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Decisione

72.2010.128

Tentata coazione ripetuta; minaccia consumata e tentata; ingiuria ripetuta; danneggiamento; violazione di domicilio. Lieve scemata imputabilità

23 agosto 2011Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

2. minaccia

per avere,

in data 14.05 2010, a __________, dopo aver parlato alla figlia PC

1 nei termini di cui al punto 1.6 minacciato l’ex moglie PC 2 di morte,

dicendole “ti ammazzo” incutendole timore,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto:

art. 180 CP;

3. ingiuria

3.1. per avere, nel periodo luglio 2010 sino

al 2 agosto 2010, a __________, tacciandola ripetutamente di “puttana” e

“maiale”, offeso l’onore di PC 1,

3.2. per

avere

a __________, il 7.07.2010,

tacciando il Pretore PL 1

di “stronzo” e “figlio di puttana” offeso il

di lui onore,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto:

art. 177 CP;

4. danneggiamento

per avere,

nel periodo 1/3 maggio 2010,

a __________, in via __________, danneggiato la porta e telaio della cassetta

buca lettera, nonché, nel periodo 30.04.2010 /6.05.2010 graffiato la fiancata

destra della vettura Hyndai Atos prime targata TI __________ di PC 2,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art.

144 CP;

5. abuso

di impianti di telecomunicazioni

per avere,

in data 27 agosto 2010, a __________, per celia utilizzato

abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un

terzo e meglio chiamato sull’utenza telefonica in uso alla moglie, non avendo

ricevuto la chiamata della figlia prevista per le 20.00, un imprecisato numero

di volte ma almeno 42, nonché in data 28 agosto 2010 un imprecisato numero di

volte ma almeno 11,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto:

art. 179septies CP;

6. violazione

di domicilio

per essere,

il 07.07.2010,

a __________, in via __________, contro la volontà della Pretore,

entrato presso l’ufficio di quest’ultimo e nel palazzo della Pretura, sebbene a

conoscenza della diffida a lui intimata,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art.

186 CP;

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr.

72/2011 del 16 agosto 2010, di

minaccia

per avere, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una

persona,

e meglio, per avere,

a __________,

in data 9.08.2011,

comunicando alla signora __________, che il vero responsabile

nella difficile gestione dei rapporti con la figlia PC 1, è il Pretore PL 1 e

che deve pagare per quello che ha fatto, significando pure la circostanza di

aver incaricato qualcuno di fornirgli una pistola,

incusso timore al Pretore PL 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 180 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato AC 1, assistito

dal suo difensore, avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30

alle ore 17:15.

Sentiti: - Il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti alla base del punto 1.

dell’atto d’accusa, che configurano il reato di coazione, nella forma dello

stalking. Rileva che la coazione è da ritenersi consumata in quanto PC 1 è

stata limitata nella sua libertà d’agire. Spiega i motivi per i quali

l’imputato deve essere condannato anche per i reati di abuso di impianti di

telecomunicazioni (punto 5. AA ) e di minaccia (atto d’accusa aggiuntivo).

Sottolinea la colpa gravissima di AC 1, che ha delinquito su un lungo lasso di

tempo, in parte nei periodi di prova di precedenti condanne, e soprattutto in

danno di sua figlia. Rileva che non vi sono i presupposti per concedere una

pena sospesa, essendo la prognosi sfavorevole, visto il rischio di recidiva

dato dai precedenti e attestato dal perito psichiatrico. In conclusione, chiede

la conferma integrale degli atti d’accusa e la condanna dell’imputato a una

pena detentiva di 3 mesi da espiare, a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva. Postula altresì la revoca della sospensione condizionale della pena

detentiva di 18 mesi e della pena detentiva di 90 giorni;

- l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato, il quale evoca la difficile situazione famigliare in cui è

venuto a trovarsi il suo assistito, considerata anche la decisione di revoca

del suo permesso di domicilio. Esprime il proprio rammarico per il fatto che le

autorità giudiziarie ed amministrative non siano riuscite a trovare nel caso

concreto una soluzione soddisfacente. Venendo ai reati di cui è accusato il suo

patrocinato, contesta quello di minaccia di cui all’atto d’accusa aggiuntivo, i

cui presupposti soggettivi non sono adempiuti. Conclude chiedendo la condanna

di AC 1 a una pena detentiva possibilmente sospesa condizionalmente.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. AC 1, detto __________, è

nato in __________ il 10.03.1968, …omissis…

Grazie al suo impegno lavorativo altalenante, si ha che AC 1

presenta una situazione finanziaria disastrosa. A suo carico risultano 5

esecuzioni in corso per un importo complessivo di fr. 23'353.60 e sono

stati emessi, tra il 10.05.2006 ed il 21.04.2009, 41 attestati di carenza

beni per complessivi fr. 54'964.40 (estratto UEF del 20.07.2011, doc. TPC 10).

Inoltre, tra il 01.10.2006 ed il 31.12.2010 AC 1 ha beneficiato di sussidi assistenziali

per complessivi fr. 90'216.15 (doc. TPC 4, all. 24); è inoltre debitore nei

confronti della ex moglie, dal 2005, di fr. 28'080.- a titolo di

contributi alimentari per la figlia PC 1 e di fr. 4'000.- a titolo di torto

morale (doc. TPC 4), importo riconosciuto a PC 2 con la sentenza del 06.10.2006

della Corte delle Assise Correzionali di Locarno.

Il 18.05.2010 il perito dottor __________, che aveva già allestito

la perizia psichiatrica su AC 1 nell’ambito del procedimento che, come vedremo,

lo vide protagonista nel 2006, viene incaricato dalla PP (che il 17 maggio

aveva arrestato AC 1) di procedere a un aggiornamento della perizia. Nel

referto peritale datato 24.06.2010 il perito conclude che

" Rispetto alla

mia valutazione del 2006, non sono emersi, dal livello psichiatrico, elementi

nuovi. Praticamente, la valutazione diagnostica allora espressa è stata

confermata, oltre che dalla clinica, anche dal Test di Rorschach, il quale ha

messo in evidenza un’“organizzazione al limite” di livello inferiore, con forti

tratti paranoici; il test non ha invece riscontrato i tratti di personalità

antisociale, ma questi sono dimostrati dalle azioni del peritando, che ancora

una volta l’hanno portato in collisione con la legge.

Oltre agli aspetti penalmente rilevanti, emergono, negli

atteggiamenti del peritando, intolleranza, mancanza di empatia e di rispetto

nei confronti (anche) della figlia, tendenze alla prevaricazione, aggressività

e arroganza (per esempio nei confronti dell’operatore __________, con il quale però

si è successivamente scusato).

Non è necessario né utile entrare nell’esame di tutti i singoli

episodi in cui il peritando ha infranto la legge o ha, comunque, segnalato la

propria problematica psichiatrica.

Dal profilo peritale non si può che confermare quanto già espresso

nel 2006, e in particolare il fatto che, in base ai riscontri clinici e

testologici ma anche alle dichiarazioni dello stesso peritando, non v’è motivo

di ritenere che fossero scemate la capacità di valutare il carattere illecito

degli atti né quella di conseguentemente agire, anche se la fragile struttura

di personalità non lo pone in condizione di controllare la rabbia e

l’aggressività a cui la stessa organizzazione di personalità lo predispone e

che qualche piccola contrarietà o frustrazione sono sufficienti a scatenare.

Questo dato però non può costituire “ipso facto” un’attenuante o

un argomento per ritenere scemata la sua imputabilità, anche se sussiste il

dubbio che in alcuni momenti effettivamente questo, in modo lieve, possa essere

stato il caso (per scemata capacità di agire conformemente alla consapevolezza

del carattere illecito degli atti). ...”

(cfr. AI 55, referto peritale 24.06/01.07.2010).

Considerandi

2.

In merito alla relazione

tra i coniugi __________, va premesso che in base agli atti, gli stessi vivono

separati dal __________: la moglie con la figlia PC 1, nell’appartamento

coniugale ad __________, mentre l’accusato in un appartamento a __________.

Con decreto supercautelare dell’__________2005 il Pretore della

Giurisdizione di __________ ha attribuito la custodia della figlia PC 1 alla

madre.

Il __________, trascorsi due anni dalla separazione di fatto, PC 2

ha inoltrato istanza unilaterale di divorzio.

Con sentenza del 12.12.2008 il Pretore di __________ ha

pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ (cfr. sentenza di divorzio AI

4). PC 1 è stata affidata alla madre con l’esercizio dell’autorità parentale.

All’accusato è stato riconosciuto

" un

diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14:00

alle ore 17:00, ad eccezione dei periodi di chiusura del __________ e dei

periodi di vacanza di madre e figlia, da esercitare secondo le modalità che

saranno indicate dalla Commissione tutoria regionale __________, segnatamente

dal curatore educativo signor __________ (attualmente presso __________), con

facoltà per il curatore ed il personale del __________ di eventualmente

prevedere all’interno del diritto di visita stabilito momenti in cui esso non

viene esercitato in modo sorvegliato, in ogni caso previo deposito del

passaporto del padre presso __________”

(cfr. sentenza di divorzio 12.12.2008, AI 4).

AC 1 ha impugnato la sentenza al Tribunale d’appello, limitatamente

al dispositivo concernente il diritto di visita, che non ha ancora giudicato in

merito.

Riguardo alla sua situazione personale si ha che l’imputato, terminata

la relazione con __________, una ragazza __________ di __________ anni, che

studiava economia e che praticamente viveva con l’imputato e con la quale PC 1

aveva un buon rapporto (cfr. AI 55), ha iniziato una nuova relazione con una

ragazza __________ che ha una bambina e che ha già conosciuto PC 1 (cfr. AI 6

inc. 2011/6407).

3.

AC 1 ha diversi precedenti

penali che fanno stato della commissione di reati perpetrati - a far tempo dalla

separazione con la moglie - per la maggior parte in danno di quest’ultima oltre

che della madre della stessa e del Pretore competente per il divorzio.

Il 23 maggio 2005 AC 1 viene condannato con decreto del Ministero

Pubblico a 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per due anni) per

minaccia, ingiuria e vie di fatto ripetute (sospensione revocatagli il

06.10

).

Dopo pochi mesi, il 14 luglio 2005, viene nuovamente condannato

dal Ministero Pubblico alla pena di 20 giorni di detenzione (sospesa per due

anni) per lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuto danneggiamento,

ingiuria e ripetuta minaccia commessi in danno della moglie nonché per ripetuta

disobbedienza a decisione dell’autorità.

Il 23 febbraio 2006 viene arrestato e resta in carcerazione

preventiva fino al 22 maggio 2006.

Viene nuovamente arrestato il 2 giugno 2006 e resta detenuto fino

al processo celebrato dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________

il 5 e 6 ottobre 2006, quando la Corte lo condanna alla pena di 18 mesi di

detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni (a valere

quale pena addizionale a quella di 20 giorni di detenzione inflittagli il

14.07.2005

dal MP di __________) per ripetuta coazione, in parte mancata,

minaccia, ripetute lesioni semplici, ripetuto danneggiamento, ripetuta

disobbedienza a decisione dell’autorità, ripetuta ingiuria, ripetute vie di

fatto e ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni. AC 1 viene inoltre

sottoposto a patronato penale (cfr. sentenza 06.10.2006, AI 11).

In data 11.12.2006 AC 1 viene di nuovo condannato con decreto

d’accusa alla pena di 90 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per 5

anni) per coazione ripetuta (in parte mancata) mediante stalking, disobbedienza

a decisioni dell’autorità ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni

ripetuto. Con detto decreto, l’accusato viene formalmente ammonito per la

condanna del 06.10.2006. Da notare che AC 1 ha cominciato a commettere detti

reati in danno della moglie già poche ore dopo essere stato condannato alla

pena di 18 mesi sospesi, non appena scarcerato.

Infine, il 29 aprile 2009 AC 1 viene condannato alla pena di 360

ore di lavoro di pubblica utilità per coazione mediante stalking, in parte

mancata, minaccia ripetuta, ingiuria ripetuta, danneggiamento, violazione di

domicilio ripetuta, disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta e vie di

fatto (cfr. doc. TPC 17).

Il Giudice dell’applicazione della pena, con decisione del

18.

giugno 2010, ha sostituito la pena di 360 ore di lavoro di pubblica

utilità di cui al DA del 29.04.2009 con una pena detentiva di 90 giorni (cfr.

decisione GIAP 18.06.2010 AI 52), espiata da AC 1 nel periodo dal 14.09.2010 al

13.11.2010

(cfr. doc. TPC 2).

In conclusione, si ha che l’imputato ha già subito, per episodi di

coazione, consumata o tentata, e per reati connessi, sopra indicati, diverse

condanne. Le ultime in ordine di tempo sono tre, di cui quella del 6 ottobre 2006,

a 18 mesi sospesi, espiati nella misura di 214 giorni di carcerazione

preventiva, la seconda a tre mesi sospesi e l’ultima convertita in tre mesi dal

GIAP, già espiata.

4.

I fatti qui in giudizio

traggono origine dalla denuncia presentata il 12 marzo 2010 da PC 2 contro l’ex

marito “per ingiuria, minaccia, disturbo della quiete pubblica, coazione,

menzogna, terrorizzare il prossimo” (cfr. AI 1). PC 2, che si costituiva

parte civile, aveva denunciato l’ex marito per i seguenti fatti commessi in

danno della figlia:

- il 26/27 gennaio 2009 AC 1

aveva detto alla figlia

" tu non

vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”

(con riferimento alla nonna materna);

- il 12.10.2009 AC 1 aveva

detto alla figlia

" se tu

vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e a tua madre”;

- 13.10.2009 AC 1 aveva

detto alla figlia

" se tu vai

a scuola da sola non andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che

vieni da me volentieri a dormire io non faccio più del male alla mamma”;

- l’11.03.2010 AC 1 aveva

detto alla figlia al telefono che se non fosse andata da lui (a pranzo) le

avrebbe spaccato le gambe.

PC 2 denunciava inoltre il fatto che l’ex marito si recava sotto

casa, ad __________, ogni qualvolta c’era un problema con PC 1, citofonando

ripetutamente, urlando e, quando riusciva ad entrare nel palazzo, picchiando insistentemente

contro la porta di casa al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui.

4.1

Con scritto dell’11 maggio

2010.

PC 2 querelava ancora l’ex marito per danneggiamento alla buca lettere ed

alla fiancata della sua auto, costituendosi parte civile (AI 5).

Inoltre, il 16 maggio 2010 PC 2 aveva inviato una e-mail a diverse

persone tra cui l’allora SPP PP 1 (cfr. AI 6) con la quale segnalava che

l’ex marito continuava a far pressione sulla figlia (querela/denuncia di cui al

verbale d’interrogatorio dinanzi alla Polizia il 17.10.2010, allegato AI 46 al

rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria) in particolare:

- il 14.05.2010 dicendo alla

figlia “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e con un

coltello ti taglio i capelli” dopodiché parla con lei stessa al telefono e

la minaccia dicendole “ti ammazzo”;

- il 15.05.2010 dicendo alla

figlia che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più

riso.

4.2

Il 17 maggio 2010 AC 1 si

presentava presso __________ di __________. La direzione del __________ aveva

chiesto l’intervento della Polizia (cfr. rapporto si segnalazione del

18.05

, AI 11).

Il medesimo giorno l’allora SPP PP 1 ordinava quindi la

comparizione forzata di AC 1, che veniva interrogato quale denunciato presso il

posto di Polizia ad __________ (AI 7) ed in seguito arrestato (cfr. AI 9).

Il giorno successivo il GIAR ne confermava l’arresto (AI 12).

Il 25 giugno 2010 AC 1 veniva scarcerato dall’allora SPP con

l’obbligo, tra gli altri, di sottoporsi a sue spese e sino alla sua

conclusione, ad un trattamento terapeutico ambulatoriale ad opera della signora

__________ (che già conosceva il caso AC 1; AI 43; AI 51), con il divieto

assoluto di importunare/disturbare direttamente o indirettamente la sua ex

moglie nonché con il divieto di presentarsi al __________ senza preavviso e

contro la volontà della figlia (AI 56).

4.3

Trascorsi pochi giorni dalla

scarcerazione, mentre era in libertà provvisoria, AC 1 il 7 luglio 2010 si

introduceva nei locali della Pretura di __________ poiché a suo dire voleva

sapere dal Pretore quando avrebbe potuto vedere sua figlia, posto che al

momento della scarcerazione gli era stato assicurato che l’avrebbe vista il

week-end successivo, cosa che non era però avvenuta. A fronte del Pretore che

lo invitava ad uscire dai locali della Pretura, l’imputato lo ingiuriava mentre

veniva allontanato da due agenti di Polizia intervenuti sul posto (cfr.

rapporto d’inchiesta di polizia Giudiziaria 9/12 luglio 2010, inc. MP

2010/5720).

Il Pretore quello stesso giorno presentava denuncia nei suoi

confronti per ingiuria, minaccia e violazione di domicilio poiché AC 1 si era

introdotto in Pretura nonostante la diffida 13.11.2007 emanata nei suoi

confronti (cfr. copia diffida AI 2; verbale d’interrogatorio 07.07.2010 del

Pretore __________ di cui al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria AI 1,

inc. 2010/5720).

Il Pretore quello stesso giorno, per tener conto della richiesta che

PC 1 aveva già avanzato e che aveva ancora confermato al curatore educativo il

6.

luglio 2010 (cfr. scritto 06.07.2010 del curatore al Pretore __________, AI

63) di non più pernottare presso il padre (“perché non si sente tranquilla a

passare la notte presso di lui”), emanava un decreto supercautelare con il

quale escludeva il pernottamento di PC 1 presso il padre e limitava quindi il

diritto di visita (che fino a quel momento, in base al decreto supercautelare

02.12

, si estendeva dalle ore 17.30 del sabato alle ore 17.30 della

domenica), al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, fermo restando il

passaggio della figlia al __________ presso __________, la prima volta sabato

24.

luglio 2010, fermo restando il diritto di visita esercitato il mercoledì

dalle ore 18.00 alle ore 20.15 (cfr. AI 63). Nel medesimo decreto il Pretore,

per tener conto del fatto che da diverso tempo il padre non vedeva la figlia,

stabiliva un diritto di visita supplementare per sabato 17 luglio 2010 con il

passaggio della figlia presso __________ di __________.

4.4

Il 3 agosto 2010 PC 2 denunciava

ancora l’ex marito (cfr. denuncia AI 1 dell’inc. MP 2010.6709) che esercitava

pressioni sulla figlia dicendole

" i

cuginetti verranno a trovarti solo se vieni da me senza __________”

ed inoltre per aver rivolto a lei stessa insulti tra il 7 luglio

ed il 2 agosto 2010.

Il 01.09.2010, per il tramite del proprio patrocinatore RC 1, PC 2

inoltrava un’ulteriore denuncia nei confronti di AC 1 per “minaccia,

tentativo di coazione, sfruttamento di impianti di telecomunicazione” (AI 1

dell’inc. MP 2010/7630), segnalando che l’ex marito aveva minacciato la figlia

dicendole “lunedì vengo a scuola e ti spacco la faccia”. Querelava

inoltre l’ex marito che il 27 ed il 28 agosto 2010 aveva ripetutamente ed

insistentemente chiamato l’utenza in suo uso.

Il 3 settembre 2010 AC 1 veniva interrogato dalla PP (AI 3

dell’inc. MP 2010/7630) che al termine del verbale ordinava il suo arresto

" ritenuto

come, benché mi siano state impartite delle chiare norme sostitutive dell’arresto,

io ho reiterato nel corso degli ultimi due mesi negli illeciti, e ancora nel

corso della pregressa settimana come da odierno verbale”

(AI 3 dell’inc. MP 2010/7630).

Il giorno successivo, 4 settembre 2010, il GIAR non confermava

l’arresto ritenendo che

" pur

considerando l’esistenza del pericolo di recidiva allo stesso si potrà ovviare

mantenendo in vigore le misure sostitutive già ordinate dal PP in occasione del

verbale di scarcerazione 25 giugno 2010”

(AI 6 dell’inc. MP 2010/7630).

AC 1 veniva quindi scarcerato (AI 7 dell’inc. MP 2010/7630).

Il 14 settembre 2010 AC 1 iniziava a scontare la pena detentiva di

90.

giorni (dedotti 30 giorni di carcere preventivo) di cui al DA del 29.04.2009

(AI 11), commutata con decisione del GIAP 18.06.2010 (cfr. AI 82; doc. TPC 2),

pena che terminava di scontare il 13.11.2010, giorno in cui veniva scarcerato.

4.5

Il 4 ottobre 2010 l’Ufficio

della migrazione, richiamate le decisioni del 20 settembre 2005 e 10 gennaio

2007.

con le quali AC 1 era “stato ammonito e invitato a prendere atto che in

caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto” la

Sezione della Popolazione “avrebbe esaminato la possibilità di emettere nei

suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio”, preso atto che

“ciò malgrado ha continuato ad interessare le Autorità di polizia e

giudiziarie venendo altresì condannato”,

ha revocato a AC 1 il permesso di domicilio (permesso C)

(cfr. AI 85).

Contro la suddetta decisione AC 1 ha fatto ricorso dapprima al Consiglio

di Stato e quindi al Tribunale cantonale amministrativo. Successivamente ha

rinunciato a ricorrere al Tribunale federale (cfr. doc. TPC 27) e ha optato per

l’inoltro di una domanda di riesame, che in occasione dell’odierno dibattimento

l’imputato stesso ha dichiarato essere stata respinta il giorno prima (verbale

d’interrogatorio imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).

Il termine per abbandonare la

Svizzera, inizialmente fissato al 15 agosto 2011 (cfr. doc. TPC 27:

scritto 15.07.2011 della Sezione della popolazione al patrocinatore di AC 1) è

stato prorogato, su espressa richiesta, al 15 settembre 2011 al fine di

permettere la celebrazione del processo a carico dell’imputato (doc. TPC 27:

richiesta 21.07.2011 del TPC; decisione 21.07.2011 della Sezione della

Popolazione).

5.

Con l’atto d’accusa

08.11.2010

in rassegna, il Procuratore pubblico imputa a AC 1 il reato di ripetuta

coazione commessa in danno della figlia PC 1 in otto distinte occasioni, i

reati di minaccia, ingiuria e danneggiamento in danno della ex moglie oltre a

quello di abuso di impianti di telecomunicazioni nonché il reato di ingiuria in

danno del Pretore __________ e la violazione di domicilio per essersi

introdotto indebitamente e contro la volontà del Pretore nella Pretura di __________.

Inoltre, con riferimento all’imputazione di ripetuta coazione

consumata (punti 1.1. a 1.8. dell’AA), con l’accordo delle parti, sono state

prospettate le imputazioni di tentata coazione, eventualmente ripetuta,

minaccia, eventualmente ripetuta e tentata minaccia, eventualmente ripetuta.

5.1

In merito alle imputazioni

concernenti gli episodi di coazione a carico del prevenuto, va premesso che gli

stessi risultano non solo dagli appunti delle mail che PC 2 aveva inviato al

curatore (cfr. AI 1 con relativi allegati) ma anche dai verbali di

interrogatorio che la stessa ha reso in Polizia e dinanzi al PP (cfr. AI 46: verbale

di polizia di PC 2 del 17 maggio 2010 allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia giudiziaria del 5/8 giugno 2010; cfr. AI 31: verbale di interrogatorio

PP 26.05.2010 con relativi allegati da 1

a 6) nei quali riferisce di comportamenti prevaricatori assunti dall’imputato

nei confronti della figlia, confrontata con minacce e pressioni tali da

limitarla nella sua libertà per costringerla ad adeguarsi ai propri desiderata

e questo sia con riferimento alla frequentazione della scuola presso __________

ad __________, dove l’ex marito si era presentato a minacciare la figlia, sia

in merito al fatto che PC 1 non andasse da sola a scuola, sia riguardo ai

diritti di visita ed al pernottamento presso il padre in occasione dei diritti

di visita, sia per le telefonate serali che PC 1 doveva fare al padre, sia per

farla andare da lui a pranzo e così via.

Il dire della madre ha trovato riscontro negli scritti del

curatore __________ al Pretore __________ (AI 4), alla CTR (cfr. AI 38) oltre

che al Ministero Pubblico (AI 3: lettera 10.05.2010 del curatore alla PP).

Nello stesso senso va la diffida del __________ del 18 maggio 2010 (AI 24) ed

il rapporto di complemento del 27.05/01.06.2010 (AI 36) della Polizia

concernente tutte le segnalazioni e gli interventi effettuati dalla Polizia

Cantonale e Comunale di __________ in merito a AC 1.

Ma soprattutto a comprova degli episodi di ripetuta coazione, la

Corte ha ritenuto le audizioni del 14 maggio e 17 settembre 2010 laddove PC 1

descrive in modo lineare e credibile le ripetute minacce ricevute dal padre, le

pressioni da lui esercitate per indurla a fare quello che lui desiderava, del

suo rifiuto a restare a dormire dal padre per i diritti di visita, del suo non

essere tranquilla a fronte dei comportamenti del padre, dei problemi del padre

a passare dal __________, delle “figure” che il padre le faceva fare davanti

alle amiche, delle incursioni di quest’ultimo a scuola per minacciarla ed

indurla a fare quello che lui voleva, delle minacce e degli insulti rivolti

alla madre, per lei insopportabili, dei danneggiamenti alla vettura ed alla

buca delle lettere ad opera del padre e così via, così come dell’arrivo del

padre sotto casa a citofonare o a bussare incessantemente alla porta di casa e

della paura che tali comportamenti le provocano.

La Corte ha accertato che da queste due audizioni emerge il quadro

di una bambina costretta dal proprio padre a vivere in un clima di pressione e

in modo tutt’altro che sereno (cfr. AI 37 trascrizione audizione 14 maggio e AI

11.

inc. 2010.7630 trascrizione audizione 17 settembre 2010).

Ad ulteriore conferma del vissuto di PC 1 vi è lo scritto

21.10.2009

(AI 4) dello psicologo __________ al curatore __________, che fa

stato del fatto che PC 1 “teme” il padre. Lo specialista ritiene

" chiaramente

nocivo per PC 1, lesivo della serena costruzione di una sua personalità sul

piano psicologico, … l’intero contesto di violenza psicologica sistematica,

manipolazione perversa e mobbing affettivo del signor AC 1 nei

suoi confronti”.

L’imputato stesso, del resto, rispondendo ad una domanda del

proprio difensore, ha ammesso di aver “visto che mia figlia ha avuto paura e

mi è venuto da piangere, io adesso vorrei trovare qualcuno che mi aiuta a non

creare più paure a mia figlia” (cfr. AI 34: verbale di interrogatorio

27.05.2010

pag. 4).

5.2

Ciò premesso, va detto che al

dibattimento l’imputato ha riconosciuto di aver esercitato pressioni sulla

figlia PC 1, di averla limitata nella sua libertà di agire ed ha ammesso tutti

gli episodi indicati da 1.1 a 1.8 dell’AA, anche quelli che, nel corso

dell’istruttoria, aveva negato o non aveva escluso.

In particolare AC 1 ha riconosciuto di aver minacciato la figlia

dicendole, con riferimento alla nonna materna:

" tu non

vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”

(punto 1.1 dell’AA);

episodio questo che nel verbale d’interrogatorio PP 27 maggio 2010

(AI 34 pag. 2) aveva dichiarato di non poter escludere (cfr. verbale

d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).

In aula l’imputato ha anche riconfermato di essersi più volte

recato al domicilio della ex moglie, nel periodo gennaio 2009/maggio 2010, dove

ha insistentemente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di casa (punto

1.2

dell’AA) al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui. Ha precisato

tuttavia di non aver mai ottenuto quanto si era prefisso (verbale

d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).

Fatto questo riferito dalla ex moglie nel verbale del 26.05.2010 e

che l’imputato aveva già ammesso in occasione del verbale PP 27.05.2010 pag. 3

(AI 34).

AC 1 ha poi riconosciuto di aver minacciato, il 12 ottobre 2009,

presso __________ ad __________, la figlia PC 1 dicendole che se andava ancora

a scuola da sola, avrebbe fatto del male a lei e a sua madre (punto 1.3 dell’AA).

Ha spiegato di essere stato contrario a che sua figlia andasse a scuola da sola

a motivo che quando la figlia aveva __________ anni, mentre era con la bici

sulla strada ad __________, era finita sotto una macchina. AC 1 ha inoltre

dichiarato di non essere a conoscenza che la figlia si era più volte fatta

accompagnare a scuola, per assecondare il suo volere, in quanto nessuno glielo

aveva mai riferito (verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale,

pag. 3).

L’imputato al dibattimento ha ammesso di aver detto a PC 1 che se

andava a scuola da sola non sarebbe più andata a scuola al __________. Ha invece

negato di avere detto alla figlia

" se tu

dici a tutti che vieni da me volentieri a dormire, io non faccio più del male

alla mamma”.

Tuttavia, posto di fronte alla contestazione che PC 1

(nell’audizione del 14 maggio 2010) aveva dichiarato che il padre l’aveva

minacciata tante volte dicendole che andava al lavoro e che picchiava la mamma

(trascrizione AI 37 pag. 14), AC 1 ha dichiarato:

" io ho

provato tutte le strade, ma non ha funzionato molto. Ho provato dapprima in

modo gentile e poi con le minacce. Purtroppo questa è la verità”

(cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento,

pag. 3).

Ora, a parte questa sorta di ammissione, in concreto, su tale

punto, determinante è la dichiarazione di PC 1, che ha parlato di detta

minaccia nella sua audizione del 14 maggio 2010 (trascrizione AI 37 pag. 14).

La piccola PC 1 è senz’altro più credibile del padre, ritenuto che le sue sono

dichiarazioni disinteressate, spontanee, che ha riferito suo malgrado ed in

nessun momento delle audizioni emerge infatti un’esagerazione degli episodi che

ha vissuto ad opera del padre e di cui ha riferito. In concreto vi è inoltre che

la credibilità di PC 1 è avallata dal contesto generale dei rapporti tesi tra

gli ex coniugi in cui si inseriscono i fatti qui in giudizio ed in particolare

dalla circostanza che il padre in passato aveva già messo in atto comportamenti

simili (a quelli evocati con la minaccia) nei confronti di PC 2, recandosi sul

posto di lavoro della stessa per picchiarla o minacciarla. Da qui il timore e

la paura della figlia PC 1 per la madre a fronte delle minacce che il padre

proferiva all’indirizzo di quest’ultima.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, anche l’episodio di

minaccia indicato al punto 1.4, seconda frase dell’atto d’accusa, non può che

considerarsi provato.

AC 1 ha confermato in aula di aver minacciato la figlia dicendole

che se non fosse andato da lui (a pranzo), sarebbe andato a scuola e le avrebbe

spaccato le gambe e ricordandole poi successivamente come lui già si trovasse a

scuola (punto 1.5 dell’atto d’accusa). Questo episodio, denunciato dalla ex

moglie e di cui PC 1 parla nell’audizione del 14.05.2010 (pag. 6 della

trascrizione), era stato ammesso dall’imputato nel verbale PP 27 maggio 2010

pag. 5 (AI 34) laddove aveva precisato di essersi espresso in questo modo “perché

ero arrabbiato”.

L’imputato ha dichiarato in aula di non ricordarsi se poi quel

giorno, 11.03.2010, la figlia si fosse recata o meno da lui a pranzo (verbale

d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 3).

Al dibattimento l’imputato ha ammesso l’episodio di cui al

punto 1.6 dell’AA che in sede d’inchiesta aveva negato (AI 34 pag. 6-7).

Ha ammesso cioè di aver minacciato, in data 14.05.2011, la figlia che se

l’indomani sera non fosse andata da lui, sarebbe andato a scuola e le avrebbe

tagliato tutti i capelli (cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del

dibattimento pag. 4), negando tuttavia di aver parlato di un coltello. In

aula ha precisato che

" in quei

giorni PC 1 era stata dal parrucchiere e per quello mi è venuto in mente di

minacciarla dicendole che le tagliavo tutti i capelli”.

Ha confermato inoltre di aver minacciato PC 1, il 15.05.2011,

dicendole che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più

riso, minaccia che aveva già ammesso dinanzi alla PP.

In merito al punto 1.7 dell’AA, AC 1 ha confermato in aula di aver

detto a PC 1 che i cuginetti sarebbero andati a trovarlo solo se lei andava dal

padre senza __________, ammettendo di aver cercato in questo modo di far sì

" che per

il diritto di visita io non dovessi più passare per il __________”

(verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag.

4; cfr. anche il verbale d’interrogatorio del 06.08.2010, AI 2 dell’inc. MP

2010/2192).

Infine, quo alla minaccia di cui al punto 1.8 dell’AA, che

l’imputato aveva negato di aver proferito (cfr. AI 3 dell’inc. 2010/7630 pag.

2; AI 6 dell’inc. MP 2010/7630), al dibattimento, di fronte alla contestazione

delle dichiarazioni rese dalla figlia in sede di audizione del 17.09.2010 (pag.

3) in cui faceva esplicito riferimento a detta minaccia (AI 11 dell’inc. MP

2010/7630), l’imputato ha ammesso di aver minacciato PC 1 dicendole

" lunedì

vengo a scuola e ti spacco la faccia”.

(verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag.

4)

PC 1 aveva aggiunto che

" …non

avevo paura perché … cioè si, paura un po’ ce l’avevo per quello che viene a

scuola. Però di solito quando urla così io neanche l’ascolto, perché suc…

succede… è già successo tante volte”

(AI 11 dell’inc. 2010/7630, pag. 5).

5.3

Sulla base dei predetti accertamenti

va confermata la correttezza dei fatti di cui ai punti da 1.1

a 1.8 così come indicati nell’atto d’accusa che la

Corte ha ritenuto, per i motivi sopra indicati, comprovati. Quanto alla

sussunzione in diritto e cioè a sapere se i fatti accertati siano da

qualificare come coazione consumata giusta l’art. 181 CP, la

Corte, preso atto che non è stato comprovato, per ogni singolo episodio

imputato, se AC 1 sia o meno riuscito nell’intento che si era prefisso, ha

ritenuto realizzata la coazione nella forma del tentativo per tutti gli episodi

dell’AA ad eccezione di quello di cui al punto 1.8.

In merito a quest’ultimo la

Corte, considerato da un lato che con la minaccia proferita l’imputato non

voleva costringere la vittima a far fare, omettere o tollerare un atto e preso

atto dall’altro del limitato timore che PC 1 ha dichiarato esserle stato

incusso in questa occasione dal padre, ha ritenuto realizzata la fattispecie

della tentata minaccia.

6.

In merito alle imputazioni

di minaccia e ingiuria in danno di PC 2 (punti 2. e 3.1 dell’atto d’accusa),

gli stessi sono stati ammessi dall’imputato ed ancora confermati al

dibattimento così come il danneggiamento da lui provocato alla buca lettere ed

alla fiancata destra dell’auto della ex moglie (punto 4. dell’atto d’accusa), in

relazione al quale l’imputato in aula ha precisato essere stati commessi la

stessa sera, probabilmente quella del 01.05.2010.

AC 1 ha anche ammesso di essersi introdotto, il 07.07.2010, nei

locali della Pretura di __________ nonostante la diffida ad accedervi di cui

era a conoscenza e di avere, in detta occasione, insultato il Pretore __________

(punti 3.2 e 6. dell’atto d’accusa). Questi fatti, che l’imputato aveva già

riconosciuto in sede d’inchiesta, possono considerarsi pacificamente accertati

così come descritti nell’atto d’accusa. Ugualmente pacifica è la qualifica

giuridica degli stessi come ingiuria e violazione di domicilio, per i quali

sono adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi.

7.

In merito all’abuso del

telefono (punto 5. dell’atto d’accusa), la

Corte ha preso atto che AC 1 ha riconfermato in aula quanto aveva dichiarato

agli inquirenti e cioè di aver telefonato perché voleva parlare con la figlia e

di aver continuato a provare poiché nessuno rispondeva, aggiungendo che

" se mi

avessero risposto o se mi avessero mandato anche solo un sms per dirmi che mia

figlia non mi avrebbe chiamato, non avrei insistito nel telefonare”

(cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento,

pag. 4).

La Corte su questo punto ha rilevato che AC 1 ha sempre dato la

stessa versione, vero è che alla PP l’imputato aveva dichiarato di aver

telefonato “tutte quelle volte” perché la figlia verso le ore 22.00 non

lo aveva ancora chiamato nonostante che tutte le sere lo chiamasse verso le ore

20.00

Lo stesso ha dichiarato espressamente

" … io ero

preoccupato perché pensavo che fosse successo qualcosa a mia figlia…”

(cfr. verbale interrogatorio PP 06.08.2010, AI 2 inc. 7630/2010).

Pur prescindendo dal quesito a sapere se è adempiuto o meno in

concreto l’aspetto oggettivo a motivo che PC 2 ha dichiarato di aver preventivamente

spento/messo sul silenzioso il cellulare, in concreto vi è che la

Corte non ha motivo per non credere, su questo punto, a AC 1, considerando

anche il fatto che in aula si è assunto (ad eccezione di quanto si dirà in

merito all’AA aggiuntivo) la responsabilità di quanto commesso. La conseguenza

è che l’imputato va prosciolto da tale imputazione per difetto dell’elemento

soggettivo dell’aver agito, il 27 ed il 28 agosto 2010, allo scopo di voler

inquietare o importunare un terzo.

8.

Passando ai fatti che hanno

dato luogo all’emissione dell’AA aggiuntivo a carico di AC 1, va detto che con

e-mail 10 agosto 2011 __________, terapeuta di AC 1, ha portato a

conoscenza della PP 1 quanto, per comodità espositiva, viene qui riprodotto:

" E’ mio

dovere metterla al corrente di quanto successo ieri sera a proposito del signor

AC 1.

Nel pomeriggio ricevo un SMS nel quale il signor AC 1 mi chiede se

possiamo vederci.

Lo convoco per le 18.30.

Mi ribadisce che deve lasciare il paese, mostrandomi la

comunicazione scritta, da cui si evince che la scadenza non sarà più il 15

agosto, ma il 15 settembre.

Con reticenza mi spiega che avrà ancora un processo prima (“non

basta che devo lasciare il paese, mi processano ancora prima!)

Parlando della sua situazione mi dice che “qualcuno deve pur

pagare” per quello che lui ha sofferto nel non poter vedere sua figlia come

avrebbe voluto. Da un mese non ha più visto PC 1 e cioè da quando hanno litigato

perché lui voleva fargli fare alcuni compiti in __________ e lei probabilmente

si è rifiutata.

C’è l’ha con il curatore che non fa nulla per avvicinare PC 1 a

suo padre.

Il curatore dice che PC 1 non se la sente, ma il suo compito non

sarebbe di aiutarla ad avere contatto con suo padre? Ma dietro a tutto c’è il

Pretore __________ che ha sempre tenuto la parte alla ex moglie, non ha mai

agevolato i rapporti normali con mia figlia, come averla per week-end lunghi o

vacanze”.

Quando gli rammento un po’ tutte le cose che ha cumulato nel tempo

e che sono all’origine della decisione, mi dice che doveva pur far qualcosa per

far capire la sua situazione. “Dovevo starmene lì come un agnellino ad

aspettare cosa…?

Dove vado io se parto da qui? Non ho un tetto, non ho un lavoro.

Se vado dai miei, in __________, sono a 900

km, come posso vedere mia figlia ogni settimana?

Ora le chiedo: Se succede qualcosa di brutto chi sarà

responsabile?” Gli rammento che ognuno è responsabile di quello che fa. “Ah

solo io? Nessun altro sarebbe responsabile? E poi mi si chiede di essere

responsabile, ma poi non mi si lascia essere un padre responsabile verso mia

figlia?”

Mi dice che ha incaricato qualcuno di fornirgli una rivoltella. E

ha ribadito che il Pretore __________ deve pagare per quello che ha fatto nei

suoi confronti.

Sono ovviamente molto preoccupata. E’ vero che mi aveva espresso

simili minacce, a suo tempo, nei riguardi di sua moglie, ma ora la situazione è

altamente esplosiva.

Ieri sera ho dimenticato di dirgli che non posso non avvertire

qualcuno di quanto mi ha confidato.”

(cfr. AI. 1 all’inc. MP 2011/6407).

Il 10 agosto 2011 il Pretore __________, informato dalla PP 1

dell’accaduto, inoltrava

" denuncia

penale nei confronti del signor AC 1 per minaccia, visto quanto da lui

affermato parlando con la signora __________ la sera di martedì 9 agosto 2011,

circostanza riferitami dalla PP 1”

(cfr. AI 2 inc. 2011/6407).

La Pubblica Accusa, chiuso il procedimento, il 16 agosto 2011

ha emesso a carico di AC 1 un atto d’accusa aggiuntivo per titolo di minaccia

commessa a __________ il 09.08.2011 in danno del Pretore __________.

9.

In merito all’imputazione

di minaccia di cui all’AA aggiuntivo, si osserva preliminarmente che il 9

agosto 2011 la minaccia non è consumata visto che il Pretore __________ ha

avuto conoscenza di quanto dichiarato da AC 1 alla sua terapeuta __________ il

giorno dopo, 10 agosto 2010, ad opera della Pubblica Accusa.

L’imputato, riguardo a questi fatti, ha dichiarato di essere stato

in un momento di tensione e che con quanto riferitole, intendeva sfogarsi con

la signora __________, sua terapeuta. Ha dichiarato di averle fatto delle

domande che sono state da lei percepite come una minaccia ma che

" Ripeto

che io non avevo nessuna intenzione di porre in essere la minaccia contro il

Pretore, ma volevo solo alleggerirmi e sfogarmi. Io non ho minacciato il

Pretore di ammazzarlo. Non era la prima volta che avevo parlato di una pistola

alla signora __________ e non capisco come mai questa volta si sia spaventata. Forse

perché ha capito che in questo momento io avevo anche altri problemi (revoca

del permesso, il processo, il fatto che non vedo mia figlia da un mese).”

(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato all. 1 al verbale del

dibattimento, pag. 6).

Ciò premesso, va detto che la

Corte in concreto ha ritenuto non provato il dolo di AC 1 di voler minacciare

il Pretore __________ e questo per un duplice ordine di motivi: innanzitutto AC

1.

si trovava palesemente in un contesto terapeutico con la signora __________ e

quindi poteva contare sulla riservatezza di quanto riferiva alla sua terapeuta,

così come dichiara, per cui può essere creduto quando dice di aver parlato con

quest’ultima per sfogarsi e alleggerirsi.

In secondo luogo è stato considerato che quando AC 1 ha voluto, è

andato lui direttamente dal Pretore a minacciarlo ed ingiuriarlo, prova ne sono

la diffida ad entrare alla Pretura di __________ e le condanne già subite da AC

1.

per violazione di domicilio e ingiurie al Pretore __________.

Sotto questo profilo la Corte ha considerato che viene a mancare

la prova sul dolo di AC 1 di aver voluto minacciare e su quello di aver voluto

incutere spavento al Pretore __________.

In definitiva, pertanto, richiamato quanto sopra esposto per l’atto

d’accusa principale, l’imputato è riconosciuto autore colpevole di ripetuta

tentata coazione, in complessive 7 occasioni; di due episodi di minaccia,

tentata e consumata; di due episodi di ingiuria; di danneggiamento e di un

episodio di violazione di domicilio.

10.

Giusta l’art. 47 CP, il

Giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita

anteriore, delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo

il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo

la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

11.

Giusta l’art. 42 cpv. 2 CP, se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

Giusta il disposto dell’art. 46 CP se, durante il periodo di

prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da

attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione

condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito

della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49. Può

tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena

unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui

all’art. 41 CP.

A norma dell’art. 41 cpv. 1 CP il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CP) e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti.

12.

Nel caso concreto la colpa di

AC 1, uomo di oltre 40 anni che da tempo ha raggiunto la piena maturità ed è

padre di famiglia, è oggettivamente e soggettivamente grave in modo particolare

se solo si considera che ha agito nel solo ed unico intento di far prevalere la

sua volontà, per imporre il suo volere. Per l’imputato la cosa più importante

era che, volente o nolente, PC 1 facesse quello che lui voleva e non si è fatto

quindi alcuno scrupolo a sottoporre la figlia __________ a ripetute pressioni e

minacce sia dirette a lei stessa che alla madre, costringendola a vivere in uno

stato di pressione psicologica fatto di paura e timore dei comportamenti e

delle reazioni del padre, minandone la libertà. La ripetuta tentata coazione, che

è il reato più grave di cui deve rispondere, è stata quindi commessa

dall’imputato deliberatamente e per puro egoismo, per affermare il suo preteso

diritto di padre e per imporre la propria volontà, dimostrando una totale

indifferenza per i sentimenti e per i diritti della piccola PC 1, alla quale ha

provocato una sofferenza che emerge tangibilmente dalle sue audizioni.

AC 1 ha dimostrato nei fatti di non avere nessun senso del

rispetto delle regole, delle persone, dell’osservanza delle norme del vivere

civile, come dimostrano anche gli ulteriori reati di cui deve rispondere

commessi in danno del Pretore __________ e quelli in danno della ex moglie,

persone queste nei confronti delle quali l’imputato ha assunto (e mantenuto se

si guardano i precedenti) atteggiamenti prepotenti, rivendicativi ed

ingiuriosi, volti ad imporre il suo personale punto di vista e le sue personali

convinzioni in materia di diritti e doveri senza il minimo senso di

autocritica.

Per il resto la vita anteriore dell’imputato, a parte i precedenti,

non presenta note degne di rilievo. AC 1 - come dimostra la sua situazione

finanziaria - non ha mai trovato una stabilità professionale, vero è che non è

riuscito a tenere nel tempo un medesimo posto di lavoro a parte quello ultimo

di imbianchino che svolgeva ancora fino al dibattimento.

A questi elementi negativi si aggiungono i precedenti

dell’imputato, che dimostrano come AC 1 abbia recidivato in comportamenti che,

sostanzialmente, sono una sorta di continuazione dei primi ma in un crescendo

di gravità, ritenuto che il reato più grave è stato ripetutamente e

deliberatamente commesso (nella forma riconosciuta del tentativo) nei confronti

di una minore, una bambina di soli __________ anni, ciò che costituisce una

circostanza aggravante la colpa dell’imputato, che dimostra anche che AC 1 non

tiene in nessun conto le condanne che ha subito per reati analoghi.

Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare

circostanza attenuante. Nulla rende meno grave il suo agire. Malgrado la

parziale collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni fatte in aula (che la

Corte ha considerato a suo favore), l’imputato non dà segni tangibili di un

concreto cambiamento, se solo si pon mente all’incontro del 9 agosto con la sua

terapeuta __________ ed in particolare alle domande che ha ammesso di aver

posto alla sua terapeuta su chi era il responsabile del suo vissuto in merito

ai diritti di visita con la figlia (ciò che attesta una totale assenza di

autocritica e allo stesso tempo dimostra una totale mancanza di ravvedimento

dell’imputato), per cui grande è il rischio di ricaduta nella commissione di

nuovi reati, viste le difficoltà di rapporto con la figlia che, come riferito

alla PP l’11.08.2011 (cfr. AI 6 inc. MP 6407/2011) e ribadito in aula, non vede

da un mese e considerato anche la sua attuale condizione di persona privata del

permesso di domicilio che deve abbandonare la Svizzera.

Si è detto che l’imputato ha già subito, per i reati di coazione,

consumata o tentata e per reati connessi, tre condanne di cui la prima il 6

ottobre 2006, a 18 mesi sospesi per 5 anni (espiati nella misura di 214 giorni

di carcerazione preventiva), la seconda l’11.12.2006 a tre mesi sospesi per 5

anni ed il 29.04.2009 convertita in tre mesi dal GIAP, già espiata. Grave è che

AC 1 ha delinquito in pieno periodo di prova, sia rispetto alla condanna del

06.10.2006

a 18 mesi sospesi per 5 anni sia rispetto a quella di 90 giorni di

cui al decreto dell’11.12.2006 (ugualmente sospesa per 5 anni). Riguardo alla

condanna del 6.10.2006 va ribadito che AC 1 poche ore dopo aver subito la

condanna a 18 mesi, non appena scarcerato, ricomincia immediatamente a

commettere reati, per i quali sarà condannato con decreto dell’11.12.2006.

Grave è ancora che AC 1 ha ripreso a delinquere mentre era in

libertà provvisoria. Scarcerato il 25 giugno 2010, l’imputato non trova di

meglio che introdursi negli uffici della Pretura di __________ (nonostante la

diffida nei suoi confronti) ed insultare il Pretore, senza contare poi gli

insulti rivolti anche alla ex moglie. Il meno che si può dire è che AC 1 è

sordo ad ogni monito e che non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi

giudiziari e che nemmeno la privazione della libertà ha per lui valenza

educativa visto che non appena scarcerato, si rimette a delinquere: lo ha fatto

dopo la condanna del 2006 non appena scarcerato e lo ha rifatto nel 2010 pochi

giorni dopo esser stato posto in libertà provvisoria e quindi in pendenza di

procedimento.

Ora, se a fronte della descritta gravità oggettiva e soggettiva

dei reati commessi, la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è a

motivo, da un lato, che AC 1 ha delinquito in stato di lieve scemata

imputabilità, per il che la pena ha dovuto essere adeguatamente ridotta,

dall’altro, vi è che la misura di questa pena (tre mesi) corrisponde al margine

residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è stata adita, ritenuta

la revoca della sospensione condizionale delle due precedenti condanne.

13.

Riguardo alla prognosi, non

occorre spendere molte parole per giustificare la valutazione negativa fatta

dalla Corte, ricordando comunque che essendo in concreto applicabile l’art. 42

cpv. 2 CP, non basta l’assenza di prognosi negativa ma dovrebbero invece

ricorrere per l’imputato delle circostanze particolarmente favorevoli (per la

verità neppure allegate dalla difesa), condizione questa che è lungi

dall’essere soddisfatta in concreto.

Né a mitigare tale pronostico negativo può servire la circostanza

della revoca del permesso di domicilio di cui alla decisione

4.

ottobre 2010 dell’Ufficio della Popolazione con il conseguente

obbligo per AC 1 di lasciare la Svizzera. Infatti, ad oggi, la misura

amministrativa adottata nei suoi confronti non gli impedirebbe di ripresentare

in qualsiasi momento una nuova domanda ad esempio per un permesso di lavoro (B)

in Svizzera rispettivamente qualora si stabilisse a __________ dove abita la

sua nuova compagna, nulla gli impedirebbe di entrare in Svizzera quando vuole e

ricominciare a commettere reati.

Pertanto stante l’irriducibilità dell’accusato, vista l’assenza di

circostanze particolarmente favorevoli, considerata l’impossibilità di

pronunciare una pena unica (cfr. sentenza CCRP del 20 agosto 2009, inc. 17.2009.21,

consid. 6), non vi può essere alcuno spazio per la sospensione condizionale che,

visti i trascorsi di AC 1, ad avviso della Corte non avrebbe comunque alcun

effetto positivo.

Riguardo alla revoca della sospensione condizionale delle

precedenti condanne, va detto che l’art. 46 CP è categorico per condannati con

precedenti simili a quelli di AC 1 che ha già goduto della fiducia - che ha

tradito - delle autorità penali.

Sulla base delle predette considerazioni la

Corte ha disposto la revoca della sospensione delle pene di cui alle condanne

6.10.2006

e 11.12.2006.

14.

Le richieste degli accusatori

privati sono state accolte nella misura di fr. 1'844.55

a titolo di risarcimento del danno materiale comprovato.

A PC 1 è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr.

1'000.-.

A PC 2 è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr.

500.

- oltre all’importo di fr. 4'721.70

a titolo di risarcimento per spese legali.

Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato è stato

rinviato al competente foro civile.

15.

La tassa di giustizia e le

spese sono per 4/5 a carico dell’accusato e per il restante 1/5 a carico dello

Stato.

Visti gli art. 12, 19, 22, 30,

31, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 144, 177, 179septies, 180, 181, 186 CP;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentata coazione, ripetuta

per avere,

nel periodo gennaio 2009 sino al 24.7.2010, ad __________,

usando minaccia di grave danno ed intralciandone in altro modo la

libertà d’agire, tentato di costringere la figlia PC 1 a fare, omettere o

tollerare un atto,

e meglio

1.1.1

per avere, in data 26/27 gennaio

2009, ad __________,

minacciato la figlia PC 1, riferendosi alla nonna materna: “tu

non vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”;

1.1.2

per avere, nel periodo gennaio

2009.

/ maggio 2010, ad __________,

ripetutamente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di

casa dell’ex moglie al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui;

1.1.3

per avere, in data

12.10

, ad __________, presso __________, minacciato la figlia PC 1 con

l’espressione “se tu vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e

a tua madre”;

1.1.4

per avere, in data 13.10.2009,

ad __________, minacciato la figlia PC 1: “se tu vai a scuola da sola non

andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che vieni da me volentieri a

dormire io non faccio più del male alla mamma”;

1.1.5

per avere, in data

11.03

, ad __________, telefonicamente riferito alla figlia PC 1 la

minaccia che se non si fosse recata da lui sarebbe andato a scuola e le avrebbe

spaccato le gambe, e successivamente ricordandole come lui già si trovasse a

scuola;

1.1.6

per avere, in data 14.05.2010,

ad __________, appreso della decisione del Pretore di data 12.05.2010, che il

diritto di visita anziché la sera del 15/16.05.2010 (sabato sulla domenica)

veniva esercitato la domenica, minacciato telefonicamente la figlia AC 1

riferendole “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e

con un coltello ti taglio i capelli” nonché in data 15.05.2010 riferendole

che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più riso;

1.1.7

per avere, in data

24.07

, ad __________, riferito alla figlia AC 1 “i cuginetti verranno a

trovarti solo se vieni da me senza __________”;

1.2

minaccia, consumata e

tentata

1.2.1

per avere, in data 27.08.2010,

ad __________, minacciando la figlia AC 1 “lunedì vengo a scuola e ti spacco

la faccia”, tentato di incuterle spavento o timore;

1.2.2

per avere, il 14 maggio 2010

ad __________,

minacciato l’ex moglie AC 1 di morte, dicendole “ti ammazzo”,

incutendole timore;

1.3

ingiuria, ripetuta

per avere,

1.3.1

nel periodo luglio 2010 sino

al 2 agosto 2010 ad __________,

offeso l’onore dell’ex moglie AC 1 tacciandola ripetutamente di “puttana”

e “maiale”;

1.3.2

il 7 luglio 2010

a __________,

offeso l’onore del Pretore __________ tacciandolo di “stronzo”

e “figlio di puttana”;

1.4

danneggiamento

per avere, il 1. maggio 2010,

in via __________ ad __________,

danneggiato la porta e il telaio della cassetta delle lettere

nonché graffiato la fiancata destra della vettura __________ targata TI __________

dell’ex moglie PC 2;

1.5

violazione di

domicilio

per essersi, il 7 luglio 2010

a __________, in via __________,

introdotto indebitamente e contro la volontà del Pretore __________

nel palazzo della Pretura e nell’ufficio del Pretore,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa n. 125/2010

dell’8.11.2010.

2.

AC 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

coazione di cui al punto 1.8.

dell’atto d’accusa dell’8 novembre 2010;

2.2

abuso di impianti di

telecomunicazioni di cui al punto 5. dell’atto d’accusa dell’8 novembre

2010;

2.3

minaccia di cui all’atto

d’accusa aggiuntivo del 16 agosto 2011.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità e trattandosi

di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del

29.4

,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 3

(tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare agli accusatori

privati PC 2 e alla di lei figlia PC 1, patr. dall’avv. RC 1, l’importo di

fr. 1'844.55 a titolo di risarcimento del danno materiale, fr. 500.-- a

titolo di indennità per torto morale a favore di PC 2 e di fr. 1'000.-- a

titolo di torto morale a favore della figlia AC 1, nonché di fr. 4'721.70

a titolo di risarcimento per spese legali. Per il rimanente della sua pretesa,

l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile;

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato in ragione di 4/5 e

per 1/5 sono a carico dello Stato.

5.

È revocata la sospensione

condizionale:

5.1

della pena detentiva di 18 (diciotto)

mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________

del 6.10.2006;

5.2

della pena detentiva di 90

(novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11.12.2006.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.40

fr. 672.40

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.