72.2010.105
Infrazione aggravata LF stupefacenti per avere venduto ca. 250 gr di cocaina; lesioni semplici ripetute per aver colpito con un bottiglia di vetro alla testa la vittima
6 settembre 2011Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2010.105
Mendrisio,
6 settembre 2011
/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo pretorio, senza intervento degli assessori giurati,
avendovi gli imputati, con l’annuenza dei Difensori e del Procuratore pubblico,
rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro AC 1,
patrocinato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 27 maggio al 14 luglio 2009 (49
giorni);
AC 2,
patrocinata dall’avv. DF 1,
in carcerazione preventiva dal 27 maggio al 14 luglio 2009 (49
giorni);
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 103/2010 del 15
settembre 2010, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
A) AC 1 e AC 2
siccome sapevano o dovevano presumere che l’infrazione si riferiva
ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, nelle circostanze di cui sotto, senza essere
autorizzati, in correità tra loro, in diverse occasioni fra il mese di dicembre
2008 e il mese di maggio 2009 a __________ e a __________ venduto cocaina e
meglio:
- da gennaio 2009 sino a
marzo 2009 a __________ presso il proprio domicilio venduto in diverse
occasioni a __________, un quantitativo complessivo pari ad almeno 250 grammi di cocaina sottoforma di ovuli (da 20, 10 rispettivamente 5 grammi ciascuno) al prezzo medio di ca. frs. 130 il grammo, ritenuto che gr. 200 sono stati venduti
personalmente da AC 2 e gr. 50 da AC 1;
- nel corso del mese di
dicembre 2008 a __________, presso il proprio precedente domicilio, tramite AC
2 venduto in diverse occasioni a __________ ed a __________ un quantitativo
complessivo di almeno 3 grammi di cocaina sottoforma di “bolas”;
B) AC 1 singolarmente
- nel corso del mese di
marzo 2009 a __________ presso il proprio domicilio, in diverse occasioni
venduto a vari tossicomani locali almeno ulteriori gr. 25 di cocaina sottoforma
di “bolas”;
2. lesioni semplici,
ripetute
AC 1 singolarmente
per avere, nelle sottoelencate circostanze, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona e meglio per avere:
2.1. il 1. gennaio 2010 a __________ presso la fermata delle autolinee __________ in zona caserma, colpendo alla testa
con una bottiglia di vetro l’autista __________ procurandogli in tal modo un
ematoma frontale e meglio come descritto nel certificato medico 1.01.2010
dell’Ospedale di __________,
2.2. il 28 marzo 2010, a __________, presso il proprio domicilio, colpendo con pugni al viso la moglie, procuratole in
tal modo una ferita lacero-contusa di 2 cm in sede fronto-nasale ed un eritema frontale e meglio come descritto alla lettera di dimissione 28 marzo 2010
dell’Ospedale __________ di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 19 cifra 2 LS, art. 123 cifra 1 e 2
cpv. 5 CPS.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito
dal suo difensore d'ufficio avv. DUF 1, accompagnato dalla lic. iur. _______;
- l'imputata AC 2, assistita
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- in qualità di interprete, IE
Fatti
1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:37 alle ore 16:46.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, la quale passa in rassegna i diversi capi di
imputazione contenuti nell'atto d'accusa chiedendone la conferma, ad eccezione
del punto 2.2. In relazione al punto 1.A, sottolinea l'andirivieni di gente
dalla casa degli imputati, così come testimoniato da diverse persone in corso
d'inchiesta, indiziante un'attività di spaccio di cocaina esercitata tra le
mura domestiche. La chiamata in correità compiuta dalla loro cliente __________,
a mente della Pubblica accusa, è stata spontanea, disinteressata, costante e
circostanziata; le uniche incertezze hanno riguardato le quantità e la
suddivisione delle medesime tra i due imputati. Ad ogni modo, in virtù del
principio "in dubio pro reo", è stata ritenuto per l'imputazione
soltanto un quantitativo di almeno 250 grammi. La chiamata di correo della __________ è d'altronde vestita, essendo corroborata da tutta una serie di elementi
oggettivi. Inoltre vanno considerate le dichiarazioni altalenanti e
contraddittorie (segnatamente se poste a confronto con i risultati
dell'inchiesta) che sono state rese dagli imputati. In sostanza, a mente della
Procuratrice, gli imputati si sono dedicati a un vero e proprio traffico di
stupefacenti, incuranti persino dei minorenni presenti in casa. Il provento
derivante da tale traffico non è stato utilizzato per pagare i loro debiti, ma
per trasferire denaro a __________ e dedicarsi a feste e scorribande in __________.
Quanto ai fatti di cui alla seconda parte del punto 1.A, gli stessi sono stati
ammessi da entrambi gli imputati. Per ciò che attiene al punto 1.B, rileva che
la quantità di cocaina ritenuta dalla Pubblica accusa è già frutto di
un'applicazione "larga" del principio "in dubio pro reo".
In merito al punto 2.1, non ritiene che l'imputato abbia realmente avuto un buco
di memoria, né che lo stesso presentasse un tasso alcolico elevato al momento
del fatto, visto che dalle fotografie che lo ritraggono non sembra affatto che
barcollasse. Considera che l'imputato non è credibile e che deve essere
ritenuto pienamente responsabile per la sua aggressione all'autista
dell'autobus. In conclusione, considerati la quantità spacciata (in assenza di
accertamenti, va ritenuta una percentuale di purezza del 10%), il numero di
persone coinvolte e l'energia impiegata per l'attività criminale in un breve
lasso di tempo, lo scopo di puro e semplice lucro e l'assenza di
collaborazione, ritenuto che a carico dell'imputato AC 1 pesa anche
un'imputazione per lesioni semplici, riconosciute comunque le attenuanti
generiche in favore dei due imputati che sono incensurati (AC 2 dal profilo
unicamente sostanziale) e hanno avuto una buona condotta dopo i fatti in
oggetto, chiede, per AC 1, una pena detentiva di 22 mesi sospesa
condizionalmente per 4 anni e, per AC 2, una pena detentiva di 20 mesi sospesa
condizionalmente per 4 anni. Chiede inoltre la confisca delle schede
telefoniche e la restituzione ai legittimi detentori degli altri oggetti
sequestrati, previa acquisizione agli atti delle fotocopie della documentazione
cartacea;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell'imputato AC 1, il quale, dopo avere ricordato l'arrivo in __________ del
suo assistito, le difficoltà incontrate, le sue amicizie pericolose, nonché il
fatto che la carcerazione preventiva subita nel 2009 ha funto da sveglia e l'inchiesta gli ha permesso di riportarlo alla realtà, contesta che
l'infrazione alla Legge sugli stupefacenti sia nel caso concreto aggravata,
ritenuto che la quantità di cocaina venduta non supera in realtà i 105 grammi. Il viavai a casa di __________ è ammesso, ma le vendite di stupefacente sono
circoscritte. Contesta che __________ possa essere considerata credibile e,
anzi, la definisce una bugiarda, che mente per spiegare in qualche modo l'uso
del denaro da lei fatto sparire. Anche le telefonate tra lei e gli imputati
sono del tutto relative. Gli imputati, invece, sono credibili e hanno
collaborato a partire dal secondo interrogatorio, avendo da quel momento sempre
fornito la stessa versione. Per quanto riguarda l'imputazione di lesioni
semplici (punto 2.1), afferma che il suo patrocinato non ricorda i fatti e
certamente non li ha voluti: l'unica sua colpa è quella di avere alzato il
gomito. Contesta inoltre che la bottiglia sia stata usata come arma pericolosa.
Riferisce che il suo patrocinato è sinceramente pentito e dispiaciuto. In
conclusione, considerato che la prognosi è favorevole (ha un lavoro, gode di
un'entrata fissa, è maggiormente integrato dal profilo sociale), vista la
giovane età, ritenuto che i fatti riguardano un ristretto periodo di tempo, che
non è stato perseguito alcun reale scopo di lucro ma che si è trattato di una
lotta per la sopravvivenza e che l'infrazione alla Legge sugli stupefacenti
(punto 1 dell'atto d'accusa) deve essere derubricata a semplice, postula una
sostanziale riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa e chiede che la
stessa sia pecuniaria. Chiede altresì il proscioglimento dall'accusa di lesioni
semplici (punto 2.1) e dichiara di non opporsi alle richieste di confisca della
Procuratrice pubblica;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputata AC 2, il quale, dopo essersi richiamato a quanto detto
dal collega avv. __________, ripercorre la vita anteriore della sua assistita,
in particolare il suo arrivo in __________ quando era una bambina per
ricongiungersi con la madre, nonché alcune tragedie familiari che la hanno
colpita. Afferma che il giro della vendita di cocaina da parte degli imputati
era contenuto, come dimostra il fatto che lo stesso sia stato facilmente
ricostruito dalla polizia. Evidenzia che la sua patrocinata ha collaborato e
definisce gratuite le accuse lanciate da __________ nei suoi confronti. Non
esiste alcuna prova circa la quantità di cocaina indicata nell'atto d'accusa. A
mente della difesa, la __________ non ha alcuna credibilità, trattandosi di
persona tossicodipendente e con seri problemi con la giustizia penale. Il
difensore definisce incomprensibili le dichiarazioni rese dalla __________
circa le quantità di cocaina acquistate. Rileva inoltre che da un esame
approfondito dei tabulati telefonici emerge che sono poche le volte in cui sono
avvenute conversazioni legate all'acquisto di droga. Il quantitativo di 20 grammi indicato nell'atto d'accusa risulta poco plausibile (in particolare se confrontato al
consumo dichiarato dalla __________ nell'ambito del processo a carico di
quest'ultima) e invoca al riguardo l'applicazione del principio "in dubio
pro reo". Nell'ottica della commisurazione della pena evidenzia la
collaborazione attiva fornita dalla sua assistita, l'influsso negativo che ha
avuto il suo vissuto, la prognosi molto favorevole e l'esigenza di assicurare
un sostegno materno ai suoi figli. Conclude quindi postulando che la pena sia
commisurata ad un'infrazione per un quantitativo di 43 grammi e, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse propendere per un quantitativo accertato
superiore, chiede una riduzione della pena proposta dalla Procuratrice
pubblica, da sospendersi condizionalmente per un periodo di prova sulla cui
durata si rimette al giudizio della Corte.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Visti gli artt.: 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 123 CP;
19 LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l'infrazione si riferiva a
una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
in correità con AC 2 (fino a concorrenza di almeno 253 grammi),
per avere, senza essere autorizzato, in diverse occasioni nel
periodo tra dicembre 2008 e marzo 2009, a __________ e __________, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 278 grammi, a __________ e ad altre persone;
1.2. lesioni semplici
per avere, il 1° gennaio 2010 a __________, presso la fermata delle autolinee __________ in zona caserma, intenzionalmente cagionato, facendo uso
di un oggetto pericoloso, un danno al corpo o alla salute di una persona e
meglio, colpendo alla testa con una bottiglia di vetro l'autista __________,
procurato al medesimo un ematoma frontale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
AC 2 è autrice colpevole
di:
2.1
infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l'infrazione si riferiva a
una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
in correità con AC 1,
per avere, senza essere autorizzata, in diverse occasioni nel
periodo tra dicembre 2008 e marzo 2009, a __________ e __________, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 253 grammi, a __________ e ad altre persone;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
AC 1 è prosciolto
dall'imputazione di lesioni semplici di cui al punto 2.2. dell'atto d'accusa
nr. 103/2010 del 15 settembre 2010.
4.
Di conseguenza,
4.1
AC 1
è condannato:
4.1.1
alla pena detentiva di 17
(diciassette) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.2
AC 2
è condannata:
4.2.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
5.
È ordinata la confisca di:
5.1
1 tessera telefonica
5.2
1 tessera SIM
5.3
1 tessera SIM Swisscom
5.4
1 tessera SIM Orange
5.5
1 tessera SIM Swisscom
5.6
1 custodia tessera Swisscom
5.7
1 custodia tessera Swisscom
5.8
1 custodia tessera Swisscom
5.9
1 tessera SIM Swisscom
5.10
1 tessera SIM Swisscom
5.11
documentazione di cui al
reperto nr. 4169 (INC.12732).
6.
È ordinato il dissequestro,
in favore dei legittimi detentori, di tutto quanto non confiscato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio, a carico dell’imputato AC 1, sono sostenute dallo Stato; resta
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita
con decisione separata.
8.
L'ammissione all'assistenza
giudiziaria di AC 2 e la relativa tassazione della nota d'onorario del
difensore saranno stabilite con decisione separata.
9.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 14'076.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 171.10
fr. 15'247.10
============
Distinta spese a
carico di AC 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'038.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 85.55
fr. 7'623.55
============
Distinta spese a
carico di AC 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'038.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 85.55
fr. 7'623.55
============
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente il
vicecancelliere