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Decisione

72.2009.99

Furto; tentato favoreggiamento per aver tentato di sottrarre ad atti di un procedimento penale una persona ricercata per l'uccisione e il ferimento di due persone

14 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. favoreggiamento,

tentato

per avere

dal 20 agosto 2008 al 22 agosto 2008,

a __________, __________ e altre località,

in correità con __________,

a conoscenza del fatto che __________ era

ricercato dalla Polizia ticinese per l’uccisione di __________ ed il ferimento

di __________, fatti avvenuti a __________ la sera del 19 agosto 2008,

previo contatti telefonici e per sms con __________

(in possesso dell’utenza __________) utilizzando la propria utenza __________ o

utenze pubbliche,

rispettivamente contatti telefonici fra __________

e __________,

raggiungendo, con __________, __________ il 22

agosto 2008 a bordo della propria vettura Ford Fiesta targata __________ e

tentando in tre circostanze di contattare nuovamente __________ alfine di

definire un punto d’incontro ove poterlo raggiungere, raccoglierlo e poi

trasportarlo in Italia,

intenzionalmente tentato di sottrarre __________

ad atti di un procedimento penale

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 305 cpv. 1 CP richiamato l’art 22 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 99/2009 del 3 settembre 2009, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia DF 1 e dall’avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:30 alle ore 14:50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

in esito alla sua requisitoria chiede la conferma dell’atto di accusa e la

condanna dell’accusato a una pena detentiva di 12 mesi, non opponendosi alla

concessione della sospensione condizionale.

§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale si associa alla pena proposta dalla

pubblica accusa e alla sospensione condizionale della stessa. Non si oppone

alla confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. furto

per avere,

il 5 maggio 2008,

a __________,

in correità con __________ e __________,

per procacciarsi un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene,

mobili, quadri e altri arredi dall’abitazione di PC 1?

1.2. favoreggiamento,

tentato

per avere,

dal 20 agosto al 22 agosto 2008,

a __________, __________ e altre località,

intenzionalmente tentato di sottrarre __________ ad atti di un procedimento

penale?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

deve

essere ordinata la confisca di quanto elencato nell’atto di accusa?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti;

visti gli art. 12, 22,

40, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 139, 305 CP;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

furto

per avere,

il 5 maggio 2008,

a __________,

in correità con __________ e __________,

per procacciarsi un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene,

mobili, quadri e altri arredi dall’abitazione di PC 1;

1.2

favoreggiamento,

tentato

per avere,

dal 20 agosto al 22 agosto 2008,

a __________, __________ e altre località,

intenzionalmente tentato di sottrarre __________ ad atti di un procedimento

penale;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

La PC 1 è

rinviata al foro civile.

5.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 400.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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