72.2010.128
Tentata coazione ripetuta; minaccia consumata e tentata; ingiuria ripetuta; danneggiamento; violazione di domicilio. Lieve scemata imputabilità
23 agosto 2011Italiano51 min
Source ti.ch
Incarti n.
72.2010.128
72.2011.72
Lugano,
23 agosto 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da: giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore
pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
PC 1
PC 2
rappresentati dall’avv. RC 1
PL 1
contro AC 1
patrocinato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 17 maggio 2010 al 25 giugno 2010 (40
giorni) e dal 3 settembre 2010 al 4 settembre 2010 (2 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 125/2010 dell’8
novembre 2010, di
1. coazione (ripetuta)
per avere,
nel periodo gennaio 2009 sino al 27.08.2010, a __________, usando
minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo
la di lei libertà d’agire, costretto la figlia PC 1 a fare, omettere e
tollerare un atto,
in specie,
proferendo in presenza della minore PC 1, minacce e insulti contro
la di lei madre, la di lei nonna materna, nonché minacciando la figlia stessa,
recandosi sotto casa della di lei madre, gridando, citofonando, telefonando a
ripetizione, costretto la figlia PC 1 a convivere con il timore di contrariare
il padre e con le limitazioni che ne sono derivate,
e meglio
1.1. per
avere,
in data 26/27.01.2009, a __________, minacciato la figlia PC 1,
riferendosi alla nonna materna: “tu non vieni più a dormire da me e non vai
più da quella puttana”,
1.2. per
avere, nel periodo gennaio 2009 / maggio 2010,
a __________, ripetutamente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di
casa dell’ex moglie al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui,
1.3. per
avere, in data 12.10.2009, a __________, presso __________, minacciato la
figlia PC 1 con l’espressione “se tu vieni ancora a scuola da sola io faccio
del male a te e a tua madre”,
1.4. per
avere, in data 13.10.2009, a __________, minacciato la figlia PC 1: “se tu
vai a scuola da sola non andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che
viene da me volentieri a dormire io non faccio più del male alla mamma”,
1.5. per
avere, in data 11.03.2010, a __________, telefonicamente riferito alla figlia PC
1 la minaccia che se non si fosse recata da lui sarebbe andato a scuola e le
avrebbe spaccato le gambe, e successivamente ricordandole come lui già si
trovasse a scuola,
1.6. per
avere, in data 14.05.2010, a __________, appreso della decisione del Pretore di
data 12.05.2010, che il diritto di visita anziché la sera del 15/16.05.2010
(sabato sulla domenica) veniva esercitato la domenica, minacciato
telefonicamente la figlia PC 1 riferendole “se tu domani sera non vieni da me,
io vengo lunedì a scuola e con un coltello ti taglio i capelli” nonché in data
15.05.2010 riferendole che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non
avrebbe più riso,
1.7. per
avere, in data 24.07.2010, a __________, riferito alla figlia PC 1 “i cuginetti
verranno a trovarti solo se viene da me senza __________”,
1.8. per avere, in data 27.08.2010, a __________,
minacciato la figlia PC 1 “lunedì vengo a scuola e ti spacco la faccia”,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto:
art. 181 CP;
Fatti
2. minaccia
per avere,
in data 14.05 2010, a __________, dopo aver parlato alla figlia PC
1 nei termini di cui al punto 1.6 minacciato l’ex moglie PC 2 di morte,
dicendole “ti ammazzo” incutendole timore,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto:
art. 180 CP;
3. ingiuria
3.1. per avere, nel periodo luglio 2010 sino
al 2 agosto 2010, a __________, tacciandola ripetutamente di “puttana” e
“maiale”, offeso l’onore di PC 1,
3.2. per
avere
a __________, il 7.07.2010,
tacciando il Pretore PL 1
di “stronzo” e “figlio di puttana” offeso il
di lui onore,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto:
art. 177 CP;
4. danneggiamento
per avere,
nel periodo 1/3 maggio 2010,
a __________, in via __________, danneggiato la porta e telaio della cassetta
buca lettera, nonché, nel periodo 30.04.2010 /6.05.2010 graffiato la fiancata
destra della vettura Hyndai Atos prime targata TI __________ di PC 2,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art.
144 CP;
5. abuso
di impianti di telecomunicazioni
per avere,
in data 27 agosto 2010, a __________, per celia utilizzato
abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un
terzo e meglio chiamato sull’utenza telefonica in uso alla moglie, non avendo
ricevuto la chiamata della figlia prevista per le 20.00, un imprecisato numero
di volte ma almeno 42, nonché in data 28 agosto 2010 un imprecisato numero di
volte ma almeno 11,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto:
art. 179septies CP;
6. violazione
di domicilio
per essere,
il 07.07.2010,
a __________, in via __________, contro la volontà della Pretore,
entrato presso l’ufficio di quest’ultimo e nel palazzo della Pretura, sebbene a
conoscenza della diffida a lui intimata,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art.
186 CP;
ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr.
72/2011 del 16 agosto 2010, di
minaccia
per avere, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una
persona,
e meglio, per avere,
a __________,
in data 9.08.2011,
comunicando alla signora __________, che il vero responsabile
nella difficile gestione dei rapporti con la figlia PC 1, è il Pretore PL 1 e
che deve pagare per quello che ha fatto, significando pure la circostanza di
aver incaricato qualcuno di fornirgli una pistola,
incusso timore al Pretore PL 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 180 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito
dal suo difensore, avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30
alle ore 17:15.
Sentiti: - Il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti alla base del punto 1.
dell’atto d’accusa, che configurano il reato di coazione, nella forma dello
stalking. Rileva che la coazione è da ritenersi consumata in quanto PC 1 è
stata limitata nella sua libertà d’agire. Spiega i motivi per i quali
l’imputato deve essere condannato anche per i reati di abuso di impianti di
telecomunicazioni (punto 5. AA ) e di minaccia (atto d’accusa aggiuntivo).
Sottolinea la colpa gravissima di AC 1, che ha delinquito su un lungo lasso di
tempo, in parte nei periodi di prova di precedenti condanne, e soprattutto in
danno di sua figlia. Rileva che non vi sono i presupposti per concedere una
pena sospesa, essendo la prognosi sfavorevole, visto il rischio di recidiva
dato dai precedenti e attestato dal perito psichiatrico. In conclusione, chiede
la conferma integrale degli atti d’accusa e la condanna dell’imputato a una
pena detentiva di 3 mesi da espiare, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva. Postula altresì la revoca della sospensione condizionale della pena
detentiva di 18 mesi e della pena detentiva di 90 giorni;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato, il quale evoca la difficile situazione famigliare in cui è
venuto a trovarsi il suo assistito, considerata anche la decisione di revoca
del suo permesso di domicilio. Esprime il proprio rammarico per il fatto che le
autorità giudiziarie ed amministrative non siano riuscite a trovare nel caso
concreto una soluzione soddisfacente. Venendo ai reati di cui è accusato il suo
patrocinato, contesta quello di minaccia di cui all’atto d’accusa aggiuntivo, i
cui presupposti soggettivi non sono adempiuti. Conclude chiedendo la condanna
di AC 1 a una pena detentiva possibilmente sospesa condizionalmente.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, detto __________, è
nato in __________ il 10.03.1968, …omissis…
Grazie al suo impegno lavorativo altalenante, si ha che AC 1
presenta una situazione finanziaria disastrosa. A suo carico risultano 5
esecuzioni in corso per un importo complessivo di fr. 23'353.60 e sono
stati emessi, tra il 10.05.2006 ed il 21.04.2009, 41 attestati di carenza
beni per complessivi fr. 54'964.40 (estratto UEF del 20.07.2011, doc. TPC 10).
Inoltre, tra il 01.10.2006 ed il 31.12.2010 AC 1 ha beneficiato di sussidi assistenziali
per complessivi fr. 90'216.15 (doc. TPC 4, all. 24); è inoltre debitore nei
confronti della ex moglie, dal 2005, di fr. 28'080.- a titolo di
contributi alimentari per la figlia PC 1 e di fr. 4'000.- a titolo di torto
morale (doc. TPC 4), importo riconosciuto a PC 2 con la sentenza del 06.10.2006
della Corte delle Assise Correzionali di Locarno.
Il 18.05.2010 il perito dottor __________, che aveva già allestito
la perizia psichiatrica su AC 1 nell’ambito del procedimento che, come vedremo,
lo vide protagonista nel 2006, viene incaricato dalla PP (che il 17 maggio
aveva arrestato AC 1) di procedere a un aggiornamento della perizia. Nel
referto peritale datato 24.06.2010 il perito conclude che
" Rispetto alla
mia valutazione del 2006, non sono emersi, dal livello psichiatrico, elementi
nuovi. Praticamente, la valutazione diagnostica allora espressa è stata
confermata, oltre che dalla clinica, anche dal Test di Rorschach, il quale ha
messo in evidenza un’“organizzazione al limite” di livello inferiore, con forti
tratti paranoici; il test non ha invece riscontrato i tratti di personalità
antisociale, ma questi sono dimostrati dalle azioni del peritando, che ancora
una volta l’hanno portato in collisione con la legge.
Oltre agli aspetti penalmente rilevanti, emergono, negli
atteggiamenti del peritando, intolleranza, mancanza di empatia e di rispetto
nei confronti (anche) della figlia, tendenze alla prevaricazione, aggressività
e arroganza (per esempio nei confronti dell’operatore __________, con il quale però
si è successivamente scusato).
Non è necessario né utile entrare nell’esame di tutti i singoli
episodi in cui il peritando ha infranto la legge o ha, comunque, segnalato la
propria problematica psichiatrica.
Dal profilo peritale non si può che confermare quanto già espresso
nel 2006, e in particolare il fatto che, in base ai riscontri clinici e
testologici ma anche alle dichiarazioni dello stesso peritando, non v’è motivo
di ritenere che fossero scemate la capacità di valutare il carattere illecito
degli atti né quella di conseguentemente agire, anche se la fragile struttura
di personalità non lo pone in condizione di controllare la rabbia e
l’aggressività a cui la stessa organizzazione di personalità lo predispone e
che qualche piccola contrarietà o frustrazione sono sufficienti a scatenare.
Questo dato però non può costituire “ipso facto” un’attenuante o
un argomento per ritenere scemata la sua imputabilità, anche se sussiste il
dubbio che in alcuni momenti effettivamente questo, in modo lieve, possa essere
stato il caso (per scemata capacità di agire conformemente alla consapevolezza
del carattere illecito degli atti). ...”
(cfr. AI 55, referto peritale 24.06/01.07.2010).
Considerandi
2.
In merito alla relazione
tra i coniugi __________, va premesso che in base agli atti, gli stessi vivono
separati dal __________: la moglie con la figlia PC 1, nell’appartamento
coniugale ad __________, mentre l’accusato in un appartamento a __________.
Con decreto supercautelare dell’__________2005 il Pretore della
Giurisdizione di __________ ha attribuito la custodia della figlia PC 1 alla
madre.
Il __________, trascorsi due anni dalla separazione di fatto, PC 2
ha inoltrato istanza unilaterale di divorzio.
Con sentenza del 12.12.2008 il Pretore di __________ ha
pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ (cfr. sentenza di divorzio AI
4). PC 1 è stata affidata alla madre con l’esercizio dell’autorità parentale.
All’accusato è stato riconosciuto
" un
diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14:00
alle ore 17:00, ad eccezione dei periodi di chiusura del __________ e dei
periodi di vacanza di madre e figlia, da esercitare secondo le modalità che
saranno indicate dalla Commissione tutoria regionale __________, segnatamente
dal curatore educativo signor __________ (attualmente presso __________), con
facoltà per il curatore ed il personale del __________ di eventualmente
prevedere all’interno del diritto di visita stabilito momenti in cui esso non
viene esercitato in modo sorvegliato, in ogni caso previo deposito del
passaporto del padre presso __________”
(cfr. sentenza di divorzio 12.12.2008, AI 4).
AC 1 ha impugnato la sentenza al Tribunale d’appello, limitatamente
al dispositivo concernente il diritto di visita, che non ha ancora giudicato in
merito.
Riguardo alla sua situazione personale si ha che l’imputato, terminata
la relazione con __________, una ragazza __________ di __________ anni, che
studiava economia e che praticamente viveva con l’imputato e con la quale PC 1
aveva un buon rapporto (cfr. AI 55), ha iniziato una nuova relazione con una
ragazza __________ che ha una bambina e che ha già conosciuto PC 1 (cfr. AI 6
inc. 2011/6407).
3.
AC 1 ha diversi precedenti
penali che fanno stato della commissione di reati perpetrati - a far tempo dalla
separazione con la moglie - per la maggior parte in danno di quest’ultima oltre
che della madre della stessa e del Pretore competente per il divorzio.
Il 23 maggio 2005 AC 1 viene condannato con decreto del Ministero
Pubblico a 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per due anni) per
minaccia, ingiuria e vie di fatto ripetute (sospensione revocatagli il
06.10
).
Dopo pochi mesi, il 14 luglio 2005, viene nuovamente condannato
dal Ministero Pubblico alla pena di 20 giorni di detenzione (sospesa per due
anni) per lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuto danneggiamento,
ingiuria e ripetuta minaccia commessi in danno della moglie nonché per ripetuta
disobbedienza a decisione dell’autorità.
Il 23 febbraio 2006 viene arrestato e resta in carcerazione
preventiva fino al 22 maggio 2006.
Viene nuovamente arrestato il 2 giugno 2006 e resta detenuto fino
al processo celebrato dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________
il 5 e 6 ottobre 2006, quando la Corte lo condanna alla pena di 18 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni (a valere
quale pena addizionale a quella di 20 giorni di detenzione inflittagli il
14.07.2005
dal MP di __________) per ripetuta coazione, in parte mancata,
minaccia, ripetute lesioni semplici, ripetuto danneggiamento, ripetuta
disobbedienza a decisione dell’autorità, ripetuta ingiuria, ripetute vie di
fatto e ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni. AC 1 viene inoltre
sottoposto a patronato penale (cfr. sentenza 06.10.2006, AI 11).
In data 11.12.2006 AC 1 viene di nuovo condannato con decreto
d’accusa alla pena di 90 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per 5
anni) per coazione ripetuta (in parte mancata) mediante stalking, disobbedienza
a decisioni dell’autorità ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni
ripetuto. Con detto decreto, l’accusato viene formalmente ammonito per la
condanna del 06.10.2006. Da notare che AC 1 ha cominciato a commettere detti
reati in danno della moglie già poche ore dopo essere stato condannato alla
pena di 18 mesi sospesi, non appena scarcerato.
Infine, il 29 aprile 2009 AC 1 viene condannato alla pena di 360
ore di lavoro di pubblica utilità per coazione mediante stalking, in parte
mancata, minaccia ripetuta, ingiuria ripetuta, danneggiamento, violazione di
domicilio ripetuta, disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta e vie di
fatto (cfr. doc. TPC 17).
Il Giudice dell’applicazione della pena, con decisione del
18.
giugno 2010, ha sostituito la pena di 360 ore di lavoro di pubblica
utilità di cui al DA del 29.04.2009 con una pena detentiva di 90 giorni (cfr.
decisione GIAP 18.06.2010 AI 52), espiata da AC 1 nel periodo dal 14.09.2010 al
13.11.2010
(cfr. doc. TPC 2).
In conclusione, si ha che l’imputato ha già subito, per episodi di
coazione, consumata o tentata, e per reati connessi, sopra indicati, diverse
condanne. Le ultime in ordine di tempo sono tre, di cui quella del 6 ottobre 2006,
a 18 mesi sospesi, espiati nella misura di 214 giorni di carcerazione
preventiva, la seconda a tre mesi sospesi e l’ultima convertita in tre mesi dal
GIAP, già espiata.
4.
I fatti qui in giudizio
traggono origine dalla denuncia presentata il 12 marzo 2010 da PC 2 contro l’ex
marito “per ingiuria, minaccia, disturbo della quiete pubblica, coazione,
menzogna, terrorizzare il prossimo” (cfr. AI 1). PC 2, che si costituiva
parte civile, aveva denunciato l’ex marito per i seguenti fatti commessi in
danno della figlia:
- il 26/27 gennaio 2009 AC 1
aveva detto alla figlia
" tu non
vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”
(con riferimento alla nonna materna);
- il 12.10.2009 AC 1 aveva
detto alla figlia
" se tu
vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e a tua madre”;
- 13.10.2009 AC 1 aveva
detto alla figlia
" se tu vai
a scuola da sola non andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che
vieni da me volentieri a dormire io non faccio più del male alla mamma”;
- l’11.03.2010 AC 1 aveva
detto alla figlia al telefono che se non fosse andata da lui (a pranzo) le
avrebbe spaccato le gambe.
PC 2 denunciava inoltre il fatto che l’ex marito si recava sotto
casa, ad __________, ogni qualvolta c’era un problema con PC 1, citofonando
ripetutamente, urlando e, quando riusciva ad entrare nel palazzo, picchiando insistentemente
contro la porta di casa al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui.
4.1
Con scritto dell’11 maggio
2010.
PC 2 querelava ancora l’ex marito per danneggiamento alla buca lettere ed
alla fiancata della sua auto, costituendosi parte civile (AI 5).
Inoltre, il 16 maggio 2010 PC 2 aveva inviato una e-mail a diverse
persone tra cui l’allora SPP PP 1 (cfr. AI 6) con la quale segnalava che
l’ex marito continuava a far pressione sulla figlia (querela/denuncia di cui al
verbale d’interrogatorio dinanzi alla Polizia il 17.10.2010, allegato AI 46 al
rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria) in particolare:
- il 14.05.2010 dicendo alla
figlia “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e con un
coltello ti taglio i capelli” dopodiché parla con lei stessa al telefono e
la minaccia dicendole “ti ammazzo”;
- il 15.05.2010 dicendo alla
figlia che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più
riso.
4.2
Il 17 maggio 2010 AC 1 si
presentava presso __________ di __________. La direzione del __________ aveva
chiesto l’intervento della Polizia (cfr. rapporto si segnalazione del
18.05
, AI 11).
Il medesimo giorno l’allora SPP PP 1 ordinava quindi la
comparizione forzata di AC 1, che veniva interrogato quale denunciato presso il
posto di Polizia ad __________ (AI 7) ed in seguito arrestato (cfr. AI 9).
Il giorno successivo il GIAR ne confermava l’arresto (AI 12).
Il 25 giugno 2010 AC 1 veniva scarcerato dall’allora SPP con
l’obbligo, tra gli altri, di sottoporsi a sue spese e sino alla sua
conclusione, ad un trattamento terapeutico ambulatoriale ad opera della signora
__________ (che già conosceva il caso AC 1; AI 43; AI 51), con il divieto
assoluto di importunare/disturbare direttamente o indirettamente la sua ex
moglie nonché con il divieto di presentarsi al __________ senza preavviso e
contro la volontà della figlia (AI 56).
4.3
Trascorsi pochi giorni dalla
scarcerazione, mentre era in libertà provvisoria, AC 1 il 7 luglio 2010 si
introduceva nei locali della Pretura di __________ poiché a suo dire voleva
sapere dal Pretore quando avrebbe potuto vedere sua figlia, posto che al
momento della scarcerazione gli era stato assicurato che l’avrebbe vista il
week-end successivo, cosa che non era però avvenuta. A fronte del Pretore che
lo invitava ad uscire dai locali della Pretura, l’imputato lo ingiuriava mentre
veniva allontanato da due agenti di Polizia intervenuti sul posto (cfr.
rapporto d’inchiesta di polizia Giudiziaria 9/12 luglio 2010, inc. MP
2010/5720).
Il Pretore quello stesso giorno presentava denuncia nei suoi
confronti per ingiuria, minaccia e violazione di domicilio poiché AC 1 si era
introdotto in Pretura nonostante la diffida 13.11.2007 emanata nei suoi
confronti (cfr. copia diffida AI 2; verbale d’interrogatorio 07.07.2010 del
Pretore __________ di cui al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria AI 1,
inc. 2010/5720).
Il Pretore quello stesso giorno, per tener conto della richiesta che
PC 1 aveva già avanzato e che aveva ancora confermato al curatore educativo il
6.
luglio 2010 (cfr. scritto 06.07.2010 del curatore al Pretore __________, AI
63) di non più pernottare presso il padre (“perché non si sente tranquilla a
passare la notte presso di lui”), emanava un decreto supercautelare con il
quale escludeva il pernottamento di PC 1 presso il padre e limitava quindi il
diritto di visita (che fino a quel momento, in base al decreto supercautelare
02.12
, si estendeva dalle ore 17.30 del sabato alle ore 17.30 della
domenica), al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, fermo restando il
passaggio della figlia al __________ presso __________, la prima volta sabato
24.
luglio 2010, fermo restando il diritto di visita esercitato il mercoledì
dalle ore 18.00 alle ore 20.15 (cfr. AI 63). Nel medesimo decreto il Pretore,
per tener conto del fatto che da diverso tempo il padre non vedeva la figlia,
stabiliva un diritto di visita supplementare per sabato 17 luglio 2010 con il
passaggio della figlia presso __________ di __________.
4.4
Il 3 agosto 2010 PC 2 denunciava
ancora l’ex marito (cfr. denuncia AI 1 dell’inc. MP 2010.6709) che esercitava
pressioni sulla figlia dicendole
" i
cuginetti verranno a trovarti solo se vieni da me senza __________”
ed inoltre per aver rivolto a lei stessa insulti tra il 7 luglio
ed il 2 agosto 2010.
Il 01.09.2010, per il tramite del proprio patrocinatore RC 1, PC 2
inoltrava un’ulteriore denuncia nei confronti di AC 1 per “minaccia,
tentativo di coazione, sfruttamento di impianti di telecomunicazione” (AI 1
dell’inc. MP 2010/7630), segnalando che l’ex marito aveva minacciato la figlia
dicendole “lunedì vengo a scuola e ti spacco la faccia”. Querelava
inoltre l’ex marito che il 27 ed il 28 agosto 2010 aveva ripetutamente ed
insistentemente chiamato l’utenza in suo uso.
Il 3 settembre 2010 AC 1 veniva interrogato dalla PP (AI 3
dell’inc. MP 2010/7630) che al termine del verbale ordinava il suo arresto
" ritenuto
come, benché mi siano state impartite delle chiare norme sostitutive dell’arresto,
io ho reiterato nel corso degli ultimi due mesi negli illeciti, e ancora nel
corso della pregressa settimana come da odierno verbale”
(AI 3 dell’inc. MP 2010/7630).
Il giorno successivo, 4 settembre 2010, il GIAR non confermava
l’arresto ritenendo che
" pur
considerando l’esistenza del pericolo di recidiva allo stesso si potrà ovviare
mantenendo in vigore le misure sostitutive già ordinate dal PP in occasione del
verbale di scarcerazione 25 giugno 2010”
(AI 6 dell’inc. MP 2010/7630).
AC 1 veniva quindi scarcerato (AI 7 dell’inc. MP 2010/7630).
Il 14 settembre 2010 AC 1 iniziava a scontare la pena detentiva di
90.
giorni (dedotti 30 giorni di carcere preventivo) di cui al DA del 29.04.2009
(AI 11), commutata con decisione del GIAP 18.06.2010 (cfr. AI 82; doc. TPC 2),
pena che terminava di scontare il 13.11.2010, giorno in cui veniva scarcerato.
4.5
Il 4 ottobre 2010 l’Ufficio
della migrazione, richiamate le decisioni del 20 settembre 2005 e 10 gennaio
2007.
con le quali AC 1 era “stato ammonito e invitato a prendere atto che in
caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto” la
Sezione della Popolazione “avrebbe esaminato la possibilità di emettere nei
suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio”, preso atto che
“ciò malgrado ha continuato ad interessare le Autorità di polizia e
giudiziarie venendo altresì condannato”,
ha revocato a AC 1 il permesso di domicilio (permesso C)
(cfr. AI 85).
Contro la suddetta decisione AC 1 ha fatto ricorso dapprima al Consiglio
di Stato e quindi al Tribunale cantonale amministrativo. Successivamente ha
rinunciato a ricorrere al Tribunale federale (cfr. doc. TPC 27) e ha optato per
l’inoltro di una domanda di riesame, che in occasione dell’odierno dibattimento
l’imputato stesso ha dichiarato essere stata respinta il giorno prima (verbale
d’interrogatorio imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).
Il termine per abbandonare la
Svizzera, inizialmente fissato al 15 agosto 2011 (cfr. doc. TPC 27:
scritto 15.07.2011 della Sezione della popolazione al patrocinatore di AC 1) è
stato prorogato, su espressa richiesta, al 15 settembre 2011 al fine di
permettere la celebrazione del processo a carico dell’imputato (doc. TPC 27:
richiesta 21.07.2011 del TPC; decisione 21.07.2011 della Sezione della
Popolazione).
5.
Con l’atto d’accusa
08.11.2010
in rassegna, il Procuratore pubblico imputa a AC 1 il reato di ripetuta
coazione commessa in danno della figlia PC 1 in otto distinte occasioni, i
reati di minaccia, ingiuria e danneggiamento in danno della ex moglie oltre a
quello di abuso di impianti di telecomunicazioni nonché il reato di ingiuria in
danno del Pretore __________ e la violazione di domicilio per essersi
introdotto indebitamente e contro la volontà del Pretore nella Pretura di __________.
Inoltre, con riferimento all’imputazione di ripetuta coazione
consumata (punti 1.1. a 1.8. dell’AA), con l’accordo delle parti, sono state
prospettate le imputazioni di tentata coazione, eventualmente ripetuta,
minaccia, eventualmente ripetuta e tentata minaccia, eventualmente ripetuta.
5.1
In merito alle imputazioni
concernenti gli episodi di coazione a carico del prevenuto, va premesso che gli
stessi risultano non solo dagli appunti delle mail che PC 2 aveva inviato al
curatore (cfr. AI 1 con relativi allegati) ma anche dai verbali di
interrogatorio che la stessa ha reso in Polizia e dinanzi al PP (cfr. AI 46: verbale
di polizia di PC 2 del 17 maggio 2010 allegato al rapporto d’inchiesta di
Polizia giudiziaria del 5/8 giugno 2010; cfr. AI 31: verbale di interrogatorio
PP 26.05.2010 con relativi allegati da 1
a 6) nei quali riferisce di comportamenti prevaricatori assunti dall’imputato
nei confronti della figlia, confrontata con minacce e pressioni tali da
limitarla nella sua libertà per costringerla ad adeguarsi ai propri desiderata
e questo sia con riferimento alla frequentazione della scuola presso __________
ad __________, dove l’ex marito si era presentato a minacciare la figlia, sia
in merito al fatto che PC 1 non andasse da sola a scuola, sia riguardo ai
diritti di visita ed al pernottamento presso il padre in occasione dei diritti
di visita, sia per le telefonate serali che PC 1 doveva fare al padre, sia per
farla andare da lui a pranzo e così via.
Il dire della madre ha trovato riscontro negli scritti del
curatore __________ al Pretore __________ (AI 4), alla CTR (cfr. AI 38) oltre
che al Ministero Pubblico (AI 3: lettera 10.05.2010 del curatore alla PP).
Nello stesso senso va la diffida del __________ del 18 maggio 2010 (AI 24) ed
il rapporto di complemento del 27.05/01.06.2010 (AI 36) della Polizia
concernente tutte le segnalazioni e gli interventi effettuati dalla Polizia
Cantonale e Comunale di __________ in merito a AC 1.
Ma soprattutto a comprova degli episodi di ripetuta coazione, la
Corte ha ritenuto le audizioni del 14 maggio e 17 settembre 2010 laddove PC 1
descrive in modo lineare e credibile le ripetute minacce ricevute dal padre, le
pressioni da lui esercitate per indurla a fare quello che lui desiderava, del
suo rifiuto a restare a dormire dal padre per i diritti di visita, del suo non
essere tranquilla a fronte dei comportamenti del padre, dei problemi del padre
a passare dal __________, delle “figure” che il padre le faceva fare davanti
alle amiche, delle incursioni di quest’ultimo a scuola per minacciarla ed
indurla a fare quello che lui voleva, delle minacce e degli insulti rivolti
alla madre, per lei insopportabili, dei danneggiamenti alla vettura ed alla
buca delle lettere ad opera del padre e così via, così come dell’arrivo del
padre sotto casa a citofonare o a bussare incessantemente alla porta di casa e
della paura che tali comportamenti le provocano.
La Corte ha accertato che da queste due audizioni emerge il quadro
di una bambina costretta dal proprio padre a vivere in un clima di pressione e
in modo tutt’altro che sereno (cfr. AI 37 trascrizione audizione 14 maggio e AI
11.
inc. 2010.7630 trascrizione audizione 17 settembre 2010).
Ad ulteriore conferma del vissuto di PC 1 vi è lo scritto
21.10.2009
(AI 4) dello psicologo __________ al curatore __________, che fa
stato del fatto che PC 1 “teme” il padre. Lo specialista ritiene
" chiaramente
nocivo per PC 1, lesivo della serena costruzione di una sua personalità sul
piano psicologico, … l’intero contesto di violenza psicologica sistematica,
manipolazione perversa e mobbing affettivo del signor AC 1 nei
suoi confronti”.
L’imputato stesso, del resto, rispondendo ad una domanda del
proprio difensore, ha ammesso di aver “visto che mia figlia ha avuto paura e
mi è venuto da piangere, io adesso vorrei trovare qualcuno che mi aiuta a non
creare più paure a mia figlia” (cfr. AI 34: verbale di interrogatorio
27.05.2010
pag. 4).
5.2
Ciò premesso, va detto che al
dibattimento l’imputato ha riconosciuto di aver esercitato pressioni sulla
figlia PC 1, di averla limitata nella sua libertà di agire ed ha ammesso tutti
gli episodi indicati da 1.1 a 1.8 dell’AA, anche quelli che, nel corso
dell’istruttoria, aveva negato o non aveva escluso.
In particolare AC 1 ha riconosciuto di aver minacciato la figlia
dicendole, con riferimento alla nonna materna:
" tu non
vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”
(punto 1.1 dell’AA);
episodio questo che nel verbale d’interrogatorio PP 27 maggio 2010
(AI 34 pag. 2) aveva dichiarato di non poter escludere (cfr. verbale
d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).
In aula l’imputato ha anche riconfermato di essersi più volte
recato al domicilio della ex moglie, nel periodo gennaio 2009/maggio 2010, dove
ha insistentemente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di casa (punto
1.2
dell’AA) al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui. Ha precisato
tuttavia di non aver mai ottenuto quanto si era prefisso (verbale
d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).
Fatto questo riferito dalla ex moglie nel verbale del 26.05.2010 e
che l’imputato aveva già ammesso in occasione del verbale PP 27.05.2010 pag. 3
(AI 34).
AC 1 ha poi riconosciuto di aver minacciato, il 12 ottobre 2009,
presso __________ ad __________, la figlia PC 1 dicendole che se andava ancora
a scuola da sola, avrebbe fatto del male a lei e a sua madre (punto 1.3 dell’AA).
Ha spiegato di essere stato contrario a che sua figlia andasse a scuola da sola
a motivo che quando la figlia aveva __________ anni, mentre era con la bici
sulla strada ad __________, era finita sotto una macchina. AC 1 ha inoltre
dichiarato di non essere a conoscenza che la figlia si era più volte fatta
accompagnare a scuola, per assecondare il suo volere, in quanto nessuno glielo
aveva mai riferito (verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale,
pag. 3).
L’imputato al dibattimento ha ammesso di aver detto a PC 1 che se
andava a scuola da sola non sarebbe più andata a scuola al __________. Ha invece
negato di avere detto alla figlia
" se tu
dici a tutti che vieni da me volentieri a dormire, io non faccio più del male
alla mamma”.
Tuttavia, posto di fronte alla contestazione che PC 1
(nell’audizione del 14 maggio 2010) aveva dichiarato che il padre l’aveva
minacciata tante volte dicendole che andava al lavoro e che picchiava la mamma
(trascrizione AI 37 pag. 14), AC 1 ha dichiarato:
" io ho
provato tutte le strade, ma non ha funzionato molto. Ho provato dapprima in
modo gentile e poi con le minacce. Purtroppo questa è la verità”
(cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento,
pag. 3).
Ora, a parte questa sorta di ammissione, in concreto, su tale
punto, determinante è la dichiarazione di PC 1, che ha parlato di detta
minaccia nella sua audizione del 14 maggio 2010 (trascrizione AI 37 pag. 14).
La piccola PC 1 è senz’altro più credibile del padre, ritenuto che le sue sono
dichiarazioni disinteressate, spontanee, che ha riferito suo malgrado ed in
nessun momento delle audizioni emerge infatti un’esagerazione degli episodi che
ha vissuto ad opera del padre e di cui ha riferito. In concreto vi è inoltre che
la credibilità di PC 1 è avallata dal contesto generale dei rapporti tesi tra
gli ex coniugi in cui si inseriscono i fatti qui in giudizio ed in particolare
dalla circostanza che il padre in passato aveva già messo in atto comportamenti
simili (a quelli evocati con la minaccia) nei confronti di PC 2, recandosi sul
posto di lavoro della stessa per picchiarla o minacciarla. Da qui il timore e
la paura della figlia PC 1 per la madre a fronte delle minacce che il padre
proferiva all’indirizzo di quest’ultima.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni, anche l’episodio di
minaccia indicato al punto 1.4, seconda frase dell’atto d’accusa, non può che
considerarsi provato.
AC 1 ha confermato in aula di aver minacciato la figlia dicendole
che se non fosse andato da lui (a pranzo), sarebbe andato a scuola e le avrebbe
spaccato le gambe e ricordandole poi successivamente come lui già si trovasse a
scuola (punto 1.5 dell’atto d’accusa). Questo episodio, denunciato dalla ex
moglie e di cui PC 1 parla nell’audizione del 14.05.2010 (pag. 6 della
trascrizione), era stato ammesso dall’imputato nel verbale PP 27 maggio 2010
pag. 5 (AI 34) laddove aveva precisato di essersi espresso in questo modo “perché
ero arrabbiato”.
L’imputato ha dichiarato in aula di non ricordarsi se poi quel
giorno, 11.03.2010, la figlia si fosse recata o meno da lui a pranzo (verbale
d’interrogatorio all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 3).
Al dibattimento l’imputato ha ammesso l’episodio di cui al
punto 1.6 dell’AA che in sede d’inchiesta aveva negato (AI 34 pag. 6-7).
Ha ammesso cioè di aver minacciato, in data 14.05.2011, la figlia che se
l’indomani sera non fosse andata da lui, sarebbe andato a scuola e le avrebbe
tagliato tutti i capelli (cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del
dibattimento pag. 4), negando tuttavia di aver parlato di un coltello. In
aula ha precisato che
" in quei
giorni PC 1 era stata dal parrucchiere e per quello mi è venuto in mente di
minacciarla dicendole che le tagliavo tutti i capelli”.
Ha confermato inoltre di aver minacciato PC 1, il 15.05.2011,
dicendole che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più
riso, minaccia che aveva già ammesso dinanzi alla PP.
In merito al punto 1.7 dell’AA, AC 1 ha confermato in aula di aver
detto a PC 1 che i cuginetti sarebbero andati a trovarlo solo se lei andava dal
padre senza __________, ammettendo di aver cercato in questo modo di far sì
" che per
il diritto di visita io non dovessi più passare per il __________”
(verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag.
4; cfr. anche il verbale d’interrogatorio del 06.08.2010, AI 2 dell’inc. MP
2010/2192).
Infine, quo alla minaccia di cui al punto 1.8 dell’AA, che
l’imputato aveva negato di aver proferito (cfr. AI 3 dell’inc. 2010/7630 pag.
2; AI 6 dell’inc. MP 2010/7630), al dibattimento, di fronte alla contestazione
delle dichiarazioni rese dalla figlia in sede di audizione del 17.09.2010 (pag.
3) in cui faceva esplicito riferimento a detta minaccia (AI 11 dell’inc. MP
2010/7630), l’imputato ha ammesso di aver minacciato PC 1 dicendole
" lunedì
vengo a scuola e ti spacco la faccia”.
(verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento, pag.
4)
PC 1 aveva aggiunto che
" …non
avevo paura perché … cioè si, paura un po’ ce l’avevo per quello che viene a
scuola. Però di solito quando urla così io neanche l’ascolto, perché suc…
succede… è già successo tante volte”
(AI 11 dell’inc. 2010/7630, pag. 5).
5.3
Sulla base dei predetti accertamenti
va confermata la correttezza dei fatti di cui ai punti da 1.1
a 1.8 così come indicati nell’atto d’accusa che la
Corte ha ritenuto, per i motivi sopra indicati, comprovati. Quanto alla
sussunzione in diritto e cioè a sapere se i fatti accertati siano da
qualificare come coazione consumata giusta l’art. 181 CP, la
Corte, preso atto che non è stato comprovato, per ogni singolo episodio
imputato, se AC 1 sia o meno riuscito nell’intento che si era prefisso, ha
ritenuto realizzata la coazione nella forma del tentativo per tutti gli episodi
dell’AA ad eccezione di quello di cui al punto 1.8.
In merito a quest’ultimo la
Corte, considerato da un lato che con la minaccia proferita l’imputato non
voleva costringere la vittima a far fare, omettere o tollerare un atto e preso
atto dall’altro del limitato timore che PC 1 ha dichiarato esserle stato
incusso in questa occasione dal padre, ha ritenuto realizzata la fattispecie
della tentata minaccia.
6.
In merito alle imputazioni
di minaccia e ingiuria in danno di PC 2 (punti 2. e 3.1 dell’atto d’accusa),
gli stessi sono stati ammessi dall’imputato ed ancora confermati al
dibattimento così come il danneggiamento da lui provocato alla buca lettere ed
alla fiancata destra dell’auto della ex moglie (punto 4. dell’atto d’accusa), in
relazione al quale l’imputato in aula ha precisato essere stati commessi la
stessa sera, probabilmente quella del 01.05.2010.
AC 1 ha anche ammesso di essersi introdotto, il 07.07.2010, nei
locali della Pretura di __________ nonostante la diffida ad accedervi di cui
era a conoscenza e di avere, in detta occasione, insultato il Pretore __________
(punti 3.2 e 6. dell’atto d’accusa). Questi fatti, che l’imputato aveva già
riconosciuto in sede d’inchiesta, possono considerarsi pacificamente accertati
così come descritti nell’atto d’accusa. Ugualmente pacifica è la qualifica
giuridica degli stessi come ingiuria e violazione di domicilio, per i quali
sono adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi.
7.
In merito all’abuso del
telefono (punto 5. dell’atto d’accusa), la
Corte ha preso atto che AC 1 ha riconfermato in aula quanto aveva dichiarato
agli inquirenti e cioè di aver telefonato perché voleva parlare con la figlia e
di aver continuato a provare poiché nessuno rispondeva, aggiungendo che
" se mi
avessero risposto o se mi avessero mandato anche solo un sms per dirmi che mia
figlia non mi avrebbe chiamato, non avrei insistito nel telefonare”
(cfr. verbale d’interrogatorio all. 1 al verbale del dibattimento,
pag. 4).
La Corte su questo punto ha rilevato che AC 1 ha sempre dato la
stessa versione, vero è che alla PP l’imputato aveva dichiarato di aver
telefonato “tutte quelle volte” perché la figlia verso le ore 22.00 non
lo aveva ancora chiamato nonostante che tutte le sere lo chiamasse verso le ore
20.00
Lo stesso ha dichiarato espressamente
" … io ero
preoccupato perché pensavo che fosse successo qualcosa a mia figlia…”
(cfr. verbale interrogatorio PP 06.08.2010, AI 2 inc. 7630/2010).
Pur prescindendo dal quesito a sapere se è adempiuto o meno in
concreto l’aspetto oggettivo a motivo che PC 2 ha dichiarato di aver preventivamente
spento/messo sul silenzioso il cellulare, in concreto vi è che la
Corte non ha motivo per non credere, su questo punto, a AC 1, considerando
anche il fatto che in aula si è assunto (ad eccezione di quanto si dirà in
merito all’AA aggiuntivo) la responsabilità di quanto commesso. La conseguenza
è che l’imputato va prosciolto da tale imputazione per difetto dell’elemento
soggettivo dell’aver agito, il 27 ed il 28 agosto 2010, allo scopo di voler
inquietare o importunare un terzo.
8.
Passando ai fatti che hanno
dato luogo all’emissione dell’AA aggiuntivo a carico di AC 1, va detto che con
e-mail 10 agosto 2011 __________, terapeuta di AC 1, ha portato a
conoscenza della PP 1 quanto, per comodità espositiva, viene qui riprodotto:
" E’ mio
dovere metterla al corrente di quanto successo ieri sera a proposito del signor
AC 1.
Nel pomeriggio ricevo un SMS nel quale il signor AC 1 mi chiede se
possiamo vederci.
Lo convoco per le 18.30.
Mi ribadisce che deve lasciare il paese, mostrandomi la
comunicazione scritta, da cui si evince che la scadenza non sarà più il 15
agosto, ma il 15 settembre.
Con reticenza mi spiega che avrà ancora un processo prima (“non
basta che devo lasciare il paese, mi processano ancora prima!)
Parlando della sua situazione mi dice che “qualcuno deve pur
pagare” per quello che lui ha sofferto nel non poter vedere sua figlia come
avrebbe voluto. Da un mese non ha più visto PC 1 e cioè da quando hanno litigato
perché lui voleva fargli fare alcuni compiti in __________ e lei probabilmente
si è rifiutata.
C’è l’ha con il curatore che non fa nulla per avvicinare PC 1 a
suo padre.
Il curatore dice che PC 1 non se la sente, ma il suo compito non
sarebbe di aiutarla ad avere contatto con suo padre? Ma dietro a tutto c’è il
Pretore __________ che ha sempre tenuto la parte alla ex moglie, non ha mai
agevolato i rapporti normali con mia figlia, come averla per week-end lunghi o
vacanze”.
Quando gli rammento un po’ tutte le cose che ha cumulato nel tempo
e che sono all’origine della decisione, mi dice che doveva pur far qualcosa per
far capire la sua situazione. “Dovevo starmene lì come un agnellino ad
aspettare cosa…?
Dove vado io se parto da qui? Non ho un tetto, non ho un lavoro.
Se vado dai miei, in __________, sono a 900
km, come posso vedere mia figlia ogni settimana?
Ora le chiedo: Se succede qualcosa di brutto chi sarà
responsabile?” Gli rammento che ognuno è responsabile di quello che fa. “Ah
solo io? Nessun altro sarebbe responsabile? E poi mi si chiede di essere
responsabile, ma poi non mi si lascia essere un padre responsabile verso mia
figlia?”
Mi dice che ha incaricato qualcuno di fornirgli una rivoltella. E
ha ribadito che il Pretore __________ deve pagare per quello che ha fatto nei
suoi confronti.
Sono ovviamente molto preoccupata. E’ vero che mi aveva espresso
simili minacce, a suo tempo, nei riguardi di sua moglie, ma ora la situazione è
altamente esplosiva.
Ieri sera ho dimenticato di dirgli che non posso non avvertire
qualcuno di quanto mi ha confidato.”
(cfr. AI. 1 all’inc. MP 2011/6407).
Il 10 agosto 2011 il Pretore __________, informato dalla PP 1
dell’accaduto, inoltrava
" denuncia
penale nei confronti del signor AC 1 per minaccia, visto quanto da lui
affermato parlando con la signora __________ la sera di martedì 9 agosto 2011,
circostanza riferitami dalla PP 1”
(cfr. AI 2 inc. 2011/6407).
La Pubblica Accusa, chiuso il procedimento, il 16 agosto 2011
ha emesso a carico di AC 1 un atto d’accusa aggiuntivo per titolo di minaccia
commessa a __________ il 09.08.2011 in danno del Pretore __________.
9.
In merito all’imputazione
di minaccia di cui all’AA aggiuntivo, si osserva preliminarmente che il 9
agosto 2011 la minaccia non è consumata visto che il Pretore __________ ha
avuto conoscenza di quanto dichiarato da AC 1 alla sua terapeuta __________ il
giorno dopo, 10 agosto 2010, ad opera della Pubblica Accusa.
L’imputato, riguardo a questi fatti, ha dichiarato di essere stato
in un momento di tensione e che con quanto riferitole, intendeva sfogarsi con
la signora __________, sua terapeuta. Ha dichiarato di averle fatto delle
domande che sono state da lei percepite come una minaccia ma che
" Ripeto
che io non avevo nessuna intenzione di porre in essere la minaccia contro il
Pretore, ma volevo solo alleggerirmi e sfogarmi. Io non ho minacciato il
Pretore di ammazzarlo. Non era la prima volta che avevo parlato di una pistola
alla signora __________ e non capisco come mai questa volta si sia spaventata. Forse
perché ha capito che in questo momento io avevo anche altri problemi (revoca
del permesso, il processo, il fatto che non vedo mia figlia da un mese).”
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato all. 1 al verbale del
dibattimento, pag. 6).
Ciò premesso, va detto che la
Corte in concreto ha ritenuto non provato il dolo di AC 1 di voler minacciare
il Pretore __________ e questo per un duplice ordine di motivi: innanzitutto AC
1.
si trovava palesemente in un contesto terapeutico con la signora __________ e
quindi poteva contare sulla riservatezza di quanto riferiva alla sua terapeuta,
così come dichiara, per cui può essere creduto quando dice di aver parlato con
quest’ultima per sfogarsi e alleggerirsi.
In secondo luogo è stato considerato che quando AC 1 ha voluto, è
andato lui direttamente dal Pretore a minacciarlo ed ingiuriarlo, prova ne sono
la diffida ad entrare alla Pretura di __________ e le condanne già subite da AC
1.
per violazione di domicilio e ingiurie al Pretore __________.
Sotto questo profilo la Corte ha considerato che viene a mancare
la prova sul dolo di AC 1 di aver voluto minacciare e su quello di aver voluto
incutere spavento al Pretore __________.
In definitiva, pertanto, richiamato quanto sopra esposto per l’atto
d’accusa principale, l’imputato è riconosciuto autore colpevole di ripetuta
tentata coazione, in complessive 7 occasioni; di due episodi di minaccia,
tentata e consumata; di due episodi di ingiuria; di danneggiamento e di un
episodio di violazione di domicilio.
10.
Giusta l’art. 47 CP, il
Giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita
anteriore, delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo
la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
11.
Giusta l’art. 42 cpv. 2 CP, se,
nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
Giusta il disposto dell’art. 46 CP se, durante il periodo di
prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da
attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione
condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito
della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49. Può
tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena
unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui
all’art. 41 CP.
A norma dell’art. 41 cpv. 1 CP il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le
condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CP) e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
12.
Nel caso concreto la colpa di
AC 1, uomo di oltre 40 anni che da tempo ha raggiunto la piena maturità ed è
padre di famiglia, è oggettivamente e soggettivamente grave in modo particolare
se solo si considera che ha agito nel solo ed unico intento di far prevalere la
sua volontà, per imporre il suo volere. Per l’imputato la cosa più importante
era che, volente o nolente, PC 1 facesse quello che lui voleva e non si è fatto
quindi alcuno scrupolo a sottoporre la figlia __________ a ripetute pressioni e
minacce sia dirette a lei stessa che alla madre, costringendola a vivere in uno
stato di pressione psicologica fatto di paura e timore dei comportamenti e
delle reazioni del padre, minandone la libertà. La ripetuta tentata coazione, che
è il reato più grave di cui deve rispondere, è stata quindi commessa
dall’imputato deliberatamente e per puro egoismo, per affermare il suo preteso
diritto di padre e per imporre la propria volontà, dimostrando una totale
indifferenza per i sentimenti e per i diritti della piccola PC 1, alla quale ha
provocato una sofferenza che emerge tangibilmente dalle sue audizioni.
AC 1 ha dimostrato nei fatti di non avere nessun senso del
rispetto delle regole, delle persone, dell’osservanza delle norme del vivere
civile, come dimostrano anche gli ulteriori reati di cui deve rispondere
commessi in danno del Pretore __________ e quelli in danno della ex moglie,
persone queste nei confronti delle quali l’imputato ha assunto (e mantenuto se
si guardano i precedenti) atteggiamenti prepotenti, rivendicativi ed
ingiuriosi, volti ad imporre il suo personale punto di vista e le sue personali
convinzioni in materia di diritti e doveri senza il minimo senso di
autocritica.
Per il resto la vita anteriore dell’imputato, a parte i precedenti,
non presenta note degne di rilievo. AC 1 - come dimostra la sua situazione
finanziaria - non ha mai trovato una stabilità professionale, vero è che non è
riuscito a tenere nel tempo un medesimo posto di lavoro a parte quello ultimo
di imbianchino che svolgeva ancora fino al dibattimento.
A questi elementi negativi si aggiungono i precedenti
dell’imputato, che dimostrano come AC 1 abbia recidivato in comportamenti che,
sostanzialmente, sono una sorta di continuazione dei primi ma in un crescendo
di gravità, ritenuto che il reato più grave è stato ripetutamente e
deliberatamente commesso (nella forma riconosciuta del tentativo) nei confronti
di una minore, una bambina di soli __________ anni, ciò che costituisce una
circostanza aggravante la colpa dell’imputato, che dimostra anche che AC 1 non
tiene in nessun conto le condanne che ha subito per reati analoghi.
Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare
circostanza attenuante. Nulla rende meno grave il suo agire. Malgrado la
parziale collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni fatte in aula (che la
Corte ha considerato a suo favore), l’imputato non dà segni tangibili di un
concreto cambiamento, se solo si pon mente all’incontro del 9 agosto con la sua
terapeuta __________ ed in particolare alle domande che ha ammesso di aver
posto alla sua terapeuta su chi era il responsabile del suo vissuto in merito
ai diritti di visita con la figlia (ciò che attesta una totale assenza di
autocritica e allo stesso tempo dimostra una totale mancanza di ravvedimento
dell’imputato), per cui grande è il rischio di ricaduta nella commissione di
nuovi reati, viste le difficoltà di rapporto con la figlia che, come riferito
alla PP l’11.08.2011 (cfr. AI 6 inc. MP 6407/2011) e ribadito in aula, non vede
da un mese e considerato anche la sua attuale condizione di persona privata del
permesso di domicilio che deve abbandonare la Svizzera.
Si è detto che l’imputato ha già subito, per i reati di coazione,
consumata o tentata e per reati connessi, tre condanne di cui la prima il 6
ottobre 2006, a 18 mesi sospesi per 5 anni (espiati nella misura di 214 giorni
di carcerazione preventiva), la seconda l’11.12.2006 a tre mesi sospesi per 5
anni ed il 29.04.2009 convertita in tre mesi dal GIAP, già espiata. Grave è che
AC 1 ha delinquito in pieno periodo di prova, sia rispetto alla condanna del
06.10.2006
a 18 mesi sospesi per 5 anni sia rispetto a quella di 90 giorni di
cui al decreto dell’11.12.2006 (ugualmente sospesa per 5 anni). Riguardo alla
condanna del 6.10.2006 va ribadito che AC 1 poche ore dopo aver subito la
condanna a 18 mesi, non appena scarcerato, ricomincia immediatamente a
commettere reati, per i quali sarà condannato con decreto dell’11.12.2006.
Grave è ancora che AC 1 ha ripreso a delinquere mentre era in
libertà provvisoria. Scarcerato il 25 giugno 2010, l’imputato non trova di
meglio che introdursi negli uffici della Pretura di __________ (nonostante la
diffida nei suoi confronti) ed insultare il Pretore, senza contare poi gli
insulti rivolti anche alla ex moglie. Il meno che si può dire è che AC 1 è
sordo ad ogni monito e che non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi
giudiziari e che nemmeno la privazione della libertà ha per lui valenza
educativa visto che non appena scarcerato, si rimette a delinquere: lo ha fatto
dopo la condanna del 2006 non appena scarcerato e lo ha rifatto nel 2010 pochi
giorni dopo esser stato posto in libertà provvisoria e quindi in pendenza di
procedimento.
Ora, se a fronte della descritta gravità oggettiva e soggettiva
dei reati commessi, la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è a
motivo, da un lato, che AC 1 ha delinquito in stato di lieve scemata
imputabilità, per il che la pena ha dovuto essere adeguatamente ridotta,
dall’altro, vi è che la misura di questa pena (tre mesi) corrisponde al margine
residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è stata adita, ritenuta
la revoca della sospensione condizionale delle due precedenti condanne.
13.
Riguardo alla prognosi, non
occorre spendere molte parole per giustificare la valutazione negativa fatta
dalla Corte, ricordando comunque che essendo in concreto applicabile l’art. 42
cpv. 2 CP, non basta l’assenza di prognosi negativa ma dovrebbero invece
ricorrere per l’imputato delle circostanze particolarmente favorevoli (per la
verità neppure allegate dalla difesa), condizione questa che è lungi
dall’essere soddisfatta in concreto.
Né a mitigare tale pronostico negativo può servire la circostanza
della revoca del permesso di domicilio di cui alla decisione
4.
ottobre 2010 dell’Ufficio della Popolazione con il conseguente
obbligo per AC 1 di lasciare la Svizzera. Infatti, ad oggi, la misura
amministrativa adottata nei suoi confronti non gli impedirebbe di ripresentare
in qualsiasi momento una nuova domanda ad esempio per un permesso di lavoro (B)
in Svizzera rispettivamente qualora si stabilisse a __________ dove abita la
sua nuova compagna, nulla gli impedirebbe di entrare in Svizzera quando vuole e
ricominciare a commettere reati.
Pertanto stante l’irriducibilità dell’accusato, vista l’assenza di
circostanze particolarmente favorevoli, considerata l’impossibilità di
pronunciare una pena unica (cfr. sentenza CCRP del 20 agosto 2009, inc. 17.2009.21,
consid. 6), non vi può essere alcuno spazio per la sospensione condizionale che,
visti i trascorsi di AC 1, ad avviso della Corte non avrebbe comunque alcun
effetto positivo.
Riguardo alla revoca della sospensione condizionale delle
precedenti condanne, va detto che l’art. 46 CP è categorico per condannati con
precedenti simili a quelli di AC 1 che ha già goduto della fiducia - che ha
tradito - delle autorità penali.
Sulla base delle predette considerazioni la
Corte ha disposto la revoca della sospensione delle pene di cui alle condanne
6.10.2006
e 11.12.2006.
14.
Le richieste degli accusatori
privati sono state accolte nella misura di fr. 1'844.55
a titolo di risarcimento del danno materiale comprovato.
A PC 1 è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr.
1'000.-.
A PC 2 è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr.
500.
- oltre all’importo di fr. 4'721.70
a titolo di risarcimento per spese legali.
Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato è stato
rinviato al competente foro civile.
15.
La tassa di giustizia e le
spese sono per 4/5 a carico dell’accusato e per il restante 1/5 a carico dello
Stato.
Visti gli art. 12, 19, 22, 30,
31, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 144, 177, 179septies, 180, 181, 186 CP;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
tentata coazione, ripetuta
per avere,
nel periodo gennaio 2009 sino al 24.7.2010, ad __________,
usando minaccia di grave danno ed intralciandone in altro modo la
libertà d’agire, tentato di costringere la figlia PC 1 a fare, omettere o
tollerare un atto,
e meglio
1.1.1
per avere, in data 26/27 gennaio
2009, ad __________,
minacciato la figlia PC 1, riferendosi alla nonna materna: “tu
non vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”;
1.1.2
per avere, nel periodo gennaio
2009.
/ maggio 2010, ad __________,
ripetutamente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di
casa dell’ex moglie al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui;
1.1.3
per avere, in data
12.10
, ad __________, presso __________, minacciato la figlia PC 1 con
l’espressione “se tu vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e
a tua madre”;
1.1.4
per avere, in data 13.10.2009,
ad __________, minacciato la figlia PC 1: “se tu vai a scuola da sola non
andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che vieni da me volentieri a
dormire io non faccio più del male alla mamma”;
1.1.5
per avere, in data
11.03
, ad __________, telefonicamente riferito alla figlia PC 1 la
minaccia che se non si fosse recata da lui sarebbe andato a scuola e le avrebbe
spaccato le gambe, e successivamente ricordandole come lui già si trovasse a
scuola;
1.1.6
per avere, in data 14.05.2010,
ad __________, appreso della decisione del Pretore di data 12.05.2010, che il
diritto di visita anziché la sera del 15/16.05.2010 (sabato sulla domenica)
veniva esercitato la domenica, minacciato telefonicamente la figlia AC 1
riferendole “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e
con un coltello ti taglio i capelli” nonché in data 15.05.2010 riferendole
che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più riso;
1.1.7
per avere, in data
24.07
, ad __________, riferito alla figlia AC 1 “i cuginetti verranno a
trovarti solo se vieni da me senza __________”;
1.2
minaccia, consumata e
tentata
1.2.1
per avere, in data 27.08.2010,
ad __________, minacciando la figlia AC 1 “lunedì vengo a scuola e ti spacco
la faccia”, tentato di incuterle spavento o timore;
1.2.2
per avere, il 14 maggio 2010
ad __________,
minacciato l’ex moglie AC 1 di morte, dicendole “ti ammazzo”,
incutendole timore;
1.3
ingiuria, ripetuta
per avere,
1.3.1
nel periodo luglio 2010 sino
al 2 agosto 2010 ad __________,
offeso l’onore dell’ex moglie AC 1 tacciandola ripetutamente di “puttana”
e “maiale”;
1.3.2
il 7 luglio 2010
a __________,
offeso l’onore del Pretore __________ tacciandolo di “stronzo”
e “figlio di puttana”;
1.4
danneggiamento
per avere, il 1. maggio 2010,
in via __________ ad __________,
danneggiato la porta e il telaio della cassetta delle lettere
nonché graffiato la fiancata destra della vettura __________ targata TI __________
dell’ex moglie PC 2;
1.5
violazione di
domicilio
per essersi, il 7 luglio 2010
a __________, in via __________,
introdotto indebitamente e contro la volontà del Pretore __________
nel palazzo della Pretura e nell’ufficio del Pretore,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa n. 125/2010
dell’8.11.2010.
2.
AC 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
2.1
coazione di cui al punto 1.8.
dell’atto d’accusa dell’8 novembre 2010;
2.2
abuso di impianti di
telecomunicazioni di cui al punto 5. dell’atto d’accusa dell’8 novembre
2010;
2.3
minaccia di cui all’atto
d’accusa aggiuntivo del 16 agosto 2011.
3.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità e trattandosi
di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del
29.4
,
AC 1 è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 3
(tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
a versare agli accusatori
privati PC 2 e alla di lei figlia PC 1, patr. dall’avv. RC 1, l’importo di
fr. 1'844.55 a titolo di risarcimento del danno materiale, fr. 500.-- a
titolo di indennità per torto morale a favore di PC 2 e di fr. 1'000.-- a
titolo di torto morale a favore della figlia AC 1, nonché di fr. 4'721.70
a titolo di risarcimento per spese legali. Per il rimanente della sua pretesa,
l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile;
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato in ragione di 4/5 e
per 1/5 sono a carico dello Stato.
5.
È revocata la sospensione
condizionale:
5.1
della pena detentiva di 18 (diciotto)
mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________
del 6.10.2006;
5.2
della pena detentiva di 90
(novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11.12.2006.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese (4/5):
Tassa di giustizia fr. 400.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.40
fr. 672.40
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.