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Decisione

72.2010.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. Di conseguenza AC 1 è condannata:

2.1. Alla pena di

18 (diciotto) mesi di pena detentiva nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto.

2.2. L’esecuzione

della pena detentiva inflitta è condizionalmente sospesa per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

2.3. Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese processuali.

3. La parte civile PC 1 è rinviata al competente foro per

le eventuali pretese di risarcimento.

Presenti

▪ Il

Procuratore pubblico.

▪ L’accusata AC 1, assistita dal

Difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF 1.

▪ L’avv. RC 1, in rappresentanza della Parte civile PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15:00

alle ore 15:30.

Costatato il consenso delle parti alle

proposte in esame;

sentita l'accusata e esaminati gli atti.

Posto dalla Presidente, con l'accordo delle

parti, il seguente

quesito - Deve

essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto,

ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e

adeguate le proposte in esame,

la Presidente risponde

affermativamente al quesito;

richiamati gli art.: 9 segg. CPP e 39

TG, sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto

d'accusa 39/2010 del 12 aprile 2010

contro AC

1 con le relative

proposte

è approvato.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico della

condannata e verranno prelevate sulla cauzione depositata il 9.12.2009.

3.

Questo

giudizio è definitivo.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'266.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 5'816.25

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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