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Decisione

72.2010.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di ordini di bonifico a suo favore nel sistema di elaborazione dati e, dall’altra,

l’appropriazione indebita del denaro contante che gli veniva affidato dai

colleghi. A ciò si aggiunge l’allestimento di numerosi falsi documenti a

copertura degli illeciti commessi. Rileva che l’imputato ha malversato sull’arco

di un periodo di ben sei anni e mezzo: se si calcolasse il suo reddito medio

annuo, si giungerebbe alla ragguardevole cifra di CHF 165’000.- circa, pari a

un salario mensile netto di CHF 13’700.-. Ricorda che l’imputato ha tradito la

fiducia in lui riposta dalla sua datrice di lavoro. Considera adempiuti, pure

dal profilo giuridico, tutti i presupposti dei reati ascritti, compresa l’aggravante

del mestiere di cui all’art. 147 cpv. 2 CP. Quanto alla commisurazione della

pena, rileva che l’imputato è già stato condannato in passato per

appropriazione indebita e che egli non ha saputo spiegare, nell’ambito del

presente procedimento, quale sia stata la destinazione di tutto il denaro

sottratto. Riconosce tuttavia che nel complesso l’imputato ha fornito una buona

collaborazione agli inquirenti. Nonostante i fatti siano gravi e il movente

risieda nell’ingordigia, ritiene che si possa concedere un’ulteriore

possibilità all’imputato. Chiede pertanto che sia condannato a una pena

detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e non si

oppone alla sospensione condizionale della medesima, ma con un periodo di prova

di quattro anni. Postula inoltre una multa di CHF 2’500.-. Non si oppone in

linea di principio al riconoscimento delle pretese delle accusatrici private,

così come sull’attribuzione del denaro sequestrato alle medesime, ma esprime

riserve sull’importo della nota d’onorario del loro patrocinatore;

- l’avv.

RAAP 2, rappresentante delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, il quale,

dopo essersi associato a quanto esposto dalla Pubblica accusa e avere

assicurato che nessun spirito di vendetta anima le sue patrocinate, chiede l’accoglimento

dell’istanza di risarcimento 1° dicembre 2011;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale precisa di non contestare né

le cifre indicate nell’atto d’accusa né la configurazione giuridica dei reati.

Afferma che, certo, il suo assistito ha tradito la fiducia della sua datrice di

lavoro per più di sei anni commettendo atti di una certa gravità e che risulta

difficile credere che egli si aspettasse di essere arrestato. Eppure, dopo il

suo arresto, AC 1 ha mostrato uno strano comportamento, privo di reticenza e

improntato alla collaborazione con gli inquirenti, anche a suo scapito. In

altre parole, a mente della Difesa, l’impostazione mentale di AC 1 è cambiata e

questo è un elemento rilevante per la commisurazione della pena. Descrive la

situazione familiare dell’imputato, il quale ha moglie e tre figli, e mette in

evidenza lo sforzo che egli compie per risarcire le accusatrici private pagando

CHF 500.-, somma di non poco conto se si considerano le sue ridotte

disponibilità finanziarie attuali. Tutto ciò considerato, chiede che la pena

sia limitata a 22 mesi di detenzione, da sospendersi condizionalmente; non si

oppone in tal senso alla durata di quattro anni del periodo di prova così come

proposto dalla Pubblica accusa. Non solleva alcuna obiezione a fronte delle

pretese delle accusatrici private e concorda con l’attribuzione del denaro

sequestrato a quest’ultime. Si dice invece perplesso per la proposta di multa

avanzata dal Procuratore, ritenuto che l’imputato ha scarse possibilità

finanziarie e non si è opposto al sequestro conservativo degli oggetti posti

sotto sequestro.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli artt. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 138, 147, 251 CP;

82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. appropriazione

indebita, ripetuta

per essersi, nel periodo compreso tra maggio 2002

e novembre 2008, a __________ nonché in altre località, agendo quale contabile

della ditta ACPR 1, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente appropriato di denaro contante, per complessivi CHF 469’909.--,

che gli era stato affidato dai colleghi del front office;

1.2. abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati, aggravato

siccome commesso per mestiere, per avere, nel

periodo compreso tra dicembre 2002 e novembre 2008, a __________ ed in altre località, agendo quale contabile delle ditte ACPR 1 e ACPR 2, allo

scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente utilizzato in

modo abusivo ed indebito l’elaboratore dati a sua disposizione per immettere in

linea, a debito di conti bancari e postali intestati alle due società sopra

citate, ordini non autorizzati di trasferimento elettronico di fondi in suo

favore e in favore di terzi per un ammontare complessivo di CHF 517’939.--;

1.3. falsità

in documenti, ripetuta

per avere, nel periodo compreso tra gli anni 2002

e 2008, a __________ ed in altre località, allo scopo di nuocere al patrimonio

di una persona e di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi ed alterato documenti veri, nonché fatto

uso a scopo d’inganno di tali documenti, e meglio per avere allestito numerosi

falsi estratti conto creditori, alterato numerosi giustificativi degli ordini

di pagamento bancario e alterato un estratto conto bancario, falsificando in

tal modo la contabilità delle ditte Hotel ACPR 1 e ACPR 2;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e

precisato nei considerandi).

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare all’accusatrice

privata Hotel ACPR 1 l’importo di CHF 971’571.-- a titolo di risarcimento del

danno, nonché l’importo di CHF 46’618.25 a titolo di copertura delle spese legali di patrocinio;

2.3

a versare

all’accusatrice privata ACPR 2 l’importo di CHF 10’277.-- a titolo di

risarcimento del danno;

2.4

al pagamento

della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 4 (quattro).

4.

È ordinata

la confisca degli averi patrimoniali depositati sul conto corrente postale nr. __________

intestato al Ministero pubblico (saldo indicativo di CHF 53’064.70), con

attribuzione alle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, importo da dedursi dalle

pretese di risarcimento di cui ai punti 2.2. e 2.3. del presente dispositivo.

5.

È ordinato

il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e

dei disborsi, di tutti gli oggetti sequestrati elencati nell’atto d’accusa.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di

revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle

assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va

inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla

notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 107.40

fr. 807.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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