72.2010.147
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18 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2010.147
Data decisione, Autorità:
18.10.2011, PENAL
Titolo:
Amministrazione infedele aggravata per avere indotto i clienti delle società di cui era direttore rispettivamente membro del consiglio di amministrazione a farsi pagare indebite provvigioni sulle fatture emesse. Attenuante del lungo tempo trascorso e violazione principio di celerità
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
ATTENUAZIONE DELLA PENA
PRINCIPIO DI CELERITÀ
art. 48 let. e CPS
art. 48 cpv. e CPS
Incarto n.
72.2010.147
Lugano,
18 ottobre 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Marco Villa,
Presidente
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta
gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
pubblico
contro AC 1,
patrocinato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 146/2010
del 17 dicembre 2010, di
ripetuta amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto,
per avere,
a Lugano ed in altre località all’estero, nel
periodo 1997-2001,
nella sua qualità di dirigente di __________
prima e di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di __________
poi,
per procacciare a sé un indebito profitto,
benché obbligato per negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancato in più
occasioni al proprio dovere,
e meglio, per avere,
senza l’autorizzazione del consiglio di
amministrazione di __________ e __________,
indotto numerosi clienti a pagargli delle
provvigioni dell’ordine del 5% sulle fatture emesse da __________ per ciascuna
vendita, in difetto di che il prezzo di acquisto dei prodotti sarebbe stato
incrementato di un ulteriore 5%, facendosi versare dette provvigioni sul suo
conto personale n. __________, cifrato n. __________ presso __________ (nel quale
è stato conglobato il conto n. __________ presso __________),
rinunciando in tal modo a concludere contratti
vantaggiosi per i suoi datori di lavoro, i quali avrebbero potuto vendere i
prodotti ad un prezzo superiore perlomeno del 5% (aumento dei prezzi proposto
da __________ e al quale AC 1 si sarebbe opposto),
permettendo con il suo agire che il patrimonio di
__________ prima e di __________ poi venisse concretamente danneggiato e
procacciandosi in tal modo un indebito profitto per almeno complessivi CHF
18'721.05 e USD 213'483.84,
ritenuto che in data 29 luglio 2010 le parti
hanno concluso un accordo transattivo, a seguito del quale le parti civili __________,
__________ e __________ si sono disinteressate al procedimento penale;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art.
Fatti
158 cifra 1 cpv. 3 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è
dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno (art.
40 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 40 e seg. CP).
3. AC 1 è
inoltre condannato alla multa di fr. 2'500.00
(duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25
(venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).
4. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle
ore 09:30 alle ore 09:50.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 48
lett. e, 48a, 49, 106 cpv. 2 e
158 n. 1 cpv. 3 CP;
82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1
CPP;
Considerandi
50.
e 61 LOG;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 146/2010 del 17.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è
approvato con le seguenti modifiche:
“1. AC 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.
2.
Di
conseguenza, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del
principio di celerità, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno
(art. 40 segg. CP) a valere quale pena totalmente aggiuntiva al decreto penale
del 17.2.2011 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 40 e segg. CP).
3.
(invariato)
4.
(invariato)”
2.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 2'281.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.95
fr. 3'065.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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