72.2010.152
Appropriazioni indebite da parte di gerente di patrimoni e amministrazione infedele aggravata sottoponendo ai clienti situazioni patrimoniali false
22 novembre 2011Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2010.152
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, PENAL
Titolo:
Appropriazioni indebite da parte di gerente di patrimoni e amministrazione infedele aggravata sottoponendo ai clienti situazioni patrimoniali false
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 138 cf. 2 CPS
art. 158 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2010.152
Lugano,
22 novembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
AC 1
imputato a
norma dell'atto d'accusa n. 150/2010 del 27.12.2010, di
1.Appropriazione indebita aggravata
siccome commessa nella sua qualità di gerente di
patrimoni,
per avere, in più occasioni, nel corso dell'anno 2000, in __________ e a __________,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
agendo per il tramite della società di gestione
patrimoniale __________
__________ (nel seguito __________), società
dichiarata
fallita il 9 dicembre 2008, di cui era di fatto
il dominus operativo e
dirigenziale,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui
affidati in gestione,
segnatamente impiegato indebitamente la somma di EUR
160'000.-
a lui affidata in gestione, in più occasioni, dal
titolare della relazione
__________., ritenuto che l'accusato ha nel
frattempo
effettuato un risarcimento parziale di Eur
30'000.-;
2.Amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto,
per avere,
in più occasioni a __________,
nelle sotto elencate circostanze,
agendo per il tramite della società di gestione
patrimoniale __________,
di cui era di fatto il dominus operativo e
dirigenziale,
in quanto tale obbligato per negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti, ripetutamente mancato al
proprio obbligo di fedeltà, di rendiconto e di informazione,
in particolare violato il proprio obbligo di
rendiconto, omettendo di
informare i clienti in merito all'andamento
effettivo degli investimenti
da loro effettuati, ingannandoli di continuo
sulle importanti perdite
prodottesi sulla gestione a mezzo di falsi
rendiconti scritti indicanti
una situazione patrimoniale fittiziamente
positiva, allo scopo di celare
le perdite intervenute,
impedendo ai clienti di determinarsi con
conoscenza di causa sui loro investimenti e sulle eventuali misure da adottare
in vista di arginare
le importanti perdite prodottesi al loro
patrimonio,
danneggiando rispettivamente permettendo che il
patrimonio dei clienti
venisse danneggiato, causando un danno globale di
EUR 2'187'359.-,
ovvero in danno:
2.1. del
cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni
patrimoniali false, occultanti le
perdite prodottesi nel periodo 21.11.2007 -
14.11.2008, causando
un danno al cliente di EUR 52'482.-;
2.2. a
danno del cliente titolare della relazione __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 11.06.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 107'427.-;
2.3. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
14.11.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 18'469.-;
2.4. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 14.01.2008 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR
158’702.-;
2.5. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, causando al cliente un danno di EUR 10’643.-;
2.6. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 29.01.2008 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 23’659.-;
2.7. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________,sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi, causando al
cliente un danno di EUR 185'056;
2.8. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite, causandogli un danno di
EUR 4'680.-;
2.9. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 21.05.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 140’852.-;
2.10. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
12.02.2008 -14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 127’987.-;
2.11. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 28.11.2006 - 14.11.2008, causandogli un danno di EUR 74'345.-;
2.12. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
09.01.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 26'158.16;
2.13. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 20.10.2008 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 3'110.55;
2.14. a danno del cliente titolare della relazione n. __________
sottoponendogli situazioni patrimoniali falsi, occultanti le perdite prodottesi
nel periodo 23.05.2006 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR
81'218.-;
2.15. a danno
del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni
patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
10.07.2007 e il 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 95'208.-;
2.16. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 3.12.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 2'782.-;
2.17. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
12.02.2008 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 35’215.-;
2.18. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite nel periodo 28.11.2006
- 14.11.2008, prodottesi causando al cliente un danno di EUR 36'290.-;
2.19. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
04.11.2005 - il 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR
78'581.-;
2.20. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 20.09.2006 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 5'124.-;
2.21. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
10.12.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 140'192.-;
2.22. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo
07.02.2008 - 14.11.2008, arrecandogli un danno di EUR 29'746.-;
2.23. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 16.10.2006 e il 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR
27'931.-;
2.24. a
danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli
situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel
periodo 10.01.2006 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR
727'722.-;
3. Ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a __________,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato, rispettivamente fatto allestire
documenti, attestanti, in urto
con la verità, fatti di importanza giuridica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali
documenti,
e meglio per avere, nel contesto degli atti di
amministrazione infedele aggravata descritti al punto n. 2, sottoposto ai
clienti titolari delle relazioni ivi indicate, le false situazioni patrimoniali
che ha riconosciuto
Fatti
di aver fatto allestire e sottoposto ai clienti,
a scopo di inganno, nel corso dell'interrogatorio del 23 settembre 2010;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 138 cifra 2 CP; art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 251 cifra 1 CP.
Atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è
dichiarato autore colpevole dei
reati a lui ascritti, come
sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:
1.1. alla
pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi condizionalmente sospesi con un periodo
di prova di anni 2 (due);
1.2. al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, che verranno
saldate mediante le somme in sequestro.
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35
alle ore 09:55.
Considerato, in fatto ed in
diritto
1. che per quel che concerne la vita anteriore e le condizioni
personali di (di seguito solo AC 1) si richiama quanto indicato a pagina (di
seguito solo pag.) 1 e seguenti (di seguito solo segg.) del verbale
d’interrogatorio (di seguito solo VI) dell’imputato dinanzi al procuratore
pubblico (di seguito solo PP) del 22.4.2009 (atto istruttorio, di seguito solo
AI, 2 classificatore verbali);
Considerandi
2.
che per i fatti oggetto di procedimento AC 1 non è mai stato
arrestato;
3.
che il procedimento in essere, a seguito di richiesta dell’imputato
nel VI PP 23.09.2010 pag. 3 (AI 10 classificatore verbali), si è svolto, con il
consenso del PP, nella forma della procedura abbreviata (art. 316 segg. TI/CPP,
dall’1.1.2011 art. 358 segg. CPP), materializzatasi nella proposta d’atto
d’accusa (di seguito solo AA), inoltrata all’imputato il 24.12.2010 e da lui sottoscritta
lo stesso giorno (AI 227) e quindi tramutata nell’AA 150/2010 datato 27.12.2010
(documento, di seguito solo doc., del tribunale penale cantonale, di seguito
solo TPC, 1 e verbale del dibattimento, di seguito solo VD, pag. 1);
4.
che in forza a ciò AC 1 trovasi accusato dei reati di
appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 1 e 2 CP nonché punto 1. dell’AA
e AI 133, fatti avvenuti nel corso del 2000, in Italia e a Lugano, a danno del titolare della relazione n. __________., per un importo di Euro, di seguito solo
€, 160'000.-), di ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1
cpv. 3 CP e punto 2. dell’AA, fatti avvenuti nel periodo 4.11.2005 /14.11.2008,
a __________, a danno di 24 diverse relazioni bancarie, per un importo di € 2'193'579,70
nonché doc. TPC 6, 9 e 11) e di ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP
e punto 3. dell’AA, fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo di cui
al reato del punto 2. dell’AA);
5.
che giusta l’art. 138 n. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata
rispettivamente indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto che in forza
all’art. 138 n. 2 CP il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP)
sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se ha commesso
il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di
curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di
un’industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da
un’autorità;
6.
che secondo dottrina e giurisprudenza una cosa è ritenuta affidata
ai sensi dell’art. 138 n. 1 CP se viene consegnata all’autore o lasciata in suo
possesso nell’interesse di un terzo per custodirla, amministrarla, consegnarla
o alienarla secondo le istruzioni ricevute che possono essere tacite od
espresse (DTF 120 IV 276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV
33). Per determinare se dei valori patrimoniali sono affidati occorre
analizzare la volontà delle parti secondo le regole della buona fede e alla
luce degli usi particolari vigenti nel ramo considerato (DTF 106 IV
257). Affinché siano dati i
presupposti oggettivi del reato occorre che l’autore abbia violato il rapporto
di fiducia venutosi a creare con la vittima, disponendo senza il consenso
dell’avente diritto ed in urto con le istruzioni ricevute di beni o valori
patrimonilai altrui per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht
II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138, n. 9 segg., DONATSCH,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 138, n. 1 segg. e CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.). Il reato è realizzato soltanto qualora l’autore abbia commesso un
atto di disposizione effettivo sul bene altrui e conseguentemente è
l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che determina la sua
punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e definitivo del bene
affidatogli (DTF 118 IV 148). Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato intenzionale (art.
12.
cpv. 2 prima frase CP) che presuppone la volontà e la consapevolezza
dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di realizzare un
indebito profitto (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 105 segg., DONATSCH, op. cit., § 7
pag. 114, 119 e 131, TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 138 n. 18 segg.
nonché CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 9 segg. e n. 24 segg.), anche se tale intenzione può realizzarsi anche in caso di dolo
eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29);
7.
che giusta l’art. 158 n. 1 CP commette amministrazione infedele ed è
punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o
negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la
gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga,
ricordato come ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP il giudice può pronunciare
una pena detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni se il colpevole ha agito
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto;
8.
che il reato di amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP) presuppone
l'adempimento di quattro condizioni, segnatamente che l'autore abbia assunto
una posizione di gerente, che abbia violato un obbligo che gli incombeva
nell'ambito di questa funzione, che ne sia risultato un pregiudizio anche solo provvisorio
e che abbia agito intenzionalmente (NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht
II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 158 n. 9 e 113, CORBOZ, op.
cit., art. 158 n. 10, DTF 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 190). L'autore
deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la
gestione (NIGGLI, op. cit.,
art. 158 n. 10 e CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 2) e secondo la
giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui
che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo
sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17, 120 IV 190, 118
IV 244, 102 IV 90, 100 IV 33 e 95 IV 65). Tale potere può manifestarsi non
solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso
la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali o con atti materiali
anche se resta nondimeno necessario che il gestore abbia un'autonomia
sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o
sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 e sentenza non pubblicata del
tribunale federale, di seguito solo TF,6S.711/2000 del 8.1.2003). Il gestore
deve inoltre aver violato un obbligo che gli appartiene in tale qualità anche
se la disposizione non sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di
diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita
in qualità di gestore (DTF 120 IV 190). Il dovere di gestione o di
sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in
particolare tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui, ed il
comportamento penalmente represso consiste proprio nell’aver violato tale
dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 123 IV 17, 120 IV 190, 118 IV
244, 105 IV 307 e 80 IV 243). Per il riconoscimento
dell’art. 158 CP è inoltre necessaria la sopravvenienza di un pregiudizio
patrimoniale a danno della vittima (DTF 129 IV 124, 122 IV 279 e 120 IV
90), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o
un aumento del passivo, sia un non aumento dell'attivo o una non diminuzione
del passivo (DTF 121 IV 104 e 80 IV 243), ritenuto che una semplice
messa in pericolo del patrimonio altrui non è sufficiente per ritenere il reato
consumato. Per finire l'autore deve aver agito intenzionalmente
(art. 12 cpv. 2 prima frase CP) anche se il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2
seconda frase CP) è sufficiente (NIGGLI, op. cit., art. 158 n. 155 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op,
cit., art. 158 n. 14, CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 13, DTF 129
IV 124, 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 19);
9.
che giusta l’art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è
punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un
tale documento;
10.
che il reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) presuppone
una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non
reprime solo la falsificazione di un documento, cioè un falso materiale, ma
anche la redazione di un documento dal falso contenuto, cioè un falso
ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia
un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed
atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il
fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano
necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag AG,
Zurigo / San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., CORBOZ, op. cit.,
art. 251 n. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel
secondo caso, in virtù della giurisprudenza del TF, la norma penale va
applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta menzogna scritta trascende
in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare
credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della
persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(TRECHSEL/ERNI,
op.cit., art. 251 n. 9 e DTF 123 IV 132). Si può prescindere da
un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma
contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone
non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine
e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per
certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze,
tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha
redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332,
121.
IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore
abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12
cpv. 2 prima frase CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nozione
da interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un
vantaggio patrimoniale (BOOG, Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 n. 95, TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 15,
CORBOZ, op. cit., art. 251 n. 179 segg., DTF 121 IV 90,
120.
IV 361 e 119 IV 234), o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (BOOG,
op. cit., art. 251 n. 86 segg., TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 12
e CORBOZ, op. cit., art. 251 n. 171 segg.);
11.
che le tre imputazioni di cui sopra trovano la loro conferma
fattuale e giuridica negli atti del procedimento ed in particolare negli AI 146
e 185 (referto peritale del 31.5.2010 e relativo complemento del 5.7.2010 del
perito __________), negli esiti dei vari ordini di perquisizione e sequestro
presso le banche __________ (di seguito solo __________, AI 30, 33, 52, 64 e
96), __________ (AI 13), __________ (AI 22), __________ (AI 97, 105, 106 e
108), __________ (AI 175) nonché __________ (AI 153) oltre che nelle
dichiarazioni di AC 1 nei suoi VI PP del 22.4.2009, 23.4.2009, 29.4.2009,
30.6.2010
e 23.9.2010 (AI 2, 3, 4, 9 e 10 classificatore verbali);
12.
che in sede di dibattimento AC 1 ha riconosciuto i fatti sopra evidenziati (VD pag. 2) e la sua ammissione concorda con quanto risultante dagli atti
di causa;
13.
che, previo richiamo di quanto indicato nel Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, art.
369.
pag. 1200 e da SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung
Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2009, art. 362 n. 5, onde
poter giungere alla sua approvazione (art. 362 cpv. 1 e 2 CPP) la Corte ha
proposto alle parti alcune modifiche dell’AA così come indicate nel VD da pag. 2 a pag. 3;
14.
che queste modifiche sono state accolte e ratificate dal PP, da AC 1
e dal suo difensore che, nel merito, non hanno sollevato alcuna opposizione
(doc. TPC 9 e 11 nonché VD pag. 2 e 3);
15.
che queste modifiche si imponevano per una maggior precisazione e
correttezza del punto 2. dell’AA, per un’esatta elencazione di quanto ancora
sotto sequestro e di quale sarebbe stata la sua destinazione anche a fronte del
doc. dibattimentale 1 prodotto dalla difesa (doc. TPC 14 e VD pag. 2);
16.
che con le così accettate modifiche sulla pena rispettivamente su
quanto da confiscare (fr. 15,35 e € 3'775.-, AI 7, VD pag. 2, art. 70 CP nonché
art. 263 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 3 CPP), da mantenere in sequestro conservativo
(il saldo attivo della relazione __________ presso la __________ intestata __________,
AI 6 e 28, VD pag. 2 ed art. 71 cpv. 3 CP) e da dissequestrare in favore di AC
1.
(tutta la documentazione sequestrata presso gli uffici della __________ e
l’abitazione del prevenuto, AI 7, 9, 87 e 90, VD pag. 2 e 3 nonché art. 267
cpv. 1 CPP) l’AA è stato approvato (dispositivo della procedura abbreviata, di
seguito solo DPA, pag. 1 e 2 n. 1) avendo la Corte liberamente constatato il
consenso di tutte le parti alle proposte in esame (AI 227, VD pag. 3 nonché
art. 362 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP), l’ammissione dei fatti da parte
dell’imputato (VD pag. 2 nonché art. 361 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 2 CPP), la
conformità al diritto e l’opportunità della procedura abbreviata (art. 362 cpv.
1.
lett. a e cpv. 2 CPP), la concordanza dell’accusa con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa (art. 362 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP)
rispettivamente l’adeguatezza della pena proposta (art. 362 cpv. 1 lett. c e
cpv. 2 CPP);
17.
che giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola
di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita
se la legge lo dichiara espressamente;
18.
che giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
ritenuto che in base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione;
19.
che giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola
l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di
pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei
mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti
(art. 10 cpv. 3 CP). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno sei mesi, con o senza
condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote
giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione
condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare
il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui
(art. 42 cpv. 3 CP) ricordato che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP);
20.
che giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in
parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da
due a cinque anni, ritenuto come il giudice debba spiegargli l’importanza e le
conseguenze della sospensione condizionale (art. 44 cpv. 3 CP);
21.
che giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata anche se non può aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
22.
che tenuto conto della gravità della colpa oggettiva e soggettiva
di AC 1 in merito ai fatti elencati nell’AA (art. 47 CP), del concorso di reati
(art. 49 CP), del perseguito scopo di lucro alla base del suo agire, della sua
vita anteriore e della sua incensuratezza se non in Italia (doc. TPC 12)
perlomeno in Svizzera (doc. TPC 5), della collaborazione prestata e degli
accordi transattivi nel frattempo conclusi con tutte le parti danneggiate (AI
47, 177, 207, 208, 210, 213, 216, 225, 226), la pena detentiva (art. 40 CP) di
24.
mesi condizionalmente sospesi (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di
2.
anni (art. 44 cpv. 1 CP) così come proposta nell’AA è da ritenersi adeguata
(art. 362 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPP) e da confermare seppur con la
precisazione che trattasi di pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza del GIP
del tribunale di __________ del 28.5.2008 (VD pag. 2 e DPA pag. 1 n. 1);
23.
che la tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a
carico di AC 1 (art. 426 cpv. 1 CPP e DPA pag. 2 n. 2);
24.
che in sede dibattimentale il PP e l’imputato hanno dichiarato di
rinunciare all’annuncio di appello (art. 362 cpv. 5 e 398 segg. CPP, VD pag. 4
e DPA pag. 2 n. 3) ritenuto comunque come la pubblica accusa ha chiesto una
motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 e 2 CPP nonché VD pag. 4), da cui la
redazione della presente sentenza.
- Constatato il
consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 49,
138.
n. 2, 158 n. 1 cpv. 3 e 251 n. 1 CP;
82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1
CPP;
50.
e 61 LOG;
22.
TG sulle spese
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 150/2010 del 27.12.2010 contro AC 1 con le relative
proposte è approvato con le seguenti modifiche:
“1. AC 1 è dichiarato autore
colpevole dei
reati a lui ascritti, come
sopra. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
1.1
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)
mesi condizionalmente sospesi con un periodo di prova di anni 2 (due) a valere
quale pena parzialemente aggiuntiva alla sentenza del GIP del Tribunale di __________
del 28.5.2008;
1.2
(invariato)
2.
Sino a concorrenza del pagamento
dell’importo di cui al punto 1.2. del dispositivo è ordinata:
2.1
la confisca di:
2.1.1
fr. 15,35;
2.1.2
Eur 3'775.-;
2.2
il sequestro conservativo del saldo attivo
della relazione n. __________ presso la __________ intestata alla __________;
3.
E’ ordinato il dissequestro in favore di AC
1:
3.1
della documentazione sequestrata presso gli
uffici della __________ di cui agli AI 7, 9, 87 e 90;
3.2
della documentazione sequestrata presso
l’abitazione privata di AC 1 di cui all’AI 9.”
2.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 39'575.30
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.70
fr. 40'344.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster