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Decisione

72.2010.105

Infrazione aggravata LF stupefacenti per avere venduto ca. 250 gr di cocaina; lesioni semplici ripetute per aver colpito con un bottiglia di vetro alla testa la vittima

6 settembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:37 alle ore 16:46.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, la quale passa in rassegna i diversi capi di

imputazione contenuti nell'atto d'accusa chiedendone la conferma, ad eccezione

del punto 2.2. In relazione al punto 1.A, sottolinea l'andirivieni di gente

dalla casa degli imputati, così come testimoniato da diverse persone in corso

d'inchiesta, indiziante un'attività di spaccio di cocaina esercitata tra le

mura domestiche. La chiamata in correità compiuta dalla loro cliente __________,

a mente della Pubblica accusa, è stata spontanea, disinteressata, costante e

circostanziata; le uniche incertezze hanno riguardato le quantità e la

suddivisione delle medesime tra i due imputati. Ad ogni modo, in virtù del

principio "in dubio pro reo", è stata ritenuto per l'imputazione

soltanto un quantitativo di almeno 250 grammi. La chiamata di correo della __________ è d'altronde vestita, essendo corroborata da tutta una serie di elementi

oggettivi. Inoltre vanno considerate le dichiarazioni altalenanti e

contraddittorie (segnatamente se poste a confronto con i risultati

dell'inchiesta) che sono state rese dagli imputati. In sostanza, a mente della

Procuratrice, gli imputati si sono dedicati a un vero e proprio traffico di

stupefacenti, incuranti persino dei minorenni presenti in casa. Il provento

derivante da tale traffico non è stato utilizzato per pagare i loro debiti, ma

per trasferire denaro a __________ e dedicarsi a feste e scorribande in __________.

Quanto ai fatti di cui alla seconda parte del punto 1.A, gli stessi sono stati

ammessi da entrambi gli imputati. Per ciò che attiene al punto 1.B, rileva che

la quantità di cocaina ritenuta dalla Pubblica accusa è già frutto di

un'applicazione "larga" del principio "in dubio pro reo".

In merito al punto 2.1, non ritiene che l'imputato abbia realmente avuto un buco

di memoria, né che lo stesso presentasse un tasso alcolico elevato al momento

del fatto, visto che dalle fotografie che lo ritraggono non sembra affatto che

barcollasse. Considera che l'imputato non è credibile e che deve essere

ritenuto pienamente responsabile per la sua aggressione all'autista

dell'autobus. In conclusione, considerati la quantità spacciata (in assenza di

accertamenti, va ritenuta una percentuale di purezza del 10%), il numero di

persone coinvolte e l'energia impiegata per l'attività criminale in un breve

lasso di tempo, lo scopo di puro e semplice lucro e l'assenza di

collaborazione, ritenuto che a carico dell'imputato AC 1 pesa anche

un'imputazione per lesioni semplici, riconosciute comunque le attenuanti

generiche in favore dei due imputati che sono incensurati (AC 2 dal profilo

unicamente sostanziale) e hanno avuto una buona condotta dopo i fatti in

oggetto, chiede, per AC 1, una pena detentiva di 22 mesi sospesa

condizionalmente per 4 anni e, per AC 2, una pena detentiva di 20 mesi sospesa

condizionalmente per 4 anni. Chiede inoltre la confisca delle schede

telefoniche e la restituzione ai legittimi detentori degli altri oggetti

sequestrati, previa acquisizione agli atti delle fotocopie della documentazione

cartacea;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell'imputato AC 1, il quale, dopo avere ricordato l'arrivo in __________ del

suo assistito, le difficoltà incontrate, le sue amicizie pericolose, nonché il

fatto che la carcerazione preventiva subita nel 2009 ha funto da sveglia e l'inchiesta gli ha permesso di riportarlo alla realtà, contesta che

l'infrazione alla Legge sugli stupefacenti sia nel caso concreto aggravata,

ritenuto che la quantità di cocaina venduta non supera in realtà i 105 grammi. Il viavai a casa di __________ è ammesso, ma le vendite di stupefacente sono

circoscritte. Contesta che __________ possa essere considerata credibile e,

anzi, la definisce una bugiarda, che mente per spiegare in qualche modo l'uso

del denaro da lei fatto sparire. Anche le telefonate tra lei e gli imputati

sono del tutto relative. Gli imputati, invece, sono credibili e hanno

collaborato a partire dal secondo interrogatorio, avendo da quel momento sempre

fornito la stessa versione. Per quanto riguarda l'imputazione di lesioni

semplici (punto 2.1), afferma che il suo patrocinato non ricorda i fatti e

certamente non li ha voluti: l'unica sua colpa è quella di avere alzato il

gomito. Contesta inoltre che la bottiglia sia stata usata come arma pericolosa.

Riferisce che il suo patrocinato è sinceramente pentito e dispiaciuto. In

conclusione, considerato che la prognosi è favorevole (ha un lavoro, gode di

un'entrata fissa, è maggiormente integrato dal profilo sociale), vista la

giovane età, ritenuto che i fatti riguardano un ristretto periodo di tempo, che

non è stato perseguito alcun reale scopo di lucro ma che si è trattato di una

lotta per la sopravvivenza e che l'infrazione alla Legge sugli stupefacenti

(punto 1 dell'atto d'accusa) deve essere derubricata a semplice, postula una

sostanziale riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa e chiede che la

stessa sia pecuniaria. Chiede altresì il proscioglimento dall'accusa di lesioni

semplici (punto 2.1) e dichiara di non opporsi alle richieste di confisca della

Procuratrice pubblica;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputata AC 2, il quale, dopo essersi richiamato a quanto detto

dal collega avv. __________, ripercorre la vita anteriore della sua assistita,

in particolare il suo arrivo in __________ quando era una bambina per

ricongiungersi con la madre, nonché alcune tragedie familiari che la hanno

colpita. Afferma che il giro della vendita di cocaina da parte degli imputati

era contenuto, come dimostra il fatto che lo stesso sia stato facilmente

ricostruito dalla polizia. Evidenzia che la sua patrocinata ha collaborato e

definisce gratuite le accuse lanciate da __________ nei suoi confronti. Non

esiste alcuna prova circa la quantità di cocaina indicata nell'atto d'accusa. A

mente della difesa, la __________ non ha alcuna credibilità, trattandosi di

persona tossicodipendente e con seri problemi con la giustizia penale. Il

difensore definisce incomprensibili le dichiarazioni rese dalla __________

circa le quantità di cocaina acquistate. Rileva inoltre che da un esame

approfondito dei tabulati telefonici emerge che sono poche le volte in cui sono

avvenute conversazioni legate all'acquisto di droga. Il quantitativo di 20 grammi indicato nell'atto d'accusa risulta poco plausibile (in particolare se confrontato al

consumo dichiarato dalla __________ nell'ambito del processo a carico di

quest'ultima) e invoca al riguardo l'applicazione del principio "in dubio

pro reo". Nell'ottica della commisurazione della pena evidenzia la

collaborazione attiva fornita dalla sua assistita, l'influsso negativo che ha

avuto il suo vissuto, la prognosi molto favorevole e l'esigenza di assicurare

un sostegno materno ai suoi figli. Conclude quindi postulando che la pena sia

commisurata ad un'infrazione per un quantitativo di 43 grammi e, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse propendere per un quantitativo accertato

superiore, chiede una riduzione della pena proposta dalla Procuratrice

pubblica, da sospendersi condizionalmente per un periodo di prova sulla cui

durata si rimette al giudizio della Corte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli artt.: 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 123 CP;

19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che l'infrazione si riferiva a

una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie

persone,

in correità con AC 2 (fino a concorrenza di almeno 253 grammi),

per avere, senza essere autorizzato, in diverse occasioni nel

periodo tra dicembre 2008 e marzo 2009, a __________ e __________, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 278 grammi, a __________ e ad altre persone;

1.2. lesioni semplici

per avere, il 1° gennaio 2010 a __________, presso la fermata delle autolinee __________ in zona caserma, intenzionalmente cagionato, facendo uso

di un oggetto pericoloso, un danno al corpo o alla salute di una persona e

meglio, colpendo alla testa con una bottiglia di vetro l'autista __________,

procurato al medesimo un ematoma frontale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

AC 2 è autrice colpevole

di:

2.1

infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che l'infrazione si riferiva a

una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie

persone,

in correità con AC 1,

per avere, senza essere autorizzata, in diverse occasioni nel

periodo tra dicembre 2008 e marzo 2009, a __________ e __________, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 253 grammi, a __________ e ad altre persone;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

AC 1 è prosciolto

dall'imputazione di lesioni semplici di cui al punto 2.2. dell'atto d'accusa

nr. 103/2010 del 15 settembre 2010.

4.

Di conseguenza,

4.1

AC 1

è condannato:

4.1.1

alla pena detentiva di 17

(diciassette) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.2

AC 2

è condannata:

4.2.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

5.

È ordinata la confisca di:

5.1

1 tessera telefonica

5.2

1 tessera SIM

5.3

1 tessera SIM Swisscom

5.4

1 tessera SIM Orange

5.5

1 tessera SIM Swisscom

5.6

1 custodia tessera Swisscom

5.7

1 custodia tessera Swisscom

5.8

1 custodia tessera Swisscom

5.9

1 tessera SIM Swisscom

5.10

1 tessera SIM Swisscom

5.11

documentazione di cui al

reperto nr. 4169 (INC.12732).

6.

È ordinato il dissequestro,

in favore dei legittimi detentori, di tutto quanto non confiscato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio, a carico dell’imputato AC 1, sono sostenute dallo Stato; resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita

con decisione separata.

8.

L'ammissione all'assistenza

giudiziaria di AC 2 e la relativa tassazione della nota d'onorario del

difensore saranno stabilite con decisione separata.

9.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 14'076.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 171.10

fr. 15'247.10

============

Distinta spese a

carico di AC 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'038.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 85.55

fr. 7'623.55

============

Distinta spese a

carico di AC 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'038.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 85.55

fr. 7'623.55

============

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente il

vicecancelliere