72.2010.137
Appropriazione indebita di fondi appartenenti a terzi da parte di membri dirigenti della società a cui venivano affidati. Procedura abbreviata.
1 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2010.137
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita di fondi appartenenti a terzi da parte di membri dirigenti della società a cui venivano affidati. Procedura abbreviata.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
PROCEDURA ABBREVIATA
art. 358 CPP
art. 362 CPP
art. 138 CPS
Incarto n.
72.2010.137
Lugano,
1 dicembre 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Andrea Minesso,
vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatore privato:
AP_1,
rappresentato
dall’avv. RAAP_1,
contro
AC 1
AC 2
entrambi
rappresentati dall’avv. DUF
imputati a norma
dell'atto d'accusa 135/2010 del 1° dicembre 2010, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1
1. appropriazione
indebita,
per avere,
agendo in correità fra di loro,
a __________, nel periodo gennaio-maggio 1998,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
in particolare al fine di restituire parte del
danno cagionato da AC 2 a clienti della Società __________ di cui l’avv. __________
era persona di riferimento, fiduciaria presso la quale AC 2 aveva lavorato
quale direttore,
nella loro veste di membri CdA della società __________
__________ e meglio di presidente (AC 1), rispettivamente di segretario
tesoriere (AC 2), entrambi aventi diritto di firma individuale sui conti
bancari intestati alla succitata società __________ presso l’allora Banca __________
(“__________”, oggi __________), sempre operando all’insaputa dell’avente
diritto economico della citata società panamense (avv. PC_1 di __________),
persona che entrambi conoscevano,
indebitamente impiegato a proprio e altrui
profitto valori patrimoniali appartenenti a terzi che la società __________ __________
(rispettivamente l’avv. AP_1) aveva loro affidato e, più in particolare, per
avere:
- a __________
il 30.01.1998, rispettivamente il 02.02.1998, indebitamente sottoscritto AC 1 e
AC 2 dapprima il Contratto di costituzione di pegno 30.01.1998 mediante il
quale mettevano a garanzia del credito di CHF 1 mio vantato dell’avv. __________,
tutti i titoli depositati sulla relazione no__________ intestata alla società __________
presso __________ equindi, dopo la forzata rinuncia di AC 2 di sedere nel CdA
di tale società panamese - al suo posto dovendo subentrare l’avv. __________
quale garante dell’operazione - indebitamente sottoscritto AC 1 il Contratto di
costituzione di pegno mobiliare 02.02.1998 a garanzia del prestito di CHF 1,4
mio concesso dall’avv. __________ (creditore) a favore di AC 2 (debitore) a
valere quale garanzia per il risarcimento dei clienti della Società __________
e dell’avv. __________ (persone danneggiate da AC 2 mediante malversazioni
commesse agli inizi degli anni ‘90), contratto mediante il quale veniva posta a
pegno la citata relazione bancaria no. __________ intestata alla società __________
presso l’allora __________,
- a __________
il 05.05.1998 - in ossequio agli accordi stipulati tra l’avv. __________ e i
fratelli ACCO per il risarcimento degli illeciti commessi da AC 2 e come meglio
descritti al punto precedente - indebitamente sottoscritto AC 1 l’ordine di
bonifico 05.05.1998 dell’importo di CHF 1 mio a favore del conto no. __________
Rub. __________ presso l’allora __________ intestato alla Società __________;
ordine di bonifico eseguito a debito della relazione no. __________ intestata a
__________ in modo illecito, ritenuto come l’avente diritto economico dei fondi
depositati su tale relazione (avv. AP_1 di __________) ne era completamente
all’oscuro, circostanza questa di cui entrambi i fratelli ACCO erano
perfettamente consapevoli.
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art.
Fatti
138 cifra 1 CP,
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 e
AC 2 sono dichiarati autore colpevoli dei
reati a loro ascritti, come sopra.
e di conseguenza
1.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg.
CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).
1.2. AC 2 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg.
CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).
2. AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento di una multa di
CHF 3'000.- (tremila) ciascuno con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. AC
1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento, in solido, dell’importo
di CHF 250'000.- (duecentocinquantamila) alla parte civile AP_1 a
titolo di risarcimento (art. 316d lett. c CPPT).
4. E’
ordinato il dissequestro e l’attribuzione all’avente diritto della
documentazione sequestrata il 15.04.2008 presso lo Studio legale avv. __________
e presso la __________ (AI 22).
5. Per
l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario (art.
19 Legge sui fiduciari) il procedimento è abbandonato per intervenuta
prescrizione dell’azione penale (art. 109 CP).
6. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 2'000.-
sono poste, in solido, a carico degli accusati.
Presenti: - il Procuratore pubblico
PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- gli
imputati AC 1 e AC 2, assistiti dal loro difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1, nonché 448 e 449 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 135/2010 del 1° dicembre 2010 contro AC 1 e AC 2 con le relative
proposte è approvato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e i disborsi sono posti a carico dei
condannati così come indicato alla proposta nr. 6 dell'atto d'accusa.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 3'000.--
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 2'000.--
fr. 5'000.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 1'500.--
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 1'000.--
fr. 2'500.--
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 1'500.--
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 1'000.--
fr. 2'500.--
============
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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