72.2010.121
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8 novembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2010.121
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, PENAL
Titolo:
Truffa aggravata nei confronti delle assicurazioni sociali (assegni familiari integrativi e di prima infanzia ), indebito profitto pari a CHF CHF 65'037.05; Falsità in documenti (falso contratto di lavoro e conteggi di stipendio) per poter beneficiare di prestazioni sociali. Procedura abbreviata
FALSITÀ IN DOCUMENTI
PROCEDURA ABBREVIATA
TRUFFA
art. 358 CPP
art. 362 CPP
art. 146 cpv. 2 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2010.121
Mendrisio,
8 novembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
MLaw Sabrina
Aldi, segretaria
sedente
nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatori privati:
AP_1,
AP_2,
contro
AC 1
patrocinata dall’avv.
DF 1,
imputata a
norma dell’atto d'accusa nr. 116/2010 del 27 ottobre 2010, di
1. truffa aggravata,
siccome commessa per mestiere data la
disponibilità dell’accusata ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare
fonte di reddito,
1.1. per
avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre
2009,
per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia i funzionari dell’AP_1, __________,
affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente
l’errore,
nel contesto della domanda per assegni familiari
integrativi e per assegni familiari di prima infanzia presentata dall’accusata
e delle successive procedure di revisione,
dapprima, sottacendo volutamente la propria
convivenza con il compagno __________, padre del loro figlio __________ nato il
__________, convivenza iniziata almeno a partire dal mese di febbraio 2007,
affinché non fosse tenuto conto, nei calcoli della __________ dell’AP_1, di
tale convivenza e quindi dei redditi percepiti dal convivente derivanti
dall’attività lucrativa svolta da quest’ultimo presso la società __________, __________;
omettendo altresì di trasmettere copia del
contratto di locazione relativo all’appartamento sito in Via __________ ad __________,
sottoscritto unitamente all’accusata nel dicembre 2007 anche da __________
quale conduttore;
comunicando, contrariamente al vero, che la
predetta convivenza era iniziata soltanto nel maggio 2008;
in seguito inoltrando ai funzionari dell’AP_1:
nel contesto della procedura di revisione
condotta nel 2008, falsi conteggi di stipendio inerenti l’attività lucrativa
svolta da __________ presso la __________ in relazione ai mesi di febbraio e
marzo 2008 (per il tramite dello sportello __________ di __________, con
consegna brevi manu il 30 maggio 2008), come pure di aprile, maggio e giugno
2008 (mediante invio postale, quali documenti annessi allo scritto del 2 luglio
2008 spedito dall’accusata all’AP_1),
nonché, nell’ambito della procedura di revisione
condotta nel 2009, falsi conteggi di stipendio inerenti la predetta attività
lavorativa svolta da __________ relativamente ai mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi
di gennaio e febbraio 2010 (per il tramite della Cancelleria comunale di __________
e dello sportello __________ di __________), sui quali figuravano stipendi
inferiori a quelli effettivamente percepiti dal convivente (febbraio 2008: CHF
1'182.45, invece di CHF 4'892.90; marzo 2008: CHF 1'426.50, invece di CHF 2'754.50;
aprile 2008: CHF 1'141.85, invece di CHF 2'462.35; maggio 2008: CHF 1'299.35,
invece di CHF 3'397.75; giugno 2008: CHF 1'239.55, invece di CHF 4'230.30;
maggio 2009: CHF 1'141.85, invece di CHF 4'520.85; giugno 2009: CHF 1'241.75,
invece di CHF 3'725.80; luglio 2009: CHF 1'275.85, invece di CHF 5'076.20;
agosto 2009: CHF 1'198.-, invece di 4'473.70; settembre 2009: CHF 1'143.05,
invece di CHF 2'381.25; ottobre 2009: 1'107.85, invece di CHF 3'577.80;
novembre 2009: CHF 1'121.20, invece di CHF 4'346.20; dicembre 2009: CHF
1'240.60, invece di CHF 4'143.60; gennaio 2010: CHF 1'116.85, invece di CHF
3'380.25; febbraio 2010: CHF 1'063.70, invece di CHF 3'972.40),
al solo scopo di percepire indebitamente gli
assegni erogati dalla __________,
come pure, in occasione della procedura di
revisione del 2008, producendo ai funzionari dell’AP_1, per il tramite dello
sportello __________ di __________, un falso contratto di lavoro tra __________
e __________, sul quale era indicata, contrariamente al vero, quale data
d’inizio dell’attività il 14 febbraio 2008, ritenuto che il __________ era alle
dipendenze della citata società di __________ sin dal 1° febbraio 2007, al fine
di dissimulare i redditi percepiti nel periodo precedente dal 1° febbraio 2007
al 13 febbraio 2008, ciò che avrebbe comportato un obbligo di restituzione
degli assegni nel frattempo ricevuti,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF
51'476.-, pari alla differenza tra gli assegni percepiti (CHF 69'980.-, per
31 mesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 ottobre 2009) e gli
assegni di diritto (CHF 18'504.-);
nonché per avere,
ad __________, __________ e __________,
nel periodo da novembre 2009 ad aprile 2010,
per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia i funzionari dell’Ufficio __________,
__________, affermando cose false, dissimulando cose vere o confermandone
subdolamente l’errore,
inoltrando ai predetti funzionari, per il tramite
dell'Ufficio __________ di __________, falsi conteggio di stipendio relativi
all’attività lucrativa svolta da __________ per __________, afferenti i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2010, sui quali era indicato uno stipendio inferiore a quello realmente
percepito,
al solo scopo di beneficiare indebitamente di
prestazioni sociali,
inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio
pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF 13'561.05,
importo corrispondente alle prestazioni ordinarie per il sostentamento
dell’unità di riferimento composta dall’accusata, dal compagno e convivente __________
e dal loro figlio __________ nonché al pagamento della cassa malati, della
franchigia e delle partecipazioni di cui l’accusata ha beneficiato;
per un complessivo indebito profitto pari a CHF
65'037.05 (CHF 51'476.- + CHF 13'561.05);
2. ripetuta
falsità in documenti,
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
punto 1,
al fine di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
formato documenti falsi, facendone uso a scopo
d’inganno,
e meglio, per avere allestito i falsi conteggi di
stipendio afferenti i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2008,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009,
gennaio e febbraio 2010, relativi all’attività lucrativa svolta dal compagno e
convivente __________ per la società di vigilanza __________, come pure il
falso contratto di lavoro 14 febbraio 2008 tra __________ e la citata __________
apponendo sul medesimo le false firme di __________ e del direttore __________,
inoltrandoli in seguito ai funzionari dell’AP_1 per il tramite dello sportello __________,
così come descritto sopra al punto 1;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 146 cpv. 2 CP; art. 251 cifra 1 CP.
Atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. ACCO_1
è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti, come sopra.
Fatti
2. Di
conseguenza, ACCO_1 è condannata alla pena pecuniaria di CHF 6'300.-,
corrispondente a 210 aliquote giornaliere da CHF 30.00.
3. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
4. ACCO_1 è inoltre condannata a versare alle parti civili le seguenti
indennità:
4.1. a
favore dell'AP_1 l'importo di CHF 51'476.-;
4.2. a
favore dell'AP_2 l'importo di CHF 13'561.05.
5. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico dell’accusata.
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
ACCO_1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:47.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del
Considerandi
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 116/2010 del 27 ottobre 2010 contro ACCO_1 con le relative
proposte è approvato.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e i disborsi sono posti a carico della
condannata.
3.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 143.85
fr. 443.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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