72.2010.134
Condanna per spaccio di una coppia di tossicodipendenti e del loro fornitore
23 aprile 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
72.2010.134
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, PENAL
Titolo:
Condanna per spaccio di una coppia di tossicodipendenti e del loro fornitore
ASSISTENZA RIABILITATIVA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 CPS
art. 44 cpv. 1 CPS
art. 44 cpv. 2 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19 cpv. 3 let. b LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2010.134
Lugano,
23 aprile 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
AC 1
patrocinato dall’avv.
DUF 1
in carcere
preventivo dal 14 aprile al 26 maggio 2010 (43 giorni);
AC 2
patrocinato
dall’avv. DUF 2
in carcere
preventivo dal 6 aprile al 5 maggio 2010 (30 giorni);
AC 3
patrocinata
dall’avv. DUF 3
in carcere
preventivo dal 6 aprile al 4 maggio 2010 (29 giorni);
imputati, a
norma dell'atto d'accusa 131/2010 del 22 novembre 2010 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, in parte aggravata
A) AC 3 e AC
2 in correità tra loro (infrazione aggravata a LFstup)
sapendo o dovendo presumere che l’infrazione si
riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la
salute di parecchie persone;
per avere, nel periodo estate 2009 - aprile 2010, a __________, previo acquisto della sostanza da AC 1 e da B.A., venduto a clienti diversi tra
cui __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ complessivamente almeno gr. 270 di eroina al prezzo di
fr. 40.- la busta dose di gr. 0,2;
B) AC 1
(infrazione semplice a LFstup)
per avere, nel periodo febbraio - aprile 2010, a __________ e __________, senza essere autorizzato, venduto complessivamente almeno gr. 100 di
eroina, di cui gr. 90 a AC 2 e AC 3 ritenuto un prezzo di fr. 400.- la busta
dose di gr. 5, e gr. 10 a __________ e __________, ritenuto che gli stessi
acquistavano dosi di poco inferiori al grammo al prezzo unitario di fr. 40.-;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, nelle circostanze sottoindicate, senza
essere autorizzati, consumato eroina e meglio:
a) AC 3
nel periodo settembre 2009-aprile 2010, consumato
un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno gr. 0,75 al giorno;
b) AC 2
nel periodo gennaio 2009 – aprile 2010 consumato
un imprecisato quantitativo di eroina (negli ultimi mesi gr. 1 – 1,5 al
giorno);
c) AC 1
- nel
periodo ottobre 2008-a14 aprile 2010 consumato almeno gr. 30 di marijuana
e gr. 14 di haschisch;
- nel
periodo gennaio 2010 - 14 aprile 2010 consumato almeno gr. 20 di eroina;
- nel
periodo 26 maggio - 1. ottobre 2010 consumato almeno tre dosi di eroina;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
AC 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato
AC 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- l’imputata
AC 3, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 3.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:20.
Evase le seguenti
questioni: La Presidente solleva, d’ufficio, la
seguente questione pregiudiziale: il reato di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 2. dell’atto d’accusa è parzialmente prescritto.
Le parti danno atto della parziale prescrizione.
Con il loro accordo
l’imputazione viene così modificata:
- per
AC 2, l’imputazione viene limitata al periodo aprile 2009 - aprile 2010;
- per
AC 1, il periodo relativo al consumo di marijuana e hashish viene ridotto ad
aprile 2009 - 14 aprile 2010. Il quantitativo di marijuana consumato viene di
conseguenza ridotto a circa 19 grammi e il quantitativo di hashish a circa 9 grammi.
Con l’accordo delle
parti, il punto 1.A. dell’atto d’accusa viene completato con l’aggiunta,
riguardo ai fornitori: “..., previo acquisto della sostanza da AC 1, da B.A. e
da tale “__________”, cittadino __________ o __________ non meglio
identificato, ...”.
La Presidente chiede
alla PP di indicare i luoghi per le contravvenzioni alla LF sugli stupefacenti
Fatti
di cui al punto 2. AA.
PP: __________, __________
e altre località del Canton Ticino.
Viene completato il
punto 1.A. dell’atto d’accusa con la menzione: “per avere, senza essere
autorizzati, ...”.
In merito alla
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per AC 3, il punto 2.A. dell’atto
d’accusa viene corretto in “nel periodo aprile 2009 - aprile 2010”, ritenuto che il consumo risale ad un’epoca precedente (settembre 2008) ma che per motivi di
prescrizione viene fissato a questa data.
Sentiti: - Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma
dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto, con le precisazioni concordate
al dibattimento. Postula la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 18 mesi, a
valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa
del 26.10.2009, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 3. In relazione ai decreti d’accusa del 27.2.2006 e del 26.10.2009, chiede che AC 2 venga ammonito.
Per AC 3, propone la condannata alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Per AC 1, chiede che venga
condannato alla pena detentiva, sospesa condizionalmente per 3 anni, di 10 mesi
e che nei suoi confronti venga ordinata un’assistenza riabilitativa. Postula
altresì la confisca del denaro e degli oggetti in sequestro nonché la confisca
e distruzione della sostanza stupefacente;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, la quale ripercorre la vita anteriore
del suo assistito e sottolinea gli sforzi che sta mettendo in atto per uscire
definitivamente dalla tossicodipendenza. Rileva che AC 1 ha collaborato nell’inchiesta ed ha ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa. Pone in evidenza il
fatto che il suo patrocinato ha venduto stupefacenti al solo scopo di
autofinanziare il proprio consumo e chiede che gli venga riconosciuta la
scemata imputabilità ex art. 19 cpv. 2 CP. Chiede quindi una riduzione della
pena proposta dal Procuratore pubblico, da porre al beneficio della sospensione
condizionale. Si associa alla Pubblica accusa nella richiesta che venga
ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa. Postula il
dissequestro del cellulare Nokia;
- l’avv.
DUF 3, difensore dell’imputata AC 3, il quale sottolinea la giovane età
della sua assistita e il suo difficile trascorso. Ritiene che in base alle
dichiarazioni della sua patrocinata e delle ulteriori risultanze
predibattimentali, il quantitativo di eroina di cui al punto 1.A. dell’atto
d’accusa debba essere ridotto a 120 grammi. Pone in rilievo la tossicodipendenza della sua assistita all’epoca dei fatti e i passi nel frattempo intrapresi
per cercare di cambiare vita. Chiede un’attenuazione della pena proposta dalla
Pubblica accusa sulla base dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e della scemata
imputabilità dovuta al consumo;
- l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato AC 2, il quale evidenzia che il suo
assistito è confesso ed ha ampiamente collaborato con gli inquirenti. AC 2 ha dimostrato con i fatti di voler voltare pagina e di essere sinceramente pentito di quanto
commesso, smettendo di assumere sostanze stupefacenti e trovandosi un lavoro.
Sottolinea inoltre che AC 2 ha agito in stato di scemata imputabilità e non a
fine di lucro. Si associa al Procuratore pubblico nella richiesta della
concessione della sospensione condizionale della pena e si rimette al giudizio
della Corte per una riduzione della stessa.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 103 segg. CP;
19 cpv. 3 lett. b LStup;
19 cifre 1 e 2, 19a vLStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 2 e AC
3 sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzati,
nel periodo estate 2009 - 6 aprile 2010, a __________,
sapendo o dovendo presumere che quelli trattati
erano quantitativi tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
previo acquisto da AC 1, da B.A. e da tale “__________”
non meglio identificato,
venduto al dettaglio un quantitativo complessivo
di 270 grammi di eroina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel
verbale del dibattimento.
Considerandi
2.
AC 2 è
altresì autore colpevole di:
2.1
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________ e altre imprecisate
località del Canton Ticino,
nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina
(negli ultimi mesi tra 1 e 1,5 grammi al giorno),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel
verbale del dibattimento.
3.
AC 3 è
altresì autrice colpevole di:
3.1
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________, __________ e altre imprecisate
località del Canton Ticino,
nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina e
dal settembre 2009 in ragione di 0,75 grammi di eroina al giorno,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
4.
AC 1 è
autore colpevole di:
4.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo febbraio - aprile 2010,
a __________ e __________,
venduto 90 grammi di eroina a AC 2 e AC 3 e 10 grammi di eroina ad __________ e __________;
4.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________ e altre imprecisate
località del Canton Ticino,
4.2.1
nel periodo aprile
2009.
- 14 aprile 2010,
consumato circa 19 grammi di marijuana e circa 9 grammi di hashish;
4.2.2
nel periodo
gennaio 2010 - 14 aprile 2010,
consumato circa 20 grammi di eroina;
4.2.3
nel periodo
26.
maggio - 1. ottobre 2010,
consumato tre dosi di eroina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel
verbale del dibattimento.
5.
Di
conseguenza,
5.1
AC 2, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
5.1.1
alla pena detentiva
di 14 (quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a
valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa
del 26 ottobre 2009.
5.1.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
5.2
AC 3, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, è condannata:
5.2.1
alla pena detentiva
di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di
prova di anni 2 (due).
5.3
AC 1, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
5.3.1
alla pena detentiva
di 8 (otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a
valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del
9.
gennaio 2012.
5.3.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
6.
Non si fa
luogo alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a AC 2 con
decreti d’accusa del 27 febbraio 2006 e del 26 ottobre 2009, ma il
condannato è ammonito.
7.
Per la
durata del periodo di prova nei confronti di AC 3 è ordinata un’assistenza
riabilitativa.
8.
Per la
durata del periodo di prova nei confronti di AC 1 è ordinata un’assistenza
riabilitativa.
9.
Previa
cancellazione dei dati in memoria, è ordinato il dissequestro a favore di AC 1
di un Nokia 6700 e del relativo caricabatterie.
10.
È ordinata la confisca di:
- fr. 2'180.-- di pertinenza
di AC 1;
- fr. 236.-- di pertinenza
di AC 2;
- fr. 68.70 di pertinenza di
AC 3.
11.
A garanzia
del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, è mantenuto
il sequestro conservativo su:
- fr.
630.
-- di pertinenza di AC 2;
- fr. 68.70
di pertinenza di AC 3.
12.
È ordinata
la confisca di:
- un Nokia
6600i;
- un
Samsung SGH-G600;
- un Sony Ericsson W200i;
- un Nokia 1661-2;
- un Samsung SGH-E250i;
- un Nokia 2760.
- una SIM
Swisscom;
- materiale
cartaceo;
- bilancino
verde;
- una SIM
Swisscom;
- una SIM
LycaMobile;
- una SIM
Yallo;
- una
bilancia elettronica;
- materiale
cartaceo;
- una SIM
Swisscom;
- una
cassetta di sicurezza in metallo;
- un
blocchetto “contabilità”;
- un
portasigarette in metallo;
- materiale
cartaceo.
13.
È ordinata
la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ed elencato nello scritto del
17.
aprile 2012 del Procuratore Pubblico (doc. TPC 38) nonché del tritacanapa in
metallo (rep. n. 8549).
14.
Le spese per
le difese d’ufficio di AC 2, AC 3 e AC 1 sono sostenute dallo Stato; resta
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà
stabilita con decisione separata.
15.
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido,
con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 240.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 297.--
fr. 1'037.00
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 166.67
Inchiesta
preliminare fr. 80.00
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 166.67
Inchiesta
preliminare fr. 80.00
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
============
Distinta
spese a carico di AC 3 (1/3)
Tassa di
giustizia fr. 166.67
Inchiesta
preliminare fr. 80.00
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
============
Intimazione a:
Per la Corte delle
assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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