72.2009.78
Infrazione aggravata alla LStup (trasporto e importazione di 527,96 grammi di cocaina)
28 agosto 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2009.78
Data decisione, Autorità:
28.08.2009, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (trasporto e importazione di 527,96 grammi di cocaina)
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2009.78
Lugano,
28 agosto 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Anna Grümann, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1,
detenuto dal 19 marzo 2009;
prevenuto colpevole di:
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
1. in data 10.03.2009,
trasportato da __________ a __________ e pertanto
importato in Svizzera un imprecisato, ma comunque importante quantitativo di
cocaina, sostanza destinata alla successiva messa in commercio;
2. in data 19.03.2009,
ingerendo su suolo __________ i 53 ovuli che li
contenevano,
trasportato da __________ a __________ e pertanto
importato in Svizzera 517,96 grammi di cocaina (purezza: fra il 51,7% e il
52,7%), sostanza destinata alla successiva messa in commercio;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2009 del 21 luglio 2009, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico .
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. __________.
§ L’interprete __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:35.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
loda l’intervento delle Guardie di confine, che con l’arresto dell’accusato
hanno permesso di dare avvio a un’inchiesta, tuttora in corso, che ha
consentito di scoprire un importante traffico di stupefacenti. A suo dire nel
contesto di tale traffico sono stati importati in Svizzera 3 chili di cocaina.
Al riguardo sono in arresto 3 persone. Sottolinea l’atteggiamento
predibattimentale non collaborante dell’accusato, dimostrato anche al
dibattimento odierno. Illustra i motivi per i quali è certo che anche in
occasione del primo viaggio dell’accusato a __________ egli trasportasse un
importante quantitativo di cocaina. A suo giudizio, in analogia al secondo
trasporto, un ulteriore mezzo chilo di cocaina, per il che l’accusato deve
rispondere del trasporto di circa un chilo di detta sostanza. Conclude
postulando la conferma dell’atto d’accusa con condanna dell’accusato alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale passa in rassegna i capi di accusa
imputati al suo assistito. Rileva che in relazione al primo trasposto non vi
sono elementi sufficienti per comprovare che il suo assistito abbia trasportato
cocaina. È del tutto plausibile che il primo viaggio - ammesso all’odierno
dibattimento dal suo patrocinato - sia stato un viaggio in vista di preparare
quello successivo del 19 marzo 2009, per conoscere la tratta e le persone cui
avrebbe dovuto consegnare la cocaina. Chiede quindi l’assoluzione del suo
difeso dalla corrispondente imputazione dell’atto di accusa.
Pacifica la colpevolezza dell’accusato per il
trasporto del 19 marzo 2009, la pena proposta dal Procuratore pubblico deve, a
suo parere, essere ridotta in modo importante per tener conto della difficile
situazione personale ed economica del suo assistito, del suo ruolo di semplice
corriere, caduto nella trappola di abili trafficanti di droga. Mette in
evidenza la di lui incensuratezza. Conclude chiedendo che il suo assistito sia
assolto dall’imputazione relativa al trasporto del 10 marzo 2009. Per il
trasporto del 19 marzo 2009 chiede una riduzione importante della pena
proposta, pena che merita di essere posta al beneficio della sospensione
condizionale. Non si oppone alla confisca degli oggetti e degli averi in
sequestro.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC
Fatti
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti;
1.1.1. per avere, senza
essere autorizzato, trasportato da __________ a __________, importandoli in
Svizzera, 517,96 grammi di cocaina, pura per valori compresi tra il 51,7 e
il 52,7 per cento, destinata a essere messa in commercio nelle descritte
località, il 19 marzo 2009?
1.1.2. nonché per
avere, senza essere autorizzato, trasportato da __________ a __________, importandolo
in Svizzera, un quantitativo imprecisato, comunque importante, di cocaina in
data 10 marzo 2009?
1.1.1.1. trattasi di infrazione
aggravata a motivo del quantitativo?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3.
deve
subire la confisca di
- CHF
227,95?
- Euro
2,30?
- 517,96
grammi di cocaina?
- un
cellulare Nokia con scheda SIM ?
- un
cellulare Nokia con scheda SIM ?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2., in modo parzialmente affermativo al
quesito 2;
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 51 CP;
19.
cifre
1, 2 e 4 LStup;
9.
e
segg., 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, sapendo che quelli
trattati erano quantitativi tali di cocaina da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, trasportato da __________ a __________ e poi a __________,
importandoli in Svizzera, ai fini della loro messa in commercio, 527,96 grammi
di cocaina, pura per valori intorno al 51-52 per cento, sostanza sequestratagli
al valico di __________ dalle Guardie di confine, nelle suindicate circostanze
e località il 19 marzo 2009.
2.
AC 1 è
prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata, sub semplice, alla LF
sugli stupefacenti in relazione al trasporto e all’importazione in Svizzera di
un imprecisato, comunque importante, quantitativo di cocaina, il 10 marzo 2009.
3.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
3.1
alla pena
detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150 e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 10
(dieci) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da
espiare.
5.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro ed elencato nel quesito 3.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 10'891.85
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 10'891.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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