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Decisione

72.2010.20

Truffa (per oltre fr. 50'000.-), frode delle scotto (per complessivi CHF 64'965.15), conseguimento fraudolento di una prestazione (proscioglimento); calunnia; denuncia mendace (proscioglimento)

14 aprile 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori circa l'effettuazione in loro favore dei pagamenti dovuti da parte

dell'accusata (cfr. AI 40, doc. 39; allegato A al verbale PP 1° febbraio 2010

di __________), accreditandone la versione secondo cui i ritardi nel pagamento

sarebbero stati causati da problemi bancari invece che da mancanza di denaro,

ciò che consente di nutrire legittimi dubbi sulla di lui buona fede.

4. Quanto all'effettiva

situazione economica dell'accusata, gli accertamenti effettuati non hanno

consentito di reperire alcuna disponibilità di reddito o di sostanza.

Infatti, presso le banche italiane da lei indicate o non è stato

trovato alcun conto (__________), oppure sono stati rintracciati conti mai

movimentati (__________, __________, __________) e in seguito chiusi d'ufficio

dall'istituto.

E' interessante notare come l'accusata a vari istituti avesse

preannunciato l'arrivo di ingenti fondi (in un caso Euro 3'000'000.-)

provenienti dalla Svizzera, denaro che ovviamente non è mai arrivato (cfr.

plico AI 36). La medesima bugia essa l'ha infatti, specularmente, propinata

alla banca di __________ (__________) presso la quale è andata ad aprire un

conto rimasto rigorosamente inattivo (AI 17; verbale PP 1° febbraio 2010 di __________,

n. 4, in cui è stato sentito anche il consulente di __________ __________, pag.

4 e 5), affermando che sarebbero confluite sostanziose rimesse dall'Italia e

avendo cura di consegnare copia delle dichiarazioni e notifiche fiscali, oltre

ad una dichiarazione dell'ineffabile __________, secondo cui nell'ambito della

propria attività la prevenuta avrebbe

"

prodotto nell'anno 2007 (dal 1 gennaio al 31 luglio) ricavi per

€. 3.000.000 (diconsi tre milioni) come si evince dalle fatture a me consegnate

dalla stessa Dr.ssa AC 1 per provvedere ad effettuare gli adempimenti contabili

e fiscali relativi"

(cfr. plico AI 17).

Certo è solamente che dei "diconsi tre milioni"

nessuno ha mai visto nulla, nemmeno il __________ che ha dichiarato di non

essere stato pagato per la sua pluriennale attività, né l'accusata può essere

accreditata di qualsivoglia anche più modesto reddito, non risultando che essa

indulgesse in qualche forma di duro ma onesto e retribuito lavoro.

Ancora al dibattimento, seppur vistasi sbugiardata in merito alle

predette asserite disponibilità bancarie, essa ha persistito nell'affermare di

avere i milioni in banca, questa volta in __________, ma di non essere obbligata

a rivelare presso quale istituto. Al rilievo del Presidente del fatto che con

una frazione di tali milioni essa si sarebbe risparmiata una lunga

carcerazione, l'accusata non ha saputo rispondere.

5. La prevenuta, nell'asserito

intento di svolgervi i propri fantomatici mandati, è giunta a __________, con

la sorella, il 23 agosto 2008. Essa, noblesse oblige (almeno quella dei suoi

asseriti mandanti), ha preso alloggio all'Hotel __________, scendendo in una

suite da circa fr. 1'500.- al giorno.

Secondo il credibile racconto della capo ricezionista dell'hotel __________

-di certo preferibile alle sistematiche menzogne dell'accusata- (cfr. il suo

verbale PP 1° febbraio 2010, n. 4), all'arrivo dell'accusata le sarebbe stata

chiesta una carta di credito, che essa non avrebbe avuto. La prevenuta sarebbe

però stata intenzionata ad aprire prontamente un conto bancario a __________

per trasferirvi i propri fondi, sicché avrebbe chiesto di pazientare per

qualche giorno. In effetti qualche giorno dopo l'accusata avrebbe consegnato il

biglietto da visita del proprio consulente presso la __________, chiedendo che

la fattura per le prestazioni dell'albergo gli venisse inviata settimanalmente

per essere da lui pagata. Così ha raccontato la __________ il seguito del

soggiorno dell'accusata (verbale citato, pag. 2):

"

Abbiamo inviato le fatture al consulente, reputando che sarebbero

state saldate nel termine di 30 giorni. Non avendo ricevuto riscontro negativo

da parte sua, non ci siamo preoccupati più di tanto.

Le ho chiesto come mai le nostre fatture non venissero pagate. Lei

mi ha risposto che probabilmente il consulente era in vacanza. Dopo di che sono

andata due volte con lei presso la __________, via __________, in quanto la

signora AC 1 mi diceva che avrebbe prelevato, ciò che però non è mai avvenuto.

Ho atteso nella sala d'aspetto, mentre la signora si incontrava con il

consulente.

Dopo di che, non arrivando i soldi, ed essendo il conto arrivato a

CHF 64'965.-, il 10 ottobre 2008 le abbiamo chiesto di lasciare l'albergo. Il

10 ottobre 2008 la stessa ha firmato una dichiarazione nella quale si impegnava

a pagare lo scoperto entro il 13 ottobre 2008, ciò che non è avvenuto.

L'abbiamo chiamata diverse volte al telefono, ma nonostante le ripetute

promesse non ha mai pagato nulla. Il giorno 29 ottobre 2008 abbiamo presentato

denuncia."

La prevenuta, in effetti, ha rilasciato due riconoscimenti di

debito, annessi alla cennata querela penale per frode dello scotto.

Il primo è del 3 ottobre 2008 per fr. 56'383.55 e in esso

l'accusata, con spudoratezza non comune, afferma che

"

la presente dichiarazione è rilasciata esclusivamente quale

garanzia, avendo la sottoscritta già dato ordine alla propria banca __________

di saldare il citato importo"

soggiungendo che addirittura

"

la sottoscritta ha già informato il proprio legale, avv. __________,

__________, di intraprendere i necessari passi nei confronti di __________, __________,

per ogni eventuale danno che le dovesse ridondare per la mancata esecuzione

degli ordini conferiti."

Il secondo riconoscimento di debito è di fr. 64'065.15 e data del

10 ottobre 2008, giorno in cui il confortevole soggiorno dell'accusata allo __________

ha preso fine. Si tratta del medesimo importo di cui all'atto di accusa, per il

che non vi è contestazione in merito all'entità del debito dell'accusata, che

ha riconosciuto anche a verbale (v.pol. 17 febbraio 2009, pag. 5, in plico AI 25):

"

penso che il pagamento avverrà già entro la fine di questa

settimana, dopo di che provvederò in via giudiziaria contro la direzione

dell'albergo."

6. Alla prevenuta doveva

comunque essere chiaro che essa non avrebbe potuto proseguire a tempo

indefinito nel suo teatrino dello scrocco allo __________, ragione per cui si è

attivata per trovare un nuovo alloggio a __________.

Essa afferma di avere letto un'inserzione relativa all'affitto, a

fr. 6'500.- al mese più spese, di una villa a __________ e di avere perciò

contattato l'agenzia immobiliare che se ne occupava (__________), nella persona

della signora __________.

Tramite la signora __________, l'accusata è entrata in contatto

con PC 3, persona di contatto con i proprietari della villa, i signori PC 1 e PC

2.

La PC 3 ha mostrato la villa all'accusata, le ha dato un modulo di

candidatura da compilare e (comprensibilmente, vista l'entità della pigione) le

ha chiesto di esibire documentazione a comprova dell'attività svolta e

dell'entità del reddito annuo.

La parti si sono incontrate il 3 ottobre 2008 negli uffici di __________,

società con cui collabora la PC 3.

In quell'occasione la prevenuta si è presentata accompagnata

dall'avv. __________.

Nel modulo di candidatura (doc. A annesso al verbale PP 1°

febbraio 2010 di PC 3, n. 2), l'accusata si è descritta come "avvocato

- medico", libero professionista, proveniente dall'Hotel __________ e

con un reddito annuo di 3 milioni di euro. Durante il colloquio, essa ha

mostrato alla PC 3 varia documentazione, tra cui le predette stampate

informatizzate dell'Agenzia delle entrate indicanti i redditi e le relative

imposte, mentre che l'avv. __________ ha per sua parte dichiarato di avere

inoltrato la richiesta del permesso di dimora.

In queste circostanze da parte dei locatori nulla sembrava ostare

alla contestuale firma del contratto di locazione, era invece stato l'avv. __________

a chiedere delle piccole modifiche, ragione per cui le parti si erano ritrovate

pochi giorni dopo per la firma e l'accusata aveva chiesto di potere entrare

anticipatamente nell'ente -era previsto l'inizio del contratto al 15 ottobre

2008- siccome era disagevole alloggiare allo ________ con la sorella, il cane e

il gatto.

PC 3 in merito alle circostanze della stipula ha dichiarato

(verbale PP 1° febbraio 2010, n. 2, pag. 3):

"

La signora AC 1 ci ha rassicurato più volte dicendo che tutto era

a posto. Per parte nostra, viste le referenze, i redditi e il fatto che si è

presentata accompagnata da un legale di __________, era per noi sufficiente.

Tutti noi l'abbiamo creduta una persona facoltosa."

La prevenuta, firmato il contratto, ha preso possesso della villa

il 7 ottobre 2008.

Essendo stata anticipata la data d'entrata rispetto a quella

inizialmente prevista, non vi è stato tempo di preventivamente aprire il conto

destinato al versamento del deposito di garanzia di fr. 19'500.-, di modo che

la prevenuta ha potuto entrare in casa senza dovere versare alcunché.

7. Essa, ovviamente, non ha

mai pagato nulla, adducendo le inadempienze di chi avrebbe dovuto procedere al

trasferimento in Svizzera dei suoi denari.

I locatori hanno svolto con sollecitudine la procedura volta

all'espulsione dell'inquilina morosa, che ha però potuto profittare dei termini

legali per la messa in mora e la disdetta del contratto, oltre che delle more

della procedura di sfratto, pronunciato il 31 marzo 2009.

8. Sempre in relazione alla

villa di __________, la prevenuta ha quindi incaricato PC 3, conosciuta in quel

frangente, di occuparsi per suo conto di tutte le questioni connesse con il

trasloco, ivi compresa la ricerca di un arredamento confacente, contro un

onorario di fr. 70.- all'ora più spese, il tutto come risulta dal contratto del

4 ottobre 2008 (AI 40, allegato 7).

Già solo dalla data del contratto, successiva di un giorno alla

predetta riunione in cui l'accusata ha esibito le proprie credenziali per

ottenere la locazione della villa, si evince che AC 1 ha accettato di offrire i propri servigi alla prevenuta sulla base delle medesime errate

informazioni che avevano indotto alla stipula del contratto di locazione.

Per le prestazioni eseguite la PC 3 ha emesso una prima nota di fr. 1'250.- per le prestazioni di ottobre e una seconda di fr. 2'866.95

per le prestazioni di novembre, rimaste (ovviamente) impagate.

9. L'accusata ha inoltre

ingaggiato PC 4, padre di PC 3, affinché gli facesse da tassista privato,

pattuendo che egli avesse a fatturare mensilmente le prestazioni fornite.

Anche in questo caso la stipula è avvenuta per il tramite di PC 3

e anche in questo caso la volontà contrattuale del mandatario è stata indotta

dalle informazioni fornite dalla prevenuta alla predetta riunione del 3 ottobre

2008.

A seguito di questo accordo l'accusata si è ripetutamente fatta

scarrozzare da PC 4 tra __________, __________ e __________, accumulando un

debito di fr. 18'614.-.

10. Il 30 gennaio 2009 i locatori

PC 2 e PC 1, PC 3 e PC 4 hanno sporto denuncia contro l'accusata (AI 1).

Essa è stata sentita dalla polizia il 17 febbraio 2009 (in AI 25),

sede in cui, oltre al pagamento delle pendenze di cui alla pregressa denuncia

dell'Hotel __________, ha promesso il sollecito pagamento ai locatori (pag. 8 e

13), contestando di contro l'entità delle pretese di PC 4 e PC 3 (pag. 13).

L'accusata si è quindi ripetutamente sottratta ai tentativi del Procuratore

pubblico di interrogarla (cfr. gli AI 10, 18, 19, 20, 23, 24), di fatto

riparando in Italia ancor prima che fosse decretato lo sfratto dalla casa di __________,

ragione per cui il Procuratore pubblico in data 11 maggio 2009 ha promosso l'accusa nei suoi confronti e ha emesso un ordine di arresto, chiedendone

l'esecuzione all'autorità italiana (AI 26, 27, 28).

11. L'accusata è stata arrestata

il 21 maggio 2009 a __________.

Essendosi vanamente opposta alla procedura di estradizione, la sua

consegna agli inquirenti ticinesi è avvenuta solo 28 gennaio 2010, e dopo una

rapida inchiesta il Procuratore pubblico l'ha rinviata a giudizio con atto di

accusa 8 marzo 2010 per i titoli di truffa, commessa in danno dei locatori e di

PC 3, di frode dello scotto, commessa in danno dell'Hotel __________, e di

conseguimento fraudolento di una prestazione, commesso in danno di PC 4.

Con successivo atto di accusa del 22 marzo 2010 il Procuratore

pubblico, dando seguito alla denuncia in tal senso della parte lesa, le ha

inoltre imputato i reati di calunnia e denuncia mendace, presuntamente commessi

in occasione del proprio verbale di interrogatorio del 1° febbraio 2010, in occasione del quale la prevenuta aveva accusato PC 3 di essersi appropriata della somma di

fr. 16'000.- che lei le avrebbe consegnato per i signori PC 1 e PC 2 in pagamento dei primi canoni di locazione della casa di __________.

12. Al dibattimento il

patrocinatore dell'accusata, precedentemente dichiaratasi sana di mente, ha

dato atto della correttezza dei fatti riportati nell'atto di accusa a carico

della sua assistita (verbale dibattimentale, pag. 4) sollevando tuttavia tutta

una serie di obiezioni giuridiche in accoglimento delle quali la prevenuta

dovrebbe essere prosciolta da tutte le imputazioni.

13. Le obiezioni difensive

risultano fondate limitatamente alle imputazioni di conseguimento fraudolento

di una prestazione giusta l'art. 150 CP (AA principale, punto 2), norma non

applicabile nel contesto di un servizio taxi, oltretutto privato, come quello

prestato da PC 4 (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n. 3

ad art. 150 CP), e di denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP (AA

aggiuntivo, punto 2), non potendosi ammettere l'esistenza del soggettivo

intento dell'accusata di fare aprire un procedimento penale nei confronti di PC

3, mentre che per il resto le imputazioni promosse dal Procuratore pubblico

meritano conferma.

14. Secondo l'art. 149 CP

chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico

alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente

della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a

tre anni o con pena pecuniaria.

La norma intende fornire una particolare protezione ad albergatori

e ristoratori per il motivo che essi devono di fatto fornire per primi la

propria prestazione contrattuale, ragione per cui l'infrazione penale consiste,

in sostanza, nel disattendere la loro legittima aspettativa di un puntuale

pagamento. Questo significa che non occorre per la concretizzazione del reato

che il cliente sia insolvente, essendo sufficiente il fatto che egli rifiuti

l'esecuzione del contratto, lasciando l'esercizio senza provvedere al

pagamento. Il reato non è di contro commesso se l'albergatore o il ristoratore

accettano espressamente o tacitamente di non essere pagati nel momento usuale,

ed in tal caso l'infrazione è realizzata solamente alla scadenza del credito

concesso al cliente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n.

6, 7 e 8 ad art. 149 CP).

15. Il difensore, citando

Trechsel (opera citata, n. 5 ad art. 149 CP, pag. 719), ha tentato di sostenere

che non vi sarebbe reato della propria assistita per il motivo che

l'albergatore le avrebbe concesso del credito, sorvolando tuttavia su parte

della citazione, che alla fine fa esplicita riserva per l'ipotesi che il

credito sia stato ottenuto in maniera fraudolenta ("ertrogen").

Nel caso di specie, è innanzitutto chiaro per la Corte che

l'albergatore in questione non ha in alcun modo inteso derogare in favore della

prevenuta alle proprie consuete formalità di pagamento.

Quand'anche l'avesse fatto, ciò sarebbe avvenuto sulla scorta

delle articolate menzogne dell'accusata circa le proprie disponibilità

milionarie, solo temporaneamente inibite dalle lungaggini nella procedura di

trasferimento fondi in favore della __________ di __________.

Ma comunque, in ultima istanza, l'accusata avrebbe infine

disatteso anche qualsivoglia ipotesi di credito che potesse esserle stata

concessa dall'albergatore, tanto che ancora oggi il pagamento non è stato

effettuato a dispetto delle reiterate promesse in tal senso, ragione per cui il

reato sussisterebbe anche in questa denegata ipotesi.

Vero è perciò, in definitiva, che si tratta di una scolastica

fattispecie di frode dello scotto, reato che deve essere ascritto alla

prevenuta, pienamente consapevole della propria insolvenza.

16. Per quanto ne è delle

imputazioni di truffa giusta l'art. 146 CP, la difesa ha sollevato obiezioni

attinenti all'esistenza del requisito dell'inganno astuto, sostenendo, in

sintesi, che le vittime non avrebbero dato prova dell'elementare prudenza che

si deve esigere da loro, ragione per cui non potrebbero dolersi, penalmente, di

un inganno che non può essere ritenuto astuto.

17. Senza volersi qui dilungare

in esposti giuridici, va dato atto alla difesa di una apparente contraddittorietà

degli orientamenti giurisprudenziali, laddove da un lato si sottolinea

costantemente che non ogni inganno è astuto e che pertanto la vittima deve

ossequiare determinati parametri di diligenza, ma nel contempo si afferma anche

che la soglia dell'inganno astuto non deve essere posta ad un livello troppo

elevato per non vanificare la protezione offerta dal diritto penale, sicché

dell'esistenza o meno dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato, si

deve alla fine discutere sempre sulla scorta delle concrete circostanze del

caso.

Nondimeno, a partire al più tardi dalla sentenza 15 febbraio 2008

della Corte di diritto penale del Tribunale federale in re T. (6B-94/2007),

proprio in tema di rapporti commerciali come quello qui in rassegna (in quel

caso l'autore aveva truffato una primaria gioielleria di __________ facendosi

consegnare preziosi a credito), la giurisprudenza ha posto una soglia

dell'inganno astuto che, nell'opinione del sottoscritto è assai bassa, e

protegge finanche una vittima "incauta" e con "difese...

assopite da tempo" (pag. 12 e 13).

Pertanto, rinviando la difesa alla lettura di quella sentenza la

cui fattispecie presenta rilevanti analogie con quella in esame, se T. è stato

ritenuto autore colpevole di truffa, la prevenuta lo deve essere a maggiore

ragione, avendo meglio di lui millantato l'immagine di persona facoltosa.

Essa, sottacendo la propria insolvenza e la volontà di non

adempiere ai propri obblighi, si è infatti presentata agli occhi delle

controparti contrattuali alla riunione del 3 ottobre 2008 come una

professionista di successo in un settore assai particolare, accompagnata da un

avvocato di __________ e spalleggiata (a distanza) da un commercialista di __________,

proveniente da lungo soggiorno in uno dei migliori hotel di __________,

notoriamente oneroso, ciò che permetteva di presumere che ella avesse pagato il

relativo corrispettivo. Inoltre, e ciò è decisivo, la prevenuta era titolare di

documenti ufficiali italiani,

autentici, suscettibili di essere letti nel senso dell'imposizione

a suo carico negli ultimi tre anni di rilevanti imposte, il che permetteva

quanto meno una giustificata situazione di equivoco al riguardo dell'esistenza

di accertamenti dell'autorità fiscale italiana (che potevano essere lecitamente

presunti) sull'effettiva esistenza dei redditi milionari così dichiarati.

La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne

tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò

dell'ascritto reato di truffa, e questo sia al riguardo della stipula del

contratto di locazione con i signori PC 1 e PC 2 (punto 1.1 AA) che al

riguardo del contratto relativo alle prestazioni di PC 3 (punto 1.2 AA).

18. In corso di istruttoria, e

meglio in occasione del verbale 1° febbraio 2010 avanti al Procuratore

pubblico, l'accusata, sapendo di mentire, ha affermato di avere consegnato a PC

3 fr. 16'000.- in contanti destinati al pagamento delle pigioni, rendendola

così sospetta di avere trattenuto per sé il denaro, non consegnandolo ai destinatari.

La prevenuta, che ha confermato la circostanza al dibattimento

(verbale dibattimentale, pag. 3), ha in questo modo chiaramente commesso il

reato di calunnia di cui all'art. 174 CP.

19. Secondo l'art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, mentre che l'art. 49 CP

stabilisce che in caso di concorso di reati il giudice condanna l'autore alla

pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

20. La Corte ha ritenuto come la

prevenuta, per motivi che non ha voluto esplicitare (non potendo essere creduta

l'esistenza degli asseriti mandati ereditari), sia venuta in Svizzera allo

scopo di delinquere, ovvero per soggiornarvi a scrocco il più a lungo possibile

e nel modo più confortevole possibile, ciò che le è riuscito per più di 6 mesi,

arrecando un importante pregiudizio economico alle proprie vittime, nell'ordine

di fr. 120'000.-. Essa ha agito con reiterazione (e quindi con determinazione),

dato che quando non ha potuto più soggiornare in hotel, essa non si è fermata,

ma ha al contrario cercato un nuovo e comunque lussuoso alloggio. Nemmeno

l'intervento della polizia l'ha scoraggiata, e solo l'interessamento al caso

del Procuratore pubblico l'ha indotta alfine a lasciare la Svizzera.

Biasimevole, oltre al futile movente di volere vivere nel lusso, anche

l'atteggiamento processuale assunto, consistente, fino all'ultimo, nella pura e

semplice negazione della realtà in favore di bugie, al punto di commettere

anche il reato di calunnia, così da doversi ritenere che da parte sua non vi è

stato ravvedimento, né assunzione di responsabilità. Si precisa comunque,

qualora fosse necessario, che la pena non è stata inasprita in conseguenza

dell'attitudine processuale, ma che invece nessuna riduzione ha potuto esserle

accordata a tale titolo.

Ritenuto come la prevenuta non fosse incensurata, ma considerata

la lunghezza (per rapporto alla sanzione finale) del carcere preventivo

sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 11

mesi, con computo del carcere preventivo sofferto. La Corte in questo caso

nemmeno ha preso in considerazione l'eventualità di una pena pecuniaria,

trattandosi di sanzione addirittura surreale nell'ottica di una cittadina

straniera residente all'estero e millantatrice di averi milionari. La Corte

ritiene che una simile pena non verrebbe da lei neppure recepita come sanzione,

data la sua estraneità alla nostra società e alla nostra cultura giuridica, e

visto il rapporto malsano con il denaro, di cui è priva ma che è oggetto delle

sue fantasie e dei suoi reati.

21. La prevenuta ha subito una

condanna nel 2007 ad una pena detentiva superiore a 6 mesi, per il che la

sospensione condizionale dell'odierna sanzione potrebbe essere concessa solo in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP) che,

manifestamente, non sono date.

L'accusata infatti nonostante il lungo carcere preventivo sofferto

non ha preso coscienza degli errori commessi e non si è ravveduta. La prognosi

futura è fosca, visto come essa risulti inoltre priva di lavoro e di reddito, e

non abbia pertanto concrete possibilità di reinserimento.

La pena deve pertanto essere espiata.

22. La pretesa delle parti civili

PC 1 e PC 2 appare liquida limitatamente all'importo della truffa di cui

all'atto di accusa, ed è pertanto accolta per fr. 53'250.- e per il resto

rinviata al foro civile.

Anche la pretesa di PC 3 appare liquida sino a concorrenza

dell'ammontare della truffa indicato nell'atto di accusa, ovvero per fr.

4'116.95 corrispondenti al valore delle prestazioni fornite.

Si tratta in ogni caso di importi la cui effettiva riscossione

appare del tutto improbabile.

23. La tassa di giustizia di fr.

500.- e le spese processuali sono a carico dell'accusata.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che al n. 1.3, 1.5, 2;

visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 71,

146

cpv. 1, 149, 150, 174 cifra 1, 303 cifra 1 CP,

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autrice colpevole

di:

1.1. Truffa

per avere, a ___________,

nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:

1.1.1. ingannato con astuzia PC 1 e PC

Considerandi

2.

inducendoli a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la

loro villa in Via __________ a __________, arrecando al loro patrimonio un

danno di CHF 53'250.-;

1.1.2

ingannato con astuzia PC 3,

inducendola a fornirle prestazioni di consulenza e servizi in relazione alla

locazione della villa di cui trattasi, arrecandole un danno di CHF 4'116.95;

1.2

Frode dello

scotto

per aver, a __________,

nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008,

pernottato presso l'Hotel __________,

omettendo di onorare le relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15;

1.3

Calunnia

per avere, a __________,

durante l'interrogatorio avvenuto il 1° febbraio 2010

davanti al Procuratore pubblico, sapendo di dire cosa non vera,

incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri

fatti nocivi della di lei reputazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e precisato nei

considerandi).

2.

AC 1 è

prosciolta dall’accusa di conseguimento fraudolento di una prestazione e di

denuncia mendace.

3.

Di conseguenza:

AC 1 è condannata:

3.1

alla pena detentiva di 11

(undici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al

pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese

processuali.

4.

AC 1 è inoltre condannata a

versare i seguenti importi:

4.1

fr. 53'250.- alla PC 1 e PC 2;

4.2

fr. 4'116,95 alla PC 3.

5.

Per il rimanente delle pretese

le parti civili sono rinviate al competente foro civile.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Teste fr. 43.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 793.20

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