72.2010.34
Riciclaggio di denaro e falsità in documenti
10 dicembre 2012Italiano43 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2010.34
Lugano,
10 dicembre 2012 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
AP_1
AP_2
rappresentata dall’avv. RAAP_2
contro
AC 1
patrocinato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 34/2010 del 30.3.2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Riciclaggio di denaro
per avere,
a __________, tra il 4 dicembre 2008 e il 30 gennaio 2009,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali,
sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,
segnatamente, per avere aperto il 4 dicembre 2008, presso __________, il conto n. _______ a nome della __________, __________, qualificandosi
quale fittizio avente diritto economico in luogo del fratello __________,
versando sul conto, a contanti, l’importo di EUR 200'000.- il 21 gennaio 2009 e l’importo di EUR 200'000.- il 30 gennaio 2009, che gli erano stati consegnati appositamente dal fratello __________, sapendo o dovendo presumere che
il denaro proveniva da un crimine;
2. Falsità in documenti
per avere,
a __________ il 4 dicembre 2008,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a terzi
un indebito profitto, formato un documento attestante, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica,
segnatamente, per avere aperto, presso __________, il conto n. __________
a nome della società __________, __________, figurando sul formulario A quale
fittizio avente diritto economico del conto, in luogo del fratello __________,
effettivo avente economico del conto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 251 cifra 1 CP, art. 305bis cifra 1
CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP_2, in
rappresentanza dell’AP_2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:20.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale
dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 13 mesi,
da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di
due anni;
- l’avv. RAAP_2,
in rappresentanza dell’AP_1, il quale si associa alla pubblica accusa quo alla
colpevolezza dell’imputato senza formulare pretese di risarcimento;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le richieste di
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione ascritti al suo assistito, in
applicazione del principio in dubio pro reo;
- il Procuratore pubblico,
in replica evidenzia che l’avv. DF 1 ha riassunto in modo errato le sentenze
della Corte delle assise criminali e la sentenza della Carp concernenti il
fratello dell’imputato; per il resto si riconferma nelle proprie tesi e
conclusioni.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I) Vita e precedenti
penali
1. Quo alla vita
anteriore di AC 1 (di seguito solo AC 1), cittadino ____, nato il ______, si
rinvia alle sue dichiarazioni, confermate in aula (verbale dibattimentale, di
seguito solo VD, allegato, di seguito solo all., 1 pagina, di seguito solo
pag., 1 I risposta, di seguito solo R), nel suo verbale d’interrogatorio (di
seguito solo VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 22.7.2009 pag. 1
e nel documento (di seguito solo doc.) dibattimentale (di seguito solo DIB.) 1.
Sposato con una figlia nata il _______ (atto istruttorio, di seguito solo AI,
1.4, doc. DIB. 1 e VD all. 1 pag. 1 I R) è contitolare, in __________, assieme
ad altri soci, di tre società attive nell’ambito informatico e immobiliare (__________
e __________, AI 1.5 e doc. DIB. 1) occupanti circa 20 dipendenti (AI 1.4 e
1.5) e da cui percepirebbe un reddito annuale di circa € 250'000.00 a fronte di un patrimonio di circa € 1'000'000.00 (AI 1.4). Incensurato sia in Svizzera
(doc. del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 2 e 7) sia in Italia
(doc. TPC 8 e doc. DIB. 1) non ha particolari progetti per il futuro se non
quello di continuare la sua attuale vita (VD all. 1 pag. 1 II R). In merito ai
suoi rapporti con il fratello __________ si richiama la sua risposta in sede
dibattimentale (VD all. 1 pag. 1 I R).
II) Inizio dell’inchiesta
2. L’inchiesta in
essere è la conseguenza di un procedimento di ben più ampio respiro che ha
visto protagonisti __________ (di seguito solo __________), __________ (di
seguito solo __________) e __________, condannati il 18.6.2010 (di seguito solo
sentenza 18.6.2010) da una Corte delle assise criminali per vari titoli di
reato a carattere finanziario (doc. TPC 4), sentenza parzialmente riformata
dalla Corte di appello e di revisione penale con decisione 18.4.2011 (di
seguito solo sentenza 18.4.2011 e doc. TPC 4), passata in giudicato il
10.8.2012. Per quanto qui utile e con specifico riferimento all’odierno
processo risulta che __________, ritenuto colpevole oltre che per ripetuta
falsità in documenti (articolo, di seguito solo art., 251 cifra, di seguito
solo n., 1 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP e doc. TPC 4 sentenze
18.6.2010 pag. 246 e 18.4.2011 pag. 68) per il reato di riciclaggio di denaro
(art. 305bis n. 1 CP) per avere “ricevendo da __________, nel corso del mese
di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.-
cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile AP_1) e depositando
tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della società __________
presso la __________ di __________ appositamente aperto il 4 dicembre 2008, di
cui risulta essere l’effettivo avente diritto economico, ancorché sul
formulario A figuri come avente diritto economico il di lui fratello AC 1,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapeva o doveva
presumere provenire da un crimine” (doc. TPC 4 sentenze 18.6.2010 pag. 245
e 18.4.2011 pag. 68), è stato condannato ad una pena detentiva (art. 40 CP) di
14 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) sospesa
condizionalmente (art. 42 capoverso, di seguito solo cpv., 1 CP) con un periodo
di prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP nonché doc. TPC 4 sentenze 18.6.2010
pag. 247 e 18.4.2011 pag. 68) nonché a versare alla parte civile AP_1, già __________,
€ 400'000.00 quale risarcimento del danno materiale (doc. TPC 4 sentenza
18.4.2011 pag. 68) con confisca, deduzione fatta della tassa di giustizia e
delle spese procedurali (art. 422 seguenti, di seguito solo segg., del Codice
di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP), del conto n. ________
(di seguito il conto) intestato a __________ (di seguito solo __________)
presso __________ (di seguito solo __________) del valore, il 4.5.2009, di €
399'325.00 e, limitatamente a € 625.00, del conto n. ________ a lui intestato
presso __________, che per il residuo saldo attivo è stato dissequestrato (doc.
TPC 4 sentenza 18.4.2011 pag. 68).
3. Sulla scorta delle
risultanze d’inchiesta che ha visto protagonisti __________, __________ e __________
(AI da 1 a 1.8 e AI 1.11 per il relativo loro atto d’accusa, di seguito solo
AA) il PP in data 22.7.2009 ha verbalizzato l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP),
promuovendogli alla fine dell’interrogatorio l’accusa per i presupposti reati
di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251
n. 1 CP), poi formalizzati nei punti (di seguito solo pti.) 1 e 2 del suo AA
datato 30.3.2010 (doc. TPC 1).
III) Dichiarazioni
predibattimentali e dibattimentali di AC 1
4. Sia in sede di VI PP
22.7.2009 che in aula l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) ha contestato il reato
di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP, punto, di seguito solo pto., 1
dell’AA, doc. TPC 1 e VD all. 1 pag. 2 I R) e di falsità in documenti (art. 251
n. 1 CP, pto. 2 dell’AA, doc. TPC 1 e VD all. 1 pag. 4 VII R) sostenendo di non
aver mai saputo dell’origine illecita delle due dazioni di € 200'000.00
ciascuna del 21.1.2009 e del 30.1.2009 (PP AC 1 22.7.2009 pag. 2) a lui
consegnati dal fratello (VD all. 1 pag. 2 II/III R) e che fece accreditare sul
conto della __________ anche perché, a suo dire, altro non erano che la restituzione
di un prestito da lui concesso a __________ negli anni 2006/2007 (PP AC 1
22.7.2009 pag. 1, 2, 3 e 5 nonché VD all. 1 pag. 2 IV R).
IV) Risultanze d’istruttoria
5. A fondamento della
presente sentenza la Corte ha fatto proprie le seguenti risultanze
d’istruttoria:
a) che conformemente alle due
sentenze 18.6.2010 e 18.4.2011 (doc. TPC 4) non può essere contestato che la
somma di € 400'000.00 (pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) fosse oggettivamente
provento di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) commesso da __________ (di seguito
solo __________) a danno di AP_1 (di seguito solo AP_1), da cui la condanna di __________,
__________ e __________ per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
CP). In quest’ottica si richiamano espressamente da pag. 212 (“Euro
400'000.- consegnati”) a pag. 220 (“distratti a AP_1”), pag. 231 (da
“Per contro AC 1” a “da tale qualifica”), pag. 242 pto.
1.1.5.3, pag. 244 pto. 2.1.5.3 e pag. 245 pto. 3.1 della sentenza 18.6.2010
(doc. TPC 4), da pag. 53 (“__________ censura”) a pag. 58 (“risultano
palesemente irricevibili”), pag. 66 pto. 1.1.5, pag. 67 pto. 2.1.5 e pag.
68 pto. 7 della sentenza 18.4.2011 (doc. TPC 4), PP __________ 5.2.2009 pag. 2
da “mentre Eur 400'000.-/500'000.-” a “operazione __________”
nonché PP __________ 27.4.2009 pag. 5 da “AC 1 ha anche” a “disponesse di procura” e pag. 6 da “Alla domanda a” a “fiducia
tale AP_1”;
b) che per la concretizzazione
soggettiva del reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) a mente dei
giudici di prima e seconda istanza __________ e __________ e quindi
conseguentemente anche __________ potevano presumere, perlomeno per dolo
eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), che “qualcosa non quadrava per
il fatto che il denaro proveniva da AP_1 e che __________ non concludeva
l’affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al 10 gennaio 2009” (doc. TPC 4 sentenza
18.6.2010 pag. 228 e 229 nonché sentenza 18.4.2011 considerando, di seguito
solo cons. 3.1.1 pag. 36, cons. 4.1 pag. 44 e 45 rispettivamente cons. 5.1 pag.
53 e 54);
c) che __________, con
conferma dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), non ha contestato di essere
l’effettivo avente diritto economico (di seguito solo ADE) del conto intestato
a __________ presso __________ (doc. TPC 4 sentenza 18.4.2011 cons. 5.2.1 pag.
54);
d) che ciò malgrado __________
è stata costituita il 10.12.2008 da AC 1 per il tramite della __________ (di seguito
solo __________) di __________, dove figurava quale “beneficiario economico
e mandante” rispettivamente, nel relativo formulario A, quale unico “avente
economicamente diritto dei valori patrimoniali” (PP AC 1 22.7.2009 pag. 2 e
AI 1.4);
e) che sempre in urto a quanto
indicato sopra sub. c) il 4.12.2008 AC 1 al momento dell’apertura del conto di __________
presso __________ ha sottoscritto il relativo formulario A quale ADE (PP AC 1
22.7.2009 pag. 2, AI 1.3 e 1.5, pto. 2 dell’AA nonché doc. TPC 1);
f) che effettivamente il conto
di __________ presso __________ ha beneficiato di due accrediti in contati
eseguiti personalmente dall’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) il 21.1.2009 e il
30.1.2009 per € 200'000.00 ciascuno (PP AC 1 22.7.2009 pag. 2, AI 1.5, pto. 1
dell’AA e doc. TPC 1);
g) che __________ rimise questi
due non indifferenti importi al fratello fuori dalla ____ (PP AC 1 22.7.2009 pag.
2 nonché __________ 1.7.2009 pag. 3 e 4), modalità di consegna perlomeno
inusuali ed insolite che avrebbero dovuto perlomeno insospettirlo (VD all. 1
pag. 2 III R);
h) che sulla causale di questi
importi AC 1 ha dato, quanto mai incomprensibilmente, ai suoi interlocutori
differenti e non corrette indicazioni, ricordato come all’interno delle sue
società italiane (cons. 1) fosse “organo di controllo e questo anche sotto
l’aspetto finanziario” (VD all. 1 pag. 2 IV R). In particolare dagli AI
risulta che ad __________ (di seguito solo __________), direttore della __________,
ha dichiarato che il conto di __________ presso __________ “sarebbe stato
alimentato con fondi di origine societaria” (PP __________ 30.6.2009 pag.
2), nel “transaction profile” del conto presso il menzionato istituto
bancario leggasi invece che trattasi di “Risparmi derivanti da propria
attività imprenditoriale e da patrimonio personale” (AI 1.5 e PP AC 1
22.7.2009 pag. 2) mentre che al funzionario di riferimento della __________ (di
seguito solo __________) al momento dei versamenti del 21.1.2009 e 30.1.2009
dichiarò che si trattava di “parte dei proventi della vendita di un immobile
in _____” (PP __________ 22.7.2009 pag. 3 e AI 1.5) anche se, benché gli
fosse stato richiesto, mai produsse il relativo “rogito di vendita” (PP __________
22.7.2009 pag. 3);
i) che in ogni caso ed
indipendentemente da quanto sarà meglio specificato nel cons. 8 quanto esposto
nel paragrafo precedente non sarebbe in tutti i casi veritiero in forza al dire
istruttorio di AC 1 e del fratello nella misura in cui entrambi, nei rispettivi
VI PP, hanno dichiarato che la somma in essere di € 400'000.00 altro non era
che il rimborso di un prestito (cons. 4) che il primo aveva fatto al secondo
(VD all. 1 pag. 2 IV R e cons. 4);
j) che sia in istruttoria (PP
AC 1 22.7.2009 pag. 2 e 5) sia prima del dibattimento (doc. TPC 3) e, poi, in
aula (VD all. 1 pag. 3 I R) l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non ha mai
documentato l’origine di questo suo asserito prestito (cons. 4);
k) che anche __________ non ha
mai documentato la lecita provenienza degli importi in Euro che il 21.1.2009 e
30.1.2009 ha consegnato al fratello (PP __________ 1.7.2009 pag. 4 e VD all. 1
pag. 2 V R);
l) che __________ non ha
saputo controbattere alla più che corretta contestazione del PP nel suo VI
1.7.2009 secondo cui “non ha assolutamente senso che io abbia fatto aprire
un conto a mio fratello a __________ nel gennaio 2009 per rimborsargli un
asserito prestito di Euro 400'000 quando sul mio conto presso __________ già da
metà ottobre 2008 disponevo di liquidità consistenti sufficienti per il
rimborso. Sarebbe stato molto più semplice prelevare i contanti a __________ e
consegnargli il denaro in __________” (PP __________ 1.7.2009 pag. 4 nonché
doc. TPC 6 e 12);
m) che l’imputato (art. 111 cpv.
1 CPP) era a conoscenza che al momento del rimborso dell’asserito prestito
(cons. 4) suo fratello risultava condannato in __________ a 4 anni di
reclusione per corruzione semplice (PP AC 1 22.7.2009 pag. 4, VD all. 1 pag. 2
III R e 3 VIII R) benché successivamente, ma solo il 14.4.2010, assolto in
appello per intervenuta prescrizione (doc. TPC 4 sentenza 18.6.2010 pag. 32),
vicissitudini giudiziarie con sospetto di connivenza con la mafia che ebbero
ampio risalto mediatico e che costrinsero __________ “ad interrompere la sua
attività professionale”, a non più poter “aprire conti bancari in __________”
mentre in __________ “il suo nome figurava nel World-Check delle banche
presso le quali non poteva, quindi, aprire conti” (doc. TPC 4 sentenza
18.6.2010 pag. 32 e PP AC 1 22.7.2009 pag. 1);
n) che ciò malgrado l’imputato
(art. 111 cpv. 1 CPP) non ha chiesto al fratello da dove provenisse il denaro a
rimborso dell’asserito prestito (cons. 4) benché neppure sapesse quale attività
questi svolgesse dal 2007, eccezion fatta per una trattativa commerciale con la
squadra di calcio della __________ che però era lungi dall’essere chiusa (PP AC
1 22.7.2009 pag. 4 nonché VD all. 1 pag. 2 III R e 4 III R), prova ne è che nel
corso del 2009 lo avrebbe aiutato finanziariamente con un asserito nuovo
prestito, a suo dire, di € 210'000.00 (PP AC 1 22.7.2009 pag. 4), del quale
però non ha prodotto alcuna risultanza documentale;
o) che prima dei fatti oggetto
di procedimento AC 1 non ha mai avuto conti o relazioni bancarie in __________
né si era mai direttamente interessato a strutture societarie off-shore (PP AC
1 22.7.2009 pag. 2 e VD all. 1 pag. 3 II/III R);
p) che l’imputato (art. 111
cpv. 1 CPP) riconosce che se si fosse trattato effettivamente del rimborso di
un prestito (cons. 4) invece di far costituire una società off-shore sarebbe
stato molto più semplice, oltre che logico, far aprire un conto nominativo
eventualmente cointestato a lui, a sua madre e al fratello __________ (VD all.
1 pag. 3 VII R);
q) che nessuno dei due
accusatori privati (art. 118 segg. CPP) ha presentato delle pretese di
risarcimento (VD pag. 3 e all. 1 pag. 4).
V) Diritto
6. AC 1 contesta
entrambe le imputazioni e quindi trattasi di un procedimento totalmente
indiziario. E’ allora opportuno ricordare cosa s’intenda per processo
indiziario oltre a rammentare quello che è il suo corollario, cioè il principio
in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP).
a) Nel processo indiziario,
l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione
logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se
la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri
elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove
dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la logica
conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano
più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di
valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi
su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che
l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente
convinto e meglio moralmente certo.
In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della
credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e
le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a
motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti,
univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra
le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via
dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte
ribadito dal tribunale federale (di seguito solo TF) con la precisazione che,
in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente
dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto
alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono
svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte
versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date,
la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di
indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che
le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto
del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui
esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal
loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie
o fallaci.
b) Il principio in dubio pro
reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza garantita
dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione federale, 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu
II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia
in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione
delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto
dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato (art. 111 cpv. 1
CPP) quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio,
sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non
impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta
di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere
pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio
potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e
oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP, DTF 127 I 38 nonché sentenze non
pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF
s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il
giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle
risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86).
Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la
stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il
giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili,
sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131
Fatti
I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola
per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque
poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi,
su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata
del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).
7. Giusta l’art. 305bis
n. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) è punito con
una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art.
34 segg. CP).
Trattasi di un reato di messa in pericolo astratta
dell’amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20) che richiede per il
suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali, segnatamente
ma non solo di denaro (PIETH, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San
Gallo 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007,
art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, §
99, pag. 396, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions
SA, Berna 2002, art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal
Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 305bis no. 1.2), di cui
l’autore sa o doveva presumere la provenienza da un crimine ai sensi dell’art. 10
cpv. 2 CP (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 7 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 305bis no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99,
pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei quali,
grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 16
segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399
segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). In merito
all'infrazione principale, per crimine (art. 10 cpv. 2 CP) s'intende una
fattispecie, anche verificatasi all'estero, purché costituisca reato pure nel
luogo di commissione (art. 305bis n. 3 CP) punibile, secondo il diritto
svizzero con una pena detentiva (art. 40 CP) di oltre tre anni (CORBOZ, op.
cit., art. 305bis CP no. 10). Essa è in ogni caso provata se è oggetto di una
sentenza definitiva, ma può essere accertata anche in assenza di ciò (TRECHSEL/
AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no. 11). L'accertamento che il
valore patrimoniale provenga da un'infrazione passibile di un crimine (art. 10
cpv. 2 CP) è peraltro sufficiente, nel senso che non è necessario conoscere
l'autore né i dettagli dell'infrazione medesima mentre é sufficiente che il reo
sappia o debba presumere che i valori patrimoniali provengano da un reato
severamente punito (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 42 e DTF
120 IV 328). La semplice conservazione del provento di un crimine (art. 10 cpv.
2 CP) o il versamento su un conto bancario personale, aperto nel luogo di
domicilio e destinato agli abituali pagamenti privati (DTF 124 IV 270),
non sono atti di riciclaggio. Sono invece suscettibili di vanificare l'origine,
il ritrovamento o la confisca, o il fatto di nasconderlo, o di portarlo
all'estero o di investirlo o di cambiarlo in altra valuta o di trasferirlo da
un conto bancario a un altro (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art.
305bis no. 18, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25 e DTF 127 IV
20). La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio può essere
commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti
dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare volontariamente un
comportamento tale da impedire la determinazione del legame tra il crimine
(art. 10 cpv. 2 CP) e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF
122 IV 211). E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare
l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali e non che l’atto l’abbia
effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274).
Soggettivamente trattasi di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP),
subordinatamente nei casi gravi (art. 305bis n. 2 CP) di un crimine (art. 10
cpv. 2 CP), intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) ma il dolo eventuale
(art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (PIETH, op. cit., art.
305bis no. 46 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis
no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402,
CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242). Basta che l’autore abbia
preso in considerazione l'eventuale provenienza criminosa dei valori
patrimoniali, che gli siano note le circostanze che facciano sorgere gravi
sospetti su fatti costituenti legalmente un reato e che egli accetti che questi
si siano avverati (DTF 119 IV 247). Nella pratica, per sottrarsi
all'azione penale, gli autori del crimine (art. 10 cpv. 2 CP) tendono a
sottacere al riciclatore la reale origine dei valori, e per lo stesso motivo il
riciclatore non è interessato ad approfondire la questione. Esigere dal
riciclatore la conoscenza dell'origine criminosa dei valori patrimoniali,
ancorché per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), costituisce
l'aspetto più delicato dell'art. 305bis CP, dato che generalmente nel
procedimento penale il prevenuto fa valere che i fondi sospettati provengono,
ad esempio, da un'evasione fiscale, ma in ogni modo non da crimini. Per ovviare
a ciò, dottrina e giurisprudenza sembrano orientati ad ammettere con una certa
facilità il dolo eventuale. E' sufficiente che il riciclatore accetti l'idea
che il valore patrimoniale provenga da un'infrazione severamente punita, a
prescindere dalla relativa qualifica (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no.
42). La consistenza della somma in gioco non è sufficiente per desumere che
l'autore abbia preso in seria considerazione la provenienza criminosa, d'altro
lato, non basta che l'autore affermi semplicemente di aver pensato a un delitto
(art. 10 cpv. 3 CP) piuttosto che a un crimine (art. 10 cpv. 2 CP), salvo
disporre di indizi concreti per una simile deduzione.
8. La Corte ha ritenuto AC 1 colpevole dell’imputazione di riciclaggio di
denaro (art. 305bis n. 1 CP) per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase
CP), così come lo furono del resto anche __________, __________ e __________
(doc. TPC 4 sentenza 18.6.2010 pag. 228 e 229), avendo concluso, senza il
benché minimo dubbio in merito (art. 10 cpv. 3 CPP e cons. 6a e b) che
l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non potesse non presumere che gli importi
consegnatigli dal fratello (cons. 5f e g) provenissero da un crimine (art. 10
cpv. 2 CP) e non invece dalla restituzione di un prestito (cons. 4 e 5i), della
cui esistenza la Corte non ha comunque creduto. Di ciò, quo al riconoscimento a
carico dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) dei presupposti soggettivi di legge
essendo pacificamente dati quelli oggettivi (cons. 5a), ne sono insindacabile
prova le modalità in cui vennero fatte queste due consegne di denaro (cons.
5g), il fatto che, ammesso e non concesso che vi fosse un prestito tra loro
due, era impensabile che __________ potesse disporre lecitamente di così tanta
liquidità viste le allora sue vicissitudini giudiziarie in ___ (cons. 5m), che
l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) neppure sapesse quale attività questi
svolgesse dal 2007 (cons. 5n) e che quella, forse ad addivenire, a lui nota era
lungi dall’essersi chiusa (cons. 5n). Già solo quest’ultime circostanze
avrebbero dovuto imporre a AC 1 una maggior accortezza procedendo
preventivamente a tutte le verifiche che il caso imponeva. Ma questo non è
stato fatto, da cui la conseguente sua accettazione di un origine criminale,
nel senso di acquisita illecitamente ed in urto al diritto penale, dei
consegnati importi, consapevolezza soggettiva che trova ulteriore conferma nel
fatto che se effettivamente tra loro due ci fosse stato un prestito da dover
rimborsare (cons. 4 e 5i) perché mai non si è proceduto alla semplice apertura
di un conto nominativo (cons. 5p) invece di una struttura off-shore (cons. 5d
ed e) rispettivamente perché nei vari formulari della __________ e della __________
rispettivamente nelle discussioni con __________ e __________ AC 1 ha indicato diverse causali sull’origine dei fondi (cons. 5h) piuttosto che la sola che, perlomeno
per la difesa, doveva essere e cioè la restituzione di un prestito (cons. 4 e
5i), a cui come detto la Corte non ha tuttavia creduto visto come entrambi i
fratelli non siano riusciti a documentare la provenienza degli importi
asseritamente prestati rispettivamente restituiti (cons. 5j e k)? Di seguito,
ma non da ultimo per importanza, il fatto di aver fatto ricorso ad una società
panamense di cui falsamente l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) si era indicato a
più riprese come ADE non gioca evidentemente a suo vantaggio nell’esame della
sua credibilità soggettiva (cons. 5c, d ed e) e costituisce già di per sé un
atto sufficientemente idoneo a vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Ne
consegue la condanna di AC 1 per il reato qui in esame (pto. 1.1 VD all. 2 pag.
1) da cui invece è stato prosciolto relativamente al periodo 4.12.2008/9.1.2009
(pto. 2 VD all. 2 pag. 2) visto e considerato che è solo dal 10.1.2009 che
nelle sentenze di prima e di seconda istanza le relative corti hanno
riconosciuto il reato di cui all’art. 305bis n. 1 CP nei confronti di __________,
__________ e __________ (cons. 5b).
9. Conformemente all’art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti
ed è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un
tale documento.
Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di
indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un
documento, cioè un falso materiale, ma anche la redazione di un documento dal
falso contenuto, cioè un falso ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige
che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP,
cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica
e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti
gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251
CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 251 no. 3 segg., CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 15 segg., DTF
96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza
del TF la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta
menzogna scritta trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il
documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli
conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario,
notaio, medico, architetto, ecc…(TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 no. 9
nonché DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione
restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la
falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul
contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità
del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e
non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento
disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un
valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e
120 IV 122).
Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito
intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 prima frase
CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, quest’ultima nozione da
interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un vantaggio
patrimoniale (BOOG, Basler
Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 no. 95, TRECHSEL/ERNI,
op. cit., art. 251 no. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234),
o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art.
12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (BOOG, op. cit., art.
251 no. 86 segg., TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 no. 12 e CORBOZ,
op. cit., art. 251 no. 171 segg.).
10. Partendo dalle stesse dichiarazioni di __________ (cons. 5c) e dalle
risultanze documentali (cons. 5e) i presupposti oggettivi e soggettivi di legge
di cui all’art. 251 n. 1 CP appaiono manifestamente dati essendo pacifico come
sottoscrivendo quale ADE, contrariamente alla verità, il formulario A del conto
della __________ presso __________ AC 1 abbia formato un documento falso (_____)
così nuocendo al patrimonio o ad altri diritti di una persona.
VI) Colpa, prognosi, pena
11. Giusta l’art. 47 cpv.
1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della
vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che
la pena avrà sulla sua vita.
In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di
determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo
ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al
punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e
127 IV 10). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità
della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto
l’egida del previgente art. 63 CP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
47 no. 4). L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dall’1.1.2007, stabilisce
esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza
aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà
sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la
quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del
reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe
(DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007
del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo
delle riduzioni marginali, la pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa,
il giudice non potendo ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti
gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2006, § 6 no. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 47 no. 17 e 18). Per valutare la gravità della colpa ai sensi
dell’art. 47 cpv. 2 CP entrano in considerazione svariati fattori: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale
assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio
arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo
avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,
il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno
inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione
familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la
formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e
la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non
va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in
relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla
situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché
sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007,6P.152/2005 del
15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo
insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione
generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per
il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo ad un’obiettiva
disuguaglianza, fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece
essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV
144 e 116 IV 292).
12. In forza all’art. 40
CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata
massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara
espressamente (BRÄGGER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea
2007, art. 40 no. 1 segg, TRECHSEL/KELLER, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 40 no.
1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 40 no. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code
pénal, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 40 no. 6 segg.).
13. Conformemente all’art.
42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di
una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi
crimini o delitti (SCHNEIDER/GARRÈ, Basler Kommentar, Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 42 no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 no. 9 segg.). Se, nei cinque anni prima del
reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno
sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP)
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ,
op. cit., art. 42 no. 81 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 no. 16 segg.). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42
no. 92 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 no. 24 segg.). Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria (art. 34
segg. CP) senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art.
42 cpv. 4 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 no. 94 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op.
cit., art. 42 no. 27 segg.).
Mentre il vecchio diritto richiedeva una prognosi favorevole sulla
presumibile futura condotta dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), secondo il
nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis
artile, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi
previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato, come
previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2007, ha ammesso la
prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro
complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo
l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul
comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della
pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione
della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà
l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente
attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente
dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op.
cit., art. 42 no. 9). Per costante giurisprudenza le condizioni soggettive
previste dall’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale
integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale
ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione
integrale o parziale della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle
circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la
presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF
134 IV 1 e sentenze non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010 e
6B.492/2008 del 19.2009). Contrariamente a quanto è la regola in materia di
sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più
presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1 e sentenza non
pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). Per circostanze particolarmente
favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo
della prognosi insito nella condanna precedente (sentenza non pubblica del TF
6B.492/2008 del 19.5.2009), così che in questi casi la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (sentenze non pubblicate del TF 6B.812/2009 del
18.2.2010 e 6B.492/2008 del 19.5.2009). Il giudice deve pertanto esaminare se
vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza
negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della
commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,
ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con
l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di
vita del condannato (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF
6B.492/2008 del 19.5.2009). In sintesi il condannato deve presentare malgrado
il precedente solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli
fosse concessa la sospensione condizionale (sentenza non pubblicate del TF
6B.244/2010 del 4.6.2010).
14. In base all’art. 44
cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena,
al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (SCHNEIDER/GARRÈ,
op. cit., art. 44 no. 1 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 44 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
44 no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 no. 1 segg.), ritenuto come il giudice debba
spiegargli l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art.
44 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 no. 39 segg., TRECHSEL/STÖCKLI,
op. cit., art. 44 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op.
cit., art. 44 no. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 no. 8 segg.).
15. Giusta l’art. 49 cpv.
1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in
ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler
Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 no. 33 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 n.
1, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 no. 5 segg. e STOLL, Commentaire Romande,
Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 no. 78).
16. In base all’art. 50 CP
se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze
rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione,
gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in
considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti
sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante
che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi
che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di
peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata,
permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia
tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce
ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op.
cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2,
QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DTF 127 IV 101 e sentenza non
pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e
contro l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER,
Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 50 no. 7 segg. e
sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve
giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più
la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto
qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia
complessivamente molto severa.
17. Pacifico, in forza
alle risultanze di cui al cons. 1, che la prognosi di AC 1 è positiva (art. 42
cpv. 1 CP). Aldilà dell’oggettiva gravità dei fatti già solo per il non
irrisorio importo di € 400'000.00 di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1), per la
leggerezza con cui si è messo a disposizione del fratello, del fatto che abbia
agito per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) e senza altresì
dimenticare le ripetute sue negazioni in merito ai prospettati due reati sia in
sede d’istruttoria sia in aula (cons. 4) che se non possono giustificare un
aggravio di pena non possono nemmeno comportarne una diminuzione, partendo,
quale possibile parametro comparativo, dalla condanna a 14 mesi di pena
detentiva (art. 40 CP) erogata al fratello (doc. TPC 4 sentenze 18.6.2010 pag.
247 e 18.4.2011 pag 68), la Corte ha ritenuto equo procedere ad una sua
riduzione tenuto conto che __________ è stato condannato non per una ma per due
falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) oggettivamente più articolate rispetto
a quella di cui al pto. 2 dell’AA (doc. TPC 1 e 4 sentenza 18.6.2010 pag. 246),
dell’ulteriore tempo trascorso dalla sentenza del 18.4.2011 (doc. TPC 4) e del
loro legame di sangue che può in qualche modo aver influenzato la libertà
decisionale dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CP). Ciò posto e ben ponderato la
Corte ha quindi fissato la condanna di AC 1 in 10 mesi di pena detentiva (art. 40 CP e pto. 3.1 VD all. 2 pag. 2), evidentemente sospesa condizionalmente (art.
42 cpv. 1 CP) per il minimo termine di legge di 2 anni (art. 44 cpv. 1 e pto. 4
VD all. 2 pag. 2). La possibile opzione per una sua condanna ad una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP) non ha potuto essere presa in considerazione non
essendo stato prodotto alla Corte alcun valido elemento in merito all’attuale
reddito, rispettivamente ai costi correnti del condannato e della sua famiglia.
VII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
18. Visto la sua condanna
(pti. 1.1 e 1.2 VD all. 2 pag. 1) la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le
spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di AC 1 (art. 426
cpv. 1 CPP e pto. 3.2 VD all. 2 pag. 2).
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 251 n. 1 e 305bis n. 1 CP;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere, a __________, nel periodo 10.1.2009/30.1.2009, compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine, versando a contanti sul conto n. __________ intestato alla __________,
__________ presso __________ __________, il 21.1.2009 Euro 200'000.00 e il
30.1.2009 Euro 200'000.00 consegnatigli dal fratello __________;
1.2. falsità in documenti
per avere, a __________, il 4.12.2008, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona, formato un documento falso attestante,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, in specie per
essersi dichiarato sul formulario A del conto n. __________ aperto a nome della
__________, __________ presso __________ __________ quale avente diritto
economico;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
AC 1 è prosciolto
dall’accusa di riciclaggio di denaro di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa limitatamente al periodo 4.12.2008/9.1.2009.
3.
Di conseguenza AC 1 è
condannato:
3.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1’000.- e delle spese procedurali.
4.
L’esecuzione della pena detentiva
inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due)
anni.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 239.70
fr. 1'439.70
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