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Decisione

72.2010.48

Lesioni gravi; danneggiamento; scemata imputabilità

21 maggio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il 9.03.2010 all’interno del Ristorante __________;

reato previsto:

dall’art. 122 cpv. 2 e 4 CPS;

2. danneggiamento

per aver intenzionalmente deteriorato e distrutto

cose mobili altrui, e meglio per aver rotto diverse bottiglie di vino e

bicchieri di proprietà dei titolari del Ristorante __________ di __________,

provocando in tal modo dei danni rilevanti;

fatti avvenuti: a __________

il 9.03.2010;

reato previsto:

dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 48/2010 del 26 aprile 2010, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC 1, assistito

dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

§ L'avv. __________, in

rappresentanza della PC __________.

§ L’interprete __________ per la lingua araba.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

In relazione al capo d’imputazione di

cui al punto 1 AA, il Presidente prospetta alle Parti, giusta l’art. 250 CPP,

la subordinata delle lesioni semplici in luogo delle lesioni gravi.

Sentiti § Il

Procuratore pubblico, il quale inizia la sua

requisitoria rammentando che l’accusato è arrivato in Svizzera il 5 marzo 2010

e che già il 9 marzo 2010 si trovava in stato di detenzione preventiva. Insiste

sulla gravità della fattispecie in narrativa e sul fatto che l’ordine pubblico

è stato disturbato per ingiustificati e futilissimi motivi. Ripercorre dunque

brevemente i fatti posti a giudizio, evocando anche il reato di frode allo

scotto che avrebbe potuto essere imputato a AC 1 qualora i gestori degli

esercizi pubblici frodati avessero deciso di sporgere denuncia. Il PP segnala

poi che i testi sono unanimi nell’affermare che è stato AC 1 a iniziare la

lite. Esclude quindi che il medesimo abbia agito per legittima difesa, mancando

il presupposto fondamentale dell’attacco illecito. Dà tuttavia atto che

l’accusato, al momento della commissione dei reati in questione, si trovava in

stato di ebrietà, ciò che lascia spazio per un’eventuale scemata imputabilità.

Ciò posto, pone l’accento sulla gravità della colpa, data dal fatto che non vi

era nessun plausibile motivo per giungere a questi livelli di violenza. Ritiene

non adempiuti i presupposti per una sospensione condizionale della pena,

considerato che l’accusato non ha documenti, non si sa chi sia, che costui non

vuole ritirare la sua domanda d’asilo, che sussiste un elevatissimo rischio di

recidiva e ritenuto che la sua propensione al bere non è certo rassicurante.

La pubblica accusa conclude quindi chiedendo che

a AC 1 siano comminati 9 mesi di pena detentiva, da espiare. Postula inoltre la

confisca degli indumenti e oggetti in sequestro, dichiarando però di non

opporsi al loro dissequestro qualora la parte lesa ne volesse la restituzione.

§ L’avv. __________, rappresentante della Parte civile __________ __________, il quale precisa

che la domanda risarcitoria si fonda unicamente sulle spese che è stato

possibile giustificare. Ritiene importante che la Corte condanni l’accusato al

risarcimento dei danni, considerato che la Confederazione assumerà

verosimilmente le spese. Chiede, qualora la Corte non volesse accogliere la sua

domanda risarcitoria nella sua interezza, che almeno una quota parte della

stessa sia attribuita a AC 1 e a PL 1. In definitiva, il rappresentate della Parte

civile chiede – in via principale – che AC 1 sia condannato al risarcimento

integrale dei danni occasionati e, subordinatamente, che l’accusato sia almeno

condannato a rifondere la maggiore quota parte delle spese, tenuto conto del

suo maggiore grado di responsabilità nella vicenda;

§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale dà atto che i fatti non sono

contestati, rammentando che vi è stata una piena e completa confessione da

parte del suo assistito, il quale non ha negato le sue responsabilità. Esprime

tuttavia dei dubbi in merito allo svolgimento della lite. In concreto, a suo

dire, nulla permette di scartare l’eventualità che fosse stato PL 1 a scatenare

il litigio, e non il suo assistito. Non essendovi elementi certi al proposito,

in applicazione del principio in dubio pro reo, appare giustificato, a

parere della difesa, ritenere che AC 1 abbia agito in stato di legittima

difesa, ciò che implica un’attenuazione della pena. Il Difensore esprime

inoltre delle riserve circa l’entità delle ferite riportate dalla vittima,

senza però negare che la lite, iniziata con uno screzio, sia poi degenerata.

Pone poi l’accento sul fatto che l’aggressione non era premeditata, che il suo

patrocinato ha espresso un profondo dispiacere per l’accaduto e sul fatto che

questi non aveva intenzione di causare danni di tale entità. Rammenta dunque

che il medesimo si trovava in stato di ebrietà al momento della commissione dei

reati imputatigli. Segnala altresì che il suo patrocinato faceva anche uso di

sostanze psico-attive, ragione per cui, durante il periodo di carcerazione

preventiva, è poi stato sottoposto a un trattamento medico. Non esclude quindi

che la reazione esagerata di AC 1 sia in parte dovuta anche all’uso di queste

sostanze. A favore del suo patrocinato, la difesa evoca poi la sua

incensuratezza, in Svizzera come all’estero, il fatto che questi ha confessato

e che è lui stesso ad aver sollecitato l’intervento della Polizia. Il medesimo

si è inoltre ravveduto, scusato, è disposto a risarcire i danni cagionati e

dichiara di voler ricongiungersi con la sua famiglia.

Conclude dunque postulando, invocata l’applicazione

delle attenuanti generiche e specifiche della legittima difesa (art. 15 e 16

CP), del sincero pentimento e della scemata imputabilità, una riduzione della

pena proposta dal PP, da sospendersi condizionalmente. Quanto alle pretese

della Parte civile, chiede che a AC 1 sia attribuito al massimo il 60% dei

danni cagionati, vista la corresponsabilità di PL 1. Non si oppone alla

confisca della giacca in sequestro.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1, sedicente

1. è autore

colpevole di:

1.1. lesioni

gravi

per avere il 9 marzo 2010, a __________, intenzionalmente sfregiato in modo grave e permanente il viso di PL 1?

1.1.1. Trattasi

invece di lesioni semplici, aggravate per avere fatto uso di un oggetto pericoloso?

1.1.2. Ha egli agito

per legittima difesa?

1.2. danneggiamento

per avere, il 9 marzo 2010, a __________, intenzionalmente deteriorato o distrutto cose mobili di pertinenza di PC 1?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5.

Deve un

risarcimento alla PC, e se sì in quale misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto ed in

diritto

- che

l'accusato ha accettato l'odierno giudizio di questa Corte che l'ha condannato

alla pena detentiva di 7 mesi da espiare, con computo del carcere preventivo

sofferto, per avere commesso i reati di lesioni gravi e di danneggiamento;

- che la

danneggiata PC 1 ha instato per il risarcimento del proprio danno (doc. dib.1);

- che la

pretesa appare senz'altro fondata e documentata per fr. 277.30 per 15 bottiglie

di vino rotte, per fr. 313.- per 97 bicchieri rotti, per fr. 4'122.55 di danni

al banco bar, per fr. 4'791.95 di spese di tinteggio, per fr. 496.- per

sostituire le tovaglie sporche di sangue, per fr. 200.- per forchette e

coltelli, per fr. 162.- per 2 sedie;

- che a

titolo di mancato guadagno durante un giorno di forzata chiusura dell'esercizio

la parete civile ha chiesto fr. 2'600.-, importo corrispondente all'incasso

medio giornaliero;

- che tale

importo va equitativamente ridotto del 30% per tenere conto del risparmio sul

costo dei cibi e delle vivande, e che quindi vanno riconosciuti a tal titolo

fr. 1'820.-;

- che il

totale del danno risarcibile ammonta perciò a fr. 12'182.80;

- che

inoltre si giustifica di riconoscere fr. 3'000.- per spese legali;

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1, 1.1.2, 3, 4

visti gli art. 12, 15,

16, 19, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 122 cpv. 2, 123, 144 cpv. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1,

sedicente, è autore colpevole di:

1.1

lesioni

gravi

per avere il 9 marzo 2010, a __________, intenzionalmente sfregiato in modo grave e permanente il viso di PL 1;

1.2

danneggiamento

per avere, il 9 marzo 2010, a __________, intenzionalmente deteriorato o distrutto cose mobili di pertinenza di PC 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

AC 1, sedicente, avendo agito in stato di lieve

scemata imputabilità, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare

alla PC __________ l’importo di fr. 12'182.80, oltre a fr. 3'000.– per spese

legali;

2.3

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, menzionati nell’atto d’accusa.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'384.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'934.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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