72.2010.27
Spaccio di 349 g di cocaina e 200 g di marijuana da parte di tossicodipendente
8 novembre 2010Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
72.2010.27
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, PENAL
Titolo:
Spaccio di 349 g di cocaina e 200 g di marijuana da parte di tossicodipendente
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
SCEMATA IMPUTABILITÀ
art. 19 CPS
art. 305bis cf. 1 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2010.27
Lugano,
8 novembre 2010/sg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 detto
__________
detenuto dal 14 ottobre al 18 dicembre 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio, per avere, senza essere autorizzato,
1.1. a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate località,
nel periodo anno 2006 – 14 ottobre 2008, in più occasioni,
venduto e in minima parte offerto, a tossicodipendenti locali e segnatamente a __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e ad altre persone non
identificate, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno
568,4 grammi, con grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di
bustine da 0,6/0,7 grammi l’una, da lui confezionate, al prezzo variante da fr.
80.- a fr. 120.- l’una, sia di ovuli da circa 5 e 10 grammi l’uno al prezzo variante da fr. 400.- a fr. 900.- l’uno,
sostanza acquistata a Lugano e in altre
imprecisate località, da tale “__________” e da spacciatori africani non
identificati, al prezzo di fr. 750.- l’ovulo da circa 10 grammi l’uno;
1.2. a Lugano, nel periodo inizio anno 2006 – ottobre 2008,
venduto e offerto,
in particolare a __________ e __________, circa 200 grammi di marijuana, sostanza previamente acquistata da __________ a fr. 50.- il sacchetto da
circa 8 grammi l’uno, conseguendo un illecito profitto di circa fr. 700.-/800.-;
2. riciclaggio
di denaro
per avere, a Lugano ed in
altre imprecisate località,
nel periodo 31 luglio 2006 – 23 settembre 2008, in almeno 9 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il
ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 8'181.-, che sapeva o poteva
presumere provenire da un crimine e segnatamente dall'infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti commessa sia da lui che da suoi connazionali,
denaro che fece trasferire, in __________, __________
e __________, tramite bonifici della _____________, a beneficio di __________, __________,
__________, __________ e __________;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed
in altre imprecisate località, nel periodo aprile 2007 – 14 ottobre 2008,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina, sostanze
acquistate nella summenzionate circostanze;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli art. 305bis cifra 1 CP, 19 cifra 1 e 2 LS e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 28/2010 del 22 marzo 2010, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1,
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:20.
Fatti
Il presidente, le parti consenzienti,
concordano di ridurre il periodo di cui al punto 3 AA alle date 9.11.2007/14.10.2008.
L’atto di accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
dopo aver ripercorso i fatti e le dichiarazioni dell’accusato, anche a
confronto coi testimoni, e le ulteriori risultanze in atti (in part. contatti
telefonici), conclude chiedendo la conferma dell’atto di accusa coi correttivi
discussi al dibattimento e la condanna dell’accusato alla pena detentiva di 20
mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 3 anni, e assortita da
assistenza riabilitativa. Chiede infine la confisca di quanto in sequestro così
come discusso al dibattimento, ritenuto che in ogni caso va mantenuto il
sequestro conservativo del denaro in vista dell’esecuzione di un risarcimento
equivalente a favore dello Stato.
§ DF 1, difensore di AC 1, il quale dopo aver contestato la
realizzazione del reato di riciclaggio di denaro, per cui chiede il
proscioglimento del suo assistito, e il quantitativo di vendita di cocaina,
ammesso solo nella misura di 193.5 grammi, e posta in evidenza la situazione passata e presente del suo assistito nonché ritenuta la scemata imputabilità
al momento dei fatti, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal
PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla
confisca del denaro e degli altri oggetti indicati al dibattimento, mentre
concorda in merito alla necessità di un’assistenza riabilitativa.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti:
quesiti:
AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate
località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo acquisto:
1.1.1. venduto
rispettivamente offerto in più occasioni almeno 568,4 grammi di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.1.2. venduto
rispettivamente offerto in più occasioni almeno 200 grammi di marijuana;
1.1.2.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.1.3. limitatamente
alla cocaina trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. riciclaggio
di denaro
per avere, a Lugano ed in altre imprecisate
località, nel periodo 31.7.2006/23.9.2008, in almeno 9 occasioni, compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca di fr. 8'181.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento
della vendita di stupefacente;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed
in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato
nel verbale dibattimentale?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Deve
essere condannato ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?
5.
Deve
essere ordinata un’assistenza riabilitativa?
6.
Deve
essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:
6.1
fr. 6'707.05;
6.2
1 cellulare Nokia
1110.
bianco Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Sunrise no. __________;
6.3
1 cellulare Nokia
5200.
nero Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Orange no. __________;
6.4
1 cellulare LG
nero __________ con all’interno 1 carta SIM no. __________;
6.5
1 cellulare Nokia
nero __________ con all’interno 1 carta SIM Lebara no. __________;
6.6
1 carta SIM
Orange bianca Pin __________;
6.7
1 tessera
Sunrise Pin __________;
6.8
1 tessera
Lebara Pin __________;
6.9
1 tessera Areeba
Puk __________;
6.10
1 tessera
Sonic Lycatel;
6.11
1 portafoglio;
6.12
1 ovetto
Kinder giallo;
6.13
1 vaso di
vetro contenente polvere bianca;
6.14
1 bilancino
Tanita 7020 con display;
6.15
1 bilancino
Nikko TW 1050 con display;
6.16
1 adattatore
di memoria King Stone Micro SD;
6.17
materiale
cartaceo;
6.18
1 fotocopia
CI a nome di __________;
6.19
1 apparecchio
fotografico Fujifilm;
6.20
1 sacchetto
di velluto marrone con sassolini bianchi;
6.21
1 coltello
multifunzionale a forma di martello sporco di polvere bianca;
6.22
1 busta bianca contenente vari minigrip?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.1, 1.2, 6.11, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20 e
parzialmente al quesito 1.1.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 43, 44, 47, 48a, 51, 69, 70, 71, 93, 95 e 305bis n. 1 CP;
19.
n. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;
9.
e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano,
Chiasso ed in altre imprecisate località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo
acquisto, venduto in più occasioni circa 319 grammi di cocaina, offerto in più occasioni circa 30 grammi di cocaina, venduto in più occasioni circa 150 grammi di marijuana nonché offerto in più occasioni circa 50 grammi di marijuana;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed
in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa,
precisato nel verbale dibattimentale.
2.
AC 1 è
prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2
dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza
AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
3.1
alla pena
detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali in ragione di
4/5, la rimanenza a carico dello Stato.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di anni 2 (due).
5.
E’
ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa.
6.
E’ ordinata la confisca di:
6.1
1 carta SIM Sunrise no. __________;
6.2
1 carta SIM Orange no. __________;
6.3
1 carta SIM no. __________;
6.4
1 carta SIM Lebara no. __________;
6.5
1 ovetto Kinder giallo;
6.6
1 vaso di vetro contenente polvere bianca;
6.7
1 bilancino Tanita 7020 con display;
6.8
1 bilancino Nikko TW 1050 con display;
6.9
1 fotocopia CI a nome di __________;
6.10
1 coltello multifunzionale a forma di martello sporco di polvere
bianca;
6.11
1 busta bianca contenente vari minigrip.
6.12
1 carta SIM
Orange bianca Pin __________;
6.13
1 tessera
Sunrise Pin __________;
6.14
1 tessera
Lebara Pin __________;
6.15
1 tessera
Areeba Puk __________;
6.16
1 tessera
Sonic Lycatel.
7.
E’
ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:
7.1
1 cellulare Nokia 1110 bianco Imei __________;
7.2
1 cellulare
Nokia 5200 nero Imei __________;
7.3
1 cellulare
LG nero Imei __________;
7.4
1 cellulare
Nokia nero Imei __________;
7.5
1
portafoglio;
7.6
1 adattatore
di memoria King Stone Micro SD;
7.7
materiale cartaceo;
7.8
1
apparecchio fotografico Fujifilm
7.9
1 sacchetto
di velluto marrone con sassolini bianchi.
8.
E’
ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 6'707.05 (seimilasettecentosette
e zerocinque) a garanzia del pagamento del risarcimento equivalente in favore
dello Stato di cui al punto 3.2, rispettivamente della tassa di giustizia e
delle spese processuali di cui al punto 3.3.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese (4/5):
Tassa di giustizia fr. 400.--
Inchiesta preliminare fr. 2'976.--
Risarcimento fr. 5'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--
fr. 8'416.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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