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Decisione

72.2010.63

Condanna in contumacia per riciclaggio di denaro per aver importato Euro 57'000 occultati nel vano sotto il sedile dell'auto ed Euro 16'425 occultati sulla propria persona

31 gennaio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il verbale del dibattimento del 7 dicembre 2011, dibattimento al quale

l’imputato non aveva partecipato, senza giustificazione.

La Presidente richiama altresì il verbale del dibattimento del

17 gennaio 2011, dibattimento al quale l’imputato ugualmente non aveva

partecipato facendo però pervenire un giustificativo medico (doc. TPC 21).

La Presidente constata che l’imputato è stato nuovamente citato

a comparire per l’odierno dibattimento con raccomandata del 17 gennaio 2012

(doc. TPC 22).

Con scritto del 23 gennaio 2012, l’avv. DUF 1 ha comunicato che il signor AC 1 è stato informato dell’odierno dibattimento e che ha dichiarato,

tramite fax, che non intende parteciparvi, senza presentare giustificazioni.

La Presidente rileva che durante la procedura predibattimentale

l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sul reato a lui

contestato e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza

anche in assenza dell’imputato.

La Presidente chiede alle parti di esprimersi sulla questione

della contumacia:

- Procuratore pubblico:

postula che oggi si faccia luogo al dibattimento contumaciale, essendo date

tutte le condizioni.

- Difensore: dà

atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si

oppone alla continuazione del dibattimento.

La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al

dibattimento in contumacia.

Sentiti: - Il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, dopo aver riepilogato i numerosi elementi

indizianti a carico dell’imputato, conclude chiedendo la conferma integrale

dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16 mesi,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Postula altresì

la confisca di quanto in sequestro;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale rileva che le scarse prove raccolte dal

Procuratore pubblico non sono sufficienti per fugare ogni ragionevole dubbio.

Chiede quindi che il suo assistito venga prosciolto dall’accusa di riciclaggio

di denaro.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 70, 305bis CP;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC

1

1. è autore colpevole di:

1.1. riciclaggio di denaro

per avere,

il 5 febbraio 2009,

in correità con,

trasportando da __________ a __________ in direzione della __________

e/o __________ euro 57'000 occultati nel vano sotto il sedile posteriore

della vettura __________ ed euro 16'425 sulla propria persona, compiuto un atto

suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che gli stessi

provenivano da un crimine,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9 (nove)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca di:

4.1

euro 57'000.--;

4.2

euro 16'425.--.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

6.

Il condannato è reso

attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

7.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'703.90

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 99.--

fr. 6'302.90

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