72.2010.68
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1 dicembre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
72.2010.68
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita da parte di un contabile di denaro a lui affidato per CHF 469’909.-; Abuso di impianto per elaborazione dati aggravato, per aver utilizzato abusivamente dati per effettuare i trasferimenti non autorizzati; Falsità in documenti (estratti conto creditori, bancari, contabilità)
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 138 CPS
art. 147 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2010.68
Lugano,
1 dicembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Andrea Minesso,
vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del
Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
entrambi
rappresentati dagli avv. RAAP 1 e RAAP 2
contro
AC 1
in carcere
preventivo dal 21 novembre 2008 al 12 dicembre 2008 (22 giorni)
imputato a
norma dell’atto d’accusa 66/2010 del 02 giugno 2010 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi
nel periodo maggio 2002-novembre 2008,
a __________ nonché in altre località,
agendo in qualità di contabile della ditta ACPR 1,
allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto,
appropriato di cose mobili altrui che gli erano
state affidate, e meglio per essersi
ripetutamente appropriato di denaro contante per
complessivi CHF 469’910.00 [977’571 – (544’897 – 26’959 – 10’277)] che
gli era stato affidato dai colleghi del front office della ACPR 1, omettendo di
riversarlo sui conti societari o di utilizzarlo per pagare i creditori, come
egli contrariamente al vero ha registrato in contabilità, ma distraendolo a
proprio favore, in parte (CHF 26’959) accreditandolo sul conto postale n. __________
intestato a lui ed alla di lui moglie presso la __________ ed in parte
utilizzandolo direttamente per scopi personali, quali in specie l’acquisto di
autoveicoli (CHF 72’000).
2. abuso
di un impianto per l’elaborazione di dati
aggravato siccome commesso per mestiere, data la
disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare
fonte di reddito supplementare,
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo dicembre 2002-novembre 2008,
agendo in qualità di contabile delle ditte ACPR 1
e ACPR 2,
allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto,
servendosi in modo abusivo ed indebito di dati,
rispettivamente di un analogo procedimento,
influito su un processo elettronico di
trasmissione di dati, provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti
un trasferimento di attivi a danno di terzi, e meglio per avere,
ripetutamente utilizzato in modo abusivo ed
indebito l’elaboratore dati a sua disposizione presso la datrice di lavoro per
immettere on-line, a debito di conti bancari e postali intestati alle ditte ACPR
1 e ACPR 2, ordini non autorizzati di trasferimento elettronico di fondi (DTA)
per un ammontare complessivo di CHF 517’939.00, di cui:
-
CHF 495’164.00
(455’357 + 39’807) a debito dei conti n. __________ presso __________, n. __________
presso la __________ e n. __________ presso Banca __________, tutti intestati
alla ACPR 1, e
-
CHF 10’277.00 a debito del conto
n. __________ presso la __________ intestato alla ACPR 2,
ritenuto che questi importi sono stati trasferiti
su conti riconducibili all’accusato presso la __________ (n. __________) nonché
presso la Banca __________ di __________ (n. __________) e sono successivamente stati utilizzati per scopi
personali;
- CHF
12’498.00 a debito dei conti n. __________ presso __________ (CHF 8’200) e n. __________
presso Banca __________ (CHF 4’298), entrambi intestati alla ACPR 1,
ritenuto che questi importi sono stati trasferiti
a terzi in parte (CHF 4’298) a saldo di una fattura del 19.09.2008 della __________
relativa ad una vacanza in __________ effettuata dall’accusato e dalla di lui
moglie ed in parte (CHF 8’200) a copertura della propria carta di credito;
3. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
a __________ ed in altre località,
nel periodo 2002-2008,
allo scopo di nuocere al patrimonio di una
persona e di procacciare a sé un indebito profitto, in particolare per celare
le previe malversazioni di cui sub. 1 e 2,
ripetutamente formato documenti falsi ed alterato
documenti veri, facendo uso a scopo d’inganno di tali documenti, e meglio per
avere
-
allestito numerosi falsi estratti conto
creditori attestanti contrariamente al vero una situazione debitoria inferiore
a quella reale rispettivamente pagamenti ai creditori in realtà non avvenuti,
-
alterato numerosi giustificativi degli ordini di
pagamento bancari (liste __________), eliminando i pagamenti non autorizzati in
suo favore,
-
alterato un estratto conto bancario datato 02.01.2008
riferito alla relazione n. __________ intestata alla ACPR 1, facendo figurare
una liquidità in conto al 31.12.2007 maggiore (CHF 270’201.44) rispetto a
quella reale (CHF 5’201.44),
falsificando in tal modo la contabilità delle
ditte ACPR 1 e ACPR 2;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 138 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato
AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP
2, patrocinatore di fiducia delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento giovedì 1 dicembre 2011 dalle ore
14:49 alle ore 16:53.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, il quale esordisce passando in rassegna le
imputazioni contenute nell’atto d’accusa. Ripercorre i fatti, che a suo parere
sono da considerarsi assodati, viste anche le confessioni rese dall’imputato.
Illustra le due modalità criminali adottate da quest’ultimo: da una parte, l’inserimento
Fatti
di ordini di bonifico a suo favore nel sistema di elaborazione dati e, dall’altra,
l’appropriazione indebita del denaro contante che gli veniva affidato dai
colleghi. A ciò si aggiunge l’allestimento di numerosi falsi documenti a
copertura degli illeciti commessi. Rileva che l’imputato ha malversato sull’arco
di un periodo di ben sei anni e mezzo: se si calcolasse il suo reddito medio
annuo, si giungerebbe alla ragguardevole cifra di CHF 165’000.- circa, pari a
un salario mensile netto di CHF 13’700.-. Ricorda che l’imputato ha tradito la
fiducia in lui riposta dalla sua datrice di lavoro. Considera adempiuti, pure
dal profilo giuridico, tutti i presupposti dei reati ascritti, compresa l’aggravante
del mestiere di cui all’art. 147 cpv. 2 CP. Quanto alla commisurazione della
pena, rileva che l’imputato è già stato condannato in passato per
appropriazione indebita e che egli non ha saputo spiegare, nell’ambito del
presente procedimento, quale sia stata la destinazione di tutto il denaro
sottratto. Riconosce tuttavia che nel complesso l’imputato ha fornito una buona
collaborazione agli inquirenti. Nonostante i fatti siano gravi e il movente
risieda nell’ingordigia, ritiene che si possa concedere un’ulteriore
possibilità all’imputato. Chiede pertanto che sia condannato a una pena
detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e non si
oppone alla sospensione condizionale della medesima, ma con un periodo di prova
di quattro anni. Postula inoltre una multa di CHF 2’500.-. Non si oppone in
linea di principio al riconoscimento delle pretese delle accusatrici private,
così come sull’attribuzione del denaro sequestrato alle medesime, ma esprime
riserve sull’importo della nota d’onorario del loro patrocinatore;
- l’avv.
RAAP 2, rappresentante delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, il quale,
dopo essersi associato a quanto esposto dalla Pubblica accusa e avere
assicurato che nessun spirito di vendetta anima le sue patrocinate, chiede l’accoglimento
dell’istanza di risarcimento 1° dicembre 2011;
- l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale precisa di non contestare né
le cifre indicate nell’atto d’accusa né la configurazione giuridica dei reati.
Afferma che, certo, il suo assistito ha tradito la fiducia della sua datrice di
lavoro per più di sei anni commettendo atti di una certa gravità e che risulta
difficile credere che egli si aspettasse di essere arrestato. Eppure, dopo il
suo arresto, AC 1 ha mostrato uno strano comportamento, privo di reticenza e
improntato alla collaborazione con gli inquirenti, anche a suo scapito. In
altre parole, a mente della Difesa, l’impostazione mentale di AC 1 è cambiata e
questo è un elemento rilevante per la commisurazione della pena. Descrive la
situazione familiare dell’imputato, il quale ha moglie e tre figli, e mette in
evidenza lo sforzo che egli compie per risarcire le accusatrici private pagando
CHF 500.-, somma di non poco conto se si considerano le sue ridotte
disponibilità finanziarie attuali. Tutto ciò considerato, chiede che la pena
sia limitata a 22 mesi di detenzione, da sospendersi condizionalmente; non si
oppone in tal senso alla durata di quattro anni del periodo di prova così come
proposto dalla Pubblica accusa. Non solleva alcuna obiezione a fronte delle
pretese delle accusatrici private e concorda con l’attribuzione del denaro
sequestrato a quest’ultime. Si dice invece perplesso per la proposta di multa
avanzata dal Procuratore, ritenuto che l’imputato ha scarse possibilità
finanziarie e non si è opposto al sequestro conservativo degli oggetti posti
sotto sequestro.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli artt. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 138, 147, 251 CP;
82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi, nel periodo compreso tra maggio 2002
e novembre 2008, a __________ nonché in altre località, agendo quale contabile
della ditta ACPR 1, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
ripetutamente appropriato di denaro contante, per complessivi CHF 469’909.--,
che gli era stato affidato dai colleghi del front office;
1.2. abuso di
un impianto per l’elaborazione di dati, aggravato
siccome commesso per mestiere, per avere, nel
periodo compreso tra dicembre 2002 e novembre 2008, a __________ ed in altre località, agendo quale contabile delle ditte ACPR 1 e ACPR 2, allo
scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente utilizzato in
modo abusivo ed indebito l’elaboratore dati a sua disposizione per immettere in
linea, a debito di conti bancari e postali intestati alle due società sopra
citate, ordini non autorizzati di trasferimento elettronico di fondi in suo
favore e in favore di terzi per un ammontare complessivo di CHF 517’939.--;
1.3. falsità
in documenti, ripetuta
per avere, nel periodo compreso tra gli anni 2002
e 2008, a __________ ed in altre località, allo scopo di nuocere al patrimonio
di una persona e di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi ed alterato documenti veri, nonché fatto
uso a scopo d’inganno di tali documenti, e meglio per avere allestito numerosi
falsi estratti conto creditori, alterato numerosi giustificativi degli ordini
di pagamento bancario e alterato un estratto conto bancario, falsificando in
tal modo la contabilità delle ditte Hotel ACPR 1 e ACPR 2;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e
precisato nei considerandi).
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto;
2.2
a versare all’accusatrice
privata Hotel ACPR 1 l’importo di CHF 971’571.-- a titolo di risarcimento del
danno, nonché l’importo di CHF 46’618.25 a titolo di copertura delle spese legali di patrocinio;
2.3
a versare
all’accusatrice privata ACPR 2 l’importo di CHF 10’277.-- a titolo di
risarcimento del danno;
2.4
al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 4 (quattro).
4.
È ordinata
la confisca degli averi patrimoniali depositati sul conto corrente postale nr. __________
intestato al Ministero pubblico (saldo indicativo di CHF 53’064.70), con
attribuzione alle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, importo da dedursi dalle
pretese di risarcimento di cui ai punti 2.2. e 2.3. del presente dispositivo.
5.
È ordinato
il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e
dei disborsi, di tutti gli oggetti sequestrati elencati nell’atto d’accusa.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di
revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle
assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci
giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va
inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla
notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 107.40
fr. 807.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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