72.2010.20
Truffa (per oltre fr. 50'000.-), frode delle scotto (per complessivi CHF 64'965.15), conseguimento fraudolento di una prestazione (proscioglimento); calunnia; denuncia mendace (proscioglimento)
14 aprile 2010Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2010.20
Lugano,
14 aprile 2010/rb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretario:
dott. iur. Marco Pace
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuta dal 21 maggio 2009;
prevenuta colpevole di:
1. Truffa
per avere,
a __________,
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole
in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o
altrui,
segnatamente, secondo più azioni di un medesimo disegno criminoso,
che è consistito nel mettere in atto una vera e propria messa in scena volta a
simulare un'immagine di persona facoltosa, segnatamente, presentandosi quale
libera professionista con il titolo di avvocato specializzato in diritto
canonico, indicando di essere alloggiata per un lungo periodo presso il
lussuoso e rinomato Hotel __________ sottacendo di essersi sottratta
fraudolentemente al pagamento della relativa fattura, millantando averi e
disponibilità esorbitanti con un reddito annuo di Eur 3 milioni, esibendo le
dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti che facevano stato di un
reddito annuo molto elevato, mentre non ha versato le somme dovute a titolo di
imposta all'erario italiano e verifiche esperite per rogatoria hanno permesso
di accertare che, diversamente da quanto da lei dichiarato, l'accusata non
dispone di averi bancari in Italia,
indicando, contrariamente al vero, di aver presentato una domanda
per l'ottenimento di un permesso di dimora,
facendo altresì intervenire alle trattative un legale di __________
e un commercialista italiano che ha ripetutamente garantito a mezzo fax
l'imminente pagamento del dovuto, garantendo quindi di poter onorare gli
ingenti impegni contrattuali pattuiti, sottacendo che in realtà non aveva né
volontà né capacità di far fronte agli impegni assunti,
inducendo in tal modo,
1.1. PC 1 e PC 2, per il
tramite di PC 3 agente quale loro procuratrice, con inganno astuto, a
sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la loro villa in
Via __________ a __________, omettendo di versare sia il deposito di garanzia
di CHF 19'500.-, sia il canone locativo mensile di CHF 7'500.- (comprensivo
dell'acconto spese di CHF 1'000.-), nonostante la consegna dell’ente locato
avvenuta il 7 ottobre 2008, avendo sin dall’inizio l’intenzione di non dare
seguito agli impegni pattuiti, arrecando così un danno ai locatori di CHF
53'250.-;
1.2. PC 3, con inganno
astuto, a fornirle prestazioni nei mesi di ottobre e novembre 2008 per
complessivi CHF 4'116.95 di consulenza e prestazioni di servizio di vario tipo
in relazione alla locazione della villa di cui al punto n. 1.1., in virtù del
contratto di consulenza del 4 ottobre 2008 che stabiliva una tariffa oraria di
CHF 70.-, oltre alla rifusione delle spese amministrative,
avendo sin dall'inizio l'intenzione di non dare seguito agli
impegni pattuiti, arrecandole così un pregiudizio patrimoniale di CHF 4'116.95;
2. Frode dello scotto
a __________, nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008,
per aver pernottato presso __________, omettendo di onorare le
relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15,
in particolare, per aver frodato PC 5, comunicando, al momento del
suo arrivo, di non essere in possesso di una carta di credito, ma assicurando
che avrebbe immediatamente aperto un conto presso la banca __________ di __________,
su cui avrebbe trasferito dall'estero consistenti fondi personali, dando
indicazioni di inviare per il pagamento le fatture settimanali relative al
soggiorno al suo consulente presso la __________, pur sapendo che sul conto non
vi erano liquidità, cosicché l'istituto bancario non ha provveduto al pagamento
delle fatture, omettendo altresì di dare comunicazione alla parte civile
dell'indisponibilità delle liquidità necessarie in ossequio al segreto
bancario, l'accusata avendo ripetutamente rassicurato i responsabili
dell'albergo che le fatture sarebbero state onorate nei giorni successivi,
nonché, dopo essere stata invitata a lasciare l'albergo,
sottoscritto in data 10 ottobre 2008 un riconoscimento di debito per le
prestazioni ricevute, impegnandosi a saldare il dovuto entro il 13 ottobre
2008,
ritenuto che il debito non è stato estinto, non disponendo
peraltro l'accusata neppure delle necessarie liquidità per farvi fronte;
3. Conseguimento
fraudolento di una prestazione
per avere,
a __________, __________, __________, __________ ed in altre
località,
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,
senza corrispondere il dovuto, ottenuto fraudolentemente
prestazioni di servizio taxi tra __________, __________ e la __________ per un
importo complessivo di CHF 18'614.-, da parte di PC 4, sapendo trattarsi
di prestazioni a pagamento,
in particolare, per avere indotto fraudolentemente la parte civile
a fornire prestazioni di trasporto taxi a pagamento, millantando averi e
disponibilità esorbitanti, richiedendo per le prestazioni l'emissione di
fatture mensili, stante la continuità del servizio di trasporto richiesto, ed
assicurando ripetutamente la parte civile che le avrebbe onorate non appena
avesse aperto un conto bancario in Svizzera, sottocendo che in realtà non aveva
né volontà né capacità di far fronte al pagamento delle prestazioni;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art.
146 cpv. 1 CP, art. 149 CP, art. 150 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2010 dell’8 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre pervenuta colpevole di:
1. Calunnia
per avere,
a __________, durante l'interrogatorio avvenuto il 1° febbraio
2010 davanti al Procuratore pubblico,
sapendo di dire cosa non vera,
incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri
fatti nocivi della di lei reputazione,
segnatamente,
sapendo di dire cosa non vera, affermato di aver consegnato a PC 3, in qualità di rappresentante dei locatori PC 1 e PC 2, nel corso della prima metà del mese di
ottobre 2008, l'importo di CHF 16'000.- a contanti quale pagamento per i canoni
sino al 31 dicembre 2008 relativi alla villa da lei locata in Via __________ a __________,
incolpandola o rendendola sospetta in tal modo di essersi appropriata
indebitamente di fondi che sarebbero stati destinati ai locatori;
2. Denuncia mendace
per avere,
nel corso del medesimo interrogatorio di cui al punto n. 1,
denunciato PC 3, pur sapendola innocente, come autrice di un'appropriazione
indebita di CHF 16'000.- ai danni dei locatori PC 1 e PC 2, nell'intento di
provocare contro di lei un procedimento penale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 174 cifra 1 CP, art. 303 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 26/2010 del 22 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
Procuratore pubblico __________.
§ L'accusata AC 1, assistito dal
difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ Il
rappresentante di Parte Civile, avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, __________, la quale dopo aver riassunto i fatti, non
contestati dalle parti, pone l’accento sulle numerose bugie dall’accusata che
mostrando documenti fiscali attestanti millantate disponibilità economiche, ha
ingannato astutamente tutte le persone entrate in contatto con lei. L’accusata
infatti ha soggiornato in hotel di lusso, preso in locazione una lussuosa villa
e si è servita di professionisti con il chiaro intento di ingannarli
astutamente non corrispondendo quanto era loro dovuto. Al termine della sua
requisitoria, quindi, il PP postula la conferma integrale dell’atto di accusa e
dell’atto di accusa aggiuntivo proponendo la pena detentiva di 16 mesi da
espiare.
§ L’avv. __________, rappresentante di parte civile, il
quale associandosi alla requisitoria della pubblica accusa ritiene che
l’accusata ha architettato una messa in scena talmente credibile da riuscire
con astuzia ad ottenere prestazioni professionali senza avere la benché minima
intenzione di pagarle. A comprova della sua intenzione di non ossequire le
pendenze economiche lasciate scoperte in Ticino ella è infatti partita da __________
senza lasciare alcuna traccia. Di conseguenza le fattispecie dei reati
contestati nell’atto d’accusa e nell’atto di accusa aggiuntivo sono soddisfatte
e pertanto vi sono tutti gli elementi per condannare l’accusata a risarcire le
parti civili, come richiesto con le istanze risarcitorie presentate.
§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale, nel
narrare i fatti, dpone l’accento sull’aspetto dell’accusata che non rispecchia
certo quello di una persona facoltosa a cui dare credito illimitato. Egli
infatti ritiene difficile che si possa dare così tanta fiducia ad una persona
che mostra solo una documentazione cartacea. Pertanto, seppur si possa parlare
di inganno, lo stesso non è certamente astuto in quanto le vittime,
professionisti del settore, avrebbero potuto e dovuto fare di più per non
essere raggirate. Al termine della sua arringa il difensore ritiene quindi non
soddisfatti gli elementi costitutivi dei reati imputati all’accusata nell’atto
di accusa e nell’atto di accusa aggiuntivo e pertanto chiede il
proscioglimento.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:
quesiti:
AC 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. Truffa
per aver
a __________,
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:
1.1.1. ingannato con astuzia PC 1 e PC
2 inducendoli a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la
loro villa in Via __________ a __________, arrecando al loro patrimonio un
danno di CHF 53'250.-?
1.1.2. ingannato con astuzia PC 3,
inducendola a fornirle prestazioni di consulenza e servizi in relazione alla
locazione della villa di cui trattasi, arrecandole un danno di CHF 4'116.95?
1.2. Frode dello
scotto
per avere, a __________,
nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008,
pernottato presso l'Hotel __________, omettendo di onorare le
relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15?
1.3. Conseguimento fraudolento
di una prestazione
per avere, a __________, __________, __________, __________ ed in
altre località,
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,
ottenuto fraudolentemente da parte di PC 4, prestazioni di
servizio taxi tra __________, __________ e la __________ per un importo
complessivo di CHF 18'614.-,senza corrispondere il dovuto, sapendo trattarsi di
prestazioni a pagamento?
1.4. Calunnia
per avere, a __________,
il 1° febbraio 2010,
sapendo di dire cosa non vera,
incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri
fatti nocivi della di lei reputazione?
1.5. Denuncia mendace
per avere, al __________,
il 1° febbraio 2010,
denunciato PC 3, pur sapendola innocente, come autrice di
un'appropriazione indebita di CHF 16'000.- ai danni dei locatori PC 1 e PC 2,
nell'intento di provocare contro di lei un procedimento penale?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell’atto d’accusa
aggiuntivo.
2. Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alle
PC, e se sì in quale misura?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadina __________,
è nata il __________ a __________ ed è titolare di un permesso di soggiorno per
l'Italia, che la definisce "lavoratore autonomo", valido sino al 18
dicembre 2010 (cfr. il verbale PP 28 gennaio 2010, n. 1).
Essa risulta avere risieduto a __________ a far tempo dal 19
maggio 2000, ma l'anagrafe di quella città l'ha cancellata d'ufficio dai propri
registri per irreperibilità il 12 gennaio 2007 (AI 2). In Italia figura a suo
carico un precedente penale per il reato di calunnia, commesso a __________ il
31 gennaio 2001, per il quale il Tribunale di __________ l'11 aprile 2007 l'ha condannata alla pena (sospesa condizionalmente) di un anno e quattro mesi di reclusione.
2. Quanto qui sopra indicato
risulta da documenti ufficiali e può essere perciò ammesso per vero. Per il
resto le informazioni note sulla vita anteriore dell'accusata (cfr. in
particolare il citato verbale PP, pag. 2, ma soprattutto il verbale di polizia
17 febbraio 2009, pag. 11 e 12, in AI 25) provengono dalle di lei
dichiarazioni, laddove va sin d'ora premesso che essa mente a profusione,
probabilmente anche per mitomania o altro disturbo della personalità.
Secondo il suo suggestivo racconto, nullamente documentato ed anzi
su più punti (in particolare l'asserita disponibilità finanziaria) smentito
dagli accertamenti effettuati, essa sarebbe laureata in legge, con specializzazione
e studi supplementari in diritto canonico, ed abilitata all'esercizio
dell'avvocatura. Sarebbe però anche laureata in medicina e, come spiegato al
dibattimento, specialista in medicina legale oltre che in criminologia.
Essa avrebbe iniziato a lavorare in Italia all'inizio degli anni
'90, avendo ricevuto mandato dagli eredi di un nobile e facoltoso casato di
svolgere
"
attività di ricerca e di assistenza in relazione all'eredità del __________
__________, in vari paesi tra cui __________, Italia, Svizzera e __________ "
ed avrebbe quindi assunto altri mandati di quel genere (verbale PP
citato, pag. 2). Secondo i vaneggiamenti della prevenuta, logorroicamente
esplicitati anche al dibattimento e arginati a fatica dal Presidente, nella
pluriennale esecuzione del mandato affidatole dai __________ sarebbero emersi
collegamenti con società riconducibili a __________, ma anche con personaggi
legati alla mafia, sia italiana che ______________.
Dovendo investigare su presunti averi di pertinenza degli eredi __________
celati in banche svizzere, essa nel corso del 2008 avrebbe deciso di
trasferirsi in ________ per il tempo necessario all'espletazione dei propri
incombenti.
3. Menzione particolare, tra
le molte innocue fantasie dell'accusata, merita la meno innocua, articolata, ed
abilmente costruita menzogna al riguardo della propria situazione economica. La
prevenuta, infatti, si dichiara plurimilionaria in euro grazie ai proventi
della propria predetta attività di consulente in questioni successorie.
Sin qui sembrerebbe l'ennesima millanteria, sennonché essa risulta
avere effettivamente dichiarato al fisco italiano, aiutata in ciò dal
ragioniere __________ di __________ , presunti redditi milionari conseguiti
negli anni 2005, 2006 e 2007 (mentre che la dichiarazione per il 2008 non è
stata presentata), e meglio Euro 736'065.- per il 2005, Euro 1'040'000.- per il
2006 e Euro 2'950'000.- per il 2007, anno particolarmente fortunato. A sostegno
di queste dichiarazioni la prevenuta non ha presentato alcun documento bancario
o altro attestante l'effettiva esistenza del denaro, ma solamente copie di
fatture che ella avrebbe emesso a carico di fantomatici personaggi residenti in
__________.
Conseguentemente, il fisco, senza avere effettuato verifiche di
sorta, le ha rilasciato delle "Comunicazioni di avvenuto
ricevimento", ossia delle stampate riassuntive dei dati forniti dalla
dichiarante e indicanti anche gli (ingenti) importi dovuti a titolo di imposta
(IRPEF), di addizionali regionali e comunali, di IRAP e IVA (imposte ovviamente
mai pagate), documenti che la prevenuta ha quindi regolarmente utilizzato per
comprovare la propria asserita consistenza economica (cfr. su questi punti il
plico AI 36. rogatoria trasmessa dall'Italia).
Il __________ sentito per rogatoria il 13 luglio 2009 (plico AI
36, allegato 11), con gli inquirenti ha preso le distanze dall'accusata,
dichiarando di
"
non essere in grado di affermare se le fatture a me consegnate
dalla AC 1 per le dichiarazioni dei redditi siano effettivamente corrispondenti
a reali prestazioni o siano frutto di fantasia"
e, conseguentemente,
"
di non sapere neppure se la AC 1 abbia mai incassato tali fatture."
Vero è però che egli in precedenza aveva ripetutamente rassicurato
Fatti
i creditori circa l'effettuazione in loro favore dei pagamenti dovuti da parte
dell'accusata (cfr. AI 40, doc. 39; allegato A al verbale PP 1° febbraio 2010
di __________), accreditandone la versione secondo cui i ritardi nel pagamento
sarebbero stati causati da problemi bancari invece che da mancanza di denaro,
ciò che consente di nutrire legittimi dubbi sulla di lui buona fede.
4. Quanto all'effettiva
situazione economica dell'accusata, gli accertamenti effettuati non hanno
consentito di reperire alcuna disponibilità di reddito o di sostanza.
Infatti, presso le banche italiane da lei indicate o non è stato
trovato alcun conto (__________), oppure sono stati rintracciati conti mai
movimentati (__________, __________, __________) e in seguito chiusi d'ufficio
dall'istituto.
E' interessante notare come l'accusata a vari istituti avesse
preannunciato l'arrivo di ingenti fondi (in un caso Euro 3'000'000.-)
provenienti dalla Svizzera, denaro che ovviamente non è mai arrivato (cfr.
plico AI 36). La medesima bugia essa l'ha infatti, specularmente, propinata
alla banca di __________ (__________) presso la quale è andata ad aprire un
conto rimasto rigorosamente inattivo (AI 17; verbale PP 1° febbraio 2010 di __________,
n. 4, in cui è stato sentito anche il consulente di __________ __________, pag.
4 e 5), affermando che sarebbero confluite sostanziose rimesse dall'Italia e
avendo cura di consegnare copia delle dichiarazioni e notifiche fiscali, oltre
ad una dichiarazione dell'ineffabile __________, secondo cui nell'ambito della
propria attività la prevenuta avrebbe
"
prodotto nell'anno 2007 (dal 1 gennaio al 31 luglio) ricavi per
€. 3.000.000 (diconsi tre milioni) come si evince dalle fatture a me consegnate
dalla stessa Dr.ssa AC 1 per provvedere ad effettuare gli adempimenti contabili
e fiscali relativi"
(cfr. plico AI 17).
Certo è solamente che dei "diconsi tre milioni"
nessuno ha mai visto nulla, nemmeno il __________ che ha dichiarato di non
essere stato pagato per la sua pluriennale attività, né l'accusata può essere
accreditata di qualsivoglia anche più modesto reddito, non risultando che essa
indulgesse in qualche forma di duro ma onesto e retribuito lavoro.
Ancora al dibattimento, seppur vistasi sbugiardata in merito alle
predette asserite disponibilità bancarie, essa ha persistito nell'affermare di
avere i milioni in banca, questa volta in __________, ma di non essere obbligata
a rivelare presso quale istituto. Al rilievo del Presidente del fatto che con
una frazione di tali milioni essa si sarebbe risparmiata una lunga
carcerazione, l'accusata non ha saputo rispondere.
5. La prevenuta, nell'asserito
intento di svolgervi i propri fantomatici mandati, è giunta a __________, con
la sorella, il 23 agosto 2008. Essa, noblesse oblige (almeno quella dei suoi
asseriti mandanti), ha preso alloggio all'Hotel __________, scendendo in una
suite da circa fr. 1'500.- al giorno.
Secondo il credibile racconto della capo ricezionista dell'hotel __________
-di certo preferibile alle sistematiche menzogne dell'accusata- (cfr. il suo
verbale PP 1° febbraio 2010, n. 4), all'arrivo dell'accusata le sarebbe stata
chiesta una carta di credito, che essa non avrebbe avuto. La prevenuta sarebbe
però stata intenzionata ad aprire prontamente un conto bancario a __________
per trasferirvi i propri fondi, sicché avrebbe chiesto di pazientare per
qualche giorno. In effetti qualche giorno dopo l'accusata avrebbe consegnato il
biglietto da visita del proprio consulente presso la __________, chiedendo che
la fattura per le prestazioni dell'albergo gli venisse inviata settimanalmente
per essere da lui pagata. Così ha raccontato la __________ il seguito del
soggiorno dell'accusata (verbale citato, pag. 2):
"
Abbiamo inviato le fatture al consulente, reputando che sarebbero
state saldate nel termine di 30 giorni. Non avendo ricevuto riscontro negativo
da parte sua, non ci siamo preoccupati più di tanto.
Le ho chiesto come mai le nostre fatture non venissero pagate. Lei
mi ha risposto che probabilmente il consulente era in vacanza. Dopo di che sono
andata due volte con lei presso la __________, via __________, in quanto la
signora AC 1 mi diceva che avrebbe prelevato, ciò che però non è mai avvenuto.
Ho atteso nella sala d'aspetto, mentre la signora si incontrava con il
consulente.
Dopo di che, non arrivando i soldi, ed essendo il conto arrivato a
CHF 64'965.-, il 10 ottobre 2008 le abbiamo chiesto di lasciare l'albergo. Il
10 ottobre 2008 la stessa ha firmato una dichiarazione nella quale si impegnava
a pagare lo scoperto entro il 13 ottobre 2008, ciò che non è avvenuto.
L'abbiamo chiamata diverse volte al telefono, ma nonostante le ripetute
promesse non ha mai pagato nulla. Il giorno 29 ottobre 2008 abbiamo presentato
denuncia."
La prevenuta, in effetti, ha rilasciato due riconoscimenti di
debito, annessi alla cennata querela penale per frode dello scotto.
Il primo è del 3 ottobre 2008 per fr. 56'383.55 e in esso
l'accusata, con spudoratezza non comune, afferma che
"
la presente dichiarazione è rilasciata esclusivamente quale
garanzia, avendo la sottoscritta già dato ordine alla propria banca __________
di saldare il citato importo"
soggiungendo che addirittura
"
la sottoscritta ha già informato il proprio legale, avv. __________,
__________, di intraprendere i necessari passi nei confronti di __________, __________,
per ogni eventuale danno che le dovesse ridondare per la mancata esecuzione
degli ordini conferiti."
Il secondo riconoscimento di debito è di fr. 64'065.15 e data del
10 ottobre 2008, giorno in cui il confortevole soggiorno dell'accusata allo __________
ha preso fine. Si tratta del medesimo importo di cui all'atto di accusa, per il
che non vi è contestazione in merito all'entità del debito dell'accusata, che
ha riconosciuto anche a verbale (v.pol. 17 febbraio 2009, pag. 5, in plico AI 25):
"
penso che il pagamento avverrà già entro la fine di questa
settimana, dopo di che provvederò in via giudiziaria contro la direzione
dell'albergo."
6. Alla prevenuta doveva
comunque essere chiaro che essa non avrebbe potuto proseguire a tempo
indefinito nel suo teatrino dello scrocco allo __________, ragione per cui si è
attivata per trovare un nuovo alloggio a __________.
Essa afferma di avere letto un'inserzione relativa all'affitto, a
fr. 6'500.- al mese più spese, di una villa a __________ e di avere perciò
contattato l'agenzia immobiliare che se ne occupava (__________), nella persona
della signora __________.
Tramite la signora __________, l'accusata è entrata in contatto
con PC 3, persona di contatto con i proprietari della villa, i signori PC 1 e PC
2.
La PC 3 ha mostrato la villa all'accusata, le ha dato un modulo di
candidatura da compilare e (comprensibilmente, vista l'entità della pigione) le
ha chiesto di esibire documentazione a comprova dell'attività svolta e
dell'entità del reddito annuo.
La parti si sono incontrate il 3 ottobre 2008 negli uffici di __________,
società con cui collabora la PC 3.
In quell'occasione la prevenuta si è presentata accompagnata
dall'avv. __________.
Nel modulo di candidatura (doc. A annesso al verbale PP 1°
febbraio 2010 di PC 3, n. 2), l'accusata si è descritta come "avvocato
- medico", libero professionista, proveniente dall'Hotel __________ e
con un reddito annuo di 3 milioni di euro. Durante il colloquio, essa ha
mostrato alla PC 3 varia documentazione, tra cui le predette stampate
informatizzate dell'Agenzia delle entrate indicanti i redditi e le relative
imposte, mentre che l'avv. __________ ha per sua parte dichiarato di avere
inoltrato la richiesta del permesso di dimora.
In queste circostanze da parte dei locatori nulla sembrava ostare
alla contestuale firma del contratto di locazione, era invece stato l'avv. __________
a chiedere delle piccole modifiche, ragione per cui le parti si erano ritrovate
pochi giorni dopo per la firma e l'accusata aveva chiesto di potere entrare
anticipatamente nell'ente -era previsto l'inizio del contratto al 15 ottobre
2008- siccome era disagevole alloggiare allo ________ con la sorella, il cane e
il gatto.
PC 3 in merito alle circostanze della stipula ha dichiarato
(verbale PP 1° febbraio 2010, n. 2, pag. 3):
"
La signora AC 1 ci ha rassicurato più volte dicendo che tutto era
a posto. Per parte nostra, viste le referenze, i redditi e il fatto che si è
presentata accompagnata da un legale di __________, era per noi sufficiente.
Tutti noi l'abbiamo creduta una persona facoltosa."
La prevenuta, firmato il contratto, ha preso possesso della villa
il 7 ottobre 2008.
Essendo stata anticipata la data d'entrata rispetto a quella
inizialmente prevista, non vi è stato tempo di preventivamente aprire il conto
destinato al versamento del deposito di garanzia di fr. 19'500.-, di modo che
la prevenuta ha potuto entrare in casa senza dovere versare alcunché.
7. Essa, ovviamente, non ha
mai pagato nulla, adducendo le inadempienze di chi avrebbe dovuto procedere al
trasferimento in Svizzera dei suoi denari.
I locatori hanno svolto con sollecitudine la procedura volta
all'espulsione dell'inquilina morosa, che ha però potuto profittare dei termini
legali per la messa in mora e la disdetta del contratto, oltre che delle more
della procedura di sfratto, pronunciato il 31 marzo 2009.
8. Sempre in relazione alla
villa di __________, la prevenuta ha quindi incaricato PC 3, conosciuta in quel
frangente, di occuparsi per suo conto di tutte le questioni connesse con il
trasloco, ivi compresa la ricerca di un arredamento confacente, contro un
onorario di fr. 70.- all'ora più spese, il tutto come risulta dal contratto del
4 ottobre 2008 (AI 40, allegato 7).
Già solo dalla data del contratto, successiva di un giorno alla
predetta riunione in cui l'accusata ha esibito le proprie credenziali per
ottenere la locazione della villa, si evince che AC 1 ha accettato di offrire i propri servigi alla prevenuta sulla base delle medesime errate
informazioni che avevano indotto alla stipula del contratto di locazione.
Per le prestazioni eseguite la PC 3 ha emesso una prima nota di fr. 1'250.- per le prestazioni di ottobre e una seconda di fr. 2'866.95
per le prestazioni di novembre, rimaste (ovviamente) impagate.
9. L'accusata ha inoltre
ingaggiato PC 4, padre di PC 3, affinché gli facesse da tassista privato,
pattuendo che egli avesse a fatturare mensilmente le prestazioni fornite.
Anche in questo caso la stipula è avvenuta per il tramite di PC 3
e anche in questo caso la volontà contrattuale del mandatario è stata indotta
dalle informazioni fornite dalla prevenuta alla predetta riunione del 3 ottobre
2008.
A seguito di questo accordo l'accusata si è ripetutamente fatta
scarrozzare da PC 4 tra __________, __________ e __________, accumulando un
debito di fr. 18'614.-.
10. Il 30 gennaio 2009 i locatori
PC 2 e PC 1, PC 3 e PC 4 hanno sporto denuncia contro l'accusata (AI 1).
Essa è stata sentita dalla polizia il 17 febbraio 2009 (in AI 25),
sede in cui, oltre al pagamento delle pendenze di cui alla pregressa denuncia
dell'Hotel __________, ha promesso il sollecito pagamento ai locatori (pag. 8 e
13), contestando di contro l'entità delle pretese di PC 4 e PC 3 (pag. 13).
L'accusata si è quindi ripetutamente sottratta ai tentativi del Procuratore
pubblico di interrogarla (cfr. gli AI 10, 18, 19, 20, 23, 24), di fatto
riparando in Italia ancor prima che fosse decretato lo sfratto dalla casa di __________,
ragione per cui il Procuratore pubblico in data 11 maggio 2009 ha promosso l'accusa nei suoi confronti e ha emesso un ordine di arresto, chiedendone
l'esecuzione all'autorità italiana (AI 26, 27, 28).
11. L'accusata è stata arrestata
il 21 maggio 2009 a __________.
Essendosi vanamente opposta alla procedura di estradizione, la sua
consegna agli inquirenti ticinesi è avvenuta solo 28 gennaio 2010, e dopo una
rapida inchiesta il Procuratore pubblico l'ha rinviata a giudizio con atto di
accusa 8 marzo 2010 per i titoli di truffa, commessa in danno dei locatori e di
PC 3, di frode dello scotto, commessa in danno dell'Hotel __________, e di
conseguimento fraudolento di una prestazione, commesso in danno di PC 4.
Con successivo atto di accusa del 22 marzo 2010 il Procuratore
pubblico, dando seguito alla denuncia in tal senso della parte lesa, le ha
inoltre imputato i reati di calunnia e denuncia mendace, presuntamente commessi
in occasione del proprio verbale di interrogatorio del 1° febbraio 2010, in occasione del quale la prevenuta aveva accusato PC 3 di essersi appropriata della somma di
fr. 16'000.- che lei le avrebbe consegnato per i signori PC 1 e PC 2 in pagamento dei primi canoni di locazione della casa di __________.
12. Al dibattimento il
patrocinatore dell'accusata, precedentemente dichiaratasi sana di mente, ha
dato atto della correttezza dei fatti riportati nell'atto di accusa a carico
della sua assistita (verbale dibattimentale, pag. 4) sollevando tuttavia tutta
una serie di obiezioni giuridiche in accoglimento delle quali la prevenuta
dovrebbe essere prosciolta da tutte le imputazioni.
13. Le obiezioni difensive
risultano fondate limitatamente alle imputazioni di conseguimento fraudolento
di una prestazione giusta l'art. 150 CP (AA principale, punto 2), norma non
applicabile nel contesto di un servizio taxi, oltretutto privato, come quello
prestato da PC 4 (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n. 3
ad art. 150 CP), e di denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP (AA
aggiuntivo, punto 2), non potendosi ammettere l'esistenza del soggettivo
intento dell'accusata di fare aprire un procedimento penale nei confronti di PC
3, mentre che per il resto le imputazioni promosse dal Procuratore pubblico
meritano conferma.
14. Secondo l'art. 149 CP
chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente
della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a
tre anni o con pena pecuniaria.
La norma intende fornire una particolare protezione ad albergatori
e ristoratori per il motivo che essi devono di fatto fornire per primi la
propria prestazione contrattuale, ragione per cui l'infrazione penale consiste,
in sostanza, nel disattendere la loro legittima aspettativa di un puntuale
pagamento. Questo significa che non occorre per la concretizzazione del reato
che il cliente sia insolvente, essendo sufficiente il fatto che egli rifiuti
l'esecuzione del contratto, lasciando l'esercizio senza provvedere al
pagamento. Il reato non è di contro commesso se l'albergatore o il ristoratore
accettano espressamente o tacitamente di non essere pagati nel momento usuale,
ed in tal caso l'infrazione è realizzata solamente alla scadenza del credito
concesso al cliente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n.
6, 7 e 8 ad art. 149 CP).
15. Il difensore, citando
Trechsel (opera citata, n. 5 ad art. 149 CP, pag. 719), ha tentato di sostenere
che non vi sarebbe reato della propria assistita per il motivo che
l'albergatore le avrebbe concesso del credito, sorvolando tuttavia su parte
della citazione, che alla fine fa esplicita riserva per l'ipotesi che il
credito sia stato ottenuto in maniera fraudolenta ("ertrogen").
Nel caso di specie, è innanzitutto chiaro per la Corte che
l'albergatore in questione non ha in alcun modo inteso derogare in favore della
prevenuta alle proprie consuete formalità di pagamento.
Quand'anche l'avesse fatto, ciò sarebbe avvenuto sulla scorta
delle articolate menzogne dell'accusata circa le proprie disponibilità
milionarie, solo temporaneamente inibite dalle lungaggini nella procedura di
trasferimento fondi in favore della __________ di __________.
Ma comunque, in ultima istanza, l'accusata avrebbe infine
disatteso anche qualsivoglia ipotesi di credito che potesse esserle stata
concessa dall'albergatore, tanto che ancora oggi il pagamento non è stato
effettuato a dispetto delle reiterate promesse in tal senso, ragione per cui il
reato sussisterebbe anche in questa denegata ipotesi.
Vero è perciò, in definitiva, che si tratta di una scolastica
fattispecie di frode dello scotto, reato che deve essere ascritto alla
prevenuta, pienamente consapevole della propria insolvenza.
16. Per quanto ne è delle
imputazioni di truffa giusta l'art. 146 CP, la difesa ha sollevato obiezioni
attinenti all'esistenza del requisito dell'inganno astuto, sostenendo, in
sintesi, che le vittime non avrebbero dato prova dell'elementare prudenza che
si deve esigere da loro, ragione per cui non potrebbero dolersi, penalmente, di
un inganno che non può essere ritenuto astuto.
17. Senza volersi qui dilungare
in esposti giuridici, va dato atto alla difesa di una apparente contraddittorietà
degli orientamenti giurisprudenziali, laddove da un lato si sottolinea
costantemente che non ogni inganno è astuto e che pertanto la vittima deve
ossequiare determinati parametri di diligenza, ma nel contempo si afferma anche
che la soglia dell'inganno astuto non deve essere posta ad un livello troppo
elevato per non vanificare la protezione offerta dal diritto penale, sicché
dell'esistenza o meno dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato, si
deve alla fine discutere sempre sulla scorta delle concrete circostanze del
caso.
Nondimeno, a partire al più tardi dalla sentenza 15 febbraio 2008
della Corte di diritto penale del Tribunale federale in re T. (6B-94/2007),
proprio in tema di rapporti commerciali come quello qui in rassegna (in quel
caso l'autore aveva truffato una primaria gioielleria di __________ facendosi
consegnare preziosi a credito), la giurisprudenza ha posto una soglia
dell'inganno astuto che, nell'opinione del sottoscritto è assai bassa, e
protegge finanche una vittima "incauta" e con "difese...
assopite da tempo" (pag. 12 e 13).
Pertanto, rinviando la difesa alla lettura di quella sentenza la
cui fattispecie presenta rilevanti analogie con quella in esame, se T. è stato
ritenuto autore colpevole di truffa, la prevenuta lo deve essere a maggiore
ragione, avendo meglio di lui millantato l'immagine di persona facoltosa.
Essa, sottacendo la propria insolvenza e la volontà di non
adempiere ai propri obblighi, si è infatti presentata agli occhi delle
controparti contrattuali alla riunione del 3 ottobre 2008 come una
professionista di successo in un settore assai particolare, accompagnata da un
avvocato di __________ e spalleggiata (a distanza) da un commercialista di __________,
proveniente da lungo soggiorno in uno dei migliori hotel di __________,
notoriamente oneroso, ciò che permetteva di presumere che ella avesse pagato il
relativo corrispettivo. Inoltre, e ciò è decisivo, la prevenuta era titolare di
documenti ufficiali italiani,
autentici, suscettibili di essere letti nel senso dell'imposizione
a suo carico negli ultimi tre anni di rilevanti imposte, il che permetteva
quanto meno una giustificata situazione di equivoco al riguardo dell'esistenza
di accertamenti dell'autorità fiscale italiana (che potevano essere lecitamente
presunti) sull'effettiva esistenza dei redditi milionari così dichiarati.
La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne
tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò
dell'ascritto reato di truffa, e questo sia al riguardo della stipula del
contratto di locazione con i signori PC 1 e PC 2 (punto 1.1 AA) che al
riguardo del contratto relativo alle prestazioni di PC 3 (punto 1.2 AA).
18. In corso di istruttoria, e
meglio in occasione del verbale 1° febbraio 2010 avanti al Procuratore
pubblico, l'accusata, sapendo di mentire, ha affermato di avere consegnato a PC
3 fr. 16'000.- in contanti destinati al pagamento delle pigioni, rendendola
così sospetta di avere trattenuto per sé il denaro, non consegnandolo ai destinatari.
La prevenuta, che ha confermato la circostanza al dibattimento
(verbale dibattimentale, pag. 3), ha in questo modo chiaramente commesso il
reato di calunnia di cui all'art. 174 CP.
19. Secondo l'art. 47 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, mentre che l'art. 49 CP
stabilisce che in caso di concorso di reati il giudice condanna l'autore alla
pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.
20. La Corte ha ritenuto come la
prevenuta, per motivi che non ha voluto esplicitare (non potendo essere creduta
l'esistenza degli asseriti mandati ereditari), sia venuta in Svizzera allo
scopo di delinquere, ovvero per soggiornarvi a scrocco il più a lungo possibile
e nel modo più confortevole possibile, ciò che le è riuscito per più di 6 mesi,
arrecando un importante pregiudizio economico alle proprie vittime, nell'ordine
di fr. 120'000.-. Essa ha agito con reiterazione (e quindi con determinazione),
dato che quando non ha potuto più soggiornare in hotel, essa non si è fermata,
ma ha al contrario cercato un nuovo e comunque lussuoso alloggio. Nemmeno
l'intervento della polizia l'ha scoraggiata, e solo l'interessamento al caso
del Procuratore pubblico l'ha indotta alfine a lasciare la Svizzera.
Biasimevole, oltre al futile movente di volere vivere nel lusso, anche
l'atteggiamento processuale assunto, consistente, fino all'ultimo, nella pura e
semplice negazione della realtà in favore di bugie, al punto di commettere
anche il reato di calunnia, così da doversi ritenere che da parte sua non vi è
stato ravvedimento, né assunzione di responsabilità. Si precisa comunque,
qualora fosse necessario, che la pena non è stata inasprita in conseguenza
dell'attitudine processuale, ma che invece nessuna riduzione ha potuto esserle
accordata a tale titolo.
Ritenuto come la prevenuta non fosse incensurata, ma considerata
la lunghezza (per rapporto alla sanzione finale) del carcere preventivo
sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 11
mesi, con computo del carcere preventivo sofferto. La Corte in questo caso
nemmeno ha preso in considerazione l'eventualità di una pena pecuniaria,
trattandosi di sanzione addirittura surreale nell'ottica di una cittadina
straniera residente all'estero e millantatrice di averi milionari. La Corte
ritiene che una simile pena non verrebbe da lei neppure recepita come sanzione,
data la sua estraneità alla nostra società e alla nostra cultura giuridica, e
visto il rapporto malsano con il denaro, di cui è priva ma che è oggetto delle
sue fantasie e dei suoi reati.
21. La prevenuta ha subito una
condanna nel 2007 ad una pena detentiva superiore a 6 mesi, per il che la
sospensione condizionale dell'odierna sanzione potrebbe essere concessa solo in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP) che,
manifestamente, non sono date.
L'accusata infatti nonostante il lungo carcere preventivo sofferto
non ha preso coscienza degli errori commessi e non si è ravveduta. La prognosi
futura è fosca, visto come essa risulti inoltre priva di lavoro e di reddito, e
non abbia pertanto concrete possibilità di reinserimento.
La pena deve pertanto essere espiata.
22. La pretesa delle parti civili
PC 1 e PC 2 appare liquida limitatamente all'importo della truffa di cui
all'atto di accusa, ed è pertanto accolta per fr. 53'250.- e per il resto
rinviata al foro civile.
Anche la pretesa di PC 3 appare liquida sino a concorrenza
dell'ammontare della truffa indicato nell'atto di accusa, ovvero per fr.
4'116.95 corrispondenti al valore delle prestazioni fornite.
Si tratta in ogni caso di importi la cui effettiva riscossione
appare del tutto improbabile.
23. La tassa di giustizia di fr.
500.- e le spese processuali sono a carico dell'accusata.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno
che al n. 1.3, 1.5, 2;
visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 71,
146
cpv. 1, 149, 150, 174 cifra 1, 303 cifra 1 CP,
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole
di:
1.1. Truffa
per avere, a ___________,
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:
1.1.1. ingannato con astuzia PC 1 e PC
Considerandi
2.
inducendoli a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la
loro villa in Via __________ a __________, arrecando al loro patrimonio un
danno di CHF 53'250.-;
1.1.2
ingannato con astuzia PC 3,
inducendola a fornirle prestazioni di consulenza e servizi in relazione alla
locazione della villa di cui trattasi, arrecandole un danno di CHF 4'116.95;
1.2
Frode dello
scotto
per aver, a __________,
nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008,
pernottato presso l'Hotel __________,
omettendo di onorare le relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15;
1.3
Calunnia
per avere, a __________,
durante l'interrogatorio avvenuto il 1° febbraio 2010
davanti al Procuratore pubblico, sapendo di dire cosa non vera,
incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri
fatti nocivi della di lei reputazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e precisato nei
considerandi).
2.
AC 1 è
prosciolta dall’accusa di conseguimento fraudolento di una prestazione e di
denuncia mendace.
3.
Di conseguenza:
AC 1 è condannata:
3.1
alla pena detentiva di 11
(undici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al
pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese
processuali.
4.
AC 1 è inoltre condannata a
versare i seguenti importi:
4.1
fr. 53'250.- alla PC 1 e PC 2;
4.2
fr. 4'116,95 alla PC 3.
5.
Per il rimanente delle pretese
le parti civili sono rinviate al competente foro civile.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Teste fr. 43.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 793.20
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