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Decisione

72.2010.124

Spaccio di eroina da parte di tossicodipendente

14 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente,

le parti consenzienti, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato il

reato di infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19

n. 1 LStup per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 2.12.2009,

ceduto gratuitamente a __________ mezzo flacone di metadone. La difesa dichiara

espressamente di rinunciare al rinvio.

La pubblica

accusa dichiara di non opporsi allo stralcio di questa parziale imputazione di

cui al punto 1 AA, completando, col consenso del Giudice e richiamato l’art.

250 CPC, il punto 2 AA a cui viene aggiunta la detenzione ai fini del consumo

di predette sostanze. L’atto d’accusa viene modificato di conseguenza e la

difesa, che non si oppone a queste modifiche, non chiede il rinvio.

Il presidente,

col consenso delle parti e su richiesta della difesa, modifica il periodo di

commisione del reato di cui al punto 2 AA in novembre 2008/13.9.2010. L’atto

d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente,

con il consenso delle parti, in merito al punto 1 AA aggiunge ai luoghi “__________”

e relativamente ai 30 grammi di eroina rettifica il verbo offrire con cedere

gratuitamente. L’AA è modificato di conseguenza.

Il Presidente,

le parti consenzienti, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato il

reato di infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19

n. 1 LStup per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 13.6.2010,

ceduto gratuitamente a __________ almeno due pastiglie di Dormicum. La difesa

dichiara espressamente di rinunciare al rinvio.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma dell’atto di accusa

con le modifiche apportate al dibattimento e la condanna dell’accusato alla

pena detentiva di 24 mesi da espiare in ragione della prognosi estremamente

infausta.

Chiede inoltre la confisca di quanto in

sequestro, rimettendosi al giudizio della Corte quo ai fr. 1'700.- risultanti

essere di provenienza lecita.

§ Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza la

situazione di tossicodipendenza e personale del suo assistito, conclude

chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta dal PP, da contenersi in

al massimo 12 mesi e, comunque, sospesa condizionalmente anche in forma

parziale nella misura di almeno 12 mesi. Chiede inoltre che siano ordinate nei

confronti dell’accusato un’assitenza riabilitativa, un controllo regolare delle

urine quale norma di condotta e il trattamento ambulatoriale presso Ingrado o

dove la Corte riterrà più opportuno.

Chiede infine il dissequestro dell’importo di fr.

1'700.- proveniente dalla madre, della carta Sim della Swisscom e dei telefoni.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

__________, __________, __________ e __________, nel periodo novembre

2008/22.12.2009, previo acquisto:

1.1.1. venduto

almeno 360,20 grammi di eroina;

1.1.2. ceduto

gratuitamente 30 grammi di eroina;

1.1.3. trattasi di

reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

__________ e altre località del Cantone Ticino, nel periodo novembre

2008/13.9.2010, consumato almeno 710 grammi di eroina, un imprecisato quantitativo di cocaina e detenuto 11,71 grammi di eroina e 1,90 grammi netti di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale dibattimentale?

Considerandi

2.

AC 1 è

inoltre autore colpevole di:

2.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________

e __________, nel periodo 2.12.2009/13.6.2010, ceduto gratuitamente:

2.1.1

a __________

almeno due pastiglie di Dormicum;

2.1.2

a __________

mezzo flacone di metadone;

3.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve

essere ordinato un trattamento e se sì quale?

6.

Deve

essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

7.

Devono

essere ordinate delle norme di condotta e se sì quali?

8.

Deve

essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

8.1

11.71 grammi netti di eroina;

8.2

1,90 grammi netti di cocaina;

8.3

fr. 4'860.-;

8.4

1 bilancia elettronica MS 150;

8.5

1 cellulare

marca Nokia 5130c;

8.6

1 boccetta

piena di ammoniaca da 100 ml;

8.7

1 pacchetto

di sigarette contenente guanti in lattice;

8.8

1 bilancino

elettronico Item Myco-50 con scatola;

8.9

1 cellulare Sony Ericsson T700;

8.10

1 carta SIM Talk Talk;

8.11

1 carta SIM Swisscom.

Preso atto che, avvalendosi dei disopsti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti 4, 5, 6, 7, 8.5, 8.9 e 8.11;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 70, 93, 94, 95 CP;

19.

n. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere

autorizzato, a __________, __________, __________, __________ e __________, nel

periodo novembre 2008/22.12.2009, previo acquisto, venduto 360,20 grammi di eroina, ceduto gratuitamente 30 grammi di eroina, 2 pastiglie di Dormicum ed un

mezzo flacone di metadone;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

__________ e altre località del Cantone Ticino, nel periodo novembre

2008/13.9.2010, consumato almeno 710 grammi di eroina, un imprecisato quantitativo di cocaina e detenuto 11,71 grammi di eroina e 1,90 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale dibattimentale.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

E’ ordinata la confisca di:

3.1

11.71 grammi netti di eroina, da distruggere;

3.2

1,90 grammi netti di cocaina, da distruggere;

3.3

fr. 3’160.-;

3.4

1 bilancia elettronica MS 150;

3.5

1 boccetta

piena di ammoniaca da 100 ml;

3.6

1 pacchetto

di sigarette contenente guanti in lattice;

3.7

1 bilancino

elettronico Item Myco-50 con scatola;

3.8

1 carta SIM

Talk Talk.

4.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

4.1

1 cellulare marca Nokia 5130c;

4.2

1 cellulare Sony Ericsson T700;

4.3

1 carta SIM Swisscom.

5.

E’

ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 1’700.-

(millesettecento) a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle

spese processuali, di cui al

punto 2.2 del dispositivo, nonché delle spese di gratuito patrocinio.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'302.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'852.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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