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Decisione

72.2010.134

Condanna per spaccio di una coppia di tossicodipendenti e del loro fornitore

23 aprile 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di cui al punto 2. AA.

PP: __________, __________

e altre località del Canton Ticino.

Viene completato il

punto 1.A. dell’atto d’accusa con la menzione: “per avere, senza essere

autorizzati, ...”.

In merito alla

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per AC 3, il punto 2.A. dell’atto

d’accusa viene corretto in “nel periodo aprile 2009 - aprile 2010”, ritenuto che il consumo risale ad un’epoca precedente (settembre 2008) ma che per motivi di

prescrizione viene fissato a questa data.

Sentiti: - Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma

dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto, con le precisazioni concordate

al dibattimento. Postula la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 18 mesi, a

valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa

del 26.10.2009, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 3. In relazione ai decreti d’accusa del 27.2.2006 e del 26.10.2009, chiede che AC 2 venga ammonito.

Per AC 3, propone la condannata alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Per AC 1, chiede che venga

condannato alla pena detentiva, sospesa condizionalmente per 3 anni, di 10 mesi

e che nei suoi confronti venga ordinata un’assistenza riabilitativa. Postula

altresì la confisca del denaro e degli oggetti in sequestro nonché la confisca

e distruzione della sostanza stupefacente;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, la quale ripercorre la vita anteriore

del suo assistito e sottolinea gli sforzi che sta mettendo in atto per uscire

definitivamente dalla tossicodipendenza. Rileva che AC 1 ha collaborato nell’inchiesta ed ha ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa. Pone in evidenza il

fatto che il suo patrocinato ha venduto stupefacenti al solo scopo di

autofinanziare il proprio consumo e chiede che gli venga riconosciuta la

scemata imputabilità ex art. 19 cpv. 2 CP. Chiede quindi una riduzione della

pena proposta dal Procuratore pubblico, da porre al beneficio della sospensione

condizionale. Si associa alla Pubblica accusa nella richiesta che venga

ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa. Postula il

dissequestro del cellulare Nokia;

- l’avv.

DUF 3, difensore dell’imputata AC 3, il quale sottolinea la giovane età

della sua assistita e il suo difficile trascorso. Ritiene che in base alle

dichiarazioni della sua patrocinata e delle ulteriori risultanze

predibattimentali, il quantitativo di eroina di cui al punto 1.A. dell’atto

d’accusa debba essere ridotto a 120 grammi. Pone in rilievo la tossicodipendenza della sua assistita all’epoca dei fatti e i passi nel frattempo intrapresi

per cercare di cambiare vita. Chiede un’attenuazione della pena proposta dalla

Pubblica accusa sulla base dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e della scemata

imputabilità dovuta al consumo;

- l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato AC 2, il quale evidenzia che il suo

assistito è confesso ed ha ampiamente collaborato con gli inquirenti. AC 2 ha dimostrato con i fatti di voler voltare pagina e di essere sinceramente pentito di quanto

commesso, smettendo di assumere sostanze stupefacenti e trovandosi un lavoro.

Sottolinea inoltre che AC 2 ha agito in stato di scemata imputabilità e non a

fine di lucro. Si associa al Procuratore pubblico nella richiesta della

concessione della sospensione condizionale della pena e si rimette al giudizio

della Corte per una riduzione della stessa.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 103 segg. CP;

19 cpv. 3 lett. b LStup;

19 cifre 1 e 2, 19a vLStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 2 e AC

3 sono coautori colpevoli di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzati,

nel periodo estate 2009 - 6 aprile 2010, a __________,

sapendo o dovendo presumere che quelli trattati

erano quantitativi tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

previo acquisto da AC 1, da B.A. e da tale “__________”

non meglio identificato,

venduto al dettaglio un quantitativo complessivo

di 270 grammi di eroina,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel

verbale del dibattimento.

Considerandi

2.

AC 2 è

altresì autore colpevole di:

2.1

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e altre imprecisate

località del Canton Ticino,

nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina

(negli ultimi mesi tra 1 e 1,5 grammi al giorno),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel

verbale del dibattimento.

3.

AC 3 è

altresì autrice colpevole di:

3.1

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________, __________ e altre imprecisate

località del Canton Ticino,

nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina e

dal settembre 2009 in ragione di 0,75 grammi di eroina al giorno,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.

4.

AC 1 è

autore colpevole di:

4.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo febbraio - aprile 2010,

a __________ e __________,

venduto 90 grammi di eroina a AC 2 e AC 3 e 10 grammi di eroina ad __________ e __________;

4.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e altre imprecisate

località del Canton Ticino,

4.2.1

nel periodo aprile

2009.

- 14 aprile 2010,

consumato circa 19 grammi di marijuana e circa 9 grammi di hashish;

4.2.2

nel periodo

gennaio 2010 - 14 aprile 2010,

consumato circa 20 grammi di eroina;

4.2.3

nel periodo

26.

maggio - 1. ottobre 2010,

consumato tre dosi di eroina,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel

verbale del dibattimento.

5.

Di

conseguenza,

5.1

AC 2, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

5.1.1

alla pena detentiva

di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a

valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa

del 26 ottobre 2009.

5.1.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

5.2

AC 3, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, è condannata:

5.2.1

alla pena detentiva

di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di

prova di anni 2 (due).

5.3

AC 1, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

5.3.1

alla pena detentiva

di 8 (otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a

valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del

9.

gennaio 2012.

5.3.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

6.

Non si fa

luogo alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a AC 2 con

decreti d’accusa del 27 febbraio 2006 e del 26 ottobre 2009, ma il

condannato è ammonito.

7.

Per la

durata del periodo di prova nei confronti di AC 3 è ordinata un’assistenza

riabilitativa.

8.

Per la

durata del periodo di prova nei confronti di AC 1 è ordinata un’assistenza

riabilitativa.

9.

Previa

cancellazione dei dati in memoria, è ordinato il dissequestro a favore di AC 1

di un Nokia 6700 e del relativo caricabatterie.

10.

È ordinata la confisca di:

- fr. 2'180.-- di pertinenza

di AC 1;

- fr. 236.-- di pertinenza

di AC 2;

- fr. 68.70 di pertinenza di

AC 3.

11.

A garanzia

del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, è mantenuto

il sequestro conservativo su:

- fr.

630.

-- di pertinenza di AC 2;

- fr. 68.70

di pertinenza di AC 3.

12.

È ordinata

la confisca di:

- un Nokia

6600i;

- un

Samsung SGH-G600;

- un Sony Ericsson W200i;

- un Nokia 1661-2;

- un Samsung SGH-E250i;

- un Nokia 2760.

- una SIM

Swisscom;

- materiale

cartaceo;

- bilancino

verde;

- una SIM

Swisscom;

- una SIM

LycaMobile;

- una SIM

Yallo;

- una

bilancia elettronica;

- materiale

cartaceo;

- una SIM

Swisscom;

- una

cassetta di sicurezza in metallo;

- un

blocchetto “contabilità”;

- un

portasigarette in metallo;

- materiale

cartaceo.

13.

È ordinata

la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ed elencato nello scritto del

17.

aprile 2012 del Procuratore Pubblico (doc. TPC 38) nonché del tritacanapa in

metallo (rep. n. 8549).

14.

Le spese per

le difese d’ufficio di AC 2, AC 3 e AC 1 sono sostenute dallo Stato; resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà

stabilita con decisione separata.

15.

La tassa di

giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido,

con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 240.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 297.--

fr. 1'037.00

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 166.67

Inchiesta

preliminare fr. 80.00

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00

fr. 345.67

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 166.67

Inchiesta

preliminare fr. 80.00

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00

fr. 345.67

============

Distinta

spese a carico di AC 3 (1/3)

Tassa di

giustizia fr. 166.67

Inchiesta

preliminare fr. 80.00

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00

fr. 345.67

============

Intimazione a:

Per la Corte delle

assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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