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Decisione

72.2010.27

Spaccio di 349 g di cocaina e 200 g di marijuana da parte di tossicodipendente

8 novembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

Il presidente, le parti consenzienti,

concordano di ridurre il periodo di cui al punto 3 AA alle date 9.11.2007/14.10.2008.

L’atto di accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

dopo aver ripercorso i fatti e le dichiarazioni dell’accusato, anche a

confronto coi testimoni, e le ulteriori risultanze in atti (in part. contatti

telefonici), conclude chiedendo la conferma dell’atto di accusa coi correttivi

discussi al dibattimento e la condanna dell’accusato alla pena detentiva di 20

mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 3 anni, e assortita da

assistenza riabilitativa. Chiede infine la confisca di quanto in sequestro così

come discusso al dibattimento, ritenuto che in ogni caso va mantenuto il

sequestro conservativo del denaro in vista dell’esecuzione di un risarcimento

equivalente a favore dello Stato.

§ DF 1, difensore di AC 1, il quale dopo aver contestato la

realizzazione del reato di riciclaggio di denaro, per cui chiede il

proscioglimento del suo assistito, e il quantitativo di vendita di cocaina,

ammesso solo nella misura di 193.5 grammi, e posta in evidenza la situazione passata e presente del suo assistito nonché ritenuta la scemata imputabilità

al momento dei fatti, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal

PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla

confisca del denaro e degli altri oggetti indicati al dibattimento, mentre

concorda in merito alla necessità di un’assistenza riabilitativa.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti:

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate

località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo acquisto:

1.1.1. venduto

rispettivamente offerto in più occasioni almeno 568,4 grammi di cocaina;

1.1.1.1. trattasi di un quantitativo diverso;

1.1.2. venduto

rispettivamente offerto in più occasioni almeno 200 grammi di marijuana;

1.1.2.1. trattasi di un quantitativo diverso;

1.1.3. limitatamente

alla cocaina trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. riciclaggio

di denaro

per avere, a Lugano ed in altre imprecisate

località, nel periodo 31.7.2006/23.9.2008, in almeno 9 occasioni, compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la

confisca di fr. 8'181.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento

della vendita di stupefacente;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed

in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nel verbale dibattimentale?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere condannato ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?

5.

Deve

essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

6.

Deve

essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

6.1

fr. 6'707.05;

6.2

1 cellulare Nokia

1110.

bianco Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Sunrise no. __________;

6.3

1 cellulare Nokia

5200.

nero Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Orange no. __________;

6.4

1 cellulare LG

nero __________ con all’interno 1 carta SIM no. __________;

6.5

1 cellulare Nokia

nero __________ con all’interno 1 carta SIM Lebara no. __________;

6.6

1 carta SIM

Orange bianca Pin __________;

6.7

1 tessera

Sunrise Pin __________;

6.8

1 tessera

Lebara Pin __________;

6.9

1 tessera Areeba

Puk __________;

6.10

1 tessera

Sonic Lycatel;

6.11

1 portafoglio;

6.12

1 ovetto

Kinder giallo;

6.13

1 vaso di

vetro contenente polvere bianca;

6.14

1 bilancino

Tanita 7020 con display;

6.15

1 bilancino

Nikko TW 1050 con display;

6.16

1 adattatore

di memoria King Stone Micro SD;

6.17

materiale

cartaceo;

6.18

1 fotocopia

CI a nome di __________;

6.19

1 apparecchio

fotografico Fujifilm;

6.20

1 sacchetto

di velluto marrone con sassolini bianchi;

6.21

1 coltello

multifunzionale a forma di martello sporco di polvere bianca;

6.22

1 busta bianca contenente vari minigrip?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.1, 1.2, 6.11, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20 e

parzialmente al quesito 1.1.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 51, 69, 70, 71, 93, 95 e 305bis n. 1 CP;

19.

n. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano,

Chiasso ed in altre imprecisate località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo

acquisto, venduto in più occasioni circa 319 grammi di cocaina, offerto in più occasioni circa 30 grammi di cocaina, venduto in più occasioni circa 150 grammi di marijuana nonché offerto in più occasioni circa 50 grammi di marijuana;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed

in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa,

precisato nel verbale dibattimentale.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2

dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza

AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali in ragione di

4/5, la rimanenza a carico dello Stato.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di anni 2 (due).

5.

E’

ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa.

6.

E’ ordinata la confisca di:

6.1

1 carta SIM Sunrise no. __________;

6.2

1 carta SIM Orange no. __________;

6.3

1 carta SIM no. __________;

6.4

1 carta SIM Lebara no. __________;

6.5

1 ovetto Kinder giallo;

6.6

1 vaso di vetro contenente polvere bianca;

6.7

1 bilancino Tanita 7020 con display;

6.8

1 bilancino Nikko TW 1050 con display;

6.9

1 fotocopia CI a nome di __________;

6.10

1 coltello multifunzionale a forma di martello sporco di polvere

bianca;

6.11

1 busta bianca contenente vari minigrip.

6.12

1 carta SIM

Orange bianca Pin __________;

6.13

1 tessera

Sunrise Pin __________;

6.14

1 tessera

Lebara Pin __________;

6.15

1 tessera

Areeba Puk __________;

6.16

1 tessera

Sonic Lycatel.

7.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

7.1

1 cellulare Nokia 1110 bianco Imei __________;

7.2

1 cellulare

Nokia 5200 nero Imei __________;

7.3

1 cellulare

LG nero Imei __________;

7.4

1 cellulare

Nokia nero Imei __________;

7.5

1

portafoglio;

7.6

1 adattatore

di memoria King Stone Micro SD;

7.7

materiale cartaceo;

7.8

1

apparecchio fotografico Fujifilm

7.9

1 sacchetto

di velluto marrone con sassolini bianchi.

8.

E’

ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 6'707.05 (seimilasettecentosette

e zerocinque) a garanzia del pagamento del risarcimento equivalente in favore

dello Stato di cui al punto 3.2, rispettivamente della tassa di giustizia e

delle spese processuali di cui al punto 3.3.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 2'976.--

Risarcimento fr. 5'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 8'416.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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