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Decisione

72.2009.87

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per vendita e importazione di cocaina. Riciclaggio di denaro. Violazione delle prescrizioni in materia di entrata, partenza e soggiorno in Svizzera. Ins

18 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1

§ L’interprete IE

1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa. Considerato che

l’accusato ha collaborato all’inchiesta ma non per quanto riguarda la sua

identità, che ha violato gravemente la fiducia del Consiglio di vigilanza e

sopratutto che è recidivo specifico, conclude chiedendo che lo stesso venga

condannato ad una pena detentiva unica ex art. 89 cpv. 6 CP di 2 anni da

espiare. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale in relazione all’imputazione di cui

al punto 1.1 dell’AA chiede che, conformemente alla giurisprudenza, la cocaina

venduta sia considerata con un grado di purezza del 10%. In merito al punto 1.2

dell’AA osserva che il suo assistito non sapeva che la cocaina trasportata

avesse un grado di purezza del 41%.

Ammette il riciclaggio di denaro di cui al punto

Considerandi

2.

dell’AA, ma contesta l’ammontare dei soldi inviati, sostenendo che, in virtù

del principio in dubio pro reo, si debba considerare unicamente

l’importo di fr. 15'000.- / 20'000.- ammesso dal suo patrocinato.

Per quanto attiene al punto 4 dell’AA, asserisce

che il suo difeso non sapeva di non potere entrare in Svizzera, non essendogli

stato notificato il divieto di entrata nel nostro paese.

Sottolineata la collaborazione del suo assistito

ed in conclusione postula che la pena proposta dal Procuratore pubblico sia

ridotta.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1, sedicente

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, a __________, __________

ed altre imprecisate località, nel periodo settembre - ottobre 2008 / 9.2.2009:

1.1.1

ripetutamente

venduto a terzi ignoti circa 100 grammi di cocaina;

1.1.2

importato in

Svizzera, trasportato e detenuto ai fini di vendita 41,31 grammi netti di cocaina;

1.1.3

trattasi di

reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.1.4

trattasi di

un periodo diverso;

1.2

riciclaggio

di denaro

a __________ ed altre imprecisate località, nel

periodo 1.10.2003 / 9.11.2004, in almeno 50 occasioni, compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la

confisca di fr. 50'378,50 che sapeva o doveva presumere essere provento della

vendita di cocaina;

1.2.1

trattasi di

un importo minore;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, a __________, __________

ed altre imprecisate località, nel periodo 6/9.2.2009, detenuto per il suo

consumo 1,56 grammi netti di marijuana;

1.3.1

trattasi di

un periodo diverso;

1.4

ripetuta

entrata, partenza e soggiorno illegali

in zona __________, __________, __________, __________,

__________ ed altre imprecisate località, nel periodo settembre 2008 /

9.2

, in almeno 5 occasioni, entrato, uscito e soggiornato in Svizzera,

senza la necessaria autorizzazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere ordinato il ripristino dell’esecuzione del residuo di 9 mesi ed 1 giorno

di detenzione di cui alla liberazione condizionale concessagli il 27.7.2006 dal

Consiglio di Vigilanza ex art. 89 cpv. 1 CP oppure deve essere pronunciata una

pena unica ex art. 89 cpv. 6 CP?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di:

4.1

fr. 8'995,95;

4.2

41,31 grammi netti di cocaina;

4.3

1,56 grammi netti di marijuana;

4.4

1 cellulare

Motorola;

4.5

1 cellulare

Nokia;

4.6

1 carta SIM

Wind.

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 2 e parzialmente al quesito 1.2.;

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 89 e 305bis cfr. 1 CP;

19.

cfr. 2 e 19a cfr. 1 LStup;

115.

cpv. 1 e 2 LStr;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1,

sedicente, è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, senza essere autorizzato, a __________, __________ ed altre

imprecisate località, nel periodo ottobre 2008 / 9.2.2009, ripetutamente

venduto a terzi ignoti circa 100 grammi lordi di cocaina nonché importato in

Svizzera, trasportato e detenuto ai fini di vendita 41,31 grammi netti di cocaina;

1.2

riciclaggio di denaro

a __________ ed altre imprecisate località, nel

periodo 1.10.2003 / 9.11.2004, in un numero imprecisato di occasioni, compiuto

atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e

la confisca di fr. 15'000.- che sapeva o doveva presumere essere

provento della vendita di cocaina;

1.3

contravvenzione

alla LStup

senza essere autorizzato, a __________, __________

ed altre imprecisate località, nel periodo 7/9.2.2009, detenuto per il suo

consumo 1,56 grammi netti di marijuana;

1.4

ripetuta

entrata, partenza e soggiorni illegali

in zona __________, __________, __________, __________,

__________ ed altre imprecisate località, nel periodo settembre 2008 / 9.2.2009,

in almeno 5 occasioni, entrato, uscito e soggiornato in Svizzera, senza la

necessaria autorizzazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché

precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

2.

Di

conseguenza AC 1, sedicente, è condannato,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva alle

pene di 5 giorni di detenzione inflittagli con decreto 20.10.2003 del Ministero

Pubblico del Cantone Ticino, di 21 giorni di detenzione inflittagli con decreto

3.6.2004

del Bezirksanwaltschaft Pfäffikon, di 2 anni e 2 mesi di detenzione

inflittagli con sentenza 25.5.2005 delle Assise correzionali di Lugano e di 1

anno e 10 mesi di reclusione nonché alla multa di € 5'000.- inflittagli il

15.7.2008

dal GIP del Tribunale di Torino, richiamata la decisione del

27.7.2006

del Consiglio di Vigilanza, alla pena detentiva di 22 (ventidue)

mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, da dedursi il

carcere preventivo sofferto;

3.

La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono

poste in ragione di 4/5 a carico del condannato, la rimanenza a carico dello

Stato.

4.

E’

ordinata la confisca di:

4.1

fr.

8'995,95, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

4.2

41,31 grammi netti di cocaina, da distruggere;

4.3

1,56 grammi netti di marijuana, da distruggere.

4.4

1 cellulare

Motorola;

4.5

1 cellulare

Nokia;

4.6

1 carta SIM

Wind.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 160.--

Inchiesta preliminare fr. 2'687.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 2'887.45

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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