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Decisione

72.2010.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di residenza, numeri di telefono, abitudini di vita,

nonché

tentato, non riuscendovi, di costringere PC 1 a ristabilire il loro rapporto sentimentale e a condizionare la sua deposizione in relazione al procedimento

penale;

in particolare, per avere,

- tra

luglio 2009 e marzo 2010, tentato innumerevoli volte di contattare sul

cellulare PC 1, in seguito telefonato ripetutamente al domicilio della madre;

- tra

luglio e ottobre 2009 a __________, presentatosi a più riprese nelle immediate

vicinanze della casa della madre di PC 1 presso cui questa era andata ad

abitare;

- nel

mese di agosto 2009 a __________, raggiunto il domicilio dei nonni di PC 1

intrufolatosi nel garage in cui si trovava il veicolo di PC 1 e perquisitolo,

inoltre introdottosi nel giardino di casa dei nonni e spiato dalle finestre;

- ripetutamente contattato PC 1 tramite

e-mail,

- nell’autunno

2009 a __________, presentatosi presso la sede della scuola dove PC 1 aveva

iniziato degli studi;

- nel

mese di febbraio 2010, tramite e-mail, minacciato PC 1 affermando che si

sarebbe pentita se non fosse tornata con lui;

- il

18.3.2010, a __________, presentatosi fuori dalla sede della scuola dove PC 1

insegna, spiando dalle finestre e tentando di costringere PC 1 a seguirlo sul piazzale, non riuscendo nell’intento a seguito del suo rifiuto e dell’intervento in suo aiuto da parte

del custode;

- ripetutamente

e continuamente insultato PC 1 con epiteti quali troia, stronza, ladra e poco

di buono;

- il

14 giugno 2010, a __________, presso la scuola __________, contravvenendo

peraltro alle disposizioni impartitegli in vista della sua messa in libertà

provvisoria, appostatosi nel cortile dell’istituto scolastico per parlare con PC

1 onde condizionarne la deposizione in relazione al presente procedimento

penale.

Richiamato

l’art. 250 CPP, il Presidente prospetta alle parti le seguenti nuove

imputazioni:

ripetuta ingiuria

per avere, nel periodo 22.2.2010/18.3.2010, ripetutamente offeso

l’onore di PC 1, in particolare inviandole per via elettronica alcuni messaggi

con i seguenti epiteti:

--il 22.2.2010 ore 9.54: “perfida stronza”;

--il 25.2.2010 ore 22.06: “così bastarda”;

--il 5.3.2010 ore 21.59: “quanto sei stronza”;

--il 6.3.2010: “sei una stronza”;

--il 9.3.2010 ore 10.20: “non fare la bastarda”;

--il 13.3.2010 ore 12.14: “la tua risata da bastarda”;

--il 13.3.2010 ore 14.38: “mi hai colpito da dietro da bastarda

da infame”;

--il 18.3.2010 ore 11.03: “ma quanto sei stronza quanto sei

cattiva quanto sei troia”;

--il 18.3.2010 ore 15.46: “stronza di brutto…perché tu sei una

stronza…con uno sguardo da stronza”;

minaccia

per avere, il

5.2.2010, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a PC 1, in particolare inviandole per via elettronica, alle ore 17.23, un messaggio dal seguente tenore:

“ti giuro queste le mie parole un giorno ritornerai o un giorno te ne

pentirai”;

Il Presidente, con il consenso delle

parti, preso atto dell’assenza di valida querela da parte di PL 2, rettifica il

punto 3 dell’AA nel seguente modo:

“per avere, l’8.6.2010 a __________,

dopo aver rotto diversi oggetti di casa, rivolgendosi al padre PL 1 dichiarando

che lo avrebbe picchiato sino ad ucciderlo, usando grave minaccia, incusso

spavento o timore ad una persona”.

L’AA è modificato di conseguenza.

Il Presidente, con il consenso delle

parti, procede alla rettifica redazionale sub punto 4 AA dell’indicazione “sub 2” che è da ritenersi “sub 3”, rispettivamente, preso atto dell’assenza di valida querela da parte di

PL 2, alla seguente modifica del testo:

“per avere, nelle medesime circostanze

di cui sopra sub. 3, rivolgendosi al padre PL 1 con l’epiteto di bastardo,

offeso con parole l’onore di una persona”.

L’AA è rettificato di conseguenza.

Il Presidente, con il consenso delle

parti, procede alla rettifica redazionale del periodo sub punto 6 AA che

diventa “settembre 2009/14.6.2010”. L’AA è modificato di conseguenza.

Il Presidente ricorda alle parti che PC

1 nel suo PS 15.4.2010 a pag. 7 ha dichiarato di volersi costituire PC. L’AA è

modificato di conseguenza.

In merito al punto 3 dell’atto di accusa

le parti concordano di modificare il relativo testo, e meglio:

“per avere nel corso del mese di giugno

del 2010 a __________ in più occasioni ripetutamente minacciato PL 1

minacciandolo di mettergli le mani addosso e di fargli del male”.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

conclude chiedendo la conferma dell’atto di accusa, segnatamente del reato di

coazione, con le modifiche effettuate durante il dibattimento e che l’accusato,

tenuto conto della scemata imputabilità, sia condannato alla pena detentiva di

14 mesi. Si rimette al prudente giudizio della corte quo all’eventuale

sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo di seguire un

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, il divieto di avvicinarsi alla vittima

a meno di 100 metri e di prendere contatto con lei direttamente o tramite

terzi, quali norme di condotta, e l’istituzione di un’assistenza riabilitativa.

Chiede inoltre la confisca dei biglietti

ferroviari in sequestro; non si oppone alla restituzione degli altri oggetti

indicati nell’atto di accusa.

§ Il Difensore, il quale dopo aver evocato le circostanze

personali del suo assistito e ritenuto come egli abbia sicuramente bisogno di

assistenza riabilitativa, di un sostegno terapeutico e anche di norme di

codotta, contesta la realizzazione del reato di coazione sostenendo in casu

l’adempimento dei reati di ingiuria e minaccia prospettati in alternativa.

Conclude quindi chiedendo una pena più mite in ragione della scemata

imputabilità e della prognosi comunque positiva.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. coazione

per avere, a __________ e altre imprecisate

località, nel periodo giugno 2009/giugno 2010, usando violenza o minaccia di

grave danno ed intralciandone in altro modo la libertà d’agire, costretto PC 1 a cambiare a più riprese luogo di residenza, numeri di telefono, abitudini di vita;

1.1.1. trattasi di

un diverso periodo;

1.2. lesioni

semplici

per avere, a __________, durante il mese di

giugno 2009, intenzionalmente colpito la testa di PC 1 con uno schiaffo,

provocandole la rottura della membrana timpanica;

1.3. minaccia

per avere nel corso del mese di giugno del 2010 a __________ in più occasioni ripetutamente minacciato PL 1 minacciandolo di mettergli le mani

addosso e di fargli del male;

1.4. ingiuria

per avere, a __________, l’8.6.2010, offeso

l’onore di PL 1 con l’epiteto di “bastardo”;

1.5. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, in diverse

località del __________, nel periodo settembre 2007/14.6.2010, venduto:

1.5.1. in più

occasioni a terze persone 300 grammi di marijuana;

1.5.2. in un’occasione,

ad una persona, una pianta madre di canapa;

1.5.3. trattasi di

un diverso quantitativo;

1.6. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, in diverse

località del __________, nel periodo settembre 2009/14.6.2010, consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale dibattimentale?

Considerandi

2.

AC 1 è inoltre

autore colpevole di

2.1

ripetuta

ingiuria

per avere, nel periodo 22.2.2010/18.3.2010,

ripetutamente offeso l’onore di PC 1, in particolare inviandole per via elettronica alcuni messaggi con i seguenti epiteti:

-- il

22.2.2010

ore 9.54: “perfida stronza”;

-- il

25.2.2010

ore 22.06: “così bastarda”;

-- il

5.3.2010

ore 21.59: “quanto sei stronza”;

-- il

6.3

: “sei una stronza”;

-- il

9.3.2010

ore 10.20: “non fare la bastarda”;

-- il

13.3.2010

ore 12.14: “la tua risata da bastarda”;

-- il

13.3.2010

ore 14.38: “mi hai colpito da dietro da bastarda da infame”;

-- il

18.3.2010

ore 11.03: “ma quanto sei stronza quanto sei cattiva quanto sei

troia”;

-- il

18.3.2010

ore 15.46: “stronza di brutto…perché tu sei una stronza…con uno

sguardo da stronza”;

2.2

minaccia

per avere, il 5.2.2010, usando grave minaccia,

incusso spavento o timore a PC 1, in particolare inviandole per via

elettronica, alle ore 17.23, un messaggio dal seguente tenore: “ti giuro queste

le mie parole un giorno ritornerai o un giorno te ne pentirai”;

3.

AC 1 è invece

autore colpevole di, in alternativa al punto 1 dell’atto di accusa:

3.1

ripetuta

coazione, in parte tentata

per avere, a __________, __________, __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo

17.7

/giugno 2010, in un numero

imprecisato di occasioni, usando minaccia di grave danno ed intralciandone in

altro modo la libertà d’agire, costretto PC 1 per mezzo del telefono, con

chiamate e messaggi SMS, via e-mail e di persona, presentandosi al domicilio

della madre e dei nonni dove lei era andata ad abitare, sul lavoro e a scuola

nonché intromettendosi nei suoi contatti elettronici per spiarne la

corrispondenza, costretto la medesima, riuscendo nel suo intento, a cambiare

almeno quattro volte luogo di residenza, numeri di telefono, abitudini di vita,

nonché tentato, non riuscendovi, di costringere PC 1 a ristabilire il loro rapporto sentimentale e a condizionare la sua deposizione in relazione al

procedimento penale, in particolare, per avere:

- tra

luglio 2009 e marzo 2010, tentato innumerevoli volte di contattare sul

cellulare PC 1, in seguito telefonato ripetutamente al domicilio della madre;

- tra

luglio e ottobre 2009 a __________, presentatosi a più riprese nelle immediate

vicinanze della casa della madre di PC 1 presso cui questa era andata ad

abitare;

- nel mese

di agosto 2009 a __________, raggiunto il domicilio dei nonni di PC 1

intrufolatosi nel garage in cui si trovava il veicolo di PC 1 e perquisitolo,

inoltre introdottosi nel giardino di casa dei nonni e spiato dalle finestre;

- ripetutamente

contattato PC 1 tramite e-mail,

- nell’autunno

2009.

a __________, presentatosi presso la sede della scuola dove PC 1 aveva

iniziato degli studi;

- nel mese

di febbraio 2010, tramite e-mail, minacciato PC 1 affermando che si sarebbe

pentita se non fosse tornata con lui;

- il

18.3

, a __________, presentatosi fuori dalla sede della scuola dove PC 1

insegna, spiando dalle finestre e tentando di costringere PC 1 a seguirlo sul piazzale, non riuscendo nell’intento a seguito del suo rifiuto e dell’intervento in

suo aiuto da parte del custode;

- ripetutamente

e continuamente insultato PC 1 con epiteti quali troia, stronza, ladra e poco

di buono;

- il 14

giugno 2010, a __________, presso la scuola __________, contravvenendo peraltro

alle disposizioni impartitegli in vista della sua messa in libertà provvisoria,

appostatosi nel cortile dell’istituto scolastico per parlare con PC 1 onde

condizionarne la deposizione in relazione al presente procedimento penale.

4.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

5.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

6.

Deve

essere ordinata una misura e se sì quale?

7.

Deve

essere ordinata una norma di condotta e se sì quale?

8.

Deve

essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

9.

Deve un

risarcimento alla PC e se sì in che misura?

10.

Deve essere

ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

10.1

1 biglietto

ferroviario Cadenazzo-Bellinzona;

10.2

1 biglietto

ferroviario Locarno-Bellinzona del 14.06.2010;

10.3

frammento del

biglietto ferroviario del 14.06.2010;

10.4

frammento del

biglietto ferroviario del 14.06.2010;

10.5

documentazione

cartacea;

10.6

1 natel NOKIA

1650.

con batteria e caricatore;

10.7

1 scheda SIM Sunrise;

10.8

1 scheda SIM

Freedom;

10.9

1 tessera per scheda SIM;

10.10

1 CD-R;

10.11

1 mazzo di

chiavi con 3 chiavi;

10.12

1 Harddisk Western Digital 500 GB;

10.13

1 Harddisk

Western Digital 500 GB?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, 1.1.1, 1.5.3, 2, 2.1, 2.2, 9, da 10.5 a 10.13;

visti gli art. 12, 19,

22, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 93, 94, 95, 123

n. 2 cpv. 5, 177 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP;

19.

n. 1 e 19a n. 1 LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

coazione, in parte tentata

per avere, a __________, __________, __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo

17.7

/giugno 2010, in un numero

imprecisato di occasioni, usando minaccia di grave danno ed intralciandone in

altro modo la libertà d’agire, costretto PC 1 per mezzo del telefono, con

chiamate e messaggi SMS, via e-mail e di persona, presentandosi al domicilio

della madre e dei nonni dove lei era andata ad abitare, sul lavoro e a scuola

nonché intromettendosi nei suoi contatti elettronici per spiarne la

corrispondenza, costretto la medesima, riuscendo nel suo intento, a cambiare

almeno quattro volte luogo di residenza, numeri di telefono, abitudini di vita,

nonché tentato, non riuscendovi, di costringere PC 1 a ristabilire il loro rapporto sentimentale e a condizionare la sua deposizione in relazione al

procedimento penale, in particolare, per avere:

- tra

luglio 2009 e marzo 2010, tentato innumerevoli volte di contattare sul

cellulare PC 1, in seguito telefonato ripetutamente al domicilio della madre;

- tra

luglio e ottobre 2009 a __________, presentatosi a più riprese nelle immediate

vicinanze della casa della madre di PC 1 presso cui questa era andata ad

abitare;

- nel mese

di agosto 2009 a __________, raggiunto il domicilio dei nonni di PC 1

intrufolatosi nel garage in cui si trovava il veicolo di PC 1 e perquisitolo,

inoltre introdottosi nel giardino di casa dei nonni e spiato dalle finestre;

- ripetutamente

contattato PC 1 tramite e-mail,

- nell’autunno

2009.

a __________, presentatosi presso la sede della scuola dove PC 1 aveva

iniziato degli studi;

- nel mese

di febbraio 2010, tramite e-mail, minacciato PC 1 affermando che si sarebbe

pentita se non fosse tornata con lui;

- il

18.3

, a __________, presentatosi fuori dalla sede della scuola dove PC 1

insegnava, spiando dalle finestre e tentando di costringere PC 1 a seguirlo sul piazzale, non riuscendo nell’intento a seguito del suo rifiuto e dell’intervento in

suo aiuto da parte del custode;

- ripetutamente

e continuamente insultato PC 1 con epiteti quali troia, stronza, ladra e poco

di buono;

- il 14

giugno 2010, a __________, presso la scuola __________, contravvenendo peraltro

alle disposizioni impartitegli in vista della sua messa in libertà provvisoria,

appostatosi nel cortile dell’istituto scolastico per parlare con PC 1 onde

condizionarne la deposizione in relazione al presente procedimento penale.

1.2

lesioni

semplici

per avere, a __________, durante il mese di

giugno 2009, intenzionalmente colpito la testa di PC 1 con uno schiaffo,

provocandole la rottura della membrana timpanica;

1.3

minaccia

per avere nel corso del mese di giugno del 2010 a __________ in più occasioni ripetutamente minacciato PL 1 minacciandolo di mettergli le mani

addosso e di fargli del male;

1.4

ingiuria

per avere, a __________ e in altre imprecisate

località, l’8.6.2010, offeso l’onore di PL 1 con l’epiteto di bastardo;

1.5

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, in diverse

località del __________, nel periodo settembre 2007/14.6.2010, venduto 300 grammi di marijuana e in un’occasione una pianta madre di canapa;

1.6

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, in diverse

località del __________, nel periodo settembre 2009/14.6.2010, consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale dibattimentale.

2.

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di minaccia e di ingiuria a danno di

PL 2.

3.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado

lieve, è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di anni 3 (tre).

5.

Nei

confronti di AC 1 è ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63

CP presso il Dott. __________ nei termini e con l’intensità che stabilirà il

terapeuta e per la durata che questi riterrà necessaria nel rispetto di quanto

sancito dall’art. 63 cpv. 4 CP.

6.

Nei

confronti di AC 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa.

7.

A AC 1

viene impartita, quale norma di condotta, il divieto di avvicinarsi a meno di 100 metri dall’abitazione o dal luogo di soggiorno, anche temporaneo di PC 1, dal suo luogo di lavoro

e di formazione professionale così come gli è fatto divieto di avvicinarsi a

lei in qualsiasi altra circostanza, come pure di scriverle, telefonarle o

importunarla in qualsiasi altro modo o maniera, sia direttamente che tramite

terzi.

8.

Richiamato

l’art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP AC 1 è reso attento del fatto che se si sottrae

all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta il giudice o

l’autorità preposta all’esecuzione delle pene potrà:

-- prorogare

della metà la durata del periodo di prova;

-- porre fine

all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

-- modificare

o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove;

-- revocare

la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino

dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi

che il condannato commetterà nuovi reati.

9.

La PC è

rinviata al competente foro civile.

10.

E’ ordinato

il sequestro conservativo di:

10.1

biglietto

ferroviario Cadenazzo-Bellinzona;

10.2

biglietto

ferroviario Locarno-Bellinzona del 14.06.2010;

10.3

frammento del

biglietto ferroviario del 14.06.2010;

10.4

frammento del

biglietto ferroviario del 14.06.2010;

11.

E’ ordinato

il dissequestro e la restituzione all’accusato di:

11.1

documentazione

cartacea;

11.2

1 scheda

SIM Sunrise;

11.3

1 scheda

SIM Freedom;

11.4

1 tessera per

scheda SIM;

11.5

1 CD-R;

11.6

1 natel NOKIA

1650.

con batteria e caricatore;

11.7

1 mazzo di

chiavi con 3 chiavi;

11.8

1 Harddisk Western Digital 500 GB;

11.9

1 Harddisk

Western Digital 500 GB;

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 410.20

Perizia fr. 2'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'960.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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