

Per il resto AC 1, seppur confermandosi nelle sue

precedenti dichiarazioni nei verbali dell’11.12.2008 e del 12.2.2009 (AI 140 PP

confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008 e AI 169 PP AC 1 12.2.2009), ha comunque

ammesso che perlomeno fr. 2'000.- provenissero dal reato di infrazione

aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA):

In merito all’origine di questi soldi, AC 1

conferma i suoi verbali di cui agli AI 140 e 169 per quel che concerne la

causale, precisando che a titolo di commissione di invio per ogni fr. 5'000.-

inviati ha ricevuto fr. 400.- pure spediti e che, in relazione agli stupefacenti,

in un invio di fr. 4000.-, fr. 2000.- provenivano dalla vendita dello

stupefacente. Ritiene che possa essere l’invio del 10.6.2008 per fr. 3'999.99”

(verbale dibattimentale pag. 23)

AC 1 in merito al punto 4 dell’AA ribadisce che

solo fr. 2'000.- provengo dal reato di cui al punto 1 dell’AA”

(verbale dibattimentale pag. 25)

XI) Diritto

42.

Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 4 e 5 LStup chi, tra le varie ipotesi

elencate, senza essere autorizzato, procura, detiene e vende stupefacenti è

punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena

detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr.

2.

lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è

oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF

114.

IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht,

Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg. e DTF 109 IV 143)

mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come

le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di

comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF

106.

IV 232 e 104 IV 211).

L’art. 19 cfr. 2 lett. b) LStup prevede come

seconda aggravante il fatto di aver agito come membro di una banda costituitasi

per esercitare il traffico illecito di stupefacenti. L’interpretazione da dare

alla nozione di banda è la stessa di quella sviluppata dalla giurisprudenza per

i reati di furto (art. 139 cfr. 3 cpv. 1 CP) rispettivamente di rapina (art.

140.

cfr. 3 cpv. 1 CP, ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 183 segg. e DTF

106.

IV 227) e quindi la presenza di almeno due o più persone messesi assieme

con la volontà, espressa o tacita, di commettere il reato di cui all’art. 19

cfr. 1 LStup nel quadro di una loro unione sufficientemente stabile, dotata di

un minimo di organizzazione e di intensità (DTF 124 IV 286 e 86, 122 IV

265, 120 IV 317, 102 IV 166 e 100 IV 220). Quo all’aspetto soggettivo del reato

è sufficiente aver agito anche solo per dolo eventuale (ALBRECHT, op.

cit., art. 19 no. 186).

La terza circostanza aggravante indicata

dall’art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup si concretizza quando, trafficando per mestiere,

è realizzata una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Il mestiere

implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del

reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione,

anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale

attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e

dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (ALBRECHT,

op. cit., art. 19 no. 188 segg., DTF 123 IV 113, 119 IV 129, 117 IV 63 e

116.

IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra d’affari e di guadagno

considerevole sono state precisate dal TF in DTF 117 IV 63 (fr.

110'000.- per la grossa cifra d’affari) ed in DTF 129 IV 253 (fr.

10'000.- per il guadagno considerevole).

Notasi come sia sufficiente che una sola

circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF

122.

IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi

dell’art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della

pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della

commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 47 CP (DTF

120.

IV 330 e 112 IV 109).

43.

Prima di elencare le ragioni per le quali la Corte non ha avuto

dubbi nel riconoscere la correità di AC 3, assieme a AC 1 e ad AC 2, nel reato

di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup e punto 1 dell’AA)

trovasi opportuno ricordare quale sia la portata, nel diritto penale svizzero,

del principio del in dubio pro reo, quale corollario della presunzione

d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 cfr. 2 CEDU e 14 cpv. 2

Patti Onu II.

Predetto principio trova applicazione sia

nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione

dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa

che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva

del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel

modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad

una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,

tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza

assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale,

che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze del TF

non pubblicate 6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF

s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il

giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle

risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86).

Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice non incorre

nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I

217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro

il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare,

mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi

atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza del TF non pubblicata

1P.20/2002 del 19.4.2002).

44.

Nel pieno rispetto del sopra evocato principio la Corte non ha avuto

dubbio alcuno quo alla correità di AC 3 in questo traffico di cocaina ritenendo la chiamata di correo di AC 1 e di AC 2 come univoca, immediata, documentata

per quanto poteva esserlo al momento dell’arresto (AI 1), ribadita e reiterata,

oltre che circostanziata e totalmente disinteressata.

E’ univoca poiché quello di AC 3 è sempre stato

l’unico nome da loro fatto per tutta l’inchiesta, è immediata perché resa da

entrambi, ma soprattutto da AC 2 con la frase “la droga…quella è di un mio

amico…AC 3 del __________” nel primo verbale di Polizia del 3.8.2008 (AI PS

AC 2 3.8.2008), è documentata con il biglietto con il nome e i due numeri

telefonici di AC 3 oltre che con le fotografie della festa di AC 1 del

22.4.2008

presso il CRS di __________ (considerandi 14, 15 e 16 della presente

decisione).

Seppur con qualche distinguo, che però non

modifica la sostanza delle cose, è sempre stata ribadita e reiterata da

entrambi sia in sede d’istruttoria (considerandi 25 e 26 della presente

decisione) che dibattimentale (considerandi 35, 36 e 37 della presente

decisione) perlomeno per quello che sono i punti essenziali e cioè che è stato AC

3.

a dare il via a questo traffico di cocaina portando a AC 2, presso il CRS di

__________, un primo sacchetto di cocaina per poi proporre a AC 1 di

parteciparvi attivamente al momento di consegnarle ulteriori 50 grammi (considerandi 25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione), senza dimenticare l’incontro

alla stazione di __________, il suo incasso di almeno una vendita di AC 2 o la

comune decisione di far prendere a AC 1 un appartamento in Ticino (considerandi

25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione).

Ma soprattutto ed a rafforzamento della sua

credibilità la chiamata di correo è apparsa alla Corte per totalmente

disinteressata e quindi a fortiori vera visto che da queste loro affermazioni AC

1.

ed AC 2 non hanno tratto alcun vantaggio ma, anzi, solo il danno di vedersi

prolungare la durata del carcere preventivo (AI 180, 181, 189 e 190) anche solo

per il tempo necessario per gli ulteriori accertamenti in Svizzera Interna in

relazione all’appartamento di __________ (AI 195).

E allora non c’è chi non veda che se,

inversamente, entrambi all’inizio dell’istruttoria avessero inventato, per

indicare quale loro proponente di questo traffico di cocaina e fornitore, un

nome di fantasia impossibile da verificare dalle autorità inquirenti, così come

spesso è la regola in procedimenti di questo genere, la loro inchiesta sarebbe

stata molto più celere con tutti i vantaggi che ciò avrebbe comportato anche

solo per l’anticipato avvio della loro detenzione in regime ordinario. Ma se

così non è stato e se quindi è stato fatto il nome di AC 3 è perché, almeno su

questo punto, già da subito, entrambi hanno voluto dire la verità indicandolo

non solo come l’ideatore ed il fornitore dello stupefacente ma anche come chi,

dietro le quinte, siccome non vendeva in prima persona, li

stressava, per farsi consegnare i soldi provento

delle vendite”

(AI 198 PP AC 2 31.3.200)

Inoltre la Corte ha ritenuto come vera, credibile

e fondata la chiamata in correità di AC 1 ed AC 2 anche perché là dove possibile

è stata oggettivamente comprovata anche da terze testimonianze, come ad esempio

in merito alla di lui negata frequentazione del CRS di AC 2 (AI 195).

In contrapposizione a tutte queste considerazioni

si ha invece AC 3 che ha sempre mantenuto un atteggiamento dettato non solo,

ciò che era suo diritto fare, dal negare ripetutamente un qualsivoglia suo

coinvolgimento nello spaccio di stupefacente ma soprattutto dal continuo suo

tentativo, comunque fallito (in questo senso vedasi già solo la sua partecipazione

alla festa di AC 1 del 22.4.2008 presso il CRS di __________, la sua asserita

non frequentazione dell’appartamento di __________ o del CRS di __________

senza dimenticare l’elevato numero di contatti telefonici con AC 2 malgrado che

non lo considerasse nemmeno un amico, considerandi 21, 22 e 23 della presente

decisione), di dimostrare che i suoi rapporti con AC 1 ed AC 2 si limitassero a

poche circostanze, sporadiche ed occasionali (considerandi 19, 20 e 21 della

presente decisione). Ma se ha agito così non ci può essere per la Corte altra

ragione che quella di aver tentato, non riuscendovi, di allontanarsi il più

possibile dagli altri due accusati poiché, altrimenti, gli sarebbe stato ben

difficile giustificare, se non ammettendo la sua partecipazione in questo

traffico di cocaina, il perché ed i motivi delle loro reiterate frequentazioni.

E’ vero e la Corte non lo misconosce che

l’inchiesta è carente in merito ai guadagni così ottenuti dai tre accusati ed

in questo senso una ricerca presso la Western Union sulla persona di AC 3 avrebbe forse potuto essere utile. Ciò però non è ancora sufficiente a minare la

chiamata in correità di AC 1 ed AC 2, fermo restando comunque come entrambi

abbiano ricordato i vari e diretti contatti, sia con la droga che con i soldi

provento della vendita di cocaina, che pure AC 3 ebbe ad avere (considerandi

25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione).

45.

Di nessuna inutilità sono poi risultate alla Corte le

giustificazioni rese da AC 3 quo ai motivi che avrebbero spinto AC 1 ed AC 2 a dichiarare il falso al solo scopo di ingiustamente accusarlo (considerando 38 della presente

decisione).

Ricordato come AC 1 nel suo verbale

d’interrogatorio dell’11.12.2008 davanti al PP abbia affermato di non aver “mai

avuto dei problemi con lui” (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008) e

che AC 2, in merito all’asserito suo diverbio in cui AC 3 sarebbe intervenuto

come pacere, ha sostenuto di non “aver mai partecipato ad alcuna lite nella

quale AC 3 è intervenuto per separare le parti” (AI 141 PP confronto AC 2 /

AC 3 11.12.2008), alla Corte è apparsa di primo acchito di nessuna valenza,

tanto da non meritare alcun ulteriore commento, il possibile richiamo a dei

motivi socioculturali con riferimento al loro comune continente d’origine (verbale

dibattimentale pag. 21).

Lo stesso discorso vale anche per l’asserita

invidia (verbale dibattimentale pag. 17) laddove la così riconosciuta loro

chiamata di correo (considerando 44 della presente decisione) non ha evitato a AC

1.

ed AC 2 di rimanere in carcere, ma anzi ha prolungato il loro periodo di

detenzione preventiva.

Assolutamente inconsistente, oltre che non serio,

è stato il richiamo ad un possibile terzo ignoto per giustificare il biglietto

con le sue generalità ritrovato nell’appartamento di __________ (AI 1, verbale

dibattimentale a pag. 10 e 22 nonché considerando 14 della presente decisione)

se poi, contrariamente a qualsiasi minima logica commerciale, questo terzo è

una persona a cui, al telefono, AC 3 non ha neppure chiesto il nome prima di

dare il suo (considerando 38 della presente decisione).

46.

Quo al punto 1 dell’AA, in base alle risultanze istruttorie e

dibattimentali la Corte ha ritenuto come unicamente accertato, dopo

arrotondamento in difetto, un quantitativo complessivo di almeno 1 chilo di

cocaina, pari alla quantità di stupefacente destinata alla vendita sequestrata

a __________ il 3.8.2008 (411,03 grammi puri, considerando 14 della presente

decisione) mentre che le vendite sono state fissate in circa 650 grammi, pari al controvalore della somma di denaro in mano a AC 1 ed AC 2 al momento del loro

arresto del 3.8.2008 (fr. 65'019,10, considerando 14 della presente decisione)

ritenuto un prezzo medio di vendita, anche perché agli atti altri elementi di

giudizio anche solo in relazione al costo d’acquisto della sostanza non ve ne

sono (verbale dibattimentale pag. 19), di fr. 100.- il grammo (pari a 13 bolas

da 0,7 / 0,8 grammi a fr. 80.- l’una) sulla scorta della seguente dichiarazione

di AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del 26.8.2008 (considerando 25 della

presente decisione):

ho deciso di confezionare 13 bolas con i 10 grammi che mi venivano consegnati e di venderli a circa 80 franchi l’una”

(AI 82 PP AC 1 26.8.2008).

Per la Corte solo questa conclusione,

oggettivamente data grazie alla droga e ai soldi sequestrati (considerando 14

della presente decisione) può entrare in considerazione anche perché è l’unica

ad avere un ulteriore serio riscontro agli atti (la telefonata tra AC 3 ed AC 2

ascoltata in macchina da AC 1 al momento di ricevere una calza con all’interno 50 grammi di cocaina, dove il primo comunicava al secondo che “con questo quantitativo si è

arrivati ad un chilo” [considerandi 25 e 36 della presente decisione])

visto poi come l’altro riscontro documentale di 2 consegne per un totale di 2

chili così come dichiarato da AC 2 in sede di verbale d’interrogatorio dinanzi

al PP del 31.3.2009 (AI 198 PP AC 2 31.3.2009, considerando 26 della presente

decisione), non solo già in quella sede non era stato cementato dal benché

minimo dettaglio sulle modalità, tempi e modi (AI 198 PP AC 2 31.3.2009 e

considerando 26 della presente decisione) ma, in aula, tale affermazione è

stata irrimediabilmente cancellata da un laconico non ricordo (verbale

dibattimentale pag. 18 e considerando 37).

Il castello accusatorio del PP per il rimanente

chilo di vendita (considerando 28 della presente decisione) non è stato fatto

proprio dalla Corte perché oggettivamente non provato e perché fondato solo su

sue congetture che, seppur nella sua logica difendibili, rimangono sempre e

solo delle semplici congetture.

In relazione alla somma di fr. 38'716.- (punto 4

dell’AA) quale provento del reato di cui al punto 1 dell’AA, per il cui esame

ai sensi dell’art. 305bis cfr. 1 CP si rinvia al considerando 53 della presente

decisione, trattasi esclusivamente di una sua opinione, fors’anche vera, ma non

avallata, né direttamente né indirettamente, dalle tavole processuali se non

per la minima somma di fr. 2'000.- e solo perché ammessa da AC 1 (considerando

41.

della presente decisione) mentre che per la differenza di fr. 36’716.-

(punto 4 dell’AA), pari all’asserita vendita di circa ulteriori 360 grammi di sostanza, non può essere guiridicamente comprovata solo dagli intervenuti invii di

denaro, la cui causale, al di lei dire estranea al reato di cui al punto 1

dell’AA, è stata non inverosimilmente spiegata dall’accusata (considerando 31

della presente decisione) e questo anche tenuto conto delle sue minime entrate

da quando risiede in Svizzera (considerando 2 della presente decisione).

Ed anche per coprire l’ulteriore residuo di

asserite vendite (del resto non documentate) non è sufficiente richiamare i

costi del comune vivere giornaliero anche perché giustificazione, nei calcoli,

non comprovata dal benché minimo atto probatorio e quindi, oltre che empirica,

non documentata.

Anche se ridotto, eufemisticamente parlando, ad 1

solo chilo, l’aggravante per il quantitativo di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a)

LStup trovasi ampiamente realizzata (in specie, senza arrotondamento in

difetto, 217,08 grammi puri di cocaina pari a 152,08 grammi [411,03 x 37%] + 65 grammi [650 x 10%]), da cui l’inutilità di un ulteriore esame delle

aggravanti proprie alle lett. b) e c) dell’art. 19 cfr 2 LStup.

Parallelamente la manifesta attiva partecipazione

di AC 1 in questo traffico e ciò non solo per le vendite da lei effettuate ma

anche per la scelta logistica di un appartamento in Ticino, oltre che per la

sua soggettiva conoscenza della quantità di 1 chilo di stupefacente consegnato,

in minima parte anche per il suo tramite, da AC 3 ad AC 2 (considerandi 25, 35

e 36 della presente decisione) assolutamente esclude una limitazione della sua

correità al solo quantitativo di circa 80 grammi di cocaina venduta (considerandi 25 e 35 della presente decisione) così come da lei

sperato.

47.

In forza all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr è punito con una pena

detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna illegalmente

in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non

sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.

48.

La Corte, accertato l’adempimento dei presupposti oggettivi e

soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e

dibattimentali (considerandi 1, 29 e 39 della presente decisione) non ha avuto

dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autrice colpevole del reato di cui

all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr (punto 2 dell’AA), limitandone comunque la

durata dal giorno successivo la sua scomparsa dal CRS di __________ e quindi

dal 23.5.2008 (doc. dib. 1) visto come, soggettivamente parlando, per il

periodo dall’8.4.2008 al 22.5.2008 le autorità preposte le avevano comunque

permesso di rimanere in quella struttura, autorizzando quindi, perlomeno ai

suoi occhi, un suo lecito soggiornare in Svizzera.

49.

Lo stesso discorso di cui al considerando precedente vale anche per

il reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e punto 5 dell’AA)

commesso da AC 2 con la precisazione, nel suo caso, che l’inizio deve essere

fissato dal luglio 2008 visto la dichiarazione resa nel suo verbale

d’interrogatorio del 18.3.2009 da uno dei sorveglianti del CRS di __________

(AI 195 PS Ku 18.3.2009, considerandi 6 e 32 della presente decisione).

50.

Conformemente all’art. 252 CP chi, per migliorare la situazione

propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati od

attestati, fa uso a scopo di inganno di un atto di questa natura contraffatto

od alterato da un terzo rispettivamente abusa a scopo di inganno di un tale scritto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Tenuto conto della fattispecie il riconoscimento

di questa norma presuppone la presenza di un documento di legittimazione (BOOG,

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 252

no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 2, DONATSCH/WOHLERS,

Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 37, pag. 156 e CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 252 no. 1

segg.), poco importa se straniero (art. 255 CP), rispettivamente il suo abuso a

scopo di inganno con cui si intende l’uso di un siffatto valido documento però

intestato a terzi (BOOG, op. cit., art. 252 no. 12 segg., TRECHSEL,

op. cit., art. 252 no. 4, STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op.

cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op. cit., art. 252 no. 13), il tutto onde

migliorare la propria posizione o quella altrui (BOOG, op. cit., art.

252.

no. 14 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

252.

no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op.

cit., art. 252 no. 15 segg.). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

252.

no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op.

cit., art. 252 no. 14) anche se il dolo eventuale è sufficiente (TRECHSEL,

op. cit., art. 252 no. 6).

51.

La Corte, accertate le risultanze di cui ai considerandi 13, 30 e 40

della presente decisione, ha pacificamente riconosciuto il reato di falsità in

certificati (art. 252 CP, punto 3 dell’AA) commesso da AC 1, seppur limitandolo

solo alla stipula dei due contratti di telefonia mobile e all’invio di danaro

in 13 occasioni.

Inversamemente ciò non è stato ritenuto per il

suo utilizzo della carta d’identità di M__________ onde legittimarsi il

3.8.2008

(AI 1) a __________ alle GCF visto e considerato come il TF, seppur

sotto l’egida della vecchia LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (di

seguito solo LDDS), legge giustappunto abrogata dall’attuale LStr, abbia deciso

come chi, per motivi concernenti esclusivamente la polizia degli stranieri,

contraffa o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali

documenti contraffatti o alterati, è punibile solo ai sensi dell’art. 23 cfr. 1

cpv. 1 LDDS e non anche ai sensi dell’art. 252 CP (DTF 117 IV 170). E’

vero che questa sentenza si riferisce solo alle ipotesi di contraffazione e di

alterazione di certificati e non anche a quella di abuso, ma francamente mal si

veda perché, anche solo per analogia, non possa applicarsi anche a questa terza

eventualità e quindi alla presente fattispecie.

52.

In virtù dell’art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile

di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di

valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Predetta norma postula per il suo riconoscimento

oggettivo la presenza di valori patrimoniali, segnatamente ma non solo del denaro

(PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea,

2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 396, CORBOZ,

op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, Code pénal

annoté, Bis & Ter, Losanna, 2007, art. 305bis no. 1.2), di cui l’autore sa

o doveva presumere la loro provenienza da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv.

2.

CP (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 7 segg., TRECHSEL, op.

cit., art. 305bis no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99,

pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei

quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no.

16.

segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL,

op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399

segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Con riferimento al

caso in specie, dottrina e giurisprudenza hanno già sancito come il

trasferimento all’estero di fondi suscettibili di confisca sia atto di

riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CPS laddove anche le altre condizioni di

legge risultino adempiute (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL,

op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25,

FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127

IV 20). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma

il dolo eventuale è comunque sufficiente (PIETH, op. cit., art. 305bis

no. 46 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402, CORBOZ,

op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,

art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).

53.

Proprio il richiamato principio del in dubio pro reo (considerando

43.

della presente decisione) ha comportato per la Corte il doversi rimettere

alle riduttive dichiarazioni di AC 1 in ordine al reato di riciclaggio di

denaro (art. 305bis cfr. 1 CP, punto 5 dell’AA) ritenendolo come oggettivamente

e soggettivamente adempiuto solo per l’invio dell’importo di fr. 2'000.- a __________,

il 19.6.2008 (considerando 41 della presente decisione) anche perché, per la

differenza di fr. 36’716.-, per nulla sconfessate dalle risultanze processuali

(considerandi 31 e 41 della presente decisione).

E’ sicuramente lecito domandarsi e la Corte l’ha

fatto come l’accusata, a fronte delle sue minime entrate (considerando 2 della

presente decisione), abbia potuto spedire all’estero ben fr. 38’716.- (punto 5

dell’AA) o perlomeno la più corretta cifra di 18’076.- in neppure due mesi

(considerando 31 della presente decisione). Ciò però non è ancora sufficiente

per automaticamente concludere, come fatto dalla pubblica accusa, alla

realizzazione del reato qui in esame anche solo per l’importo di fr. 18’076.-

anche perché le giustificazioni rese dall’accusata, seppur piene di ignoti

personaggi e di situazioni per nulla chiare, non sono apparse, trattandosi di

richiedenti d’asilo fors’anche clandestini, per assolutamente inverosimili, da

cui un chiaro dubbio in suo favore, del quale la stessa non può che totalmente

beneficiare.

54.

Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta

l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.

55.

Anche per questa imputazione commessa da AC 2 la Corte, in base agli

accertati elementi di cui al considerando 33 della presente decisione, altro

non ha potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art.

19a cfr. 1 LStup) così come prospettatagli al punto 6 dell’AA.

56.

Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art.

110.

cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico

(art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme

all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo

per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, op. cit., art.

253.

no. 3 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

253.

no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162 segg., CORBOZ,

op. cit., art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art.

253.

no. 1.1 segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2

CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua applicazione né la

volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi, rispettivamente

di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo eventuale è non di meno

sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit.,

art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ,

op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17).

57.

Incontestato, anche da AC 3, che il suo permesso d’asilante del gennaio

2002.

sia stato ottenuto con l’inganno, dando ai preposti funzionari delle false

generalità (considerandi 10 e 34 della presente decisione). Da ciò il chiaro

adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri

all’art. 253 CP.

XII) Colpa,

prognosi e pena

58.

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita.

L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità

della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il

comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la

volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV

288).

Vanno inoltre considerati, sempre secondo la

citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV

44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli

obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF

102.

IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007,

6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha

più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di

secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il

principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali,

nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art.

47.

CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a

un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere

infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV

292).

59.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni

prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei

mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote

giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato,

secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN,

La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis

partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi

previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP

richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro

del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).

60.

In

forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto

della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della

pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della

pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno

sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86

CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

61.

Nella sua requisitoria il PP si è particolarmente soffermato sulla

non vincolatività per la Corte della perizia del Dr. PE 1 (doc. TPC 38)

contestandone non la metodologia ma le conclusioni in quanto falsate da alcune

inveritiere informazioni anamnestiche che la peritanda gli avrebbe

volontariamente dato (“Il perito dichiara che i fatti oggettivi sulla base

dei quali è giunto alla conclusione peritale sono da ricondurre ai dati

biografici dell’accusata rispettivamente alla sua storia, così come esposta

nella sua anamnesi”, verbale dibattimentale pag. 5) proprio allo scopo di

vedersi riconoscere una scemata imputabilità, a modo di vedere dell’accusa

inesistente anche a fronte del differente parere del Dr. Med. B__________ nei

suoi scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33 nonché considerando

3.

della presente decisione).

Tra gli esempi più eclatanti la pubblica accusa

ha ricordato il fatto che AC 1 abbia dichiarato di esser stata ricoverata in un

istituto psichiatrico del Canton __________ (doc. TPC 38 pag. 4)

rispettivamente di essere stata ripetutamente vittima di minacce e di sevizie

fisiche e sessuali da parte di AC 2 e dei suoi amici (doc. TPC 38 pag. 4), circostanze

di fatto disattese sia dai doc. dib. 1, 2 e 3 che dallo stesso confronto in

aula tra i due accusati (dove AC 1 ha ribadito quanto da lei detto al perito

mentre AC 2 l’ha recisamente contestato) oltre al fatto, sempre a mente

dell’accusa, di non aver mai detto di aver problemi di natura psichiatrica sia

all’autorità di asilo che al momento della sua ammissione al Farera.

Seppur ricordato come secondo dottrina e

giurisprudenza il giudice non sia vincolato alle conclusioni peritali, nel

senso che può apprezzarle liberamente come avviene per qualsiasi altro mezzo di

prova, nella pratica se ne può discostare solo se fatti, circostanze o indizi

controvertibili ne pongano seriamente in dubbio la credibilità (BOMMER,

op. cit., art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit., art. 20 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ, op. cit., § 101 no. 2236 segg., STRÄULI,

op. cit., art. 20 no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET,

op. cit., art. 20 no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ

2001.

I 573). Ciò significa che, di fatto, il potere di apprezzamento del

giudice è limitato ai casi di evidenti errori nelle impostazioni o nelle

premesse poste a base della perizia (DTF 102 IV 225).

In concreto la Corte ha ritenuto di non aver

alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali e questo già solo a

seguito della chiara risposta data in merito dal Dr. PE 1 in sede dibattimentale a sapere se le sue conclusioni si sarebbero o meno modificate se fosse stato

incontrovertibilmente comprovato come alcune delle informazioni della propria

vita così come fornitogli dalla peritanda fossero risultate false:

Il perito dichiara che anche nell’ipotesi in cui

la Corte dovesse ritenere che i fatti delle presunte violenze sessuali che il

perito conferma la peritanda gli ha raccontato, non dovessero essere ritenute

per vere, la conclusione peritale, rispettivamente il grado di imputabilità non

si modificherebbe perché il tema di fondo rimarrebbe lo stesso e questo fatto

così come raccontato serviva solo a corroborare altri

eventi che hanno giustificato le conclusioni peritali…

Il perito dichiara che anche qualora venisse accertato

che la peritanda abbia mentito sui suoi dati anamnestici le sue conclusioni non

si modificherebbero”

(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)

La chiarezza di queste risposte appare allora

come più che sufficiente per risolvere definitivamente la questione. In altre parole ed è il perito a dirlo anche se la Corte, in forza agli atti

acquisiti, fosse giunta all’assoluta certezza che alcune o più delle

dichiarazioni dell’accusata sul suo precedente vissuto fossero state false (ciò

che comunque è ancora da dimostrare perché se è vero che in base ai doc. dib. 2

e 3 risulta comprovato come l’accusata non sia mai stata curata né ricoverata

in un istituto psichiatrico è pure vero che in forza al doc. dib. 1 ha soggiornato per circa 1 mese in un “centro per richiedenti l’asilo con handicap risp. per

persone con fragilità sociale, fisica o mentale”, struttura sicuramente

munita di un valido servizio medico che agli occhi di una persona appena giunta

dall’Africa poteva benissimo esser confusa con una forma di ospedale, mentre

invece per quel che concerne la sua accusa di subite violenze da parte di AC 2

e dei suoi amici seri dubbi possono più che legittimamente sussistere) le sue

conclusioni peritali non si sarebbero per nulla modificate visto come

quest’ultime si sono essenzialmente basate sul precedente vissuto di AC 1 in __________, fatti che la Corte, né tantomeno il perito, in assenza di differenti e contrarie

prove agli atti, non ha motivo per ritenere come non avvenuti.

Per la Corte non vi è quindi spazio per sostenere

che la perizia rilasciata il 25.8.2009 dal Dr. PE 1 (doc. TPC 38) sia da

invalidare in quanto fondata da manifesti errori nella sua impostazione o nelle

premesse poste alla sua base, da cui il suo accoglimento anche per quel che

concerne le sue conclusioni quo ad una scemata imputabilità di grado medio per

questa accusata (doc. TPC 38 pag. 12 segg.).

Tacito altresì come tale conclusione non viene

per nulla inficiata dal diverso parere reso in merito dal Dr. Med. B__________

e questo già solo perché lo stesso non è mai stato incaricato, e nessuno lo

sostiene, di peritare giudizialmente AC 1. Agli occhi della Corte quanto da lui

sostenuto nei suoi due scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33

nonché considerando 3 della presente decisione) è e resta solo una differente

opinione, sicuramente resa con piena coscienza professionale ma come tale non

vincolante per il giudizio, scritti che in ogni caso sono stati messi a

disposizione del perito (doc. TPC 21 e 33), il quale, prima di redigere il suo

referto, li ha certamente esaminati oltre ad intrattenersi telefonicamente con

il Dr. Med. B__________ (doc. TPC 38 pag. 9).

Circa l’influenza della scemata imputabilità

sulla commisurazione della pena si ricorda come nella prassi si è sviluppata la

tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggiratesi attorno al 25% in caso

di imputabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di imputabilità

mediamente scemata ed attorno al 75% in caso di imputabilità gravemente scemata

(DTF 129 IV 22 e 118 IV 1). Benché il TF non imponga di operare delle

riduzioni lineari (DTF 127 IV 101) le ha sinora riconosciute come

corrette e non arbitrarie (DTF 123 IV 150). In altre parole e seppur

ricordato come sempre secondo il TF da ogni singola situazione si deve trarre

delle conseguenze ragionevoli, resta il fatto che, come riferimento, in caso di

grave scemata imputabilità il giudice non può ridurre la pena del solo 50% così

come che in caso di media scemata imputabilità non può limitarsi a ridurre la

pena del 40% senza motivazione particolare (DTF 129 IV 22).

62.

La colpa di AC 1 anche solo limitatamente al reato di cui al punto 1

dell’AA è da ritenersi come significativamente grave.

Benché già oggetto di un ordine di partenza dal

nostro territorio con effetto dal 7.4.2008, con la sua procedura d’asilo

definitivamente chiusa (considerando 1 della presente decisione), non ci ha

pensato due volte ad accettare la scellerata proposta di AC 3 e quindi,

iniziando a vendere la cocaina, si è impegnata concretamente ed in modo

sistematico in questa sua illecita attività, è discesa con frequenza

settimanale per alcuni mesi in Ticino ed ha poi convinto i suoi due correi ad

affittare un appartamento a __________ per poter così implementare, con meno

fatica e minor rischi, il suo spaccio locale (considerandi 25, 35 e 36 della

presente decisione). E malgrado quanto da lei sostenuto in sede d’istruttoria

non vi è nessuna prova che volesse effettivamente smettere ed anzi la presenza

di svariati etti di cocaina presso il suo appartamento di Via __________ è

invece indice del contrario e quindi della sua reale volontà di continuare a

vendere se non fosse stata arrestata, il tutto, evidentemente, al solo scopo di

lucro, cercando di guadagnare, il prima possibile, il più possibile.

Valendo ciò anche per gli altri due accusati la

Corte, sempre nel contesto della qualifica della sua colpa, non ha altresì

ritenuto che il suo ruolo fosse secondario rispetto a quello di AC 2 e AC 3

concludendo, perché questo attestano gli atti, come tutti e tre abbiano agito

sullo stesso piano seppur con compiti ed incarichi diversi: AC 3 fornitore e

supervisore del tutto ma in particolare degli incassi, AC 2 depositario e

venditore, AC 1 venditrice e promotrice di una nuova sede operativa in Ticino.

Ciò detto sulla sua grave colpa e sul suo

paritetico grado di responsabilità all’interno del gruppo, la Corte,

limitatamente e solo al reato di cui al punto 1 dell’AA, tenuto conto di tutte

le circostanze proprie a questa fattispecie, ha quindi fissato in 36 mesi

quella che avrebbe potuto essere l’adeguata e corretta pena teorica.

Successivamente la Corte ha proporzionalmente

aumentato questa pena di 4 mesi, per tenere conto delle altre imputazioni di

cui ai punti 2, 3 e 4 dell’AA e del relativo concorso di reati (art. 49 cpv. 1

CP), anche se a ben vedere, e da qui il limitato aggravio anche a fronte della

consistente riduzione a soli fr. 2'000.- della somma oggetto del reato di cui

all’art. 305bis CP (punto 4 dell’AA), trattasi di reati qualificabili come

ambientali, cioè strettamente legati all’ambiente e alla situazione personale

dell’accusata (punto 2 e 3 dell’AA) nonché conseguenti (punto 3 e 4 dell’AA) a

quello ben più grave di cui al punto 1 dell’AA.

La pena è stata poi proporzionalmente ridotta a

32.

mesi per tenere conto dei vari fattori attenuanti e meglio la sua importante

collaborazione all’inchiesta e questo già al momento del suo primo verbale

dinanzi al PP del 26.8.2008 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008), dichiarazioni confermate

e ribadite sia in sede d’istruttoria che dibattimentale (considerandi 25, 35 e

36.

della presente decisione) e su cui il PP si è poi fondato per stilare il punto

1.

dell’AA, la sua incensuratezza, il suo precedente difficile vissuto, la sua

scarsa scolarizzazione, la sua provenienza da un paese del terzo mondo

(considerando 1 della presente decisione) nonché la non irrilevante durata del

suo carcere preventivo, segnato d’altronde da un grave lutto (AI 165), per la

maggior parte trascorso in regime non ordinario (considerando 1 della presente

decisione).

La pena, preso atto delle conclusioni peritali

per una sua scemata imputabilità di grado medio e quanto sancito in merito dal

TF (considerando 61 della presente decisione), è stata quindi ridotta nella

misura del 50% e quindi definitivamente stabilita in 16 mesi con computo del

carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), pena evidentemente da espiare visto

una prognosi assolutamente negativa già solo perché si è giudicato una persona

sedicente e di cui non si ha mai avuto il piacere di sapere le vere generalità,

senza permessi né leciti legami con il nostro territorio, dove vi soggiornava

illegalmente e che, una volta conclusa la sua procedura d’asilo (considerando 1

della presente decisione), ha unicamente usato per dedicarsi, in pochi mesi e

solo per mero scopo di lucro, ad un importante traffico di cocaina.

Conformemente alle indicazioni peritali (doc. TPC

38) è stato contestualmente ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP

da eseguirsi già in esecuzione di pena.

63.

Quo alla colpa quanto esposto nel considerando precedente vale anche

per AC 2.

Anche lui deve rispondere della medesima gravità,

anche lui con alle spalle una procedura d’asilo conclusasi negativamente e

senza alcun valido permesso per rimanere in Svizzera (considerando 6 della

presente decisione), anche lui convinto da AC 3 ad iniziare questo traffico di

cocaina dove, partecipandovi attivamente in prima persona, ha agito come

depositario e venditore rispettivamente come trait d’union tra AC 1 e AC 3

(considerandi 26, 35 e 37 della presente decisione).

Sempre partendo da una pena teorica di 36 mesi,

la Corte ha quindi definitivamente fissato la sua pena in 30 mesi con computo

del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), e ciò tenendo conto da una parte

sia delle ulteriori due imputazioni a suo carico (art. 49 CP, punti 5 e 6

dell’AA, il cui peso comunque, trattandosi anche in questo caso di reati

ambientali, è da considerarsi come irrisorio se non nullo) che delle sue

attenuanti generiche e meglio la sua collaborazione (anche se, certamente, di

minore valenza rispetto a quella resa da AC 1 e quindi premiata in modo meno

significativo), la sua giovane età poiché ancora giovane adulto, la sua

incensuratezza, il suo precedente vissuto, la sua provenienza da un paese del

terzo mondo e soprattutto la una sua carcerazione preventiva di quasi 13 mesi

totalmente trascorsa al Farera (considerando 6 della presente decisione).

Evidentemente anche per AC 2 la prognosi non può

che essere assolutamente negativa trattandosi di persona sedicente, la cui vera

identità resta ignota, senza legami o validi permessi di soggiorno in Svizzera,

paese dove pochi mesi dopo la conclusione della sua procedura d’asilo

(considerando 6 della presente decisione), ha trafficato in un breve lasso di

tempo almeno 1 chilo di cocaina in correità con gli altri due accusati e questo

a solo scopo di lucro.

64.

Innegabile come anche la colpa di AC 3 sia da qualificarsi come

grave.

In chiare difficoltà finanziarie (considerando 11

della presente decisione), invece di rimboccarsi le maniche cercando dei lavori

seri ed economicamente più redditizi per finalmente essere di buon esempio per

i suoi due figli, ha deciso di dare avvio a questo importante traffico di

stupefacenti di cui è sicuramente stato l’ideatore, ingaggiando gli altri due

accusati e controllandone dietro le quinte l’operato.

Non incensurato (considerando 10 della presente

decisione), con un atteggiamento preprocessuale non limpido né collaborativo

poiché dettato a sistematicamente negare anche circostanze non direttamente

collegate allo spaccio (considerandi da 19 a 23 della presente decisione), non può essere posto a beneficio di alcuna attenuante generica (anche la durata del

suo carcere preventivo è stata ritenuta dalla Corte come ancora proporzionale

alla gravità dell’accusa e alla complessità dell’inchiesta) né tantomeno

specifica, segnatamente quella, così come richiesta dal suo difensore, del

lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP) limitatamente al reato di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).

Giusta l’art. 48 lett. e) CP, in vigore dal 1.1.2007 e applicabile alla fattispecie in quanto lex mitior rispetto all’art. 64 vCP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente

perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha

tenuto buona condotta.

L’attenuante in questione presuppone in

particolare la buona condotta dell'accusato durante il periodo che va dal

momento del reato a quello della condanna (DTF 130 IV 54). La

norma in essere mette esplicitamente in relazione il tempo

trascorso con la perdita di senso della sanzione e secondo la recente

giurisprudenza, la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento

del giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione

penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della

natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler

Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL,

op. cit., art. 48 no. 24, STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 48 no.

9, PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 48 no. 42, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 48 no. 31 e DTF 132 IV 1).

In concreto tale attenuante non può essergli

riconosciuta laddove dai fatti, che datano gennaio 2002 (considerando 10 della

presente decisione), non sono trascorsi ancora 10 anni e soprattutto perché in

questo lasso di tempo non ha tenuto buona condotta visto le esistenti sue due

condanne del 4.7.2003 e dell’11.7.2005 nel casellario giudiziale (considerando 10 della presente decisione).

Comunque sia la Corte, nel contesto di una

commisurazione generale della pena, non ha di fatto tenuto conto di un

possibile suo aggravio (art. 49 cpv. 1 CP) a seguito della realizzazione del

reato di cui all’art. 253 CP, nella misura in cui ha comunque fissato la sua

pena, ritenendola, tutto ben ponderato, come giusta ed adeguata in 36 mesi,

così come già fatto, limitatamente a AC 1 ed AC 2, per il solo reato di cui al

punto 1 dell’AA.

La Corte si è poi posta la domanda a sapere se

l’accusato poteva esser posto a beneficio di una pena parzialmente sospesa

(art. 43 CP) se, nel suo caso, fosse stato ancora possibile parlare di una mancanza

di prognosi sfavorevole.

A tale quesito la Corte ha risposto

affermativamente sia perché le sue precedenti condanne (considerando

10.

della presente decisione) non adempiono le

condizioni di legge di cui all’art. 42 cpv. 2 CP né lo rendono recidivo

specifico, ma anche perché, perlomeno al momento dei fatti, era ancora titolare

di un permesso B, con due figli in giovane età e con un’attività lavorativa di

certo non particolarmente redditizia e sicura (considerando 11 della presente

decisione) ma comunque esistente, tanto da non avere, almeno sino ad oggi,

personalmente beneficiato di interventi di pubblica assistenza, e da lui

eseguita sino al giorno dell’arresto.

Da ciò, tutto ben pesato, la sua condanna ad una

pena detentiva di 36 mesi con deduzione del carcere preventivo sofferto (art.

51.

CP), a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e dell’11.7.2005

dell’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, da espiare per 18 mesi

mentre la sua esecuzione per i restanti 18 mesi viene condizionalmente sospesa

(art. 43 cpv. 2 CP) con un periodo di prova di 4 anni, quindi con un aumento di

2.

anni rispetto al minimo legale (art. 44 cpv. 1 CP) proprio per marcare quella

che è stata l’oggettiva gravità della sua colpa.

XIII) Confische

e dissequestri

65.

In relazione ai corpi di reato indicati nell’AA i tre accusati, per

il tramite dei loro difensori, si sono così espressi:

Il PP, in merito ai corpi di reato, dichiara di

non chiedere la confisca dei seguenti oggetti:

per AC 1

- 2 orecchini da donna in metallo giallo con pendente;

- 1 braccialetto in metallo giallo con cuoricini;

- 1 anello in metallo bianco con brillantini;

- 1 anello in metallo bianco;

- 2 parrucche da donna.

per AC 2

- 1 portamonete in pelle di colore nero con catenina in

metallo

per AC 3

- 1 portachiavi in plastica con 5 chiavi;

- 1 portachiavi in metallo con 8 chiavi;

- 1 libretto di colore grigio/blu con diverse

annotazioni;

- 1 libretto di colore azzurro con diverse annotazioni;

- 1 libretto di colore rosso con nomi e numeri

telefonici;

- diverso materiale cartaceo.

Il difensore di AC 3, a nome per conto del suo difeso, chiede la restituzione di tutti gli oggetti indicati nel corpo di reato di

spettanza del suo assistito.

Il difensore di AC 2, dopo averne parlato con il suo

difeso, si associa alla posizione del PP ed è d’accordo che al suo difeso venga

restituito solo il portamonete.

L’avv. DUF 2, a nome e per conto della sua protetta,

dichiara di associarsi alla posizione del PP e quindi non contesta l’eventuale

confisca di tutto quanto indicato a parte quanto precisato dal PP come

dissequestrabile, oltre a chiedere perlomeno la consegna delle fotografie

dell’apparecchio fotografico e non il dissequestro della macchina fotografica”

(verbale dibattimentale, pag. 25 e 26)

66.

La Corte, richiamati gli art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP, non avendo

motivi né di fatto né di diritto per dissociarsi da quanto proposto dalle

parti, ha quindi ordinato:

-- per AC 1:

la confisca di tutti gli oggetti a lei riconducibili così come indicati nell’AA

quali possibili corpi di reato, con la specifica della distruzione dei 411,03 grammi netti di cocaina e per l’importo di fr. 15'419,10 della preventiva deduzione della

tassa di giustizia e delle spese processuali, e contestuale dissequestro in suo

favore di quanto indicato dalla pubblica accusa con l’aggiunta del suo

certificato di vaccinazione svizzero e della scheda di memoria dell’apparecchio

fotografico digitale Sony;

-- per AC 2:

la confisca di tutti gli oggetti a lui riconducibili così come indicati nell’AA

quali possibili corpi di reato, con la specifica per l’importo di fr. 49'600.-

della preventiva deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali,

e contestuale dissequestro in suo favore di un portamonete in pelle con

catenina;

-- per AC 3:

il dissequestro in suo favore di tutti gli oggetti a lui riconducibili nell’AA

quali possibili corpi di reato.

XIV) Tassa di

giustizia e spese processuali

67.

Visto la riduzione del quantitativo di cocaina di cui al punto 1

dell’AA, rispettivamente delle somme inviate all’estero da AC 1 di cui al punto

4.

dell’AA la tassa di giustizia di fr. 9’000.- e le spese processuali sono

poste a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1, di 5/20 a

carico di AC 2 e di 4/20 a carico di AC 3, con la rimanenza a carico dello

Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo A. affermativamente a

tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.3.3 e 3.

nonché parzialmente ai quesiti 1.2. e 1.4;

B. affermativamente

a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3. e 2

nonché parzialmente al quesito 1.2;

C. affermativamente

a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 4.

nonché parzialmente al quesito 3;

D. affermativamente

a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.48.,

1.37

, 2.5., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. e parzialmente al quesito 1.47.;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 70, 252, 253 e 305bis cfr. 1 CP;

19.

cfr. 2 e 19a cfr. 1 LStup;

115.

cpv. 1 lett. b LStr;

9.

e segg CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1,

sedicente, è autrice colpevole:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzata, in correità con il sedicente AC 2

e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre

imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente

venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di

cocaina:

1.2

soggiorno

illegale

in varie località non meglio precisate dei

Cantoni __________ e Ticino, nel periodo 23.5.2008 / 3.8.2008, senza la

necessaria autorizzazione;

1.3

falsità

in certificati

a __________, __________, __________, __________

e __________, nel periodo maggio 2008 / 3.8.3008, abusato a scopo di

inganno della carta d’identità francese intestata a M__________ per stipulare due

contratti di telefonia mobile ed inviare, in 13 occasioni, somme di

denaro all’estero;

1.4

riciclaggio

di denaro

a __________, il 10.6.2008, un una occasione, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2’000.-, somma che sapeva o

doveva presumere essere provento della vendita di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

2.

AC 2,

sedicente, è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con la sedicente AC 1 e AC 3, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre

imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente

venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di

cocaina:

2.2

soggiorno

illegale

a __________, __________ e __________, nel

periodo luglio 2008 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione;

2.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, in varie località non

meglio precisate dei Cantoni __________ e Ticino, nel periodo settembre 2007 /

3.8

, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

3.

AC 3 è

autore colpevole di:

3.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con i sedicenti AC 1 e

AC 2, a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre

imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008 , ripetutamente

venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di

cocaina:

3.2

conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

in relazione al rilascio di un permesso di

richiedente d’asilo con le false generalità di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC 1, sedicente,

avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è

condannata alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.2

AC 2,

sedicente, è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.3

AC 3,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e del 11.7.2005 dell’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, è condannato alla pena detentiva di 36

(trentasei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 3 è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi

e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il

resto è da espiare.

6.

E’

ordinato a AC 1, sedicente, un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da

eseguirsi già in esecuzione di pena.

7.

E’

ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di:

7.1

411,03 grammi netti di cocaina da distruggere;

7.2

fr. 15'419,10

previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;

7.3

1 agenda

telefonica Afri Kana di colore marrone;

7.4

1 carta

d’identità francese intestata a M__________;

7.5

1 tessera

bancaria Raiffeisen intestata a M__________;

7.6

1 tessera

bancaria Raiffeisen intestata a M__________;

7.7

tessera

d’assicurazione malattia intestata a M__________;

7.8

1 tessera

Douglas intestata a M__________;

7.9

1 tessera

Renault intestata a M__________;

7.10

1 cellulare Nokia 2310 con carta SIM Lebara;

7.11

1 cellulare Samsung SGH-C260 con carta SIM Sunrise;

7.12

1 permesso

richiedente l’asilo di AC 1;

7.13

1 fotocopia permesso richiedente l’asilo di AC 1.

7.14

1 orologio da donna in metallo giallo Just

Cavalli;

7.15

1 busta di carta oreficeria Christ;

7.16

1 ricevuta oreficeria Christ 15.7.2008 per fr. 1'094.-;

7.17

1 garanzia oreficeria Christ 15.7.2008;

7.18

1 apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90 con carica batterie senza scheda di memoria;

7.19

1 cellulare Samsung SGH-F700 con astuccio;

7.20

1 cellulare Samsung SGH-F700 con carta SIM Lebara;

7.21

1 cellulare Nokia 2610 con carta SIM Lebara;

7.22

1 cellulare Samsung SGH-D900 con carta SIM Sunrise;

7.23

1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;

7.24

1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;

7.25

1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;

7.26

1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM;

7.27

1 scheda

Sunrise prepagata senza carta SIM;

7.28

1 scheda Sunrise prepagata senza carta SIM;

7.29

1 scheda

Sunrise prepagata senza carta SIM;

7.30

1 scheda

Lebara prepagata senza carta SIM;

7.31

1 carta SIM Sunrise;

7.32

1 carta SIM Sunrise;

7.33

1 carta SIM Sunrise;

7.34

1 carta SIM Swisscom no.

P51007/082332/10937;

7.35

2 ritagli di schede Sunrise con Pin e Puk;

7.36

5 confezioni di carte Sunrise;

7.37

1 borsa in plastica bianco/viola con scritta in colore nero;

7.38

1 ricevuta di invio denaro Western Union 3.6.2008;

7.39

1 ricevuta di invio denaro Western Union 8.7.2008;

7.40

16.11. 1

ricevuta di invio denaro Western Union 25.7.2008;

7.41

ricevute di invio denaro Ria Money

Transfert 19.5.2008;

7.42

ricevute di invio denaro Ria Money

Transfert 2.6.2008;

7.43

ricevute di invio denaro Ria Money Transfert 10.6.2008;

7.44

1 biglietto ferroviario a metà prezzo di __________;

7.45

varia documentazione cartacea;

7.46

1 rotolo di pellicola alimentare trasparente;

7.47

9 carica batterie per cellulari di marche diverse;

7.48

2 auricolari per cellulare;

7.49

1 presa cavo USB;

7.50

1 bilancia elettronica;

7.51

1 Ipod;

7.52

1 beauty case.

8.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1, sedicente, di:

8.1

2 orecchini

da donna in metallo giallo con pendente;

8.2

1 braccialetto

in metallo giallo con cuoricini;

8.3

1 anello in

metallo bianco con brillantini;

8.4

1 anello in

metallo bianco;

8.5

la scheda di

memoria dell’apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90;

8.6

2 parrucche

da donna;

8.7

1

certificato di vaccinazione svizzero di AC 1.

9.

E’

ordinata la confisca a AC 2, sedicente, di:

9.1

fr. 49'600.-

previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;

9.2

1 tessera

ferroviaria;

9.3

1 cellulare

Nokia 1200;

9.4

1 cellulare Nokia

1200.

con carta SIM Sunrise;

9.5

1 portachiavi a moschettone con 11 chiavi;

9.6

1

portachiavi in alluminio con 3 chiavi;

9.7

1 chiave Kaba.

10.

E’ ordinato

il dissequestro e la restituzione a AC 2, sedicente, di 1 portamonete in pelle

con catenina.

11.

E’ ordinato

il dissequestro e la restituzione a AC 3 di:

11.1

1 carta Western Union Gold;

11.2

1 cellulare Motorola V3x con carta SIM MTN;

11.3

1 cellulare Nokia

6610I con carta SIM Sunrise;

11.4

1 cellulare

Nokia 6680 con carta SIM Sunrise;

11.5

1 cellulare Nokia

6500s-1 con carta SIM Orange;

11.6

1 portachiavi

in plastica con 5 chiavi;

11.7

1 portachiavi

in metallo con 8 chiavi;

11.8

1 libretto di

colore grigio/blu con diverse annotazioni;

11.9

1 libretto di

colore azzurro con diverse annotazioni;

11.10

1 libretto di colore rosso con nomi e numeri telefonici;

11.11

diverso materiale cartaceo.

12.

La tassa di giustizia di fr. 9’000.- e le spese processuali sono poste

a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1, sedicente, in

ragione di 5/20 a carico di AC 2, sedicente e in ragione di 4/20 a carico di AC

3, la rimanenza a carico dello Stato.

13.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 9'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 12'989.--

Perizia fr. 6'640.--

Perito in aula fr. 300.--

Spese diverse fr. 220.55

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 29'249.55

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (6/20)

Tassa di

giustizia fr. 2'700.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'896.70

Perizia fr. 6'640.--

Perito in aula fr. 300.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--

fr. 13'566.70

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (5/20)

Tassa di

giustizia fr. 2'250.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'247.25

Spese diverse fr. 220.55

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 5'747.80

============

Distinta

spese a carico di AC 3 (4/20)

Tassa di

giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'597.80

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 4'417.80

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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