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Decisione

72.2010.42

Tentato omicidio intenzionale; lesioni gravi; tentata rapina; lesioni semplici ripetute; minaccia; pornografia (proscioglimento); messa in circolazione di monete false; infrazione e contravvenzione al

11 giugno 2010Italiano108 min

Source ti.ch

Fatti

I reati commessi in questa occasione sono

oggettivamente molto gravi, avendo egli tentato di commettere un omicidio

intenzionale, ovvero uno dei reati in assoluto più gravi dell'ordinamento

penale. A questo reato se ne aggiunge un altro assai grave, ovvero le lesioni

gravi commesse sempre in danno di PC 1, mentre che per il resto i reati a suo

carico, di minore rilievo oggettivo, dimostrano dal profilo soggettivo

l'esistenza di facilità nel delinquere a proprio vantaggio, incurante delle

regole, ed anche nel suo prossimo nel caso dei reati rivolti contro altra

persona.

Il modo in cui si sono svolti i fatti del 15

agosto 2009 appare molto grave anche dal profilo soggettivo, ragione per cui la

colpa dell'accusato risulta pesante.

Risulta infatti che l'azione punitiva è stata

premeditata e preparata. L'accusato ha preso con sé da casa martello e

coltello, e perciò sin dal momento della partenza egli metteva in conto l'uso

della violenza, ancorché la Corte non ha voluto credere che egli avesse

pregresse intenzioni omicide, almeno sino a quando ha creduto di dovere andare

a prendere le bambine, non potendosi ritenere che egli fosse disposto ad

uccidere PC 1 in loro presenza. Dal momento in cui l'accusato, durante il

tragitto, ha saputo che le bambine erano a casa (e che G____________ era stata

percossa), la trasferta è diventata una spedizione punitiva, il che è grave, in

quanto dimostra che è stato il AC 1 a volere cercare lo scontro fisico con la

pregressa volontà di nuocere al PC 1, accoltellandolo.

Sull'entità della volontà lesiva non vi può

essere certezza. Se infatti è certo che il prevenuto, come ha poi fatto,

intendeva accoltellare PC 1, non può essere ritenuto con certezza che egli

intendesse ucciderlo con dolo diretto. Anzi, in senso contrario depone il fatto

che egli dopo le prime tre pugnalate non ha finito la sua vittima, a quel

momento inerme, ma le ha al contrario fatto salva la vita,

"limitandosi" a punirla con uno sfregio. In tal senso è perciò da

ritenere che egli abbia voluto uccidere con dolo eventuale, e non diretto, e

che l'omicidio intenzionale sia -ma la distinzione è priva di rilevanza pratica-

tentato e non mancato. Rimane comunque il fatto che il tentativo di omicidio è

grave ed intenso perché commesso con ben tre colpi d'arma bianca, tutti

pericolosi, e perché l'azione con il coltello è stata premeditata almeno per i

15 minuti intercorsi tra l'ultima telefonata con G____________ e l'arrivo a

casa del PC 1. Va infatti ritenuto che è stato l'accusato a dare inizio alla

lite, aggredendo PC 1, e lo ha fatto coltello alla mano. Subito dopo questo

grave reato egli, con freddezza e crudeltà, ha quindi commesso, con dolo

diretto, quello di lesioni personali gravi, ciò che comporta un tangibile

aggravio di pena per il concorso delle due azioni criminose.

AC 1 ha agito per il movente egoistico costituito

dal soddisfacimento del proprio basso istinto di prevaricazione e dominio, per

sfogare la propria frustrazione per il fatto che _________ manteneva rapporti

ai suoi occhi fastidiosi con la moglie e le di lei figlie, per punire PC 1 e

mostrargli la sua forza e determinazione, dando così libero sfogo alla sua

personalità disturbata, così come è stata descritta dal perito giudiziario. Il

pretesto per scontrarsi con PC 1 era quello di dovere andare da lui a

riprendere le figlie, ma questa necessità è venuta meno, ragione per cui

l'accusato aveva ogni opportunità di evitare lo scontro con PC 1, e con ciò il

compimento dei reati più gravi, opportunità che egli ha omesso di cogliere,

laddove nemmeno il fatto di essere in attesa di un bambino ha saputo indurlo a

più miti consigli.

Per tale sua personalità l'accusato non può avere

la comprensione della Corte, che già ha considerato il difficile trascorso che

ha contribuito a formarla. Non essendo neppure questione dell'influsso di

alcool, ne consegue che nulla concorre a ridurre l'imputabilità dell'autore.

L'accusato, tolte l'età e la difficile situazione

personale in cui è cresciuto, nemmeno può invocare altre particolari

attenuanti. Egli non è incensurato e non ha collaborato con gli inquirenti. E'

vero che ha subito ammesso di avere accoltellato PC 1, ma va considerato come

egli sia stato arrestato in quasi flagranza di reato, ciò che non gli ha

impedito di inizialmente negare addirittura di avere inferto il colpo al viso.

La sua parziale confessione non è nemmeno lontanamente assimilabile alla

collaborazione. L'accusato ha negato fino all'ultimo parte dei fatti legati al

reato principale (il possesso dell'arma, l'intento di sfregiare PC 1) e ha

inoltre tentato in ogni modo di inquinare le prove. La Corte ne ha concluso per

una mancata ammissione di responsabilità da parte sua, per l'assenza di

qualunque forma di pentimento. A precisa domanda, formulata alla fine

dell'istruttoria dibattimentale, egli ha risposto che la colpa dell'accaduto

era di entrambi, ovvero sua e del PC 1, il che è solo di poco meglio dell'addossare

la colpa di tutto alla vittima, come aveva fatto durante l'inchiesta, talvolta

con cervellotici ragionamenti (verbale PP 3 settembre 2009, all. 7 RPG, pag. 3:

"...PC 1 ha picchiato appositamente la figlia affinché la stessa

chiamasse la mamma e quindi farci arrivare a casa sua e tenderci una trappola

(...) ...lui sapeva che io sarei andato a casa sua e appositamente mi ha

provocato proprio per ferirmi, tutto per arrivare a dire che era una legittima

difesa, era lui che in realtà voleva ferirmi..."). Tutto ciò dimostra

comunque come il AC 1 sia ancora lontano, nonostante i 10 mesi di carcere

preventivo sofferto, dall'avere preso coscienza dei propri errori.

La pena detentiva minima per l'omicidio

intenzionale è di 5 anni. Il tentativo è motivo di attenuazione della pena, ma

vi è poi da considerare il concorso con le lesioni gravi, per le quali la

comminatoria di pena oscilla tra 180 aliquote giornaliere e 10 anni di pena

detentiva, reato in questo caso particolarmente riprovevole dal profilo soggettivo,

per essere stato commesso con piena intenzionalità subito dopo avere tentato di

uccidere.

E' vero che la situazione sarebbe stata peggiore

se il AC 1 dopo le prime tre coltellate, costitutive di una distinta azione

qualificabile di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, avesse

finito PC 1 con un fendente alla gola, ma in tale ipotesi sarebbe in

discussione una pena detentiva prossima ai 20 anni.

Anche in questo caso, comunque appare grave dal

profilo soggettivo che l'accusato dopo i primi tre colpi di coltello, invece di

provare pietà per la vittima ferita o sgomento per quanto da lui commesso,

abbia conservato della residua volontà di offendere gravemente, e senza esitare

abbia alzato nuovamente l'arma per ferire al volto, mostrando disprezzo per PC

1 e mancanza di scrupoli.

Tutto ciò considerato, valutato cioè il tentato

omicidio intenzionale ed aggravata sensibilmente la pena per il concorso di una

grave fattispecie di lesioni gravi, addirittura odiosa per il suo aspetto

soggettivo (mentre che i reati minori nulla hanno inciso sull'entità della

pena), la Corte non ritiene di essere stata severa infliggendo all'accusato la

pena detentiva di 5 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.

41. La parte

civile PC 1 ha chiesto il risarcimento del danno materiale costituito in primo

luogo dalla perdita di guadagno, avendo egli ricevuto solo l'80% del salario

durante il periodo in cui è stato impossibilitato a lavorare in conseguenza

delle ferite subite.

L'istante ha giustificato la pretesa versando in

atti i conteggi di salario del periodo agosto 2009-febbraio 2010 (annessi a

doc. dib. 2). La Corte ha esaminato la documentazione prodotta, ritenendo che

la pretesa di complessivi fr. 5'237.80 sia giustificata limitatamente a fr.

4'483.90.

Per agosto 2009 si constata infatti una riduzione

del salario lordo di fr. 379.35 a seguito del periodo di assenza al 100% per

infortunio non professionale. In settembre la differenza è di fr. 840.- lordi

(pari al 20% del salario mensile lordo di fr. 4'200.-), in ottobre di fr.

420.-, in novembre di fr. 504.- in dicembre di fr. 840.- sul salario mensile e

di ulteriori fr. 240.55 sulla tredicesima mensilità (va in tal senso ridotta la

pretesa dell'istante per questo mese), in gennaio di fr. 840.- e in febbraio di

fr. 420.-, il tutto appunto per fr. 4'483.90, importo al lordo degli oneri

sociali.

L'istante ha chiesto ulteriori fr. 870.-, pari al

costo dell'orologio Certina, danneggiato nella colluttazione, e del marsupio da

lui indossato, pretese che la Corte non ha ritenuto adeguatamente comprovate e

per le quali ha rinviato il richiedente al competente foro civile.

42. PC 1 ha inoltre chiesto la condanna degli imputati al pagamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento

del torto morale subito.

La Corte ha ritenuto l'importo sicuramente

commisurato alla notevole sofferenza inflittagli dagli accusati.

Egli ha infatti dovuto subire un intervento

chirurgico e un primo ricovero ospedaliero della durata di un paio di

settimane. Vi è poi stato un secondo ricovero nel periodo novembre-dicembre

2009 della durata di ben 5 settimane e mezzo, un terzo ricovero e un intervento

chirurgico nel gennaio 2010, con la prospettiva concreta di un'ulteriore

degenza nell'agosto 2010.

Inoltre, dal giorno della ferita egli ha conservato

una cicatrice in viso e ha inoltre subito una menomazione funzionale di parte

dei nervi del viso. Non vi è inoltre garanzia del fatto che potrà essere

scongiurato un danno permanente, che appare al contrario probabile.

Alla luce di ciò la richiesta dell'istante merita

pieno accoglimento.

43. Le pretese

della parte civile per danni materiali e morali, così come quantificate ai

considerandi precedenti, vanno accolte nei confronti di entrambi gli accusati,

che rispondono in solido.

Se la responsabilità del AC 1appare ovvia, quella

di AC 2 è data per il fatto che anch'essa è autrice colpevole di un reato,

quello di aggressione, che la rende responsabile delle lesioni riportate dalla

vittima.

44. La Corte ha

disposto la confisca del martello e del sasso (compreso il frammento staccatosi

da esso) usati nell'aggressione siccome strumenti di reato, ordinando il

dissequestro degli altri oggetti sequestrati in favore degli aventi diritto

menzionati nell'atto di accusa.

45. I prevenuti,

in solido, sono condannati al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.-

e delle spese processuali, con ripartizione interna in ragione di 3/4 a carico

del AC 1 e 1/4 a carico di AC 2.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1, 1.1.2, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.6, 2, 3, 5;

B. per AC 2

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1, 1.2 e in modo

parzialmente affermativo al n. 4;

visti gli art. 12, 19,

22, 25, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 111, 122, 123 cifra 1 e cifra 2 cpv. 5,

134, 140, 180 cpv. 2, 177, 197 cifra 3 bis, 242 cpv. 1 CP;

19 cifra 1, 19a LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. tentato

omicidio internazionale

per avere, il 15 agosto 2009, a ________, tentato di uccidere PC 1, colpendolo 3 volte con un coltello;

1.2. lesioni

gravi

per avere, il 15 agosto 2009, a ________, intenzionalmente sfregiato in modo grave e permanente il viso di PC 1;

1.3. tentata

rapina

per avere, il 15 agosto 2009, a ________, tentato di compiere un furto in danno di PC 1, usando violenza contro di lui;

1.4. lesioni

semplici

per avere, il 21 giugno 2009, a ___________, afferrato al collo e spinto AC 2 contro una parete, ferendola alla schiena e

alla spalla sinistra;

1.5. minaccia

per avere, a ___________, nel corso del mese di

febbraio 2009, incusso timore a AC 2, minacciando di colpirla con un coltello

alla pancia o al collo;

1.6. messa in

circolazione di monete false

per avere, nel corso del mese di luglio 2009, a ___________, in tre occasioni, messo in circolazione 3 banconote false da EURO 100.–;

1.7. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a ___________,

nel corso dell’estate 2009 sino al 15 agosto 2009, procurato 5 grammi di marijuana a __________;

1.8. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a ___________,

dal 26 maggio 2009 sino al 15 agosto 2009, personalmente consumato almeno 15 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di pornografia e da quella di lesioni semplici di

cui al punto 3.1 AA.

3.

AC 2

è autrice colpevole di:

3.1

aggressione

per avere, il 15 agosto 2009, a ________, preso parte all’aggressione in danno di PC 1 e di PC 2 ;

3.2

ingiuria

per avere, il 15 agosto 2009, a ________, offeso l’onore di PC 2, tacciandola di “puttana”;

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC 1 è condannato:

alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, nella

quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC 2 è condannata:

4.2.1

alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.2.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto, ovvero 9

mesi, è da espiare.

5.

AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati, in solido, a

pagare alla PC 1:

5.1

fr. 10'000.–

per torto morale;

5.2

fr.

4’483.90, da dedursi gli oneri sociali, a titolo di perdita di guadagno.

6.

Per il

rimanente della sua pretesa la PC 1 è rinviata al competente foro civile.

7.

È ordinata

la confisca dei reperti:

- L 6 – sasso scaglia del peso di 64 grammi;

- L 20 – sasso del peso di circa 1 Kg;

- L 22 – martello da carpentiere.

Per il resto gli oggetti sequestrati, menzionati nell’AA, sono

dissequestrati in favore degli aventi diritto.

8.

La tassa

di giustizia di fr. 2'000.– e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido, con ripartizione interna in misura di ¾ per AC 1 e di ¼ per AC 2.

9.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 8'770.20

Perizie fr. 13'509.35

Perito in aula fr. 317.20

Spese diverse fr. 845.50

Interprete

(solo trad. scritte) fr. 288.00

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 200.--

fr. 25'930.25

============

Distinta

spese a carico di AC 1(3/4)

Tassa di

giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'577.65

Perizie fr 12'622.50

Perito in aula fr. 317.20

Spese diverse fr.

634.15

Interprete

(solo trad. scritte) fr. 216.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 150.--

fr. 22'017.50

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/4)

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'192.55

Perizie fr. 886.85

Spese diverse fr. 211.35

Interprete

(solo trad. scritte) fr. 72.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'912.75

============

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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