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Decisione

72.2010.125

Truffa, consumata e tentata; falsità in documenti

28 febbraio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il quale ripercorre le circostanze dell’avvio dell’inchiesta. Sottolinea la

gravità dei fatti. Dà atto della collaborazione prestata dall’imputato e del

fatto che da quando è stato scarcerato non ha più delinquito. In conclusione,

chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto e

propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 18 mesi, non

opponendosi alla concessione della sospensione condizionale per un periodo di

prova di 3 anni. Chiede la confisca e la distruzione delle carte di credito,

non si oppone al dissequestro della carta SIM e chiede il sequestro

conservativo della documentazione cartacea;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale sottolinea la difficile situazione personale

del suo patrocinato quando ha cominciato a delinquere. Pone in rilevo l’estrema

facilità con cui il suo assistito ha potuto commettere gli illeciti, vista la

carenza di controlli da parte degli istituti di credito, ciò di cui deve essere

tenuto conto a favore del suo patrocinato nella commisurazione della pena, come

pure della circostanza che in relazione al punto 1.3 dell’atto d’accusa non vi

è stato alcun danno concreto. Postula il riconoscimento dell’attenuante

specifica del sincero pentimento, dal momento che il suo assistito ha

immediatamente collaborato con gli inquirenti e ha spontaneamente risarcito

parte del danno causato. In conclusione, tenuto anche conto dell’incensuratezza

e del buon comportamento tenuto dopo i fatti, postula una massiccia riduzione

della pena proposta dalla Pubblica accusa, da porre al beneficio della

sospensione condizionale.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 69, 146 cpv. 2, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1. è autore colpevole di:

Considerandi

1.1

truffa

qualificata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

a __________ e in altre località,

nel periodo gennaio 2008 - ottobre 2009,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.1.1

agendo in parte con la

complicità di __________,

in 20 occasioni ingannato e in 7 occasioni tentato di ingannare

con astuzia i collaboratori di ACPR 1, di ACPR 2, dell’allora ACPR 1 (ora __________)

e di PL 2 attraverso l’uso di generalità fittizie di persone inesistenti e di

falsa documentazione, sottacendo la pregressa intenzione di non far fronte agli

impegni finanziari derivanti dalle prestazioni erogate, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio dei suddetti istituti e meglio ad erogare

prestiti per complessivi fr. 25'000.-- e ad emettere 18 carte di

credito addebitate per complessivi fr. 69'551.50;

1.1.2

ingannato con astuzia i

collaboratori di ACPR 4 attraverso l’uso di generalità fittizie di persona

inesistente e di falsa documentazione, sottacendo la pregressa intenzione di

non pagare le fatture relative all’utenza __________, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 4 e meglio ad intestare la citata utenza

telefonica a __________ (__________), persona inesistente, utenza addebitata

per complessivi fr. 2'058.--, pari al totale delle fatture rimaste impagate

fino al blocco del collegamento telefonico;

1.1.3

agendo in parte in correità

con le persone che si erano a lui rivolte per richiedere l’erogazione di un

prestito rispettivamente l’emissione di una carta di credito,

in 23 occasioni ingannato e in 6 occasioni tentato di ingannare con astuzia i

collaboratori di PL 2, dell’allora ACPR 1 (ora __________) e di ACPR 2

attraverso l’uso di falsa documentazione, inducendoli ad atti pregiudizievoli

al patrimonio dei citati istituti e meglio ad erogare prestiti per complessivi

fr. 255'153.30 e ad emettere 6 carte di credito addebitate per complessivi

fr. 8'999.45;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere,

a __________ e in altre località,

nel periodo gennaio 2008 - ottobre 2009,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

alterato documenti veri e formato documenti falsi nonché fatto uso degli stessi

a scopo d’inganno e meglio per perpetrare il reato di cui al punto 1.1 del

Dispositivo

dispositivo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio

di celerità,

avendo dimostrato sincero pentimento,

AC 1 è condannato:

2.1. alla

pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

4. È ordinata la confisca e la

distruzione delle carte di credito/bancarie in sequestro ed elencate nell’atto

d’accusa.

5. È ordinata la confisca

della scheda SIM Lycamogile Orange in sequestro ed indicata nell’atto d’accusa.

6. È ordinato il sequestro

conservativo in quanto mezzo di prova della documentazione cartacea in

sequestro ed indicata nell’atto d’accusa.

7. Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'780.--

spese fr. 67.40

totale fr. 3'847.40

7.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'847.40 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 188.10

fr. 788.10

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