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Decisione

72.2009.89

Omicidio intenzionale, consumato e tentato, commesso sparando colpi di pistola; lesioni intenzionali semplici, commesse in parte con oggetto pericoloso (bottiglietta di vetro); altri reati minori. Com

27 novembre 2009Italiano117 min

Source ti.ch

Fatti

i reati, prospettati in subordine, di esposizione a pericolo della vita altrui

e di lesioni intenzionali gravi. Contesta inoltre il punto 4.

dell’atto di accusa, non configurando una bottiglia un oggetto pericoloso e

venendo di conseguenza a cadere il reato per difetto di querela. Avuto riguardo

all’imputazione di cui al punto 5. dell’atto di accusa, nega che i fatti

descritti configurino il reato di coazione. Conclude chiedendo la condanna del

suo assistito a una pena detentiva di cinque anni. Postula in rinvio delle

parti civili al competente foro civile.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. omicidio

intenzionale

per avere,

nelle circostanze di modo, di luogo e di tempo,

di cui al punto 1. dell’atto di accusa,

ucciso V__________?

1.2. omicidio

intenzionale, tentato

per avere,

nelle circostanze di modo, di luogo e di tempo,

di cui al punto 2. dell’atto di accusa,

tentato di uccidere PC 2?

1.2.1. in luogo e

vece dei quesiti suddetti 1.1. e 1.2. così come descritti nell’atto di accusa:

omicidio intenzionale, consumato e tentato

per avere,

sparando contro di loro con una pistola,

intenzionalmente ucciso V__________ e tentato di uccidere PC 2,

a __________,

il 19.8.2008?

1.2.2. trattasi

invece di omicidio per negligenza, consumato e tentato

per avere,

agendo con negligenza,

ovvero sparando contro di loro con una pistola,

cagionato la morte di V__________ e tentato di cagionare la

morte di PC 2,

a __________,

il 19.8.2008?

1.2.3. trattasi

invece di esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

a __________,

il 19.8.2008,

messo senza scrupoli, sparando loro con una

pistola, in pericolo imminente la vita:

a. di V__________, in

conseguenza dello sparo tosto deceduto,

b. di PC 2, che ha subito le ferite attestate dai

certificati medici in atti?

1.2.4. trattasi

invece solo per il caso di PC 2 di lesioni intenzionali gravi

per avere intenzionalmente ferito, sparandogli ad

una gamba ed al basso addome, PC 2,

causandogli le lesioni attestate dai certificati

medici in atti,

a __________,

il 19.8.2008?

1.2.5. trattasi

invece solo per il caso di PC 2 di lesioni colpose gravi

per avere,

agendo per negligenza,

cagionato a PC 2 le ferite attestate nei certificati medici in

atti,

a __________,

il 19.8.2008?

1.3. lesioni

semplici

per avere,

1.3.1. il mese di

maggio/giugno 2008,

a __________, presso l’EP __________,

colpendolo con una bottiglia di vetro,

cagionato una ferita lacero-contusa a PL 1?

1.3.1.1. trattasi di

reato qualificato siccome commesso usando un oggetto pericoloso?

1.3.2. il 5/6 luglio

2008, verso mezzanotte,

ad __________,

in correità con terzi,

cagionato a PC 4 le lesioni descritte nei

relativi certificati medici?

1.3.3. il 13 agosto

2008,

a __________,

in correità con __________,

cagionato a V__________ le lesioni

descritte nel relativo certificato medico?

1.4. coazione

per avere,

il 12 agosto 2008,

a __________, presso il bar __________,

usando violenza e grave minaccia, ovvero dandogli una sberla e minacciandolo

con una pistola carica, costretto PL 2 a telefonare a __________ per esortarlo

a raggiungerli immediatamente?

1.5. furto

per avere,

il 5 maggio 2008,

a __________,

in correità con __________ e __________,

per procacciarsi un indebito profitto,

sottratto, al fine di appropriarsene, mobili, quadri e altri arredi dall’abitazione

di PC 3?

1.6. danneggiamento

per avere,

in correità con __________,

nelle circostanze di tempo e luogo di cui al

punto 7. dell’atto di accusa,

danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di PC 3?

1.7. violazione

di domicilio

per essere,

in correità con __________,

nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 8. dell’atto di accusa,

entrato indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto nell’altrui proprietà?

1.8. infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza le necessarie autorizzazioni,

importato, detenuto, procurato e portato tre pistole e un revolver con i numeri

di serie abrasi, due silenziatori e diverse munizioni,

da __________ in Ticino, a __________, a __________ ed in altre località,

nel periodo febbraio 2008 - 21 agosto 2008?

1.9. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

da giugno 2008 al 21 agosto 2008,

importato, detenuto, offerto, venduto e trasportato le sostanze stupefacenti

descritte al punto 1.10 dell’atto di accusa?

1.10. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________ e altre località del __________,

dall’agosto 2007 al 19 agosto 2008,

consumato 2/3 grammi di cocaina, circa 80 grammi di haschisch e circa 120 grammi di marijuana?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nel

verbale del dibattimento?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

deve un

risarcimento alle seguenti PC:

3.1

PC 2?

3.2

PC 1?

3.3

PC 3?

3.4

PC 3?

e se sì in quale misura?

4.

devono

essere ordinati la confisca rispettivamente il sequestro probatorio in tutto o

in parte di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa?

Considerato in

fatto ed in diritto

1.

AC

1.

è nato a __________ nel __________. I genitori, entrambi contadini, si sono

trasferiti in __________ quando AC 1 aveva appena quattro anni, col che egli ha

frequentato le scuole obbligatorie a __________, comune in cui la famiglia

(composta di ben nove figli) si era stabilita. Concluso il ciclo scolastico,

l’accusato ha iniziato a lavorare in un ricamificio. Pur cambiando diversi

posti di lavoro è comunque rimasto nel settore, frequentando corsi che l’hanno

portato a conseguire quattro diplomi, quale ricamatore industriale, perito

tessile, meccanico per macchinari di ricamo e “puncheur”.

Fino al 1992 ha

lavorato come dipendente. Indi si è messo in proprio aprendo il ricamificio __________

con sede in __________. L’attività è durata un paio d’anni dopodiché AC 1 ha

dovuto chiudere l’azienda siccome non redditizia.

Tornando agli anni

giovanili, si ha che, dall’età di quindici anni circa, AC 1 ha giocato al

calcio e ha imparato il kick boxing, sport che ha esercitato per anni, fino a

diventare “cintura nera”.

Nel 1981-82 ha svolto

il servizio militare. Ha chiesto ed ottenuto di essere incorporato nel __________

col che ha imparato bene l’uso delle armi. In particolare ha acquisito

conoscenza e esperienza nel montare, pulire e rimontare fucili e pistole, in

particolare mitragliatrici MF (col. 7 62, NATO), bazooka, mortai ecc..

Delle pistole quella a

lui più familiare è la Beretta 92, cal. 9x21.

Durante il periodo di

leva è diventato caposquadra e, come bersagliere assaltatore, ha trascorso

anche sei mesi in __________.

Tornato alla vita

civile, nel 1985, ha avviato una relazione con relativa convivenza con __________

che ha sposato nel 1993 dopo che, il __________, era nata la figlia __________.

AC 1 si è divorziato nel 1997. Prima dei fatti qui in giudizio, AC 1 era

tornato a frequentare la figlia, ormai diciottenne. A partire dal 1993, per lo

stile di vita che era andato assumendo, ha rotto ogni rapporto con i fratelli e

le sorelle. Risalgono verosimilmente alla fine degli anni 80 le frequentazioni

di AC 1 con ambienti malavitosi, probabilmente favoriti dal fatto che egli

aveva iniziato a consumare sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e

marijuhana. Già in __________ aveva avuto occasione di fumare haschisch.

Dopo il 2000, egli ha

diminuito il consumo di cocaina che, una volta giunto a __________, aveva

praticamente cessato, fatte salve alcune sniffate, a suo dire, del tutto

occasionali. Ha invece sempre mantenuto il vizio di fumare spinelli, e ciò

anche dopo che è venuto nel __________ nell’estate 2007. Ad ogni buon conto, AC

1, in aula, ha confermato di non essere per nulla un tossicodipendente. Anzi -a

suo dire- sniffava apposta un po’ di cocaina solo per apparire cocainomane agli

occhi degli operatori del __________ di __________ quando doveva presentarsi

davanti a loro.

Si anticipa qui che,

all’atto dell’arresto del 21.08.2008, AC 1 era negativo alle analisi

dell’alcool e positivo al THC della cannabis. Sui suoi consumi di stupefacenti

in territorio svizzero, in aula, AC 1 ha ammesso quelli indicati nell’atto

d’accusa e qualificati come ripetuta contravvenzione alla LStup. Del pari ha

ammesso di aver regalato cocaina in ragione di grammi 3 ad __________ e di

averne venduto grammi 1 a __________. A tale __________ ha regalato 3-4 grammi

di canapa, il che configura -pacificamente- ripetuta infrazione alla LStup.

Stando al casellario

giudiziale __________ in atti, AC 1 ha subito la prima incarcerazione il

15.07.1998

quando è stato arrestato per una tentata rapina in danno di __________.

Partito con

l’intenzione di commettere furto nell’abitazione del citato signore, AC 1,

colto sul fatto, per salvare la refurtiva, ha coperto di calci e pugni la

vittima. Rilasciato dopo due giorni, è poi stato condannato, l’11.04.2001, a

mesi otto di reclusione, sospesi condizionalmente, e a una multa.

Il 27.03.2002, AC 1 è

stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni

sulla propria identità personale e lesione personale (reati commessi a __________

il 06.02.2001) a quattro mesi e dieci giorni, sospesi condizionalmente.

Il 24.07.2002 AC 1 è

stato condannato per bancarotta fraudolenta, commessa a __________ il

10.10.2001

Il 18.03 2000 e

l’08.05.2000, AC 1 ha minacciato il suo ex-datore di lavoro __________. Era

infatti accaduto che l’11.11.1999, AC 1, al volante di un furgone di proprietà

del datore di lavoro, era incorso in un incidente stradale nel quale aveva

riportato lievi conseguenze (in pratica la distorsione del rachide cervicale,

guaribile in 20 giorni).

Alcuni giorni dopo l’incidente

- stando a quanto si legge nella sentenza del 20.09.2005 in atti - AC 1 aveva

chiesto al __________ 20 milioni di lire a titolo di risarcimento danni. Nel

seguito, i rapporti tra AC 1 e il datore di lavoro s’erano ulteriormente

guastati, col che egli era stato licenziato.

Il 18.03.2000, vedendo

il __________ seduto in un bar di __________, AC 1 l’ha aggredito procurandogli

lesioni personali di varia natura. La mattina dell’8 maggio 2000, AC 1 ha

seguito il __________ e avvicinatosi da tergo, a sorpresa, lo ha spinto con

forza contro una vettura, proferendo minacce contro di lui se non gli avesse

versato 10 milioni di lire. Preso dalla paura, il __________ gli staccava un

assegno per tale importo.

Denunciato dal __________,

AC 1 veniva condannato il 22.09.2005, per estorsione e lesioni personali dolose

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Il 05.09.2002, AC 1,

con due complici, commetteva una rapina presso la Banca __________ di __________,

che fruttava ai rapinatori un bottino di Euro 86'000.-.

Tosto identificato e

arrestato, restava in carcere dal 05.09.2002 al 26.12.2002, dopodiché

trascorreva agli arresti domiciliari il periodo ricompreso tra il 27.12.2002 e

il 09.01.2003. Veniva di nuovo incarcerato nel periodo 10.01.2003 - 17.02.2003

e quindi dal 08.02.2003 al 17.07.2003 di nuovo veniva astretto al regime degli

arresti domiciliari.

Pochi giorni dopo

essere ritornato libero, ovvero il 01.08.2003, con un complice, commetteva una rapina

presso l’ufficio postale di __________, frazione di __________.

Con due fucili a canne

mozze (ritrovati dagli inquirenti dopo il fatto con il colpo in canna)

costringevano i dipendenti dell’ufficio a consegnare loro all’incirca 26'000.-

Euro.

Arrestato il

27.08

, AC 1 scontava in carcere le relative condanne fino al

17/19.09.2006, quando veniva liberato a causa del noto indulto dell’estate

2006.

Per la rapina di __________

veniva condannato, con sentenza della Corte d’appello di __________, ad anni

sei e mesi due di reclusione. Per la rapina di __________ veniva condannato,

con sentenza del 21.01.2008 della medesima Corte di appello di __________, alla

pena di anni cinque di reclusione.

Dal casellario __________

emerge un’ulteriore condanna del 25.11.2008, per esercizio arbitrario delle

proprie ragioni con violenza alle persone, a mesi uno e giorni uno di

reclusione, condanna dovuta al fatto di aver il 04.12.2006, AC 1 picchiato con

un pugno al viso tale __________ per costringerlo a pagare alla gerente di un

hotel (a sua volta debitrice nei confronti di AC 1) l’importo di Euro 500.-. Il

malcapitato __________, per paura di subire altre violenze da parte di AC 1,

lasciò __________ e visse nei boschi all’addiaccio per circa un mese. Quando fu

ritrovato era in stato confusionale, oltre che di malnutrizione.

Con decreto del

24.12.2008

il Procuratore Generale della Repubblica di __________ ha stabilito

in anni cinque, mesi uno e giorni sette la pena residua da scontare.

Il 12.05.2009 il

Ministero di giustizia __________ ha chiesto l’estradizione di AC 1 in __________

per scontare tale residuo di pena. La domanda d’estradizione è stata accolta

dalla competente Autorità svizzera con decisione del 09.09.2009, col che, si ha

che AC 1 verrà estradato in __________ dopo aver scontato la pena di cui al

presente procedimento.

Dal doc. AI 252

(certificato dei carichi pendenti) risulta che AC 1 ha in corso in __________

due ulteriori procedimenti per i quali ancora non è stato pronunciato un

verdetto definitivo.

Per finire non si può

qui non accennare al doc. all. 296 al rapporto di Polizia, ovvero al decreto

03.06.2005

emanato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

di __________ che fa stato di ripetuti soprusi e violenze commessi nel 2004 e

nel 2005 da AC 1 mentre era in carcere in espiazione di pena. Tale documento,

letto in aula, viene qui dato per integralmente riprodotto.

2.

Scarcerato

-come cennato- il 17/19.09.2006, AC 1 è incorso, il 31.03.2007, a __________,

in un grave incidente della circolazione, mentre circolava, quale passeggero,

sulla vettura guidata da __________. Tosto ricoverato, per “politrauma”, presso

il Centro di rianimazione dell’ospedale di __________, operato, è stato

mantenuto per qualche tempo in coma artificiale. È stato definitivamente

dimesso il 02.08.2007 in condizioni generali e cliniche “più che discrete”, con

diagnosi di “esiti di trauma toracico ed addominale per incidente della strada

- Comizialità”.

Le crisi epilettiche,

stando alla cartella clinica in atti, non sono state causate dall’incidente di __________,

bensì sono apparse dopo un precedente evento risalente all’8.09.2003. Un

episodio di epilessia è stato accertato anche l’8.09.2008, alle 21:40, quando

già AC 1 era detenuto al Farera a motivo della sparatoria di __________.

In carcere, AC 1 è

stato altresì esaminato dal dr. __________ e dalla psicologa __________. I

relativi referti (letti al dibattimento) sono in atti, sub AI 274. Ad essi per

i dettagli si rinvia, non senza qui annotare che, a giudizio del dr. __________,

AC 1 non è afflitto da un disturbo psichiatrico maggiore pur presentando egli

“una particolare caratterialità” con tratti dissociali, narcisistici, istrionici

e paranoidi.

3.

Cresciuto

in provincia di __________ e avendo abitato per diversi anni a __________, AC 1

conosceva evidentemente il Ticino, nel quale prima del 2007, è però venuto solo

occasionalmente. Dimesso dall’ospedale il 02.08.2007, è grazie all’amicizia che

s’era instaurata tra lui e il “noto” __________ che AC 1 ha avuto l’occasione

di venire a lavorare a __________, in possesso di un permesso G per confinanti.

Dal fascicolo in atti

acquisito dal Ministero Pubblico presso la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione (SPI), risulta che AC 1, classe __________, quale dipendente,

e __________, quale datore di lavoro, hanno congiuntamente sottoscritto il

09.08.2007

una “domanda di rilascio” di permesso G per un lavoro di

“fattorino-factotum” presso il __________ di __________, a __________, per un

salario di fr. 1'600.- mensili, con inizio dell’attività il 09.08.2007 (ovvero

contestuale all’inoltro della domanda).

Hanno prodotto copia

della carta d’identità __________ di AC 1, il certificato di residenza di

quest’ultimo a __________ e un contratto di lavoro, sottoscritto da entrambi,

datato 7.08.2007, indicante che la professione di “fattorino-factotum” era “a

metà tempo, grado di occupazione 50%”. Il contratto era della durata di un

anno, rinnovabile, con periodo di prova di 3 mesi.

Come inizio

dell’attività veniva indicata la data del 09.09.2007 e lo stipendio era

di fr. 1'600.- mensili.

Il 20.08.2007 AC 1 è

stato controllato dalle guardie di confine al valico di __________. Siccome non

potè esibire un permesso di lavoro, il CGCF ha segnalato il caso alle

competenti autorità, in particolare alle autorità cantonali in materia di

stranieri.

Il 27.08.2007 a AC 1 è

stato rilasciato il permesso per confinanti G, valido fino all’08.09.2012.

Quale data d’entrata nel documento di cui all’incarto SPI è indicata quella del

09.09.2007

Non risulta che sia

stata approfondita la discrepanza tra la data di inizio dell’attività indicata

nella domanda (09.08.2007) e quella indicata nel contratto (09.09.2007).

In aula, AC 1 ha

dichiarato che ad occuparsi delle pratiche per l’ottenimento del citato

permesso per confinanti fu, per incarico del __________ (per il quale sbrigava

le questione amministrative e contabili) __________, ovvero la donna che,

qualche mese dopo, si prese da AC 1, (nelle circostanze di cui si dirà in

seguito) una sberla che la fece ruzzolare a terra.

In aula AC 1 ha

altresì spiegato che il suo lavoro presso il __________ di nuova apertura

consisteva nel venire egli, di primo mattino, da __________ a __________. Qui

giunto AC 1 si recava presso l’omonimo __________ con il quale __________ aveva

stipulato un contratto in franchising, dove AC 1 ritirava il pesce già lavorato

e lo portava, verso le 11:00, nel negozio di __________, dove veniva rivenduto

da lui e da __________.

L’invenduto, AC 1 lo

riportava il giorno successivo a __________ dove ritirava il pesce fresco. Il

negozio di __________, sito in via __________, era in pratica situato a due

passi dalla __________ gestita da __________, padre di __________. AC 1 e la __________

(che in certi periodi lavorava come cameriera nel ristorante del padre) si

conobbero nel gennaio 2008, proprio grazie alla vicinanza dei rispettivi posti

di lavoro.

L’attività di __________

non è mai veramente decollata, nel senso che le entrate non coprivano i costi.

Non si è potuto

accertare con precisione quando l’attività è cessata formalmente. Certo è che, nel

corso dell’aprile 2008, AC 1, anche per dissapori intervenuti tra lui e __________,

ha smesso di lavorare presso il __________ di via __________.

Cionondimeno, avendo

conosciuto nel gennaio 2008 la __________ e avendo avviato con lei, il

15.02.2008

una convivenza nell’appartamento da lei occupato in via __________ a

__________, AC 1 non aveva nessuna intenzione di lasciare il Ticino. Si è

quindi adoperato personalmente per sistemare il suo statuto di straniero,

inoltrando al competente ufficio un’istanza per l’ottenimento del permesso di

dimora B.

Copia della domanda è

in atti sub AI 13. Essa è datata 06.05.2008 e figura essere stata firmata da __________

e da AC 1. Il posto di lavoro indicato è sempre quello di “fattorino/factotum”

presso il __________ di via __________ a __________.

La retribuzione è

indicata in fr. 3'600.- (ma qualcuno ha corretto a penna la prima cifra -che

era un 1- in 3). Alla domanda figurano essere stati allegati il libretto G,

copia della carta d’identità, del contratto di lavoro e del contratto di

locazione.

Diversamente da quello

di data 07.08.2007 (usato per ottenere il permesso G), il “contratto o accordo

di lavoro” (allegato alla domanda 06.05.2008) è un formulario prestampato

riempito a mano. È firmato da __________ e da AC 1 ed è datato 07.08.2007

(sic!). In esso sono crociate tanto la casella “a metà tempo”, quanto la

casella “grado di occupazione” con l’aggiunta “100%”.

Quale inizio

dell’attività è indicato l’08.08.2007 e il salario mensile di fr. 3'600.- è manifestamente

stato scritto dopo aver “sbianchettato” l’importo che vi figurava in origine.

Di tutta evidenza, AC

1.

(quanto al ruolo di __________ nulla è noto a questa Corte) ha allegato alla

domanda 06.05.2008 un (diverso) esemplare del contratto dell’agosto 2007, correggendolo

in taluni punti. Per lui si trattava di sottacere all’Autorità che il suo

rapporto di lavoro con __________, al 06.05.2008, era terminato e che nessun

nuovo contratto di lavoro era in essere. AC 1 ha quindi prodotto all’Autorità

un esemplare del contratto del 2007, nell’intento di provare in un qualche modo

che invece egli continuava ad avere un’attività in Ticino e non solo al 50%,

bensì a tempo pieno.

L’intento ingannevole

di AC 1 è evidente, specie se si considera che anche il luogo di residenza da

lui indicato era inveritiero. Il contratto di locazione prodotto era infatti

solo formalmente corretto, stante che -come è stato accertato al dibattimento-

AC 1 abitava a __________ già dal 15.02.2008.

Non ha mai avuto

l’intenzione di stabilirsi a __________, tant’è che l’appartamento ivi locato l’ho

da subito subaffittato ad __________ ed alla di lui convivente per fr. 800.- al

mese, perdendo cioè fr. 400.- al mese. Certo è che per AC 1 il santo valeva

comunque la candela. Per lui prioritario era il poter disporre del permesso B,

così da poter vivere stabilmente con la __________ in Ticino e così da potersi contemporaneamente

muovere in tutta libertà tra il __________ e le province __________ di __________,

__________ e __________, intensificando la frequentazione di vecchi e nuovi

amici.

4.

Avuto

riguardo alla situazione finanziaria di AC 1 dopo che è arrivato in Ticino, si

ha che egli non ha avuto altre entrate oltre a quelle costituite dello

stipendio di fr. 1'600.- che gli ha per alcuni mesi versato il __________. Dal

marzo - aprile 2008 non ha più avuto entrate. Nondimeno -come risulta

dall’estratto del suo conto __________ co. __________- egli, di tanto in tanto,

eseguiva versamenti per contanti sul proprio conto, così da finanziare i prelievi

che poi faceva.

Dove egli prendesse la

liquidità che ha versato in conto non è dato sapere. In aula AC 1 ha negato di

aver tratto guadagni dal commercio di cocaina e/o di canapa. Di più

sull’origine degli averi con i quali si è mantenuto dopo che ha smesso di

lavorare, non è stato dato di sapere.

Certo è che a __________,

fino all’agosto 2008, non ha avuto esecuzioni per debiti. Contribuiva alle

spese di casa, pagava di tasca sua i fr. 400.- mensili residui per

l’appartamento di __________ che __________ non poteva pagare e, almeno fino al

giugno 2008, ha pagato le rate di fr. 534.25 mensili per il leasing di una

Renault Espace che aveva immatricolato in Ticino.

Certo è -altresì- che AC

1.

disponeva (in __________ o altrove) nell’estate 2008 di mezzi finanziari che

ha sottaciuto di avere quando ha chiesto l’assistenza giudiziaria. Prova ne è

che, benché ufficialmente privo di redditi, nell’estate 2008, era intenzionato

ad aprire ad __________ un negozio di __________ per conto suo (per avviare il

quale occorreva, per forza di cose, avere da parte un qualche “risparmio”).

5.

Prima

di passare in rassegna i fatti che sono alla base delle imputazioni mosse a AC

1.

nell’atto d’accusa, è qui d’uopo anticipare alcune circostanze della vita di __________

e delle vittime __________ e PC 2.

Risulta dagli atti che

__________ è nata a __________ il __________. Dal 1999 al 2003-2004 circa, essa

è stata la compagna di __________, nato a __________ il __________, di fatto

cresciuto a __________, dove è giunto con la famiglia all’età di appena __________

anni.

Dopo che la loro

relazione sentimentale è cessata, i due hanno continuato a frequentarsi.

Tra il 2005 e il 2008

la __________ ha intrattenuto una relazione amorosa con __________. Benché __________

fosse ancora legato a lei, mai le procurò fastidi per via di tale sua nuova

convivenza. Lasciato il __________, per non rientrare al domicilio con i genitori,

la __________ ha preso in affitto un appartamento con __________ a __________

in Via __________. In pratica dividevano le spese. A dire della __________, a

causa delle precarie condizioni finanziarie di __________, fu lei ad assumersi

la maggior parte delle spese, per la locazione ma anche per alcuni mobili

acquistati. In totale, tra l’ottobre 2007 e il gennaio 2008, la __________ ha

asserito di aver anticipato ad __________ all’incirca fr. 5'000.-. Convissero

nello stesso appartamento per circa due mesi senza, nondimeno, che il loro

rapporto tornasse ad essere di natura sentimentale. In dicembre, la nonna

paterna della __________ dovette essere ricoverata in una casa per anziani, col

che la nipote andò a vivere nell’appartamento di lei, in via __________ a __________.

In gennaio, la __________ conobbe AC 1 e -come già cennato- il 15.02.2008 lo

prese in casa con sé.

Tra __________ e __________

vi furono incontri anche dopo che la donna si recò ad abitare a __________,

specialmente a causa del debito di __________ verso di lei. In un’occasione, fu

AC 1 a recarsi a __________ ad incassare la somma di fr. 300.- (o di fr. 500.-,

non è ben chiaro) di pertinenza della __________.

Nell’imminenza del

festival di __________ (tenutosi tra il 06.08 e il 16.08.2008), __________

concordò con la __________ e il di lei padre che avrebbe lavorato presso la __________

per scalare il suo debito.

In effetti __________ lavorò

nel locale -per quanto noto- dal 6 al 12 agosto 2008 (anche se non continuativamente).

La sera del 12 agosto, __________ e la __________ ebbero una discussione e il

giovane decise di lasciare il lavoro. Di ciò che accadde il 13.08.2008 si dirà

nel seguito.

Di __________ si è già

detto che si è trasferito dalla __________ in Ticino insieme alla sua famiglia

nel __________ circa. Aveva un fratello maggiore, PC 2 nato nel __________, un

fratello minore, PC 3, e una sorella, __________, perita tragicamente in un

incidente stradale in __________ nel __________.

La madre è morta nel __________

e il padre, PC 1, invalido, si è poi risposato. __________ non ha concluso una

formazione professionale col che ha fatto durante la sua vita vari lavori, (come

barman, magazziniere, autista, aiuto-giardiniere). Negli anni aveva accumulato

diversi debiti e all’atto della morte è risultato aver 28 esecuzioni pendenti

per fr. 27'000.- circa e ACB per complessivi fr. 52'609.65.

All’atto della morte, __________

è risultato essere positivo al THC e alla cocaina. Gli amici hanno descritto __________

come un giovane estroverso, sincero e intraprendente, buono e generoso.

PC 2 ha pure

frequentato la scuole in Ticino, a __________ e a __________. Per quattro anni

ha frequentato il tirocinio di metalcostruttore, che non ha terminato. A __________

anni già era sposato con una connazionale.

Nel __________ e nel __________

è diventato padre di due bambine. Nel __________ si è trasferito nel Canton __________

perché ivi vive la famiglia della moglie. All’atto dei fatti di __________

anche la situazione finanziaria di PC 2 era assai precaria. La moglie, malata,

è a carico dell’AI.

Anche a carico di PC 2

v’erano in quel luglio 2008 pendenti numerose esecuzioni ed emanati diversi

attestati di carenza beni.

Nel luglio 2007, PC 2

non lavorava. Il 17/18 luglio partì con la famiglia in vacanza in __________.

Tornò il 17 agosto 2008, fermandosi qualche giorno a __________ (presso __________)

e a __________ presso il padre. Non fosse successa la sparatoria, il 20 agosto

2008.

sarebbe ripartito, con la famiglia, per il Canton __________.

6.

Come

emerge dal rapporto di Polizia AI 278, a p. 17, e come peraltro ha confermato

lo stesso AC 1 al dibattimento, la natura violenta di lui si è ben presto

manifestata anche in Ticino.

Le prime violenze non

sono state denunciate alla Polizia, col che esse sono emerse solo nel corso

dell’approfondita inchiesta esperita dopo la sparatoria di __________.

In realtà, già

nell’agosto del 2007, avendo AC 1 incontrato per caso, a __________, tale __________

(col quale aveva, a suo giudizio, delle “questioni in sospeso” sin dall’ottobre

2006-marzo 2007) gli si è avvicinato, l’ha invitato a uscire dal veicolo nel

quale si trovava e, al di lui diniego, l’ha colpito con una scarica di pugni in

faccia, dopodiché si è allontanato.

Venutogli in mente di

aver sentito che il padre di __________ era un “boss”, AC 1 ritornava sui suoi

passi e di nuovo colpiva il malcapitato con una seconda “scarica” di pugni,

tanto per dimostrare che egli non aveva paura nemmeno del figlio di un “boss”.

La compagna di __________, ovvero __________ (che AC 1 già conosceva da __________

per aver soggiornato nel di lei hotel e che si è occupata, nell’estate 2007, per

conto del __________ di risolvere questioni amministrative e contabili), tosto

che seppe che AC 1 aveva picchiato il __________, si recò nel negozio di via __________

per esprimere il suo disappunto. AC 1 la fece uscire dal locale per

“discutere”. Incurante del fatto che la donna voleva recarsi in Polizia per

denunciarlo, egli, strada facendo, la colpì con una sberla facendola ruzzolare

a terra.

Né __________ né la __________

hanno più sporto querela. Nel 2007, altre “prepotenze” del genere non sono

emerse. Di contro -come già cennato- durante la sua permanenza a __________, AC

1, oltre a coltivare “vecchie” amicizie, ne ha fatte di “nuove”. Tra le altre

quella con tale __________, detto __________, attivo nel commercio illegale

della canapa. __________ che, all’atto dell’arresto del 21 agosto 2008, è stato

trovato in possesso di una sessantina di Kg di canapa (oltre che di fr.

300'000.- verosimilmente provento di precedenti illeciti commerci), aveva

trattato (in correità con tali PL 2 e __________) l’acquisto all’ingrosso di

tale sostanza con un non meglio noto cittadino olandese che gliel’aveva

recapitata fino a __________.

AC 1, a suo dire,

avrebbe saputo solo nel giugno 2008 che l’amico __________ custodiva al

domicilio di __________ un ingente quantitativo di canapa, e meglio l’avrebbe

saputo solo quando __________ gli chiese di aiutarlo nel trasporto della

sostanza da __________ a __________ (dove disponeva di un altro magazzino),

trasporto per il quale AC 1 si prestò, mettendo a disposizione la sua auto.

Comecchessia è da

ritenere che AC 1 avesse capito anche prima quale fosse l’attività di __________

e di quali mezzi vivesse, non fosse altro perché gli spinelli che

quotidianamente fumava gli venivano da lui.

Nel novero dei

“vecchi” amici di AC 1 vi era __________, persona che nel 2008 versava sicuramente

in difficile condizione finanziaria, per cui era disponibile ad attivarsi su

vari fronti delittuosi pur di “spuntare” un po’ di soldi. __________, in

particolare, conosceva PC 3, persona di famiglia benestante, domiciliato a __________.

__________ era stato in casa del PC 3, ove aveva avuto modo di osservare quadri,

suppellettili e altri arredi di pregio. Tra l’aprile e l’inizio di maggio 2007,

__________, insieme a certo __________ ha discusso con AC 1 un piano inteso a

derubare il PC 3 di tali oggetti di valore, piano al quale AC 1 ha dato subito

adesione in quanto aveva un suo “conto” da regolare con PC 3. Come ha

confermato in aula, AC 1 imputava a PC 3 di avere, in occasione di un controllo

stradale fatto dalla Polizia all’auto su cui viaggiavano __________ e lo stesso

PC 3, tenuto un atteggiamento che portò la Polizia a scoprire che il __________

circolava senza licenza di condurre. Per questo motivo, AC 1 accettò subito

l’idea di __________ di derubare PC 3, per “fargliela pagare”. Sta di fatto che

__________, AC 1 e __________ misero in atto un piano che prevedeva che __________,

con un pretesto, trattenesse PC 3 a dormire nella sua abitazione di __________,

di guisa che AC 1 e __________ potessero, indisturbati, eseguire materialmente

il furto. Ciò che fu realizzato la notte sul 6 maggio 2008, nei modi

dettagliatamente descritti nell’atto d’accusa, al punto 6.. AC 1 si procurò un

furgone da tale PL 1 (di cui si dirà ancora nel seguito). Avuto il “via libera”

da __________, AC 1 e __________, previo scasso, entrarono nell’abitazione di PC

3.

e asportarono refurtiva per un valore denunciato di ca. fr. 200'000.-.

La caricarono sul

furgone e la nascosero nel magazzino che __________ aveva a __________.

Il giorno 07.05.2008, __________

e AC 1 si recarono a __________ a fotografare la refurtiva (la data è certa in

quanto essi sono “incappati” in un radar che li ha entrambi “fotografati”). Nei

giorni successivi, con più viaggi, AC 1 trasportò la refurtiva dapprima a __________,

depositandola nel magazzino di tale __________, e poi a __________, dove in

parte fu venduta. Colmo dei colmi, parte della refurtiva fu offerta al

proprietario PC 3 ove avesse pagato per essa (che era “roba sua”) ai ladri, fr.

100'000.-! Un agire da veri e propri sciacalli!

AC 1, per aver

eseguito materialmente il furto e per aver curato i descritti trasporti,

dichiara di esser stato ricompensato con soli euro 2'300.-. Pacifiche e non

contestate in aula, le imputazioni di cui ai punti 6., 7. e 8. dell’atto

d’accusa hanno quindi da essere in toto confermate.

7.

I

rapporti tra AC 1 e __________ (risalenti al 1997/98) sono continuati anche

dopo il descritto furto in danno di PC 3.

Stante che AC 1 e __________,

nel corso del maggio/giugno 2008, sono più volte venuti in discorso circa il

comune desiderio di comprare delle armi, AC 1 sostiene di aver manifestato ad __________

tale proposito. __________ si è, a sua volta, attivato, rivolgendosi a tale __________,

ovvero alla persona che si è poi affettivamente rivelata in grado di offrire a AC

1.

e a __________ quanto desideravano.

A dire di AC 1, insieme

a __________, si è recato all’incirca tre volte a __________, in provincia di __________,

da __________. Nella prima occasione (all’incirca a fine giugno/inizio luglio

2008), __________ mostrò e offrì loro due pistole, ovvero la Sig Sauer

semiautomatica (di cui si dirà meglio in appresso) con diciotto (in realtà 25) proiettili

sciolti, al prezzo di euro 1'700.-, e una seconda pistola che a __________ non

piacque perché preferiva un revolver. La Sig Sauer aveva i numeri di serie

abrasi. AC 1 fu da subito ad essa interessato. Sennonché, a suo dire, non potè

acquistarla quello stesso giorno perché non aveva seco sufficiente contante. La

acquistò tuttavia alcuni giorni dopo (con i colpi e due caricatori) allorquando

tornò a __________ insieme allo __________, il quale comprò per se un revolver a

canna corta (sequestrato dalla Polizia, insieme ad altre armi, in occasione

della perquisizione effettuata in casa di __________ il 21 agosto 2008 e nei

giorni successivi).

AC 1, nei suoi verbali,

ha dichiarato di aver acquistato la Sig Sauer perché aveva “la fissa di disporne

di una” e anche perché voleva “sparare ai cinghiali” (sic!).

In una terza

occasione, sempre a __________, in presenza di AC 1, __________, tramite il

solito __________, fornì a __________ due pistole Walther cal. 7.65 Browning

(pure con i numeri di serie abrasi), munite di due silenziatori e dei relativi

proiettili.

Tutte le citate armi

sono state -pacificamente- senza autorizzazione importate in Ticino da AC 1 e

da __________, passando per il valico di __________.

Altresì pacifico è che

AC 1 ha, senza autorizzazione, detenuto e portato la Sig Sauer fuori e dentro

lo stabile di via __________ di __________, in più occasioni, in particolare il

23.07.2008

quando, insieme alla __________, si recò a __________ (in provincia

di __________) dove entrambi provarono l’arma sparando un colpo ciascuno, al bar

__________ di __________ il 12.08.2008 e ancora il 19.08.2008 (giorno della

sparatoria), quando nel tardo pomeriggio AC 1 si recò, con l’arma, all’hotel __________

di __________.

Aldilà delle ripetute

infrazioni alla LF sulle armi imputate a AC 1 al punto 9. dell’atto d’accusa (che

sono, di tutta evidenza, da confermare), non v’è chi non veda come AC 1, già

esperto di armi sin dai tempi del servizio militare, altresì appassionato di

armi per tutto il corso della sua vita, abbia dopo l’acquisto della Sig Sauer

in questione a più riprese familiarizzato con la stessa, arrivando a conoscerla

perfettamente (fatto che non ha negato in aula). Con essa amava giocherellare

più che col telefonino. L’ha portata appresso in diverse occasioni. Ne

conosceva bene il funzionamento, tanto che l’aveva spiegato più volte a __________,

al punto da recarsi con lei a __________, il 23.07.2008, per provarla, tirando

lui un colpo e lasciandone tirare uno a lei, non senza averla prima resa attenta

a gestire il “rinculo” e, dicendole che, se voleva colpire qualcosa, doveva

“mirare più in basso, perché poi sparando si alza” (cfr. verbale di __________

del 27.08.2008, all. 75 al rapporto di Polizia, AI 278, p. 9).

Della Sig Sauer usata

da AC 1 nella sparatoria qui in giudizio è d’uopo qui anticipare taluni

accertamenti effettuati dalla Polizia, a partire dal rapporto 26.11.2008 (AI

125), letto al dibattimento, nel quale si legge quanto segue:

In merito alla pistola SIG P225, sequestrata al

rubricato ed utilizzata nel corso della sparatoria di __________, abbiamo

proceduto alla verifica dell’oggetto, in quanto sulla stessa è stata trovata

l’incisione che rappresenta la bandiera del Canton __________.

Sulla scorta di questa indicazione ci si è

rivolti al comando di polizia confederato per avere informazioni su questo tipo

di arma.

Premettendo

che non è stato possibile risalire ai numeri di serie dell’arma, poiché gli

stessi sono stati abrasi in profondità, la risposta fornitaci dai colleghi, la

possiamo così riassumere:

- si tratta di un’arma di servizio in dotazione

alla polizia cantonale di __________

- di questo modello, circa 500-600 pezzi sono

stati acquistati dagli agenti che sono andati in pensione

Pertanto le armi vendute agli agenti, sono

soggette alla libera vendita tra privati ed essere rimesse in commercio. Senza

numeri di serie è verosimilmente impossibile risalire all’ultimo proprietario o

rispettivamente al primo acquirente.

Osservazioni:

- Dalle attuali armi in dotazione a personale in

servizio, il Comando di __________ non ha registrato nessun furto.”

Sempre in relazione a

detta arma, la Polizia scientifica del Cantone Ticino, nel rapporto AI 230, sub

7.

- ha fornito i seguenti dati tecnici:

… In data 21.08.2008 verso le ore 2200 a __________

in zona __________, veniva tratto in arresto AC 1.

Lo stesso veniva trovato in possesso di una

pistola (reperto A1), meglio descritta nella scheda tecnica seguente, contenuta

in un borsello (reperto A2) che portava a tracolla.

Marca:

SIG

Tipo:

pistola semiautomatica

Modello

P 225

Calibro:

9.

mm Parabellum

Caricatore:

monofilare inserito nell’impugnatura

No. Cartucce:

8.

+ 1

Dati balistici:

caratteristici della cartuccia impiegata

Lunghezza complessiva:

180.

mm

Lunghezza linea di mira:

145.

mm

Lunghezza canna:

98.

mm

Rigatura: numero righe

direzione

passo

6.

D

250.

mm

Peso arma scarica:

820.

g.

L’arma in oggetto (vedi foto 76 e 77) presenta il

numero di serie cancellato mediante asportazione di materiale (foratura). Si

tratta di una pistola con funzionamento in doppia azione, ciò significa che è

possibile sparare sia con il cane “disarmato” semplicemente tirando il

grilletto, sia “armando il cane”. Questa azione determina un arretramento del

grilletto e la diminuzione della forza necessaria per provocare la partenza del

colpo.

Questa pistola non dispone di alcuna sicurezza

manuale, quindi inserendo il caricatore ed effettuando il “movimento di

carica”, l’arma è pronta al tiro.

Allo scopo di determinare la forza necessaria per

azionare il grilletto, abbiamo utilizzato un dinamometro digitale Lyman con il

quale abbiamo effettuato 10 misurazioni in doppia azione.

I risultati ottenuti, ricopiati dal protocollo di

accertamenti tecnici (vedi allegato 5) sono riportati nella tabella

seguente:

Doppia azione (valori espressi in

Kgf)

6.04

5.92

5.76

5.54

5.84

6.10

5.78

5.86

5.88

5.95

Valore minimo

5.54

Valore massimo

6.10

Valore medio

5.86

Singola azione (valori espressi in

Kgf)

2.41

2.14

2.17

2.39

2.27

2.20

2.40

2.31

2.25

2.21

Valore minimo

2.14

Valore massimo

2.41

Valore medio

2.27

Per determinare con precisione i dati relativi

alla velocità del proiettile abbiamo provveduto ad eseguire 5 tiri di prova con

l’ausilio di un velocimentro ProChrono Plus in nostra dotazione. I tiri sono

stati eseguiti mantenendo la volata della canna dell’arma ad una distanza di

2.5

metri dall’apparecchio, in modo tale da evitare qualsiasi errore dovuto a

particelle di polvere incombusta o qualsivoglia altra interferenza sul

risultato e sulla precisione delle misurazioni eseguite. L’arma è stata provata

utilizzando la munizione contenuta nel caricatore.

Precisiamo che trattasi di munizione ricaricata

utilizzando bossoli in calibro 9x21 accorciati a 9x19, con proiettile ogivale

completamente blindato del peso di 8 g. (vedi foto 78 e 79) [recte 81 e 82].

I

risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente:

Velocità proiettile (V2.5) in m/s.

Misurazioni effettuate con velocimetro ProChrono Plus

306.

306.

302.

309.

311.

Velocità massima

311.

Velocità minima

302.

Velocità media

307.

Al fine di determinare una distanza di tiro,

almeno approssimativa, abbiamo provveduto ad effettuare delle prove di tiro

sparando alcuni colpi con l’arma in esame, utilizzando cartucce commerciali

GECO in calibro 9 parabellum, su cartoncini bianchi, archiviati a disposizione.

Questo permette di avere una visione abbastanza precisa dei residui di polvere

che si depositano attorno all’orletto di detersione. Logicamente aumentando la

distanza di tiro diminuiscono questi residui sino a non essere più presenti.

Nel caso specifico abbiamo provveduto ad

effettuare tiri da 10 cm fino ad una distanza di 1 metro. Attraverso questi

riscontri abbiamo potuto valutare che i colpi esplosi da AC 1 e che hanno

colpito le vittime V__________ (al petto) e PC 2 (al ventre, rispettivamente alla gamba

sinistra), sono stati tutti esplosi da una distanza uguale o superiore ai 70/80

cm. In effetti i residui di tiro visibili senza esami particolari attorno

all’orletto di detersione a distanze inferiori a quelle citate sono

sensibilmente maggiori di quelle rilevate sugli indumenti delle vittime.

Precisiamo che una prova di questo tipo ha un

valore indicativo, anche se riteniamo di non distanziarci molto dalla realtà.

Il fatto poi di aver impiegato una munizione commerciale al posto di quella

ricaricata utilizzata dal AC 1 (non dispondendone a sufficienza) non dovrebbe

influire in modo determinante sul risultato.

…omissis… omissis…

Con l’arma in questione sono state sparate delle

cartucce di comparazione trasmesse al WFD di Zurigo (vedi allegato 13) e

ai RIS di Parma (vedi allegato 14) per le ricerche nelle banche dati di

loro competenza. Tali ricerche hanno dato esito negativo come descritto nei

relativi rapporti trasmessi separatamente e qui annessi (vedi allegati 15 e

16)”.

8.

Secondo

la Pubblica Accusa, in data imprecisata del maggio-giugno 2007, AC 1 ha commesso

il reato di lesioni intenzionali semplici qualificate (siccome commesse usando

un oggetto pericoloso) in danno di PL 1 (cfr atto d’accusa, imputazione 4).

Al riguardo, in esito

a precedenti dichiarazioni rese nei verbali predibattimentali, AC 1, in aula,

ha dato atto che, in seguito ad una discussione insorta tra PL 1 e __________

cui partecipò il AC 1, mentre si trovavano tutti e tre in un bar di __________,

avendo pronunciato PL 1 una frase contro il figlio di __________, frase che a AC

1.

non piacque e che lo fece arrabbiare, quest’ultimo prese dal tavolo una

bottiglia di acqua minerale di vetro (di quelle da mezzo litro) e con quella

colpì sulla fronte PL 1. La bottiglia si ruppe provocando un taglio in fronte

alla vittima, taglio che sanguinò. E poiché PL 1, alzatosi ebbe a reagire

dandogli dello scemo, il AC 1 prese dal tavolo un coltello e con quello in mano

gli si avvicinò invitandolo a uscire che gli avrebbe mostrato chi era lo scemo.

Altre persone nel bar soccorsero PL 1 tamponandogli la ferita con un

asciugamano. PL 1 non si recò dal medico né sporse querela contro AC 1,

nondimeno l’imputazione contro quest’ultimo può essere ritenuta stante che la

ferita sanguinante in fronte è pacifica ed è pure accertato che AC 1 usò la

bottiglia di vetro alla stregua di un arma. Il fatto che la spaccò in fronte ad

PL 1 fa stato della particolare intensità con la quale lo colpì (cfr. DTF 101

IV 285 e ss.).

9.

Anche

l’imputazione di lesioni semplici intenzionali inflitte a PC 4 va confermata (cfr.

atto d’accusa, punto 3.1.).

Al pestaggio del PC 4,

AC 1 è pervenuto dopo che seppe dalla __________ che v’era un uomo -il PC 4 per

l’appunto- che le faceva la corte, mandandole degli SMS. Procuratosi il PC 4,

in un qualche modo, il numero di natel di lei, prese a mandarle messaggi in cui

le diceva “ciao occhi belli” e altre tenere frasi del genere. In un messaggio

egli -forse per far colpo su di lei- le scrisse di essere un agente (segreto)

del SISDE.

Sta di fatto che, come

AC 1 seppe di questo ammiratore della “sua” donna, fu preso da gelosia e decise

che occorreva dare una lezione all’importuno.

Con la __________, con

un’amica di lei (tale __________) e con lo __________, concordarono di tendere

una “trappola” al PC 4. Dapprima __________ gli fissò un appuntamento per la

sera di sabato 5 luglio 2008, presso il porto patriziale di __________. Indi si

recarono a cena tutti e quattro in attesa dell’ora prestabilita.

Il PC 4, dal canto

suo, profittando dell’assenza della moglie che era in vacanza, nulla

sospettando, si mise tutto elegante indossando il vestito del matrimonio.

All’ora convenuta, si diresse verso il luogo dell’appuntamento. Come ai

precedenti accordi presi, la __________ si avviò pure verso il luogo

dell’appuntamento, non da sola, bensì accompagnata dalla __________. L’accordo

era che AC 1 e __________ le avrebbero incrociate di lì a poco, dopodiché avrebbero

dato al PC 4 la “lezione che si meritava”. Le cose andarono secondo i loro piani.

PC 4 incontrò le due donne e si unì a loro credendo che si andasse a congedare

la __________, invece, poco oltre, si trovò aggredito dal AC 1 che lo colpì

violentemente con sberle e pugni. PC 4 cadde a terra e AC 1 continuò a colpirlo

fintanto che sbollì la sua rabbia. Smise di picchiarlo solo perché “anche il PC

4.

aveva un figlio”. __________ non intervenne nel pestaggio, restando a lato a

guardare e tenendo in mano, per ogni evenienza, una catena.

Delle lesioni patite

da PC 4 fa stato il certificato medico in atti che attesta plurime ferite lacero

contuse ed ematomi soprattutto al volto.

AC 1 picchiò il PC 4

talmente con violenza che, a suo dire, nel seguito, gli si gonfiò il dorso di

una mano.

10.

L’atto

d’accusa, al punto 5., imputa a AC 1 di avere il martedì 12 agosto 2008, presso

il bar __________ di __________, commesso coazione in danno di PL 2,

costringendolo con una sberla e puntandogli la Sig al torace, a chiamare al

telefono __________ per esortarlo a raggiungerli immediatamente presso il

citato bar.

PL 2 e __________ erano

le persone cointeressate con __________ nel traffico di circa 60 kg di

marjhuana cui già si è cennato.

Per quanto accertato

in aula, è accaduto che __________ si era prefisso di impadronirsi della droga

e di estromettere dall’affare lo PL 2 e lo __________. All’uopo avrebbe detto a

AC 1 che bisognava incolparli del furto della canapa, quando invece era stato __________

a impadronirsene e a occultarla, trasportandola con AC 1 a __________.

Il 12 agosto 2008 AC 1

e __________, al bar __________, misero in atto la sceneggiata, accusando del

furto della canapa lo PL 2 e lo __________. Già che c’era, AC 1 incolpò PL 2

anche del furto di (asseritamente suoi) “diamanti” (in realtà mai esistiti).

Per rendere più reale la minaccia, AC 1 diede una sberla a PL 2 e gli mostrò la

pistola da sopra il tavolo. Indi disse a PL 2 di chiamare al telefono lo __________,

cosa che lo PL 2 fece. Fu poi AC 1 a parlare con __________, ingiungendogli di

venire pure lui al bar, cosa che __________ eseguì. PL 2 non ha interposto

querela contro AC 1 nel termine di tre mesi, né per vie di fatto, né per

minaccia, né per altro titolo di reato, per il che, emerso l’episodio durante

l’istruttoria che conseguì alla sparatoria di __________, la Pubblica Accusa ha

“vestito” da “coazione” il comportamento di AC 1. In realtà -come ha

sottolineato il Difensore- l’atto ingiuntivo (chiamare al telefono __________)

è di poco spessore. Ove vi fosse stata tempestiva querela, i comportamenti di AC

1.

avrebbero pacificamente integrato gli estremi delle vie di fatto e della

minaccia. Così come configurata l’imputazione ha quindi da essere abbandonata e

da essa AC 1 va prosciolto.

11.

Al

punto 3.2., l’atto d’accusa imputa a AC 1 di avere, il mercoledì 13.08.2008,

agendo in correità con __________, commesso lesioni intenzionali semplici in

danno di __________.

Al riguardo si osserva

che, dopo l’accaduto, __________ si è recato, prima ancora che al Pronto

Soccorso, in polizia a sporgere denuncia.

Ivi è stato subito

interrogato. In sede di verbale __________ ha mostrato all’interrogante,

caporale __________, il proprio cellulare sul quale figurava l’ora delle

insistenti telefonate fattegli da AC 1 in mattinata, alle 8.30, alle 9.42, alle

12.30

e infine quella (a cui __________ ha dato risposta) delle 12.42.

Secondo __________, AC

1.

aveva fretta di incontrarlo, ma egli gli disse di esser libero dal lavoro

solo dopo le 17.00.

In realtà, verso le

13.

, mentre stava raggiungendo il posto di lavoro (presso il garage __________

di __________), __________ ebbe a notare il AC 1, insieme a uno sconosciuto,

transitare in auto sulla strada. Come lo videro, essi avrebbero bloccato

l’auto. Scesi, si sarebbero diretti verso di lui. Di corsa __________ avrebbe

attraversato la strada cercando rifugio dentro l’ufficio del garage __________,

ma tosto che uscì, sarebbe stato aggredito, con un pugno al viso, dallo sconosciuto,

pugno che lo avrebbe fatto cadere a terra. A quel momento anche AC 1 gli

avrebbe dato “pugni e calci” in faccia e sul corpo.

Il giorno successivo,

il caporale __________ ha interrogato AC 1, inoltrando il suo rapporto

d’inchiesta già il 14.08.2008.

In detto rapporto il

caporale ha denunciato solo AC 1, stante che quest’ultimo si è rifiutato di

fare il nome della persona che era con lui, asseritamente un amico che non

voleva coinvolgere in storie che non lo riguardavano, benché, per finire, a

dire di AC 1, sarebbe stato __________ a colpirlo con un pugno, dopodiché

l’amico avrebbe colpito __________ con pugni fino a farlo cadere a terra.

Nondimeno, in quel

verbale, AC 1 ha ammesso che, dopo che l’amico ebbe a far cadere __________ per

terra, egli gli diede “due calci e una sberla”.

Davanti al PP, AC 1 ha

cennato solo ad una sberla, ma confrontato in aula con le ammissioni rese il

14.08.2008

(5 giorni prima della sparatoria), AC 1 non ha potuto misconoscere

di aver lui stesso, in tempi insospettabili, riconosciuto di aver tirato, oltre

alla sberla, anche due calci a __________ quando già era a terra.

D’altro canto la paura

e l’agitazione che, ancora nel tardo pomeriggio di quel giorno, ha potuto constatare

l’avv. __________ quando __________ gli piombò senza appuntamento nello studio,

la dicono lunga sul fatto che era stato proprio il AC 1 a terrorizzarlo.

Richiesto, dopo la

sparatoria di __________, di dare ulteriori informazioni in merito al procedimento

avviato il 13.08.2008, il caporale __________, ha redatto un ulteriore rapporto

(all. 281 in AI 278), nel quale, tra l’altro, ha dichiarato:

…omissis…

Durante i verbali di V__________ ho potuto intuire come lo stesso fosse rimasto molto offeso dal comportamento

del AC 1 dopo essere stato aggredito davanti ad alcuni operai del garage __________.

Di fatti durante tutto il verbale V__________ ha

continuato a ribadire che AC 1 non era un uomo ma una merda di persona

ed un __________ di merda poiché non aveva avuto il coraggio di presentarsi da

solo e che lo avrebbe rovinato finanziariamente per quanto da lui fatto. Si

sarebbe rivolto nei giorni seguenti al suo avvocato.

…omissis…”.

Prova altresì che __________

abbia subito un vero e proprio pestaggio il certificato medico a lui rilasciato

dall’Ospedale __________, che riferisce di “contusioni multiple”, così

dettagliate nel testo:

Lesioni constatate:

contusione lombare e dorsale soprattutto in

regione dell’ipocondrio destro

escoriazioni lombari e toraciche anteriori

escoriazione e contusione mano e braccio destro

contusioni multiple al viso e alla testa”

In aula AC 1 ha negato

di avere, quel 13.08.2008, organizzato con __________ una vera e propria

spedizione punitiva contro __________, reo ai suoi occhi di essere stato, in

passato, l’amico della __________, rispettivamente di esserle ancora debitore.

A dire di AC 1, egli si sarebbe fermato, quel giorno, con __________, a __________,

solo per chiarire a __________ che non poteva/voleva procurargli quei 20 kg di

marjhuana che __________ gli avrebbe chiesto in precedenza (per di più a

credito). Una motivazione invero pretestuosa quella adombrata in aula da AC 1, stante

che, per fargli una comunicazione del genere, bastava e avanzava una semplice

telefonata. Senza dire che, se realmente si fosse solo trattato di dirgli ciò,

nemmeno era necessario scendere dall’auto (lo stesso AC 1 in aula ha dichiarato

che quel giorno andava di fretta e che la vera destinazione sua e di __________

non era __________, bensì __________).

Più credibili le

motivazioni che AC 1 aveva reso al PP nel verbale del 13.08.2008, nel quale

aveva ammesso di avere, il 13.08.2008, a __________, esortato __________ a

rimborsare il debito che aveva con la __________ e, anche, gli aveva altresì detto

“di non rompere più che ormai la __________ non voleva più saperne di lui”.

Che AC 1 e __________

siano in realtà giunti a __________ con “intenti bellicosi”, lo prova anche il

fatto che tutte le persone interrogate hanno riferito di aver visto __________

entrare correndo nel garage __________. Col che è ben evidente che __________

ha percepito sin dall’inizio come minaccioso l’arrivo dei due e ha cercato

rifugio nel citato garage e solo nel seguito ha dovuto soccombere alle botte.

Dei testi interrogati,

__________ ha dichiarato di aver visto picchiare tanto AC 1 quanto __________.

Solo __________ ha scagionato AC 1, ma la sua deposizione non può scalfire le

dichiarazioni dello stesso AC 1 di aver tirato a __________ “due calci e una

sberla”, tantopiù che __________ ha precisato nel suo verbale di non aver

assistito all’intera scena, ma solo a parte di essa.

Col che si ha, per

finire, che l’imputazione di lesioni intenzionali semplici commesse da AC 1, in

correità con __________, il 13.08.2008, a __________, in danno di __________

deve essere confermata.

12.

Avuto

riguardo ai giorni che hanno preceduto la sparatoria di __________, si ha che,

qualche giorno prima del 19.08.2008, __________ ha cambiato il numero del suo

cellulare. Il venerdì e il sabato 15 e 16 agosto 2008, __________ si è fatto

prestare l’auto da AC 1 e si è recato con la sua amica in __________. A AC 1 ha

lasciato la sua Smart. __________ ha avuto una panne con l’auto mentre si

trovava in __________, col che il lunedì 18.08.2008 AC 1 ha dovuto colà recarsi

per recuperare la sua auto. Frattanto la domenica 17 agosto 2008 erano

rientrati dalla __________ sia PC 2 (con moglie e figlie e una famiglia loro

amica), sia PC 3. __________, subito dopo il pestaggio di __________, aveva agitatissimo,

telefonato al fratello maggiore in __________ per metterlo al corrente

dell’accaduto. Poiché il roaming internazionale è molto costoso, PC 2 aveva

cercato di non far durare troppo la telefonata, preoccupandosi di

tranquillizzare __________, raccomandandogli di stare calmo e di aspettare il

suo ritorno. Con un SMS __________ ha avvertito dell’accaduto anche il fratello

PC 3.

Il martedì 19.08.2008,

AC 1, di pomeriggio, ha ricevuto, nell’appartamento di via __________ a __________,

__________, __________ e __________ per discutere di un “affare” che __________

(sedicente consulente finanziario) avrebbe dovuto aiutarli portare a termine,

commercializzando in un qualche modo un plico di “Silver Certificates” (titoli

americani falsi di cui si parla anche in internet), dai quali AC 1, __________,

__________ e __________ si attendevano utili milionari.

Nel seguito, AC 1, con

la pistola carica in tasca, si è recato all’Hotel __________ per ottenere da PL

2.

che gli facesse le fotocopie dei suddetti “titoli”. In aula AC 1 ha

dichiarato di essere rientrato al domicilio prima della __________, per cui, in

sua assenza si sarebbe recato dai vicini a bere l’aperitivo. Quando rientrò

nell’appartamento, la __________ era a sua volta rientrata dal lavoro ed era

intenta a farsi la doccia.

La donna si è quindi

infilata un accappatoio e, avendo ordinato una pizza (il bollettino di

ordinazione reca la data del 19.08.2008, ore 20.57.47), erano entrambi in

attesa dell’arrivo del pizzaiolo. Nessuno dei due attendeva per quella sera

altre visite.

I controlli dei

tabulati telefonici eseguiti ex post dalla polizia hanno confermato che non vi

sono state telefonate il giorno 19.08.2008 tra __________ e/o __________ e/o AC

1.

La sera del

19.08

, poiché il giorno dopo sarebbe partito per il Canton __________, PC

2.

(con la sua famiglia) ed __________ hanno cenato in casa del padre PC 1. PC 2

aveva già concordato con __________ di recarsi dopo cena a __________. All’uopo

aveva chiesto a PC 3 di prestargli la sua vettura. PC 3, per quanto noto, non

sapeva che i fratelli intendessero recarsi a __________.

Interrogato, dopo i

fatti, sullo scopo di tale trasferta, PC 2 ha dichiarato che __________ e lui

intendevano quella sera incontrare __________ e chiarire con lei talune

questioni, quella del debito ma anche volevano sapere da lei se era vero che

anni prima era stato __________ a rompere la mascella a PC 3. Epperciò -a dire

di PC 2- giunti a __________ in via __________ verso le 21.30, posteggiata che

ebbero la vettura, raggiunsero assieme l’androne dello stabile. __________

suonò il campanello. Tosto che la __________ rispose, __________ le avrebbe

detto: “chou, chou, vieni giù che parliamo”. Dopo qualche secondo la __________

avrebbe risposto “va bene, scendo”.

Più nel dettaglio si

ha che, interrogato dalla Polizia giudiziaria il 22.08.2008 nella camera

dell’Ospedale __________ dove era degente, PC 2 ha narrato che (cfr. all. 66

all’AI 278):

L’ultimo mese l’ho trascorso con familiari in

vacanza in __________.

Sono rientrato in Ticino domenica 17.08.2008 e ho

preso alloggio da mio fratello __________ domiciliato a __________. In quella

stessa casa abita pure un altro fratello di nome PC 3 che era venuto in __________

per le ferie. Con noi sono pure rimasti mia moglie e le figlie nonché degli

amici di __________. Premetto che circa una settimana prima di rientrare in

Ticino ero stato informato dal fratello __________, telefonicamente, che aveva

dei problemi con la sua ex ragazza __________ e il suo attuale compagno che non

conoscevo. Nemmeno ho richiesto altre informazioni al suo riguardo. Sempre

telefonicamente __________ mi diceva che due persone (fra cui una era il

compagno di __________) si erano presentati presso il garage __________ dove

l’avevano picchiato. Fatti avvenuti in pieno giorno.

Da parte mia ho tranquillizzato __________

invitandolo ad attendere il mio ritorno per concordare il da farsi.

Il lunedì 18.08.2008 al mattino, dopo essermi

riposato, ho ripreso la discussione con __________ riferita alle vie di fatto

da lui subite.

Io non ritenevo che __________ avesse mandato il

suo uomo a dare una lezione a mio fratello __________. Lei la conosco da

diversi anni. L’ho ospitata più volte a casa mia sia da sola e sia in compagnia

del succitato __________.

Per questo motivo ho proposto ad __________ di

andare a parlare con la __________ a __________ dove abita con un cittadino __________

di provenienza __________ descrittomi come robusto, anzi ciccione il doppio di

me.

Faccio notare che io sono alto cm 180 e peso kg

105.

__________ non si capacitava del fatto che le vie

di fatto erano state commesse da due persone, che in sequenza l’avevano

malmenato, e a sua dire senza motivo. __________ mi ritiene un buon mediatore e

perciò ha condiviso la mia proposta.

Senza programmare la “visita” a __________ si era

concordato di eseguirla prima della mia partenza per __________ prevista il

mercoledì successivo.

Martedì 19.08.2008 io ed __________ siamo partiti

da __________, verso le ore 21:00 in direzione di __________.

... omissis…omissis…

Ho guidato io perché quando salgo in macchina

sono sempre io al volante. Non sono in grado di precisare esattamente quando ma

__________ e __________ si erano sentiti al telefono e lei sapeva che lui si

sarebbe presentato per chiedere delle spiegazioni. Io conosco __________ ma non

sapevo l’ubicazione dell’abitazione in via __________. Se l’avessi saputo sarei

andato io da solo a parlare con __________. Siamo arrivati a destinazione verso

le ore 21:30. Era buio; in quel momento non pioveva e la strada era asciutta.

L’entrata del palazzo era comunque bene illuminata.

Io sono entrato nel piazzale e ho parcheggiato

sulla mia destra con il muso rivolto in direzione di __________. Alla mia

sinistra c’erano una decina di parcheggi di cui solo un paio occupati.

Ho lasciato i miei effetti personali

nell’abitacolo (telefonino, portamonete, ecc.) e pure le chiavi d’avviamento.

Non so precisare se nel blocchetto d’avviamento o riposte nell’abitacolo. I

finestrini anteriori erano entrambi abbassati senza un motivo a parte il caldo.

Tutte e due siamo scesi dal veicolo. Assieme abbiamo raggiunto l’atrio del

palazzo dove ci sono i citofoni. Lui era davanti a me e sentivo esattamente

quello che diceva.

Al citofono ho riconosciuto la voce di __________.

__________ in modo pacato e usando un nomignolo quale “chu chu” l’ha invitata a

scendere.

__________ ha risposto che sarebbe scesa…”

Le versioni di AC 1 e

di __________ divergono da quella di PC 2 già su questo punto. A loro dire,

come suonò il campanello, fu la __________ a rispondere al citofono, al che __________

le avrebbe detto “se AC 1 è un uomo, digli di scendere”.

Secondo la Corte (ma

anche secondo gli inquirenti), dopo le botte prese a __________ il 13.08.2008,

è più plausibile che __________ abbia chiesto di AC 1 al citofono, stante che,

se volevano incontrare la __________, i fratelli __________ non avrebbero avuto

necessità di recarsi di sera a __________, potendola agevolmente trovare in

giornata a __________ sul posto di lavoro, con ciò altresì evitando di doverle

parlare con il AC 1 nelle vicinanze.

Sta di fatto che, come

seppero che di sotto c’era __________, __________ e AC 1 diedero un’occhiata

dalla finestra. AC 1 vide un auto ferma fuori posteggio, con il muso rivolto

verso __________. A credergli, vide anche un gruppo di persone (così ha detto

in aula, invece nei verbali aveva accennato al fatto di aver visto delle

“ombre”). In realtà AC 1 vide solo l’auto ma subito intuì che __________ era

tornato (e non certo da solo) a rendergli la pariglia dopo le botte di __________.

Temendo -a suo dire- di

trovarsi a dover far fronte a più persone, prese dal cassetto del buffet la Sig

P125, controllò che fosse carica, con il caricatore inserito (sapeva di avervi

inserito otto colpi) e con il colpo in canna. Insomma, pronta al tiro. Sapeva

che la Sig non aveva alcun dispositivo di sicurezza esterno. Ha asserito che il

cane era disarmato. La ripose in un borsetto che si infilò a tracolla e, così

com’era, in calzoncini corti, maglietta e ciabatte, uscì dall’appartamento e si

avviò giù per le scale.

Prese seco la pistola

carica e pronta al tiro perché aveva paura e quindi aveva “un bisogno di

superiorità” (come ha dichiarato in aula), ma anche perché era “incavolato”.

Era animato in quel frangente da un misto di sentimenti, tutti negativi, paura

da un lato, ma anche sentimenti di orgoglio e di frustrazione perché __________

osava presentarsi al suo domicilio. Era seccato, infastidito, arrabbiato, e,

perdipiù, geloso.

Dalla vetrata del vano

scale vide distintamente il solo __________ (come indicano le foto fase 3 foto

2.

e fase 4 della ricostruzione del 10.10.2008 secondo la versione AC 1 in AI

118). La __________, invece, rimase nell’appartamento.

Giunto in prossimità

della citata finestra delle scale, avrebbe udito __________ dirgli “vieni,

vieni che adesso facciamo i conti”.

Dal pianerottolo che

conduce alla porta d’entrata, AC 1 ha detto di aver nuovamente visto attraverso

il vetro il solo __________ che stava appoggiato alla ringhiera in fondo al

vialetto d’ingresso (come indicano le foto della fase 5). La porta d’entrata

era chiusa e AC 1 la aprì, azionando il pulsante con la mano sinistra e tirando

la maniglia con la destra (foto fase 6). Uscito che fu, a sorpresa, un uomo che

non conosceva (ovvero PC 2) sarebbe uscito dall’angolo di sinistra (come

mostrano le foto fase 7 foto 2 e fase 8). AC 1 a quel momento avrebbe infilato

la destra nel borsetto impugnando l’arma, estraendola e dicendo ai due uomini,

mentre la puntava, “fermi o sparo”.

PC 2, invece, gli si

sarebbe avvicinato riuscendo ad afferrargli con le mani i polsi. Per liberarsi AC

1.

avrebbe nella concitazione premuto il grilletto con la pistola diretta verso

il basso, nella situazione che è illustrata dalla foto fase 11.

Indi avrebbe premuto

il grilletto una seconda volta nella situazione illustrata nelle foto fase 12.

A quel momento, con uno spintone, sarebbe riuscito a liberarsi dalla stretta di

PC 2 che sarebbe arretrato a sinistra, avrebbe aperto le braccia venendo a

trovarsi nella posizione che è illustrata nelle foto fase 13 e 14 e quindi

avrebbe premuto il grilletto per la terza volta. In aula AC 1 ha finalmente

ammesso che dopo aver sparato il terzo colpo la pistola si inceppò e che egli

se ne accorse subito (e non già -come affermato nei verbali predibattimentali-

dopo la sparatoria, mentre fuggiva in direzione del __________).

Vide PC 2 accasciato

per terra (come mostrano le foto fase 15 foto 2 e fase 16). Non vide più __________.

Durante la ricostruzione del 10.10.2008, come mostrano le foto fase 17, 18 e 19,

aveva riferito che, a quel momento, sarebbe sopraggiunta la __________ e

insieme avrebbero percorso il vialetto d’ingresso, raggiungendo __________ che,

accasciato al suolo, stava morendo. La __________ gli avrebbe detto “scappa,

scappa”, dopodiché egli sarebbe salito nell’appartamento, avrebbe preso il suo

cellulare, i documenti di identità, il secondo caricatore pieno, del denaro e

quindi sarebbe fuggito a piedi in direzione del __________, seguito dal cane.

In aula ha dichiarato

di essersi sbagliato in sede di ricostruzione.

A suo dire, come la __________

uscì, egli sarebbe risalito nell’appartamento, avrebbe preso seco i

summenzionati oggetti ed il denaro, sarebbe ridisceso e solo in quel frangente

avrebbe raggiunto la __________ che stava accanto a __________. Indi sarebbe

fuggito. Tale cambiamento di versione ha, di tutta evidenza, lo scopo di

spiegare che egli rientrò profittando del fatto che, uscendo, la __________ gli

aveva aperto la porta. AC 1 ha infatti sempre negato che egli, col suo corpo,

tenne la porta aperta durante la sparatoria, dopodiché fu PC 2 che, caduto

nello spazio della porta continuò a tenerla aperta.

13.

A

AC 1, al dibattimento, sono state contestate (senza che per questo egli

modificasse la sua versione) le principali discrepanze esistenti tra la sua

descritta versione e le risultanze oggettive dell’istruttoria, a partire dai

primi rilievi eseguiti dagli agenti di polizia intervenuti sul posto dopo la

sparatoria, i cui esiti sono compendiati nell’AI 230 (rapporto di constatazione

ed accertamenti tecnici e documentazione fotografica allestiti dalla polizia

scientifica). Ai membri della Corte è stata per praticità distribuita la

piantina che figura a pagina 6 dell’AI 280 (perizia medico legale sulle

dinamiche della morte di __________ e del ferimento di PC 2 della prof. PE 1

del dr. PE 2). Va detto che poco dopo la sparatoria è cominciato a piovere e

ciò -come si sottolinea nel rapporto AI 230 a p. 3- ha non poco ostacolato

l’attività di fissazione delle tracce. Ad ogni buon conto le tracce assicurate

hanno permesso di accertare che la sparatoria è avvenuta nel ristretto spazio

dell’atrio esterno dello stabile di via __________, fuori dalla porta

d’entrata, nello spazio tra la parete delle bucalettere e l’opposto muro (largo

appena due metri), uno spazio che, come mostra la planimetria allegata all’AI

230, è lungo nella parte coperta meno di quattro metri e, se si ricomprende

anche la porzione di superficie esterna fino alla ringhiera-muretto, è lungo

all’incirca metri sette e mezzo. È in detto ristretto e angusto spazio in cui

si trovavano in tre, che AC 1 ha esploso tre colpi di pistola.

Sul pavimento di detto

atrio (o porticato che dir si voglia) sono state rilevate tracce ematiche

(contrassegnate con i numeri 2, 3, 4 e 5) che sono risultate appartenenti a __________.

Le macchie di sangue contrassegnate con i numeri 6, 7 e 8 non sono state

repertate, col che non è possibile accertare se appartenessero ad __________ o

a PC 2.

Ad ogni buon conto, le

tracce di sangue 2, 3, 4 e 5 hanno consentito ai periti PE 1 e PE 2 di

posizionare __________, nel momento in cui è stato colpito, nel descritto

androne ad una distanza ricompresa tra i metri 3 e i metri 4,5 dalla porta

d’ingresso (cfr. perizia AI 280, a p. 15, confermata al dibattimento):

…La macchia più vicina alla porta ad essere

attribuibile ad __________ pertanto è la 5. La morfologia della macchie intonse

paiono riflettere gli esiti di una gocciolatura, tuttavia le condizioni

metereologiche non hanno permesso una completa repertazione. È pertanto

impossibile pronunciarsi con certezza sull’orientamento degli schizzi di

sangue. Per i dati in nostro possesso, è possibile stimare che la prima goccia

attribuibile ad __________ sia a 3 metri circa dalla porta d’ingresso…”

Nemmeno è possibile

escludere che __________ fosse più distante dalla porta di un ulteriore metro e

mezzo, se si considera la goccia di sangue n. 2. Ad ogni buon conto, __________,

quando è stato colpito non era posizionato -contrariamente a quanto asserito da

AC 1 e come indicato da lui in sede di ricostruzione alla foto fase 14 foto 2-

vicino alla ringhiera. Sulla base delle macchie di sangue repertate nemmeno è

possibile dire se __________ è stato ferito mentre avanzava (come si legge

nell’atto d’accusa) o mentre retrocedeva.

Della posizione di PC

2.

al momento della sparatoria è indicativa la scheggiatura contrassegnata nella

planimetria con la lettera F) lasciata sul pavimento dell’atrio da un

proiettile sparato da AC 1. Stando ai periti PE 1 e PE 2 (cfr. la citata

perizia AI 280 alle pag. 30 e 36, nonché il verbale da loro reso al PP classato

in B 22) uno dei colpi sparati da AC 1, di chiaro orientamento verticale, ha

colpito PC 2 alla gamba sinistra, trapassandola come mostrano le figure nr. 30,

dopodiché il proiettile è fuoriuscito, ha scheggiato il pavimento nel punto F, è

rimbalzato lasciando dei resti nel punto G.

La posizione di AC 1 è

stata dai citati periti (cfr. AI 280 p. 36) situata in corrispondenza della

porta di ingresso “sì da impedirne la chiusura altrimenti inevitabile”. A tale

conclusione essi sono giunti sulla base di diverse risultanze istruttorie, a

partire dalle verifiche tecniche effettuate dalla polizia scientifica sulla

porta, per passare alle dichiarazioni di diverse persone interrogate che

univocamente -ad eccezione di AC 1- portano a ritenere che PC 2, dopo essere

stato colpito, è caduto sull’entrata della porta, con le gambe rivolte verso

l’esterno e il busto e la testa rivolti verso l’interno (come mostra la foto

fase 12 foto 1 della ricostruzione del 10.10.2008, nella versione di PC 2).

Per quanto attiene le

verifiche sulla porta eseguita dalla polizia scientifica, si legge nell’AI 230,

a p. 7,

…che detta porta non disponeva di nessun mezzo

atto a bloccarla in posizione aperta, dispone di una serratura con sistema di

apertura elettrico azionabile dall’interno con un interruttore posto sul muro a

sinistra della maniglia. Per poter aprire la porta con questo interruttore, lo

si deve tener premuto e nel contempo tirare la maniglia.

Dall’esterno è possibile aprire la porta

unicamente con la chiave.

Da parte nostra è stato misurato il tempo

impiegato dalla porta per chiudersi dalla posizione completamente aperta,

quantificandolo in 7 secondi…”

Ciò comporta che, se AC

1.

fosse uscito completamente dalla porta, la stessa si sarebbe richiusa

automaticamente dietro di lui, il che non è avvenuto stante che __________

quando, uditi gli spari è tosto scesa, ha dovuto, per uscire, scavalcare,

superare PC 2 che con il suo corpo ostacolava il passaggio. Così, univocamente,

si è espressa la __________ nel primo verbale del 20.08.2008 (all. 74 dell’AI

278) e anche nel seguito davanti al PP (cfr. verbale 12.02.2009 p. 4-5 in B 7).

__________, accorso

sul luogo dopo aver udito gli spari (cfr. verbale 23.04.2009 - B 17 e, prima

ancora, verbale del 27.11.2008 reso alla PG), ha dichiarato di aver trovato il

ferito (PC 2) “…posizionato sull’uscio della porta, più all’interno che

all’esterno dello stesso. La porta era aperta siccome era il ferito che la

teneva aperta”.

Anche __________ ha

riferito di aver trovato PC 2 “…sdraiato a terra con la schiena verso il basso,

era poco oltre l’entrata principale dell’atrio della palazzina e con il corpo

teneva aperta la porta principale…” (cfr. verbale del 20.08.2008, allegato 166

all’AI 278).

14.

Detto

delle posizioni dei tre protagonisti al momento della sparatoria, così come

esse emergono dalla perizia AI 280, si ha che la più importante discrepanza tra

la descritta versione di AC 1 e le risultanze dell’istruttoria portano sulla

sequenza dei colpi sparati.

Prima di affrontare

nel dettaglio il merito di tale questione, è qui d’uopo ricordare che

all’inizio delle indagini gli inquirenti non erano certi che i colpi sparati

fossero tre e ciò benché numerosi testi interrogati avessero dichiarato di aver

udito tre spari (peraltro assordanti).

PC 2, nel suo primo

verbale, ha riferito di tre-quattro spari.

Arrestato, AC 1 ha

subito parlato di tre spari. Nondimeno, sul luogo della sparatoria, sono stati

trovati solo due bossoli e -quel che più conta- gli inquirenti hanno dovuto

inizialmente considerare l’anomalia per la quale uno dei proiettili che hanno

ferito PC 2 è finito nel di lui basso addome, in zona pelvica sacro-rettale, ivi

arrestandosi, senza quindi fuoriuscire dal corpo (e dove tuttora si trova,

stante che il chirurgo ha ritenuto inutilmente rischiosa per la vita del ferito

l’estrazione di esso; cfr. al riguardo la perizia medico-legale dell’8.09.2008

del dottor PE 4 in AI 104, il di lui verbale reso al PP il 29.05.2009 e la

deposizione del perito resa in aula il 24.11.2009).

La mancata fuoriuscita

del proiettile dall’addome di PC 2 ha costretto gli inquirenti a prendere in

considerazione l’ipotesi che il ferimento all’addome di PC 2 fosse avvenuto

indirettamente, nel senso che un medesimo proiettile avesse dapprima trapassato

il torace di __________ all’altezza del cuore e, nel seguito, fosse -con minore

energia- penetrato nell’addome di PC 2.

Tale ipotesi non ha

per finire trovato conferma. Le analisi effettuate sugli orletti di detersione

e sui residui di sparo presenti sulle magliette indossate da __________ e PC 2

presso il Forensisch Naturwissenschaftlicher Dienst (FND) di San Gallo, hanno

permesso di concludere (cfr. allegati 9 e 10 dell’AI 230; qui viene per comodità

riportata la traduzione in italiano) che:

I metodi da noi utilizzati hanno permesso di

individuare un alone di affumicatura sulla maglietta di V__________ (…). I risultati delle analisi depongono in larga misura a favore

della presenza di un alone di affumicatura anche intorno al foro di entrata

della maglietta di PC 2 (…), sotto forma di un gran numero di particelle di

residuo di sparo.”

Le indagini genetiche

eseguite dal dottor __________ dell’Istituto di medicina legale dell’Università

degli studi di Milano (cfr. allegato alla perizia, già citata, AI 280) hanno

dimostrato l’assenza di residui genetici di __________ sul foro d’entrata della

maglietta di PC 2, col che si è potuto agevolmente concludere che PC 2 non è

stato colpito all’addome dallo stesso proiettile che ha ucciso __________,

bensì che ognuna delle due vittime è stata colpita da distinti proiettili.

D’altro canto anche le

indagini balistiche eseguite dal dr. PE 3 dell’Istituto di medicina legale

dell’università di Berna, oltre a sbarazzare il campo dall’ipotesi che PC 2

fosse stato colpito all’addome da un colpo indiretto, hanno avuto il pregio di

determinare con una probabilità che rasenta la certezza che la ferita

all’addome di PC 2 è stata provocata da un tiro diretto, sparato utilizzando

una cartuccia modificata (ovvero accorciata dai primitivi 9X21 mm a 9x19 mm) e

sottocaricata (ovvero ricaricata con una quantità di polvere da sparo inferiore

alla norma).

Nonostante la ricarica

scorretta il proiettile è partito, ma con un’energia e quindi con una velocità

inferiore a quella di circa 300 metri al secondo, che ha avuto il proiettile

che ha colpito __________.

Secondo l’autorevole

giudizio del dr. PE 3 (un vero esperto della materia) lo sparo di un siffatto

difettoso proiettile ha come conseguenza un malfunzionamento dell’arma che, di

regola, si inceppa.

Che nel concreto caso,

la pistola si è inceppata dopo il terzo sparo, AC 1 l’ha in definitiva ammesso

al dibattimento (cfr. verbale del dibattimento p. 8 e p. 14).

Prima di allora, in sede

di istruttoria formale, aveva soltanto ammesso che, dopo aver preso la fuga,

mentre a piedi si dirigeva verso il __________, ebbe a mettere la mano in

tasca, col ché avvertì che il carrello era aperto e che non v’era il colpo in

canna (cfr. verbale reso al PP del 14.04.2009).

Sulla base delle

risultanze della perizia del dr. PE 3 (che le ha peraltro verificate

sperimentalmente allestendo un ulteriore rapporto il 22.05.2009 in AI 263), la

prof. PE 1 e il dr. PE 2 hanno dedotto -come attesta il loro già citato

rapporto AI 280 a p. 27 e come hanno ribadito in aula (cfr. verbale del

dibattimento, p. 13)- che in via di elevatissima probabilità il proiettile che

ha ferito PC 2 all’addome è il terzo ed ultimo sparato da AC 1, dopodiché la

pistola si è inceppata e non ha più sparato. Il secondo colpo è quello che ha

trapassato la gamba di PC 2, per cui il primo colpo è necessariamente quello

che ha mortalmente ferito __________ (cfr. perizia AI 280 p. 32).

I periti hanno trasposto

le loro conclusioni in un filmato (ricostruzione virtuale) che è stato

visionato in aula e che loro stessi hanno spiegato alla Corte.

Al riguardo è d’uopo

qui riportare le considerazioni riassuntive da loro svolte in perizia alle

pagine 34 e 35:

…Si rimanda ai filmati della ricostruzione

virtuale realizzata con Autodesk 3D Studio Max versione 8, effettuata

rispettando i rilevanti parametri biometrici e topografici reali,

l’illustrazione completa della più probabile dinamica degli eventi.

Riassumendo, tenuto conto di quanto discusso

sopra circa le lesioni e circa le relazioni degli altri esperti, del fatto che

non sono stati ritrovati un proiettile (probabilmente disperso oltre la

vetrata) e un bossolo (probabilmente ritenuto in canna e fuoriuscito

successivamente) e tenuto conto del fatto che le relazioni balistiche attestano

che a seguito del colpo all’addome di PC 2 vi sarebbe stato un mal

funzionamento dell’arma tale per cui questo colpo rappresenta in realtà

l’ultimo sparo, si può proporre la seguente più probabile ricostruzione degli eventi:

- il primo colpo ha attinto __________,

uccidendolo, con una direzione del colpo dal davanti al di dietro, dal basso

verso l’alto, ad una distanza superiore a 70 cm, probabilmente a circa 2-3 m

dalla bocca dell’arma (Fig. 32).

- il secondo colpo sarebbe stato sparato alla

gamba sinistra di PC 2 con direzione marcatamente dall’alto verso il basso e

dall’avanti all’indietro, a una distanza pari o superiore a 70/80 cm (Fig. 33).

- il terzo ed ultimo all’addome di PC 2, sempre

con una direzione dall’avanti all’indietro e marcatamente dall’alto verso il

basso, ad una distanza pari o superiore a 70/80 cm…”

La surriportata

sequenza contraddice clamorosamente la versione di AC 1 che -come già cennato-

ha preteso e pretende di avere accidentalmente sparato i primi due colpi

ferendo PC 2 per liberarsi di lui che lo teneva per i polsi, e di avere, sempre

accidentalmente, colpito __________ tosto che gli riuscì di liberarsi dalla

presa di PC 2.

In sede d’arringa

l’esperta Difesa non ha contestato la descritta sequenza dei colpi così come

determinata dai periti, negando cionondimeno che AC 1 abbia sparato con

l’intenzione di uccidere __________ e PC 2.

15.

PC

2, nel già evocato (e in parte riprodotto) suo verbale alla PG del 22.08.2008 -ancorchè

con un esposizione dei fatti non del tutto lineare- aveva riferito di essere

“convinto che il primo colpo esploso ha colpito sicuramente mio fratello __________”,

col che ne deriva che egli era stato colpito dai successivi spari.

In sede di

ricostruzione (cfr. AI 117), PC 2 è passato a dire che i primi due colpi erano

stati diretti contro di lui. Per finire, nell’ultimo verbale reso al PP, ha

dichiarato di non essere più sicuro circa la reale sequenza dei colpi.

Nel verbale del

01.09

, PC 2 ha negato di aver colpito con un pugno AC 1 prima della

sparatoria, ha altresì negato che tra lui e AC 1 vi sia stata una colluttazione

e che egli si sia inizialmente nascosto dietro al muro, sortendone di sorpresa.

Ha negato che vi sia

stata una colluttazione anche nei verbali del 04.09.2008 e del 27.05.2009.

In quest’ultimo

verbale ha riferito che AC 1 appena uscito dalla porta ha esploso i colpi senza

nulla dire (verbale citato p.7).

La perizia della prof.

PE 1 e del dr. PE 2 (a p. 27), con riferimento alla “ricostruzione virtuale”

elaborata sulla scorta di tutti gli elementi accertati, relativi al terzo colpo

sparato contro PC 2 al basso addome, altresì ha stabilito che

…è impossibile confermare se vi sia stata

colluttazione. È vero che le mani dell’PC 2 presentano picchiettature (piccole

escoriazioni) che potrebbero rappresentare un tatuaggio (escoriazioni lasciate

dalle particele incombuste rilasciate a seguito dell’esplosione di un colpo

d’arma da fuoco) tuttavia l’assenza dello stub effetuato sull’PC 2 ci impedisce

di confermare l’estrema vicinanza delle mani all’arma. Il AC 1 anche presenta

escoriazioni all’arto superiore di sinistra, che potrebbe essere attribuibile

agli esiti contusivi di urti/afferramenti con le mani. Tuttavia non ci sono

segni certi che attestino una colluttazione…”

Nonostante l’asserita

impossibilità di determinare se tra AC 1 e PC 2 sia insorta una colluttazione,

i periti, creando non poca confusione, hanno poi riprodotto, nella loro

“ricostruzione virtuale”, in relazione al terzo sparo, una situazione di parziale

“colluttazione”.

Più nel dettaglio,

visionando il filmato ma anche le figure 27 e 28, non v’è chi non veda come AC

1.

e PC 2 vengano rappresentati con le mani che si toccano, in una posizione

cioè che fa stato di una sorta di colluttazione: al riguardo, in calce alla

figura 27, i periti hanno scritto che: “l’immagine con in rosso il AC 1 e in

verde PC 2 mostra la possibile posizione reciproca “(laddove

l’evidenziazione in neretto del termine “possibile” è della sottoscritta Presidente).

Nella figura 30 (così

come “nella ricostruzione virtuale”), relativa al secondo colpo (quello che ha

trapassato la gamba di PC 2), solo PC 2 è raffigurato con le braccia allungate

in direzione di AC 1.

Nelle figure 17 e 18

(così come nella “ricostruzione virtuale”) relativa alla direzione del colpo

che ha ucciso __________, i tre uomini (ovvero AC 1, PC 2 ed __________)

vengono rappresentati come se tra di loro non vi fosse, in quel momento, in

corso nessuna colluttazione. Riassumendo, stando alla “ricostruzione virtuale”

elaborata dai periti (e stando alle richiamate figure), la dinamica della

sparatoria (che -come essi spiegano alla fine del loro rapporto, a pagina 36-

si evidenzia come completamente compatibile “con i dati ambientali,

anatomico-patologici e balistici”) da loro ritenuta più probabile è quella che

raffigura AC 1 che, dalla porta, spara al petto di __________ (figura 17), indi

dirige l’arma verso PC 2 e gli spara un colpo nella gamba, mentre PC 2 solleva

verso di lui le braccia (figura 30), dopodiché AC 1 spara contro PC 2 il terzo

colpo ferendolo all’addome, entrambi tenendo le braccia in avanti con le mani

che si toccano, come se tra loro fosse intervenuta (dopo il secondo sparo) una

situazione di “colluttazione” (figure 27 e 28).

Già in sede di audizione

davanti al PP dei periti PE 1 e PE 2 (cfr. verbale già citato del 18.06.2009 in

B 22), il Difensore di AC 1 aveva loro chiesto se v’erano dei motivi oggettivi

alla base della loro decisione di rappresentare, nella figura 28, PC 2 “mentre

teneva i polsi” di AC 1, diversamente che nella figura 17, ove invece non li

teneva.

I periti hanno

risposto negativamente, per cui l’avv. DUF 1 è passato a chiedere loro se, a

loro giudizio, “lo sparo che ha raggiunto __________ avrebbe potuto essere

generato anche nella situazione AC 1/PC 2 nella figura 28”.

I periti hanno

risposto affermativamente, e meglio hanno risposto “si, purché si cambi

l’inclinazione dell’arma”.

Alla domanda

successiva, formulata dal PP, intesa a conoscere la possibile causa delle

escoriazioni riscontrate dal dottor PE 4, la perita PE 1 ha risposto che:

preciso che non ho visto le mani di PC 2. Ho

però un qualche dubbio che simili escoriazioni siano state fatte appoggiando le

mani sul pavimento liscio. A mio giudizio potrebbero anche essere dei tatuaggi

(cioè delle particelle metalliche rilasciate a seguito di un colpo di pistola a

distanza ravvicinata). Ciò presuppone evidentemente che le mani di PC 2 si

trovassero davanti e molto vicino alla bocca della pistola di AC 1, sebbene

evidentemente non sulla traiettoria di tiro. Devo però dire che le cause

potrebbero anche essere altre, palmi appoggiati ad una qualsiasi superficie

rugosa/acuminata tipo ghiaia o anche tappeto duro)…”

Ciò premesso non v’è

chi non veda come già in sede di istruttoria predibattimentale i periti abbiano,

da un lato, lasciato aperta la questione a sapere se AC 1 ha sparato i tre

colpi mentre tra lui e PC 2 era in corso una sorta di colluttazione,

dall’altro, hanno elaborato un filmato in cui prima del terzo sparo una tale

situazione viene data come avveratasi, infine hanno dato come possibile la

presenza di “tatuaggi” sulle mani di PC 2 (che -se fosse certa- proverebbe che

tra lui e AC 1 vi fu una colluttazione).

Curiosamente, in quel

giugno del 2009, nessuna delle parti ritenne opportuno -per la chiarezza di

tutti- chiedere ai periti di elaborare “l’altra” possibile “ricostruzione

virtuale”, assai diversa da quella prodotta con l’AI 280, nondimeno -per loro

ammissione- altrettanto compatibile con i dati oggettivi a disposizione, quella

cioè di un AC 1 che spara già il primo colpo (quello che ha attinto __________)

in una situazione di colluttazione con PC 2.

Ad ogni buon conto (e

come poteva non essere?) essendo, di tutta evidenza, la questione della

possibile esistenza di una iniziale situazione di colluttazione tra AC 1 e PC 2,

centrale ai fini dei fatti da accertare per giudicare l’intenzionalità degli

spari imputati a AC 1, è naturale (e addirittura scontato) che tale questione

sarebbe stata riproposta ai periti in sede di audizione dibattimentale.

Come attesta, a pagina

12, il verbale del dibattimento, a specifica domanda del Difensore, la perita, PE

1, ha inizialmente dichiarato che:

è indifferente nella foto 17 A (recte 17) della

perizia sub AI 280) come abbiamo disegnato la posizione anatomica del braccio

dell’omino rosso, essenziale è la posizione dell’arma che doveva essere,

centimetro più centimetro meno in prossimità di quella posizione.

Altrettanto indifferente è la collocazione della

figura verde, PC 2. È stato da noi messo lì perché tanto AC 1, quanto PC 2

dicono che PC 2 fosse in quella zona. Questa foto non vuole assolutamente

prendere posizione sulla posizione di PC 2 quando AC 1 spara a __________…”

Entrambi i periti

hanno confermato in aula le dichiarazioni da loro rese nel già riprodotto

stralcio del loro verbale al PP del 18.06.2009 (B 22), col che, a titolo di

definitivo chiarimento, nel verbale del dibattimento, a pagina 13, è stato

verbalizzato quanto segue:

…Venendo al verbale che i periti hanno reso al

PP il 18.6.2009 (verbale B. 22) essi lo confermano. In particolare sono state

loro rilette le domande poste all’avv. DUF 1 a pag. 2. In queste domande l’avv.

DUF 1, dopo aver osservato che nella figura 17 PC 2 non sta tenendo i

polsi di AC 1, mentre che nella figura 28 PC 2 sta tenendo i polsi di AC 1, ne

aveva chiesto conto ai periti, i quali hanno risposto che non ci sono motivi

sufficienti per determinarsi per l’una o l’altra delle situazioni. L’avv. DUF 1

a questo punto ha chiesto ai periti di dire se lo sparo che ha ucciso __________

AC 1 l’avrebbe potuto sparare anche in una situazione in cui AC 1 - come nella

fig. 28 - era impedito trattenuto ai polsi da PC 2. I periti hanno risposto in

tale verbale e soprattutto rispondono ancora oggi che non possono escludere che

lo sparo di AC 1 che ha colpito __________ sia avvenuto quando già la

colluttazione tra AC 1 e PC 2 era iniziata. In questo secondo caso

evidentemente l’arma dev’essere inclinata in modo diverso…”

Per la completezza è

qui il caso di ricordare che al dibattimento è stato sentito anche il dr. PE 4,

medico-legale che -come già cennato- ha eseguito l’autopsia di __________ (AI

103) e le visite mediche a AC 1 e a PC 2 (AI 105 risp. 104).

Il dr. PE 4, in aula,

ha, tra l’altro, confermato che “la traiettoria del colpo alla gamba (n.d.r.

di PC 2) è compatibile con aggressore e vittima che si fronteggiano e

vittima che tende ad abbassare l’arma per allontanarla dal suo corpo. Tra le

tante questa è una situazione tipica (cfr. verbale del dibattimento p.11).

Per il resto va

segnalato che il dr. PE 4 già nel verbale reso al PP il 25.05.2009 (B 21) aveva

negato che quando visitò AC 1, quest’ultimo abbia evidenziato una

sintomatologia dolorosa al viso. Sull’avambraccio sinistro di AC 1 v’erano

alcune superficiali escoriazioni lineari, aspecifiche. Ai polsi, AC 1 non

presentava lesioni di alcun tipo.

Con riferimento

all’esame di PC 2, il dr. PE 4 ha confermato di avere osservato “alcune aree

escoriative puntiformi di colore rossastro ai palmi di entrambe le mani”. A

suo giudizio (cfr. verbale B 21 p. 2), esse “non paiono riconducibili ad una

colluttazione”. Potrebbero “essere dovute all’impatto in occasione di

una caduta a terra”. Non ha potuto escludere che le mani di PC 2 si siano

trovate in prossimità di un punto ove è stato esploso un colpo di pistola. All’esame

visivo -nondimeno- non è stato evidenziato “alcunchè riferibile

all’esplosione di un colpo da arma da fuoco”.

Come già cennato nella

perizia della prof. PE 1 e del dr. PE 2, non è stata eseguita, dopo la

sparatoria, nessuna analisi delle mani di PC 2 in vista di determinare se su di

esse v’erano residui di polvere da sparo.

Il dr. PE 4 ha

confermato in aula che __________ è deceduto a causa di un colpo d’arma da

fuoco “che l’ha attinto al torace producendo gravi lesioni cardiache e

polmonari con conseguente importante emorragia”. Una siffatta mortale

ferita consente alla persona colpita “lo spostamento autonomo anche di

diverse decine di metri e ciò perché un colpo al cuore non provoca la perdita

della coscienza e perché il corpo mantiene una riserva energetica muscolare”.

Egli ha altresì

confermato le dichiarazioni rese al PP, nel verbale del 19.02.2009 (B 8) a p.

4, dal dr. __________ (il chirurgo che ha operato PC 2), secondo il quale “lo

sparo all’addome (n.d.r. di PC 2) poteva essere certamente mortale. È stato

sostanzialmente un miracolo che il paziente se la sia cavata senza importanti

conseguenze cliniche… omissis... in concreto PC 2 non è mai stato in pericolo

di morte. È evidente che senza l’intervento del medico sarebbe deceduto…”.

16.

Tirando

le somme di quanto si è andati al dibattimento accertando (e si è tentato qui di

esaustivamente riprodurre), si ha che nessuno dei periti interpellati ha potuto

affermare con ragionevole certezza che AC 1 abbia sparato il colpo che ha

ucciso __________ e i due colpi che hanno ferito PC 2 con le mani completamente

libere, senza ostacoli né impedimenti, al torace di __________ e poi alla gamba

sinistra di PC 2 e infine all’addome di lui. I periti PE 1 e PE 2 non hanno

potuto escludere che i tre colpi (di cui è certa la sequenza e per i quali è

certo che dopo il terzo colpo -quello che ha colpito PC 2 all’addome- la

pistola si è inceppata e AC 1 non ha più sparato) sono stati sparati mentre era

in corso tra AC 1 e PC 2 una colluttazione del tipo di quella che riproduce la

figura 28 dell’AI 280, con la pistola -per forza di cose- diversamente

inclinata.

Priva di quella

suggestiva (ma ahimè molto parziale) “ricostruzione virtuale” che sembrava

sorreggere la tesi della Pubblica Accusa, secondo cui AC 1 aveva, a mani

libere, deliberatamente sparato al petto di __________, per ucciderlo, e

altrettanto deliberatamente aveva tentato di uccidere PC 2, colpendolo dapprima

alla gamba sinistra e poi all’addome, la Corte ha dovuto, per finire, risolvere

la questione dell’esistenza o meno di una colluttazione sulla scorta del

restante materiale probatorio che, a ben vedere, si riduce in sostanza alle

contrapposte versioni di AC 1 e di PC 2, e alla loro conformità con i dati

oggettivi raccolti.

Già si è detto che,

stando a AC 1, tosto che egli uscì sulla porta, sarebbe stato sorpreso

dall’arrivo (da dietro l’angolo del muro) di PC 2, per cui avrebbe impugnato la

pistola e quindi l’altro l’avrebbe afferrato ai polsi.

PC 2 invece -come già

riferito- ha costantemente negato la colluttazione. Non egualmente univoche

sono invece state le dichiarazioni da lui rese circa la sequenza degli spari.

Una certa confusione è

peraltro comprensibile alla luce del forte choc emotivo subito. Nondimeno

dichiarazioni in parte confuse e contraddittorie sono tutt’altro che

rassicuranti dal profilo della loro affidabilità. Poco plausibile, per non dire

incredibile, è poi stata considerata la giustificazione da lui fornita circa il

motivo della trasferta a __________ (ovvero l’asserita esigenza di parlare con

la __________, quando invece è palese e manifesto che lo scopo era da

ricollegarsi a AC 1 e al pestaggio di __________).

In tali condizioni, la

Corte non ha ritenuto di poter fondare sulla sola dichiarazione (ancorché

ripetuta) di PC 2 la prova che colluttazione non c’è stata. E ciò tanto più se

si considera che il dr. PE 4, in aula, come riferito nel considerando che

precede, ha definito il colpo (quasi verticale) alla gamba di PC 2 “tipico” di

una situazione in cui aggressore e vittima si fronteggiano, con la vittima “che

tende ad abbassare l’arma per allontanarla dal suo corpo”. Nella loro

“ricostruzione virtuale” i periti __________ hanno “scelto” di rappresentare PC

2.

con le braccia allungate in direzione di AC 1 al momento del colpo alla

gamba, “spostando” (per così dire) la “colluttazione” al momento del terzo sparo.

Così facendo essi hanno reso palese l’arbitrarietà, prima ancora dal profilo

logico che da quello scientifico, della loro scelta. Non v’è chi non veda, infatti

-come ha, seppur nei riprodotti diversi termini, sostenuto in aula il dr. PE 4-

che, dal punto di vista puramente logico, lo sparo che, di primo acchito,

appare essere il più condizionato, rispettivamente il meno libero, sia proprio

il secondo, ovvero quello (a orientamento quasi verticale) che ha colpito PC 2

alla tibia.

Nel “vuoto” lasciato

dai periti __________ dopo che essi hanno implicitamente riconosciuto

l’unilateralità della loro “ricostruzione virtuale”, il silenzio della Pubblica

Accusa che, durante la lunga e meticolosa requisitoria, ha omesso di spiegare

perché AC 1 abbia “gambizzato” PC 2 e quindi gli abbia sparato al basso addome,

invece di centrarlo con un sol colpo (gli stava ad una distanza di 70/80 centimetri

circa), ha confermato la Corte nel convincimento che, nel concreto caso, la

prova che AC 1 abbia sparato ad PC 2 con la piena intenzione di ucciderlo,

ovvero con dolo diretto, è venuta a mancare.

Se aveva le mani

libere, perché AC 1 ha sparato ad PC 2 mirando alla tibia? Perché un tiro quasi

verticale, seguito da uno sparo al basso addome? Nelle concrete circostanze,

spari del genere sono, a giudizio della Corte, poco compatibili con dei tiri liberi,

finalizzati ad eliminare -con dolo pieno- l’avversario.

Non trovando nelle

risultanze processuali altre e più sicure risposte, la Corte ha dovuto mettere alla

base dei suoi accertamenti il fatto -asserito da AC 1- secondo cui egli è stato

in qualche modo “condizionato” mentre sparava tali colpi.

Nella situazione in

cui era, con __________ già colpito con il primo sparo, l'impedimento può solo

essergli venuto da PC 2, con il quale, per forza di cose, si deve essere

prodotta una sorta di colluttazione.

Ciò stabilito,

l'ulteriore questione che si pone è quella a sapere se il primo sparo (quello

che ha ucciso __________) sia effettivamente stato - come illustrano le figure

17.

e 18 della "ricostruzione virtuale" - uno sparo deliberatamente

diretto al petto di __________, come affermato dalla Pubblica Accusa, oppure se

invece sia anche esso stato in qualche modo “condizionato”. I periti __________

non hanno potuto escludere che anche il primo colpo sia stato sparato in una

situazione di colluttazione come quella illustrata dalla figura 28, con la

differenza che la mano di AC 1 e l'arma erano diversamente inclinate.

Trattasi, a non averne

dubbio, di affermazioni importanti, per cui vien da chiedersi come mai tale

“variante” non sia stata, se non meglio esplorata e approfondita, quantomeno

rappresentata in una seconda “ricostruzione virtuale”. Soprattutto alla Pubblica

Accusa non può essere sfuggita l'importanza, dal profilo del principio "in

dubio pro reo", della compatibilità di entrambe le situazioni con i dati

oggettivi raccolti.

È in forza di tale

principio che la Corte ha dovuto ammettere che anche il primo colpo fu da AC 1

sparato mentre era già in corso la colluttazione. Da ciò discende

necessariamente che, uscito che fu AC 1 sulla soglia nello stato d’animo

descritto, estratta che ebbe la pistola (pronta al tiro), subito sia

intervenuto su di lui afferrandolo per i polsi, PC 2.

I fatti dimostrano che

AC 1 non ha accettato tale impedimento.

Per liberarsi, per

ristabilire la sua superiorità, per dar sfogo alla sua rabbia e alle sue

frustrazioni, ha deciso di premere il grilletto.

L’ha premuto una prima

volta, esercitando su di esso una pressione di più di cinque chili e, per

l’inclinazione che avevano la sua mano e l’arma, ha colpito __________ in pieno

petto. L’ha rilasciato e di nuovo l’ha premuto una seconda volta, ben vedendo

che l’arma era ora diretta contro PC 2, che ha colpito alla tibia. E di nuovo

l’ha rilasciato e ancora l’ha premuto per la terza volta, con l’arma sempre

puntata in direzione di PC 2, colpendolo al basso addome.

Ha cessato di sparare

perché ha avvertito che la pistola s’era inceppata e nel contempo ha visto PC 2

cadere in avanti.

Ammettendo di essersi

immediatamente accorto dell’inceppamento della pistola, AC 1, in aula, non ha

più potuto negare che PC 2 è vivo da un lato perché, dopo il terzo colpo, la

pistola non ha più sparato, dall’altro perché il colpo all’addome non ha, solo

per miracolo, leso i numerosi vasi sanguigni che si trovano in quella zona del

corpo umano.

Da esperto qual era

nell’uso delle armi, quando ha deciso di sparare, AC 1 era ben consapevole

della potenza dell’arma che impugnava, pronta al tiro. Altresì era cosciente (già

perché è un dato di comune esperienza) della estrema pericolosità della

situazione che egli creava accingendosi a sparare in uno spazio angusto,

ristretto, delimitato su tre lati dalla porta e dalle due pareti laterali, nel

quale si trovavano -con lui- altri due uomini (per lui nemici), con uno dei

quali aveva, per di più, in corso una colluttazione.

Che, sparando in

quelle condizioni, il rischio di uccidere __________ o PC 2 o ambedue con colpi

diretti (ma anche di rimbalzo) era sommamente elevato, gli era palese e

manifesto. Nondimeno, sparando non solo una, bensì tre volte, se l’è accollato,

dimostrando di aver accettato che il tragico, letale risultato si producesse,

il che si è tosto realizzato per __________, mentre che, solo per un miracolo,

non è avvenuto per PC 2.

Come vide PC 2 cadere

al suolo, con la pistola inceppata in pugno, AC 1 ha percorso il vialetto

d’accesso fino a portarsi nel punto in cui __________ giaceva per terra morente

(e la teste signora __________ l’ha visto da dietro i vetri della finestra).

Ivi l’ha raggiunto la __________, scesa tosto che udì gli spari. Per uscire, essa

dovette scavalcare PC 2 che, ferito, giaceva di traverso sulla soglia. La donna

disse a AC 1 di scappare, col che egli risalì nell’appartamento, dovendo pure,

per rientrare, superare PC 2. Prese seco il secondo caricatore (pieno di

colpi), il cellulare, i documenti e del danaro, dopodiché ridiscese e, a piedi,

si diede alla fuga, seguito dal cane.

17.

Deciso a fuggire e a non farsi arrestare,

AC 1 si è avviato a piedi verso il __________. Cammin facendo ha rimesso a

posto la pistola inceppata, verosimilmente gettando via il bossolo che, non

essendo stato trovato nell'androne, era -per forza di cose- rimasto nella

canna. Indi ha insistentemente telefonato all'amico __________, invitandolo a

venire a prenderlo con l’auto, cosa che __________ ha fatto. In macchina l'ha

messo al corrente della sparatoria, dopodiché, tolta la carta SIM, ha distrutto

e gettato via il proprio cellulare. Da __________ ha ottenuto un altro

cellulare, dotato di altra carta SIM e di altro numero telefonico.

Nell'abitazione di __________,

entrambi hanno ascoltato in TV la notizia della sparatoria. Hanno concordato

che, in attesa di fuggire in Italia, AC 1 si sarebbe nascosto nel magazzino in

uso a __________ a __________.

Per recarsi a __________, hanno chiamato al telefono __________, per

essere da lui "scortati" nel viaggio. __________ li ha raggiunti (insieme

alla sua compagna) alla Stazione di __________ con la sua auto, col che, con

due macchine, hanno raggiunto __________.

A __________ AC 1 è rimasto dalla notte sul 20.08.2009 fino alla

sera del 21.08.2009. Durante tale permanenza ha avuto contatti telefonici,

oltre che con __________, anche con __________, al quale AC 1 ha chiesto

espressamente aiuto per poter riparare in Italia. Ha altresì contattato la

figlia e un fratello e ha cercato, senza esito, un avvocato. Poiché nel frattempo

gli inquirenti erano già giunti ad identificare __________ e ad interrogarlo,

quest'ultimo, consapevole che il cerchio andava stringendosi, ha avvertito per

SMS AC 1, invitandolo a lasciare il magazzino, cosa che qust'ultimo ha fatto,

incamminandosi, sempre munito della pistola e del natel ricevuto da __________,

lungo la __________. __________ gli ha fatto sapere di non poter giungere a __________

nella serata del 21.08.2009, e che sarebbe invece venuto a prenderlo la mattina

del 22.

Frattanto gli inquirenti,

entrati in possesso del nuovo numero di cellulare in uso a AC 1, ne hanno

ordinato il controllo, riuscendo ad intercettare il AC 1 la sera del 21.8.2009,

verso le 22:00, mentre che dalla __________ si stava dirigendo verso il __________,

sito sull'autostrada. AC 1 benché armato, non ha opposto resistenza

all’arresto.

Ulteriori dettagli in

merito alla fuga, alla latitanza e all'arresto di AC 1 si leggono nel rapporto

di polizia giudiziaria AI 278 p. 53 e ss., illustrato al dibattimento.

18.

Nei

reati contro la vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale,

commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la pena

detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata

è l’assassinio, che consiste nell’uccidere volontariamente una persona con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi. Esso è punibile con la pena detentiva a vita o una

pena detentiva non inferiore a dieci anni (art. 112 CP). Fattispecie

privilegiate sono, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha quando

l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per

le circostanze o in stato di profonda prostrazione (art. 113 CP) e l'omicidio

colposo (art. 117 CP), che punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Il reato di omicidio

intenzionale, dal profilo soggettivo, presuppone che l'autore abbia avuto

l'intenzione di cagionare con il suo comportamento la morte di una persona; il

dolo eventuale è tuttavia sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 2002, p. 26, n. 17 ad art. 111).

Il reato di omicidio

colposo, invece è dato quando sono riunite le tre seguenti condizioni: il

decesso di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la

negligenza ed il decesso (DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii). Giusta l'art. 12

cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per un’imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto

conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni

cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un

comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei

fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue

capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i

limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62

consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB,

Kurzkommentar, 2a. edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP).

Avuto riguardo al dolo

eventuale, è già stato stabilito dalle superiori istanze (cfr. in particolare

la sentenza del 03.11.2008 della CCRP in re S.W.D. ed i riferimenti

giurisprudenziali ivi riportati) che sussiste dolo eventuale laddove l’agente

ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce,

poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo

accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1

consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l’evento qualora si

produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dellart. 12 cpv. 2 CP (“basta a

tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne

accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’agente

desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine

tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un

caso come nell’altro, infatti, l’autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile

che l’evento o il reato si produca. Mentre v’è negligenza, e non dolo, qualora

l’autore, per un’imprevidenza colpevole agisce presumendo che l’evento, che

ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la

differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà

dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con

giurisprudenza ivi citata).

Quanto l’autore di un

reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag.

183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1

consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con

rinvii).

Il dolo eventuale,

quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori.

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza.

Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove

l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo

che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid.

5.3

pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve

ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento

si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita

(DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado

elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133

IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29

gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è

possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si

produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio,

il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242

consid. 3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29

gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più

grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente,

malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si

realizzasse.

Chi agisce come AC 1

ha, nelle concrete circostanze, agito, commette omicidio intenzionale,

consumato e tentato, per dolo eventuale, e non già per negligenza, per non

aver, nella concitazione, scorto le conseguenze del suo gesto e/o non averne

tenuto conto. La morte di __________ e il rischio di morte fatto correre ad PC

2.

non sono il frutto di un’imprevidenza colpevole né tantomeno di un fatale

accidente, bensì sono il prevedibile e previsto risultato dell’aver AC 1

sparato, non una, bensì tre volte, con modalità e in circostanze talmente

pericolose da non lasciargli dubbi sull’ineluttabilità dell’esito finale.

Come già accertato nei

considerandi che precedono, AC 1, tosto che seppe dell’arrivo sotto casa di __________

(che immaginò in compagnia di qualcuno pronto a dargli manforte), incattivito e

geloso, subito si armò con una micidiale pistola, carica e col colpo in canna,

nell’intento di essere comunque superiore nei confronti di chiunque lo

attendesse di sotto. Tosto che giunse nell’uscio, come PC 2 gli si parò

davanti, impugnò l’arma. Come si vide afferrato per i polsi, conscio

dell’enorme rischio che si assumeva sparando in quel ristretto spazio,

nondimeno se lo assunse, premendo il grilletto una, due, tre volte, fino a

quando la pistola si inceppò.

Tre colpi che, a

riprova dell’elevatissima probabilità di esito mortale o comunque grave,

andarono tutti a segno, il primo addirittura centrando __________ al petto e

trapassandogli il cuore, il secondo e il terzo ferendo PC 2 e mancando solo per

un miracolo di ucciderlo.

In tali condizioni,

l’imputazione di omicidio intenzionale, consumato e mancato, ancorché commesso

con dolo eventuale, deve essere confermata.

Dei motivi per i quali

AC 1 va riconosciuto autore colpevole degli ulteriori reati imputatigli

nell’atto d’accusa (ad eccezione dell’imputazione n. 5 di coazione, per la

quale va prosciolto) si è già detto nei considerandi che precedono e non è più

qui il caso di dilungarsi.

19.

Giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Detta norma, al secondo

capoverso, stabilisce che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Come ha già avuto modo

di stabilire la superiore Corte di cassazione e revisione penale in recenti

sentenze, in buona sostanza, la novella legislativa entrata in vigore il

1.1.2007

ha codificato la giurisprudenza già consolidatasi in vigenza del

precedente art. 63 CP, e a tutt'oggi ancora valida, a norma della quale per

valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banca, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre

considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penale e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d

p. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 e 116 IV 288 consid.

2.

p. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un

ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g p. 350). Il principio della

parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali,

nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

47.

CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti

suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in

base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF

116.

IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c p. 47).

Nel caso di specie la

colpa di AC 1 è gravissima solo che si consideri che egli ha tolto la vita al

giovane __________ e ha mancato per un miracolo di toglierla ad PC 2 per futili

motivi e in circostanze che denotano animo barbaro e incivile.

Egocentrico e

presuntuoso, arrogante e prepotente, AC 1 la sera del 19.8.2009, prima di

scendere le scale, ha preso con sé la micidiale pistola, carica e col colpo in

canna, soprattutto perché voleva sentirsi superiore, perché per lui era

frustrante e insopportabile l’idea che qualcuno osasse venire a cercarlo,

sfidandolo al suo domicilio.

Un tale agire implica

una visione talmente distorta e scellerata di sé e del modo in cui si regolano

i rapporti con gli altri, da non poter altrimenti essere definita che barbara e

incivile. È la stessa primitiva e proterva mentalità che l'ha poi portato ad

effettivamente sparare, tosto che PC 2 ha osato toccarlo, insensibile al fatto

che, in quella perniciosissima situazione, il rischio di uccidere era così

elevato da apparire pressoché certo. Senza dimenticare che AC 1, dal mese di

luglio, girava armato di qua e di là dal confine, noncurante di regole e di

divieti, quasi che la nostra terra fosse per lui una sorta di Far-West, alla

costante ricerca di occasioni in cui dimostrare -perlopiù con la violenza- la

sua "superiorità". La sparatoria di __________ è stata solo l'ultimo

e più deleterio atto di un "crescendo" delinquenziale che - dopo le

forzate pause nelle carceri e negli ospedali __________ - è riesploso con tanto

più vigore in quanto per troppo tempo era stato frenato. E allora gli sono

bastati pochi mesi di lavoro precario per decidere che in realtà era l'ozio lo

“status” che più gli si confaceva, ozio che gli permetteva di riagganciare i

vecchi amici del sottobosco __________ (persone da non sottovalutare siccome in

grado di procurare pericolose armi bulinate e ogni tipo di munizioni e

accessori) e di farsene di nuovi (gente come lo __________, nel cui possesso

sono stati trovati bidoni di canapa, bigliettoni da mille, oltre che un vero e

proprio arsenale).

E mentre per i vecchi

amici eseguiva, in modo a dir poco sfacciato, un furto su commissione, a __________

procurava armi e munizioni, si prestava a fargli da autista nel trasporto della

canapa da __________ a __________, spaccava una bottiglia di vetro in fronte ad

PL 1 punendolo per aver detto qualcosa che poteva dispiacere a __________. E

neppure sortiva un qualche effetto positivo la storia d'amore iniziata con la __________,

che anzi è diventata l'occasione per dare ulteriore alimento e sfogo, in nome

di una distorta e malsana gelosia, ai suoi eccessi di violenza, come dimostrano

il pestaggio di PC 4, attirato in una vera e propria malvagia trappola, e

quello di __________ a __________, un giovane che agli occhi di AC 1 aveva

l'irrimediabile torto di aver avuto prima di lui una lunga relazione con la donna.

Col che si ha che AC 1,

pesantemente pregiudicato in __________, che nessun insegnamento -nonostante

l’età più che matura- ha voluto e saputo trarre dalle condanne ivi subite e in

parte espiate, approdato per funesto destino nel __________, ove ha importato

solo le sue barbare "leggi" (quelle della violenza, della

prevaricazione, del sopruso, del costante e cinico disprezzo delle regole del

convivere civile), per il reato di omicidio intenzionale consumato per dolo

eventuale deve essere condannato ad una pena di base che tenga adeguatamente

conto di una colpa oggettivamente e soggettivamente gravissima, pena che deve

essere aggravata a motivo del concorso (ex art. 49 CP) degli altri reati, a

partire da quello invero grave di tentato omicidio in danno di PC 2, nonché dei

numerosi altri elencati nei considerandi che precedono. Tutto ben pesato, anche

le condizioni personali, familiari e sociali, il carcere preventivo sofferto,

l'atteggiamento processuale (sui fatti più gravi tutt'altro che limpido),

l'assenza (anche in aula) di un qualche tangibile segno di pentimento per il terribile

male arrecato alla famiglia __________, è parsa alla Corte appena adeguata, e

per nulla severa, una pena detentiva di anni tredici, che già per la misura,

deve essere espiata.

20.

Quanto in sequestro deve essere

confiscato, rispettivamente mantenuto in sequestro ai fini probatori, ad

eccezione degli oggetti indicati al dispositivo 5.1.

Il conto __________ presso __________, a causa dell'irrisorio saldo,

deve essere dissequestrato.

La parte civile PC 3, come a sua richiesta, viene rinviata al

competente foro civile.

Avuto riguardo alle pretese avanzate dal patrocinatore di PC 1, PC 2

e PC 3, si ha che, a norma degli applicabili articoli 41, 47 e 49 CO e della

LAVI, AC 1 è condannato a versare:

- a

PC 1 l'importo di fr. 8'426.- quale risarcimento per le spese di sepoltura, e

un'indennità di fr. 50'000.- a titolo di torto morale per l’uccisione del

figlio; per le rimanenti pretese PC 1 è rinviato al competente foro civile;

- a

PC 2, un'indennità di fr. 15'000.- per le sofferenze morali causategli dagli

spari che l'hanno ferito alla tibia e all'addome e un'ulteriore indennità di

fr. 15'000.- per la sofferenza subita presenziando all'uccisione del fratello __________;

per le ulteriori sue pretese, PC 2 è rinviato al compente foro civile.

Anche le pretese di PC 3 devono essere rinviate

al giudice civile.

__________ e PC 3 da

anni abitavano ormai separatamente. Dopo il ritorno di PC 3 dalla vacanza in __________,

era intenzione di lui e di __________ di tornare ad abitare insieme a __________,

e ciò per motivi di ordine pratico e finanziario. Non vi sono per il resto in

atti elementi che facciano stato di un legame più intenso di quello che

normalmente esiste tra fratelli adulti, per cui è il caso di rinviare la sua

pretesa al foro civile.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti,

meno che ai quesiti 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,

1.

, 2 , 3.3 e 3.4,

in modo parzialmente affermativo ai quesiti 3.1 e

3.

,

venendo a cadere i quesiti 1.1 e 1.2;

visti gli art. 12, 22, 40,

47, 48a, 49, 51, 69, 70, 111, 117, 122, 123 cifre 1 e 2, 125, 129, 139, 144,

181, 186 CP;

33.

LArm;

19.

cifra 1 e 19a LStup,

41.

ss.; 47; 49 CO;

la LAVI;

9.

e ss., 265 e ss. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

omicidio

intenzionale, consumato e tentato

per avere intenzionalmente ucciso V__________ e tentato di uccidere PC 2, colpendoli con colpi di pistola,

a __________,

il 19 agosto 2008;

1.2

ripetute

lesioni intenzionali semplici

per avere,

picchiandoli con calci e sberle,

cagionato le lesioni descritte nei relativi

certificati medici,

a PC 4, ad __________ il 5/6 luglio 2008,

e a V__________, a __________, il 13 agosto

2008;

1.3

lesioni

intenzionali semplici commesse con oggetto pericoloso

per avere, colpendolo in fronte con una

bottiglietta di vetro, con una forza tale da romperla,

cagionato una ferita lacero-contusa a PL 1,

a __________,

nel maggio-giugno 2008;

1.4

furto,

danneggiamento e violazione di domicilio

consumati in correità con terzi,

mediante scasso e conseguente danneggiamento

della porta d’entrata, indebitamente introducendosi contro la volontà degli

aventi diritto nell’abitazione di PC 3,

sottraendogli mobili, quadri ed altri arredi,

a __________,

il 5 maggio 2008;

1.5

ripetuta

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere importato, detenuto, procurato e

portato,

senza le necessarie autorizzazioni,

tre pistole e un revolver con i numeri di serie

abrasi, due silenziatori e diverse munizioni,

da __________ in Ticino, a __________, a __________

ed in altre località,

nel periodo febbraio 2008 - 21 agosto 2008;

1.6

ripetuta

infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________ e __________,

previa importazione e detenzione di 7,5 grammi di cocaina,

offerto 3 grammi di cocaina a __________ e ceduto 1 grammo di cocaina a V__________,

nonché offerto in cinque occasioni 3/4 grammi di

marijuana a __________,

per avere trasportato, da __________ a __________,

in correità con __________, con la propria vettura 57/65 Kg di marijuana,

tra il giugno 2008 e il 21 agosto 2008,

nonché per avere consumato 2/3 grammi di cocaina,

circa 80 grammi di haschisch e circa 120 grammi di marijuana,

nel periodo agosto 2007 - 19.08.2008,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di coazione in danno di PL 2 (punto 5.

dell’atto di accusa).

3.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di anni 13 (tredici),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare

alla PC 2 a titolo di torto morale per la perdita del fratello V__________

l’importo di fr. 15'000.- e per il proprio ferimento l’importo di

fr. 15'000 .-. Per le ulteriori pretese la PC 2 è rinviata al competente

foro civile.

3.3

a versare

alla PC 1 un’indennità per torto morale di fr. 50'000.- nonché l’importo di fr.

8'426.- a titolo di risarcimento delle spese di sepoltura. Per le ulteriori

pretese la PC 1 è rinviata al competente foro civile.

3.4

La tassa di

giustizia di fr. 4'500.- e le spese processuali sono a carico del condannato in

ragione di 4/5, il rimanente quinto essendo a carico dello Stato.

3.5

La PC 3 è rinviata

al competente foro civile per ogni sua richiesta.

3.6

La PC 3 è

rinviata al competente foro civile.

4.

È ordinata

la confisca della pistola SIG Sauer e del relativo caricatore, di 3 bossoli,

della camicia del proiettile in rame, del frammento di proiettile, di 2

proiettili Fiocchi e Tunet, dei Silver Certificate nonché di una bustina di

marijuana, elencati nell’atto di accusa.

5.

È

mantenuto il sequestro probatorio sugli abiti e effetti personali del

condannato e delle vittime V__________ e PC 2, elencati nell’atto di accusa, ad eccezione dei

seguenti, da restituire:

5.1

a AC 1:

l’agenda con copertina blu, diversa documentazione cartacea tra cui un’agenda

bianca e un quaderno (copertina blu), custodia color azzurro contenente doc.

cartacea varia, la mappetta colore rosso contenente doc. cartacea varia, la

mappetta colore blu contenente doc. cartacea varia, il telefono Samsung, il

telefono Sharp.

Il libretto per stranieri, la carta d’identità __________ AC 1 , il permesso di

guida provvisorio possono essergli restituiti solo con l’accordo delle

competenti autorità della polizia degli stranieri rispettivamente dell’autorità

di esecuzione.

5.2

a PC 2: il

telefono Samsung e il coltellino marca HJ216.

5.3

all’avv. RC

1.

per il fu __________: paio di ciabatte in cuoio, cintura pelle nera, orologio

in metallo, anello in metallo, braccialetto, anello in metallo con pietra nera,

tre chiavi, telefono Sony Ericsson.

5.4

Il conto __________

di AC 1 presso __________ è dissequestrato.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 3'600.--

Inchiesta preliminare fr. 49'815.16

Perizie e periti fr. 28'606.36

Spese diverse fr. 948.76

Traduzioni scritte fr. 2'330.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 80.--

fr. 85'380.68

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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