72.2010.28
Complicità in rapina (refurtiva di fr. 1'265'300.90); contravvenzione alla LF sulle armi
22 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2010.28
Data decisione, Autorità:
22.04.2010, PENAL
Titolo:
Complicità in rapina (refurtiva di fr. 1'265'300.90); contravvenzione alla LF sulle armi
INFRAZIONE LARM
RAPINA
art. 25 CPS
art. 140 cpv. 1 cf. 1 CPS
art. 33 LARM
Incarto n.
72.2010.28
Lugano,
22 aprile 2010/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federpiel Peer, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 29 ottobre 2009;
prevenuto colpevole di:
1. complicità
in rapina
per avere,
a scopo di indebito profitto,
aiutato __________ e __________ a commettere una
rapina in danno della gioielleria __________ di __________, (con una refurtiva
di fr. 1’265'300.90),
segnatamente per aver funto da autista
trasportandoli entrambi il 28 ottobre 2009 con la sua automobile Dahiatsu
Sirion targata __________, da __________ rispettivamente da __________ fino a __________
e ritornando il giorno successivo, 29 ottobre 2009 a __________ ove prese a bordo __________ per riportarlo a __________ venendo entrambi fermati
dalla Polizia in territorio di __________;
fatti avvenuti il 28 e 29 ottobre 2009 tra __________,
__________, __________, __________ e __________;
Fatti
2. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
il 29 ottobre 2009 a __________,
portato senza diritto importandolo in Svizzera, a
bordo della sua automobile Daiatsu Sirion targata __________ un bastone
tattico, sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP richiamato l’art. 25 CP; art. 33 LARM;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 30/2010 del 23 marzo 2010, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio avv. __________ e dall’avv. __________
§
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 16:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
inizia la sua requisitoria rammentando che l’accusato è oggi chiamato a
rispondere dell’accusa di complicità in rapina e infrazione alla Legge federale
sulle armi. Ripercorre dunque brevemente le circostanze della rapina, come pure
quelle dell’arresto di AC 1. In seguito, il PP si dilunga sulle diverse
menzogne raccontate dall’accusato agli inquirenti, ponendo l’accendo sul fatto
che AC 1 ha ripetutamente dato informazioni non vere, negato l’evidenza oppure
sottaciuto fatti rilevanti per l’inchiesta. Ciò benché l’accusato abbia più
volte ripetuto di dire la verità. La pubblica accusa rammenta poi che dette
menzogne, protrattesi nell’arco di mesi, sono state propinate agli inquirenti
persino in presenza del patrocinatore dell’accusato. Esclude dunque che l’agire
dell’accusato sia dovuto allo stato di confusione e di terrore più volte
invocato da costui come giustificazione. Il PP enfatizza inoltre la gravità
delle menzogne di AC 1, il quale ha inizialmente fornito un alibi sia a __________
che a __________. Continua la sua requisitoria enumerando altri indizi che, se
valutati globalmente, permettono di concludere che AC 1 era sicuramente
consapevole e, di conseguenza, che l’aspetto soggettivo del primo capo
d’imputazione è adempiuto. Ritiene dunque colpevole AC 1 di complicità in
rapina, oltre che d’infrazione alla Legge federale sulle armi, e chiede la
conferma integrale dell’AA.
Circa gli elementi da prendere in considerazione
per la commisurazione della pena, il PP menziona il fatto che l’accusato ha
mentito sino all’ultimo, il suo pessimo comportamento per nulla collaborativo,
il fatto che continui a negare le sue responsabilità anche quest’oggi e il
fatto che abbia agito a fine di lucro, attratto dal facile guadagno. Pone
altresì l’accento sul fatto che l’accusato era un uomo adulto, di 70 anni,
perfettamente consapevole della conseguenza delle sue azioni e che si tratta di
un reato grave, con una refurtiva importante. Insiste sul fatto che anche dopo
tanti mesi di prigione, non vi è segno alcuno di ravvedimento, sicché, in
definitiva, la prognosi è da ritenersi negativa.
Il PP conclude dunque chiedendo una pena
detentiva di 30 mesi, di cui la metà da espiare, come pure la confisca
dell’auto, in quanto utilizzata per commettere il reato.
§ Il Difensore, il quale precisa innanzitutto che, per
quanto attiene al reato principale, l’AA non va confermato. Pur ammettendo che
è adempiuto l’aspetto oggettivo del reato di complicità, contesta decisamente
la presenza dell’aspetto soggettivo – la consapevolezza –, in quanto non vi
sono prove o indizi che portino alla convinzione che AC 1 sapesse. Si dilunga
dunque su tutta una serie di elementi che permettono di concludere che AC 1 non
era a conoscenza della rapina: le dichiarazioni di __________ e __________, il
comportamento assolutamente normale dell’accusato prima e dopo la rapina, il
fatto che una persona di 70 anni che ha condotto una vita ineccepibile non si
presta a commette un reato di tale gravità. Pone inoltre l’accento sui rischi
che tale operazione comportava, come pure sul fatto che il suo patrocinato, pur
trovandosi in una situazione economica molto difficile, poteva contare sul
sostegno della sua famiglia. Ritiene dunque poco convincente il movente evocato
dal PP. Contesta poi il fatto che __________ sia interessato a proteggere AC 1.
Ciò detto, il Difensore, conclude che l’aspetto soggettivo del reato di
complicità non è adempiuto. Con riferimento alle bugie dell’accusato, il
Difensore insiste inoltre sul fatto che la condotta processuale può essere un
elemento che porta alla colpevolezza, ma non l’unico. Ammette che AC 1 è un
gran bugiardo, precisando tuttavia che le menzogne del suo patrocinato erano le
menzogne di un uomo di 70 anni, spaventato, che mai si è trovato in una simile
situazione. Per quanto concerne il bastone tattico rinvenuto nell’automobile
del suo patrocinato, il Difensore ammette che un’autorizzazione era necessaria,
precisando però che l’oggetto in questione si trovava in bella vista.
In conclusione, il Difensore chiede – in via
principale – che il punto 1 dell’AA non venga confermato, non essendo
sufficientemente provato l’aspetto soggettivo. Quanto alle richieste della
Parte civile, la difesa le considera inaccettabili e non comprovate. Ne chiede,
se del caso, il rinvio al foro civile. Subordinatamente, nella denegata ipotesi
in cui l’elemento soggettivo dovesse risultare dimostrato, il Difensore chiede
che si dia atto della prognosi assolutamente positiva del suo assistito e che
sia comminata una sanzione sicuramente sospesa condizionalmente. Chiede inoltre
che l’automobile non sia confiscata, essendo questa in pegno e quindi non di
proprietà di AC 1.
quesiti:
AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. complicità
in rapina
per avere, il 28 e il 29 ottobre 2009, tra __________,
__________, __________, __________ e __________, a scopo di indebito profitto,
aiutato __________ e __________, a commettere una rapina in danno della
gioielleria __________ di __________, fungendo da autista?
1.2. infrazione
alla Legge federale sulle armi e le munizioni
per avere, il 29 ottobre 2009, a __________, portato senza diritto e importato in Svizzera un bastone tattico?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve un
risarcimento alla PC e se sì in che misura?
4.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in
diritto
che la Corte ha riconosciuto AC 1 autore colpevole, oltre che di
infrazione alla LFArm, di complicità in rapina per il reato commesso il 28
ottobre 2009 ad __________ in danno del negozio di gioielleria appartenente a PC
1;
che il prevenuto ha accettato il giudizio della Corte, che lo ha
condannato ad una pena detentiva di 2 anni, con computo del carcere preventivo
sofferto, sospesa per 4 anni;
che la parte civile ha instato per il risarcimento del proprio
pregiudizio, quantificato in fr. 538'685.60 oltre interessi e ripetibili (doc.
TPC 5);
che il prevenuto, ancorché solo complice della rapina, è di
principio tenuto al risarcimento del danno in solido con gli altri partecipanti
al reato;
che l'istanza, per il resto correttamente formulata e documentata,
è tuttavia del tutto silente al riguardo della questione assicurativa, così che
alla Corte non è dato di sapere se (come appare d'acchito ragionevole, secondo
l'ordinario andamento delle cose), ed eventualmente in quale misura il danno
esposto non vede ridotto tenendo conto della prestazione contrattuale di un
assicuratore;
che per questo motivo la Corte si vede costretta a rinviare la
pretesa al competente foro civile;
che ad ogni buon conto il AC 1, la cui abitazione è pignorata a
cura del creditore ipotecario, la cui vettura è pure gravata da vincoli
debitori e che può disporre unicamente di una pensione di Euro 1'500.- mensili,
non appare in grado di far fronte in alcun modo al richiesto risarcimento;
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, meno che al n. 3,
visti gli art. 12, 25, 34,
40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 140 cifra 1 CP
33.
LArm
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
complicità
in rapina
per avere, il 28 e il 29 ottobre 2009, tra __________,
__________, __________, __________ e __________, a scopo di indebito profitto,
aiutato __________ e __________, a commettere una rapina in danno della
gioielleria __________ di __________, fungendo da autista;
1.2
infrazione
alla Legge federale sulle armi e le munizioni
per avere, il 29 ottobre 2009, a __________, portato senza diritto e importato in Svizzera un bastone tattico;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto,
2.2
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4.
La pretesa
della PC 1 di __________ è rinviata al foro civile.
5.
E’ ordinata la confisca di un bastone tattico e di un cellulare
Samsung con scheda SIM Vodafone. La vettura Daihatsu Sirion __________ è
dissequestrata in favore dell’accusato.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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