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Decisione

72.2010.140

Tentata rapina; furto

29 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. furto

per avere,

a ___________, in data 17.10.2010,

al fine di procacciarsi un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

sottratto a danno della PC 2 prelevandoli dalla cassa CHF 510.--;

(refurtiva non recuperata)

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 139 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 139/2010 del 6 dicembre 2010, emanato dal Procuratore Pubblico.

Presenti

§ Il

Procuratore Pubblico __________.

§ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di

fiducia avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore 10:15.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale segnala innanzitutto che i fatti sono stati subito

ammessi e che ritiene pacifica la qualifica giuridica dei reati ascritti. Rammenta

nondimeno i precetti giurisprudenziali relativi al reato di rapina nella sua

fattispecie non aggravata. Nell’ottica della commisurazione della pena, la

Pubblica accusa ricorda che l’accusato ha il vizio del gioco e importanti

problemi personali, ma che gode di una situazione famigliare piuttosto serena.

Si sofferma poi sui motivi a delinquere, osservando che egli non era costretto

a commettere illeciti. Dà comunque atto della sua auto-diffida dai Casinò

svizzeri, dell’assenza di precedenti significativi, della sua collaborazione,

del suo apparente pentimento e della sua volontà di continuare la sua terapia.

Tutto ciò considerato, il PP postula la condanna dell’accusato

alla pena detentiva di 15 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni. Chiede da ultimo la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il

quale dichiara che i fatti sono ammessi e che la loro qualifica giuridica non è

contestata. Ripercorre dunque la vita anteriore del suo patrocinato, insistendo

in specie sulla passione per il gioco che l’ha portato a delinquere e sul suo

bisogno di essere seguito psicologicamente. Egli ha preso coscienza dei propri

errori, ragione per cui il difensore postula l’applicazione dell’attenuante

specifica del sincero pentimento.

Il legale conclude quindi il suo intervento difensivo chiedendo,

ritenuto anche il carcere preventivo sofferto, che la pena inflitta al suo

patrocinato non ecceda i 6 mesi di reclusione, dà sospendere condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. tentata rapina

per avere, il 19 ottobre 2010, a ___________, tentato di sottrarre del denaro presso la stazione di Servizio ___________, mostrando alla commessa

del negozio un coltellino e intimandole di aprire la cassa?

1.2. furto

per avere, il 17 ottobre 2010, a ___________, al fine di procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto fr. 510.– dalla

cassa della PC 2?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Sussistono attenuanti

specifiche?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

4.

Deve un risarcimento alla

PC, e se sì in quale misura?

5.

Deve essere ordinata la

confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv.

CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente

sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che al n. 2;

visti gli art. 12, 22, 40, 42,

43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 139 cifra 1, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

tentata rapina

per avere, il 19 ottobre 2010, a ___________, tentato di sottrarre del denaro presso la stazione di Servizio ___________, mostrando alla commessa

del negozio un coltellino e intimandole di aprire la cassa;

1.2

furto

per avere, il 17 ottobre 2010, a ___________, al fine di procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto fr. 510.– dalla

cassa della PC 2;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

2.3

a

versare fr. 510.– alla PC 2.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

È ordinata la confisca di tutti

gli oggetti in sequestro menzionati nell’atto d’accusa.

Degli

importi sequestrati di fr. 1’070.80 e Euro 530.52, fr. 510.– sono devoluti alla

PC 2, mentre che sulla rimanenza è mantenuto il sequestro conservativo a

garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia e l’eventuale eccedenza è

dissequestrata in favore dell’accusato.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'362.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'912.--

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