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Decisione

72.2009.9

Ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e ripetuto furto ai danni di un Comune da parte del vicesegretario comunale. Scemata imputabilità e sincero pentimento. Sequestro conservativo sugli aver

27 maggio 2010Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I falsi documentali in sequestro, siccome mezzo

di prova, devono essere confiscati. Del pari devono essere confiscate le tre

tessere SIM contenenti nomi e numeri di telefono di persone attive, con AC 1,

negli acquisti, rispettivamente nelle cessioni di cocaina. I tre cellulari

Considerandi

Nokia e il cellulare Motorola hanno da essergli restituiti.

È in sequestro il conto di libero passaggio

relativo alla previdenza professionale, intestato a AC 1, presso la __________.

Sul conto, al 29.12.2008 era depositato l’importo di fr. 85'195.25. Trattandosi

di un’“aspettativa”, tale capitale non può essere confiscato. Nondimeno su di

esso giova mantenere, a garanzia del risarcimento riconosciuto al Comune al

Dispositivo

dispositivo 3.2., nell’evenienza che esso in futuro diventi esigibile, il

sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP.

6. Errata

Corrige

Al termine del presente dibattimento, pubblicato

il dispositivo così come figura alle pagine 23 e 24 della presente sentenza,

chi scrive ha dovuto prendere atto di essere incorsa in un errore.

Segnatamente, fissando in anni due la parte di pena sospesa condizionalmente e

in mesi tre la parte da espiare, chi scrive ha violato l’art. 43 cpv. 3 CP. È

infatti notorio che che la parte da espiare deve essere di almeno mesi sei.

Poiché la volontà di chi scrive era (al momento

della deliberazione) ed è (al momento della motivazione) quella di consentire a

AC 1 di continuare, senza interruzioni, la sua attività professionale, è qui

d’uopo far luogo ad un’”errata corrige”, del seguente tenore:

- il

dispositivo 3.1. che recita

3.1. “alla

pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo

sofferto;”

deve essere corretto come segue:

3.1. “alla

pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

- il

dispositivo 4. che recita

4. “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni

2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.”

deve essere corretto come segue:

4. “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di

prova di anni 3 (tre).”

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.5.,

in modo parzialmente affermativo ai quesiti 4. e 6. (recte: al quesito 6.);

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 103, 109, 139 cifra 1, 146

cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

19 cifre 1 e 2 e 19a LStup; 41, 44 CO;

9 e segg., 265 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1

è autore colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

per avere,

a __________,

nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007,

agendo a scopo di indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari postali operanti presso

l’ufficio postale di __________, presentando loro, in qualità di vicesegretario

comunale e contabile del Comune di __________, 36 assegni postali e un

ordine di pagamento falsificati, inducendoli ad atti pregiudizievoli al

patrimonio del Comune di __________, cagionandogli un danno di complessivi

fr. 654'200.-, risarcito per totali fr. 116'689.05;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere,

a __________,

nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007,

agendo a scopo di indebito vantaggio, e meglio per commettere il reato di

ripetuta truffa di cui al dispositivo che precede,

alterato e fatto uso di 36 assegni postali e di un ordine di pagamento falso;

1.3. ripetuto

furto

per avere,

a __________;

nel periodo febbraio 1999 - fine agosto/inizio settembre 2007,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto dalla cassa della cancelleria comunale di __________

denaro contante per complessivi fr. 43'643.-, risarciti in ragione di fr.

19'270.-;

1.4. infrazione

aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup

aggravata siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

ceduto gratuitamente a terzi all’incirca 350 grammi di cocaina nel periodo 1999 - 3 settembre 2007 nonché consumato personalmente imprecisati

quantitativi di cocaina nel periodo giugno 2007 - 3 settembre 2007;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2. AC 1

è prosciolto dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LStup in

relazione ai consumi di stupefacenti antecedenti il giugno del 2007.

3. Di

conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

avendo dimostrato sincero pentimento,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di

accusa del 10.12.2001 e del 26.3.2007 nonché alla sentenza del 16.12.2006 del

Tribunale militare 8,

AC 1 è condannato:

3.1. alla pena

detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. a versare

alla PC PC 1, rappr. dall’avv. RC 1, l’importo di fr. 561'883.95 più

interessi legali a titolo di risarcimento danni. Per ogni maggior danno la PC è

rinviata al foro civile;

3.3. al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni

2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5. È ordinata

la confisca dei falsi documentali (assegni e ordine di pagamento) elencati

nell’atto di accusa nonché di 3 tessere SIM.

È ordinata la restituzione a AC 1 di 3 cellulari

Nokia e di 1 cellulare Motorola.

6. A garanzia

del risarcimento danni riconosciuto al dispositivo 3.2. che precede è mantenuto

il sequestro conservativo sul conto di libero passaggio (previdenza professionale),

intestato a AC 1, presso la __________ (fr. 85'195.25, valuta 29.12.2008),

ove detto capitale diventasse esigibile.

7. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

ERRATA CORRIGE

- in luogo

e vece del dispositivo 3.1. che recita

3.1. “alla

pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo

sofferto;”

leggasi:

3.1. “alla

pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

- in luogo

e vece del dispositivo 4. che recita

4. “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni

2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.”

leggasi:

4. “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di

prova di anni 3 (tre).”

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 400.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 950.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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