72.2010.148
Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso
22 febbraio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2010.148
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, PENAL
Titolo:
Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso
TRUFFA
art. 48 let. e CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
72.2010.148
Lugano,
22 febbraio 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di __________
composta da: giudice Claudio Zali,
Presidente
Valentina Tognetti, vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta
gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
pubblico
e in qualità di accusatori privati:
AP 1 – __________
rappr. dall’avv. dr. __________, __________
AP 2 - I __________
(CA)
rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano
contro AC 1
patrocinato dall’avv. __________, __________
in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al
25 marzo 2002 (64 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010
del 17 dicembre 2010, di
truffa
per avere,
tra maggio e dicembre 2000,
a __________, __________, __________, __________,
__________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio
per avere
nell’ambito di un'operazione commerciale promossa
dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri
della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________
(di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________
__________ (di seguito: __________),
sfruttando la larga autonomia concessagli
nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e
dagli organi dirigenti di __________,
ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli
ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare
ad assumere impegni finanziari per complessivi USD
22'000'000.00, di cui
- USD
18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________)
a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una
licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",
- USD
4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________)
nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________),
ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______
per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi
basata sulla tecnologia "__________",
ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che
quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD
18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e
quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________
ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________,
configurandosi l’inganno astuto:
- nell’aver
definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il
prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni
il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso
non esclusiva da concedere a __________,
- nell’aver
contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi
dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a
quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero
pacchetto azionario di __________,
- nell’aver
strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non
si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli
organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire
e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________
SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di
acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e
dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________
di cui __________ era titolare,
- nell’aver
dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di
__________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate
società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,
- nell’aver
predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi
ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste,
mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________,
entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente
dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di
servizi), e segnatamente:
a) contratto
27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto
azionario di __________,
b) scrittura
privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________
assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla
tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,
c) contratto
22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta
a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti)
inerente la tecnologia __________,
d) contratto
22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta
a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui
sub. c,
e) contratto
22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a
quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub.
d,
f) contratto
non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________
al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,
g) contratto
non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________
al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________
per lo sviluppo di sistemi,
cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________
di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi
personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui
riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD
350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui
riconducibili presso la Banca __________ SA;
ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati
recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00
circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni)
ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel
frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
Fatti
146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di
celerità;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC
1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.
Considerandi
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
2.
(due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;
2.2
al
versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
(due) anni.
4.
La
cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese
processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.
5.
Per le
eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________)
sono rinviate al competente foro civile.
Presenti: - il Ministero Pubblico,
rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,
- l’imputato
AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv.
__________,
- l’avv. __________,
in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,
- l’avv. __________,
in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30
alle ore 09:50.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative
proposte è approvato.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
accusatori privati: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 101.70
fr. 501.70
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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