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Decisione

72.2010.31

Serie di truffe a mezzo di documenti rubati. Ordinata norma di condotta

26 maggio 2010Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

139 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP,

art. 252 CP;

richiamato: l’art.

22 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 31/2010 del 25 marzo 2010, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore d'ufficio (GP) dott. iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:40 alle ore 18:50.

Il Presidente,

richiamato l’art. 250 CPP, prospetta, in subordine, all’accusata relativamente

ai punti 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.10, 1.1.17 e 1.2 AA il reato di

ripetuta truffa di poca entità consumata (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con

l’art. 172ter cpv. 1 CP) rispettivamente di abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati di poca entità (art. 147 cpv. 1 CP in relazione con

l’art. 172ter cpv. 1 CP). Le parti dichiarano di non opporsi a questa

prospettazione.

Le parti danno

atto che al punto 1.5 AA l'importo complessivo degli acquisti presso PL 5 è di

fr. 758.50 e non di fr. 748.50. L'atto d'accusa viene modificato di

conseguenza.

Con l’accordo

delle parti l’indicazione dell'8 agosto 2009 di cui ai punti 1.17 e 3.11 AA

viene modificata con quella corretta in base alla fattura 16.9.2009 del 18

agosto 2009. L’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.

Con l’accordo

delle parti l’indicazione al punto 2 AA di "al punto 3.5" viene

modificata con "al punto 3.10". L’atto d’accusa viene modificato di

conseguenza.

Con l’accordo

delle parti il punto 3.6 AA è completato nel seguente modo: “sottoscritto,

falsificando la firma di PC 1, il contratto”. L’atto d’accusa viene modificato

di conseguenza.

Con l'accordo delle parti il punto 4.1

AA è completato con l'aggiunta del seguente sottopunto:

4.1.9. in data agosto/settembre 2008 esibito tale

documento ai dipendenti del negozio PL 8, alfine di perpetrare la truffa di cui

al punto 1.2.

Il Presidente,

richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusata il reato di abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati di poca entità (art. 147 cpv. 1 CP in

relazione con l'art. 172ter cpv. 1 CP) a danno de La Posta Svizzera, per avere, il 27.7.2009, a __________, utilizzando una Postcard intestata a PC

1, ottenuto fr. 200.- da un Postomat a debito del conto corrente postale no. __________.

Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Il Presidente,

richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusata il reato di furto (art. 139

n. 1 CP) a danno di PC 2, per avere, il 17/18 maggio 2008 a __________, presso la discoteca __________ sottratto ai danni di quest'ultima una borsetta,

due portamonete, fr. 500.-, alcune chiavi, un telefono cellulare, una licenza

di condurre e una Postcard. Le parti dichiarano di non opporsi a questa

prospettazione.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale, in esito alla sua requisitoria conclude chiedendo la conferma integrale

dell'atto di accusa e, in considerazione di una prognosi negativa, la condanna

dell'accusata alla pena detentiva di 14 mesi da espiare, a valere quale pena

unica ex art. 46 CP. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro.

Quo alle richieste delle parti civili, postula l'accoglimento di quelle

avanzate da PC 4, PC 5 (almeno nella misura di fr. 30'000.-) e PC 6, mentre il

rinvio al foro civile per PC 1, PC 3 e PC 2.

§ Il Difensore, il quale, posti in evidenza il difficile

trascorso e la figura della sua assistita e ritenuto che i fatti sono da lei

integralmente ammessi, si rimette al prudente giudizio del giudice quo alla

qualifica giuridica delle fattispecie di cui al punto 1 dell'atto di accusa,

sostenendo comunque la realizzazione dei reati di poca entità così come

prospettati in aula e rilevando la superficialità degli interlocutori

ingannati. Conclude quindi chiedendo una riduzione della pena formulata dal PP,

in via principale da porsi al beneficio della sospensione condizionale, in via

subordinata con sospensione parziale. In ogni caso chiede quale norma di

condotta per la sua assistita il trattamento psicologico.

Non si oppone alla confisca di quanto in

sequestro. Chiede invece il rinvio delle parti civili al foro civile.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

per avere

1.1.1. l'11.3.2008 a

__________ sottoscritto un contratto di telefonia mobile con PL 12 spacciandosi

per PC 1 ottenendo la consegna gratuita di un telefono cellulare Nokia 6500 del

valore di fr. 599.-;

1.1.2. in

agosto/settembre 2008 a __________ sottoscritto un contratto di telefonia

mobile con PL 11 spacciandosi per PC 1 ottenendo la consegna di un telefono

cellulare IPhone 3G ad un prezzo scontato;

1.1.3. il 17.11.2008

a __________ sottoscritto due contratti di telefonia mobile con PL 14

spacciandosi per PC 1 ottenendo la consegna di due telefoni cellulari Nokia N85

del valore complessivo di fr. 1'694.-;

1.1.4. a __________

e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 1 spacciandosi per

PC 2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento

delle fatture:

1.1.4.1. del 5.12.2008

per fr. 345,90;

1.1.4.2. del 10.12.2008

per fr. 131,20;

1.1.4.2.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.5. a __________

e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 5 spacciandosi per

PC 2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento

delle fatture:

1.1.5.1. del 7.12.2008

per fr. 323,80;

1.1.5.2. del 10.12.2008

per fr. 434,70;

1.1.6. a __________

e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 3 spacciandosi per

PC 2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento delle fatture:

1.1.6.1. dell’11.12.2008

per fr. 313,95;

1.1.6.2. del 16.12.2008

per fr. 6,95;

1.1.6.2.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.6.3. del 28.1.2009

per fr. 233,75;

1.1.6.3.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.6.4. del 29.1.2009

per fr. 181,95;

1.1.6.4.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.7. il 27.12.2008

a __________ e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 4

spacciandosi per PC 2 per fr. 92.00, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto

fronte al pagamento della fattura;

1.1.7.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.8. a __________

e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 7 spacciandosi per

PC 2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento delle

fatture:

1.1.8.1. del 2.1.2009

per fr. 197,05;

1.1.8.1.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.8.2. del 13.1.2009

per 94,50;

1.1.8.2.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.8.3. del 22.1.2009

per 170,70;

1.1.8.3.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.8.4. del 5.2.2009

per fr. 150,50;

1.1.8.4.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.1.9. a __________

e __________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 6 spacciandosi per

PC 2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento delle

fatture:

1.1.9.1. del 19.1.2009 per fr. 308,75;

1.1.9.2. del 9.2.2009

per fr. 408,55;

1.1.10. a __________ e

__________ ordinato merce per corrispondenza alla ditta PL 2 spacciandosi per PC

2, sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al

pagamento delle fatture:

1.1.10.1. del 22.1.2009

per fr. 156,75;

1.1.10.1.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.10.2. del 27.1.2009

per fr. 120,80;

1.1.10.2.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.10.3. del 10.2.2009

per fr. 39,95;

1.1.10.3.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.11. il 22.4.2009 a

__________ indotto una funzionaria dell'Ufficio postale a consegnarle fr.

4'000.- a debito del conto postale intestato a PC 2;

1.1.12. il 24.6.2009 a

__________ sottoscritto un contratto di telefonia mobile con PL 13 spacciandosi

per PC 1 ottenendo la consegna gratuita di un telefono cellulare LG KM900 del

valore di fr. 649.-;

1.1.13. il 25 e

26.6.2009 a __________ sottoscritto due contratti di telefonia mobile con PL 13

spacciandosi per PC 1 ottenendo la consegna gratuita di due telefoni cellulari

Samsung SGH-F480;

1.1.14. il 4.7.2009 a __________

sottoscritto un contratto di telefonia mobile con PL 11 spacciandosi per PC 1

ottenendo la consegna di un telefono cellulare IPhone ad un prezzo scontato;

1.1.15. il 6.7.2009 a __________

sottoscritto un contratto di telefonia mobile con PL 13 spacciandosi per PC 1

ottenendo la consegna di un telefono cellulare IPhone ad un prezzo scontato;

1.1.16. nel luglio 2009 a __________ e __________, spacciandosi per PC 1, ottenuto da PC 5 un credito di fr. 30'000.-;

1.1.17. a __________ e

__________ ottenuto e utilizzato a nome di PC 1 una carta di credito facendo

acquisti:

1.1.17.1. il 18.7.2009

per fr. 323.-;

1.1.17.2. il 20.7.2009

per fr. 172,45;

1.1.17.2.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.3. il 21.7.2009

per fr. 1'395.-;

1.1.17.4. il 23.7.2009

per fr. 226,90;

1.1.17.4.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.5. il 31.7.2009

per fr. 425,40;

1.1.17.6. il 4.8.2009 per

fr. 69,90;

1.1.17.6.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.7. il 6.8.2009 per

fr. 59.-;

1.1.17.7.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.8. il 7.8.2009 per

fr. 56,80;

1.1.17.8.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.9. l’11.8.2009 per

fr. 35,60;

1.1.17.9.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.17.10. il 18.8.2009 per

fr. 8,95;

1.1.17.10.1. trattasi di reato

di poca entità;

1.1.18. il 25.8.2009 a

__________ indotto una funzionaria de La Posta a consegnarle fr. 4'600.- a

debito del conto postale intestato a PC 3;

1.1.19. nel corso del

mese di dicembre 2009 compiuto senza risultato tutti gli atti necessari

all’ottenimento dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del

versamento di fr. 917,25 per prestazioni mediche mai ricevute, trasmettendo in

via elettronica due falsi conteggi della Cassa Malati __________;

1.2. abuso di

un impianto per l'elaborazione di dati

per avere, il 18.8.2009 a __________, utilizzando

una carta intestata a PC 1 ottenuto fr. 220.- dal Postomat de La Posta;

1.2.1. trattasi di

reato di poca entità;

1.3. ripetuta

falsità in documenti

per avere:

1.3.1. sottoscritto,

falsificando la firma di PC 1, il contratto “formulario d’adesione per

cliente privato” con PL 12 dell’11.3.2008;

1.3.2. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, i due contratti di “iscrizione” con PL 14 del 17.11.2008;

1.3.3. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 2, le ricevute postali del 10 e 12.12.2008 di consegna dei pacchi

inviati dalla ditta PL 5,

1.3.4. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 2, il 22.4.2009, l’assegno postale no. __________;

1.3.5. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, i contratti di abbonamento con PL 13 del 25 e 26.6.2009 nonché del

6.7.2009;

1.3.6. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, il contratto “formulario d’adesione per cliente privato”

con PL 11 del 4.7.2009;

1.3.7. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, il 15.7.2009, la documentazione per l’apertura di un conto corrente

postale;

1.3.8. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, il 16.7.2009, il contratto di prestito con PC 5 per l’importo di

fr. 30'000.--, nonché i documenti ad esso collegati “calcolo dell’eccedenza

mensile”, “dichiarazione di adesione”, “dichiarazione di

rinuncia”, “formulario A” e “istruzioni relative al pagamento”;

1.3.9. formato, nel luglio 2009, falsi

documenti “conteggio di salario” relativi ai mesi di aprile/giugno 2009 e fatto

uso, a scopo d’inganno di tali documenti trasmettendoli a PC 5 e a PL 15;

1.3.10. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, la richiesta del 18.7.2009 all’indirizzo di PL 15 per

l’ottenimento di una carta di credito;

1.3.11. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, la richiesta del 20.8.2009 all’indirizzo di PL 15 per aumentare

il limite di credito della carta;

1.3.12. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, nel periodo 18.7.2009 / 18.8.2009, in almeno in 26 occasioni, degli

scontrini di cassa;

1.3.13. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 1, il 24.7.2009, il documento “verifica firma”, alfine di ottenere da

La Posta fr. 29'800.--;

1.3.14. sottoscritto, falsificando la

firma di PC 3, il 25.8.2009, l’assegno postale no. __________;

1.3.15. formato, nel mese di dicembre

2009, due falsi conteggi di prestazioni su carta intestata della Cassa Malati __________,

trasmettendoli in seguito all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento;

1.4. ripetuta

falsità in certificati

per avere:

1.4.1. in 10

occasioni, nel periodo 11.3.2008/24.7.2009, esibito la

carta d’identità intestata a PC 1 allo scopo di perfezionare le truffe

di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17 dell'atto di

accusa;

1.4.2. il 22.4.2009 esibito la licenza

di condurre intestata a PC 2 ai funzionari de La Posta, alfine di ottenere fr.

4'000.-- dal conto postale della stessa PC 2;

1.4.3. il 25.8.2009 esibito la carta

d’identità intestata a PC 3 ai funzionari dell’ufficio de La Posta, alfine di

ottenere fr. 4'600.-- dal conto postale della stessa PC 3;

1.5. furto

commesso il 26.7.2009 a __________ ai danni di PC

3;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato

nel verbale dibattimentale?

Considerandi

2.

AC 1 è inoltre autrice colpevole di:

2.1

abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati di poca entità

per avere, il 27.7.2009, a __________,

utilizzando una Postcard intestata a PC 1, ottenuto fr. 200.- da un Postomat a

debito del conto postale no. __________;

2.2

furto

il 17/18 maggio 2008 a __________, presso la discoteca __________, sottratto ai danni di PC 2 una borsetta, due

portamonete, fr. 500.-, alcune chiavi, un telefono cellulare, una licenza di

condurre e una Postcard;

2.2.1

trattasi di

furto di poca entità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

5.

Deve

essere ordinata una norma di condotta e, se sì, quale?

6.

Deve un

risarcimento alle seguenti PC:

6.1

PC 1;

6.2

PC 2;

6.3

PC 3;

6.4

PC 4;

6.5

PC 5;

6.6

PC 6;

e, se sì, in quale misura?

7.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote

giornaliere di fr. 30.- cadauna di cui al decreto d'accusa 14.2.2008 del

Ministero Pubblico del Cantone Ticino oppure deve esserle inflitta una pena

unica ex art. 46 CP?

8.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto ed in

diritto

-- che in

merito alla vita anteriore e alla situazione economica di AC 1 si richiamano i

suoi verbali d’interrogatorio in Polizia (di seguito solo PS) del 24.9.2009 e

del 24.3.2010, dinanzi al Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) del

8.10

, l’atto istruttorio (di seguito solo AI) 33 dell’incarto (di seguito

solo Inc.) del Ministero Pubblico (di seguito solo MP) 2009.11447, i documenti

del Tribunale Penale Cantonale (di seguito solo doc. TPC) 3 e 13 nonché il suo

estratto del casellario giudiziale svizzero attestante due precedenti sue

condanne di cui una datata 14.2.2008 del MP di Bellinzona con la quale la

stessa è stata condannata alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- corrispondenti a

90.

aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (art. 34 segg. CP), sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP);

-- che in

relazione alle circostanze dei suoi due arresti, il primo del 21.9.2009 per il

quale è stata in carcere sino all’8.10.2009, il secondo del 18.12.2009 che l’ha

poi condotta in aula in stato detentivo (AI 39 Inc. MP 2009.11447), si

richiamano gli AI 5, 7, da 9 a 11, 24, 34, 35 e 46 Inc. MP 2009.7549, gli AI da

6.

a 11 Inc. MP 2009.11447, il rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria (di

seguito solo RPG) del 26.1.2010 nonché i verbali d’interrogatorio dell’accusata

sia in Polizia che dinanzi al PP del 21.9.2009, 8.10.2009 e 18.12.2009;

-- che in

forza alle risultanze agli atti, segnatamente i suoi verbali d’interrogatorio

dinanzi al PP del 8.10.2009, 11.2.2010 e 24.2.2010, il RPG del 26.1.2010, tutti

gli accertamenti esperiti nel contesto degli Inc. MP 2008.10112, 2009.3816,

2009.7549

e 2009.11447 così come le risultanze dibattimentali (verbale

dibattimentale da pag. 2 a 4), la Corte, avendo constatato la realizzazione

oggettiva e soggettiva dei necessari presupposti di legge, ha ritenuto AC 1

colpevole dei reati di ripetuta truffa consumata e tentata (art. 146 cpv. 1 CP

in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) limitatamente ai punti 1.1, 1.2, da 1.12 a 1.16, 1.18 e 1.19 AA nonché per i punti da 1.4 a 1.6 e 1.9 AA limitatamente e solo per le

fatture di merce ordinata con un valore superiore a fr. 300.- (art. 172ter cpv.

1.

CP), di ripetuta falsità in documenti (art. 251 cfr. 1 CP) ad eccezione della

prima ipotesi di cui al punto 3.10 AA, di ripetuta falsità in certificati (art.

252.

CP) in forza al punto 4 AA e di furto (art. 139 cfr. 1 CP) in merito al

punto 5 AA, a cui si sono aggiunti (art. 250 CPP) gli ulteriori reati (verbale

dibattimentale pag. 3) di abuso di un impianto per l’elaborazioni di dati di

poca entità (art. 147 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 172ter cpv. 1 CP) a

danno de La Posta Svizzera, fatto avvenuto a __________, il 27.7.2009 per un

importo di fr. 200.- nonché di furto (art. 139 cfr. 1 CP) a danno di PC 2,

commesso a __________, la notte del 17/18.5.2008 con una refurtiva perlomeno

composta da una licenza di condurre ed da una Postcard (verbale dibattimentale

pag. 3);

-- che,

inversamente, non avendone constatata la realizzazione oggettiva e soggettiva

dei necessari presupposti di legge, la Corte ha prosciolto AC 1 dai reati di

ripetuta truffa consumata (art. 146 cpv. 1 CP) limitatamente ai punti 1.3, 1.7,

1.

, 1.10, 1.11 ed 1.17 AA nonché per i punti 1.4 e 1.6 AA limitatamente e solo

per le fatture di merce ordinata con un valore inferiore a fr. 300.- (art.

172ter cpv. 1 CP), di abuso di un impianto per l’elaborazioni di dati (art. 147

cpv. 1 CP) di cui al punto 2 AA e di falsità in documenti (art. 251 cfr. 1 CP)

in merito alla prima ipotesi di cui al punto 3.10 AA;

-- che a

fronte della sua specifica recidiva in forza alle precedenti sue condanne

penali del 4.9.2006 e del 14.2.2008 del MP del Cantone Ticino, la Corte,

richiamato l’art. 42 cpv. 2 CP, non ha potuto assolutamente riconoscerle una

prognosi favorevole, da cui la susseguente erogazione di una pena espiativa;

-- che, non

di meno, malgrado i nuovi reati di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in

relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cfr. 1 CP)

di cui ai punti 1.19 e 3.14 AA commessi in libertà provvisoria (PP AC 1

8.10

) che comportarono il suo nuovo arresto del 18.12.2009 (AI da 6 a 11 Inc. MP 2009.11447), tenuto conto del suo precedente vissuto (PS AC 1 24.9.2009 e 24.3.2010,

PP AC 1 8.10.2009 nonché doc. TPC 3 e 13), della sua giovane età, del carcere

preventivo già sofferto e della resa confessione, quo alla colpa, comunque

oggettivamente e soggettivamente non da bagatellizzare anche solo per la

reiterazione e quindi la durata del suo illecito agire, vi è ancora spazio per

la pronuncia di una pena parzialmente sospesa ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP e

questo più che altro a fronte della possibile offerta di lavoro quale

centralinista presso una fiduciaria a partire dal 1.6.2010 (doc. dibattimentale

1) e della lettera di intenti da parte del suo fidanzato (doc. dibattimentale

2);

-- che in

merito alla commisurazione della pena (art. 47 CP), visto il concorso di reati

(art. 49 CP), non potendo la Corte, a riguardo della fattispecie, non esimersi

dal procedere alla revoca (art. 46 cpv. 1 e 2 CP) della precedente sua condanna

del 14.2.2008, tutto ben ponderato, si giustifica la condanna di AC 1 ad una

pena detentiva di 13 mesi a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda

frase CP) con il sopraccitato decreto del MP di Bellinzona del 14.2.2008, pena

che in virtù dei combinati art. 43 e 44 CP è da espiare nella misura di sei

mesi con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) rispettivamente

da sospendere in ragione di 7 mesi con un periodo di prova di 4 anni (art. 44 cpv.

1.

CP);

-- che visto

le pregresse nonché attuali sue difficoltà di vita così come la dimostrata sua

incapacità di personalmente affrontarle, fatto parimenti riconosciuto in aula

anche dall’accusata (verbale dibattimentale pag. 2 e 4), ad AC 1 viene ordinata,

quale norma di condotta (art. 94 CP), di intraprendere a proprie spese, a

scarcerazione avvenuta (art. 43 e 51 CP) e per la durata del periodo di prova

della pena parzialmente sospesa (art. 44 cpv. 2 CP), un trattamento

psicoterapeutico;

-- che per

quel che concerne le parti civili (di seguito solo PC) sono state riconosciute

le pretese di risarcimento de La Posta Svizzera (doc. TPC 12) ma limitatamente e solo all’importo di fr. 4’800.-, pari a fr. 4'600.- di cui al punto 1.18 AA

con l’aggiunta di fr. 200.- per il prospettato (art. 250 CPP) nuovo reato di

abuso di un impianto per l’elaborazioni di dati di poca entità (art. 147 cpv. 1

CP in relazione con l’art. 172ter cpv. 1 CP), così come quella della PC 5 di

cui al punto 1.16 AA per fr. 30'000.- pari al credito in capitale concesso

all’accusata. Per quanto non riconosciuto queste due PC sono rinviate al

competente foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP);

-- che la

stessa sorte spetta alle PC 1, PC 2 e PC 3 sia perché non hanno formalmente

presentato delle specifiche richieste di risarcimento ai sensi dell’art. 266

CPP (per PC 1), sia perché pretese non sufficientemente documentate (per PC 1 e

PC 2, doc. TPC 8), sia perché formulate in modo troppo generico (doc. TPC 11

per PC 3) o se effettivamente comprovate (in specie per PC 3 la fattura di fr.

998,55 del garage __________) poiché non è dato a sapere se ed in quale misura

predetto suo danno, poiché conseguenza di un furto (art. 139 cfr. 1 CP e punto

5.

AA) sia stato o meno coperto da un’eventuale sua assicurazione privata (art.

73.

CP). Da ciò il rinvio di queste tre PC al competente foro civile (art. 267

cpv. 1 CPP);

-- che la

pretesa di risarcimento inoltrata daPC 6 (doc. TPC 5) per fr. 3'024,25 non può

essere accolta sia perché dei relativi reati (AA 1.17 e 2) l’accusata è stata

prosciolta (art. 272 CPP) ma anche e soprattutto perché questa società, in ogni

caso, non potrebbe essere considerata PC ai sensi di legge (art. 69 segg. CPP)

essendo stata vittima solo ed esclusivamente di un danno indiretto (PIQUEREZ,

Procédure Pénale Suisse, Schulthess, Zurigo 2000, pag. 600, nota 2764, RUSCA/SALMINA/VERDA,

Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Casagrande, Lugano 1997, art.

69, pag. 218, note 3 e 4 nonché MINI in RDAT I-2004, pag. 259,

sentenze non pubblicate del Tribunale Federale 1P.152/2004 del 19.5.2004, del

Tribunale Penale Cantonale in re M., G. e B. del 13.2.2007, della Camera dei

Ricorsi Penale del Tribunale d’Appello in re O. del 28.7.2008 ed in re S. del

20.5.2008

nonché del Giudice dell’istruzione e dell’arresto in re U. del

4.11

);

-- che tutti

gli oggetti elencati come sequestri nell’AA vengono confiscati in quanto

prodotto di reato ai sensi dei combinati art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP, fatto

non contestato dall’accusata (PP AC 1 24.2.2010);

-- che tenuto

conto degli intervenuti proscioglimenti la tassa di giustizia di fr. 500.- e le

spese processuali sono poste a carico della condannata in ragione di 4/5, la

rimanenza di 1/5 a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, parzialmente ai quesiti 1.1.4, 1.1.6 e 6 nonché negativamente ai

quesiti 1.1.3, 1.1.4.2, 1.1.6.2, 1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.7, 1.1.8, da 1.1.8.1 a

1.1.8

, 1.1.10, 1.1.10.1, 1.1.10.2, 1.1.10.3, 1.1.11, 1.1.17, da 1.1.17.1 a

1.1.17

, 1.1.17.2.1, 1.1.17.4.1, 1.1.17.6.1, 1.1.17.7.1, 1.1.17.8.1,

1.1.17.9

, 1.1.17.10.1, 1.2, 1.2.1, 1.3.10, 2.2.1, 4, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.6;

visti gli art. 12, 22,

30.

segg., 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 93, 94, 95, 139 n. 1,

146.

cpv. 1, 147 cpv. 1, 172ter, 251 n. 1 e 252 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa, in parte tentata

per avere

1.1.1

tra

l'11.3.2008 e il 6.7.2009 a __________ e __________, spacciandosi per PC 1 a mano della carta d'identità a lei in precedenza rubata, sottoscritto a nome di quest'ultima 7

contratti di telefonia mobile con diverse compagnie telefoniche ottenendo la

consegna gratuita o ad un prezzo scontato di telefoni cellulari;

1.1.2

nel periodo

5.12

/9.2.2009, a __________, __________, __________ e __________

ripetutamente ordinato merce per corrispondenza per complessivi fr. 2'135,65

alle ditte PL 1, PL 5, PL 3 e PL 6 spacciandosi per PC 2 e sapendo dall’inizio che non avrebbe fatto fronte al pagamento delle fatture;

1.1.3

nel luglio 2009 a __________ e __________, spacciandosi per PC 1, ottenuto da PC 5 un credito di fr. 30'000.-;

1.1.4

il 25.8.2009

a __________ indotto una funzionaria de La Posta a consegnarle fr. 4'600.- a

debito del conto postale intestato a PC 3;

1.1.5

nel corso del

mese di dicembre 2009 compiuto senza risultato tutti gli atti necessari

all’ottenimento dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del

versamento di fr. 917,25 per prestazioni mediche mai ricevute, trasmettendo in

via elettronica due falsi conteggi della Cassa Malati __________;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di tempo e di

luogo di cui al punto 1 dell'atto di accusa:

1.2.1

falsificando la firma di PC 1

sottoscritto 7 contratti di telefonia mobile, la documentazione di data

15.7.2009

per l'apertura di un conto corrente postale, il contratto di prestito

del 16.7.2009 con PC 5 e relativi documenti, la richiesta del 20.8.2009 per

aumentare il limite di credito della carta __________, 26 scontrini di cassa

relativi agli acquisti effettuati con questa carta e il documento

"verifica firma" del 24.7.2009 de La Posta;

1.2.2

falsificando la firma di PC 2

sottoscritto le ricevute postali del 10 e 12.12.2008 di consegna dei pacchi

inviati dalla ditta PL 5 ed il 22.4.2009 l’assegno postale no. __________;

1.2.3

formato e fatto uso, nei mesi

di luglio e agosto 2009, di falsi documenti “conteggio di salario” relativi ai

mesi di aprile/giugno 2009;

1.2.4

falsificando la firma di PC 3

sottoscritto, il 25.8.2009, l’assegno postale no. __________;

1.2.5

formato, nel mese di dicembre

2009, due falsi conteggi di prestazioni su carta intestata della Cassa Malati __________,

trasmettendoli in seguito all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento;

1.3

ripetuta

falsità in certificati

per avere

1.3.1

nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1.1, 1.2,

1.

, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17 dell'atto di accusa, in 10

occasioni, nel periodo 11.3.2008/24.7.2009, esibito la

carta d’identità intestata a PC 1;

1.3.2

il 22.4.2009 esibito la

licenza di condurre intestata a PC 2 ai funzionari dell’ufficio de La Posta,

alfine di ottenere fr. 4'000.-- dal conto postale della stessa PC 2;

1.3.3

il 25.8.2009 esibito la carta

d’identità intestata a PC 3 ai funzionari dell’ufficio de La Posta, alfine di

ottenere fr. 4'600.-- dal conto postale della stessa PC 3;

1.4

ripetuto furto

1.4.1

commesso il 26.7.2009 a __________ ai danni di PC 3;

1.4.2

commesso il

17/18.5.2008 a __________ ai danni di PC 2 sottraendole una licenza di condurre

e una Postcard;

1.5

abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati di poca entità

per avere, il 27.7.2009, a __________,

utilizzando una Postcard intestata a PC 1, ottenuto fr. 200.- da un Postomat a

debito del contro postale no. __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolta dalle imputazioni di:

2.1

ripetuta truffa in parte di poca entità di cui ai

punti da 1.1.3, 1.1.4.2, da 1.1.6.2 a 1.1.6.4, 1.1.7, 1.1.8, da 1.1.8.1 a

1.1.8

, 1.1.10, da 1.1.10.1 a 1.1.10.3, 1.1.11, 1.1.17

e da 1.1.17.1 a 1.1.17.10 dei quesiti;

2.2

abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati di cui al punto 2 dell’atto di

accusa;

2.3

falsità in documenti

di cui al punto 3.10 dell'atto di accusa relativamente alla sottoscrizione,

falsificando la firma di PC 1, della richiesta del 18.7.2009 all’indirizzo di PL

15.

per l’ottenimento di una carta di credito.

3.

Di

conseguenza AC 1 è condannata:

3.1

richiamato

il decreto d’accusa del 14.2.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, alla

pena detentiva di 13 (tredici) mesi, a valere quale

pena unica ai sensi dell'art. 46 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare le

seguenti indennità alle seguenti PC:

3.2.1

fr. 4'800.- a

PC 4;

3.2.2

fr. 30'000.- a PC 5.

§ Per il resto le parti civili PC 1;

PC 2; PC 3; PC 4 e PC 5

sono rinviate al foro civile.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 7 (sette) mesi con un periodo di

prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

5.

A AC 1 viene impartita la norma di condotta di intraprendere a

proprie spese, a scarcerazione avvenuta, un trattamento psicoterapeutico.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico della

condannata in ragione di 4/5 e in ragione di 1/5 a carico dello Stato.

7.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 4'032.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 4'472.--

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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